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ANTONELLO MIRANDA

Prefazione a MODERNITÀ DEL PENSIERO GIURIDICO DI G. CRISCUOLI E DIRITTO COMPARATO

Abstract

In omaggio appunto al suo estro e alla sua capacità d’innovazione e al suo intuito giuridico, ho pensato di chiedere l’aiuto dei comparatisti (ed an- che degli amici che lo conobbero e frequentarono) per realizzare un volume XI in sua memoria in modo non proprio tradizionale: partendo da una rosa dei suoi scritti più riusciti e innovativi qui ripubblicati in ordine cronologico, ho chiesto di rileggerli e di prendere spunto o anche di provare a riscriverli, così da rinnovare un dialogo tra colleghi, almeno per me mai interrotto. L’idea consiste quindi non solo nel ripresentare qui gli scritti del mio Maestro ma di affiancarvi quelli, anche critici o in opposizione, sugli stessi argomenti e perché no con lo stesso titolo, pensati e scritti da chi ha voluto fin qui contribuire alla realizzazione di questi volumi. Così la raccolta si è arricchita degli studi di chi ha voluto rileggere e ri- scrivere quel dato argomento, di chi invece ha preso spunto dagli insegna- menti e dai suggerimenti di Criscuoli per rielaborarli a modo proprio, di chi, infine, ha colto un’idea, un riferimento e ha voluto a sua volta svilup- parlo o ripensarlo. Molti scritti riguardano i temi trattati da Criscuoli in “Comparazione e prospettive del diritto”, lavoro che, se la memoria non m’inganna, fu desti- nato al colloquio dell’Associazione Italiana di diritto comparato svoltosi a Torino nel 1979 (e che fu anche la mia “prima volta” congressuale). Altri scritti si sono concentrati sugli aspetti della responsabilità civile prendendo spunto dai lavori di Criscuoli in tema di responsabilità del pro- fessionista, di responsabilità per fatto illecito, e via dicendo. Altri Autori hanno ripercorso i molti temi in ambito “contrattuale e ne- goziale”, tra cui uno dei miei preferiti e cioè “Buona fede e ragionevolezza” che precorre le complesse ricerche di Teubner e di Collins e che dimostra con estrema lucidità come la comparazione vada al nocciolo delle questioni al di là delle apparenti consonanze o dissonanze terminologiche; tanto da sfatare il “mito” per cui in common law “good faith” sia “incomprensibi- le”. Un lavoro scritto con uno stile elegante ed una assoluta lucidità e sem- plicità che solo chi conosce approfonditamente la materia può avere: e que- sto fu il secondo insegnamento che mi diede. Altri ancora hanno scelto i temi di diritto di famiglia e delle persone, an- che questi molto cari al mio Maestro.