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DARIA COPPA

Problemáticas actuales y nuevas fronteras del los medios de impugnación nacionales e internacionales. Relatorìa Nacional

Abstract

Il processo tributario è un processo di impugnazione caratterizzato dall’impulso di parte. Il giudizio è instaurato mediante l’impugnazione di un atto impositivo emanato dall’Amministrazione finanziaria, entro termini previsti a pena di decadenza. Tale centralità dell’atto impugnabile ha condizionato la ricostruzione giuridica del processo tributario, quale giudizio di impugnazione – merito. Con tale espressione si intende sottolineare la circostanza secondo cui il processo tributario è sempre formalmente avviato attraverso l’impugnazione di uno degli atti espressamente elencati dalla legge come atti impugnabili: l’interesse ad agire del contribuente è circoscritto al contenuto di tale e la sussistenza dell’atto medesimo costituisce condizione dell’azione giudiziaria nei confronti dell’Ente impositore. Con l’espressione giudizio di merito si intende altresì fare riferimento alla circostanza secondo cui il giudizio, pur avendo formalmente ad oggetto l’impugnazione di un atto emanato dall’Amministrazione finanziaria, è in realtà diretto ad accertare, nei limiti dei motivi devoluti nel ricorso, il rapporto tributario sotteso all’atto impugnato. Ne consegue che il giudizio tributario si distingue dal c.d. giudizio di impugnazione-annullamento (qual è, tipicamente, il giudizio dinanzi al Giudice amministrativo), poiché non è tipicamente volto ad ottenere (solo) l’annullamento dell’atto impugnato per “vizi di legittimità” (cioè per carenza di uno dei requisiti formali dell’atto, previsti ex lege a pena di nullità), ma (normalmente) tende anche ad ottenere la verifica “nel merito” della correttezza dell’obbligazione tributaria espressa nell’atto. A tale verifica, in caso di accoglimento dell’impugnazione “nel merito”, consegue una pronuncia del Giudice sull’an e sul quantum debeatur, previo annullamento totale o parziale dell’atto per infondatezza. Da tale ricostruzione scaturiscono taluni corollari, primo tra i quali quello secondo cui l’oggetto del giudizio è circoscritto ai motivi di impugnazione contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio, non potendo né il ricorrente né la parte resistente sottoporre al giudice questioni estranee all’atto impugnato. Parimenti il ricorrente, ad avviso della giurisprudenza, non può opporre alla pretesa un proprio credito vantato nei confronti dell’Ente impositore, risultando così esclusa l’ammissibilità della domanda riconvenzionale. Dalla natura impugnatoria del processo tributario discende infine che il contribuente non può, in assenza di un atto impositivo, adire il giudice per ottenere una sentenza di “accertamento negativo”, dichiarativa dell’inesistenza dell’obbligazione tributaria: l’azione di mero “accertamento negativo” non può essere esperita nemmeno dinanzi al giudice ordinario.