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DANIELA CHINNICI

Sulla modifica dell’art. 275, co. 2-bis, c.p.p., tra punti fermi e zone d’ombra

  • Autori: Chinnici, D; Pardo, I
  • Anno di pubblicazione: 2014
  • Tipologia: Articolo in rivista (Articolo in rivista)
  • Parole Chiave: Arresti domiciliari - Custodia cautelare - Presupposti di applicabilità - Sospensione condizionale della pena
  • OA Link: http://hdl.handle.net/10447/102204

Abstract

Il d.l. 27 giugno 2014, n. 92, intitolato «Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al co-dice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione (...)», entrato in vigore il 28 giugno 2014, ha introdotto innovazioni al codice di rito che hanno subito suscitato forti perplessità interpretative. Certamente una delle norme di maggior rilievo è contenuta dall'art. 8, che sostituisce il comma 2-bis dell'art. 275 c.p.p., prevedendo che la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari siano applicabili se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Inoltre è prescritto come non possa applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni”». Il contributo contiene alcune brevi riflessioni, a prima lettura, intendendo fornire una chiave di lettura coerente e conducente rispetto allo scopo dell'intervento normativo, che si rintraccia nella volontà di limitare il ricorso alla custodia carceraria preventiva al fine di contenere il fenomeno del “sovraffollamento delle carceri”.