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Contratti di formazione specialistica e borse di studio

UOB Contratti di formazione specialistica e Borse di studio

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La U.O. si occupa della contrattualizzazione  e della retribuzione dei medici in formazione specialistica e dell’ attribuzione e retribuzione delle Borse di Studio per laureati non medici iscritti alle Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria e per le Professioni Legali.


Il contratto di formazione specialistica  

 

I contratti di formazione aggiuntivi finanziati da Enti/Aziende private

Ciò  che il medico in formazione deve sapere

Monitoraggio dei risultati della formazione specialistica

Rilascio dei certificati attestanti il contratto di formazione

 

Le borse di studio


Modalità di attribuzione

Elenco dei beneficiari per gli A.A. 2012/2013 e 2013/2014 (D. Lgs. n. 33 del 14/3/2013)

Rilascio dei certificati attestanti la borsa di studio



Il contratto di formazione specialistica


I medici che accedono alle Scuole di Specializzazione beneficiano di un contratto di formazione specialistica, disciplinato dal D.Lgs. 368/99 e successive modificazioni. Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca stabilisce per ogni Ateneo il numero posti da assegnare ad ogni Scuola di Specializzazione e dunque il numero di contratti di formazione specialistica da attivare per ogni anno accademico. Stabilisce inoltre la data di decorrenza di inizio attività. I contratti con finanziamento ministeriale vengono stipulati all’inizio del corso di specializzazione e sono automaticamente prorogati di anno in anno per tutta la durata del corso (se permangono le condizioni legittimanti).

Possono essere attivati ulteriori contratti finanziati da Regioni, da Enti pubblici, o Enti/Aziende privati  tramite finanziamenti acquisiti dall’ Università, che si aggiungono ai contratti statali al fine di colmare l’eventuale divario tra fabbisogni e numero dei contratti ministeriali assegnati .

Il contratto di formazione è finalizzato all‘acquisizione delle competenze professionali previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole mediante la frequenza delle attività didattiche programmate dal Consiglio della Scuola e lo svolgimento di attività assistenziali. Il monte ore lavorativo è pari 34 ore settimanali più 4 ore settimanali per aggiornamento.


I contratti di formazione aggiuntivi finanziati da Enti/Aziende/Privati

 (Modalità per l’attivazione)

Enti, Aziende e Privati possono finanziare dei contratti di formazione per medici specializzandi:

I posti aggiuntivi vengono resi noti, con un’integrazione al bando, entro 60 giorni dall'emanazione del bando di concorso e verranno attribuiti seguendo l'ordine della graduatoria di merito, una volta esauriti i posti finanziati dal Miur e dall’Assessorato Regionale alla Sanità.

All’uopo si predispongono delle convenzioni con l'Ateneo unitamente alla seguente documentazione:

  • bonifico bancario intestato all’Università degli Studi di Palermo il cui importo sarà comprensivo:

a) della somma necessaria a finanziare il primo anno del contratto di formazione pari a € 25.000,00;

b) di una maggiorazione del 5% del succitato importo quale contributo di funzionamento pari a € 1.250,00.

  • fideiussione a garanzia degli anni successivi di finanziamento così ripartita: € 25.000 per il secondo anno, € 26.000 dal terzo anno in poi per la durata della scuola ed una maggiorazione del 5% quale contributo di funzionamento per ogni anno.

Il MIUR si riserva di autorizzare i posti aggiuntivi per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica a condizione che non venga superato il numero massimo di candidati iscrivibili alla singola Scuola di specializzazione. Nel caso in cui venisse superato il suddetto limite, questa Amministrazione si riserva di dare priorità alle proposte di finanziamento secondo l’ordine di presentazione dell’intera documentazione richiesta fino alla concorrenza dei posti autorizzabili.


Ciò  che il medico in formazione deve sapere


Norme che disciplinano la formazione degli specializzandi medici

Orario di lavoro previsto per gli specializzandi medici

L’art. 40 comma 1 del D.Lgs. 368/99 recita “L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria.” Pertanto sono previste 34 ore settimanali più 4 ore per aggiornamento.

Trattamento economico previsto per i medici in formazione specialistica

Ai medici specializzandi è corrisposto un trattamento economico composto da una quota fissa ed una variabile. La quota fissa è pari a 22.700,00 € lordi per ciascun anno. La quota variabile è pari a 2.300,00 € annui lordi per i primi due anni di corso, 3.300,00 € annui lordi per gli anni di corso successivi. Gli emolumenti percepiti attraverso il contratto sono esenti dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e non imponibili Irap, pertanto non è necessario presentare la dichiarazione dei redditi per le somme ricevute.

 

Contribuzione previdenziale


(circ. 37/07 - msg 29642 del 7/12/07– circ. 88/08 – msg 28284 del 19/12/08 – msg 4317 del 24/02/09)

 

La Finanziaria 2006 (art. 1, c. 300) ha disposto l'iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dall' anno accademico 2006/2007, dei medici con contratto di formazione specialistica.

Dopo alterni orientamenti sull'obbligo contributivo di tali soggetti, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, su parere conforme del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiarito che, alla stregua di tutti gli altri iscritti alla Gestione Separata, sono assoggettati:

  • all'aliquota ridotta, se sono già iscritti alla cassa professionale;

  • all'aliquota piena in caso contrario.

 

Base imponibile

Il contributo dovuto si calcola sui compensi percepiti dal medico in formazione specialistica per tutta la durata legale del corso.Il trattamento economico è disciplinato dal D. lgs 368/99 (come modificato dalla Finanziaria 2006) ed è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, ed una parte variabile; viene corrisposto in rate mensili posticipate dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

 

Adempimenti

 

Ai medici in formazione specialistica si applicano le stesse regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi  in materia di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale ed accredito contributivo.

Pertanto le università interessate sono soggette agli stessi adempimenti e con le stesse modalità previste per la generalità dei committenti.

Riguardo all’obbligo di comunicazione stabilito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), articolo 1, commi da 1180 a 1185, secondo il quale i datori di lavoro sono tenuti a comunicare ai Centri per l’impiego, entro le ventiquattro precedenti l’inizio della prestazione lavorativa, i nominativi dei collaboratori con cui essi hanno stipulato contratti di lavoro, si ritiene che le università committenti non siano soggette a tale adempimento in quanto il contratto di formazione specialistica non si configura quale contratto di lavoro.

Data l’eccezionalità della norma in argomento, l’iscrizione alla Gestione separata dei medici in formazione specialistica si ritiene validamente effettuata tramite l’invio telematico dei dati, richiesti dalla procedura e-mens, da parte delle università committenti.

 

Non è previsto l'obbligo d'iscrizione alla Gestione Separata in capo ai medici, poiché si ritiene validamente assolto con l'invio delle denunce E-mens da parte delle università committenti.

 

A tal fine è stato appositamente istituito il codice tipo rapporto 14(non richiede codice attività).

 

Accredito degli emolumenti

Gli emolumenti per i medici con contratto di formazione specialistica sono erogati mensilmente su base posticipata. Per la determinazione del compenso mensile si tiene conto di eventuali assenze, che devono essere tempestivamente comunicate secondo quanto previsto dall’art. 40 comma 3 del  D.Lgs. 368/99.

 

In virtù del D.L. 201/2011 (Governo Monti) è fatto "divieto di utilizzare denaro contante per i pagamenti, superiori a 1.000,00 Euro, da parte delle pubbliche amministrazioni (compresi stipendi, pensioni e altri compensi)".

Pertanto è necessario che lo specializzando sia titolare di conto corrente, presso il quale poter effettuare l’accredito degli emolumenti.

Procedura per l'attivazione delle credenziali di accesso per consultare il cedolino stipendiale

Per consultare il proprio cedolino stipendiale è necessario

-       possedere account di posta elettronica d'Ateneo;

-       accedere con le stesse credenziali al “login unico” dalla home page del portale d’Ateneo;

-       accedere al “Portale dipendenti

La consultazione dei cedolini pagata è linkata tra i “servizi” .

 

Cosa prevede il contratto riguardo l'assicurazione

L’art. 41 comma 3 del D.Lgs. 368/99 stabilisce che “L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale”.

Risoluzione anticipata del contratto

Sono causa di risoluzione anticipata del contratto i casi previsti all’art. 37 comma 5 del D.Lgs. 368/99:

a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;

b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;

c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto (12 mesi)  in caso di malattia;

d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.”

Assenze giustificate “ferie

 “Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi”. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico (D.Lgs. 368/99 art. 40 comma 4).

Sono quindi previsti 30 giorni di assenza giustificata durante l’anno accademico, impropriamente definiti giorni di ferie. Tutte le assenze diverse dalla malattia giustificata inferiore a 40 giorni (matrimonio, nascita figlio, lutto, permessi per gravi motivi, ecc.) rientrano in questa tipologia di assenza.

Per approfondimenti si rimanda al Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia per la formazione specialistica medica

Sospensione del corso di studi

Le uniche sospensioni previste sono relative a periodi di malattia,  maternità , congedo parentale, periodo di prova previsto da eventuale contratto di assunzione.

Assenze per malattia (Cosa prevede il contratto)

L’art. 40 comma 3 del  D.Lgs. 368/99 stabilische che  “Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni”.

Pertanto i periodi di sospensione per malattia superiori a 40 giorni, devono essere interamente recuperati. Secondo quanto disposto dall’art. 40 comma 5, durante i periodi di sospensione viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo. Il periodo massimo di sospensione previsto durante tutto il corso di specializzazione è pari a 12 mesi.

Assenze per maternità (Cosa prevede il contratto)

Per le specializzande in gravidanza si applica il D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni, pertanto sono previsti:

  • il congedo per maternità obbligatorio di 5 mesi;

  • il congedo parentale facoltativo di 6 mesi;

  • riduzione dell’orario di lavoro di 2 ore giornaliere per l’allattamento, fino al compimento dell’anno di età del nascituro.

Il periodo di formazione non può essere inferiore a quello previsto dalla legge, pertanto i periodi di sospensione devono essere interamente recuperati a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del contratto. Ciò comporta il naturale differimento del conseguimento del diploma per un numero di giorni pari all’assenza complessiva. Per il recupero del periodo di allattamento si dovrà considerare 1/3 del numero totale dei giorni.

Durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo, come previsto dall’art. 40 comma 5 del D.Lgs. 368/99.

Non deve essere recuperato il periodo di congedo obbligatorio per maternità  o la sospensione per malattia che ricade al di fuori della scadenza del rapporto di lavoro.


 

Il recupero dei periodi di sospensione

Poiche’ la formazione specialistica non puo’ essere interrotta, il recupero dell’assenza complessiva non puo’ differire dal giorno successivo alla scadenza del contratto, che viene dunque prorogato, pena la risoluzione dello stesso. E’ pertanto necessaria l’attestazione del Direttore della Scuola, da presentare alla U.O., che comprovi la regolare continuità del periodo formativo dello specializzando.

Durante il periodo di recupero viene corrisposto l’intero importo del trattamento economico.

Non è possibile lavorare per più di 38 ore settimanali allo scopo di terminare in anticipo il periodo di recupero. Il contratto viene prorogato di un numero di giorni pari al numero di giorni di assenza da recuperare.

Cosa succede se si supera il periodo massimo di assenze da recuperare

Secondo quanto disposto dall’art. 37 comma 5 del D. Lgs. 368/99 il superamento del periodo massimo di comporto, pari a 12 mesi, è causa di risoluzione anticipata del contratto.

Cosa succede se, per una seconda maternità, si supera il periodo massimo di comporto di 12 mesi

In caso di gravidanza il superamento del periodo di assenza massimo non comporta la risoluzione anticipata del contratto, in quanto vale la legge sulla tutela della maternità (D.Lgs. 151/01) e tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono.

Il trattamento economico, pari alla sola quota fissa, è corrisposto solo per il periodo di assenza massimo di 12 mesi durante tutto il corso di specializzazione, le ulteriori assenze aggiuntive per gravidanza sono previste per quanto esposto sopra, ma non sono retribuite. Per assenze oltre l’anno subentra l’INPS.

Se ad esempio per la precedente gravidanza l’assenza è stata pari ad 11 mesi (5 mesi di congedo per maternità obbligatorio + 6 mesi di congedo parentale), per la seconda gravidanza il trattamento economico viene corrisposto solo per il primo mese di assenza dei 5 di maternità obbligatoria previsti per legge. Anche l’eventuale congedo parentale facoltativo, se usufruito non è retribuito.

I periodi di assenza andranno però recuperati interamente, quindi nell’ipotesi di voler usufruire dei 6 mesi di congedo parentale facoltativo anche per la seconda gravidanza, si dovrà recuperare un periodo totale di 22 mesi per il raggiungimento della specializzazione.

Quali attività puo’ effettuare il medico in formazione specialistica ( Incompatibilità).

L’iscrizione ad una scuola di specializzazione è incompatibile con l’iscrizione al corso di formazione specifica in Medicina generale ed altro corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione del dottorato di ricerca secondo quanto previsto dall’art. 7 del DM 8 febbraio 2013, n. 45.

Per i medici che rientrano nell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale, compresi quelli dell’Emergenza Sanitaria Nazionale, è prevista l’incompatibilià con l’iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al d. lgs. 368/1999.

Il D. Lgs. 368/99 art. 40 comma 1 prevede che “Per la durata della formazione a tempo pieno al medico é inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private”.

Pertanto il medico in formazione specialistica non può svolgere alcuna attività esterna, tranne quelle previste dalla legge a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. 368/99 dalla legge n. 448 del 28/12/2001 [finanziaria 2002] art. 19 comma 11 e DL 81/04 convertito nella legge n. 138 del 26/05/2004, art. 2-octies.

Sulla base delle suddette disposizioni lo specializzando, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, può:

  • effettuare l’attività intramuraria, se ha già una precedente specializzazione medica;

  • sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale;

  • essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.

I medici specializzandi sono esclusi dalle categorie che possono effettuare prestazioni occasionali. Infatti il comma 3 dell’art. 61 della legge Biagi, D. Lgs. 276/2003, cita “Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali […]”.

La mancata osservanza di tale disposizione può essere causa di risoluzione anticipata del contratto, come previsto all’art. 37 comma 5b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità”

È possibile avere la partita IVA solo per fatturare le prestazioni previste dalla legge (attività intramuraria, sostituzioni di medici di medicina generale e guardia notturna, festiva e turistica).

I Periodi di formazione in strutture al di fuori della rete formativa o all’estero

L’art. 40 comma 6 del D. Lgs. 368/99 dispone che “Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dallo articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162”.

Secondo il D.P.R. 162/82 art. 12 comma 3: “[…] Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 (8), in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.” È quindi possibile svolgere la propria attività al di fuori della rete formativa e anche all’estero se autorizzati dal consiglio della scuola.

In caso di formazione all’estero l’assicurazione è a carico dello specializzando e si può prevedere una forma mista di integrazione da parte dell’azienda ospitante.

18 mesi è il periodo massimo di formazione all’estero cosi come stabilito nella Conferenza Stato-Regioni del 18 aprile 2007.

Conseguimento di più specializzazioni

Ad oggi non ci sono limiti al numero delle specializzazioni che si possono conseguire.


Monitoraggio dei risultati della formazione specialistica (articolo 43 del D. lgs.vo 368/99)


L’Osservatorio Nazionale delle scuole di specializzazione ha definito le modalità per la realizzazione della prima parte del monitoraggio dei risultati della qualità della formazione specialistica dei medici attraverso la somministrazione di un questionario anonimo di autovalutazione riservato ai singoli specializzandi. Circolare Miur

I questionari sono disponibili nel sito del CINECA (https://loginmiur.cineca.it)

 

Rilascio delle certificazioni attestanti il contratto di formazione specialistica


Ai sensi dell’articolo 15 della legge 183/2011, non possono più essere rilasciati e accettati certificati da produrre alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi. Gli interessati in questi casi dovranno produrre solo autocertificazioni.

Eventuali certificazioni per uso privato saranno rilasciati in bollo e riporteranno la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi’’.  

 

Le borse di studio


Modalità di attribuzione


L’università degli Studi di Palermo conferisce, con proprio regolamento, borse di studio ai sensi della Legge 30 novembre 1989 n. 398 per gli specializzandi che frequentano le Scuole di specializzazione dell’Area Sanitaria e per le Professioni legali.

Il Senato Accademico delibera annualmente il numero e l’ammontare delle borse di studio da attribuire per ogni singola scuola di specializzazione.

L’assegnazione viene effettuata sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione alle scuole stesse, a favore degli iscritti al primo anno corso che nell’anno solare precedente a quello in cui viene effettuata l’iscrizione non abbiano percepito un reddito personale lordo di euro 7.746,85 (Decreto Interministeriale - MURST e Ministero del Tesoro – n. 3831 del 13 aprile 1990)

Alla determinazione del reddito non concorrono gli emolumenti aventi natura occasionale.

Le borse di studio non sono soggette a dichiarazione dei redditi né imposizione IRPEF (L. 476/84 art. 4; L. 398/89 art. 6, comma 6) e non danno luogo a trattamenti previdenziali ne riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Agli iscritti delle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso di studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

Agli aventi diritto verrà data comunicazione scritta dell’assegnazione della borsa ed in caso di rinuncia per incompatibilità la stessa sarà assegnata  agli iscritti collocati utilmente in graduatoria

La borsa viene erogata in semestri. Il primo a seguito dell’accettazione della borsa, il secondo a seguito del superamento degli esami di profitto.

I modelli per le autocertificazioni da presentare per l’erogazione della borsa di studio sono scaricabili dall’area Modulistica della nostra pagina.

 

Finanziamento delle borse di studio tramite convenzioni con Enti Esterni (Modalità per l’attivazione)

 

L’università degli Studi di Palermo oltre a conferire borse di studio ai sensi della Legge 30 novembre 1989 n. 398 può stipulare convenzioni con enti o aziende private per finanziare ulteriori borse di studio per gli specializzandi dell’area sanitaria:

L’importo, le modalità di acquisizione e l’erogazione  del finanziamento variano in base alla tipologia di convenzione adottata.

 

Rilascio dei certificati attestanti la borsa di studio


Ai sensi dell’articolo 15 della legge 183/2011, non possono più essere rilasciati e accettati certificati da produrre alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi. Gli interessati in questi casi dovranno produrre solo autocertificazioni.

Eventuali certificazioni per uso privato saranno rilasciati in bollo e riporteranno la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi’’.