Salta al contenuto principale
Passa alla visualizzazione normale.

ROSSELLA RITA BUSCEMI

Faq relativi a "Acquisti di beni e servizi sotto la soglia di cui all'art. 50 c. 1 lett. b del D. Lgs. 36/2023". Affidamenti diretti inferiori a € 140.000,00

Ascolta

FAQ

Acquisti di beni e servizi sotto la soglia di cui all'art. 50 c. 1 lett. b del D. Lgs. 36/2023.

Affidamenti diretti inferiori a € 140.000,00

(testo coerente con il “Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi sotto la soglia di rilevanza europea di cui all’art. 14, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 in vigore al 1° luglio 2026)

 

1. Quando è possibile utilizzare l'affidamento diretto?

L'affidamento diretto può essere utilizzato per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023.

Tale procedura consente alla stazione appaltante di individuare direttamente l'operatore economico cui affidare il contratto, senza ricorrere a una procedura di gara, fermo restando il rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, della concorrenza, della trasparenza e della rotazione.

L'affidamento diretto non costituisce un affidamento "automatico": il Responsabile Unico del Progetto (RUP) deve comunque svolgere un'adeguata istruttoria, verificare la congruità dell'offerta e motivare la scelta dell'operatore economico, dimostrando che la soluzione individuata garantisce il miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico.

Il Regolamento di Ateneo privilegia, ove possibile, la consultazione di più operatori economici e richiede, secondo le indicazioni del Codice, che l'affidatario sia in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. È obbligatorio richiedere più preventivi?

No. Il Codice dei contratti pubblici non impone l'acquisizione di un numero minimo di preventivi negli affidamenti diretti.

L'amministrazione deve tuttavia svolgere un'istruttoria adeguata, proporzionata al valore e alla complessità dell'affidamento, che consenta di verificare la congruità economica dell'offerta e la convenienza dell'affidamento stesso.

Il Regolamento di Ateneo disciplina più puntualmente tale attività istruttoria prevedendo, di regola:

  • per affidamenti fino a € 10.000, la possibilità di procedere senza preventiva indagine di mercato;
  • per importi superiori a € 10.000 e inferiori a € 40.000, una consultazione di mercato, normalmente mediante richiesta di almeno tre preventivi attraverso il MEPA o altra piattaforma digitale, ovvero mediante manifestazione di interesse quando la categoria merceologica non sia presente;
  • per importi pari o superiori a € 40.000 e inferiori a € 140.000, un'indagine di mercato aperta agli operatori economici iscritti nella categoria interessata.

Il Regolamento consente tuttavia di derogare alla consultazione preventiva quando ricorrano motivate ragioni, quali l'unicità o l'infungibilità della prestazione, particolari caratteristiche del mercato ovvero motivate esigenze di urgenza non imputabili all'Amministrazione.

3. Come deve essere motivata la scelta dell'operatore economico?

La decisione a contrarre deve motivare la scelta del contraente, indicando le ragioni dell'affidamento, l'idoneità dell'operatore economico, il possesso delle documentate esperienze pregresse richieste dall'art. 50, comma 1, lett. b), nonché, ove ricorrano, le motivazioni relative alla deroga al principio di rotazione, alla mancata consultazione di più operatori economici o all'infungibilità della prestazione.

Il Regolamento di Ateneo richiede che tali motivazioni siano espressamente riportate nella decisione di contrarre e/o nel provvedimento di affidamento.

4. È sempre necessario rispettare il principio di rotazione?

Il principio di rotazione costituisce una regola generale degli affidamenti sottosoglia ed è finalizzato ad evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con il medesimo operatore economico, favorendo l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici.

In particolare, è vietato affidare o invitare il contraente uscente quando il nuovo affidamento riguarda una commessa appartenente al medesimo settore merceologico o alla medesima categoria di servizi, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge.

Il principio si applica esclusivamente agli affidamenti appartenenti alla medesima fascia economica individuata dal Regolamento di Ateneo.

5. Quando è possibile derogare al principio di rotazione?

La deroga al principio di rotazione è ammessa soltanto in presenza di specifiche circostanze, che devono essere adeguatamente motivate nel provvedimento di affidamento.

Tra le principali ipotesi rientrano:

  • la particolare struttura del mercato e la concreta assenza di operatori alternativi;
  • la necessità di garantire continuità della prestazione;
  • accurata esecuzione del precedente contratto;

Per gli acquisti funzionalmente destinati alla ricerca scientifica è prevista dal Regolamento un'ulteriore deroga: il principio di rotazione può essere derogato quando la continuità della fornitura è essenziale per la riuscita dell'attività di ricerca e per la confrontabilità dei risultati sperimentali, con motivazione del RUP.

Il Regolamento prevede inoltre che, per gli affidamenti di importo inferiore a euro 5.000, la deroga al principio di rotazione possa essere applicata senza necessità di specifica motivazione.

6. Che cosa si intende per unicità o infungibilità della prestazione?

Per infungibilità si intende la situazione in cui una determinata prestazione può essere utilmente eseguita soltanto da uno specifico operatore economico oppure mediante uno specifico prodotto, perché non esistono alternative equivalenti idonee a soddisfare il fabbisogno dell'Amministrazione.

L'infungibilità può derivare, ad esempio, da ragioni di natura tecnica, scientifica, tecnologica, funzionale o dalla necessità di garantire la compatibilità con sistemi già in uso, la continuità operativa o la confrontabilità dei risultati di ricerca.

L'unicità ricorre quando, per caratteristiche oggettive del bene o del servizio o per la presenza di diritti esclusivi, un solo operatore economico è in grado di fornire la prestazione richiesta.

L'infungibilità o l'unicità non possono essere semplicemente dichiarate, ma devono essere dimostrate attraverso un'adeguata istruttoria tecnica e motivate nella decisione a contrarre. Il Regolamento di Ateneo consente, in tali ipotesi, di derogare alla preventiva consultazione del mercato, purché il RUP motivi puntualmente le ragioni della scelta e tale valutazione sia approvata dal dirigente o dal responsabile amministrativo competente.

7. Quali requisiti devono possedere gli operatori economici?

L'operatore economico affidatario deve possedere i requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, nonché gli eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti in relazione allo specifico affidamento.

Negli affidamenti diretti assume particolare rilievo il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, espressamente richiesto dall'art. 50 del Codice e ribadito dal Regolamento di Ateneo.

8. Sono previste modalità semplificate per la verifica dei requisiti?

Sì. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro il Codice e il Regolamento di Ateneo consente modalità semplificate di verifica: il possesso dei requisiti può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'operatore economico. Le dichiarazioni sono successivamente sottoposte a controlli a campione, in misura non inferiore al 10% di quelle pervenute da ciascuna struttura.

Si ritiene sempre opportuno, per tutte le procedure acquisitive, estrarre il Durc, la visura camerale e l’accertamento dell’eventuale esistenza di annotazioni riservate Anac.

9. È sempre necessario acquisire il CIG?

Sì. Per ogni affidamento di un contratto pubblico è necessario acquisire il Codice Identificativo di Gara (CIG), quale strumento di identificazione della procedura e di tracciabilità dei flussi finanziari.

A seguito della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, il CIG viene acquisito mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita da ANAC.

Il CIG deve essere riportato negli atti della procedura, nei documenti contabili e nei pagamenti, ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla legge n. 136/2010.

10. Quando è obbligatorio utilizzare il MEPA o altre piattaforme di approvvigionamento digitale?

Dal 1° gennaio 2024 tutte le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici devono essere gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), ai sensi degli articoli 19 e seguenti e dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023.

Per gli affidamenti diretti di servizi e forniture sotto i 140.000 euro, la stazione appaltante è pertanto tenuta a utilizzare una piattaforma certificata, quale il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o altra piattaforma messa a disposizione dall'Ateneo.

Il Regolamento di Ateneo recepisce tale principio prevedendo che tutte le procedure di affidamento siano svolte mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale in uso presso l'Università. L'utilizzo delle piattaforme assicura la completa digitalizzazione del ciclo di vita del contratto, l'acquisizione del CIG, la trasparenza e l'interoperabilità con le banche dati nazionali.

11. Come si perfeziona il contratto negli affidamenti diretti?

Negli affidamenti diretti il contratto si perfeziona secondo le modalità previste dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

Per i contratti di importo inferiore alle soglie europee è ammessa la stipulazione mediante firma di apposito contratto oppure tramite corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente nello scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o altri strumenti elettronici conformi alla normativa vigente.

Quando la procedura è svolta attraverso una piattaforma digitale certificata, il contratto può perfezionarsi anche mediante gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma stessa.

Prima della stipula devono risultare acquisiti gli elementi essenziali della procedura, tra cui la decisione di contrarre, il CIG, la documentazione prevista dalla normativa, il patto di integrità, la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato e ogni altro documento richiesto dal Regolamento di Ateneo.

12. Entro quanto tempo deve essere stipulato il contratto?

Ai sensi dell’art. 55 comma 1 la stipula del contratto deve avvenire entro 30 giorni dall’aggiudicazione.

Negli affidamenti diretti non trova applicazione il termine dilatorio ("stand still") previsto per le procedure di gara, in quanto non vi è una fase competitiva tra più concorrenti.

13. Quali comunicazioni devono essere effettuate tramite piattaforma digitale?

La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici comporta che tutte le principali fasi della procedura siano gestite mediante piattaforme certificate interoperabili con la BDNCP.

In particolare, attraverso la piattaforma devono essere effettuati, secondo la normativa vigente e le istruzioni operative di ANAC:

  • l'acquisizione del CIG;
  • la pubblicazione e la gestione della procedura di affidamento;
  • lo scambio delle comunicazioni con gli operatori economici;
  • la trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
  • gli adempimenti connessi alla pubblicità legale e alla trasparenza;
  • la registrazione delle fasi del ciclo di vita del contratto, comprese la stipula, l'esecuzione, le eventuali modifiche contrattuali e la conclusione del rapporto.

L'utilizzo delle piattaforme digitali garantisce la tracciabilità delle operazioni, l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e la semplificazione degli adempimenti amministrativi, in coerenza con il nuovo sistema di e-procurement introdotto dal D.Lgs. 36/2023.

14. In quali casi un operatore economico può essere escluso?

L'operatore economico può essere escluso dalla procedura di affidamento quando ricorre una delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023.

Tra le principali ipotesi rientrano:

  • le cause di esclusione automatica, quali, a titolo esemplificativo, condanne definitive per determinati reati, gravi violazioni degli obblighi fiscali o contributivi definitivamente accertate;
  • le cause di esclusione non automatica, la cui applicazione richiede una valutazione della stazione appaltante, come il grave illecito professionale, i conflitti di interesse non risolvibili, le gravi carenze nell'esecuzione di precedenti contratti o altre situazioni idonee a compromettere l'affidabilità dell'operatore.

Negli affidamenti diretti la stazione appaltante è comunque tenuta a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e, ove richiesti, dei requisiti speciali.

Qualora, anche successivamente all'affidamento, emerga la mancanza dei requisiti dichiarati, si procede ai provvedimenti previsti dal Codice e dal Regolamento di Ateneo, tra cui la risoluzione del contratto, l'eventuale escussione della garanzia definitiva (qualora richiesta), la segnalazione all'ANAC e gli ulteriori effetti previsti dalla normativa vigente.

15. È possibile modificare il contratto durante l'esecuzione?

Sì. I contratti pubblici possono essere modificati durante la loro esecuzione esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Sono ammesse, tra l'altro:

  • le modifiche già previste nei documenti contrattuali mediante clausole chiare, precise e inequivocabili;
  • le prestazioni supplementari divenute necessarie e non previste inizialmente, quando il cambiamento dell'operatore economico risulti impossibile o comporti notevoli disagi o un significativo incremento dei costi;
  • le modifiche rese necessarie da circostanze imprevedibili per la stazione appaltante;
  • le modifiche non sostanziali, che non alterano la natura generale del contratto né modificano l'equilibrio economico in favore dell'affidatario.

Ogni modifica deve essere adeguatamente motivata, formalizzata con apposito provvedimento e supportata dalla necessaria copertura finanziaria. Non sono consentite modifiche che determinino un sostanziale aggiramento delle procedure di affidamento previste dal Codice.

16. Che cos'è il "quinto d'obbligo"?

Il "quinto d'obbligo" è la facoltà della stazione appaltante di richiedere all'appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali entro il limite del 20% dell'importo originario del contratto, alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

L'istituto, disciplinato dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, consente di soddisfare esigenze sopravvenute senza ricorrere a una nuova procedura di affidamento, purché ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste entro tale limite, senza poter pretendere la rinegoziazione delle condizioni economiche originariamente pattuite, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa.

Per la sua applicazione è necessario però che la previsione del quinto d’obbligo sia stata inserita nei documenti relativi all’affidamento (decisione di contrarre e nella comunicazione di affidamento all’operatore economico).