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FRANCESCO PARISI

F. Parisi, Nota, in tema di giustizia riparativa e violenza sessuale di gruppo, a Cass., sez. III, 21 ottobre - 19 dicembre 2025, n. 40791, M., in Foro italiano, vol. 3/2026, II, 149 ss.

Abstract

Il principio espresso dalla sentenza in epigrafe si pone in linea di continuità con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle ipotesi di atti sessuali realizzati sotto influenza di sostanze alcoliche, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale con induzione per approfittamento dello stato d’inferiorità (nella vicenda in questione realizzato in gruppo, con integrazione della fattispecie di cui all’art. 609-octies c.p.), la condizione di inferiorità della vittima debba essere valutata sul piano oggettivo, indipendentemente dalle cause che l’hanno generata. Nella vicenda in questione, i giudici affermano il principio di diritto secondo cui nella valutazione giudiziale degli esiti dei programmi di giustizia riparativa, ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6, ultima parte, c.p. e della determinazione della pena ai sensi dell’art. 133 c.p. (quest’ultimo richiamato dall’art. 58, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), in ossequio alla finalità rieducativa del trattamento sanzionatorio e in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della giustizia riparativa, il giudice deve tenere in considerazione non solo lo svolgimento di un programma definitosi con esito riparativo, ma anche quello non conclusosi con esito riparativo per fatto indipendente dalla volontà della persona indicata come autore dell’offesa (nella specie, in una vicenda relativa a una violenza sessuale di gruppo commessa da quattro soggetti, la vittima, dopo alcuni colloqui preliminari, aveva rifiutato di continuare il programma di giustizia riparativa con uno degli imputati e il centro per la giustizia riparativa, nonostante la volontà dell’autore di proseguire il programma, non aveva individuato una “vittima aspecifica”)