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PAOLA MAGGIO

Fattispecie indennitaria e danno da processo penale

  • Autori: Maggio, P.
  • Anno di pubblicazione: 2017
  • Tipologia: Monografia (Monografia o trattato scientifico)
  • Parole Chiave: Damages incurred during criminal proceedings; Compensation
  • OA Link: http://hdl.handle.net/10447/224449

Abstract

L’indennizzo per i danni del processo penale è inquadrato nell’ambito della responsabilità da attività lecita della pubblica amministrazione. Nel diritto amministrativo la concezione “assistenzialistica”, ispirata a un regime di specialità, si affianca a un modello fondato sul paradigma civilistico, con influenze derivanti dalla responsabilità dell’imprenditore da rischio, ovvero dalle molteplici fattispecie di responsabilità oggettiva. Spesso il parametro indennitario si confonde con quello risarcitorio extracontrattuale o precontrattuale. In alcuni casi, gli sviluppi della fattispecie pongono l’accento sulla “tutela dell’affidamento” del privato o sulla «colpa di apparato». Analoghe forme di responsabilità si riscontrano nei sistemi europei ove l’indennizzo deriva dalla lesione del principio di eguaglianza, nella «rupture de l’égalité devant les charges publique» (nell’ambito della responsabilité sans faute) o, nella variabile tedesca, del «Lastengleichheit. Accanto alle ipotesi tradizionali di indennizzo da processo, già individuate dal legislatore nella l’ingiusta detenzione, nell’irragionevole durata del processo, nell’errore giudiziario, possiamo immaginare molte altre ipotesi di danno processuale. Prassi giudiziarie lente, iter burocratici complessi, sovraffollamento di processi, sovraesposizione mediatica derivante dallo strepitus fori realizzano lesioni da processo indennizzabili, anche al di là delle ipotesi di un utilizzo disfunzionale dell’atto (“abuso” del processo”). Danni da processo molto gravi si riscontrano anche nel settore delle misure di prevenzione. Si può scegliere di aderire a un modello d’indennità processuale ispirato dalla regola della tassatività, oppure di tipo astratto e generale. La prima soluzione trova già il suo prototipo nell’equa riparazione alla durata irragionevole del processo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, e rende possibile solo de iure condendo profilare nuove ipotesi di responsabilità da danno processuale penale, con conseguenti indennizzi. Un paradigma indennitario generale consentirebbe, invece, un’ applicazione estensiva riguardo ai casi analoghi. In attesa di un intervento del legislatore, l’‘indennizzo”, ispirato al buon andamento e all’imparzialità dell’amministrazione pubblica, potrebbe rappresentare una sorta di sanzione generale contro il malfunzionamento del processo, in linea con la tutela del “legittimo affidamento”. L’«affidamento», spesso applicato dalla giurisprudenza attraverso i canoni della proporzionalità e della ragionevolezza, si ricollega al principio di uguaglianza e consente di garantire la certezza delle posizioni giuridiche dei privati, in linea anche con il principio di solidarietà rispetto ai poteri dello Stato.