La legge di riforma del sistema pensionistico n.335 dell'08/08/1995 ha stabilito che il sistema di calcolo da utilizzare si differenzia a seconda dell'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995:
IL SISTEMA RETRIBUTIVO
Il sistema di calcolo della pensione, denominato "sistema retributivo",
commisura l'importo del trattamento spettante all'anzianità posseduta
all'atto della cessazione e alla retribuzione percepita nell'ultimo periodo
lavorativo.
Attualmente, ai sensi dell'art.13 del D. Leg.vo n.503/92, l'importo
della pensione risulta composta di due quote: la prima (quota A)
commisurata ai servizi valutabili (servizio effettivo, periodi riscattati
o ricongiunti, servizio militare) al 31 dicembre 1992 ed alla retribuzione
percepita all'atto della cessazione, la seconda (quota B) commisurata
agli ulteriori servizi valutabili dal 1° gennaio 1993 e alla media
delle retribuzioni imponibili, indicizzate sulla base della variazione
di appositi indici Istat, percepite nel corso del periodo di riferimento.
Se, però, il docente alla data del 31 dicembre 1992 ha già
raggiunto l'anzianità massima speculabile ai fini di quiescenza,
ossia 40 anni, si dovrà procedere alla liquidazione della sola quota
A.
Quota A
La base pensionabile è formata dall'ultimo stipendio e dagli
assegni o indennità pensionabili, previsti dalle norme vigenti,
integralmente percepiti. Per integralmente percepito si intende maturato,
cioè spettante, alla data del collocamento a riposo, anche se materialmente
non riscosso. Gli importi costituenti l'ultimo stipendio nonché
gli assegni o le indennità espressamente elencate all'art.43 del
D.P.R. n.1092/73, come sostituito dall'art.15 della Legge n.177/76, concorrono
a realizzare la base pensionabile da maggiorare del 18%. L'elencazione
deve ritenersi tassativa; infatti, l'ultimo comma del citato articolo statuisce
che, agli stessi effetti, nessun altro assegno o indennità, anche
se pensionabile, può essere considerato, se la disposizione di legge
che li contempla non ne preveda espressamente la maggiorazione.
Fra gli importi di retribuzione in godimento all'atto della cessazione
non incrementabili del 18% vi sono: l'indennità ospedaliera
prevista dall'art.31 del D.P.R. n.761/79 e l'indennità integrativa
speciale.
Si precisa che per i docenti che, nel corso dell'ultima carriera, abbiano
reso il servizio in parte con il regime di impegno a tempo pieno e in parte
con il regime di impegno a tempo definito, la base pensionabile scaturisce
dall'applicazione dell'art.40 del D.P.R. n.382/80.
Quota B
La base pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni
percepite nel corso del periodo di riferimento. Quest'ultimo è dato
dall'intervallo temporale svolgentesi tra il 1° gennaio 1993 e la data
di decorrenza della pensione, che va determinata sommando al 50% dei mesi
dei primi tre anni (dal 01/01/1993 al 31/12/1995 = 36 mesi / 2 = 18) i
due terzi (66,6%) di quelli successivi.
Le retribuzioni corrisposte nel corso del periodo di riferimento devono
essere rivalutate conformemente al valore della variazione dell'indice
annuo dei prezzi al consumo verificatasi tra l'anno solare al quale la
retribuzione da indicizzare appartiene e quello antecedente la decorrenza
della pensione, aumentato di un punto percentuale per ogni anno solare
intercorrente tra il primo e il secondo.
Aliquota pensionabile
La misura della prestazione è condizionata, oltre che dall'ammontare
della base pensionabile, anche dall'aliquota correlata all'anzianità
utile maturata dall'interessato alla data di cessazione dal servizio. In
caso di due quote di pensione, alla base pensionabile determinata ai fini
della quota A, andrà applicato il coefficiente di rendimento corrispondente
all'anzianità maturata al 31/12/1992, mentre sulla base retributiva
media annua lorda calcolata ai fini della quota B andrà applicato
il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata tra il 1°
gennaio 1993 e la data di cessazione dal servizio.
IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Il sistema contributivo differisce notevolmente dal sistema retributivo;
infatti, la prestazione pensionistica non è legata alla retribuzione
ma è vincolata alla contribuzione accreditata a favore del dipendente
nell'arco dell'intera sua vita lavorativa.
L'importo della pensione annua calcolata con i criteri del sistema
contributivo si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale
per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del
dipendente alla data di decorrenza della pensione (o alla data del decesso,
nel caso di pensione indiretta).
Il montante
Il montante individuale rappresenta il capitale che il lavoratore ha
accumulato nel corso degli anni "attivi". Esso viene determinato attraverso
la seguente procedura:
- individuata la base imponibile annua, l'importo accertato deve essere
moltiplicato per l'aliquota di computo (33%); il prodotto ottenuto costituisce
l'accantonamento relativo all'anno considerato;
- la massa contributiva accumulata viene rivalutata al tasso di capitalizzazione,
su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della
contribuzione concernente l'ultimo anno; in altri termini, anno dopo anno,
alla contribuzione acquisita al 31 dicembre precedente deve essere aggiunto
l'interesse prodotto dalla indicizzazione applicata al capitale già
contabilizzato nonché, quale nuovo apporto il 33% della retribuzione
imponibile corrisposta nel corso dell'anno considerato.
Il tasso di capitalizzazione è costituito dalla variazione
media del prodotto interno lordo, appositamente calcolata dall'Istat assumendo
a riferimento il quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
Il coefficiente di trasformazione
Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all'età
del dipendente alla data di decorrenza della pensione.
L'accesso ai trattamenti per i destinatari del sistema contributivo
è condizionato alla maturazione dell'età minima di 57 anni,
fatte salve alcune eccezioni riguardanti le pensioni di inabilità,
le pensioni ai superstiti e le pensioni ordinarie dirette spettanti ai
lavoratori in possesso di 40 anni di contribuzione: in questi casi si prescinde
dal requisito anagrafico e la misura della prestazione viene determinata
utilizzando come coefficiente di trasformazione quello corrispondente all'età
di 57 anni.
L'età non viene arrotondata ad anno intero; per tenere conto
delle frazioni di anno rispetto all'età del assicurato alla decorrenza
della pensione (o del decesso), il coefficiente deve essere incrementato
di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l'età
immediatamente superiore a quella del dipendente e quello corrispondente
all'età maturata, per quanti sono i mesi interi trascorsi dalla
data dell'ultimo genetliaco.
La lavoratrice può fruire dell'aumento del coefficiente di trasformazione
di 12 mesi previsto in presenza di 1 o 2 figli e di 24 mesi in caso di
3 o più figli; in alternativa può chiedere un anticipo di
età pensionabile pari a quattro mesi per la nascita del figlio,
entro il limite massimo di dodici mesi (pari alla nascita di tre figli).
I coefficienti di trasformazione non sono immutabili; ogni dieci anni
se ne prevede la verifica e la possibilità di apportarvi gli aggiustamenti
che, in considerazione delle variazioni del tasso di crescita del reddito
nazionale e delle proiezioni demografiche, si rendessero necessari ad assicurare
la tenuta finanziaria del sistema.
In conclusione, viene riportato uno schema riassuntivo sulla modalità di calcolo della pensione con le regole del sistema contributivo:
Coefficienti di trasformazione
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