GAZZETTA UFFICIALE N. 205 SERIE GENERALE DEL 1/9/1999 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 5 agosto 1999.
Criteri di redazione del bando di gara per la fattibilita' del
ponte sullo stretto di Messina.
GAZZETTA UFFICIALE N. 205 SERIE GENERALE DEL 1/9/1999
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 5 agosto 1999.
Criteri di redazione del bando di gara per la fattibilita' del
ponte sullo stretto di Messina.
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante norme in tema di
collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con il quale e'
stata data attuazione alla direttiva n. 92/50/CEE in materia di
appalti pubblici di servizi;
Visto il voto n. 220 con il quale il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nell'adunanza del 10 ottobre 1997, si e' espresso sul
progetto di massima redatto dalla societa' "Stretto di Messina" con
il parere che il progetto medesimo possa essere sviluppato in sede di
progettazione esecutiva, sulla base delle considerazioni,
prescrizioni ed osservazioni contenute nel medesimo voto n. 220;
Considerato che nel predetto progetto di massima e' stata
sviluppata l'ipotesi di un ponte sospeso a campata unica di 3300
metri, di seguito nel presente provvedimento denominato
"infrastruttura";
Considerato che - secondo dati della societa' "Stretto di Messina"
aggiornati al dicembre 1997 - il costo di realizzazione dell'opera e'
preventivato in 7.143 miliardi di lire complessivi, al netto
dell'I.V.A., ed inclusivi di 2.103 miliardi di lire per la
realizzazione dei collegamenti viari e ferroviari dalle barriere di
esazione alle infrastrutture esistenti in Sicilia ed in Calabria;
Vista la mozione n. 1-00275 con la quale il Senato, nella seduta
del 25 giugno 1998, ha impegnato il Governo a trasmettere il suddetto
progetto di massima al CIPE al fine di promuovere, in tale sede,
tutti gli approfondimenti ritenuti necessari da parte delle
amministrazioni responsabili della valutazione del progetto medesimo;
Vista la deliberazione CIPE del 19 febbraio 1999, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1999, con la quale e'
stabilito che il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica,
indice due distinte procedure, ad evidenza pubblica: la prima per la
definizione degli aspetti tecnici delle problematiche territoriali,
ambientali, sociali, economiche e finanziarie del progetto di massima
approvato e per la valutazione, con riguardo a quegli aspetti, di
altre possibili configurazioni delle comunicazioni tra la Sicilia ed
il continente idonee a garantire il massimo sviluppo potenziale delle
economie delle regioni interessate; la seconda per approfondimenti su
aspetti tecnici di carattere specialistico segnalati nel citato voto
n. 220 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Vista la stessa deliberazione di cui al punto precedente, con la
quale e' stabilito che, ai fini dell'avvio delle predette procedure
di evidenza pubblica, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, emani un decreto che indichi i contenuti degli incarichi,
le modalita' di espletamento dei medesimi, l'importo da porre a base
di appalto, i requisiti di qualificazione di cui debbono risultare in
possesso i soggetti che intendano partecipare alle gare, i criteri di
aggiudicazione, i tempi massimi di espletamento degli incarichi, le
fonti di copertura finanziaria dell'onere relativo;
Vista la deliberazione CIPE del 30 giugno 1999, in corso di
perfezionamento, che ha prorogato al 20 luglio 1999 il termine per
l'emanazione del decreto di cui al punto precedente;
Decreta:
Art. 1.
Sono indette due procedure di gara ad evidenza pubblica con le
modalita' previste dal decreto legislativo n. 157/1995 al fine di
pervenire all'affidamento di distinti incarichi per:
a) definire gli aspetti tecnici delle problematiche territoriali,
ambientali, sociali, economiche e finanziarie del progetto di massima
approvato, e valutare, con riguardo a tali aspetti, altre possibili
configurazioni delle comunicazioni tra la Sicilia ed il continente
idonee a garantire il massimo sviluppo potenziale delle economie
delle regioni interessate;
b) approfondire gli aspetti tecnici di carattere specialistico
segnalati nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 220
del 10 ottobre 1997.
Art. 2.
1. I contenuti dell'incarico di cui all'art. 1, lettera a),
riguardano le attivita' specificate ai commi 2 e 3.
2. In relazione alla definizione degli aspetti tecnici delle
diverse problematiche evidenziate dalla realizzazione
dell'infrastruttura, l'incarico deve prevedere:
la definizione del bacino territoriale la cui economia registrera'
alterazioni rilevanti per effetto della realizzazione
dell'infrastruttura;
la verifica della capacita' dell'infrastruttura di riconnettersi
con la struttura delle relazioni funzionali esistenti e con i
contenuti della pianificazione regionale, provinciale e locale;
la valutazione dei costi del sistema dell'infrastruttura e delle
opere necessarie ad assicurarne la messa in coerenza con le reti
locali di trasporto;
l'individuazione delle principali misure di mitigazione connesse
alle problematiche ambientali, paesaggistiche ed urbane, nonche' la
quantificazione dei costi relativi alla loro attuazione;
l'individuazione dell'impatto della realizzazione
dell'infrastruttura sull'economia del bacino territoriale, con
particolare attenzione allo sviluppo dei traffici commerciali ed
individuando gli eventuali interventi atti a ottimizzare i benefici
di tale impatto;
verifica della fattibilita' finanziaria dell'investimento con
particolare attenzione ai profili di compartecipazione tra pubblico e
privato ed in particolare attraverso l'utilizzo di tecniche di
finanza di progetto.
3. In relazione alla valutazione di altre possibili configurazioni
di attraversamento dello stretto, l'incarico deve prevedere
l'individuazione di ipotesi di intervento alternative alla
realizzazione dell'infrastruttura, corredate da modelli di analisi
economicofinanziaria, che, tenuto conto delle scale territoriali e
temporali, comportino uguali o maggiori benefici, verificando,
altresi', la possibilita' di coinvolgimento di capitali privati
nell'attivita' di finanziamento. Le suddette ipotesi dovranno, in
particolare, essere idonee:
a garantire la medesima efficacia ed il medesimo sviluppo
potenziale delle economie delle regioni interessate;
a garantire la medesima efficacia dal punto di vista degli
obiettivi di coesione sociale e di complessiva sostenibilita'
territoriale;
a garantire la medesima efficacia trasportistica.
Art. 3.
I contenuti dell'incarico di cui all'art. 1, lettera b), riguardano
le seguenti attivita':
approfondimenti e valutazioni relative alla percorribilita' e
all'efficienza di servizio del ponte;
approfondimenti e valutazioni relative al quadro prestazionale del
ponte per le condizioni di servizio;
approfondimenti ed indagini relativi alla protezione delle
strutture metalliche dalla corrosione;
verifiche degli effetti indotti da azioni termiche.
Art. 4.
1. Per l'incarico di cui all'art. 1, lettera a), si procede ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lettra c), del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, attraverso appaltoconcorso, in base all'offerta
economicamente piu' vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1, lettera
b), del predetto decreto legislativo n. 157/1995.
2. Per l'incarico di cui all'art. l, lettera b), si procede ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, attraverso licitazione privata, in base
all'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'art. 23, comma
1, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 157/1995, sulla
base degli elementi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 27 febbraio 1997, n. 116.
Art. 5.
1. La copertura dei costi per l'incarico di cui all'art. 1, lettera
a), e' assicurata dalle risorse a valere sul P.O. "Assistenza tecnica
Q.C.S. 1994/1999" misura 2.5, nella misura massima di lire 5
miliardi.
2. La copertura dei costi per l'incarico di cui all'art. 1, lettera
b), e' assicurata dalle risorse a valere sulla delibera CIPE 30
giugno 1999, nella misura massima di lire 2 miliardi.
Art. 6.
1. I requisiti minimi di carattere economicofinanziario, tecnico,
organizzativo per essere ammessi alla procedura di gara ad evidenza
pubblica di cui all'art. 1, lettera a), sono:
a) fatturato globale conseguito nel triennio 1996/1998 di importo
complessivo non inferiore all'importo a base di gara e comunque per
un importo annuale non inferiore a 0,25 volte il suddetto importo;
b) fatturato in servizi di consulenza aventi ad oggetto le
attivita' di cui all'art. 2 conseguito nel triennio 1996/1998, di
importo complessivo non inferiore a 0,5 volte l'importo a base di
gara e, comunque, per un importo annuale non inferiore a 0,15 volte
il suddetto importo;
c) esecuzione, nel triennio 1996/1998, di uno o due servizi di
consulenza aventi ad oggetto le attivita' di cui all'art. 2;
l'importo di tali servizi deve essere non inferiore a 0,15 volte
l'importo a base di gara nel caso di un servizio, e non inferiore a
0,20 volte del suddetto importo, nel caso di due servizi;
d) struttura operativa costituita da almeno dieci professionisti
dipendenti o con rapporto di collaborazione coordinata e continuata
sussistente da piu' di un anno, esperti nei settori di attivita' di
cui all'art. 2 di cui non meno di quattro laureati in architettura o
urbanistica, ed ingegneria ed i restanti laureati in economia,
statistica ed informatica;
e) dichiarazioni bancarie sulle capacita' finanziarie ed economiche
del concorrente, in numero non inferiore a due.
2. Nel caso di associazioni temporanee di concorrenti, i requisiti
minimi di cui alle lettere a) e b), devono essere posseduti nella
misura minima del 40% dalla mandataria o capogruppo e, nella misura
minima del 15%, da ogni concorrente mandante; in ogni caso i
requisiti richiesti devono essere soddisfatti in maniera totale; il
requisito minimo di cui alla lettera c), deve essere posseduto da uno
qualsiasi dei concorrenti associati; il requisito di cui alla lettera
d) deve essere posseduto, nella misura di almeno tre laureati, dalla
mandataria o capogruppo e di almeno un laureato da ciascuno dei
concorrenti mandanti, in ogni caso il requisito richiesto deve essere
soddisfatto in maniera totale; il requisito di cui alla lettera e)
deve essere posseduto da ciascun concorrente.
Art. 7.
1. I requisiti minimi di carattere economicofinanziario, tecnico,
organizzativo per essere ammessi alla procedura di gara ad evidenza
pubblica di cui all'art. 1, lettera b), sono:
a) fatturato globale conseguito nel triennio 1996/1998 di importo
complessivo non inferiore all'importo a base di gara e comunque per
un importo annuale non inferiore a 0,25 volte il suddetto importo;
b) fatturato in servizi di consulenza aventi ad oggetto le
attivita' di cui all'art. 3 conseguito nel triennio 1996/1998, di
importo complessivo non inferiore a 0,5 volte l'importo a base di
gara e, comunque, per un importo annuale non inferiore a 0,15 volte
il suddetto importo;
c) esecuzione, nel triennio 1996/1998, di uno o due servizi di
consulenza aventi ad oggetto le attivita' di cui all'art. 3;
l'importo di tali servizi deve essere non inferiore a 0,15 volte
l'importo a base di gara nel caso di un servizio, e non inferiore a
0,20 volte del suddetto importo, nel caso di due servizi;
d) struttura operativa costituita da almeno otto professionisti
dipendenti o con rapporto di collaborazione coordinata e continuata
sussistente da piu' di un anno, esperti nei settori di attivita' di
cui all'art. 3 di cui non meno di cinque laureati in ingegneria,
geologia, statistica ed informatica;
e) dichiarazioni bancarie sulle capacita' finanziarie ed economiche
del concorrente, in numero non inferiore a due.
2. Nel caso di associazioni temporanee di concorrenti, i requisiti
minimi di cui alle lettere a) e b), devono essere posseduti nella
misura minima del 40% dalla mandataria o capogruppo e, nella misura
minima del 15%, da ogni concorrente mandante; in ogni caso i
requisiti richiesti devono essere soddisfatti in maniera totale; il
requisito minimo di cui alla lettera c), deve essere posseduto da uno
qualsiasi dei concorrenti associati; il requisito di cui alla lettera
d) deve essere posseduto, nella misura di almeno tre laureati, dalla
mandataria o capogruppo e di almeno un laureato da ciascuno dei
concorrenti mandanti, in ogni caso il requisito richiesto deve essere
soddisfatto in maniera totale; il requisito di cui alla lettera e)
deve essere posseduto da ciascun concorrente.Art. 8.
1. Il tempo massimo di espletamento dell'incarico di cui all'art.
1, lettera a), e' fissato in mesi sei dalla data di stipula del
contratto.
2. Il tempo massimo di espletamento dell'incarico di cui all'art.
1, lettera b), e' fissato in mesi quattro dalla data di stipula del
contratto.Art. 9.
Il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del
coordinamento territoriale, previo parere del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le
politiche di sviluppo e di coesione , predispone i bandi di gara di
cui all'art. 1 entro sessanta giorni dalla data di registrazione del
presente decreto.
Roma, 5 agosto 1999
Il Ministro dei lavori pubblici
Micheli
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
gr99