GAZZETTA UFFICIALE N. 205 SERIE GENERALE DEL 1/9/1999 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DECRETO 5 agosto 1999. Criteri di redazione del bando di gara per la fattibilita' del ponte sullo stretto di Messina.

GAZZETTA UFFICIALE N. 205 SERIE GENERALE DEL 1/9/1999 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DECRETO 5 agosto 1999. Criteri di redazione del bando di gara per la fattibilita' del ponte sullo stretto di Messina. IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante norme in tema di collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con il quale e' stata data attuazione alla direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi; Visto il voto n. 220 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'adunanza del 10 ottobre 1997, si e' espresso sul progetto di massima redatto dalla societa' "Stretto di Messina" con il parere che il progetto medesimo possa essere sviluppato in sede di progettazione esecutiva, sulla base delle considerazioni, prescrizioni ed osservazioni contenute nel medesimo voto n. 220; Considerato che nel predetto progetto di massima e' stata sviluppata l'ipotesi di un ponte sospeso a campata unica di 3300 metri, di seguito nel presente provvedimento denominato "infrastruttura"; Considerato che - secondo dati della societa' "Stretto di Messina" aggiornati al dicembre 1997 - il costo di realizzazione dell'opera e' preventivato in 7.143 miliardi di lire complessivi, al netto dell'I.V.A., ed inclusivi di 2.103 miliardi di lire per la realizzazione dei collegamenti viari e ferroviari dalle barriere di esazione alle infrastrutture esistenti in Sicilia ed in Calabria; Vista la mozione n. 1-00275 con la quale il Senato, nella seduta del 25 giugno 1998, ha impegnato il Governo a trasmettere il suddetto progetto di massima al CIPE al fine di promuovere, in tale sede, tutti gli approfondimenti ritenuti necessari da parte delle amministrazioni responsabili della valutazione del progetto medesimo; Vista la deliberazione CIPE del 19 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1999, con la quale e' stabilito che il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, indice due distinte procedure, ad evidenza pubblica: la prima per la definizione degli aspetti tecnici delle problematiche territoriali, ambientali, sociali, economiche e finanziarie del progetto di massima approvato e per la valutazione, con riguardo a quegli aspetti, di altre possibili configurazioni delle comunicazioni tra la Sicilia ed il continente idonee a garantire il massimo sviluppo potenziale delle economie delle regioni interessate; la seconda per approfondimenti su aspetti tecnici di carattere specialistico segnalati nel citato voto n. 220 del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Vista la stessa deliberazione di cui al punto precedente, con la quale e' stabilito che, ai fini dell'avvio delle predette procedure di evidenza pubblica, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emani un decreto che indichi i contenuti degli incarichi, le modalita' di espletamento dei medesimi, l'importo da porre a base di appalto, i requisiti di qualificazione di cui debbono risultare in possesso i soggetti che intendano partecipare alle gare, i criteri di aggiudicazione, i tempi massimi di espletamento degli incarichi, le fonti di copertura finanziaria dell'onere relativo; Vista la deliberazione CIPE del 30 giugno 1999, in corso di perfezionamento, che ha prorogato al 20 luglio 1999 il termine per l'emanazione del decreto di cui al punto precedente; Decreta: Art. 1. Sono indette due procedure di gara ad evidenza pubblica con le modalita' previste dal decreto legislativo n. 157/1995 al fine di pervenire all'affidamento di distinti incarichi per: a) definire gli aspetti tecnici delle problematiche territoriali, ambientali, sociali, economiche e finanziarie del progetto di massima approvato, e valutare, con riguardo a tali aspetti, altre possibili configurazioni delle comunicazioni tra la Sicilia ed il continente idonee a garantire il massimo sviluppo potenziale delle economie delle regioni interessate; b) approfondire gli aspetti tecnici di carattere specialistico segnalati nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 220 del 10 ottobre 1997. Art. 2. 1. I contenuti dell'incarico di cui all'art. 1, lettera a), riguardano le attivita' specificate ai commi 2 e 3. 2. In relazione alla definizione degli aspetti tecnici delle diverse problematiche evidenziate dalla realizzazione dell'infrastruttura, l'incarico deve prevedere: la definizione del bacino territoriale la cui economia registrera' alterazioni rilevanti per effetto della realizzazione dell'infrastruttura; la verifica della capacita' dell'infrastruttura di riconnettersi con la struttura delle relazioni funzionali esistenti e con i contenuti della pianificazione regionale, provinciale e locale; la valutazione dei costi del sistema dell'infrastruttura e delle opere necessarie ad assicurarne la messa in coerenza con le reti locali di trasporto; l'individuazione delle principali misure di mitigazione connesse alle problematiche ambientali, paesaggistiche ed urbane, nonche' la quantificazione dei costi relativi alla loro attuazione; l'individuazione dell'impatto della realizzazione dell'infrastruttura sull'economia del bacino territoriale, con particolare attenzione allo sviluppo dei traffici commerciali ed individuando gli eventuali interventi atti a ottimizzare i benefici di tale impatto; verifica della fattibilita' finanziaria dell'investimento con particolare attenzione ai profili di compartecipazione tra pubblico e privato ed in particolare attraverso l'utilizzo di tecniche di finanza di progetto. 3. In relazione alla valutazione di altre possibili configurazioni di attraversamento dello stretto, l'incarico deve prevedere l'individuazione di ipotesi di intervento alternative alla realizzazione dell'infrastruttura, corredate da modelli di analisi economicofinanziaria, che, tenuto conto delle scale territoriali e temporali, comportino uguali o maggiori benefici, verificando, altresi', la possibilita' di coinvolgimento di capitali privati nell'attivita' di finanziamento. Le suddette ipotesi dovranno, in particolare, essere idonee: a garantire la medesima efficacia ed il medesimo sviluppo potenziale delle economie delle regioni interessate; a garantire la medesima efficacia dal punto di vista degli obiettivi di coesione sociale e di complessiva sostenibilita' territoriale; a garantire la medesima efficacia trasportistica. Art. 3. I contenuti dell'incarico di cui all'art. 1, lettera b), riguardano le seguenti attivita': approfondimenti e valutazioni relative alla percorribilita' e all'efficienza di servizio del ponte; approfondimenti e valutazioni relative al quadro prestazionale del ponte per le condizioni di servizio; approfondimenti ed indagini relativi alla protezione delle strutture metalliche dalla corrosione; verifiche degli effetti indotti da azioni termiche. Art. 4. 1. Per l'incarico di cui all'art. 1, lettera a), si procede ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettra c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, attraverso appaltoconcorso, in base all'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 157/1995. 2. Per l'incarico di cui all'art. l, lettera b), si procede ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, attraverso licitazione privata, in base all'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 157/1995, sulla base degli elementi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1997, n. 116. Art. 5. 1. La copertura dei costi per l'incarico di cui all'art. 1, lettera a), e' assicurata dalle risorse a valere sul P.O. "Assistenza tecnica Q.C.S. 1994/1999" misura 2.5, nella misura massima di lire 5 miliardi. 2. La copertura dei costi per l'incarico di cui all'art. 1, lettera b), e' assicurata dalle risorse a valere sulla delibera CIPE 30 giugno 1999, nella misura massima di lire 2 miliardi. Art. 6. 1. I requisiti minimi di carattere economicofinanziario, tecnico, organizzativo per essere ammessi alla procedura di gara ad evidenza pubblica di cui all'art. 1, lettera a), sono: a) fatturato globale conseguito nel triennio 1996/1998 di importo complessivo non inferiore all'importo a base di gara e comunque per un importo annuale non inferiore a 0,25 volte il suddetto importo; b) fatturato in servizi di consulenza aventi ad oggetto le attivita' di cui all'art. 2 conseguito nel triennio 1996/1998, di importo complessivo non inferiore a 0,5 volte l'importo a base di gara e, comunque, per un importo annuale non inferiore a 0,15 volte il suddetto importo; c) esecuzione, nel triennio 1996/1998, di uno o due servizi di consulenza aventi ad oggetto le attivita' di cui all'art. 2; l'importo di tali servizi deve essere non inferiore a 0,15 volte l'importo a base di gara nel caso di un servizio, e non inferiore a 0,20 volte del suddetto importo, nel caso di due servizi; d) struttura operativa costituita da almeno dieci professionisti dipendenti o con rapporto di collaborazione coordinata e continuata sussistente da piu' di un anno, esperti nei settori di attivita' di cui all'art. 2 di cui non meno di quattro laureati in architettura o urbanistica, ed ingegneria ed i restanti laureati in economia, statistica ed informatica; e) dichiarazioni bancarie sulle capacita' finanziarie ed economiche del concorrente, in numero non inferiore a due. 2. Nel caso di associazioni temporanee di concorrenti, i requisiti minimi di cui alle lettere a) e b), devono essere posseduti nella misura minima del 40% dalla mandataria o capogruppo e, nella misura minima del 15%, da ogni concorrente mandante; in ogni caso i requisiti richiesti devono essere soddisfatti in maniera totale; il requisito minimo di cui alla lettera c), deve essere posseduto da uno qualsiasi dei concorrenti associati; il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto, nella misura di almeno tre laureati, dalla mandataria o capogruppo e di almeno un laureato da ciascuno dei concorrenti mandanti, in ogni caso il requisito richiesto deve essere soddisfatto in maniera totale; il requisito di cui alla lettera e) deve essere posseduto da ciascun concorrente. Art. 7. 1. I requisiti minimi di carattere economicofinanziario, tecnico, organizzativo per essere ammessi alla procedura di gara ad evidenza pubblica di cui all'art. 1, lettera b), sono: a) fatturato globale conseguito nel triennio 1996/1998 di importo complessivo non inferiore all'importo a base di gara e comunque per un importo annuale non inferiore a 0,25 volte il suddetto importo; b) fatturato in servizi di consulenza aventi ad oggetto le attivita' di cui all'art. 3 conseguito nel triennio 1996/1998, di importo complessivo non inferiore a 0,5 volte l'importo a base di gara e, comunque, per un importo annuale non inferiore a 0,15 volte il suddetto importo; c) esecuzione, nel triennio 1996/1998, di uno o due servizi di consulenza aventi ad oggetto le attivita' di cui all'art. 3; l'importo di tali servizi deve essere non inferiore a 0,15 volte l'importo a base di gara nel caso di un servizio, e non inferiore a 0,20 volte del suddetto importo, nel caso di due servizi; d) struttura operativa costituita da almeno otto professionisti dipendenti o con rapporto di collaborazione coordinata e continuata sussistente da piu' di un anno, esperti nei settori di attivita' di cui all'art. 3 di cui non meno di cinque laureati in ingegneria, geologia, statistica ed informatica; e) dichiarazioni bancarie sulle capacita' finanziarie ed economiche del concorrente, in numero non inferiore a due. 2. Nel caso di associazioni temporanee di concorrenti, i requisiti minimi di cui alle lettere a) e b), devono essere posseduti nella misura minima del 40% dalla mandataria o capogruppo e, nella misura minima del 15%, da ogni concorrente mandante; in ogni caso i requisiti richiesti devono essere soddisfatti in maniera totale; il requisito minimo di cui alla lettera c), deve essere posseduto da uno qualsiasi dei concorrenti associati; il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto, nella misura di almeno tre laureati, dalla mandataria o capogruppo e di almeno un laureato da ciascuno dei concorrenti mandanti, in ogni caso il requisito richiesto deve essere soddisfatto in maniera totale; il requisito di cui alla lettera e) deve essere posseduto da ciascun concorrente.Art. 8. 1. Il tempo massimo di espletamento dell'incarico di cui all'art. 1, lettera a), e' fissato in mesi sei dalla data di stipula del contratto. 2. Il tempo massimo di espletamento dell'incarico di cui all'art. 1, lettera b), e' fissato in mesi quattro dalla data di stipula del contratto.Art. 9. Il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale, previo parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione , predispone i bandi di gara di cui all'art. 1 entro sessanta giorni dalla data di registrazione del presente decreto. Roma, 5 agosto 1999 Il Ministro dei lavori pubblici Micheli Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato
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