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MARIA VITTORIA ZAMMITTI

L’opposizione dei creditori alla fusione ex art. 2503, comma 2, c.c., al vaglio della giurisprudenza milanese

Abstract

L’opposizione dei creditori alla fusione ex art. 2503 c.c. consiste in un giudizio contenzioso assimilabile, per taluni profili, all’azione revocatoria, inquantovolto alla tutela della garanzia patrimoniale genericaedaventeadoggetto il carattere pregiudizievole della operazione rispetto alla posizione dei creditori; carattere pregiudizievole il cui accertamento all’esito del giudizio comporta la definitiva ineseguibilità della delibera approvante la fusione. L’introduzione dell’opposizione comporta di per sé effetti sospensivi ex lege dell’efficacia della delibera di fusione che sono però rimuovibili tramite la specifica autorizzazione del tribunale a procedere alla fusione nonostante l’opposizione. La richiesta di autorizzazione alla fusione dà luogo ad un procedimento cautelare c.d. a parti invertite nell’ambito del quale andrà sommariamente apprezzata la fondatezza delle ragioni di opposizione.