La reiterata mancata convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale giustifica la revoca dell’amministratore anche in assenza di danno effettivo? (App. Napoli, Sez. II, 14 gennaio 2025)
- Autori: Tardia, I.
- Anno di pubblicazione: 2025
- Tipologia: Articolo in rivista
- OA Link: http://hdl.handle.net/10447/692829
Abstract
Il contributo esamina se la reiterata mancata (o tardiva) convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale integri «grave irregolarità » idonea alla revoca giudiziale dell’amministratore ex artt. 1129, comma 12, n. 1, e 1130, n. 10, c.c., muovendo da App. Napoli, Sez. II, 14 gennaio 2025. Tale decisione valorizza il principio di annualità e la funzione di trasparenza/controllo: la revoca è giustificata anche senza prova di un danno concreto e la successiva approvazione cumulativa oltre i 180 giorni non sana l’inadempimento. Il saggio ricostruisce orientamenti conformi e difformi, opponendo letture rigorose a impostazioni che subordinano la revoca alla dimostrazione di pregiudizi effettivi o alla reiterazione colpevole. Inquadra il rendiconto (art. 1130-bis c.c.) come presidio sostanziale di legalità gestionale e diritto all’informazione del condomino e segnala l’esigenza di un chiarimento nomofilattico che uniformi i criteri applicativi, evitando automatismi ma preservando la cogenza dei termini e degli obblighi informativi.
