È necessaria una procura notarile per validamente rappresentare la parte nella mediazione demandata o basta una delega scritta avente contenuto sostanziale? (App. Napoli, Sez. VII, 8 maggio 2024, n. 1994)
- Autori: Tardia, I.
- Anno di pubblicazione: 2025
- Tipologia: Articolo in rivista
- OA Link: http://hdl.handle.net/10447/692828
Abstract
Il contributo, prendendo spunto da App. Napoli, Sez. VII, 8 maggio 2024, n. 1994, chiarisce che nella mediazione obbligatoria ex d.lg. n. 28/2010 la parte può comparire tramite rappresentante munito di procura speciale sostanziale, anche non notarile, purché ne siano specificati oggetto e poteri dispositivi. Distinguendo tra rappresentanza sostanziale (art. 1392 c.c.) e processuale (art. 83 c.p.c.), la decisione esclude che l’assenza di forma autenticata determini l’improcedibilità, in ossequio al principio di tassatività delle nullità (art. 156 c.p.c.), e nega il carattere “strettamente personale” della comparizione in mediazione. Viene inoltre affermato che eventuali inefficienze dell’organismo non possono ridondare in pregiudizio della parte diligente. Il contributo si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità favorevole a un approccio funzionale, confrontandosi con orientamenti di merito più formalistici. Ne risultano criteri operativi più chiari per la validità delle deleghe e per il controllo giudiziale della condizione di procedibilità.
