Importazione parallela e prodotti destinati a usi promozionali : quando si esaurisce davvero il diritto di marchio? (Trib. Napoli, Sez. impr., 14 giugno 2024, n. 7927)
- Autori: Tardia, I.
- Anno di pubblicazione: 2025
- Tipologia: Articolo in rivista
- OA Link: http://hdl.handle.net/10447/692827
Abstract
Muovendo dall’ordinanza del Tribunale di Napoli, Sez. imprese, 14 giugno 2024, n. 7927, il contributo chiarisce quando l’importazione parallela di prodotti genuini ma destinati a usi promozionali (tester, campioni) non determini l’esaurimento del diritto di marchio ex art. 5 c.p.i. La decisione esige un consenso espresso o inequivoco del titolare all’immissione nello SEE, escludendo che la mera tolleranza o il silenzio valgano come consenso implicito, specie in presenza di etichette «vietata la vendita». La vendita nel circuito ordinario integra, inoltre, concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c., poiché aggira la distribuzione selettiva e svia la clientela. Sul piano cautelare, il periculum in mora non è escluso dalla protrazione della condotta se risulta una recente intensificazione lesiva. L’elaborazione, in linea con giurisprudenza nazionale ed europea, propone un criterio rigoroso di imputazione del consenso e di tutela dell’identità distributiva del marchio.
