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FABRIZIO PIRAINO

La portata dell’art. 1284, commi 4º e 5º, c.c. sugli interessi moratori su crediti litigiosi

Abstract

Il commento analizza la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 12449 del 2024 e si interroga sull’ambito di applicazione della previsione di interessi al tasso maggiorato contenuta nell’art. 1284, comma 4, c.c. L’autore ritiene che tali interessi maggiorati si applichino a tutte le obbligazioni pecuniarie il cui inadempimento precede l’instaurazione del giudizio. Le obbligazioni risarcitorie ex delicto rientrano nel perimetro dell’art. 1284, comma 4, c.c. soltanto dal giorno della domanda esecutiva. Trattandosi di interessi legali, l’applicazione degli interessi maggiorati non esige una specifica domanda del creditore, che invochi il tasso di cui all’ar.t 1284, comma 4, c.c. e la condanna generica “agli interessi legali” non preclude al giudice dell’esecuzione di calcolare gli interessi al tasso maggiorato a far data dall’atto introduttivo del giudizio.