Art. 1. E' costituita l'Associazione Scientifica:
Società Italiana di Immunobiologia Comparata e dello
Sviluppo (S.I.I.C.S.) (Italian Association of
Developmental and Comparative Immunobiology, I.A.D.C.I.)
.
Art. 2. Organi dell'associazione Sono organi dell'associazione:
il Presidente; il Cosiglio Direttivo; l'Assemblea
Art. 3. Essa ha sede in Palermo, Via Archirafi, 18
90123
Art. 4. Scopo dell'Associazione è: 1 - l'avanzamento
delle conoscenze sui processi dell'immunità naturale ed
indotta, sui meccanismi molecolari, sulle cellule e sui
tessuti dell'immunocompetenza, sul sistema neuroendocrino
ed argomenti correlati anche in rapporto alla loro
modulazione ed agli stati di stress esaminati a tutti i
livelli di complessità ed evoluzione animale; 2 - l'avanzamento
delle conoscenze sul differenziamento di cellule tessuti,
sistemi e meccanismi immunitari esaminati nel corso dello
sviluppo; 3 - la divulgazione di tali conoscenze; 4 - la
promozione di studi e ricerche sull'evoluzione dei
processi e meccanismi immunitari e sulle aree di studio
correlate . Per il conseguimento di tali finalità, la
Società provvederà a: a) diffondere informazioni su
tutti gli argomenti inerenti gli scopi dell'Associazione;
b) agire come ente autorevole di consultazione in
questioni di interesse professionale concernenti l'immunologia
e gli argomenti correlati riguardanti le specie animali
escluso l'uomo; c) acquisire ed amministrare qualunque
donazione e contributo che possa essere legalmente
accettato; d) tenere seminari, lezioni, discussioni di
gruppo, conferenze, simposi e congressi; e) istituire, se
possibile, borse di studio per i giovani ricercatori, per
permettere loro di partecipare alle riunioni e ai
congressi; f) fare tutto ciò che è necessario per
raggiungere i succitati obiettivi o parte di essi.
Art. 5. Soci I Soci possono essere delle seguenti
categorie: Socio Onorario; Sostenitore; Ordinario.
Possono diventare soci della Società persone che
dedicano la loro attività di ricerca nell'area dell'immunobiologia
con particolare interesse per gli aspetti evolutivi e
argomenti correlati, ed anche Enti, Società, o gruppi di
studio che hanno in comune affinità di aree di ricerca o
di interessi scientifici. Per l'ammissione alla
Associazione i candidati devono inviare alla Segreteria
domanda corredata da documentazione comprovante l'attività
svolta nel campo della immunobiologia comparata e delle
sviluppo. Le domande di ammissione vengono vagliate dal C.D.
e le domande approvate da quest'ultimo vengono votate a
maggioranza dei presenti durante l'Assemblea dei Soci. I
Soci sono tenuti a versare all'atto dell'ammissione, la
quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea.
Per il primo anno essa sarà pari a Lit. 60.000. = (sessantamila).
Per i studenti e dottorandi la quota è ridotta a lire 30.000
(trentamila) Dopo due anni di mancato pagamento i Soci
morosi saranno dichiararti decaduti, previo esame di ogni
singolo caso da parte del C.D.
Art. 6. Si diventa Soci Onorario per invito dell'Assemblea
dei Soci, notificato dal Presidente all'interessato. All'atto
della nomina a Socio Onorario, la Segreteria l'informerà
della nomina inviando copia del Regolamento. La proposta
di nomina a Socio Onorario, viene avanzata dal Comitato
Direttivo, e la nomina viene notificata dal Presidente
all'interessato. I soci Onorari non sono tenuti a versare
quote di iscrizione. Copia del regolamento sarà inviato
dalla Segreteria al nuovo Socio.
Art. 7. I Soci Sostenitori, possono essere Enti,
Istituti, ed Associazioni che intendono incrementare lo
sviluppo della Società, fornendo mezzi e fondi per la
sua attività: il Socio Sostenitore è rappresentato da
un suo delegato, che non può essere eletto alle cariche
sociali. Sull'ammissione delibera l'Assemblea, dietro
proposta del Comitato Direttivo. I Soci Sostenitori,
dovranno versare una quota pari almeno a cento volte la
quota ordinaria.
Art. 8. I Soci avranno diritto di frequentare i locali
sociali e ad agevolazioni nell'accesso al materiale di
studio raccolto dall'Associazione.
Art. 9. I Soci che non avranno presentato per iscritto
le loro dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno,
verranno considerati Soci anche per l'anno successivo, ed
obbligati al versamento della quota annuale di
associazione. La qualità di Socio si perde per: decesso;
dimissioni; morosità; indegnità. La morosità verrà
dichiarata dal Comitato Direttivo quando l'interessato
non abbia versato due quote consecutive. L'indegnità
verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.
Art. 10. Patrimonio ed Esercizi Sociali. Il patrimonio
è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che
diverranno di proprietà dell'Associazione; b) da
eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; c) dalle quote
sociali; d) da eventuali fondi di riserva istituiti con
le eccedenze di bilancio e) da ogni altra entrata che
occorre ad incrementare l'attivo sociale. L'esercizio
finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno, ed
entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio, verrà
predisposto dal Tesoriere, e presentato al Comitato
Direttivo, il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Art. 11. Amministrazione. L'Associazione è
amministrata da un Consiglio di Amministrazione, detto
anche Comitato Direttivo, composto di tre o cinque,
eletti dall'Assemblea dei Soci, che durano in carica tre
anni, e possono essere riconfermati. I componenti del
Comitato provvederanno alla nomina del Vicepresidente,
Segretario con funzione di Tesoriere. L'Assemblea nomina
il Presidente, e tanti consiglieri, quanti sono richiesti
per la composizione del Consiglio, il cui numero è
stabilito dall'Assemblea a seconda del numero dei Soci.
In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere,
subentra il primo dei non eletti, e in mancanza, alla
prima riunione l'Assemblea provvederà alla nomina del
mancante. Nessun compenso è dovuto ai membri del
Comitato ai quali può essere concesso, in base alle
disponibilità economiche, eventuale rimborso per spese
inerenti attività del C.D. e dallo stesso autorizzate.
Il rimborso viene effettuato dal Tesoriere su mandato del
Presidente.
Art. 12. Il Comitato si riunisce tutte le volte che il
Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta
richiesta da almeno due terzi dei suoi membri, e comunque
almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al
bilancio consuntivo e al preventivo. Le riunioni
scientifiche ed i simposi della Società, devono essere
programmati dal Comitato Direttivo. Uno di tali incontri
deve precedere o seguire immediatamente l'Assemblea
Ordinaria annuale. All'Assemblea Ordinaria, il Comitato
Direttivo proporrà le date di eventuali altri incontri
da tenersi nei dodici mesi successivi. Il Comitato
delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il
Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza
dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più
anziano in età dei presenti. Dalle riunioni del Comitato,
verrà redatto un verbale che verrà sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Art. 13. Il C.D. è investito dei più ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati,
determinandone la retribuzione, compila il regolamento
per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza
è obbligatoria per tutti gli associati.
Art. 14. Spetta al Comitato Direttivo predisporre l'ordine
del giorno delle riunioni dell'Associazione, ed operare
tra una riunione e la successiva, secondo gli interessi
dell'Associazione; esso dovrà fare relazione del proprio
operato alla successiva Assemblea dei Soci. Il C.D. deve
comunicare ai Soci, unitamente all'ordine del giorno dell'Assemblea
che procederà alla nomina dei nuovi Consiglieri, i nomi
dei candidati proposti previa acquisizione del consenso
dei neo elegendi. In mancanza di proposte del C.D.,
queste potranno essere fatte in Assemblea da almeno i due
terzi dei Soci Ordinari presenti.
Art. 15. Il Presidente, e in sua assenza il
Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei
confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei
deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di
urgenza, può esercitare i poteri del C.D., salvo
ratifica da parte di questo, alla prima riunione.
Art. 16. Assemblee. I Soci sono convocati in Assemblea
dal C.D., almeno una volta l'anno, mediante comunicazione
scritta diretta a ciascun Socio, all'indirizzo risultante
all'Associazione. L'Assemblea può essere pure convocata
su domanda firmata da almeno un decimo dei soci, a norma
dell'art. 20 c.c. L'Assemblea può essere convocata anche
fuori della sede sociale purché in Italia.
Art. 17. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea,
tutti i Soci in regola col pagamento della quota annua di
associazione. Essi possono farsi rappresentare, con
delega scritta, da altri soci, anche se membri del
Comitato, salvo in questo caso, per l'approvazione di
bilanci e deliberazioni in merito a responsabilità dei
Consiglieri.
Art. 18. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del
C.D., e in mancanza, dal Vicepresidente. In mancanza di
entrambi l'Assemblea nomina un proprio Presidente e un
Segretario, e, se lo ritiene il caso, due Scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la
regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di
intervento all'Assemblea. Dalle riunioni delle Assemblee,
si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario, ed eventualmente dagli Scrutatori.
Art. 19. Le Assemblee sono validamente costituite e
deliberano con la maggioranza prevista dall'art. 21 C.C.
Tuttavia per la nomina delle cariche sociali, occorrerà
il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
ricorrendo se del caso, al ballottaggio.
Art 20. L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e
preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione,
sulla nomina dei componenti del Comitato Direttivo, sull'ammissione
di nuovi soci, sull'ammontare delle quote sociali e su
tutto quant'altro previsto per legge o per statuto. Per
modificare il presente statuto, è necessario il voto
favorevole di due terzi degli associati in prima
convocazione, o in seconda convocazione da almeno i due
terzi dei presenti votanti. Le modifiche dello statuto
dovranno essere formulate dal C.D. all'unaniminità. Per
modificare gli art. 3, n. 1 art. 5, comma 3 è necessaria
la unanimità dei soci.
Art. 21. Votazioni per corrispondenza. A giudizio del
C. D. ogni deliberazione può essere sottoposta ai Soci
per lettera o in Assemblea, ad eccezione delle variazioni
dello Statuto e delle elezioni dei nuovi Soci, che
debbono essere in ogni caso approvate dall'Assemblea. In
caso di votazione per corrispondenza, devono trascorrere
almeno due mesi tra la data di spedizione delle schede
dalla Segreteria e il termine di scadenza per la
restituzione delle medesime con il voto. Il risultato
numerico di tutte le votazioni deve essere portato a
conoscenza di tutti i Soci.
Art. 22. Candidature e votazioni cariche sociali. Le
candidature dovranno essere presentate al C.D. almeno 24
ore prima dell'Assemblea dei Soci, con almeno dieci firme
per ogni proposta. Solo nel caso in cui i Soci non
abbiano presentato almeno due candidature il C.D. dovrà
proporre per ogni carica propri candidati fino a
raggiungere il numero minimo di due. Il Presidente potrà
chiedere all'Assemblea la votazione per alzata di mano su
qualunque argomento, ad eccezione di: elezioni dei membri
del Consiglio; variazioni dello Statuto; che dovranno
essere votate per iscritto e con voto segreto. Le
votazioni avvengono per scrutinio segreto, separatamente
per Presidente e Consiglieri. Non sono ammesse liste.
Risulta eletto Presidente il Socio che riporta il 50 %
dei voti espressi più uno. Se nessun candidato riporta
la maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto più voti. L'elezione dei
Consiglieri verrà effettuata in un unica votazione e
risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti.
In caso di parità di voti risulta eletto il Socio più
anziano di età. Ogni Socio può esprimere un numero di
preferenze pari alla metà delle cariche vacanti. Nel
caso che il numero di queste sia dispari si approssima
per eccesso. Sono elegibili i Soci effettivi e onorari in
regola con il pagamento della quota sociale. Hanno
diritto di voto i Soci effettivi in regola con il
pagamento delle quote sociali.
Art. 23. Norme transitorie. In prima applicazione
dello Statuto le domande di ammissione alla Associazione
saranno vagliate dal C.D. La prima Assemblea sarà
costituita dai Soci così ammessi. In prima applicazione
saranno eletti il Presidente e tre Consiglieri
indipendentemente dal numero minimo di proponenti
presenti dall'art. 22 comma 1
Art 24. Collegio dei revisori. Qualora i soci lo
riterranno opportuno sarà nominato un collegio di
revisori al quale è affidato il controllo della gestione
dall'Associazione. Esso è costituito da tre membri,
eletti dalla assemblea dei soci, e che durano in carica
cinque anni. I revisori dovranno accertare la regolare
tenuta della contabilità sociale, redigeranno una
relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la
consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli
di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi
momento anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo.
Art 25. Scioglimento. Lo scioglimento della
Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e
delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.