Associazione per la Scuola di Specializzazione
in Diritto ed Economia dei Trasporti
dell'Università di Palermo


Statuto


TITOLO PRIMO


Norme generali. Disciplina del rapporto sociale



Art. 1 Denominazione e qualificazione. Sede.



La "Associazione per la Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia dei Trasporti dell'Università di Palermo" è un'Associazione privata senza finalità di lucro, inquadrabile tra gli enti non commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive eventuali modificazioni.

L'Associazione ha sede in Palermo, Molo Vittorio Veneto  Stazione Marittima, presso il Centro siciliano degli studi di diritto marittimo ed aereo.


Art. 2 Scopo.


L'Associazione ha lo scopo di contribuire a promuovere la formazione e l'aggiornamento degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in diritto ed economia dei trasporti dell'Università di Palermo, e di sensibilizzare ai problemi dei trasporti in un quadro che tenga conto delle esigenze di tutela dell'ambiente.

A tal fine, l'Associazione, d'intesa e comunque non in contrasto con le finalità e le linee programmatiche seguite dalla Scuola di Specializzazione anzidetta, può organizzare seminari, convegni e stages, estensibili anche a non associati e/o non iscritti alla Scuola.

Analogamente l’Associazione potrà compiere studi nel campo dei trasporti tradizionali e intermodali anche a livello internazionale con particolare riguardo agli aggiornamenti dei dati normativi e conoscenze economiche, necessari nell’ottica dell’integrazione europea ed a tale fine l’Associazione potrà svolgere tutte le attività necessarie e opportune per il conseguimento dello scopo sociale.

Più precisamente l'Associazione potrà d'intesa e comunque non in contrasto con le finalità e le linee programmatiche seguite dalla Scuola di Specializzazione anzidetta:

Non vi è obbligo o onere formale di portare a conoscenza degli organi della Scuola di Specializzazione più volte richiamata, le delibere ed ogni provvedimento emanato dall'Associazione, considerato il diritto di partecipazione senza voto, alle riunioni collegiali dei principali organi da parte del Direttore della Scuola stessa, o di un suo delegato.


Art.3 Soci. Diritti ed obblighi.


Possono assumere la qualità di associati:

  1. Persone fisiche;

  2. Enti pubblici, Imprese con o senza personalità giuridica, Associazioni, 0.N.L.U.S., Fondazioni, Consorzi.

I Soci hanno l'obbligo di osservare lealmente lo Statuto e pagare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea con indicazioni separate per le persone fisiche e per gli appartenenti all'altra categoria.

Assumono la qualifica di "sostenitori” i Soci che, oltre alla quota sociale annuale, versano un contributo, una tantum, o annualmente, nelle misure minime stabilite dall’Assemblea.

La volontà di divenire “sostenitore” può essere espressa contestualmente alla domanda d’iscrizione o successivamente.

Ad ogni Socio, quale ne sia la qualifica, si applica il principio del voto singolo ex art. 2532 II comma cod. civile.

Per le riunioni Assembleari è consentita una sola delega in favore di altro Socio.

La disposizione sulla possibilità di determinare importi diversi per le quote annuali a carico delle persone fisiche, rispetto agli appartenenti all’altra categoria, non ha alcuna conseguenza sulla disciplina del rapporto associativo che rimane conforme per tutti i Soci.


Art. 4 Ammissione e cessazione dalla qualità di Socio.


L'ammissione di nuovi Soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con decisione adottata a maggioranza dei componenti il Consiglio stesso su motivata proposta di almeno due Soci.

La delibera d’ammissione terrà conto dell’estimazione notoriamente goduta dall’aspirante Socio anche quale presupposto di affidabilità per l’osservanza del presente Statuto.

Non sono ammessi Soci temporanei.

Al momento della presentazione della domanda d'ammissione   da indirizzarsi al Presidente dell’Associazione   il richiedente indica il settore di eventuale afferenza scelto tra i seguenti:

  1. Trasporto in generale, intermodale e logistica

  2. Marittimo

  3. Aeronautico

  4. Stradale e ferroviario.

La qualità di Socio si perde:

  1. per recesso da comunicare al Presidente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno - il recesso avrà efficacia per l'anno in corso se “comunicato” con un preavviso di tre mesi -;

  2. per esclusione:

Il potere d'esclusione compete all’Assemblea che lo esercita con le procedure previste per gli atti di ordinaria amministrazione, con deliberazione motivata sentito il Collegio dei Probiviri e previa contestazione dell'addebito con facoltà di replica in forma scritta.

La cessazione della qualità di Socio non dà alcun diritto a ripetere le quote o i contributi versati, né i Soci in tal caso possono vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Le quote non sono rivalutabili né trasmissibili ad alcun titolo.

La disposizione di cui al precedente comma al fa salve eventuali norme giuridiche a carattere imperativo e inderogabile.



TITOLO SECONDO


Organi e patrimonio dell'Associazione

Art. 5 Patrimonio


Concorrono a costituire il patrimonio dell'Associazione:

  1. le quote sociali versate annualmente dai Soci e il contributo aggiuntivo dei “Soci sostenitori”;

  2. sovvenzioni e contributi che l’Associazione può ottenere, dallo Stato, dalla Unione Europea, da Organismi internazionali e da Enti pubblici e privati anche sotto riserva di destinazione speciale imposta dai soggetti sovventori o contribuenti;

  3. somme che derivino da raccolte pubbliche di fondi con l'osservanza dell'articolo 8 del D.L.vo 460/1997;

  4. liberalità tra vivi o mortis causa che l’Associazione possa ricevere a norma di legge ed anche con vincolo di destinazione imposto dal donatore o dal testatore;

  5. proventi derivanti dall’attività associativa;

  6. mobili e immobili acquistati ed iscritti nel registro degli inventari;

  7. redditi di capitali mobili ed immobili;

  8. remunerazioni e compensi per servizi resi nell’ambito delle attività legislativamente o statutariamente previste;

  9. ogni altra entrata prevista e compatibile con le vigenti norme legislative sulle associazioni e per tutti gli enti non commerciali.


Art.6 Organi dell'Associazione.

L'Assemblea.


Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio di amministrazione;

Il Presidente;

il Collegio dei Revisori dei conti;

il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro due mesi da fine dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo di cassa e della relazione integrativa di cui agli articoli seguenti.

Sono di competenza dell'Assemblea:

  1. l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;

  2. le determinazioni delle quote sociali e del contributo minimo a carico dei sostenitori;

  3. la deliberazione sull’esclusione dei Soci;

  4. la deliberazione sulle modifiche statutarie sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;

  5. le materie che siano demandate all'Assemblea per un parere o una deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione e quelle che risultino di competenza a norme di altri articoli di questo statuto o per legge.

L’Assemblea è inoltre competente a deliberare sul trasferimento della sede in altro luogo della città di Palermo con la maggioranza prevista per gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è Presidente dell’Assemblea e ne ha il potere di convocazione e di formulazione dell’ordine del giorno.

In ogni caso egli ha l'obbligo di convocazione quando gliene faccia richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o almeno un ventesimo degli associati.


Art. 7 Convocazione e deliberazioni dell’Assemblea.


L’Assemblea è convocata con lettera raccomandata spedita al domicilio risultante dal libro Soci almeno venti giorni prima dalla data fissata o comunque con qualsiasi altro mezzo idoneo che dia comunque prova dell’avvenuta conoscenza da parte del destinatario.

Entro lo stesso termine, una copia dell'ordine del giorno è affissa all'albo della sede.

I Soci di cui alla categoria art.3 lettera b) (enti pubblici e privati etc. ) intervengono tramite il loro legale rappresentante o un suo delegato.

Le sedute in prima convocazione sono valide se è presente la metà dei Soci e in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei votanti.

I presenti che dichiarino di astenersi sono considerati non votanti.

Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo, per l’esclusione del Socio e lo scioglimento dell’Associazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) dei Soci.


Art. 8 Il Consiglio di amministrazione


Il Consiglio di amministrazione composto da sette membri eletti con voto segreto dall'Assemblea dei Soci.

Dura in carica tre anni.

Ogni Socio può votare per un altro Socio appartenente alla propria area ed esprimere con separata scheda un'altra preferenza libera.

Il Consiglio d'amministrazione è convocato nella prima seduta dal componente più anziano in ordine d'iscrizione e subordinatamente d’età.

Elegge nella prima seduta il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Hanno diritto a partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio, cosi come dell'Assemblea il Direttore della Scuola o un suo delegato ed un rappresentante eletto dagli specializzandi.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al trimestre su convocazione del Presidente, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

Delibera con il voto favorevole di almeno quattro membri.

Il Consiglio ha funzioni propositive ed esecutive delle deliberazioni dell’Assemblea e degli altri organi collegiali.

Redige in relazione all'anno solare costituente la durata dell'esercizio:

A tal fine il Consiglio anche mediante delega ad un componente, cura la tenuta di ogni registro e scrittura che possa ritenersi utile ed in ogni caso 'un giornale di cassa", un “registro degli inventari" con particolare riferimento ai beni compresi i c. d. beni immateriali, un registro degli impegni assunti e dei crediti accertati con l'indicazione della data di estinzione.

Il Consiglio determina i limiti di competenza del tesoriere e del segretario nello svolgimento delle loro funzioni tipiche.

E’ di competenza del Consiglio di amministrazione tutto quanto, non attribuito alla competenza di altri organi.

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della qualità di membro del Consiglio, l'organo continua nell’esercizio delle funzioni sino alla reintegrazione, a seguito di convocazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla causa di cessazione e nel più breve tempo possibile, se il numero dei membri si è ridotto a meno di quattro.

In mancanza del Presidente il potere di rappresentanza e di convocazione spetta, nell'ordine al Vicepresidente o al componente più anziano.

Il Consiglio determina quali atti e attività di propria competenza, ad eccezione di quelli da sottoporre ad altri organi collegiali, siano delegabili al Presidente.


Art.9 Il Presidente


Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed esegue le deliberazioni degli organi collegiali compatibilmente con quanto previsto dallo statuto e con le deleghe e le direttive ricevute dal Consiglio di amministrazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di amministrazione formulandone l'ordine dei giorno. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni è coadiuvato dal segretario, dal tesoriere, al quale può subdelegare o associare, con il consenso del Consiglio, il compimento di determinati atti ed attività.

Il Presidente emana, sentito il Consiglio di amministrazione, gli eventuali provvedimenti riguardanti rapporti di collaborazione e di lavoro autonomo e dipendente.


Art. 10 Collegio dei Revisori


Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, eletti tra i Soci dall'Assemblea. Ciascun Socio può esprimere un solo voto di preferenza

Il Collegio dura in carica tre anni.

I componenti eleggono il loro Presidente.

I Revisori vigilano anche singolarmente sulla gestione amministrativa dell'Associazione ed esaminano preventivamente le scritture contabili da sottoporre all'Assemblea, alla quale riferiscono con separata relazione.

I Revisori possono assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.


Art.11 Il Collegio dei Probiviri


Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea tra i Soci.

Ogni Socio può esprimere un solo voto di preferenza.

Il Collegio dura in carica tre anni.

I componenti eleggono il loro presidente.

Il Collegio ha competenza nel procedimento di esclusione del Socio e sulle questioni d’interpretazione dello Statuto.


Art. 12 Divieto di distribuzione di utili.


Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'assunzione delle cariche sociali è a titolo gratuito.

E’ previsto soltanto il rimborso delle spese, previa documentazione delle stesse.



TITOLO TERZO


Scioglimento   Norme finali


Art.13 Scioglimento dell'Associazione


Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione sono adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, quale ne sia la causa, l'Assemblea nomina un liquidatore scelto tra i Soci o tra persone estranee all'Associazione.

AI liquidatore vengono conferiti tutti i necessari poteri inerenti tra l'altro il realizzo delle attività, all'estinzione delle passività e la devoluzione dell'eventuale residuo secondo le indicazioni dell'Assemblea e fatto salvo quanto all'articolo seguente.


Art.14 Devoluzione del patrimonio

L'attivo del patrimonio sarà devoluto ad uno o più enti che­ abbiano uno scopo analogo o a fini di pubblica utilità. secondo le modalità di cui al D.L.vo n. 460 del l997.

In nessun caso in nessuna misura e sotto alcuna forma l'attivo potrà essere ripartito tra i Soci della disciolta Associazione.


Art.15 Norma finale di rinvio


Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia al codice civile, alle norme sulla disciplina degli enti non commerciali ed a tutte le altre relative disposizioni normative.