Le
parti, prima di procedere alla sottoscrizione, prendono
atto della necessità di correggere i seguenti errori
materiali:
- art. 14, al comma 5 e al comma 9, la lettera di
riferimento del comma 7 è h) e non g);
- art. 19, comma 1 lett. d), dopo le parole "come
modificato dall'art. 23, comma 6" vanno aggiunte le
parole "del presente CCNL";
- art. 22, comma 2, dopo le parole "primo periodo" vanno
aggiunte le parole "del CCNL integrativo del 20
settembre 2001"; al comma 4 del medesimo articolo al
penultimo rigo il comma esatto è "2" e non "3";
- art. 23, comma 3, punto 2, lett. c, il periodo "è
disapplicato l'art. 49 del DPR n. 270 del 1987" è
sostituito dal seguente "Sono disapplicati l'art. 49 del
DPR n. 761 del 1979 e l'art. 63 del DPR n. 270 del
1987";
- art. 33, comma 3, dopo le parole "entro trenta giorni"
vanno aggiunte le parole "dall'entrata in vigore del
presente CCNL";
- art. 37, comma 1 dopo la parola "disapplicazione" sono
abrogate le parole successive sino al punto. Esse sono
sostituite dalle seguenti: "dell'art. 49 del DPR 761 del
1979, dell'art. 63 del DPR 270 del 1987 e dell'art. 47,
comma 2 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001"
- allegato1, nelle modalità di accesso alla categoria C,
con riferimento ai requisiti culturali e professionali
per l'accesso dall'esterno al 1° alinea, dopo le parole
"per il profilo della puericultrice" va aggiunta la
parola "esperta".
Al termine, le parti sopracitate sottoscrivono il
contratto nel testo che segue:
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002 - 2005
E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002 - 2003
INDICE
PARTE I – NORMATIVA
TITOLO I – Disposizioni generali
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
del contratto
TITOLO II - Relazioni e Diritti Sindacali
CAPO I : Obiettivi e strumenti
Art. 3
Relazioni sindacali
Art. 4
Tempi e procedure per la stipulazione e il rinnovo del
contratto collettivo integrativo
CAPO II : Forme di partecipazione
Art. 5
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
CAPO III : Prerogative e diritti sindacali
Art. 6
Norma di rinvio
Art. 7
Coordinamento regionale
TITOLO III - Classificazione del personale
CAPO I : Il sistema classificatorio
Art. 8
Conferma dei principi del sistema
Art. 9
Commissione paritetica per il sistema di classificazione
TITOLO IV – Rapporto di lavoro
CAPO I – Norme disciplinari
Art. 10
Clausole generali
Art. 11
Modifiche all'art. 28 del CCNL dell'1 settembre 1995
Art. 12
Modifiche all'art. 29 del CCNL dell'1 settembre 1995
Art. 13
Codice disciplinare
Art. 14
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale
Art. 15
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art. 16
Norme transitorie per i procedimenti disciplinari
CAPO II : Politiche di sviluppo e gestione del
personale
Art. 17
Obiettivi
Art. 18
Nuovi profili
Art. 19
Investimenti sul personale per il processo di
riorganizzazione aziendale
Art. 20
Formazione ed ECM
CAPO III Disposizioni varie
Art. 21
Mobilità
Art. 22
Tempo parziale
Art. 23
Disposizioni particolari
PARTE II - TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I : Trattamento economico
Art. 24
Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico
iniziale
CAPO II: Indennità
Art. 25
Indennità per turni notturni e festivi
Art. 26
Indennità per l'assistenza domiciliare
Art. 27
Indennità SERT
Art. 28
Indennità del personale sanitario della categoria B,
livello economico BS
CAPO III: Fondi
Art. 29
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la
remunerazione di particolari condizioni di disagio,
pericolo o danno
Art. 30
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento
dei servizi e per il premio della qualità delle
prestazioni individuali
Art. 31
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive,
delle posizioni organizzative, del valore comune delle
ex indennità di qualificazione professionale e
dell'indennità professionale specifica
Art. 32
Risorse per la contrattazione integrativa
Art. 33
Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per la
contrattazione integrativa
Art. 34
Norma di riequilibrio
Art. 35
Effetti dei nuovi stipendi
PARTE III - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 36
Norma finale
Art. 37
Disapplicazioni
Allegati da A ad E
Allegato 1
: Modifica alle declaratorie della categoria C
Allegato 2
: Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni
(Decreto 28 novembre 2000)
Dichiarazioni a verbale e congiunte

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002 - 2005
E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002 - 2003
PARTE I
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il
presente contratto collettivo nazionale si applica a
tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti,
dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del
comparto di cui all'art. 11 del Contratto Collettivo
Nazionale Quadro per la definizione dei comparti di
contrattazione, stipulato il 18 dicembre 2002.
2. Al personale dipendente da aziende o enti soggetti a
provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo,
sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino -
ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi
di privatizzazione - si applica il presente contratto
sino all'individuazione o definizione, previo confronto
con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie,
della nuova specifica disciplina contrattuale del
rapporto di lavoro ovvero sino alla stipulazione del
relativo contratto collettivo quadro per la definizione
del nuovo comparto pubblico di destinazione.
3. Nel testo del presente contratto, i riferimenti
normativi al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni ed integrazioni (in
particolare il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 come
modificato ed integrato dai d.lgs. nn. 49, 168 e 254
tutti del 2000) sono riportati come "d.lgs. n. 502 del
1992". I riferimenti al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
sono riportati come "d.lgs. n.165 del 2001". Le leggi nn.
53 del 2000, 1204 del 1971 e successive modificazioni ed
integrazioni sono confluite nel T.U. n. 151 del 2001.
4. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere,
alle A.R.P.A ed alle agenzie, istituti ed enti del
Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 11 del CCNQ
per la definizione dei comparti di contrattazione del 18
dicembre 2002 è riportato nel testo del presente
contratto come "aziende ed enti".
5. Nel testo del presente contratto per "dirigente
responsabile" si intende il dirigente preposto alle
strutture con gli incarichi individuati dai rispettivi
ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi
regionali di organizzazione. Con il termine di "unità
operativa" si indicano genericamente articolazioni
interne delle strutture aziendali così come individuate
dai rispettivi ordinamenti, comunque denominate.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
del contratto
1. Il
presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 -
31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal
1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte
economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo
alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione
del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene
portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari
da parte dell'ARAN con idonea pubblicità di carattere
generale.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con
carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle
aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data
di stipulazione di cui al comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova
tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data
disdetta da una delle parti con lettera raccomandata
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso
di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in
vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo
contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le
piattaforme sono presentate tre mesi prima della
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il
mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza della parte economica del
presente contratto o dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto
sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le
scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del
23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si
applica la procedura degli artt 47 e 48, comma 1 del
d.lgs. 165 del 2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione
della parte economica da corrispondere, ulteriore punto
di riferimento del negoziato sarà costituito dalla
comparazione tra l'inflazione programmata e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dall'accordo del luglio 1993.
8. Il presente articolo sostituisce l'art. 2 del CCNL
del 7 aprile 1999 che è, pertanto, disapplicato.
TITOLO II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I
OBIETTIVI E STRUMENTI
Art. 3
Relazioni sindacali
1. Si
riconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto
dal CCNL 7 aprile 1999 e dal CCNL integrativo del 20
settembre 2001, con le modifiche riportate ai seguenti
articoli.
Art. 4.
Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del
contratto collettivo integrativo
1. I
contratti collettivi integrativi hanno durata
quadriennale per la parte normativa e biennale per la
parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti
contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in
un'unica sessione negoziale, tranne per le materie che,
per loro natura, richiedano tempi di negoziazione
diversi, essendo legate a fattori organizzativi
contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse
sono determinati in sede di contrattazione integrativa
con cadenza annuale.
2. L'azienda o ente provvede a costituire la delegazione
di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al
comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla
data di stipulazione del presente contratto ed a
convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9,
comma 2 del CCNL del 7 aprile 1999, per l'avvio del
negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A tal
fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo
definita dalla delegazione trattante è inviata a tale
organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi
quindici giorni senza rilievi, il contratto viene
sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è
effettuata dal titolare del potere di rappresentanza
dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso
di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro
cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere
apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di
verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro
efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti.
5. Le aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN
il contratto integrativo, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, ai sensi dell'art. 46, comma 5 del
d.lgs. n. 165 del 2001.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 5 del CCNL
del 7 aprile 1999 che è, pertanto, disapplicato.
CAPO
II
Forme di partecipazione
Art. 5
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le
parti prendono atto che il fenomeno del mobbing,
inteso come forma di violenza morale o psichica in
occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da
altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va
prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è
caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o
comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo
sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive,
denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado
delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la
salute o la professionalità o la dignità del lavoratore
stesso nell'ambito della unità operativa di appartenenza
o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto
lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo
alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre
2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed
opportune iniziative al fine di contrastare la
diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza
sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili
conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale
del lavoratore interessato e, più in generale,
migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di
lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste
dall'art. 6, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999 sono,
pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore del presente contratto, specifici Comitati
Paritetici presso ciascuna azienda o ente con i seguenti
compiti:
a)
raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e
qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione
alle materie di propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno,
con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza
di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e
gestionali che possano determinare l'insorgere di
situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine
alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di
criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela
del dipendente interessato;
d) formulazione di proposte per la definizione dei
codici di condotta.
4.
Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate
alle aziende o enti per i conseguenti adempimenti tra i
quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il
funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle
strutture esistenti, l'istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione
dei codici, sentite le organizzazioni sindacali
firmatarie.
5. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno
del mobbing, i Comitati valuteranno l'opportunità
di attuare, nell'ambito dei piani generali per la
formazione, previsti dall'art. 29 del CCNL
7 aprile 1999, idonei interventi formativi e di
aggiornamento del personale, che possono essere
finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a)
affermare una cultura organizzativa che comporti una
maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e
delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti,
attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e
delle dinamiche interpersonali all'interno degli
uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero
della motivazione e dell'affezione all'ambiente
lavorativo da parte del personale.
6.
I Comitati sono costituiti da un componente designato da
ciascuna delle Organizzazioni Sindacali di comparto
firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di
rappresentanti delle aziende o enti. Il Presidente del
Comitato viene designato tra i rappresentanti delle
aziende o enti, il vicepresidente dai componenti di
parte sindacale. Per ogni componente effettivo è
previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la
composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte
anche un rappresentante del Comitato per le pari
opportunità, appositamente designato da quest'ultimo,
allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei
due organismi.
7. Le aziende o enti favoriscono l'operatività dei
Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al
loro funzionamento. In particolare valorizzano e
pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i
risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati
adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei
propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione
annuale sull'attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in
carica per la durata di un quadriennio e comunque
fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei
Comitati possono essere rinnovati nell'incarico. Per la
partecipazione alle riunioni non è previsto alcun
compenso.
CAPO
III
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
Art. 6
Norma di rinvio
1.
Per le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a
quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, in
particolare all'art.10, comma 2 relativo alle modalità
di accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende
ed enti nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio
1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18
dicembre 2002 e loro successive modificazioni.
2. Il secondo alinea dell'art. 8, comma 1, lett. b) del
CCNL 7 aprile 1999 è sostituito dal seguente:
"-
dalle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse
alla contrattazione nazionale;"
Art. 7
Coordinamento Regionale
1.
Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende
ed enti nel rispetto dell'art. 40 del d.lgs. 165 del
2001, le Regioni possono emanare linee generali di
indirizzo per lo svolgimento della contrattazione
integrativa, previa informazione preventiva alle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente
contratto, nelle seguenti materie relative :
a)
all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui
all'art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate
all'istituto della produttività che dovrà essere sempre
più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi
aziendali e regionali;
b) alla realizzazione della formazione continua,
comprendente l'aggiornamento professionale e la
formazione permanente;
c) alle metodologie di utilizzo da parte delle
aziende ed enti di una quota dei minori oneri derivanti
dalla riduzione stabile della dotazione organica del
personale (art. 39, comma 4, lett. b) del CCNL 7 aprile
1999 ora art.31, comma 2, lett. a);
d) alla modalità di incremento dei fondi in caso di
aumento della dotazione organica del personale o dei
servizi anche ad invarianza del numero complessivo di
essa (art. 39, comma 8 del CCNL 7 aprile 1999,
confermato dall'art. 31, comma 8 del presente
contratto).
2.
Con riferimento al comma 1 , lettere c) e d) rimangono,
comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste
per la formazione del fondo dell'art. 39 del CCNL 7
aprile 1999, confermato dall'art. 31 del presente
contratto, nonchè le modalità di incremento ivi
stabilite.
3. L'art. 6, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 dopo le
parole "ed aggiornamento professionale" è integrato dal
periodo " e sulla la verifica dell'entità dei fondi di
cui agli artt. 38 e 39 del CCNL 7 aprile 1999 (di
pertinenza delle aziende e degli enti ai sensi dell'art.
4 del CCNL del 7 aprile 1999 ed ora, rispettivamente
artt. 30 e 31 del presente contratto) limitatamente a
quelli soggetti a riorganizzazione in conseguenza di
atti di programmazione regionale, assunti in
applicazione del d.lgs n. 229 del 1999, fermo restando
il valore della spesa regionale dei fondi medesimi".
L'ultimo periodo del comma è abrogato.
4. Copia delle linee generali di indirizzo del comma 1 e
dei protocolli stipulati per l'applicazione dell'art. 6,
comma 4 del CCNL del 7 aprile 1999 saranno inviati all'ARAN
per l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 46 del
d.lgs n. 165 del 2001.
TITOLO III
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
CAPO I
IL SISTEMA CLASSIFICATORIO
Art. 8
Conferma dei principi del sistema
1.
Nel quadro della riforma del lavoro pubblico, al fine di
garantire il progressivo miglioramento della
funzionalità dei servizi delle aziende ed enti nonché
promuovere l'efficienza, l'efficacia e la qualità
dell'assistenza erogata, le parti convengono sulla
opportunità di confermare l'attuale sistema di
classificazione previsto dal CCNL del 7 aprile 1999 e di
proseguire, anche con il presente contratto, nel
processo di valorizzazione professionale dei lavoratori,
che si configura come strumento di supporto alla riforma
stessa anche nell'ottica della piena armonizzazione con
il settore privato.
2. Nella prospettiva di pervenire ad una gestione
ottimale delle risorse umane e sulla base
dell'esperienza maturata ed in relazione alla maggiore
flessibilità organizzativa attuata con i contratti
collettivi del precedente quadriennio, le parti
ritengono che la contrattazione integrativa debba
valorizzare, in particolare, i seguenti principi già
enunciati nel citato sistema classificatorio:
a)
rispetto delle percentuali di accesso dall'esterno
secondo le vigenti disposizioni;
b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati
dai candidati, in relazione alle peculiarità
professionali che caratterizzano le categorie e i
profili cui si riferiscono le selezioni. Pertanto, ai
sensi dell'art. 16 del CCNL del 7 aprile 1999,
all'esperienza professionale, al titolo di studio, agli
altri titoli culturali e professionali, ai corsi di
aggiornamento e qualificazione professionale ed alle
prove selettive finali è attribuito un peso equilibrato
ai fini della determinazione del punteggio complessivo
ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che
hanno partecipato alla selezione, escludendo quindi
automatismi generalizzati e basati solo sull'anzianità
di servizio;
c) nelle progressioni verticali di sviluppo
professionale, rispetto della provenienza del personale
dal livello economico immediatamente inferiore.
3.
Un ruolo fondamentale è attribuito alla formazione
continua, che attraverso una serie organica ed
articolata di interventi, costituisce un fondamentale
fattore di accrescimento professionale, di aggiornamento
delle competenze, nonché di affermazione di una nuova
cultura gestionale. A tal fine deve essere data piena
attuazione all'art. 29 del CCNL del 7 aprile 1999, come
integrato dall'art. 20 del presente contratto, in
particolare rendendo disponibili le risorse indicate
nell'ultimo comma di tale ultima norma.
4. Le parti confermano, altresì il sistema della
progressione economica orizzontale disciplinato
dall'art. 35 del CCNL del 7 aprile 1999, richiamando i
criteri ivi indicati ed, in particolare, l'adozione di
metodologie per la valutazione permanente delle
prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti -
oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 6, lettera
B) del CCNL 7 aprile 1999 - da utilizzare unitamente
agli elementi previsti dalla medesima norma.
5. Infine le parti si danno reciproco atto della
operatività dei contratti integrativi già stipulati
aventi, tra l'altro, per oggetto il sistema
classificatorio secondo i livelli e per le parti
demandate a tale fonte e, conseguentemente, si impegnano
ad assumere, ciascuna secondo la propria autonomia, ogni
utile iniziativa finalizzata alla rapida applicazione
degli stessi.
Art. 9
Commissione paritetica per il sistema di classificazione
1. Le
parti, inoltre, attuata la fase di prima applicazione
del sistema classificatorio di cui all'art. 8 e tenuto
presente quanto previsto dagli art. 18 e seguenti del
presente contratto sulle politiche di gestione del
personale, si danno atto della necessità di valutarne i
risultati nella prospettiva di pervenire ad una
semplificazione del sistema di classificazione per una
migliore gestione ed un impiego più flessibile delle
risorse umane anche attraverso la ricomposizione dei
processi lavorativi all'interno della medesima categoria
mediante un arricchimento delle attuali declaratorie che
consenta di adeguare il sistema di classificazione alle
esigenze poste alla base del processo di riforma.
2. A tal fine è istituita, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente CCNL, una
Commissione Paritetica ARAN - Organizzazioni sindacali e
Confederazioni firmatarie del presente CCNL, con il
compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza
idonei al monitoraggio del sistema classificatorio
nonchè per formulare eventuali proposte dirette alla
eventuale verifica del sistema nel senso indicato nel
comma 1.
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
NORME DISCIPLINARI
Art. 10
Clausole generali
1. E'
confermata la disciplina contenuta nel capo V del CCNL
del 1 settembre 1995 ed, in particolare, gli articoli
28, 29 e 31 del citato capo V, fatte salve le
modificazioni di cui ai successivi articoli. Gli artt.
30 e 32 del medesimo contratto sono disapplicati e
sostituiti dagli artt.13, 14 e 15 del presente
contratto.
Art. 11
Modifiche all'art. 28 del CCNL dell'1 settembre 1995
1.
All'art. 28 del CCNL dell'1 settembre 1995 sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica dell'articolo "doveri del dipendente" è
modificata in "obblighi del dipendente";
b) al termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la
seguente frase "Il dipendente adegua altresì il proprio
comportamento ai principi riguardanti il rapporto di
lavoro, contenuti nel codice di condotta allegato";
c) al comma 3, lettera d) le parole "alla legge 4
gennaio 1968, n.15" vengono sostituite con "al DPR del
28 dicembre 2000, n. 445"(Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa);
d) al comma 3, lettera r), dopo le parole "interessi
finanziari o non finanziari propri" e prima del punto
viene aggiunta la frase "o di suoi parenti entro il
quarto grado o conviventi".
Art. 12
Modifiche all'art. 29 del CCNL dell'1 settembre 1995
1.
All'art. 29 del CCNL dell'1 settembre 1995 sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
"1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli
obblighi disciplinati all'art. 28 del presente contratto
danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione,
all'applicazione delle seguenti sanzioni previo
procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di
quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei
mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso."
b)
i commi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
"2. L'azienda o ente, salvo il caso del rimprovero
verbale, non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa
contestazione scritta dell'addebito – da effettuarsi
tempestivamente e comunque entro 20 giorni da quando
l'ufficio istruttore che, secondo l'ordinamento
dell'azienda o ente è tenuto alla contestazione, è
venuto a conoscenza del fatto – e senza averlo sentito a
sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato.
3. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 55, comma 4 del
d.lgs. n. 165 del 2001, la sanzione da comminare non sia
di sua competenza, il dirigente responsabile della
struttura, dandone contestuale comunicazione
all'interessato, segnala entro dieci giorni all'ufficio
competente, i fatti da contestare al dipendente per
l'istruzione del procedimento. Tale ufficio deve
procedere alla contestazione entro i venti giorni
successi dalla data della lettera di comunicazione. In
ogni caso qualora non sia rispettato il termine di dieci
giorni per la comunicazione all'ufficio competente si
darà corso all'accertamento della responsabilità del
soggetto tenuto alla comunicazione stessa.
3 bis. Qualora invece emerga nel corso del procedimento
e, quindi, dopo la contestazione che la sanzione da
applicare non sia di spettanza del responsabile della
struttura questi, entro cinque giorni, trasmette tutti
gli atti all'ufficio competente, dandone contestuale
comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue
senza soluzione di continuità presso quest'ultimo
ufficio con salvezza degli atti.
4 La convocazione scritta per la difesa non può avvenire
prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla
contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi
inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la
difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei
successivi quindici giorni."
c)
dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 10:
"Con riferimento al presente articolo sono da intendersi
perentori il termine iniziale e quello finale del
procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i
termini ivi previsti saranno comunque applicati nel
rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza,
che consentano la certezza delle situazioni giuridiche".
d)
il comma 10 è sostituito dal seguente comma:
"11. Per quanto non previsto dalla presente disposizione
si rinvia all'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001".
Art. 13
Codice disciplinare
1.
Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla
gravità della mancanza ed in conformità di quanto
previsto dall'art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e
successive modificazioni e integrazioni, il tipo e
l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in
relazione ai seguenti criteri generali:
a)
intenzionalità del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche
della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro
occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'azienda o
ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio
determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti,
con particolare riguardo al comportamento del
lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del
biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli
utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in
accordo tra di loro.
2.
La recidiva nelle mancanze previste, rispettivamente, ai
commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di
riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità
tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute
con unica azione od omissione o con più azioni od
omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la
mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite
con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero
verbale o scritto al massimo della multa di importo pari
a quattro ore della retribuzione di cui all'art. 37,
comma 2 lett. c) del CCNL stipulato il 20 settembre 2001
si applica, graduando l'entità delle sanzioni in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a)
inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in
tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di
lavoro;
b) condotta, nell'ambiente di lavoro, non conforme a
principi di correttezza verso superiori o altri
dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati,
nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a
lui affidati o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare attività di custodia o
vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione
degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia
derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte
a tutela del patrimonio dell'azienda o ente, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della legge
n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei
compiti assegnati rispetto ai carichi di lavoro;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia
derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'azienda
o ente, agli utenti o terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal
bilancio dell'azienda o ente e destinato ad attività
sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino a un
massimo di dieci giorni si applica, graduando l'entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma
1, per:
a)
recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che
abbiano comportato l'applicazione del massimo della
multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma
4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni
o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi,
l'entità della sanzione è determinata in relazione alla
durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravità della violazione
dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati
all'azienda o ente, agli utenti o terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a
trasferirsi nella sede assegnata;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero
psico-fisico durante lo stato di malattia o di
infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti
disciplinari o rifiuto della stessa, fatta salva la
tutela del segreto professionale nei casi e nei limiti
previsti dalla vigente normativa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi,
calunniosi o diffamatori nei confronti di utenti, altri
dipendenti o terzi;
h) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro
con utenti, dipendenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'azienda
o ente, salvo che siano espressione della libertà di
pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;
l) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, lesivi della dignità della persona;
m) violazione di doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia,
comunque, derivato grave danno all'azienda o ente, agli
utenti o terzi.
6.
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione da undici giorni fino
ad un massimo di sei mesi si applica per:
a)
recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 5
quando sia stata comminata la sanzione massima oppure
quando le mancanze previste allo stesso comma presentino
caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata dal servizio oltre dieci
giorni e fino a quindici giorni;
c) occultamento di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni
di spettanza o di pertinenza dell'azienda o ente o ad
essa affidati, quando, in relazione alla posizione
rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o
di controllo;
d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a
comportamento negligente;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e
comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme
di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di un altro dipendente al fine di procurargli
un danno in ambito lavorativo o addirittura di
escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della
dignità della persona.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente
comma, il dipendente è privato della retribuzione fino
al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo,
viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50%
della retribuzione indicata all'art. 37, comma 2,
lettera b) del CCNL integrativo del 20 settembre 2001
nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti.
Il periodo di sospensione non è, in ogni caso,
computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con
preavviso si applica per:
a)
recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, in una
delle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di
diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza
che abbia comportato l'applicazione della sanzione
massima di sei mesi di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, salvo quanto previsto al comma 8, lett.
a);
b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera
c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall'azienda o ente per riconosciute e motivate esigenze
di servizio nel rispetto delle vigenti procedure di cui
all'art. 18 del CCNL 20 settembre 2001, commi 2 e 3
lett. c), in relazione alla tipologia di mobilità
attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato
dall'azienda o ente quando l'assenza arbitraria ed
ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore
a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda
servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti
il perdurare di una situazione di insufficiente scarso
rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per
qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità
ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona
diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti
aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un
collega al fine di procurargli un danno in ambito
lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto
lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi
della dignità della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che,
commesso in servizio o fuori dal servizio ma non
attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.
8.
La sanzione disciplinare del licenziamento senza
preavviso si applica per:
a)
terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi,
calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri
dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di
lavoro, anche con utenti;
b) condanna passata in giudicato per un delitto commesso
in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in
via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta
neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la
produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di
presentazione di documenti falsi;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi
- di fatti o atti anche dolosi, che, costituendo o meno
illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da
non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del
rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato:
1.
per i delitti indicati nell'art. 15, comma 1, lettere
a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c)
ed e) e comma 4 septies della legge 19 marzo 1990 n. 55
e successive modificazioni;
2. quando alla condanna consegua comunque l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della
legge 27 marzo 2001, n. 97.
9.
Le mancanze non espressamente richiamate nei commi da 6
a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri
previsti nei commi da 1 a 3, facendosi riferimento ai
principi da essi desumibili quanto all'individuazione
dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di
cui all'art. 28 del CCNL 1 settembre 1995 come
modificato dal presente CCNL, nonchè al tipo e alla
misura delle sanzioni.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo,
deve essere data la massima pubblicità mediante
affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile
a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è
tassativa e non può essere sostituita con altre.
11. L'art. 30 del CCNL 1 settembre 1995 è disapplicato
con decorrenza dall'entrata in vigore del presente
contratto.
Art. 14
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale
1.
Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti
illeciti di rilevanza penale l'azienda o ente inizia il
procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale.
Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso
fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è
disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia
penale emerga nel corso del procedimento disciplinare
già avviato.
2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente,
quando l'azienda o ente venga a conoscenza
dell'esistenza di un procedimento penale a carico del
dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento
disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza
definitiva.
3. Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2 della
legge n. 97 del 2001, in linea generale, il procedimento
disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è
riattivato entro 180 giorni da quando l'azienda o ente
ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude
entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge
n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare
precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da
quando l'azienda o ente ha avuto notizia della sentenza
definitiva e deve concludersi entro i successivi 120
giorni dalla sua riattivazione.
5. L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13,
come conseguenza delle condanne penali citate nei commi
7, lett. h) e 8, lett. b) ed e), non ha carattere
automatico essendo correlata all'esperimento del
procedimento disciplinare, salvo quanto previsto
dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001.
6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto
dall'art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare
sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione,
siano state contestate altre violazioni, il procedimento
medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In caso di proscioglimento avvenuto per le medesime
causali del comma 6, si procede analogamente al comma
stesso. Nel caso che il proscioglimento sia dovuto ad
altri motivi, fatto salvo il caso di morte del
dipendente, il procedimento disciplinare riprende su
tutti i fatti originariamente contestati.
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova
applicazione l'art. 1 della legge n. 97 del 2001.
9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art.13, comma
7, lett. h) e comma 8, lett. b) ed e), e successivamente
assolto a seguito di revisione del processo ha diritto,
dalla data della sentenza di assoluzione, alla
riammissione in servizio nella medesima sede o in altra
su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima
qualifica e con decorrenza dell'anzianità posseduta
all'atto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è
reinquadrato nell'area e nella posizione economica in
cui è confluita la qualifica posseduta al momento del
licenziamento qualora sia intervenuta una nuova
classificazione del personale. In caso di premorienza,
il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno
diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati
attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di
licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla
presenza in servizio ovvero alla prestazione di
lavoro straordinario.
Art. 15
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il
dipendente che sia colpito da misura restrittiva della
libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della retribuzione per la durata dello stato
di detenzione o comunque dello stato restrittivo della
libertà.
2. L'azienda o ente, ai sensi del presente articolo,
cessato lo stato di restrizione della libertà personale,
può prolungare il periodo di sospensione del dipendente
fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni
del comma 3.
3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con
privazione della retribuzione anche nel caso in cui
venga sottoposto a procedimento penale che non comporti
la restrizione della libertà personale quando sia stato
rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da
comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 13
commi 7 e 8.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i casi
previsti dall'art. 15, comma 1 lett. a), b)
limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c)
ed e) e comma 4 septies, della legge n. 55 del 1990 e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti
all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in
alternativa alla sospensione, possono essere applicate
le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi
reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva,
ancorché sia concessa la sospensione condizionale della
pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge
n. 97 del 2001.
6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica
quanto previsto dall'art.14 in tema di rapporti tra
procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5
sono corrisposti un'indennità pari al 50% della
retribuzione indicata all'art. 37, comma 2, lettera b),
del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, nonchè gli
assegni del nucleo familiare e la retribuzione
individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o
proscioglimento, ai sensi dell' art.14, commi 6 e 7,
quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare
a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto
dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio,
escluse le indennità o compensi per servizi speciali o
per prestazioni di carattere straordinario. Ove il
giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai
sensi del medesimo art.14, comma 6, secondo periodo, il
conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del
procedimento disciplinare a seguito di condanna penale,
ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso
verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in
servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e
funzioni speciali o per prestazioni di carattere
straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma
1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio
disciplinare riattivato.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal
servizio a causa di procedimento penale, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di
tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale
termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e
il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito
del procedimento penale.
11. La presente disciplina disapplica quella contenuta
nell'art. 32 del CCNL 1 settembre 1995.
Art. 16
Norme transitorie per i procedimenti disciplinari
1. I
procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del presente contratto vanno portati a
termine secondo le procedure vigenti alla data del loro
inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del
comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 13,
qualora più favorevoli, in luogo di quelle previste dal
medesimo art. 30 del CCNL 1 settembre 1995.
3. Eventuali riferimenti contenuti negli articoli non
modificati alla normativa disapplicata o modificata sono
ora riferiti al nuovo testo in quanto attuali.
CAPO II
POLITICHE DI SVILUPPO E GESTIONE DEL PERSONALE
Art. 17
Obiettivi
1.
Con il presente contratto, inteso come strumento
indispensabile per realizzare gli obiettivi delle
riforme in atto, le parti intendono continuare a
favorire il processo di riordino e riorganizzazione
delle aziende ed enti iniziato sin dal quadriennio 1994
– 1997 ed incrementato nel quadriennio 1998 - 2001 con
la nuova classificazione del personale.
2. A tal fine, mediante interventi mirati resi possibili
anche dalle risorse aggiuntive regionali, è possibile
continuare ad incentivare il percorso di valorizzazione
e riqualificazione professionale dei dipendenti del SSN
per il rilancio della qualità dei servizi e delle
prestazioni all'utenza avviato, in particolare, con il
precedente biennio nonché ad incrementare la
produttività aziendale per correlarla ai bisogni ed
esigenze degli utenti.
3. Per il raggiungimento di tali obiettivi,
compatibilmente con le risorse disponibili, le parti
provvedono con gli istituti previsti nel presente capo e
nella parte II - capo II - del trattamento economico.
Art. 18
Nuovi profili
1. A
decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto
nella categoria C, ruolo sanitario, con le procedure
previste dall'art. 37, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999, è
istituito il profilo della puericultrice esperta e nel
ruolo tecnico il profilo dell'operatore tecnico
specializzato esperto.
2. Con la medesima decorrenza il profilo di esperto
nella categoria C è previsto anche per i profili
dell'infermiere generico e psichiatrico con un anno di
corso e di massaggiatore e masso -fisioterapista (figure
attualmente inquadrate nel livello economico Bs del
ruolo sanitario) di cui all'art. 18, comma 5 del CCNL
del 7 aprile 1999.
3. In applicazione dei commi 1 e 2 l'allegato 1 al CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 è modificato con la
declaratoria ed i contenuti mansionistici relativi ai
nuovi profili (allegato n. 1 del presente contratto)
4. Per i passaggi alla categoria C del personale dei
corrispondenti profili attualmente inquadrati nella
categoria B, livello economico Bs, si applicano i
criteri di cui all'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999,
opportunamente combinati e ponderati, tenuto conto in
particolare della verifica della professionalità
acquisita anche attraverso percorsi formativi
attuati in relazione alle esigenze organizzative delle
aziende ed enti.
5. Il passaggio alla categoria C del personale del ruolo
sanitario dei commi 1 e 2 comporta la contestuale
soppressione del corrispondente posto della categoria B,
livello economico Bs.
6. Ove il passaggio dalla categoria B, livello economico
Bs alla categoria C del ruolo tecnico riguardi un
dipendente con la posizione organizzativa di operatore
tecnico coordinatore (conferita ai sensi dell'art. 22,
comma 4, del CCNL 7 aprile 1999), allo stesso continua
ad essere erogata l'indennità professionale specifica di
cui alla tabella F del CCNL 20 settembre 2001, II
biennio economico (ora tabella E del presente
contratto), a fronte della conferma della posizione
organizzativa da parte dell'azienda o ente anche nel
nuovo profilo della categoria C.
7. Per il profilo dell'operatore socio sanitario,
istituito con l'art. 4 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001, è confermata l'ascrizione alla
categoria B, livello economico Bs.
8. Per facilitare l'istituzione nella dotazione organica
dei nuovi profili dei commi 1 e 2 mediante
trasformazione dei posti già ricoperti dal personale
destinatario del presente articolo, il fondo dell'art.
31 è incrementato nella misura indicata nel comma 4,
lett. a) primo alinea . Per la procedura della
trasformazione e dell'inquadramento economico si rinvia
a quanto stabilito nell'art. 19, comma 1, lett. d).
9. Per una ulteriore valorizzazione dei profili del
ruolo sanitario dei commi 1 e 2, si rinvia all'art. 28.
Art. 19
Investimenti sul personale per il processo di
riorganizzazione aziendale
1.
Con il presente articolo le parti intendono dare
attuazione ai principi ed obiettivi dell'art.17. A tal
fine:
a)
l'art. 12, comma 2 del CCNL 20 settembre 2001, relativo
al secondo biennio economico 2000 – 2001 è tuttora
applicabile nei confronti del personale originariamente
destinatario della norma esclusivamente presso le
aziende ed enti che non abbiano provveduto a darne
attuazione. Il finanziamento a suo tempo stabilito nella
clausola contrattuale è confermato e lo sviluppo
professionale - per quanto attiene la procedura -
avviene secondo le precisazioni contenute nella lettera
d).
b) per il personale con reali funzioni di coordinamento
riconosciute al 31 agosto 2001 ai sensi dell'art. 10 del
CCNL 20 settembre 2001, relativo al II biennio 2000 –
2001, a decorrere dal 1 settembre 2003, tenuto conto
dell'effettivo svolgimento delle funzioni stesse, è
previsto il passaggio nel livello economico Ds , con
mantenimento del coordinamento e della relativa
indennità. Al finanziamento della presente clausola si
provvede con le risorse di cui all'art.31, comma 5,
lett. c), contribuendo a tale scopo anche il valore
della fascia già attribuita ai dipendenti. In ogni caso
l'inquadramento economico del personale interessato
nella nuova posizione avviene nel rispetto dell'art. 31
comma 10 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato
dall'art. 23, comma 6 del presente contratto.
c) Lo sviluppo professionale del restante personale in
categoria D, incaricato delle funzioni di coordinamento
successivamente al 31 agosto 2001 e in tale posizione
all'entrata in vigore del presente contratto, sarà
garantito con idonee procedure selettive. Le modalità di
inquadramento economico sono le medesime della lettera
b) ed il relativo finanziamento è previsto nell'art. 31,
comma 5, lett.c). Successivamente all'entrata in vigore
del presente contratto il personale della categoria D
cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e
lo abbia svolto per un periodo di un anno con
valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel
livello economico Ds partecipa alla selezione interna
dell'art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999, con precedenza
nel passaggio.
d) al personale appartenente ai ruoli tecnico ed
amministrativo, al fine di consentirne i processi di
sviluppo professionale orizzontale e verticale nonchè il
riconoscimento di posizioni organizzative, è destinata
la quota di risorse di cui all'art. 31, comma 4, lettera
a), secondo alinea. Nel caso in cui la contrattazione
integrativa prescelga i passaggi verticali alla
copertura degli oneri, oltre le risorse di cui al citato
art. 31 contribuisce anche il valore delle fasce
eventualmente già attribuite a ciascun dipendente
interessato. Tale sviluppo verticale avviene, a seguito
della trasformazione dei posti del relativo organico,
mediante i passaggi di livello economico o di categoria
nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 16 e 17,
commi 1 e 2 del CCNL del 7 aprile 1999 nonchè dei
requisiti di accesso dall'interno previsti dalle
declaratorie di cui all'allegato 1 del CCNL integrativo
del 20 settembre 2001. L'inquadramento economico nella
posizione superiore è disposto, in ogni caso, ai sensi
dell'art. 31, comma 10 del CCNL 7 aprile 1999, come
modificato dall'art 23, comma 6 del presente CCNL. Per
le aziende destinatarie della lettera a), il
finanziamento della presente clausola è aggiuntivo
rispetto a quello previsto nell'art. 12 del CCNL 20
settembre 2001, II biennio economico.
2.
Nei casi previsti dal comma 1 rimane ferma la facoltà
delle aziende di individuare per i profili interessati
ulteriori posti nelle relative dotazioni organiche con
oneri a carico del proprio bilancio nel rispetto - per
le procedure dell'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999 - della
garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno secondo le
vigenti disposizioni contrattuali.
3. Dall'applicazione del comma 1 lettera d) sono esclusi
i dipendenti del ruolo tecnico destinatari dell'art.18,
ove al comma 8 si è disposto uno specifico
finanziamento.
Art. 20
Formazione ed ECM
1. In
materia di formazione è tuttora vigente l'art. 29 del
CCNL 7 aprile 1999, che prevede la formazione e
l'aggiornamento professionale obbligatorio. In
tale ambito rientra la formazione continua di cui
all'art. 16 bis e segg. del d.lgs. n 502/1992, da
svolgersi sulla base delle linee generali di indirizzo
dei programmi annuali e pluriennali individuati dalle
Regioni e concordati in appositi progetti formativi
presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2,
punto 5 del CCNL 7 aprile 1999.
2. L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei
crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da
parte del personale interessato nell'ambito della
formazione obbligatoria. Il personale che vi partecipa è
considerato in servizio a tutti gli effetti ed i
relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. La
relativa disciplina è, in particolare riportata nei
commi 6 e seguenti dell'art. 29 del contratto del 1999
come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di
sistema adottate a livello regionale.
3. Dato il carattere tuttora - almeno in parte -
sperimentale della formazione continua, le parti
concordano che - nel caso di mancato rispetto della
garanzia prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel
triennio del minimo di crediti formativi da parte del
personale interessato - non trova applicazione la
specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del
d.lgs 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le
aziende ed enti non possono intraprendere iniziative
unilaterali per la durata del presente contratto.
4. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga
rispettata, il dipendente che senza giustificato motivo
non partecipi alla formazione continua e non acquisisca
i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare
per il triennio successivo alle selezioni interne a
qualsiasi titolo previste.
5. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di
acquisizione dei crediti formativi il periodo di
gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi
titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi
sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro
in servizio del dipendente.
6. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per
garantire la formazione continua a tutto il personale
del ruolo sanitario destinatario dell'art. 16 bis citato
al comma 1 e, comunque, la formazione in genere al
personale degli altri ruoli, nelle linee di indirizzo
sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti
con la necessità di implementare l'attività di
formazione in ambito aziendale ed interaziendale,
favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a
mezzi multimediali ove non sia possibile assicurarla a
livello interno.
7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con
l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali
del personale e, quindi, strettamente correlata alle
attività di competenza in base ai piani di cui al comma
1. Ove il dipendente prescelga corsi di formazione non
rientranti nei piani suddetti ovvero corsi che non
corrispondano alle suddette caratteristiche, la
formazione - anche quella continua - rientra nell'ambito
della formazione facoltativa.
8. Per favorire con ogni possibile strumento il diritto
alla formazione e all'aggiornamento professionale del
personale, sono utilizzati anche gli istituti di cui
agli artt. 22 e 23 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001.
9. Per garantire le attività formative, le aziende ed
enti utilizzano le risorse già disponibili sulla base
della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica
n. 14 del 1995, relativa alla formazione, nonchè tutte
le risorse allo scopo previste da specifiche
disposizioni di legge ovvero da particolari normative
dell'Unione Europea in conformità a quanto previsto dal
Protocollo di intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo
1997.
CAPO
III
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 21
Mobilità
1. Il
personale ammesso a particolari corsi di formazione o di
aggiornamento (quali ad esempio corsi post –
universitari, di specializzazione, di management e
master) a seguito dei relativi piani di investimento
dell'azienda o ente deve impegnarsi a non accedere alla
mobilità volontaria di cui all'art. 19 del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 se non siano trascorsi
due anni dal termine della formazione.
2. In caso di perdurante situazione di carenza di
organico, il personale neo assunto non può accedere alla
mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione
comprensivi del preavviso previsto dall'art. 19, comma 3
del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
3. Il comma 2 entra in vigore il 1 settembre 2004. Sono
fatte salve le procedure dell'art. 19 citato per le
domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta
dell'azienda o ente di destinazione del dipendente alla
data del 31 agosto 2004.
4. In considerazione dell'eccezionalità e temporaneità
della situazione evidenziata al comma 2 nonchè del suo
carattere sperimentale, la clausola è soggetta a
verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso
di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il
31 dicembre 2006.
5. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 19 del
CCNL integrativo del 20 settembre 2001, è tuttora
consentita la mobilità a compensazione - all'interno del
comparto - fra i dipendenti di corrispondente categoria,
livello economico e profilo professionale, previo
consenso dell'azienda od ente interessati.
Art. 22
Tempo parziale
1. Ad
integrazione dell'art. 23, comma 8 del CCNL 7 aprile
1999, con le procedure previste dall'art. 4 comma 5 del
medesimo contratto, la percentuale del 25 % della
dotazione organica complessiva dei contingenti delle
categorie viene distribuita tra i profili in
contrattazione integrativa tenuto conto,
prioritariamente, delle esigenze di servizio e delle
carenze organiche dei profili stessi. In tali casi sarà
favorito il tempo parziale verticale salvo che il tempo
parziale orizzontale non sia richiesto in applicazione
della legge 151 del 2001 e della legge 104 del 1992.
2. Limitatamente ai casi di carenza organica, il
personale del ruolo sanitario a tempo parziale
orizzontale rientrante nelle attività individuate
dall'art. 7, comma 11, primo periodo, del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001, previo consenso e nel
rispetto delle garanzie previste dalle leggi 151 del
2001 e 104 del 1992, può essere utilizzato per la
copertura dei turni di pronta disponibilità, turni
proporzionalmente ridotti nel numero in relazione
all'orario svolto.
3. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni
di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per
intero nei periodi di servizio.
4. Al personale utilizzato ai sensi del comma 2, si
applica l'art. 7 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001, con la precisazione che per le eventuali
prestazioni di lavoro supplementare si applica quanto
stabilito dall'art. 35 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001 che, nel nuovo testo sul trattamento
economico del personale a tempo parziale ai commi 2, 3 e
5 ne specifica le modalità di svolgimento e le relative
tariffe. In ogni caso il lavoro supplementare
effettuabile per i turni, oltre quello previsto dal
comma 2 del citato articolo, non può superare n. 102 ore
annue individuali.
Art. 23
Disposizioni particolari
1. Il
comma 2 dell'art. 13 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001, riguardante l'aspettativa per dottorato
di ricerca è così integrato:
-
dopo il numero "476" sono aggiunte le parole "e
successive modificazioni ed integrazioni";
- all'ultimo rigo, dopo il punto è sostituito con una
virgola e di seguito sono aggiunte le parole "fatta
salva l'applicazione dell'art. 52, comma 57 della legge
28 dicembre 2001, n. 448. ".
2.
L'art. 21 del CCNL 1 settembre 1995 è così integrato:
-
al termine del comma 2, dopo il punto, è aggiunta la
seguente frase:
"I
permessi retribuiti possono anche essere concessi per
l'effettuazione di testimonianze per fatti non
d'ufficio, nonchè per l'assenza motivata da gravi
calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile
il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi,
in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e
più favorevoli disposti dalle competenti autorità".
-
al termine del comma 7, dopo il punto, è aggiunta la
seguente frase:
"Tra queste ultime assumono particolare rilievo l'art. 1
della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito
dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l'art.
5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che
prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di
sangue ed i donatori di midollo osseo".
3.
A titolo di interpretazione autentica, il comma 2,
dell'art. 47 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001
viene così sostituito con decorrenza 21 settembre 2001:
"2. Nulla è innovato per quanto riguarda tutta la
materia relativa all'accertamento dell'infermità per
causa di servizio, al rimborso delle spese di degenza
per causa di servizio ed all'equo indennizzo, che
rimangono regolate dalle seguenti leggi e le loro
successive modificazioni, che vengono automaticamente
recepite nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio 1957,
n. 686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo DPCM
del 5 luglio 1965; DPR. 20 aprile 1994, n. 349; DPR 30
dicembre 1981, n. 834 (Tabelle); art. 22, commi da 27 a
31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive
modifiche ed integrazioni; art. 1, commi da 119 a 122
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con riferimento
alla misura dell'equo indennizzo, le parti concordano,
inoltre, quanto segue":
a) Per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa
riferimento in ogni caso al trattamento economico
iniziale di cui all'art. 30, comma 1, lett. a) del CCNL
del 7 aprile 1999, corrispondente alla posizione di
appartenenza del dipendente al momento della
presentazione della domanda;
b) L'azienda od ente ha diritto di dedurre dall'importo
dell'equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo,
eventuali somme percepite allo stesso titolo dal
dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o
facoltativa i cui contributi o premi siano stati
corrisposti dall'azienda od ente stesso;
c) Nel caso che per effetto di tali assicurazioni
l'indennizzo venga liquidato al dipendente sotto forma
di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà
capitalizzando la rendita stessa in relazione all'età
dell'interessato. Sono disapplicati l'art. 49 del DPR n.
761 del 1979 e l'art. 63 del DPR n. 270 del 1987.
4.
Le parti, con riferimento all'art.19, comma 1 del CCNL 1
settembre 1995, confermano che nella normale
retribuzione spettante al dipendente durante il periodo
di ferie non sono corrisposte, oltre alle voci indicate
dal medesimo comma, anche le particolari indennità di
turno o per lavoro notturno per l'erogazione delle quali
le norme di riferimento richiedono l'effettiva
prestazione del relativo servizio non espletabile nel
periodo feriale. Con decorrenza dall'entrata in vigore
del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 il valore
della normale retribuzione spettante nel periodo di
ferie è quello individuale mensile di cui all'art. 37,
comma 2, lett. c).
5. A decorrere dal 1 gennaio 2002 il personale
dipendente da un'azienda o ente del comparto, vincitore
di concorso pubblico presso la stessa o altra azienda o
ente conserva la retribuzione individuale di anzianità
(RIA), ove in godimento, nella misura già acquisita.
Tale mantenimento è garantito dal fondo dell'art. 39 del
CCNL 7 aprile 1999, ove confluiscono i risparmi della
RIA del personale cessato dal servizio ai sensi
dell'art. 3, comma 3, lett. a) del CCNL 20 settembre
2001, II biennio economico.
6. Nel caso in cui con l'applicazione dell'art. 31,
comma 10 del CCNL 7 aprile 1999 si determini un assegno
personale corrispondente al valore di fascia economica,
l'assegno stesso è trasformato in fascia e solo
l'eventuale residuo rimane come assegno personale. La
stessa regola è applicata anche alla rideterminazione
del trattamento economico spettante al personale della
categoria C del ruolo sanitario ed alle assistenti
sociali già inquadrati nella categoria D con il CCNL del
20 settembre 2001, II biennio economico 2000 –2001, ove
si sia verificato il caso.
7. Nella declaratoria della categoria B, livello
economico Bs , profilo di operatore tecnico
specializzato allegato 1 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001, nel punto in cui sono indicate le
caratteristiche del profilo, con riguardo alle funzioni
dell'autista di autoambulanza, prima della fine del
periodo sono aggiunte le parole " tenuto conto - per
quest'ultimo - di quanto stabilito nell'Accordo tra
Ministro della Salute e le Regioni e le Province
autonome del 22 maggio 2003 (pubblicato sulla G.U. n.
196 del 25 agosto 2003).
8. Nelle disposizioni finali della declaratoria allegato
1 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 è aggiunto
il seguente comma: "4. Per l'istituzione dei profili di
collaboratore tecnico professionale, le aziende ed enti,
in relazione alle proprie esigenze, potranno tenere
conto anche dei diplomi di laurea relativi a settori
riguardanti le innovazioni tecnologiche nel campo
sanitario."
9. Ad integrazione dell'art. 43, comma 3 del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 ed oltre a quanto già
ivi stabilito per il sistema di classificazione, al
personale in distacco ed in aspettativa sindacale ai
sensi del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni competono quote di
incentivo secondo le previsioni concordate nella
contrattazione integrativa.
PARTE
II
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 24
Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico
iniziale
1.
Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto
dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni
costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello
scarto tra inflazione reale e programmata del biennio
precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al
trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte
dall'art. 33 comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre
2002 (finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari
2001 .
2. Ai sensi del comma 1, il trattamento economico
tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle
diverse categorie come definiti dall'art. 2 del CCNL II
Biennio economico del 20 settembre 2001, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici
mensilità, indicati nella tabella A allegata al presente
contratto, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità
integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella 2 del
CCNL integrativo del 20 settembre 2001, cessa di essere
corrisposta come singola voce della retribuzione ed è
conglobata sullo stipendio tabellare.
4. Gli importi annui tabellari risultanti
dall'applicazione dei commi 1 , 2 e 3 sono rideterminati
nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata
tabella B, ove è anche indicato l'importo del
trattamento economico iniziale complessivo delle varie
categorie, ai sensi dell'art. 32, comma 1 lett. a) del
CCNL 7 aprile 1999.
5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi
comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale
prevista dall'art. 2, comma 6 del presente CCNL.
6. Gli importi delle fasce retributive di cui alla
tabella E, prospetto 1 del CCNL 20 settembre 2001, II
biennio economico, sono rideterminati nei valori
indicati nelle allegate tabelle C e D alle scadenze ivi
previste e calcolati sul valore del trattamento
economico iniziale di cui al comma 4.
7. Con l'entrata in vigore del presente contratto, nelle
categorie A, B, C è istituita una ulteriore fascia
retributiva denominata A5, B5 e Bs5, C5. Nella categoria
D è individuata una ulteriore fascia D6 e Ds6.
CAPO
II
INDENNITA'
Art. 25
Indennità per turni notturni e festivi
1. A
decorrere dal 1 gennaio 2002, l' indennità per lavoro
notturno di cui all'art. 44, comma 11 del CCNL 1
settembre 1995 è rideterminata in € 2,74 (pari a L.
5.300) lordi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l' indennità per
lavoro festivo di cui all'art. 44, comma 12 del CCNL 1
settembre 1995 è rideterminata in € 17,82 (pari a L.
34.500) lordi, nella misura intera, e in € 8,91 (pari a
L.17.250) lordi, nella misura ridotta.
Art. 26
Indennità per l'assistenza domiciliare
1. Al
fine di favorire il processo di de-ospedalizzazione e
garantire le dimissioni protette dei pazienti nonchè
l'assistenza agli anziani, ai disabili psico-fisici ed
ai malati terminali, a decorrere dall'1 gennaio 2003, al
personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari
specializzati addetti ai servizi socio assistenziali,
agli operatori tecnici addetti all'assistenza e/o agli
operatori socio sanitari, dipendenti dall'azienda o ente
che espletano in via diretta le prestazioni di
assistenza domiciliare presso l'utente compete una
indennità giornaliera - nella misura sottoindicata - per
ogni giorno di servizio prestato:
a.
Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: €
2,58 (pari a L. 5.000) lordi;
b. Personale appartenente alla categoria B, livello
economico Bs, C e D, ivi compreso il livello economico
Ds: € 5,16 (pari a L. 10.000) lordi.
2.
L' indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal
sevizio a qualsiasi titolo effettuata o quando
giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è
cumulabile con le altre indennità dell'art. 44 del CCNL
del 1 settembre 1995 ove spettanti. Essa compete, con le
stesse modalità, anche al personale saltuariamente
chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il
servizio di assistenza domiciliare limitatamente alle
giornate in cui viene erogata la prestazione.
3. L' indennità entra a far parte della nozione di
retribuzione di cui all'art. 37, comma 2, lettera d) del
CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
Art. 27
Indennità SERT
1. A
decorrere dall'1 gennaio 2003, al personale addetto ai
SERT in via permanente, indipendentemente dal ruolo di
appartenenza, compete una indennità giornaliera per ogni
giorno di servizio prestato nella misura sottoindicata:
a.
Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: €
1,03 (pari a L. 2.000) lordi:
b. Personale appartenente alla categoria B, livello
economico Bs, C e D, ivi compreso il livello
economico Ds: € 5,16 (pari a L. 10.000) lordi.
2.
L' indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal
sevizio a qualsiasi titolo effettuata ed è cumulabile
con le altre indennità dell'art. 44 del CCNL del 1
settembre 1995 ove spettanti. Essa compete anche al
personale saltuariamente chiamato ad effettuare
prestazioni giornaliere presso il SERT limitatamente
alle giornate in cui viene erogata la prestazione.
3. L' indennità entra a far parte della nozione di
retribuzione di cui all'art. 37, comma 2, lettera d) del
CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
Art. 28
Indennità del personale del ruolo sanitario della
categoria B, livello economico BS
1. Al
fine di proseguire nel processo di una adeguata
valorizzazione del personale del ruolo sanitario, a
decorrere dall'1 gennaio 2003, l'indennità professionale
specifica prevista per gli infermieri generici e
psichiatrici con un anno di corso (punto 8 della tabella
F del CCNL 2000 – 2001 II biennio) è rideterminata nel
valore annuo lordo in €. 764,36 (pari a L. 1.480.000),
quella delle puericultrici (punto 6 della medesima
tabella) nel valore annuo lordo di € 640,41 (pari a L.
1.240.000) .
2. A decorrere dalla medesima data del comma 1, per i
masso-fisioterapisti e massaggiatori (punto 7 della
citata tabella F) è istituita l'indennità professionale
specifica del valore annuo lordo di €. 516,46 (pari a L.
1.000.000).
3. In attuazione dei commi 1 e 2 la tabella F del CCNL
20 settembre 2001 è sostituita dalla tabella E del
presente contratto con decorrenza dal comma 1.
4. L'indennità professionale compete al personale
destinatario del presente articolo anche in caso di
passaggio alla categoria C ai sensi dell'art 18.
CAPO
III
FONDI
Art. 29
Fondo per i compensi di lavoro straordinario
e per la remunerazione di particolari condizioni di
disagio, pericolo o danno
1. Il
fondo per il finanziamento dei compensi per lavoro
straordinario e per la remunerazione di particolari
condizioni di disagio, pericolo o danno previsto
dall'art. 38, comma l del CCNL 7 aprile 1999 è
confermato a decorrere dal 1 gennaio 2002. Il suo
ammontare a tale data è quello consolidato al 31
dicembre 2001. Sono, altresì, confermate tutte le
modalità di utilizzo previste dal citato art. 38 comma
2.
2. In attuazione di quanto previsto dall' art. 25, il
fondo del comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è
incrementato per dodici mensilità di € 7,69 mensili per
dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al netto
degli oneri riflessi.
3. Il fondo solo limitatamente al 2002, è incrementato
per dodici mensilità di € 1,15 mensili per dipendente in
servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri
riflessi.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2003, il fondo come
rideterminato dal comma 2 è ulteriormente incrementato
per dodici mensilità di € 2,59 per dipendente in
servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri
riflessi in applicazione dell' art. 26. Dalla stessa
data, ai sensi dell'art. 27, il fondo stesso è
ulteriormente incrementato per dodici mensilità di €
0,16 per dipendente in servizio al 31 dicembre 2001 al
netto degli oneri riflessi, oltre le risorse di cui
all'art. 33, comma 2, lettera c).
Art. 30
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento
dei servizi
e per il premio della qualità delle prestazioni
individuali
1. Il
fondo della produttività collettiva per il miglioramento
dei servizi e per il premio della qualità delle
prestazioni individuali di cui all'art. 38, comma 3 del
CCNL 7 aprile 1999 è confermato. L' ammontare del fondo
al 1 gennaio 2002 è quello consolidato al 31 dicembre
2001 con le precisazioni contenute nel comma 2.
2. Nel consolidamento del fondo non vanno considerate le
seguenti risorse:
a)
le risorse aggiuntive previste dall'art. 3, comma 2 ,
primo periodo e dall'art. 4 comma 1 del CCNL 20
settembre 2001, relativo al II biennio economico 2000 –
2001, queste ultime nella misura in cui – in
contrattazione integrativa - sono state destinate ad
incrementare il fondo stesso;
b) gli incrementi derivanti da economie di gestione
accertate espressamente ed a consuntivo dai servizi di
controllo interno o dai nuclei di valutazione e
corrispondenti ad effettivi incrementi di produttività o
di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle
risorse;
c) le risorse di cui al successivo comma 3, lettera a).
3.
Dal 1 gennaio 2002 il fondo del comma 1 è incrementato:
a)
previa verifica a consuntivo 2001, dalle risorse
derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449
del 1997, nella misura destinata dalle aziende ed enti
alla contrattazione integrativa nonché dalle economie
conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti
previsti dalla legge 662 del 1996 e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) sulla base di disposizioni di legge che destinano una
parte di proventi delle aziende o enti ad incentivi al
personale ovvero di vigenti disposizioni , anche
regionali, che destinano una parte delle risorse ad
incentivi al personale;
c) sulla base del consuntivo 2001, dall'1%, come tetto
massimo del monte salari annuo calcolato con riferimento
al 2001 al netto degli oneri riflessi, in presenza di
avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio,
secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti
di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione
annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi
– correlati ad incrementi quali – quantitativi di
attività del personale – concordati tra Regione e
singole aziende ed enti, finalizzati al raggiungimento
del pareggio di bilancio entro un termine prestabilito,
ai sensi delle vigenti disposizioni;
d) dalle somme derivanti da economie di gestione
accertate come indicato nel comma 2 lettera b).
4.
Il predetto fondo è, altresì, incrementato con le
ulteriori risorse contrattuali dell'art. 32 e con le
risorse aggiuntive regionali di cui all' art. 33 comma
1, secondo le misure stabilite dalla contrattazione
integrativa.
5. E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi
degli artt. 29 e 31 non risultino momentaneamente del
tutto utilizzati, le relative risorse sono
temporaneamente assegnate al fondo di cui al presente
articolo per l'attuazione delle sue finalità. Tali
risorse sono riassegnate ai fondi di pertinenza dal
gennaio dell'anno successivo e, pertanto, non si
storicizzano nel fondo della produttività.
6. Con riguardo all'art. 38 del CCNL 7 aprile 1999 è
confermato il comma 5 con riferimento alle finalità
delle risorse aggiuntive regionali ed il comma 6 per la
verifica e valutazione dei risultati di gestione.
Art. 31
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive,
delle posizioni organizzative,
del valore comune delle ex indennità di
qualificazione professionale e
dell'indennità professionale specifica
1. Il
fondo per il finanziamento delle fasce retributive,
delle posizioni organizzative, del valore comune delle
ex indennità di qualificazione professionale e
dell'indennità professionale specifica previsto
dall'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 è confermato.
2. L' ammontare del fondo al 1 gennaio 2002 è quello
consolidato al 31 dicembre 2001, in applicazione del
CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico 2000 -
2001. In particolare sono confermate le previsioni:
a)
dell'art. 39, comma 4 lettera b) del CCNL 7 aprile 1999
(quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla
riduzione stabile della dotazione organica) secondo
quanto previsto dall'art. 7 , comma 1 lettera c) del
presente contratto;
b) dell'art. 39, comma 4 lettera d) del CCNL 7 aprile
1999 (risorse derivanti dal fondo relativo alle
condizioni di lavoro dell'art 29 in presenza di stabile
modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei
servizi, anche a parità di organico) ;
c) dell'art. 3, comma 3, lettera a) del CCNL 20
settembre 2001, II biennio economico 2000- 2001 (RIA del
personale cessato dal servizio).
3.
A decorrere dal 1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003 il
fondo deve essere rivalutato automaticamente in rapporto
al nuovo valore delle fasce attribuite ai dipendenti che
gravano sul fondo stesso, incrementate e finanziate
direttamente dal presente contratto nelle misure
indicate nelle tabelle C e D.
4. Il fondo è, altresì, incrementato con decorrenza dal
1 gennaio 2003 con le seguenti risorse contrattuali:
a)
complessivi € 6,05 mensili per tredici mensilità, per
dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2001,
al netto degli oneri riflessi così ripartiti:
-
€ 2,00 mensili per tredici mensilità, per tutti i
dipendenti in servizio come sopra indicato, per dare
attuazione all'art. 18;
- € 4,05 mensili, per tredici mensilità, per tutti i
dipendenti in servizio come sopra indicato, per dare
attuazione all'art. 19, lettera d).
b)
della quota di risorse derivanti dall'applicazione
dell'art. 32.
5.
Il predetto fondo è, altresì, incrementato dalle risorse
aggiuntive regionali :
a)
di cui all'art. 33 comma 1 secondo le misure stabilite
dalla contrattazione integrativa a decorrere dal 1
gennaio 2002;
b) a decorrere dal 1 gennaio 2003 del valore economico
corrispondente all'importo degli aumenti dell'indennità
professionale specifica prevista per il personale di cui
all'art. 28, in misura pari al numero dei dipendenti
interessati ;
c) a decorrere dal 1 gennaio 2003 del valore
corrispondente all'importo economico necessario per i
passaggi dalla ctg D iniziale nel livello economico Ds
del personale indicato nell'art. 19, comma 1 lettere b)
e c). L'importo è calcolato tenendo conto delle modalità
di inquadramento economico esplicitate nella medesima
norma.
6.
Ai fini dell'art. 19, comma 1 lett. a) per le sole
aziende ed enti che non abbiano ancora attuato la prima
applicazione dell'art. 12, comma 2 del CCNL 20 settembre
2001, II biennio economico – è confermato anche il
finanziamento già disposto dalla medesima clausola.
7. Tutte le risorse assegnate al fondo del comma 1 dal
presente contratto per il raggiungimento delle finalità
dallo stesso previste, ai sensi dell'art. 39 comma 2 del
CCNL del 7 aprile 1999 tornano al fondo alla data di
cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta del
personale che ne ha usufruito, fatto salvo - previa
consultazione con i soggetti dell'art. 9 del CCNL del 7
aprile 1999 - quanto destinato al finanziamento degli
artt.18 e 19, nonchè art. 12 del CCNL 20 settembre 2001-
ove si confermino i posti in dotazione organica per i
passaggi verticali interni.
8. Sono, altresì, confermate le clausole dell'art. 39
commi 5, 6, 7 e 8 del CCNL 7 aprile 1999. In
particolare, con riguardo all'applicazione del comma 8,
si richiamano le modalità stabilite all'art. 7 comma 1
lettera d) del presente contratto.
Art. 32
Risorse per la contrattazione integrativa
1.
Con decorrenza 1 gennaio 2003 sono disponibili ulteriori
risorse, pari a € 133,90 annue per dipendente in
servizio al 31 dicembre 2001 al netto degli oneri
riflessi, che residuano dall'applicazione dei tassi
programmati di inflazione e non sono state utilizzate
per l'incremento degli stipendi tabellari e per i fondi
di cui agli artt. 29 e 31, comma 4, lettera a).Tali
risorse sono destinate alla contrattazione integrativa
che provvederà a ripartirle tra i fondi degli artt.30 e
31, garantendo un adeguato incremento del fondo della
produttività.
Art. 33
Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per la
contrattazione integrativa
1.
Dal 1 gennaio 2002, sono confermate le risorse
aggiuntive pari all'1,2% del monte salari annuo
calcolato con riferimento al 2001 nonché le ulteriori
risorse pari allo 0,4% del medesimo monte salari, già
messe a disposizione dalle Regioni ai sensi dell'art.
38, comma 5 del CCNL 7 aprile 1999 come integrato
dall'art. 4 del CCNL 20 settembre 2001, II biennio
economico 2000 – 2001. Esse sono destinate ai fondi
degli artt. 30 e 31, nella misura stabilita dalla
contrattazione integrativa anche tenute presenti le
modalità di utilizzo già attuate dalla precedente
sessione contrattuale, nel caso in cui parte delle
risorse siano state assegnate al fondo dell'art. 39 del
CCNL 7 aprile 1999 per trattamenti economici permanenti.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2003 le Regioni mettono a
disposizione delle aziende ed enti un ulteriore
ammontare di risorse pari allo 0,32% calcolato sul monte
salari 2001 al netto degli oneri riflessi, allo scopo di
raggiungere le seguenti finalità ritenute prioritarie
nel processo di aziendalizzazione e sviluppo delle
risorse umane:
a)
valorizzare le professionalità del personale del ruolo
sanitario di cui all'art. 28, nella misura dello 0,12%;
b) procedere nel percorso del riordino delle professioni
sanitarie e dell'assistente sociale iniziato con la
ridefinizione dei relativi profili e con le leggi n. 42
del 1999, n. 251 del 2000 e n 1 del 2002 mediante le
progressioni previste dall'art. 19 comma 1 lett. b) e
c), nella misura dello 0,17%;
c) nella misura dello 0,03% per cofinanziare la
erogazione dell'indennità SERT di cui all'art. 27;
d) favorire il perseguimento di altre finalità
strategiche ed obiettivi di salute e qualità dei
servizi, collegati anche al piano sanitario regionale ed
individuati da ciascuna Regione, con gli eventuali
residui delle risorse di cui al presente articolo nel
caso che quelle previste dalle lettere a), b) e c) non
siano state totalmente utilizzate.
3.
Per l'applicazione del comma 2, lettera a), entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL,
ciascuna azienda o ente invia alla propria Regione la
relazione sulle risorse economiche occorrenti per il
pagamento delle indennità di cui all'art.28
erogandone,comunque, il relativo importo ai dipendenti
interessati dalla decorrenza fissata dalla clausola
citata.
4. Per l'applicazione del comma 2, lettera b), entro il
termine fissato dal comma 3 è inviata anche la relazione
sulle risorse economiche occorrenti per i passaggi del
personale di cui all'art.19 lettere b) e c), tenuto
conto che per l'inquadramento economico dei dipendenti
interessati vi è un parziale auto finanziamento mediante
le fasce già attribuite al personale interessato. Nel
frattempo dovrà essere garantito l'avvio di tutte le
procedure necessarie per la rapida attuazione dei
passaggi medesimi con garanzia dell'erogazione del nuovo
trattamento economico da parte delle aziende ed enti, a
procedure ultimate, secondo le decorrenze previste dalle
norme di riferimento.
5. Le risorse per l'applicazione del comma 2, lettere a)
e b) incrementano il fondo di cui all'art. 31. Quelle
della lettera c) sono, invece, destinate al fondo
dell'art. 29 per l'indennità SERT che è comunque erogata
nel frattempo dalle aziende dalla decorrenza
contrattuale. Quelle della lettera d) sono, invece,
destinate ai fondi degli artt. 30 e 31 in base all'art.
7, comma 1 lettera a).
Art. 34
Norma di riequilibrio
1. Al
fine di garantire un equilibrio tra i vari benefici
economici contrattuali evitando duplicazioni, alla
contrattazione integrativa è demandato il compito di
dare priorità, nel conferimento delle fasce economiche,
alle categorie e profili non direttamente destinatari
delle disposizioni particolari del presente contratto,
tra cui quelli apicali della categoria D, livello
economico DS.
Art. 35
Effetti dei nuovi stipendi
1.
Gli incrementi del trattamento economico previsti dal
presente contratto alle scadenze e negli importi
previsti dalle tabelle di cui all'art. 24 hanno effetto
integralmente sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato,
diretto ed indiretto, sull'indennità premio di servizio,
sull'indennità dell'art. 15, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto. Agli effetti
dell'indennità premio di servizio, dell'indennità
sostitutiva del preavviso nonché di quella prevista
dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto di lavoro.
2. Il trattamento economico da prendere a base per il
compenso del lavoro straordinario è quello di cui all'
art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato
dall'art. 39 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001
, tenuto conto che, a far data dal 1 gennaio 2003,
l'indennità integrativa è conglobata nel tabellare.
3. I benefici economici risultanti dal presente
contratto sono corrisposti integralmente alle scadenze e
negli importi previsti al personale comunque cessato o
che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza del presente contratto di parte
economica 2002- 2003.
4. Gli effetti del comma 1 si applicano anche all'
indennità di cui all' art. 28 con decorrenza dal 1
gennaio 2003.
5. Il conglobamento sullo stipendio tabellare
dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art.24,
comma 3 , non modifica le modalità di determinazione
della base di calcolo in atto del trattamento
pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma
10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
PARTE
III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 36
Norma Finale
1.
Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate
dal presente contratto, restano confermate tutte le
norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in
particolare le disposizioni riguardanti l'orario di
lavoro e l'orario notturno nonchè l'art. 41, comma 4 del
CCNL 7 aprile 1999:
-
CCNL del 1 settembre 1995, quadriennio 1994 – 1997 per
la parte normativa e primo biennio 1994 1995 per la
parte economica;
- CCNL del 27 giugno 1996, relativo al II biennio
economico 1996 – 1997;
- CCNL integrativo del 22 maggio 1997;
- CCNL 7 aprile 1999, quadriennio 1998 – 2001 per la
parte normativa e I biennio 1998 – 1999 per la parte
economica;
- CCNL 27 gennaio 2000 per la formazione delle tabelle
di equiparazione del personale delle ARPA a quello del
comparto Sanità;
- CCNL 18 ottobre 2000, sull'interpretazione autentica
dell'art. 16, comma 9 del CCNL 1994 – 1997 del 1
settembre 1995;
- CCNL 18 ottobre 2000 sull'interpretazione autentica
dell'art. 44, comma 5 del CCNL 1994 – 1997 del 1
settembre 1995;
- CCNL 20 settembre 2001 , relativo al II biennio
economico 2000 – 2001;
- CCNL del 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7
aprile 1999.
Art. 37
Disapplicazioni
1. In
relazione all'art.23, comma 3 si conferma esplicitamente
la disapplicazione dell'art. 49 del DPR 761 del 1979,
dell'art. 63 del DPR 270 del 1987 e dell'art. 47, comma
2 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001.
2. Altre disapplicazioni sono effettuate direttamente
negli articoli dei singoli istituti ai quali si fa
rinvio.
tabelle
Tabella E
VALORI ANNUI LORDI DELL' INDENNITA' PROFESSIONALE
SPECIFICA
DA
CORRISPONDERE PER DODICI MENSILITA'
(1) Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 6.
N.B. La presente tabella sostituisce la tabella F
allegata al CCNL 20 settembre 2001, relativo al II
biennio economico 2000-2001, ai sensi dell'art. 28,
comma 3 del presente contratto.
ALLEGATO 1
Il
presente allegato sostituisce con riferimento alla
categoria C la declaratoria e la descrizione dei profili
e dei requisiti del personale della medesima categoria
di cui all'allegato 1 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001.
CATEGORIA C
DECLARATORIA
Appartengono a questa categoria i lavoratori che
ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze
teoriche specialistiche di base, capacità tecniche
elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia
e responsabilità secondo metodologie definite e precisi
ambiti di intervento operativo proprio del profilo,
eventuale coordinamento e controllo di altri operatori
con assunzione di responsabilità dei risultati
conseguiti.
Appartengono, altresì, a questa categoria i lavoratori
che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono
conoscenze teoriche e pratiche nonchè esperienza
professionale e specialistica maturata nel sottostante
profilo unitamente a capacità tecniche elevate per
l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e
responsabilità secondo metodologie definite e precisi
ambiti di intervento operativo proprio del profilo,
eventuale coordinamento e controllo di altri operatori
con assunzione di responsabilità dei risultati
conseguiti.
PROFILI PROFESSIONALI
Personale del ruolo sanitario
Puericultrice esperta : svolge le funzioni
previste dagli artt. 12-14 RD 19 luglio 1940, n. 1098.
Infermiere generico o psichiatrico con un anno di
corso esperto: svolgono le funzioni previste ,
rispettivamente, dall' art. 6 DPR 14 marzo 1974, n. 225
e successive modificazioni ed integrazioni
e dall' art. 24 RD 16 agosto 1909, n. 615 e successive
modificazioni ed integrazioni
Massaggiatore o massofisioterapista esperto:
svolgono le funzioni, rispettivamente, previste dall'
art. 1 RD 31 maggio 1928, n. 1334 e successive
modificazioni ed integrazioni e dall' art. 1
legge 19 maggio 1971, n. 403 e successive modificazioni.
ed integrazioni
Per tutte le figure sopradescritte i contenuti delle
funzioni sono integrati dalle specifiche della
declaratoria legate all'esperienza professionale. I
profili di infermiere generico, infermiere psichiatrico
con un anno di corso, di massaggiatore e di
massofisioterapista esperti rimangono profili ad
esaurimento.
-------------
Personale tecnico
Assistente tecnico
Esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla
propria attività quali, ad esempio, indagini, rilievi,
misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e
perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte
documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei
lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme
di sicurezza; assiste il personale delle posizioni
superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e
procedimenti, alla predisposizione di capitolati, alle
attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di
metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche.
Programmatore
Provvede, nell'ambito dei sistemi informativi, alla
stesura dei programmi, ne cura l'aggiornamento, la
manutenzione ivi compresa la necessaria documentazione
;garantisce, per quanto di competenza, la corretta
applicazione dei programmi fornendo informazioni di
supporto agli utenti ; collabora a sistemi centralizzati
o distribuiti sul territorio.
Operatore tecnico specializzato esperto
Con riguardo ai rispettivi settori di attività e
mestiere di appartenenza, individuati dalle singole
aziende ed enti in base alle proprie esigenze
organizzative, oltre ad eseguire gli interventi manuali
e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio
mestiere con l'ausilio di idonee apparecchiature ed
attrezzature avendo cura delle stesse, svolge attività
particolarmente qualificate che presuppongono specifica
esperienza professionale maturata nel sottostante
profilo di Bs.
--------------
Personale amministrativo
Assistente amministrativo
Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse -
anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali
meccanografici od elettronici o di altro macchinario -
quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di
documenti, compiti di segreteria, attività di
informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di
programmazione, studio e ricerca.
MODALITÁ DI ACCESSO ALLA CATEGORIA C :
·
dall'esterno: mediante pubblico concorso;
· dall'interno: ai sensi dell'art. 16 del CCNL 7
aprile 1999.
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L'ACCESSO
ALLA CATEGORIA C:
·
dall'esterno:
- per il profilo della puericultrice esperta, oltre al
requisito professionale previsto dalla legge istitutiva
del profilo, cinque anni di esperienza professionale nel
profilo di Bs in aziende ed enti del SSN;
- per il profilo di assistente tecnico, il
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, obbligatorio ove sia abilitante per la specifica
attività;
- per il profilo di programmatore, il possesso del
diploma di perito in informatica o altro equipollente
con specializzazione in informatica o altro diploma di
scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione
in informatica riconosciuto;
- per l'operatore tecnico specializzato esperto cinque
anni di esperienza professionale nel corrispondente
profilo di Bs nelle aziende o enti del SSN ovvero in
profilo equipollente in altre pubbliche amministrazioni
o in imprese private, unitamente - ove necessari - a
specifici titoli e abilitazioni professionali o
attestati di qualifica di mestiere già indicate per gli
operatori tecnici dai requisiti richiesti per l'accesso
nel relativo profilo in Bs;
- per il profilo di assistente amministrativo, il
possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.
· dall'interno:
- per il profilo di puericultrice esperta, i medesimi
requisiti per l'accesso dall'esterno;
- per i profili di infermiere generico, di infermiere
psichiatrico con un anno di corso, di massaggiatore e di
massofisioterapista esperti, trattandosi di profili ad
esaurimento, l'accesso è solo dall'interno. I requisiti
professionali sono quelli previsti dalle norme
istitutive dei profili unitamente a cinque anni di
esperienza professionale nel profilo di Bs;
- per il profilo di assistente tecnico, il
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, obbligatorio ove sia abilitante per la specifica
attività. Nei casi in cui il diploma non sia abilitante,
è richiesto il possesso: del diploma di istruzione
secondaria di primo grado unitamente ad esperienza
professionale di quattro anni - maturata nella categoria
B in profilo ritenuto corrispondente dall'azienda o ente
- per il personale proveniente dalla categoria B,
livello super o di otto anni per il personale
proveniente dalla categoria B, livello iniziale;
- per il profilo di programmatore, il possesso del
diploma e/o titoli professionali richiesti per l'accesso
dall'esterno o - in mancanza - il possesso del diploma
di scuola secondaria di primo grado e corso di
formazione in informatica riconosciuto unitamente ad
esperienza professionale di quattro anni - maturata
nella categoria B in profilo ritenuto corrispondente
dall'azienda o ente - per il personale proveniente dal
livello super o di otto anni per il personale
proveniente dalla categoria B, livello iniziale;
- per il profilo di operatore tecnico specializzato
esperto, il possesso degli stessi requisiti per
l'accesso dall'esterno;
- per il profilo di assistente amministrativo, il
possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero, in mancanza, il possesso del diploma di
istruzione secondaria di 1° grado unitamente ad
esperienza professionale di quattro anni maturata nel
corrispondente profilo della categoria B per il
personale proveniente dal livello super o di otto anni
per il personale proveniente dalla categoria B, livello
iniziale.
ALLEGATO 2
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
(Decreto 28 novembre 2000)
Articolo 1
Disposizioni di carattere generale
1. I
principi e i contenuti del presente codice costituiscono
specificazioni esemplificative degli obblighi di
diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il
corretto adempimento della prestazione lavorativa. I
dipendenti pubblici – escluso il personale militare,
quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia
penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato – si impegnano ad osservarli
all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art.
54, comma 3, del decreto legislativo 165 del
2001, al coordinamento con le previsioni in materia di
responsabilità disciplinare. Restano ferme le
disposizioni riguardanti le altre forme di
responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in
tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge
o di regolamento o comunque per i profili non
diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel
rispetto dei principi enunciati dall'articolo 2, le
previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere
integrate e specificate dai codici adottati dalle
singole amministrazioni ai sensi dell'articolo dell'art.
54, comma 5, del decreto legislativo 165 del 2001.
Articolo 2
Principi
1. Il
dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con
disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon
andamento e imparzialità dell'amministrazione.
Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente
assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie
decisioni ed i propri comportamenti alla cura
dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza,
al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere
attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche
solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non
svolge alcuna attività che contrasti con il corretto
adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad
evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere
agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente
dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo
svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad
adempierle nel modo più semplice ed efficiente
nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità
connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui
dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini
privati le informazioni di cui dispone per ragioni di
ufficio.
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da
stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i
cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i
cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non
ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso
degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e,
nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le
notizie e informazioni necessarie per valutare le
decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei
dipendenti.
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei
cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e
applica ogni possibile misura di semplificazione
dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo
svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro
consentite, o comunque non contrarie alle norme
giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente
rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed
Enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze,
favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da
parte dell'autorità territorialmente competente e
funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Articolo 3
Regali e altre utilità
1. Il
dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta,
neanche in occasione di festività, regali o altre
utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti
che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da
decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né
accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da
suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non
offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a
suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo
quelli d'uso di modico valore.
Articolo 4
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
1.
Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di
associazione, il dipendente comunica al dirigente
dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed
organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui
interessi siano coinvolti dallo svolgimento
dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di
partiti politici o sindacati.
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad
aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce
a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Articolo 5
Trasparenza negli interessi finanziari
1. Il
dipendente informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in
qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto
nell'ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi
parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano
ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha
avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali
rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti
che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti
all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni,
comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie
e gli altri interessi finanziari che possano porlo in
conflitto di interessi con la funzione pubblica che
svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o
affini entro il secondo, o conviventi che esercitano
attività politiche, professionali o economiche che li
pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli
dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o
nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata
richiesta del dirigente competente in materia di affari
generali e personale, egli fornisce ulteriori
informazioni sulla propria situazione patrimoniale e
tributaria.
Articolo 6
Obbligo di astensione
1. Il
dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto
grado o conviventi; di individui od organizzazioni con
cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di
individui od organizzazioni di cui egli sia tutore,
curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti
di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano
gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il
dirigente dell'ufficio.
Articolo 7
Attività collaterali
1. Il
dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per
prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei
propri compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione
con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano
avuto nel biennio precedente, un interesse economico in
decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il
conferimento di incarichi remunerati.
Articolo 8
Imparzialità
1. Il
dipendente, nell'adempimento della prestazione
lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i
cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione
da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda
ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o
rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di
svolgimento dell'attività amministrativa di sua
competenza, respingendo in particolare ogni illegittima
pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Articolo 9
Comportamento nella vita sociale
1. Il
dipendente non sfrutta la posizione che ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli
spettino. Nei rapporti privati, in particolare con
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni,
non menziona né fa altrimenti intendere, di propria
iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere
all'immagine dell'amministrazione.
Articolo 10
Comportamento in servizio
1. Il
dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né
affida ad altri dipendenti il compimento di attività o
l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il
dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a
quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o
attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.
Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee
telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il
dipendente che dispone di mezzi di trasporto
dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei
suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente
persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né
detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti
all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o
servizi per ragioni di ufficio.
Articolo 11
Rapporti con il pubblico
1. Il
dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta
adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce
le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al
comportamento proprio e di altri dipendenti
dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli
rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni
a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità
di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a
disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i
cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e
diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e
dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni
pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine
dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il
dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli
organi di stampa.
3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in
ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia
nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed
imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre
comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro
e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa
in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico
si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di
quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite
carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la
continuità del servizio, di consentire agli utenti la
scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio
e sui livelli di qualità.
Articolo 12
Contratti
1.
Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a
mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o
promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione,
né per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto
dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con
le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel
biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione
concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali
egli abbia concluso contratti a titolo privato nel
biennio precedente, si astiene dal partecipare
all'adozione delle decisioni ed alle attività relative
all'esecuzione del contratto.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato
con imprese con cui abbia concluso, nel biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il
dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il
dirigente, questi informa per iscritto il dirigente
competente in materia di affari generali e personale.
Articolo 13
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
1. Il
dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio
interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad
una piena valutazione dei risultati conseguiti
dall'ufficio presso il quale prestano servizio.
L'informazione è resa con particolare riguardo alle
seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività
dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di
trattamento tra le diverse categorie di cittadini e
utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli
utenti disabili; semplificazione e celerità delle
procedure; osservanza dei termini prescritti per la
conclusione delle procedure; sollecita risposta a
reclami, istanze e segnalazioni.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N 1
In
relazione all'art. 3 le parti, ove leggi successive
intervengano in materie del rapporto di lavoro
disciplinate dal presente contratto, si riuniranno per
valutare l'impatto della sopraggiunta normativa ai fini
dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N 2
In
relazione all'art. 4, comma 2, punto VII del CCNL 7
aprile 1999, le parti precisano che tra le
disattivazioni sono compresi anche i processi di
esternalizzazione dei servizi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.3
In
ordine all'art.6, le parti confermano la distinzione tra
la fruizione delle prerogative sindacali, che discende
dall'ammissione alla contrattazione nazionale ed è un
diritto tutelato dal CCNQ del 7 agosto 1998 e sue
successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del
d.lgs. n. 165 del 2001, indipendentemente dalla firma
dei contratti quadro o di comparto, mentre, invece, il
diritto di partecipazione alla contrattazione
integrativa discende dalla sottoscrizione del contratto
collettivo nazionale di categoria. Tale ultima materia
in armonia con il d.lgs. n. 165 del 2001 è tuttora
disciplinata dall'art. 9 del CCNL 7 aprile 1999, che è
stato riconfermato dal presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.4
Con
riferimento all'art. 7 comma 3, le parti confermano che
le organizzazioni sindacali cui si riferisce l'art. 6,
comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 sono quelle firmatarie
del presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
In
relazione agli artt. 13 e 15, le parti concordano che la
disapplicazione dell'art. 15 della legge n.55 del 1990
operata dal T.U. n. 267 del 2000 riguardante le
disposizioni delle autonomie locali attiene a quel
settore. Peraltro la disposizione disapplicata è
riassunta nel medesimo Testo Unico per i dipendenti del
relativo comparto a riprova della volontà del
legislatore di mantenerne la sua permanenza
nell'ordinamento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Con
riferimento all'art.20, dato il carattere sperimentale
della formazione continua, le parti concordano che, con
riguardo all'art. 16 quater del d.lgs 502 del 1992 le
aziende ed enti – in mancanza dei contratti collettivi
cui è demandata la specifica disciplina- non possono
intraprendere iniziative unilaterali per il personale
che non abbia conseguito nel triennio il minimo di
crediti formativi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Con
riferimento all'art. 23, comma 3 il richiamo al D.P.R.
20 aprile 1994, n. 349 deve intendersi ora riferito al
D. P. R. 29 ottobre 2001, n. 461, non ancora vigente
all'atto della norma il cui testo si riproduce a titolo
di interpretazione autentica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Le
parti prendono atto, ai fini della vertenza disciplinata
dall'art. 32 comma 13 della legge 449 del 27 dicembre
1997, della nota n. 6180/11 del 16 dicembre 1999, con la
quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito
indicazioni sulle modalità applicative per la soluzione
degli eventuali casi ancora in contestazione cui si
riferisce la norma di legge.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Le
parti assumono l'impegno di avviare, entro 60 giorni
dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, il
confronto per l'esame del testo unificato delle vigenti
disposizioni contrattuali predisposto dall'ARAN.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.10
Le
parti, con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese
dal personale del ruolo sanitario indicato nell'art. 1,
commi 2 e 3 della legge n. 1 del 2002, essendo
assimilate a lavoro subordinato, ai fini fiscali e
contributivi, ritengono che esse debbano essere
assoggettate al regime contributivo obbligatorio per
essi previsto dalle vigenti disposizioni.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.11
Le
parti si danno reciprocamente atto che le conclusioni
contrattuali raggiunte realizzano un delicato
bilanciamento tra i rispettivi interessi, tenuto conto
delle quantità finanziarie a disposizione delle parti e
avuto riguardo all'esigenza di equilibrio rispetto ad
altre conclusioni contrattuali già realizzate nel
settore pubblico. Conseguentemente le parti concordano
che, nel caso in cui le conclusioni contrattuali che si
realizzeranno nelle aree della dirigenza del comparto
della Sanità fossero incoerenti con i principi di cui
sopra e comportassero soluzioni difformi rispetto agli
istituti contrattuali comuni, fatte salve le specificità
proprie di tali aree, esse si incontreranno per
discuterle ed armonizzarle con quelle del presente
contratto, ivi compresi gli effetti di ricaduta sul
personale del comparto dell'attività libero
professionale intra moenia della dirigenza sanitaria.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 12
Le
parti si danno reciprocamente atto che si riuniranno per
valutare congiuntamente, nel più generale ambito
definito dalla legge 42 del 1999, gli effetti
dell'eventuale proroga dell'attuale normativa contenuta
nella legge n. 1 del 2002 in materia di prestazioni
aggiuntive del personale delle professioni sanitarie,
entro tre mesi dalla proroga stessa. Ciò al fine di
promuovere nelle competenti sedi ogni iniziativa idonea
alla definizione delle modalità di esercizio della
suddetta attività per garantirne la finalizzazione ad
obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi
prestati, di adeguamento all'innovazione ed evoluzione
organizzativa aziendale, nonchè alla valorizzazione
dell'autonomia professionale definita dalla recente
normativa sulle professioni sanitarie.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13
Le
parti, con riferimento all'art. 34, ritengono che tra i
destinatari della norma debbano essere presi in
considerazione, tra gli altri, in particolare i
dipendenti appartenenti ai vari profili della categoria
D, livello economico Ds appartenenti ai ruoli sanitario,
tecnico ed amministrativo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14
Si
conferma quanto già affermato con la dichiarazione n. 13
del CCNL integrativo 20 settembre 2001 in ordine a
quanto previsto dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2001.
DICHIARAZIONE A VERBALE FIALS/CONFSAL
(da allegare al CCNL PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO
2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002/2003)
La FIALS/CONF.SAL ritiene superato e vetusto
l'attuale calcolo dell'inflazione programmata sulla
quale viene determinato l'aumento del monte salario
complessivo dei lavoratori, poiché non tiene conto che
in minima parte del reale innalzamento del costo della
vita e dei beni di prima necessità.
Peraltro, nel dichiarare la propria insoddisfazione per
il sistema di calcolo usato per gli aumenti della
retribuzione di base e delle varie indennità che fanno
parte della retribuzione variabile esprime anche
le più ampie riserve sugli istituti normativi che
regolano il rapporto di lavoro.
La FIALS/CONF.SAL prende atto del nuovo ruolo
assunto dalle Regioni in materia di poteri d'indirizzo e
di gestione dei fondi destinati alle ASL e Aziende
Ospedaliere per il personale del Servizio Sanitario
Regionale.
A tale proposito dichiara, che le medesime Regioni,
quando intendano assumere direttamente i compiti
attribuiti ai "datori di lavoro", devono
obbligatoriamente darne preventiva comunicazione e
attivare le procedure di concertazione con le
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente
accordo, prima di deliberare interventi che coinvolgono
gli interessi dei lavoratori del settore e
l'applicazione degli istituti normativi ed economici del
CCNL del Comparto della Sanità.
La FIALS/CONF.SAL nella continua azione sindacale
sin qui portata avanti e le proposte inviate all'ARAN,
rivendica quanto segue:
l'AUSILIARIO SOCIO SANITARIO e il COMMESSO
con 3 anni di anzianità al 31/12/2002 doveva essere
ricollocato nella categoria B;
1. il COADIUTORE AMMINISTRATIVO con 3 anni di
anzianità al 31/12/2002 doveva essere ricollocato nella
categoria C;
2. l'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO con 3 anni di
anzianità al 31/12/2002 doveva essere ricollocato nella
categoria D;
3. l'automatismo del passaggio da D a Ds del personale
amministrativo
4. la CATEGORIA della VICEDIRIGENZA doveva essere
inserita tra i nuovi profili, in alternativa, la
valutazione di un inserimento di detta categoria nel
sistema classificatorio del personale doveva essere
oggetto di specifica clausola contrattuale da esaminare
nella commissione paritetica.
Tali passaggi di categoria dovevano essere programmati
nell'ambito delle procedure
previste per gli investimenti sul personale per il
processo di riorganizzazione Aziendale, dove era anche
possibile estendere l'Indennità di Coordinamento
ai profili professionali di COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE e COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO.
Roma 19/04/2004
DICHIARAZIONE A VERBALE
Federazione Sindacati Indipendenti
Segreteria Nazionale
La
FSI nel prendere atto della formulazione dell'art. 7,
Coordinamento Regionale, dell'ipotesi del CCNL comparto
sanità sottoscritta in data odierna, formula espressa
riserva relativamente alla formulazione dell'articolo in
quanto ritenuto sbilanciato: infatti, a fronte di un
forte potere di indirizzo per lo svolgimento della
contrattazione integrativa delle materie trattate in
capo alle Regioni, le medesime hanno come unico obbligo
la semplice informazione preventiva alle OO.SS.
firmatarie del CCNL.
Roma li 25/11/2003
La
Segreteria Nazionale
DICHIARAZIONE A VERBALE
Federazione Sindacati Indipendenti
Segreteria Nazionale
La
FSI nel prendere atto della formulazione dell'art. 19,
dell'ipotesi del CCNL comparto sanità sottoscritta in
data odierna, formula espressa riserva relativamente al
comma 1 lettere b) e c) in quanto personale di pari
profilo professionale, della medesima categoria e con le
stesse indennità viene trattato diversamente
discriminando in base alla data di ricognizione delle
funzioni.
FSI dichiara inaccettabile il diverso trattamento
giuridico e di carriera fra personale nelle medesime
condizioni professionali.
Lo stesso comma, poi non tutela in alcun modo il
personale che nel frattempo si è sottoposto a
valutazione mediante regolare selezione, così come
previsto dalle vigenti norme contrattuali in materia di
passaggi di categoria, che per effetto di queste nuove
norme si vedrà sorpassato per effetto degli odierni
perversi automatismi.
Quanto sopra trova ulteriore conferma nel fatto che il
restante personale sanitario, il personale del ruolo
tecnico ed il personale del ruolo amministrativo, per
avanzamenti di categoria deve necessariamente sottoporsi
a selezione.
Roma li 25/11/2003