
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTERNE RETRIBUITE DEI
PROFESSORI E RICERCATORI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
(approvato nella seduta del 24 luglio
2002 modificato il 15 ottobre 2002 e del 9 ottobre 2006)
Il Senato Accademico
Considerato che l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche), come richiamato dal D. Leg. N. 165 del 30/3/2001, dispone che gli Statuti o i Regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti da parte di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici economici o di soggetti privati;
Considerato che l'art. 27 del Regolamento didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1445 del 19 ottobre 2001 (Doveri didattici dei professori e dei ricercatori), prevede, al comma 5, che con apposito Regolamento saranno stabilite condizioni e modalità per ottenere il nulla osta a svolgere attività didattica continuativa presso altre istituzioni universitarie o enti di formazione esterni all'Ateneo;
Considerata la connessione tra le due tematiche e la evidente relazione dei criteri che nei due casi occorre tenere presenti ai fini della concessione della autorizzazione;
Considerata la opportunità di ripetere testualmente (in corsivo) le disposizioni di legge che, ai sensi delle norme sopra richiamate, prevedono specificatamente tutte le attività per le quali è richiesta la autorizzazione;
all’unanimità approva il seguente
REGOLAMENTO IN MATERIA DI
ATTIVITÀ ESTERNE RETRIBUITE DEI
PROFESSORI E RICERCATORI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PALERMO
Titolo I
Regolamento in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti ai professori e ricercatori in regime di impegno a tempo pieno (art. 26 del D. Leg. n. 80 del 1998)
Articolo 1 - Disposizioni generali
1. I professori, i ricercatori e gli assistenti in servizio presso l'Università degli Studi di Palermo in regime di impegno a tempo pieno "non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati dalla amministrazione di appartenenza".
2. "Gli incarichi retribuiti sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso".
3.
In caso di
inosservanza del divieto, fatte salve le più gravi sanzioni anche di natura
disciplinare, "l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico […] è
trasferito [all'Amministrazione universitaria] ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti".
Articolo 2 - Attività consentite senza necessità di autorizzazione
1. Sono esclusi dal divieto e quindi dalla preventiva autorizzazione i compensi derivanti:
Articolo 3 – Attività escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento
1. Lo svolgimento di attività libero professionali per le quali è richiesta la iscrizione dei docenti e ricercatori a tempo pieno agli elenchi speciali degli ordini professionali o comunque di attività commissionate da enti esterni, qualora non dovessero esistere i relativi albi professionali e l’espletamento di perizie e consulenze per conto dell’Autorità giudiziaria non rientrano nella disciplina del presente regolamento. Per tutte queste attività rimane ferma la normativa specifica in materia.
2. Il presente regolamento non si applica al personale universitario medico convenzionato, ai fini assistenziali, con strutture accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale, limitatamente allo svolgimento dell'attività libero-professionale, per la quale resta ferma la normativa specifica in materia
Articolo 4 - Criteri generali per la concessione dell'autorizzazione
1. I criteri che devono governare la concessione delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti, si ispirano, secondo i principi del buon andamento dell’amministrazione, alla garanzia che, nell'espletamento dell’incarico stesso, il docente non risulti distolto dall’assolvimento dei propri compiti istituzionali (attività didattica, assistenza agli studenti, partecipazione agli organi collegiali).
2. Ai fini di quanto espresso nel comma precedente, saranno valutate le precedenti autorizzazioni ottenute dallo stesso docente nell’arco del medesimo anno accademico.
Articolo 5 - Richiesta dell'autorizzazione
1. La richiesta di autorizzazione all'espletamento di un incarico dovrà essere inoltrata dall'interessato al Preside della Facoltà di appartenenza e dovrà specificare:
a. l'oggetto e la natura dell'incarico;
b. il soggetto che intende conferire l'incarico e il suo codice fiscale;
c. l'arco temporale in cui verrà espletato l'incarico e il presumibile impegno in termini di ore o di giorni;
d. esplicita dichiarazione da parte dell'interessato, sotto la propria responsabilità, che l'incarico non pregiudicherà in alcun modo il regolare assolvimento dei propri compiti istituzionali;
e. ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda.
Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione
1. Il Consiglio di Facoltà è tenuto ad esaminare e deliberare motivatamente sulla richiesta di autorizzazione entro i quindici giorni successivi alla data di ricezione.
2. Il Preside, sotto la propria responsabilità, può decidere sull'autorizzazione richiesta, salvo ratifica da parte del Consiglio di Facoltà nella prima seduta successiva.
3. Se l'autorizzazione viene concessa, il Rettore emanerà il provvedimento richiesto entro i successivi quindici giorni.
4. Se l'autorizzazione viene negata, l'interessato può richiedere al Rettore di investire della questione il Senato accademico.
Articolo 7 - Termini per il rilascio dell'autorizzazione
1. L'Amministrazione universitaria "deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa".
2. "Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata".
Articolo 8 – Compensi
1. Per quanto riguarda le problematiche finanziarie e dei compensi, l’interessato è tenuto a darne comunicazione direttamente ed esclusivamente al Direttore Amministrativo.
Titolo II
Regolamento in materia di nulla osta a svolgere attività didattica continuativa presso altre istituzioni universitarie o enti di formazione
(art. 27 del D. R. n. 1445 del 2001)
Articolo 9- Disposizioni generali
1. I professori, i ricercatori e gli assistenti in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo, in regime di impegno a tempo pieno o di tempo definito, possono svolgere attività didattica continuativa presso altre università statali o altre istituzioni universitarie non statali a condizione che tra le due istituzioni sia stato sottoscritto un accordo di collaborazione che preveda tale tipo di attività.
2. L'accordo di collaborazione di cui al comma precedente deve essere firmato dal Magnifico Rettore dell'Università di Palermo previa approvazione del Senato Accademico.
3. Per attività didattica continuativa si intende la responsabilità di un corso d'insegnamento attribuito per supplenza, affidamento o contratto che preveda un ciclo di lezioni con relativo esame finale.
4. L’assunzione di cariche accademiche (Rettore; Preside; Presidente di Corso di Studi; Direttore di Istituto, Dipartimento o Centro Interdipartimentale; Coordinatore di Dottorati di Ricerca o di Master), anche senza responsabilità di insegnamento, viene considerata equipollente all’attività didattica continuativa.
5. Lo svolgimento dell'attività didattica di cui ai commi precedenti è comunque subordinato alla concessione di nulla osta, per ciascun anno accademico, da parte del Consiglio della Facoltà di appartenenza del docente interessato.
Articolo 10 - Criteri e modalità per la concessione del nulla osta
1. La richiesta di nulla osta dovrà essere inoltrata dall'interessato, secondo quanto indicato nel precedente articolo 5, al Preside della Facoltà di appartenenza, che la sottoporrà alla prima seduta utile del relativo Consiglio.
2. Il Preside, sotto la propria responsabilità, può decidere sul nulla osta richiesto, salvo ratifica da parte del Consiglio di Facoltà nella prima seduta successiva.
3. Se il nulla osta della Facoltà viene concesso, il Rettore emanerà il provvedimento di autorizzazione richiesto fermo restando quanto previsto dall’art. 8.
4. Se il nulla osta viene negato, l'interessato può richiedere al Rettore di investire comunque della questione il Senato Accademico.
5. L'autorizzazione a svolgere attività didattica continuativa presso enti diversi dall'Università di Palermo può essere subordinata alla collocazione del dipendente richiedente in aspettativa non retribuita.
Articolo 11 - Norme transitorie e finali
1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore a partire dall’anno accademico 2002-2003, facendo salvi, in via transitoria, i nulla osta già concessi dai Consigli di Facoltà entro la data della sua approvazione.
2. Il presente Regolamento sostituisce ad ogni effetto il precedente "Regolamento in materia di autorizzazione per incarichi retribuiti a professori e ricercatori a tempo pieno", approvato dal Senato Accademico nella seduta dell'11 novembre 1998.
3. Il "Regolamento per il rilascio di nulla osta alle supplenze fuori sede o presso altre Facoltà", approvato dal Senato Accademico il 12/10/98, viene modificato nel senso di eliminare le parole "fuori sede o" nel titolo e nell'articolo 1.