GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 132 DEL 7/6/1996
Provv.P.C.M. 4 aprile 1996 Agg. G.U. 06/03/2003
Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dell'art. 51,
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni - del testo del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto del personale delle "Università", di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 1993, n. 593, concordato il 6 marzo 1996 tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA,
CONFEDIR, RDB/CUB, UNIONQUADRI e USPPI e le organizzazioni sindacali
CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università, Fed.ne CONFSAL/SNALS Università e
CISAPUNI (2).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 1996, n. 132, S.O.
(2) Vedi, ora, il nuovo contratto di cui all'Accordo 9 agosto 2000.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144,
e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni";
Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995, impartite
dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa
intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo
aver acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia
(ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995),
ed in particolare l'art. 2, comma 9, con il quale è stata determinata in
lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800 miliardi,
rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai
rinnovi contrattuali del personale dei comparti dei "Ministeri", delle
"Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo" - con
esclusione del personale della soppressa Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni - della "Scuola" e delle "Università";
Visti i decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1 dicembre 1994
(supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22
dicembre 1994), del 13 gennaio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27
gennaio 1995), e 22 settembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4
ottobre 1995), si è provveduto alla "Individuazione delle confederazioni
sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale
delle "Università", di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593";
Viste le lettere prot. n. 1802 dell'11 marzo 1996 (pervenuta il 18 marzo
1996) e prot. n. 2006 del 20 marzo 1996 (pervenuta il 20 maggio 1996), con
le quali l'ARAN - in attuazione degli artt. 51, comma 1, e 52, comma 3,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla
sottoscrizione", il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto del personale delle "Università", di cui all'art. 10 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593,
concordato il 6 marzo 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL,
CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA, CONFEDIR, RDB/CUB, UNIONQUADRI e
USPPI e le organizzazioni sindacali CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università,
Fed.ne CONFSAL/SNALS Università e CISAPUNI;
Visto il "Testo concordato" in precedenza indicato, il quale è stato
inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai
sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, da appositi "Prospetti" contenenti
"l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli
oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la
quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa
quella rimessa alla contrattazione decentrata" e "l'indicazione della
copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale";
Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, del predetto testo concordato, il
quale prevede, che "il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1994 ed
avrà scadenza il 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed il 31 dicembre
1995 per la parte economica";
Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 -
come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 e dal
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, il quale prevede che, ai
fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici
giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo
conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche
decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità
alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 è stato
precisato che "per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori
benefici economici, oltre l'indennità di vacanza contrattuale attribuita,
per nove mensilità, a decorrere dal 1 aprile 1994, con il Provvedimento
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31
dicembre 1994 con il decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469" e che nella
citata direttiva del 1 febbraio 1995 è stata definita, nell'ambito degli
indicati stanziamenti di cui alla legge n. 725 del 1994 "la distribuzione
delle risorse tra i singoli contratti collettivi riguardanti i diversi
comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome
separate aree di contrattazione per il personale con qualifica
dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria", indicando, in
particolare, in lire 72,46 miliardi ed in lire 120,44 miliardi gli
specifici importi destinati, rispettivamente per gli anni 1995 e 1996, al
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale delle "Università";
Considerato che il predetto testo concordato non risulta, in generale, in
contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio
1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del
tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa
espressa dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI
e dell'UPI;
Considerato che la spesa complessiva diretta ed indiretta del rinnovo in
questione è contenuta entro i limiti delle disponibilità finanziarie
determinate dalla legge n. 725 del 1994 e dalla direttiva del 1 febbraio
1995, razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore
pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di
politica economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento;
Considerato che il predetto testo concordato è coerente con i princìpi e
gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina del rapporto di
lavoro dei pubblici dipendenti contenuti nel decreto legislativo n. 29 del
1993;
Tenuto conto che il testo concordato in questione realizza, come indicato
nelle citate direttive, un nuovo sistema nell'erogazione del trattamento
economico accessorio, finalizzato, attraverso la destinazione di buona
parte delle complessive disponibilità finanziarie, a valorizzare e
premiare la professionalità ed il maggiore impegno dei dipendenti pubblici
allo scopo di migliorare la qualità del lavoro e dei servizi, collegando
tali trattamenti ad obiettivi di produttività da erogare, da parte dei
dirigenti sulla base di criteri selettivi ben individuati e dopo aver
verificato la realizzazione dei risultati;
Tenuto conto che, come indicato nelle predette direttive, il citato testo
concordato, nel rendere più flessibile l'organizzazione del lavoro
nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche,
contribuisce, con una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti, ad
accrescere l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche,
realizzando l'obiettivo di migliorare le relazioni con l'utenza con la
contestuale diminuzione dei costi complessivi dei servizi pubblici;
Tenuto conto, infine che il comma 7 dell'art. 19 ed i commi 3, 4, 5 e 6
dell'art. 53 del testo concordato recano una disciplina in contrasto con
la vigente normativa in materia;
Vista l'autorizzazione espressa dal Consiglio dei Ministri nella riunione
del 4 aprile 1996 concernente l'"Autorizzazione alla sottoscrizione" del
testo concordato in precedenza citato, con la condizione che nel testo da
sottoscrivere si provveda ad eliminare il comma 7 dell'art. 19 ed i commi
3, 4, 5 e 6 dell'art. 53;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996, con il
quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Giovanni Motzo, è stato
delegato a provvedere alla "attuazione... del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni..." e ad
"esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni
al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che
riguardano... 1) Funzione pubblica";
A nome del Governo;
autorizza:
ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 (3) e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla
sottoscrizione dell'allegato testo del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto del personale delle "Università" di cui all'art. 10
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n.
593 (3), concordato il 6 marzo 1996 tra l'ARAN e le Confederazioni
sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA, CONFEDIR,
RDB/CUB, UNIONQUADRI e USPPI e le Organizzazioni sindacali CGIL/SNU,
SL/FSUR, UIL/Università, Fed.ne CONFSAL/SNALS Università e CISAPUNI, con
la condizione che nel testo da sottoscrivere si provveda ad eliminare il
comma 7 dell'art. 19 ed i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 53.
Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 (3), e successive modificazioni e integrazioni, la presente
autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.
Testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale delle "Università"
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito della registrazione, in data 14 maggio 1996, da parte della
Corte dei conti, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4 aprile 1996, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a sottoscrivere il
testo concordato del CCNL del comparto Università, il giorno 21 maggio
1996, alle ore 18, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni,
rappresentata dai componenti del comitato direttivo e le seguenti
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria:
CGIL - CISL - UIL - CONFSAL - CISAL - CISNAL - CIDA - CONFEDIR - RDB/CUB -
UNIONQUADRI - USPPI - CGIL/SNU - CISL/FSUR - UIL/Università - Fed.
CONFSAL/SNALS - Università CISAPUNI.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del comparto Università.
Del predetto CCNL fa parte integrante l'accordo sui servizi pubblici
essenziali.
Si allega, altresì, il "Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni" definito, ai sensi dell'art. 58-bis del decreto
legislativo n. 29 del 1993 (4), dal Ministro per la funzione pubblica con
decreto del 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del
28 giugno 1994.
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(3) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(3) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(3) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(4) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
PARTE PRIMA
TITOLO I
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Obiettivo e campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutto
il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo
determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle Istituzioni e
amministrazioni di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593
(4), così come individuato nel medesimo articolo 10.
2. Il presente contratto definisce le modalità di applicazione degli
istituti normativi al personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato.
3. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (4) e
successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del
presente contratto come D.Lgs. n. 29 del 1993 (4).
4. Le istituzioni e amministrazioni di cui al comma 1 sono denominate nel
testo del presente contratto "amministrazioni".
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(4) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(4) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(4) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Articolo 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1994 ed avrà scadenza il 31
dicembre 1997 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1995 per la parte
economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera
raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si intenderà
tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data
di stipulazione del presente contratto. La stipula si intende avvenuta al
momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti
negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art.
51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (4). Essa viene portata a
conoscenza delle Amministrazioni da parte dell'ARAN.
3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto
economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30
giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma 2.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il
rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima
delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese successivo
alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né
procedono ad azioni conflittuali.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del
comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le
scadenze previste dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio
1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura
dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993 (4).
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra
l'inflazione programmata e quella effettiva nel precedente biennio,
secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente,
finalizzato al mantenimento del potere d'acquisto delle retribuzioni.
7. In deroga al comma 1 il presente contratto scadrà per la parte
economica, il 31 dicembre 1995, senza necessità di disdetta. Le
piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta giorni dalla
stipulazione del presente contratto.
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(4) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(4) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
TITOLO II
Sistema delle relazioni sindacali
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione
dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è
strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse
dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo
professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità,
l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali, in
relazione ai fini pubblici ai quali le Amministrazioni sono preordinate.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un
sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione
collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle
forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei
comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche
mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di
conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 12
giugno 1990, n. 146 (5) - in grado di favorire la collaborazione tra le
parti per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai
contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. In coerenza con il comma 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali si
articola nei seguenti modelli relazionali:
a) la contrattazione collettiva, che si svolge a livello nazionale ed a
quello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicati,
rispettivamente, dagli artt. 2 4 e 5 del presente contratto, secondo le
disposizioni del D.Lgs. n. 29 del 1993 (6). La piena e corretta
applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita
dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie
interpretative previste dall'art. 14. In coerenza con il carattere
privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle
convenienze e ai distinti ruoli delle parti;
b) l'esame, che si svolge nelle materie per le quali la legge ed il
presente contratto collettivo lo prevedono, a norma dell'art. 10 del
D.Lgs. n. 29 del 1993 (6) e dell'art. 8 del presente contratto, previa
informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 13. In appositi
incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le
procedure indicate nell'art. 8;
c) la consultazione, che si svolge sulle materie per le quali la legge o
il presente contratto la prevedono. In tali casi senza particolari
formalità l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce il
parere dei soggetti sindacali;
d) l'informazione, che, quando lo richieda la legge o il presente
contratto, viene fornita dalle amministrazioni ai soggetti sindacali
secondo criteri di trasparenza, compiutezza, contestualità ed uguali
modalità per tutti i soggetti di cui all'art. 13, al fine di rendere
costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle
relazioni sindacali. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in
tempo utile. Per le informazioni su materie riservate ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241 (7), e nei casi di urgenza possono essere adottate
modalità e forme diverse;
e) le procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di
risoluzione delle controversie interpretative, che sono finalizzate al
raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui
all'art. 14.
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(5) Riportata alla voce Lavoro.
(6) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(6) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(7) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
Articolo 4
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto
collettivo decentrato
1. La richiesta di apertura delle trattative per il rinnovo del contratto
collettivo decentrato è comunicata almeno tre mesi prima della scadenza
del precedente contratto.
2. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del
contratto decentrato, le parti non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni conflittuali.
3. Le amministrazioni provvedono a costituire la delegazione di parte
pubblica abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti
decentrati entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della
stipulazione del presente contratto ai sensi dell'art. 2, comma 2, nonché
a convocare entro i successivi 15 giorni la delegazione sindacale di cui
all'art. 6, per l'avvio del negoziato.
4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti
contrattuali rimessi a tale livello.
5. Il contratto decentrato si attua entro 30 giorni dalla stipulazione,
che si intende avvenuta con la sottoscrizione, a seguito del
perfezionamento delle procedure previste dall'articolo 51, terzo comma,
del D.Lgs. n. 29 del 1993 (6). I contratti decentrati devono contenere
apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro
attuazione.
Essi conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi
contratti decentrati.
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(6) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Articolo 5
Livelli di contrattazione: materie e limiti della contrattazione
decentrata
1. Il sistema di contrattazione collettiva è strutturato su due livelli:
a) il contratto collettivo nazionale di comparto;
b) il contratto collettivo decentrato presso ciascuna Amministrazione.
2. La contrattazione decentrata riguarda le materie e gli istituti di cui
al comma 3, in conformità ai criteri ed alle procedure indicati nell'art.
4 garantendo il rispetto delle disponibilità economiche fissate a livello
nazionale, comprese le risorse di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del D.P.R.
3 agosto 1990, n. 319 (8).
3. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) i sistemi di incentivazione della produttività collettiva,
dell'efficienza e per il miglioramento della qualità dell'attività e dei
servizi istituzionali, nell'ambito dei progetti e delle altre iniziative
definiti da ciascuna Amministrazione, con riferimento ai criteri generali
per:
- la definizione della percentuale di risorse da destinare ad
incentivazione in relazione ai progetti e ai programmi;
- la scelta dei dipendenti da adibire ai singoli progetti in modo
funzionale alle priorità organizzative e di servizio delle strutture;
- le verifiche da espletare per la valutazione dei risultati, che saranno
attuate nei modi e nei tempi previsti dall'art. 43, comma 4, del presente
contratto;
- la corrispondente attribuzione dei fondi di produttività ai gruppi e ai
singoli, secondo le regole selettive previste dall'art. 43 del presente
contratto;
b) la quota di risorse ed i criteri generali per l'attribuzione dei
trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di attività
particolarmente disagiate o comportanti esposizione a rischi;
c) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alla professionalità
dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni organizzative e
tecnologiche e della domanda di servizi;
d) adattamento alle esigenze specifiche degli atenei delle tipologie di
orario definite dall'art. 20, comma 3, con esclusione della articolazione
degli orari oggetto di esame ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a);
e) criteri generali per la determinazione dell'indennità di posizione di
cui all'art. 47, comma 2;
f) criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 42,
comma 2, lett. a) tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti;
g) criteri generali per la istituzione e gestione delle attività
socio-assistenziali per il personale;
h) criteri di priorità per le trasformazioni del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
i) linee di indirizzo e programmazione di massima per l'attività di
formazione aggiornamento e qualificazione professionale;
l) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità,
delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione
nei luoghi di lavoro, nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a
facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
m) le misure dirette a favorire le pari opportunità nelle condizioni di
lavoro e di sviluppo professionale, anche ai fini delle azioni positive
previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 (9).
4. L'erogazione dei trattamenti incentivanti è strettamente correlata ai
risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e progetti aventi
come obiettivo il miglioramento della qualità, efficacia ed efficienza
dell'attività e dei servizi istituzionali, ed è quindi attuata dopo la
necessaria verifica a consuntivo dei risultati totali o parziali
raggiunti.
5. I contratti decentrati non possono comportare, né direttamente né
indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dal presente contratto, e conservano la loro
efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.
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(8) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(9) Riportata alla voce Lavoro.
Articolo 6
Composizione delle delegazioni
1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (10), la
delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita
dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato. Per le
Istituzioni universitarie la delegazione trattante è costituita dal
Rettore o un suo delegato e dal direttore amministrativo o un suo
delegato, ed è eventualmente integrata da ulteriori soggetti ove previsto
dagli statuti.
2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione
collettiva decentrata, della attività di rappresentanza e di assistenza
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN), alle cui direttive sono tenute in ogni caso a
conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993
(10).
3. Per le operazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dalle R.S.U. di cui all'articolo 13, lettera a);
- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art.
13 lettera b);
- da un componente di ciascuna delle strutture territoriali delle
organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente contratto.
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(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Capo II
Informazione e forme di partecipazione
Articolo 7
Informazione
1. Ciascuna Amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e delle
distinte responsabilità fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui
all'art. 13 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali
inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie individuate dal D.Lgs. n. 29 del 1993 (10), e
dal presente contratto, le Amministrazioni forniscono un'informazione
preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
a) articolazione dell'orario anche nelle singole strutture;
b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro e
delle dotazioni organiche;
c) verifica periodica della produttività delle strutture;
d) stato dell'occupazione e provvedimenti di variazione dell'organico ex
art. 5, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (11);
e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione
della mobilità e di sperimentazione gestionale;
f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
g) voci di bilancio preventivo di Ateneo relative al personale, comprese
variazioni di organico, part-time a tempo determinato.
3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto
gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
- verifica della distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- andamento generale della mobilità del personale;
- distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
- distribuzione complessiva delle risorse per la produttività collettiva e
il miglioramento dei servizi, e per la qualità della prestazione
individuale, ai sensi degli artt. 42, 43 e 44;
- introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle
amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
- iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del
personale;
- l'attuazione nelle materie oggetto di informazione preventiva.
Per l'informazione di cui al presente comma è previsto almeno un incontro
annuale, in relazione al quale le Amministrazioni forniscono tempestive e
adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali
interessate.
4. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'amministrazione
consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle
prestazioni lavorative dei singoli operatori, le Amministrazioni
provvedono ad una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale
del lavoratore.
5. Non è oggetto di riservatezza l'informazione alle organizzazioni
sindacali sui princìpi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.
------------------------
(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(11) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
Articolo 8
Esame
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 13, ricevuta l'informazione,
ai sensi dell'art. 7, comma 2, può chiedere, in forma scritta, ai sensi
dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (12), nell'ambito dei contenuti
dell'informazione stessa, un incontro per l'esame dei seguenti argomenti:
a) articolazione dell'orario;
b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro;
c) verifica periodica della produttività delle strutture.
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre organizzazioni
sindacali.
3. L'esame si svolge in appositi incontri - che iniziano di norma entro le
quarantotto ore dalla richiesta; durante il periodo di durata dell'esame
le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai princìpi di
responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione
dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi
di urgenza. Su accordo delle parti il termine può essere prorogato.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le
posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma
l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti
nelle stesse materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame le Amministrazioni non
adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le
organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse
iniziative conflittuali.
------------------------
(12) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Articolo 9
Rappresentante per la sicurezza
1. Le procedure di cui agli articoli 7 e 11 si applicano alle informazioni
al rappresentante per la sicurezza e alle consultazioni dello stesso
previste dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (13), e
dall'accordo intercompartimentale in materia, stipulati ai sensi dell'art.
45, comma 5, del D.Lgs. n. 29 del 1993 (12).
------------------------
(13) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione
degli).
(12) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Articolo 10
Pari opportunità
1. Sono confermati i Comitati per le pari opportunità già insediati presso
le Amministrazioni, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319
(14), e dell'art. 17 del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 (14).
2. Nei casi in cui detti Comitati non siano ancora stati insediati, essi
dovranno essere costituiti entro 90 giorni dalla stipulazione del presente
contratto. Le rappresentanze del personale nel seno degli stessi sono
eletti secondo modalità previste dai singoli ordinamenti. I comitati
possono iniziare la propria attività nella composizione formata con le
rappresentanze elettive, in attesa della designazione delle componenti la
cui nomina spetta all'amministrazione.
3. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo
professionale, ivi comprese le proposte di azioni positive, sono oggetto
di contrattazione decentrata, nel rispetto della legge 10 aprile 1991, n.
125 (15).
4. Le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono oggetto
di informazione preventiva ed eventuale esame, ai sensi dell'art. 61 del
D.Lgs. n. 29 del 1993 (16) e con le procedure individuate dagli artt. 7 e
8 del presente contratto.
5. Le amministrazioni garantiscono, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 3
agosto 1990, n. 319 (17), gli strumenti per il funzionamento dei Comitati,
mettendo immediatamente a loro disposizione idonei locali per la loro
attività.
------------------------
(14) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(14) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(15) Riportata alla voce Lavoro.
(16) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(17) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
Articolo 11
Consultazione
1. Le Amministrazioni, con le modalità previste dall'art. 3, comma 3,
lett. c) procedono alla consultazione:
- delle rappresentanze di cui all'art. 13, nel caso previsto dall'ottavo
comma dell'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (16), e negli altri casi
previsti da disposizioni di legge;
- del rappresentante per la sicurezza, nei casi previsti dall'art. 19 del
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (18).
------------------------
(16) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(18) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione
degli).
Articolo 12
Forme di partecipazione
1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza
del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, in
relazione alle dimensioni delle Amministrazioni e senza oneri aggiuntivi
per le stesse, entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del
presente contratto, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il
compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che le
Amministrazioni sono tenuti a fornire - e di formulare proposte in ordine
ai medesimi temi. I compiti previsti dal presente comma sono attribuiti ai
Comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle norme
richiamate nell'art. 10, in relazione alle materie di cui all'art. 10,
comma 3.
2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno
funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una
rappresentanza femminile adeguata.
3. È costituita, entro 60 giorni dalla stipulazione del presente
contratto, una Conferenza Nazionale con rappresentanti dell'ARAN, della
Conferenza Permanente dei Rettori delle Università italiane, del Convegno
Permanente dei dirigenti amministrativi delle Università italiane, degli
Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviani e dell'ISEF e delle
Organizzazioni Sindacali, nell'ambito della quale, due volte l'anno, sono
verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto
con particolare riguardo all'andamento delle relazioni sindacali nel
comparto, alla stipula di contratti collettivi decentrati e
all'applicazione degli istituti concernenti la produttività.
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Capo III
Diritti sindacali
Articolo 13
Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro
1. Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) costituite ai sensi dei
protocoli di intesa ARAN - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16
giugno e 22 settembre 1994 ovvero le rappresentanze di cui alla lettera
b), sino alla costituzione delle R.S.U., da effettuarsi entro dodici mesi
dalla stipulazione del presente contratto;
b) le rappresentanze sindacali, individuate ai sensi dell'art. 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (15), in caso di non sottoscrizione o mancata
adesione ai protocolli di cui alla lettera a), ovvero nelle more della
costituzione delle R.S.U., secondo quanto previsto alla lettera a).
------------------------
(15) Riportata alla voce Lavoro.
Capo IV
Procedure di raffreddamento dei conflitti
Articolo 14
Interpretazione autentica dei contratti
1. In attuazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (16), quando
insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le
parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente
il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1 è inviata all'ARAN richiesta scritta con
lettera raccomandata da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti
e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far
riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di carattere
generale.
3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51
del D.Lgs. n. 29 del 1993 (16), sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
4. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che li hanno
sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei
contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di
cui all'articolo 51, terzo comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993 (19),
sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del
contratto decentrato.
5. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi
producono gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 29 del
1993 (19).
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(16) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(16) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(19) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(19) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Articolo 15
Contributi sindacali
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di
quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali
nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è
rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'amministrazione a cura del
dipendente o dell'organizzazione sindacale interessati.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai
sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione
di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto
della revoca decorre dal primo del mese successivo alla presentazione
della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle
retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate
mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità
concordate con l'amministrazione.
5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla
segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti
effettuati alle organizzazioni sindacali.
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TITOLO III
Rapporto di lavoro
Capo I
Costituzione del rapporto di lavoro
Articolo 16
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito
e regolato dai contratti individuali secondo il presente contratto, le
disposizioni di legge e le normative comunitarie.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma
scritta, sono comunque indicati:
a) tipologi del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica, profilo e corrispondenti mansioni o funzioni e livello
retributivo iniziale;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione in caso di amministrazioni con sedi
distaccate;
f) termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi all'art. 18, comma 1,
il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione
dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui allo
stesso art. 18 comma 6.
5. L'amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro
individuale, invita il destinatario a presentare, entro 30 giorni, la
documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando
di concorso. Entro il medesimo termine l'interessato è tenuto a
dichiarare, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto
dall'art. 18, comma 8, di non aver altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (19), ovvero a
presentare la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva la
possibilità di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di
comprovato impedimento, non si dà luogo alla stipulazione del contratto,
ovvero si provvede, per i rapporti già instaurati, all'immediata
risoluzione dei medesimi. Comporta altresì l'immediata risoluzione del
rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio nel termine
assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tale
caso le amministrazioni, valutati i motivi, prorogano il termine per
l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
7. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data
di applicazione del presente contratto, sostituisce ad ogni effetto i
provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487 (19).
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(19) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(19) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Articolo 17
Periodo di prova
1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di
prova della durata di tre mesi.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo
servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal
caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di
infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l'art.
27.
4. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi
espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti, ai sensi
dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (20).
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3
e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le
corrispondenti assenze del personale non in prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante
periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi
momento senza l'obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso
dell'amministrazione deve essere motivato.
7. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.
9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima
mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente
alle giornate di ferie maturate e non godute.
10. Il dipendente proveniente dalla stessa amministrazione durante il
periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di
mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla qualifica e
profilo di provenienza.
11. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso una
amministrazione del comparto, vincitore di concorso presso altra
amministrazione pubblica, è concesso un periodo di aspettativa, senza
retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di
prova.
12. Durante il periodo di prova, l'Amministrazione può adottare iniziative
per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere
applicato, in successione di tempo, a più servizi, ferma restando la sua
utilizzazione in mansioni proprie del profilo professionale di
appartenenza.
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(20) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Capo II
Particolari tipi di contratto
Articolo 18
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Le Amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo
parziale o trasformare, su richiesta del dipendente, i rapporti di lavoro
a tempo pieno in rapporti a tempo parziale, o viceversa, secondo le
tipologie indicate dal comma 6.
2. Ciascuna Amministrazione può assumere personale a tempo parziale nei
limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31
dicembre di ogni anno, con esclusione dei profili professionali indicati
nel comma 4, e comunque entro i limiti delle risorse destinate al
trattamento economico relativo.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la
normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale anche se a tempo determinato non
può essere costituito relativamente a profili professionali che comportino
l'esercizio di funzioni ispettive, di direzione e di coordinamento di
struttura comunque denominata, oppure l'obbligo della resa del conto
giudiziale. Tale esclusione non opera nei confronti del personale che, pur
appartenendo ad uno dei profili in questione, svolga funzioni di studio.
L'individuazione dei profili di cui al presente comma è effettuata dalle
singole Amministrazioni che ne informano le organizzazioni sindacali.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico
corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere
inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle
frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo
dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale
ai sensi del comma 2. tale disposizione si applica ai rapporti di lavoro a
tempo parziale costituiti dopo la stipulazione del presente contratto.
6. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento
dell'attività delle Amministrazioni nelle ore pomeridiane, sulla base
delle due seguenti tipologie:
- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana,
del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale),
in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale
prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione
(settimana, mese, anno).
7. Nell'applicazione degli istituti normativi previsti dal presente
contratto collettivo, non specificamente trattati nel corso del presente
articolo, si applicano in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta
durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le
disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo
pieno.
8. Al personale interessato è consentito, previa comunicazione
all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non
arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili
con le attività istituzionali delle Amministrazioni medesime.
9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale, è proporzionale alla prestazione lavorativa.
10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero
di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno ai sensi
dell'art. 21, il relativo trattamento economico è commisurato alla durata
della prestazione lavorativa. I lavoratori a tempo parziale verticale
hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate
di lavoro prestate nell'anno.
11. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da
tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e
deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa
nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6. Si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117
(21). In sede di prima applicazione, la domanda di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, deve
essere presentata dai dipendenti interessati entro 30 giorni, dalla
stipulazione del presente contratto, e gli effetti della trasformazione
decorrono, salvo diverso accordo tra le parti, dal primo giorno del mese
successivo.
12. Le Amministrazioni possono autonomamente determinare, nei modi
previsti dai rispettivi ordinamenti, i termini per la presentazione delle
richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa, la decorrenza della trasformazione del rapporto, i
criteri di priorità e la percentuale delle assunzioni a tempo parziale,
fatto salvo il limite massimo di cui al comma 2. Le relative
determinazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali;
i criteri di priorità sono oggetto di contrattazione decentrata.
13. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 2, la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa può altresì
aver luogo in ogni momento su apposita domanda del dipendente, il quale
indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la
tipologia della prestazione lavorativa cui aspira. L'amministrazione è
tenuta a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni
entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda che, decorso
inutilmente detto termine, si intende accolta.
14. Per i rapporti a tempo parziale non sono consentite prestazioni di
lavoro straordinario. Nel solo caso in cui si tratti di tempo parziale
verticale sono ammesse, ove eccezionalmente necessarie, prestazioni di
lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale di lavoro.
15. Il trattamento previdenziale di fine rapporto è disciplinato dalle
disposizioni dell'art. 8 della legge n. 554 del 1988 (22) e successive
modificazioni e integrazioni.
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(21) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(22) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
Articolo 19
Assunzioni a tempo determinato
1. Le amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato, in
applicazione e ad integrazione della legge 18 aprile 1962, n. 230 (23) e
successive modificazioni, con riferimento a qualifiche non superiori alla
sesta, per le seguenti esigenze:
a) per la sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista
superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore assunto è mantenuto in
servizio per tutta la durata e nei limiti del restante periodo di
conservazione del posto del dipendente assente;
b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio,
nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalle
leggi 30 dicembre 1971, n. 1204 (23) e 9 dicembre 1977, n. 903 (23);
c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attività o per
esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi oppure per attività
connesse per lo svolgimento dei progetti finalizzati di cui alla legge 9
marzo 1989, n. 88 (24) e al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 17 marzo 1989, n. 117 (21), quando alle stesse non sia possibile
far fronte con il personale in servizio. Per i braccianti agricoli è
consentita l'assunzione a tempo parziale per un numero di giornate
effettive nell'anno fino a 179 e non inferiore a 51.
2. L'assunzione del personale ha luogo previa selezione volta alla
formazione preventiva di apposite graduatorie in tempi utili al tempestivo
reclutamento del personale stesso.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale è
specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
4. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente,
senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel
contratto individuale e, comunque, nelle ipotesi di cui al comma 1,
lettere a) e b), con il rientro in servizio del titolare.
5. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno, ovvero,
per le figure per le quali è consentito, anche a tempo parziale.
6. Le amministrazioni, oltre alle assunzioni di cui al comma 1, possono
effettuare, a seguito di apposite selezioni, assunzioni a tempo
determinato, per qualifiche non inferiori alla settima, per una durata non
superiore a cinque anni, per lo svolgimento di programmi di ricerca e per
l'attivazione di infrastrutture tecniche complesse, di personale tecnico
fornito di laurea, con trattamento economico fondamentale e accessorio
rapportato ai corrispondenti profili professionali delle amministrazioni.
La realizzazione del programma o la scadenza del contratto, o comunque, il
compimento del termine, comportano, a tutti gli effetti la risoluzione del
rapporto di lavoro.
7. Il contratto a tempo determinato, di cui al comma 6, non potrà in
nessun caso essere rinnovato o prorogato per un periodo superiore ai
cinque anni complessivi per la stessa persona.
8. La spesa per il personale di cui al comma 6 dovrà essere a carico dei
finanziamenti dei programmi, escludendosi il ricorso alla dotazione
ordinaria e non potrà superare il 50% dei finanziamenti.
9. Nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2, della legge 18 aprile
1962, n. 230 (23) la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono
nulli ed il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza.
9-bis. Le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 6 possono essere
effettuate anche in relazione a personale laureato medico ed odontoiatra e
delle altre professionalità sanitarie (farmacisti, biologi, chimici,
fisici e psicologi), per far fronte ad esigenze assistenziali di assoluta
necessità, dalle sole amministrazioni ove già sussistano alla data del 1
gennaio 1997 rapporti di lavoro a termine con tali figure professionali.
Tali assunzioni devono essere effettuate dando luogo alla trasformazione
dei rapporti in essere alla data predetta e hanno durata massima di tre
anni, non prorogabile. Solo qualora risultino disponibili posti rispetto
al limite del contingente determinato dai rapporti in essere alla data del
1 gennaio 1997, a seguito della cessazione dei medesimi rapporti ed entro
il limite delle risorse rese conseguentemente disponibili e, in ogni caso,
delle disponibilità di bilancio, le amministrazioni possono procedere a
nuove assunzioni entro e non oltre sei mesi dalla stipulazione del
presente contratto. Al personale assunto a termine si applica la vigente
normativa concernente l'incompatibilità anche in materia di libera
professione nonché il trattamento economico e normativo delle
corrispondenti figure professionali a tempo indeterminato, secondo quanto
disposto dal comma 11.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale
laureato medico e odontoiatra e delle altre professionalità sanitarie
(farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) titolare alla data del
1 gennaio 1997 di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con
l'Università degli studi Federico II di Napoli e con la Seconda Università
degli studi di Napoli.
I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale
dedotto nelle convenzioni Università-Regione.
10. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
11. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento
economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale
assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto
a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia, si applicano le disposizioni degli
articoli 26 e 27 in quanto compatibili.
I periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura
proporzionale secondo i criteri di cui al comma 8 dell'art. 26, salvo che
non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi.
Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la
cessazione del rapporto di lavoro.
Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e
non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 26;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze
fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d'anno,
proporzionalmente al servizio prestato, e permessi retribuiti solo in caso
di matrimonio ai sensi dell'art. 23, comma 3;
d) in alternativa a quanto previsto alla lettera c), ai dipendenti assunti
ai sensi del comma 6 con contratti di durata pari almeno a un anno,
spettano i permessi retribuiti e non retribuiti di cui agli articoli 23 e
25 (25).
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(23) Riportata alla voce Lavoro.
(23) Riportata alla voce Lavoro.
(23) Riportata alla voce Lavoro.
(24) Riportata alla voce Previdenza sociale.
(21) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(23) Riportata alla voce Lavoro.
(25) Così sostituito dall'accordo integrativo reso esecutivo con Provv.
P.C.M. 3 giugno 1997 (Gazz. Uff. 8 settembre 1997, n. 209).
Capo III
Struttura e funzionalità del rapporto
Articolo 20
Orario di lavoro
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali e può essere
articolato su cinque giorni ovvero su sei giorni per i servizi da erogarsi
con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o
prestazioni per tutti i giorni della settimana.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al
pubblico, la cui articolazione è determinata, previo esame con le
organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili e, negli atenei, dai
direttori amministrativi, nel rispetto delle disposizioni contenute
nell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (26), al fine
della armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze
complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di
adeguati servizi sociali.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri
di flessibilità, utilizzando diversi sistemi di articolazione dell'orario
di lavoro, che possono anche coesistere, secondo le seguenti
specificazioni:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano
concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei
servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e
annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel
rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;
c) orario flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di
anticipare o posticipare l'orario di entrata o di uscita o di avvalersi di
entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la
contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla
medesima struttura. In tali ipotesi deve essere garantita la presenza in
servizio del personale necessario in determinate fasce orarie al fine di
soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
d) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in
prestabilite articolazioni di orario;
e) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con
l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in
situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti
impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991,
n. 266 (27) e del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 21
settembre 1994, n. 613 (28).
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(26) Riportata alla voce Comuni e province.
(27) Riportata alla voce Lavoro.
(28) Riportato alla voce Servizi antincendi.
Articolo 21
Ferie, festività del Santo Patrono e recupero festività soppresse
1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di
ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro
straordinario e quelle collegate ad effettive prestazioni di servizio.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due
giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23
dicembre 1977, n. 937 (29).
3. I dipendenti assunti nella pubblica amministrazione dopo la
stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi
di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i
giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque
giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie
spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e
26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1,
lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 (29).
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da
fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla
menzionata legge n. 937 del 1977 (29). È altresì considerata giorno
festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il
dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle
ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La
frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli
effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art.
23 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà
luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto
nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo
le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio.
10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può
frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle
ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti,
assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il
godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1
giugno-30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la
chiusura, per più di una settimana consecutiva, della struttura in cui
presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può
chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura,
previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni del profilo
professionale di appartenenza.
11. Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o sospese per
indifferibili motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per
quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché
all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il
dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o
sostenute per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di comprovata impossibilità di usufruire delle ferie nel corso
dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre
dell'anno successivo.
13. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si
protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero.
L'amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva
comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti,
anche se si protraggano per l'intero anno solare. In tal caso la fruizione
delle ferie è previamente autorizzata dal dirigente responsabile, in
relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui al
comma 12.
15. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione del
rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state
fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle
stesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1.
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(29) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(29) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(29) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
Articolo 22
Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il
numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dipendente è fissato in
un numero pari a quello delle domeniche presenti nell'anno,
indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo
settimanale deve essere fruito entro la settimana successiva.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. Restano ferme le particolari disposizioni contenute nelle intese con le
confessioni religiose diverse dalla cattolica.
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Articolo 23
Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente e sulla base di apposita documentazione, sono
concessi permessi retribuiti per i seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
- lutti per decesso del coniuge o convivente, di parenti entro il secondo
grado e di affini di primo grado: giorni tre consecutivi per evento.
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3
giorni di permesso complessivi per nascita dei figli o per gravi motivi
personali o familiari debitamente documentati.
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni
consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente
nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti
dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione
esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le indennità legate
all'effettiva prestazione.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104 (30) non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato
dai precedenti commi e non riducono le ferie.
7. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi
dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (31), spetta l'intera
retribuzione fissa mensile nonché le quote di trattamento economico
accessorio fisse e ricorrenti.
8. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal
lavoro previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori
padri dall'art. 7, comma 1 dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (31),
integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 (31), i primi trenta giorni,
fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi per i quali
spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5. Le eventuali festività
cadenti all'interno del periodo di assenza sono computate ai fini del
raggiungimento del limite massimo previsto.
Fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7,
comma 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (31) alle lavoratrici madri
ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità, giorni
trenta annuali di permesso retribuito.
9. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad
altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni.
10. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n.
266 (31) nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n.
613 (32) per le attività di protezione civile, le amministrazioni
favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle
Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di
lavoro.
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(30) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
(31) Riportata alla voce Lavoro.
(31) Riportata alla voce Lavoro.
(31) Riportata alla voce Lavoro.
(31) Riportata alla voce Lavoro.
(31) Riportata alla voce Lavoro.
(32) Riportato alla voce Servizi antincendi.
Articolo 24
Aspettativa per motivi di famiglia e di studio
1. L'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere disciplinata
dagli art. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
(33), e dalle leggi speciali che a tali norme si richiamano.
2. Il dipendente può essere collocato in aspettativa, ai sensi del comma
1, anche per motivi di studio.
3. I periodi di aspettativa di cui ai commi 1 e 2 non si cumulano con le
assenze per malattia previste dagli artt. 26 e 27.
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(33) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Articolo 25
Permessi brevi
1. Può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso
di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi
concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata
superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, e non possono
comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per
consentire l'adozione delle misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate non oltre il
mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o del funzionario
responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la
retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
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Articolo 26
Assenze per malattia
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute
all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel
triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia
richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di
assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun
trattamento retributivo.
3. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di
assenza di cui al comma 2, l'amministrazione procede all'accertamento
delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità
previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza
dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2,
oppure nel caso in cui, a seguito dell'accertamento disposto a richiesta
del dipendente, questi sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla
risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità
sostitutiva del preavviso.
5. Qualora si accerti invece che il dipendente può essere impiegato in
mansioni di profilo diverso, o in mansioni di profilo immediatamente
inferiore, l'amministrazione provvede alla mobilità, a richiesta del
dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per
mansioni di un profilo immediatamente inferiore, al dipendente spetta la
retribuzione attinente a detto profilo, integrata da un assegno ad
personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai
futuri miglioramenti.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2
del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da
TBC.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è
il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili,
con esclusione di ogni altro compenso accessorio, legato alla effettiva
prestazione, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiore a quindici giorni
lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo
di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento
economico accessorio spettante come determinato a norma dell'art. 38,
lett. b), fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario e i
premi per la qualità della prestazione individuale;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi
di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi
del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
9. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere
comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque
all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo
comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico
attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa,
salvo comprovato impedimento, entro i due giorni successivi all'inizio
della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale
termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.
10. L'amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le
modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
11. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo
diverso da quello abituale comunicato all'amministrazione, deve darne
tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo.
12. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato
ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi
reperibile all'indirizzo comunicato all'amministrazione, fin dal primo
giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni
domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità
lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono
fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio
per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti
specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di
cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione
all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato
impedimento.
13. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia
ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne
comunicazione all'amministrazione, al fine di consentirle un'eventuale
azione di risarcimento nei riguardi del terzo responsabile per il rimborso
delle retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai
sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi
inerenti.
14. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle
assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione
del presente contratto, dalla quale si computa il termine di tre anni
previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta
data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della
malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il
diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.
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Articolo 27
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha
diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e,
comunque, non oltre i periodi di conservazione del posto ai sensi
dell'art. 26 commi 1 e 2. In tali periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione di cui all'art. 26, comma 8, lett. a).
2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta dipendente
da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui
all'art. 26, comma 8, lett. a), per tutti i periodi di conservazione del
posto, ai sensi del comma 1.
3. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne il
procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per
la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.
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Capo IV
Estinzione del rapporto di lavoro
Articolo 28
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il
periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati dagli
artt. 26, 27 e 33 del presente contratto, ha luogo:
a) per compimento del limite di età previsto dalle norme applicabili
nell'amministrazione in materia di previdenza e quiescenza;
b) per dimissioni volontarie del dipendente;
c) per decesso del dipendente.
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Articolo 29
Obblighi delle parti
1. In caso di dimissioni volontarie il dipendente deve darne comunicazione
per iscritto all'amministrazione.
2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'amministrazione,
quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 28, comma 1, la
risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi
della condizione prevista, senza obbligo per l'amministrazione di dare il
preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva ed opera
dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età
prevista salvo diversa volontà del dipendente. Nell'ipotesi di cui
all'art. 28, comma 1, lettera c), l'amministrazione corrisponde agli
aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto
stabilito dall'articolo 2122 c.c.
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Articolo 30
Recesso con preavviso
1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello
di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il
presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con
corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini
sono fissati come segue:
anni di servizio mesi di preavviso
fino a 5 2
oltre 5 e fino a 10 3
oltre 10 4
2. In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti della metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo giorno o dal giorno 16 di
ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei
precedenti termini di preavviso è tenuta a corrispondere all'altra parte
un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato
preavviso. L'amministrazione ha il diritto di trattenere su quanto da essa
dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il
periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
5. È in facoltà della parte che riceve la disdetta di risolvere il
rapporto di lavoro, sia all'inizio, sia durante il preavviso con il
consenso dell'altra parte.
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Capo V
Norme disciplinari
Articolo 31
Doveri del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere di contribuire alla
gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità e di rispettare
i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa,
anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi
privati propri ed altrui.
2. Il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento
dell'efficienza e dell'efficacia nel raggiungimento dei fini istituzionali
delle amministrazioni, nell'interesse degli utenti.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la
migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le disposizioni del presente
contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro
impartite dalle amministrazioni anche in relazione alle norme vigenti in
materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle
norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (34);
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per
ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia
titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di
accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n.
241 (34), dai regolamenti attuativi della stessa vigenti
nell'amministrazione nonché attuare le disposizioni dell'amministrazione
in ordine alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (35) in tema di
autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, ed adempiere alle formalità previste per
la rilevazione delle presenze;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con
gli utenti condotta informata a princìpi di correttezza, ed astenersi da
comportamenti lesivi della dignità della persona;
g) non svolgere, durante l'orario di lavoro, attività estranee al
servizio; rispettare i princìpi di incompatibilità previsti dalla legge e
dai regolamenti, e nei periodi di assenza per malattia o infortunio non
svolgere attività che possano ritardare il recupero psico-fisico;
h) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite inerenti
all'espletamento delle proprie funzioni e mansioni. Se il dipendente
ritenga le disposizioni palesemente illegittime, è tenuto a farne
immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite; se le
disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di
darvi esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano espressamente
vietate dalla legge penale o costituiscono illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale
sottordinato ove tale compito rientri nelle responsabilità attribuite;
l) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
m) non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del
servizio per finalità diverse da quelle istituzionali;
n) non accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in
connessione con la prestazione lavorativa;
o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai
locali delle amministrazioni da parte del personale e non introdurre,
salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee
all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
p) comunicare alle amministrazioni la propria residenza e, ove non
coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle
stesse;
q) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di
appartenenza, salvo comprovato impedimento;
r) astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti amministrativi
che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi propri;
s) comunicare alle amministrazioni, nelle situazioni, nei modi e nei
termini previsti dalla normativa vigente, l'assunzione di incarichi
extra-istituzionali.
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(34) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(34) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(35) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di
firme.
Articolo 32
Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati
nell'articolo 31 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità
dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle
seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci
giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. Le amministrazioni, salvo il caso del rimprovero verbale, non possono
adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente,
senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi
tempestivamente, e, comunque, non oltre i 20 giorni da quando l'ufficio
competente, individuato dalle amministrazioni in conformità ai propri
ordinamenti, è venuto a conoscenza del fatto - e senza aver sentito il
dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano
trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha
dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la
difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15
giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del D.Lgs. n. 29
del 1993 (36), la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del
comma 2, segnala entro venti giorni da quando ne ha avuto conoscenza
all'ufficio competente, ai sensi del comma 4 dell'art. 59 citato, i fatti
da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento.
5. Al dipendente o su sua espressa delega al suo difensore. è consentito
l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo
carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla
data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a
termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli
accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente,
irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1; quando il
medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente
dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione
all'interessato.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione.
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle
eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art.
59 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (36).
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(36) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(36) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Articolo 33
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle
sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di
quanto previsto dall'art. 59 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (36), il tipo e
l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai
seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o
imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'amministrazione,
agli utenti o a terzi e del disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare
riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti
dell'amministrazione, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai
precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
f) concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, già sanzionate
nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra
quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più infrazioni compiute con unica azione
od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate
con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la
mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di
diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata, nel
rispetto della dignità personale del dipendente, per le infrazioni di cui
al presente comma, quando esse siano di lieve entità. La sanzione
disciplinare, dal rimprovero scritto al massimo della multa di importo
pari a quattro ore di retribuzione, si applica, graduando l'entità delle
sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti
infrazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, dell'orario di lavoro e
delle norme da osservare in caso di malattia;
b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso
l'amministrazione, gli altri dipendenti, gli utenti o i terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei
locali o altri beni strumentali a lui affidati in ragione del servizio e
alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue
responsabilità;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e
di sicurezza sul lavoro, quando non ne sia derivato un pregiudizio per il
servizio o per gli interessi dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del
patrimonio dell'Amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 6 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (37);
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati,
tenuto conto dei carichi di lavoro, e previa diffida;
g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi
specificamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio
ovvero danno o pericolo per l'amministrazione, per gli utenti o per terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio
dell'Amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei
dipendenti;
h) svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di attività
che ritardino il recupero psico-fisico.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando
l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario
abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è
determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del
servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei
doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione,
agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, nel raggiungere la sede
assegnata dall'Amministrazione;
e) testimonianza falsa o reticente;
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o
diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli utenti o di terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei
riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, fatte
salve le manifestazioni di libertà di pensiero ai sensi dell'art. 1 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (37);
i) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi della
dignità della persona;
l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente
nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno
all'amministrazione, agli utenti o a terzi.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per
violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di
fiducia con l'Amministrazione e da non consentire la prosecuzione del
rapporto di lavoro. Tra queste sono da ricomprendersi in ogni caso le
seguenti:
a) recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze
previste dal comma 5, anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel
biennio, in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma, che
abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto
al comma 7, lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o
della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso,
manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza
dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso e non giustificato del trasferimento disposto per
motivate esigenze di servizio ad altra sede della stessa Amministrazione;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per oltre dieci
giorni lavorativi consecutivi;
e) persistente insufficiente rendimento ovvero atti o comportamenti che
dimostrino grave inefficienza del dipendente nell'adempimento degli
obblighi di servizio, rispetto ai carichi di lavoro;
f) responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per
delitti commessi fuori del servizio e pur non attinenti in via diretta al
rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità non siano
compatibili con la prosecuzione del rapporto.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica
per infrazioni dei doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi,
di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia
con l'Amministrazione e da non consentire la prosecuzione, neanche
provvisoria, del rapporto di lavoro. In particolare la sanzione si applica
nelle seguenti fattispecie:
a) recidiva nella responsabilità di alterchi negli ambienti di lavoro con
ricorso a vie di fatto nei confronti di superiori o di altri dipendenti
ovvero di terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
1) per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e)
ed f) della legge 19 marzo 1990, n. 55 (38), modificata ed integrata
dall'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
2) per gravi delitti commessi in servizio;
d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
8. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, deve
essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale
e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta
anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare.
Qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di fatti che possano dar
luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza
definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini
previsti dall'art. 32, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza.
9. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato
entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della
sentenza definitiva.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data
pubblicità mediante affissione in luogo idoneo accessibile e visibile a
tutti i dipendenti entro quindici giorni dalla data di cui all'art. 2,
comma 2. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita
da altre. Il codice disciplinare si attua dal quindicesimo giorno
successivo a quello dell'affissione.
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(36) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(37) Riportata alla voce Lavoro.
(37) Riportata alla voce Lavoro.
(38) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
Articolo 34
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e
dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare,
l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo di tempo non
superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere
computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione
limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello
computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti
dell'anzianità di servizio.
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Articolo 35
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà
personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della
retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello
stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della
retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale
che non comporti la restrizione della libertà personale, qualora egli sia
stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di
lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della
sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo 33 commi 6
e 7.
3. L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà
personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del
dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui
al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15,
comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (38), come sostituito
dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in
tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale
dall'art. 33, commi 8 e 9.
6. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono
corrisposti una indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa
mensile e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante, con esclusione
di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con
formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a
titolo di assegno alimentare viene conguagliato con quanto sarebbe stato
dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio.
8. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale
termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è
riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque,
sospeso sino all'esito del procedimento penale.
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(38) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
Capo VI
Istituti di peculiare interesse
Articolo 36
Formazione professionale
1. Le parti individuano nella formazione continua un fondamentale
strumento di aggiornamento e di crescita professionale del personale in
servizio e di inserimento nei processi organizzativi del personale di
nuova assunzione, al fine di promuovere l'innalzamento del livello
qualitativo dei servizi istituzionali.
2. Le amministrazioni, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e
sulla base delle risorse disponibili, ai fini del costante miglioramento
dei livelli di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi
istituzionali, organizzano al proprio interno o anche con la
collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel
settore, corsi di formazione su materie specifiche o a carattere generale
organizzati in curricula correlati all'evoluzione dell'organizzazione del
lavoro, con il conseguimento di titoli certificati, valorizzabili ai fini
della progressione di carriera secondo gli ordinamenti di ciascuna
amministrazione.
3. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge, mediante
corsi teorico-pratici, di intensità e durata rapportate alle mansioni da
svolgere, in base a specifici programmi definiti dalle singole
amministrazioni.
4. L'aggiornamento professionale è obbligatorio o facoltativo e riguarda
tutto il personale a tempo indeterminato.
5. L'aggiornamento obbligatorio stabilito dall'amministrazione è svolto in
orario di lavoro e ha come oggetto:
a) l'aggiornamento delle conoscenze riferite al contesto normativo e alle
tecniche di ricerca e di utilizzo dei materiali didattici;
b) l'apprendimento di nuove tecnologie;
c) l'utilizzo ottimale delle risorse umane, organizzative e tecnologiche
secondo i programmi delle amministrazioni.
6. Nei programmi di formazione e aggiornamento va dato adeguato risalto
agli aspetti che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di
programmazione e la gestione delle risorse con riguardo alle innovazioni
tecnologiche e organizzative.
7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative,
selezionate dal personale interessato, effettuate di norma al di fuori
dell'orario di lavoro e, ove autorizzate dall'amministrazione, anche in
orario di lavoro. Il concorso alle spese da parte dell'amministrazione è,
in tale caso, strettamente subordinato all'effettiva connessione delle
iniziative con l'attività di servizio.
8. In attuazione dell'accordo decentrato di cui all'art. 5, comma 3,
lettera g), il dirigente responsabile accoglie le domande di aggiornamento
tenendo conto delle priorità connesse agli obiettivi assegnati alla
struttura da lui diretta, delle attitudini personali e culturali dei
lavoratori fornendo comunque a tutti, a rotazione, l'opportunità di
partecipazione ai programmi di aggiornamento, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 61 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (39).
9. Il personale può concorrere nell'attività di formazione, collaborando:
a) nei corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale
organizzati dalle amministrazioni;
b) nella formazione di base e riqualificazione del personale.
10. Le attività di cui al comma 9 sono riservate di norma al personale
delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, con
l'eventuale integrazione di docenti esterni. L'individuazione del predetto
personale avviene secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle
amministrazioni, privilegiando la competenza specifica nelle materie di
insegnamento.
11. L'attività di formazione, se svolta fuori orario di lavoro, è
remunerata in via forfettaria sulle risorse di cui al comma 2, con un
compenso orario di L. 50.000 lorde. Se l'attività in questione è svolta
durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura
del 20%. La misura dei compensi può essere modificata dalle
amministrazioni in relazione a specifiche connotazioni di complessità dei
corsi, fino a un massimo di 120.000 lire orarie lorde.
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(39) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Articolo 37
Trasferimento del personale
1. Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti del personale ai
sensi dell'art. 6, comma 7, del D.Lgs. n. 29 del 1993 (39), le università
e gli osservatori comunicano entro il 31 gennaio di ciascun anno alle
amministrazioni dei rispettivi ambiti l'elenco dei posti vacanti, che le
amministrazioni riceventi portano a conoscenza del personale con idonei
mezzi di pubblicità.
2. Il dipendente che ha ottenuto l'assenso dell'amministrazione di
destinazione al trasferimento deve dare all'amministrazione di
appartenenza un preavviso pari a quello previsto dall'art. 30, comma 2,
salva autorizzazione della stessa al trasferimento entro termini più
brevi.
3. Il rapporto di lavoro prosegue senza interruzioni con l'amministrazione
di destinazione e al dipendente è garantita la posizione retributiva
maturata nell'amministrazione di provenienza e la continuità della
posizione pensionistica e previdenziale.
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(39) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
PARTE SECONDA
TITOLO I
Trattamento economico
Capo I
Struttura della retribuzione
Articolo 38
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione del personale delle amministrazioni di
cui all'art. 1 si compone delle seguenti voci:
A - trattamento fondamentale:
1) stipendio tabellare;
2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita ai sensi dell'art.
16 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319 (40);
3) indennità integrativa speciale;
B - trattamento accessorio:
1) indennità di Ateneo di cui all'art. 41;
2) compensi per il lavoro straordinario di cui all'art. 42, comma 2, lett.
a);
3) compensi per la remunerazione di particolari condizioni di disagio o
rischio di cui all'art. 42, comma 7, lett. b);
4) compensi per la produttività collettiva e per il miglioramento dei
servizi di cui all'art. 43;
5) premi per la qualità delle prestazioni individuali di cui all'art. 44;
6) integrazioni tabellari ed indennità perequative di cui agli artt. 45 e
46;
7) indennità di posizione di cui all'art. 47;
8) indennità di rischio da radiazioni di cui all'art 55.
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo
familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive
modificazioni.
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(40) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
Articolo 39
Aumenti degli stipendi
1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 15, comma 1, del
D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319 (40), previo conglobamento dell'elemento
distinto della retribuzione di cui alla legge 14 novembre 1992, n. 438,
sono ulteriormente incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili
lorde:
Qualifica I L. 94.000
Qualifica II L. 96.000
Qualifica III L. 101.000
Qualifica IV L. 109.000
Qualifica V L. 114.000
Qualifica VI L. 126.000
Qualifica VII L. 144.000
Qualifica VIII L. 161.000
Qualifica IX L. 192.000
Qualifica I R.S. L. 192.000
Qualifica II R.S. L. 219.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995.
Conseguentemente, dalla stessa data i nuovi stipendi tabellari annui sono
rideterminati negli importi indicati nella tabella allegato A.
3. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti
mensili lordi (40/a):
Qualifica I L. 66.000
Qualifica II L. 69.000
Qualifica III L. 73.000
Qualifica IV L. 78.000
Qualifica V L. 82.000
Qualifica VI L. 86.000
Qualifica VII L. 94.000
Qualifica VIII L. 102.000
Qualifica IX L. 118.000
Qualifica I R.S. L. 118.000
Qualifica II R.S. L. 134.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino al conseguimento
dell'aumento successivo, ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale.
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(40) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(40/a) Per un ulteriore incremento degli stipendi tabellari vedi l'art. 1,
Provv. P.C.M. 2 agosto 1996, riportato al n. A/CXLIV.
Articolo 40
Effetti nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di
fine servizio, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici - ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale
- risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai medesimi articoli
al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel
periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità premio di
fine servizio e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
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Articolo 41
Indennità di Ateneo
1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, è corrisposta annualmente nel mese di
luglio un'indennità di Ateneo nei seguenti importi annui lordi (40/b):
Livelli
I L. 620.000
II L. 724.000
III L. 827.000
IV L. 933.000
V L. 1.033.000
VI L. 1.309.000
VII L. 1.653.000
VIII L. 2.067.000
2. A decorrere dal 1 gennaio 1996, è corrisposta un'indennità di Ateneo
nei seguenti importi annui lordi (40/c):
Livelli
IX L. 2.200.000
I R.S. L. 4.134.000
II R.S. L. 5.512.000
3. L'indennità di cui al comma 1 assorbe l'indennità di cui all'art. 23,
comma 2, del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567 (41) e l'indennità di cui al
comma 2 assorbe l'indennità di cui all'art. 20, comma 5, del medesimo
decreto e continua ad essere erogata con le modalità in corso.
4. Per il personale degli Osservatori e dell'ISEF, l'indennità di cui ai
commi 1 e 2 è denominata indennità di istituto.
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(40/b) Per l'incremento dell'indennità di cui al presente comma, vedi
l'art. 5, Provv. P.C.M. 2 agosto 1996, riportato al n. A/CXLIV.
(40/c) Per l'incremento dell'indennità di cui al presente comma, vedi
l'art. 5, Provv. P.C.M. 2 agosto 1996, riportato al n. A/CXLIV.
(41) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
Articolo 42
Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio
1. Al finanziamento del trattamento accessorio ogni amministrazione
provvede mediante l'impiego delle risorse calcolate, con riferimento
all'anno 1993, in applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.P.R. 3 agosto
1990, n. 319 (41), nonché delle risorse destinate nell'anno 1993 al lavoro
straordinario. Dette risorse, a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono
incrementate:
a) da una quota pari allo 0,70% del monte salari annuo riferito al 1993,
esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico
dell'Amministrazione;
b) da risorse che specifiche disposizioni normative finalizzano alla
incentivazione della produttività del personale (41/a).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei
seguenti istituti:
a) compensi per lavoro straordinario: l'ammontare delle risorse,
finalizzate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si
rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, è
pari alla somma spesa a tale titolo riferita al 1993, ridotta dal 1
gennaio 1996 nella misura necessaria per finanziare l'istituto di cui alla
lettera c). Resta ferma la disciplina vigente per la quantificazione delle
tariffe orarie del lavoro straordinario;
b) compensi per la remunerazione di particolari condizioni di disagio o
rischio: l'ammontare delle risorse finalizzate alla remunerazione di
compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti,
nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che
richiedono interventi d'urgenza, è pari alla somma spesa a tale titolo
riferita all'anno 1993, salvo quanto previsto al comma 3;
c) premio per la qualità della prestazione individuale: l'ammontare delle
risorse finalizzate alla valorizzazione delle capacità dei dipendenti e
del loro contributo alla efficienza delle amministrazioni, mediante la
corresponsione dei premi di qualità della prestazione individuale di cui
all'articolo 44, è pari ai risparmi derivanti dal contenimento del lavoro
straordinario di cui alla lett. a) e comunque non superiore allo 0,3% del
monte salari annuo calcolato con riferimento al 1993 esclusa la quota
relativa ai dirigenti;
d) indennità di posizione: l'ammontare delle risorse finalizzate
all'erogazione delle indennità di posizione di cui all'art. 47 è pari allo
0,15% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1993 esclusa la
quota relativa ai dirigenti;
e) compensi per la produttività collettiva e per il miglioramento dei
servizi: l'ammontare delle risorse di cui al comma 1, detratte le somme
utilizzate per i compensi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente
comma è finalizzata all'erogazione di compensi legati alla produttività
collettiva e al miglioramento dei servizi nei termini e con le modalità
stabiliti dall'articolo 43.
3. Qualora le amministrazioni in sede di approvazione del bilancio
preventivo o nel corso dell'esercizio valutino in termini più ridotti,
rispetto alla capienza dello stanziamento di cui al comma 2, lett. a), le
esigenze di lavoro straordinario, le relative risorse possono essere
destinate ad incrementare le risorse di cui alle lettere b) ed e) del
medesimo comma. La ripartizione della predetta quota tra le risorse di cui
alle lettere b) ed e) è oggetto di contrattazione decentrata.
4. In relazione a particolari condizioni organizzative riferite alla
specificità dei singoli ordinamenti, le amministrazioni destinano
eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo delle risorse di cui
alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 ad incrementare le risorse di cui
alla lettera e) del medesimo comma.
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(41) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(41/a) Vedi, anche, l'art. 3, Provv. P.C.M. 2 agosto 1996, riportato al n.
A/CXLIV.
Articolo 43
Produttività collettiva e miglioramento dei servizi
1. Le risorse di cui all'art. 42 sono destinate in via prioritaria a
promuovere il miglioramento qualitativo dell'attività mediante la
realizzazione di iniziative finalizzate al conseguimento di più elevati
livelli di efficienza e di efficacia dei servizi istituzionali con
particolare riferimento a quelli rivolti all'utenza, anche attraverso
l'ampliamento dei periodi di apertura al pubblico degli uffici e delle
strutture e la conseguente articolazione e flessibilizzazione degli orari.
2. Una quota rilevante, non inferiore all'ottanta per cento, delle risorse
di cui all'art. 42, comma 1, lett. a), detratta la quota di risorse
destinata a indennità di posizione, deve essere utilizzata per progetti
finalizzati che coinvolgano solo una percentuale limitata del personale.
3. In base ai criteri generali oggetto di contrattazione decentrata, la
scelta dei dipendenti da adibire alle iniziative per la produttività
collettiva sarà effettuata dalle amministrazioni sulla base della
collocazione organizzativa e professionale e della funzionalità della
partecipazione agli obiettivi assegnati ai singoli progetti. I criteri
generali di valutazione della produttività e dei risultati saranno oggetto
di contrattazione decentrata, tenendo conto dei caratteri e degli
obiettivi delle iniziative, in modo da garantire la selettività della
erogazione dei compensi ai dipendenti ed il loro effettivo carattere
incentivante. La valutazione potrà basarsi sia su fattori collettivi
attinenti alla qualità e al grado di raggiungimento complessivo degli
obiettivi programmati, sia su elementi attinenti alla qualità e alla
intensità della partecipazione individuale.
4. I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in termini di
maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi, mediante l'impiego del fondo di cui al presente
articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del
competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione
di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (42) e all'art. 5, comma 22,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (43). L'attività di monitoraggio si
conclude con un rapporto da trasmettere all'ARAN.
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(42) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(43) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
Articolo 44
Risorse per la qualità della prestazione individuale
1. Allo scopo di valorizzare la capacità dei dipendenti ed il loro
contributo alla maggiore efficienza delle amministrazioni e alla qualità
del servizio pubblico, dal 1 luglio 1996, ciascuna amministrazione
corrisponde i premi di qualità della prestazione individuale utilizzando
le risorse di cui all'art. 42, comma 2, lett. c).
2. Il premio è attribuito, ogni semestre, a una percentuale massima del
10% del personale in servizio a tempo indeterminato distribuita tra le
varie qualifiche sulla base di criteri oggetto di informazione preventiva
alle organizzazioni sindacali, nei limiti delle risorse indicate nel comma
1. L'importo di detti premi è determinato secondo i valori della tabella
allegato B.
3. Il direttore amministrativo, su proposta dei dirigenti e dei
responsabili delle strutture fornite di autonomia organizzativa, con
esclusione di ogni autocandidatura, individuate dagli ordinamenti degli
Atenei, attribuisce i premi entro il 30 giugno e 30 novembre di ciascun
anno e provvede all'erogazione degli stessi nei mesi di luglio e dicembre,
sulla base di uno o più dei seguenti criteri:
a) precisione e qualità delle prestazioni svolte;
b) capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle
esigenze di flessibilità e alla gestione di cambiamenti organizzativi;
c) orientamento all'utenza e alla collaborazione all'interno del proprio
ufficio e tra diversi uffici;
d) capacità di proporre soluzioni innovative e di contribuire alla
realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali.
4. Le decisioni adottate dalle amministrazioni devono essere rese
pubbliche.
5. I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in termini di
maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi, mediante l'impiego del fondo di cui al presente
articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del
competente servizio per il controllo interno o nucleo di valutazione
istituito ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (42) e dell'art.
5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (43). L'attività di
monitoraggio si conclude con un rapporto da trasmettere all'ARAN e alle
Organizzazioni e Confederazioni sindacali firmatarie del presente
contratto.
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(42) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(43) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
Articolo 45
Integrazione tabellare
1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, al personale inquadrato nei profili a
esaurimento del II livello e al personale già in servizio al 1 luglio 1979
appartenente da tale data alle qualifiche III, IV, V e rimasto nelle
medesime qualifiche fino alla data di stipulazione del presente contratto,
è corrisposta una indennità annua lorda, nelle misure sotto indicate:
II qualifica L. 1.000.000
III qualifica L. 1.350.000
IV qualifica L. 1.050.000
V qualifica L. 950.000
2. L'indennità di cui al comma 1 è riassorbita ove gli Atenei procedano,
nei modi previsti dall'ordinamento vigente, anche a seguito di apposita
formazione finalizzata a qualificazione professionale, all'inquadramento
nella qualifica superiore del personale di cui al comma 1 nei posti
vacanti, o comunque disponibili previa rideterminazione della pianta
organica di Ateneo.
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Articolo 46
Indennità perequative
1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, al personale di qualifica inferiore
alla VIII nella posizione di segretario di dipartimento alla data del 30
giugno 1995, è corrisposta una indennità annua lorda di lire 2.000.000.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1996, ai funzionari della ex carriera
direttiva amministrativa e di ragioneria di qualifica non superiore alla
VIII, per la cui assunzione era richiesto quale requisito il diploma di
laurea, è attribuita una indennità annua lorda di lire 2.000.000.
3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è riassorbita ove gli Atenei
procedano, nei modi previsti dall'ordinamento vigente, anche a seguito di
apposita formazione finalizzata a qualificazione professionale,
all'inquadramento nella qualifica VIII del personale di cui al comma 1 e
nella qualifica IX del personale di cui al comma 2, nei posti vacanti, o
comunque disponibili a seguito della rideterminazione della pianta
organica di Ateneo.
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Articolo 47
Indennità di posizione
1. Le amministrazioni che abbiano avviato la riorganizzazione, come
previsto dall'art. 16, comma 3, lett. c), della legge 9 maggio 1989, n.
168 (44) e comunque nell'ambito dei princìpi del D.Lgs. n. 29 del 1993
(45), e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (46), individuano
le posizioni organizzative e le funzioni specialistiche e di
responsabilità connesse al nuovo assetto, e verificano la disponibilità di
personale professionalmente qualificato ai fini della attribuzione di tali
posizioni e funzioni.
Le relative determinazioni sono oggetto di informazione preventiva alle
organizzazioni sindacali.
2. A seguito della verifica di cui al comma 1, le Amministrazioni, nei
limiti delle risorse di cui all'art. 42 comma 2, lettera d), correlano,
sulla base di criteri generali, oggetto di contrattazione decentrata, alle
posizioni e funzioni determinate ai sensi del comma 1 un'indennità
accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto
del livello di responsabilità, della complessità delle competenze
attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle
caratteristiche innovative della professionalità richiesta.
3. I criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e
funzioni individuate ai sensi del comma 1 sono definiti dalle
amministrazioni, privilegiando comunque le seguenti condizioni:
- acquisizione di professionalità conseguenti a tecniche gestionali
innovative o all'uso di nuove tecnologie;
- acquisizione di professionalità conseguenti a percorsi formativi anche
appositamente attivati.
Tali criteri sono oggetto di informazione preventiva alle Organizzazioni
Sindacali, che possono chiedere al riguardo un incontro.
4. Le amministrazioni attribuiscono ai dipendenti le posizioni e le
funzioni individuate ai sensi del comma 1 secondo le modalità previste dai
rispettivi ordinamenti e sulla base dei criteri definiti come previsto al
comma 3, tenendo conto del parere espresso al riguardo dalla Commissione
Nazionale di cui al comma 6.
5. L'indennità cessa di essere corrisposta qualora il dipendente non sia
più adibito alle posizioni organizzative e alle funzioni specialistiche e
di responsabilità individuate ai sensi del comma 1.
6. Le determinazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasmesse alla
Commissione Nazionale di cui all'art. 50, comma 1 che esprime parere al
riguardo. L'esperienza è oggetto di monitoraggio con le modalità di cui
all'art. 43, comma 4. Dei risultati si tiene conto in sede di revisione
dell'ordinamento come previsto dall'art. 50 comma 2.
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(44) Riportata alla voce Ministero dell'Università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
(45) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(46) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
Articolo 48
Riutilizzo risorse trattamento accessorio
1. Nel periodo di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il
finanziamento degli istituti di cui all'art. 42 non siano state impegnate
nei rispettivi esercizi finanziari, sono riutilizzate nell'esercizio
dell'anno successivo per le medesime finalità.
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Articolo 49
Verifica delle disponibilità finanziarie complessive
1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori
oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie
possono richiedere il controllo e la certificazione di tali oneri ai sensi
dell'art. 52, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993 (45), al nucleo di
valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412 (46).
2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a
quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di concordare la
proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la sospensione
dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso.
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(45) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(46) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
Articolo 50
Revisione dell'ordinamento
1. È istituita una Commissione composta da rappresentanti dell'ARAN, da
rappresentanti delle Università indicati dalla Conferenza dei Rettori e
dal Convegno dei dirigenti amministrativi delle Università italiane,
nonché da rappresentanti degli Osservatori e dell'ISEF e da rappresentanti
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto nazionale
di lavoro, con il compito di acquisire ed elaborare, tenendo anche conto
di quanto indicato dalle piattaforme sindacali, tutti gli elementi di
conoscenza sull'attuale sistema di organizzazione del lavoro negli Atenei
e di formulare eventuali proposte per la revisione dell'ordinamento, con
particolare riguardo:
a) alle caratteristiche complessive dei sistemi di inquadramento
professionale vigenti nel comparto, analizzati e confrontati con quelli
vigenti in altri settori pubblici e privati, tenendo conto anche della
situazione dei singoli Atenei e della esperienza acquisita e delle realtà
presenti nei diversi paesi europei; valorizzando comunque il principio di
autodeterminazione degli Atenei;
b) alla congruità dei profili professionali esistenti in relazione alle
esigenze di flessibiltà e fungibilità delle prestazioni, con particolare
riferimento alle modalità del necessario riaccorpamento all'interno di
ciascuna qualifica funzionale senza che ciò comporti variazioni di natura
economica;
c) alla congruità di tali sistemi in relazione alle modifiche intervenute
e che si prospettano nell'organizzazione del lavoro, nelle funzioni e
nella struttura delle istituzioni universitarie;
d) alla individuazione di percorsi di carriera per tipologie
professionali, da supportare mediante specifiche iniziative di formazione;
e) alla previsione di specifiche figure professionali connesse alle
esigenze peculiari delle istituzioni universitarie;
f) alla verifica della adeguatezza dell'inquadramento nell'ambito delle
attuali qualifiche funzionali di alcune specifiche figure professionali,
che richiedono il possesso del diploma di laurea o di specializzazione,
tra le quali andranno valorizzate quelle che operano:
- nel supporto alle attività di ricerca ed alla didattica, nelle strutture
scientifiche e sanitarie;
- nelle attività bibliotecarie, documentaristiche e di diffusione di
conoscenza;
- nelle attività edilizie, con particolare riguardo alle responsabilità
connesse alla progettazione e realizzazione di strutture;
- nelle attività informatiche;
- nell'attività amministrativa e contabile, in riferimento all'elevato
livello di autonomia e responsabilità;
La valorizzazione di tali professionalità potrà anche comportare
l'identificazione di un diverso livello di accesso e di percorso
professionale specifico;
g) alla armonizzazione e valorizzazione, in prospettiva, del trattamento
giuridico ed economico del personale dipendente dalle istituzioni
universitarie rispetto al personale del comparto sanità.
2. Anche allo scopo di supportare i lavori della Commissione di cui al
comma 1 con l'analisi di più specifiche esigenze delle singole
Amministrazioni le parti convengono di dar luogo ad una sperimentazione.
La sperimentazione avrà ad oggetto la verifica della coerenza dell'attuale
ordinamento con le esigenze organizzative e gestionali degli Atenei
medesimi approfondendo anche la possibilità di percorsi di carriera dei
dipendenti, e tenendo conto dell'esperienza maturata dalle Amministrazioni
nell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 47, nonché degli accordi
di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c). Tali accordi sono a tal fine
trasmessi alla Commissione di cui al comma 1, che esprime parere al
riguardo. La sperimentazione su dette realtà avrà termine entro il 30
settembre 1996.
3. Al termine della sperimentazione le parti valuteranno la possibilità di
concordare innovazioni di carattere generale sull'ordinamento
professionale dei lavoratori.
Le parti si impegnano a concludere questa valutazione entro il 31 dicembre
1996 convenendo fin d'ora che gli eventuali accordi raggiunti avranno
decorrenza entro il 30 settembre 1997.
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PARTE TERZA
Norme finali
Articolo 51
Esperti e collaboratori linguistici
1. I collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 4 del decreto
legge 21 aprile 1995, n. 120 (47), convertito nella legge 21 giugno 1995,
n. 236, nell'ambito delle direttive impartite dai responsabili dei centri
linguistici e/o dai responsabili della formazione linguistica, svolgono
mansioni di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da
parte degli studenti, per attività di:
- didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da
parte degli studenti, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei
laboratori linguistici;
- elaborazione e aggiornamento del materiale didattico.
2. Il personale di cui al comma 1 può essere assunto, secondo le modalità
peviste dal citato art. 4 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120 (47), convertito
nella legge 21 giugno 1995, n. 236, a tempo indeterminato per esigenze di
apprendimento delle lingue a carattere duraturo, e a tempo determinato,
per una durata massima di tre anni, per esigenze di apprendimento delle
lingue a carattere sperimentale, ovvero correlate a programmi di attività
di durata temporanea.
3. Il trattamento economico del personale di cui al presente articolo è
costituito dal trattamento fondamentale di cui al successivo comma e dal
trattamento integrativo di Ateneo. Gli incrementi previsti in sede di
rinnovo del contratto collettivo nazionale di comparto non riassorbono i
trattamenti integrativi di Ateneo, salva diversa disposizione
contrattuale.
4. Il trattamento fondamentale è definito in lire 22.000.000 complessivi
annui lordi per 500 ore effettive annue, pari a lire 44.000 orarie.
L'assunzione può avvenire anche per un monte ore annuo effettivo superiore
o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue, fermo
restando il valore della quota oraria. La eventuale partecipazione alle
commissioni di esame è computata nel monte ore annuo (47/a).
5. Il trattamento di cui al comma precedente può essere incrementato dalla
contrattazione collettiva di Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti
alla produttività e all'esperienza acquisita.
6. I contratti collettivi di Ateneo di cui al comma 5 hanno durata
quadriennale e conservano la loro efficacia fino a quando non siano
sostituiti dal nuovo contratto collettivo di Ateneo. I contratti
collettivi di Ateneo già stipulati prima della stipulazione del presente
contratto scadono secondo quanto previsto dai contratti stessi.
7. I compiti e la programmazione dell'orario sono stabiliti dai
responsabili della formazione linguistica in relazione alle esigenze di
apprendimento delle lingue straniere.
8. Al personale di cui al comma 1 è consentito, previa comunicazione
all'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non
arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili
con le attività istituzionali dell'amministrazione stessa.
9. Le amministrazioni possono recedere dal rapporto di lavoro per giusta
causa e per giustificato motivo. In tale ultima ipotesi rientra la
riduzione dell'attività di formazione linguistica, deliberata dai
competenti consigli delle strutture didattiche.
10. Per ogni aspetto non disciplinato specificamente dai precedenti commi,
al personale di cui al comma 1 si applica il trattamento normativo
previsto dal presente contratto per il restante personale con rapporto a
tempo parziale.
11. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 21 aprile 1995,
n. 120 (48), convertito in legge 21 giugno 1995, n. 236, le disposizioni
del presente articolo si applicano anche ai collaboratori ed esperti
linguistici assunti dagli Atenei fino alla data di stipulazione del
presente contratto. La differenza tra il trattamento di miglior favore in
godimento comunque concordato a livello di Ateneo prima della data di
stipulazione del presente contratto, e il trattamento di cui al comma 4,
calcolati su base oraria, costituisce il trattamento integrativo di cui al
precedente comma 5.
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(47) Riportato al n. A/CXL.
(47) Riportato al n. A/CXL.
(47/a) Per l'incremento delle somme di cui al presente comma, vedi l'art.
7, Provv. P.C.M. 2 agosto 1996, riportato al n. A/CXLIV.
(48) Riportato al n. A/CXL.
Articolo 52
Assistenti straordinari presso l'ISEF di Roma
1. Gli assistenti straordinari presso l'Istituto Superiore Statale di
Educazione Fisica di Roma collaborano con i titolari degli insegnamenti,
nel quadro della programmazione dell'attività scientifica e didattica
definita dagli organi competenti dell'Istituto. In particolare gli
assistenti straordinari hanno l'obbligo, secondo quanto previsto dallo
statuto e nell'ambito delle direttive dei titolari degli insegnamenti, di
svolgere le esercitazioni, di assistere gli studenti e di collaborare alla
correzione degli elaborati.
2. Il personale di cui al comma 1 è assunto a tempo determinato, per una
durata annuale rinnovabile.
3. Esso è tenuto ad un impegno orario settimanale di 20 ore nell'ipotesi
di assunzione a tempo pieno, per un compenso annuo lordo di lire 19
milioni, elevabile sulla base della contrattazione di istituto in
relazione a valutazioni attinenti alla produttività, all'esperienza
acquisita e all'orario supplementare. L'assunzione a tempo parziale può
avere luogo per un monte ore annuale non inferiore al 30%, con
corrispondente diminuzione del compenso annuo lordo. Sia nell'ipotesi a
tempo pieno sia nell'ipotesi a tempo parziale, il personale predetto è
tenuto a tutte quelle ulteriori prestazioni che siano connesse con
l'organizzazione delle attività ad esso spettanti e di quelle inerenti
alla valutazione degli studenti. La eventuale partecipazione alle
Commissioni di esame è computata nel monte ore annuo (48/a).
4. L'Istituto Superiore di Educazione Fisica può recedere dal rapporto di
lavoro per giusta causa e giustificato motivo. In tale ultima ipotesi
rientra la riduzione dell'attività deliberata dagli organi competenti.
5. Al personale di cui al comma 1 è consentito, previa comunicazione
all'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non
arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili
con le attività istituzionali dell'amministrazione stessa.
6. Per ogni aspetto non disciplinato specificamente dai precedenti commi,
agli assistenti straordinari si applica il trattamento normativo previsto
dal presente contratto per il restante personale con rapporto a tempo
parziale.
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(48/a) Vedi, anche, l'art. 8, Provv. P.C.M. 2 agosto 1996, riportato al n.
A/CXLIV.
Articolo 53
Norme per il personale in servizio presso i Policlinici Universitari e le
strutture convenzionate di ricovero e cura
1. Fino alla ridefinizione dell'ordinamento come previsto dall'art. 50, al
personale che presta servizio presso le Aziende Policlinico, i Policlinici
a gestione diretta, le cliniche e gli istituti Universitari di ricovero e
cura convenzionati con le regioni e con le Unità Sanitarie Locali, ovvero
al personale incluso nominativamente nelle convenzioni tra le Università e
le Regioni per le Aziende Policlinico, i Policlinici e cliniche
convenzionate e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
continua ad applicarsi l'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (49).
2. Al personale che presta servizio presso le strutture di assistenza
sanitaria, ancorché non ricompreso fra quello previsto al comma 1,
continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 22, comma 7, del D.P.R.
3 agosto 1990, n. 319 (50), con riferimento al Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro nel tempo vigente per il comparto Sanità.
3. Le parti si impegnano alla ridefinizione, entro tre mesi dalla
stipulazione del presente contratto, delle corrispondenze economiche tra
il trattamento del personale di cui al comma 1 e quello del personale del
Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare l'omogeneità dei
trattamenti sul territorio nazionale e l'inserimento delle nuove figure
professionali. Le parti si danno atto che, nelle more, vengano conservate
le indennità di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 761 del 1979,
con riferimento alle collocazioni professionali alla data 31 dicembre
1995, e alle corrispondenti figure del personale del Servizio sanitario
nazionale, anche per coloro che alla data di stipulazione del presente
contratto svolgono funzioni assistenziali mediche e odontoiatriche ai
sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni (50/a).
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(49) Riportato alla voce Sanità pubblica.
(50) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(50/a) Comma aggiunto dall'accordo integrativo la cui sottoscrizione è
stata autorizzata con Provv. P.C.M. 8 novembre 1996 (Gazz. Uff. 14 aprile
1997, n. 86).
Articolo 54
Mense e servizi sociali
In materia di mense o servizi sostitutivi ivi compresi i buoni pasto -
nonché di servizi sociali sono confermate le disposizioni dell'art. 3
della legge 29 gennaio 1986, n. 23 (51) e dall'art. 21, comma 1, del
D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319 (52).
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(51) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(52) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
Articolo 55
Indennità di rischio da radiazioni
L'indennità di rischio da radiazioni resta disciplinata dall'art. 20 del
D.P.R. n. 319 del 1990 (52).
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(52) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
Articolo 56
Disapplicazioni
1. A norma dell'art. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 29 del 1993 (53), dalla
data di cui all'art. 2, comma 2, sono inapplicabili, nei confronti del
personale del comparto, tutte le norme previgenti incompatibili con quelle
del presente contratto in relazione ai soggetti ed alle materie dalle
stesse contemplate e in particolare le seguenti disposizioni:
- con riferimento all'art. 5 (Livelli di contrattazione: materie e limiti
della contrattazione decentrata): artt. da 2 a 5 del D.P.R. n. 567 del
1987 (52); art. 5 del D.P.R. n. 319 del 1990 (52);
- con riferimento all'art. 6 (Composizione delle delegazioni): art. 3 del
D.P.R. n. 567 del 1987 (52);
- con riferimento all'art. 7 (Informazione): artt. da 18 a 20 del D.P.R.
n. 13 del 1986 (53); art. 13 del D.P.R. n. 567 del 1987 (52);
- con riferimento all'art. 10 (Pari opportunità): art. 16 del D.P.R. n.
395 del 1988 (53);
- con riferimento all'art. 12 (Forme di partecipazione): art. 5 della
legge n. 808 del 1977 (51); art. 24, comma 3, della legge n. 23 del 1986
(51);
- con riferimento all'art. 13 (Rappresentanze sindacali nei luoghi di
lavoro): art. 25 della legge n. 93 del 1983 (54);
- con riferimento all'art. 14 (Interpretazione autentica dei contratti):
art. 21, lett. b) del D.P.R. n. 13 del 1986 (53);
- con riferimento all'art. 15 (Contributi sindacali): art. 50 della legge
n. 249 del 1968 (54); art. 170 della legge n. 312 del 1980 (54);
- con riferimento all'art. 16 (Contratto individuale di lavoro): art. 17
del D.P.R. n. 487 del 1994 (53); art. 12 del T.U. n. 3 del 1957 (53); art.
23, commi 1, 2 e 3 della legge n. 23 del 1986 (51);
- con riferimento all'art. 17 (Periodo di prova): artt. 9 e 10 del T.U. n.
3 del 1957 (53); art. 14 del D.P.R. n. 686 del 1957 (53);
- con riferimento all'art. 18 (Rapporto di lavoro a tempo parziale): art.
1, comma 1, art. 2, comma 1, artt. da 3 a 6 del D.P.C.M. n. 117 del 1989
(53); art. 4 del D.P.R. n. 13 del 1986 (53); art. 7, commi 2, 3, 4 e 5
della legge 554 del 1988 (54);
- con riferimento all'art. 19 (Assunzioni a tempo determinato): art. 7,
comma 6, della legge n. 554 del 1988 (54); art. 1 del D.P.C.M. n. 127 del
1989 (53); art. 26 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (55);
- con riferimento all'art. 20 (Orario di lavoro): artt. 7 e 8 del D.P.R.
n. 13 del 1986 (53); artt. 6, 7 e 8, del D.P.R. n. 567 del 1987 (52) fatto
salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 4, del presente contratto; art.
2 della legge n. 23 del 1986 (51);
- con riferimento agli artt. 21 e 22 (Ferie, festività del Santo Patrono e
recupero festività soppresse; Riposo settimanale): art. 4 del D.P.R. n.
395 del 1988 (53); artt. 36, 39 e 40 del T.U. n. 3 del 1957 (53); art. 18
del D.P.R. n. 686 del 1957 (53); art. 15 del D.P.R. n. 312 del 1980 (54);
art. 12 del D.P.R. 567 del 1987 (52);
- con riferimento all'art. 23 (Permessi retribuiti): art. 37, 39 e 41 del
T.U. n. 3 del 1957 (53); art. 3, comma da 37 a 41 della legge n. 537 del
1993 (56); art. 22, comma da 22 a 26 della legge n. 724 del 1994 (56);
art. 7 del D.P.R. n. 319 del 1990 (52);
- con riferimento all'art. 25 (Permessi brevi): art. 11 del D.P.R. n. 13
del 1986 (53); art. 9 del D.P.R. n. 567 del 1987 (52);
- con riferimento all'art. 26 e 27 (Assenze per malattia; infortuni sul
lavoro e malattie dovute a cause di servizio): artt. 37, 68, comma da 1 a
8, 70, 71, 129 e 130 del T.U. n. 3 del 1957 (53); artt. da 30 a 34 del
D.P.R. n. 686 del 1957 (53); art. 3, comma da 37 a 41 della legge n. 537
del 1993 (56); art. 22, comma da 22 a 26 della legge n. 724 del 1994 (56);
- con riferimento agli artt. 28, 29 e 30 (Cause di cessazione del rapporto
di lavoro; obblighi delle parti; recesso con preavviso): artt. 124, 126,
127, 129 e 131 del T.U. n. 3 del 1957 (53);
- con riferimento all'art. 31 (Doveri del dipendente): artt. da 12 a 17
del T.U. n. 3 del 1957 (53);
- con riferimento agli artt. 32, 33, 34, 35 (Sanzioni e procedure
disciplinari; codice disciplinare; sospensione cautelare in corso di
procedimento disciplinare; sospensione cautelare in caso di procedimento
penale): artt. da 78 a 87, da 91 a 99 e 134 del T.U. n. 3 del 1957 (53);
art. 61 del D.P.R. n. 686 del 1957 (53); art. 22 della legge n. 93 del
1983 (54);
- con riferimento all'art. 36 (Formazione professionale): art. 2 del
D.P.R. n. 395 del 1988 (53); art. 10 del D.P.R. n. 319 del 1990 (52);
- con riferimento all'art. 37 (Trasferimenti del personale): art. 18,
commi 2 e 3, del D.P.R. n. 319 del 1990 (57);
- con riferimento all'art. 38 (Struttura della retribuzione): art. 16 del
D.P.R. n. 319 del 1990 (57);
- con riferimento all'art. 41 (Indennità di Ateneo): art. 23, comma 2, del
D.P.R. n. 567 del 1987 (57); art. 20, comma 5, del D.P.R. n. 567 del 1987
(57); art. 27, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 319 del 1990 (57);
- con riferimento all'art. 42 (Disciplina per il finanziamento del
trattamento accessorio): art. 13, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 319 del 1990
(57); art. 14 del D.P.R. n. 319 del 1990 (57); artt. 24, 25, 26 e 27 del
D.P.R. n. 567 del 1987 (57);
- con riferimento all'art. 43 (Produttività collettiva e miglioramento dei
servizi): artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 13 del 1986 (58); art. 15 del
D.P.R. n. 395 del 1988 (58); art. 28 del D.P.R. n. 567 del 1987 (57);
artt. 13, commi 1 e 2 e 14 del D.P.R. n. 319 del 1990 (57).
------------------------
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(52) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(52) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(52) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(52) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(51) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(51) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(54) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(54) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(54) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(51) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(54) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(54) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(55) Riportato al n. A/LXXXI.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(52) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(51) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(54) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(52) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(56) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(56) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(52) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(52) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(56) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(56) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(54) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(52) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(57) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(57) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(57) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(57) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(57) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(57) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(57) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(57) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(58) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(58) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(57) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(57) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
Articolo 57
Norme transitorie e finali
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del
presente contratto vengono portati a termine secondo le procedure vigenti
alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari commesse prima della data di stipulazione
del presente contratto per le quali il procedimento disciplinare non sia
stato avviato o comunque non sia stato definito si applicano le sanzioni
previste dall'art. 32, qualora più favorevoli, in luogo di quelle previste
dall'art. 78 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato
con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (58).
3. Nel primo e secondo anno di vigenza contrattuale, qualora le somme
stanziate per il finanziamento del trattamento accessorio di cui all'art.
42 non siano impegnate nei rispettivi esercizi finanziari, sono
riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo per le medesime finalità.
4. Fino alla stipulazione dei contratti decentrati relativi alla materia
di cui all'art. 5, comma 3, lettera d), continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 567 del 1987 (57).
------------------------
(58) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(57) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
Tabella A
NUOVO STIPENDIO TABELLARE ANNUO A REGIME
(per 12 mensilità)
+-----------+------------+
| Qualifica | Stipendi |
+-----------+------------+
| I | 7.449.000 |
| II | 8.373.000 |
| III | 9.433.000 |
| IV | 10.879.000 |
| V | 11.989.000 |
| VI | 13.083.000 |
| VII | 15.399.000 |
| VIII | 17.703.000 |
| IX | 22.215.000 |
| I R.S. | 22.215.000 |
| II R.S. | 26.899.000 |
------------------------
Tabella B
PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE
(semestrale)
+-----------+-----------+
| Qualifica | Premio |
+-----------+-----------+
| I | 400.000 |
| II | 421.000 |
| III | 444.000 |
| IV | 469.000 |
| V | 494.000 |
| VI | 524.000 |
| VII | 576.000 |
| VIII | 640.000 |
| IX | 700.000 |
| I R.S. | 700.000 |
| II R.S. | 700.000 |
------------------------
Dichiarazione congiunta n. 1
L'A.RA.N. e le OO.SS. firmatarie del presente contratto intendono
sottolineare che il comune essenziale obiettivo delle norme che
disciplinano i rapporti, ai vari livelli, tra Amministrazioni e
rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati è di trovare, nell'ambito di
una libera contrattazione, un comune orientamento per la soluzione dei
problemi che riguardano, in generale, la tutela delle condizioni di
lavoro.
Allo stesso modo le parti si danno atto che esse hanno inteso superare
ogni forma di cogestione nell'adozione di misure necessarie al buon
funzionamento dell'amministrazione.
Le parti riconoscono dunque che nella formulazione delle disposizioni di
cui al titolo II esse hanno inteso far salve, nella loro integralità, da
un lato le competenze e la responsabilità dei dirigenti così come definite
dal D.Lgs. n. 29 del 1993 (58) e relativi correttivi, e dall'altro le
autonome funzioni e capacità di azione delle OO.SS. dei lavoratori.
------------------------
(58) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti convengono sulla opportunità che ai dipendenti di consorzi
costituiti tra gli Atenei ed altri soggetti pubblici o privati venga
riservata parità di trattamenti economici e normativi rispetto a quanto
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
------------------------
Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti si danno atto della mancata realizzazione delle iniziative,
previste dai precedenti accordi sindacali di comparto, finalizzate alla
revisione dell'ordinamento professionale; ravvisano in ciò una delle cause
del fenomeno del mansionismo largamente diffuso negli Atenei; ascrivono
anche a tale vicenda, oltre che alla crescente complessità dei compiti
assunti dagli Atenei pur in carenza di personale, e alla disomogenea
applicazione degli istituti contrattuali definiti a livello nazionale o
locale, l'origine di pratiche di affidamento di mansioni superiori,
tuttora diffuse e attualmente non più giustificate, alla luce della
autonomia attribuita agli Atenei nella determinazione dei propri organici
e nella gestione degli accessi; individuano nella possibilità di
attribuire indennità perequative lo strumento per attenuare
provvisoriamente, e limitatamente al piano economico, le più vistose
sperequazioni; individuano altresì, oltre che nella corretta applicazione
della normativa vigente, nella revisione dell'ordinamento secondo un
modello flessibile che consenta adeguati riconoscimenti economici e
percorsi di carriera interna legati alla maturazione professionale, le cui
implicazioni andranno negoziate anche in sede decentrata, lo strumento per
creare stabilmente le condizioni per una corretta gestione delle risorse
umane; convengono sulla necessità che l'eventuale accordo sul nuovo
ordinamento, ispirato ai princìpi suindicati, avvenga sulla base del
coinvolgimento degli Atenei e delle organizzazioni sindacali.
------------------------
Dichiarazione congiunta n. 4
Le parti si danno atto che l'articolo 53 del contratto collettivo
nazionale di lavoro va integrato come previsto dal testo concordato in
data 16 aprile 1996, in via di perfezionamento.
------------------------
Dichiarazione a verbale CGIL/SNU, CISL/UNIVERSITA', UIL/FUR
Le OO.SS. CGIL-CISL-UIL considerano parziale e insufficiente la soluzione
emersa, attraverso gli artt. 45 e 46, per perequare le situazioni
individuate come "code contrattuali".
Inoltre, per effetto dei vincoli legislativi e delle direttive
governative, non è stato possibile affrontare tutte le altre situazioni
per le quali si sono determinate, negli ultimi anni, condizioni di
disparità di trattamento tra il personale di tutte le aree funzionali.
Ciò premesso, CGIL-CISL-UIL ritengono necessario riprendere tali questioni
sia in sede di applicazione degli istituti trattanti del presente accordo
- agendo attraverso la contrattazione decentrata sia nell'ambito delle
procedure per la revisione dell'ordinamento professionale previste
dall'art. 50 dell'accordo stesso.
Dichiarazione a verbale SNU-CGIL
Lo SNU/CGIL, nel siglare il presente CCNL del comparto Università,
considera complessivamente positivo, nelle condizioni date, il risultato
raggiunto; manifesta però il suo dissenso sulla norma relativa ai
collaboratori ed esperti linguistici che non è idonea a risolvere il
problema del ruolo e della funzione di questi lavoratori nell'Università
italiana né a risolvere il contenzioso già in atto.
Lo SNU/CGIL rileva, altresì, che questa trattativa non ha consentito di
sviluppare compiutamente i problemi inerenti la individuazione e
caratterizzazione di profili di elevata professionalità e responsabilità
derivanti anche dalla parziale applicazione della legge n. 23 del 1986
(59).
Lo SNU/CGIL ritiene pertanto che su questo importante e particolare
aspetto, sia la fase di sperimentazione, che la sintesi di questa, da
realizzare nei tempi previsti dall'art. 50, debbono necessariamente
prevedere una definizione puntuale di questa materia.
Dichiarazione a verbale CISNAL
La CISNAL ritiene che la cancellazione dei commi dal 3 al 6 dell'art. 53,
operata dal Governo sul testo sottoscritto il 6 marzo u.s., rappresenta
uno stravolgimento della vigente normativa in tema di contrattazione del
pubblico impiego.
Poiché il 16 aprile u.s. si è provveduto ad una nuova stesura dell'art. 53
di cui sopra; poiché tale integrazione va inserita a pieno titolo nel
presente contratto, la CISNAL, qualora il testo concordato in tale data
non fosse riacquisito all'interno del CCNL, si riserva tutte le azioni
possibili, anche presso gli organi giurisdizionali competenti.
Dichiarazione a verbale SNALS
Lo SNALS ritiene gravemente lesiva di diritti costituzionalmente garantiti
la possibilità, prevista dal contratto, del licenziamento con preavviso
per il dipendente che rifiuti il trasferimento in una sede distaccata di
una stessa università situata in una provincia diversa da quella di
assunzione e raccomanda una attenta vigilanza per evitare abusi.
Dichiarazione a verbale SNALS
Lo SNALS si rammarica che, a causa del delicato equilibrio economico del
contratto, non sia stato possibile soddisfare le legittime aspettative del
personale della carriera direttiva tecnica e delle biblioteche. Lo SNALS
ritiene che detto problema debba trovare soluzione nell'ambito della
disciplina del nuovo ordinamento.
Dichiarazione a verbale CGIL/SNU CISL/FSUR UIL/FUR
CGIL, CISL, UIL di categoria, in merito alla cancellazione di alcune norme
contrattuali originariamente sottoscritte e, in particolare, ai commi dal
3 al 6 dell'art. 53, ritengono che la procedura imposta dal Governo
stravolge le leggi vigenti in tema di contrattazione del pubblico impiego.
CGIL, CISL, UIL di categoria ritengono che la stesura dell'art. 53 di cui
all'intesa del 16 aprile u.s. faccia parte integrante dell'accordo
sottoscritto.
Pertanto, qualora il suo contenuto non fosse riacquisito all'interno del
CCNL, le suddette Organizzazioni Sindacali si riservano ogni possibile
azione, anche in sede giurisdizionale.
Dichiarazione a verbale contratto collettivo nazionale lavoro - comparto
università
Con riserva di intraprendere ogni opportuna iniziativa legale presso gli
organi giurisdizionali competenti in relazione all'avvenuto stralcio del
testo originario dell'accordo raggiunto tra Organizzazioni Sindacali e
Agenzia rappresentativa della parte pubblica dei commi 3, 4, 5 e 6
dell'art. 53, ossia della parte relativa alla disciplina del personale
dell'area tecnico scientifica e socio-sanitaria ivi compreso quello
laureato in medicina ed odontoiatria di cui all'art. 6, comma 5, del
D.Lgs. n. 502 con successive modifiche ed integrazioni, la cui
eliminazione dal testo dell'accordo è avvenuta in virtù di determinazioni
e procedimenti viziati da un punto di vista sia formale che sostanziale,
oltre che gravemente lesivi delle prerogative sindacali in quanto assunti
unilateralmente dalla parte pubblica al di fuori di qualsivoglia
dialettica negoziale.
La sottoscrizione non costituisce pertanto acquiescenza.
Federazione CONFSAL/SNALS-CISAPUNI
Confederazione CONFSAL
Dichiarazione a verbale
La UIL-FUR, nel sottoscrivere il contratto, ritiene comunque che le
qualifiche nona amministrativa, prima e seconda del ruolo speciale tecnico
avrebbero trovato migliore e più adeguata soluzione, dal punto di vista
sia normativo che economico, nella similitudine con quanto previsto per
l'area dirigenziale.
La UIL-FUR fin d'ora si impegna ad approfondire l'argomento in seno alla
Commissione Nazionale per la revisione dell'ordinamento.
Dichiarazione a verbale
La UIL-FUR, nel sottoscrivere il contratto, intende sottolineare che
l'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 non deve subire
ritardi, pertanto in sede di contrattazione collettiva decentrata, debbono
essere trattate e regolamentate le materie che il decreto medesimo demanda
alla contrattazione collettiva a garanzia della partecipazione attiva dei
lavoratori nelle materie che riguardano la salvaguardia della salute,
della prevenzione dei rischi e dell'igiene nei luoghi di lavoro, in attesa
dell'accordo quadro riferito al pubblico impiego.
Dichiarazione a verbale
Pur condividendo che è necessario pervenire al più presto alla
costituzione delle RSU riteniamo inaccettabile che la delegazione
trattante così come definita dall'art. 6 non sia considerata titolare
dell'informazione dovuta ai sensi del CCNL.
UIL-FUR-SNU-CGIL-CISL-Università-CISAPUNI-CISNAL-SNALS-CISAL.
Dichiarazione a verbale
La RdB CUB Università sottoscrive il CCNL 1994/97 di comparto per
garantire continuità all'azione sindacale in presenza di un quadro
normativo che nega alle associazioni sindacali libertà e diritti
costituzionali e ne limita l'autonomia. Nel ribadire l'urgenza di un
provvedimento legislativo che soddisfi il pronunciamento dei cittadini nel
referendum popolare del giugno 1995 per una maggiore libertà e democrazia
sindacale nei luoghi di lavoro, la scrivente O.S. sottolinea le questioni
irrisolte o risolte male da questo contratto:
1) Il finanziamento e le norme sulle code contrattuali perché parziali e
di incerta applicazione;
2) L'entità dei benefici contrattuali che non tengono conto
dell'inflazione reale né del periodo di vuoto contrattuale 1991/93;
3) La riduzione dei poteri effettivi della contrattazione decentrata;
4) La determinazione a livello nazionale di istituti contrattuali che
sarebbero dovuti restare di esclusiva competenza della contrattazione
decentrata;
5) L'estensione e la istituzionalizzazione del lavoro precario;
6) L'ampliamento delle norme anti sciopero che si applicano solo al
personale tecnico/amministrativo;
7) L'imposizione di un codice disciplinare di fatto non discusso in
contrattazione;
8) La carenza di finanziamenti per la revisione dell'ordinamento
professionale;
9) La limitazione dei diritti e agibilità sindacali ai soli firmatari del
CCNL.
Dichiarazione a verbale n. 7
La RdB-CUB sottoscrive il contratto di categoria per il personale del
Comparto Università, riservandosi, nelle more della verifica con le
strutture di categoria ed il personale interessato, la stipula definitiva
del CCNL.
Dichiarazione a verbale RdB/CUB
Premesso che il rinnovo contrattuale nasce con notevole ritardo rispetto
alla scadenza di legge del precedente accordo (D.P.R. n. 319 del 1990),
scaduto il 31.12.1990 si deve esprimere insoddisfazione per:
1) la soluzione data ai problemi delle code contrattuali, pagate a spese
del rinnovo contrattuale 1994/95, con un assegno ridotto e senza certezza
di reinquadramento;
2) i recuperi salariali 1994/95 non sono sufficienti a coprire
l'inflazione, né è stata presa in considerazione la nostra richiesta di
"una tantum" per gli anni 1991/93;
3) la dispersione dei fondi accessori per la contrattazione decentrata su
premi e indennità che si presentano già come possibile fonte di conflitti
e/o di adeguamenti stipendiali delle sole alte qualifiche;
4) la legittimazione di tante figure di lavoratori a tempo determinato che
potrebbero alimentare più la clientela dirigenziale e i meccanismi di
cooptazione delle baronie, che garantire stabilità all'organico d'Ateneo e
certezza del diritto ai dipendenti;
5) la riduzione delle competenze della contrattazione decentrata, proprio
mentre aumentano i poteri delle autonomie e si va verso la
"privatizzazione" del rapporto di lavoro;
6) un aumento dello sventagliamento della progressione economica che
penalizza ancora una volta le qualifiche più basse.
Dichiarazione a verbale
La RdB-CUB Università sottoscrive il CCNL 1994/97 di comparto per
garantire continuità all'azione sindacale in presenza di un quadro
normativo che nega alle associazioni sindacali libertà e diritti
costituzionali e ne limita l'autonomia. Nel ribadire l'urgenza di un
provvedimento legislativo che soddisfi il pronunciamento dei cittadini nel
referendum popolare del giugno 1995 per una maggiore libertà e democrazia
sindacale nei luoghi di lavoro, la scrivente O.S. sottolinea le questioni
irrisolte o risolte male da questo contratto:1) Il finanziamento e le
norme sulle code contrattuali perché parziali e di incerta applicazione;
2) L'entità dei benefici contrattuali che non tengono conto
dell'inflazione reale né del periodo di vuoto contrattuale 1991/93;
3) La riduzione dei poteri effettivi della contrattazione decentrata;
4) La determinazione a livello nazionale di istituti contrattuali che
sarebbero dovuti restare di esclusiva competenza della contrattazione
decentrata;
5) L'estensione e la istituzionalizzazione del lavoro precario;
6) L'ampliamento delle norme anti sciopero che si applicano solo al
personale tecnico/amministrativo;
7) L'imposizione di un codice disciplinare di fatto non discusso in
contrattazione;
8) La carenza di finanziamenti per la revisione dell'ordinamento
professionale;
9) La limitazione dei diritti e agibilità sindacali ai soli firmatari del
CCNL.
Dichiarazione a verbale
CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/FUR, CISAPUNI, SNALS/CONFSAL, CIDA, CISAL,
CISNAL, DIRSTAT, RDB/CUB, UNIONQUADRI, USSPI
Le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, CISAPUNI, SNALS/CONFSAL, CIDA, CISAL, CISNAL,
DIRSTAT, RDB/CUB, UNIONQUADRI, USPPI ritengono che debba trovare soluzione
il problema della riscattabilità dei diplomi professionali del personale
paramedico in servizio nei policlinici universitari, istituti e cliniche
universitarie in convenzione, analogamente a quanto consentito al
corrispondente personale ospedaliero.
Dichiarazione a verbale SAUR/CONFEDIR
Il Sindacato Autonomo Università e Ricerca (SAUR/CONFEDIR) nell'atto della
firma del contratto intende evidenziare la posizione dell'esperto e
collaboratore linguistico (ex lettore - parte III del contratto) tuttora
debole sotto l'aspetto economico e del profilo professionale, in rapporto
ai compiti di rilievo svolti dalla componente citata: partecipazione
commissione esami; correzioni elaborati, tesi...
Pertanto si chiede un riesame del problema citato nelle opportune sedi e
nel tempo più breve.
Dichiarazione a verbale DIRSTAT/CONFEDIR
Oggetto: art. 17 - Assunzioni a tempo determinato - Contratto a termine.
Comma 7 e successivi.
È parere della scrivente OO.SS. che l'istituzione della figura del tecnico
a contratto debba essere disciplinata da opportuno provvedimento
legislativo in quanto prelude ad una nuova figura giuridica, che non può
essere introdotta nell'ordinamento passando dal rinnovo del CCNL.
Pertanto si chiede la cancellazione dei commi 7, 8 e 9.
Entrando nel merito delle esigenze che hanno portato a formulare l'ipotesi
di istituire la figura del tecnico a contratto si sottolinea come le
giustificazioni di peculiari esigenze di flessibilità dell'attività di
ricerca e sperimentazione, abbiano in realtà, nel passato, coperto mere
operazioni clientelari che non hanno portato alcun giovamento all'attività
di ricerca e di sperimentazione.
Inoltre è curiosa la proposta secondo cui l'Università, sede istituzionale
della formazione delle figure professionali di alto livello, debba pagare
delle figure esterne per esercitare le funzioni che le sono proprie, con
relativo spreco di denaro pubblico.
La scrivente OO.SS. ritiene molto più corretto e trasparente operare uno
sforzo per valorizzare le professionalità già esistenti all'interno delle
Università (funzionari tecnici, I e II ruolo speciale). A questo proposito
si propone di istituire un fondo di indennità per l'aggiornamento
professionale, finalizzato allo sviluppo di particolari ricerche e
sperimentazioni, da svolgersi in centri di ricerca nazionali ed
internazionali.
La spesa dovrà essere a carico dei finanziamenti dei programmi.
In tal modo si otterrà una maggior qualificazione del personale già in
servizio, con la possibilità che questa esperienza si mantenga all'interno
dell'Istituzione e che venga trasferita ad altre persone praticamente a
costo zero.
Dichiarazione a verbale DIRSTAT/CONFEDIR
La DIRSTAT/CONFEDIR ritiene di dover rappresentare con la seguente nota a
verbale quanto segnalato a suo tempo con note scritte e con interventi
verbali. Ciò in quanto l'ARAN non ha ritenuto di accettare nemmeno in
parte le proposte di questo sindacato.
Art. 18 comma 15: non si ravvisa la logica che sottende la possibilità del
lavoratore a tempo parziale di effettuare lavoro straordinario con la
possibile conseguenza di usufruire di una retribuzione uguale o superiore
a quella del lavoratore a tempo pieno.
Art. 19: l'assunzione di personale tecnico laureato per 5 anni senza alcun
riferimento al fatto che fra il personale in servizio vi siano o non via
siano laureati con le stesse caratteristiche tecnico-scientifiche non
appare giustificata. Inoltre il periodo di 5 anni appare troppo lungo per
non danneggiare gli interessati al momento della cessazione.
Art. 46 comma 2: non si comprende il non inserimento di tecnici laureati
ex legge n. 1255 del 1961 (60) - tuttora all'VIII qualifica - fra i
destinatari della norma.
Segnala infine la dubbia costituzionalità del disposto di cui all'ultimo
rigo della lettera g) del 3 comma dell'art. 31, oltre alla dubbia
comprensibilità del disposto del punto a) comma 6 dell'art. 26.
Dichiarazione a verbale CISL Università
Con riferimento alla dichiarazione CGIL, CISL, UIL la CISL Università
rileva che - non potendosi risolvere nell'ambito dell'attuale contratto
tutte le posizioni di sofferenza lasciate aperte dall'ordinamento vigente
- la soluzione più equa alla questione delle "code contrattuali" sarebbe
stata quella di destinare le indennità perequative di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 46 alla ulteriore copertura dell'indennità di Ateneo,
aumentandola sino al valore del 6% e demandando alla contrattazione
decentrata ogni analogo riconoscimento economico alle figure professionali
in oggetto.
Dichiarazione a verbale CISAPUNI
La CISAPUNI, nel sottoscrivere il contratto, ritiene doveroso far rilevare
come il mancato accoglimento delle seguenti richieste, relative alle
cosiddette code contrattuali, lascia insoddisfatte aspettative tra i
lavoratori:
- il mancato inserimento della possibilità di estendere le disposizioni
dell'art. 9, legge n. 21 del 1991 per i sub apicali;
- la mancata estensione delle disposizioni di cui all'art. 9 predetto al
personale dell'area socio-sanitaria.
Dichiarazione a verbale UNIONQUADRI
Si ribadisce quanto già prospettato in occasione della sigla apposta il 29
novembre 1995 e confermata il 6 marzo 1996 e cioè che:
"L'UNIONQUADRI ha colto in positivo, tra l'altro, le previsioni contenute
negli articoli del contratto relativi alla Indennità di posizione, alla
Formazione ed alla Revisione dell'ordinamento - che ha recepito specifiche
richieste dell'Unione con riguardo alle figure di alta professionalità -
ma deve rimarcare la necessità di utilizzare formalmente la dizione
"quadro" per le figure professionali che svolgono funzioni riconducibili a
tale categoria ex art. 2095 c.c., richiamato dall'art. 2 comma 2 del
D.Lgs. n. 29 del 1993 (61).
Tale necessità dovrà essere soddisfatta in sede di Commissione nazionale
di revisione dell'ordinamento di cui all'art. 50 del contratto".
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(59) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(60) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo,
insegnante e non insegnante.
(61) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Allegato
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
approvato con D.M. 31 marzo 1994 del Ministro per la Funzione Pubblica,
registrato dalla Corte dei Conti in data 22 aprile 1994 sulla Gazzetta
Ufficiale 28 giugno 1994, n. 149 (62)
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(62) Il testo dell'intero provvedimento è riportato alla voce Impiegati
civili dello Stato.
Agg. G.U. 06/03/2003