
ASSESSORATO DELLA SANITA' DECRETO 11 luglio 1997 G.U.R.S. 31 ottobre 1997, n. 60 Approvazione del protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e le Università degli studi di Catania, Messina e Palermo. L'ASSESSORE PER LA SANITA' Visto lo Statuto della Regione; Visto il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, che prevede la stipula di specifici protocolli d'intesa con le università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario nazionale delle facoltà di medicina e chirurgia, la formazione specialistica del personale laureato del servizio sanitario e i diplomi universitari per la formazione del personale sanitario di area non medica; Visti i lavori preparatori della Commissione consultiva per lo studio delle problematiche di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 517/93, istituita con decreto n. 13406 del 23 novembre 1994; nonché i lavori preparatori della commissione paritetica ex art. 39 della legge n. 833/78; Viste le intese raggiunte in data 24 gennaio 1996 con le Università degli studi di Catania, Messina e Palermo, inerenti: - l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale (ex art. 6, punto 1, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni); - la formazione specialistica del personale laureato del servizio sanitario (ex art. 6, punto 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni); - i diplomi universitari per la formazione del personale sanitario di area non medica (ex art. 6, punto 3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni); nonché la riserva apposta in calce, inerente i rapporti finanziari che sarebbero stati definiti successivamente; Vista l'intesa raggiunta in data 9 dicembre 1996, con la quale, tra l'altro, sono state sciolte le riserve in merito gli aspetti finanziari, stabilendo, così, che alle aziende policlinico delle università verrà erogato, oltre il finanziamento determinato sulla base della valorizzazione delle prestazioni di ricovero e dell'attività ambulatoriale, un finanziamento aggiuntivo a titolo di contributo per il miglioramento qualitativo della didattica, della ricerca e della formazione. Conseguentemente, nessun ulteriore finanziamento, oltre quelli sopra indicati, potrà essere riconosciuto. L'intesa prevede, infatti, che alle aziende policlinico delle università verranno applicati gli stessi criteri di finanziamento utilizzati per le aziende di rilievo nazionale e per le aziende ove insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio della facoltà di medicina e chirurgia; Vista la lettera d'intenti, che fa parte integrante del presente protocollo, del 9 dicembre 1996, prot. n. 2N21/4501, sottoscritta dai magnifici rettori delle tre università siciliane; Visto il testo coordinato che riunisce le tre intese e la citata lettera d'intenti sopra riportate in un unico documento sottoscritto dall'Assessore per la sanità, dal Rettore dell'Università degli studi di Catania, dal Rettore dell'Università degli studi di Messina e dal Rettore dell'Università degli studi di Palermo; Vista la nota assessoriale prot. n. 2N21/2017 del 3 giugno 1997, con la quale è stato richiesto al Consiglio di giustizia amministrativa il parere sul protocollo d'intesa stipulato con le università siciliane; Considerato che il predetto consesso in data 24 giugno 1997, con prot. n. 767, ha ritenuto che la richiesta di parere non è obbligatoria poiché i protocolli d'intesa rientrano nella fattispecie di cui all'art. 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abroga ogni disposizione di legge che richieda il parere del Consiglio di Stato e per esso al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana; Vista la nota assessoriale prot. n. 2N42/0115 del 6 marzo 1997 e la nota del Presidente della Regione prot. n. 1507 del 24 marzo 1997, con la quale è stato chiesto il parere alla Commissione legislativa permanente "servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea della Regione Siciliana; Considerato che la predetta Commissione non ha a tutt'oggi espresso il parere richiesto ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 70 bis del regolamento interno dell'Assemblea regionale; Visto l'art. 1, comma 1, della legge n. 662/96, che impone ai direttori generali delle aziende sanitarie di provvedere, entro e non oltre il 30 giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole unità operative ospedaliere che nell'ultimo triennio hanno mediamente registrato un tasso di occupazione inferiore al 75%, ad eccezione delle specialità elencate al comma 1 dello stesso articolo; Vista la nota prot. n. 4N42/8506 del 27 giugno 1997, con la quale è stato chiesto alle aziende policlinico di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati per l'applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 662/96 sopracitata; Visti gli allegati al protocollo d'intesa, che ne costituiscono parte integrante, e in particolare: - allegato "A": policlinici e aziende ospedaliere accreditate come sede della formazione pre-laurea; - allegato "B": strutture proprie delle facoltà di medicina e chirurgia; - allegato "C": unità operative a direzione universitaria; - allegato "D": posti letto convenzionati e relative specialità; - allegato "F": elenco nominativo per singola struttura e qualifica del personale universitario delle unità operative a direzione universitaria; Considerato che le intese raggiunte prevedono l'impegno delle parti di rivedere il presente protocollo qualora gli eventuali indirizzi ministeriali dovessero risultare incompatibili con lo stesso e che, pertanto, i sopraddetti allegati potranno subire una rimodulazione qualora dovessero risultare difformi alle disposizioni dell'art. 1, comma 1, della legge n. 662/96 e/o alla programmazione regionale, in ordine alla ristrutturazione della rete ospedaliera regionale, di cui al D.P.R.S. n. 413 del 30 dicembre 1996; Ravvisata la necessità e l'urgenza di dover regolamentare i rapporti con le tre università degli studi sotto il profilo dell'apporto, da parte delle facoltà di medicina e chirurgia, alle attività sanitarie assistenziali e formative del servizio sanitario regionale; Ritenuto, pertanto, di dover comunque procedere all'approvazione del presente protocollo d'intesa ferma restando l'eventuale rimodulazione dei sopradetti allegati e quindi la dotazione dei posti letto con la conseguente dotazione organica non appena perverrà la risposta alla sopracitata nota prot. n. 4N42/8506; Decreta: Art. 1 E' approvato il protocollo d'intesa con le Università di Catania, Messina e Palermo che regolamenta: - l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale (ex art. 6, punto 1, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni); - la formazione specialistica del personale laureato del servizio sanitario (ex art. 6, punto 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni); - i diplomi universitari per la formazione del personale sanitario di area non medica (ex art. 6, punto 3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni). Art. 2 I posti letto e la dotazione organica delle aziende policlinico dell'università saranno, eventualmente, rideterminati a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 662/96 e/o dalla programmazione regionale, in ordine alla ristrutturazione della rete ospedaliera regionale, di cui al D.P.R.S. n. 413 del 30 dicembre 1996. Art. 3 Agli oneri derivanti dal presente protocollo d'intesa si farà fronte con le disponibilità del capitolo 42802 del bilancio regionale - Rubrica sanità. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Palermo, 11 luglio 1997. PAGANO Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 1 settembre 1997. Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 75. Allegato PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE SICILIANA E LE UNIVERSITA' DI CATANIA, MESSINA E PALERMO PARTE A Apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale (art. 6, punto 1, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni) Art. 1 Finalità La Regione Siciliana e le Università di Catania, Messina e Palermo convengono che: - le università concorrono, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, alla programmazione regionale ed alla realizzazione dei suoi obiettivi; - l'attività didattica e di ricerca svolta dalle facoltà di medicina e chirurgia è inscindibilmente connessa con l'attività assistenziale della medesima; - l'università, come sede primaria della ricerca scientifica, sia sentita in sede di programmazione per la ricerca sanitaria finalizzata. Art. 2 Sedi della formazione pre-laurea 1. I policlinici e le aziende ospedaliere accreditate sono sede di attività di formazione pre-laurea (allegato A). 2. Ogni variazione al precedente comma dovrà essere approvata dalla Regione su proposta dell'università e con il consenso delle aziende ospedaliere interessate. Art. 3 Mezzi Le aziende ospedaliere accreditate al convenzionamento mettono a disposizione delle università, secondo le normative vigenti locali, personale ed attrezzature allo scopo che le stesse possano espletarvi attività didattiche, scientifiche ed assistenziali ivi compresi i correlativi servizi generali per gli studenti ed i docenti. Art. 4 Strutture delle università 1. Le università con le proprie facoltà di medicina concorrono alla realizzazione dei fini assistenziali del servizio sanitario nazionale con le strutture proprie indicate nell'allegato B e con le unità operative (U.O.) a direzione universitaria di cui all'allegato C. 2. Il numero dei posti letto da convenzionare non può essere superiore a quello delle attuali convenzioni e ciò in riferimento all'originario numero complessivo dei posti letto convenzionati (art. 24, della legge regionale n. 30/93). I posti letto dei policlinici sono quelli attualmente convenzionati (compresi quelli indicati come convenzionabili nelle attuali convenzioni), e sono divisi nelle specialità indicate nell'allegato D. La distribuzione in unità operativa, servizi aggregati e moduli, è stabilita dalle università interessate. Il numero dei posti letto delle strutture sanitarie a direzione universitaria da convenzionare è uguale a quello delle attuali convenzioni. 3. Nelle aziende ospedaliere in questo primo protocollo d'intesa si rinnovano le attuali convenzioni, eventualmente con una rimodulazione secondo le necessità didattiche delle facoltà di medicina, tenuto conto anche della programmazione regionale. Inoltre, si possono istituire sezioni aggregate all'interno delle unità operative con funzioni didattico-assistenziali, tenendo anche conto della programmazione sanitaria dell'azienda secondo la normativa vigente. Detta pianificazione dovrà essere effettuata senza aumento di spesa da parte della Regione, e cioè a costo zero. Sono fatte salve, comunque, l'identificazione delle qualifiche e del personale universitario operante all'interno delle suddette strutture e il relativo inserimento nelle piante organiche dell'azienda ospedaliera. 4. Nelle aziende ospedaliere le unità operative che all'entrata in vigore del presente protocollo d'intesa risultano affidate a direzione universitaria restano affidate ai professori universitari. Art. 5 Personale 1. La Regione applicherà il sistema di tariffazione delle prestazioni secondo D.R.G. anche alle unità operative universitarie convenzionate. 2. Nei policlinici la dotazione del personale è universitaria, salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 32/87 e successive modificazioni ed integrazioni. Nelle strutture sanitarie a direzione universitaria il personale è ospedaliero e universitario. I diritti e i doveri che il personale medico universitario assume per la parte assistenziale sono quelli previsti dagli artt. 31 e 35 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, fatte salve le norme del proprio stato giuridico ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni. A modifica delle convenzioni esistenti che hanno disciplinato il rapporto tra le università e le strutture ospedaliere o che dovranno essere adeguate secondo quanto previsto dal seguente comma, le convenzioni attuative, tenuto conto di quelle esistenti, dell'organizzazione assistenziale operante al 31 dicembre 1994, anche con riferimento alle anzianità ed alle qualifiche esistenti giusto il comma 3, ultimo capoverso dell'art. 4, elencheranno gli organici del personale sia universitario che ospedaliero delle unità operative a direzione universitaria, peraltro corrispondenti globalmente alle esigenze applicative della tabella XVIII, alle finalità della programmazione regionale (comprendente le attività di formazione didattica e di ricerca), alle previsioni dell'organico di cui al D.M. 13 settembre 1988 ed ai requisiti che hanno permesso la costituzione delle aziende ospedaliere della Regione Siciliana). Il personale universitario con il quale l'università concorre nelle unità operative a direzione universitaria in attuazione al protocollo d'intesa, è indicato nominativamente per singola struttura e per qualifica in apposito allegato. 3. L'allegato di cui al precedente comma è suscettibile di automatico aggiornamento in corso di convenzione solo nel caso di nuove nomine di personale universitario in sostituzione di altro personale universitario già incluso nell'allegato di cui sopra nel rispetto e nei limiti delle vigenti norme di equiparazione. Tutte le altre variazioni di organico relative a personale universitario dovranno essere approvate dalla Regione su proposta congiunta dell'università e delle aziende ospedaliere interessate. Gli allegati riguardanti il personale del ruolo sanitario regionale sono suscettibili di automatico aggiornamento in corso di convenzione a seguito di variazione dello stato giuridico del personale stesso o di nuove nomine di personale sanitario del ruolo regionale. 4. L'orario settimanale di servizio di ciascun medico universitario per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e di assistenza è globalmente considerato come impegno orario corrispondente a quello previsto rispettivamente per il tipo di rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo definito come previsto nel contratto del comparto sanitario. Queste norme si applicano anche al personale universitario laureato in odontoiatria e protesi dentaria ed a quello dei ruoli speciali, nonché al personale laureato in medicina proveniente dalle aree funzionali tecnico-scientifiche e socio-sanitarie. 5. Per le strutture a direzione universitaria l'organico universitario o misto dovrà essere stabilito in modo che il complessivo impegno orario per l'assistenza risulti pari all'impegno orario complessivo delle corrispondenti o affini a direzione ospedaliera. 6. In attesa di una disciplina legislativa nazionale che regoli la materia ed ai fini del calcolo delle unità di personale medico ed odontoiatrico universitario che dovrà prestare assistenza, si dovrà tenere conto che lo stesso è, altresì, impegnato nelle attività didattiche e di ricerca; pertanto il numero delle unità sarà calcolato come se ogni medico universitario avesse una valenza d'impiego sanitario tendenziale al 50-60% del suo debito orario per attività assistenziali convenzionate. La distribuzione nella giornata del numero di ore che ogni singolo medico universitario è tenuto ad erogare è regolata dal responsabile della struttura secondo schemi confacenti alle esigenze sia assistenziali che didattico- scientifiche. Resta fermo che l'orario di servizio di ogni singolo medico universitario può prevedere, entro il monte ore settimanale fissato, una distribuzione differenziata nelle singole giornate e può essere svolto anche extra moenia a secondo delle esigenze accademiche comunicate alla competente direzione sanitaria. 7. La norma di cui al presente capoverso si applica anche al personale ospedaliero delle strutture a direzione universitaria che, in accordo con l'autorità accademica, partecipi oltre all'attività assistenziale anche all'attività scientifica ed alle attività didattiche integrative universitarie. 8. Il controllo dell'impegno orario del personale universitario presente in convenzione, basato su sistemi di rilevazione obiettivi, viene regolamentato con appositi accordi tra le università e le amministrazioni delle aziende ospedaliere, fatto salvo il rispetto degli impegni istituzionali del personale universitario. In deroga e per il tempo strettamente necessario all'installazione dei sistemi di rilevazione automatici, la documentazione comprovante le firme di presenza del personale sarà trasmessa alle amministrazioni competenti. 9. Le università si impegnano a garantire che il personale medico universitario presente nelle unità operative a direzione universitaria presti l'attività assistenziale con le modalità che verranno concordate con la direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera. 10. Le necessità di impegno orario per l'assistenza anche in relazione alle eventuali ore di straordinario, verranno stabilite dalla direzione sanitaria, sentiti i responsabili delle singole strutture. 11. Le aziende ospedaliere dovranno predisporre spazi adeguati ai sensi e per gli effetti del disposto normativo di cui ai decreti legislativi n. 502/92 e n. 517/93, e ciò al fine di consentire l'esercizio delle attività libero professionali, in costanza di ricovero ed ambulatoriali, al personale universitario e dovranno permettere, inoltre, l'attività per conto terzi, regolata dall'art. 66 del D.P.R. n. 382/80. Per l'esercizio di dette attività libero professionali le aziende ospedaliere applicano ai medici universitari, nel rispetto delle norme vigenti, la stessa regolamentazione prevista per il personale dei ruoli regionali. L'università si impegna ad adottare ogni necessario provvedimento per far si che l'attività regolata dall'art. 66, D.P.R. n. 382/80, effettuata dalle strutture universitarie convenzionate nell'esercizio di attività didattiche e di ricerca, sia compatibile con quella assistenziale espletata dalla struttura medesima. 12. Ai fini della predisposizione delle piante organiche, considerato che tutto il personale della facoltà di medicina e chirurgia concorre al perseguimento globale delle finalità di didattica, ricerca ed assistenza in relazione alle posizioni funzionali rivestite, detto personale, ad eccezione di quello di cui al comma 4 del presente articolo, è tenuto ad impegnare nelle attività istituzionali di pertinenza e nelle strutture di appartenenza il totale del proprio debito orario. 13. Nelle aziende ospedaliere al personale universitario ed a quello ospedaliero convenzionato si applicano le norme relative al rispettivo stato giuridico e di conseguenza alle singole amministrazioni stipulanti sono riservati tutti i provvedimenti di competenza discendenti da tale normativa. 14. Le aziende ospedaliere e le università si impegnano nella organizzazione dell'attività complessiva delle strutture a direzione universitaria e nella gestione delle relative attribuzioni a non effettuare nel rispetto delle norme vigenti, distinzioni tra il personale universitario e il personale non universitario presente nella medesima struttura. Art. 6 Trattamento economico del personale 1. Il trattamento economico del personale universitario che svolge attività nelle strutture ospedaliere a direzione universitaria, indicato negli allegati è regolato dalle vigenti leggi. 2. Le aziende ospedaliere interessate corrisponderanno mensilmente alle università le somme relative al personale universitario ai sensi del comma precedente. Tali somme sono suscettibili di aggiornamento automatico in corrispondenza delle variazioni riguardanti le singole voci che costituiscono il trattamento economico del personale del ruolo regionale di pari mansioni, funzioni e anzianità in corrispondenza delle modifiche degli allegati riguardanti il personale universitario. I benefici economici derivanti al personale universitario dall'attività convenzionata saranno corrisposti con i medesimi tempi e le stesse modalità adottati per il personale ospedaliero. 3. Il pagamento dell'indennità esclusivamente stipendiale al personale universitario deve intendersi dovuto in assenza dal servizio per i seguenti motivi: a) godimento del congedo ordinario; b) periodi di malattia o di congedo previsti dalle vigenti leggi; c) assenza dal servizio per motivi straordinari previsti dall'ordinamento universitario e per i quali l'ordinamento stesso non prevede la sospensione degli emolumenti, sempre che tale concessione non comporti sostituzione. Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti. Art. 7 Convenzioni attuative I rapporti in attuazione della presente intesa sono regolati, ove necessario, con appositi accordi tra università, aziende ospedaliere e quelle territoriali. Detti accordi saranno comunicati alla Regione. Nelle aziende ospedaliere le convenzioni attuative dovranno individuare forme di collaborazione per le finalità complessive assistenziali, di ricerca e di didattica, onde attuare una effettiva integrazione tra strutture a direzione universitaria e strutture a direzione ospedaliera, in particolare per i seguenti fini: a) la ricerca finalizzata ed applicativa in rapporto all'assistenza; b) l'indagine epidemiologica; c) le attività assistenziali implicanti innovazioni organizzative, terapeutiche e che necessitano di collaborazioni molteplici. Art. 8 Dipartimenti assistenziali Le università e le aziende ospedaliere si impegnano a favorire l'istituzione di dipartimenti assistenziali ai sensi della legge regionale n. 30/93. Art. 9 Direzione sanitaria 1. La direzione sanitaria dei policlinici è regolata dagli statuti delle università. La direzione sanitaria delle strutture ospedaliere a direzione universitaria compete alla direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera. 2. Alla direzione sanitaria compete il controllo di tutte le attività assistenziali svolte nelle strutture dell'azienda ospedaliera, sia a direzione universitaria che a direzione ospedaliera. Essa impartirà tutte le disposizioni che riterrà opportune e necessarie per l'organizzazione igienico-sanitaria delle strutture stesse e per l'attuazione delle disposizioni relative alla gestione del servizio assistenziale. In caso di necessità di interventi che possono interferire con l'attività didattica e di ricerca, questi dovranno essere concordati con il responsabile universitario della struttura. Art. 9 bis Ricettario standardizzato I policlinici universitari e le unità operative a direzione universitaria saranno dotati dei ricettari unici standardizzati, secondo le modalità e le disposizioni vigenti per le aziende ospedaliere. Sarà cura del direttore generale dell'azienda policlinico o delle aziende ove ricadono le unità operative a direzione universitaria di controllare e garantire l'uso e la destinazione corretta dei ricettari regionali. Questi ultimi saranno adoperati secondo la disciplina e con i limiti vigenti per le strutture del servizio sanitario nazionale. Art. 10 Qualità dell'assistenza Nelle strutture ospedaliere a direzione universitaria deve essere attuato, con la partecipazione paritaria dell'università, un efficace sistema di controllo di qualità (CQ) e di garanzia di qualità assistenziale (QA). Art. 11 Flussi informativi Il policlinico annesso alla facoltà di medicina e chirurgia è tenuto a fornire alla Regione le informazioni statistiche sull'attività svolta, secondo le modalità di rilevazione previste dal servizio sanitario nazionale e regolate da successivi provvedimenti assessoriali. Art. 12 Spese di funzionamento Le spese di funzionamento, di manutenzione e di arredamento, nonché quelle per l'acquisto di apparecchiature per la didattica e la ricerca, utili anche per l'attività assistenziale, vengono assunte dalle aziende ospedaliere a secondo dove si svolge l'attività assistenziale e saranno regolamentate dalle convenzioni attuative. PARTE B Formazione specialistica del personale sanitario laureato del servizio sanitario (art. 6, punto 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni) Art. 1 Finalità Il presente protocollo d'intesa disciplina nell'ambito delle strutture universitarie e delle aziende ospedaliere i principi generali del rapporto fra il servizio sanitario della Regione Siciliana e le Università di Catania, Messina e Palermo, relativamente alla formazione specialistica dei medici e delle restanti figure professionali laureate del ruolo sanitario, per soddisfare le specifiche esigenze del servizio sanitario stesso, ai sensi dell'art. 6, punto 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Art. 2 Funzioni Le funzioni disciplinate dal presente protocollo sono quelle previste dai già citati decreti legislativi n. 502/92 e n. 517/93, con particolare riferimento a: a) definizione su base annuale del fabbisogno di specialisti per il servizio sanitario; b) coinvolgimento da parte dell'università di presidi del servizio sanitario per l'attività delle scuole di specializzazione. Art. 3 Definizione del fabbisogno 1. Con atto di aggiornamento da stipularsi entro il 30 giugno di ogni anno, viene individuato il fabbisogno di personale sanitario laureato specializzato, sulla base delle esigenze della programmazione regionale. L'individuazione di tale fabbisogno spetta alla Regione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e rappresenta un atto di programmazione sanitaria a cui devono fare riferimento tutte le attività formative previste dalle vigenti norme, sentito il parere del Consiglio regionale di sanità. 2. Per quanto concerne il personale medico, partecipano propositivamente all'individuazione le facoltà di Medicina e chirurgia, mentre per il restante personale laureato del ruolo sanitario partecipano le competenti facoltà. Art. 4 Interventi relativi alla formazione specialistica dei medici Il soddisfacimento della domanda relativamente alla formazione specialistica dei medici si realizza con i seguenti interventi: a) scuole universitarie di specializzazione con i posti loro assegnati ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e della legge regionale n. 33/94; b) attivazione di posti aggiuntivi, riservati al personale medico dipendente del servizio sanitario regionale, ai sensi delle vigenti leggi (art. 3, comma 3, della legge 8 agosto 1991; D.M. 17 maggio 1995; etc.). Art. 5 Coinvolgimento dei presidi del servizio sanitario regionale 1. Nell'ambito dei posti loro assegnati ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 257/91, le università, fermo restando l'utilizzo delle strutture del servizio sanitario convenzionate, possono stipulare convenzioni con le aziende sanitarie individuate ai sensi del successivo art. 9 e con il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) istituito con la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, per lo svolgimento delle attività didattiche delle scuole di specializzazione. Le aziende ospedaliere ove già operano strutture convenzionate con l'università, nelle more dell'attività di quanto previsto dal successivo art. 9, sono da ritenersi individuate e quindi idonee ed accreditate alla formazione degli specializzandi. L'art. 6, punto 2, del decreto legislativo n. 502/92 stabilisce che le aziende ospedaliere sono obbligatoriamente coinvolte nella formazione degli specializzandi. Si conviene, pertanto, che le aziende ospedaliere, su proposta dell'università e/o su richiesta del dirigente dell'unità operativa formalizzata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera, devono mettere a disposizione dell'università le strutture per la partecipazione alla formazione degli specializzandi. L'università per consentire la partecipazione del personale del servizio sanitario regionale alla didattica, deve affidare la titolarità dell'insegnamento teorico-pratico al dirigente dell'unità operativa coinvolta dall'università per la formazione degli specializzandi. 2. Qualora il rapporto convenzionale concerna lo svolgimento della sola attività didattica pratica, ad un dirigente dell'unità operativa dell'azienda a cui lo specializzando è assegnato, viene attribuita la funzione di tutorato di cui all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 3. Le convenzioni tra le università e le aziende sanitarie sono stipulate in base all'allegato A) al presente protocollo. Art. 6 Interventi relativi ai veterinari e al personale laureato non medico 1. Il soddisfacimento della domanda relativamente alla formazione specialistica dei veterinari e delle figure sanitarie laureate non mediche avviene secondo gli interventi previsti per i medici in quanto compatibili secondo le norme vigenti. 2. Le Università di Catania, Messina e Palermo provvedono, in modo coordinato e sulla base della programmazione regionale, all'attivazione delle scuole di specializzazione idonee a consentire la formazione post laurea del personale del ruolo dirigenziale del servizio sanitario. Art. 7 Ripartizione degli oneri 1. Sono a carico dei policlinici e delle aziende ospedaliere sede del corso gli oneri relativi a: a) retribuzioni al personale dipendente assegnato alle attività formative ed organizzative nelle sedi di pertinenza del servizio sanitario regionale; b) compensi da corrispondere con le modalità e nelle misure previste dalle vigenti normative del comparto sanità, al personale dipendente del servizio sanitario regionale incaricato delle funzioni di docente relativamente alla fattispecie di cui al precedente art. 5. 2. Ogni altro onere è a carico dell'università. 3. La Regione potrà finanziare ulteriori borse di studio in eccedenza all'assegnazione di quelle del MURST. Art. 8 Ammissione alle scuole 1. L'ammissione alle scuole è effettuata dalle università con le modalità previste dal relativo ordinamento. Art. 9 Requisiti delle strutture 1. Ferme restando le disposizioni ministeriali circa i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/91, si conviene che l'idoneità delle sedi coinvolte nell'attività formativa, in rapporto alle finalità delle singole scuole di specializzazione, debba essere oggetto di verifica triennale da parte della commissione di cui all'art. 10 del presente protocollo. 2. Sulla base di tale verifica vengono annualmente individuate le strutture da utilizzare come sede di formazione. 3. Regione ed università convengono che, ai fini dell'individuazione delle strutture, si faccia riferimento agli strumenti di controllo di qualità espressamente previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 4. Si conviene in particolare che ai fini della formazione pratica degli specializzandi da parte della Regione e delle università, sia promossa e stimolata l'integrazione funzionale delle rispettive strutture allo scopo di consentire l'utilizzo integrato, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo n. 502/92 dei medici in formazione. Art. 10 Commissione per l'individuazione e la verifica di idoneità delle strutture 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 è costituita una commissione paritetica Regione-università per l'individuazione e la verifica di idoneità delle strutture composta da 6 esperti in materia sanitaria, di cui due medici ospedalieri di II livello dirigenziale ed un funzionario medico dell'Amministrazione regionale e uno ciascuno delle facoltà di medicina e chirurgia delle università di Catania, Messina e Palermo. 2. La commissione predispone le tabelle di idoneità per le singole discipline e verifica la rispondenza delle strutture ai requisiti, secondo quanto previsto dal precedente art. 9. 3. Gli atti della commissione sono proposti all'Assessorato regionale della sanità per l'approvazione. Art. 11 Iniziative didattiche La Regione Siciliana e le Università di Catania, Messina e Palermo si impegnano ad attuare reciproci rapporti di collaborazione per studi e ricerche nel settore della didattica. Art. 12 Valutazione dell'attività Le università, di concerto con la Regione, nel quadro della normativa comunitaria, predispongono indicatori ai fini del controllo di qualità dell'attività connessa alla formazione. I risultati delle azioni di controllo di qualità sono trasmessi dalla università alla Regione. Art. 13 Durata Il presente protocollo ha durata triennale ed è tacitamente rinnovato, salvo disdetta motivata presentata dalle parti entro sei mesi dalla scadenza. ALLEGATO E 1. Strutture ove si svolge l'attività degli specializzandi Lo specializzando svolge la propria attività formativa a rotazione nelle strutture sanitarie cui è assegnato dalla direzione della scuola. 2. Orario dell'attività formativa degli specializzandi Lo specializzando svolge la propria attività per un orario settimanale pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno. L'accertamento del rispetto dell'orario è effettuato con modalità analoghe a quelle utilizzate per il personale dipendente dall'unità operativa cui lo specializzando è assegnato. Il responsabile dell'unità operativa risponde di tale controllo al direttore della scuola. 3. Idoneità fisica Lo specializzando è sottoposto ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dell'unità operativa cui è assegnato. 4. Durata della permanenza presso la struttura L'assegnazione ad una struttura sanitaria di uno specializzando può non estendersi all'intero anno accademico, ma anche a parte di esso, in funzione di specifiche esigenze formative che richiedano la frequenza in unità operative appartenenti anche a diversi ospedali. La direzione della scuola comunicherà alle direzioni sanitarie delle strutture interessate, all'inizio di ogni anno accademico: a) i nominativi degli specializzandi; b) la durata del periodo di formazione che ognuno di essi svolgerà presso la struttura sanitaria. 5. Partecipazione alle attività assistenziali Lo specializzando ha titolo a "partecipare alla totalità delle attività mediche, ivi comprese le guardie e l'attività operatoria" (art. 4, decreto legislativo n. 257/91 e D.M. 17 maggio 1995); l'attività dello specializzando, tuttavia, si configura come l'attività formativa e, pertanto, come integrativa di quella del personale ospedaliero o universitario di ruolo. La direzione della scuola dovrà comunicare alla direzione sanitaria dell'ospedale l'elenco di massima delle diverse tipologie di attività formativa di natura assistenziale che dovranno essere svolte dallo specializzando medesimo, anche ai sensi dell'art. 11, comma 2, legge n. 341/90 e D.M. 17 maggio 1995, secondo cui il consiglio della scuola stabilisce "il numero e la tipologia degli interventi pratici che lo specializzando dovrà effettuare". In particolare, è demandata alla personale responsabilità del direttore o primario dell'unità operativa cui è affidato lo specializzando, l'applicazione di criteri di gradualità nell'assegnazione allo specializzando stesso di compiti formativi in materia assistenziale, da svolgere nell'ambito dell'unità operativa, anche in funzione delle capacità di apprendimento dello specializzando stesso. Della valutazione di tali criteri di gradualità, il responsabile dell'unità operativa risponde alla direzione sanitaria, per quanto concerne la responsabilità nei confronti degli assistiti ed al consiglio della scuola per quanto concerne l'attuazione del programma formativo in materia assistenziale. L'eventuale attribuzione dello specializzando di compiti particolari che comportino, nell'ambito del programma formativo, lo svolgimento autonomo di atti assistenziali, dovrà essere sempre coperta dalla responsabilità del primario o direttore dell'unità operativa. 6. Attestazione delle attività sanitarie svolte dallo specializzando I compiti dello specializzando sono stabiliti dalle leggi vigenti. La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie dovrà risultare dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.). 7. Specializzandi dipendenti dal servizio sanitario nazionale Fatto salvo quanto prescritto dall'art. 2 comma 5, del decreto legislativo n. 257/91 e dal D.M. 17 maggio 1995 agli specializzandi dipendenti dal servizio sanitario regionale, ove il programma didattico formativo definito dal consiglio della scuola lo richieda, deve essere consentito lo svolgimento di attività pratiche anche presso altre strutture sanitarie, diverse da quelle di appartenenza, ove queste ultime non siano in grado di fornire in modo completo la casistica, le strutture o le competenze richieste. In tal caso, i periodi trascorsi presso queste altre strutture dovranno essere autorizzati e giustificati dall'amministrazione di appartenenza nelle forme opportune consentite alle vigenti leggi. 8. Copertura assicurativa Gli specializzandi sono coperti per ogni sinistro contro i rischi professionali che possono comportare responsabilità civile verso terzi, e ciò ai sensi del decreto legislativo n. 257/91. Per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni, gli specializzandi sono assicurati nell'esercizio delle attività connesse con la formazione specialistica. 9. Mensa Agli specializzandi è consentito l'accesso alla mensa della struttura sanitaria dove svolgono la propria attività formativa, alle tariffe più vantaggiose possibili, da concordarsi comunque con la struttura stessa. 10. Camici Agli specializzandi è fornito in dotazione un adeguato numero di camici a cura e spese della struttura sanitaria. 11. Cartellini di identificazione Gli specializzandi devono indossare, in maniera visibile, un cartellino di riconoscimento rilasciato dall'università, con l'indicazione della scuola, dell'anno accademico e del relativo periodo di soggiorno in ospedale. 12. Dosimetri Gli specializzandi assegnati ad unità operativa con rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti devono essere provvisti di dosimetri per relativi controlli. Gli stessi specializzandi dovranno altresì essere dotati di tutte le protezioni previste per legge per accedere ed operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti e dovranno essere sottoposti ai relativi controlli previsti dalla legge stessa. Tali incombenze fanno carico alla struttura sanitaria che gestisce l'unità operativa di radiologia, medicina nucleare o comunque interessata. PARTE C Diplomi universitari per la formazione del personale sanitario di area non medica (art. 6, punto 3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni) Le Università degli studi di Catania, Messina e Palermo stipulano con la Regione Siciliana il seguente protocollo d'intesa nel quale vengono stabiliti: 1) la definizione del fabbisogno formativo e del conseguente numero di posti da attivare; 2) i criteri di affidamento degli insegnamenti; 3) i requisiti per l'accreditamento delle strutture didattiche del servizio sanitario regionale; 4) l'individuazione degli organi di Governo; 5) gli oneri a carico del servizio sanitario regionale e delle università. Art. 1 Definizione del fabbisogno formativo e del conseguente numero di posti da attivare La Regione, nel quadro delle norme che regolano la programmazione sanitaria regionale, con atto di aggiornamento da stipularsi entro il 30 giugno di ogni anno, definisce: a) i corsi di diploma da attivare; b) il fabbisogno formativo. I diplomi si svolgono in sede ospedaliera, nei policlinici universitari e nelle strutture ospedaliere accreditate. Art. 2 Criteri di affidamento degli insegnamenti 1. L'università assicura l'insegnamento delle discipline previste dagli ordinamenti didattici, di norma, con il personale afferente alla sede del corso, purché in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali ritenuti idonei dal Consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, tenendo conto dell'esperienza didattico-scientifica acquisita dallo stesso personale, ai sensi dell'art. 6, punto 3, del decreto legislativo n. 502/92. 2. Ove il personale afferente alle varie sedi di corso risultasse tipologicamente o numericamente insufficiente la facoltà di medicina e chirurgia, su richiesta del consiglio di corso, affiderà tali insegnamenti al personale in possesso dei requisiti di massima qualificazione. 3. L'insegnamento delle discipline attinenti alle aree professionali è assicurato dall'università tramite il personale afferente alle varie sedi di corso ed al profilo professionale cui il corso si riferisce, in possesso dei requisiti di massima qualificazione e con comprovata esperienza didattica. 4. Al personale docente appartenente al servizio sanitario regionale sarà attribuita la funzione di docente a contratto, secondo la lett. D) comma 1, dell'art. 100 del D.P.R. n. 382/80. 5. L'affidamento degli insegnamenti dovrà avvenire annualmente previo avviso pubblico, tenendo conto delle normative vigenti. Art. 3 Requisiti per l'accertamento delle strutture del servizio sanitario regionale 1. I requisiti minimi richiesti per le unità didattiche sedi di corsi per diplomi universitari, da possedere all'atto della stipula del protocollo e da mantenere per la durata dei corsi, tenuto conto che per la metodologia dell'apprendimento più avanzata il numero degli studenti non deve superare le 25/30 unità per la sezione di corso, dovranno essere i seguenti: A) aule per lezione teoriche (un'aula per ogni sezione di corso): Arredo dell'aula e sussidi didattici - lavagna (fissa, a fogli mobili); - lavagna luminosa; - schermo fisso murale; - proiettore diapositive; - tavole anatomiche; - apparecchiature per videoregistrazione; - registratore audio; - epidiascopio; - computer con stampante; B) aule studio per il lavoro di gruppo; C) aule per dimostrazioni attrezzate; D) biblioteca con sala lettura dotata di testi e riviste scientifiche e professionali con possibilità di consultazione e prestito; E) uffici da riservare al personale didattico ed alla segreteria; F) spogliatoi distinti per maschi e femmine; G) servizi igienici sufficienti per il numero degli studenti; H) sedi di tirocinio. 2. Le sedi di corso dovranno possedere particolari strutture e servizi a seconda del diploma da conseguire: A) per il conseguimento del diploma universitario di tecnico di laboratorio di analisi: Servizio di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche - settore di chimica clinica; - settore di ematologia e coagulazione; - settore di immunologia e immunochimica; - settore di sierologia e virologia; - settore di microbiologia; - settore di immunologia; Servizio di anatomia e istocitopatologia - settore di anatomia patologica; - settore di citopatologia; - settore di istopatologia B) per il diploma universitario per terapisti della riabilitazione in conformità alla normativa comunitaria per il recupero e la rieducazione funzionale dell'adulto e del bambino: Unità operativa di degenza - broncopneumologia; - cardiologia; - chirurgia toracica; - neurologia; - neurochirurgia e intensiva neurorianimazione; - rianimazione; - ortopedia; - psichiatria; Servizi di - fisiatria; - neurofisiopatalogia; - audiologia e foniatria; - fisiopatologia respiratoria; - servizio territoriale di tutela della salute mentale; C) per il diploma universitario per tecnici sanitari di radiologia medica servizi di: - radiologia, con ecografia, TAC, RMN, angiografia digitale, emodinamica; - medicina nucleare (diagnostica in vivo e in vitro); - radioterapia; - fisica medica; D) per il diploma universitario per tecnici di neurofisiopatologia: Unita operative di degenza - neurologia; - neurochirurgia; - neuropsichiatria infantile; - cardiochirurgia; - rianimazione e terapia intensiva; Servizi di - neurofisiopatologia; - pronto soccorso; - medicina legale; E) per il diploma in scienze infermieristiche, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia: Degenze (continuativa e di day hospital) - area di medicina generale e specialistica; - area di chirurgia generale e specialistica; - area materno-infantile; - area critica; - area della lungo degenza e geriatria; - area della riabilitazione; Servizi territoriali - servizi territoriali di tutela della salute mentale; - igiene pubblica; - assistenza sanitaria; - attività distrettuali e assistenza domiciliare; - servizi vari (consultori, medicina scolastica, assistenza ai tossico dipendenti); - ambulatori di secondo livello; Servizi di diagnosi - diagnostica per immagini; - diagnostica di laboratorio chimico-clinico e strumentale; - centri immunotrasfusionali; F) i restanti diplomi universitari, data la loro peculiarità, si intendono attivabili solo in strutture di specifica competenza. 3. Le strutture potranno eccezionalmente essere accreditate anche in mancanza di non più di 3 dei settori, servizi o unità operative elencate al precedente comma, previa specifica motivazione e sempre che non sia pregiudicata la formazione degli studenti. 4. La sede di corso dovrà, comunque, assicurare l'espletamento del tirocinio pratico presso l'azienda sanitaria limitrofa. 5. Nell'individuazione delle unità operative per l'attività di tirocinio per tutti i diplomi universitari è necessario considerare: a) il numero degli utenti che accedono al servizio; è) l'organizzazione dell'unità operativa; c) il numero sufficiente di personale qualificato per assicurare un'adeguata formazione degli studenti; d) le attrezzature necessarie per l'espletamento della didattica in fase pratica. 6. Il centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), istituito con la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, partecipa allo svolgimento dei corsi di diploma universitario, stipulando a tal fine apposite convenzioni con le università interessate. Art. 4 Individuazione degli organi di governo 1. Sono organi di governo del corso di diploma: A) il consiglio del corso; B) il direttore del corso. Il consiglio del corso è formato da tutti i docenti del corso stesso. Il direttore del corso viene eletto dal consiglio di corso di norma tra i docenti universitari di ruolo componenti dello stesso. Il direttore del corso nomina, sentito il consiglio del corso, tra i docenti appartenenti al profilo professionale oggetto del corso, un coordinatore dell'attività pratica e di tirocinio per ogni corso, tra il personale afferente al corso in possesso dei massimi requisiti di professionalità. 2. Con l'attivazione del corso di diploma universitario, in sede di prima applicazione l'incarico di coordinatore viene attribuito all'attuale direttore della scuola, purché dipendente di ruolo nella specifica posizione funzionale della struttura cui il corso ha sede. 3. La disciplina organizzativa e l'indirizzo procedurale dei corsi formativi delle varie professionalità devono essere informati a criteri uniformi. Per ogni corso di diploma è istituita una segreteria didattica ed amministrativa dipendente direttamente dal direttore del corso. Lo stesso assicura ai docenti ed ai discenti i riferimenti e le collaborazioni connaturate alla propria funzione ed il supporto amministrativo al consiglio del corso. 4. Al fine di orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi e di renderli partecipi del processo formativo, o rimuovere gli ostacoli ad una più proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli, viene attivato per ogni corso un servizio di tutorato ai sensi dell'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in rapporto di 15 studenti per ogni tutor ai sensi della raccomandazione della legge 15 novembre 1973, n. 795 (ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo di Strasburgo). 5. La scelta viene effettuata dal direttore del corso, su proposta del coordinatore del corso, tra il personale infermieristico o dell'area tecnica o della riabilitazione del servizio sanitario regionale in possesso del massimo livello di formazione professionale, ed in mancanza di questo requisito, da personale che, per attività professionale svolta, sia riconosciuta competenza, capacità e che abbia maturato almeno 2 anni di esperienza di servizio nell'ambito della formazione e che sia ritenuto dotato di precipua capacità didattica-pedagogica. 6. Il tutor, presso ciascuna sede di tirocinio, in relazione all'articolazione del programma formativo e per tutti i diplomi universitari deve, d'intesa con gli operatori del reparto, favorire l'applicazione corretta e propositiva dell'apprendimento tecnico. 7. Il tutor deve orientare ed assistere gli studenti durante il tirocinio clinico e renderli attivamente partecipi del processo formativo pratico. 8. L'impegno orario relativo all'incarico di tutorato rientra, per il personale infermieristico o tecnico o della riabilitazione, nell'orario contrattuale di servizio del personale medesimo. Art. 5 Oneri finanziari 1. Sono a carico dei policlinici e delle aziende ospedaliere sedi di corso nell'ambito delle quote assegnate sul fondo sanitario gli oneri relativi a: a) retribuzioni del personale dipendente del servizio sanitario nazionale assegnato alle attività formative ed organizzative di competenza (coordinatore, tutor, personale di segreteria); b) compensi da corrispondere con le modalità e nelle misure previste dalle vigenti normative del comparto sanità al personale dipendente del servizio sanitario nazionale incaricato dall'università delle funzioni di docente a contratto; c) spese per divise e materiale didattico; d) spese per arredamento, utenza, materiali d'uso e manutenzioni delle strutture di competenza. 2. La Regione potrà finanziare borse di studio o assegni di frequenza per gli studenti dei diplomi universitari. PARTE D Norme finali e modalità di finanziamento 1. I rapporti tra università e Regione, sottoscritti nel presente protocollo d'intesa, sono regolati ove necessario dalle successive convenzioni attuative da stipularsi tra policlinici universitari e Regione, e tra università ed aziende ospedaliere di cui all'allegato A) entro e non oltre tre mesi dalla sottoscrizione del presente atto. Tali convenzioni attuative saranno comunicate alla Regione. 2. La durata del presente protocollo di intesa è di tre anni ed è prorogato per uguale durata se non intervenga disdetta, da una delle parti, sei mesi prima della scadenza. 3. Le parti, di comune accordo, convengono che la eventuale risoluzione di controversie che dovessero insorgere in sede di interpretazione dell'articolato della presente intesa sarà devoluta ad un collegio arbitrale, composto da un rappresentante della Regione e da uno dell'università, e presieduto da un magistrato del Consiglio di Stato. 4. Le università, per quanto riguarda i documenti che comprovano l'attività assistenziale e finanziaria, sono tenute a uniformarsi alle disposizioni vigenti per le aziende ospedaliere. 5. Le modalità di finanziamento per le aziende policlinico delle università avverranno con gli stessi criteri utilizzati dalla Regione per le Aziende di rilievo nazionale e per le aziende ove insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio delle facoltà di medicina e chirurgia. 6. La Regione s'impegna a corrispondere un finanziamento aggiuntivo a titolo di contributo, per il miglioramento quali-quantitativo della didattica, della ricerca e della formazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e dall'art. 2, comma 5, del D.M. 14 dicembre 1994. Tale contributo verrà determinato nella misura complessiva dell'1,50% del livello uniforme relativo all'assistenza ospedaliera così come determinato per la Regione Sicilia compatibilmente con gli indirizzi programmatici regionali. A tal fine le università entro il 30 giugno di ogni anno, propongono alla Regione le attività formative relative ai corsi di laurea, corsi di specializzazione e diplomi di laurea breve sulla base della programmazione regionale. Entro il 31 luglio, l'Assessorato regionale della sanità convoca apposita conferenza Regione-università-azienda ospedaliera in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina e chirurgia per la determinazione dei criteri di riparo del fondo aggiuntivo per la didattica come sopra determinato, tenuto conto delle attività formative proposte. 7. Eventuali contenuti dei protocolli in contrasto con le superiori modalità di finanziamento sono da considerarsi superati. 8. Si da atto della lettera d'intenti dell'onorevole Assessore regionale per la sanità prot. n. 2N21/4501 del 7 dicembre 1996, sottoscritta dai magnifici rettori delle Università di Palermo, di Catania e di Messina, che fa parte integrante dei presenti accordi. 9. Si da mandato all'Assessorato della sanità per la Regione Siciliana di formulare all'atto della stipula del definitivo, il testo coordinato dei protocolli d'intesa che tenga conto sia delle disposizioni contenute nel preliminare siglato il 24 gennaio 1996 che degli accordi contenuti nella presente appendice e di provvedere alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione. 10. La Regione e le università si impegnano a rivedere i presenti protocolli d'intesa qualora gli eventuali indirizzi ministeriali dovessero risultare incompatibili con i medesimi. L'Assessore per la sanità: PAGANO Il Magnifico rettore dell'Università di Palermo: GULLOTTI Il Magnifico rettore dell'Università di Messina: CUZZOCREA Il Magnifico rettore dell'Università di Catania: RIZZARELLI