L.R. 19 agosto 1999, n. 18.
Disposizioni in materia di lavoro.
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 agosto 1999, n. 40.
Art. 1
Proroga di termini.
(giurisprudenza di legittimità)
1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 21
dicembre 1995, n. 85 è differito al 31 dicembre 2001.
2. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21
dicembre 1995, n. 85 è differito al 31 dicembre 2001 (2).
------------------------
(2) Vedi la Circ.Ass. 26 maggio 2000, n. 5.
Art. 2
Rifinanziamento di norme in materia di lavoro.
1. Per le finalità della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive
modifiche ed integrazioni, è autorizzata per il triennio 1999-2001 la spesa di
lire 197.500 milioni così ripartita:
Articolo in milioni in milioni in milioni capitolo
1999 2000 2001
3, comma 1, lett. c) 500 1.000 1.500 33716
5, comma 1, lett. c) 500 1.000 1.500 33717
8, comma 1, lett. c) 500 1.000 1.500 33718
10 2.000 4.000 6.000 33719
12 176.500 - - 33720
2. L'onere di lire 180.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante
dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio della
Regione siciliana capitolo 21257, codice 1025.
3. L'onere di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 2000 derivante
dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione siciliana 1999-2001 progetto 08.01.00 (codice 1001).
4. L'onere di lire 10.500 milioni per l'esercizio finanziario 2001 derivante
dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione siciliana 1999-2001 progetto 08.01.00 (codice 1001).
5. La concessione dei contributi previsti dal presente articolo per gli anni
successivi al 2001 è subordinata alla relativa autorizzazione di spesa.
------------------------
Art. 3
Formazione all'autoimpiego.
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 le
parole "40 milioni" sono sostituite dalle parole "70 milioni".
2. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3,
è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 10.000 milioni.
3. All'onere di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante
dall'applicazione del presente articolo si provvede con la disponibilità del
capitolo 21257, codice 1024, del bilancio della Regione siciliana.
------------------------
Art. 4
Contingente dei carabinieri presso gli ispettorati del lavoro.
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, dopo
le parole: "gli altri assegni fissi", sono aggiunte le seguenti: "le prestazioni
di lavoro straordinario entro il limite massimo di 300 ore annue".
2. Per far fronte all'onere occorrente per il funzionamento del contingente
dell'Arma dei carabinieri da impiegare nella Regione per le finalità di cui
all'articolo 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive
modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la
spesa di lire 4.500 milioni, che può essere utilizzata anche per fare fronte
agli oneri degli anni 1996, 1997 e 1998.
3. All'onere di lire 4.500 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante
dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con pari riduzione dello
stanziamento del capitolo 33735 del bilancio della Regione siciliana per
l'esercizio medesimo.
------------------------
Art. 5
Applicazione dell'articolo 236 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione, al fine di dare applicazione all'articolo 236 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è autorizzato ad emettere apposito
ordine di accreditamento ai capi degli ispettorati provinciali del lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è anticipata, per il triennio 1999-2001, la
somma di lire 100 milioni annui.
3. All'onere di lire 100 milioni per l'esercizio 1999 si fa fronte con pari
riduzione dello stanziamento del capitolo 73758 del bilancio della Regione per
l'esercizio medesimo.
4. L'onere di lire 200 milioni per gli anni 2000 e 2001 trova riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1999-2001, progetto 08.01.00
(codice 1001).
------------------------
Art. 6
Rimborso all'I.N.P.S.
1. Per le finalità dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto
1997, n. 30, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1998,
n. 3, per l'esercizio finanziario 1999, è autorizzata la spesa di lire 1.500
milioni.
2. All'onere di lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante
dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con la pari riduzione dello
stanziamento del capitolo 33735 del bilancio della Regione siciliana per
l'esercizio medesimo.
------------------------
Art. 7
Riduzione dell'autorizzazione di spesa.
1. Per l'esercizio finanziario 1999 la spesa autorizzata ai sensi degli articoli
6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive
modifiche ed integrazioni è ridotta di lire 6.000 milioni (capitolo 33735).
------------------------
Art. 8
Modifiche della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
1. All'articolo 1, lettera b), della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 sono
soppresse le parole da "soggetti assunti" a "collocamento".
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 le
parole "e per le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di contratti
part-time a tempo indeterminato, nella misura prevista dal successivo articolo
7" sono sostituite con le parole "e per le trasformazioni in contratti a tempo
indeterminato di contratti a tempo determinato, anche part-time, nelle misure
previste negli articoli successivi e a carico del capitolo 33735".
3. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, le
parole "che assumono" sono sostituite con le parole "per l'assunzione di".
4. Al comma 1, dell'articolo 10, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, il
numero "25°" è sostituito con il numero "37°".
------------------------
Art. 9
Articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Applicazione nella Regione.
1. Ai fini dell'applicazione nel territorio della Regione siciliana
dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si terrà conto
dell'effettiva utilizzazione dei soggetti nelle varie tipologie di attività di
lavori socialmente utili. Per effettiva utilizzazione va intesa l'attività
comunque prestata, a seguito dell'assegnazione della competente sezione
circoscrizionale per l'impiego, nell'ambito dei progetti di lavori socialmente
utili. Nel computo dei dodici mesi vanno ricompresi i periodi di assenza o di
mancata assegnazione per assolvimento degli obblighi di leva, per malattia, per
maternità e per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive, nonché il periodo
che va dall'approvazione del progetto cui i soggetti sono assegnati al 31
dicembre 1999. Restano comunque salve le posizioni giuridiche dei lavoratori
rientranti nel regime transitorio per effetto delle disposizioni dell'articolo
12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 9, comma 1,
della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 - anteriormente all'entrata in vigore
della legge 17 maggio 1999, n. 144 (3).
------------------------
(3) L'art. 4, comma 1, L.R. 26 novembre 2000, n. 24 dispone, al fine di favorire
la collocazione lavorativa dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili,
che continuino a trovare applicazione le disposizioni contenute nel presente
articolo anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n.
81.
Art. 10
Attivazione dei piani di inserimento professionale (4).
1. I piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di
cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 15, del decreto legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
e successive modifiche ed integrazioni, possono essere attivati nell'ambito
della Regione siciliana fino al 31 dicembre 2001. I predetti piani sono
disciplinati per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili
dalla normativa vigente in materia. La parte relativa al programma formativo
deve essere formulata e svolta in raccordo con la Direzione regionale della
formazione professionale. Gli enti promotori ed attuatori possono finanziare i
piani di cui al presente articolo con le modalità di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I piani per l'inserimento
professionale dei giovani privi di occupazione di cui al comma 1, lettera b),
dell'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con
modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed
integrazioni, possono essere finanziati, anche totalmente, dai soggetti
utilizzatori, previa approvazione di apposita convenzione da parte della
Commissione regionale per l'impiego.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare prioritariamente
nell'ambito delle risorse destinate ai piani di inserimento professionale da
fondi regionali, nazionali o comunitari, i piani straordinari di inserimento
professionale di cui al comma 1, che comportano alla conclusione del piano
l'assunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro o di
apprendistato di almeno il 60 per cento dei giovani impegnati nei piani
predetti. In caso di inadempienza a tale obbligo l'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione
dispone la decadenza dai benefìci concessi ai sensi del presente comma ed il
recupero delle somme erogate.
3. I limiti di età previsti per i piani di inserimento professionale non trovano
applicazione per i soggetti espulsi dal mercato del lavoro a seguito di crisi
aziendale, di settore o di area.
------------------------
(4) Vedi, anche, quanto dispone l'art. 8, comma 4, L.R. 26 novembre 2000, n. 24
in merito ai piani di inserimento professionale di tipo "a" di cui al presente
articolo. Vedi, anche, la Circ.Ass. 28 novembre 2000, n. 1/AG, la Circ.Ass. 28
novembre 2000, n. 3/AG, la Circ.Ass. 17 ottobre 2003, n. 32 e la Circ.Ass. 10
novembre 2003, n. 33.
Art. 11
Destinazione di fondi versati dall'I.N.P.S. per progetti di lavori socialmente
utili.
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta
dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione, finalizzata al finanziamento dei progetti di
lavori socialmente utili approvati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della
legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è autorizzato ad iscrivere nel capitolo
33738 del bilancio della Regione siciliana le somme versate in entrata
dall'I.N.P.S. nel bilancio medesimo, in ragione delle minori spese sostenute per
l'erogazione delle indennità ai soggetti utilizzati nei progetti di lavori
socialmente utili finanziati ai sensi del comma 2, dell'articolo 70, della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6.
------------------------
Art. 12
Maggiori oneri derivanti da contratti collettivi di lavoro e da obblighi di
legge.
1. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione di norme e contratti collettivi
nazionali di lavoro intervenuti dopo la presentazione dei progetti di utilità
collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995,
n. 85, sono a carico dell'ente attuatore.
------------------------
Art. 13
Disposizioni in materia di collocamento.
1. All'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, dopo il comma 1,
è aggiunto il seguente:
(5).
------------------------
(5) Testo riportato in modifica all'art. 1 della L.R. 30 aprile 1991, n. 12.
Art. 14
Automazione degli uffici dell'Amministrazione del lavoro.
1. Allo scopo di provvedere alla informatizzazione dei servizi
dell'amministrazione dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, l'Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni, secondo le
vigenti norme in materia, per l'acquisto delle attrezzature occorrenti a tal
fine.
2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni
per l'anno 1999, alla quale si provvede con lo stanziamento del capitolo 33652
del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999.
3. La denominazione del capitolo 33652 del bilancio della Regione è così
modificata: "Spese per l'automazione degli uffici centrali e periferici
dell'Amministrazione regionale del lavoro".
------------------------
Art. 15
Interventi in favore dell'occupazione di lavoratori interessati da processi di
crisi aziendale.
1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 2,
dell'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, a favore dei
lavoratori interessati ai processi di crisi aziendale della società Pirelli di
Villafranca Tirrena e di Siracusa, è autorizzata, per l'anno finanziario 1999,
la spesa di lire 4.000 milioni.
2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, secondo le previsioni dell'articolo 12
della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, a favore dei lavoratori interessati
ai processi per l'inserimento nel mercato del lavoro, è autorizzata, per l'anno
finanziario 1999, la spesa di lire 15.000 milioni.
3. All'onere di lire 19.000 milioni per l'anno 1999 derivante dall'applicazione
dei commi 1 e 2, si provvede: per lire 4.000 milioni con la disponibilità del
capitolo 21257, codice 1009, del bilancio della Regione siciliana per
l'esercizio finanziario 1999; per lire 12.100 milioni con parte delle
disponibilità del capitolo 21257, codice 1001, del bilancio della Regione
siciliana per l'esercizio finanziario 1999; per lire 2.900 milioni con
l'utilizzo delle disponibilità dei seguenti capitoli dello stato di previsione
della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1999 e per gli
importi a fianco dei medesimi indicati:
- capitolo 33007 - lire 500 milioni;
- capitolo 33656 - lire 500 milioni;
- capitolo 73758 - lire 400 milioni;
- capitolo 73759 - lire 500 milioni;
- capitolo 73760 - lire 500 milioni;
- capitolo 73761 - lire 500 milioni.
4. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n.
85, articoli 3, 5, 6, 8 e 9 è ridotta di lire 2.400 milioni.
------------------------
Art. 16
Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato ad attuare per il biennio 1999-2000
gli interventi formativi a favore dei soggetti portatori di handicap previsti
nel piano triennale approvato con la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16 e
successive modifiche, previa adozione del relativo piano annuale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000
milioni per l'anno 1999 e lire 5.000 milioni per l'anno 2000.
3. All'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1999 si provvede con la pari
riduzione delle disponibilità del capitolo 34109 del bilancio della Regione
siciliana per l'esercizio 1999.
4. L'onere di lire 5.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 2000 trova
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 1999-2001, progetto 08.01.00
(codice 1001).
------------------------
Art. 17
Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1999,
n. 9.
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9,
laddove è scritto "sono prorogati per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1°
gennaio 1998" deve leggersi "possono essere stipulati per un periodo non
superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge"
2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per
l'anno 1999 e di lire 21.500 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere per
l'esercizio 1999 si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9
(capitolo 38377 del bilancio della Regione). L'onere di lire 21.500 milioni per
l'anno 2000 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto
08.01.00 (codice 1001).
------------------------
Art. 18
Consulenti e consiglieri di parità.
1. L'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 è sostituito dal
seguente:
(6).
------------------------
(6) Testo riportato in modifica all'art. 28 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30.
Art. 19
Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 5-bis, della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25.
1. La disposizione del comma 5-bis dell'articolo 4 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25, introdotta dall'articolo 10 della legge regionale 19
dicembre 1995, n. 84 deve intendersi nel senso che i benefìci di cui al comma 2
dell'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 devono applicarsi
anche ai rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della citata
legge regionale n. 25 del 1993 ed a decorrere dalla stessa data.
------------------------
Art. 20
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
------------------------
Agg. B.U. 08/03/2005