GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIA N. 40 DEL 23/8/1999



L.R. 19 agosto 1999, n. 18. 
Disposizioni in materia di lavoro. 

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 agosto 1999, n. 40. 
 



Art. 1 
Proroga di termini. 
(giurisprudenza di legittimità) 
1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 21 
dicembre 1995, n. 85 è differito al 31 dicembre 2001. 
2. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21 
dicembre 1995, n. 85 è differito al 31 dicembre 2001 (2). 
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(2) Vedi la Circ.Ass. 26 maggio 2000, n. 5. 
 



Art. 2 
Rifinanziamento di norme in materia di lavoro. 
1. Per le finalità della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive 
modifiche ed integrazioni, è autorizzata per il triennio 1999-2001 la spesa di 
lire 197.500 milioni così ripartita: 
      Articolo in milioni in milioni in milioni  capitolo 
       1999 2000 2001  
      3, comma 1, lett. c) 500  1.000  1.500  33716 
      5, comma 1, lett. c) 500  1.000  1.500  33717 
      8, comma 1, lett. c) 500  1.000  1.500  33718 
      10  2.000  4.000  6.000  33719 
      12  176.500  -  -  33720 

2. L'onere di lire 180.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante 
dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio della 
Regione siciliana capitolo 21257, codice 1025. 
3. L'onere di lire 7.000 milioni per l'esercizio finanziario 2000 derivante 
dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale 
della Regione siciliana 1999-2001 progetto 08.01.00 (codice 1001). 
4. L'onere di lire 10.500 milioni per l'esercizio finanziario 2001 derivante 
dall'applicazione del presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale 
della Regione siciliana 1999-2001 progetto 08.01.00 (codice 1001). 
5. La concessione dei contributi previsti dal presente articolo per gli anni 
successivi al 2001 è subordinata alla relativa autorizzazione di spesa. 
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Art. 3 
Formazione all'autoimpiego. 
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 le 
parole "40 milioni" sono sostituite dalle parole "70 milioni". 
2. Per le finalità dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, 
è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 10.000 milioni. 
3. All'onere di lire 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante 
dall'applicazione del presente articolo si provvede con la disponibilità del 
capitolo 21257, codice 1024, del bilancio della Regione siciliana. 
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Art. 4 
Contingente dei carabinieri presso gli ispettorati del lavoro. 
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, dopo 
le parole: "gli altri assegni fissi", sono aggiunte le seguenti: "le prestazioni 
di lavoro straordinario entro il limite massimo di 300 ore annue". 
2. Per far fronte all'onere occorrente per il funzionamento del contingente 
dell'Arma dei carabinieri da impiegare nella Regione per le finalità di cui 
all'articolo 18 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive 
modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la 
spesa di lire 4.500 milioni, che può essere utilizzata anche per fare fronte 
agli oneri degli anni 1996, 1997 e 1998. 
3. All'onere di lire 4.500 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante 
dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con pari riduzione dello 
stanziamento del capitolo 33735 del bilancio della Regione siciliana per 
l'esercizio medesimo. 
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Art. 5 
Applicazione dell'articolo 236 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. 
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione 
professionale e l'emigrazione, al fine di dare applicazione all'articolo 236 del 
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è autorizzato ad emettere apposito 
ordine di accreditamento ai capi degli ispettorati provinciali del lavoro. 
2. Per le finalità di cui al comma 1 è anticipata, per il triennio 1999-2001, la 
somma di lire 100 milioni annui. 
3. All'onere di lire 100 milioni per l'esercizio 1999 si fa fronte con pari 
riduzione dello stanziamento del capitolo 73758 del bilancio della Regione per 
l'esercizio medesimo. 
4. L'onere di lire 200 milioni per gli anni 2000 e 2001 trova riscontro nel 
bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1999-2001, progetto 08.01.00 
(codice 1001). 
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Art. 6 
Rimborso all'I.N.P.S. 
1. Per le finalità dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 
1997, n. 30, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1998, 
n. 3, per l'esercizio finanziario 1999, è autorizzata la spesa di lire 1.500 
milioni. 
2. All'onere di lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1999 derivante 
dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con la pari riduzione dello 
stanziamento del capitolo 33735 del bilancio della Regione siciliana per 
l'esercizio medesimo. 
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Art. 7 
Riduzione dell'autorizzazione di spesa. 
1. Per l'esercizio finanziario 1999 la spesa autorizzata ai sensi degli articoli 
6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive 
modifiche ed integrazioni è ridotta di lire 6.000 milioni (capitolo 33735). 
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Art. 8 
Modifiche della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. 
1. All'articolo 1, lettera b), della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 sono 
soppresse le parole da "soggetti assunti" a "collocamento". 
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 le 
parole "e per le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato di contratti 
part-time a tempo indeterminato, nella misura prevista dal successivo articolo 
7" sono sostituite con le parole "e per le trasformazioni in contratti a tempo 
indeterminato di contratti a tempo determinato, anche part-time, nelle misure 
previste negli articoli successivi e a carico del capitolo 33735". 
3. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, le 
parole "che assumono" sono sostituite con le parole "per l'assunzione di". 
4. Al comma 1, dell'articolo 10, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, il 
numero "25°" è sostituito con il numero "37°". 
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Art. 9 
Articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
Applicazione nella Regione. 
1. Ai fini dell'applicazione nel territorio della Regione siciliana 
dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si terrà conto 
dell'effettiva utilizzazione dei soggetti nelle varie tipologie di attività di 
lavori socialmente utili. Per effettiva utilizzazione va intesa l'attività 
comunque prestata, a seguito dell'assegnazione della competente sezione 
circoscrizionale per l'impiego, nell'ambito dei progetti di lavori socialmente 
utili. Nel computo dei dodici mesi vanno ricompresi i periodi di assenza o di 
mancata assegnazione per assolvimento degli obblighi di leva, per malattia, per 
maternità e per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive, nonché il periodo 
che va dall'approvazione del progetto cui i soggetti sono assegnati al 31 
dicembre 1999. Restano comunque salve le posizioni giuridiche dei lavoratori 
rientranti nel regime transitorio per effetto delle disposizioni dell'articolo 
12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 9, comma 1, 
della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 - anteriormente all'entrata in vigore 
della legge 17 maggio 1999, n. 144 (3). 
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(3) L'art. 4, comma 1, L.R. 26 novembre 2000, n. 24 dispone, al fine di favorire 
la collocazione lavorativa dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, 
che continuino a trovare applicazione le disposizioni contenute nel presente 
articolo anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 
81. 
 



Art. 10 
Attivazione dei piani di inserimento professionale (4). 
1. I piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di 
cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 15, del decreto legge 16 maggio 
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, 
e successive modifiche ed integrazioni, possono essere attivati nell'ambito 
della Regione siciliana fino al 31 dicembre 2001. I predetti piani sono 
disciplinati per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili 
dalla normativa vigente in materia. La parte relativa al programma formativo 
deve essere formulata e svolta in raccordo con la Direzione regionale della 
formazione professionale. Gli enti promotori ed attuatori possono finanziare i 
piani di cui al presente articolo con le modalità di cui all'articolo 11 del 
decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I piani per l'inserimento 
professionale dei giovani privi di occupazione di cui al comma 1, lettera b), 
dell'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con 
modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed 
integrazioni, possono essere finanziati, anche totalmente, dai soggetti 
utilizzatori, previa approvazione di apposita convenzione da parte della 
Commissione regionale per l'impiego. 
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione 
professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare prioritariamente 
nell'ambito delle risorse destinate ai piani di inserimento professionale da 
fondi regionali, nazionali o comunitari, i piani straordinari di inserimento 
professionale di cui al comma 1, che comportano alla conclusione del piano 
l'assunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro o di 
apprendistato di almeno il 60 per cento dei giovani impegnati nei piani 
predetti. In caso di inadempienza a tale obbligo l'Assessore regionale per il 
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione 
dispone la decadenza dai benefìci concessi ai sensi del presente comma ed il 
recupero delle somme erogate. 
3. I limiti di età previsti per i piani di inserimento professionale non trovano 
applicazione per i soggetti espulsi dal mercato del lavoro a seguito di crisi 
aziendale, di settore o di area. 
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(4) Vedi, anche, quanto dispone l'art. 8, comma 4, L.R. 26 novembre 2000, n. 24 
in merito ai piani di inserimento professionale di tipo "a" di cui al presente 
articolo. Vedi, anche, la Circ.Ass. 28 novembre 2000, n. 1/AG, la Circ.Ass. 28 
novembre 2000, n. 3/AG, la Circ.Ass. 17 ottobre 2003, n. 32 e la Circ.Ass. 10 
novembre 2003, n. 33. 
 



Art. 11 
Destinazione di fondi versati dall'I.N.P.S. per progetti di lavori socialmente 
utili. 
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta 
dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione 
professionale e l'emigrazione, finalizzata al finanziamento dei progetti di 
lavori socialmente utili approvati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della 
legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è autorizzato ad iscrivere nel capitolo 
33738 del bilancio della Regione siciliana le somme versate in entrata 
dall'I.N.P.S. nel bilancio medesimo, in ragione delle minori spese sostenute per 
l'erogazione delle indennità ai soggetti utilizzati nei progetti di lavori 
socialmente utili finanziati ai sensi del comma 2, dell'articolo 70, della legge 
regionale 7 marzo 1997, n. 6. 
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Art. 12 
Maggiori oneri derivanti da contratti collettivi di lavoro e da obblighi di 
legge. 
1. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione di norme e contratti collettivi 
nazionali di lavoro intervenuti dopo la presentazione dei progetti di utilità 
collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, 
n. 85, sono a carico dell'ente attuatore. 
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Art. 13 
Disposizioni in materia di collocamento. 
1. All'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, dopo il comma 1, 
è aggiunto il seguente: 
(5). 
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(5) Testo riportato in modifica all'art. 1 della L.R. 30 aprile 1991, n. 12. 
 



Art. 14 
Automazione degli uffici dell'Amministrazione del lavoro. 
1. Allo scopo di provvedere alla informatizzazione dei servizi 
dell'amministrazione dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza 
sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, l'Assessore 
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e 
l'emigrazione è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni, secondo le 
vigenti norme in materia, per l'acquisto delle attrezzature occorrenti a tal 
fine. 
2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni 
per l'anno 1999, alla quale si provvede con lo stanziamento del capitolo 33652 
del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999. 
3. La denominazione del capitolo 33652 del bilancio della Regione è così 
modificata: "Spese per l'automazione degli uffici centrali e periferici 
dell'Amministrazione regionale del lavoro". 
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Art. 15 
Interventi in favore dell'occupazione di lavoratori interessati da processi di 
crisi aziendale. 
1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 2, 
dell'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, a favore dei 
lavoratori interessati ai processi di crisi aziendale della società Pirelli di 
Villafranca Tirrena e di Siracusa, è autorizzata, per l'anno finanziario 1999, 
la spesa di lire 4.000 milioni. 
2. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70 
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, secondo le previsioni dell'articolo 12 
della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, a favore dei lavoratori interessati 
ai processi per l'inserimento nel mercato del lavoro, è autorizzata, per l'anno 
finanziario 1999, la spesa di lire 15.000 milioni. 
3. All'onere di lire 19.000 milioni per l'anno 1999 derivante dall'applicazione 
dei commi 1 e 2, si provvede: per lire 4.000 milioni con la disponibilità del 
capitolo 21257, codice 1009, del bilancio della Regione siciliana per 
l'esercizio finanziario 1999; per lire 12.100 milioni con parte delle 
disponibilità del capitolo 21257, codice 1001, del bilancio della Regione 
siciliana per l'esercizio finanziario 1999; per lire 2.900 milioni con 
l'utilizzo delle disponibilità dei seguenti capitoli dello stato di previsione 
della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1999 e per gli 
importi a fianco dei medesimi indicati: 
- capitolo 33007 - lire 500 milioni; 
- capitolo 33656 - lire 500 milioni; 
- capitolo 73758 - lire 400 milioni; 
- capitolo 73759 - lire 500 milioni; 
- capitolo 73760 - lire 500 milioni; 
- capitolo 73761 - lire 500 milioni. 
4. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 
85, articoli 3, 5, 6, 8 e 9 è ridotta di lire 2.400 milioni. 
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Art. 16 
Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap. 
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione 
professionale e l'emigrazione è autorizzato ad attuare per il biennio 1999-2000 
gli interventi formativi a favore dei soggetti portatori di handicap previsti 
nel piano triennale approvato con la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16 e 
successive modifiche, previa adozione del relativo piano annuale. 
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000 
milioni per l'anno 1999 e lire 5.000 milioni per l'anno 2000. 
3. All'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1999 si provvede con la pari 
riduzione delle disponibilità del capitolo 34109 del bilancio della Regione 
siciliana per l'esercizio 1999. 
4. L'onere di lire 5.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 2000 trova 
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 1999-2001, progetto 08.01.00 
(codice 1001). 
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Art. 17 
Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1999, 
n. 9. 
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9, 
laddove è scritto "sono prorogati per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1° 
gennaio 1998" deve leggersi "possono essere stipulati per un periodo non 
superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente 
legge" 
2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per 
l'anno 1999 e di lire 21.500 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere per 
l'esercizio 1999 si fa fronte mediante riduzione della spesa autorizzata ai 
sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9 
(capitolo 38377 del bilancio della Regione). L'onere di lire 21.500 milioni per 
l'anno 2000 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 
08.01.00 (codice 1001). 
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Art. 18 
Consulenti e consiglieri di parità. 
1. L'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 è sostituito dal 
seguente: 
(6). 
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(6) Testo riportato in modifica all'art. 28 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30. 
 



Art. 19 
Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 5-bis, della legge regionale 1 
settembre 1993, n. 25. 
1. La disposizione del comma 5-bis dell'articolo 4 della legge regionale 1 
settembre 1993, n. 25, introdotta dall'articolo 10 della legge regionale 19 
dicembre 1995, n. 84 deve intendersi nel senso che i benefìci di cui al comma 2 
dell'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 devono applicarsi 
anche ai rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della citata 
legge regionale n. 25 del 1993 ed a decorrere dalla stessa data. 
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Art. 20 
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge della Regione. 
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Agg. B.U. 08/03/2005
 

fp05-gr05