GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 34 DEL 10/2/1996

 



L. 6 febbraio 1996, n. 52. 
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. 
 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 febbraio 1996, n. 34, S.O. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti circolari: 
- 
Ministero delle finanze: Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E. 
 



TITOLO I 
Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi 
comunitari 
1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie. 
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme 
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui 
all'allegato A. Ove ricorrano deleghe al Governo per l'emanazione di decreti 
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive 
comunitarie o sia prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i princìpi 
e i criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena 
trasparenza e della imparzialità dell'attività amministrativa, al fine di 
garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una corretta 
informazione dei cittadini, nonché, nei modi opportuni, i diritti dei 
consumatori e degli utenti. 
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui 
al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco di cui 
all'allegato A è modificata senza che siano introdotte nuove norme di princìpio, 
la scadenza del termine è prorogata di sei mesi. 
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), su proposta del Ministro per il coordinamento 
delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente ai Ministri con competenza 
istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli 
affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti. 
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione 
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui 
al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica 
perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di 
trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale 
termine i decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il parere delle 
Commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine 
previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo 
è prorogata di novanta giorni. 
5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il 
Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei 
princìpi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei 
commi 3 e 4. 
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(2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
 



2. Partecipazione delle regioni all'attuazione del diritto comunitario. 
1. Nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e 
delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati per 
l'attuazione del diritto comunitario l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 
86 (3), e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616 (4). 
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(3) Riportata al n. A/XLIV. 
(4) Riportato alla voce Regioni. 
 



3. Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa. 
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli 
seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti 
legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e 
criteri generali: 
a) le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione dei decreti 
legislativi con le ordinarie strutture amministrative; 
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori 
interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti 
modifiche o integrazioni alle discipline stesse; 
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per 
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, 
saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle 
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, 
rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a 
tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui 
le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi generali dell'ordinamento 
interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 
novembre 1981, n. 689 (5). In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda 
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano 
l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per 
le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e 
non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledono 
o espongono a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei 
limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate 
nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva 
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di 
specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono 
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio 
patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel 
cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per 
le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste 
sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate 
dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività 
rispetto alle infrazioni medesime; 
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano 
l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere 
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di 
attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile 
far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si 
provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (6), 
osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 
agosto 1978, n. 468 (7), introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, 
n. 362; 
e) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere 
di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in 
applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti 
interessati; 
f) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate 
con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta 
ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla 
legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
g) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina 
di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili 
di modifiche non attinenti ai princìpi informatori delle direttive e degli 
stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette modifiche, 
l'esercizio della potestà normativa, anche di carattere regolamentare, delle 
autorità competenti; 
h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate 
dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle 
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali 
modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. 
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(5) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario. 
(6) Riportata al n. F/XXIV. 
(7) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
 



4. Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare. 
1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli 
articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (8), le 
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il 
disposto dell'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 86 del 1989 (8). 
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(8) Riportata al n. A/XLIV. 
(8) Riportata al n. A/XLIV. 
 



5. Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa. 
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86 (8), le 
direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui 
all'allegato D. 
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(8) Riportata al n. A/XLIV. 
 



6. Delega al Governo per il completamento dell'attuazione della legge 19 
febbraio 1992, n. 142 (9), e della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (10), e 
attuazione delle direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE). 
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 
146 (10), per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 
20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 
della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, 
della presente legge (10/a). 
2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 
146 (10), è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della 
presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all'articolo 
45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (9). 
3. I termini di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 
146 (10), sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 
92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovrà provvedersi con decreto 
legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente 
comma sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per 
materia. 
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 
Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'articolo 3, 
comma 1, lettera c), e dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (11), e 
successive modificazioni, le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 
1989 e 91/368/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991, previa consultazione delle 
Commissioni parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 
4 e applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge. 

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(9) Riportata al n. G/IV. 
(10) Riportata al n. G/V. 
(10) Riportata al n. G/V. 
(10/a) Per la ulteriore proroga del termine vedi l'art. 17, L. 24 aprile 1998, 
n. 128, riportata al n. G/VII. 
(10) Riportata al n. G/V. 
(9) Riportata al n. G/IV. 
(10) Riportata al n. G/V. 
(11) Riportata al n. A/XLIV. 
 



7. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di 
disposizioni comunitarie. 
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie 
nell'ordinamento nazionale, il Governo, salve le norme penali vigenti, è 
delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le 
violazioni di direttive delle Comunità europee, attuate ai sensi della presente 
legge in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti 
alla data di entrata in vigore della presente legge. 
2. La delega sarà esercitata con decreti legislativi adottati a norma 
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (12), su proposta del 
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il coordinamento 
delle politiche dell'Unione europea e dei Ministri competenti per materia, che 
si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, 
lettera c), della presente legge. 
------------------------ 
(12) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
 



8. Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive 
comunitarie. 
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 1, coordinandovi le norme vigenti 
nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni 
necessarie al predetto coordinamento. 
2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato 
della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per 
materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico 
è emanato anche in mancanza del parere. 
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TITOLO II 
Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega 
legislativa 
Capo I - Libera circolazione e diritti fondamentali 
9. Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore 
della stampa. 
1. Agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (13), 
riguardanti rispettivamente il direttore responsabile ed il proprietario di 
giornali o altri periodici, i cittadini degli Stati membri della Comunità 
europea sono equiparati ai cittadini italiani. 
------------------------ 
(13) Riportata alla voce Stampa. 
 



10. Facoltà per gli enti previdenziali di investire in titoli pubblici emessi 
nell'Unione europea. 
1. Gli enti gestori di forme obbligatorie e facoltative di previdenza ed 
assistenza sociale possono, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e 
di regolamento normative degli stessi, investire i fondi disponibili in titoli 
di Stato di Stati membri dell'Unione europea, garantiti dagli Stati medesimi o 
dall'Unione, o in titoli emessi dalla Banca europea per gli investimenti o dalla 
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. 
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11. Recepimento della direttiva 94/80/CE del Consiglio sull'elettorato attivo e 
passivo dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia nelle 
consultazioni per l'elezione dei consigli comunali. 
1. La direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce le 
modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni 
comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui 
non hanno la cittadinanza, è integralmente recepita nell'ordinamento. 
2. Al fine di dare concreta attuazione alle norme previste dalla direttiva, il 
Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di legge, con 
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) nell'assicurare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni dei 
consigli comunali ai residenti nello Stato italiano, cittadini di altri Stati 
dell'Unione, che non posseggano la cittadinanza italiana, prevedere che i 
medesimi presentino al sindaco del comune di residenza entro congruo termine, 
anteriore alla data fissata per la consultazione elettorale, domanda di 
iscrizione ad apposita lista aggiunta istituita presso il comune, dichiarando: 
1) la volontà di esercitare il diritto di voto; 2) la cittadinanza; 3) 
l'indirizzo nel comune di residenza; conseguentemente prevedere che il comune di 
residenza iscriva i nominativi nella lista aggiunta, approvata dalla competente 
commissione elettorale circondariale dando comunicazione dell'accoglimento o 
meno, con facoltà in questo secondo caso di ricorso contro la decisione; 
b) consentire al cittadino di altro Stato dell'Unione di presentare la propria 
candidatura all'elezione per il consiglio comunale, previa presentazione, oltre 
alla richiesta documentazione, dei dati sulla cittadinanza, sulla residenza 
attuale e su quella precedente nello Stato di origine, sulla sussistenza del 
diritto di elettorato passivo anch'esso nello Stato di origine. In caso di 
rigetto della candidatura, l'interessato fruisce delle forme di tutela previste 
per i candidati, cittadini italiani (13/a). 
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(13/a) Per l'attuazione della direttiva di cui al presente articolo, vedi il 
D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, riportato alla voce Comuni e province. 
 



12. Equiparazione dei cittadini italiani ai restanti cittadini dell'Unione 
europea relativamente a convalide di titoli aeronautici. 
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 
dicembre 1992, n. 560 (14), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in 
particolare prescindendo dal possesso della conoscenza del codice Morse, di 
titoli di studio e di attestazioni e certificati relativi a pratiche di primo 
soccorso". 
2 (15). 
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(14) Riportato alla voce Navigazione aerea. 
(15) Aggiunge l'art. 3-bis al D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 560, riportato alla 
voce Navigazione aerea. 
 



13. Adeguamento alla normativa europea di norme disciplinanti il regime di 
proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di 
lavoro aereo e le scuole di pilotaggio. 
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, disposizioni aventi valore di legge 
intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o 
necessarie, in conformità dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente 
articolo, la legislazione vigente concernente la disciplina del regime di 
proprietà degli aeromobili, della navigazione aerea, dell'esercizio di imprese 
di lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, dell'assunzione e dell'impiego di 
personale, comprese le disposizioni del codice della navigazione, del 
regolamento per la navigazione aerea approvato con regio decreto 11 gennaio 
1925, n. 356, della legge 8 febbraio 1934, n. 331 (16), del regolamento 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411 
(14), nonché le altre norme legislative comunque rilevanti in materia. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dovranno essere informate alle esigenze di 
recepimento e di applicazione delle direttive e dei regolamenti dell'Unione 
europea in materia, alla uniformazione normativa rispetto agli altri Stati 
membri, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) equiparazione della cittadinanza di altri Stati membri dell'Unione europea 
alla cittadinanza italiana, con la conseguente specificazione che il termine 
straniero deve intendersi, in materia, riferito a persone fisiche, a persone 
giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri 
dell'Unione europea. Equiparazione altresì del domicilio e della residenza in 
altri Stati membri dell'Unione europea al domicilio ed alla residenza in Italia; 

b) possibilità per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, compresi i 
cittadini italiani, di ottenere l'iscrizione presso albi e registri italiani e 
di esercitare le relative professioni aeronautiche facendo valere i titoli 
aeronautici, professionali e di studio validi per l'iscrizione e l'esercizio 
delle relative analoghe professioni aeronautiche negli Stati membri dell'Unione 
europea che li hanno rilasciati; 
c) modificazione dei requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel 
registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club 
d'Italia degli aeromobili, consentendo l'iscrizione degli aeromobili che 
appartengono in tutto o in parte: a persone fisiche o giuridiche, alle società 
ed alle associazioni residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione 
europea. Possibilità di cancellazione dai registri degli aeromobili che si 
intendano iscrivere in un registro di altro Stato membro dell'Unione europea; 
d) facoltà per il Ministro dei trasporti e della navigazione di consentire, 
anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 752 del codice della 
navigazione, l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei 
quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776 del predetto 
codice abbiano l'effettiva disponibilità ancorché non ne siano proprietarie, 
trasferendo sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile gli 
obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762 dello stesso codice 
pongono a carico del proprietario; 
e) possibilità di utilizzo in Italia di aeromobili immatricolati in altro Stato 
membro dell'Unione europea per lavoro aereo, trasporto pubblico passeggeri, 
scuola; 
f) facoltà di stipulare relativamente ad aeromobili immatricolati in Italia 
assicurazioni, valide ai fini della loro circolazione, anche con imprese 
autorizzate dalla competente autorità aeronautica di uno Stato membro 
dell'Unione europea; 
g) trasposizione nel codice della navigazione della norma di cui all'articolo 15 
della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (17), equiparando agli aeroporti non 
doganali le aviosuperfici e le elisuperfici; 
h) facoltà di effettuare la dichiarazione preventiva di costruzione di un 
aeromobile anche quando lo stesso venga costruito, anche parzialmente, 
all'estero, qualora si intenda sottoporlo al controllo tecnico da parte di enti 
ed autorità italiane, con corrispondente obbligo per il funzionario che riceve 
la dichiarazione di provvedere alla relativa annotazione nell'apposito registro; 

i) semplificazione e snellimento delle procedure, eliminando, anche in funzione 
della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, la duplicazione 
delle competenze e dei controlli ed i concerti non indispensabili, nonché 
attribuendo competenza esclusiva ai singoli ministri per l'emanazione e 
modificazione di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere quanto più 
possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa; 
l) possibilità di produrre, in luogo di documenti, dichiarazioni giusta il 
disposto dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (18). 
------------------------ 
(16) Riportata alla voce Navigazione aerea. 
(14) Riportato alla voce Navigazione aerea. 
(17) Riportata al n. G/V. 
(18) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di 
firme. 
 



14. Albi dei fornitori nel settore sanitario. 
1. L'iscrizione nell'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario 
nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 1983, n. 
730 (19), non è requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare ed alle 
aggiudicazioni per appalti di forniture nel settore sanitario, di persone 
fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri della Comunità europea, che 
devono comunque fornire la prova di iscrizione, o la documentazione equivalente, 
previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 
1993. 
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di princìpio. Le regioni 
a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento 
e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alla predetta 
disposizione la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della 
legge 9 marzo 1989, n. 86 (20), e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (21). 
------------------------ 
(19) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(20) Riportata al n. A/XLIV. 
(21) Riportato alla voce Regioni. 
 



15. Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione 
transfrontaliera dei capitali: criteri di delega. 
1. L'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sarà 
informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui 
all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (22), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al fine di favorire le 
segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso a procedure 
informatizzate, la massima efficacia e tempestività nella organizzazione, 
trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresì 
effettiva la possibilità di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per il 
corso delle indagini e l'operatività corrente degli intermediari finanziari; 
b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che 
effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della 
riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa 
e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni; 
c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od 
in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 
maggio 1991, n. 143 (22), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 
1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a 
fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il 
trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare 
comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La 
formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, 
con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con 
uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, 
di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, 
entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della 
presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo l della 
presente legge; 
d) riesaminare, al fine di accrescerne l'efficacia a fini antiriciclaggio, il 
regime relativo all'importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e 
valori mobiliari, anche eventualmente modificando l'articolo 3 del decreto-legge 
28 giugno 1990, n. 167 (23), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
1990, n. 227, assicurando in ogni caso la compatibilità di tale regime con la 
libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto 
comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia 
delle Comunità europee; 
e) tenere conto adeguato, nel dare attuazione ai criteri che precedono, anche 
degli orientamenti e delle indicazioni che emergono nelle competenti sedi 
internazionali ed in particolare in seno al comitato di contatto istituito 
dall'articolo 13 della direttiva 91/308/CEE ed al Gruppo di Azione Finanziaria 
(GAFI). In ogni caso, il potere di identificazione da parte dell'autorità 
consolare italiana dei soggetti operanti dall'estero sarà limitato alle 
rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria (23/a). 
2. In sede di riordinamento normativo, ai sensi dell'articolo 8, delle materie 
concernenti il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, nonché 
il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, potrà procedersi al 
riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nelle leggi richiamate 
al comma 1, nei limiti massimi ivi contemplati. 
3. Al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (21) convertito, con modificazioni, 
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) (24); 
b) (25); 
c) (26); 
------------------------ 
(22) Riportato alla voce Sicurezza pubblica. 
(22) Riportato alla voce Sicurezza pubblica. 
(23) Riportato alla voce Cambi e valute estere. 
(23/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Lgs. 25 
settembre 1999, n. 374. 
(21) Riportato alla voce Regioni. 
(24) Modifica il comma 1 dell'art. 1, D.L. 3 maggio 1991, n. 143, riportato alla 
voce Sicurezza pubblica. 
(25) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 1, D.L. 3 maggio 1991, n. 143, riportato 
alla voce Sicurezza pubblica. 
(26) Modifica il comma 2 dell'art. 5, D.L. 3 maggio 1991, n. 143, riportato alla 
voce Sicurezza pubblica. 
 



16. Diritto d'autore e diritti connessi nella radiodiffusione via satellite e 
ritrasmissione via cavo: criteri di delega. 
1. L'attuazione della direttiva 93/83/CEE del Consiglio sarà informata ai 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) sarà disciplinato l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore di 
autorizzare mediante contratto la comunicazione al pubblico via satellite o via 
cavo delle opere protette; 
b) saranno emanate disposizioni per estendere nei casi di comunicazione al 
pubblico via satellite la protezione prevista dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 
(27), ai diritti degli artisti interpreti ed esecutori, nonché dei produttori di 
fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione; 
c) saranno emanate disposizioni che prevedano un equo compenso a favore degli 
artisti interpreti ed esecutori che abbiano svolto le loro interpretazioni in 
opere cinematografiche e audiovisive per l'utilizzazione delle stesse nelle 
emittenti televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite; 
d) l'equo compenso di cui alla lettera c) è riconosciuto anche agli autori delle 
opere cinematografiche e audiovisive in caso di cessione al produttore dei 
diritti esclusivi e qualora vi sia utilizzazione delle stesse nelle emittenti 
televisive che trasmettono via etere, via cavo e via satellite; 
e) dovranno essere introdotte disposizioni tese ad assicurare che il diritto 
dell'autore e dei titolari dei diritti connessi di autorizzare un 
cablodistributore alla ritrasmissione via cavo sia esercitato esclusivamente per 
il tramite di una società di gestione collettiva. Da tali disposizioni saranno 
esonerati gli organismi di radiodiffusione per le proprie emissioni; 
f) dovranno essere previste disposizioni transitorie in conformità dell'articolo 
7 della direttiva 93/83/CEE. 
------------------------ 
(27) Riportata alla voce Autore (Diritto di). 
 



17. Durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi: 
disposizioni dirette e criteri di delega. 
1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica 
delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633 
(28), e successive modificazioni, previsti dagli articoli 25, 26, 27, 27-bis, 
31, 32 e 32-bis della legge medesima, sono elevati a 70 anni. Del pari il 
termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di dischi fonografici 
e di apparecchi analoghi di cui al titolo II, capo I, della suindicata legge, 
previsto all'articolo 75 della legge stessa, è elevato a 50 anni. È inoltre 
elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti di coloro che 
esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo II, 
capo II, della legge citata, previsto all'articolo 79 della legge stessa. È 
altresì elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti degli 
artisti interpreti e degli artisti esecutori di cui al titolo II, capo III, 
della legge citata, previsto dall'articolo 85 della legge medesima. È abrogato 
il termine di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo 
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. È altresì elevato a cinquanta anni il 
termine di durata di protezione dei diritti dei produttori e di opere 
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al 
titolo II, capo I-bis, previsto dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, 
n. 633 (28/a). In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei 
diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di 
immagini in movimento, nonché dei produttori di opere fonografiche, potrà 
comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti di 
utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori (28/a). 
Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione dovrà 
risultare da una esplicita pattuizione tra di esse (28/a). 
2. I termini di durata di protezione disciplinati nel comma 1 si applicano anche 
alle opere ed ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti, 
sempreché, per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti 
ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995 (28/b). 
3. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui al comma 1 si 
applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro eredi e legatari ed i 
rispettivi cessionari, le norme contenute negli articoli da 2 a 5 del decreto 
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (29). 
4. Restano pienamente salvi e impregiudicati gli atti e contratti fatti o 
stipulati anteriormente al 29 giugno 1995, anche in deroga, per i contratti 
stipulati dopo il 30 giugno 1990, all'articolo 119, terzo comma, della legge 22 
aprile 1941, n. 633 (28), nonché i diritti legittimamente acquisiti ed 
esercitati dai terzi in conseguenza dei medesimi. In particolare sono fatte 
salve (29/a): 
a) la distribuzione e la riproduzione delle edizioni di opere cadute in pubblico 
dominio secondo la disciplina previgente, limitatamente alla composizione 
grafica ed alla veste editoriale con le quali la pubblicazione è avvenuta, 
effettuata da coloro che avevano intrapreso detta distribuzione e riproduzione 
prima della data di entrata in vigore della presente legge. Tale distribuzione e 
riproduzione consentita senza corrispettivi si estende anche agli aggiornamenti 
futuri che la natura delle opere richiede; 
b) la distribuzione, limitatamente al periodo di tre mesi successivo alla data 
di entrata in vigore della presente legge, dei dischi fonografici ed apparecchi 
analoghi, i cui diritti di utilizzazione siano scaduti secondo la disciplina 
previgente, effettuata da coloro che hanno riprodotto e messo in commercio i 
predetti supporti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 
5. Per quanto non disciplinato dai commi da 1 a 4, l'attuazione della direttiva 
93/98/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) saranno modificati, ove occorra, i termini iniziali di computo della 
protezione; 
b) saranno riconosciuti e disciplinati i diritti relativi ad opere lecitamente 
pubblicate o comunicate per la prima volta dopo la scadenza di protezione del 
diritto d'autore, nonché alle edizioni critiche e scientifiche di opere in 
pubblico dominio, in conformità alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della 
direttiva, nel quadro dei diritti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 
(28), e successive modificazioni; 
c) saranno previste disposizioni transitorie in relazione ai rapporti giuridici 
sorti anteriormente al 1° luglio 1995, al fine di salvaguardare i diritti 
acquisiti dai terzi; 
d) per le opere cinematografiche e assimilate, tenuto conto del notevole 
prolungamento del termine di durata di protezione rispetto alle altre categorie 
di opere, sarà introdotta in via permanente una previsione di compenso non 
rinunciabile legata alla utilizzazione dell'opera stessa stabilita, in difetto 
di accordo fra le parti, con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto 
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (30). 
6. È comunque consentita la prosecuzione dello sfruttamento, senza corrispettivo 
alcuno, dei diritti relativi alle opere per l'emissione radiofonica e 
televisiva, da parte dei concessionari del servizio di radiodiffusione che ne 
hanno intrapreso lo sfruttamento, ovvero iniziata la realizzazione, 
anteriormente al 1° luglio 1995. 
------------------------ 
(28) Riportata alla voce Autore (Diritto di). 
(28/a) Periodo aggiunto dall'art. 1, commi 52 e 53, D.L. 23 ottobre 1996, n. 
545, riportato alla voce Radiodiffusione e televisione. 
(28/a) Periodo aggiunto dall'art. 1, commi 52 e 53, D.L. 23 ottobre 1996, n. 
545, riportato alla voce Radiodiffusione e televisione. 
(28/a) Periodo aggiunto dall'art. 1, commi 52 e 53, D.L. 23 ottobre 1996, n. 
545, riportato alla voce Radiodiffusione e televisione. 
(28/b) Comma così modificato dall'art. 1, comma 54, D.L. 23 ottobre 1996, n. 
545, riportato alla voce Radiodiffusione e televisione. 
(29) Riportato alla voce Autore (Diritto di). 
(28) Riportata alla voce Autore (Diritto di). 
(29/a) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 56, D.L. 23 ottobre 1996, n. 
545, riportato alla voce Radiodiffusione e televisione. 
(28) Riportata alla voce Autore (Diritto di). 
(30) Riportato alla voce Autore (Diritto di). 
 



18. Parità di trattamento. 
1. Il Governo, sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione 
nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 
22 giugno 1990, n. 164 (31), nonché il Comitato nazionale per l'attuazione dei 
princìpi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e 
lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (32), emana, con uno o più 
regolamenti, norme per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento 
comunitario e per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di parità 
di trattamento tra uomo e donna, di pari opportunità e di promozione di azioni 
positive. 
2. I regolamenti di cui al comma 1 provvedono: 
a) ad abrogare o modificare, salvi i casi di riserva di legge, le disposizioni 
legislative in contrasto con i princìpi e le norme di diritto comunitario; 
b) a disporre le misure di attuazione di programmi comunitari per le pari 
opportunità e la promozione di azioni positive. 
3. I regolamenti di cui al presente articolo sono emanati secondo le procedure 
previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (31), su proposta 
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento 
delle politiche dell'Unione europea da lui delegato, di concerto con il Ministro 
competente, sentito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni 
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti 
per materia. I pareri dovranno essere pronunciati entro quaranta giorni dalla 
richiesta; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza di 
detti pareri. 
------------------------ 
(31) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(32) Riportata alla voce Lavoro. 
(31) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
 



19. Bilancio in forma abbreviata: attuazione della direttiva 94/8/CE del 
Consiglio. 
1 (33). 
2 (34). 
------------------------ 
(33) Sostituisce l'art. 2435-bis del codice civile. 
(34) Sostituisce il comma 1 dell'art. 27, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, 
riportato alla voce Società commerciali. 
 



20. Prestazione di servizi da parte di cooperative sociali. 
1 (35). 
------------------------ 
(35) Sostituisce l'art. 5, L. 8 novembre 1991, n. 381, riportata alla voce 
Cooperazione e cooperative. 
 



Capo II - Credito e risparmio 
21. Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza 
patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi: 
criteri di delega. 
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE e 93/22/CEE sarà 
informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo professionale, dei servizi 
d'investimento indicati nella sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE 
sia riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che gli agenti di 
cambio continuino ad esercitare le attività loro consentite dall'ordinamento 
vigente; 
b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate in conformità alla 
direttiva 93/22/CEE possano prestare in Italia i servizi di cui all'allegato 
alla direttiva stessa in libera prestazione ovvero per il tramite di succursali; 
stabilire, altresì, che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata 
dalle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le 
attribuzioni delle autorità italiane competenti in materia di elaborazione e 
applicazione delle norme di comportamento, di politica monetaria, nonché di 
costituzione, funzionamento e controllo di mercati regolamentati; 
c) definire la ripartizione delle competenze tra la Banca d'Italia e la 
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri 
già previsti nel titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (36), ed assicurando 
uniformità di disciplina in relazione a servizi prestati ed evitando 
duplicazioni di compiti nell'esercizio delle funzioni di controllo; 
d) prevedere che le autorità italiane collaborino tra loro e con le autorità 
degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione 
europea di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo sullo Spazio 
economico europeo e, mediante accordi a condizione di reciprocità, con le 
autorità degli Stati terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i 
mercati finanziari e sulle imprese assicurative; 
e) stabilire le condizioni di accesso all'attività e la disciplina delle 
partecipazioni al capitale delle imprese di investimento, ispirandole a criteri 
obiettivi e garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle imprese 
d'investimento; 
f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle autorità competenti si 
esplichi avendo riguardo alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti 
degli intermediari, alla tutela degli investitori, alla stabilità, alla 
competitività ed al buon funzionamento del sistema finanziario, nonché alla sana 
e prudente gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra gli 
intermediari ammessi allo svolgimento di uno o più servizi di investimento; 
g) prevedere forme di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva, 
riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue 
diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, l'organizzazione 
amministrativa e contabile, i controlli interni, le norme di comportamento, 
l'informazione, la correttezza e la regolarità delle negoziazioni. Dovrà, 
inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti 
di interesse; 
h) stabilire la disciplina di comportamento degli intermediari, ispirandola ai 
princìpi di cura dell'interesse del cliente e dell'integrità del mercato, di 
diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equità. Nella applicazione dei 
princìpi si dovrà altresì tenere conto della esperienza professionale degli 
investitori; 
i) nell'applicazione dei princìpi si dovrà tener conto della professionalità dei 
promotori finanziari, anche al fine della consulenza relativa ai servizi 
finanziari e ai valori mobiliari oggetto della sollecitazione fuori sede; 
l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e sui valori mobiliari 
affidati a coloro che prestano servizi di investimento siano distinti da quelli 
delle imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche attraverso 
l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori mobiliari a soggetti depositari 
terzi. La disciplina delle crisi dovrà essere uniforme per tutti i soggetti 
autorizzati all'attività di intermediazione in valori mobiliari, in particolare 
mediante l'assoggettamento delle imprese di investimento a provvedimenti 
cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonché a liquidazione coatta 
amministrativa; 
m) prevedere il potere delle autorità competenti di disciplinare, in conformità 
alla direttiva 93/22/CEE, le ipotesi in cui le transazioni relative agli 
strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani devono essere 
eseguite nei mercati stessi; 
n) prevedere la possibilità di accesso delle imprese di investimento e delle 
banche ai mercati regolamentati secondo scadenze temporali che non penalizzino 
le banche italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti potranno 
acquistare la qualità di membri dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel 
rispetto dei criteri e delle procedure fissati dalle autorità competenti; 
o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e informazione in modo da 
contemperare le esigenze di trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati 
e il diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento le condizioni di 
svolgimento dei servizi; 
p) le disposizioni necessarie per adeguare alle direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE 
la disciplina vigente per lo svolgimento dei servizi di investimento, per la cui 
adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di legge, saranno emanate 
dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze 
normativamente previste; 
q) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica di semplificazione, 
l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei mercati regolamentati, 
prevedendo organismi di natura privatistica, che siano espressione degli 
intermediari ammessi ai singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione, 
autoregolamentazione e intervento, nonché disciplinare l'articolazione, le 
competenze e il coordinamento delle autorità di controllo, tenendo conto dei 
princìpi in materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge 2 gennaio 
1991, n. 1 (37), e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del 
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556, e relative disposizioni 
attuative; 
r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, 
lettera c), della presente legge, nel definire le sanzioni amministrative 
pecuniarie previste per assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e 
delle disposizioni generali o particolari emanate sulla base di esse si tenga 
conto dei princìpi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (38), e successive 
modificazioni, con particolare riguardo all'applicazione delle sanzioni nei 
confronti delle persone fisiche. Dovrà essere sancita la responsabilità delle 
imprese di investimento, alle quali appartengono i responsabili delle 
violazioni, per il pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di 
regresso verso i predetti responsabili, nonché adottata ogni altra disposizione 
necessaria per razionalizzare, sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, 
il sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni amministrative 
applicabili alle violazioni di disposizioni in materia di servizi di 
investimento. 
2. In deroga al termine indicato all'articolo 1, comma 1, i decreti legislativi 
di attuazione delle direttive di cui al presente articolo dovranno essere 
emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, al fine di dare pronta attuazione ai princìpi della parità 
concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati e della tutela degli 
investitori, contenuti nelle direttive stesse. 
3. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli 
intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque 
connessi, cui si provvederà ai sensi dell'articolo 8, le sanzioni amministrative 
e penali potranno essere coordinate con quelle già comminate da leggi vigenti in 
materia bancaria e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari 
offensività. A tal fine potrà stabilirsi che non costituiscono reato e sono 
assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei princìpi della 
legge 24 novembre 1981, n. 689 (38), e successive modificazioni, e fino ad un 
ammontare massimo di lire trecento milioni, violazioni per le quali è prevista, 
in via alternativa o congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un 
anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare l'attività delle 
autorità di vigilanza ovvero consistenti nella produzione di documentazione non 
veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene giuridico tutelato. 
4. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti gli 
intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti comunque 
connessi potrà essere altresì modificata la disciplina relativa alle società 
emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento al 
collegio sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai 
rapporti di gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e 
degli azionisti di minoranza. 
------------------------ 
(36) Riportata alla voce Borse di commercio. 
(37) Riportata alla voce Borse di commercio. 
(38) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario. 
(38) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario. 
 



22. Deroga a norme costituenti mezzo di restrizione dissimulata al libero 
movimento dei capitali. 
1 (39). 
------------------------ 
(39) Aggiunge l'art. 5-bis al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, riportato alla voce 
Cambi e valute estere. 
 



23. Sistemi di garanzia dei depositi: criteri di delega. 
1. L'attuazione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) introdurre l'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositi tra 
le condizioni per l'esercizio dell'attività bancaria; 
b) prevedere che i sistemi di garanzia dei depositi abbiano natura di diritto 
privato e che gli oneri relativi al funzionamento e agli interventi ricadano 
sulle banche aderenti; 
c) attribuire alla Banca d'Italia il potere di autorizzare i sistemi di garanzia 
dei depositi e di emanare provvedimenti in materia di funzionamento e di 
interventi dei sistemi, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei 
risparmiatori e della stabilità del sistema bancario; 
d) individuare, fra quelle indicate nell'allegato I alla direttiva, le ipotesi 
nelle quali la garanzia prestata dai sistemi può essere ridotta o esclusa, 
secondo criteri che abbiano riguardo alle caratteristiche dei depositi ed alla 
natura del depositante; 
e) prevedere il potere della Banca d'Italia di prescrivere adeguate forme di 
pubblicità circa l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositi, nonché 
l'importo e la portata della copertura fornita dai sistemi stessi; 
f) prevedere che le succursali di banche extracomunitarie aderiscano ad un 
sistema di garanzia dei depositi italiani quando non usufruiscano di copertura 
equivalente nello Stato d'origine. 
------------------------ 
 



24. Coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del 
prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione 
ufficiale di una borsa valori per quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del 
prospetto. 
1. Ai fini del recepimento della direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, la CONSOB stabilisce con propri regolamenti o disposizioni a carattere 
generale i termini, la lingua e le modalità di pubblicazione, nonché di 
aggiornamento, delle informazioni e dei dati che devono essere messi a 
disposizione del pubblico e tutte le ulteriori condizioni ritenute necessarie, 
ove essa conceda le dispense dalla pubblicazione del prospetto per l'ammissione 
a quotazione in borsa. 
------------------------ 
 



Capo III - Protezione del consumatore 
25. Attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole 
abusive nei contratti stipulati con i consumatori. 
1 (40). 
------------------------ 
(40) Aggiunge il capo XIV-bis e gli artt. da 1469-bis a 1469-sexies dopo il capo 
XIV del titolo II del libro quarto del codice civile. 
 



Capo IV - Finanze 
26. Rimborsi IVA a non residenti. 
1 (41). 
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 126 
miliardi per l'anno 1995 ed in annue lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 1996, 
si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3501 dello stato di 
previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e 
corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 
------------------------ 
(41) Il comma, che si omette, aggiunge un comma dopo il terzo all'art. 38-ter, 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato alla voce Valore aggiunto (Imposta 
sul). 
 



27. Tasse sui veicoli adibiti a trasporto merci su strada: criteri di delega. 
1. L'attuazione della direttiva 93/89/CEE del Consiglio sarà informata ai 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, 
assicurare, eventualmente anche con la modifica degli elementi di base 
dell'applicazione della tassa automobilistica e dell'addizionale 5 per cento, 
che la tassazione complessiva sugli autoveicoli adibiti al trasporto di merci su 
strada relativa ai detti tributi non sia inferiore ai valori minimi indicati per 
categoria e sottocategoria di autoveicoli dalla direttiva, avvalendosi in via 
transitoria, della facoltà di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 
medesima a condizione che venga assicurato almeno l'attuale gettito; 
b) sopprimere le esenzioni e le riduzioni della tassazione previste dalle 
disposizioni vigenti non comprese tra quelle consentite dalla direttiva; 
c) prevedere che per la trasformazione in valuta nazionale dei valori minimi 
comunitari di cui alle lettere precedenti, espressi in ECU, si applicherà in 
ciascun anno il valore dell'ECU del primo giorno lavorativo del mese di ottobre 
dell'anno precedente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
europee. 
------------------------ 
 



Capo V - Sanità e ambiente 
28. Medicinali per uso umano: criteri di delega. 
1. L'attuazione della direttiva 93/39/CEE del Consiglio sarà informata ai 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) prevedere che il Ministro della sanità trasmetta annualmente al Parlamento 
una relazione sull'attività del servizio di farmaco-vigilanza; 
b) prevedere che il responsabile della immissione in commercio di un medicinale 
sia stabilito nel territorio della Comunità europea precisando che, per i 
medicinali già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo, tale disposizione si applica in occasione del rinnovo quinquennale 
dell'autorizzazione all'immissione in commercio; 
c) prevedere che la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del 
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (42), predisponga la relazione di 
valutazione sui nuovi medicinali di cui viene richiesta l'autorizzazione 
all'immissione in commercio, secondo quanto stabilito dalla normativa 
comunitaria; 
d) prevedere che le tariffe e i diritti dovuti dagli interessati per l'esame di 
domande di autorizzazione alla immissione in commercio di medicinali o di 
domande di modifica di autorizzazioni già concesse non siano inferiori a un 
decimo né superiori a un quinto degli importi dei corrispondenti diritti 
dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali; 
e) stabilire i requisiti minimi che devono possedere la persona responsabile 
della farmaco-vigilanza e il relativo servizio; tale responsabile deve essere 
persona distinta dal responsabile del servizio scientifico previsto dal decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (43), ma deve essere posto in condizione di 
usufruire di tutti i dati di tale servizio; la persona responsabile della 
farmaco-vigilanza esercita le sue funzioni anche con riguardo alle specialità 
medicinali la cui commercializzazione è affidata ad altre imprese, ai sensi 
dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992 (43); 
f) prevedere che alle modifiche di minore rilevanza di una autorizzazione già 
concessa possa provvedersi mediante semplice notifica da parte dell'interessato, 
analogamente a quanto previsto per i medicinali disciplinati dal regolamento 
(CEE) n. 2309/93 del Consiglio. 
2. È istituito presso il Ministero della sanità, nei limiti degli stanziamenti 
iscritti nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero e dei 
contingenti previsti dagli organici, un servizio di farmaco-vigilanza, 
denominato Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la 
farmaco-vigilanza, analogo ai servizi di rilevazione e sorveglianza istituiti in 
ambito europeo, anche al fine di assicurare la sicurezza e il corretto uso dei 
farmaci. Il responsabile del Dipartimento deve rispondere a requisiti tecnici e 
scientifici, stabiliti con regolamento da emanare a cura del Ministro della 
sanità in conformità a quelli richiesti a livello internazionale tra i quali 
siano ricompresi rapporti di trasparenza con le aziende produttrici (43/a). Il 
Dipartimento si avvale dell'Istituto superiore di sanità, della Commissione 
unica del farmaco, del Consiglio superiore di sanità, delle regioni, delle unità 
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale, 
delle farmacie, delle associazioni dei consumatori, delle aziende produttrici e 
degli informatori scientifici dei farmaci. Il Dipartimento provvede oltreché 
all'espletamento di ogni altra funzione in materia farmaceutica e di presìdi 
medico-chirurgici già di competenza del Dipartimento della prevenzione e dei 
farmaci di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196 (42), alla elaborazione di studi e ricerche 
sull'utilizzazione dei farmaci, sulla epidemiologia e eziologia, sulla 
farmaco-vigilanza attiva e sulla interpretazione dei dati ottenuti nonché alla 
predisposizione dei registri della popolazione per la farmaco-epidemiologia da 
destinare alle regioni. Con il regolamento che definisce l'ordinamento delle 
competenze del Dipartimento sono modificate in conformità le competenze del 
Dipartimento della prevenzione e dei farmaci definite all'articolo 4, comma 4, 
del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196 (42). 
------------------------ 
(42) Riportato alla voce Ministero della sanità. 
(43) Riportato alla voce Sanità pubblica. 
(43) Riportato alla voce Sanità pubblica. 
(43/a) Il regolamento è stato approvato con D.M. 27 agosto 1996, n. 530 (Gazz. 
Uff. 18 ottobre 1996, n. 245). 
(42) Riportato alla voce Ministero della sanità. 
(42) Riportato alla voce Ministero della sanità. 
 



29. Prodotti cosmetici: criteri di delega. 
1. L'attuazione della direttiva 93/35/CEE del Consiglio sarà informata ai 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) prevedere che il Ministero della sanità raccolga dati da trasmettere 
annualmente alla Commissione delle Comunità europee sulle sperimentazioni di 
prodotti cosmetici effettuate su animali; 
b) definire il profilo professionale del valutatore della sicurezza del prodotto 
cosmetico, prevedendo il regime di mutuo riconoscimento del diploma in ambito 
europeo così come disciplinato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 
(44); 
c) prevedere che la responsabilità della valutazione della sicurezza possa 
essere assunta dal direttore tecnico già previsto dalla legge 11 ottobre 1986, 
n. 713 (45), qualora questo sia in possesso dei requisiti di cui alla lettera 
b); 
d) disciplinare gli obblighi delle aziende produttrici o fornitrici di materie 
prime destinate all'utilizzo nei prodotti cosmetici per fornire le informazioni 
relative alle specifiche fisico-chimiche e microbiologiche di dette materie 
prime, nonché al loro profilo tossicologico ed al potere irritante ed 
allergizzante del prodotto finito; 
e) individuare un sistema di sorveglianza sui prodotti cosmetici diretto a 
evidenziare e a raccogliere dati, nonché a valutare gli eventuali effetti 
indesiderati provocati dalla loro utilizzazione; l'autorità preposta e a tal 
fine individuata provvede a raccogliere le informazioni provenienti dalle 
singole regioni e province autonome; 
f) designare gli uffici centrali competenti a richiedere le informazioni di cui 
al numero 12), paragrafi 1 e 4, dell'articolo 1 della direttiva 93/35/CEE; 
g) prevedere le modalità che consentano l'immediata individuazione del luogo ove 
le informazioni sul prodotto cosmetico vengono depositate; 
h) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano, prevedere un organico sistema di vigilanza e controllo 
degli stabilimenti di produzione e dei magazzini degli importatori, assicurando 
una effettiva prevenzione sul territorio di competenza delle strutture 
sanitarie; 
i) individuare le modalità per l'applicazione della procedura comunitaria 
relativa alle condizioni secondo cui un fabbricante per ragioni di riservatezza 
possa richiedere la non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto 
dalla normativa comunitaria; 
l) individuare le modalità circa la corretta dichiarazione dell'elenco degli 
ingredienti da riportare sulle confezioni dei prodotti. 
2. È fatto obbligo di rispettare le disposizioni e le scadenze previste dal 
numero 3) dell'articolo 1 della direttiva 93/35/CEE, in merito alla 
sperimentazione sugli animali. 
------------------------ 
(44) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
(45) Riportata alla voce Sanità pubblica. 
 



30. Dispositivi medici: criteri di delega. 
1. L'attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio sarà informata ai 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) porre a carico delle aziende interessate l'obbligo di dimostrazione della 
corrispondenza dei dispositivi ai requisiti prescritti; 
b) limitare di norma ad ospedali e ad altri istituti pubblici, l'impiego dei 
dispositivi medici, destinati ad indagini cliniche; 
c) prevedere l'obbligo, da parte del personale sanitario e delle strutture 
sanitarie locali, di informare tempestivamente il Ministero della sanità degli 
eventuali difetti o inconvenienti correlati all'uso dei dispositivi; 
d) prevedere le opportune norme transitorie per i dispositivi conformi alla 
normativa in vigore. 
------------------------ 
 



31. Impiego di additivi negli alimenti. 
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
il Ministro della sanità adotta con decreti le disposizioni di attuazione delle 
direttive comunitarie in materia di additivi alimentari. A decorrere dalla data 
di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di 
impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dalle seguenti 
disposizioni: 
a) articolo 4, primo comma, lettera b), della legge 16 agosto 1962, n. 1354 
(46); 
b) articolo 7, secondo comma, numero 5), e articolo 11, secondo comma, della 
legge 4 novembre 1951, n. 1316 (47); 
c) articolo 2, secondo comma, della legge 16 giugno 1960, n. 623 (48); 
d) articolo 4 della legge 23 febbraio 1968, n. 116 (49); 
e) articolo 37, undicesimo comma, lettera b), e articolo 38, primo comma, 
lettere b) e c), del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 (50), 
convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni; 
f) articolo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567 (51); 
g) articoli 8, 10 e 16, primo comma, lettera c), del regolamento approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 (52), nonché ogni 
altra disposizione in contrasto. 
------------------------ 
(46) Riportata alla voce Birra (Produzione e commercio della). 
(47) Riportata alla voce Margarina e grassi idrogenati alimentari. 
(48) Riportata alla voce Fabbricazione (Imposte di). 
(49) Riportata alla voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico e sostanze 
agrarie (Igiene e repressione delle frodi in materia di). 
(50) Riportato alla voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico e sostanze 
agrarie (Igiene e repressione delle frodi in materia di). 
(51) Riportato alla voce Estratti alimentari. 
(52) Riportato alla voce Acque gassate e bibite analcooliche. 
 



32. Igiene dei prodotti alimentari: criteri di delega. 
1. L'attuazione della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sarà informata ai 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) stabilire idonee garanzie a tutela della salute del consumatore; 
b) stabilire le procedure per l'adeguamento da parte delle imprese ai nuovi 
requisiti ed obblighi previsti; 
c) prevedere la fissazione di criteri microbiologici e di controllo della 
temperatura per classi di prodotti alimentari anche in applicazione di norme 
comunitarie; 
d) promuovere l'elaborazione di manuali di corretta prassi igienica da parte dei 
settori dell'industria alimentare e di altre parti interessate, prevedendo 
modalità di valutazione degli stessi; 
e) promuovere, d'intesa con le regioni e le unità sanitarie locali, campagne 
informative dei cittadini su una corretta educazione alimentare, anche nelle 
scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di materie 
scientifiche e di educazione fisica, nell'ambito delle attività didattiche 
previste dalla programmazione annuale; 
f) prevedere che l'autorità incaricata di effettuare il controllo, qualora 
riscontri la mancata o la non corretta applicazione dei previsti sistemi di 
autocontrollo, proceda all'accertamento della violazione ai fini 
dell'applicazione di sanzioni amministrative e che tale autorità proceda altresì 
alla denuncia alla autorità giudiziaria qualora il responsabile dello 
stabilimento, successivamente alla applicazione di tali sanzioni, non abbia 
eliminato gli inconvenienti riscontrati in sede di autocontrollo o nel corso dei 
controlli effettuati da parte delle competenti autorità, compromettendo la 
qualità e la sicurezza del prodotto in difformità dai parametri 
igienico-sanitari stabiliti dalle norme vigenti. 
------------------------ 
 



33. Controllo ufficiale dei prodotti alimentari: criteri di delega. 
1. L'attuazione della direttiva 93/99/CEE del Consiglio sarà informata ai 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) stabilire i requisiti e le modalità dei sistemi di verifica dei laboratori 
competenti per le attività di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, 
provvedendo anche all'individuazione, sentite le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano, degli organismi responsabili della valutazione dei 
suddetti laboratori, secondo i criteri stabiliti dalle norme europee; 
b) stabilire che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
prevedano ed aggiornino i requisiti professionali e formativi, nonché i criteri 
per il loro aggiornamento, del personale dei servizi cui compete il controllo 
ufficiale dei prodotti alimentari, con particolare riguardo al personale che 
opera nei settori della chimica, della chimica alimentare, della medicina 
veterinaria, della medicina, della microbiologia alimentare, della igiene 
alimentare, della tecnologia alimentare e legislazione, e definiscano i criteri 
per l'individuazione delle tipologie del personale stesso nonché i requisiti 
minimi necessari per il funzionamento dei laboratori; 
c) definire i criteri per l'individuazione delle tipologie del personale di cui 
alla lettera b), nonché i requisiti minimi necessari per il funzionamento dei 
laboratori; 
d) definire i criteri e le modalità attraverso i quali le regioni e le province 
autonome individuano i laboratori deputati alle attività di controllo ufficiale 
dei prodotti alimentari che, per motivi di complessità e di valutazione 
costo-beneficio, devono essere effettuate in particolari strutture; 
e) prevedere procedure per l'attuazione del sistema di mutua assistenza 
amministrativa in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, di 
scambio di informazioni e di ispezioni congiunte con gli esperti dell'Unione 
europea. 
------------------------ 
 



34. Medicinali veterinari: criteri di delega. 
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/40/CEE e 93/41/CEE sarà 
informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) inserire le opportune previsioni relative ai riconoscimenti di autorizzazioni 
all'immissione in commercio rilasciate da altro Stato membro; 
b) evitare duplicazioni nel lavoro di istruzione delle domande di autorizzazione 
all'immissione in commercio di un medicinale veterinario, attraverso idonei 
meccanismi di coordinamento fra gli Stati membri; 
c) migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni fra gli Stati 
membri, anche attraverso il sistema nazionale di farmaco-vigilanza; 
d) prevedere norme transitorie e di coordinamento che consentano una gestione 
senza soluzione di continuità delle autorizzazioni all'immissione in commercio 
già rilasciate secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, 
n. 117 (53), e il proseguimento dell'esame delle domande di autorizzazione 
all'immissione in commercio per i prodotti da biotecnologia, presentate 
anteriormente al 1° gennaio 1995, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) 
n. 2309/93 del Consiglio. 
------------------------ 
(53) Riportato alla voce Sanità pubblica. 
 



35. Controlli veterinari: criteri di delega. 
1. L'attuazione della direttiva 93/118/CE del Consiglio sarà informata ai 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) garantire il funzionamento del sistema dei controlli veterinari assicurando 
che i contributi riscossi coprano i costi effettivamente sostenuti per 
l'attuazione dei controlli e delle ispezioni e utilizzando gli stessi per il 
potenziamento dei controlli medesimi; 
b) evitare qualsiasi forma di doppia imposizione, salva la possibilità di 
riscuotere un contributo per la lotta contro le epizoozie individuandone 
l'entità da vincolare alla attuazione dei programmi di epidemio-sorveglianza ed 
eradicazione delle malattie; 
c) individuare i soggetti obbligati ai versamenti dei contributi comunitari; 
d) evitare qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei contributi previsti, 
garantendo un normale regime di concorrenza; 
e) prevedere criteri di adeguamento periodico dei livelli contributivi ai costi 
effettivi (53/a). 
------------------------ 
(53/a) Per l'attuazione della direttiva 93/118/CE vedi il D.Lgs. 19 novembre 
1998, n. 432, riportato alla voce Carni. 
 



36. Alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per animali: criteri di 
delega. 
1. L'attuazione delle direttive 93/74/CEE del Consiglio e 94/39/CE della 
Commissione sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) assicurare che gli alimenti non possano costituire pericolo per la salute 
degli animali o delle persone o per l'ambiente; 
b) prevedere precise modalità per la loro destinazione rispetto agli alimenti 
medicamentosi e agli alimenti comuni; 
c) prevedere idonee ed efficaci modalità di vigilanza e di controllo. 
------------------------ 
 



37. Protezione degli animali: criteri di delega. 
1. L'attuazione della direttiva 93/119/CE del Consiglio sarà informata ai 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) prevedere l'individuazione di diverse modalità di abbattimento o di 
macellazione che offrano maggiori garanzie di protezione per gli animali; 
b) prevedere idonee modalità di verifica delle procedure di controllo e di 
ispezione localmente effettuate; 
c) prevedere idonee modalità di vigilanza e controllo per le operazioni di 
macellazione al di fuori dei macelli; 
d) confermare il divieto di macellazione al di fuori dei macelli se non nei casi 
previsti dalla normativa vigente. 
------------------------ 
 



38. Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose: 
criteri di delega. 
1. L'attuazione della direttiva 92/32/CEE del Consiglio sarà informata ai 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) ricomprendere in un unico testo, conformemente all'impostazione della 
direttiva 92/32/CEE, la disciplina di livello legislativo concernente la 
classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose 
nonché i princìpi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente 
relativi alle sostanze notificate, con conseguente abrogazione della legge 29 
maggio 1974, n. 256 (54), e successive modificazioni, e dei decreti del 
Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 (55), e 20 febbraio 1988, 
n. 141; 
b) prevedere che al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica 
degli allegati alla direttiva 67/548/CEE si provveda con decreto del Ministro 
della sanità, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, ogni qualvolta la nuova 
direttiva preveda poteri discrezionali degli Stati membri per il proprio 
recepimento. Il predetto criterio dovrà essere applicato anche alle direttive 
comunitarie già emanate ma non ancora recepite nell'ordinamento italiano; 
c) prevedere che le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della 
sanità e dall'Istituto superiore di sanità siano poste a carico delle imprese 
notificatrici di nuove sostanze chimiche, secondo le tariffe e le modalità di 
versamento da stabilire con decreto del Ministro della sanità, di concerto con 
il Ministro del tesoro. 
------------------------ 
(54) Riportata alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli). 
(55) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli). 
 



39. Trasporti marittimi di merci pericolose o inquinanti. 
1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese ad attuare la 
direttiva 93/75/CEE del Consiglio, relativa alle condizioni minime necessarie 
per le navi dirette a porti marittimi della Comunità europea o che ne escono e 
che trasportano merci pericolose o inquinanti, nel rispetto dei seguenti 
princìpi e criteri: 
a) obbligo del comandante o dell'operatore di una nave diretta a porti marittimi 
della Comunità o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, 
nonché dello spedizioniere o del caricatore di tali merci, di fornire le 
informazioni sulla nave e sulla natura e sistemazione a bordo delle merci 
pericolose o inquinanti, nonché ogni altra informazione in caso di incidente o 
di situazione in mare che costituisca una minaccia per la fascia costiera o per 
interessi connessi; 
b) collaborazione con le autorità competenti di altro Stato membro per la 
prevenzione e la salvaguardia delle zone marittime e costiere dai pericoli 
connessi al trasporto delle merci pericolose o inquinanti. 
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista 
dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86 (56). 
3. I regolamenti di cui al presente articolo possono demandare a decreti 
ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 
agosto 1988, n. 400 (57), la emanazione di regole tecniche e modalità di 
applicazione. 
------------------------ 
(56) Riportata al n. A/XLIV. 
(57) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
 



Capo VI - Lavoro 
40. Licenziamenti collettivi: criteri di delega. 
1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sarà informata 
all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata dalla legge 23 luglio 
1991, n. 223 (58), di attuazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, 
integrando la consultazione con l'esame delle possibili misure di 
riqualificazione e di riconversione dei lavoratori licenziati, nonché alla 
necessità che gli obblighi di informazione e consultazione siano adempiuti 
indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano 
prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. 
------------------------ 
(58) Riportata alla voce Lavoro. 
 



41. Abrogazione di norme. 
1. La legge 22 marzo 1908, n. 105 (58), e successive modificazioni, è abrogata. 
------------------------ 
(58) Riportata alla voce Lavoro. 
 



Capo VII - Produzione industriale 
42. Norme sulla etichettatura dei prodotti tessili. 
1 (59). 
------------------------ 
(59) Aggiunge un comma all'art. 1, L. 26 novembre 1973, n. 883, riportata alla 
voce Bachicoltura, produzione e commercio della seta. 
 



43. Norme sugli imballaggi. 
1. L'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio sarà informata ai seguenti 
princìpi e criteri direttivi: 
a) prevedere norme volte alla prevenzione ed alla riduzione dell'impatto 
sull'ambiente degli imballaggi e a evitare ostacoli agli scambi e distorsioni 
della concorrenza; 
b) prevedere la costituzione di sistemi aperti alla partecipazione degli 
operatori dei settori interessati e alla partecipazione degli enti pubblici, ai 
fini della restituzione e/o raccolta degli imballaggi, del loro reimpiego o 
recupero, secondo il princìpio della responsabilità condivisa; 
c) definire strumenti economici al fine di disporre di fondi sufficienti al 
funzionamento dei sistemi di cui alla lettera b); 
d) definire sistemi di incentivazione al fine dello sviluppo di capacità 
inerenti al recupero, al riciclaggio e agli sbocchi di mercato per i materiali 
di imballaggio riciclati; 
e) definire modalità di incentivazione al riutilizzo, anche attraverso sistemi 
di cauzionamento degli imballaggi, nonché le misure per la riduzione degli 
imballaggi immessi sul mercato; 
f) definire linee guida per l'integrazione dei piani di gestione dei rifiuti; 
g) elaborare programmi nazionali di prevenzione, al fine della riduzione alla 
fonte dei rifiuti da imballaggio, soprattutto attraverso lo sviluppo di 
tecnologie pulite; 
h) definire le modalità di analisi per la determinazione dei metalli pesanti 
negli imballaggi; 
i) definire le modalità di informazione agli utenti; 
l) definire modalità di incentivazione alla raccolta, anche mediante modifiche 
alle disposizioni in materia di tasse sullo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani; 
m) adottare ogni misura utile al fine dell'attuazione del principio secondo il 
quale chi è responsabile dell'inquinamento deve assumersi gli oneri economici 
per la eliminazione; 
n) prevedere che l'attuazione della direttiva non comporti oneri o minori 
entrate a carico del bilancio dello Stato o degli enti del settore pubblico 
allargato; 
o) fissare un obiettivo di recupero da raggiungere in cinque anni del 65 per 
cento in peso degli imballaggi, con un limite minimo del 50 per cento; 
p) fissare, nell'ambito degli obiettivi cui alla lettera o) ed entro la stessa 
scadenza, il riciclo di non meno del 25 per cento, avendo come obiettivo il 45 
per cento in peso di tutti i materiali di imballaggio, garantendo comunque un 
riciclo non inferiore al 15 per cento in peso per ciascun materiale di 
imballaggio. 
------------------------ 
 



44. Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 188 (60). 
1. Il titolo della legge 9 luglio 1990, n. 188 (60), è sostituito dal seguente: 
"Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità". 
2 (61). 
3. L'azienda estera produttrice di ceramica artistica, tradizionale e di 
qualità, ha l'obbligo di uniformare le procedure per l'acquisizione del marchio 
ai requisiti richiesti dalla legislazione italiana in materia; il Consiglio 
nazionale ceramico approva la conformità ai requisiti del prodotto estero 
attraverso una successiva verifica, effettuata per tipologia di prodotto. In 
caso di opposizione da parte del Consiglio nazionale ceramico, il produttore 
estero può chiedere un riesame e fornire ulteriori elementi per la verifica. In 
caso di utilizzo illecito del marchio, il comitato disciplinare di cui 
all'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188 (62), può disporre la revoca 
dell'autorizzazione e comminare una ammenda. 
4 (63). 
5 (64). 
6 (65). 
7 (66). 
8 (67). 
9 (68). 
10 (69). 
11 (70). 
12 (71). 
13 (72). 
------------------------ 
(60) Riportata alla voce Marchi nazionali di esportazione. 
(60) Riportata alla voce Marchi nazionali di esportazione. 
(61) Sostituisce il comma 1 dell'art. 1, L. 9 luglio 1990, n. 188, riportata 
alla voce Marchi nazionali di esportazione. 
(62) Riportata alla voce Marchi nazionali di esportazione. 
(63) Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, L. 9 luglio 1990, n. 188, riportata 
alla voce Marchi nazionali di esportazione. 
(64) Sostituisce il comma 2 dell'art. 2, L. 9 luglio 1990, n. 188, riportata 
alla voce Marchi nazionali di esportazione. 
(65) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 3, L. 9 luglio 1990, n. 188, riportata 
alla voce Marchi nazionali di esportazione. 
(66) Sostituisce il comma 1 dell'art. 4, L. 9 luglio 1990, n., 188, riportata 
alla voce Marchi nazionali di esportazione. 
(67) Sostituisce la lett. c) del comma 2 dell'art. 4, L. 9 luglio 1990, n. 188, 
riportata alla voce Marchi nazionali di esportazione. 
(68) Sostituisce il comma 3 e aggiunge il comma 3-bis all'art. 6, L. 9 luglio 
1990, n. 188, riportata alla voce Marchi nazionali di esportazione. 
(69) Aggiunge il comma 7-bis all'art. 7, L. 9 luglio 1990, n. 188, riportata 
alla voce Marchi nazionali di esportazione. 
(70) Sostituisce il comma 3 dell'art. 8, L. 9 luglio 1990, n. 188, riportata 
alla voce Marchi nazionali di esportazione. 
(71) Sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell'art. 11, L. 9 luglio 1990, 
n. 188, riportata alla voce Marchi nazionali di esportazione. 
(72) Modifica il comma 1 dell'art. 12, L. 9 luglio 1990, n. 188, riportata alla 
voce Marchi nazionali di esportazione. 
 



45. Prodotti a doppio uso militare e civile: criteri di delega. 
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione al 
regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio ed alla decisione del Consiglio 
dell'Unione europea n. 94/942/Pesc, sull'esportazione di prodotti a duplice uso, 
e per assicurare, anche mediante norme di riforma della legge 27 febbraio 1992, 
n. 222 (73), l'armonizzazione ed il coordinamento della normativa nazionale. 
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle 
disposizioni contenute nell'articolo 3 e dei seguenti ulteriori princìpi e 
criteri direttivi: 
a) semplificare e snellire i procedimenti amministrativi previsti dalla legge 27 
febbraio 1992, n. 222 (73), ivi compresi quelli volti al rilascio delle 
autorizzazioni globali, generali o specifiche; definire forme semplificate o 
sostitutive dell'autorizzazione per l'esportazione dei prodotti a duplice uso 
non compresi nell'elenco previsto dall'allegato I alla decisione del Consiglio 
dell'Unione europea n. 94/942/Pesc, in ordine ai quali il Ministero del 
commercio con l'estero abbia disposto, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 
(CE) n. 3381/94 del Consiglio; prevedere le ipotesi e le procedure per il 
diniego di autorizzazione all'esportazione nonché per la revoca, per 
l'annullamento, per la sospensione e per la modifica della stessa; 
b) razionalizzare le competenze delle amministrazioni interessate con 
particolare riguardo all'attività di coordinamento, di istruttoria e di 
controllo attraverso il rafforzamento delle funzioni ispettive e di verifica; 
procedere alla revisione della composizione del comitato consultivo e del 
comitato tecnico di cui alla legge 27 febbraio 1992, n. 222 (73), e delle 
modalità di rilascio dei relativi pareri, ulteriormente definendo le rispettive 
competenze; 
c) prevedere efficaci misure di controllo sull'attività degli esportatori 
attraverso la conservazione dei registri e dei documenti commerciali per un 
periodo non inferiore a tre anni, consentendo l'accesso presso gli uffici e gli 
stabilimenti degli esportatori, e assoggettando l'esportazione di prodotti e 
tecnologie particolarmente sensibili ai controlli di arrivo a destinazione e 
alla prova dell'uso finale civile, attraverso il coinvolgimento delle 
rappresentanze consolari all'estero e in conformità alle indicazioni previste 
dalla legislazione vigente in materia di controllo delle esportazioni; 
d) ridefinire le disposizioni sanzionatorie finali nei limiti edittali già 
previsti dalla legislazione vigente al fine di adeguarle alla nuova normativa, 
tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse pubblico che 
ciascuna infrazione presenta in astratto e della reiterazione dell'infrazione. 
3. La concessione delle formalità semplificate, prevista dall'articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, è disciplinata con decreto del 
Ministro del commercio con l'estero (73/a). 
------------------------ 
(73) Riportata alla voce Commercio con l'estero. 
(73) Riportata alla voce Commercio con l'estero. 
(73) Riportata alla voce Commercio con l'estero. 
(73/a) Per la concessione dell'autorizzazione vedi il D.M. 12 giugno 1998, n. 
289, riportato alla voce Commercio con l'estero. 
 



46. Attuazione della direttiva 94/10/CE relativa alla procedura di informazione 
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. 
1. (74). 
2. (75). 
3. (76). 
4. (77). 
5. (77/a). 
6. (78). 
7. L'articolo 2 della legge 21 giugno 1986, n. 317 (78/a), come sostituito 
dall'articolo 53, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (79), è 
abrogato. 
------------------------ 
(74) Sostituisce l'art. 1, L. 21 giugno 1986, n. 317, riportata al n. 
F/XXII-bis. 
(75) Sostituisce l'art. 3, L. 21 giugno 1986, n. 317, riportata al n. 
F/XXII-bis. 
(76) Sostituisce l'art. 4, L. 21 giugno 1986, n. 317, riportata al n. 
F/XXII-bis. 
(77) Sostituisce l'art. 5, L. 21 giugno 1986, n. 317, riportata al n. 
F/XXII-bis. 
(77/a) Sostituisce l'art. 6, L. 21 giugno 1986, n. 317, riportata al n. 
F/XXII-bis. 
(78) Sostituisce l'art. 9, L. 21 giugno 1986, n. 317, riportata al n. 
F/XXII-bis. 
(78/a) Riportata al n. F/XXII-bis. 
(79) Riportata al n. G/I. 
 



47. Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE. 
1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per 
l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché 
quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le 
stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante 
stabilito nell'Unione europea (79/a). 
2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli 
organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei 
richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi 
autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima 
tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a 
campione dei prodotti certificati (79/b). 
3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da 
organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività 
di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere 
successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di 
previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei 
servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per 
l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere 
effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo 
gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori. 
4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il 
Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le 
tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui 
al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica 
dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità 
di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese 
relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì 
determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente 
normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato 
addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per 
l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei 
prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni 
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. 
L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal 
presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello 
Stato (79/c). 
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono 
abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive 
comunitarie in materia di certificazione CE. 
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono 
l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni 
inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza (79/d). 
------------------------ 
(79/a) Comma così sostituito dall'art. 9, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata 
al n. G/VIII. 
(79/b) Comma così modificato dall'art. 9, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata 
al n. G/VIII. Per la determinazione delle tariffe per le attività richieste ai 
sensi del presente comma vedi il D.M. 22 novembre 2001, per il Ministero delle 
attività produttive e il D.M. 1° luglio 2003, per il Ministero dell'interno. 
(79/c) Per i termini di emanazione del decreto di cui al presente comma vedi 
l'art. 12, L. 24 aprile 1998, n. 128 e l'art. 16, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 
262. Per la determinazione delle tariffe per le attività richieste ai sensi del 
presente comma vedi il D.M. 22 novembre 2001, per il Ministero delle attività 
produttive e il D.M. 1° luglio 2003, per il Ministero dell'interno. 
(79/d) Comma così sostituito dall'art. 9, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata 
al n. G/VIII. 
 



48. Certificazione marchio CE per il settore industriale: criteri di delega. 
1. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per la parte in cui 
modifica ed integra direttive comunitarie attuate con leggi e con atti aventi 
forza ed efficacia di legge, si provvede, fatto salvo quanto disposto al capo 
VIII, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 18 ottobre 1977, 
n. 791 (80), di recepimento della direttiva 73/23/CEE in materia di 
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente al materiale 
elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione; 
b) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 
settembre 1991, n. 311 (81), di recepimento delle direttive 87/404/CEE e 
90/488/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 
relativamente ai recipienti semplici a pressione; 
c) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 
settembre 1991, n. 313 (82), di recepimento della direttiva 88/378/CEE in 
materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente 
alla sicurezza dei giocattoli; 
d) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 
dicembre 1992, n. 475 (83), di recepimento della direttiva 89/686/CEE in materia 
di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai 
dispositivi di protezione individuale; 
e) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 
dicembre 1992, n. 517 (84), di recepimento della direttiva 90/384/CEE in materia 
di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente agli 
strumenti per pesare a funzionamento non automatico, prevedendo che il Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato individui gli impieghi di 
scarsa rilevanza ai fini della tutela e della fede pubblica, da esonerare 
dall'obbligo di verificazione periodica; 
f) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 
dicembre 1992, n. 507 (85), di recepimento della direttiva 90/385/CEE in materia 
di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai 
dispositivi medici impiantabili attivi. 
2. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per le parti in cui 
modifica ed integra direttive comunitarie attuate con atti di natura 
regolamentare o amministrativa, si provvede ai sensi dell'articolo 4 della legge 
22 febbraio 1994, n. 146 (86). 
------------------------ 
(80) Riportata alla voce Acque pubbliche e impianti elettrici. 
(81) Riportato alla voce Combustione (Controllo della). 
(82) Riportato alla voce Commercio di vendita al pubblico. 
(83) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli). 
(84) Riportato alla voce Pesi e misure. 
(85) Riportato alla voce Sanità pubblica. 
(86) Riportata al n. G/V. 
 



49. Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio di unità per la navigazione 
da diporto: criteri di delega. 
1. All'attuazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio si provvede apportando le necessarie modifiche ed integrazioni alla 
legge 11 febbraio 1971, n. 50 (87), e successive modificazioni, per adeguarla 
alle disposizioni della direttiva stessa, secondo i seguenti princìpi e criteri 
direttivi: 
a) fissare dei limiti di abilitazione alla navigazione in relazione alle 
categorie di progettazione delle unità da diporto come previsto dalla direttiva; 

b) adeguare le abilitazioni al comando delle unità da diporto ai limiti di cui 
alla lettera a); 
c) adeguare le norme sulla costruzione delle unità da diporto alle disposizioni 
previste dalla direttiva; 
d) adeguare la regolamentazione nazionale a quanto previsto dalla direttiva in 
materia di certificazione e marcatura; 
e) adeguare la regolamentazione nazionale sulla motorizzazione, sui carichi 
ammissibili e sulle persone trasportabili a quanto previsto dalla direttiva. 
------------------------ 
(87) Riportata alla voce Marina mercantile. 
 



50. Rilascio ed esercizio dei titoli minerari per la prospezione, la ricerca e 
la coltivazione di idrocarburi: criteri di delega. 
1. Il Governo è delegato ad attuare, entro nove mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 30 maggio 1994, sulla base dei seguenti criteri e princìpi 
direttivi: 
a) promozione della concorrenza attraverso l'abrogazione o la modificazione 
delle norme che prevedono disparità di trattamento tra diversi operatori nei 
settori della prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio in giacimento di 
idrocarburi, assicurando, entro il 31 dicembre 1996, parità di condizioni di 
accesso per l'intero territorio nazionale; 
b) soppressione, entro il 31 dicembre 1996, del regime di esclusiva per la 
ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio in giacimento nelle zone di cui alla 
legge 10 febbraio 1953, n. 136 (88), e successive modificazioni, e adozione 
entro la stessa data delle procedure per regolare il conseguente regime 
transitorio nella salvaguardia dei diritti quesiti; 
c) predisposizione e adozione, entro il 31 dicembre 1996, di procedure idonee a 
garantire agli operatori tutte le necessarie condizioni per la parità di accesso 
alle aree da assegnare; 
d) armonizzazione sull'intero territorio nazionale della disciplina in materia 
di aliquote di prodotto della coltivazione dovute allo Stato, rideterminandone 
l'entità, le modalità di corresponsione e la destinazione e garantendo, 
comunque, l'invarianza del gettito complessivo derivante dalle predette 
aliquote, previsto per il bilancio dello Stato, ferme restando le aliquote 
dovute alle regioni; 
e) determinazione per l'intero territorio nazionale di procedure di rilascio di 
titoli minerari assicurando la loro pubblicità e trasparenza; 
f) definizione, per il conferimento di permessi di ricerca di idrocarburi in 
caso di concorso di domande per la stessa area, di criteri oggettivi e non 
discriminatori, ivi comprese le capacità tecniche ed economiche e le modalità di 
svolgimento dei lavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia 
ambientale, nonché al ripristino dei luoghi. 
------------------------ 
(88) Riportata alla voce Idrocarburi. 
 



Capo VIII - Telecomunicazioni 
51. Apparecchiature terminali di telecomunicazione e apparecchiature delle 
stazioni terrestri di comunicazione via satellite: criteri di delega. 
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/68/CEE e 93/97/CEE, per le 
parti in cui modificano ed integrano la direttiva 91/263/CEE, attuata con 
decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519 (89), sarà informata ai seguenti 
princìpi e criteri direttivi: 
a) prevedere che le apparecchiature di telecomunicazioni e le apparecchiature 
delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite possano essere immesse 
sul mercato solo se munite della marcatura CE; 
b) stabilire le condizioni per l'immissione sul mercato e per il collegamento 
alla rete pubblica di telecomunicazioni delle apparecchiature delle stazioni 
terrestri di comunicazione via satellite; 
c) introdurre sanzioni per le ipotesi di violazione delle condizioni di cui alle 
lettere a) e b) nonché in materia di pubblicità di apparecchiature non 
approvate; estendere alle apparecchiature delle stazioni terrestri di 
comunicazione via satellite le disposizioni riguardanti il reciproco 
riconoscimento di conformità, la sorveglianza, i controlli e le misure cautelari 
e sanzionatorie, adottate con decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519 (89), 
in attuazione della direttiva 91/263/CEE; 
d) stabilire che l'attestazione di conformità prevista dall'articolo 10, 
paragrafo 5, della direttiva 89/336/CEE non si applica alle apparecchiature che 
rientrano nel campo di applicazione del decreto da emanare ai sensi della 
lettera e); 
e) disporre il recepimento delle direttive 93/68/CEE, nella parte in cui 
modifica la direttiva 91/263/CEE, e 93/97/CEE, con normativa organica, anche 
sostitutiva del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519 (89), tenendo conto 
delle disposizioni recate dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 (90), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. 
------------------------ 
(89) Riportato alla voce Poste, telegrafi e telefoni. 
(89) Riportato alla voce Poste, telegrafi e telefoni. 
(89) Riportato alla voce Poste, telegrafi e telefoni. 
(90) Riportato alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
 



52. Compatibilità elettromagnetica e conformità: criteri di delega. 
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/68/CEE, limitatamente alla 
compatibilità elettromagnetica, e 93/97/CEE che integrano e modificano la 
direttiva 89/336/CEE, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) prevedere le misure necessarie per l'immissione nel mercato degli apparecchi 
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476 
(91), solo se muniti della prescritta marcatura "CE"; 
b) stabilire gli obblighi e le sanzioni per i casi in cui siano violate le 
disposizioni sulla marcatura ed adottare le misure atte a vietare l'immissione 
nel mercato del prodotto non conforme o ad assicurare il ritiro del prodotto 
stesso dal commercio; 
c) sancire che la disposizione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 
dicembre 1992, n. 476 (91), non si applica alle apparecchiature delle stazioni 
terrestri di comunicazione via satellite; 
d) disporre il recepimento delle direttive 93/68/CEE, nella parte in cui 
modifica la direttiva 89/336/CEE, e 93/97/CEE, limitatamente all'articolo 8, 
paragrafo 3, con normativa organica, anche sostitutiva del decreto legislativo 4 
dicembre 1992, n. 476 (91), tenendo conto delle disposizioni recate dal 
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 (90), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. 
------------------------ 
(91) Riportato alla voce Acque pubbliche e impianti elettrici. 
(91) Riportato alla voce Acque pubbliche e impianti elettrici. 
(91) Riportato alla voce Acque pubbliche e impianti elettrici. 
(90) Riportato alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 
 



53. Comunicazioni via satellite. 
1. L'attuazione della direttiva 94/46/CE della Commissione, che modifica la 
direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE, sarà uniformata ai seguenti 
princìpi e criteri direttivi: 
a) prevedere per gli operatori economici il diritto di importare, 
commercializzare, allacciare ed installare le apparecchiature delle stazioni 
terrestri per i collegamenti via satellite nonché di provvedere alla 
manutenzione delle stesse; 
b) disporre la soppressione dei diritti esclusivi e speciali accordati al 
gestore pubblico e riguardanti le attività di cui alla lettera a); 
c) stabilire per le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti 
via satellite nonché per gli altri apparecchi terminali il divieto di 
allacciamento alla rete pubblica di telecomunicazioni nei casi in cui essi non 
siano conformi alle pertinenti regolamentazioni tecniche comuni o non sussistano 
i requisiti essenziali; 
d) prevedere che a ciascun gestore sia garantito il diritto di fornire i servizi 
di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia vocale, telex e di 
radiocomunicazioni mobili terrestri; 
e) disporre la soppressione dei diritti esclusivi e speciali concernenti i 
servizi via satellite; 
f) prevedere procedure di autorizzazione e di dichiarazione per la gestione 
delle stazioni trasmittenti a terra nonché il pagamento di corrispettivi e 
contributi; 
g) disporre il divieto di ogni restrizione all'offerta di capacità del segmento 
spaziale; 
h) estendere alle comunicazioni via satellite, con le opportune integrazioni, il 
regime sanzionatorio previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 109 (92), e dal 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103 (89), di recepimento della direttiva 
90/388/CEE. 
------------------------ 
(92) Riportata alla voce Poste, telegrafi e telefoni. 
(89) Riportato alla voce Poste, telegrafi e telefoni. 
 



Capo IX - Relazioni con la comunità 
54. Cooperazione con la Commissione delle Comunità europee in materia di 
concorrenza. 
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (93), 
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dei 
regolamenti (CEE) del Consiglio n. 17/62, n. 1017/68, n. 4056/86, n. 3975/87 e 
n. 4064/89, in materia di concorrenza, è competente a provvedere: 
a) alla esecuzione degli accertamenti richiesti dalla Commissione delle Comunità 
europee; 
b) alla assistenza da prestare agli agenti della Commissione delle Comunità 
europee in relazione all'assolvimento dei loro compiti e all'esecuzione di 
accertamenti nel territorio dello Stato. 
2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le 
modalità previste dalla normativa comunitaria, l'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al Titolo II della legge 10 
ottobre 1990, n. 287, e, in caso di opposizione dell'impresa interessata e su 
richiesta della Commissione delle Comunità europee, può chiedere l'intervento 
della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei 
poteri d'indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul 
valore aggiunto e delle imposte sui redditi (94-95). 
3. Gli esiti degli accertamenti eseguiti a norma dei commi 1 e 2 sono destinati 
esclusivamente alla Commissione delle Comunità europee e non possono essere 
utilizzati ad altri fini. 
4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'espletamento delle 
istruttorie di cui al titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (93), si 
avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza che agiscono 
con i poteri e con le facoltà indicati al comma 2 utilizzando strutture e 
personale esistenti e in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 
5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in quanto autorità 
nazionale competente in materia di concorrenza, applica, fatto salvo quanto 
disposto dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (93), gli articoli 
85, paragrafo 1, ed 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, 
utilizzando i poteri ed agendo secondo le procedure di cui al titolo II, capo 
II, della medesima legge n. 287 del 1990 (93). L'Autorità informa la Commissione 
delle Comunità europee e sospende lo svolgimento del procedimento qualora la 
Commissione inizi, con riguardo alla medesima fattispecie, una procedura a norma 
dei regolamenti comunitari. 
------------------------ 
(93) Riportata alla voce Società commerciali. 
(94-95) Comma così sostituito dall'art. 29, L. 21 dicembre 1999, n. 526. 
(93) Riportata alla voce Società commerciali. 
(93) Riportata alla voce Società commerciali. 
(93) Riportata alla voce Società commerciali. 
 



55. Frodi comunitarie. 
1. Ferma restando ogni competenza prevista dalla normativa vigente, al fine di 
assicurare un maggiore impulso all'azione di contrasto alle frodi comunitarie, è 
istituito, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione 
della spesa del Ministero delle finanze - rubrica Guardia di finanza - e dei 
contingenti previsti dagli organici, il Nucleo speciale della Guardia di finanza 
per la repressione delle frodi comunitarie. 
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 
agosto 1988, n. 400 (96), sono dettate norme di attuazione concernenti le 
procedure da seguire per il coordinamento dell'azione di repressione delle frodi 
comunitarie. 
------------------------ 
(96) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
 



56. Fondo di rotazione. 
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
modifiche all'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 (97), intese ad aggiornare le 
procedure di pagamento dei contributi nazionali ivi previste, per un più 
efficace e tempestivo utilizzo delle risorse provenienti dalle Istituzioni 
dell'Unione europea. 
2. Gli anticipi, a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al 
cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse 
del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 
(98), sono erogati previo rilascio di garanzia fideiussoria redatta in 
conformità allo schema approvato con decreto del Ministro del tesoro (98/a). 
3. Il fondo di rotazione di cui al comma 2 è autorizzato ad avvalersi di un 
apposito conto corrente infruttifero in ECU, aperto presso la Banca d'Italia, 
finalizzato ad assicurare, con le modalità che saranno stabilite con decreti del 
Ministro del tesoro e per la tipologia di intervento ivi individuata, sia il 
trasferimento agli aventi diritto delle somme in ECU versate dalle Istituzioni 
comunitarie, sia la gestione di eventuali importi da riattribuire, in ECU, 
all'Unione europea. 
4. Presso le filiali della Banca d'Italia sono aperti appositi conti correnti 
infruttiferi in ECU, intestati alle regioni ed alle province autonome di Trento 
e di Bolzano, sui quali affluiscono, per il tramite del conto corrente in ECU 
aperto presso la Banca d'Italia ed intestato al fondo di rotazione di cui al 
comma 2, le somme versate in ECU dalle Istituzioni comunitarie secondo le 
modalità indicate dal Ministro del tesoro con i decreti previsti al comma 3. 
------------------------ 
(97) Riportato al n. F/XXVIII. 
(98) Riportata al n. F/XXIV. 
(98/a) Con D.M. 20 novembre 1996 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1996, n. 289), 
sostituito dal D.M. 22 aprile 1997 (Gazz. Uff. 26 aprile 1997, n. 96), sono 
state dettate norme di attuazione del comma 2 dell'art. 56 della presente legge. 
Con D.Dirig. 9 maggio 1997 (Gazz. Uff. 20 maggio 1997, n. 115) è stata stabilita 
l'efficacia della garanzia fidejussoria di cui al suddetto D.M. 22 aprile 1997. 
 



57. Aiuti di Stato. 
1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, 
d'intesa con il Ministro degli affari esteri e fermo restando quanto stabilito 
dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (99), 
assicura l'unitarietà d'indirizzo per la tutela degli interessi nazionali nel 
settore degli aiuti pubblici sottoposto al controllo della Commissione delle 
Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo della 
Comunità europea, curando il coordinamento con i Ministeri interessati e i 
rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti delle 
Comunità, anche in applicazione dell'articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86 
(100). 
------------------------ 
(99) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno. 
(100) Riportata al n. A/XLIV. 
 



(giurisprudenza) 
58. Rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali. 
1. Fermo restando il contingente complessivo fissato dal penultimo comma 
dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 
18 (101), come modificato dall'articolo 71 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 
(102), il numero massimo degli esperti inviati ad occupare un posto in organico 
in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali è elevato da 
venticinque a ventinove unità. 
2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari 
regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri 
su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province 
autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza 
permanente presso l'Unione europea. Presso la Rappresentanza permanente presso 
l'Unione europea è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore 
posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato 
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui è assegnato, in 
posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente 
ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei 
presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale ulteriore posto 
conferma quello già istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 4 
dicembre 1993, n. 491, abrogata dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto 
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la posizione e le funzioni 
originariamente stabilite (102/a). 
2-bis. I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista 
dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli 
argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie 
amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella 
formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla 
Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per 
l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere 
delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali (102/b). 
3. La spesa relativa alla istituzione dei posti da assegnare al personale delle 
amministrazioni regionali e delle province autonome, nell'ambito del contingente 
di cui al comma 1, fa carico ai bilanci delle predette amministrazioni. 
4. Le regioni nonché le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la 
facoltà di istituire presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea uffici 
di collegamento propri o comuni con altre regioni o enti appartenenti all'Unione 
europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi 
internazionali. Gli uffici regionali e provinciali intrattengono rapporti con le 
istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza. Gli oneri 
derivanti dall'istituzione degli uffici sono posti a carico dei rispettivi 
bilanci delle regioni e delle province autonome (102/c). 
------------------------ 
(101) Riportato alla voce Ministero degli affari esteri. 
(102) Riportata al n. G/I. 
(102/a) Comma così sostituito dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata 
al n. G/VII. 
(102/b) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata al n. 
G/VII. 
(102/c) Comma così modificato dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata 
al n. G/VII. 
 



59. Coordinamento interministeriale per gli adempimenti comunitari. 
1. Ai partecipanti, in qualità di componenti o di personale di segreteria, alle 
riunioni della Commissione per il recepimento delle direttive comunitarie di cui 
all'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (103), continua a competere 
un gettone di presenza determinato con decreto del Ministro per il coordinamento 
delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro del tesoro. 
------------------------ 
(103) Riportata al n. F/XXIV. 
 



Allegato A 
(articolo 1, comma 1) 
Elenco delle Direttive oggetto della delega legislativa 
Libera Circolazione 
91/308/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla 
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi 
di attività illecite. 
93/83/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento 
di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili 
alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo. 
93/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente 
l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni 
diritti connessi. 
94/80/CE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le 
modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni 
comunali per i cittadini dell'Unione che risiedano in uno Stato membro di cui 
non hanno la cittadinanza. 
Credito e Risparmio 
93/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza 
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. 
93/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di 
investimento nel settore dei valori mobiliari. 
94/19/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, 
relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. 
Finanze 
93/89/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa 
all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli 
commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e 
diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture. 
Sanità e Ambiente 
92/32/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 aprile 1992, recante settima modifica 
della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, 
all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose. 
93/35/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta modifica 
della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. 
93/39/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica le 
direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali. 
93/40/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica le 
direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative ai medicinali veterinari. 
93/41/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che abroga la direttiva 
87/22/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti 
l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di 
quelli derivati dalla biotecnologia. 
93/42/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i 
dispositivi medici. 
93/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti 
alimentari. 
93/74/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli 
alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali. 
93/99/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure 
supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari. 
93/118/CE: Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la 
direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli 
sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile. 
93/119/CE: Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla 
protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento. 
94/39/CE: Direttiva della Commissione, del 25 giugno 1994, che stabilisce un 
elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari 
fini nutrizionali. 
Lavoro 
92/56/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, che modifica la 
direttiva 75/129/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative ai licenziamenti collettivi. 
Produzione industriale 
94/22/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, 
relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. 
94/62/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 
1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 
Telecomunicazioni e Certificazione CE 
93/68/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le 
direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE 
(sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE 
(compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi 
di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non 
automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE 
(apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 
92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o 
gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro 
taluni limiti di tensione). 
93/97/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che integra la 
direttiva 91/263/CEE del Consiglio per quanto attiene alle apparecchiature delle 
stazioni terrestri di comunicazione via satellite. 
94/25/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, 
sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto. 
94/46/CE: Direttiva della Commissione, del 13 ottobre 1994, che modifica la 
direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle 
comunicazioni via satellite. 
------------------------ 
 



Allegato B 
(articolo 1, comma 4) 
Elenco delle direttive oggetto della delega legislativa per le quali si richiede 
il Parere delle Commissioni Parlamentari Permanenti competenti per materia sugli 
schemi dei relativi decreti legislativi 
Libera Circolazione 
91/308/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla 
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi 
di attività illecite. 
93/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente 
l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni 
diritti connessi. 
Credito e Risparmio 
93/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza 
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. 
93/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di 
investimento nel settore dei valori mobiliari. 
94/19/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, 
relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. 
Sanità e Ambiente 
93/35/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta modifica 
della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. 
93/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti 
alimentari. 
93/99/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure 
supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari. 
93/118/CE: Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la 
direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli 
sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile. 
93/119/CE: Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla 
protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento. 
Lavoro 
92/56/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, che modifica la 
direttiva 75/129/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative ai licenziamenti collettivi. 
Produzione industriale 
94/22/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, 
relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. 
------------------------ 
 



Allegato C 
(articolo 4) 
Elenco delle Direttive da attuare in via regolamentare 
89/392/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. 
91/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la 
direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative alle macchine. 
93/53/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure 
comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (104). 
93/65/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla 
definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per 
l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo. 
93/75/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa alle 
condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della 
Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti. 
94/9/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 
agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in 
atmosfera potenzialmente esplosiva. 
------------------------ 
(104) All'attuazione della presente direttiva si è provveduto con D.P.R. 3 
luglio 1997, n. 263 (Gazz. Uff. 8 agosto 1977, n. 184), modificato con D.P.R. 24 
ottobre 2001, n. 425 (Gazz. Uff. 7 dicembre 2001, n. 285). 
 



Allegato D 
(articolo 5) 
Elenco delle Direttive da attuare in via amministrativa 
Direttiva 92/36/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che modifica per quanto 
si riferisce alla peste equina la direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni 
di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di 
equidi in provenienza dai paesi terzi. 
Direttiva 93/19/CEE del Consiglio, del 19 aprile 1993, che modifica la direttiva 
77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella 
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro 
diffusione nella Comunità, nonché la direttiva 91/683/CEE. 
Direttiva 93/26/CEE della Commissione, del 4 giugno 1993, che modifica la 
direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati 
nell'alimentazione degli animali. 
Direttiva 93/45/CEE della Commissione, del 17 giugno 1993, relativa alla 
produzione di nettari senza l'aggiunta di zuccheri o di miele. 
Direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la 
scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle 
piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 
prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio. 
Direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la 
scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle 
piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 
91/682/CEE del Consiglio. 
Direttiva 93/56/CEE della Commissione, del 29 giugno 1993, che modifica la 
direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati 
nell'alimentazione degli animali. 
Direttiva 93/59/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1993, che modifica la direttiva 
70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le 
emissioni dei veicoli a motore. 
Direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce le 
schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di 
moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla 
direttiva 92/33/CEE del Consiglio. 
Quinta direttiva 93/73/CEE della Commissione, del 9 settembre 1993, relativa ai 
metodi di analisi necessari per i controlli della composizione dei prodotti 
cosmetici. 
Direttiva 93/77/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1993, relativa ai succhi di 
frutta e taluni prodotti simili. 
Direttiva 93/81/CEE della Commissione, del 29 settembre 1993, che adegua la 
direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a 
motore e dei loro rimorchi. 
Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta 
contro il marciume anulare della patata. 
Direttiva 93/86/CEE della Commissione, del 4 ottobre 1993, recante adeguamento 
al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile 
e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. 
Direttiva 93/91/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1993, che adegua al 
progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio relativa alla 
sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed 
indicatori). 
Direttiva 93/102/CE della Commissione, del 16 novembre 1993, recante modifica 
della direttiva 79/112/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione 
dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché alla relativa 
pubblicità. 
Direttiva 93/112/CE della Commissione, del 10 dicembre 1993, che modifica la 
direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa, in applicazione dell'articolo 10 
della direttiva 88/379/CEE, le modalità del sistema di informazione specifica 
concernente i preparati pericolosi. 
Direttiva 93/113/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa 
all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e 
di loro preparati nell'alimentazione degli animali. 
Direttiva 93/114/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, che modifica la 
direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. 
Direttiva 93/116/CE della Commissione, del 17 dicembre 1993, che adegua al 
progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del Consiglio relativa al consumo di 
carburante dei veicoli a motore. 
Dodicesima direttiva 93/117/CE della Commissione, del 17 dicembre 1993, che 
fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti 
per animali. 
Direttiva 94/1/CE della Commissione, del 6 gennaio 1994, recante adeguamento 
tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol. 
Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una 
procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un 
organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo 
fitosanitario. 
Direttiva 94/7/CE della Commissione, del 15 marzo 1994, che adegua la direttiva 
89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti 
creditizi per quanto riguarda la definizione tecnica di "banche multilaterali di 
sviluppo". 
Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, 
sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali 
usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al 
consumatore. 
Direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, 
relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni 
di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE. 
Direttiva 94/13/CE del Consiglio, del 29 marzo 1994, che modifica la direttiva 
77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella 
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la 
diffusione nella Comunità. 
Direttiva 94/14/CE della Commissione, del 29 marzo 1994, recante modifica della 
settima direttiva 76/372/CEE che fissa i metodi d'analisi comunitari per il 
controllo ufficiale degli alimenti per animali. 
Direttiva 94/15/CE della Commissione, del 15 aprile 1994, recante primo 
adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio 
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. 
Direttiva 94/16/CE della Commissione, del 22 aprile 1994, che modifica la 
direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti 
indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 
Direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, 
che modifica la direttiva 80/390/CEE per il coordinamento delle condizioni di 
redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione 
di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori per quanto 
riguarda l'obbligo di pubblicazione del prospetto. 
Direttiva 94/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, 
che stabilisce la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative 
degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e 
dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. 
Direttiva 94/29/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, recante modifica degli 
allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime 
di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei 
prodotti alimentari di origine animale. 
Direttiva 94/30/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, recante modifica 
dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di 
residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi 
gli ortofrutticoli, e che prevede la stesura di un elenco di percentuali 
massime. 
Direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26 luglio 1994, che modifica gli 
allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo 
sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra 
la direttiva 89/48/CEE. 
Direttiva 94/41/CE della Commissione, del 18 luglio 1994, che modifica la 
direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione 
degli animali. 
Direttiva 94/42/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, che modifica la direttiva 
64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi 
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina. 
Direttiva 94/44/CE della Commissione, del 19 settembre 1994, che adegua al 
progresso tecnico la direttiva 82/130/CEE del Consiglio, riguardante il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale 
elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva 
nelle miniere grisutose. 
 
 



Agg. G.U. 09/03/2004


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