GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 28 DEL 4/2/1997

 



D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693. Agg. G.U. 30/08/2004
Regolamento recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, 
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, 
approvato con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 
 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28. 
 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; 
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al citato decreto del D.P.R. 
n. 487 del 1994; 
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549; 
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del 
citato testo unico; 
Visto il decreto del D.P.R. Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 
1077, concernente riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello 
Stato; 
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 
novembre 1995; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
dell'11 ottobre 1996; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la 
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro; 
Emana il seguente regolamento: 
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Articolo 1 
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento approvato con 
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatto 
salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.". 
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Articolo 2 
1. (2). 
" b) di un anno per ogni figlio vivente;". 
2. (3). 
3. (4). 
4. (5). 
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(2) Sostituisce la lettera b) del numero 2), art. 2, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 
487. 
(3) Sostituisce le lettere d) ed e) del numero 2, art. 2, D.P.R. 9 maggio 1994, 
n. 487. 
(4) Sostituisce il comma 3 dell'art. 2, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 
(5) Aggiunge, dopo il comma 7, il comma 7-bis all'art. 2, D.P.R. 9 maggio 1994, 
n. 487. 
 



Articolo 3 
1.(6). 
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(6) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 
 



Articolo 4 
1.(7). 
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(7) Inserisce, dopo il comma 1, il comma 1-bis, art. 4, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 
487. 
 



Articolo 5 
1.(8). 
2.(9). 
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(8) Sostituisce i numeri 2) e 3) del comma 3, art. 5, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 
487. 
(9) Sostituisce i numeri 13), 14) e 15) del comma 4, art. 5, D.P.R. 9 maggio 
1994, n. 487. 
 



Articolo 6 
1. 10 
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(10) Sostituisce il comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 
 



Articolo 7 
1. (11). 
------------------------ 
(11) Inserisce, dopo il comma 2, il comma 2-bis, art. 7, D.P.R. 9 maggio 1994, 
n. 487. 
 



Articolo 8 
1. (12). 
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(12) Sostituisce il comma 1, art. 8, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 
 



Articolo 9 
1.(13). 
2.(14). 
3. (15). 
4.(16). 
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(13) Sostituisce il comma 1, art. 9, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 
(14) Sostituisce la lettera a) del comma 2, art. 9, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 
487. 
(15) Sostituisce il comma 3 dell'art. 9, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 
(16) Sostituisce il comma 6 dell'art. 9, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 
 



Articolo 10 
1.(17). 
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(17) Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 12, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 
 



Articolo 11 
1. (18). 
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(18) Sostituisce il comma 2 dell'art. 13, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 
 



Articolo 12 
1. Nel comma 3 dell'articolo 15 del regolamento di cui all'articolo 1, sono 
soppresse le parole: "formate sulla base del punteggio riportato nelle prove 
d'esame,". 
2. (19). 
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(19) Inserisce, dopo il comma 6, il comma 6-bis, art. 15, D.P.R. 9 maggio 1994, 
n. 487. 
 



Articolo 13 
1. (20). 
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(20) Aggiunge, dopo l'art. 18, l'art. 18-bis al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. 
 



Articolo 14 
1. (21). 
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(21) Inserisce, dopo il comma 6, il comma 6-bis, art. 24, D.P.R. 9 maggio 1994, 
n. 487. 
 



Articolo 15 
1. Al comma 2 dell'articolo 25 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, è 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla comunicazione dell'avvenuta 
assunzione i lavoratori già avviati a selezione possono essere avviati a nuova 
selezione presso altre amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta.". 
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Agg. G.U. 30/08/2004
 


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