GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 39 DEL 16/2/1996





D.M. 10 gennaio 1996, n. 60.       Agg. GU 12/12/2003
Regolamento recante norme per l'esclusione dell'esercizio del diritto di accesso 
ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L. 7 agosto 
1990, n. 241 (2), e dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (3). 
 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 1996, n. 39. 
Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
 



IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 
352; 
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visto il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 
agosto 1990, n. 241, espresso in data 9 maggio 1995; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 
novembre 1995; 
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi 
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inviata con nota del 
10 gennaio 1996; 
Adotta il seguente regolamento: 
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1. Ambito di applicazione. 
1. Il presente regolamento individua, in conformità all'art. 24, comma 4, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241 (2), le categorie di documenti, formati o comunque 
rientranti nella disponibilità del Ministero della pubblica istruzione e degli 
organi periferici dipendenti ivi comprese le istituzioni scolastiche e gli enti 
vigilati, sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della medesima 
legge n. 241 del 1990 (2) e dell'art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (3). 
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(2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(3) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
 



2. Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, 
persone, gruppi ed imprese. 
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (3), ed in relazione all'esigenza di 
salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo 
peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti 
amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i 
loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di 
documenti: 
a) rapporti informativi sul personale dipendente; 
b) documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale di 
determinati soggetti, con esclusione di quelli concernenti i criteri generali 
fissati, in funzione autolimitativa, dall'amministrazione per le procedure 
stesse; 
c) documenti rappresentativi di accertamenti e di dichiarazioni medico-legali; 
d) documenti relativi alla salute delle persone; 
e) documenti rappresentativi di interventi dell'autorità giudiziaria o della 
procura generale e delle procure regionali presso la Corte dei conti, relativi a 
soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità penale, civile 
o amministrativa; 
f) relazioni alla procura generale e alle procure regionali presso la Corte dei 
conti nei confronti dei soggetti suindicati, nonché atti di promovimento di 
azioni di responsabilità davanti alla autorità giudiziaria. 
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(3) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
 



3. Differimento. 
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2), e 
dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 
1992, n. 352 (3), in caso di incarichi ispettivi nei confronti del personale 
dipendente, di istituzioni scolastiche o enti vigilati, l'accesso alla relazione 
finale e alla documentazione in essa richiamata è consentito, limitatamente alla 
parte riguardante il richiedente, dopo la conclusione dei procedimenti 
ispettivi. 
2. Nei procedimenti concorsuali e di selezione in materia di personale, 
l'accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione 
alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi 
sono preordinati. Fino a quando il procedimento non sia concluso, l'accesso è 
limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione 
degli atti relativi ad altri concorrenti. 
3. Nei procedimenti di scelta del contraente per acquisto di beni, forniture e 
servizi, le offerte sono accessibili ai partecipanti, dopo la conclusione del 
procedimento, salvo brevetti e casi analoghi protetti. 
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(2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(3) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
 



4. Pubblicazione aggiuntiva. 
1. Il presente regolamento, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana, è pubblicato nel Bollettino ufficiale, parte I, del Ministero della 
pubblica istruzione. Le stesse modalità sono utilizzate per le successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
 



Agg. GU 12/12/2003
 


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