
D.M. 26 febbraio 2001. Agg. G.U. 28/10/2004 Recepimento della direttiva 2000/63/CE della Commissione del 5 ottobre 2000 che modifica la direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 maggio 2001, n. 108, S.O. IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto l'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1997, n. 356 riguardante i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, così come modificato dal decreto ministeriale 16 giugno 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 6 novembre 1999; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 10 marzo 2000, n. 183; Vista la direttiva 2000/63/CE della Commissione del 5 ottobre 2000 recante modifica della direttiva 96/77/CE della Commissione che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi diti coloranti e dagli edulcoranti; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopracitata; Sentito il Consiglio Superiore di Sanità che si è espresso nella seduta del 29/30 gennaio 2001; Decreta: ------------------------ 1. 1. Il decreto ministeriale 4 agosto 1997, n. 356, come modificato dal decreto 16 giugno 1999 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 193 alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 6 novembre 1999, è modificato come segue: a) i requisiti di purezza dell'additivo E 320 butilidrossianisolo (BHA) riportati nell'allegato II sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato B del presente decreto; b) all'allegato I sono aggiunte, in fine, le sostanze riportate nell'allegato A del presente decreto; c) all'allegato II sono inseriti, in fine, i requisiti di purezza specifici riportati nell'allegato B del presente decreto. 2. Gli additivi alimentari di cui all'allegato B immessi in commercio o etichettati prima del 31 marzo 2001, non conformi alle disposizioni del presente decreto, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte. 3. Sono abrogate le disposizioni del decreto 31 marzo 1965, del Ministro della sanità pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto 15 maggio 1995, n. 283, 3 maggio 1971 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 maggio 1971, 27 febbraio 1996 n. 209, relative ai requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari elencati nell'allegato A del presente decreto, nonché quelle del decreto ministeriale 4 agosto 1997 n. 356, limitatamente all'additivo E320 butilidrossianisolo (BHA). ------------------------ ALLEGATI A e B (2) ------------------------ (2) Gli allegati A e B modificano gli allegati I e II , D.M. 4 agosto 1997, n. 356, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del presente decreto. Agg. G.U. 28/10/2004