GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 286 DEL 6/12/1996

 



D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 615. Agg. G.U. 30/08/2004
Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in 
materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla 
compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 
92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del 
Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 
ottobre 1993. 
 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 1996, n. 286, S.O. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti circolari: 
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 27 gennaio 
1997, n. 157056; 
- Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Circ. 29 maggio 1997, n. 
GM103058/4207DL; Circ. 4 luglio 1997, n. GM/104813/103259V/CR. 
 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 - legge comunitaria 1994, ed in 
particolare l'art. 52, recante delega al Governo a recepire le direttive del 
Consiglio 93/68/CEE e 93/97/CEE, che integrano e modificano la direttiva 
89/336/CEE in materia di compatibilità elettromagnetica; 
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, recante disposizioni di 
attuazione della citata direttiva 89/336/CEE, modificata dalla direttiva 
92/31/CEE; 
Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni 
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto la trasformazione 
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico 
economico e la riorganizzazione del Ministero; 
Riconosciuta l'opportunità di riordinare, con normativa organica, la materia già 
disciplinata dal decreto legislativo n. 476 del 1992; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
31 ottobre 1996; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle 
poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e 
giustizia e del tesoro; 
Emana il seguente decreto legislativo: 
------------------------ 
 



Capo I - Disposizioni sulla compatibilità elettromagnetica 
1. Definizioni. 
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per: 
a) "apparecchi", tutti i dispositivi elettrici ed elettronici nonché le 
apparecchiature, i sistemi e gli impianti contenenti componenti elettrici o 
elettronici; 
b) "disturbi elettromagnetici", i fenomeni elettromagnetici che possono alterare 
il funzionamento di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema; 
c) "immunità", l'idoneità di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un 
sistema a funzionare in presenza di disturbi elettromagnetici senza pregiudizio 
per le sue prestazioni; 
d) "compatibilità elettromagnetica", l'idoneità di un dispositivo, di 
un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare nel proprio ambiente 
elettromagnetico in modo soddisfacente senza introdurre disturbi 
elettromagnetici inaccettabili per tutto ciò che si trova in tale ambiente; 
e) "organismo competente", ogni organismo stabilito nell'Unione europea 
rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, riconosciuto capace di rilasciare 
una relazione tecnica o un attestato per gli apparecchi di cui alla lettera a); 
f) "attestato di esame CE del tipo", il documento in cui un organismo notificato 
attesta che il tipo di apparecchio esaminato è conforme ai requisiti del 
presente decreto (2); 
g) "organismo notificato", organismo stabilito nell'Unione europea rispondente 
ai criteri di cui all'allegato 2, abilitato a rilasciare attestati di esame CE 
del tipo per gli apparecchi di cui alla lettera l), notificato alla Commissione 
delle Comunità europee ed agli altri Stati membri (3); 
h) "laboratorio di prova accreditato", il laboratorio di prova accreditato sulla 
base del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che esegue le prove 
prescritte dalle regole tecniche comuni e dalle regole e norme tecniche europee 
e nazionali (4); 
i) "apparecchiatura terminale", di seguito indicata con la parola "terminale", 
un'apparecchiatura di telecomunicazioni, destinata ad essere collegata mediante 
un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad una rete 
pubblica di telecomunicazioni, vale a dire: 
1) essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di 
telecomunicazioni; 
2) o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto 
collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la 
trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni; 
l) "apparecchi radiotrasmittenti", apparecchiature radio i cui trasmettitori, 
ivi compresi i dispositivi ausiliari, emettono o diffondono onde 
elettromagnetiche per le radiocomunicazioni (5); 
m) "radioamatore", persona, debitamente autorizzata, che si interessa di 
radiotecnica a titolo puramente personale e senza scopo di lucro, che partecipa 
al servizio di radiocomunicazione detto "d'amatore" avente per oggetto 
l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici; 
n) "costruttore o fabbricante", il responsabile della progettazione e della 
produzione di un apparecchio di cui alla lettera a) oppure chi realizza un nuovo 
apparecchio con altri apparecchi di cui alla stessa lettera a) oppure ancora 
colui che modifica, trasforma, amplia o adegua un dato apparecchio oppure chi 
appone il proprio marchio su apparecchi costruiti da terzi. 
------------------------ 
(2) Vedi, anche l'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269. 
(3) Vedi, anche l'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269. 
(4) Vedi, anche l'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269. 
(5) Vedi, anche l'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269. 
 



2. Campo di applicazione. 
1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che possono creare emissioni 
elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere alterato da disturbi 
elettromagnetici presenti nell'ambiente. Esso fissa i requisiti di protezione in 
materia di compatibilità elettromagnetica nonché le relative modalità di 
controllo. 
2. Gli apparecchi costruiti per usi militari non rientrano nel campo di 
applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio. 
3. Gli apparecchi radio utilizzati da radioamatori non rientrano nel campo di 
applicazione del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio. 
4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano o cessano di essere 
applicate a quegli apparecchi i cui requisiti di protezione in materia di 
compatibilità elettromagnetica siano stabiliti da norme di attuazione di 
specifiche direttive comunitarie. 
5. Agli apparecchi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni contenute 
nella legge 22 maggio 1980, n. 209. 
------------------------ 
 



3. Requisiti per l'immissione in commercio o in servizio. 
1. Gli apparecchi possono essere immessi nel mercato comunitario o in servizio 
soltanto se essi soddisfano i requisiti fissati dal presente decreto 
legislativo, quando sono installati, sottoposti ad opportuna manutenzione ed 
utilizzati conformemente alla loro destinazione. 
------------------------ 
 



4. Requisiti di protezione. 
1. Gli apparecchi debbono essere costruiti in modo tale che: 
a) i disturbi elettromagnetici da essi generati siano limitati ad un livello che 
permetta agli apparecchi radio e di telecomunicazioni ed agli altri apparecchi 
di funzionare in modo conforme alla loro destinazione; 
b) essi abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca contro i disturbi 
elettromagnetici che permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro 
destinazione. 
2. I principali requisiti di protezione sono indicati nell'allegato 3. 
------------------------ 
 



5. Misure speciali. 
1. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione, su 
iniziativa delle autorità competenti di cui all'art. 9, delle seguenti misure 
speciali: 
a) misure concernenti l'entrata in servizio e l'utilizzazione dell'apparecchio, 
adottate per un luogo particolare, per ovviare ad un problema di compatibilità 
elettromagnetica già esistente o prevedibile; 
b) misure concernenti l'installazione dell'apparecchio, adottate per proteggere 
le reti pubbliche di telecomunicazioni o le stazioni riceventi o trasmittenti 
utilizzate per motivi di sicurezza. 
2. Le autorità competenti notificano alla commissione europea ed agli altri 
Stati membri le misure speciali di cui al comma 1. 
------------------------ 
 



6. Presunzione di conformità. 
1. Si presumono conformi ai requisiti di protezione di cui all'art. 4 gli 
apparecchi che soddisfano: 
a) le norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate i cui 
riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i 
riferimenti di tali norme nazionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana ad iniziativa delle autorità competenti di cui 
all'art. 9; 
b) oppure, quando non esistono norme armonizzate, le norme nazionali degli Stati 
membri i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
europee; i riferimenti di tali norme sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana ad iniziativa delle autorità di cui alla lettera a). 
2. In assenza delle norme di cui al comma 1, oppure qualora il fabbricante non 
ha applicato, in tutto o in parte, dette norme, gli apparecchi sono considerati 
conformi ai requisiti di protezione di cui all'art. 4 se sussiste la 
documentazione di cui all'art. 7, comma 2. 
3. Le autorità competenti, se ritengono che le norme armonizzate citate al comma 
1, lettera a), non soddisfano pienamente i requisiti di protezione, adiscono il 
comitato permanente di cui all'art. 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317. 
------------------------ 
 



7. Dichiarazione e marcatura CE di conformità. 
1. Nel caso di apparecchi per i quali il fabbricante ha applicato le norme di 
cui all'art. 6, comma 1, la conformità degli apparecchi stessi alle disposizioni 
del presente decreto è attestata da una dichiarazione CE di conformità 
predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione europea. 
La dichiarazione, di cui all'allegato 1, deve essere tenuta a disposizione delle 
autorità competenti di cui all'art. 9 dal momento dell'immissione nel mercato 
comunitario del primo esemplare e fino alla scadenza di dieci anni 
dall'immissione nel mercato comunitario dell'ultimo esemplare dell'apparecchio 
in questione. 
2. Nel caso di apparecchi per i quali il fabbricante non ha applicato, in tutto 
o in parte, le norme di cui all'art. 6, comma 1, o in assenza di norme al 
momento dell'introduzione nel mercato comunitario, la conformità alle 
disposizioni del presente decreto è attestata da una dichiarazione CE di 
conformità predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito 
nell'Unione europea corredata da una documentazione tecnica di costruzione. Essa 
descrive l'apparecchio, illustra le modalità attuate per garantire la conformità 
dell'apparecchio ai requisiti di protezione e include una relazione tecnica o un 
attestato rilasciati da un organismo competente. La conformità di tali 
apparecchi a quanto descritto nella documentazione tecnica è attestata secondo 
la procedura prevista dal comma 1. 
3. Nel caso in cui né il fabbricante, né il suo mandatario sono stabiliti 
nell'Unione europea, l'obbligo di tenere la dichiarazione CE di conformità 
ricade sul soggetto che introduce l'apparecchio nel mercato comunitario. Questi 
è responsabile della rispondenza dell'apparecchio ai requisiti di protezione. 
4. I dati identificativi del fabbricante o del suo mandatario con sede 
nell'Unione europea o del responsabile dell'immissione nel mercato comunitario 
degli apparecchi elettrici ed elettronici debbono accompagnare ciascun esemplare 
dell'apparecchiatura immessa in commercio. 
5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, oltre a 
predisporre la dichiarazione di cui al comma 1, appone la marcatura CE di 
conformità, di cui all'allegato 1, sull'apparecchio, sulle istruzioni per l'uso 
ovvero, in alternativa alle istruzioni, sul tagliando di garanzia e, 
facoltativamente, sull'imballaggio. 
6. È vietato apporre marcature che possono indurre in errore circa il 
significato e circa il simbolo grafico della marcatura CE. 
7. L'applicazione di altri marchi non deve limitare la visibilità e la 
leggibilità della marcatura CE. 
8. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario sono stabiliti 
nell'Unione europea, l'obbligo di tenere la documentazione tecnica ricade sul 
soggetto che introduce l'apparecchio nel mercato comunitario. 
9. Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti di 
cui all'art. 9 dal momento dell'immissione nel mercato comunitario del primo 
esemplare e fino alla scadenza di dieci anni dall'immissione nel mercato 
comunitario dell'ultimo esemplare dell'apparecchio in questione. 
10. Per gli apparecchi e per gli impianti prodotti nei laboratori, nelle 
officine e nei locali del costruttore per suo uso esclusivo, pur dovendo essere 
rispettati i requisiti di protezione, non è richiesto alcun attestato di 
conformità CE ed alcun contrassegno. 
11. Nel caso di impianti e reti, per gli apparecchi e per i sistemi componenti è 
richiesta una dichiarazione CE di conformità; gli apparecchi ed i sistemi 
componenti devono essere conformi alle condizioni di installazione fissate dal 
costruttore, in modo da assicurare il funzionamento appropriato 
dell'installazione. 
------------------------ 
 



8. Organismi notificati - Esame CE del tipo. 
1. La rispondenza alle norme di compatibilità elettromagnetica degli apparecchi 
radiotrasmittenti deve essere attestata da una dichiarazione CE di conformità 
predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione europea, 
dopo che l'interessato ha ottenuto un attestato o certificato di esame CE del 
tipo rilasciato da uno degli organismi notificati della Unione europea. 
2. Il comma 1 non si applica ai terminali radiotrasmittenti disciplinati, anche 
ai fini della valutazione della compatibilità elettromagnetica, dal decreto 
legislativo 12 novembre 1996, n. 614. 
3. L'attestato o certificato di esame CE del tipo, di cui al comma 1, è 
rilasciato, entro trenta giorni dalla domanda, dai seguenti organi del Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni: 
a) dalla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni relativamente 
alle apparecchiature terminali radiotrasmittenti; 
b) dall'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni relativamente 
agli apparecchi radiotrasmittenti. 
4. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 47 della legge 6 
febbraio 1996, n. 52, il richiedente l'attestato o il certificato CE del tipo, 
di cui al comma 3, è tenuto al versamento di una somma di lire seicentomila a 
titolo di contributo per le spese amministrative riguardanti l'istruttoria ed il 
rilascio del documento. 
5. Le somme di cui al comma 4 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato 
e, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 47 della legge 6 
febbraio 1996, n. 52, il loro versamento può essere effettuato con le seguenti 
modalità: 
a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria 
provinciale dello Stato competente territorialmente; 
b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato 
alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; 
c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il 
successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato. 
6. L'attestato o il certificato di esame CE del tipo è rilasciato sulla base di 
un rapporto di prova redatto da un laboratorio di prova accreditato con sede 
nell'Unione europea. 
7. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni accredita i laboratori di 
prova con sede in Italia sulla base di norme europee per la compatibilità 
elettromagnetica secondo la procedura di cui al decreto legislativo 12 novembre 
1996, n. 614. 
8. Con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di 
concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 
possono essere designati, oltre quelli citati nel comma 3, altri organismi 
notificati di cui all'art. 1, comma 1, lettera g). 
9. Le designazioni degli organismi notificati di cui al comma 8 sono revocate se 
vengono meno i requisiti di cui all'allegato 2 (6). 
------------------------ 
(6) Vedi, anche l'art. 17, D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269. 
 



9. Autorità competenti e organismi competenti. 
1. Le autorità competenti per l'attuazione del presente decreto sono: 
a) il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli apparecchi di 
telecomunicazioni e per tutti gli altri apparecchi limitatamente alla protezione 
delle radiocomunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo di 
tali ultimi apparecchi; 
b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli 
apparecchi diversi da quelli di telecomunicazioni, salvo quanto specificato 
nella lettera a). 
2. Con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di 
concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 
possono essere riconosciuti, nel settore della compatibilità elettromagnetica, 
organismi competenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), secondo la 
procedura riportata nel capo II. 
3. Nel periodo di prima applicazione del presente decreto legislativo sono 
abilitati a rilasciare una relazione tecnica o un attestato per gli apparecchi 
di cui all'art. 7, comma 2, gli organismi competenti indicati nel decreto del 
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 1° settembre 1980, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 28 ottobre 1980. 
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i 
predetti organismi devono ottenere il riconoscimento ai sensi delle norme di cui 
al capo II (6/a). 
------------------------ 
(6/a) Al riconoscimento di taluni organismi si è provveduto con D.M. 27 
settembre 1999 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1999, n. 249), con D.M. 25 luglio 2000 
(Gazz. Uff. 18 settembre 2000, n. 218), con D.M. 11 giugno 2001 (Gazz. Uff. 18 
luglio 2001, n. 165), con D.Dirett. 8 gennaio 2002 (Gazz. Uff. 12 febbraio 2002, 
n. 36), con D.Dirett. 21 novembre 2002 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2002, n. 299) e 
con D.Dirett. 16 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2003, n. 254). 
 



10. Funzioni delle autorità competenti - Vigilanza. 
1. Le autorità competenti di cui all'art. 9, nell'ambito delle rispettive 
attribuzioni, hanno i seguenti compiti: 
a) controllare gli apparecchi messi in commercio per verificarne la rispondenza 
ai requisiti di protezione di cui all'art. 4; 
b) individuare e risolvere situazioni di incompatibilità elettromagnetica, in 
particolare nei casi di radiodisturbi; 
c) promuovere presso la Commissione europea le iniziative per l'accertamento del 
difetto di conformità degli apparecchi alle norme specificate nell'art. 6. 
2. Al fine di verificare la conformità degli apparecchi alle prescrizioni del 
presente decreto, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato hanno facoltà di 
disporre verifiche e controlli. Restano ferme, quanto alle competenze in materia 
di vigilanza, le disposizioni vigenti. 
3. Le verifiche e i controlli di cui al comma 2, relativi ai prodotti immessi 
nel mercato comunitario, possono essere effettuati, anche con metodo a campione, 
presso il costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti, gli 
importatori, i commercianti nonché presso gli utilizzatori in caso di 
perturbazioni in atto alla rete o al servizio o a danno della rete pubblica. A 
tal fine debbono essere consentiti alle persone incaricate: 
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti; 
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento; 
c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove. 
4. I risultati delle verifiche e dei controlli debbono essere comunicati 
all'interessato entro il termine di novanta giorni dal prelievo degli 
apparecchi. 
5. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle spese per 
l'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei 
requisiti di protezione. I campioni, per i quali, invece, non sono state 
rilevate irregolarità, sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo. 
6. Ferme le attribuzioni di cui all'art. 9, le autorità competenti cooperano 
nell'attuazione delle verifiche e dei controlli avvalendosi delle strutture 
tecniche esistenti presso gli organismi competenti ed i laboratori accreditati. 
7. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può con propri 
provvedimenti affidare, non in esclusiva, attività di verifica ad istituti, enti 
o laboratori, purché dotati di comprovate capacità tecniche e di adeguate 
attrezzature; con i provvedimenti sono stabiliti limiti e modalità operative e 
può essere determinata la durata dell'affidamento. 
8. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comunica alla Commissione 
europea ed agli altri Stati membri le autorità competenti di cui al comma 1, i 
nominativi degli organismi incaricati del rilascio degli attestati di 
certificazione CE nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono 
stati designati ed i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in 
precedenza dalla Commissione. 
------------------------ 
 



11. Sanzioni. 
1. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, 
distribuisce in qualsiasi forma ovvero installa apparecchi non conformi ai 
requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni e del 
pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per 
ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione, fatto salvo quanto disposto dal comma 
6, è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchi dotati della 
prescritta marcatura CE, che comportano la mancata conformità ai requisiti di 
protezione. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma 
complessiva di lire duecento milioni. 
2. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, 
distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi conformi ai requisiti 
di protezione, ma sprovvisti della prescritta marcatura CE oppure senza il 
corredo dell'attestazione prevista dagli articoli 7 e 8 ovvero per i quali non è 
stata rilasciata detta attestazione, è assoggettato alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni e 
del pagamento di una somma da lire ventimila a lire centoventimila per ciascun 
apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma 
complessiva di lire duecento milioni. 
3. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura CE, ovvero ne 
limitano la visibilità e la leggibilità, è assoggettato alla sanzione 
amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni. 
4. Chiunque cede a terzi, senza il consenso del Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni - direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, 
l'attestazione prevista dagli articoli 7 e 8 è sottoposto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 

5. Chiunque promuove pubblicità per apparecchi che non rispettano le 
prescrizioni del presente decreto legislativo è assoggettato alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta 
milioni. 
6. Chiunque acquista o utilizza apparecchi privi della prescritta marcatura CE o 
apporta per uso personale ad apparecchi dotati di marcatura CE modifiche che 
comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione è assoggettato alla 
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila. 
7. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui all'art. 2, comma 1, che 
sono immessi nel mercato e che risultano: 
a) non conformi ai requisiti di protezione; 
b) privi della prescritta marcatura CE; 
c) non corredati dalla dichiarazione prevista dagli articoli 7 e 8, ancorché 
dotati della marcatura CE; 
d) provvisti di marcature che possono confondersi con la marcatura CE ovvero che 
possono limitarne la visibilità e la leggibilità. 
8. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla 
esecuzione del sequestro, non si è proceduto alla regolarizzazione delle 
situazioni indicate nel comma 7 ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi 
medesimi. 
------------------------ 
 



Capo II - Procedura di riconoscimento degli organismi competenti 
12. Riconoscimento degli organismi competenti. 
1. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come competenti in uno o più 
settori della compatibilità elettromagnetica debbono essere in possesso dei 
requisiti minimi di cui all'allegato 2. 
2. Il riconoscimento degli organismi di cui al comma 1 è effettuato con 
provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto 
con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare 
entro centottanta giorni dalla ricezione della domanda di cui all'art. 13, 
decorso il quale la domanda si considera respinta. 
------------------------ 
 



13. Domanda di riconoscimento. 
1. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 12 deve 
essere inviata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione 
generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi, che ne trasmette 
copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - direzione 
generale della produzione industriale. 
2. La domanda, firmata dal legale rappresentante dell'organismo interessato, 
deve specificare: 
a) nome o ragione sociale del richiedente; 
b) indirizzo o sede del richiedente; 
c) denominazione dell'organismo; 
d) sede dell'organismo; 
e) settore specifico di competenza con l'indicazione delle possibili categorie 
di apparecchiature e dei fenomeni elettromagnetici di interesse; 
f) dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative al riconoscimento 
dell'organismo; 
g) eventuali accreditamenti ottenuti; 
h) elenco degli allegati. 
3. Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte, debbono essere 
allegati, in duplice copia, i seguenti documenti: 
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura; 
b) manuale della qualità del laboratorio di prova interno all'organismo, redatto 
in conformità alle norme della serie UNI CEI EN 45001 ed alla norma UNI CEI 
70012; 
c) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento delle condizioni 
minime di cui all'allegato 2; 
d) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore 
a lire tre miliardi per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di 
valutazione tecnica; detta polizza non è prodotta nel caso in cui il richiedente 
è un organismo pubblico; 
e) copia di eventuali certificati di accreditamento rilasciati da altri 
organismi; 
f) elenco del personale del laboratorio di prova interno all'organismo con 
l'indicazione delle relative qualifiche, dei titoli di studio e delle mansioni; 
g) curriculum del personale tecnico responsabile delle valutazioni ai fini della 
redazione della relazione tecnica o dell'attestato; 
h) procedura adottata per l'identificazione dei fenomeni elettromagnetici 
interessanti un prodotto posto ad esame, per la selezione delle prove e delle 
verifiche di laboratorio ritenute necessarie nonché per la valutazione dei 
risultati di prova e per la stesura della relazione tecnica relativa. 
4. Per l'accertamento dell'idoneità a svolgere i compiti ai quali si riferisce 
il riconoscimento, i Ministeri competenti possono richiedere ogni altra 
documentazione integrativa ritenuta necessaria, fermo restando quanto previsto 
dall'art. 12, comma 2. 
------------------------ 
 



14. Valutazione dell'organismo. 
1. Ai fini del riconoscimento, il Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni provvede, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, 
alla convocazione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti designati 
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai componenti del gruppo di 
lavoro non è dovuto alcun compenso. 
2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 provvede ad esaminare le domande di cui 
all'art. 13 e ad indicare i nominativi degli ispettori per la valutazione del 
laboratorio di prova dell'organismo candidato attraverso l'esame del manuale 
della qualità del laboratorio di prova e mediante visita ispettiva. 
3. Gli ispettori nominati dalle rispettive direzioni generali, dopo aver 
esaminato il manuale della qualità, comunicano l'esito al Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni. 
4. Se l'esame del manuale della qualità ha esito negativo, gli ispettori, sulla 
base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione generale 
per la regolamentazione e la qualità dei servizi del Ministero delle poste e 
delle telecomunicazioni il rapporto di esame per la sospensione dell'istruttoria 
di riconoscimento. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comunica 
tale risultato all'organismo fissando modalità e termini per l'eventuale 
perfezionamento del manuale stesso. 
5. Se l'esame del manuale della qualità ha esito positivo, la direzione generale 
per la regolamentazione e la qualità dei servizi provvede ad organizzare le 
visite tecniche presso la sede dell'organismo candidato. Gli ispettori, sulla 
base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione stessa la 
relazione finale con le proprie valutazioni e raccomandazioni. 
6. Sulla base del rapporto finale di valutazione di cui al comma 5, la 
commissione tecnica consultiva prevista dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 12 
novembre 1996, n. 614 (7) propone il riconoscimento dell'organismo che viene, 
successivamente, formalizzato con provvedimento del Ministero delle poste e 
delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato (7/a). 
7. Il riconoscimento ha la durata di tre anni. 
------------------------ 
(7) Riportato alla voce Poste, telegrafi e telefoni. 
(7/a) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 10 gennaio 
1977, n. 7. 
 



15. Sorveglianza del riconoscimento. 
1. Con periodicità annuale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, 
di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 
dispone visite di sorveglianza presso gli organismi riconosciuti. 
------------------------ 
 



16. Rinnovo del riconoscimento. 
1. Ai fini del rinnovo del suo riconoscimento, l'organismo deve presentare alla 
direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi, con almeno 
sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza del riconoscimento, una 
domanda di rinnovo con l'integrazione della documentazione di cui all'art. 13, 
qualora sono intervenute variazioni rispetto alla documentazione già presentata. 

2. La direzione generale, esaminata la domanda, dispone una visita tecnica al 
fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per il 
riconoscimento, con le modalità di cui all'art. 14. 
3. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è positivo, la 
direzione generale rilascia, entro trenta giorni dalla data di ricezione del 
rapporto stesso, un nuovo attestato di riconoscimento. 
4. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è negativo, la 
direzione generale procede ai sensi dell'art. 17. 
------------------------ 
 



17. Sospensione e revoca del riconoscimento. 
1. Il riconoscimento può essere sospeso dalla direzione generale, sentita la 
commissione tecnica consultiva, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di 
inosservanza da parte dell'organismo riconosciuto degli impegni assunti. 
2. Il riconoscimento è revocato dalla direzione stessa, sentita la commissione: 
a) nel caso in cui l'organismo riconosciuto non ottempera, con le modalità e nei 
tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione; 
b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti giuridici accertati al momento 
del rilascio dell'attestato di riconoscimento. 
3. Gli atti di sospensione o revoca devono essere comunicati all'organismo 
interessato. 
------------------------ 
 



18. Proventi. 
1. Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 47, comma 4, della legge 6 
febbraio 1996, n. 52 (8), si applicano, ai fini del riconoscimento degli 
organismi competenti, le quote di surrogazione stabilite per le prestazioni 
conto terzi dell'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni ai 
sensi dell'art. 19, quinto comma, del codice postale e delle telecomunicazioni 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (7). 

------------------------ 
(8) Riportata alla voce Comunità europee. 
(7) Riportato alla voce Poste, telegrafi e telefoni. 
 



Capo III - Disposizioni transitorie e finali 
19. Disposizione transitoria. 
1. Fino al 1° gennaio 1997 sono consentite l'immissione nel mercato comunitario 
e la messa in servizio degli apparecchi conformi ai sistemi di marcatura vigenti 
anteriormente al 1° gennaio 1995. 
------------------------ 
 



20. Abrogazione. 
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogato 
il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476 (9), ad eccezione dell'art. 14, 
comma 2. 
------------------------ 
(9) Riportato al n. C/XXX. 
 



Allegato 1 
(art. 7, commi 1 e 5) 
1. Dichiarazione CE di conformità 
La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti: 
descrizione dell'apparecchio o degli apparecchi presi in considerazione; 
riferimento delle norme rispetto alle quali è dichiarata la conformità e, se del 
caso, delle disposizioni nazionali adottate per garantire che gli apparecchi 
siano conformi alle disposizioni del decreto; 
identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo 
mandatario; 
ove richiesto, riferimenti dell'attestato di esame CE del tipo rilasciato da un 
organismo notificato. 
2. Marcatura CE di conformità 
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il 
simbolo grafico che segue: 
(Si omette il simbolo grafico) 
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere 
rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra. 

I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa 
dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. 
Qualora gli apparecchi siano oggetto di altri provvedimenti che prevedono la 
marcatura CE di conformità, l'apposizione della marcatura CE indica anche la 
presunta conformità alle disposizioni di questi altri provvedimenti. 
Tuttavia, nel caso in cui uno o più dei suddetti provvedimenti lascino al 
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo 
transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità ai provvedimenti 
applicati dal fabbricante. In tal caso, i documenti, le avvertenze od i fogli di 
istruzione che accompagnano gli apparecchi debbono indicare chiaramente i 
riferimenti alle direttive applicate ed alla relativa pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 
------------------------ 
 



Allegato 2 
(art. 1, comma 1, lettere e) e g) 
CRITERI PER VALUTARE GLI ORGANISMI COMPETENTI E DA NOTIFICARE 
Gli organismi competenti e gli organismi da notificare dagli Stati membri devono 
soddisfare le condizioni minime seguenti: 
1) disponibilità di personale nonché dei necessari mezzi ed attrezzature; 
2) competenza tecnica ed integrità professionale del personale; 
3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei 
rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la vigilanza previsti dal 
presente decreto, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le 
categorie professionali, a gruppi o persone aventi un interesse diretto o 
indiretto nel settore del prodotto interessato; 
4) rispetto del segreto professionale da parte del personale; 
5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile; tale condizione 
non è richiesta per gli organismi pubblici. 
Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate almeno una volta all'anno 
dalle autorità competenti di cui all'art. 9. 
------------------------ 
 



Allegato 3 
(art. 4, comma 2) 
PRINCIPALI CRITERI IN MATERIA DI PROTEZIONE 
Il livello massimo dei disturbi elettromagnetici generati dagli apparecchi deve 
essere tale da non alterare l'utilizzazione in particolare di: 
a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva; 
b) apparecchiature industriali; 
c) apparecchiature radiomobili ed apparecchiature radiotelefoniche commerciali; 
d) apparecchiature mediche e scientifiche; 
e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione; 
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico; 
g) apparecchi radio per l'aeronautica e la marina; 
h) apparecchi didattici elettronici; 
i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni; 
l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva; 
m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti. 
Gli apparecchi citati debbono essere costruiti in modo tale da disporre di un 
adeguato livello di immunità elettromagnetica nel normale ambiente di 
compatibilità elettromagnetica in cui sono destinati ad essere utilizzati, così 
da poter funzionare senza difficoltà, tenuto conto dei livelli di disturbo 
causati dagli apparecchi che soddisfano le norme di cui all'art. 6 del presente 
decreto. 
Le informazioni necessarie per permettere un'utilizzazione conforme alla 
destinazione dell'apparecchio debbono figurare in un'avvertenza di cui ogni 
apparecchio deve essere munito. 
------------------------ 
 



Agg. G.U. 30/08/2004
 

fp04-gr04