Provv.P.C.M. 12 settembre 1996. Agg. GU 12/12/2003
Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dell'art. 51, comma 1,
del D.Lgs. n. 29 del 1993 (2) - del testo del contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche
tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese
nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 11
del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 (2) - relativo al periodo dal 1 gennaio
1994 al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal 1 gennaio 1994 al 31
dicembre 1995, per gli aspetti economici - concordato il 17 luglio 1996 tra
l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CISNAL,
CONFEDIR, CONFSAL, RdB/CUB, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di
categoria AUPI, SNABI, SINAFO, USINCI/SICUS, CIDA/SIDIRSS, CISL FISOS/Dirigenti
e Federazione nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/Sanità dirigenza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1996, n. 304, S.O.
Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Per il biennio economico 1996-1997, vedi il Provv. P.C.M. 9 novembre 1996,
riportato al n. R/CCV. Vedi, ora, il nuovo contratto collettivo di cui all'Acc.
8 giugno 2000. I riferimenti al D.L. n. 377 del 1996 o al D.L. n. 583 del 1996,
contenuti nel presente provvedimento, devono intendersi sostituiti con il
riferimento al D.L. 18 novembre 1996, n. 583, convertito in legge 17 gennaio
1997, n. 4, in virtù di quanto disposto dal Provv. P.C.M. 17 gennaio 1997,
riportato al n. R/CCX.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni";
Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le
amministrazioni regionali espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente
dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle
province d'Italia (UPI);
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in
particolare l'articolo 2, comma 13, con il quale è stata determinata in lire
2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi ed in lire 4.200 miliardi,
rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi
contrattuali del personale dei comparti degli "Enti pubblici non economici";
delle "Regioni e delle autonomie locali", del "Servizio sanitario nazionale" e
delle "Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione", ed è stato
previsto che le "competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito
delle disponibilità dei rispettivi bilanci";
Visti il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 1 dicembre 1994 (S.O.
n. 167 alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1994) e i successivi
decreti correttivi del 6 marzo 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 4 marzo 1995)
e del 22 settembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 1995), con i
quali si è provveduto alla "Individuazione delle confederazioni sindacali e
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e
relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni
pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario
nazionale, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 dicembre 1993, n. 593";
Viste le lettere prot. n. 4983 del 24 luglio 1996 (pervenuta il 25 luglio 1996)
e prot n. 5416 del 27 agosto 1996 (pervenuta il 28 agosto 1996), con le quali
l'ARAN - in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni
ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non medico con qualifica
dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle
amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio
sanitario nazionale, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al periodo dal 1
gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal 1 gennaio 1994
al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici, concordato il 17 luglio 1996 tra
l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CISNAL,
CONFEDIR, CONFSAL, RdB/CUB, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di
categoria AUPI, SNABI, SINAFO, USINCI/SICUS, CIDA/SIDIRSS, CISL FISOS/Dirigenti
e Federazione Nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/Sanità Dirigenza.
Visto il "Testo concordato" in precedenza indicato, il quale è stato inviato
unitamente ad una Relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai sensi dei citati
articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993, da appositi
"prospetti" contenenti "l'individuazione del personale interessato, dei costi
unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la
quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa
quella rimessa alla contrattazione decentrata" e "l'indicazione della copertura
complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale";
Visti in particolare, l'articolo 2, comma 1, del predetto Testo concordato, il
quale prevede che "il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31
dicembre 1997 per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre
1995 per la parte economica";
Visto l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dal decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, il quale prevede che, ai fini della
autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi,
si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli
effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al
precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri";
Visto il citato articolo 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, il
quale prevede anche che "per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti
il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali" il Governo, ai
fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, "provvede previa intesa con le
amministrazioni regionali, espressa dalla conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano";
Vista la lettera prot. n. 1338/CP6 del 1 agosto 1996, con la quale la Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ha
espresso la richiesta "intesa";
Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 è stato precisato
che "per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori benefìci economici,
oltre l'indennità di vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilità, a
decorrere dal 1 aprile 1994, con il provvedimento del Presidente del Consiglio
dei Ministri 28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21
giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il decreto-legge 27 luglio
1994, n. 469" e che nella citata direttiva del 1 febbraio 1995 e stata definita,
nell'ambito degli indicati stanziamenti di cui alla legge n. 725 del 1992 "la
distribuzione delle risorse tra i singoli contratti collettivi riguardanti i
diversi comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome
separate aree di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e
per la dirigenza medica e veterinaria", indicando, in particolare, in lire 66,25
miliardi ed in lire 110,48 miliardi gli specifici importi destinati,
rispettivamente per gli anni 1995 e 1996, al rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per
il personale non medico con qualifica dirigenziale dipendente dal Servizio
sanitario nazionale;
Considerato che il predetto testo concordato, con le motivazioni indicate nel
seguito, non risulta, in generale, in contrasto con le citate direttive del 5
settembre 1994 e del 1 febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta
con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN,
previa intesa espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere
dell'ANCI e dell'UPI;
Considerato che la spesa complessiva diretta ed indiretta del rinnovo
contrattuale in questione è contenuta entro i limiti delle disponibilità
finanziarie determinate dalla legge n. 725 del 1994 e dalla direttiva del 1
febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore
pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di politica
economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento;
Considerato che il predetto Testo concordato è coerente con i princìpi e gli
obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e di revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici
dipendenti contenuti nel decreto legislativo n. 29 del 1993, valorizzando la
funzione e le responsabilità del personale con qualifica dirigenziale;
Tenuto conto che il Testo concordato in questione realizza, come indicato nelle
citate direttive, un nuovo sistema nell'erogazione del trattamento economico
accessorio, finalizzato, attraverso la destinazione di buona parte delle
complessive disponibilità finanziarie, a valorizzare e premiare la
professionalità ed il maggiore impegno dei dirigenti allo scopo di migliorare la
qualità del lavoro e dei servizi, collegando tali trattamenti ad obiettivi di
produttività da erogare sulla base di criteri selettivi ben individuati e dopo
aver verificato, la realizzazione dei risultati;
Tenuto conto che, come indicato nelle predette direttive, il citato Testo
concordato, nel rendere più flessibile l'organizzazione del lavoro nell'ambito
dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche, contribuisce, con
una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti, ad accrescere l'efficacia e
l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, realizzando l'obiettivo di
migliorare le relazioni con l'utenza con la contestuale diminuzione dei costi
complessivi dei servizi pubblici;
Tenuto conto, infine, che l'articolo 67, comma 2, lettera b), limitatamente alle
parole "o soggetti privati" del primo periodo e le parole "e le modalità di
corresponsione dello stesso" della quarta alinea, contiene una regolamentazione
dell'attività libero-professionale del personale non medico con qualifica
dirigenziale inerente le prestazioni di consulenza che risulta in violazione
della vigente disciplina legislativa in materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12
settembre 1996 concernente l'"Autorizzazione alla sottoscrizione" del Testo
concordato tra l'ARAN e le confederazioni e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza citato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 4 giugno 1996, con il quale il
Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, è stato delegato a
provvedere alla "attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni ..." e ad "esercitare... ogni altra
funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
Ministri relative a tutte le materie che riguardano... 1) Funzione pubblica";
A nome del Governo
Autorizza
ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (4), e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla
sottoscrizione dell'allegato testo del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche
tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese
nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo
11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n.
593 (4), relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per gli
aspetti normativi e dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per gli aspetti
economici, concordato il 17 luglio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali
CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, CONFSAL, RdB/CUB, USPPI e
UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria AUPI, SNABI, SINAFO,
USINCI/SICUS, CIDA/SIDIRSS, CISL FISOS/Dirigenti e Federazione Nazionale FP
CGIL/Dirigenza e UIL/Sanità Dirigenza, con la condizione che nel testo da
sottoscrivere si provveda ad espungere dall'articolo 67, comma 2, lettera b),
primo periodo le parole "o soggetti privati" e quarta alinea le parole "e le
modalità di corresponsione dello stesso, in contrasto con le vigenti
disposizioni legislative in materia".
Ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (4), e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione
sarà trasmessa alla Corte dei conti.
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(4) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(4) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(4) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Comparto sanità
Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza Sanitaria -
Professionale - Tecnica ed Amministrativa
Parte normativa quadriennio 1994-1997
Parte economica biennio 1994-1995
A seguito della registrazione in data 26 novembre 1996 da parte della Corte dei
conti del Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre
1996, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a sottoscrivere il testo
concordato del CCNL della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed
amministrativa, il giorno 5 dicembre 1996 alle ore 15, presso la sede
dell'Agenzia, ha avuto luogo l'incontro tra l'ARAN rappresentata da:
Prof. Carlo Dell'Aringa Presidente
Prof Gian Candido De Martin Componente
Avv. Guido Fantoni Componente
Avv. Arturo Parisi Componente
Prof Gianfranco Rebora Componente
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali di
categoria:
C.G.I.L.- C.I.S.L - U.I.L. - C.I.D.A. - C.I.S.A.L. - C.I.S.N.A.L. - CONFEDIR -
CONFSAL UNIONQUADRI - R.d.B/CUB - USPPI
AUPI - SNABI - SINAFO - USINCI/SICUS CIDA/SIDIRSS - C.I.S.L FISOS/DIRIGENTI
FEDERAZIONE NAZ.LE FP CGIL/DIRIGENZA e UIL/SANITA' DIRIGENZA
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico
ed amministrativo, relativo al periodo 1994-1997 per la parte normativa ed al
biennio di parte economica 1994-1995 per l'area della Dirigenza Sanitaria,
Professionale, Tecnica ed Amministrativa del comparto Sanità.
Si allega altresì il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, definito, ai sensi dell'art. 58-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993
(4), dal Ministro della funzione pubblica con decreto 31 marzo 1994 (4)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1994.
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(4) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(4) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
CONTRATTO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED
AMMINISTRATIVA DEL COMPARTO SANITÀ
Indice
Premessa
PARTE PRIMA
Artt.
TITOLO I
Capo I - Disposizioni generali . . . . . . . . . . 1 - 2
TITOLO II - Sistema delle relazioni sindacali
Capo I - Disposizioni generali . . . . . . . . . . 3
Capo II - Contrattazione decentrata . . . . . . . . 4 - 5
Capo III - Diritti di informazione . . . . . . . . . 6 - 8
Capo IV - Partecipazione e rappresentanza . . . . . 9 - 12
Capo V - Procedure di raffreddamento dei conflitti 13
TITOLO III - Rapporto di lavoro
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro . . . 14 - 16
Capo II - Struttura del rapporto. . . . . . . . . . 17 - 21
Capo III - Interruzioni e sospensioni della presta-
zione . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - 29
Capo IV - Mobilità. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 31
Capo V - Istituti di peculiare interesse . . . . . 32
Capo VI - Estinzione del rapporto di lavoro . . . . 33 - 38
PARTE SECONDA
TITOLO I - Trattamento economico
Capo I - Struttura della retribuzione 39 - 46
Capo II - Norme particolari per i dirigenti delle
I.P.A.B. aventi finalità sanitarie. . . . 47 - 48
Capo III - Effetti dei nuovi stipendi. . . . . . . . 49
TITOLO II - Incarichi dirigenziali e retribuzione di
posizione
Capo I - Incarichi dirigenziali e valutazione dei
dirigenti ai fini della retribuzione di
posizione . . . . . . . . . . . . . . . . 50 - 57
Capo II - Finanziamento della retribuzione di
posizione e della specificità del ruolo
sanitario . . . . . . . . . . . . . . . . 58 - 59
TITOLO III - Disciplina del trattamento accessorio
legato alle condizioni di lavoro. . . . . 60
TITOLO IV - Retribuzione di risultato . . . . . . . . 61 - 65
PARTE TERZA
TITOLO I - La libera professione . . . . . . . . . . 66 - 67
PARTE QUARTA
TITOLO I - Norme finali e transitorie. . . . . . . . 68 - 72
Tabelle ed allegati
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CONTRATTO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED
AMMINISTRATIVA DEL COMPARTO SANITÀ
Premessa
1. Il presente contratto è strumento indispensabile per realizzare gli obiettivi
della riforma avviata con la legge n. 421 del 1992 (4/a), con il D.Lgs. n. 502
del 1992 (5). Esso è diretto al perseguimento delle seguenti finalità
fondamentali:
- flessibilizzazione del rapporto di lavoro per adeguarlo al soddisfacimento dei
bisogni e delle esigenze degli utenti, con miglioramento dell'efficienza;
- valorizzazione della dirigenza e delle professionalità dei dipendenti da
correlare alle esigenze delle singole aziende od enti al fine di migliorare la
qualità dei servizi secondo i princìpi contenuti nella "carta dei servizi
pubblici sanitari";
- armonizzazione delle regole e delle tutele riguardanti il lavoro pubblico
rispetto al lavoro privato, in attuazione dei princìpi generali del D.Lgs. n.
502 del 1992 (5) e del D.Lgs. n. 29 del 1993 (6), rivedendo, nelle materie non
riservate alla legge dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre
1992, n. 421 (4/a), la normativa pregressa, sia di origine contrattuale che
legislativa;
- razionalizzazione della struttura retributiva.
2. Il presente contratto tiene, altresì, conto della peculiarità del Servizio
Sanitario Nazionale che, pur caratterizzato dalla specificità del ruolo
sanitario, richiede un alto coinvolgimento dell'intera dirigenza, chiamata ad
affrontare il processo di aziendalizzazione attraverso sistemi di gestione
totalmente innovativi.
3. Le parti, pur dandosi atto che il presente contratto non può avere il compito
di introdurre sistemi di gestione, né dettare norme di organizzazione che
rientrano nella sfera di autonoma determinazione delle aziende e degli enti,
convengono che esso è strumento idoneo per favorire, con gli istituti del
rapporto di lavoro e della retribuzione flessibile, il processo di rinnovamento
in corso, senza creare vincoli, per le aziende e gli enti in più avanzato stato
di modernizzazione e, per la semplicità di impostazione, privilegiare, nel
contempo, l'adattabilità degli istituti stessi ai diversi livelli di evoluzione
della cultura e degli strumenti gestionali, nei contesti ove si verifichino
situazioni di ritardo.
4. La realizzazione completa della riforma ed una piena utilizzazione degli
istituti contrattuali richiedono, comunque, una piena, rapida e complessiva
attivazione da parte delle aziende di quegli strumenti gestionali ed
organizzativi previsti dal D.Lgs. n. 502 del 1992 (5) e del D.Lgs. n. 29 del
1993 (6).
5. Per l'attuazione del Capo III del presente contratto le parti annettono
grande importanza strategica a quegli interventi attinenti all'organizzazione
aziendale che, pur non potendo formare oggetto di contrattazione, risultano
tuttavia propedeutici per la piena realizzazione economica del contratto. In
particolare sono ritenuti essenziali, per i processi di aziendalizzazione del
S.S.N. e di privatizzazione del rapporto di lavoro della dirigenza, i seguenti
adempimenti organizzativi:
- attuazione della direzione per obiettivi e della metodologia budgetaria (art.
14, D.Lgs. n. 29 del 1993;)
- individuazione degli uffici dirigenziali (art. 31, D.Lgs. n. 29 del 1993;)
- conseguente rilevazione dei carichi di lavoro e ridefinizione dotazioni
organiche (artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 29 del 1993, nonché art. 3 commi 5 e 6,
L. n. 537 del 1993 come modificati dalla L. n. 724 del 1994;)
- graduazione delle funzioni dirigenziali (art. 29 del D.Lgs. n. 29 del 1993;)
- definizione di criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali (art.
19, D.Lgs. n. 29 del 1993;)
- attribuzione degli incarichi di direzione (art. 22 del D.Lgs. n. 29 del 1993;)
- istituzione dei Servizi di Controllo Interno o Nuclei di Valutazione ed
attivazione delle procedure di verifica dei risultati (art. 20 del D.Lgs. n. 29
del 1993 ed art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992).
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(4/a) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(5) Riportato al n. R/CLXIV.
(5) Riportato al n. R/CLXIV.
(6) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(4/a) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(5) Riportato al n. R/CLXIV.
(6) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
PARTE PRIMA
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i Dirigenti del
ruolo sanitario - esclusi medici, veterinari ed odontoiatri professionale,
tecnico ed amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato, dipendenti dalle aziende, enti ed amministrazioni del comparto di
cui all'art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 (7), ivi comprese le
Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A) pubbliche. Le istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che svolgono prevalente attività sanitaria
sono individuate dalle Regioni.
2. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (7) appartengono alla
qualifica unica di Dirigente:
a) per il ruolo professionale: procuratori legali, avvocati, ingegneri,
architetti, geologi già collocati nelle posizioni funzionali ricomprese tra il
IX e l'XI livello;
b) per il ruolo tecnico: sociologi, analisti, statistici già collocati nelle
posizioni funzionali dal IX all'XI livello;
c) per il ruolo amministrativo: vice direttori amministrativi, direttori
amministrativi e direttori amministrativi capo servizio, già collocati nelle
posizioni funzionali dal IX all'XI livello.
3. Ai sensi degli artt. 15 e 18 del D.Lgs. n. 502 del 1992 (8) appartengono alla
qualifica di Dirigente del ruolo sanitario:
a) di I livello:
- farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi già collocati nelle posizioni
funzionali di IX e X livello;
b) di II livello:
- farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi già collocati nella posizione
funzionale di XI livello.
4. Al fine di semplificare la stesura del presente contratto, con il termine
"Dirigente" si intende far riferimento, ove non diversamente indicato, a tutti i
Dirigenti della qualifica unica dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo nonché ai Dirigenti di primo livello e di secondo livello del
ruolo sanitario.
5. I riferimenti al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (8) e al D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 (7) e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati nel
testo del presente contratto rispettivamente come "D.Lgs. n. 502 del 1992" e
"D.Lgs. n. 29 del 1993".
6. Il riferimento alle aziende, amministrazioni, istituti ed enti del Servizio
sanitario nazionale di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 (7)
è riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed enti".
7. Nel testo del presente contratto con il termine di "articolazioni aziendali"
si fa riferimento a quelle direttamente individuate nel D.Lgs. n. 502 del 1992
(8) (Dipartimento, Distretto, Presidio Ospedaliero) ovvero in altri
provvedimenti normativi o regolamentari di livello nazionale, mentre con i
termini "unità operativa", "struttura organizzativa" o "servizi" si indicano
genericamente articolazioni interne delle Aziende così come individuate dai
rispettivi ordinamenti e dalle leggi regionali di organizzazione.
8. Entro il 31.12.1996 si procederà mediante apposita contrattazione, a definire
compiutamente la tipologia degli enti rientranti nel campo di applicazione del
presente contratto con riguardo ai Dirigenti delle Agenzie regionali e delle
province autonome istituite ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 496 del 1993 (9)
convertito nella legge n. 61 del 1994 (9/a).
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(7) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(7) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(8) Riportato al n. R/CLXIV.
(8) Riportato al n. R/CLXIV.
(7) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(7) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(8) Riportato al n. R/CLXIV.
(9) Riportato alla voce Ministero dell'ambiente.
(9/a) Gli articoli da 1 a 13 del presente contratto devono intendersi
sostituiti, con riguardo agli artt. da 1 a 12 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8
giugno 2000, ai sensi dell'art. 67, dello stesso.
Articolo 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997
per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 per la
parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione
si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei
soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art.
51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (10). Essa viene portata a conoscenza
delle aziende ed enti da parte dell'A.Ra.N. con idonea pubblicità di carattere
generale.
3. Le aziende ed enti destinatari del presente contratto danno attuazione agli
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico
entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza ai sensi del comma
2.
4. Qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti, notificata con
lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza, il presente
contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate
tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza delle parti economiche del presente contratto, o a tre mesi dalla data
di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai Dirigenti sarà corrisposta
la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la
procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993 (10).
7. In sede di stipula del CCNL per il rinnovo biennale della parte economica,
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione
tra l'inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente
biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma precedente (10/a).
------------------------
(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(10/a) Gli articoli da 1 a 13 del presente contratto devono intendersi
sostituiti, con riguardo agli artt. da 1 a 12 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8
giugno 2000, ai sensi dell'art. 67 dello stesso.
TITOLO II
Sistema delle relazioni sindacali
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 3
Obiettivi e strumenti
1. Le relazioni sindacali tra le aziende e gli enti e le rappresentanze
sindacali dei Dirigenti, di cui agli artt. 10 e 11 sono dirette a consentire un
ampio e tempestivo coinvolgimento della categoria nelle decisioni riguardanti
gli assetti organizzativi e l'attribuzione delle responsabilità dirigenziali, al
fine di incrementare ed elevare l'efficacia e l'efficienza dell'attività
amministrativa e dei servizi sanitari erogati alla collettività.
2. In considerazione del ruolo attivo e responsabile attribuito a ciascun
Dirigente dalle leggi, dal contratto collettivo e dalla specifica
professionalità della categoria nonché dalle peculiarità delle funzioni
dirigenziali, il sistema di relazioni sindacali riconosciuto dai successivi
articoli alle rappresentanze sindacali dei Dirigenti di cui agli artt. 10 e 11 è
strumento indispensabile per il coinvolgimento della categoria.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, le relazioni sindacali della dirigenza si
articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva la quale si svolge, oltre che a livello nazionale a
quello decentrato, sulle materie, con i tempi e le procedure indicati,
rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 del presente contratto, secondo le
disposizioni del D.Lgs. n. 29 del 1993 (10). La piena e corretta applicazione
dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche
mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste
dall'art. 13. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione,
essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti e
non implica l'obbligo di addivenire ad un accordo, salvo quanto previsto
dall'art. 49 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (10);
b) esame, il quale si svolge nelle materie previste dall'art. 7 del presente
contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui agli artt. 10 e 11;
c) consultazione, per le materie per le quali la legge e il presente contratto
la prevedono. In tali casi l'azienda o ente, previa adeguata informazione,
acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti sindacali;
d) informazione, allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il
confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali,
le aziende o enti informano i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o
il presente contratto; l'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo
utile; per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono
essere adottate modalità e forme diverse;
e) procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle
controversie interpretative, finalizzate al raffreddamento dei conflitti
medesimi secondo le disposizioni di cui all'art. 13 (10/b).
------------------------
(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(10/b) Gli articoli da 1 a 13 del presente contratto devono intendersi
sostituiti, con riguardo agli artt. da 1 a 12 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8
giugno 2000, ai sensi dell'art. 67, dello stesso.
Capo II - Contrattazione decentrata
Articolo 4
Tempi e procedure per la stipulazione od il rinnovo del contratto collettivo
decentrato
1. La richiesta di apertura delle trattative per il rinnovo del contratto
collettivo decentrato, concernente le specifiche materie indicate nell'art. 5, è
inviata almeno tre mesi prima della scadenza del precedente contratto.
2. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto
decentrato, le parti non assumono iniziative unilaterali né danno luogo ad
azioni conflittuali.
3. L'azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica
abilitata alla trattativa decentrata entro 15 giorni dalla data in cui ha avuto
conoscenza della stipulazione del presente contratto ai sensi dell'art. 2, comma
2 nonché a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 11 per l'avvio del
negoziato entro 15 giorni.
4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo agli istituti contrattuali
rimessi a tale livello.
5. Il contratto decentrato diventa efficace con la definitiva sottoscrizione che
si intende avvenuta a seguito del perfezionamento delle procedure previste
dall'articolo 51, terzo comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993 (11). Nelle aziende ed
enti l'autorizzazione alla sottoscrizione non è richiesta ove il contratto sia
stipulato direttamente dall'organo di vertice che abbia tutti i poteri di
gestione secondo i rispettivi ordinamenti.
6. I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi,
modalità e procedure di verifica della loro attuazione (11/a).
------------------------
(11) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(11/a) Gli articoli da 1 a 13 del presente contratto devono intendersi
sostituiti, con riguardo agli artt. da 1 a 12 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8
giugno 2000, ai sensi dell'art. 67, dello stesso.
Articolo 5
Materie di contrattazione
1. La contrattazione collettiva decentrata riguarda le materie e gli istituti di
cui al comma 2, secondo le clausole di rinvio del presente articolo ed in
conformità ai criteri e procedure indicati nell'art. 4, garantendo il rispetto
delle disponibilità finanziarie fissate a livello nazionale, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 4, comma 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 (12), modificato
dall'art. 10 comma 1 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 (13), in tema di avanzi
di amministrazione, nonché dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. n. 502 del 1992
(12).
2. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere
esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 (14), secondo
quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici
essenziali relativi all'area dirigenziale;
b) criteri generali per la definizione della percentuale di risorse da destinare
alla realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda o ente e da affidare
alle articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. n. 502 del 1992 (12)
(Dipartimenti, Distretti, Presìdi Ospedalieri), dalle Leggi regionali di
organizzazione e dai regolamenti aziendali, ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai Dirigenti;
c) criteri generali per la distribuzione delle risorse aggiuntive ai sensi della
precedente lettera;
d) criteri generali sulle modalità di attribuzione ai Dirigenti della
retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati
secondo gli incarichi conferiti;
e) spostamento di quote di risorse tra i fondi di cui agli artt. 58, 60 e 61 e
per le I.P.A.B. 59, 60 e 65;
f) linee di indirizzo generale per l'attività di formazione e aggiornamento dei
Dirigenti;
g) pari opportunità, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125
(14); in tale materia sono confermate tutte le disposizioni dell'art. 40 del
D.P.R. n. 270 del 1987 (15) e dell'art. 23 del D.P.R. n. 384 del 1990 (16);
h) mobilità di cui all'art. 35, comma 8, del D.Lgs. n. 29 del 1993 (11) e
all'art. 30;
i) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative
alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi
di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n. 626 del 1994 (17) e nei limiti stabiliti
dall'eventuale accordo quadro relativo all'attuazione dello stesso decreto;
l) implicazioni relative all'applicazione delle lettere h) ed i) dell'art. 6
nonché delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro,
sulla professionalità e mobilità dei Dirigenti.
3. L'erogazione della retribuzione di risultato è strettamente correlata alla
realizzazione degli obiettivi assegnati ed avviene, quindi, a consuntivo dei
risultati totali o parziali raggiunti ovvero per stati di avanzamento, in ogni
caso dopo la necessaria verifica almeno trimestrale.
4. I contratti decentrati non possono comportare, né direttamente né
indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto
a quelli previsti dal presente contratto, salvo per quanto riguarda le eventuali
risorse di cui al comma 1, lettera c), e conservano la loro efficacia sino alla
stipulazione dei successivi contratti (17/a).
------------------------
(12) Riportato al n. R/CLXIV.
(13) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(12) Riportato al n. R/CLXIV.
(14) Riportata alla voce Lavoro.
(12) Riportato al n. R/CLXIV.
(14) Riportata alla voce Lavoro.
(15) Riportato al n. R/C.
(16) Riportato al n. R/CXLIII.
(11) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(17) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli).
(17/a) Gli articoli da 1 a 13 del presente contratto devono intendersi
sostituiti, con riguardo agli artt. da 1 a 12 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8
giugno 2000, ai sensi dell'art. 67, dello stesso.
Capo III - Diritti di informazione
Articolo 6
Informazione preventiva
1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero negli enti dove siano in
servizio almeno 5 Dirigenti, gli organi di vertice, per il tramite del Dirigente
cui sia assegnato tale specifico compito secondo i rispettivi ordinamenti,
informano in via preventiva, per iscritto ed in tempo utile, le rappresentanze
sindacali di cui agli artt. 10 e 11 sui criteri generali relativi a:
a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
b) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse
responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
c) sistemi di valutazione dell'attività dei Dirigenti;
d) modalità di formazione dei fondi per la retribuzione di posizione e per le
condizioni di lavoro;
e) articolazione dell'orario e dei piani per assicurare l'emergenza;
f) programmi di formazione e di aggiornamento dei Dirigenti;
g) misure per favorire le pari opportunità;
h) piani di ristrutturazione e riconversione delle strutture sanitarie;
i) sperimentazioni gestionali;
l) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro;
m) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro.
2. Gli enti di cui al comma 1 che abbiano in servizio più di 10 Dirigenti
possono individuare modalità di informazione preventiva più articolate, anche in
materie non comprese nel medesimo comma (17/b).
------------------------
(17/b) Gli articoli da 1 a 13 del presente contratto devono intendersi
sostituiti, con riguardo agli artt. da 1 a 12 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8
giugno 2000, ai sensi dell'art. 67, dello stesso.
Articolo 7
Esame a seguito di informazione preventiva
1. Nelle seguenti materie previste dall'art. 6, comma 1, ciascuna delle
rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11 può richiedere all'azienda o
ente, in forma scritta, un incontro, per l'esame dei criteri generali per:
a) l'affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
b) l'articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle
connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
c) i sistemi di valutazione dell'attività dei Dirigenti;
d) l'articolazione dell'orario e dei piani per assicurare l'emergenza.
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre rappresentanze sindacali.
3. L'esame si realizza attraverso il contraddittorio tra le parti, che si svolge
in appositi incontri che iniziano di norma entro le quarantotto ore dalla
richiesta; durante il periodo di durata dell'esame le parti si adeguano, nei
loro comportamenti, ai princìpi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni 15 dalla ricezione
dell'informazione ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di
urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni
delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma
determinazione definitiva e la responsabilità dei Dirigenti preposti agli uffici
competenti all'adozione dei provvedimenti relativi alle stesse materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame le aziende ed enti non adottano
provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame, e le organizzazioni
sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali
(17/c).
------------------------
(17/c) Gli articoli da 1 a 13 del presente contratto devono intendersi
sostituiti, con riguardo agli artt. da 1 a 12 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8
giugno 2000, ai sensi dell'art. 67, dello stesso.
Articolo 8
Informazione successiva
1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere ovvero negli enti nei quali siano in
servizio almeno 5 Dirigenti, su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui
agli artt. 10 e 11 e con le modalità indicate nell'art. 7, comma 3, sono fornite
adeguate informazioni sui provvedimenti e sugli atti di gestione adottati
riguardanti l'organizzazione del lavoro, la costituzione, la modificazione e
l'estinzione dei rapporti di lavoro della dirigenza, l'utilizzazione dei fondi
per la retribuzione di posizione e di risultato.
2. Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune,
tenuto conto prioritariamente dell'esigenza di continuità dell'azione
amministrativa (17/d).
------------------------
(17/d) Gli articoli da 1 a 13 del presente contratto devono intendersi
sostituiti, con riguardo agli artt. da 1 a 12 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8
giugno 2000, ai sensi dell'art. 67, dello stesso.
Capo IV - Partecipazione e rappresentanza
Articolo 9
Forme di partecipazione
1. Nelle aziende sanitarie ed ospedaliere o negli enti ove prestino servizio
almeno 10 Dirigenti, su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui agli
artt. 10 e 11, senza oneri per le medesime, possono essere istituite Commissioni
bilaterali composte da uno stesso numero di Dirigenti responsabili degli uffici
e strutture sanitarie di livello più elevato e di rappresentanti sindacali dei
Dirigenti. Il numero dei componenti e le modalità di designazione saranno
definiti da ciascuna azienda o ente.
2. Tali Commissioni, che non hanno carattere negoziale, svolgono i seguenti
compiti:
a) verifica dell'eventuale esistenza di elementi normativi, organizzativi o
gestionali che si ripercuotono negativamente sull'erogazione dei servizi
sanitari, sull'azione amministrativa e sui rapporti con i cittadini e con gli
utenti;
b) formulazione di proposte di soluzione di eventuali problemi agli organi
competenti dell'azienda o ente, anche al fine di elaborare programmi, progetti,
direttive, regolamenti ovvero provvedimenti che abbiano particolare riguardo
alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.
3. Presso ciascuna Regione può essere costituita una Conferenza permanente con
rappresentanti delle Regioni, dei Direttori Generali delle aziende o dell'organo
di governo degli enti secondo i rispettivi ordinamenti e delle organizzazioni
sindacali firmatarie del presente contratto, nell'ambito della quale, almeno una
volta all'anno sono verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del
presente contratto, con particolare riguardo agli istituti concernenti
l'affidamento degli incarichi, l'attribuzione della retribuzione di posizione e
di risultato, le politiche della formazione e dell'occupazione, la qualità dei
servizi prestati in connessione con i risultati di produttività raggiunti e
l'andamento della mobilità con particolare riferimento ai casi di esubero dei
dirigenti allo scopo di verificare ed elaborare proposte utili ai fini dell'art.
3, comma 5 lettera g) del D.Lgs. n. 502 del 1992 (18). Sono confermate le
disposizioni di cui all'art. 69 del D.P.R. n. 384 del 1990 (19).
4. Il sistema delle relazioni sindacali regionali prevederà gli argomenti e le
modalità di confronto con le OO.SS. regionali su materie aventi riflessi sugli
istituti disciplinati dal presente contratto, in particolare su quelli a
contenuto economico e sull'aggiornamento professionale, secondo i protocolli
definiti in ciascuna Regione con le medesime OO.SS. I protocolli eventualmente
sottoscritti saranno inviati dalle OO.SS. all'A.Ra.N., ai fini del comma 5.
5. È costituita una Conferenza nazionale con rappresentanti dell'A.Ra.N., della
Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni e delle organizzazioni
sindacali dell'area della dirigenza che hanno stipulato il presente contratto,
nell'ambito della quale almeno una volta l'anno, sono verificati gli effetti
derivanti dall'applicazione del presente contratto con particolare riguardo agli
istituti concernenti l'affidamento degli incarichi, l'attribuzione della
retribuzione di posizione e di risultato rispetto ai modelli organizzativi
adottati a livello aziendale o di ente, le politiche della formazione nonché
l'andamento della mobilità degli esuberi. In particolare nella predetta sede
saranno verificate le conseguenze sui bilanci delle aziende e degli enti
dell'attivazione del sistema a tariffa, ai fini dell'eventuale revisione dei
fondi per la retribuzione di risultato, in connessione ai recuperi di
produttività accertati, relativi ai flussi di mobilità sanitaria, determinandone
limiti e modalità (19/a).
------------------------
(18) Riportato al n. R/CLXIV.
(19) Riportato al n. R/CXLIII.
(19/a) Gli articoli da 1 a 13 del presente contratto devono intendersi
sostituiti, con riguardo agli artt. da 1 a 12 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8
giugno 2000, ai sensi dell'art. 67, dello stesso.
Articolo 10
Rappresentanze sindacali dei Dirigenti nei luoghi di lavoro
1. Le rappresentanze sindacali dei Dirigenti nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali individuate ai sensi dell'art. 19 della legge n.
300 del 1970 (20);
b) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.), ascritte all'area della
dirigenza e costituite ai sensi dei protocolli di intesa A.Ra.N. -
Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994,
ovvero le rappresentanze di cui al precedente punto a) sino alla costituzione
delle R.S.U. Resta ferma l'applicabilità dell'art. 19 della legge n. 300 del
1970 (20) per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
2. Data la particolare composizione della delegazione trattante di livello
nazionale dell'area della dirigenza - costituita anche da organizzazioni
sindacali di categoria che non hanno partecipato alla formulazione dei
protocolli di intesa di cui al comma 1 lettera b) - le parti si danno atto
dell'opportunità di pervenire, entro il 31 dicembre 1996, alla definizione di
specifici protocolli di intesa tra A.Ra.N ed organizzazioni sindacali firmatarie
del presente contratto per la costituzione di R.S.U. dell'area dirigenziale
destinataria del contratto stesso.
3. Il Dirigente eletto o designato quale componente nelle rappresentanze di cui
al comma 1 non può far parte della delegazione trattante di parte pubblica
(20/a).
------------------------
(20) Riportata alla voce Lavoro.
(20) Riportata alla voce Lavoro.
(20/a) Gli articoli da 1 a 13 del presente contratto devono intendersi
sostituiti, con riguardo agli artt. da 1 a 12 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8
giugno 2000, ai sensi dell'art. 67, dello stesso.
Articolo 11
Composizione delle delegazioni
1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, la delegazione
trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- da componenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 10,
comma 1, lettera a);
- dalle R.S.U., ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b);
- da un componente di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni
sindacali dell'area della dirigenza firmatarie del presente contratto.
3. Le aziende o enti del comparto possono avvalersi, nella contrattazione
collettiva decentrata, della attività di rappresentanza e di assistenza
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.Ra.N.), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi
dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (21).
------------------------
(21) Gli articoli da 1 a 13 del presente contratto devono intendersi sostituiti,
con riguardo agli artt. da 1 a 12 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000,
ai sensi dell'art. 67, dello stesso.
Articolo 12
Contributi sindacali
1. I Dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione
sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello
stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai
competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa
all'azienda o ente a cura del Dirigente o dell'organizzazione sindacale
interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio.
3. Il Dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi
del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'azienda o ente di
appartenenza ed all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca
decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua presentazione.
4. Le trattenute operate dalle singole aziende o enti sulle retribuzioni dei
Dirigenti in base alle deleghe ricevute, sono versate mensilmente alle
organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l'azienda o
ente stessi.
5. Le aziende o enti sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui
nominativi del personale delegante nonché sui versamenti effettuati alle
organizzazioni sindacali (21/a).
------------------------
(21/a) Gli articoli da 1 a 13 del presente contratto devono intendersi
sostituiti, con riguardo agli artt. da 1 a 12 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8
giugno 2000, ai sensi dell'art. 67, dello stesso.
Capo V - Procedure di raffreddamento dei conflitti
Articolo 13
Interpretazione autentica dei contratti
1. In attuazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 29 del 1993, quando insorgano
controversie sull'interpretazione del contratto collettivo, le parti che lo
hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al
comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre richiesta
scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica
descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve
comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza
generale.
3. L'A.Ra.N. si attiva autonomamente o su richiesta della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.
4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del
D.Lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della
vigenza del contratto collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che lo hanno sottoscritto,
quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto decentrato,
nelle materie di cui all'art. 5. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure
di cui all'articolo 51, terzo comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la
clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
6. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono
gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (22).
------------------------
(22) Gli articoli da 1 a 13 del presente contratto devono intendersi sostituiti,
con riguardo agli artt. da 1 a 12 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000,
ai sensi dell'art. 67, dello stesso.
TITOLO III
Rapporto di lavoro
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro
Articolo 14
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo, nonché di quelli del ruolo sanitario di I e II livello è
costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di
legge, le normative comunitarie e il presente contratto.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma
scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro e data finale nei contratti a tempo
determinato;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza ed eventuale professione e
disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) per i Dirigenti di II livello l'incarico conferito ed il trattamento
economico complessivo con specifico riferimento a quello degli artt. 53 e 56;
e) durata del periodo di prova, ove prevista;
f) sede di prima destinazione per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico
ed amministrativo e per i dirigenti di I livello del ruolo sanitario.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai
contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del
contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione
risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della
procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto o, per i Dirigenti di
secondo livello del ruolo sanitario, quella per il conferimento dell'incarico,
ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992 (23). Sono fatti salvi gli
effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento
della risoluzione.
4. L'azienda o l'ente, prima di procedere all'assunzione mediante il contratto
individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta
dalla normativa vigente e dal bando di concorso o dall'avviso di cui all'art.
15, comma 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992 (23), assegnandogli un termine non
inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua
responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 12,
di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D.Lgs.
n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda o
ente.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'azienda o l'ente comunica
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
6. La presente disposizione entra in vigore dopo la stipulazione del presente
CCNL. Da tale data, per i candidati da assumere, il contratto individuale di cui
al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi
effetti. Dalla stessa data sono disapplicati l'art. 18 del D.M. 30 gennaio 1982
e l'art. 18, comma 1, punto f), del D.Lgs. n. 502 del 1992 (24) e, in quanto
applicabile, il D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439 per la parte afferente ai
provvedimenti di nomina (25).
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(23) Riportato al n. R/CLXIV.
(23) Riportato al n. R/CLXIV.
(24) Riportato al n. R/CLXIV.
(25) Il presente articolo deve intendersi sostituito, con riguardo all'art. 13
del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000, ai sensi dell'art. 67 dello
stesso.
Articolo 15
Periodo di prova
1. Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente
o coloro che - già dirigenti della stessa o altra azienda o ente del comparto -
a seguito di pubblico concorso cambino area o disciplina di appartenenza. Il
periodo di prova dura sei mesi, possono essere esonerati dal periodo di prova i
dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e disciplina
presso altra azienda o ente del comparto. Sono, altresì, esonerati dalla prova
per la medesima disciplina i dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai
sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 502/1992.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo
servizio effettivo prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri
casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi
dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29/1993. In caso di malattia il dirigente ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata della
prova, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio
sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 25, comma
1 del CCNL 5 dicembre 1996.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono
soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in
prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal
rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva di esso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso
dell'azienda deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento
dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, la
retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio;
spettano, altresì, al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di
ferie maturate e non godute per esigenze di servizio ed i ratei di tredicesima
mensilità.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato alla scadenza.
9. Al dirigente proveniente dalla stessa o da altra azienda del comparto,
durante il periodo di prova, è concessa una aspettativa per motivi personali
senza diritto alla retribuzione, ai sensi dell'art. 19. In caso di mancato
superamento dello stesso ovvero di applicazione del comma 5 il dirigente rientra
nella azienda con la qualifica di provenienza. La disposizione si applica anche
in caso di vincita di concorso presso altra amministrazione di diverso comparto.
10. Non sono soggetti al periodo di prova i dirigenti ai quali sia conferito
l'incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi e con le procedure
previste dall'art. 15 e segg. del D.Lgs. n. 502/1992. In tali casi può trovare
applicazione, a richiesta, quanto previsto dall'art. 19 comma 6 (25/a).
------------------------
(25/a) Articolo così sostituito dall'art. 14 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8
giugno 2000.
Articolo 16
Assunzioni a tempo determinato
1. In applicazione della legge n. 230 del 1962 e successive modificazioni ed
integrazioni l'azienda può stipulare contratti individuali per l'assunzione di
dirigenti a tempo determinato nei seguenti casi:
a) in sostituzione di dirigenti assenti, quando l'assenza superi i
quarantacinque giorni consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di
conservazione del posto dell'assente;
b) in sostituzione di dirigenti assenti per gravidanza e puerperio, sia
nell'ipotesi di astensione obbligatoria sia in quella di astensione facoltativa
previste dalla legge n. 1204 del 1971 e dalla legge n. 903 del 1977;
c) per la temporanea copertura di posti vacanti di dirigente nei vari profili
dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo per un periodo
massimo di otto mesi, purché sia già stato bandito il pubblico concorso.
2. Per la selezione dei dirigenti da assumere, le amministrazioni applicano i
princìpi previsti dall'art. 9 della legge n. 207 del 1985.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nel contratto individuale è
specificato per iscritto il nome del dirigente sostituito.
4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso,
alla scadenza indicata nel contratto individuale ovvero anche prima di tale data
con il rientro in servizio del dirigente sostituito. In nessun caso il rapporto
di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
5. Ai dirigenti assunti a tempo determinato si applica il trattamento economico
e normativo previsto dal presente contratto per le relative posizioni a tempo
indeterminato, con le seguenti precisazioni:
le ferie sono proporzionali al servizio prestato;
in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti dagli
articoli 23 e 24, in quanto compatibili, si applica l'art. 5 del decreto-legge
n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638 del 1983; i
periodi di trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura
proporzionale secondo i criteri di cui all'art. 24, comma 6, salvo che non si
tratti di un periodo di assenza inferiore a due mesi; il trattamento economico
non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro; il
periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in
ogni caso superare il termine massimo fissato dall'art. 23;
possono essere previste assenze non retribuite fino ad un massimo di dieci
giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applica l'art. 22, comma 2;
l'azienda od ente nel contratto individuale definisce quale incarico conferire
al dirigente assunto a tempo determinato ai fini della retribuzione di
posizione; la retribuzione di risultato di cui all'art. 61 è corrisposta in
misura proporzionale alla durata dell'incarico ed in relazione ai risultati
conseguiti.
6. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti dell'art.
2126 del codice civile quando:
a) l'apposizione del termine non risulti da atto scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nel comma 1.
7. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, il termine del contratto a
tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del
dirigente, non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del
contratto iniziale, quando la proroga stessa sia richiesta da esigenze
contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa,
anche se rientrante in un'altra fattispecie tra quelle previste nel comma 1,
sempreché il dirigente assente sia lo stesso.
8. Il medesimo dirigente può essere riassunto con un ulteriore contratto a tempo
determinato dopo l'applicazione del comma 7, solo dopo il decorso di quindici
ovvero di trenta giorni dalla data di scadenza del precedente contratto di
durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, nel rispetto delle
norme di assunzione vigenti.
9. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 7, la proroga o il rinnovo del
contratto a termine sono nulli quando si tratti di assunzioni successive a
termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto.
10. Il rispetto del termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 1, non è
richiesto ove sussistano documentati motivi di urgenza.
11. Al dirigente già a tempo indeterminato, assunto ai sensi del comma 1, può
essere concesso, dall'azienda od ente di provenienza, un periodo di aspettativa,
ai sensi dell'art. 27 e con i limiti ivi previsti, per la durata del contratto a
tempo determinato stipulato con la stessa od altra azienda.
12. I documenti di cui all'art. 14, per motivi di urgenza nella copertura del
posto, possono essere presentati entro trenta giorni dalla data di presa di
servizio. La mancata presentazione dei documenti o l'accertata carenza di uno
dei requisiti prescritti per l'assunzione determina la risoluzione immediata del
rapporto di lavoro che produce esclusivamente gli effetti di cui all'art. 2126
del codice civile per il periodo effettivamente lavorato. Tale clausola deve
risultare espressamente nel contratto individuale sottoscritto ai sensi
dell'art. 14.
13. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per
l'assunzione dei dirigenti di II livello del ruolo sanitario (25/b).
------------------------
(25/b) Articolo così sostituito dal Provv. P.C.M. 17 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 8
settembre 1997, n. 209).
Capo II - Struttura del rapporto
Articolo 17
Orario di lavoro
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente, i Dirigenti
assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di
lavoro, articolando, con le procedure individuate negli artt. 6 e 7, in modo
flessibile, l'orario di lavoro per correlarlo alle esigenze della struttura cui
sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli
obiettivi e programmi da realizzare.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore
settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza
raggiunto dai servizi sanitari ed amministrativi e per favorire lo svolgimento
delle attività gestionali correlate all'incarico affidato nonché quelle di
didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. Con le procedure richiamate nel comma 1 sono individuati in sede aziendale i
particolari servizi ove sia necessario assicurare la presenza dei Dirigenti del
ruolo sanitario nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana
mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva
articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell'art. 18. Con
l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di
servizio diurne, la presenza dei predetti Dirigenti è destinata a far fronte
alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo
orario.
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i Dirigenti del comma 1,
due ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività quali l'aggiornamento
professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata,
ecc., tra le quali non rientra in ogni caso, per il ruolo sanitario l'attività
assistenziale. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di lavoro, non
può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di
norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio,
può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati
ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo, in aggiunta
alle assenze di cui all'art. 22, comma 1, primo alinea, al medesimo titolo. Va
resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di
appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario
di lavoro (25/c).
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(25/c) Il presente articolo deve intendersi sostituito, con riguardo agli artt.
16 e 17 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000, ai sensi dell'art. 67
dello stesso.
Articolo 18
Servizio di guardia
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze dei servizi dell'art.
17, comma 3, sono assicurate, secondo le procedure di cui agli artt. 6 e 7,
mediante i servizi di guardia o di pronta disponibilità dei dirigenti del ruolo
sanitario, stabiliti, ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardia è svolto durante il normale orario di lavoro e può
essere assicurato anche con ricorso ad ore di lavoro straordinario compensate
con il fondo di cui all'art. 60 o con recupero orario.
3. Il servizio di guardia o eventuali servizi sostitutivi dello stesso sono
assicurati esclusivamente dai dirigenti di I livello.
------------------------
Articolo 19
Pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata
reperibilità del Dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il
presidio nel tempo stabilito con le procedure di cui agli artt. 6 e 7,
nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le
situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti
organizzativi delle strutture.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta
disponibilità esclusivamente i Dirigenti in servizio presso unità operative con
attività continua e nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze
funzionali. Con le procedure degli artt. 6 e 7, in sede aziendale, possono
essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per
le emergenze di cui al comma 1, sia opportuno prevedere il servizio di pronta
disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai soli periodi notturni e
festivi ed è organizzato utilizzando di norma Dirigenti della stessa unità
operativa.
4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di
pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola
non potranno essere previste per ciascun Dirigente più di dieci pronte
disponibilità nel mese.
5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore.
Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non
possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta
proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata,
l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come
recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un
giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art. 60
(25/d).
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(25/d) Per la disapplicazione del presente articolo vedi l'art. 19 del nuovo
CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000.
Articolo 20
Ferie e festività
1. Il Dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 937 del 1977 (26). In tale
periodo al Dirigente spetta la retribuzione di cui alle tabelle allegato n. 3.
2. Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di Dirigente dopo
la stipulazione del presente contratto - fatti salvi coloro che risultino essere
già dipendenti del comparto è di 30 giorni lavorativi comprensivi delle due
giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi Dirigenti
spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso la struttura cui il Dirigente è preposto o assegnato
l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è
considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e
2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate
previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 937 del 1977 (27).
4. Al Dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno
solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937 del
1977 (27).
5. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il Dirigente presta
servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di
mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese
intero.
7. Il Dirigente che è stato assente ai sensi dell'art. 22 conserva il diritto
alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo
quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso
di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso Dirigente nel
rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente; in relazione alle
esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al Dirigente è
consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi di ferie
nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il
Dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di
rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle
ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il
Dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate
per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni
o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'azienda o ente, cui è inviata la
relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano
reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno
essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio,
anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso,
il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal
rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state
fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del
Dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo
delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'azienda o ente receda dal
rapporto ai sensi dell'art. 35.
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(26) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(27) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(27) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
Articolo 21
Riposo settimanale
1. In relazione all'assetto organizzativo dell'azienda o ente e all'orario di
lavoro di cui all'art. 17, il riposo settimanale coincide di norma con la
giornata domenicale. I riposi settimanali spettanti a ciascun Dirigente sono
fissati in numero di 52 all'anno. In tale numero non sono conteggiate le
domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle
ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale
deve essere fruito avendo riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica
non danno luogo a riposo compensativo ne a monetizzazione.
5. Nei confronti dei soli Dirigenti che, per assicurare il servizio prestano la
loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si
applica la disposizione del 2 comma.
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Capo III - Interruzioni e sospensioni della prestazione
Articolo 22
Assenze retribuite
1. Il Dirigente può assentarsi nei seguenti casi:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento
delle prove, ovvero partecipazione a congressi, convegni, corsi di
aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi
connessi all'attività di servizio: giorni otto all'anno;
- lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro
il primo grado: giorni tre consecutivi per evento;
- particolari motivi personali e familiari, compresa la nascita di figli: 3
giorni all'anno.
2. Il Dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in
occasione di matrimonio.
3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili nell'anno solare e non
riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi di assenza al Dirigente spetta l'intera
retribuzione secondo quanto indicato nelle tabelle allegato n. 3.
5. I permessi previsti dall'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104 del 1992
(28), non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai
precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il Dirigente ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della
retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge.
7. Le aziende ed enti favoriscono la partecipazione dei Dirigenti alle attività
delle Associazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 (29) ed al
regolamento approvato con D.P.R. n. 613 del 1994 (30) per le attività di
protezione civile.
8. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e
contrattuale del congedo straordinario, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente contratto.
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(28) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica.
(29) Riportata alla voce Lavoro.
(30) Riportato alla voce Servizi antincendi.
Articolo 23
Assenze per malattia
1. Il Dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, l'assenza in corso si somma alle assenze per
malattia intervenute nei tre anni precedenti.
2. Al Dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del
periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore
periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto
all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'azienda
unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti
disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta
e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, o nel
caso che il Dirigente, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'azienda o ente può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al
Dirigente medesimo l'indennità sostitutiva del preavviso.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del
presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
6. Il trattamento economico spettante al Dirigente che si assenti per malattia è
il seguente:
a) intera retribuzione, secondo quanto indicato nelle tabelle allegato n. 3, per
i primi 9 mesi di assenza;
b) 90 della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di
assenza;
c) 50 della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del
periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
7. L'assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata all'azienda o
ente, alla quale va inviata la relativa certificazione medica.
8. L'azienda o ente può disporre il controllo della malattia, nei modi previsti
dalle vigenti disposizioni di legge.
9. Il Dirigente che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo
diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando
l'indirizzo dove può essere reperito.
10. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il Dirigente è
tenuto a darne comunicazione all'azienda o ente. In tal caso il risarcimento del
danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo
responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato
dal Dirigente all'azienda o ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa
erogato durante il periodo di assenza, ai sensi del comma 6, lettere a), b) e
c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non
pregiudica l'esercizio, da parte dell'azienda o ente, di eventuali azioni
dirette nei confronti del terzo responsabile.
11. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze
per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto,
nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa
data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento
previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del presente
contratto.
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Articolo 24
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta
dipendente da causa di servizio, il Dirigente ha diritto alla conservazione del
posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo complessivo
previsto dall'art. 23, commi 1 e 2. In tale periodo al Dirigente spetta l'intera
retribuzione di cui all'art. 23, comma 6, lettera a).
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione
quanto previsto dal comma 3 dell'art. 23. Nel caso in cui l'azienda o ente
decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale
disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al Dirigente non spetta alcuna
retribuzione.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti
disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle
infermità e per la corresponsione dell'equo indennizzo.
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Articolo 25
Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità
1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli
artt. 4 e 5 della legge n. 1204 del 1971 (29) spetta l'intera retribuzione,
secondo quanto indicato nelle tabelle allegato n. 3.
2. Nei confronti delle lavoratrici madri, nei primi tre mesi di gravidanza e per
tutta la durata del periodo di allattamento se naturale, qualora sia accertata
una situazione di danno o pericolo per la salute della lavoratrice, fatte salve
le disposizioni di legge in materia, si provvede al provvisorio mutamento di
attività delle Dirigenti interessate che comporti minor aggravio psicofisico.
3. Nel periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le
lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, dall'art. 7, comma
1, della legge n. 1204 del 1971 (31), integrata dalla legge n. 903 del 1977
(31), della durata massima di sei mesi, i primi trenta giorni, fruibili anche
frazionatamente, sono considerati assenze retribuite per le quali spetta
l'intera retribuzione, compresa quella di cui al comma 1. Il restante periodo di
cinque mesi di astensione facoltativa rimane disciplinato, ai fini giuridici ed
economici, dagli artt. 7, comma 3, e 15, comma 2, della legge n 1204 del 1971
(31). Successivamente sino al compimento del terzo anno, nei casi previsti
dall'art. 7, comma 2, della legge n. 1204 del 1971 (31) la lavoratrice madre o
in alternativa il lavoratore padre hanno diritto ad un massimo di trenta giorni
di assenza retribuita per ciascun anno di età del bambino.
4. Le assenze di cui al comma 3 possono essere fruite cumulativamente nell'anno
solare con quelle previste dall'art. 22, non riducono le ferie e sono valutate
agli effetti dell'anzianità di servizio. Durante i predetti periodi al Dirigente
spetta, altresì, l'intera retribuzione di cui al comma 1.
5. Nulla è innovato nell'applicazione della legge n. 903 del 1977 (31) in caso
di adozione o affidamento del bambino con riferimento alla materia regolata dal
presente articolo, salvo quanto dallo stesso modificato.
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(29) Riportata alla voce Lavoro.
(31) Riportata alla voce Lavoro.
(31) Riportata alla voce Lavoro.
(31) Riportata alla voce Lavoro.
(31) Riportata alla voce Lavoro.
(31) Riportata alla voce Lavoro.
Articolo 26
Servizio militare
1. Il rapporto di lavoro del Dirigente è sospeso per la chiamata alle armi,
secondo la disciplina dell'art. 22 della legge n. 958 del 1986 (32). Durante
tale periodo il Dirigente ha diritto alla conservazione del posto fino ad un
mese dopo la cessazione del servizio militare, senza diritto alla retribuzione.
2. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti compresa la
determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale,
secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Nel caso di richiamo alle armi si applica la disciplina prevista dai commi 1
e 2 fatta eccezione per il diritto alla conservazione del posto, che coincide
con il periodo di richiamo. Durante tale periodo al Dirigente richiamato compete
il trattamento economico più favorevole tra quello civile e militare.
4. Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina dettata in
materia dalla legge n. 958 del 1986 (32).
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(32) Riportata alla voce Forze armate.
(32) Riportata alla voce Forze armate.
Articolo 27
Aspettativa
1. Al Dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia
formale e motivata richiesta possono essere concessi periodi di aspettativa per
esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità, per un massimo di dodici mesi nel triennio.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non
si cumulano con le assenze per malattia previste dagli artt. 23 e 24.
3. L'azienda o l'ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i
motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il Dirigente a
riprendere servizio nel termine appositamente prefissato.
4. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità
sostitutiva di preavviso, nei confronti del Dirigente che, salvo casi di
comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 3.
5. L'aspettativa di cui al comma 1 è concessa, a richiesta, per un periodo
massimo di sei mesi, anche al Dirigente del ruolo sanitario al quale sia stato
conferito un incarico di II livello a rapporto quinquennale, ai sensi dell'art.
15 del D.Lgs. n. 502 del 1992, presso la stessa od altra azienda od ente (33).
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(33) Per la disapplicazione del presente articolo vedi l'art. 67 del nuovo CCNL
di cui all'Acc. 8 giugno 2000.
Articolo 28
Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
1. Nei confronti del Dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo nonché del I livello del ruolo sanitario, riconosciuto
fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni
attribuitegli, l'azienda o ente esperisce ogni utile tentativo, compatibilmente
con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo.
2. A tal fine l'azienda od ente deve accertare, per il tramite del Collegio
Medico Legale dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, quali
attività il Dirigente di cui al comma 1 sia in grado di svolgere.
3. Qualora non si rinvengano nell'ambito del ruolo di appartenenza incarichi ai
quali il citato Dirigente possa essere adibito, il medesimo, a domanda, può
essere assegnato ad un incarico dirigenziale di graduazione inferiore a quello
di provenienza, compatibile con lo stato di salute.
4. Per i Dirigenti di II livello dirigenziale del ruolo sanitario, che si
trovino nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, a domanda, le
disposizioni previste dall'art. 57, comma 11 in caso di mancato rinnovo
dell'incarico.
5. Qualora per i Dirigenti di cui al 1 comma e per quelli di II livello del
ruolo sanitario non sussistano le condizioni per procedere alla nuova
assegnazione prevista dai commi 3 e 4, si fa luogo alla risoluzione del rapporto
di lavoro di cui all'art. 23.
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Articolo 29
Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1. Il Dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è
obbligatoriamente sospeso dal servizio. Analogamente si procede nei casi
previsti dall'art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 55 del 1990 (34), come
sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 16 del 1992.
2. Il Dirigente rinviato a giudizio, per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o rientranti nella previsione dell'art. 35, comma 2, qualora
non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia
cessato i suoi effetti, con atto scritto e motivato, può essere sospeso dal
servizio, con privazione della retribuzione, fino alla sentenza definitiva per
fatti gravi che rendano incompatibile la continuazione della presenza in
servizio.
3. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se
non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo
termine il Dirigente è riammesso in servizio.
4. Al Dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è
corrisposta una indennità alimentare pari al 50 per cento della retribuzione
prevista nelle tabelle allegato n. 3).
5. In caso di sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste o
l'imputato non lo ha commesso, quanto corrisposto nel periodo di sospensione
cautelare a titolo di indennità alimentare, è conguagliato con quanto dovuto al
Dirigente se fosse rimasto in servizio. Il Dirigente cui sia stato applicato
l'art. 35, è reintegrato con diritto al trattamento economico cui avrebbe avuto
titolo se fosse rimasto in servizio con esclusione della retribuzione di
risultato.
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(34) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
Capo IV - Mobilità
Articolo 30
Accordi di mobilità
1. Al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza, le aziende ed enti in tutti
i casi di ristrutturazione della dotazione organica, esperiscono ogni utile
tentativo per la ricollocazione dei dirigenti. Ove sia prevista l'appartenenza
ad una disciplina, la ricollocazione potrà avvenire, oltre che nell'ambito delle
discipline ad essa equipollenti secondo le vigenti disposizioni - anche in
discipline diverse di cui gli interessati possiedano i requisiti previsti per
l'accesso mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502
del 1992 (35). La ricollocazione può, altresì, operare mediante il conferimento
degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 54, comma 1, lettera b), e 55 per
lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare
specializzazione. Tale ultima disposizione si applica anche ai dirigenti di II
livello con riguardo agli incarichi dell'art. 54, comma 1, lettera a).
2. Fatta in ogni caso salva l'applicazione del comma 1, ai sensi dell'art. 35,
comma 8, del D.Lgs. n. 29 del 1993 (36), al fine di salvaguardare l'occupazione,
tra le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e le organizzazioni
sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei
Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonché dei
Dirigenti di I livello del ruolo sanitario, tra le stesse aziende ed enti, anche
di diversa Regione.
3. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, possono essere stipulati:
- per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
- dopo tale evento, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di
messa in disponibilità.
4. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al
comma 2, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti
di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi per 60 giorni.
La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche
dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di
ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'azienda o ente.
5. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 2, la
delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di
rappresentanza delle aziende o enti nonché dai rappresentanti dei titolari dei
rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna
azienda o ente è composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall'art.
11 anche se gli accordi di mobilità sono stipulati tra aziende ed enti di
diversa regione.
6. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono
contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le aziende e gli enti riceventi ed i posti di Dirigente messi a disposizione
dalle medesime, con l'indicazione della disciplina, ove prevista;
b) le aziende e gli enti cedenti e le qualifiche dei Dirigenti eventualmente
interessati alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già
dichiarati in esubero;
c) i requisiti richiesti ai Dirigenti in relazione al posto da ricoprire nelle
aziende ed enti riceventi, ivi compresa la disciplina ove prevista od altra ad
essa equipollente secondo le vigenti disposizioni. In caso di passaggio alle
aziende sanitarie ed ospedaliere di Dirigenti provenienti dalle I.P.A.B., è
richiesto il possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai pubblici concorsi
previsti dagli artt. 26 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (37) e 15 del D.Lgs. n. 502
del 1992 (38), eccettuato il limite di età;
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo.
In ogni caso copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo
accessibile a tutti.
7. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di
rappresentanza delle aziende e degli enti interessati e dalle organizzazioni
sindacali di cui al comma 5 e sono sottoposti al controllo preventivo dei
competenti organi, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993
(37), da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla stessa norma.
8. La mobilità diviene efficace nei confronti dei Dirigenti a seguito di
adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni all'azienda o
ente di appartenenza ed a quelli di destinazione, unitamente al proprio
curriculum.
9. Il Dirigente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo.
10. Il rapporto di lavoro continua senza interruzioni con l'azienda o ente di
destinazione e al Dirigente sono garantite la continuità della posizione
pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base
alle vigenti disposizioni.
11. Ove si tratti di Dirigenti di I livello del ruolo sanitario, dichiarati in
esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità esterna può riguardare
anche posti di disciplina diversa da quella di appartenenza di cui l'interessato
possieda i requisiti previsti per l'accesso mediante pubblico concorso, ai sensi
dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992 (38) ovvero il conferimento degli
incarichi dirigenziali di cui agli artt. 54, comma 1, lett. b), e 55, per lo
svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare
specializzazione.
12. La mobilità disciplinata dalla presente norma, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 31, non si applica nei confronti dei Dirigenti di II livello del ruolo
sanitario, in quanto per il passaggio dei medesimi ad altra azienda od ente
occorre il conferimento dell'incarico di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del
1992 (38).
13. Le aziende ed enti che intendono stipulare accordi di mobilità possono
avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell'A.Ra.N., ai sensi
dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 29 del 1993 (37).
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(35) Riportato al n. R/CLXIV.
(36) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(37) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(38) Riportato al n. R/CLXIV.
(37) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(38) Riportato al n. R/CLXIV.
(38) Riportato al n. R/CLXIV.
(37) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Articolo 31
Mobilità ordinaria per i Dirigenti in esubero
1. Le parti concordano che - salvo quanto disposto dall'art. 30 nonché dagli
artt. 36, comma 16 e 38, comma 10 - sino all'attuazione dell'art. 3, comma 5,
lett. g), del D.Lgs. n. 502 del 1992 (38), le vigenti procedure della mobilità
volontaria da esperire per tutti i Dirigenti in esubero, anche a seguito delle
disattivazioni o delle riconversioni di cui all'art. 3, comma 3 della legge n.
724 del 1994 (39), sono quelle disciplinate dall'art. 12, comma 2, lett. b), del
D.P.R. n. 384 del 1990 (40), attuate le quali si applica la mobilità d'ufficio
di cui alla sopracitata norma della legge n. 724 del 1994 (39).
2. Tra i motivi rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 35 comma 1, non
sono ricompresi i casi di esubero di Dirigenti - inclusi quelli rientranti nelle
tipologie indicate al comma 1 - in relazione alle quali devono essere esperite
le procedure di mobilità previste dal medesimo comma 1, dall'art. 30 e, infine,
dall'art. 3 commi da 47 a 52, della legge n. 537 del 1993 (39).
3. Le parti concordano, altresì, che nell'attuazione dell'art. 3, comma 5, lett.
g), del D.Lgs. n. 502 del 1992 (38) particolare attenzione sia dedicata alla
normativa riguardante la ricollocazione dei dirigenti dichiarati in esubero per
la soluzione delle problematiche derivanti specialmente dai vincoli connessi
all'incardinamento nelle discipline - ove previste - tenuto conto della
necessità di esperire ogni utile tentativo di ricollocazione dei dirigenti
medesimi come stabilito anche nell'art. 30.
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(38) Riportato al n. R/CLXIV.
(39) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(40) Riportato al n. R/CXLIII.
(39) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(39) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(38) Riportato al n. R/CLXIV.
Capo V - Istituti di peculiare interesse
Articolo 32
Aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata
1. La formazione e l'aggiornamento professionale del Dirigente sono assunti
dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione della
capacità ed attitudini personali e quale supporto per l'assunzione delle
responsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema
sanitario.
2. L'azienda o l'ente definisce annualmente la quota di risorse da destinare ad
iniziative di formazione dei Dirigenti ai sensi della circolare del Ministro
della funzione pubblica n. 14 del 24 aprile 1995, costituendo un apposito fondo,
nel quale - per i dirigenti del ruolo sanitario - confluiscono anche le quote
eventualmente accantonate ai sensi dell'art. 66, comma 6.
3. L'azienda o l'ente, nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e nel
rispetto dei criteri generali definiti nell'art. 5, realizza iniziative di
formazione e di aggiornamento professionale obbligatorio anche avvalendosi della
collaborazione di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore.
Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare la cultura
manageriale e la capacità dei Dirigenti di gestire iniziative di miglioramento e
di innovazione dei servizi, destinate a caratterizzare le strutture sanitarie
del comparto in termini di dinamismo, competitività e qualità dei servizi
erogati.
4. La partecipazione alle iniziative di formazione o di aggiornamento
professionale obbligatorio, inserite in appositi percorsi formativi, anche
individuali, viene concordata dall'azienda o ente con i Dirigenti interessati ed
è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Essa può comprendere la
ricerca finalizzata, in base a programmi approvati, sulla base della normativa
vigente, dalle aziende o enti, anche in relazione agli indirizzi nazionali e
regionali. In ogni caso la partecipazione alle iniziative di formazione deve
essere prioritariamente garantita ai dirigenti dichiarati in esubero, al fine di
favorirne la ricollocazione nell'ambito degli incarichi dirigenziali di cui agli
artt. 54, comma 1, lettera b), e 55.
5. È confermato l'istituto del comando finalizzato previsto dall'art. art. 45
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (41), con la precisazione che esso è
disposto dall'azienda o ente, cui spetta di stabilire se ed in quale misura e
per quale durata al Dirigente compete la retribuzione di cui agli artt. 39, 54 e
55 con esclusione comunque delle indennità correlate ad effettiva presenza in
servizio o alla retribuzione di risultato.
6. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dai
Dirigenti interessati ed effettuate con il ricorso all'art. 22 senza oneri per
l'azienda o ente. L'eventuale concorso alle spese da parte dell'azienda o ente
è, in tal caso, strettamente subordinato all'effettiva connessione delle
iniziative con l'attività di servizio (42).
7. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra anche l'istituto
del comando finalizzato di cui all'art. 45 del D.P.R. n. 761 del 1979 (41), così
come modificato dal comma 5.
8. La partecipazione dei Dirigenti all'attività didattica si realizza nelle
seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione e di insegnamento previsti dall'art. 6, commi 2 e
3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (43);
b) corsi di formazione professionale postbase previsti dai decreti ministeriali
che hanno individuato i profili professionali di cui al citato art. 6, comma 3;
c) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale del comparto,
organizzati dalle aziende o enti del Servizio sanitario nazionale;
d) formazione di base e riqualificazione del personale.
9. Le attività di cui al comma 8, previa apposita selezione secondo
l'ordinamento di ciascuna azienda o ente e nel rispetto dei protocolli previsti
dalla normativa citata al precedente punto a), sono riservate, di norma, ai
Dirigenti delle medesime aziende o enti in base alle materie di rispettiva
competenza, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.
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(41) Riportato al n. R/VI.
(42) Così corretto dall'art. 9, Provv. P.C.M. 9 novembre 1996, riportato al n.
R/CCV.
(41) Riportato al n. R/VI.
(43) Riportato al n. R/CLXIV.
Capo VI - Estinzione del rapporto di lavoro
Articolo 33
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. Superato il periodo di prova, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati dagli artt.
23, 24, 26 e 27, ha luogo:
a) per compimento del limite massimo di età nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge, anche nei confronti dei Dirigenti di II livello del ruolo
sanitario, cui è conferito l'incarico di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del
1992 (43);
b) per recesso del Dirigente;
c) per recesso dell'azienda o ente;
d) per decesso del Dirigente.
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(43) Riportato al n. R/CLXIV.
Articolo 34
Obblighi delle parti
1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 33, la risoluzione del rapporto di
lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera
dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età. L'azienda
o ente comunica, comunque, per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto.
2. Nel caso di recesso del Dirigente, questi deve darne comunicazione scritta
all'azienda o ente rispettando i termini di preavviso.
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Articolo 35
Recesso dell'azienda o ente
1. Nel caso di recesso dell'azienda o ente, ai sensi dell'art. 2118 c.c.,
quest'ultima deve comunicarlo per iscritto all'interessato, indicandone
contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i
termini di preavviso.
2. In caso di recesso per giusta causa si applica l'art. 2119 del codice civile.
La giusta causa consiste in fatti e comportamenti, anche estranei alla
prestazione lavorativa, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, sia
pure provvisoria, del rapporto di lavoro.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'azienda o ente, prima di recedere dal
rapporto di lavoro, contesta per iscritto l'eventuale addebito all'interessato
convocandolo, non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della
contestazione, per sentirlo a sua difesa. Il Dirigente può farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o
da un procuratore di sua fiducia. Se l'azienda o ente lo ritenga necessario, in
concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del
Dirigente per un periodo non superiore a trenta giorni mantenendo la
corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la
conservazione dell'anzianità di servizio.
4. La responsabilità particolarmente grave e reiterata, accertata secondo le
procedure previste dall'art. 57, costituisce giusta causa di recesso.
L'annullamento della procedura di accertamento della responsabilità del
Dirigente, disciplinata dall'art. 57, comma 5 e seguenti, fa venire meno gli
effetti del recesso.
5. Il Dirigente non è soggetto alle sanzioni disciplinari conservative previste
dall'art. 7, commi 4 e 5, della legge n. 300 del 1970 (44).
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di
tutti i Dirigenti di II livello del ruolo sanitario. Rimane fermo il disposto
dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992 (45), riguardante la verifica
complessiva, al termine del quinquennio, dell'espletamento dell'incarico
conferito, ai fini del rinnovo dell'incarico stesso; in tal caso il mancato
rinnovo produce gli effetti di cui al citato art. 15.
7. In relazione alla specificità delle professioni ricomprese nel ruolo
sanitario ed al possibile conflitto tra direttive aziendali e deontologia
professionale, le parti concordano di costituire una Commissione, composta da
rappresentanti dell'A.Ra.N. e delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto da istituirsi entro il 31 ottobre 1996, allo scopo di
proporre eventuali soluzioni di integrazione della normativa contrattuale sulla
risoluzione del rapporto di lavoro anche alla luce di eventuali casi di recesso
nei quali si siano verificati i conflitti di cui sopra. La commissione
concluderà i propri lavori entro il 15 dicembre 1997.
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(44) Riportata alla voce Lavoro.
(45) Riportato al n. R/CLXIV.
Articolo 36
Collegio di conciliazione
1. Ferma restando, in ogni caso, la possibilità di ricorso al giudice competente
avverso gli atti applicativi dell'art. 35 commi 1 e 2, il Dirigente può attivare
le procedure di conciliazione disciplinate nel presente articolo e previste ed
attuate ai sensi dell'art. 59, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (46).
2. Il Dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita
dall'azienda o ente ovvero nel caso in cui tale motivazione non sia stata
indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può ricorrere al
Collegio previsto dal comma 4.
3. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, che costituisce prova del rispetto dei termini, entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione scritta di licenziamento. Il ricorso al
collegio non ha effetto sospensivo del recesso dell'azienda o ente.
4. Il Collegio di conciliazione è composto da tre membri. Il Dirigente
ricorrente e l'azienda o ente designano un componente ciascuno ed i due
componenti così designati nominano di comune accordo, entro cinque giorni dalla
loro designazione, il terzo componente, con funzioni di Presidente.
5. Il Dirigente interessato provvede alla designazione del proprio componente
nell'atto di ricorso. L'azienda o ente comunica per iscritto al ricorrente la
designazione del proprio componente entro cinque giorni dal ricevimento del
ricorso.
6. In caso di mancato accordo o, comunque, di non rispetto dei termini previsti
nei commi 4 e 5 per la designazione dei componenti, essi vengono designati, su
richiesta di una delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui
circoscrizione ha sede legale l'azienda o l'ente.
7. Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, i loro
rappresentanti, deve esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione per
verificare la sussistenza delle condizioni per la revoca del recesso.
8. Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'azienda o l'ente si
obblighino a riassumere il Dirigente, il rapporto di lavoro prosegue senza
soluzione di continuità. In caso contrario, il Collegio, sentite le parti in
causa, emette la propria decisione, alla quale l'azienda o ente sono tenuti a
conformarsi anche nel caso di cui al comma 15.
9. La procedura per la conciliazione e per l'emissione del lodo deve esaurirsi
entro 60 giorni dalla data della costituzione del Collegio.
10. Ove il Collegio, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico
dell'azienda o ente una indennità supplementare, determinata in relazione alle
valutazioni dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo, pari al
corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due
mensilità ed un massimo pari al corrispettivo di 22 mensilità.
11. L'indennità supplementare di cui al comma 10 è automaticamente aumentata,
ove l'età del Dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti
misure:
- 7 mensilità in corrispondenza del 51 anno compiuto;
- 6 mensilità in corrispondenza del 50 e 52 anno compiuto;
- 5 mensilità in corrispondenza del 49 e 53 anno compiuto;
- 4 mensilità in corrispondenza del 48 e 54 anno compiuto;
- 3 mensilità in corrispondenza del 47 e 55 anno compiuto;
- 2 mensilità in corrispondenza del 46 e 56 anno compiuto.
12. Nelle mensilità di cui ai commi 10 e 11 la retribuzione da prendere a base è
quella prevista nelle tabelle allegato n. 3.
13. In caso di accoglimento del ricorso, l'azienda o ente non può assumere altro
Dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo
corrispondente al numero di mensilità riconosciute dal Collegio ai sensi dei
commi 10 e 11.
14. Le spese relative alla partecipazione del Presidente al Collegio sono a
carico della parte soccombente.
15. In fase di prima applicazione del presente contratto e, comunque, non oltre
il 15 dicembre 1997, il Collegio dispone la reintegrazione del Dirigente nel
posto di lavoro, senza la tutela risarcitoria di cui ai commi 10 e 11, nei
seguenti casi:
a) qualora accerti che il recesso è dovuto alle cause di nullità di cui all'art.
37, comma 1, lett. a);
b) qualora accerti che il recesso è ingiustificato.
16. Nel caso di recesso ritenuto ingiustificato dal Collegio di conciliazione
per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità
supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del Collegio, il Dirigente può
avvalersi della disciplina di cui all'art. 38, comma 10, senza obbligo di
preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra azienda od ente il
Dirigente ha diritto ad un numero di mensilità risarcitorie pari al solo periodo
non lavorato.
17. La procedura del presente articolo sarà sostituita da quella prevista
dall'art. 69 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (47) dal momento della devoluzione al
giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro.
------------------------
(46) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(47) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Articolo 37
Nullità del recesso
1. Il recesso è nullo in tutti i casi in cui lo prevedano il codice civile e le
vigenti disposizioni di legge e, in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, di sesso, di razza o
di lingua;
b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti
dall'art. 2110 del codice civile, salvo quanto previsto dagli artt. 23 e 24.
2. In tutti i casi di recesso discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla
lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (48).
------------------------
(48) Riportata alla voce Lavoro.
Articolo 38
Termini di Preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del
rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello
stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) 8 mesi per Dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo
di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno
inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno
uguale o superiore al semestre.
2. In caso di dimissioni del Dirigente il termine di cui al comma 1 è di tre
mesi.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun
mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di
cui al comma 1, è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari
all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
L'azienda o ente ha diritto di trattenere su quanto dalla stessa eventualmente
dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo
di preavviso da questi non dato.
5. È in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del
rapporto di lavoro di risolverlo sia all'inizio, sia durante il periodo di
preavviso con il consenso dell'altra parte.
6. Durante il periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle ferie.
Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si da luogo al pagamento dell'indennità
sostitutiva.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del Dirigente, l'azienda o ente corrisponde agli aventi
diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art.
2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non
godute.
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la
retribuzione prevista nelle tabelle allegato n. 3.
10. Qualora il Dirigente, anche al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art.
12 del D.P.R. n. 384 del 1990 (49), presenti domanda di trasferimento ad altra
azienda od ente del comparto che vi abbia dato formale assenso, il nulla osta
dell'azienda od ente di appartenenza è sostituito dal preavviso di cui al comma
2 del presente articolo; per il ruolo sanitario il presente comma si applica
esclusivamente nei confronti dei Dirigenti di I livello (49/a).
------------------------
(49) Riportato al n. R/CXLIII.
(49/a) Per la disapplicazione del presente comma vedi gli artt. 20 e 67 del
nuovo CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000.
PARTE SECONDA
TITOLO I
Trattamento economico
Capo I - Struttura della retribuzione
Articolo 39
Struttura della retribuzione dei Dirigenti
1. La struttura della retribuzione della qualifica unica di Dirigente dei ruoli
di cui all'art. 1 comma 2 e dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario,
previsti dal comma 3 del medesimo articolo, si compone delle seguenti voci:
1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa speciale;
3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
4) retribuzione di posizione;
5) specifico trattamento economico per l'incarico quinquennale ai Dirigenti di
II livello del ruolo sanitario, ove attribuito;
6) retribuzione di risultato;
7) retribuzione per particolari condizioni di lavoro, ove spettante;
8) assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
------------------------
Articolo 40
Incrementi contrattuali
1. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai Dirigenti del ruolo sanitario è
corrisposto l'incremento mensile lordo sottoindicato, che riassorbe l'indennità
di vacanza contrattuale:
ex IX livello: L. 110.000
ex X livello: L. 136.000
ex XI livello: L. 174.000
2. Dal 1 dicembre 1995 ai Dirigenti indicati al comma 1 è corrisposto
l'incremento mensile lordo sottoindicato che riassorbe quello previsto dal
medesimo comma:
ex IX livello: L. 192.000
ex X livello: L. 237.000
ex XI livello: L. 305.000
3. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai Dirigenti dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo è corrisposto l'incremento mensile lordo
sottoindicato, che riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale:
ex IX livello: L. 104.000
ex X livello: L. 136.000
ex XI livello: L. 174.000
4. Dal 1 dicembre 1995 ai Dirigenti indicati al comma 3 è corrisposto
l'incremento mensile lordo sottoindicato che riassorbe quello previsto dal
medesimo comma:
ex IX livello: L. 181.000
ex X livello: L. 237.000
ex XI livello: L. 305.000
5. Gli incrementi contrattuali degli ingegneri, architetti e geologi di cui
all'art. 45, comma 2 del D.P.R. n. 384 del 1990, corrispondono a quelli previsti
per l'ex X livello dai commi 3 e 4.
6. Gli incrementi contrattuali comprendono il 6% sugli stipendi tabellari
previsti per i vari ex livelli dall'art. 41 del D.P.R. n. 384 del 1990,
sull'elemento distinto della retribuzione (EDR), sull'indennità integrativa
speciale in godimento nonché sull'intero importo delle indennità previste dagli
artt. 44 e 45 del D.P.R. n. 384 del 1990.
------------------------
Articolo 41
Stipendio tabellare dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario e della
qualifica unica dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quanto previsto in via transitoria
dall'art. 42, lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, della
qualifica unica dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
e del I livello dirigenziale del ruolo sanitario, previo conglobamento
dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla legge n. 438 del 1992, è
stabilito in L. 32.977.000.
2. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quanto previsto in via transitoria
dall'art. 45 ed indipendentemente dall'effettuazione dell'opzione ai sensi
dell'art. 15, comma 4 del D.Lgs. n. 502 del 1992, lo stipendio tabellare annuo
per dodici mensilità del Dirigente di II livello del ruolo sanitario, previo
conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla legge n. 438
del 1992, è stabilito in L. 43.941.000.
------------------------
Articolo 42
Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti al IX livello dei ruoli
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo
1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo stipendio tabellare annuo dei Dirigenti
già di IX livello, con più di cinque anni di anzianità, appartenenti ai ruoli
sottoindicati, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di
cui alla legge n. 438 del 1992, è stabilito come di seguito indicato:
I - per i Dirigenti del ruolo amministrativo, in L. 27.643.000 che
ricomprendono:
a) lo stipendio tabellare dell'ex IX livello di appartenenza, ai sensi dell'art.
41 del D.P.R. n. 384 del 1990 che comprende gli incrementi di cui all'art. 40,
commi 3 e 4;
b) l'intero ammontare dell'indennità di direzione di cui all'art. 44 del D.P.R.
n. 384 del 1990, come rideterminata dall'art. 48 del decreto medesimo;
c) il conglobamento di un importo pari a n. 65 ore annue di lavoro straordinario
feriale diurno nella misura spettante all'ex IX livello, alle tariffe di cui al
D.P.R. n. 384 del 1990, incrementato del 6%.
II - per i Dirigenti dei ruoli tecnico e professionale, il L. 27.643.000 che
ricomprendono:
a) lo stipendio tabellare dell'ex IX livello di appartenenza, ai sensi dell'art.
41 del D.P.R. n. 384 del 1990, che comprende gli incrementi di cui all'art. 40,
commi 3 e 4;
b) l'intero ammontare dell'indennità tecnico professionale di cui all'art. 45
del D.P.R. n. 384 del 1990, come rideterminata dall'art. 48, comma 1 secondo
alinea, del decreto medesimo;
c) conglobamento di un importo pari a n. 65 ore annue di lavoro straordinario
feriale diurno nella misura spettante all'ex IX livello, alle tariffe di cui al
D.P.R. n. 384 del 1990, incrementato del 6%.
III - per i Dirigenti di I livello del ruolo sanitario, in L. 27.643.000 che
ricomprendono:
a) lo stipendio tabellare dell'ex IX livello di appartenenza, ai sensi dell'art.
41 del D.P.R. n. 384 del 1990, che comprende gli incrementi di cui all'art. 40,
commi 1 e 2;
b) un importo pari al 74,2% dell'ammontare complessivo delle indennità di cui
all'art. 45 del D.P.R. n. 384 del 1990, come rideterminate dall'art. 48 del
decreto medesimo.
2. Lo stipendio tabellare annuo dei Dirigenti dei quattro ruoli con meno di
cinque anni di anzianità al 1 dicembre 1995 è determinato in L. 26.091.000, con
le modalità stabilite dal comma 1; in tale stipendio tabellare sono ricomprese
per intero le indennità previste dagli artt. 44 e 45 del D.P.R. n. 384 del 1990
con l'incremento del 6%, salvo che per il ruolo sanitario per il quale il
conglobamento delle indennità ex art. 45, avviene solo nella misura del 69, 4%
con il relativo incremento.
3. L'art. 48 del D.P.R. n. 384 del 1990 trova tuttora applicazione nei confronti
di tutti i Dirigenti con meno di cinque anni di servizio indicati nel comma 2,
con la precisazione che la maggiorazione delle indennità ivi previste che scatta
al compimento del quinto anno di servizio previo giudizio favorevole - si somma
nella misura di 12/13 allo stipendio tabellare fissato nello stesso comma 2 per
raggiungere lo stipendio tabellare dei Dirigenti con più di cinque anni, secondo
lo scaglionamento previsto per questi ultimi.
4. Lo stipendio tabellare dei Dirigenti di cui ai commi 1 e 2 è incrementato nel
modo seguente, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 583 del 1996:
- dal 1 gennaio 1996 di L. 1.726.000 annue;
- dal 1 luglio 1997 di L. 5.334.000 annue, che ricomprendono il precedente
incremento.
5. Dal 1.7.1997 lo stipendio tabellare dei Dirigenti con più di cinque anni di
anzianità destinatari del presente articolo raggiungerà quello previsto
nell'art. 41. Tale stipendio è automaticamente raggiunto anche dai Dirigenti con
anzianità inferiore ai cinque anni con l'applicazione dell'art. 48 del D.P.R. n.
384 del 1990.
6. Lo stipendio tabellare dei Dirigenti assunti dopo la stipulazione del
presente contratto corrisponde a quello in atto goduto dai Dirigenti di cui al
comma 2 e segue la dinamica prevista per i medesimi dai commi 3 e 4 (50).
------------------------
(50) Vedi, anche, gli artt. 36 e 37 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8 giugno
2000.
Articolo 43
Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti al X livello dei ruoli
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo
1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo stipendio tabellare annuo dei Dirigenti
già di X livello, appartenenti ai ruoli sottoindicati, previo conglobamento
dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla legge n. 438 del 1992, è
stabilito come di seguito indicato:
I - per i Dirigenti del ruolo amministrativo, in L. 32.977.000 e ricomprende:
a) lo stipendio tabellare dell'ex X livello, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n.
384 del 1990 che comprende gli incrementi di cui all'art. 40, commi 3 e 4 nonché
la quota dell'indennità integrativa speciale eccedente rispetto a quella
determinata nell'art. 46;
b) un importo pari al 55% dell'indennità di direzione di cui all'art. 44 del
citato D.P.R.;
II - per i Dirigenti dei ruoli tecnico e professionale, in L. 32.977.000 e
ricomprende:
a) lo stipendio tabellare dell'ex X livello, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n.
384 del 1990 che comprende gli incrementi di cui all'art. 40, commi 3 e 4 nonché
la quota dell'indennità integrativa speciale eccedente rispetto a quella
determinata nell'art. 46;
b) un importo pari al 55% dell'indennità tecnico professionale di cui all'art.
45 del citato decreto.
Per gli ingegneri, architetti e geologi già appartenenti alla posizione
funzionale di IX livello, ma destinatari dell'art. 45, comma 2, del D.P.R. n.
384 del 1990, lo stipendio tabellare, dal 1 dicembre 1995, è fissato in L.
32.977.000 e ricomprende:
a) lo stipendio tabellare dell'ex IX livello dell'art. 41 del D.P.R. n. 384 del
1990 che comprende gli incrementi di cui all'art. 40, commi 3 e 4 nonché
l'importo di L. 7.140.000, incrementato del 6%;
b) un importo pari al 83,7% dell'indennità tecnico professionale prevista
dall'art. 48, comma 1, secondo alinea, lett. a) del D.P.R. n. 384 del 1990;
III - per i Dirigenti di I livello del ruolo sanitario già appartenenti al X
livello, in L. 32.977.000 e ricomprende:
a) lo stipendio tabellare dell'ex X livello, ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n.
384 del 1990, che comprende gli incrementi di cui all'art. 40, commi 1 e 2
nonché la quota dell'indennità integrativa speciale eccedente rispetto a quella
determinata nell'art. 46;
b) un importo pari al 42,4% dell'ammontare complessivo delle indennità di cui
all'art. 45, comma 1, lett. a) secondo alinea del D.P.R. n. 384 del 1990 (51).
------------------------
(51) Vedi, anche, gli artt. 36 e 37 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8 giugno
2000.
Articolo 44
Norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti all'XI livello dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo
1. Per i Dirigenti appartenenti all'ex XI livello dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo, a decorrere dal 1 dicembre 1995 lo stipendio
tabellare annuo a regime è di L. 32.977.000.
2. In prima applicazione il trattamento economico stipendiale dei Dirigenti di
cui al comma 1, a decorrere dal 1 dicembre 1995 è così articolato:
a) stipendio tabellare nella misura stabilita all'art. 41;
b) maturato economico pensionabile e non riassorbibile di L. 5.393.000, pari al
maggior importo del trattamento economico tabellare in godimento al 1 dicembre
1995 - rispetto allo stipendio tabellare previsto nella lett. a) - ottenuto
dalla sommatoria delle seguenti voci:
- stipendio tabellare ex art. 41 del D.P.R. n. 384 del 1990, comprensivo
dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 della legge n. 438
del 1992;
- incrementi contrattuali di cui all'art. 40 commi, 3 e 4;
- differenza tra l'importo dell'indennità integrativa speciale in godimento e
quella già spettante all'ex IX livello (52).
------------------------
(52) Vedi, anche, gli artt. 36 e 37 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8 giugno
2000.
Articolo 45
Norma transitoria per i dirigenti già appartenenti all'XI livello del ruolo
sanitario
1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, lo stipendio tabellare annuo dei Dirigenti
già appartenenti all'XI livello del ruolo sanitario, previo conglobamento
dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla legge n. 438 del 1992, è
quello stabilito dall'art. 41, comma 2 e ricomprende:
a) lo stipendio tabellare dell'art. 41 del D.P.R. n. 384 del 1990 comprensivo
degli incrementi mensili lordi di cui all'art. 40 commi 1 e 2;
b) un importo pari al 47, 7% dell'indennità di cui all'art. 45 del citato D.P.R.
n. 384 del 1990 (53).
------------------------
(53) Vedi, anche, gli artt. 36 e 37 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8 giugno
2000.
Articolo 46
Indennità integrativa speciale
1. La misura dell'indennità integrativa speciale spettante ai Dirigenti dei
ruoli professionale, tecnico ed amministrativo nonché ai Dirigenti di I livello
del ruolo sanitario è stabilita nell'importo corrispondente a quello del
personale già appartenente all'ex IX livello, pari a L. 13.908.000.
2. La misura dell'indennità di cui al primo comma per i Dirigenti di II livello
del ruolo sanitario corrisponde a quella in atto goduta, pari a L. 14.862.000.
3. Ai dirigenti dei commi 1 e 2 assunti dopo l'entrata in vigore del presente
contratto, l'indennità integrativa speciale compete nelle misure rispettivamente
indicate nei medesimi commi.
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Capo II - Norme particolari per i dirigenti delle I.P.A.B. aventi finalità
sanitarie
Articolo 47
Struttura della retribuzione per la qualifica unica di Dirigente delle I.P.A.B.
aventi finalità sanitarie
1. Presso le IPAB la qualifica di Dirigente è unica e corrisponde a quella di
Dirigente di I livello del ruolo sanitario ovvero a quella della qualifica unica
di Dirigente dei restanti ruoli del Servizio Sanitario Nazionale. Per i
Dirigenti in servizio presso le I.P.A.B. che già applicano il trattamento
economico e normativo del D.P.R. n. 384 del 1990 (54), la struttura della
retribuzione è configurata secondo quanto previsto dal Capo I.
2. Per i Dirigenti in servizio presso I.P.A.B. che tuttora applicano la
disciplina del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 (55), fermo restando quanto previsto
dall'art. 39 in ordine alla struttura della retribuzione della qualifica unica
dirigenziale, il trattamento economico stipendiale è così determinato:
- dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai Dirigenti della ex prima qualifica
dirigenziale viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L.
136.000 che riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi
Dirigenti, a decorrere dal 1 dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo
è rideterminato in L. 237.000.
- dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 al personale della ex seconda qualifica
dirigenziale è corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 174.000
che riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi Dirigenti, a
decorrere dal 1 dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è
rideterminato in L. 305.000.
3. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quanto previsto dall'art. 48, lo
stipendio tabellare annuo della qualifica unica dirigenziale, previo
conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 della
legge n. 438 del 1992, è stabilito in L. 32.977.000; tale somma, per il
Dirigente della ex prima qualifica dirigenziale, ricomprende:
a) lo stipendio tabellare già spettante alla ex prima qualifica come previsto
dall'articolo 43 del D.P.R. n. 333 del 1990 (55), incrementato ai sensi del
comma 2;
b) un importo pari allo 0,35 della indennità di funzione della ex prima
qualifica dirigenziale di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 333 del 1990 (55).
4. Gli incrementi contrattuali comprendono il 6% sugli stipendi tabellari
previsti per i vari ex livelli dall'art. 43 del D.P.R. n. 333 del 1990 (55),
sull'elemento distinto della retribuzione (EDR), sull'indennità integrativa
speciale in godimento nonché sull'importo dell'indennità conglobata di cui al
comma 3 per la ex prima qualifica dirigenziale.
5. La misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale della
qualifica unica dirigenziale è stabilita nell'importo corrispondente a quello
spettante al personale appartenente alla ex prima qualifica dirigenziale.
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(54) Riportato al n. R/CXLIII.
(55) Riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.
(55) Riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.
(55) Riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.
(55) Riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.
Articolo 48
Norma transitoria per il personale dirigenziale delle I.P.A.B. aventi finalità
sanitarie
1. Il trattamento economico stipendiale dei Dirigenti della ex seconda qualifica
dirigenziale, derivante dall'applicazione dell'art. 47, comma 3 a decorrere dal
1 dicembre 1995 è così determinato:
a) stipendio tabellare nella misura stabilita all'art. 47, comma 3;
b) maturato economico annuo, pensionabile e non riassorbibile di L. 5.007.000,
pari al maggior importo, rispetto allo stipendio tabellare di cui alla lett. a),
del trattamento economico tabellare in godimento al 1 dicembre 1995 ottenuto
dalla sommatoria delle seguenti voci:
- stipendio tabellare ex art. 43, D.P.R. n. 333 del 1990 (56) comprensivo
dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 7 della legge n. 438
del 1992;
- incrementi contrattuali di cui all'art. 47, comma 2;
- differenza tra l'importo dell'indennità integrativa speciale in godimento e
quella della ex prima qualifica dirigenziale.
2. Ai Dirigenti professionisti legali che ne abbiano già beneficiato è
conservato, negli attuali importi, nell'ambito della retribuzione individuale di
anzianità, il compenso riconosciuto dall'art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 268 del
1987 (56).
------------------------
(56) Riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.
(56) Riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.
Capo III - Effetti dei nuovi stipendi
Articolo 49
Effetti nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione della Parte
Seconda - Titolo I - Capi I e II, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza
normale e privilegiato - sull'indennità premio di servizio, sull'indennità
alimentare di cui all'art. 29, comma 4, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. I benefìci economici - ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale -
risultanti dall'applicazione della Parte Seconda - Titolo I - Capi I e II hanno
effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei
Dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica, alle scadenze e
negli importi previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. Agli
effetti dell'indennità premio di servizio, dell'indennità sostitutiva del
preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2, la retribuzione di posizione -
per la parte indicata nell'art. 53, comma 4 e tabella allegato n. 2 - essendo
costituita dalle indennità fisse e ricorrenti previste dagli artt. 44, 45 e 48
del D.P.R. n. 384 del 1990, nella quota non utilizzata per la ricostruzione
dello stipendio tabellare nonché dall'art. 47 dello stesso decreto - mantiene la
natura delle predette indennità ed è, pertanto, utile ai fini pensionistici e
dell'indennità premio di servizio, così come già previsto dalle vigenti
disposizioni per le indennità che vi hanno dato origine.
4. Analogamente al comma 3, la retribuzione di posizione dei Dirigenti in
servizio presso le IPAB indicate nell'art. 47, comma 2 - che, ai sensi dell'art.
53, è costituita dalla parte dell'indennità di funzione già prevista dall'art.
38 del D.P.R. n. 333 del 1990 (56) nella quota non utilizzata per la
ricostruzione dello stipendio tabellare - mantiene la natura di predetta
indennità. Come tale, è utile ai fini pensionistici e dell'indennità premio di
fine servizio secondo quanto previsto per la citata indennità di funzione dalle
vigenti disposizioni (57).
------------------------
(56) Riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.
(57) Il presente articolo deve intendersi sostituito, con riguardo all'art. 49
del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000, ai sensi dell'art. 67 dello
stesso.
TITOLO II
Incarichi dirigenziali e retribuzioni di posizione
Capo I - Incarichi dirigenziali e valutazioni dei dirigenti ai fini della
retribuzione di posizione
Articolo 50
Graduazione delle funzioni dei Dirigenti ai fini della determinazione della
retribuzione di posizione
1. Le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal
D.Lgs. n. 502 del 1992 (58), dalle leggi regionali di organizzazione e dagli
eventuali atti di indirizzo e coordinamento del Ministero della Sanità,
determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il
trattamento economico di posizione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 29 del
1993 (59).
2. L'individuazione viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art.
5, comma 2 (59/a) e sulla base dei seguenti criteri e parametri di massima che
le aziende ed enti possono integrare con riferimento alla loro specifica
situazione organizzativa e nel rispetto delle leggi regionali di cui al comma 1:
- complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con
particolare riguardo ai Dipartimenti;
- grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata;
- grado di autonomia negli interventi e nelle attività professionali;
- affidamento e gestione di budget;
- consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel
budget affidato;
- importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche
norme di legge;
- svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione, vigilanza,
verifica di attività direzionali;
- grado di competenza specialistico - funzionale o professionale;
- grado di responsabilità negli interventi e nelle decisioni degli altri
Dirigenti dell'unità operativa appartenenti alla medesima professione;
- grado di autonomia nella direzione della cura per i profili sanitari ove ciò
sia previsto dalle leggi che regolano il relativo ordinamento professionale;
- utilizzazione, nell'ambito della struttura, di metodologie e strumentazioni
significativamente innovative e con valenza strategica per l'azienda od ente;
- affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in
rapporto alle esigenze didattiche dell'azienda od ente;
- produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell'azienda
od ente;
- rilevanza degli incarichi di cui all'art. 54 e 55, interna all'unità operativa
ovvero a livello aziendale;
- ampiezza del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da tale
elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda di servizi espressa;
- valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché
collegata oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri.
3. Le aziende ed enti, in base alle risultanze della graduazione di cui al comma
precedente, attribuiscono ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio
assetto organizzativo un valore economico secondo i parametri di riferimento di
cui agli artt. 54 e 55 previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui
agli artt. 10 e 11, seguita, su richiesta da un incontro. A parità di struttura
organizzativa e corrispondenza delle funzioni, alle posizioni è attribuita la
stessa valenza economica.
4. La graduazione delle funzioni dirigenziali - alle quali corrispondono le
varie tipologie di incarico - è effettuata dalle aziende con le modalità
indicate nel comma 2, in modo oggettivo e, cioè, indipendentemente dalla
situazione relativa al rapporto di lavoro dei dirigenti assegnati alla struttura
o dalla loro originaria provenienza da posizioni funzionali od economiche del
D.P.R. n. 384/1990. La graduazione consente di collocare ciascun incarico nelle
fasce previste dagli artt. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996, determinando la
corrispondente retribuzione di posizione del dirigente cui l'incarico è
conferito. La graduazione delle funzioni è sottoposta a revisione periodica
secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. B) (59/b).
5. Alla retribuzione della posizione, sulla base dei criteri e parametri
stabiliti dal presente articolo, si provvede mediante il "Fondo per la
retribuzione di posizione" - costituito presso ogni azienda o ente al fine di
assegnare ai Dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni
dell'incarico attribuito ed alle connesse responsabilità - e finanziato con le
modalità di cui all'art. 58.
6. La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dagli articoli
seguenti del presente capo entra in vigore con il contratto e presuppone,
altresì, che le aziende ed enti, qualora non ancora attivate, realizzino le
seguenti innovazioni:
a) attuazione dei princìpi di razionalizzazione previsti D.Lgs. n. 29 del 1993;
b) la ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali
ai sensi del D.Lgs. n. 229/1999;
c) l'applicazione del D.Lgs. n. 286/1999, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del
decreto stesso (59/c).
------------------------
(58) Riportato al n. R/CLXIV.
(59) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(59/a) Il richiamo all'art. 5, comma 2 deve intendersi correttamente riferito
agli artt. 51 e 52 secondo il disposto del Provv. P.C.M. 17 gennaio 1997,
riportato al n. R/CCX.
(59/b) Comma così sostituito dall'art. 26 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8
giugno 2000.
(59/c) Comma così sostituito dall'art. 26 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8
giugno 2000.
Articolo 51
Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali
1. A ciascun Dirigente sono conferiti incarichi di direzione di struttura ovvero
di funzioni ispettive e di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'art.
22 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (60) o di natura professionale in relazione alle
attività svolte.
2. Gli incarichi nella qualifica unica di Dirigente del ruolo professionale,
tecnico ed amministrativo sono affidati, a ciascun Dirigente, dalle aziende od
enti, con atto scritto e motivato nel rispetto dei princìpi e procedure previsti
dagli artt. 19 e 26 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (60). Gli obiettivi e le risorse
sono attribuiti ai sensi dell'art. 62, commi 4, 5 e 6. Nel caso di strutture
articolate l'affidamento degli incarichi avviene su proposta del Dirigente di
più elevato livello. Analogamente si procede per gli incarichi per il primo
livello dirigenziale del ruolo sanitario che sono affidati nel rispetto delle
procedure stabilite dagli artt. 15, comma 2, penultimo periodo del D.Lgs. n. 502
del 1992 (61) e 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (60).
3. Le aziende o enti formulano in via preventiva i criteri per l'affidamento e
la revoca degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei princìpi stabiliti dalle
disposizioni citate nei commi 1 e 2. Tali criteri, prima della definitiva
determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di
cui agli artt. 10 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro.
4. Nel conferimento ai Dirigenti del comma 2 degli incarichi di cui agli artt.
54, comma 1, lettera b), e 55 in applicazione del presente contratto, le aziende
o enti tengono conto - rispetto agli incarichi da conferire - della
professionalità e dell'esperienza già acquisite dai Dirigenti in servizio sia in
relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte dagli stessi
sia ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 384 del 1990 (62), con particolare
riferimento per i Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
all'art. 26, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 29 del 1993 (63).
5. La revoca dell'incarico in seguito all'accertamento dei risultati negativi di
gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 20
del D.Lgs. n. 29 del 1993 (63) avviene con atto scritto e motivato dopo
l'espletamento delle procedure di cui all'art. 57.
6. Per il conferimento degli incarichi del II livello dirigenziale del ruolo
sanitario si provvede secondo la disciplina dell'art. 52 (63/a).
------------------------
(60) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(60) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(61) Riportato al n. R/CLXIV.
(60) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(62) Riportato al n. R/CXLIII.
(63) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(63) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(63/a) Per la disapplicazione del presente articolo vedi l'art. 67 del nuovo
CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000.
Articolo 52
Affidamento e revoca degli incarichi ai Dirigenti di II livello del ruolo
sanitario
1. Dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 502 del 1992 (64), per i Dirigenti di
II livello il conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile costituisce
modalità di accesso alla qualifica stessa e risulta, pertanto, compiutamente
disciplinato - per tale aspetto - dall'art. 15 del medesimo decreto. Per i
dirigenti di II livello, ai quali l'incarico è conferito dopo l'entrata in
vigore del presente contratto, la tipologia dell'incarico, le modalità di
revoca, la retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico di cui
all'art. 56, sono disciplinati dal contratto individuale previsto dall'art. 14.
2. Per i dirigenti di II livello, assunti dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.
502 del 1992 (64) o che abbiano optato prima del presente contratto, si applica
il comma 1 con le modalità previste dall'art. 56
3. Per i Dirigenti di II livello in servizio alla data di entrata in vigore del
D.Lgs. n. 502 del 1992 (64), il passaggio al rapporto ad incarico quinquennale
rinnovabile avviene dopo l'opzione. A tal fine la prima attuazione dell'art. 15,
comma 4 del decreto stesso con riferimento all'opzione, deve intendersi
coincidente con l'applicazione del presente contratto, fatte salve le opzioni
già esercitate. Per i medesimi Dirigenti l'opzione per il rapporto ad incarico
quinquennale rinnovabile rende necessaria la stipulazione del contratto
individuale con le caratteristiche di cui al comma 1, alla quale si perviene
dopo l'attuazione delle modalità di cui ai seguenti commi.
4. Ai Dirigenti di II livello di cui ai commi 1, 2 e 3, indipendentemente
dall'opzione, sono conferibili solo gli incarichi di direzione di struttura di
cui all'art. 54, comma 1 lettera a), e fatto salvo quanto previsto dall'art. 57
commi 10 e 11. A tal fine le aziende ed enti formulano, in via preventiva, i
criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi nel rispetto dei princìpi,
criteri e procedure previsti dagli artt. 19 e 22, comma 1, del D.Lgs. n. 29 del
1993 (63), tenuto conto, per gli incarichi da conferire, della professionalità
ed esperienza acquisite dai Dirigenti di II livello in servizio, anche in
relazione alle posizioni organizzative già ricoperte dagli stessi. Tali criteri,
prima della definitiva determinazione sono oggetto di informazione alle
rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11, seguita, su richiesta, da un
incontro.
5. Il conferimento degli incarichi di direzione di struttura di cui all'art. 54,
comma 1, lett. a) ai dirigenti di II livello avviene con atto scritto e
motivato. Gli obiettivi e le risorse sono attribuiti ai sensi dell'art. 62,
comma 4.
6. La revoca dell'incarico per i Dirigenti che non hanno optato può avvenire in
seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza
delle direttive impartite, con atto scritto e motivato secondo le procedure e
con gli effetti indicati nell'art. 57.
7. Il comma 6 si applica anche nei confronti dei Dirigenti di II livello che
abbiano optato per il rapporto ad incarico quinquennale e ne produce i medesimi
effetti anche prima della scadenza dell'incarico (64/a).
------------------------
(64) Riportato al n. R/CLXIV.
(64) Riportato al n. R/CLXIV.
(64) Riportato al n. R/CLXIV.
(63) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(64/a) Per la disapplicazione del presente articolo vedi l'art. 67 del nuovo
CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000.
Articolo 53
La retribuzione di posizione della dirigenza
1. La retribuzione di posizione è una componente del trattamento economico dei
Dirigenti, che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dall'art.
50, comma 3, è collegata all'incarico agli stessi conferito dall'azienda o ente.
2. Nel quadro della riforma della dirigenza, la retribuzione di posizione
caratterizza le attività organizzativo-gestionali nonché professionali proprie
della funzione dirigenziale cui è affidato il conseguimento dei fini
istituzionali aziendali previsti dall'art. 1 del D.Lgs. n. 502 del 1992 (64).
Per il ruolo sanitario tali funzioni sono altresì caratterizzate dalla
peculiarità delle professioni in esso rappresentate.
3. La retribuzione di posizione di cui al comma 1 è composta di una parte fissa
e di una parte variabile, la cui somma complessiva corrisponde al valore
economico degli incarichi attribuiti in base alla graduazione delle funzioni, ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (63). Essa compete per tredici
mensilità.
4. Ai sensi dell'art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993 (63), la componente
fissa della citata retribuzione, dal 1 dicembre 1995, è costituita dalla somma
delle quote delle indennità previste dal D.P.R. n. 384 del 1990 (62) agli artt.
44 e 45 residue dopo la ristrutturazione degli stipendi tabellari di cui agli
artt. 41, 42 e 43 nonché dall'indennità ex art. 47 dello stesso decreto, ove
goduta. Tale parte della retribuzione di posizione essendo costituita - anche in
quota residua - da indennità che erano fisse e ricorrenti, ne mantiene le
caratteristiche ed è, pertanto, utile ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza con le stesse modalità già stabilite dalle vigenti disposizioni per
le indennità che vi hanno dato origine.
5. La componente fissa della retribuzione di posizione è garantita - nella
misura in atto goduta, in caso di trasferimento o per vincita di concorso o di
incarico ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992 (65), avvenuto dopo
l'entrata in vigore del presente contratto. Le aziende o enti di nuova
destinazione sono tenuti a garantire le predette somme nei limiti individuali in
godimento, attraverso il fondo per la retribuzione di posizione di cui all'art.
58.
6. Per le caratteristiche descritte al comma 4, la componente fissa della
retribuzione di cui al presente articolo è mantenuta anche nei casi previsti
dall'art. 57, comma 7, lettere a) e b), e commi 10 e 11, operando gli effetti
della valutazione negativa solo sulla parte variabile della medesima
retribuzione di posizione, individuata ai sensi dei commi 7 e 8 e relativa
tabella allegato n. 2.
7. La componente variabile della retribuzione di posizione, salvo quanto
previsto dal comma 8 e relativa tabella, è determinata in sede aziendale sulla
base della graduazione delle funzioni in conformità degli incarichi di cui agli
artt. 54 e 55.
8. Dal 1 dicembre 1995 e sino al conferimento degli incarichi di cui al comma 7,
per tutti i Dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente
contratto, la retribuzione di posizione è costituita dai valori indicati per le
due componenti - fissa e variabile - nella tabella allegato n. 2 del presente
contratto (65/a).
9. Per coloro che accedono per la prima volta alle qualifiche dirigenziali del
Servizio Sanitario Nazionale dopo l'entrata in vigore del presente contratto, la
componente della retribuzione di posizione di cui al comma 4, corrisponde ai
valori indicati per ciascun ruolo nella tabella allegato n. 2.
10. I commi precedenti trovano applicazione anche per i Dirigenti delle I.P.A.B.
aventi finalità sanitarie, di cui all'art. 49, commi 1 e 2, in quanto
compatibili.
11. Alla corresponsione della retribuzione di posizione nelle sue componenti -
fissa e variabile - si provvede con i fondi di cui agli artt. 58 e 59.
------------------------
(64) Riportato al n. R/CLXIV.
(63) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(63) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(62) Riportato al n. R/CXLIII.
(65) Riportato al n. R/CLXIV.
(65/a) Vedi, anche, l'art. 1, Provv. P.C.M. 17 gennaio 1997, riportato al n.
R/CCX.
Articolo 54
Incarichi di direzione di struttura: determinazione e attribuzione della
retribuzione di posizione dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico,
amministrativo e dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario
1. Le aziende ed enti, nel prevedere le singole strutture organizzative e i
relativi uffici dirigenziali ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 29 del 1993
(66), definiscono la retribuzione di posizione per i Dirigenti cui sia affidata
la direzione di struttura, in relazione ai criteri e parametri definiti
nell'art. 50 e nei limiti delle disponibilità dei fondi di cui agli artt. 58 e
59, nell'ambito delle seguenti fasce di valori annui:
a) da un minimo di L. 9.500.000 fino a un massimo di L. 70.000.000, per le
posizioni dirigenziali di strutture complesse, caratterizzate cioè dalla
presenza contestuale di più criteri e parametri di elevata consistenza, tra
quelli individuati dall'art. 50, ovvero da leggi regionali di organizzazione (a
titolo meramente esemplificativo si possono citare: il Dipartimento, il
Distretto, il Presidio ospedaliero, le Unità Operative complesse come sopra
indicato, i Servizi di Controllo Interno, i servizi che richiedono, per la loro
direzione, un'elevata competenza specialistico - professionale tra cui i Presìdi
multizonali di prevenzione, etc.) (65/a);
b) da un minimo di L. 8.000.000 fino a un massimo di L. 60.000.000, per le
posizioni dirigenziali articolazioni interne delle strutture di cui al punto a),
ovvero di posizioni dirigenziali di unità operative semplici rispetto a quelle
indicate nel punto a) - (a titolo meramente esemplificativo si possono citare i
settori o moduli organizzativi di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 384 del 1990
(67), con particolare riguardo a quelli che hanno valenza dipartimentale etc.)
(65/a).
2. Ad ogni Dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione comunque non
inferiore, a titolo personale, a quella prevista dall'art. 53, comma 8 e
relativa tabella allegato n. 2, secondo la posizione funzionale di provenienza.
Tale retribuzione dovrà essere coerente con gli incarichi rientranti nelle
tipologie rapportabili a quelle indicate a titolo esemplificativo nelle lettere
a) e b) del comma 1, fatta salva la sua più favorevole rideterminazione in sede
aziendale ai sensi dell'art. 53, comma 7, anche per l'attribuzione di incarichi
di maggiore responsabilità (68).
3. Le modalità di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali sono quelle
previste dagli artt. 51 e 52.
4. Per i Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, nel
conferimento degli incarichi si deve tener conto della posizione funzionale
posseduta dai medesimi prima della unificazione della qualifica dirigenziale.
5. Nel rispetto dell'art. 26 comma 2-quinquies del D.Lgs. n. 29 del 1993 (66),
ai Dirigenti di più elevato livello dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo - già appartenenti all'ex XI livello - è attribuita la stessa
valenza economica degli incarichi affidati ai Dirigenti di II livello del ruolo
sanitario ai sensi del comma 1 lettera a) del presente articolo (68/a).
------------------------
(66) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(65/a) Vedi, anche, l'art. 1, Provv. P.C.M. 17 gennaio 1997, riportato al n.
R/CCX.
(67) Riportato al n. R/CXLIII.
(65/a) Vedi, anche, l'art. 1, Provv. P.C.M. 17 gennaio 1997, riportato al n.
R/CCX.
(68) Così corretto dall'art. 9, Provv. P.C.M. 9 novembre 1996, riportato al n.
R/CCV.
(66) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(68/a) Vedi, anche, l'art. 40 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000.
Articolo 55
Incarichi non comportanti direzione di struttura: determinazione ed attribuzione
della retribuzione di posizione relativa alle funzioni dirigenziali dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo nonché di I livello del ruolo sanitario
1. Le Aziende ed Enti, nel prevedere, nelle singole strutture organizzative, le
relative posizioni dirigenziali, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 29 del 1993
(69), individuano i corrispondenti incarichi dirigenziali non comportanti
direzione di struttura, determinandone la graduazione e la relativa retribuzione
di posizione nell'ambito delle fasce di valori annui di cui al comma 3.
2. Tali incarichi possono essere di consulenza, studio e ricerca, nonché di
funzioni ispettive o di verifica e controllo, ovvero incarichi di natura
professionale anche di alta specializzazione.
3. La retribuzione di posizione di cui al comma 1 è ricompresa nell'ambito delle
seguenti fasce:
a) da un minimo di L. 7.000.000 fino ad un massimo di L. 55.000.000 per le
posizioni dirigenziali inerenti gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 comportanti
attività o compiti di rilevanza aziendale, attinenti ai criteri e parametri
previsti nell'art. 50 comma 2 o di rilevante competenza professionale o
specialistico - funzionale (a titolo meramente esemplificativo si individuano
attività quali il controllo di gestione, l'ufficio relazioni con il pubblico, la
progettazione, nonché i moduli previsti dall'art. 47 del D.P.R. n. 384 del 1990
(70) cui siano correlate le attività di cui al comma 2 ma non le attività di
direzione di struttura) (70/a);
b) dal valore minimo individuato per ciascun ruolo dalla tabella allegato n. 2
ad un massimo di L. 35.000.000 per le posizioni dirigenziali i cui incarichi
abbiano rilevanza all'interno della struttura di appartenenza ovvero richiedano
competenza professionale o specialistico - funzionale di base (70/a).
4. Ad ogni Dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione comunque non
inferiore, a titolo personale, a quella prevista dall'art. 53, comma 8 e
relativa tabella allegato n. 2, secondo la posizione funzionale di provenienza.
Tale retribuzione dovrà essere coerente con gli incarichi rientranti nelle
tipologie rapportabili a quelle indicate a titolo esemplificativo nelle lettere
a) e b) del comma 3, fatta salva la sua più favorevole rideterminazione in sede
aziendale ai sensi dell'art. 53, comma 7, anche per l'attribuzione di incarichi
di maggiore responsabilità (71).
5. Le modalità di affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali sono quelle
previste dall'art. 51.
6. Al Dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, assunti dopo
l'entrata in vigore del contratto, il conferimento degli incarichi di cui
all'art. 54, comma 1, lettere a) e b) o del comma 3 del presente articolo,
avviene dopo il superamento del periodo di prova nel rispetto dell'art. 51,
comma 4. Analogamente avviene per il dirigente di I livello del ruolo sanitario
limitatamente agli incarichi di cui all'art. 54, comma 1, lettera b) o del comma
3 del presente articolo (71/a).
------------------------
(69) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(70) Riportato al n. R/CXLIII.
(70/a) Vedi, anche, l'art. 1, Provv. P.C.M. 17 gennaio 1997, riportato al n.
R/CCX.
(70/a) Vedi, anche, l'art. 1, Provv. P.C.M. 17 gennaio 1997, riportato al n.
R/CCX.
(71) Così corretto dall'art. 9, Provv. P.C.M. 9 novembre 1996, riportato al n.
R/CCV.
(71/a) Vedi, anche, l'art. 40 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000.
Articolo 56
Dirigenti di II livello: la retribuzione di posizione e lo specifico trattamento
economico legato all'incarico quinquennale. Norma di prima applicazione
1. Ai dirigenti di II livello con rapporto ad incarico quinquennale - oltre alla
retribuzione di posizione, compete, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del
1992 (72), uno specifico trattamento economico annuo che è ricompreso tra il 5%
ed il 35% del valore massimo della retribuzione di posizione prevista dall'art.
54, comma 1 lettera a) (72/a).
2. Ai fini del presente articolo, le aziende ed enti, effettuata la graduazione
delle funzioni, definiscono la retribuzione di posizione che, ai sensi degli
artt. 50, comma 3 e 55, comma 1 e seguenti, può essere attribuita in concreto ai
dirigenti di II livello, informandone gli stessi contestualmente all'atto del
conferimento degli incarichi di direzione di struttura di cui all'art. 54, comma
1 lett. a).
3. Ai dirigenti di II livello - assunti dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.
502 del 1992 (72) o per coloro che abbiano già optato per il rapporto ad
incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del presente contratto
oltre alla retribuzione di posizione prevista dal comma 2, è attribuito lo
specifico trattamento economico di cui al comma 1.
4. L'entità dello specifico trattamento del comma 3 viene determinata con la
stipulazione del contratto individuale - che dovrà avere le medesime
caratteristiche descritte all'art. 52, comma 1 - con decorrenza dalla medesima
data che non potrà comunque essere anteriore al 1 gennaio 1997 (73).
5. I dirigenti di II livello che non versino nella situazione del comma 3
vengono invitati dall'azienda o ente, anche gradualmente, ad esercitare
l'opzione per il rapporto ad incarico quinquennale, previa informazione circa lo
specifico trattamento economico a ciascuno attribuibile ai sensi del comma 1.
6. L'esercizio dell'opzione comporta la stipulazione del contratto individuale
di cui agli artt. 14 e 52, comma 1.
7. La retribuzione di posizione dei dirigenti di II livello che non optino o,
comunque sino all'accoglimento dell'opzione, è quella fissata negli artt. 53 e
54, comma 1, lettera a).
8. All'applicazione del presente articolo si provvede nei limiti del fondo
previsto dall'art. 58 (73/a).
------------------------
(72) Riportato al n. R/CLXIV.
(72/a) Comma così modificato dall'art. 1, Provv. P.C.M. 17 gennaio 1997,
riportato al n. R/CCX.
(72) Riportato al n. R/CLXIV.
(73) Comma così sostituito dall'art. 9, Provv. P.C.M. 9 novembre 1996, riportato
al n. R/CCV.
(73/a) Per la disapplicazione del presente articolo vedi l'art. 39 del nuovo
CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000.
Articolo 57
Valutazione dei Dirigenti
1. Per la valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti, in relazione allo
svolgimento degli incarichi agli stessi affidati ai sensi degli artt. 54 e 55,
le aziende o enti definiscono sistemi e meccanismi di valutazione gestiti
attraverso i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione istituiti ai
sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (69) e dell'art. 3 comma 6 del
D.Lgs. n. 502 del 1992 (72).
2. Le aziende o enti determinano in via preventiva i criteri che informano i
sistemi di valutazione istituiti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993
(69) e dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs. n. 502 del 1992 (72).
2. Le aziende o enti determinano in via preventiva i criteri che informano i
sistemi di valutazione. Tali criteri, prima della definitiva determinazione,
sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10
e 11, seguita, su richiesta, da un incontro.
3. Nella valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti cui sono affidati
incarichi ai sensi dell'art. 54, gli organismi di cui al comma 1 dovranno
comunque considerare l'operato dei Dirigenti in correlazione con gli obiettivi
da perseguire secondo le direttive ricevute; in caso di incarico con affidamento
di budget, la correlazione deve tener conto delle risorse umane, finanziarie e
strumentali effettivamente disponibili.
4. Nella valutazione dei risultati conseguiti dai Dirigenti cui siano stati
affidati incarichi ai sensi dell'art. 55, gli organismi di cui al comma 1
dovranno considerare l'operato dei Dirigenti in relazione all'osservanza delle
direttive e, solo qualora agli incarichi stessi sia stata correlata anche
attività di gestione finanziaria, tecnica o amministrativa, la valutazione
riguarderà anche i risultati della stessa ai sensi del comma 3.
5. Gli organismi di cui al comma 1, prima di procedere alla definitiva
formalizzazione di una eventuale valutazione non positiva, acquisiscono in
contraddittorio le valutazioni del Dirigente, anche assistito da una persona di
fiducia.
6. L'esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei
Dirigenti interessati. Dello stesso si tiene conto nelle decisioni di
affidamento degli incarichi.
7. L'accertamento dell'inosservanza delle direttive ed i risultati negativi
della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con le procedure di cui
all'art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (74), fatto salvo quanto previsto
dall'art. 53, comma 6, in ragione dello scostamento, possono determinare:
a) l'affidamento di un incarico dirigenziale di valore economico inferiore;
b) la perdita della retribuzione di posizione ed il collocamento in
disponibilità per la durata massima di un anno (75).
8. In caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata
si applica l'art. 35, commi 4 e 6.
9. Per effetto del collocamento in disponibilità di cui al comma 7, lett. b),
non si può procedere a nuove nomine di qualifiche dirigenziali per un numero di
posti corrispondenti, ai sensi del comma 9 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29 del
1993 (74).
10. Al Dirigente di II livello di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 3 che non abbia
superato positivamente la valutazione prevista dal presente articolo, ove non
ricorrano le condizioni del comma 7, lett. b) e 8, è affidato un incarico
dirigenziale di valore inferiore anche ricompreso tra quelli dell'art. 55, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 6.
11. I Dirigenti di II livello di cui all'art. 52 commi 1, 2 e 3 che, comunque,
al termine del quinquennio non superino positivamente la verifica ai sensi
dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992 (76), rimangono collocati nel medesimo
livello con il trattamento economico definito dagli artt. 45 e 53, commi 4 e 6.
Contestualmente l'azienda o ente congela un posto di I livello dirigenziale
(76/a).
------------------------
(69) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(72) Riportato al n. R/CLXIV.
(69) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(72) Riportato al n. R/CLXIV.
(74) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(75) Comma così sostituito dall'art. 9, Provv. P.C.M. 9 novembre 1996, riportato
al n. R/CCV.
(74) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(76) Riportato al n. R/CLXIV.
(76/a) Il presente articolo deve intendersi sostituito, con riguardo agli artt.
da 31 a 34 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000, ai sensi dell'art. 67
dello stesso.
Capo II - Finanziamento della retribuzione di posizione e della specificità del
ruolo sanitario
Articolo 58
Finanziamento della retribuzione di posizione per i Dirigenti nonché dello
specifico trattamento economico dei dirigenti di II livello del ruolo sanitario
1. Al finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo e dei dirigenti di I e II livello del
ruolo sanitario secondo la disciplina prevista negli artt. 54 e 55 nonché
dell'attribuzione dello specifico trattamento economico ai dirigenti di II
livello del ruolo sanitario ai sensi dell'art. 56, si provvede mediante
l'utilizzo dei fondi di cui ai commi 2 e 3, costituiti a decorrere dal 1
dicembre 1995 ed a valere sulla competenza 1996, senza alcun pregiudizio sugli
aumenti del biennio successivo.
2. Il fondo per la retribuzione di posizione dei Dirigenti dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo è formato:
a) dall'ammontare delle risorse destinate nell'anno 1993:
- alle indennità previste dagli artt. 44, 45 e 48 del D.P.R. n. 384 del 1990
(77), residue dopo l'applicazione degli artt. 42, 43 e 44 del presente
contratto;
- alle indennità di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 384 del 1990 (77)
(partecipazione all'Ufficio di Direzione, Coordinamento) riferite ai Dirigenti
dei ruoli sopraindicati;
- alle indennità dell'art. 47 del D.P.R. n. 384 del 1990 (77) nella percentuale
spettante ai vari ruoli;
b) di una somma pari allo 0,25% del monte salari, al netto dei contributi a
carico dell'azienda o ente, calcolato con riferimento all'anno 1993 e al solo
personale con qualifica di Dirigente del ruolo amministrativo, e ad una somma
pari allo 0,20% del monte salari dei dirigenti dei ruoli professionale e
tecnico, individuato al medesimo modo. Tali incrementi per l'anno 1995
riguardano due tredicesimi (mese di dicembre e 13ª mensilità). Lo stesso fondo,
quindi, in ragione d'anno, al 1 gennaio 1996 è incrementato, rispettivamente, di
una somma pari all'1,60% e all'1,31% del monte salari dei ruoli citati (77/a).
3. A decorrere dal 1 gennaio 1997 il fondo di cui al comma 2 è incrementato:
- di un importo pari a 30 minuti di plus orario settimanale, calcolati sulla
base del trattamento economico previsto dall'art. 61, commi 6 e 7, del D.P.R. n.
384 del 1990 (77) con riferimento alle tre ex posizioni funzionali di
provenienza di ciascun dirigente dei ruoli citati;
- di un importo pari a 65 ore annue procapite di lavoro straordinario diurno
feriale secondo le tariffe fissate dall'art. 10 del D.P.R. n. 384 del 1990 (78),
riferito ai soli Dirigenti dei ruoli citati già appartenenti agli ex X ed XI
livello.
In corrispondenza dei predetti incrementi vengono proporzionalmente ridotti i
fondi degli artt. 60 e 61. Dal 1 gennaio 1997 l'istituto del lavoro
straordinario per i dirigenti di cui al secondo alinea e per quelli indicati
nell'art. 42, comma 1, punti I e II, è abrogato.
4. Il fondo per la retribuzione di posizione dei Dirigenti del ruolo sanitario è
formato:
a) dall'ammontare delle risorse destinate nell'anno 1993:
- alle indennità previste dagli artt. 45 e 48 del D.P.R. n. 384 del 1990 (78),
residue dopo l'applicazione degli artt. 42, 43 e 44 del presente contratto;
- all'indennità di partecipazione all'Ufficio di Direzione, di cui all'art. 46
del D.P.R. n. 384 del 1990 (78), per i Dirigenti per i quali era prevista;
- alle indennità dell'art. 47 del D.P.R. n. 384 del 1990 (78) nella percentuale
spettante.
b) di una somma pari allo 0,22% del monte salari, al netto dei contributi a
carico dell'azienda o ente, calcolato con riferimento all'anno 1993 e al solo
personale con qualifica di Dirigente del ruolo sanitario, limitatamente a due
tredicesimi per l'anno 1995 (mese di dicembre e 13ª mensilità). Lo stesso fondo,
quindi, in ragione d'anno, dall'1.1.1996 è incrementato, rispettivamente di una
somma pari all'1,46% del medesimo monte salari (78/a).
5. A decorrere dal 1 gennaio 1997 il fondo di cui al comma 4 è incrementato:
- di un importo pari a 60 minuti di plus orario settimanale, calcolati sulla
base del trattamento economico previsto dall'art. 61, commi 6 e 7, del D.P.R. n.
384 del 1990 (78) con riferimento alle tre ex posizioni funzionali di
provenienza di ciascun dirigente. Per i dirigenti di II livello dieci minuti
dell'importo trasferito sono comunque finalizzati, con quello del terzo alinea,
al finanziamento - almeno nella misura minima - dello specifico trattamento
economico previsto dall'art. 56;
- di un importo pari a 15 ore annue procapite di lavoro straordinario diurno
feriale secondo le tariffe fissate dall'art. 10 del D.P.R. n. 384 del 1990 (78)
per i dirigenti già appartenenti al IX e X livello;
- di un importo pari a n. 65 ore annue pro-capite di lavoro straordinario diurno
feriale secondo le tariffe fissate dall'art. 10 del D.P.R. n. 384 del 1990 (78)
per i dirigenti di II livello. Detto trasferimento opera in relazione alla
gradualità delle opzioni.
In corrispondenza degli incrementi citati vengono proporzionalmente ridotti i
fondi degli art. 60 e 61. Dal 1 gennaio 1997 l'istituto del lavoro straordinario
per i Dirigenti di II livello del ruolo sanitario è abrogato e per quelli di I
livello ridotto della quota utilizzata nel presente comma, secondo alinea.
6. Dal 1 gennaio 1997, i fondi dei commi 3 e 4 possono, altresì, essere
proporzionalmente incrementati con le risorse del fondo di cui all'art. 61,
nella misura, condizioni e modalità indicate dal medesimo articolo, comma 2,
lettera a) secondo periodo.
7. Il fondo annuale per la retribuzione di posizione deve essere integralmente
utilizzato. Eventuali risorse che a consultivo risultassero ancora disponibili
nel citato fondo annuale sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la
retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e quindi riassegnate al
fondo per la retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario
dell'anno successivo.
8. Nel periodo di vigenza del presente contratto, le aziende e gli enti che, in
attuazione degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (79), rideterminino,
con atto formale, la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in
numero superiore a quello preso a base del calcolo di cui alla lettera a) del
comma 1, nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno tenere conto del
valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione per incrementare con
l'atto deliberativo, in misura congrua, il fondo di cui al presente articolo.
Qualora il personale dirigente nel 1995 risulti, comunque, superiore a quello
preso come base di calcolo nel 1993, i fondi dei commi 2 e 4 sono formati
dall'ammontare delle risorse delle rispettive lettere a) calcolate per l'anno
1995, alle quali si aggiunge l'incremento di cui alle lettere b) dei commi
citati, calcolato con riferimento al monte salari del 1993.
9. I fondi per la retribuzione di posizione di cui ai commi 2 e 4 sono
utilizzati per garantire gli effetti degli artt. 53, comma 8, e 56.
------------------------
(77) Riportato al n. R/CXLIII.
(77) Riportato al n. R/CXLIII.
(77) Riportato al n. R/CXLIII.
(77/a) Lettera così modificata dall'art. 1, Provv. P.C.M. 17 gennaio 1997,
riportato al n. R/CCX.
(77) Riportato al n. R/CXLIII.
(78) Riportato al n. R/CXLIII.
(78) Riportato al n. R/CXLIII.
(78) Riportato al n. R/CXLIII.
(78) Riportato al n. R/CXLIII.
(78/a) Lettera così modificata dall'art. 1, Provv. P.C.M. 17 gennaio 1997,
riportato al n. R/CCX.
(78) Riportato al n. R/CXLIII.
(78) Riportato al n. R/CXLIII.
(78) Riportato al n. R/CXLIII.
(79) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Articolo 59
Finanziamento della retribuzione di posizione dei Dirigenti delle IPAB aventi
finalità sanitarie
1. Al finanziamento della retribuzione di posizione dei Dirigenti in servizio a
tempo indeterminato presso le I.P.A.B. indicate nell'art. 47, comma 2 si
provvede mediante la costituzione di un apposito fondo, a decorrere dal 1
dicembre 1995 ed a valere sulle competenze 1996, senza alcun pregiudizio sugli
aumenti del biennio successivo, Il fondo è formato nel modo seguente:
a) dall'ammontare delle risorse destinate alle indennità di funzione di cui
all'art. 38 del D.P.R. n. 333 del 1990 (80) per la I e la II qualifica
dirigenziale, ivi compresa la quota relativa alla tredicesima mensilità
sull'indennità stessa, nell'anno 1993, detratto lo 0,35 utilizzato per la
ristrutturazione della retribuzione dei Dirigenti già appartenenti alla 1ª
qualifica dirigenziale; tali risorse sono calcolate in relazione al personale
con qualifica dirigenziale risultante alla data del 31.08.1993 secondo i criteri
di cui al comma 19 dell'art. 3 della legge n. 537 del 1993 (81), tenendo conto
di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo;
b) da una somma corrispondente al 6% calcolata sull'importo di cui alla lett.
a);
c) da una somma pari allo 0,22% del monte salari, al netto dei contributi a
carico dell'azienda o ente, calcolato con riferimento all'anno 1993 ed al solo
personale con qualifica di dirigente. Tale incremento per l'anno 1995 riguarda
2/13 (mese di dicembre e 13ª mensilità). Lo stesso fondo, quindi, in ragione
d'anno, al 1 gennaio 1996 è incrementato di una somma pari all'1,4% del medesimo
monte salari (81/a).
2. Nel periodo di vigenza del presente contratto, gli enti che, in attuazione
degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (82), abbiano rideterminato, con
atto formale esecutivo ai sensi di legge, la dotazione organica dei posti di
funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso a base del calcolo di
cui alla lettera a) del comma 1, incrementano il fondo di cui al comma 2 in
misura congrua, con oneri a loro carico, tenuto conto del valore delle posizioni
organizzative di nuova istituzione purché effettivamente ricoperte. Nei loro
confronti trova, altresì, applicazione l'art. 58, comma 8, ultimo periodo.
3. Il valore complessivo del fondo, calcolato ai sensi del comma 1, lettere a),
b), e c), non può essere comunque inferiore al valore complessivo, incrementato
del 6 dell'indennità di funzione, per la parte eccedente lo 0,2 della quota di
pertinenza della prima qualifica dirigenziale, in godimento ai Dirigenti in
servizio al momento dell'entrata in vigore del presente contratto.
4. Il fondo annuale di cui al comma 1 deve essere integralmente utilizzato.
Eventuali risorse che a consultivo risultassero ancora disponibili nel citato
fondo annuale sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di
risultato relativo al medesimo anno e riassegnate al fondo per la retribuzione
di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo.
5. In prima applicazione del presente contratto la retribuzione di posizione dei
dirigenti è costituita dalla somma residua dopo la ristrutturazione della
retribuzione e la componente variabile della stessa è rideterminata dalle
I.P.A.B. secondo le procedure dell'art. 50 e seguenti.
------------------------
(80) Riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.
(81) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(81/a) Lettera così sostituita dall'art. 1, Provv. P.C.M. 17 gennaio 1997,
riportato al n. R/CCX.
(82) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
TITOLO III
Disciplina del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
Articolo 60
Costituzione del fondo
1. Per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni
lavorative, dal 1.12.1995 è istituito un fondo, che è formato nel suo ammontare
dalla somma spesa per l'anno 1993 per il pagamento al personale destinatario del
presente contratto:
- della indennità di pronta disponibilità di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 270
del 1987 (83), come modificato dall'art. 68, ultimo comma, del D.P.R. n. 384 del
1990 (84);
- dell'indennità per servizio notturno e festivo di cui all'art. 52 del D.P.R.
n. 384 del 1990 (84);
- dell'indennità di rischio da radiazioni di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 384
del 1990 (84);
- dei compensi di cui all'art. 26, comma 15 del D.P.R. n. 270 del 1987 (83);
- dell'indennità di bilinguismo di cui agli artt. 52 del D.P.R. n. 270 del 1987
(83) e 46, comma 1, del D.P.R. n. 384 del 1990 (84);
- dell'indennità di profilassi antitubercolare di cui all'art. 59 del D.P.R. n.
270 del 1987 (83);
- dell'indennità di polizia giudiziaria di cui all'art. 46, comma 2, del D.P.R.
n. 384 del 1990 (84).
A tale somma si aggiunge un importo corrispondente al valore di 50 ore di lavoro
straordinario spettante nell'anno di riferimento ai Dirigenti di I livello del
ruolo sanitario. Dalla medesima data il predetto fondo è aumentato di un importo
corrispondente al valore delle ore di lavoro straordinario spettanti nell'anno
di riferimento ai dirigenti dei quattro ruoli ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.
n. 384 del 1990, con esclusione delle somme utilizzate dall'art. 42. Tale
importo dal 1 gennaio 1997 è decurtato delle somme di lavoro straordinario
portate ad incremento dei fondi previsti dall'art. 58, ai sensi dei commi 3 e 5
del medesimo articolo. Per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario
rimane nel fondo un importo pari a 50 ore di lavoro straordinario diurno feriale
secondo le tariffe fissate nel richiamato art. 10 del D.P.R. n. 384 del 1990
(84/a).
2. Il fondo, nel quale confluiscono le risorse previste dalle norme citate nel
comma 1, è tuttora finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano
oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, collegati alla natura dei
servizi che richiedono interventi di urgenza o per fronteggiare particolari
situazioni di lavoro ecc.
3. I compensi spettanti per i servizi di guardia e di pronta disponibilità sono
disciplinati dagli artt. 18 e 19. Per quanto attiene i compensi per lavoro
straordinario e le indennità per servizio notturno e festivo si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 10 e 52 del D.P.R. n. 384 del 1990 (84).
4. Il fondo di cui al comma 2, è destinato anche:
- alla attribuzione dell'indennità di rischio radiologico di cui all'art. 5
della legge 24 dicembre 1994, n. 724 (81), ai soggetti ivi previsti. L'indennità
stessa, nella misura individuata dall'art. 5, comma 4 della citata legge n. 724
del 1994 (81), è corrisposta in base alle vigenti disposizioni;
- alla remunerazione dell'attività didattica svolta fuori dell'orario di lavoro,
in via forfetaria, con un compenso di L. 50.000 lorde, relativo all'impegno per
la preparazione delle lezioni ed alla correzione degli elaborati nonché per la
partecipazione alle attività degli organi didattici. Se l'attività in questione
è svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella
misura del 20% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli
elaborati in quanto svolti fuori dell'orario di lavoro;
- alla corresponsione, ove spettanti, dell'indennità di bilinguismo, di polizia
giudiziaria e di profilassi antitubercolare nelle misure indicate dalle norme
citate nel comma 1.
5. Qualora il fondo annuale di cui al comma 1, a consuntivo, non risulti
integralmente utilizzato, le risorse ancora disponibili nel citato fondo annuale
sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato
relativo al medesimo anno e riassegnate al fondo di cui al presente articolo a
decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo.
6. In sede di contrattazione decentrata, in base ai modelli organizzativi
adottati dall'azienda o ente ai sensi degli artt. 17, 18 e 19, il fondo annuale
di cui al comma 1 può essere destinato in parte al fondo di cui all'art. 58
ovvero finalizzato a rideterminare l'importo dell'indennità di pronta
disponibilità tuttora fissato dall'art. 51, comma 2, del D.P.R. n. 384 del 1990
(85). Il trasferimento effettuato a favore del fondo di cui all'art. 58 è
irreversibile.
7. Tali disposizioni, dall'entrata in vigore del presente contratto, si
applicano in quanto compatibili anche alle IPAB aventi finalità sanitarie.
------------------------
(83) Riportato al n. R/C.
(84) Riportato al n. R/CXLIII.
(84) Riportato al n. R/CXLIII.
(84) Riportato al n. R/CXLIII.
(83) Riportato al n. R/C.
(83) Riportato al n. R/C.
(84) Riportato al n. R/CXLIII.
(83) Riportato al n. R/C.
(84) Riportato al n. R/CXLIII.
(84/a) Comma così modificato dall'art. 1, Provv. P.C.M. 17 gennaio 1997,
riportato al n. R/CCX.
(84) Riportato al n. R/CXLIII.
(81) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(81) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(85) Riportato al n. R/CXLIII.
TITOLO IV
Retribuzione di risultato
Articolo 61
Finanziamento della retribuzione di risultato e premio per la qualità della
prestazione individuale per i Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale
1. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente destinate
a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti e
finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di
particolare qualità della prestazione dei Dirigenti.
2. Al finanziamento della retribuzione di cui al comma 1, si provvede secondo la
disciplina prevista negli artt. 62, 63 e 64 mediante l'utilizzo dei seguenti
fondi:
a) fondo per la retribuzione di risultato relativo ai livelli di produttività ed
al miglioramento dei servizi:
Il fondo è costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di
produttività sub 1 e sub 2 di cui agli articoli 57 e seguenti del D.P.R. n. 384
del 1990 (85) - ripartita secondo le quote storiche spettanti a ciascun ruolo -
determinata per l'anno 1993 e decurtata dalla percentuale prevista dall'art. 8,
comma 3 della legge n. 537 del 1993 (86). Il fondo è incrementabile con le
eventuali risorse aggiuntive di cui all'art. 5, comma 2. Dal 1 gennaio 1997, il
fondo è decurtato degli importi utilizzati nei fondi previsti dall'art. 58,
commi 2 e 4 e dalla medesima data, le aziende ed enti possono, altresì,
utilizzare una ulteriore quota del fondo citato sino ad un massimo del 15%, per
incrementare, proporzionalmente, i fondi di cui all'art. 58, commi 2 e 4. In tal
caso il fondo della presente lettera è ridotto in misura corrispondente e
proporzionale alle risorse utilizzate. Le decurtazioni citate avvengono a
condizione del mantenimento dei livelli organizzativi, assistenziali e di
produttività ottenuti con l'applicazione del precedente istituto delle
incentivazioni (86/a).
b) fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale:
Il fondo è costituito, a decorrere dal 31.12.1995 ed a valere sulla competenza
1996 senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, da una somma
pari allo 0,2% del monte salari riferito all'anno 1993, nonché dalle risorse che
specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o
risultati raggiunti da particolari categorie di Dirigenti quali, ad esempio,
quelle di cui all'art. 64 comma 1, all'art. 18 della legge n. 109 del 1994 (87)
ed ai proventi relativi ai diritti di rogito, ove la materia sia stata
disciplina di leggi regionali. Le risorse sono destinate annualmente a
costituire una componente della retribuzione dei Dirigenti, quale premio per il
conseguimento di livelli di particolare qualità della loro prestazione con
riferimento alla maggiore efficienza delle aziende ed enti, anche con riguardo
alla qualità dei servizi (87/a).
------------------------
(85) Riportato al n. R/CXLIII.
(86) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(86/a) Vedi, anche, l'art. 50 del nuovo CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000.
Successivamente l'Acc. 12 luglio 2001 (Gazz. Uff. 27 luglio 2001, n. 173) ha
disposto che, con riguardo alla formazione del fondo di cui alla presente
lettera a), per "quote storiche spettanti" non si intendono le quote per il
pagamento delle incentivazioni e plus orario spese o corrisposte, ma quelle
originariamente determinate ai sensi degli articoli 57 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica n. 384/1990, applicati immediatamente prima del
passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato con la decurtazione
della percentuale prevista dall'art. 8, comma 3 della legge n. 537/1993.
(87) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(87/a) Lettera così modificata dall'art. 1, Provv. P.C.M. 17 gennaio 1997,
riportato al n. R/CCX.
Articolo 62
La produttività per i Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale
1. La retribuzione di risultato dei Dirigenti è strettamente correlata alla
realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento
dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilità
complessiva di spesa assegnata alle singole strutture, sulla base della
metodologia della negoziazione per budget ai sensi degli articoli 5, comma 4 e
seguenti del D.Lgs. n. 502 del 1992 (88) e 14 e 20, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 29
del 1993 (89).
2. Il fondo di cui all'art. 61 è pertanto destinato a promuovere il
miglioramento organizzativo e l'erogazione dei servizi per la realizzazione
degli obiettivi generali dell'azienda o dell'ente, finalizzati al conseguimento
di più elevati livelli di efficienza, di efficacia e di economicità dei servizi
istituzionali, tra i quali, con riferimento anche alle disposizioni della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (86), sono particolarmente qualificanti:
- il miglioramento degli indici di rendimento legati alla degenza;
- l'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni ospedaliere
con il pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari pubblici anche
attraverso l'ampliamento degli orari di apertura al pubblico e un maggiore
orientamento all'utenza;
- la razionalizzazione della spesa per consumi sanitari e farmaceutici anche
attraverso l'adozione di adeguati protocolli clinici, diagnostici e terapeutici;
- il miglioramento dei livelli qualitativi di intervento di sanità collettiva
negli ambienti di vita e di lavoro;
- la razionalizzazione, la personalizzazione ed umanizzazione della funzione
ospedaliera anche attraverso l'individuazione di forme alternative, quali la
spedalizzazione o l'assistenza a domicilio, nonché l'incentivazione delle
prestazioni e dei trattamenti deospedalizzanti e delle attività di ospedale
diurno;
- la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi
finalizzati all'acquisizione dei beni e servizi nonché al reclutamento del
personale;
- lo svolgimento di funzioni strumentali e di supporto collegate con le attività
istituzionali;
- la realizzazione di modelli organizzativi innovativi per le attività delle
articolazioni aziendali;
- l'avvio di tecniche per il controllo di gestione.
3. Nel passaggio al nuovo sistema di retribuzione per risultati dovranno,
comunque, essere garantiti i livelli organizzativi, assistenziali e di
produttività ottenuti con l'applicazione dell'istituto di incentivazione sub 1
di cui all'art. 57 del D.P.R. n. 384 del 1990 (90), lett. a). La retribuzione di
risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro di cui
all'art. 17 per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato.
4. In attuazione dei fini indicati nei commi precedenti, la direzione generale,
di norma con cadenza annuale e in corrispondenza con l'approvazione del
bilancio, anche sulla base delle proposte dei Dirigenti responsabili, secondo i
rispettivi ordinamenti, alle strutture aziendali di più elevato livello:
a) definisce i programmi e gli obiettivi prestazionali, emanando le conseguenti
direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
b) assegna a ciascuna articolazione aziendale, individuata secondo i rispettivi
ordinamenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro
raggiungimento, indicando quale è la quota parte del fondo della retribuzione di
risultato assegnata alla medesima e, in particolare, quella riservata al
Dirigente responsabile, in base alla metodologia del comma 1.
5. I Dirigenti responsabili delle articolazioni aziendali provvedono, con le
medesime procedure e metodologie del comma 4, nei confronti delle singole unità
operative che compongono l'articolazione medesima.
6. Gli obiettivi, preventivamente illustrati dal Dirigente responsabile
dell'articolazione aziendale a tutti i Dirigenti dell'unità operativa, sono
assegnati formalmente secondo la tipologia degli incarichi conferiti a ciascun
di essi ai sensi degli artt. 53 e 54 con l'indicazione dell'incentivo economico
connesso in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera c).
7. L'erogazione dell'incentivo di cui al comma 6 è strettamente connessa ai
risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati.
Detti risultati sono oggetto di valutazione da parte del competente servizio per
il controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 56, che ne
definisce parametri e standard di riferimento.
8. La retribuzione di risultato è corrisposta a consuntivo, nei limiti delle
quote di produttività assegnate all'unità operativa e, comunque, nel rispetto
delle disponibilità finanziarie complessivamente attribuite alla medesima, in
relazione al raggiungimento totale o parziale del risultato. Tale verifica può
essere anche periodica, per stati di avanzamento.
9. Ferma rimanendo la formazione del fondo con le regole stabilite all'art. 61
nei confronti delle aziende ed enti che non hanno ancora attivato la metodologia
di budget citata al comma 1, è consentita, sino al 31 dicembre 1996 e, comunque,
non oltre il 30 giugno 1997, la gestione dell'istituto incentivante secondo le
norme previste dall'art. 57, comma 6, lett. b), del D.P.R. n. 384 del 1990 (90),
nel rispetto, in particolare, dei princìpi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.
10. Le IPAB aventi finalità sanitarie di cui all'art. 47, comma 2, utilizzano il
fondo previsto dall'art. 65, secondo le modalità del presente articolo fatta
salva la quota di cui all'art. 63, comma 2 da destinare ai premi per la qualità
della prestazione individuale.
11. Il servizio di controllo o nucleo di valutazione di cui al comma 7 svolge
anche un'attività di monitoraggio che si conclude con un rapporto da trasmettere
all'A.Ra.N., da allegarsi alla relazione annuale sullo stato
dell'amministrazione.
12. Per le aziende e gli enti rientranti nella previsione di cui al comma 8 tale
rapporto dovrà in particolare evidenziare lo stato di attuazione della nuova
metodologia.
------------------------
(88) Riportato al n. R/CLXIV.
(89) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(86) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(90) Riportato al n. R/CXLIII.
(90) Riportato al n. R/CXLIII.
Articolo 63
Premio per la qualità della prestazione individuale
1. L'azienda o ente attribuisce la retribuzione di risultato di cui agli artt.
61, comma 2, lett. b) e 65 nell'ambito del più ampio processo di valutazione
previsto dall'art. 57, sulla base del grado di raggiungimento di predefiniti
obiettivi e/o livelli di prestazione.
2. Le risorse del fondo di cui all'art. 61, comma 2 lett. b), e le risorse di
cui agli artt. 62, comma 10, e 65, sono attribuite, con cadenza annuale e,
comunque non oltre il 31 dicembre, di ogni anno nella forma di premi di qualità
della prestazione individuale a non più del 7dei Dirigenti in servizio, esclusi
i Dirigenti che beneficiano dell'art. 64.
3. I principali fattori di valutazione, variamente combinati ed integrati
secondo le caratteristiche delle metodologie valutative adottate da ciascuna
azienda o ente e ponderati per le diverse posizioni di incarico dirigenziale,
sono:
a) capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte,
con flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando i diversi impegni;
b) grado di conseguimento degli obiettivi assegnati;
c) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di
generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una
equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la gestione
degli istituti previsti dal contratto di lavoro;
d) capacità di rispettare e far rispettare le regole ed i vincoli
dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la
qualità dei servizi;
e) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e
procedimentali, i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del
personale;
f) capacità dimostrata nell'assolvere compiti inerenti ad attività di controllo,
connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri
del controllo di gestione;
g) qualità dell'apporto personale specifico;
h) contributo all'integrazione tra le diverse aree, strutture e servizi
dirigenziali e all'adattamento al contesto di intervento, anche in relazione
alla gestione di crisi, emergenze e cambiamenti di modalità operative, ed al
mantenimento dei livelli quantitativi di prestazioni erogate;
i) impegno orario.
4. Le decisioni inerenti l'attribuzione del premio per la particolare qualità
della prestazione devono essere rese pubbliche. A richiesta del singolo
Dirigente o delle Organizzazioni sindacali deve essere evidenziata la
motivazione delle decisioni adottate.
5. I risultati generali dell'applicazione del presente articolo sono comunicati
alle OO.SS. che possono chiedere un incontro al riguardo con la direzione
generale dell'azienda o ente.
------------------------
Articolo 64
Onorari e compensi di natura professionale
1. Ai Dirigenti avvocati e procuratori appartenenti al ruolo professionale
spettano i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27
novembre 1933, n. 1578 (91), recuperati a seguito di condanna della parte
avversa soccombente.
2. Le aziende ed enti che hanno alle loro dipendenze Dirigenti legali
appartenenti al ruolo professionale adottano secondo il proprio ordinamento le
misure procedurali e organizzative necessarie all'applicazione di quanto
previsto dal comma 1, nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) gli onorari che devono essere corrisposti sono quelli recuperati a seguito di
condanna alle spese della parte avversa soccombente e sono corrisposti dopo
l'avvenuta acquisizione delle relative somme nel bilancio dell'azienda o ente;
b) gli onorari spettano esclusivamente ai Dirigenti appartenenti al ruolo
professionale che svolgono funzioni legali;
c) la ripartizione degli onorari tra i Dirigenti del ruolo professionale legale
è definita dall'azienda o ente;
d) l'azienda o ente stabilisce una quota non inferiore al 5 degli onorari da
trattenere a copertura forfetaria delle spese generali.
3. Nella determinazione della retribuzione di risultato di cui all'art. 62, le
risorse finanziarie derivanti dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle
previste dall'art. 61, comma 2, punto b) sono destinate ad incentivare le
prestazioni dei Dirigenti che le hanno effettuate i quali non beneficiano, di
conseguenza, del premio per la prestazione individuale.
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(91) Riportato alla voce Avvocato e procuratore.
Articolo 65
Finanziamento della retribuzione di risultato e premio per la qualità della
prestazione individuale per i Dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie
1. Al finanziamento della retribuzione di risultato dei Dirigenti delle IPAB
aventi finalità sanitarie di cui all'art. 47 a decorrere dal 31 dicembre 1995 ed
a valere per il 1996, senza alcun pregiudizio per gli aumenti del biennio
successivo, si provvede mediante la costituzione di un fondo che, in prima
applicazione del presente contratto, è formato:
- da una quota non inferiore al 4% e non superiore all'8% del Fondo di cui
all'art. 61;
- dalle risorse aggiuntive indicate nel comma 3;
- le risorse che specifiche disposizioni finalizzano all'espletamento di
particolari funzioni, quali, ad esempio, quella dell'art. 45, comma 8, del
D.P.R. n. 333 del 1990 (92);
- le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti dal personale per la quota
di pertinenza di particolari categorie di Dirigenti, quale, ad esempio, quelle
di cui all'art. 69, comma 2, del D.P.R. n. 268 del 1987 (92) e all'art. 18 della
legge n. 109 del 1994 (93) (94).
2. Possono avvalersi delle facoltà di cui al comma 1 secondo alinea le IPAB non
dissestate e non strutturalmente deficitarie secondo le vigenti disposizioni e
che abbiano realizzato le seguenti innovazioni:
a) attuazione dei princìpi di razionalizzazione di cui al titolo I del D.Lgs. n.
29 del 1993 (95);
b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali;
c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di
valutazione.
3. Le IPAB che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 possono
incrementare, dal 31 dicembre 1995, con oneri a proprio carico, il Fondo di cui
al comma 1, nel limite massimo di una somma pari allo 0,5% della quota del monte
salari annuo riferito al 1993 e relativo ai Dirigenti, al netto dei contributi a
carico dell'Amministrazione. Tale somma può essere incrementata di un'ulteriore
somma pari allo 0,2% del medesimo monte salari, qualora siano accertati risparmi
di gestione almeno quantitativamente corrispondenti secondo i criteri indicati
al comma 5.
4. I risparmi di gestione consistono nei minori oneri relativi al personale
dirigenziale derivanti dagli adempimenti organizzativi indicati al comma 5 che
non incidano sulla gestione e sulla qualità dei servizi resi agli utenti.
5. I risparmi di gestione sono determinati a consuntivo sulla base della
differenza tra la spesa per il personale dirigenziale, al netto della spesa per
l'indennità di funzione, al 31 agosto 1995 e quella al 31.8.1993, entrambe
rapportate ad anno e calcolate secondo i criteri di cui al comma 19 dell'art. 3
della legge n. 537 del 1993 (96), tenendo conto di quanto stabilito al comma 6
del medesimo articolo.
6. Le amministrazioni devono attestare attraverso i servizi di controllo interno
o i nuclei di valutazione che detti risparmi non abbiano prodotto effetti
negativi sull'estensione e sulla qualità dei servizi resi agli utenti e non
siano dovuti all'affidamento di attività all'esterno.
------------------------
(92) Riportato alla voce Impiegati e salariali degli enti locali.
(92) Riportato alla voce Impiegati e salariali degli enti locali.
(93) Riportata alla voce Opere pubbliche.
(94) Comma così corretto dall'art. 9, Provv. P.C.M. 9 novembre 1996, riportato
al n. R/CCV.
(95) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(96) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
PARTE TERZA
TITOLO I
La libera professione
Articolo 66
Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario
1. In applicazione dell'art. 4, comma 11-bis del D.Lgs. n. 502 del 1992 e nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia, a tutti i dirigenti del ruolo
sanitario è consentito lo svolgimento dell'attività libero professionale
all'interno dei locali dell'azienda o ente, sia in regime ambulatoriale o di
diagnostica strumentale e di laboratorio che in costanza di ricovero.
2. L'esercizio dell'attività professionale intra muraria non deve essere in
contrasto con le finalità istituzionali dell'azienda o ente e lo svolgimento
deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei
compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi.
3. L'esercizio dell'attività libero professionale si svolge nelle seguenti
forme:
a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta - da
parte dell'utente - del singolo professionista cui viene richiesta la
prestazione;
b) attività libero professionale svolta in équipe, caratterizzata dalla
richiesta di prestazioni a pagamento da parte dell'utente, singolo o associato
anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti
delle disponibilità orarie concordate;
c) attività professionali autonome rese su richiesta ed in favore dell'azienda
per l'erogazione di prestazioni alla stessa commissionate da utenti singoli o
associati anche attraverso forme di rappresentanza;
d) attività di consulenza secondo la disciplina dell'art. 67.
4. La libera professione individuale e di équipe di cui al comma 3, lettere a) e
b), riguarda le attività in regime ambulatoriale, di diagnostica strumentale e
di laboratorio. L'attività professionale autonoma di cui alla lettera c) del
medesimo comma riguarda le stesse attività nonché le prestazioni, comprese
quelle farmaceutiche, collegate alla attività libero professionale erogata in
regime di ricovero.
5. Tra le attività del comma 3, lettera c), rientrano anche le attività di
laboratorio, farmaceutiche e quelle strumentali o non, complementari o di
supporto alle attività professionali di cui al comma 3, lett. a) e b),
individuate dall'azienda o ente secondo le modalità definite nel CCNL di
riferimento del relativo personale.
6. L'azienda o ente, nella fissazione delle tariffe, individua la quota
percentuale destinata a se stessa. Un'ulteriore quota della tariffa - da
concordare in azienda ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), comunque non
inferiore al 5% può essere destinata alle attività di formazione ed
aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 33.
7. Le parti, allo scopo di fornire alle aziende linee guida uniformi in materia
rinviano all'allegato n. 5 (97).
------------------------
(97) Per la disapplicazione del presente articolo vedi l'art. 67 del nuovo CCNL
di cui all'Acc. 8 giugno 2000.
Articolo 67
Prestazioni di consulenza
1. L'attività di consulenza dei dirigenti della presente area negoziale, per lo
svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all'interno dell'azienda o
ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 55.
2. La consulenza può essere, altresì, esercitata al di fuori dell'azienda o ente
medesimo nei seguenti casi:
A) In servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita
convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
- i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di
raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione
dell'orario di lavoro;
- il compenso e le modalità, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di
lavoro.
Il compenso deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad
attribuirne il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della
consulenza, entro quindici giorni dall'introito.
B) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie, mediante apposita convenzione tra
i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le
finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e
disciplini:
- la durata della convenzione;
- la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro
subordinato;
- i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario
di lavoro;
- l'entità del compenso, ove l'attività sia svolta fuori del debito orario di
lavoro;
- obbligo del recupero del debito orario, qualora la consulenza, compatibilmente
con l'esigenza del servizio, sia stata resa nell'orario di lavoro;
- motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità
con l'attività di istituto.
Il compenso deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad
attribuirne il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della
consulenza entro quindici giorni dall'introito (97/a).
------------------------
(97/a) Per la disapplicazione del presente articolo vedi l'art. 67 del nuovo
CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000.
PARTE QUARTA
TITOLO I
Norme finali e transitorie
Articolo 68
Disposizioni particolari
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente
contratto vengono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla
data del loro inizio.
2. Ai Dirigenti destinatari dell'art. 4, comma 21, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 (98), che assegnato presso un'azienda o ente - opti per l'inquadramento
nei ruoli di questi ultimi, si applica l'art. 14, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 384
del 1990 (99), alle condizioni ivi stabilite.
3. Nulla è innovato per i dipendenti del servizio sanitario nazionale operanti
nel distretto speciale del comune di Campione d'Italia purché ivi effettivamente
residenti.
4. Ai Dirigenti in servizio presso le Agenzie regionali e delle province
autonome di cui all'art. 1, comma 8 in attesa della stipulazione dell'accordo di
cui all'art. 1, comma 2, continuano ad applicarsi i contratti del comparto degli
enti di provenienza. Sono disapplicate le norme di leggi regionali che
attribuiscano a soggetti diversi dall'A.Ra.N. la possibilità di stipulare
accordi per la definizione del comparto di appartenenza del predetto personale.
Con il medesimo accordo sarà effettuata la verifica del comparto di appartenenza
del personale addetto ai servizi sociali integrati gestiti dalle aziende
sanitarie.
5. Ai Dirigenti che usufruiscono dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del
D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 (100) compete la retribuzione di cui all'art.
39, punti da 1 a 3 e punto 8 ove spettante nonché la retribuzione di posizione
corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco od altra di pari
valenza in caso di rideterminazione degli incarichi successiva al distacco,
comunque non inferiore a quella della tabella allegato n. 2, goduta dal
dirigente. Non compete la retribuzione di risultato, quella connessa alle
particolari condizioni di lavoro e, per i dirigenti di II livello del ruolo
sanitario con rapporto ad incarico quinquennale, lo specifico trattamento
economico di cui all'art. 56.
6. Ai Dirigenti comandati presso altre aziende o enti del comparto ovvero presso
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, spetta,
nel rispetto dell'art. 3, comma 63, della legge n. 537 del 1993 (98), una
retribuzione di posizione corrispondente all'incarico rivestito presso l'azienda
o ente di provenienza ovvero, in caso di graduazione delle funzioni dirigenziali
avvenuta successivamente al comando, altra di valenza almeno pari alle funzioni
svolte nell'azienda, ente o amministrazione presso la quale presta servizio,
determinata dall'amministrazione stessa.
7. Per i dirigenti collocati in aspettativa per svolgere gli incarichi di cui
all'art. 3, commi 6 e 7, ed all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 502 del 1992
(101), il trattamento stipendiale sul quale devono essere calcolati i contributi
previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 3, comma 8 del citato decreto, è
costituito dalla retribuzione tabellare, dall'indennità integrativa speciale,
dalla retribuzione individuale di anzianità e dalla retribuzione di posizione
determinata ai sensi dell'art. 53, esclusivamente nelle componenti fissate nella
tabella allegato 3. Dal computo sono esclusi la retribuzione di risultato, le
indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e, per i dirigenti di II
livello con rapporto ad incarico quinquennale rinnovabile, lo specifico
trattamento economico di cui all'art. 56.
8. Sono confermate le disposizioni di cui all'art. 28, comma 2 del D.P.R. n. 761
del 1979 (102) nonché quelle dell'art. 41 del D.P.R. n. 270 del 1987 (103) e
dell'art. 19 del D.P.R. n. 384 del 1990 (99). È, altresì, confermato l'art. 56,
comma 1, punto 2) del D.P.R. n. 761 del 1979 (102), relativo all'accertamento
della sopravvenuta incapacità professionale. I soggetti titolari della procedura
prevista dal comma 3 e seguenti della medesima disposizione sono sostituiti con
quelli corrispondenti del D.Lgs. n. 502 del 1992 (101), secondo i regolamenti
aziendali. Analogamente si procede i Collegi e le Commissioni di cui agli artt.
48, comma 1, ultimo capoverso e 54 del D.P.R. n. 384 del 1990 (99).
9. Nell'attribuzione degli stipendi tabellari ai dirigenti di cui all'art. 42
ove siano state conglobate le ore di lavoro straordinario, le aziende ed enti
provvederanno ad operare i dovuti conguagli con gli incrementi contrattuali,
detraendole qualora prestate.
10. Ai dirigenti che, nel periodo intercorrente tra il 1 dicembre 1995 e il 5
dicembre 1996, abbiano conseguito, a seguito di concorso, la posizione
funzionale corrispondente all'ex decimo livello dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico e amministrativo - fascia A di cui all'art. 18, comma
2-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992 ovvero all'art. 26, comma 2, del
decreto legislativo n. 29 del 1993, a far data dalla nomina viene attribuita la
retribuzione tabellare e la retribuzione di posizione prevista dal presente
contratto per l'ex decimo livello secondo il ruolo di appartenenza. Le aziende
ed enti effettuano i conguagli relativi ai periodi eventualmente già
riconosciuti agli interessati quali dirigenti di ex nono livello (103/a).
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresì ai concorsi in atto
alla data di entrata in vigore del presente contratto per i quali - alla
medesima data del 5 dicembre 1996 - risulti già espletata la prova scritta
(103/a).
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(98) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(99) Riportato al n. R/CXLIII.
(100) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(98) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(101) Riportato al n. R/CLXIV.
(102) Riportato al n. R/VI.
(103) Riportato al n. R/C.
(99) Riportato al n. R/CXLIII.
(102) Riportato al n. R/VI.
(101) Riportato al n. R/CLXIV.
(99) Riportato al n. R/CXLIII.
(103/a) Comma aggiunto dall'art. 5, Provv. P.C.M. 22 maggio 1997, riportato al
n. R/CCXXI.
(103/a) Comma aggiunto dall'art. 5, Provv. P.C.M. 22 maggio 1997, riportato al
n. R/CCXXI.
Articolo 69
Una tantum
1. Per il periodo ricompreso tra il 1 gennaio ed il 30 novembre 1995, per
compensare la mancata attribuzione degli incarichi, è corrisposta la somma
forfetaria, di seguito indicata:
+---------------------------------+-------------+--------------+
| | Ruolo | Ruolo |
| Ruolo sanitario |professionale|amministrativo|
| | e tecnico | |
+---------------------------------+-------------+--------------+
| Dirigenti di II livello 763.000 | --- | --- |
| Dirigenti 202.000 | 202.000 | 202.000 |
------------------------
Articolo 70
Verifica delle disponibilità finanziarie complessive
1. In caso di accertamento da parte del Ministero del Tesoro di maggiori oneri
del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie possono richiedere
il controllo e la certificazione di tali oneri ai sensi dell'art. 52, comma 3,
del D.Lgs. n. 29 del 1993 (104), al servizio di controllo interno della spesa
relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412
(105).
2. Qualora vengano certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli
previsti, le parti si incontrano allo scopo di concordare la proroga
dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la sospensione dell'esecuzione,
totale o parziale, dello stesso.
------------------------
(104) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(105) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
Articolo 71
Norma finale
1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto,
ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (104), continuano ad applicarsi
le vigenti norme di legge, nonché degli accordi di lavoro del comparto già
recepiti con D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 (106) e D.P.R. 28 novembre 1990, n.
384 (107), in quanto non disapplicate dall'art. 72.
2. Nel primo e secondo anno di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate
per il finanziamento dei fondi di cui all'art. 61, non siano state impegnate nei
rispettivi esercizi finanziari sono riassegnate nell'esercizio dell'anno
successivo.
------------------------
(104) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(106) Riportato al n. R/C.
(107) Riportato al n. R/CXLIII.
Articolo 72
Disapplicazioni
1. A norma dell'art. 72, comma 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (104), dalla data di
cui all'art. 2, comma 2, sono inapplicabili, nei confronti del personale
dirigenziale appartenente alla presente area negoziale, tutte le norme
previgenti incompatibili con quelle del presente contratto in relazione ai
soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e, in particolare, le seguenti
disposizioni (107/a):
a) con riferimento alla durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
del contratto: art. 5 del D.P.R. n. 384 del 1990 (107);
b) con riferimento ai tempi e procedure per la stipulazione del contratto
decentrato: art. 6 del D.P.R. n. 384 del 1990 (107);
c) con riferimento alle materie di contrattazione: artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 270
del 1987 (106);
d) con riferimento ai diritti di informazione e consultazione: artt. dal 18 al
20 del D.P.R. n. 13 del 1986 (104); art. 38 del D.P.R. n. 270 del 1987 (106);
e) con riferimento alle forme di partecipazione: art. 60 del D.P.R. n. 761 del
1979 (108);
f) con riferimento alle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro: art. 25
della legge n. 93 del 1983 (109);
g) con riferimento alla composizione delle delegazioni: art. 4 del D.P.R. n. 270
del 1987 (106);
h) con riferimento all'interpretazione autentica dei contratti: art. 112 del
D.P.R. n. 270 del 1987 (106); art. 7 del D.P.R. n. 384 del 1990 (107); art. 21
del D.P.R. n. 13 del 1986 (104);
i) con riferimento al contratto individuale di lavoro: art. 12 del D.P.R. n. 3
del 1957 (104); art. 27, comma 4, del D.P.R. n. 761 del 1979 (108); artt. 18,
commi 3 e 4, e 20 del D.M. 30 gennaio 1982 della Sanità; art. 12 del D.P.R. n. 3
del 1957 (104) e art. 27, comma 4 del D.P.R. n. 761 del 1979 (108);
j) con riferimento al periodo di prova: art. 14 del D.P.R. n. 761 del 1979
(108);
k) con riferimento al contratto a tempo determinato: art. 9, comma 4 del D.P.R.
n. 761 del 1979; art. 9, comma 17 della legge n. 207 del 1985 - limitatamente
alla durata dell'incarico; art. 7, comma 6 della legge n. 554 del 1988; artt. 1
e 5 del D.P.C.M. n. 127 del 1988; art. 3, comma 23 della legge n. 537 del 1993
(109/a);
l) con riferimento all'orario di lavoro: art. 32 del D.P.R. n. 761 del 1979
(108); art. 16 del D.P.R. n. 270 del 1987 (106); art. 9 del D.P.R. n. 384 del
1990 (107);
m) con riferimento alla pronta disponibilità: art. 18 del D.P.R. n. 270 del 1987
(106); art. 68, comma 9 del D.P.R. n. 384 del 1990 (107);
n) con riferimento alle ferie, festività e riposo settimanale: artt. 33 e 37 del
D.P.R. n. 761 del 1979 (110); art. 4 del D.P.R. n. 395 del 1988 (111); art. 68,
comma 5, del D.P.R. n. 384 del 1990 (112);
o) con riferimento alle assenze retribuite: art. 38 del D.P.R. n. 761 del 1979
(110); art. 3, commi dal 37 al 41, della legge n. 537 del 1993 (113) e art. 22,
commi da 22 a 24 e 26 della legge n. 724 del 1994 (113);
p) con riferimento alle assenze per malattia e agli infortuni e malattie
derivanti da causa di servizio: art. 47 del D.P.R. n. 761 del 1979 (110); art.
56, commi 1, punto 1) e 2 del medesimo decreto, artt. 28 e 29 del D.P.R. n. 270
del 1987 (114); artt. 37, 68, commi da 1 a 7, 70 e 71 del D.P.R. n. 3 del 1957
(111); artt. dal 30 al 34 del D.P.R. n. 686 del 1957 (111); art. 3, commi dal 37
al 41, della legge n. 537 del 1993 (113) e art. 22, commi da 22 a 24 e 26, della
legge n. 724 del 1994 (113);
q) con riferimento all'astensione obbligatoria e facoltativa per maternità e al
servizio militare: artt. da 37 a 41 e 67 del D.P.R. n. 3 del 1957 (111); artt.
38 e 47 del D.P.R. n. 761 del 1979 (110); art. 3, comma 37 della legge n. 537
del 1993 (113); art. 7, comma 3 della legge n. 1204 del 1971 (115),
limitatamente ai primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita
del bambino fino al compimento del terzo anno;
r) con riferimento all'aspettativa: artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 3 del 1957
(111); art. 47 del D.P.R. n. 761 del 1979 (110);
s) con riferimento al passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica: art. 16
del D.P.R. n. 761 del 1979 (110); art. 16 del D.P.R. n. 384 del 1990 (112);
t) con riferimento agli effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro e
al recesso: artt. 51 e 61 del D.P.R. n. 761 del 1979 (110); art. 34 del D.P.R.
n. 384 del 1990 (112); di conseguenza gli artt. da 78 a 123 del D.P.R. n. 3 del
1957 (111), fatto salvo quanto previsto dall'art. 66, comma 1;
u) con riferimento all'aggiornamento professionale e alla partecipazione alla
didattica e ricerca finalizzata: art. 26 del D.P.R. n. 270 del 1987 (114); art.
68, comma 4, del D.P.R. n. 384 del 1990 (112);
v) con riferimento alle cause di cessazione del rapporto di lavoro: artt. 52,
54, 55 e 57 del D.P.R. n. 761 del 1979 (110); per ciò che concerne l'art. 56 del
medesimo decreto vedi il punto p) del presente comma;
w) con riferimento alla norma transitoria per i Dirigenti già appartenenti
all'ex IX livello: art. 26, commi 2-ter e 2-quater del D.Lgs. n. 29 del 1993
(111); art. 18, comma 2-bis del D.Lgs. n. 502 del 1993, eccetto l'ultimo periodo
del secondo capoverso (115/a);
x) con riferimento alle norme transitorie di cui agli artt. 42, 43, 44 nonché
all'art. 45: artt. 41, 44 e 45 del D.P.R. n. 384 del 1990 (112), sostituiti dai
nuovi valori tabellari nei quali vengono inglobate ed assorbite in quota parte
le indennità citate; art. 45, comma 2 del D.P.R. n. 384 del 1990 (112) la cui
somma annua è assorbita dal nuovo stipendio tabellare;
y) con riferimento agli artt. 47 e 48: l'art. 43 del D.P.R. n. 333 del 1990
(111) sostituito dal nuovo valore tabellare; art. 38 del D.P.R. n. 333 del 1990
(111) per la parte assorbita dal tabellare; art. 69, comma 1 del D.P.R. n. 268
del 1987 (111);
z) con riferimento alla retribuzione di posizione della dirigenza: artt. 44, 45
e 47 del D.P.R. n. 384 del 1990 (112) assorbiti e sostituiti dalla retribuzione
di posizione; art. 53 del D.P.R. n. 384 del 1990 (112);
aa) con riferimento al finanziamento della retribuzione di posizione: art. 10
del D.P.R. n. 384 del 1990 (112), limitatamente nei confronti dei dirigenti dei
ruoli professionale, tecnico ed amministrativo; art. 46 del D.P.R. n. 384 del
1990 (112) nonché tutte le altre indennità indicate nell'art. 53 le quali, in
quanto confluite nel fondo, sono da esso assorbite e retribuite ad altro titolo;
bb) con riferimento all'art. 59: art. 38 del D.P.R. n. 333 del 1990 (111)
confluita ed assorbita dal fondo di posizione;
cc) con riferimento al fondo per le condizioni di lavoro: gli articoli del
D.P.R. n. 270 del 1987 (114) e del D.P.R. n. 384 del 1990 (112) citati nel primo
comma dell'art. 60 sono disapplicati laddove ridisciplinati nel presente
contratto altrimenti sono mantenuti in vigore per quanto attiene la parte
normativa e le procedure di erogazione, salvo specifica diversa indicazione. Le
risorse previste per il pagamento delle predette indennità confluiscono nel
fondo e sono da esso assorbite;
dd) con riferimento alla produttività per i dirigenti del S.S.N.: artt. da 57 a
67 del D.P.R. n. 384 del 1990 (112), fatto salvo quanto previsto dall'art. 62,
comma 9 del presente contratto per il quale la disapplicazione della lettera b)
del sesto comma del citato art. 57 decorre dal 1 gennaio 1997.
2. Con riferimento alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, dalla
data di cui al comma 1 sono altresì inapplicabili gli artt. 3 e 4 del D.P.R. n.
384 del 1990 (112).
3. Il D.P.R. n. 25 giugno 1983, n. 348 (116) è completamente disapplicato.
4. Sono del pari disapplicate le norme contenute nelle leggi regionali in
materie oggetto del presente contratto.
5. Le aziende ed enti curano adeguate forme di pubblicità per informare i
dirigenti dell'intervenuta disapplicazione ed inviano, per conoscenza,
all'A.Ra.N. l'elenco delle norme non più applicabili in quanto incompatibili con
il presente contratto.
6. Le parti concordano che eventuali errori materiali riscontrabili nel presente
contratto saranno corretti a cura dell'A.Ra.N., previa informazione alle OO.SS.
firmatarie.
------------------------
(104) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(107/a) Vedi, anche, la dichiarazione congiunta n. 1 allegata al Provv. P.C.M.
17 gennaio 1997, riportato al n. R/CCX.
(107) Riportato al n. R/CXLIII.
(107) Riportato al n. R/CXLIII.
(106) Riportato al n. R/C.
(104) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(106) Riportato al n. R/C.
(108) Riportato al n. R/VI.
(109) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(106) Riportato al n. R/C.
(106) Riportato al n. R/C.
(107) Riportato al n. R/CXLIII.
(104) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(104) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(108) Riportato al n. R/VI.
(104) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(108) Riportato al n. R/VI.
(108) Riportato al n. R/VI.
(109/a) Lettera così sostituita dal Provv. P.C.M. 17 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 8
settembre 1997, n. 209).
(108) Riportato al n. R/VI.
(106) Riportato al n. R/C.
(107) Riportato al n. R/CXLIII.
(106) Riportato al n. R/C.
(107) Riportato al n. R/CXLIII.
(110) Riportato al n. R/VI.
(111) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(112) Riportato al n. R/CXLIII.
(110) Riportato al n. R/VI.
(113) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(113) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(110) Riportato al n. R/VI.
(114) Riportato al n. R/C.
(111) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(111) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(113) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(113) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(111) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(110) Riportato al n. R/VI.
(113) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(115) Riportata alla voce Lavoro.
(111) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(110) Riportato al n. R/VI.
(110) Riportato al n. R/VI.
(112) Riportato al n. R/CXLIII.
(110) Riportato al n. R/VI.
(112) Riportato al n. R/CXLIII.
(111) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(114) Riportato al n. R/C.
(112) Riportato al n. R/CXLIII.
(110) Riportato al n. R/VI.
(111) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(115/a) Punto così modificato dall'art. 1, Provv. P.C.M. 17 gennaio 1997,
riportato al n. R/CCX.
(112) Riportato al n. R/CXLIII.
(112) Riportato al n. R/CXLIII.
(111) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(111) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(111) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(112) Riportato al n. R/CXLIII.
(112) Riportato al n. R/CXLIII.
(112) Riportato al n. R/CXLIII.
(112) Riportato al n. R/CXLIII.
(111) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(114) Riportato al n. R/C.
(112) Riportato al n. R/CXLIII.
(112) Riportato al n. R/CXLIII.
(112) Riportato al n. R/CXLIII.
(116) Riportato al n. R/LXII.
Allegato 1
MODALITÀ DI RICOSTRUZIONE DELLO STIPENDIO TABELLARE DEI DIRIGENTI DEI RUOLI
PROFESSIONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO E DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO DI I
E II LIVELLO DEL S.S.N.
L'allegato che si omette illustra con quali modalità di calcolo si è proceduto
alla ristrutturazione della retribuzione tabellare spettante ai dirigenti dal
1.12.1995, utilizzando sia le voci retributive del D.P.R. n. 384 del 1990 che le
risorse contrattuali e quelle del D.L. n. 377 del 1996 (117).
------------------------
(117) L'originario richiamo al D.L. n. 299 del 1996 è stato così sostituito
dall'art. 9, Provv. P.C.M. 9 novembre 1996, riportato al n. R/CCV. Vedi, anche,
gli artt. 1 e 2, Provv. P.C.M. 22 maggio 1997, riportato al n. R/CCXXI.
Allegato 2
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEI DIRIGENTI DEI RUOLI PROFESSIONALE TECNICO ED
AMMINISTRATIVO E DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO DI I E II LIVELLO DEL S.S.N.
L'allegato che si omette è costituito da una tabella dalla quale risulta la
retribuzione di posizione spettante ai dirigenti della presente area negoziale
dal 1 dicembre 1995, nelle due componenti - fissa e variabile. La prima è
costituita, per il presente biennio, dal residuo delle indennità percepite dai
dirigenti stessi ai sensi degli artt. 44, 45 e 47, 48 (ove godute) - escluse
quelle per la partecipazione all'ufficio di direzione e di coordinamento,
confluite nel fondo dell'art. 60 (118) a titolo collettivo - dopo l'applicazione
degli artt. 42, 43, 44 e 45. La componente variabile è invece, determinata dalle
risorse contrattuali utilizzabili, nel rispetto dell'equilibrio tra le varie
posizioni funzionali di provenienza (119).
------------------------
(118) Il riferimento deve intendersi all'art. 58 in base al disposto dell'art.
1, Provv. P.C.M. 17 gennaio 1997, riportato al n. R/CCX.
(119) Vedi, anche, gli artt. 1 e 3, Provv. P.C.M. 17 gennaio 1997, riportato al
n. R/CCX e gli artt. 1 e 2, Provv. P.C.M. 22 maggio 1997, riportato al n.
R/CCXXI.
Allegato 3
Si omette la tabella per la determinazione della retribuzione spettante durante
le assenze.
------------------------
Tabella 4 (120)
ASSENZE PER MALATTIA - ESEMPI PRATICI
1. Applicazione dell'art. 23, comma 2
1.1. Si supponga che un Dirigente, dopo l'entrata in vigore del presente
contratto, si assenti per malattia secondo il seguente schema:
- dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi);
- dal 15.1.97 al 15.11.97 (10 mesi);
- dal 20.7.99 al 20.2.2000 (7 mesi - ultimo episodio morboso).
Per stabilire se e quando sarà superato il cosiddetto "periodo di comporto" è
necessario:
- sommare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova malattia;
- sommare a tali assenze quelle dell'ultimo episodio morboso.
Applicando tali regole si ha:
- totale assenze effettuate dal 19.7.96 al 19.7.99: 12 mesi
- ultimo episodio morboso: 7 mesi
- totale 19 mesi.
Al 20.1.2000 il Dirigente avrà totalizzato 18 mesi di assenza. Dal 21.1.2000
egli avrà quindi superato il periodo massimo consentito (salva la possibilità di
fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita).
1.2. Si supponga ora che il Dirigente si assenti secondo il seguente schema:
- dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi);
- dal 15.1.97 al 15.11.97 (10 mesi);
- dal 20.12.98 al 20.6.99 (6 mesi);
- dal 20.12.2000 al 20.1.2001 (1 mese - ultimo episodio morboso).
Applicando le regole illustrate nel punto 1.1. si può verificare che il
Dirigente ha ancora diritto alla conservazione del posto per un periodo di 11
mesi. Infatti:
- totale assenze effettuate dal 19.12.97 al 19.12.2000: 6 mesi
- ultimo episodio morboso: 1 mese
- totale 7 mesi.
Al 20.6.99 il Dirigente completa, ma non supera, il periodo consentito;
successivamente egli non effettua assenze fino al 20.12.2000, con la conseguenza
che al fine del computo dei tre anni si dovrà andare a ritroso fino al 19.12.97.
Al 20.1.2000 egli avrà totalizzato solo 7 mesi di assenza.
2. Applicazione dell'art. 23, comma 6 - Trattamento economico.
2.1. Per stabilire il tipo di trattamento economico da applicare al caso
concreto è innanzitutto necessario stabilire, secondo le regole illustrate nel
punto 1, quante assenze sono state effettuate negli ultimi tre anni e sommare a
queste ultime quelle del nuovo episodio morboso.
Fatto questo si tratta di applicare meccanicamente quanto stabilito nel comma 6
dell'art. 23.
Per stare agli esempi fatti nel punto 1, il Dirigente avrà diritto al seguente
trattamento economico:
Caso illustrato nel punto 1.1.:
- dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi) Intera retribuzione;
- dal 15.1.97 al 15.11.97 (10 mesi) Intera retribuzione fino al 15.8.97, 90%
della retribuzione fino al 15.11.97;
- dal 20.7.99 al 20.2.2000 (7 mesi) 50% della retribuzione fino al 20.1.2000.
Dal 21.1.2000 l'assenza non è retribuita (questo a prescindere dall'eventuale
richiesta fatta ai sensi del comma 2 dell'art. 23)
Caso illustrato nel punto 1.2.:
- dal 10.9.96 al 10.11.96 (2 mesi); Intera retribuzione;
- dal 15.1.97 al 15.11.97 (10 mesi) Intera retribuzione fino al 15.8.97; 90%
della retribuzione fino al 15.11.97;
- dal 20.12.98 al 20.6.99 (6 mesi) 50% della retribuzione;
- dal 20.12.2000 al 20.1.2001 (1 mese) 100% della retribuzione.
3. Applicazione dell'art. 23, comma 11 - Fase transitoria.
Il nuovo regime si applica solo alle assenze iniziate dopo la data di
stipulazione del contratto o a quelle che, pur iniziate in precedenza,
proseguano dopo tale data. In tale ultima ipotesi, il nuovo regime si applicherà
solo alla parte di assenza che prosegue dopo la data di stipulazione del
contratto. Le assenze effettuate in precedenza sono quindi azzerate; delle
stesse non si dovrà mai tener conto, né ai fini della determinazione del periodo
di conservazione del posto, né ai fini della determinazione del trattamento
economico. È quindi di tutta evidenza che il nuovo sistema potrà funzionare a
pieno solo dopo tre anni dalla data di stipulazione del contratto.
Assenze per malattia nel rapporto a tempo determinato.
In conseguenza della non ammissione al visto della Corte dei conti dell'art. 16
del CCNL, il testo relativo all'esemplificazione delle assenze per malattia nel
rapporto a tempo determinato sarà allegato all'accordo integrativo di cui alla
dichiarazione congiunta all'art. 16 del contratto.
------------------------
(120) Ad integrazione di quanto disposto dalla presente tabella il Provv.P.C.M.
17 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 8 settembre 1997, n. 209) ha così stabilito:
"ASSENZE PER MALATTIA NEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO
1. Periodo di conservazione del posto.
Coincide con la durata del contratto, ma non può in nessun caso essere superiore
a quello stabilito per il personale a tempo indeterminato dall'art. 24, commi 1
e 2. Il rapporto di lavoro, inoltre, cessa comunque allo scadere del termine
fissato nel contratto.
Un dirigente assunto a tempo determinato per 6 mesi, ad esempio, avrà diritto,
al massimo, alla conservazione del posto per 6 mesi. Se però egli si ammala dopo
quattro mesi dall'inizio del rapporto avrà diritto alla conservazione del posto
solo per i restanti due mesi.
2. Trattamento economico delle assenze.
2.1. Determinazione del periodo massimo retribuibile e relativo trattamento.
Regola generale.
Si deve verificare, in base alla previsione dell'art. 5 della legge 638/1983,
richiamato nel testo dell'art. 16 del CCNL, qual'è il periodo lavorato nei
dodici mesi precedenti l'insorgenza della malattia. Tale periodo è quello
massimo retribuibile.
Se il dirigente si ammala il 15 dicembre 1997, ad esempio, bisogna verificare
per quanti giorni ha lavorato dal 15 dicembre 1996 fino al 14 dicembre 1997.
Vanno dunque computati anche i periodi di lavoro relativi al rapporto in corso.
Tale operazione va ripetuta in occasione di ogni nuovo evento morboso. Il
periodo massimo retribuibile varia quindi nel corso del rapporto.
Ai fini della quantificazione del trattamento economico da corrispondere
nell'ambito del periodo massimo retribuibile bisogna rispettare la proporzione
valida per il personale con rapporto a tempo indeterminato in virtù della quale:
9 mesi su 18 (e cioè la metà del periodo massimo retribuibile) sono retribuiti
per intero, 3 mesi su 18 (e cioè un sesto) sono retribuiti al 90% e 6 mesi su 18
(e cioè due sesti) al 50%.
Si consideri il seguente esempio: dirigente che nei dodici mesi precedenti la
nuova malattia ha lavorato per sei mesi e si assenti per 120 giorni;
il periodo massimo retribuibile sarà di 6 mesi; di questi sei mesi (180 giorni),
90 giorni (la metà) potranno essere retribuiti al 100%; 30 giorni (un sesto) al
90%; 60 giorni (due sesti) al 50%.
L'assenza di 120 giorni del dirigente sarà dunque retribuita al 100% per i primi
90 giorni, mentre i restanti 30 giorni saranno retribuiti al 90%.
Se l'assenza fosse stata di 190 giorni (10 giorni in più del massimo
retribuibile) sarebbe stata retribuita nel modo seguente:
90 giorni al 100%;
30 giorni al 90%;
60 giorni al 50%;
10 giorni senza retribuzione. Quando l'assenza supera il periodo massimo
retribuibile essa non può, infatti, essere retribuita.
Si ricordi inoltre che nessun trattamento economico di malattia può essere
corrisposto dopo la scadenza del contratto a termine.
N.B. - Negli esempi fatti si è ipotizzato, per comodità espositiva, che il
Dirigente effettui un'unica assenza di lunga durata, ma naturalmente, per
stabilire quale sia, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, il
trattamento economico spettante per l'ultimo episodio morboso, si dovranno
sommare all'ultima assenza anche tutte quelle precedentemente intervenute (in
costanza di rapporto).
2.2. Periodo massimo retribuibile inferiore a 4 mesi ma superiore a un mese.
Nel caso che il dirigente abbia lavorato, nei dodici mesi precedenti l'ultimo
episodio morboso, per un periodo inferiore a quattro mesi ma superiore a un mese
(v. punto successivo), la proporzione sopra illustrata deve essere corretta,
perché il CCNL prevede che, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, due
mesi sono retribuiti al 100% (si noti che la metà di 4 mesi è esattamente 60
giorni).
Chi ha lavorato solo tre mesi, ad esempio, avrà diritto ad un periodo massimo
retribuibile di 90 giorni di cui 60 giorni da retribuire al 100%, 10 giorni da
retribuire al 90% e 20 giorni da retribuire al 50%.
In quest'ultimo caso, infatti, se si applicasse la proporzione illustrata nel
punto 4.2.1 avremmo:
45 giorni (la metà del massimo) da retribuire al 100%;
15 giorni (un sesto) da retribuire al 90%;
30 giorni (due sesti) da retribuire al 50%.
Invece, poiché è stato incrementato di 1/3 il periodo retribuibile al 100% per
passare dai "normali" 45 giorni, risultanti dall'applicazione della solita
proporzione, ai 60 previsti dalla norma, occorre ridurre proporzionalmente di un
terzo i periodi retribuibili al 90 e al 50%.
Quindi:
60 giorni (45 giorni + 1/3) al 100%;
10 giorni (15 giorni - 1/3) al 90%;
20 giorni (30 giorni - 1/3) al 50%.
In un caso del genere, se il lavoratore si assenta per 20 giorni sarà retribuito
al 100% per tutta la durata dell'assenza; se si assenta per 70 giorni sarà
retribuito al 100% per i primi 60 giorni e al 90% per i successivi 10 giorni; se
si assenta per 120 giorni sarà retribuito al 100% per i primi 60 giorni, al 90%
per i successivi 10 e al 50% per ulteriori 20 giorni, mentre per gli altri 30
giorni non sarà retribuito.
2.3. Periodo massimo retribuibile garantito.
Nel caso che il dirigente, nei dodici mesi precedenti la
malattia, abbia lavorato per un periodo inferiore al mese, ha diritto comunque
ad un periodo massimo retribuibile di almeno trenta giorni, perché così prevede
espressamente l'art. 5 della legge n. 638 del 1983. Nell'ambito di tale periodo
le assenze sono sempre retribuite per intero. In un caso del genere, se il
dirigente si ammala per 40 giorni, poiché ha diritto alla retribuzione solo per
30 giorni, i primi 30 giorni di assenza sono pagati al 100 gli ulteriori 10
giorni sono senza retribuzione".
Allegato 5 (121)
Per fornire alle aziende ed enti unità di indirizzo per attuare le modalità
organizzative dell'attività libero professionale e per la fissazione delle
tariffe, fatte salve le disposizioni vigenti in materia nonché le circolari del
Ministero della Sanità, le parti concordano i seguenti punti:
1. La realizzazione dell'art. 66 rende opportuno che le aziende e gli enti,
sentite le organizzazioni sindacali di cui agli art. 10 e 11, adottino - entro
60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto - una idonea disciplina
regolamentare della materia, nella quale fissare anche i criteri per la
determinazione delle tariffe da applicare alle prestazioni, assicurando,
altresì, il rispetto dei seguenti princìpi:
a) l'attività libero professionale in regime ambulatoriale deve essere
organizzata in orari diversi da quelli stabiliti per qualsiasi tipo di attività
istituzionale, compresa la pronta disponibilità;
b) qualora, per ragioni tecnico-organizzative non sia possibile l'articolazione
dell'attività libero professionale in orari differenziati, dovrà essere
stabilito un tempo standard, corrispondente al tempo mediamente necessario
all'esecuzione delle medesime prestazioni in regime istituzionale, da recuperare
in relazione al numero di prestazioni effettuate;
c) non è consentita attività libero professionale per eventuali tipologie di
attività da individuare in sede aziendale.
2. La disciplina aziendale dovrà prevedere le modalità autorizzative
dell'esercizio dell'attività libero professionale nelle quali dovranno essere
indicati:
- gli spazi orari disponibili;
- i locali e le attrezzature necessari;
- le modalità organizzative, anche in relazione al personale di supporto;
- le tariffe da applicare secondo le diverse tipologie di attività libero
professionale.
3. La disciplina aziendale potrà, altresì, individuare forme sperimentali di
attività libero professionali individuali da svolgersi anche in forma associata
come "Associazione di professionisti".
4. Nella fissazione delle tariffe le aziende o enti terranno comunque conto dei
seguenti criteri generali:
a) relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di
laboratorio, la tariffa è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi
integrati di prestazioni;
b) relativamente alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di
ricovero, ai sensi dell'art. 4, comma 10 del D.Lgs. n. 502 del 1992, la tariffa
è forfetaria;
c) le tariffe di cui alle lettere precedenti devono essere remunerative di tutti
i costi sostenuti dall'azienda o ente e devono evidenziare, pertanto, le voci
relative ai compensi del libero professionista, dell'équipe, del personale di
supporto, i costi - pro quota - per i materiali, per l'ammortamento e la
manutenzione delle apparecchiature, nonché la percentuale destinata all'azienda
o ente, finalizzata all'ulteriore sviluppo delle attività istituzionali. Tale
quota può essere comprensiva di una percentuale da concordare in azienda con
dirigenti interessati per essere destinata alle attività di aggiornamento
professionale;
d) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di
laboratorio non possono comunque essere determinate in importi inferiori a
quelli previsti dalle disposizioni vigenti a titolo di partecipazione del
cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni;
e) le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell'art. 3, comma 7
della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
f) nell'attività libero professionale di équipe di cui all'art. 66, comma 3,
lett. b), la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti
avviene - da parte dell'azienda o ente - su indicazione dell'équipe stessa.
5. Le tariffe delle prestazioni libero professionali di cui all'art. 66, comma 3
lettere a) e b), sono definite dall'azienda nel rispetto dei vincoli
ordinistici, in contraddittorio con i dirigenti interessati. Per l'attività di
cui alla lettera c) della disposizione citata, la tariffa è definita
dall'azienda, previa contrattazione decentrata per la determinazione dei
compensi spettanti ai soggetti interessati.
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(121) Il presente allegato deve intendersi disapplicato e sostituito
dall'allegato 4 del nuovo CCNL, con riguardo agli artt. da 54 a 60 dello stesso,
ai sensi dell'art. 67, Acc. 8 giugno 2000.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti, visto anche il D.L. n. 163 del 1995, convertito con modifiche con
legge 11 luglio 1995, n. 273, esprimono il comune avviso che le Aziende ed enti,
nell'istituire - mediante i regolamenti richiamati dalla citata legge - i
servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione deputati la valutazione
dei dirigenti ai sensi dell'art. 57 del presente contratto, dovranno tenere
conto della particolare funzione che detti organismi saranno chiamati a svolgere
in relazione alle specifiche professionalità operanti in azienda, prevedendone
una adeguata composizione o, se del caso, una integrazione con figure adeguate
per professionalità e qualifica.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti si danno atto che i protocolli di cui all'art. 9, comma 4, non dovranno
assumere carattere di accordi integrativi regionali.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti, in relazione agli artt. 9 e 31 del presente CCNL, concordano sulla
necessità che, a livello regionale, venga esperito ogni utile tentativo teso
alla ricollocazione dei dirigenti eventualmente dichiarati in esubero. A tale
scopo le parti, anche quale suggerimento alla Conferenza di cui all'art. 9,
comma 3, individuano quale strumento che può facilitare la citata ricollocazione
- il conferimento di incarichi dirigenziali anche nell'ambito di strutture o
unità operative o servizi delle aziende ed enti nei quali il possesso o la
mancanza di una specifica disciplina non determini un ostacolo ad un proficuo e
funzionale inserimento.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti concordano sulla necessità ed urgenza dell'approvazione di
provvedimenti che affrontino il problema dell'utilizzazione di istituti di
flessibilità del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici e, in particolare, di
quelli del S.S.N., in cui vengono impiegate professionalità per le quali
l'utilizzazione part-time risulta particolarmente adeguata per le
caratteristiche delle prestazioni lavorative, di contenuto prevalentemente
professionale.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Le parti si impegnano ad iniziare, a partire dal mese di gennaio 1997, i lavori
preparatori per giungere alla regolamentazione della costituzione di fondi di
previdenza complementari e della riforma dell'indennità premio di servizio. Le
parti considerano la modifica del D.Lgs. n. 124 del 1993 e successive
modificazioni condizione preliminare per rendere attuabile un sistema di
previdenza complementare adeguata alle esigenze dei Dirigenti delle Aziende ed
Enti del S.S.N. In tale orientamento dovranno essere costruite le modalità di
costituzione e di funzionamento del fondo e le clausole che ne permettano la
verifica.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Le parti riconoscono l'importanza peculiare della tutela della salute dei
Dirigenti e della sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano
la propria attenzione ed impegno per una evoluzione costruttiva della materia al
fine di garantire ai Dirigenti lo svolgimento delle proprie attività nelle
migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua
integrità fisica. A tal fine le parti, per dare concretezza ai princìpi della
tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti, in ottemperanza al
disposto dell'art. 9 della legge n. 300 del 1970, conformemente a quanto
previsto dalla normativa nazionale vigente in materia ed in particolare dal
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 si impegnano a definire gli aspetti
contrattuali relativi alla figura del rappresentante per la sicurezza, sulla
base dell'accordo intercompartimentale definito.
Le parti si impegnano altresì a disciplinare la materia delle attività usuranti
non appena sarà definito il quadro normativo di riferimento.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Le parti, in riferimento a quanto previsto nell'allegato n. 6 dell'accordo
dell'Area Medica, circa la previsione della maggiorazione del 40del valore
massimo della retribuzione di posizione nel caso di conferimento dell'incarico
di responsabile di Dipartimento, quale premio per l'esclusività di rapporto,
convengono sulla necessità che le Aziende, nella predisposizione del Regolamento
indicato nel citato allegato n. 6 ed in quello n. 5 del presente contratto,
valutino, ai fini dell'attribuzione della relativa maggiorazione della
retribuzione di posizione, il conseguimento del giusto equilibrio nei confronti
dei Dirigenti del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo il
cui rapporto è caratterizzato dalla esclusività.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Le parti con riferimento all'applicazione dell'art. 17 comma 4 del presente
contratto, relativo alla individuazione di due ore dell'orario lavorativo dei
dirigenti da destinare ad attività di aggiornamento professionale, auspicano che
nella prossima tornata contrattuale anche a detti dirigenti vengano
riconosciute, per evidenti motivi di parità di trattamento, le stesse ore e pari
opportunità di aggiornamenti settimanali godute dalla dirigenza medica.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 9
Le parti convengono che gli effetti che derivano dalla sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro nei confronti dei Dirigenti assunti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente CCNL si producono
automaticamente anche nei confronti dei Dirigenti già in servizio a tale data.
Non occorre pertanto che questi ultimi sottoscrivano un contratto individuale,
fatta salva l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, con la stessa o
altra azienda, a seguito di vincita di concorso pubblico ovvero in esito a
processi di mobilità.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 10
Le parti sottolineano la necessità che le Aziende, nel formulare i criteri per
l'affidamento degli incarichi, pongano attenzione al rispetto dei princìpi della
legge n. 903 del 1977 e della legge n. 125 del 1991.
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 11
Le parti prendono atto dell'eliminazione dal testo delle disposizioni
riguardanti l'attività di consulenza (art. 67 lett. b) verso i soggetti privati,
per effetto delle osservazioni formulate dal Governo in data 12.9.1996 in sede
di autorizzazione alla sottoscrizione del presente contratto.
Le parti convengono sulla necessità di reincontrarsi entro il 31.3.1997, data
entro la quale il quadro legislativo derivante dall'emananda legge di accompagno
della finanziaria 1997 in tema di attività libero professionale sarà completato,
al fine di rivalutare alla luce di tali disposizioni le norme censurate.
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DICHIARAZIONE A VERBALE
Le sottoscritte Confederazioni ed Organizzazioni sindacali concordano sulla
necessità di determinare, nel nuovo ordinamento professionale ex art. 35 del
CCNL del comparto sanità, una nuova collocazione nell'area della pre-dirigenza
dei laureati amministrativi, anche assumendo iniziative per la revisione dei
requisiti di accesso alla dirigenza di cui all'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 29
del 1993.
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DICHIARAZIONE A VERBALE
S.I.C.U.S. Sindacato Italiano dirigenti Sanità e Ambiente
La scrivente O.S. esprime formale dissenso sul mancato rispetto delle linee
guida per la stipula dei comitati della Dirigenza che avrebbero dovuto portare
ad una sostanziale omogenizzazione della normativa, della struttura della
retribuzione e del trattamento economico specie per i Dirigenti che operano
negli stessi servizi e svolgono analoghe funzioni.
In particolare si dissente per la mancata individuazione di una specifica
indennità per i Dirigenti del ruolo sanitario cui competono, analogamente al
personale medico, oltre alle attività organizzativo-gestionali, proprie della
funzione dirigenziale, specifiche e peculiari attività professionali sanitarie e
di prevenzione di primaria importanza.
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DICHIARAZIONE A VERBALE
USPPI - Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego
L'O.S. USPPI intende sottolineare che il presente CCNL viene sottoscritto con la
seguente dichiarazione a verbale, in attesa di pervenire ad una definitiva
soluzione degli istituti normativi ed economici relativi agli appartenenti al
ruolo professionale del S.S.N. e conferma le dichiarazioni ripetutamente rese in
sede di trattative anche in rapporto al vincolo prioritario con gli Ordini
professionali di appartenenza, che lega gli ingegneri, gli architetti, i geologi
e i legali del ruolo professionale iscritti agli albi, nell'esercizio delle loro
attività professionali.
1. Si richiamano le rilevanti discriminazioni a danno delle categorie
professionali appartenenti al ruolo professionale contenute all'interno del
contratto, in particolare in materia economica, nonché la sperequazione del
compenso degli appartenenti al ruolo professionale attribuito per il biennio
1994-1995 per la mancata entrata in vigore del contratto, rispetto al compenso
più elevato assegnato ai ruoli amministrativo e sanitario, così come le
posizioni dirigenziali di strutture complesse dalle quali sono esclusi gli
appartenenti al ruolo professionale.
2. Non è stato tenuto conto dei rischi di natura professionale per i quali
l'onere della copertura assicurativa deve essere posto a carico della
amministrazione di appartenenza, così come l'onere della iscrizione agli albi
professionali, la cui iscrizione è obbligatoria per lo svolgimento delle
mansioni professionali d'istituto, nel rispetto della legge n. 109 del 1994 e
successive modificazioni e integrazioni.
3. Non è stata prevista la disponibilità di consentire non meno di quattro ore
di servizio per l'aggiornamento professionale, in analogia a quanto è stato
previsto per le categorie dell'area medica.
4. Non sono state regolamentate specifiche discipline riservate allo "status"
professionale degli appartenenti al ruolo professionale iscritti agli albi degli
Ordini professionali, anche in materia di recesso, in quanto i provvedimenti
disciplinari degli enti professionali, quale magistratura speciale, trovano una
incidenza diretta e immediata sullo "status" impiegatizio, trattandosi di
obblighi di comportamento che ineriscono lo stesso soggetto.
5. Il ruolo professionale è stato posto sullo stesso piano del ruolo tecnico in
difformità del D.P.R. n. 761 del 1979, in particolare in materia di trattamenti
economici, pur distinguendosi detto ruolo nettamente da quello tecnico, tenuto
conto che gli appartenenti al ruolo professionale iscritti agli albi, si
inseriscono oltre che nella sfera organizzativa propria della amministrazione,
anche nell'ambito di un'altra struttura giuridica divenendo un elemento sia del
rapporto di impiego sia dei vari rapporti professionali costituiti con altri
soggetti, che li distingue nettamente dalle prestazioni di lavoro degli
appartenenti ai ruoli tecnico e amministrativo, comportando dirette
responsabilità a norma di legge di natura professionale, penale, amministrativa
e ordinistica.
6. Le prestazioni professionali non hanno peso ponderale poiché non sono
graduabili parametricamente, essendo connesse esclusivamente alle responsabilità
professionali, responsabilità che sono deontologicamente identiche, per cui la
retribuzione degli incarichi non comportanti direzione di struttura deve essere
commisurata in misura identica al limite massimo per qualsiasi prestazione
professionale prestata.
Con queste premesse, si ritiene che, in particolare nei settori della gestione
ospedaliera, della prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché nel
campo dell'uso razionale dell'energia, gli obiettivi delle riforme avviate con
la legge n. 421 del 1992 con il D.Lgs. n. 502 del 1992 e il D.Lgs. n. 29 del
1993 saranno difficilmente raggiungibili.
Questa miope politica di disincentivazione delle elevate prestazioni
intellettuali e delle capacità professionali degli appartenenti al ruolo
professionale, sta provocando un vuoto difficilmente recuperabile nel S.S.N., a
causa delle limitatissime consistenze numeriche rimaste in organico nella quasi
totalità delle aziende sanitarie e ospedaliere, mentre agevola soltanto gli
enormi sprechi di risorse economiche che si continuano ad offrire all'esterno
delle strutture del S.S.N. ad oggetto di tangentopoli. Tale degrado culturale,
infine, non consente nel S.S.N. di assicurare livelli accettabili alle
prestazioni professionali, così come garantite negli altri paesi della C.E.E.
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DICHIARAZIONE A VERBALE
USPPI - Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego
Federazione Nazionale
Tecnici di Stato
TECSTAT
Federazione Nazionale Professionisti dello Stato (Comparto Ministeri)
Segreteria Nazionale
Via Gramsci, 34 - 00197 Roma
Tel. (06) 3512008-3611683-7885435
fax 06/7806233
L'U.S.P.P.I.:
prendendo atto della decisione dell'A.R.A.N. di non inserire nel presente CCNL
la soluzione delle problematiche inerenti l'equiparazione del personale
dipendente del Ministero della Sanità, inquadrato nei profili professionali di
medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista-biologo e psicologo, ai
sensi del D.P.C.M. 13 dicembre 1995, n. 73 registrato presso la Corte dei Conti
il 20/04/1996, nonostante la nota Ministero del Tesoro, prot. n. 154363 del
24/06/1996, che individua nell'area dirigenzia le sanitaria del S.S.N., il
reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei maggiori
oneri derivanti dall'applicazione del suddetto D.P.C.M.
RITIENE
urgente e improcastinabile la necessità di definire, in tempi ristretti, la
soluzione della posizione contrattuale per le figure professionali di cui al
suddetto D.P.C.M. in "Attuazione art. 18, comma 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni ed integrazioni."
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DICHIARAZIONE A VERBALE
RdB Rappresentanze Sindacali di Base
Federazione del Pubblico Impiego, Servizi, Industria e Settore Privato aderente
alla Confederazione Unitaria di Base (CUB.)
Contratto dell'Area della dirigenza non Medica
Come già affermato nella dichiarazione a verbale n. 15 allegata al C.C.N.L
1994/97, per il personale del comparto, il rinnovo contrattuale si è mosso
all'interno di ridotti e rigidi margini di trattative precostituiti che
compromettono quei miglioramenti qualitativi auspicati nella Sanità pubblica.
Questa O.S. ritiene che il C.C.N.L. ibrido tra pubblico e privato accrescerà
ulteriormente lo stato di disorientamento della dirigenza e di conseguenza la
confusione e la qualità delle prestazioni del Sistema Sanitario pubblico.
Con la trattativa conclusa nella notte si è avuta una ulteriore divaricazione
tra i trattamenti economici dei quattro ruoli.
Questo contratto:
- limita le garanzie individuali e collettive fino ad oggi rappresentate da
affermazioni di diritti che tutelavano gli operatori;
- non recupera, come si auspicava, l'apprezzamento della capacità e della
professionalità e più in generale gli strumenti oggettivi di qualificazione
professionale, ma può lasciare ampia discrezionalità nel privilegiare quegli
elementi di fedeltà, subordinazione e gerarchizzazione del rapporto, come già si
è sperimentato nella fase di passaggio alla "aziendalizzazione" delle USL;
- affermando i princìpi ispiratori dei decreti legislativi 29 e 502, di fatto
non solo limita l'insieme dei diritti ma avvia un processo pericoloso di
divisione degli operatori dirigenti prevedendo benefìci economici differenziati
per ruolo rispetto alle previsioni dei nuovi livelli economici, come già si può
notare all'art 53 dove, al comma 11, le somme forfettarie "compensative" da
corrispondere per il biennio 94/95 sono addirittura sperequanti.
Inammissibile a nostro giudizio è la determinazione delle parti economiche sopra
dette, erogate in termini differenziati per ruoli e in modo particolare con la
mortificazione dei ruoli tecnico e professionale che si vedono
incomprensibilmente svantaggiati rispetto ai restanti ruoli. Si stravolge in tal
modo l'indirizzo unitario e si rischia di creare nuove e più profonde
disuguaglianze del tutto ingiustificate.
Con questo contratto sarà pregiudicato quel ruolo di coordinamento e
responsabilizzazione che invece dovevano essere i riferimenti fondamentali
rispetto agli orientamenti negativi sopra espressi e quindi si rischierà di
mortificare proprio quelle professionalità che sono essenziali per un corretto e
positivo processo di miglioramento dei Servizi Pubblici.
Questa O.S. firma il presente accordo nazionale al solo scopo di avere la
possibilità della consultazione e contrattazione in ambito locale.
Come organizzazione sindacale infatti saremo impegnati nella contrattazione
decentrata in uno sforzo per recuperare quelle condizioni di perequazione che
non si sono potute concretizzare a livello nazionale e vigileremo per prevenire
bloccare e denunciare i tentativi di adeguare l'organizzazione e l'assegnazione
di responsabilità di strutture agli appetiti di personaggi miracolati nel
passato per capacità non dimostrate e senza i requisiti di legge.
Resta infatti il pericolo di continuità del perverso sistema dicotomico della
assegnazione della direzione di strutture strategiche ed economicamente
appetibili a personaggi "fedeli" e di responsabilità "virtuali" a persone non
allineate o scomode.
Alle considerazioni negative fin qui espresse si aggiunge anche una critica di
fondo sulla mancanza di trasparenza relativa ai criteri che hanno portato alla
previsione dei benefìci economici ed in particolare di quelli differenziati per
ruolo.
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DICHIARAZIONE A VERBALE
Si precisa che l'attuale denominazione della CISNAL è U.G.L. (Unione Generale
del Lavoro) così come legittimamente deliberato dal Congresso confederale
straordinario 28-1 nella seduta del 28-11-1996.
Agg. GU 12/12/2003