GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 176 DEL 30/7/1998







D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.  Agg. G. U. 30/10/2006
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti 
relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. 



Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 1998, n. 176.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 25 
settembre 1998, n. 34; Circ. 2 ottobre 1998, n. 38; Circ. 14 dicembre 1998, n. 
49; Circ. 23 settembre 1999, n. 18; Circ. 24 settembre 1999, n. 1; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: . Circ. 17 febbraio 2000, n. 
11/2000; 
- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70; 
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 20 agosto 
1998, n. 706286; Circ. 12 ottobre 1998, n. 900348; Circ. 16 ottobre 1998, n. 
900355; Circ. 27 ottobre 1998, n. 900371; 
- Ministero dell'interno: Circ. 18 dicembre 1998, n. 559/LEG/240.517.8.
 





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 86; 
Visto l'articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575; 
Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47; 
Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, come parzialmente modificato 
dall'articolo 15 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; 
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 6 febbraio 1998; 
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per 
gli atti normativi, nell'adunanza del 23 marzo 1998; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
22 maggio 1998; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la 
funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri 
dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato; 
Emana il seguente regolamento: 



 





Capo I - Disposizioni di carattere generale 
1. Oggetto e ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità con le 
quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende 
vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque 
controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, nonché i concessionari di 
opere pubbliche possono acquisire la prescritta documentazione circa la 
sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui 
all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e dei tentativi di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 
1994, n. 490 . 
2. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta: 
a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1; 
b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri 
soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni 
di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o 
di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da 
escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di 
divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ; 
c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di 
competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza; 
d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di 
erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non 
organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività 
artigiana in forma di impresa individuale; 
e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore 
complessivo non supera i 300 milioni di lire. 



 





2. Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia.
1. La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un 
periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti 
riguardanti i medesimi soggetti. È consentito all'interessato di utilizzare la 
comunicazione di cui all'articolo 3, in corso di validità conseguita per altro 
procedimento, anche in copia autentica. 
2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in avanti indicati come 
"amministrazioni", che acquisiscono la documentazione prevista dal presente 
regolamento, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento 
richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il 
provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla 
scadenza di validità della predetta documentazione. 
3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la 
documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che 
all'interessato: 
a) alle società; 
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter 
del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i 
consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al 
legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di 
amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle 
società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai 
soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi 
operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 
c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la 
rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; 
d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; 
e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; 
f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le 
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. 



 





Capo II - Certificazioni e comunicazioni 
Sezione I - Comunicazioni della prefettura 
3. Comunicazioni per iscritto.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la documentazione circa la sussistenza 
di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , su richiesta nominativa della stessa 
amministrazione, anche per elenchi, è effettuata mediante comunicazione scritta 
della prefettura della provincia in cui l'amministrazione ha sede, ovvero, se 
richiesta dai soggetti privati interessati, dalla prefettura della provincia in 
cui gli stessi risiedono o hanno sede, soltanto quando: 
a) i collegamenti informatici o telematici di cui all'articolo 4 non sono 
attivati o non sono comunque operanti, ovvero l'attestazione risultante richiede 
la conferma scritta della prefettura; 
b) il certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, è privo della dicitura antimafia di cui all'articolo 9. 
2. La richiesta da parte dei soggetti privati interessati, corredata della 
documentazione di cui all'articolo 10, comma 3, ancorché priva della dicitura di 
cui all'articolo 9, ovvero della documentazione di cui all'articolo 10, comma 4, 
è ammessa previa informativa all'amministrazione procedente e può essere 
effettuata da persona delegata. La delega può indicare anche la persona 
incaricata del ritiro ed è sempre effettuata con atto recante sottoscrizione 
autenticata. La delega deve essere esibita, unitamente ad un documento di 
identificazione, sia all'atto della richiesta, che all'atto del ritiro. Nel caso 
di ritiro a mezzo di persona delegata, la comunicazione è rilasciata in busta 
chiusa a nome del richiedente. 
3. La comunicazione è rilasciata entro quindici giorni dal ricevimento della 
richiesta. 



 





4. Comunicazioni in via telematica.
1. La documentazione circa la sussistenza delle cause di sospensione, di divieto 
o di decadenza previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , 
può essere conseguita mediante l'utilizzazione di collegamenti informatici o 
telematici tra le amministrazioni interessate ed una o più prefetture dotate di 
specifico archivio automatizzato, attivati sulla base di convenzioni approvate 
dal Ministero dell'interno, in modo da: 
a) attestare con strumenti automatizzati l'inesistenza delle predette cause 
interdittive, allo scopo di conseguire risultati equivalenti alle comunicazioni 
di cui all'articolo 3; 
b) rendere accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni relative alle 
attestazioni prodotte. 
2. Nessun provvedimento di diniego o altrimenti sfavorevole all'interessato può 
essere adottato o eseguito sulla base delle segnalazioni trasmesse a norma del 
comma 1 senza specifica comunicazione di conferma da effettuarsi, a cura della 
prefettura competente, anche mediante elenchi cumulativi, entro quindici giorni 
dalla richiesta nominativa. 



 





5. Autocertificazione.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, i contratti e subcontratti relativi 
a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo 
conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati 
previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti 
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 . La 
sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità 
dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . 
2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i 
provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano: 
a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere 
intraprese su denuncia di inizio da parte del privato alla pubblica 
amministrazione competente; 
b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate 
nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 , e successive modificazioni e 
integrazioni. 



 





Sezione II - Certificati camerali 
6. Certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, industria e 
artigianato.
1. Le certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, industria e 
artigianato, d'ora in avanti indicate come camere di commercio, recanti la 
dicitura di cui all'articolo 9, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle 
comunicazioni delle prefetture che attestano l'insussistenza delle cause di 
decadenza, divieto o sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575 . 
2. L'acquisizione agli atti dell'amministrazione interessata e degli altri 
soggetti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, ovvero del 
concessionario di opere o servizi pubblici, delle certificazioni o attestazioni 
di cui al comma 1, munite della dicitura ivi prevista, rilasciate in data non 
anteriore a sei mesi, esonera dalla richiesta della comunicazione prevista 
dall'articolo 3 e dall'acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 
5. 
3. Le richieste delle certificazioni o attestazioni di cui al comma 1 devono 
essere presentate alle camere di commercio dalla persona interessata o da 
persona dalla stessa delegata a norma dell'articolo 3, comma 2. 
4. Le attestazioni o certificazioni delle camere di commercio prive della 
dicitura di cui all'articolo 9 non implicano di per sé la sussistenza di una 
delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575 , ma in tal caso deve essere richiesta la 
comunicazione di cui all'articolo 3. 
5. Le camere di commercio, nell'esercizio della loro attività amministrativa, 
utilizzano il collegamento telematico disciplinato dal presente regolamento per 
acquisire, nei casi previsti dalla legge, le comunicazioni di cui all'articolo 
3. 



 





7. Collegamento telematico.
1. È attivato un collegamento telematico tra il sistema informativo delle camere 
di commercio e il sistema informativo del Ministero dell'interno messo a 
disposizione della prefettura di Roma. 
2. Il sistema informativo delle camere di commercio è quello di cui agli 
articoli 21, comma 4, e 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 
7 dicembre 1995, n. 581 , operante, tra l'altro, per il trattamento 
automatizzato degli elenchi, ruoli, albi e registri delle camere di commercio. 
3. Per le finalità di cui al comma 1, il centro elaborazione dati di cui 
all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , d'ora in avanti indicato 
come C.E.D., costituisce un apposito archivio informatico contenente l'elenco 
delle persone alle quali sono stati comminati i provvedimenti di cui 
all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 . 
4. Per ciascuna persona sono inseriti nell'archivio informatico i seguenti dati: 

a) cognome e nome; 
b) sesso; 
c) data e provincia di nascita; 
d) cittadinanza; 
e) comune di residenza. 
5. Il C.E.D. garantisce la completezza e l'aggiornamento costante dell'archivio. 

6. Il C.E.D. rende accessibile, con modalità telematica, l'archivio di cui al 
comma 3 al sistema informativo messo a disposizione della prefettura di Roma e, 
per il tramite di questo, a quello delle camere di commercio per l'effettuazione 
di interrogazioni nominative o per l'acquisizione delle comunicazioni previste 
dagli articoli 3 e 4. 



 





8. Procedure per l'interrogazione dell'archivio.
1. L'interrogazione nominativa di cui all'articolo 7, comma 6, è effettuata da 
dipendenti delle camere di commercio addetti alle certificazioni e attestazioni 
previste dal presente regolamento, appositamente abilitati dal responsabile del 
procedimento individuato in base alle norme organizzative delle singole camere 
di commercio. 
2. Il sistema di collegamento deve garantire la individuazione del dipendente 
che effettua ciascuna interrogazione. 
3. Il sistema informativo delle camere di commercio garantisce che qualora 
l'interrogazione nominativa di cui all'articolo 7, comma 6, corrisponda ad una 
iscrizione presente nell'archivio informatico di cui all'articolo 7, comma 3: 
a) sia sospeso il rilascio del certificato relativo alle iscrizioni di cui 
all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), della legge 31 maggio 1965, n. 575 
(3); 
b) sia consentito il rilascio del certificato relativo all'iscrizione nel 
registro delle imprese o ad altre iscrizioni diverse da quelle indicate nella 
lettera a), privo della dicitura di cui all'articolo 9. 
4. Il sistema informativo delle camere di commercio garantisce, altresì, qualora 
l'interrogazione nominativa di cui all'articolo 7, comma 6, risulti negativa, 
che venga automaticamente inserita nel testo della certificazione o attestazione 
richiesta la apposita dicitura di cui all'articolo 9. In ogni caso, le camere di 
commercio possono rilasciare le certificazioni e le attestazioni di cui al 
presente decreto prive della predetta dicitura quando l'interessato ne faccia 
espressa richiesta. 
5. Nei casi previsti dal comma 3, il dipendente della camera di commercio 
informa l'interessato che occorre acquisire presso la competente prefettura la 
comunicazione di cui all'articolo 3, anche per i provvedimenti di competenza 
delle camere di commercio, quando deve disporsi la sospensione o cancellazione 
dell'iscrizione. 
6. Gli elementi essenziali di ogni certificato rilasciato sono conservati in un 
apposito archivio informatico del sistema informativo delle camere di commercio 
accessibile telematicamente da parte delle prefetture interessate. 
7. Il sistema informativo delle camere di commercio collabora con il C.E.D. per 
consentire l'abbinamento a ciascun nominativo, presente nell'archivio costituito 
a norma dell'articolo 7, del relativo codice fiscale. 



(3)  Riportata al n. T/II. 
 





9. Dicitura antimafia.
1. Le certificazioni delle camere di commercio sono equiparate alle 
comunicazioni qualora riportino in calce la seguente dicitura: "Nulla osta ai 
fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive 
modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando 
il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla 
prefettura di Roma". 
2. Con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, emanato a norma dell'articolo 24, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 , sono definiti i 
certificati di iscrizione nel registro delle imprese, recanti la dicitura di cui 
al comma 1, relativi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3. 
3. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i modelli di certificazione 
previsti dal presente regolamento e relativi agli altri registri, albi, ruoli ed 
elenchi tenuti dalle camere di commercio. 



 





Capo III - Informazioni del prefetto 
10. Informazioni del prefetto.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, ed in deroga alle disposizioni 
dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 , fatto salvo il 
divieto di frazionamento di cui al comma 2 del predetto articolo, le pubbliche 
amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, 
devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima 
di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima 
di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575 , il cui valore sia: 
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle 
direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e 
pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; 
b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di 
beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la 
concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre 
erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; 
c) superiore a 300 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, 
cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la 
prestazione di servizi o forniture pubbliche. 
2. Quando, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergono elementi 
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese 
interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non 
possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né 
autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. 
3. Le informazioni del prefetto, sono richieste dall'amministrazione 
interessata, indicando l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, 
concessione o erogazione ed allegando, esclusivamente, copia del certificato di 
iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura corredato della apposita dicitura antimafia. Nel caso di società 
consortili o di consorzi, il certificato è integrato con la indicazione dei 
consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo 
consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o 
il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica 
amministrazione. Per le imprese di costruzioni il certificato è integrato con 
l'indicazione del direttore tecnico. 
4. In luogo o ad integrazione del certificato di cui al comma 3 può essere 
allegata una dichiarazione del legale rappresentante recante le medesime 
indicazioni. 
5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la richiesta di informazioni è inoltrata al 
prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, 
le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e 
subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli 
atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1. 
6. La richiesta può essere effettuata anche dal soggetto privato interessato o 
da persona da questi specificamente delegata, previa comunicazione 
all'amministrazione destinataria di voler procedere direttamente a tale 
adempimento. La delega deve risultare da atto recante sottoscrizione autenticata 
e deve essere esibita unitamente ad un documento di identificazione personale. 
In ogni caso la prefettura fa pervenire le informazioni direttamente 
all'amministrazione indicata dal richiedente. 
7. Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative ai tentativi di 
infiltrazione mafiosa sono desunte: 
a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero 
che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli 
articoli 629, 644, 648-bis, e 648-ter del codice penale, o dall'articolo 51, 
comma 3-bis, del codice di procedura penale; 
b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di 
cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater della legge 31 maggio 1965, n. 
575 ; 
c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di 
accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti 
ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia. 
8. La prefettura competente estende gli accertamenti pure ai soggetti, residenti 
nel territorio dello Stato, che risultano poter determinare in qualsiasi modo le 
scelte o gli indirizzi dell'impresa e, anche sulla documentata richiesta 
dell'interessato, aggiorna l'esito delle informazioni al venir meno delle 
circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione 
mafiosa. 
9. Le disposizioni dell'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, 
n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, 
come successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486, non si 
applicano alle informazioni previste dal presente articolo, salvo che gli 
elementi o le altre indicazioni fornite siano rilevanti ai fini delle 
valutazioni discrezionali ammesse dalla legge. Sono fatte salve le procedure di 
selezione previste dalle disposizioni in vigore in materia di appalti, comprese 
quelle di recepimento di direttive europee. 



 





11. Termini per il rilascio delle informazioni.
1. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne 
dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le 
informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. 
2. Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, 
ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, le 
amministrazioni procedono anche in assenza delle informazioni del prefetto. In 
tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni 
di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e 
l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o 
recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già 
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei 
limiti delle utilità conseguite. 
3. Le facoltà di revoca e di recesso di cui al comma 2 si applicano anche quando 
gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati 
successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o 
all'autorizzazione del subcontratto. 
4. Il versamento delle erogazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575 , può essere in ogni caso sospeso fino a quando 
pervengono le informazioni che non sussistono le cause di divieto o di 
sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , né il 
divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490 . 



 





12. Disposizioni relative ai lavori pubblici.
1. Se taluna delle situazioni indicate nell'articolo 10, comma 7, interessa 
un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o 
raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di 
cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e quelle di divieto di 
cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1994 , non 
operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta 
impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del 
contratto o alla concessione dei lavori. La sostituzione può essere effettuata 
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora 
esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto o alla 
concessione dei lavori. 
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso di consorzi non 
obbligatori. 
3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro 
di grazia e giustizia e con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Garante 
per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità per 
l'interscambio dei dati di cui all'articolo 10, comma 7, allo scopo di 
raccordare le procedure di rilascio delle informazioni del prefetto e quelle 
relative alla tenuta dell'Albo nazionale dei costruttori, nel rispetto delle 
disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali. 
4. Il prefetto della provincia interessata all'esecuzione delle opere e dei 
lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo n. 490 del 1994 , è tempestivamente informato dalla stazione 
appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti 
preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di 
infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione ai lavori, è ritenuto 
maggiore. L'accertamento di una delle situazioni indicate dall'articolo 10, 
comma 7, comporta il divieto dell'appalto o della concessione dell'opera 
pubblica, nonché del subappalto, degli altri subcontratti, delle cessioni o dei 
cottimi, comunque denominati, indipendentemente dal valore delle opere o dei 
lavori. 



 





13. Abrogazioni.
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e 
dell'articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati: 
a) il decreto 16 dicembre 1997, n. 486 , del Ministro dell'interno, di concerto 
con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato; 
b) gli articoli 2, 3 e 5 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 ; 
c) l'articolo 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47 . 



 





14. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 



 


fp07-gr07