GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 5 DELL' 8/1/1997




L. 31 dicembre 1996, n. 675    Agg. G.U. 04/2009
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
Al trattamento dei dati personali. 



Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n. 5, S.O.
La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 24 
ottobre 2001, n. 71; 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 14 novembre 1997, n. 60; Circ. 12 febbraio 1999, n. 6; 
Informativa 20 gennaio 2003, n. 3; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 maggio 1997, n. 
108; Circ. 24 luglio 1997, n. 165; Circ. 6 agosto 1997, n. 185; Circ. 12 agosto 
1997, n. 187; Circ. 1 settembre 1997, n. 191; Circ. 6 novembre 1997, n. 219; 
Circ. 13 novembre 1997, n. 223; Circ. 27 novembre 1997, n. 241; Circ. 24 
dicembre 1997, n. 265; Circ. 30 dicembre 1997, n. 272; Circ. 7 aprile 1998, n. 
77; Circ. 20 aprile 1998, n. 85; Circ. 3 giugno 1998, n. 115; Circ. 21 settembre 
1998, n. 201; Circ. 1 ottobre 1998, n. 205; Circ. 12 ottobre 1998, n. 216; Circ. 
22 ottobre 1998, n. 221; Circ. 4 novembre 1998, n. 231; Circ. 26 aprile 2000, n. 
85; 
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 27 aprile 1999, n. 3; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 18 marzo 1998, n. 
36/98; Circ. 20 marzo 1998, n. 38/98; Circ. 6 ottobre 1998, n. 117/98; Circ. 19 
marzo 1999, n. 22/99; 
- Ministero dell'interno: Circ. 3 febbraio 2000, n. 15; Circ. 9 marzo 1999, n. 
24; Circ. 16 marzo 1999, n. 32; Circ. 19 maggio 1999, n. 56; Circ. 24 settembre 
1999, n. 96; Circ. 5 maggio 2000, n. 50; Circ. 31 ottobre 2003;
- Ministero della giustizia: Circ. 4 marzo 2002;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 22 dicembre 1998, n. 489; Circ. 23 
agosto 2000, n. 203; 
- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Circ. 6 
marzo 2000, n. 587; 
- Ministero delle finanze: Circ. 8 maggio 1997, n. 132/S; Circ. 13 novembre 
1997, n. 291/S; Circ. 27 ottobre 1998, n. 244/S; Circ. 10 novembre 1998, n. 
261/D; Circ. 23 febbraio 1999, n. 49/E; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 19 aprile 2000, n. 
DAGL/643-PRES.2000; 
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 2 luglio 1997, n. 51; 
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 6 agosto 1998, n. 487; Circ. 6 agosto 1998, n. 
488.
 



Capo I - Princìpi generali 

1. Finalità e definizioni.
[1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga 
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle 
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità 
personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro 
ente o associazione. 
2. Ai fini della presente legge si intende: 
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una 
o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di 
criteri determinati tali da facilitarne il trattamento; 
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con 
o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, 
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione 
e la distruzione di dati; 
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, 
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche 
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 
compreso un numero di identificazione personale; 
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono 
le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati 
personali, ivi compreso il profilo della sicurezza; 
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal 
titolare al trattamento di dati personali; 
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o 
l'associazione cui si riferiscono i dati personali; 
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più 
soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti 
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione; 
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non 
può essere associato ad un interessato identificato o identificabile; 
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea 
di ogni altra operazione del trattamento; 
m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30] (4). 



(4)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 



2. Àmbito di applicazione.
[1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque 
effettuato nel territorio dello Stato. 
1-bis. La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali 
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente 
all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio 
dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo 
che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione 
europea (5). 
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un 
Paese non appartenente all'Unione europea deve designare ai fini 
dell'applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel 
territorio dello Stato (6)] (7). 



(5)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(6)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(7)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 



3. Trattamento di dati per fini esclusivamente personali.
[1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini 
esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, 
sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla 
diffusione. 
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in 
tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché l'articolo 18 (8)] 
(9). 



(8)  Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(9)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 



4. Particolari trattamenti in àmbito pubblico.
[1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali 
effettuato: 
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 
1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, 
ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù 
dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di 
Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388; 
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 
801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della 
medesima legge; 
c) nell'àmbito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del 
libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, 
n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'àmbito del 
servizio dei carichi pendenti nella materia penale; 
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale 
o, per ragioni di giustizia, nell'àmbito di uffici giudiziari, del Consiglio 
superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia; 
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato 
o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse 
disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento. 
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di 
cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta 
eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni 
di cui agli articoli 7 e 34] (10). 


(10)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 

5. Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici.
[1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici 
o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il 
trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi] (11). 


(11)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 


6. Trattamento di dati detenuti all'estero.
[1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti 
all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge. 
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati 
personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le 
disposizioni dell'articolo 28] (12). 


(12)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 


Capo II - Obblighi per il titolare del trattamento 
7. Notificazione.
[1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali 
soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne 
notificazione al Garante se il trattamento, in ragione delle relative modalità o 
della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai 
diritti e alle libertà dell'interessato, e nei soli casi e con le modalità 
individuati con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3 (13). 
2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di 
lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, 
a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del 
trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una 
nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi che devono 
essere indicati e deve precedere l'effettuazione della variazione (14). 
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del 
trattamento (15). 
4. La notificazione contiene: 
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o 
la sede del titolare; 
b) le finalità e modalità del trattamento; 
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati 
cui i dati si riferiscono; 
d) l'àmbito di comunicazione e di diffusione dei dati; 
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione 
europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, 
fuori del territorio nazionale; 
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure 
tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati; 
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il 
trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di 
dati, anche fuori dal territorio nazionale; 
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o 
la sede del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno 
un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui 
all'articolo 13; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il 
notificante (16); 
i) la qualità e la legittimazione del notificante (17). 
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro 
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che 
devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della 
legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigiano e 
agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste 
ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, 
comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la 
notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; 
gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini 
professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3 (18). 
5-bis. La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli 
elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai 
sensi del regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, quando il trattamento è 
effettuato: 
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di 
espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, ovvero 
del provvedimento di cui al medesimo articolo 24; 
b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo 
perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 
4-bis dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al 
medesimo articolo; 
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate 
all'organizzazione interna dell'attività esercitata dal titolare, relativamente 
a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli 
articoli 22 e 24; 
c-bis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformità 
alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di 
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31 (19) 
(20). 
5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a 
notificazione quando: 
a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da 
quelli indicati negli articoli 22 e 24; 
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o 
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui 
all'articolo 20, comma 1, lettera b); 
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente 
ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini 
diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare 
riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica 
e all'organizzazione di appartenenza; 
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, 
utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini 
diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma l, lettera e); 
e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, 
retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con 
riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della 
comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, 
conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo; 
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da liberi 
professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità 
strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo 
restando il segreto professionale; 
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice 
civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento 
dell'attività professionale esercitata e limitatamente alle categorie di dati, 
di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di 
conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime; 
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle 
leggi e ai regolamenti; 
i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione di biblioteche, 
musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la 
organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di 
cataloghi e bibliografie; 
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere 
politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi 
rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di 
finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che 
in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la 
fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di 
informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario; 
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 
1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle 
autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23; 
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla 
pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni 
del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25; 
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la 
redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione 
giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità 
giudiziaria o di altre autorità; 
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a 
proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni 
o ad appelli; 
q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui 
all'articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di 
dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per 
l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo 
necessario per la tutela dei corrispondenti diritti; 
q-bis) è compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione 
statistica previsti dalla legge ed è effettuato in conformità alle leggi, ai 
regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona 
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31 (21) (22). 
5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o 
dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi 
unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari 
della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di 
conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonché: 
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle 
disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi 
indicate; 
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi 
indicato; 
c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le 
modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da 
quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi (23). 
5-quinquies. [Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter deve 
fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta] (24)] 
(25). 



(13)  Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(14)  Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(15)  Comma abrogato dal comma 4 dell'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467, 
con la decorrenza ivi indicata. 
(16)  Lettera così modificata dal comma 3 dell'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, 
n. 467, con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. 
(17)  Comma abrogato dal comma 4 dell'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467, 
con la decorrenza ivi indicata. 
(18)  Comma abrogato dal comma 4 dell'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467, 
con la decorrenza ivi indicata. 
(19)  Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la 
decorrenza indicata nell'art. 18, dello stesso decreto. 
(20)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 255 (Gazz. Uff. 5 
agosto 1997, n. 181), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione, e poi abrogato dal comma 4 dell'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, 
n. 467, con la decorrenza ivi indicata. 
(21)  Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la 
decorrenza indicata nell'art. 18, dello stesso decreto. 
(22)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 255 (Gazz. Uff. 5 
agosto 1997, n. 181), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione, e poi abrogato dal comma 4 dell'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, 
n. 467, con la decorrenza ivi indicata. 
(23)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 255 (Gazz. Uff. 5 
agosto 1997, n. 181), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione, e poi abrogato dal comma 4 dell'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, 
n. 467, con la decorrenza ivi indicata. 
(24)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 255 (Gazz. Uff. 5 
agosto 1997, n. 181), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione, e poi abrogato dal comma 4 dell'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, 
n. 467, con la decorrenza ivi indicata. 
(25)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 



8. Responsabile.
[1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per 
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il 
profilo relativo alla sicurezza. 
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite 
dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale 
osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni. 
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati 
responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. 
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati 
per iscritto. 
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali 
hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile] (26). 



(26)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 


Capo III - Trattamento dei dati personali 
Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati 
9. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.
[1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere: 
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed 
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con 
tali scopi; 
c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 
raccolti o successivamente trattati; 
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per 
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 
essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
1-bis. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca 
scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono 
raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il 
periodo necessario a questi ultimi scopi (27)] (28). 


(27)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la 
decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto. 
(28)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 


10. Informazioni rese al momento della raccolta.
[1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali 
devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa: 
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati e l'àmbito di diffusione dei dati medesimi; 
e) i diritti di cui all'articolo 13; 
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o 
la sede del titolare, del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di 
almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini 
di cui all'articolo 13, indicando il sito della rete di comunicazione o le 
modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco 
aggiornato dei responsabili (29). 
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti 
alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare 
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il 
perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, 
comma 1, lettera d). 
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa 
di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione 
dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima 
comunicazione. 
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa 
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari 
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a 
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati 
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati 
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui 
alla L. 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un 
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per 
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento 
(30)] (31). 



(29)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 
(Gazz. Uff. 10 maggio 1997, n. 107), entrato in vigore il giorno stesso della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e poi dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 
2001, n. 467, con la decorrenza indicata nell'art. 24 dello stesso decreto. 
(30)  Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(31)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 


Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati 
11. Consenso.
[1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici 
economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni 
dello stesso. 
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma 
specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le 
informazioni di cui all'articolo 10] (32). 



(32)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 


12. Casi di esclusione del consenso.
[1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento: 
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, 
da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale 
è parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale (33); 
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti 
conoscibili da chiunque; 
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è 
effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta 
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31 (34); 
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per 
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tal caso si applica il 
codice di deontologia di cui all'articolo 25 (35); 
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche 
ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della 
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; 
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica 
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare 
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per 
incapacità di intendere o di volere; 
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui 
alla L. 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un 
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per 
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento 
(36); 
h-bis) è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei princìpi 
sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un 
terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà 
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato (37)] (38). 



(33)  Lettera così modificata dall'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(34)  Lettera così sostituita dall'art. 4, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la 
decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto. 
(35)  Lettera così modificata dall'art. 12, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171. 
(36)  Lettera così modificata dall'art. 19, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(37)  Lettera aggiunta dall'art. 5, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(38)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 



13. Diritti dell'interessato.
[1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: 
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, 
comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; 

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), 
b) e h) (39); 
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi 
dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa 
il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di 
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, 
l'integrazione dei dati; 
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate 
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo 
riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal 
titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della 
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere 
chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo 
riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente 
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di 
cui all'articolo 33, comma 3. 
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone 
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per 
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. 
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la 
professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia] (40). 



(39)  Lettera abrogata dal comma 4 dall'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467, 
con la decorrenza ivi indicata. 
(40)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 



14. Limiti all'esercizio dei diritti.
[1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono 
essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti: 
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive 
modificazioni; 
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e 
successive modificazioni; 
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 
della Costituzione; 
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad 
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica 
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari 
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità; 
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo 
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle 
investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h); 
e-bis) da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, 
limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, 
salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni 
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 (41). 
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato 
ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti 
nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie 
modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione] (42). 



(41)  Lettera aggiunta dall'art. 6, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(42)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 


Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei 
dati e risarcimento del danno 
15. Sicurezza dei dati.
[1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e 
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso 
tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, 
in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure 
di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati 
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non 
conforme alle finalità della raccolta. 
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate 
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su 
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per 
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante (43). 
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza 
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al 
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e 
all'esperienza maturata. 
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui 
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia] 
(44). 


(43)  In attuazione del presente comma, vedi il D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e 
la L. 3 novembre 2000, n. 325. 
(44)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 


16. Cessazione del trattamento dei dati.
[1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il 
titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione. 
2. I dati possono essere: 
a) distrutti; 
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità 
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti; 
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una 
comunicazione sistematica o alla diffusione; 
c-bis) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca 
scientifica e di statistica, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla 
normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta 
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31 (45). 
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del 
comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati 
personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1] (46). 



(45)  Lettera aggiunta dall'art. 5, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la 
decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto. 
(46)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 


17. Limiti all'utilizzabilità di dati personali.
[1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una 
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un 
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la 
personalità dell'interessato. 
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base 
del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 
13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione 
della conclusione o dell'esecuzione di un contatto, in accoglimento di una 
proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla 
legge ] (47). 



(47)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 


18. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.
[1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati 
personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice 
civile] (48). 



(48)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 


Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati 
19. Incaricati del trattamento.
[1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte 
delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento 
dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità] 
(49). 



(49)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 



20. Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati.
[1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di 
enti pubblici economici sono ammesse: 
a) con il consenso espresso dell'interessato; 
a-bis) qualora siano necessarie per l'esecuzione di obblighi derivanti da un 
contratto del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo (50); 
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti 
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i 
regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità; 
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla 
normativa comunitaria; 
d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo 
perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di 
cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità 
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il 
codice di deontologia di cui all'articolo 25 (51); 
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto 
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; 
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità 
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può 
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o 
per incapacità di intendere o di volere; 
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello 
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla L. 7 dicembre 2000, n. 
397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel 
rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i 
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo 
strettamente necessario al loro perseguimento (52); 
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'àmbito 
dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, nonché tra società controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 
2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati 
notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle 
medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti; 
h-bis) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi 
individuati dal Garante sulla base dei princìpi sanciti dalla legge, per 
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei 
dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o 
un legittimo interesse dell'interessato (53). 
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti 
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni 
dell'articolo 27] (54). 



(50)  Lettera aggiunta dall'art. 7, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(51)  Lettera così modificata dall'art. 12, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171. 
(52)  Lettera così modificata dall'art. 19, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(53)  Lettera aggiunta dall'art. 7, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(54)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 



21. Divieto di comunicazione e diffusione.
[1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità 
diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7. 
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei 
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo 
di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e). 
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli 
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto 
con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere 
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7. 
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse: 
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica 
e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta 
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31 (55); 
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere 
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di 
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme 
che regolano la materia] (56). 



(55)  Lettera così sostituita dall'art. 4, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la 
decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto. 
(56)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 



Capo IV - Trattamento di dati particolari (57) 

22. Dati sensibili.
[1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di 
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa 
autorizzazione del Garante. 
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni 
religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai 
sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che 
con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti 
regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o 
enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi 
fuori delle medesime confessioni. 
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti 
effettuati (58) (59). 
1-ter. Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti l'adesione di 
associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre 
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di 
categoria (60). 
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione 
entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. 
Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base 
di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a 
garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare. 

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, 
esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da 
espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che 
possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di 
interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e 
fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione 
della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 
676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della 
specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle 
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di 
interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del 
comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1 (61) (62). 
3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di 
rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le 
operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto 
dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 
dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono 
pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni 
strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei 
singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente (63). 
4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento 
previa autorizzazione del Garante: 
a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi 
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, 
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e 
comunità religiose, per il perseguimento di finalità lecite, relativamente ai 
dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità 
hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati 
non siano comunicati o diffusi fuori del relativo àmbito e l'ente, 
l'associazione o l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai 
trattamenti effettuati; 
b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o 
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui 
l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per 
incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere; 
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle 
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, 
per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a 
quello dell'interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute 
e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali 
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il 
Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la 
sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo 
le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto 
previsto dall'articolo 43, comma 2 (64) (65)] (66). 


(57)  Per il trattamento dei dati sensibili soggetti ad autorizzazione vedi: 
- per i rapporti di lavoro, il Provv.Garante Protez. dati pers. 19 novembre 1997 

; 
- per lo stato di salute e la vita sessuale, il Provv.Garante Protez. dati pers. 
27 novembre 1997; 
- per gli organismi di tipo associativo e delle fondazioni, il Provv.Garante 
Protez. dati pers. 28 novembre 1997; 
- per i liberi professionisti il Provv.Garante Protez. dati pers. 29 novembre 
1997; 
- per diverse categorie di titolari il Provv.Garante Protez. dati pers. 15 
dicembre 1997; 
- per gli investigatori privati il Provv.Garante Protez. dati pers. 29 dicembre 
1997; 
- per gli investigatori privati il Provv.Garante Protez. dati pers. 30 settembre 
1998; 
- per gli investigatori privati il Provv.Garante Protez. dati pers. 29 settembre 
1999.
(58)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135. 
(59)  La Corte costituzionale, con ordinanza 22-28 novembre 2001, n. 379 (Gazz. 
Uff. 5 dicembre 2001, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, 
comma 1-bis introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 
1999, n. 135 sollevata in riferimento agli artt. 3, 8, primo comma, e 19 della 
Costituzione. 
(60)  Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(61)  Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135. In 
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, anche, il Provv.Garante 
Protez. dati pers. 13 gennaio 2000. Con Provv. 8 settembre 2000 (Gazz. Uff. 5 
ottobre 2001, n. 232) è stato approvato il regolamento attuativo delle 
disposizioni contenute nel presente comma. 
(62)  Le categorie di dati sensibili che possono essere trattati e le relative 
operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione a rilevanti 
finalità di interesse pubblico perseguite sono state individuate, per il 
Gabinetto del Ministro della difesa, lo stato maggiore della Difesa, gli stati 
maggiori di Forza Armata, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, la 
Direzione generale del personale militare, la Direzione generale del personale 
civile, la Direzione generale della leva e la Direzione generale della sanità 
militare, con D.M. 10 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2002, n. 296, S.O.), 
abrogato dall'art. 3, D.M. 13 aprile 2006, n. 203 (Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 
126). 
(63)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135. Con Provv. 8 
settembre 2000 (Gazz. Uff. 5 ottobre 2001, n. 232) e con Provv. Banca Italia 5 
dicembre 2003 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2003, n. 292) è stato approvato il 
regolamento attuativo delle disposizioni contenute nel presente comma. 
(64)  Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(65)  Vedi, anche, gli artt. 5, 6, 7 e 9, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e il 
D.M. 30 maggio 2000. 
(66)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 



23. Dati inerenti alla salute.
[1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici 
possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni 
indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica 
e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o 
la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento può 
avvenire previa autorizzazione del Garante. 
1-bis. Con decreto del Ministro della sanità adottato ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano e il Garante, sono individuate modalità semplificate per le informative 
di cui all'articolo 10 e per la prestazione del consenso nei confronti di 
organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni 
sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché 
per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base dei 
seguenti criteri: 
a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da 
parte del medico di medicina generale scelto dall'interessato, per conto di più 
titolari di trattamento; 
b) validità, nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso prestato 
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto di più titolari di trattamento, 
anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche, alla 
prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di medicina 
generale detenuti da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni mediche 
effettuate da un medesimo titolare di trattamento; 
c) identificazione di casi di urgenza nei quali, anche per effetto delle 
situazioni indicate nel comma 1-ter, l'informativa e il consenso possono 
intervenire successivamente alla richiesta della prestazione; 
d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo ai 
professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti 
con i pazienti; 
e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione dei servizi 
e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cui all'articolo 1 
(67). 
1-ter. Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto 
dall'articolo 22, comma 3-bis, della legge (68). 
1-quater. In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di 
incapacità di intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati idonei 
a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato nei confronti di 
esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da 
chi esercita legalmente la potestà ovvero da un familiare, da un prossimo 
congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della 
struttura presso cui dimori (69). 
2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi 
noti all'interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter solo per il tramite di 
un medico designato dall'interessato o dal titolare (70). 
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare 
urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. È vietata la comunicazione 
dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione. 
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo 
nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o 
repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia] 
(71). 


(67)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 282, con la 
decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto. 
(68)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 282, con la 
decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto. 
(69)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 282, con la 
decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto. 
(70)  Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 282, con la 
decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto. 
(71)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 


24. Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di 
procedura penale.
[1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui 
all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura 
penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o 
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse 
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni 
autorizzate (72)] (73). 



(72)  Vedi, anche, gli artt. 5, 6, 7 e 9, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318. 
(73)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 


24-bis. Altri dati particolari.
[1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 che 
presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la 
dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del 
trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure 
ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti. 
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante 
sulla base dei princìpi sanciti dalla legge nell'àmbito di una verifica 
preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a 
determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale 
interpello del titolare (74)] (75). 



(74)  Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(75)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 



25. Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione di 
giornalista.
[1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione 
del Garante, nonché il limite previsto dall'articolo 24, non si applicano quando 
il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio 
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative 
finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in 
particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di 
interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a 
circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi 
comportamenti in pubblico (76). 
2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), 
l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un 
apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 
1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione di 
giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati 
rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nella fase di 
formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con 
il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli 
interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire. Il codice è pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale a cura del Garante e diviene efficace quindici giorni dopo la 
sua pubblicazione (77). 
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui 
al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei 
giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino 
alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In 
caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il 
Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera 
l). 
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni 
concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24. 
Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di cui 
all'articolo 10 (78). 
4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio della 
professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai 
soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di 
cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai 
trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o 
diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero 
(79)] (80). 



(76)  Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171. 
(77)  Comma così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171. 
(78)  Periodo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 (Gazz. Uff. 10 
maggio 1997, n. 107). 
(79)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 (Gazz. Uff. 10 
maggio 1997, n. 107). 
(80)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 



26. Dati concernenti persone giuridiche.
[1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti 
persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione. 
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano 
le disposizioni dell'articolo 28] (81). 



(81)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 



Capo V - Trattamenti soggetti a regime speciale 
(giurisprudenza di legittimità)
27. Trattamento da parte di soggetti pubblici.
[1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte 
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla 
legge e dai regolamenti. 
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti 
pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da 
norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data 
previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che 
vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano 
violate le disposizioni della presente legge. 
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti 
pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da 
norme di legge o di regolamento. 
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel 
pieno rispetto delle disposizioni della presente legge] (82). 



(82)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 



28. Trasferimento di dati personali all'estero.
[1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con 
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere 
previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un paese non 
appartenente all'Unione europea e ricorra uno dei casi individuati ai sensi 
dell'articolo 7, comma 1 (83). 
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della 
notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi 
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24. 
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione 
o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato 
(84). 
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora: 
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il 
trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma 
scritta; 
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del 
quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta di quest'ultimo ovvero per la conclusione o per 
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato (85); 
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante 
individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli 
articoli 22, comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi 
previsti; 
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di 
cui alla L. 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un 
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente 
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento 
(86); 
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica 
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare 
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per 
incapacità di intendere o di volere; 
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti 
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un 
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con 
l'osservanza delle norme che regolano la materia; 
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti 
dell'interessato, prestate anche con un contratto, ovvero individuate dalla 
Commissione europea con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 
26, paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 24 ottobre 1995 (87); 
g-bis) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica 
o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di 
buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31 (88). 
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta 
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7. 
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di 
dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per 
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. 
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai 
sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto 
dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata 
con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7 (89)] (90). 



(83)  Comma così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(84)  Comma così modificato dall'art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(85)  Lettera così modificata dall'art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(86)  Lettera così modificata dall'art. 19, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(87)  Lettera così modificata dall'art. 10, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(88)  Lettera aggiunta dall'art. 4, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la 
decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto. 
(89)  Comma abrogato dal comma 4 dell'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467, 
con la decorrenza ivi indicata. 
(90)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 



Capo VI - Tutela amministrativa e giurisdizionale 

29. Tutela.
[1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere 
dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante 
non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, 
sia stata già adita l'autorità giudiziaria. 
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio 
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo 
che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al 
responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore 
domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo 
oggetto. 
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e 
l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di 
procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il 
Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie. 
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, 
ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del 
comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti 
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento 
è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del 
Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi trenta giorni dalla data di 
presentazione, equivale a rigetto (91). 
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via 
provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata 
sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di 
avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la 
decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione. 
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il 
titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove 
risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di 
comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione 
non sospende l'esecuzione del provvedimento. 
6-bis. Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto 
dal 1° al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del 
periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo, 
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non 
opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude 
l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 (92). 
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice 
di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della 
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta, 
l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso 
unicamente il ricorso per cassazione. 
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, 
l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorità 
giudiziaria ordinaria. 
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione 
dell'articolo 9] (93). 


(91)  Comma così modificato dall'art. 13, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la 
decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto. 
(92)  Comma aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, con la 
decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto. 
(93)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 


Capo VII - Garante per la protezione dei dati personali (94) 

30. Istituzione del Garante.
[1. È istituito il Garante per la protezione dei dati personali (95). 
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di 
valutazione. 
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla 
Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi 
eleggono nel loro àmbito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I 
membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti 
di riconosciuta competenza nelle materie del diritto o dell'informatica, 
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni. 
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere 
confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente 
e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività 
professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti 
pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. 
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono 
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in 
attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in 
aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il 
personale collocato fuori o ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. 
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, 
la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai 
membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi 
di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono 
determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in misura tale 
da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti] (96). 


(94)  Intitolazione così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 
(Gazz. Uff. 10 maggio 1997, n. 107), entrato in vigore il giorno stesso della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(95)  Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 (Gazz. 
Uff. 10 maggio 1997, n. 107), entrato in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
(96)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 


31. Compiti del Garante.
[1. Il Garante ha il compito di: 
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle 
notificazioni ricevute; 
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di 
legge e di regolamento e in conformità alla notificazione; 
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni necessarie o 
opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti 
(97); 
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni 
che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e 
provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29; 
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti; 
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento; 
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali 
viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni; 
h) promuovere nell'àmbito delle categorie interessate, nell'osservanza del 
principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di 
buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e 
ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati 
e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto (98); 
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e 
delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui 
all'articolo 15; 
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco se 
il trattamento risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata 
adozione delle misure necessarie di cui alla lettera c), oppure quando, in 
considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento 
o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del 
verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (99); 
m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti 
dall'evoluzione del settore; 
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di 
attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo 
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce; 
o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 
108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati 
di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa 
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini 
della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione 
medesima; 
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare, 
anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla 
legge o dai regolamenti. 
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il 
Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti 
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla 
presente legge. 
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto 
nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data 
della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed 
eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la 
consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base 
provinciale, preferibilmente nell'àmbito dell'ufficio per le relazioni con il 
pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, 
e successive modificazioni. 
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può 
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7. 
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione 
cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, 
invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare 
alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse 
iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione 
di personale specializzato addetto all'altro organo. 
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e 
le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività 
assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria] (100). 


(97)  Lettera così modificata dall'art. 11, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(98)  Vedi, anche, l'art. 20, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(99)  Lettera così modificata dall'art. 11, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(100)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 


32. Accertamenti e controlli.
[1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al 
responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire 
informazioni e di esibire documenti. 
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del 
rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può 
disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi 
ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque 
utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione 
di altri organi dello Stato. 
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del 
presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo 
dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, 
con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono individuate con 
il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. 
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire. 
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di 
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con 
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono 
effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento 
non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante 
indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni 
e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto 
dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il 
relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, 
della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, 
della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato. 
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti 
necessario in ragione della specificità della verifica, il membro designato può 
farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi 
dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi 
secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal 
presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle 
funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio, 
individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui 
all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati 
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione 
degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del 
Garante] (101). 


(101)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 


(giurisprudenza di legittimità)
33. Ufficio del Garante.
[1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in sede di prima 
applicazione, da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, 
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui 
servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a 
quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo 
contingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su 
proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, 
entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante (102). Il segretario 
generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi (103) 
(104). 
1-bis. È istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con 
proprio regolamento il Garante definisce: a) l'ordinamento delle carriere e le 
modalità del reclutamento secondo le procedure previste dall'articolo 36 del 
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; b) le 
modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data di 
entrata in vigore del regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico del 
personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per 
gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall'articolo 19, comma 6, del citato 
decreto legislativo n. 29, come sostituito dall'articolo 13 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze 
funzionali e organizzative. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento 
economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito 
l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e 
la data di entrata in vigore del regolamento, resta ferma l'indennità di cui 
all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 
231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1° gennaio 1998 e fino alla data 
di entrata in vigore del medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la 
differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento 
maggiorata della predetta indennità di funzione (105) (106). 
1-ter. L'ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato 
o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione 
di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in 
aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non 
superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento 
delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di 
posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta una 
indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato 
dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al 
corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di 
cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231 
del 1991 (107). 
1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato nel 
limite di cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle 
qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento 
dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi 
compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche 
in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il regolamento è 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (108). 
1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere 
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle 
norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, ivi compresi i 
consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4 (109). 

1-sexies. All'ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e 
l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
modificazioni, si applicano i princìpi riguardanti l'individuazione e le 
funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla 
distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi 
di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti 
(110). 
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un 
fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito 
capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della 
gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti. 
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti 
l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle 
dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione 
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello 
Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della 
Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, 
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i 
Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere conforme 
del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le indennità di 
cui all'articolo 30, comma 6, e altresì previste le norme concernenti il 
procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo 
modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il 
pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme 
volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 
13, nonché della notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o 
mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o 
altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di 
regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso 
tale termine il regolamento può comunque essere emanato (111) (112). 
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al 
comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, 
primo periodo (113). 
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo 
richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono 
remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con 
contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono 
essere rinnovati per non più di due volte (114). 
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di 
sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici 
propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, 
appartenenti all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione o, in 
caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionali. 
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al 
segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle 
proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento. 
6-bis. Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui 
all'articolo 32 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del 
servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di 
ufficiale o agente di polizia giudiziaria (115)] (116). 



(102)  Il contingente del personale previsto dal presente comma è stato 
determinato con D.P.C.M. 27 giugno 1997. 
(103)  Periodo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 (Gazz. Uff. 10 
maggio 1997, n. 107). Il comma 3 dello stesso articolo ha inoltre disposto che 
il personale richiesto dal Garante per la protezione dei dati personali nella 
fase di costituzione del relativo ufficio, nelle more del perfezionamento del 
comando, del fuori ruolo o dell'aspettativa, possa essere utilizzato dal Garante 
a decorrere dalla data indicata nella richiesta, sempreché tale data sia di 
almeno dieci giorni successiva a quella della richiesta, vi sia l'assenso 
dell'interessato e l'amministrazione o l'ente di appartenenza non si opponga. 
(104)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 51 (Gazz. 
Uff. 9 marzo 1999, n. 56). Gli artt. 3 e 4 dello stesso decreto hanno, inoltre, 
così disposto: "Art. 3. Disposizione finanziaria. - 1. All'onere derivante 
dall'attuazione del presente decreto si provvede con gli ordinari stanziamenti 
iscritti nel bilancio dello Stato. 
Art. 4. 
Entrata in vigore. - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana". 
(105)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 51 (Gazz. Uff. 9 
marzo 1999, n. 56), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
(106)  Con Del. Garante protez. dati pers. 28 giugno 2000 (Gazz. Uff. 13 luglio 
2000, n. 162), modificata dalla Del. Garante protez. dati pers. 14 marzo 2001 
(Gazz. Uff. 10 agosto 2001, n. 185), dalla Del. Garante protez. dati pers. 19 
luglio 2001, n. 24 (Gazz. Uff. 14 novembre 2001, n. 265), dalla Del. Garante 
protez. dati pers. 18 dicembre 2003, n. 20 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2004, n. 24), 
dalla Del. Garante protez. dati pers. 10 dicembre 2004, n. 10 (Gazz. Uff. 23 
dicembre 2004, n. 300), dalla Del. Garante protez. dati pers. 20 gennaio 2005, 
n. 2 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2005, n. 44), dalla Del. Garante protez. dati pers. 
26 gennaio 2005, n. 5 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2005, n. 44), dalla Del. Garante 
protez. dati pers. 3 febbraio 2005, n. 6 (Gazz. Uff. 5 aprile 2005, n. 78), 
dalla Del. Garante protez. dati pers. 15 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 27 gennaio 
2006, n. 22), dalla Del. Garante protez. dati pers. 19 luglio 2007, n. 32 (Gazz. 
Uff. 20 agosto 2007, n. 192), dalla Del. Garante protez. dati pers. 19 luglio 
2007, n. 34 (Gazz. Uff. 20 agosto 2007, n. 192) e dalla Del. Garante protez. 
dati pers. 14 dicembre 2007, n. 65, sono stati approvati i regolamenti di cui al 
presente comma. 
(107)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 51 (Gazz. Uff. 9 
marzo 1999, n. 56), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
(108)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 51 (Gazz. Uff. 9 
marzo 1999, n. 56), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
(109)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 51 (Gazz. Uff. 9 
marzo 1999, n. 56), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
(110)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 51 (Gazz. Uff. 9 
marzo 1999, n. 56), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
(111)  Il comma 3 dell'art. 5, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 (Gazz. Uff. 10 
maggio 1997, n. 107), ha disposto che, fino alla data di entrata in vigore del 
decreto di cui al presente comma, per la gestione delle spese dell'ufficio del 
Garante per la protezione dei dati personali si osservano, in quanto 
compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento per la gestione delle 
spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella 
pubblica amministrazione, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 
aprile 1995. Con D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501, è stato approvato il regolamento 
relativo all'organizzazione ed al funzionamento dell'ufficio del Garante. 
(112)  Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 51 (Gazz. 
Uff. 9 marzo 1999, n. 56), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 
(113)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 51 (Gazz. Uff. 9 
marzo 1999, n. 56), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
(114)  Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 51 (Gazz. 
Uff. 9 marzo 1999, n. 56), entrato in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 
(115)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 51 (Gazz. Uff. 9 
marzo 1999, n. 56), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
(116)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 


Capo VIII - Sanzioni 
34. Omessa o incompleta notificazione.
[1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni 
in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero 
indica in esse notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni e con la 
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione 
dell'ordinanza-ingiunzione (117)] (118). 


(117)  Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 12, D.Lgs. 28 dicembre 
2001, n. 467. Vedi, anche, quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 12. 

(118)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 


35. Trattamento illecito di dati personali.
[1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne 
per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al 
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 
11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste 
nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni. 
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne 
per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al 
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 
21, 22, 23, 24 e 24-bis, ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, è 
punito con la reclusione da tre mesi a due anni (119). 
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a 
tre anni] (120). 



(119)  Comma così modificato dall'art. 13, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(120)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 



36. Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati.
[1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a 
garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei 
regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con l'arresto sino 
a due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni. 
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche 
con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un 
termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente 
necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva 
difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta 
giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla 
prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari 
al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. 
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la 
prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 
21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto 
applicabili (121)] (122). 



(121)  Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 28 dicembre 
2001, n. 467. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo. 
(122)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 



37. Inosservanza dei provvedimenti del Garante.
[1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal 
Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 
31, comma 1, lettera l), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni 
(123)] (124). 



(123)  Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(124)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 



37-bis. Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante.
[1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in 
atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al 
Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o 
circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto 
costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni (125)] 
(126). 



(125)  Articolo aggiunto dall'art. 16, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(126)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 



38. Pena accessoria.
[1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la 
pubblicazione della sentenza] (127). 



(127)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 


39. Sanzioni amministrative.
[1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti 
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è 
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 
cinquemilioni a lire trentamilioni (128). 
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 è punita con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire 
diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, 
di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da lire cinque 
milioni a lire trenta milioni. La somma può essere aumentata sino al triplo 
quando essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del 
contravventore. La violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 
2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 
cinquecentomila a lire tre milioni (129). 
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui 
al presente capo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le 
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I 
proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono 
riassegnati al fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono utilizzati 
unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera 
i) e 32 (130)] (131). 



(128)  Comma così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(129)  Comma così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(130)  Comma così modificato prima dall'art. 14, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281, 
con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto e poi dall'art. 17, 
D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(131)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 



Capo IX - Disposizioni transitorie e finali ed abrogazioni 
40. Comunicazioni al Garante.
[1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a 
quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è 
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante] (132). 



(132)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 



41. Disposizioni transitorie.
[1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le 
disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato 
non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla 
data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato 
prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla 
comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge. Le 
disposizioni del presente comma restano in vigore sino alla data del 30 giugno 
2003 (133). 
2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 1998, le 
notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1° gennaio 
1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5 
riguardanti dati 
diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per quelli di cui 
all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1° aprile 1998 al 30 giugno 
1998 (134). 
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere 
adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del 
regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali 
devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di 
cui all'articolo 15, comma 1. 
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il 
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi 
previsti. 
5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della 
presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera 
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 24, 
possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi 
indicate, previa comunicazione al Garante (135). 
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del 
Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal 
presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta 
eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29. 
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del 
Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta 
eccezione per la disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g), a 
decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere 
applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a 
determinate categorie di titolari o di trattamenti (136). 
7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le 
comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere 
date entro il 30 novembre 1997 (137)] (138). 



(133)  Periodo aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. 
(134)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 255 (Gazz. 
Uff. 5 agosto 1997, n. 181), entrato in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione. 
(135)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 135 
(Gazz. Uff. 9 maggio 1998, n. 106) e poi dall'art. 1, D.Lgs. 6 novembre 1998, n. 
389 (Gazz. Uff. 9 novembre 1998, n. 262), entrato in vigore il giorno stesso 
della sua pubblicazione. 
(136)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 (Gazz. 
Uff. 10 maggio 1997, n. 107), entrato in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
(137)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 (Gazz. Uff. 10 
maggio 1997, n. 107). 
(138)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 


42. Modifiche a disposizioni vigenti.
[1. ... (139). 
2. ... (140). 
3. ... (141). 
4. ... (142)] (143). 


(139)  Sostituisce l'art. 10, L. 1° aprile 1981, n. 121. 
(140)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39. 
(141)  Sostituisce il comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39. Vedi, 
anche, il comma 225 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. 
(142)  Modifica l'art. 9, comma 2, e l'art. 10, comma 2, L. 30 settembre 1993, 
n. 388. 
(143)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 


43. Abrogazioni.
[1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la 
presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto 
comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla 
data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della presente 
legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale 
informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge 
n. 121 del 1981. 
2. Restando ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e 
successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della 
legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 
6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di accesso ai 
documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì ferme le 
disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in 
materia di trattamento di taluni dati personali. 
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente 
legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui 
all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1° aprile 1981, n. 121] 
(144). 



(144)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 


Capo X - Copertura finanziaria ed entrata in vigore 
44. Copertura finanziaria.
[1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 
8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 19971999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto 
a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari 
esteri, e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la 
Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 
6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante 
il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni 
per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio 
dei ministri. 
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio] (145). 



(145)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 


45. Entrata in vigore.
[1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio 
di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati 
di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano 
a decorre dal 1° gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, 
comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione 
dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del 
Garante] (146). 



(146)  La presente legge è stata abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, 
dall'art. 183, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 






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