D.M. 27 febbraio 1996, n. 209. Agg. G.U. 28/10/2004
Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella
preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione
delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE
(1/a).
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Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1996, n. 96, S. O.
Il D.M. 4 agosto 1997, n. 356 (Gazz. Uff. 21 ottobre 1997, n. 246, S.O.)
modificato dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 giugno 1999 (Gazz. Uff. 6 novembre
1999, n. 261, S.O.) ha così disposto: "1. Gli additivi alimentari elencati
nell'allegato I devono possedere i requisiti di purezza specifici riportati
nell'allegato II del presente regolamento.
2. Gli additivi alimentari di cui all'allegato I immessi in commercio o
etichettati prima del 1° luglio 1997, non conformi alle disposizioni del
presente regolamento, possono essere commercializzati fino allo smaltimento
delle scorte.
3. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 31 marzo
1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. n. 101 del 22 aprile
1965, modificato da ultimo con decreto 15 maggio 1995, n. 283 e del decreto 27
febbraio 1996, n. 209 relative ai requisiti specifici di purezza degli additivi
alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento". L'art. 1, D.M. 24
giugno 1998, n. 261 (Gazz. Uff. 4 agosto 1998, n. 180), successivamente abrogato
dall'art. 2, D.M. 10 marzo 2000, n. 183 (Gazz. Uff. 5 luglio 2000, n. 155), ha
così disposto:
"Art. 1. 1. È consentito l'impiego degli additivi E 200 acido sorbico, E 202
sorbato di potassio ed E 203 sorbato di calcio nei formaggi stagionati,
limitatamente al trattamento superficiale, alla dose "quanto basta''".
L'art. 1 del citato D.M. 16 giugno 1999, ai commi 2 e 3, così dispone:
"2. Gli additivi alimentari di cui all'allegato A immessi in commercio o
etichettati prima del 1° luglio 1999, non conformi alle disposizioni del
presente decreto, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle
scorte.
3. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 31 marzo
1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22
aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto 15 maggio 1995, n. 283 e del
decreto 27 febbraio 1996, n. 209 relative ai requisiti di purezza specifici
degli additivi alimentari elencati nell'allegato
A del presente decreto". L'art. 2 del citato D.M. 10 marzo 2000, n. 183 ha
disposto che il commercio dei prodotti alimentari non conformi alle disposizioni
in esso contenute è vietato a partire dal 4 novembre 2000; i prodotti immessi
sul mercato o etichettati prima del 4 novembre 2000, non conformi allo stesso
decreto possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
Successivamente, l'art. 1, D.M. 26 febbraio 2001 ha disposto l'abrogazione delle
disposizioni contenute nel citato D.M. 4 agosto 1997, n. 356, limitatamente
all'additivo E 320 Butilidrossianisolo (BHA) disponendone, nel contempo, la
sostituzione con quelle in esso contenute. Lo stesso art. 1, D.M. 26 febbraio
2001, ha disposto l'abrogazione del presente decreto, relativamente ai requisiti
di purezza specifici degli additivi alimentari elencati nell'allegato A dello
stesso decreto. L'art. 1, D.M. 6 maggio 2002 ha modificato gli allegati I e II
del suddetto D.M. 4 agosto 1997, n. 356 e ha disposto l'abrogazione delle norme
del presente decreto relative ai requisiti di purezza specifici degli addittivi
alimentari elencati nell'allegato A dello stesso.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visti gli articoli 5, lettera g), 7 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto l'art. 57, commi 2 e 3, della legge 16 febbraio 1992, n. 142;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il proprio decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina
degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione
delle sostanze alimentari, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto
ministeriale 15 maggio 1995, n. 283;
Visto il proprio decreto ministeriale 22 dicembre 1967 concernente la disciplina
delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1° febbraio 1968, modificato da
ultimo con il D.M. 15 maggio 1995, n. 283;
Visto il proprio decreto ministeriale 3 maggio 1971 concernente la disciplina
degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 maggio 1971, modificato da ultimo con il
decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283;
Visto il proprio decreto ministeriale 27 gennaio 1988, n. 49, riguardante le
norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera modificata
delle carni fresche refrigerate;
Visto il proprio decreto ministeriale 16 marzo 1994, n. 266, riguardante le
norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera modificata di
determinati prodotti alimentari;
Visto il proprio decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 151, riguardante la
disciplina della gomma-base utilizzata per la produzione della gomma da
masticare;
Vista la direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
giugno 1994, che modifica la direttiva 89/107/CEE per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei
prodotti alimentari destinati al consumo umano;
Vista la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti
alimentari;
Vista la direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei
prodotti alimentari;
Vista la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli
edulcoranti;
Vista la direttiva 95/31/CE della Commissione che stabilisce i requisiti di
purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare;
Ritenuto di dover procedere al recepimento delle direttive sopra citate;
Ritenuto, al fine di garantire una adeguata tutela del consumatore e nelle more
che vengano adottate apposite disposizioni comunitarie, di dover estendere agli
alimenti contenenti polioli o aspartame o entrambi le disposizioni dell'art. 5,
comma 2, della direttiva 94/35/CE;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di stato reso nell'adunanza generale del 30
novembre 1995;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota
del 1° febbraio 1996;
Adotta il seguente regolamento:
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TITOLO I
Disposizioni generali riguardanti i coloranti, gli edulcoranti e gli additivi
diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
1. Definizioni.
1. Per additivo alimentare si intende qualsiasi sostanza, normalmente non
consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico
degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo,
aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle
fasi di produzione, di trasformazione, di preparazione, di trattamento, di
imballaggio, di trasporto o immagazzinamento degli alimenti, che si possa
ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente
di tali alimenti direttamente o indirettamente.
2. Per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata
come ingrediente alimentare in sé, che è volontariamente utilizzata nella
trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per
rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o
trasformazione che può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente
inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito,
a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non
abbiamo effetti tecnologici sul prodotto finito.
3. Per "prodotti alimentari non lavorati" si intendono i prodotti che non sono
stati sottoposti a trattamenti che comportano un cambiamento sostanziale dello
stato originario del prodotto. Essi possono tuttavia essere stati separati,
sezionati, disossati, tritati, scorticati, pelati, sbucciati, macinati,
tagliati, puliti, preparati, privati degli scarti, selezionati, surgelati,
congelati, refrigerati, triturati, sgusciati, imballati o meno.
4. La dizione "quanto basta", riportata negli allegati, significa che non viene
indicata una dose massima. Tuttavia, gli additivi alimentari devono essere
utilizzati secondo le norme di buona fabbricazione ad una dose non superiore a
quella necessaria per raggiungere lo scopo prefissato e a condizione che non
traggano in inganno il consumatore.
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2. Campo d'applicazione.
1. Il presente decreto disciplina gli additivi alimentari utilizzati o destinati
ad essere utilizzati come ingredienti nella fase di produzione o preparazione
dei prodotti alimentari e ancora presenti nel prodotto finale, anche in forma
modificata.
2. Le categorie degli additivi alimentari sono riportate nell'allegato I.
3. L'inserimento di un additivo alimentare in una delle categorie dell'allegato
I avviene conformemente alla funzione principale normalmente svolta
dall'additivo in questione. La classificazione dell'additivo in una categoria
non esclude peraltro la possibilità che tale additivo sia autorizzato per altre
funzioni.
4. I criteri generali per l'approvazione degli additivi alimentari sono
riportati nell'allegato II.
5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai coadiuvanti tecnologici come definiti all'art. 1, comma 2;
b) alle sostanze utilizzate per la protezione di piante e prodotti vegetali;
c) agli aromi ed alle sostanze aromatizzanti di cui al decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 107, riguardante l'attuazione delle direttive 88/388/CEE e
91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti
alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione;
d) alle sostanze aggiunte ai prodotti alimentari in quanto nutritive quali i
minerali, gli oligoelementi o le vitamine;
e) agli enzimi diversi da quelli menzionati negli allegati [2].
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3. Etichettatura.
1. Gli additivi alimentari non destinati alla vendita al consumatore finale
possono essere commercializzati soltanto se il loro imballaggio o i contenitori
rechino le seguenti menzioni ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili:
a) il nome dell'additivo o degli additivi in ordine ponderale in caso di miscela
e il relativo numero CE come previsto negli allegati;
b) il nome degli additivi conformemente alla lettera a) e l'indicazione di
ciascun componente in ordine decrescente di peso quando agli additivi sono
incorporati altre sostanze o materiali o ingredienti alimentari per facilitarne
l'immagazzinamento, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la
dissoluzione di uno o più additivi alimentari;
c) la dicitura "ad uso alimentare" ovvero "per limitato uso alimentare", oppure
un riferimento più specifico alla destinazione dell'additivo;
d) le condizioni di conservazione e di utilizzazione, qualora necessarie;
e) le istruzioni per l'uso, qualora la mancanza possa non consentire un uso
corretto dell'additivo;
f) la dicitura per l'identificazione del lotto;
g) il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o
di un venditore stabilito nell'Unione Europea;
h) l'indicazione della percentuale di ciascun componente che sia soggetto a
limitazioni quantitative in un prodotto alimentare ovvero indicazioni adeguate
relative alla composizione, per permettere all'acquirente di rispettare
eventuali disposizioni che si applicano all'alimento. Se la medesima limitazione
quantitativa si applica ad un gruppo di componenti, utilizzati isolatamente o in
combinazione, la percentuale globale può essere indicata con un'unica cifra;
i) la quantità netta.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere b), e), f), g) ed h), possono
figurare anche solo sui documenti commerciali relativi alla partita, da fornire
alla consegna o prima di essa a condizione che la dicitura "da impiegare
unicamente ai fini della produzione alimentare, esclusa la vendita al dettaglio"
sia riportata in modo ben visibile sull'imballaggio o sul contenitore.
3. Gli additivi alimentari destinati al consumatore finale possono essere
commercializzati soltanto se gli imballaggi o i contenitori rechino ben
visibili, chiaramente leggibili e indelebili:
a) le indicazioni di cui al comma 1, esclusa la lettera h);
b) il termine minimo di conservazione.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere riportate in lingua
italiana o in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti, a meno che
questi non siano informati in altro modo.
5. Le menzioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere riportate anche in più
lingue.
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4. Prodotti alimentari destinati ad altri Paesi.
1. Nella preparazione di alimenti destinati all'esportazione possono essere
adoperati additivi alimentari non previsti nel presente decreto, ma consentiti
nei Paesi destinatari; la detenzione di essi limitatamente all'uso sopra
precisato è subordinata ad autorizzazione rilasciata dall'autorità sanitaria
competente per territorio e al rispetto delle eventuali disposizioni da questa
impartite.
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TITOLO II
Disposizioni specifiche riguardanti i coloranti, gli edulcoranti e gli additivi
diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
Capo I - Coloranti
5. Definizione.
1. I coloranti sono sostanze che conferiscono un colore ad un alimento o che ne
restituiscono la colorazione originaria, ed includono componenti naturali dei
prodotti alimentari e altri elementi di origine naturale, normalmente non
consumati come alimenti né usati come ingredienti tipici degli alimenti.
2. Sono considerati coloranti le preparazioni ottenute da prodotti alimentari e
altri materiali di base di origine naturale ricavati mediante procedimento
fisico o chimico o combinato che comporti l'estrazione selettiva dei pigmenti in
relazione ai loro componenti nutritivi o aromatici.
3. Tuttavia, non sono considerati sostanze coloranti:
a) i prodotti alimentari essiccati o concentrati e gli aromi dotati di un
effetto colorante secondario, quali la paprica, la curcuma e lo zafferano,
incorporati durante la lavorazione di prodotti alimentari composti per le loro
proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive;
b) le sostanze coloranti usate per colorare le parti esterne dei prodotti
alimentari non destinate ad essere consumate, quali i rivestimenti non
commestibili di formaggi o l'involucro non commestibile degli insaccati.
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6. Campo d'applicazione.
1. L'elenco dei coloranti che possono essere aggiunti agli alimenti è riportato
nell'allegato III.
2. L'elenco dei prodotti alimentari che non possono essere colorati, salvo
quanto specificatamente previsto agli allegati V, VI e VII è riportato
nell'allegato IV.
3. Le sostanze coloranti possono essere impiegate solo nei prodotti alimentari
elencati agli allegati V, VI e VII e alle condizioni ivi, specificate; esse
possono essere utilizzate nei medesimi prodotti quando sono destinati ad usi
particolari in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (3).
4. L'elenco dei coloranti che possono essere impiegati soltanto in alcuni
alimenti è riportato nell'allegato VI.
5. L'elenco dei coloranti generalmente ammessi nei prodotti alimentari e le
relative condizioni d'impiego è riportato nell'allegato VII.
6. Le dosi massime d'impiego indicate negli allegati V, VI e VII si riferiscono:
a) ai prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni
per l'uso;
b) alle qualità di princìpio colorante contenuto nella preparazione colorante.
7. Ai fini dell'applicazione del bollo sanitario di cui al D.Lgs. 18 aprile
1994, n. 286 (4) e di altri bolli richiesti per i prodotti a base di carne,
possono essere usati soltanto i seguenti coloranti: E 155 bruno HT, E 133 blu
brillante FCF o E 129 rosso allura AC o una miscela appropriata di E 133 blu
brillante FCF e E 129 rosso allura AC.
8. La colorazione decorativa delle uova o la loro stampigliatura, secondo quanto
disposto dal regolamento (CEE) n. 1274/91, può essere effettuata solo con i
coloranti elencati nell'allegato III.
9. I coloranti E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 ed E 180 non
possono essere venduti direttamente al consumatore.
10. [È vietata la colorazione dei prodotti tradizionali italiani a base di carne
riportati nell'allegato XVIII] (4/a).
11. [Le disposizioni dell'art. 5, comma 3, lett. b), non si applicano ai
prodotti tradizionali di cui all'allegato XVIII] (4/a).
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(3) Riportato al n. B/III.
(4) Riportato alla voce Zootecnia.
(4/a) Comma abrogato dall'art. 2, D.M. 30 aprile 1998, n. 250 (Gazz. Uff. 29
luglio 1998, n. 175).
(4/a) Comma abrogato dall'art. 2, D.M. 30 aprile 1998, n. 250 (Gazz. Uff. 29
luglio 1998, n. 175).
7. Princìpio del riporto.
1. La presenza di sostanze coloranti è ammessa:
a) nei prodotti alimentari composti, non elencati nell'allegato IV, a condizione
che la sostanza colorante sia consentita in uno degli ingredienti del composto;
b) nei prodotti alimentari destinati esclusivamente alla preparazione di un
alimento composto e a condizione che quest'ultimo sia conforme alle disposizioni
del presente decreto.
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8. Requisiti di purezza.
1. I coloranti di cui all'allegato III devono possedere i requisiti di purezza
previsti dalle sezioni A/II ed A/III del decreto ministeriale 22 dicembre 1967
(5), modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283, e
dall'allegato XV del presente decreto.
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(5) Riportato al n. A/XXVIII.
Capo II - Edulcoranti
9. Definizione.
1. Gli edulcoranti sono sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce ai
prodotti alimentari o per la loro edulcorazione estemporanea.
2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si intende per:
a) "senza zuccheri aggiunti" senza aggiunta di monosaccaridi o di disaccaridi,
nonché di qualsiasi prodotto alimentare utilizzato per il suo potere
edulcorante;
b) "a ridotto contenuto calorico": con contenuto calorico ridotto di almeno il
30% rispetto all'alimento originario o analogo.
3. Le disposizioni del presente capo non riguardano i prodotti alimentari che
hanno proprietà dolcificanti.
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10. Campo d'applicazione.
1. L'allegato VIII riporta l'elenco degli edulcoranti che possono essere:
a) posti in vendita al consumatore;
b) impiegati nella fabbricazione di prodotti alimentari, alle condizioni ivi
previste.
2. Gli edulcoranti di cui al comma 1, lettera b), possono essere impiegati
esclusivamente nella fabbricazione dei prodotti alimentari elencati
nell'allegato VIII e alle condizioni ivi specificate.
3. Gli edulcoranti non possono essere impiegati nei prodotti alimentari
destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli conformemente al decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 111 (6), ed ai prodotti alimentari destinati ai lattanti ed
ai bambini piccoli che non godono di buona salute, salvo se previsto da
disposizioni specifiche (6/a).
4. Le dosi massime d'impiego indicate nell'allegato VIII si riferiscono ai
prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni per
l'uso.
4-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti
prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (6/b).
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(6) Riportato al n. B/III.
(6/a) Comma così sostituito dal D.M. 30 aprile 1998, n. 250 (Gazz. Uff. 29
luglio 1998, n. 175).
(6/b) Comma aggiunto dal D.M. 30 aprile 1998, n. 250 (Gazz. Uff. 29 luglio 1998,
n. 175).
10-bis. 1. La presenza di un edulcorante è ammessa:
a) nei prodotti alimentari composti senza zuccheri aggiunti o a ridotto
contenuto calorico, nei prodotti composti dietetici destinati ad un regime
ipocalorico o nei prodotti composti a lunga conservazione, diversi da quelli di
cui all'articolo 10, comma 3, nella misura in cui l'edulcorante è ammesso in uno
degli ingredienti che costituiscono i prodotti composti;
b) nei prodotti alimentari destinati esclusivamente alla preparazione di un
altro prodotto alimentare composto e in misura tale che il prodotto alimentare
composto sia conforme alle disposizioni del presente capo (6/c).
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(6/c) Articolo aggiunto dal D.M. 30 aprile 1998, n. 250 (Gazz. Uff. 29 luglio
1998, n. 175).
11. Deroghe.
1. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano quelle di cui al capo III
del presente decreto che autorizzano l'impiego degli additivi elencati
nell'allegato VIII per funzioni diverse dall'edulcorazione.
2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano altresì le disposizioni
che disciplinano la composizione e la designazione dei prodotti alimentari.
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12. Etichettatura.
1. La denominazione di vendita degli edulcoranti da tavola deve contenere
l'indicazione "edulcorante da tavola a base di..." seguita dal nome delle
sostanze dolcificanti di cui sono composti.
2. L'etichettatura degli edulcoranti da tavola contenenti polioli o aspartame o
entrambi deve contenere le seguenti avvertenze:
a) polioli: "un consumo eccessivo può avere effetti lassativi";
b) aspartame: "contiene una fonte di fenilalanina".
3. L'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti polioli o aspartame o
entrambi deve contenere le seguenti avvertenze:
a) prodotti alimentari contenenti polioli in quantità superiore al 10%: "un
consumo eccessivo può avere effetti lassativi";
b) prodotti alimentari contenenti aspartame: "contiene una fonte di
fenilalanina".
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13. Requisiti di purezza.
1. Gli edulcoranti di cui all'allegato VIII devono possedere i requisiti di
purezza specifici riportati nell'allegato XVI.
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Capo III - Additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti
14. Definizioni.
1. Si intendono per:
a) "conservanti" le sostanze che prolungano il periodo di conservazione dei
prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento provocato da
microorganismi;
b) "antiossidanti" le sostanze che prolungano il periodo di conservazione dei
prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento provocato dall'ossidazione,
come l'irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore;
c) "coadiuvanti", inclusi i solventi veicolanti, le sostanze utilizzate per
sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo
alimentare senza alterarne la funzione tecnologica (e senza esercitare essi
stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione,
l'applicazione o l'impiego;
d) "acidificanti" le sostanze che aumentano l'acidità di un prodotto alimentare
e/o conferiscono ad esso un sapore aspro;
e) "correttori di acidità" le sostanze che modificano o controllano l'acidità o
l'alcalinità di un prodotto alimentare;
f) "antiagglomeranti" le sostanze che riducono la tendenza di particelle
individuali di un prodotto alimentare ad aderire una all'altra;
g) "antischiumogeni" le sostanze che impediscono o riducono la formazione di
schiuma;
h) "agenti di carica" le sostanze che contribuiscono ad aumentare il volume di
un prodotto alimentare senza contribuire in modo significativo al suo valore
energetico disponibile;
i) "emulsionanti" le sostanze che rendono possibile la formazione o il
mantenimento di una miscela omogenea di due o più fasi immiscibili, come olio e
acqua, in un prodotto alimentare;
j) "sali di fusione" le sostanze che disperdono le proteine contenute nel
formaggio realizzando in tal modo una distribuzione omogenea dei grassi e altri
componenti;
k) "agenti di resistenza" le sostanze che rendono o mantengono saldi o croccanti
i tessuti dei frutti o degli ortaggi, o che interagiscono con agenti gelificanti
per produrre o consolidare un gel;
l) "esaltatori di sapidità" le sostanze che esaltano il sapore o la fragranza o
entrambi di un prodotto alimentare;
m) "agenti schiumogeni" le sostanze che rendono possibile l'ottenimento di una
dispersione omogenea di una fase gassosa in un prodotto alimentare liquido o
solido;
n) "gelificanti" le sostanze che danno consistenza ad un prodotto alimentare
tramite la formazione di un gel;
o) "agenti di rivestimento" (inclusi gli agenti lubrificanti) le sostanze che,
quando vengono applicate sulla superficie esterna di un prodotto alimentare, gli
conferiscono un aspetto brillante o forniscono un rivestimento protettivo;
p) "umidificanti" le sostanze che impediscono l'essiccazione dei prodotti
alimentari contrastando l'effetto di una umidità atmosferica scarsa o che
promuovono la dissoluzione di una polvere in un ambiente acquoso;
q) "amidi modificati" le sostanze ottenute mediante uno o più trattamenti
chimici di amidi alimentari, che possono aver subìto un trattamento fisico o
enzimatico e possono essere fluidificati per trattamento acido o alcalino,
sbiancati;
r) "gas d'imballaggio" i gas differenti dall'aria introdotti in un contenitore
prima, durante o dopo aver introdotto in tale contenitore un prodotto
alimentare;
s) "propellenti" i gas differenti dall'aria che espellono un prodotto alimentare
da un contenitore;
t) "agenti lievitanti" le sostanze, o combinazioni di sostanze, che liberano gas
aumentando il volume di un impasto o di una pastella;
u) "sequestranti" le sostanze che formano complessi chimici con ioni metallici;
v) "stabilizzanti" le sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato
fisico-chimico di un prodotto alimentare. Essi comprendono le sostanze che
rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di due o più
sostanze immiscibili in un prodotto alimentare ed includono anche sostanze che
stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un
prodotto alimentare;
w) "addensanti" le sostanze che aumentano la viscosità di un prodotto
alimentare.
2. Gli agenti di trattamento delle farine, esclusi gli emulsionanti, sono
sostanze che vengono aggiunte alla farina o ad un impasto per migliorarne le
qualità di cottura.
3. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo, le seguenti sostanze
non sono considerate additivi alimentari:
a) sostanze utilizzate per il trattamento dell'acqua potabile, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (7);
b) prodotti contenenti pectina e derivati dalla polpa di mela essiccata o dalla
scorza di agrumi, o una miscela delle due, per azione di acido diluito seguita
da parziale neutralizzazione con sali di sodio o di potassio ("pectina
liquida");
c) basi per gomma da masticare;
d) destrina bianca o gialla, amido torrefatto o destrinizzato, amido modificato
mediante trattamento acido o alcalino, amido imbianchito, amido modificato
fisicamente e amido trattato con enzimi amilolitici;
e) cloruro d'ammonio;
f) plasma sanguigno, gelatina alimentare, proteine idrolizzate e loro sali,
proteine del latte e glutine;
g) aminoacidi e loro sali, eccetto l'acido glutammico, glicina, cisteina e
cistina e loro sali e che non svolgono funzione di additivi;
h) caseine e caseinati;
i) inulina.
------------------------
(7) Riportato al n. A/CLXIII.
15. Campo d'applicazione.
1. Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli scopi citati
nell'art. 14, commi 1 e 2 solo le sostanze elencate negli allegati IX, X, XI e
XII (8).
2. Gli additivi alimentari elencati nell'allegato IX possono essere impiegati
nei prodotti alimentari per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2, ad
eccezione di quelli citati nell'allegato X, secondo il princìpio quanto basta
(8/a).
3. Salvo laddove sia specificatamente previsto, le disposizioni di cui al comma
2 non si applicano ai seguenti prodotti:
a) prodotti alimentari non lavorati;
b) miele, come definito nella legge 6 ottobre 1982, n. 752;
c) oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati;
d) burro;
e) latte (compreso quello intero, scremato e parzialmente scremato),
pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna intera
pastorizzata (8/b);
f) prodotti lattieri non aromatizzati ottenuti con fermenti vivi;
g) acqua minerale naturale, come definita nel decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 105 (9) e acqua di sorgente;
h) caffè (escluso il caffè istantaneo aromatizzato) ed estratti di caffè;
i) tè in foglie non aromatizzato;
l) zuccheri, come definiti nella legge 31 marzo 1980, n. 139;
m) pasta alimentare secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per
diete ipoproteiche ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111
(10);
n) latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato);
o) alimenti per lattanti e per la prima infanzia, come definiti nel decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (11), compresi gli alimenti per lattanti e
la prima infanzia in cattive condizioni di salute. Questi prodotti alimentari
sono oggetto delle disposizioni riportate nell'allegato XIII;
p) prodotti alimentari elencati nell'allegato X che possono contenere soltanto
gli additivi ivi citati e gli additivi riportati negli allegati XI e XII alle
condizioni specificate negli stessi.
4. Gli additivi elencati negli allegati XI e XII possono essere impiegati solo
nei prodotti alimentari citati in tali allegati e alle condizioni ivi
specificate.
5. Soltanto gli additivi elencati nell'allegato XIV possono essere impiegati
come coadiuvanti o solventi veicolanti per additivi alimentari alle condizioni
ivi specificate.
6. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti
prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare in conformità al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (11).
7. Salvo diversa indicazione le dosi massime d'impiego indicate negli allegati
X, XI, XII e XIII si riferiscono ai prodotti alimentari pronti per il consumo,
preparati secondo le istruzioni per l'uso.
8. Nei prodotti italiani a base di carne, riportati nell'allegato XVIII del
presente decreto, possono essere impiegate soltanto le categorie di additivi ivi
indicate (11/a).
8-bis. L'allegato I del presente decreto riporta i prodotti relativamente ai
quali gli Stati membri interessati possono mantenere il divieto di impiego di
determinate categorie di additivi (11/b).
------------------------
(8) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 10 marzo 2000, n. 183 (Gazz. Uff. 5
luglio 2000, n. 155).
(8/a) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 10 marzo 2000, n. 183 (Gazz. Uff.
5 luglio 2000, n. 155).
(8/b) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.M. 10 marzo 2000, n. 183 (Gazz.
Uff. 5 luglio 2000, n. 155).
(9) Riportato alla voce Acque minerali.
(10) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.M. 10 marzo 2000, n. 183 (Gazz. Uff.
5 luglio 2000, n. 155).
(11) Riportato al n. B/III.
(11) Riportato al n. B/III.
(11/a) Comma così sostituito dal D.M. 30 aprile 1998, n. 250 (Gazz. Uff. 29
luglio 1998, n. 175).
(11/b) Comma aggiunto dal D.M. 30 aprile 1998, n. 250 (Gazz. Uff. 29 luglio
1998, n. 175).
16. Princìpio del riporto.
1. La presenza di un additivo alimentare è ammissibile:
a) in un prodotto alimentare composto diverso da quelli indicati all'art. 15,
comma 3, nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso in uno degli
ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composto;
b) nei prodotti alimentari destinati unicamente alla preparazione di un altro
prodotto alimentare composto e in misura tale che il prodotto alimentare
composto sia conforme alle disposizioni del presente titolo.
2. Il comma 1 non si applica agli alimenti per lattanti, per la prima infanzia e
per lo svezzamento, come definiti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
111 (12), salvo se previsto da disposizioni specifiche.
3. Le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicano anche alle basi di
gomma da masticare.
------------------------
(12) Riportato al n. B/III.
17. Deroghe.
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano quelle
specifiche che ammettono l'impiego come edulcoranti o coloranti degli additivi
elencati negli allegati IX, XI e XII.
------------------------
18. Requisiti di purezza.
1. Gli additivi di cui agli allegati IX, XI e XII devono possedere i requisiti
specifici di purezza previsti dal D.M. 31 marzo 1965 (13) e dal D.M. 3 maggio
1971 (14), modificati da ultimo con il D.M. 15 maggio 1995, n. 283, e
dall'allegato XVII del presente decreto o, in mancanza, dalla Farmacopea
ufficiale ultima edizione.
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(13) Riportato al n. A/XXII.
(14) Riportato al n. A/XLVI.
TITOLO III
Norme transitorie e abrogazioni.
19. Norme transitorie.
1. La commercializzazione e l'utilizzazione degli additivi non conformi alle
disposizioni del presente decreto è vietata:
a) dal 1° luglio 1996 per i prodotti di cui al titolo II, capi I e II;
b) dal 25 marzo 1997 per i prodotti di cui al titolo II, capo III.
2. I prodotti alimentari e gli edulcoranti da tavola immessi sul mercato o
etichettati prima delle date indicate al comma 1, non conformi alle disposizioni
del presente decreto, ma conformi alle disposizioni preesistenti, possono essere
commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.
3. Gli edulcoranti con requisiti di purezza specifici diversi da quelli
riportati nell'allegato XVI, conformi alle disposizioni preesistenti, immessi
sul mercato o etichettati prima del 1° luglio 1996, possono essere
commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.
------------------------
20. Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) il decreto ministeriale 22 dicembre 1967 (15), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 1° febbraio 1968, modificato da ultimo con il decreto
ministeriale 15 maggio 1995, n. 283, salvo quanto previsto nell'elenco allegato
al sopra citato decreto ministeriale 22 dicembre 1967 (15), sezione A/II, A/III,
C e D;
b) il decreto ministeriale 31 marzo 1965 (13), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da
ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283 salvo le disposizioni
riguardanti:
1) i metodi d'analisi degli additivi;
2) i requisiti di purezza degli additivi;
3) l'etichettatura degli agrumi trattati con bifenile, ortofenilfenolo,
ortofenilfenato di sodio nonché degli agrumi e delle banane trattate con
tiabendazolo di cui, rispettivamente, ai decreti ministeriali 14 giugno 1968
(16), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 10 luglio 1968 e 15
dicembre 1970 (17), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1971;
4) l'art. 13-bis;
c) il decreto ministeriale 3 maggio 1971 (14), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 18 maggio 1971, salvo le disposizioni riguardanti i
requisiti di purezza;
d) l'allegato I, capo II, lettera D - antiossidanti, del decreto ministeriale 5
aprile 1988, n. 151;
e) il decreto ministeriale 16 marzo 1994, n. 266 (18), salvo gli articoli 4 e 5.
2. Nella sezione C di cui al comma 1, lettera a) il riferimento ai coloranti di
cui alla sezione A/I deve ora intendersi l'allegato III del presente decreto.
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(15) Riportato al n. A/XXVIII.
(15) Riportato al n. A/XXVIII.
(13) Riportato al n. A/XXII.
(16) Riportato al n. A/XXXI.
(17) Riportato al n. A/XLIV.
(14) Riportato al n. A/XLVI.
(18) Riportato al n. A/CXCIX.
Allegato I
CATEGORIE DI ADDITIVI ALIMENTARI (articolo 2, comma 2)
Coloranti
Conservanti
Antiossidanti
Emulsionanti
Sali di fusione
Addensanti
Gelificanti
Stabilizzanti [1]
Esaltatori di sapidità
Acidificanti
Correttori di acidità [2]
Antiagglomeranti
Amidi modificati
Edulcoranti
Agenti lievitanti
Antischiumogeni
Agenti di rivestimento [3]
Agenti di trattamento della farina
Agenti di resistenza
Umidificanti
Sequestranti [4]
Enzimi [4] [5]
Agenti di carica
Gas propulsore e gas d'imballaggio.
[1] Si intende che questa categoria comprende anche gli stabilizzatori di
schiuma.
[2] Si precisa che questi agenti possono regolare l'acidità nei due sensi.
[3] Queste sostanze comprendono anche gli agenti lubrificanti.
[4] L'inclusione di questi termini nel presente elenco non pregiudica
un'eventuale decisione sulla loro menzione nell'etichettatura dei prodotti
alimentari destinati al consumatore finale.
[5] Si tratta solo degli enzimi utilizzati come additivi.
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Allegato II
(articolo 2, comma 4)
Criteri generali per l'approvazione degli additivi alimentari
1. Gli additivi alimentari possono essere approvati soltanto:
qualora sia dimostrata l'esistenza di una sufficiente necessità tecnologica e
l'obiettivo ricercato non possa essere conseguito con altri metodi praticabili
dal punto di vista economico e tecnologico;
se non presentano un pericolo per la salute del consumatore nelle dosi proposte,
per quanto attualmente consentano di giudicare i dati scientifici a
disposizione;
se non inducono il consumatore in errore.
2. L'uso di un additivo alimentare viene consentito soltanto se è stato provato
che esso presenta vantaggi dimostrabili per il consumatore; a tal fine è
necessario dare una prova della "necessità". L'impiego di additivi alimentari
deve soddisfare gli obiettivi seguenti e solo allorquando tali obiettivi non
possano essere conseguiti con altri mezzi utilizzabili dal punto di vista
economico e pratico e che non presentino un rischio per la salute del
consumatore:
a) per conservare la qualità nutritiva dell'alimento, una sua riduzione
intenzionale è giustificata soltanto se l'alimento non rappresenta un elemento
significativo di una dieta normale, o se l'additivo è necessario per la
produzione di alimenti per gruppi di consumatori che hanno necessità dietetiche
particolari;
b) per fornire ingredienti o costituenti necessari per alimenti prodotti per
gruppi di consumatori che hanno fabbisogni dietetici particolari;
c) per aumentare la conservabilità o la stabilità di un alimento ovvero per
migliorarne le proprietà organolettiche, a condizione che ciò non modifichi la
natura, la sostanza o la qualità dell'alimento in modo da ingannare il
consumatore;
d) per fornire un ausilio per la produzione, la trasformazione, la preparazione,
il trattamento, l'imballaggio, il trasporto ovvero l'immagazzinamento del
prodotto alimentare, a condizione che l'additivo non venga utilizzato per
nascondere gli effetti dell'impiego di materie prime difettose ovvero di prassi
o tecniche indesiderate (ivi comprese quelle antiigieniche) durante lo
svolgimento di una qualsiasi di queste attività.
3. Per determinare gli eventuali effetti nocivi di un additivo alimentare o dei
suoi derivati, questo deve essere sottoposto alle opportune prove e ad una
valutazione a livello tossicologico. Tale valutazione deve anche tener conto di
qualsiasi effetto di cumulo, di sinergia o di potenziamento dovuto al suo
impiego, nonché del fenomeno dell'intolleranza umana alle sostanze estranee
all'organismo.
4. Tutti gli additivi alimentari devono essere tenuti sotto costante
osservazione e devono essere riesaminati, qualora necessario, alla luce di
condizioni modificate d'impiego e di nuove informazioni scientifiche.
5. Gli additivi alimentari devono essere sempre conformi ai criteri di purezza
approvati.
6. L'approvazione degli additivi alimentari deve:
a) specificare i prodotti alimentari ai quali si possono aggiungere tali
additivi e le condizioni dell'aggiunta;
b) essere limitata alla dose più bassa necessaria per conseguire l'effetto
desiderato;
c) nella misura del possibile, tenere conto di una dose giornaliera ammissibile
o di qualsiasi definizione equivalente fissata per l'additivo alimentare e
dell'apporto giornaliero probabile dello stesso additivo da tutti i prodotti
alimentari. Qualora l'additivo alimentare debba essere utilizzato in alimenti
destinati a gruppi particolari di consumatori, si deve tener conto della dose
giornaliera probabile di tale additivo per quel tipo di consumatori.
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Allegato III (19)
(articolo 6, comma 1)
Elenco dei coloranti alimentari ammessi
Nota: È autorizzato l'uso di pigmenti di alluminio preparati con le sostanze
coloranti specificate in questo allegato.
N. CE Nome comune Numero CI[1]
o descrizione
E 100 Curcumina 75300
E 101 i) Riboflavina
ii) Riboflavina 5' fosfato
E 102 Tartrazina 19140
E 104 Giallo di chinolina 47005
E 110 Giallo tramonto FCF 15985
Giallo arancio S
E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio 75470
E 122 Azorubina, Carmoisina 14720
E 123 Amaranto 16185
E 124 Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A 16255
E 127 Eritrosina 45430
E 128 Rosso 2G 18050
E 129 Rosso allura AC 16035
E 131 Blu patentato V 42051
E 132 Indigotina, Carminio d'Indaco 73015
E 133 Blu brillante FCF 42090
E 140 Clorofille e 75810
clorofilline 75815
i) clorofille
ii) clorofilline
E 141 Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame 75815
i) complessi delle clorofille con rame
ii) complessi delle clorofilline con rame
E 142 Verde S 44090
E 150a Caramello semplice [2]
E 150b Caramello solfito-caustico
E 150c Caramello ammoniacale
E 150d Caramello solfito-ammoniacale
E 151 Nero brillante BN, Nero PN 28440
E 153 Carbone vegetale
E 154 Bruno FK
E 155 Bruno HT 20285
E 160a Caroteni
i) Caroteni misti 75130
ii) Beta-carotene 40800
E 160b Annatto, Bissina, Norbissina 75120
E 160c Estratto di paprica,
Capsantina, Capsorubina
E 160d Licopina
E 160e Beta-apo-8'-carotenale (C 30) 40820
E 160f Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico (C 30) 40825
E 161b Luteina
E 161g Cantaxantina
E 162 Rosso di barbabietola, betanina
E 163 Antociani Estratti dai prodotti orto-
frutticoli con procedimenti fisici
E 170 Carbonato di calcio 77220
E 171 Biossido di titanio 77891
E 172 Ossidi e idrossidi di ferro 77491
77492
77499
E 173 Alluminio
E 174 Argento
E 175 Oro
E 180 Litolrubina BK
[1] I numeri CI sono ripresi dall'opera "Color Index" terza edizione,
1982, volumi 1-7, 1315, nonché dalle modifiche
37-40 (125), 41-44 (127-50), 45-48 (130), 49-52 (132-50), 53-56 (135).
[2] La denominazione "Caramello" indica le sostanze di colore bruno più o
meno accentuato destinate alla colorazione.
Tale denominazione non indica il prodotto zuccherato e aromatico ottenuto
riscaldando lo zucchero e utilizzato per
aromatizzare alimenti (ad es. dolciumi, prodotti di pasticceria e bevande
alcoliche).
------------------------
(19) Per i requisiti di purezza che devono essere posseduti dai coloranti
contenuti nel presente allegato, vedi il D.M. 27 novembre 1996, n. 684.
Allegato IV
(articolo 6, comma 2)
Prodotti alimentari che non devono contenere additivi coloranti, salvo i casi
specificatamente contemplati agli allegati V, VI e VII
(Le disposizioni utilizzate nel presente allegato non pregiudicano il princìpio
del "riporto" qualora i prodotti in questione contengano fra gli ingredienti
sostanze coloranti ammesse)
1. Prodotti alimentari non lavorati
2. Tutte le acque in bottiglia o confezionate
3. Latte, latte scremato e parzialmente scremato, pastorizzato o sterilizzato
(compresa la sterilizzazione UHT) (non aromatizzato)
4. Latte aromatizzato al cioccolato
5. Latte fermentato (non aromatizzato)
6. Latte conservato ai sensi del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514
7. Latticello (non aromatizzato)
8. Panna, anche in polvere (non aromatizzata)
9. Oli e grassi d'origine animale e vegetale
10. Uova e ovoprodotti, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65
11. Farina ed altri prodotti della macinazione, amidi e fecole
12. Pane e prodotti simili
13. Pasta e gnocchi
14. Zuccheri, inclusi tutti i monosaccaridi e disaccaridi
15. Concentrati di pomodoro e pomodori in scatola o in bottiglia
16. Salse a base di pomodoro
17. Succhi di frutta e nettari di frutta ai sensi del D.P.R. 18 maggio 1982, n.
489 e succhi di vegetali
18. Frutta, vegetali (comprese le patate) e funghi in scatola, in bottiglia o
secchi; frutta lavorata, ortaggi (comprese le patate) e funghi
19. Extra confetture, extra gelatine, crema di marroni ai sensi del D.P.R. 8
giugno 1982, n. 401;
Creme de pruneaux
20. Pesci, crostacei e molluschi, carni, pollame e selvaggina nonché le loro
preparazioni, ad esclusione dei pasti preparati contenenti tali ingredienti
21. Prodotti a base di cacao e componenti di cioccolato nei prodotti a base di
cioccolato di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 351
22. Caffè torrefatto, tè, cicoria; estratti di tè e cicoria; preparati di
piante, tè, frutta e cereali per infusioni comprese le miscele e le miscele
solubili di tali prodotti
23. Sale, succedanei del sale, spezie e miscugli di spezie
24. Vino e altri prodotti ai sensi del regolamento (CEE) n. 822/87
25. Korn, Kornbrand, bevande a base di acquavite di frutta, acquavite di frutta,
Ouzo, Grappa, Tsikoudia di Creta, Tsipouro della Macedonia, Tsipouro della
Tessaglia, Tsipouro di Tyrnavos, Eau de vie de marc Marque nationale
luxenbourgeoise, Eau de vie de seigle Marque nationale luxenbourgeoise, London
Gin, quali definiti nel regolamento (CEE) n. 1576/89
26. Sambuca, Maraschino e Mistrà, quali definiti nel regolamento (CEE) n.
1180/91
27. Sangria, Clarea e Zurra, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91
28. Aceto di vino
29. Alimenti per lattanti e per la prima infanzia di cui al decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 111 compresi gli alimenti per i lattanti e la prima infanzia
in cattive condizioni di salute
30. Miele
31. Malto e prodotti del malto
32. Formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzati)
33. Burro di latte di capra e di pecora
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Allegato V
(articolo 6, comma 2)
Prodotti alimentari cui è consentito aggiungere solo determinate sostanze
coloranti
Prodotti alimentari Additivo colorante consentito Dose massima
Malt Bread E 150a Caramello semplice quanto basta
E 150b Caramello solfito-caustico
E 150c Caramello ammoniacale
E 150d Caramello solfito-ammoniacale
Birra E 150a Caramello semplice quanto basta
Sidro imbottigliato E 150b Caramello solfito-caustico
E 150c Caramello ammoniacale
E 150d Caramello solfito-ammoniacale
Burro (incluso il burro a ridotto tenore di E 160a Caroteni quanto basta
grasso e il burro concentrato)
Margarina, margarina a ridotto tenore di E 100 Curcumina quanto basta
grasso, altre emulsioni di grassi e grassi E 160a Caroteni quanto basta
essenzialmente senza acqua E 160b Annatto, Bissina, Norbissina 10 mg/Kg
Formaggio Sage Derby E 140 Clorofille e clorofilline quanto basta
E 141 Complessi delle clorofille e delle
clorofilline con rame
Formaggio stagionato arancione, giallo e di E 160a Caroteni quanto basta
colore biancastro; E 160c Estratto di paprika
formaggio fuso non aromatizzato E 160b Annatto, Bissina, Norbissina 15
mg/Kg
Formaggio Red Leicester E 160b Annatto, Bissina, Norbissina 50 mg/Kg
Formaggio Nigolette E 160b Annatto, Bissina, Norbissina 35 mg/Kg
Formaggio Morbier E 153 Carbone vegetale quanto basta
Formaggio marmorizzato rosso E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi
di 125 mg/Kg
carminio
E 163 Antociani quanto basta
Aceto E 150a Caramello semplice quanto basta
E 150b Caramello solfito-caustico
E 150c Caramello ammoniacale
E 150d Caramello solfito-ammoniacale
Whisky, Whiskey, bevanda spiritosa di E 150a Caramello semplice quanto
basta
cereali (diversa da Korn o Kornbrand o Eau E 150b Caramello solfito -
caustico
de vie de sigle Marque nationale E 150c Caramello ammoniacale
luxenbourgeoise), acquavite di vino, ror, E 150d Caramello
solfito-ammoniacale
Brandy, Weinbrand, marc, acquavite di
vinaccia (diversa dalla Tsikoudia, dallo
Tsipouro e dall'Eau de vie de marc Marque
nationale luxenbourgeoise), Grappa
invecchiata, Bagaceira velha, ai sensi del
regolamento (CEE) n. 1576/89
Bevande aromatizzate a base di vino (ad E 150a Caramello semplice quanto
basta
eccezione del Bitter Soda) e vini aromatizzati E 150b Caramello
solfito-caustico
ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91 E 150c Caramello ammoniacale
E 150d Caramello solfito-ammoniacale
Americano E 150a Caramello semplice quanto basta
E 150b Caramello solfito-caustico
E 150c Caramello ammoniacale
E 150d Caramello solfito-ammoniacale
E 163 Antociani
E 100 Curcumina 100 mg/l
E 101 i) Riboflavina (singolarmente o combinati)
ii) Riboflavina-5'-fosfato
E 102 Tartrazina
E 104 Giallo di chinolina
E 120 Cocciniglia
Acido carminico
Vari tipi di caminio
E 122 Azorubina, Carnoisina
E 123 Amaranto
E 124 Ponceau 4R
Bitter Soda e Bitter Vino ai sensi del E 150a Caramello semplice quanto
basta
regolamento (CEE) n. 1601/91 E 150b Caramello solfito-caustico
E 150c Caramello ammoniacale
E 150d Caramello solfito-ammoniacale
E 100 Curcumina 100 mg/l
E 101 i) Riboflacina (singolarmente o combinati)
ii) Riboflacina-5'-fosfato
E 102 Tartrazina
E 104 Giallo di chinolina
E 110 Giallo tramonto FCF
Giallo arancio S
E 120 Cocciniglia
Acido carminico
Vari tipi di caminio
E 122 Azorubina, Carmoisina
E 123 Amaranto
E 124 Ponceau 4R
Rosso cocciniglia A
E 129 Rosso allura AC
Vini liquorosi e vini liquorosi di E 150a Caramello semplice quanto basta
qualità prodotti in regioni determinate E 150b Caramello solfito-caustico
E 150c Caramello ammoniacale
E 150d Caramello solfito-ammoniacale
Ortaggi sott'aceto, in salamoia o sott'olio (ad E 101 i) Riboflavina
quanto basta
esclusione delle olive) ii) Riboflavina-5'- fosfato
E 140 Clorofille e clorofilline
E 141 Complessi delle clorofille e delle
clorofilline con rame
E 150a Caramello solfito-caustico
E 150b Caramello solfito-caustico
E 150c Caramello ammoniacale
E 150d Caramello solfito-ammoniacale
E 160a Caroteni:
i) Caroteni misti
ii) Betacaroteni
E 162 Rosso di barbabietola, betanina
E 163 Antociani
Cereali da prima colazione estrusi, soffiati e/o E 150c Caramello
ammoniacale quanto basta
all'aroma di frutta E 160a Caroteni quanto basta
E 160b Annatto, Bissina, Norbissina 25 mg/kg
E 160c Estratto di paprica, Capsantina, quanto basta
Capsorubina
Cereali da prima colazione all'aroma di frutta E 120 Cocciniglia, Acido
carminico, vari tipi 200 mg/kg
di Carminio (singolarmente o combinati)
E 162 Rosso di barbabietola, Betanina
E 163 Antociani
Confettura, gelatine e marmellate di cui al E 100 Curcumina quanto basta
D.P.R. 8 giugno 1982, n. 401 e altre E 140 Clorofille e clorofilline
preparazioni di frutta analoghe, compresi i E 141 Complessi delle
clorofille e delle
prodotti a ridotto contenuto calorico clorofilline con rame
E 150a Caramello semplice
E 150b Caramello solfito-caustico
E 150c Caramello ammoniacale
E 150d Caramello solfito-ammoniacale
E 160a Caroteni:
i) Caroteni misti
ii) Betacarotene
E 160c Estratto di paprica, Capsantina,
Capsorubina
E 162 Rosso di barbabietola, Betanina
E 163 Antociani
E 104 Giallo di chinolina 100 mg/kg
E 110 Giallo tramonto (singolarmente o combinati)
E 120 Cocciniglia
Acido carminico
Vari tipi di carminio
E 124 Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A
E 142 Verde S
E 160d Licopina
E 161b Luteina
Insaccati (Limitatamente ai prodotti ottenuti a E 100 Curcumina 20 mg/kg
partire da carne finemente tagliata o macinata E 120 Cocciniglia, Acido
carminico, vari tipi 100 mg/kg
o in pezzi), patè e terrine di Carminio
E 150a Caramello semplice quanto basta
E 150b Caramello solfito-caustico quanto basta
E 150c Caramello solfito-ammoniacale quanto basta
E 150d Caramello ammoniacale quanto basta
E 160a Caroteni 20 mg/kg
E 160c Estratto di paprica, Capsantina, 10 mg/kg
Capsorubina
E 162 Rosso di barbabietola, Betanina quanto basta
Luncheon Meat E 129 Rosso allura 25 mg/kg
Breakfast Sausages con un contenuto di E 129 Rosso allura 25 mg/kg
cereali non inferiore al 6%
Carne per burger con vari tipi di ortaggi e/o E 120 Cocciniglia, Acido un
carminico, 100 mg/kg
cereali non inferiori al 4% vari tipi di Carminio
E 150a Caramello semplice quanto basta
E 150b Caramello solfito-caustico quanto basta
E 150c Caramello ammoniacale quanto basta
E 150d Caramello solfito-ammoniacale quanto basta
Salsiccia Chorizo; E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi 200
mg/kg
di carminio
Salchichon E 124 Ponceau 4R, 250 mg/kg
Rosso cocciniglia A
Sobrasada E 110 Giallo tramonto FCF 135 mg/kg
E 124 Rosso Ponceau 4R, 200 mg/kg
Rosso cocciniglia A
Pasturmas (rivestimento E 100 Curcumina quanto basta
esterno commestibile) E 101 i) Riboflavina,
ii) Riboflavina-5'-fosfato
E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi
di carminio
Granuli e fiocchi di patate essiccati E 100 Curcumina quanto basta
Processed Mushy and Garden Peas (in E 102 Tartrazina 100 mg/kg
scatola) E 133 Blu brillante 20 mg/kg
E 142 Verde S 10 mg/kg
------------------------
Allegato VI
(articolo 6, comma 4)
Sostanze coloranti consentite solo per usi specifici
Sostanza colorante Prodotto alimentare Dose massima
E 123 Amaranto Vini da aperitivo, bevande alcoliche, comprese le bevande
con un 30 mg/l
titolo alcolimetrico inferiore al 15% vol.
Uova di pesce 30 mg/kg
E 127 Eritrosina Ciliege da cocktail e ciliegie candite 200 mg/kg
Ciliege Bigarreaux in sciroppo e per cocktail di frutta 150 mg/kg
E 128 Rosso 2G Breakfast Sausages con un contenuto di cereali non
inferiore al 6% 20 mg/kg
Carne per burger con un contenuto di cereali e/o ortaggi non inferiori
al 4%
E 154 Bruno FK Kippers 20 mg/kg
E 161g Cantaxantina Saucisses de Strasbourg 15 mg/kg
E 173 Alluminio Ricopertura esterna di prodotti a base di zucchero per la
decorazione quanto basta
di torte e pasticcini
E 174 Argento Ricopertura esterna di prodotti della confetteria quanto
basta
Decorazioni di prodotti di cioccolato
Liquori
E 175 Oro Ricopertura esterna di prodotti della confetteria quanto basta
Decorazioni di prodotti di cioccolato
Liquori
E 180 Litolrubina BK Crosta commestibile di formaggi quanto basta
E 160b Annatto, Margarina, minarina, altre emulsioni di grassi e grassi
essenzialmente
Bissina, senza acqua 10 mg/kg
Norbissina Decorazioni e ricoperture 20 mg/kg
Prodotti da forno fini 10 mg/kg
Gelati 20 mg/kg
Liquori, nonché le bevande alcoliche con un titolo alcolometrico
inferiore al 15% vol. 10 mg/L
Formaggio fuso aromatizzato
Formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro; 15 mg/kg
formaggio fuso non aromatizzato 15 mg/kg 15 mg/kg
Dessert 10 mg/kg
"Snacks": prodotti secchi a base di patate, cereali, amidi o fecole 10
mg/kg
- stuzzichini insaporiti, estrusi o espansi 20 mg/kg
- altri stuzzichini e noci o noccioline insaporiti 10 mg/kg
Pesce affumicato 10 mg/kg
Crosta commestibile dei formaggi e budelli commestibili 20 mg/kg
Formaggio Red Leicester 50 mg/kg
Formaggio Mimolette 35 mg/kg
Cereali da colazione estrusi, soffiati e/o all'aroma di frutta 25 mg/kg
------------------------
Allegato VII
(articolo 6 comma 5)
Coloranti autorizzati in prodotti alimentari diversi da quelli elencati agli
allegati IV E V.
Parte 1
Le seguenti sostanze coloranti possono essere impiegate quanto basta in tutti i
prodotti alimentari di cui al presente allegato, parte 2, ed in tutti gli altri
prodotti alimentari salvo quelli di cui agli allegati IV e V.
E 101 i) Riboflavina
ii) Riboflavina-5'-fosfato
E 140 Clorofille e clorofilline
E 141 Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame
E 150a Caramello semplice
E 150b Caramello solfito-caustico
E 150c Caramello ammoniacale
E 150d Caramello solfito-ammoniacale
E 153 Carbone vegetale
E 160a Caroteni
E 160c Estratto di paprica, capsantina, capsorubina
E 162 Rosso di barbabietola, betanina
E 163 Antociani
E 170 Carbonato di calcio
E 171 Biossido di titanio
E 172 Ossidi e idrossidi di ferro
Parte 2
Le seguenti sostanze coloranti possono essere usate da sole o associate, fino al
livello massimo specificato nella tabella, negli alimenti indicati in appresso.
Tuttavia, per le bevande analcoliche aromatizzate, i gelati, i dessert, i
prodotti da forno fini e i prodotti della confetteria, i coloranti possono
essere usati fino al limite massimo indicato nella pertinente tabella, ma i
quantitativi di ciascuno dei seguenti coloranti E 110, E 124 ed E 155 non devono
essere superiori a 50 mg/kg o 50 mg/l.
E 100 Curcumina
E 102 Tartrazina
E 104 Giallo di chinolina
E 110 Giallo tramonto FCF
Giallo arancio S
E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di carminio
E 122 Azorubina, Carmoisina
E 124 Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A
E 129 Rosso allura AC
E 131 Blu patentato V
E 132 Indigotina, Carminio d'Indaco
E 133 Blu brillante FCF
E 142 Verde S
E 151 Nero brillante BN, Nero PN
E 155 Bruno HT
E 160d Licopina
E 160e Beta-apo-8'-carotenale (C 30)
E 160f Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico (C 30)
E 161b Luteina
Prodotti alimentari Dose massima
Bevande analcoliche aromatizzate 100 mg/l
Frutta e ortaggi candidi, Mostarda di frutta 200 mg/kg
Conserve di frutta rossa 200 mg/kg
Prodotti della confetteria 300 mg/kg
Decorazioni e ricoperture 500 mg/kg
Prodotti da forno fini (quali pasticcini viennesi, biscotti, torte e
cialde) 200 mg/kg
Gelati 150 mg/kg
Formaggi fusi aromatizzati 100 mg/kg
Dessert, inclusi i prodotti a base di latte aromatizzato 150 mg/kg
Salse, insaporitori (quali curry e Tandoori), sottaceti, condimenti,
Chutney Piccalilli 500 mg/kg
Senape 300 mg/kg
Paste di pesce e di crostacei 100 mg/kg
Crostacei precotti 250 mg/kg
Succedanei del salmone 500 mg/kg
Surimi 500 mg/kg
Uova di pesce 300 mg/kg
Pesce affumicato 100 mg/kg
"Snacks": prodotti secchi a base di patate, cereali, amidi o fecole
- stuzzichini insaporiti, estrusi o espansi 200 mg/kg
- altri stuzzichini e noci o noccioline insaporiti 100 mg/kg
Crosta commestibile dei formaggi e budelli commestibili quanto basta
Preparati dietetici completi contro l'aumento di peso che sostituiscono
l'alimentazione
quotidiana o anche solo un pasto 50 mg/kg
Preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico 50
mg/kg
Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi 100
mg/l
Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi 300
mg/kg
Minestre 50 mg/kg
Surrogati della carne e del pesce a base di proteine vegetali 100 mg/kg
Bevande spiritose (comprese le bevande con titolo alcolometrico inferiore
al 15% vol*), ad
eccezione di quelle elencate negli allegati IV o V 200 mg/l
Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail
aromatizzati a base di
prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CEE) n. 160/91 ad eccezione
di quelli elencati
nell'allegato IV o V 200 mg/l
Vini di frutta (tranquilli o spumanti)
Sidro di mele (ad eccezione di Cidre bouché) e sidro di pere
Vini di frutta, sidro di mele e sidro di pere aromatizzati 200 mg/l
* In tale voce è compreso il bitter soda a base di bitter di cui al
regolamento (CEE) n. 1576/89
------------------------
Allegato VIII (20)
(articolo 10, comma 1)
Elenco degli edulcoranti autorizzati e relative condizioni d'impiego
N. CE Denominazione Prodotti alimentari Dose massima
E 420 Sorbitolo
i) Sorbitolo
ii) Sciroppo di sorbitolo - dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto
contenuto
calorico o senza zuccheri aggiunti
- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto
contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
E 421 Mannitolo
E 953 Isomalto
E 965 Maltitolo - dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto
i) Maltitolo calorico o senza zuccheri aggiunti
ii) Sciroppo di maltitolo
E 966 Lactitolo - dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o
senza zuccheri aggiunti
E 967 Xilitolo - dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o
senza zuccheri aggiunti
- cereali o prodotti a base di cereali per prima colazione
a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o
senza zuccheri aggiunti
- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri
aggiunti
- confetture, gelatine, marmellate, frutta candita a a
ridotto contenuto calorico, o senza zuccheri aggiunti
- preparati a base di frutta a ridotto contenuto calorico o
senza zuccheri aggiunti, esclusi quelli destinati alla
fabbricazione di bibite a base di succo di frutta
- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti
- prodotti della confetteria a base di frutta secca a
ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto
contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti
- prodotti a base di cacao a ridotto contenuto calorico o
senza zuccheri aggiunti
- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta
secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza
zuccheri aggiunti
- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti
- salse
- senape
- prodotti da forno fini a ridotto contenuto calorico o
senza zuccheri aggiunti
- prodotti destinati ad un'alimentazione particolare
- complementi alimentari/integratori alimentari e
dietetici, solidi
E950 Acesulfame K - bevande analcooliche aromatizzate a base d'acqua a
ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 350 mg/l
- bevande analcooliche a base di latte e prodotti derivati
o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o
senza zuccheri aggiunti 350 mg/l
- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto
calorico o senza zuccheri aggiunti 350 mg/kg
- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto
contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 350 mg/kg
- dessert a base di frutta e ortaggi a a ridotto contenuto
calorico o senza zuccheri aggiunti 350 mg/kg
- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o
senza zuccheri aggiunti 350 mg/kg
- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o
senza zuccheri aggiunti 350 mg/kg
- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o
senza zuccheri aggiunti 350 mg/kg
- "Snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o
di noci e noccioline pre-confezionati e aromatizzati 350 mg/kg
- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti 500 mg/kg
- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta
secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri
aggiunti 500 mg/kg
- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto
contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 1000 mg/kg
- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta
secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza
zuccheri aggiunti 1000 mg/kg
- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 2000 mg/kg
- sidro e perry 350 mg/l
- birre analcoliche o con titolo alcolometrico non
superiore a 1,2% vol 350 mg/l
- "Bière de table/ Tafelbier/Table Beer" (contenuto di
mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergäriges
Einfachbier" 350 mg/l
- birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti
espressa in Na OH 350 mg/l
- birre scure o di tipo oud bruin 350 mg/l
- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri
aggiunti 800 mg/kg
- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto
calorico o senza zuccheri aggiunti 350 mg/kg
- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto
calorico 1000 mg/kg
- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto
calorico 350 mg/kg
- conserve agrodolci di frutta e ortaggi 200 mg/kg
- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate
di pesce, crostacei e molluschi 200 mg/kg
- salse 350 mg/kg
- senape 350 mg/kg
- prodotti da forno fini destinati ad un'alimentazione
particolare 1000 mg/kg
- preparati dietetici completi contro l'aumento di peso,
che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche
solo un pasto 450 mg/kg
- preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto
controllo medico 450 mg/kg
- complementi alimentari/integratori alimentari e
dietetici, liquidi 350 mg/kg
- complementi alimentari/integratori alimentari e
dietetici, solidi 500 mg/kg
Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici
a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma
di sciroppo o di pastiglie da masticare 2000 mg/kg
- Cereali per prima colazione con un tenore di fibre
superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di
crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri 1200 mg/Kg
aggiunti
- Minestre a ridotto contenuto calorico 110 mg/l
- Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri
aggiunti 2500 mg/Kg
- Birra a ridotto contenuto calorico 25 mg/l
- Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro,
di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande
analcoliche 350 mg/l
- Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore
a 15% vol. 350 mg/l
- Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati 2000 mg/Kg
- Prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie
a ridotto contenuto calorico 500 mg/Kg
- Feinkostsalat 350 mg/Kg
- Eoblaten 2000 mg/Kg
E 951 Aspartame
- bevande analcooliche aromatizzate a base d'acqua a
ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 600 mg/l
- bevande analcooliche a base di latte e prodotti derivati
o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico
o senza zuccheri aggiunti 600 mg/l
- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto
calorico o senza zuccheri aggiunti 1000 mg/kg
- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto
contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 1000 mg/kg
- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto
calorico o senza zuccheri aggiunti 1000 mg/kg
- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico
o senza zuccheri aggiunti 1000 mg/kg
- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico
o senza zuccheri aggiunti 1000 mg/kg
- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico
o senza zuccheri aggiunti 1000 mg/kg
- "snacks": Stuzzichini salati e secchi a base di amido o
di noci e noccioline, preconfezionati e aromatizzati 500 mg/kg
- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti 1000 mg/kg
- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta
secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri
aggiunti 2000 mg/kg
- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto
contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 2000 mg/kg
- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta
secca o di grassi,a ridotto contenuto calorico senza
zuccheri aggiunti 1000 mg/kg
- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 5500 mg/kg
- sidro e perry 600 mg/l
- birre analcoliche o con titolo alcolometrico non
superiore a 1,2% vol 600 mg/l
- "Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di
mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergäriges
Einfachbier" 600 mg/l
- birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti
espressa in Na OH 600 mg/l
- birre scure o di tipo oud bruin 600 600 mg/l
- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri 800 mg/kg
aggiunti
- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto
calorico o senza zuccheri aggiunti 1000 mg/kg
- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto
calorico 1000 mg/kg
- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto
calorico 1000 mg/kg
- conserve agrodolci di frutta e ortaggi 300 mg/kg
- conserve e semi-conserve agrodolci di pesce e
marinate di pesce,crostacei e molluschi 300 mg/kg
- salse 350 mg/kg
- senape 350 mg/kg
- prodotti da forno fini destinati ad un'alimentazione
particolare 1700 mg/kg
- preparati dietetici completi contro l'aumento di peso,
che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche
solo un pasto 800 mg/kg
- preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto
controllo medico 1000 mg/kg
- complementi alimentari/integratori alimentari e
dietetici, liquidi 600 mg/kg
- complementi alimentari/integratori alimentari e
dietetici, solidi 2000 mg/kg
Complementi alimentari/integratori di regimi
dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto
forma di sciroppo o di pastiglie da masticare 5500 mg/Kg
- Cereali per prima colazione con un tenore di fibre
superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di
crusca,a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri
aggiunti 1000 mg/Kg
- Minestre a ridotto contenuto calorico 110 mg/l
- Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri
aggiunti 6000 mg/Kg
- Pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente
aromatizzate senza zuccheri aggiunti 2000 mg/Kg
- Birra a ridotto contenuto calorico 25 mg/l
- Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro,
di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande
analcoliche 600 mg/l
- Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore
a 15% vol. 600 mg/l
- Feinkostsalat 350 mg/Kg
E 952 Acido ciclamico e suoi
sali di Na e Ca [1]
- bevande analcooliche aromatizzate a base d'acqua a
ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 400 mg/l
- bevande analcooliche aromatizzate a base
di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a
ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 400 mg/l
- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto
calorico o senza zuccheri aggiunti 250 mg/kg
- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto
contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 250 mg/kg
- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto
calorico o senza zuccheri aggiunti 250 mg/kg
- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico
o senza zuccheri aggiunti 250 mg/kg
- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico
o senza zuccheri aggiunti 250 mg/kg
- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti 500 mg/kg
- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta
secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri
aggiunti 500 mg/kg
- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto
contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 500 mg/kg
- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta
secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico senza
zuccheri aggiunti 500 mg/kg
- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 1500 mg/kg
- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri 250 mg/kg
aggiunti
- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto
calorico o senza zuccheri aggiunti 1000 mg/kg
- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto
calorico 1000 mg/kg
- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto
calorico 250 mg/kg
- prodotti da forno fini destinati ad un'alimentazione
particolare 1600 mg/kg
- preparati dietetici completi contro l'aumento di peso,
che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche
solo un pasto 400 mg/kg
- preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto
controllo medico 400 mg/kg
- complementi alimentari/integratori alimentari e
dietetici, liquidi 400 mg/kg
- complementi alimentari/integratori alimentari e
dietetici, solidi 500 mg/kg
- Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro,
di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande
analcoliche 250 mg/l
- Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri
aggiunti 2500 mg/Kg
Complementi alimentari/integratori di regimi
dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto
forma di sciroppo o di pastiglie da masticare 1250 mg/Kg
E 954 Saccarina e sali di Na, K
e Ca [2] - bevande analcooliche aromatizzate a base d'acqua a
ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 80 mg/l
- bevande analcooliche aromatizzate a base
di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a
ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 80 mg/l
- "gassosa": bibita analcolica a base d'acqua, con
aggiunta di anidride carbonica, edulcoloranti e aromi 100 mg/kg
- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto
calorico o senza zuccheri aggiunti 100 mg/kg
- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto
contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 100 mg/kg
- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto
calorico o senza zuccheri aggiunti 100 mg/kg
- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico
o senza zuccheri aggiunti 100 mg/kg
- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico
o senza zuccheri aggiunti 100 mg/kg
- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico
o senza zuccheri aggiunti 100 mg/kg
- "snacks": Stuzzichini salati e secchi a base di amido o
di noci e noccioline, preconfezionati e aromatizzati 100 mg/kg
- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti 500 mg/kg
- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta
secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri
aggiunti 500 mg/kg
- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto
contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 300 mg/kg
- Essoblaten 800 mg/kg
- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta
secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico senza
zuccheri aggiunti 200 mg/kg
- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 1200 mg/kg
- sidro e perry 80 mg/l
- birre analcoliche o con titolo alcolometrico non
superiore a 1,2% vol 80 mg/l
- "Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di
mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergäriges
Einfachbier" 80 mg/l
- birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti
espressa in Na OH 80 mg/l
- birre scure o di tipo oud bruin 80 mg/l
- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri 100 mg/kg
aggiunti
- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto
calorico o senza zuccheri aggiunti 200 mg/kg
- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto
calorico 200 mg/kg
- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto
calorico 200 mg/kg
- conserve agrodolci di frutta e ortaggi 160 mg/kg
- conserve e semi-conserve agrodolci di pesce e
marinate di pesce, crostacei e molluschi 160 mg/kg
- salse 160 mg/kg
- senape 320 mg/kg
- prodotti da forno fini destinati ad un'alimentazione
particolare 170 mg/kg
- preparati dietetici completi contro l'aumento di peso,
che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche
solo un pasto 240 mg/kg
- preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto
controllo medico 200 mg/kg
- complementi alimentari/integratori alimentari e
dietetici, liquidi 80 mg/kg
- complementi alimentari/integratori alimentari e
dietetici, solidi 500 mg/kg
Complementi alimentari/integratori di regimi
dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto
forma di sciroppo o di pastiglie da masticare 1200 mg/Kg
- Cereali per prima colazione con un tenore di fibre
superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di
crusca,a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri
aggiunti 100 mg/Kg
- Minestre a ridotto contenuto calorico 110 mg/l
- Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri
aggiunti 3000 mg/Kg
- Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro,
di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande
analcoliche 80 mg/l
- Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore
a 15% vol. 80 mg/l
- Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati 800 mg/Kg
- Feinkostsalat 160 mg/Kg
E 957 Taumatina
- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti 50 mg/kg
- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta
secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri
aggiunti 50 mg/kg
- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 50 mg/kg
Complementi alimentari/integratori di regimi
dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto
forma di sciroppo o di pastiglie da masticare 400 mg/Kg
- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri
aggiunti 50 mg/Kg
E 959 Neoesperidina DC
- bevande analcooliche aromatizzate a base d'acqua a
ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 30 mg/l
- bevande analcooliche a base di latte e prodotti derivati
o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o
senza zuccheri aggiunti 50 mg/l
- bibite a base di succo di frutta a ridotto contenuto
calorico o senza zuccheri aggiunti 30 mg/l
- dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto
calorico o senza zuccheri aggiunti 50 mg/kg
- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto
contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 500mg/kg
- dessert a base di frutta a ridotto contenuto
calorico o senza zuccheri aggiunti 500mg/kg
- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico
o senza zuccheri aggiunti 50 mg/kg
- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico
o senza zuccheri aggiunti 50 mg/kg
- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico
o senza zuccheri aggiunti 50 mg/kg
- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti 100 mg/kg
- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta
secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri
aggiunti 100 mg/kg
- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto
contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 150 mg/kg
- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta
secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico senza
zuccheri aggiunti 50 mg/kg
- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 400 mg/kg
- sidro e perry 20 mg/l
- birre analcoliche o con titolo alcolometrico non
superiore a 1,2% vol 10 mg/l
- "Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di
mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergäriges
Einfachbier" 10 mg/l
- birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti
espressa in Na OH 10 mg/l
- birre scure o di tipo oud bruin 10 mg/l
- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri 50 mg/kg
aggiunti
- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto
calorico o senza zuccheri aggiunti 50 mg/kg
- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto
calorico 50 mg/kg
- conserve agrodolci di frutta e ortaggi 100 mg/kg
- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto
calorico 50 mg/kg
- conserve e semi-conserve agrodolci di pesce e
marinate di pesce, crostacei e molluschi 30 mg/kg
- salse 50 mg/kg
- senape 50 mg/kg
- prodotti da forno fini destinati ad un'alimentazione
particolare 150 mg/kg
- preparati dietetici completi contro l'aumento di peso,
che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche
solo un pasto 100 mg/kg
- complementi alimentari/integratori alimentari e
dietetici, liquidi 50 mg/kg
- complementi alimentari/integratori alimentari e
dietetici, solidi 100 mg/kg
- Cereali per prima colazione con un tenore di fibre
superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di
crusca,a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri
aggiunti 50 mg/Kg
- Minestre a ridotto contenuto calorico 50 mg/l
- Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri
aggiunti 400 mg/Kg
Complementi alimentari/integratori di regimi
dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto
forma di sciroppo o di pastiglie da masticare 400 mg/Kg
- Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro,
di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande
analcoliche 30 mg/l
- Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore
a 15% vol. 30 mg/l
- Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati 50 mg/Kg
- Feinkostsalat 50 mg/Kg
- Birra a ridotto contenuto calorico 10 mg/l
- Preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto
controllo medico 100 mg/Kg
- "Snacks" stuzzichini salati e secchi a base di amido o
di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati 50 mg/Kg
[1] Per la sostanza E 952, Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca, le dosi
massime d'impiego sono espresse in acido
libero.
[2] Per la sostanza E 954, Saccarina e suoi sali di Na, K e Ca, le dosi
massime d'impiego sono espresse in imide libera.
------------------------
(20) Allegato così modificato dall'art. 1, D.M. 30 aprile 1998, n. 250.
Allegato IX (21)
(articolo 15, comma 1)
Additivi alimentari di cui è generalmente autorizzato l'impiego nei prodotti
alimentari non citati nell'articolo 15, comma 3
Note
1. Le sostanze di questo elenco possono essere aggiunte, in base al criterio
"quanto basta", a tutti i prodotti alimentari ad eccezione di quelli citati
all'articolo 15, comma 3.
2. Le sostanze elencate ai numeri E 470 ed E 440 possono essere standardizzate
con zuccheri, a condizione che ciò sia specificato in aggiunta a detto numero e
alla definizione.
3. Spiegazione dei simboli utilizzati:
* Le sostanze E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948 ed E 949 possono anche
essere utilizzate nei prodotti alimentari citati all'articolo 15, comma 3. Le
sostanze E 938, E 939 ed E 942 possono essere utilizzate anche nei prodotti di
cui al D.M. 27 gennaio 1988, n. 49.
* Le sostanze E 410, E 412, E 413 ed E 417 non possono essere utilizzate nella
fabbricazione di prodotti alimentari disidratati che devono reidratarsi all'atto
dell'ingestione.
N.E. Denominazione
E 170 Carbonati di calcio
i) Carbonato di calcio
ii) Idrogenocarbonato di calcio
E 260 Acido acetico
E 261 Acetato di potassio
E 262 Acetati di sodio
i) Acetati di sodio
ii) Idrogeno acetato di sodio (diacetato di sodio)
E 263 Acetato di calcio
E 270 Acido lattico
E 290 Anidride carbonica *
E 296 Acido malico
E 300 Acido ascorbico
E 301 Ascorbato di sodio
E 302 Ascorbato di calcio
E 304 Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi
i) Palmitato di ascorbile
ii) Stearato di ascorbile
E 306 Estratto ricco in tocoferolo
E 307 Alfatocoferolo
E 308 Gammatocoferolo
E 309 Deltatocoferolo
E 322 Lecitine
E 325 Lattato di sodio
E 326 Lattato di potassio
E 327 Lattato di calcio
E 330 Acido citrico
E 331 Citrati di sodio
i) Citrato monosodico
ii) Citrato disodico
iii) Citrato trisodico
E 332 Citrati di potassio
i) Citrato monopotassico
ii) Citrato tripotassico
E 333 Citrati di calcio
i) Citrato monocalcico
ii) Citrato dicalcico
iii) Citrato tricalcico
E 334 Acido tartarico [L(+)-]
E 335 Tartrati di sodio
i) Tartrato monosodico
ii) Tartrato disodico
E 336 Tartrati di potassio
i) Tartrato monopotassico
ii) Tartrato dipotassico
E 337 Tartrato di sodio e di potassio
E 350 Malati di sodio
i) Malato di sodio
ii) Malatto acido di sodio
E 351 Malato di potassio
E 352 Malati di calcio
i) Malato di calcio
ii) Malatto acido di calcio
E 354 Tartrato di calcio
E 380 Citrato triammonico
E 400 Acido alginico
E 401 Alginato di sodio
E 402 Alginato di potassio
E 403 Alginato d'ammonio
E 404 Alginato di calcio
E 406 Agar-agar
E 407 Carragenina
E 407a Alghe Euchema trasformate (22)
E 410 Farina di semi di carrube #
E 412 Gomma di guar #
E 413 Gomma adragante
E 414 Gomma d'acacia (gomma arabica)
E 415 Gomma di xanthan #
E 417 Gomma di tara #
E 418 Gomma di gellano
E 420 Glicerolo
E 440 Pectine
i) Pectina
ii) Pectina amidata
E 460 Cellulosa
i) Cellulosa microcristallina
ii) Cellulosa in polvere
E 461 Metilcellulosa
E 463 Idrossi-propil-cellulosa
E 464 Idrossi-propil-metilcellulosa
E 465 Etilmetilcellulosa
E 466 Carbossimetilcellulosa
Carbossimetilcellulosa di sodio
E 469 Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente
E 470a Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi
E 470b Sali di magnesio degli acidi grassi
E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi
E 472a Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi
E 472b Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi
E 472c Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi
E 472d Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi
E 472e Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi
grassi
E 472f Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi
grassi
E 500 Carbonati di sodio
i) Carbonato di sodio
ii) Carbonato acido di sodio
iii) Sesquicarbonato di sodio
E 501 Carbonati di potassio
i) Carbonato di potassio
ii) Carbonato acido di potassio
E 503 Carbonati d'ammonio
i) Carbonato d'ammonio
ii) Carbonato acido d'ammonio
E 504 Carbonati di magnesio
i) Carbonato di magnesio
ii) Carbonato acido di magnesio
(sinonimo: Idrogenocarbonato di magnesio)
E 507 Acido cloridrico
E 508 Cloruro di potassio
E 509 Cloruro di calcio
E 511 Cloruro di magnesio
E 513 Acido solforico
E 514 Solfati di sodio
i) Solfato di sodio
ii) Solfato acido di sodio
E 515 Solfati di potassio
i) Solfato di potassio
ii) Solfato acido di potassio
E 516 Solfato di calcio
E 524 Idrossido di sodio
E 525 Idrossido di potassio
E 526 Idrossido di calcio
E 527 Idrossido d'ammonio
E 528 Idrossido di magnesio
E 529 Ossido di calcio
E 530 Ossido di magnesio
E 570 Acidi grassi
E 574 Acido gluconico
E 575 Gluconedeltalattone
E 576 Gluconato di sodio
E 577 Gluconato di potassio
E 578 Gluconato di calcio
E 640 Glicina e suo sale di sodio
E 920 L-Cisteina [*]
E 938 Argon *
E 939 Elio *
E 941 Azoto *
E 942 Protossido di azoto *
E 948 Ossigeno *
E 949 Idrogeno *
E 1103 Invertasi
E 1200 Polidestrosio
E 1404 Amido ossidato
E 1410 Fosfato di monoamido
E 1412 Fosfato di diamido
E 1413 Fosfato di diamido fosfatato
E 1414 Fosfato di diamido acetilato
E 1420 Amido acetilato
E 1422 Adipato di diamido acetilato
E 1440 Amido idrossipropilato
E 1442 Fosfato di diamido idrossipropilato
E 1450 Ottenilsuccinato di amido e sodio
E 1451 Amido acetilato ossidato
[*] Può essere usata come agente di trattamento delle farine.
------------------------
(21) Allegato così modificato dall'art. 1, D.M. 30 aprile 1998, n. 250,
dall'art. 1, D.M. 10 marzo 2000, n. 183 e dall'art. 1, D.M. 29 luglio 2002.
(22) La presente voce deve possedere i requisiti di purezza specifici riportati
nell'allegato III al D.M. 30 aprile 1998, n. 250, ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 1 dello stesso decreto.
Allegato X (23)
(articolo 15, comma 1)
Prodotti alimentari in cui può essere utilizzato un numero limitato di additivi
dell'allegato IX
Prodotti .alimentari Additivo Dose massima
Prodotti di cacao e di cioccolato E 330 Acido citrico 0,5%
citati nella legge 30 aprile 1976, E 322 Lecitine quanto basta
n. 351 [1] E 334 Acido tartarico 0,5%
E 422 Glicerolo quanto basta
E 471 Mono - e digliceridi degli acidi grassi quanto basta
E 170 Carbonati di calcio
E 500 Carbonati di sodio
E 501 Carbonati di potassio
E 503 Carbonati di ammonio
E 504 Carbonati di magnesio 7% sulla materia
E 524 Idrossido di sodio secca senza grasso
E 525 Idrossido di potassio espressi come
E 526 Idrossido di calcio carbonati di
E 527 Idrossido di ammonio potassio
E 528 Idrossido di magnesio
E 530 Ossido di magnesio
E 414 Gomma d'acacia solo come agenti di
E 440 Pectine rivestimento
quanto basta
Succhi e nettari di frutta citati E 300 Acido ascorbico quanto basta
nel D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489
Succo di ananasso citato nel D.P.R. E 296 Acido malico 3 g/l
18 maggio 1982, n. 489
Nettari citati nel D.P.R. 18 maggio E 330 Acido citrico 5 g/l
1982, n. 489 E 270 Acido lattico 5 g/l
Succo di uva citato nel D.P.R. E 170 Carbonati di calcio quanto basta
18 maggio 1982, n. 489 E 336 Tartrati di potassio quanto basta
Succhi di frutta citati nel D.P.R. E 330 Acido citrico 3 g/l
18 maggio 1982, n. 489
Confettura extra, gelatine extra E 440 Pectine quanto basta
citate nel D.P.R. 8 giugno 1982,
n. 401 E 270 Acido lattico quanto basta
E 296 Acido malico
E 300 Acido ascorbico
E 327 Lattato di calcio
E 330 Acido citrico
E 331 Citrati di sodio
E 333 Citrati di calcio
E 334 Acido tartarico
E 335 Tartrati di sodio
E 350 Malati di sodio
E 471 Mono - e digliceridi degli acidi grassi quanto basta
Confetture, gelatine, marmellate E 440 Pectine quanto basta
citate nel D.P.R. 8 giugno 1982, n.
401 ed altre simili creme di frutta E 270 Acido lattico quanto basta
da spalmare, compresi i prodotti a E 296 Acido malico
ridotto contenuto calorico E 300 Acido ascorbico
E 327 Lattato di calcio
E 330 Acido citrico
E 331 Citrati di sodio
E 333 Citrati di calcio
E 334 Acido tartarico
E 335 Tartrati di sodio
E 350 Malati di sodio
E 400 Acido alginico 10 g/kg (singolarmente o
E 401 Alginato di sodio in combinazione)
E 402 Alginato di potassio
E 403 Alginato di ammonio
E 404 Alginato di calcio
E 406 Agar-Agar
E 407 Carragenina
E 410 Farina di semi di carrube
E 412 Gomma di guar
E 415 Gomma di xanthan
E 418 Gomma di gellano
E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi quanto basta
E 509 Cloruro di calcio
E 524 Idrossido di sodio quanto basta
Latte disidratato e parzialmente E 300 Acido ascorbico quanto basta
disidratato, citato nel D.P.R. 10 E 301 Ascorbato di sodio
maggio 1982, n. 514 E 304 Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi
E 322 Lecitine
E 331 Citrati di sodio
E 332 Citrati di potassio
E 407 Carragenina
E 500 ii) Carbonato acido di sodio
E 501 ii) Carbonato acido di potassio
E 509 Cloruro di calcio
[1] Prodotti di cacao e di cioccolato a ridotto contenuto calorico o senza
aggiunta di zuccheri non rientrano nelle
disposizioni del presente Allegato.
Panna pastorizzata intera E 401 Alginato di sodio quanto basta
E 402 Alginato di potassio
E 407 Carragenina
E 466 Carbossimetilcellulosa di sodio
E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi
Frutta ed ortaggi non lavorati, E 300 Acido ascorbico quanto basta
congelati e surgelati; frutta ed E 301 Ascorbato di sodio
ortaggi non lavorati E 302 Ascorbato di calcio
preconfezionati, refrigerati e pronti E 330 Acido citrico
per il consumo e patate
pre confezionate non lavorate e
sbucciate
Composta di frutta E 331 Citrati di sodio
E 332 Citrati di potassio
Pesci, crostacei e molluschi non E 333 Citrati di calcio
lavorati, anche congelati e surgelati
Riso a cottura rapida E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi quanto
basta
E 472 a Esteri acetici di mono- e digliceridi degli
acidi grassi
Oli e grassi di origine animale o E 270 Acido lattico quanto basta
vegetale, non emulsionati (esclusi E 300 Acido ascorbico
gli oli vergini e gli oli d'oliva) E 304 Esteri dell'acido ascorbico con
acidi grassi
specifici per cuocere e/o friggere E 306 Estratto ricco-in tocoferolo
o destinati alla preparazione di E 307 Alfatocoferolo
condimenti per le carni E 308 Gammatocoferolo
E 309 Deltatocoferolo
E 322 Lecitine 30 g/1
E 471 Mono-e digliceridi degli acidi grassi 10 g/1
E 330 Acido citrico quanto basta
E 331 Citrati di sodio
E 332 Citrati di potassio
E 333 Citrati di calcio
E 472 c Esteri citrici di mono- e digliceridi degli
acidi grassi
Olio d'oliva raffinato, compreso E 307 Alfatocoferolo 200 mg/l
l'olio di sansa d'oliva
Formaggio stagionato E 170 Carbonati di calcio quanto basta
E 504 Carbonati di magnesio
E 509 Cloruro di calcio
E 575 Gluconedeltalattone
Mozzarella e formaggi ottenuti dal E 260 Acido acetico quanto basta
siero di latte E 270 Acido lattico quanto basta
E 330 Acido citrico
E 575 Gluconedeltalattone
Ortofrutticoli conservati in E 260 Acido acetico quanto basta
recipienti E 261 Acetato di potassio
E 262 Acetati di sodio
E 263 Acetato di calcio
E 270 Acido lattico
E 296 Acido malico
E 300 Acido ascorbico
E 301 Ascorbato di sodio
E 302 Ascorbato di calcio
E 325 Lattato di sodio
E 326 Lattato di potassio
E 327 Lattato di calcio
E 330 Acido citrico
E 331 Citrati di sodio
E 332 Citrati di potassio
E 333 Citrati di calcio
E 334 Acido tartarico
E 335 Tartrati di sodio
E 336 Tartrati di potassio
E 337 Tartrato sodico potassico
E 509 Cloruro di calcio
E 575 Gluconedeltalattone
Gehakt E 300 Acido ascorbico quanto basta
E 301 Ascorbato di sodio
E 302 Ascorbato di calcio
E 330 Acido citrico quanto basta
E 331 Citrati di sodio
E 332 Citrati di potassio
E 333 Citrati di calcio
Preparazioni preconfezionate di E 300 Acido ascorbico quanto basta
carne fresca macinata E 301 Ascorbato di sodio
E 302 Ascorbato di calcio
E 330 Acido citrico
E 331 Citrati di sodio
E 332 Citrati di potassio
E 333 Citrati di calcio
Pane preparato unicamente con i E 260 Acido acetico quanto basta
seguenti ingredienti: farina di E 261 Acetato di potassio
frumento, acqua, lievito e/o sale E 262 Acetati di sodio
E 263 Acetato di calcio
E 270 Acido lattico
E 300 Acido ascorbico
E 301 Ascorbato di sodio
E 302 Ascorbato di calcio
E 304 Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi
E 322 Lecitine
E 325 Lattato di sodio
E 326 Lattato di potassio
E 327 Lattato di calcio
E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi
E 472a Esteri acetici di mono- e digliceridi degli
acidi grassi
E 472d Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli
acidi grassi
E 472e Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e
digliceridi degli acidi grassi
E 472f Esteri misti acetici- tartarici di mono - e
digliceridi degli acidi grassi
Pain courant francais E 260 Acido acetico quanto basta
E 261 Acetato di potassio
E 262 Acetati di sodio
E 263 Acetato di calcio
E 270 Acido lattico
E 300 Acido ascorbico
E 301 Ascorbato di sodio
E 302 Ascorbato di calcio
E 304 Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi
E 322 Lecitine
E 325 Lattato di sodio
E 326 Lattato di potassio
E 327 Lattato di calcio
E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi
Pasta fresca E 270 Acido lattico quanto basta
E 300 Acido ascorbico
E 301 Ascorbato di sodio
E 322 Lecitine
E 330 Acido citrico
E 334 Acido tartarico
E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi
E 575 Gluconedeltalattone
Vini e spumanti e mosti d'uva Additivi autorizzati:
parzialmente fermentati
in conformità dei regolamenti (CEE) n. 882/87 [1],
(CEE) n. 4252/88 [2], (CEE) n. 2332/92 [3] e (CEE) n.
1873/84 [4] e dei relativi, regolamenti di applicazione;
in conformità del regolamento (CEE) n. 1873/84 che pro memoria
autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano
diretto di taluni vini importati che possono essere stati
sottoposti a pratiche enologiche non previste dal
regolamento (CEE) n. 337/79.
Birra E 270 Acido lattico quanto basta
E 300 Acido ascorbico
E 301 Ascorbato di sodio
E 330 Acido citrico
E 414 Gomma d'acacia
Foie gras, foie gras entier, blocs de E 300 Acido ascorbico quanto basta
foie gras E 301 Ascorbato di sodio
Succhi e nettari di frutto della E 440 Pectine 3 g/l
passione e di ananasso
Formaggio stagionato a fette e E 170 Carbonati di calcio quanto basta
grattugiato E 460 Cellulosa
E 504 Carbonati di magnesio
E 509 Cloruro di calcio
E 575 Gluconedeltalattone
Burro di panna acida E 500 Carbonati di sodio quanto basta
[1] GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
[2] GU n. L 373 del 31.12.1988, pag. 59.
[3] GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 1.
[4] GU n. L 176 del 3.7.1984, pag. 6.
------------------------
(23) Allegato così modificato dall'art. 1, D.M. 10 marzo 2000, n. 183.
Allegato XI (24)
(articolo 15, comma 1)
Conservanti e antiossidanti condizionatamente ammessi
Parte A
Sorbati, benzoati e p-idrossibenzoati
N. E. Denominazione Abbreviazioni
E 200 Acido sorbico
E 202 Sorbato di potassio Sa
E 203 Sorbato di calcio
E 210 Acido benzoico
E 211 Benzoato di sodio
E 212 Benzoato di potassio Ba [1]
E 213 Benzoato di calcio
E 214 p-idrossibenzoato d'etile
E 215 Etil-p-idrossibenzoato di sodio
E 216 p-idrossibenzoato di propile
E 217 Propil-p-idrossibenzoato di sodio PHB
E 218 p-idrossibenzoato di metile
E 219 Metil-p-idrossibenzoato di sodio
[1] L'acido benzoico può essere presente in alcuni prodotti fermentati
ottenuti con processo di fermentazione secondo
una buona prassi di fabbricazione.
Note
1. Le dosi di tutte le sostanze succitate sono espresse come acido libero.
2. Le abbreviazioni usate nelle tabelle hanno il seguente significato:
Sa + Ba: Sa e Ba usati singolarmente o in combinazione;
Sa + PHB: Sa e PHB usati singolarmente o in combinazione;
Sa + Ba + PHB: Sa, Ba e PHB usati singolarmente o in combinazione.
3. Le dosi d'impiego indicate si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il
consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante.
Dose massima: (mg/kg o mg/l, come più appropriato)
Prodotti alimentari Sa Ba PHB Sa + Ba Sa + PHB Sa + Ba + PHB
Bevande aromatizzate a base di vino inclusi i prodotti 200
compresi nel regolamento (CEE) n. 1601/91
Bevande aromatizzate analcoliche [1] 300 150 250 Sa+
150 Ba
Concentrati di tè liquido, di frutta liquida e di infusioni di 600
erbe
Succo d'uva, non fermentato, per uso sacramentale 2000
Vini contemplati nel regolamento (CEE) n. 822/87 [2]; 200
vino dealcolizzato; vino di frutta (compresi i prodotti
analcolici) "Made wine";
sidro e sidro di pere (compresi i prodotti analcolici)
Sød ... Saft o Sødet ... Saft 500 200
Birra analcolica in fusto 200
Idromele 200
Bevande alcooliche con titolo alcolimetrico volumico 200 200 400
inferiore al 15%
Farciture dei ravioli e prodotti simili 1000
Confetture, gelatine e marmellate a basso contenuto di 500 1000
zucchero e prodotti analoghi a ridotto contenuto calorico
ovvero privi di zucchero e altre creme da spalmare a base
di frutta
Marmeladas
Frutti e ortaggi canditi, cristallizzati e glassati 1000
Frutta essiccata 1000
Frugtgrüd e Rote Grütze 1000 500
Preparazioni di frutta e ortaggi comprese le salse a 1000
base di frutta, ad esclusione di purea, spuma, composta,
insalate e prodotti simili in recipienti
Ortaggi sottoaceto, in salamoia o sott'olio (escluse le 2000
olive)
Pasta di patate e patate a fette precotte 2000
Gnocchi 1000
Polenta 200
Olive e preparazioni a base di olive 1000 500 1000
Rivestimenti di gelatina di prodotti a base di carne (cotti, 1000
salati e stagionati o essiccati), Patè
Trattamento superficiale di prodotti a base di carne quanto basta
essiccati o stagionati
[1] Escluse le bevande a base di latte e derivati.
[2] GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 1.
Prodotti a base di pesce semiconservati, compresi i 2000
prodotti a base di uova di pesce
Pesce salato ed essiccato 200
Gamberetti cotti 2000
Crangon crangon e Crangon vulgaris, cotto 6000
Formaggio preconfezionato a fette 1000
Formaggio non stagionato 1000
Formaggio fuso 2000
Formaggio a strati e formaggio con aggiunta di prodotti 1000
alimentari
Dessert a base di latte e derivati senza trattamento
termico 300
Latte cagliato 1000
Uovo liquido (albume, tuorlo o uovo intero) 5000
Prodotti a base di uova, disidratati, concentrati, 1000
congelati o surgelati
Pane a fette preconfezionato e pane di segala 2000
Prodotti da forno preconfezionati, parzialemente 2000
precotti destinati alla vendita al minuto
Prodotti da forno fini con attività dell'acqua superiore a 2000
0,65
Spuntini a base di cereali o di patate e frutta a guscio 1000
ricoperta (max. 300
PHB)
Pastelle 2000
Prodotti della confetteria anche a base di cacao 1500
(cioccolato escluso) (max. 300
PHB)
Gomma da masticare 1500
Guarnizioni (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati 1000
per frappè e gelati; prodotti simili)
Emulsioni di grassi con contenuto di grassi pari o 1000
superiore al 60% (escluso il burro)
Emulsioni di grassi con contenuto di grassi inferiore al 2000
60%
Salse emulsionate con contenuto di grassi pari o 1000 500 1000
superiore al 60%
Salse emulsionate con contenuto di grassi inferiore al 2000 1000 2000
60%
Salse non emulsionate 1000
Insalate preparate 1500
Senape [1] 1000
Condimenti 1000
Zuppe liquide e brodi (esclusi i prodotti in scatola) 500
Gelatina animale 1000 500
Integratori alimentari dietetici liquidi 2000
Alimenti dietetici per scopi medici speciali esclusi i cibi 1500
per lattanti o bambini nella prima infanzia contemplati
nel D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111
Preparati dietetici per il controllo del peso che
sostituiscono l'intera alimentazione quotidiana o un solo
pasto
Caglio o presame 10000 10000
[1] [1]
Preparazioni di chimosina microbica da DNA 10000 10000
ricombinante in forma liquida. [2] [2]
... Mehu e Makeutettu ... Mehu 500 200
Surrogati di carne, pesce, crostacei, cefalopodi e 2000
formaggio a base di proteine
Dulce de membrillo 1000
Marmelada 1500
Ostkaka 2000
Pasha 1000
Semmelknödelteig 2000
Formaggio e prodotti analoghi al formaggio (unicamente quanto
trattamento superficiale) basta
Barbabietole rosse cotte 2000
Rivestimenti a base di collagene con attività dell'acqua quanto
superiore a 0.6 basta
[1] Singolarmente o in combinazione calcolato sul presame liquido di
titolo 1: 10.000 e nel presame in polvere di titolo 1: 100.000.
[2] Singolarmente o in combinazione.
Parte B
Anidride solforosa e solfiti
N.E. Denominazione
E 220 Anidride solforosa
E 221 Solfito di sodio
E 222 Sodio bisolfito
E 223 Metabisolfito di sodio
E 224 Metabisolfito di potassio
E 226 Solfito di calcio
E 227 Calcio bisolfito
E 228 Potassio solfito acido
Note
1. I livelli massimi sono espressi in mg/kg o mg/l di SO2, come più appropriato
e riguardano la quantità totale, proveniente da tutte le fonti.
2. L'SO2 ad una concentrazione non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l non si
considera presente.
Prodotti alimentari Dose massima (mg/kg o mg/l, come più
appropriato) espresso come SO2
"Burger meat" con un contenuto minimo di ortaggi e/o cereali del 4% 450
Breakfast sausages 450
Longaniza fresca e butifarra fresca 450
Pesci delle specie gadidi salati essiccati 200
Crostacei e cefalopodi:
- freschi, congelati e surgelati 150 [*]
- crostacei, famiglia dei peneidi, solenceridi e aristeidi:
- fino a 80 unità 150 [*]
- tra 80 e 120 unità 200 [*]
- più di 120 unità 300 [*]
- cotti 50 [*]
Biscotti secchi 50
Amidi (esclusi quelli per gli alimenti per lo svezzamento, per lattanti e
50
per la prima infanzia)
Sago 30
Orzo perlato 30
Patate disidratate 400
Spuntini a base di patate e cereali 50
Patate pelate 50
Patate lavorate (incluse le patate congelate e surgelate) 100
Pasta di patate 100
Ortaggi bianchi essiccati 400
Ortaggi bianchi lavorati (compresi gli ortaggi bianchi congelati e
surgelati) 50
Zenzero essiccato 150
Pomodori essiccati 200
Polpa di barbaforte 800
Polpa di cipolla, aglio e scalogno 300
Ortaggi e frutti sottoaceto, sott'olio o in salamoia (escluse le olive ed
i 100
peperoni in salamoia)
Peperoni gialli in salamoia 500
Funghi lavorati (compresi i funghi surgelati e congelati) 50
Funghi secchi 100
Frutta essiccata:
- albicocche, pesche, uva, prugne e fichi 2000
- banane 1000
- mele e pere 600
- altri (compresa la frutta a guscio) 500
[*] Nelle parti commestibili.
Cocco essiccato 50
Frutta, ortaggi, angelica e scorze di agrumi canditi, cristallizzati o
100
glassati
Confettura, gelatina e marmellata citate nel D.P.R. 8 giugno 1982, n. 50
401 (ad eccezione della confettura e della gelatina extra) ed altre simili
creme di frutta da spalmare, compresi i prodotti a ridotto contenuto
calorico
Jams, jellies e marmelades di frutta trattata con solfiti 100
Farciture per torte a base di frutta 100
Condimenti a base di succo d'agrumi 200
Succo d'uva concentrato per la produzione casalinga di vino 200
Mostarda di frutta 100
Estratto gelificante di frutta, pectina liquida destinati al consumatore
800
finale
Ciliege a polpa bianca in barattolo, frutta secca reidratata e litchi 100
Limoni affettati in barattolo 250
Zuccheri ai sensi della L. 31 marzo 1980, n. 139 tranne lo sciroppo di 10
glucosio, disidratato o no
Sciroppo di glucosio, disidratato o no 20
Melasse 70
Altri zuccheri 40
Guarnizioni (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati per frappè e
40
gelati; prodotti simili)
Succo di arancia, pompelmo, mela e ananasso da consumare sfuso nei 50
servizi di ristorazione
Succo di limetta o limone 350
Concentrati a base di succo di frutta, contenenti non meno del 2,5% di
350
orzo (Barley water)
Altri concentrati a base di succo di frutta o di frutta sminuzzata; Capilè
250
groselha
Bevande analcoliche aromatizzate contenenti succo di frutta 20
(solo residui dai concentrati)
Bevande analcoliche aromatizzate contenenti almeno 235 g/l di 50
sciroppo di glucosio
Succo d'uva, non fermentato, per uso sacramentale 70
Prodotti della confetteria a base di sciroppo di glucosio 50
(solo residui da sciroppo di glucosio)
Birra, inclusa la birra a bassa gradazione alcolica e la birra analcolica
20
Birra con una seconda fermentazione in fusto 50
Vini ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 822/87,
(CEE) n. 4252/88, (CEE) n. 2332/92 e (CEE)
n. 1873/84 e dei relativi regolamenti di
applicazione;
(pro memoria) ai sensi del regolamento (CEE)
n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna
per il consumo umano diretto di taluni vini
importati che possono essere stati sottoposti a
pratiche enologiche non previste dal
regolamento (CEE) n. 337/79
Vino dealcolizzato 200
Made wine 260
Sidro, sidro di pere, vino di frutta, vino di frutta spumante (compresi i
200
prodotti analcolici)
Idromele 200
Aceto di fermentazione 170
Senape, esclusa la senape di Digione 250
Senape di Digione 500
Gelatina animale 50
Surrogati di carne, di pesce e di crostacei a base di proteine 200
Frutta a guscio marinata 50
Granturco dolce confezionato sotto vuoto 100
Bevande alcoliche contenenti pere intere 50
Parte C
Altri conservanti
N.E. Denominazione Prodotti alimentari Dose massima
E 230 Bifenile, difenile Trattamento superficiale degli agrumi 70 mg/kg
E 231 Ortofenilfenolo Trattamento superficiale degli agrumi 12 mg/kg
E 232 Ortofenilfenolo sodico singolarmente o in
combinazione, espressi come
ortofenilfenolo
E 234 Nisina [1] Budini di semolino e di tapioca e 3 mg/kg
prodotti affini
Formaggio stagionato e formaggio fuso 12,5 mg/kg
Clotted cream 10 mg/kg
Mascarrpone 10 mg/kg
E 235 Natamicina Trattamento superficiale di
- formaggio duro, semiduro e semimolle 1 mg/dm2 di superficie
- insaccati salati, essiccati o stagionati (a non più di 5 mm dalla
superficie)
E 239 Esametilentetramina Formaggio Provolone 25 mg/kg di residuo,
espressi come formaldeide
E 242 Dimetildicarbonato Bevande aromatizzate analcoliche 250 mg/l di
quantità
Vino dealcolizzato introdotta, residui non
Concentrato di tè liquido rilevabili
E 284 Acido borico Uova di storione (caviale) 4 g/kg
espressi come acido borico
E 285 Tetraborato di sodio (borace)
[1] Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni formaggi a
seguito dei processi di fermentazione.
Quantità
N.E. Denominazione Prodotti alimentari introdotta Residuo
indicativa
mg/kg
E 249 Nitrito di potassio [1] Prodotti a base di carne, non trattati 150
[2] 50 [3]
termicamente, salati e stagionati o
essiccati
E 250 Nitrito di sodio [1] Altri prodotti a base di carne salati 150 [2]
100 [3]
Prodotti a base di carne, in scatola
Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras
Pancetta salata o affumicata 175 [3]
E 251 Nitrato di sodio Prodotti a base di carne, salati 300 250 [4]
Prodotti a base di carne, in scatola
E 252 Nitrato di potassio Formaggio duro, semiduro e semimolle 50 [4]
Prodotti analoghi al formaggio, a base di
latte e derivati
Aringhe e spratti marinati 200 [5]
Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras 50 [*]
[1] Se etichettato "per uso alimentare", il nitrito può venire venduto
solo in miscela con sale o con un sostituto del sale.
[2] Espressa come NaNo2.
[3] Quantità residua al punto di vendita al consumatore finale, espressa
come NaNo2.
[4] Espressa come NaNo3.
[5] Quantità residua, incluso il nitrito formato dal nitrato, espressa
come NaNo2.
[*] Espressa come NaNo3.
N.E. Denominazione Prodotti alimentari Dose massima
E 280 Acido propionico Pane a fette preconfezionato e pane di segale 3000
mg/kg
E 281 Propionato di sodio espressi come acido propionico
E 282 Propionato di calcio Pane a ridotto contenuto calorico
E 283 Propionato di potassio Pane semicotto preconfezionato
[1] Prodotti da forno fini preconfezionati 2000 mg/kg
(compresa la confetteria a base di farina) espressi come acido
con una attività dell'acqua superiore di 0,65 propionico
Rolls, buns e pitta preconfezionati
Christmas pudding 1000 mg/kg
Pane preconfezionato espressi come acido
propionico
Polsebrod, boller e dank flutes 2000 mg/kg
preconfezionati espressi come acido
propionico
Formaggi e prodotti analoghi a formaggi quanto basta
(solo trattamento superficiale)
E 1105 Lisozima Formaggio stagionato quanto basta
[1] L'acido propionico e i suoi sali possono essere presenti in alcuni
prodotti fermentati ottenuti con un processo di
fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione.
Parte D
Altri antiossidanti
Nota
L'asterisco in tabella si riferisce alla regola di proporzionalità: quando si
usano combinazioni di gallati, BHA e BHT, le singole dosi devono venire ridotte
in modo proporzionale.
N.E. Denominazione Prodotti alimentari Dose massima mg/kg
E 310 Gallato di propile Grassi e oli per la preparazione professionale
200 * (gallati e BHA,
di prodotti alimentari trattati termicamente singolarmente o in
combinazione)
E 311 Gallato d'ortile
E 312 Gallato di dodecile Olio e grasso per frittura, escluso l'olio di
100 * (BHT)
sansa di oliva
E 320 Butilidrossianisolo (BHA) Ambedue espressi sul grasso
E 321 Butilidrossitoluene (BHT) Strutto, olio di pesce, grasso di bovini,
di
pollame e di ovini
Preparazioni per torte 200 * (gallati e BHA,
Spuntini a base di cereali singolarmente o in combinazione)
Latte in polvere per distributori automatici
Zuppe e brodi disidratati
Salse
Carne disidratata espressi sul grasso
Frutta a guscio lavorata
Condimenti e insaporitori
Cereali precotti
Patate disidratate 25 * (gallati e BHA, singolarmente
o in combinazione)
Gomma da masticare 400 (gallati, BHT e BHA,
Integratori dietetici singolarmente o in combinazione)
E 315 Acido eritorbico Conserve e semiconserve di carne 500
E 316 Eritorbato di sodio espressi come acido eritorbico
Conserve e semiconserve di pesce 1500
Pesce a pelle rossa congelato e surgelato espressi come acido eritorbico
------------------------
(24) Allegato così modificato dall'art. 1, D.M. 10 marzo 2000, n. 183.
Allegato XII (25)
(articolo 15, comma 1)
Altri additivi ammessi
Le dosi massime d'impiego si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il
consumo secondo le istruzioni del fabbricante.
N.E. Denominazione Prodotti alimentari Dose massima
E 297 Acido fumarico (Pro memoria)
Vino ai sensi del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza
l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni
vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche
enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79
Ripieni e guarnizioni per prodotti da forno fini 2,5 g/kg
Prodotti della confetteria a base di zucchero 1 g/kg
Dessert di aspetto gelatinoso 4 g/kg
Dessert aromatizzati alla frutta
Miscele essiccate in polvere per dessert
Polveri solubili per bevande a base di frutta 1 g/l
Prodotti solubili per la preparazione di tè aromatizzato e 1 g/Kg
infuzioni d'erbe
Gomma da masticare 2 g/kg
Nelle applicazioni che seguono, la dose massima indicata (espressa come
P2O5) di acido fosforico e dei fosfati E 338, E 339, E
340, E 341, E 450, E 451 ed E 452 può essere dosato singolarmente o in
combinazione
E 338 Acido fosforico Bevande aromatizzate analcoliche 700 mg/l
E 339 Fosfati di sodio Latte sterilizzato e UHT 1 g/l
í) Fosfato monosodico Frutti canditi 800 mg/Kg
iì) Fosfato disodico preparati a base di frutta 800 mg/Kg
iii) Fosfato trisodico Latte parzialmente disidratato contenente meno del
1 g/Kg
28% di materia secca
E 340 Fosfati di potassio Latte parzialmente disidratato contenente più
del 1,5 g/Kg
i) Fosfato monopotassico 28% di materia secca
ii) Fosfato dipotassico
iii) Fosfato di tripotassio Latte disidratato e latte scremato
disidratato 2,5 g/Kg
E 341 Fosfati di calcio Panna pastorizzata, sterilizzata e UHT 5 g/Kg
í) Fosfato monocalcico Panna montata e prodotti analoghi a base di grasso
5 g/Kg
ii) Fosfato dicalcìco vegetale
iii) Fosfato tricalcico
E 343 Fosfati di magnesio Formaggio non stagionato (esclusa la mozzarella)
2 g/Kg
i) Fosfato di magnesio Formaggio fuso e prodotti analoghi 20 g/Kg
ii) Fosfato di dimagnesio Prodotti a base di carne 5 g/Kg
E 450 Difosfati Bevande per sportivi e acque da tavola preparate 0,5 gl/l
i) Difosfato disodico Integratori alimentari quanto basta
ii) Difosfato trisodico Sale e suoi succedanei 10 g/Kg
iii) Difosfato tetrasodico Bevande a base di proteine vegetali 20 g/l
v) Difosfato tetrapotassico Preparati per la macchiatura di bevande 30
g/Kg
vi) Difosfato di dicalcio Preparati per la macchiatura di bevande per
distributori 50 g/Kg
vii) Diidrogenodifosfato di automatici
calcio
E 451 Trifosfati Gelati 1 g/Kg
i) Trifosfato pentasodico Dessert 3 g/Kg
ii) Trifosfato pentapotassico
E 452 Polifosfati Miscele essiccate in polvere per dessert 7g/Kg
i) Polifosfato di sodio Prodotti da forno tini 20 g/Kg
ii) Polifosfato di potassio Farina 2,5 g/Kg
iii) polifosfatodisodio e Farina in miscela con lievito 20 g/Kg
calcio Soda bread .20 g/Kg
iv) Polifosfato di calcio Uovo liquido (albume, tuorlo o uovo intero) 10
g/Kg
Salse 5 g/Kg
Zuppe e brodi 3 g/Kg
Tè solubile e infusioni d'erbe solubili 2 g/Kg
Sidro e sidro di pere 2 g/Kg
Gomma da masticare quanto basta
Prodotti alimentari essiccati in polvere 10 g/Kg
Bevande al cioccolato e al malto a base di latte e derivati 2 g/l
Bevande alcoliche, esclusi vino e birra 1 g/l
Cereali da colazione 5 g/Kg
Spuntini. 5 g/Kg
Surimi 1 g/Kg
Pasta di pesci e crostacei 5 g/Kg
Guarnizioni (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati per 3 g/Kg
frullati e gelati; prodotti analoghi)
Preparati speciali per particolari usi nutrizionali 5 g/Kg
Agenti di rivèstimento per prodotti a base di carne e prodotti 4 g/Kg
vegetali
Prodotti della confetteria a base di zucchero 5 g/Kg
Zucchero a velo 10 g/Kg
Noodles 2 g/Kg
Pastelle 12 g/Kg
Filetti di pesce non lavorato, congelato o surgelato 5 g/Kg
Molluschi e crostacei congelati o surgelati, lavorati e non 5 g/Kg
lavorati
Prodotti lavorati a base di patate (inclusi i prodotti lavorati 5 g/Kg
congelati, surgelati, refrigerati o essiccati) e patate prefritte
congelate e surgelate
Grassi da spalmare, escluso il burro 5 g/Kg
Burro di panna acida 2 g/Kg
Prodotti a base di crostacei in scatola 1 g/Kg
Emulsione a base acquosa in aerosol per il rivestimento di 30 g/Kg
teglie da forno
Bevande a base di caffè per distributori automatici 5 g/Kg
E 431 40) Stearato di (Pro memoria)
poliossietilene Vino conformemente al regolamento (CEE) n. 1873/84 che
autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto
di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a
pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n.
337/79
E353 Acido metatartarico Vino conformemente ai regolamenti (CEE) n.
822/87,
(CEE) n. 4252/88, (CEE) n. 2332/92 e (CEE)
n. 1873/84 e dei relativi regolamenti di applicazione;
Made wine 100 mg/l
E 355 Acido adipico Ripieni e guarnizioni per prodotti da forno fini 2
g/kg
E 356 Adipato di sodio Miscele essiccate in polvere per dessert 1 g/kg
E 357 Adipato di potassio Dessert di aspetto gelatinoso 6 g/kg
Dessert aromatizzati alla frutta 1 g/kg
Polveri per la preparazione casalinga di bevande 10 g/l
espressi come
acido adipico
E 363 Acido succinico Dessert 6 g/kg
Zuppe e brodi 5 g/kg
Polveri per la preparazione casalinga di bevande 3 g/l
E 385 Etilendiamminotetraacetato Sale emulsionante 75 mg/kg
di calcio disodico Legumi, funghi e carciofi in scatola o in barattolo
250 mg/kg
(EDTA di calcio disodico) Crostacei e molluschi in scatola o in
barattolo 75 mg/kg
Pesce in scatola o in barattolo 75 mg/kg
Grassi da spalmare definiti negli allegati B e C del 100 mg/kg
regolamento (CE) n. 2991/94 con un tenore di grassi pari o
inferiore al 41%
Crostacei congelati e surgelati 75 mg/kg
E 405 Alginato di 1.2 propandiolo Emulsioni di grassi 3 g/kg
Prodotti da forni fini 2 g/kg
Ripieni, guarnizioni e coperture per prodotti da forno fini e 5 g/kg
dessert
Prodotti della confetteria a base di zucchero 1,5 g/kg
Gelati a base di acqua 3 g/kg
Spuntini a base di cereali e patate 3 g/kg
Salse 8 g/kg
Birra 100 mg/l
Gomma da masticare 5 g/kg
Preparazioni di frutta e verdura 5 g/kg
Bevande aromatizzate analcoliche 300 mg/l
Liquori emulsionati 10 g/l
Alimenti dietetici per scopi medici speciali - Preparati dietetici 1,2
g/kg
per il controllo del peso che sostituiscono l'intera
alimentazione quotidiana o un solo pasto
Integratori alimentari dietetici 1 g/kg
Sidro, escluso cidrebouché 100 mg/l
E 416 Gomma di karaya Spuntini a base di cereali e patate 5 g/kg
Rivestimenti per frutta a guscio 10 g/kg
Ripieni, guarnizioni e coperture per prodotti da forno fini 5 g/kg
Dessert 6 g/kg
Salse emulsionate 10 g/kg
Liquori a base di uova 10 g/l
Integratori dietetici quanto basta
Gomma da masticare 5 g/kg
E 420 Sorbitolo Prodotti alimentari in generale, escluse le bevande e
quei quanto basta
i) Sorbitolo prodotti alimentari che sono menzionati all'articolo 15,
ii) Sciroppo di sorbitolo comma 3
E 421 Mannitolo
E 953 Isomalto Pesci, crostacei, molluschi e cefalopodi, non lavorati
congelati (per scopi diversi
E 965 Maltitolo o surgelati dalla
i) Maltitolo edulcorazione)
ii) Sciroppo di maltitolo
E 966 Lattitolo
E 967 Xilitolo Liquori
E 432 Monolaurato di Prodotti da forno fini 3 g/kg
poliossietilensorbitano Emulsioni di grasso per cottura al forno 10 g/kg
(polisorbato 20)
E 433 Monooleato di
poliossietilensorbitano
(polisorbato 80) Analoghi di latte e panna 5 g/kg
E 434 Monopalmitato di Gelati 1 g/kg
poliossietilensorbitano Dessert 3 g/kg
(polisorbato 40) Prodotti della confetteria a base di zucchero 1 g/kg
E 435 Monostearato di Salse emulsionate 5 g/kg
poliossietilensorbitano Zuppe 1 g/kg
(polisorbato 60) Gomma da masticare 5 g/kg
E 436 Tristearato di
poliossietilensorbitano
(polisorbato 65)
Integratori alimentari dietetici quanto basta
Alimenti dietetici per scopi medici speciali - Preparati dietetici 1
g/kg
per il controllo del peso che sostituiscono l'intera singolarmente o
alimentazione quotidiana o un solo pasto in combinazione
E 442 Fosfati d'ammonio Cacao e prodotti di cioccolato menzionati nella L.
30 aprile
1976, n. 351 incluse le farciture
Confetteria a base di tali prodotti
E 444 Saccarosio di isobutirrato Bevande torbide aromatizzate analcoliche
300 mg/l
acetato
E 445 Esteri della glicerina della Bevande torbide aromatizzate
analcoliche 100 mg/l
resina del legno Trattamento superficiale degli agrumi 50 mg/kg
Bevande torbide spiritose conformi al regolamento (CEE) n.
1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla
definizione, alla designazione e alla presentazione delle
bevande spiritose 100 mg/l
Bevande torbide spiritose con volume alcolico inferiore al 15
% 100 mg/l
E 468 Carbossimetilcellulosa Integratori alimentari solidi 30 g/kg
sodica reticolata
E 473 Esteri di saccarosio degli Caffè liquido in barattolo 1 g/l
acidi grassi 5 g/l
E 474 Sucrogliceridi (sul grasso)
Emulsioni di grasso per cottura al forno 10 g/kg
Prodotti da forno fini 10 g/kg
Preparati per la macchiatura di bevande 20 g/kg
Gelati 5 g/kg
Prodotti della confetteria a base di zucchero 5 g/kg
Dessert 5 g/kg
Salse 10 g/kg
Zuppe e brodi 2 g/kg
Frutta fresca, trattamento superficiale quanto basta
Bevande non alcoliche a base di anice 5 g/l
Bevande analcoliche al cocco e alla mandorla 5 g/l
Bevande alcooliche (esclusi vino e birra) 5 g/l
Polveri per la preparazione di bevande calde 10 g/l
Bevande a base di latte e derivati 5 g/l
Integratori alimentari dietetici quanto basta
Alimenti dietetici per fini medici speciali - Preparati dietetici 5
g/kg
per il controllo del peso che sostituiscono l'intera
alimentazione quotidiana o un solo pasto 10 g/kg
Gomma da masticare singolarmente o
in combinazione
Prodotti analoghi alla panna 5 g/kg
Panna sterilizzata e panna sterilizzata a basso contenuto in kg
grasso
E 475 Esteri poliglicerici degli Prodotti da forno fini 10 g/kg
acidi grassi Liquori emulsionati 5 g/l
Prodotti a base di uova 1 g/kg
Preparati per la macchiatura di bevande 0,5 g/kg
Gomma da masticare 5 g/kg
Emulsioni di grassi 5 g/kg
Analoghi del latte e della panna 5 g/kg
Prodotti della confetteria a base di zucchero 2 g/kg
Dessert 2 g/kg
Integratori dietetici quanto basta
Alimenti dietetici per fini medici speciali - Preparati per il 5 g/kg
controllo del peso che sostituiscono l'intera alimentazione
quotidiana o un solo pasto
Cereali per colazione di tipo granulare 10 g/kg
E 476 Poliricinoleato di Grassi da spalmare definiti negli allegati A, B
e C del 4 g/kg
poliglicerolo regolamento (CE) n. 2991/94 con un tenore di grassi pari o
inferiore al 41%
Prodotti da spalmare analoghi con un tenore di grassi inferiore 4 g/kg
al 10%
Condimenti 4 g/kg
Prodotti della confetteria a base di cacao, compreso il 5 g/kg
cioccolato
E 477 Esteri dell'1.2 propandiolo Prodotti da forno fini 5 g/kg
degli acidi grassi Emulsioni di grassi per cottura al forno 10 g/kg
Analoghi del latte e della panna 5 g/kg
Preparati per la macchiatura di bevande 1 g/kg
Gelati 3 g/kg
Prodotti della confetteria a base di zucchero 5 g/kg
Dessert 5 g/kg
Coperture frullate per dessert, esclusa la panna 30 g/kg
Alimenti dietetici per fini medici speciali - Preparati per il 1 g/kg
controllo del peso che sostituiscono l'intera alimentazione
quotidiana o un solo pasto
E 479b Prodotto di reazione dell'olio Emulsioni di grassi per fritture 5
g/kg
di soia ossidato
termicamente con mono- e
digliceridi degli acidi grassi
E 481 Stearoil-2-lattilato di Prodotti da forno fini 5 g/kg
sodio
E 482 Stearoil-2-lattilato di Riso a cottura rapida 4 g/kg
calcio Cereali da colazione 5 g/kg
Liquori emulsionati 8 g/l
Bevande alcooliche con titolo alcolometrico inferiore al 15% 8 g/l
vol.
Spuntini a base di cereali 2 g/kg
Gomma da masticare 2 g/kg
Emulsioni di grassi 10 g/kg
Dessert 5 g/kg
Prodotti della confetteria a base di zucchero 5 g/kg
Prodotti per la macchiatura di bevande 3 g/kg
Spuntini a base di patate e cereali 5 g/kg
Prodotti a base di carne tritata e a cubetti, in scatola 4 g/kg
Polveri per la preparazione di bevande calde 2 g/l
Alimenti dietetici per fini medici speciali - Preparati dietetici 2
g/kg
per il controllo del peso che sostituiscono l'intera
alimentazione quotidiana o un solo pasto
Pane (escluso quello menzionato nell'allegato II) 3 g/kg
Mostarda di frutta 2 g/kg
singolarmente o
in combinazione
E 483 Tartrato di stearile Prodotti da forno (escluso il pane di cui
all'allegato X) 4 g/kg
Dessert 5 g/kg
E 491 Monostearato di Prodotti da forno fini 10 g/kg
sorbitano
E 492 Triestearato di sorbitano Guarnizioni e coperture per prodotti da
forno fini 5 g/kg
E 493 Monolaurato di sorbitano Marmellata - Gelatina 25 mg/kg [1]
E 494 Monooleato di sorbitano Emulsioni di grassi 10 g/kg
E 495 Monopalmitato di Analoghi del latte e della panna 5 g/kg
sorbitano Preparati per la macchiatura di bevande 5 g/kg
Concentrati di tè liquido, di frutta liquida e di infusioni di erbe 0,5
g/l
Gelati 0,5 g/kg
Dessert 5 g/kg
Prodotti della confetteria a base di zucchero 5 g/kg
Prodotti della confetteria a base di cacao, compreso il 10 g/kg [2]
cioccolato
Salse emulsionate 5 g/kg
Integratori dietetici quanto basta
Lieviti per panetteria e pasticceria quanto basta
Gomma da masticare 5 g/kg
Alimenti dietetici per fini medici speciali. Preparati dietetici 5 g/kg
per il controllo del peso che sostituiscono l'intera
alimentazione quotidiana o un solo pasto
(Pro memoria) Solo per E491, vino ai sensi del regolamento
(CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il
singolarmente o
consumo umano diretto di taluni vini importati che possono in
combinazione
essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal
regolamento (CEE) n. 337/79
E 512 Cloruro stannoso Asparagi bianchi in scatola o in barattolo 25
mg/kg
espresso come Sn
E 520 Solfato d'alluminio Albume d'uovo 30 mg/kg
E 521 Solfato di alluminio e
sodio
E 522 Solfato di alluminio e Frutta e ortaggi canditi, cristallizzati o
glassati 200 mg/kg
potassio singolarmente o
E 523 Solfato di alluminio e in combinazione
ammonio espressi come A1
E 541 Fosfato acido di sodio e Prodotti da forno fini (solo Scones e tipo
pan di Spagna) 1 g/kg
alluminio espresso come
A1
Singolarmente o
in combinazione
E 535 Ferrocianuro di sodio 20 mg/kg
E 536 Ferrocianuro di potassio Sale e suoi succedanei espressi come
E 538 Ferrocianuro di calcio ferrocianuro di
potassio anidro
E 551 Biossido di silicio Prodotti alimentari essiccati in polvere
(compresi gli zuccheri) 10 g/kg
E 552 Silicato di calcio Sale e suoi succedanei 10 g/kg
E 553a i) Silicato di magnesio Integratori dietetici quanto basta
ii) Trisilicato di Prodotti alimentari sotto forma di compresse e/o
pastigliaggi, quanto basta
magnesio [3]
E 553b Talco [3] anche ricoperti
E 554 Silicato di sodio e Formaggio duro, semiduro e fuso a fette o
grattugiato 10 g/kg
alluminio
E 555 Silicato di potassio e Prodotti analoghi al formaggio, a fette o
grattugiati e prodotti
alluminio analoghi al formaggio fuso
E 556 Silicato di calcio e
alluminio
E 559 Silicato di alluminio
(caolino)
Gomma da masticare quanto basta [1]
Riso
Insaccati (solo trattamneto in superfice)
Confetterie, escluso il cioccolato (solo trattamento
superficiale)
Insaporitori 30g/kg
Confetteria, escluso il cioccolato (solo trattamento
superficiale) quanto basta
Grassi da spalmare per il rivestimento di teglie da forno 30g/kg
[1] Solo per E 493.
[2] Solo per E 492.
[3] Esente da asbesto.
[1] Solo per E 553b.
E 579 Gluconato ferroso Olive nere 150 mg/kg
E 585 Lattato ferroso espressi come
ferro
E 620 Acido glutammico Prodotti alimentari in generale (esclusi quelli di
cui all'articolo 10 g/kg
E 621 Glutammato monosodico 15, comma 3) singolarmente o
E 622 Glutammato monopostassico combinazione
E 623 Diglutammato di calcio Condimenti e insaporitori quanto basta
E 624 Glutammato monoammonico
E 625 Diglutammato di magnesio
E 626 Acido guanilico 500 mg/kg
E 627 Guanilato disodico singolarmente o
E 628 Guanilato dipotassico in combinazione,
E 629 Guanilato di calcio espressi come
E 630 Acido inosinico acido guanilico
E 631 Inosinato disodico Prodotti alimentari in generale (esclusi quelli
di cui all'articolo
E 632 Inosinato dipotassico 15, comma 3)
E 633 Inosinato di calcio
E 634 5'-ribonucleotidi di
calcio
E 635 5'-ribonucleotidi di Condimenti e insaporitori quanto basta
sodio
E 900 Dimetilpolisilossano Confetture, gelatine e marmellate di cui al
D.P.R. 8 giugno 10 mg/kg
1982, n. 401 e altre simili creme da spalmare, compresi i
prodotti a ridotto contenuto calorico
Zuppe e brodi 10 mg/kg
Oli e grassi per fritture 10 mg/kg
Prodotti della confetteria (escluso il cioccolato) 10 mg/kg
Bevande aromatizzate analcoliche 10 mg/l
Succo di ananasso 10 mg/l
Frutta e ortaggi in scatola e in barattolo 10 mg/kg
Gomma da masticare 100 mg/kg
(Pro memoria) Vino ai sensi del regolamento (CEE) n.
1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo
umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati
sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento
(CEE) n. 337/79
Sød ... Saft 10 mg/l
Pastelle 10 mg/kg
Sidro, escluso cidre bouchè 10 mg/kg
E 901 Cera d'api, bianca e gialla Come agenti di rivestimento solo per:
quanto basta
E 902 Cera di candelilla - Prodotti della confetteria (compreso il
cioccolato)
E 903 Cera di Carnauba - Piccoli prodotti da forno fini ricorperti di
cioccolato
E 904 Gommalacca - Spuntini
- Frutta a guscio
- Caffè in grani
Integratori dietetici quanto basta
Agrumi, meloni, mele e pere freschi (solo trattamento quanto basta
superficiale)
Pesche e ananassi (solo trattamento superficiale) quanto basta
E 912 Esteri dell'acido montanico Agrumi freschi (solo trattamento
superficiale) quanto basta
E 914 Cera polietilenica ossidata Meloni, manghi, papaie, avocadi e
ananassi freschi (solo quanto basta
trattamento superficiale)
E 927b Carbammide Gomma da masticare senza aggiunta di zuccheri 30 g/kg
E 950 Acesulfame-K Gomma da masticare con aggiunta di zuccheri 800 mg/kg
E 951 Aspartame 2500 mg/kg
E 957 Taumatina 10 mg/kg (solo
come esaltore di
sapidità) [1]
Bevande aromatizzate analcoliche a base di acqua 0,5 mg/l
Dessert compresi quelli a base di latte 5 mg/kg (soltanto
come esaltatore
della sapidità)
E 959 Neoesperidina DC Gomma da masticare con aggiunta di zuccheri 150
mg/kg [1]
Grassi da spalmare definiti negli allegati B e C del 5 mg/kg
regolamento (CE) n. 2991/94
Prodotti a base di carne
Gelatina di frutta
Proteine vegetali
E 999 Estratto di quillaia Bevande analcoliche aromatizzate a base d'acqua
200 mg/l
calcolato come
estratto anidro
Sidro, escluso cidre bouchè 200 mg/l
calcolato come
estratto anidro
E 1201 Polivinilpirrolidone Integratori dietetici in forma di tavolette
e/o pastigliaggi, quanto basta
anche ricoperti
E 1202 Polivinilpolipirrolidone
E 1505 Citrato di trietile Albume d'uovo essiccato quanto basta
E 425 Konjak [*] Prodotti alimentari in generale esclusi quelli di cui
all'art. 15, 10 g/Kg
i) gomma di Konjak comma 3 e dei dolcuimi a base di sostanze gelatinose,
singolarmente o
ii) glucomannano di Konjak comprese le coppette di gelatina in
combinazione
E 459 Beta-ciclodestrine Prodotti alimentari in pastiglie e confetti
quanto basta
E 905 Cera mìcrocrìstallina Trattamento superficiale di : quanto basta
- prodotti della confetteria (escluso cioccolato)
- gomma da masticare
- meloni, papaie, manghi e avocadi
E 1518 Triacetato di glicerile Gomma da masticare quanto basta
(triacetina)
E 650 Acetato di zinco Gomma da masticare 1000 mg/kg
E 943a Butano Spray di olio vegetale per ungere piastre (solo per uso
Quanto basta
Isobutano professionale)
E 943b Propano
E 944 Spray a base di emulsione acquosa
[1] Se l'E 950, l'E 951, l'E957 e l'E 959 sono impiegati in combinazione
nella gomma da masticare, la dose massima per
ciascuno di essi viene ridotta proporzionalmente.
[*] Queste sostanze non possono essere utilizzate per produrre alimenti
disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione.
------------------------
(25) Allegato così modificato dall'art. 1, D.M. 10 marzo 2000, n. 183, dall'art.
1, D.M. 29 luglio 2002 e dall'art. 1, D.M. 6 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 29 marzo
2004, n. 74).
Allegato XIII (26)
Additivi alimentari ammessi negli alimenti destinati ai lattanti e alla prima
infanzia
Nota
I preparati e gli alimenti per lo svezzamento per lattanti e per la prima
infanzia possono contenere le sostanze E 414 gomma d'acacia (gomma arabica) e E
551 biossido di silicio risultanti dall'aggiunta di preparazioni nutrienti
contenenti al massimo 150 g/Kg di E 414 e non più di 10 g/Kg di E 551, nonché
della sostanza E 421 mannitolo utilizzata come supporto della vitamina B12 (non
meno di una parte di vitamina B12 per 1000 parti di mannitolo). La presenza
della sostanza E 414 nel prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i
10 mg/Kg.
I preparati e gli alimenti per lo svezzamento per lattanti e per la prima
infanzia possono contenere la sostanza E 301 ascorbato di sodio utilizzata alla
dose quanto basta negli agenti di rivestimento di preparazioni nutrienti
contenenti acidi grassi polinsaturi. La presenza della sostanza E 301 nel
prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i 75 mg/1.
Le dosi massime di impiego indicate si riferiscono a prodotti alimentari pronti
per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante.
PARTE 1
Additivi alimentari ammessi in alimenti per lattanti in buona salute
Note
1. Per la produzione di latti acidificati, si possono usare colture produttrici
di acido L(+)-lattico non patogene.
2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322,
E 471, E 472c ed E 473, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita
per tale prodotto alimentare viene ridotta in proporzione alla quantità delle
altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.
N.E. Denominazione Dose massima
E 270 Acido lattico [(solo forma L(+)] quanto basta
E 330 Acido citrico quanto basta
E 338 Acido fosforico conformemente ai limiti stabiliti nell'allegato I
del decreto
6 aprile 1994, n. 500
E 306 Estratto ricco di tocoferolo
E 307 Alfatocoferolo 10 mg/l
E 308 Gammatocoferolo singolarmente o in combinazione
E 309 Deltatocoferolo
E 322 Lecitine 1 g/l
E 471 Mono- e digliceridi 4 g/l
E 304 Palmitato di ascorbile 10 mg/l
E 331 Citrati di sodio 2 g/l
E 332 Citrati di potassio Singolarmente o in combinazione conformemente ai
requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994,
n. 500
E 339 Fosfati di sodio 1 g/l espresso come P2O5
E 340 Fosfati di potassio Singolarmente o in combinazione conformemente ai
requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994,
n. 500.
E 412 Gomma di guar 1 g/l
Qualora il prodotto contenga proteine parzialmente
idrolizzate e sia conforme ai requisiti fissati all'allegato IV
del decreto 6 aprile 1994, n. 500 modificato da ultimo con
il decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 518
E 472 c Esteri citrici di mono e 7,5 g/1 per il prodotto in polvere,
digliceridi degli acidi grassi 9 g/l per il prodotto sotto forma liquida.
Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o
amminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai
requisiti fissati all'allegato IV del decreto 6 aprile 1994, n.
500 modificato da ultimo dal decreto ministeriale 1°
giugno 1998, n. 518
E 473 Esteri di saccarosio degli 120 mg/l, in prodotti contenenti
proteine, peptidi o
acidi grassi amminoacidi idrolizzati
PARTE 2
Additivi alimentari ammessi in alimenti di proseguimento per soggetti in buona
salute
Note
1. Per la produzione di latti acidificati si possono usare colture produttrici
di acido L(+)-lattico non patogene.
2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322
e E 471, E 472 c ed E 473, la dose massima di ciascuna di queste sostanze
stabilita per tale prodotto alimentare viene ridotta in proporzione alla
quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto
alimentare.
3. Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 407,
E 410 e E 412, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale
prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre
sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.
N.E. Denominazione Dose massima
E 270 Acido lattico [(solo forma L(+)] quanto basta
E 330 Acido citrico quanto basta
E 306 Estratto ricco di tocoferolo
E 307 Alfatocoferolo 10 mg/l
E 308 Gammatocoferolo singolarmente o in combinazione
E 309 Deltatocoferolo
E 338 Acido fosforico Conformemente ai limiti stabiliti nell'allegato II
del
decreto 6 aprile 1994, n. 500
E 440 Pectine 5 g/l solo in preparati per la prima infanzia acidificati
E 322 Lecitine 1 g/l
E 471 Mono- e digliceridi 4 g/l
E 407 Caragenina 0,3 g/l
E 410 Farina di semi di carrube 1 g/l
E 412 Gomma di guar 1 g/l
E 304 Palmitato di ascorbile 10 mg/l
E 331 Citrati di sodio 2 g/l
E 332 Citrati di potassio Singolarmente o in combinazione conformemente ai
requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994,
n. 500
E 339 Fosfati di sodio 1 g/l espresso come P2O5
E 340 Fosfati di potassio Singolarmente o in combinazione conformemente ai
requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994,
n. 500.
E 472 c Esteri citrici di mono e 7,5 g/1 per il prodotto in polvere,
digliceridi degli acidi grassi 9 g/l per il prodotto sotto forma liquida.
Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o
amminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai
requisiti fissati all'allegato IV del decreto 6 aprile 1994, n.
500 modificato da ultimo dal decreto ministeriale 1°
giugno 1998, n. 518
E 473 Esteri di saccarosio degli 120 mg/l, in prodotti contenenti
proteine, peptidi o
acidi grassi amminoacidi idrolizzati
PARTE 3
Additivi alimentari ammessi in alimenti per lo svezzamento e per bambini in
buona salute
N.E. Denominazione Prodotti alimentari Dose massima
E 170 Carbonati di calcio
E 260 Acido acetico
E 261 Acetato di potassio
E 262 Acetati di sodio
E 263 Acetato di calcio
E 270 Acido lattico [*]
E 296 Acido malico Alimenti per lo svezzamento quanto basta
E 325 Lattato di sodio [*] (solo per
E 326 Lattato di potassio [*] l'aggiustamento
E 327 Lattato di calcio [*] del pH)
E 330 Acido citrico
E 331 Citrati di sodio
E 332 Citrati di potassio
E 333 Citrati di calcio
E 507 Acido cloridrico
E 524 Idrossido di sodio
E 525 Idrossido di potassio
E 526 Idrossido di calcio
E 500 Carbonati di sodio quanto basta
E 501 Carbonati di potassio Prodotti per lo svezzamento (solo come agenti
E 503 Carbonati d'ammonio lievitanti)
Singolarmente o
in combinazione,
espressi come
acido ascorbico
E 300 Acido L-ascorbico Bevande, succhi e prodotti alimentari per
l'infanzia a base di 0,3 g/kg
E 301 L-ascorbato di sodio frutti e ortaggi
E 302 L-ascorbato di calcio
Alimenti a base di cereali contenenti grassi, compresi biscotti 0,2
g/kg
e fette biscottate
E 304 Palmitato di L-ascorbile
E 306 Estratto ricco di Cereali, biscotti, fette biscottate e alimenti
per l'infanzia 0,1 g/kg
tocoferolo
E 307 Alfatocoferolo contenenti grassi singolarmente
E 308 Gammatocoferolo o in
E 309 Deltatocoferolo combinazione
E 338 Acido fosforico Alimenti per lo svezzamento 1 g/kg come
P2O5
(solo per
l'adeguamento
del pH)
E 339 Fosfati di sodio 1 g/kg
E 340 Fosfati di potassio Cereali singolarmente o
E 341 Fosfati di calcio in combinazione,
espressi come
P2O5
Biscotti e fette biscottate
E 322 Lecitine Alimenti a base di cereali 10 g/kg
Alimenti per l'infanzia
E 471 Mono-e digliceridi degli
acidi grassi
E 472a Esteri acetici di mono- e Biscotti e fette biscottate 5 g/kg
digliceridi degli acidi Alimenti a base di cereali singolarmente o
grassi Alimenti per l'infanzia in combinazione
E 472b Esteri lattici di mono- e
digliceridi degli acidi
grassi
E 472c Esteri citrici di mono- e
digliceridi degli acidi
grassi
E 400 Acido alginico
E 401 Alginato di sodio Dessert 0,5 g/kg
E 402 Alginato di potassio Budini singolarmente o
E 404 Alginato di calcio in combinazione
E 410 Farina di semi di carruba Alimenti per lo svezzamento 10 g/kg
E 412 Gomma di guar singolarmente o
E 414 Gomma d'acacia (arabica) in combinazione
E 415 Gomma di xanthan Alimenti a base di cereali senza glutine 20 g/kg
E 440 Pectine singolarmente o
in combinazione
E 551 Biossido di silicio Cereali secchi 2 g/kg
E 334 Acido tartarico [*]
E 335 Tartrati di sodio [*]
E 336 Tartrati di potassio [*] Biscotti e fette biscottate 5 g/kg
E 354 Tartrati di calcio [*] come residuo
E 450a Difosfato di disodio
E 575 Gluconedeltalattone
E 1404 Amido di ossidato
E 1410 Fosfato di monoamido
E 1412 Fosfato di diamido
E 1413 Fosfato di diamido Alimenti per lo svezzamento 50 g/kg
fosfatato
E 1414 Fosfato di diamido
acetilato
E 1420 Amido acetilato
E 1422 Adipato di diamido
acetilato
E 1450 Ottenilsuccinato di
amido e
sodio
E 333 Citrati di calcio [*] Prodotti a base di frutta a basso tenore di
zucchero quanto basta
E 341 Fosfato tricalcico [*] Dessert a base di frutta 1 g/kg come
P2O5
E 1451 Amido acetilato ossidato Alimenti per lo svezzamento 50 g/kg
[*] Solo la forma L(+).
[*] Non si applica la nota che figura nella Parte 4
PARTE 4
Additivi alimentari ammessi negli alimenti destinati ai lattanti e alla prima
infanzia per scopi medici speciali
Si applicano le tabelle contenute nelle parti 1, 2 e 3 del presente allegato
N.E. Denominazione Dose massima Condizioni speciali
E 401 Alginato di sodio 1g/l A partire da quattro mesi nei prodotti
alimentari speciali a
composizione adattata, necessari per trattare disordini del
metabolismo e per l'alimentazione con sonda gastrica
E 405 Alginato di 1.2 propandiolo 200 mg/1 A partire da dodici mesi nelle
diete speciali per bambini nella
prima infanzia che soffrono di intolleranza al latte vaccino o di
errori congeniti del metabolismo
E 410 Farina di semi di carrube 10 g/l A partire dalla nascita nei
prodotti destinati a ridurre il riflusso
gastroesofageo
E 412 Gomma di guar 10 g/l A partire dalla nascita nei prodotti sotto
forma di preparati
liquidi contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati
conformemente alle condizioni previste nell'allegato IV del
decreto 6 aprile 1994 modificato da ultimo dal decreto
ministeriale 1° giugno 1998, n. 518
E 415 Gomma di Xanthan 1,2 g/1 A partire dalla nascita nei prodotti a base
di amminoacidi o
peptidi per i pazienti che soffrono di malassorbimento delle
proteine, menomazioni del tratto gastrointestinale o errori
congeniti del metabolismo
E 440 Pectine 10 g/1 A partire dalla nascita nei prodotti utilizzati
in caso di disordini gastrointestinali
E 466 Carbossimetilcellulosa 10 g/l o Kg A partire dalla nascita nei
prodotti destinati al trattamento
alimentare di scompensi congeniti del metabolismo
E 471 Mono- e digliceridi degli 5 g/1 A partire dada nascita nelle diete
speciali
acidi grassi in particolare quelle prive di proteine
E 1450 Ottenilsuccinato di amido e 20 g/l Alimenti per lattanti e di
proseguimento
sodio
------------------------
(26) Allegato così modificato dall'art. 1, D.M. 10 marzo 2000, n. 183.
Allegato XIV (27)
Coadiuvanti e solventi veicolanti ammessi
Nota
In questo elenco non sono incluse:
1) Le sostanze considerate in generale prodotti alimentari, compresa l'acqua
2) Le sostanze di cui all'articolo 14, comma 3
3) Le sostanze aventi principalmente una funzione di acidificante o regolatore
dell'acidità, come l'acido citrico e l'idrossido d'ammonio
N.E. Denominazione Uso limitato
E 1520 1,2 Propandiolo (propilenglicol) Coloranti, emulsionanti
antiossidanti e enzimi
(massimo 1 g/kg nel prodotto alimentare)
E 420 Sorbitolo
E 421 Mannitolo
E 422 Glicerolo
E 953 Isomalto
E 965 Maltitolo
E 966 Lattitolo
E 967 Xilitolo
E 400-404 Acido alginico e i suoi sali di sodio, potassio,
calcio e ammonio
E 405 Alginato di propan-1,2-diolo
E 406 Agar-agar
E 407 Carragenina
E 410 Farina di semi di carrube
E 412 Gomma di guar
E 413 Gomma adragante
E 414 Gomma d'acacia (gomma arabica)
E 415 Gomma di xanthan
E 440 Pectine
E 432 Monolaurato di poliossietilensorbitano
(polisorbato 20)
E 433 Monooleato di poliossietilensorbitano
(polisorbato 80)
E 434 Monopalmitato di poliossietilensorbitano
(polisorbato 40) Agenti antischiuma
E 435 Monostearato di poliossietilensorbitano
(polisorbato 60)
E 436 Tristearato di poliossietilensorbitano
(polisorbato 65)
E 442 Fosfatidi d'ammonio Antiossidanti
E 460 Cellulosa (microcristallina o in polvere)
E 461 Metilcellulosa
E 463 Idrossi propil cellulosa
E 464 Idrossi propil metilcellulosa
E 465 Etilmetilcellulosa
E 466 Carbossimetilcellulosa
Carbossimetilcellulosa di sodio
E 322 Lecitine
E 432-436 Polisorbati 20, 40, 60, 65 e 80
E 470b Sali di magnesio degli acidi grassi
E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi
E 472a Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi Coloranti
e antiossidanti liposolubili
E 472c Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi
E 472e Esteri mono- e diaceltiltartarici di mono- e digliceridi
degli acidi grassi
E 473 Esteri di saccarosio degli acidi grassi
E 475 Esteri di poliglicerolo degli acidi grassi
E 491 Monostearato di sorbitano
E 492 Tristearato di sorbitano
E 493 Monolaurato di sorbitano Coloranti e agenti antischiuma
E 494 Monooleato di sorbitano
E 495 Monopalmitato di sorbitano
E 1404 Amido di ossidato
E 1410 Fosfato di monoamido
E 1412 Fosfato di diamido
E 1413 Fosfato di diamido fosfato
E 1414 Fosfato di diamido acetilato
E 1420 Amido acetilato
E 1422 Adipato di diamido acetilato
E 1440 Amido idrossipropilato
E 1442 Fosfato di diamido idrossipropilato
E 1450 Ottenilsuccinato di amido e sodio
E 170 Carbonati di calcio
E 263 Acetato di calcio
E 331 Citrati di sodio
E 332 Citrati di potassio
E 341 Fosfati di calcio
E 501 Carbonati di potassio
E 504 Carbonati di magnesio
E 508 Cloruro di potassio
E 509 Cloruro di calcio
E 511 Cloruro di magnesio
E 514 Solfato di sodio
E 515 Solfato di potassio
E 516 Solfato di calcio
E 517 Solfato d'ammonio
E 577 Gluconato di potassio
E 640 Glicina e suo sale di sodio
E 1505 Citrato di trietile
E 1518 Triacetato di glicerile (triacetina)
E 551 Biossido di silicio Emulsionanti e coloranti, massimo 5%
E 552 Silicato di calcio
E 553 b Talco Coloranti, massimo 5%
E 558 Bentonite
E 559 Silicato d'alluminio (caolino)
E 901 Cera d'api Coloranti
E 1200 Polidestrosio
E 1201 Polivinilpirrolidone Edulcoranti
E 1202 Polivinilpolipirrolidone
E 322 Lecitine Agenti di rivestimento per frutta
E 432-436 Polisorbati
E 470 a Sali di sodio. di potassio e di calcio degli acidi grassi
E 471 Mono e digliceridi degli acidi grassi
E 491-495 Sorbitani
E 570 Acidi grassi
E 900 Dimetilpolisilossano
Polietilenglicol 6000 edulcoranti
E 425 Konjak
i) gomma di Konjak
ii)glucomannano di Konjak
E 459 Beta-ciclodestrine 1 g/Kg
E 468 Carbossimetilcellulosa sodica reticolata edulcoranti
E 469 Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente
E 1451 Amido acetilato ossidato
------------------------
(27) Allegato così modificato dall'art. 1, D.M. 10 marzo 2000, n. 183 e
dall'art. 1, D.M. 29 luglio 2002.
Allegato XV (28)
------------------------
(28) Allegato abrogato dall'art. 1, D.M. 27 novembre 1996, n. 684.
Allegato XVI (29)
(articolo 13, comma 1)
Requisiti di purezza specifici degli edulcoranti
E 420(i) SORBITOLO [1]
SINONIMI
D-Glucitolo, D-sorbitolo
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
D-glucitolo
EINECS:
200-061-5
Numero E:
E420(i)
Formula chimica
C6H14O6
Peso molecolare
182,17
Tenore
Il D-glucitolo contiene non meno del 97% di glicitoli totali e non meno del 91%
di D-sorbitolo, riferiti in ambedue i casi al peso secco.
I glicitoli sono composti aventi formula di struttura CH2OH-(CHOH)a-CH2OH, nella
quale rappresenta un numero intero.
DESCRIZIONE
Polvere bianca igroscopica, cristallina, scaglie o granuli aventi sapore dolce.
IDENTIFICAZIONE
A. Solubilità Molto solubile in acqua; scarsamente solubile in etanolo
B. Intervallo di fusione 88C°-102° C
C. Derivato monobenzilidenico del sorbitolo A 5 grammi di campione aggiungere 7
ml di metanolo, 1 ml di benzaldeide e 1 ml di acido cloridrico. Mescolare ed
agitare con un agitatore meccanico fino all'apparizione di cristalli. Filtrare
sotto vuoto, sciogliere i cristalli in 20 ml di acqua bollente contenente 1 g di
bicarbonato di sodio, filtrare a caldo, raffreddare il filtrato, filtrare sotto
vuoto, lavare con 5 ml di una miscela metanolo-acqua (1 a 2) ed essiccare
all'aria. I cristalli così ottenuti fondono fra 173° C e 179° C.
Acqua Non oltre l'1% (Metodo Karl Fischer)
Ceneri solfatate Non oltre lo 0,1% sulla sostanza secca
Zuccheri riducenti Non oltre lo 0,3% espressi in glucosio sulla sostanza
secca
Zuccheri totali Non oltre l'1% espressi in glucosio sulla sostanza secca
Cloruri Non oltre 50 mg/kg sulla sostanza secca
Solfati Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca
Nickel Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca
Arsenico Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca
Metalli pesanti Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca
[1] Sostituiscono i requisiti di purezza di cui al decreto ministeriale 20
ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
337 del 2 dicembre 1978.
E 420(ii) SCIROPPO DI SORBITOLO [1]
SINONIMI Sciroppo di D-Glucitolo
DEFINIZIONE
Denominazione
Lo sciroppo di sorbitolo, preparato per idrogenazione dello sciroppo di glucosio
è costituito da D-sorbitolo, D-mannitolo e da saccaridi idrogenati.
La frazione non costituita da D-sorbitolo consiste essenzialmente in
oligosaccaridi prodotti per idrogenazione dello sciroppo di glucosio usato come
materia prima (in questo caso lo sciroppo non è cristallizzabile), o in
mannitolo. Possono essere presenti piccole quantità di glicitoli nei quali n 4.
I glicitoli sono composti rispondenti alla formula di struttura:
CH2OH-(CHOH)a-CH2OH, nella quale n rappresenta un numero intero.
EINECS: 270-337-8
Numero E: E420(ii)
Tenore
Non meno del 69% di solidi totali e non meno del 50% di D-sorbitolo calcolato
sulla sostanza secca.
DESCRIZIONE
Soluzione acquosa chiara, incolore e di sapore dolce.
IDENTIFICAZIONE
A. Solubilità
Miscibile con acqua, glicerolo e con propano-1,2-diolo
B. Derivato monobenzilidenico del sorbitolo
A 5 g del campione aggiungere 7 ml di metanolo, 1 ml di benzaldeide e 1 ml di
acido cloridrico. Mescolare e agitare con un agitatore meccanico fino
all'apparizione di cristalli. Filtrare sotto vuoto, sciogliere i cristalli in 20
ml di acqua bollente contenente 1 g di bicarbonato di sodio e filtrare a caldo.
Raffreddare il filtrato, filtrare sotto vuoto, lavare con 5 ml di una miscela
metanolo-acqua (1 a 2) ed essiccare all'aria. I cristalli così ottenuti fondono
fra 173° C e 179° C.
PUREZZA
Acqua Non oltre il 31% (Metodo Karl Fischer)
Ceneri solfatate Non oltre lo 0,1% sulla sostanza secca
Zuccheri riducenti Non oltre lo 0,3% espressi in glucosio sulla sostanza
secca
Cloruri Non oltre 50 mg/kg sulla sostanza secca
Solfati Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca
Nickel Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca
Arsenico Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca
Metalli pesanti Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca
[1] Sostituiscono i requisiti di purezza di cui al decreto ministeriale 20
ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2
dicembre 1978, n. 337
E 421 - MANNITOLO
1. MANNITOLO
Sinonimi D-mannitolo
Definizione Prodotto mediante idrogenazione catalitica di soluzioni di
carboidrati contenenti
glucosio e/o fruttosio
Denominazione chimica D-mannitolo
EINECS 200-711-8
Formula chimica C6H14O6
Peso molecolare 182,2
Tenore Non meno del 96,0'% di D-mannitolo e non oltre il 102% sulla
sostanza secca
Descrizione Polvere bianca, inodore, cristallina
Identificazione
A. Solubilità Solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo,
praticamente insolubile in etere
B. Intervallo di fusione Fra 164 e 169 °C
C. Cromatografia su strato sottile Saggio positivo
D. Rotazione specifica []20D : da +23° a +25° (soluzione di borato)
E.pH Fra 5 e 8
Misurare il pH dopo aver aggiunto 0,5 ml di una soluzione satura di
cloruro di
potassio a 10 ml di una soluzione al 10% p/v
Purezza
Perdita all'essiccamento Non oltre lo 0,3% (105 °C, 4 ore)
Zuccheri riduttori Non oltre lo 0,3% (espressi come glucosio)
Zuccheri totali Non oltre l'1% (espressi come glucosio)
Ceneri solfatate Non oltre lo 0,1%
Cloruri Non oltre 70 mg/kg
Solfati Non oltre 100 mg/kg
Nichel Non oltre 2 mg/kg
Piombo Non oltre 1 mg/kg
2. MANNITOLO PRODOTTO PER FERMENTAZIONE
Sinonimi D-mannitolo
Definizione Prodotto mediante fermentazione discontinua in condizioni
aerobiche, utilizzando il
ceppo tradizionale del lievito zygosaccharomyces rouxii
Denominazione chimica D-mannitolo
EINECS 200-711-8
Formula chimica C6H14O6
Peso molecolare 182,2
Tenore Non meno del 99,0°/ sulla sostanza secca
Descrizione Polvere bianca, inodore, cristallina
Identificazione
A. Solubilità Solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo,
praticamente insolubile in etere
B. Intervallo di fusione Fra 164 e 169 °C
C. Cromatografia su strato sottile Saggio positivo
D. Rotazione specifica []20 D : da +23° a +25° (soluzione di borato)
E. pH Fra 5 e 8
Misurare il pH dopo aver aggiunto 0,5 ml di soluzione satura di cloruro
di potassio a
10 ml di soluzione al 10% p/v
Purezza
Arabitolo Non oltre lo 0,3%
Perdita all'essiccamento Non oltre lo 0,3% (105 °C, 4 ore)
Zuccheri riduttori Non oltre lo 0,3% (espressi come glucosio)
Zuccheri totali Non oltre l'1% (espressi come glucosio)
Ceneri solfatate Non oltre lo 0,1°/
Cloruri Non oltre 70 mg/kg
Solfati Non oltre 100 mg/kg
Piombo Non oltre 1 mg/kg
Batteri aerobici mesofili Non oltre 103/g
Coliformi Assenti in 10 g
Salmonella Assente in 10 g
E. coli Assente in 10 g
Staphylococcus aureus Assente in 10 g
Pseudomonas aeruginosa Assente in 10 g
Muffe Non oltre 100/g
Lieviti Non oltre 100/g
E 953 - ISOMALTO
Sinonimi Isomaltulosio idrogenato, palatinosio idrogenato
Definizione:
Denominazione chimica. L'isomalto è una miscela di mono- e disaccaridi
idrogenati i cui principali componenti
sono i disaccaridi: 6-O--D-glucopiranosil-D-sorbitolo (1,6-GPS) e l-O--D-
glucopiranosil-D-mannitolo diidrato (1,l)-GPM
Formula chimica 6-O--D-glucopiranosil-D-sorbitolo: C12H24O11
1-O--D-glucopiranosil-D-mannitolo diidrato: C12H24O112H2O
Peso molecolare 6-O--D-glucopiranosil-D-sorbitolo: 344,32
1-O--D-glucopiranosil-D-mannitolo diidrato: 380,32
Tenore Non meno del 98% di mono- e disaccaridi idrogenati e non meno
dell'86% della miscela di
6-O--D-glucopiranosil-D-sorbitolo e 1-O--D-glucopiranosil-D-mannitolo
diidrato
determinato su base anidra
Descrizione Massa cristallina inodore, bianca, lievemente igroscopica
Identificazione:
A. Solubilità Solubile in acqua, solubile molto lievemente in etanolo
B. Cromatografia su strato Esaminare per cromatografia su strato sottile
impiegando una piastra ricoperta di uno
sottile strato di circa 0,2 mm di gel di silice cromatografico. Le
principali zone di evidenza nel
cromatogramma sono quelle di 1,1-GPM e 1,6-GPS
Purezza:
Acqua Non oltre il 7% (metodo Karl Fischer)
Ceneri solfatate Non oltre il 0,05% su base anidra
D-mannitolo Non oltre il 3%
D-sorbitolo Non oltre il 6%
Zucchcri riducenti Non oltre lo 0,3% espresso come glucosio su base anidra
Nichel Non oltre 2 mg/kg su base anidra
Arsenico Non oltre 3 mg/kg su base anidra
Piombo Non oltre 1 mg/kg su base anidra
Metallipesanti(comePb) Non oltre 10 mg/kg su base anidra
E 965(i) MALTITOLO
SINONIMI
D-Maltitolo, maltosio idrogenato
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
()-D-glucopiranosil-1,4-D-glucitolo
EINECS: 209-567-0
Numero E E965(i)
Formula chimica C12H24O11
Peso molecolare 344,31
Tenore
Non meno del 98.0% di D-maltitolo C12H24O11 calcolato sulla sostanza secca
DESCRIZIONE
Polvere bianca cristallina, in sapore dolce.
IDENTIFICAZIONE
A. Solubilità Molto solubile in acqua, poco solubile in etanolo
B. Intervallo di fusione 148 °C-151°C
C. Potere rotatorio specifico
PUREZZA
Acqua Non oltre l'1% (Metodo Karl Fischer)
Ceneri solfatate Non oltre lo 0,1% sulla sostanza secca
Zuccheri riducenti Non oltre lo 0,1% espressi in glucosio sulla sostanza
secca
Cloruri Non oltre 50 mg/kg sulla sostanza secca
Solfati Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca
Nickel Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca
Arsenico Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca
Metalli pesanti Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca
E 965(ii) SCIROPPO DI MALTITOLO
Sinonimi
Sciroppo di maltosio-glucosio idrogenato, sciroppo di glucosio idrogenato
Definizione
Consiste essenzialmente in una miscela di maltitolo, sorbitolo e oligo e
polisaccaridi idrogenati.
Preparato mediante idrogenazione catalitica dello sciroppo di glucosio ad alto
tenore di maltosio. II prodotto si può trovare in commercio sia come sciroppo
che come prodotto solido
Tenore
Non inferiore al 99% di saccaridi idrogenati totali su base anidra e non
inferiore al 50% di maltitolo su base anidra
Descrizione
Liquidi viscosi chiari o masse bianche cristalline, incolori e inodori
Identifìcazione
A. Solubilità
Molto solubile in acqua, poco solubile in etanolo
B. Cromatografia su strato sottile
Saggio positivo
Purezza
Acqua Non oltre il 31% (Karl Fischer)
Zuccheri riducenti Non oltre lo 0,3% (espressi come glucosio)
Ceneri solfatate Non oltre lo 0,1"%
Cloruri Non oltre 50 mg/kg
Solfati Non oltre 100 mg/kg
Nickel Non oltre 2 mg/kg
Piombo Non oltre 1 mg/kg
E 966 LACTITOLO
SINONIMI
Lactite, lactositolo, lactobiosite
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
4-O--D-galattopiranosil-D-glucitolo
EINECS: 209-566-5
Numero E: E966
Formula chimica
C12H24O11
Peso molecolare 344,32
Tenore
Non meno del 95% sulla sostanza secca
DESCRIZIONE Polvere cristallina di sapore dolce, o soluzione incolore. Esistono
prodotti cristallini nelle forme anidra, monoidrata e diidrata.
IDENTIFICAZIONE
A. Solubilità
Molto solubile in acqua
B. Potere rotatorio specifico
PUREZZA
Acqua Prodotti cristallini: non oltre il 10,5% (metodo Karl Fischer)
Altri polioli Non oltre il 2,5% sulla sostanza secca
Zuccheri riducenti Non oltre lo 0,2% espressi in glucosio sulla sostanza
secca
Cloruri Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca
Solfati Non oltre 200 mg/kg sulla sostanza secca
Ceneri solfatate Non oltre lo 0,1% sulla sostanza secca
Nickel Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca
Arsenico Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca
Metalli pesanti Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca
E 967 XILITOLO
SINONIMI
Xilitolo
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
D-xilitolo
EINECS: 201-788-0
Numero E: E967
Formula chimica C5H12O5
Peso molecolare
152,15
Tenore
Non meno del 98,5% espresso in xilitolo sulla sostanza secca
DESCRIZIONE
Polvere bianca cristallina, praticamente inodore, di sapore molto dolce
IDENTIFICAZIONE
A. Solubilità Molto solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo
B. Intervallo di fusione 92 °C - 96 °C
C. pH 5,0-7,0 (soluzione acquosa al 10% peso/volume)
PUREZZA
Perdita all'essiccamento Non oltre lo 0,5%. Essiccare 0,5 g di campione
sottovuoto su fosforo a 60 °C per 4 ore
Ceneri solfatate Non oltre lo 0,1% sulla sostanza secca
Cloruri Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca
Solfati Non oltre 200 mg/kg sulla sostanza secca
Zuccheri riducenti Non oltre lo 0,2% espressi in glucosio sulla sostanza
secca
Altri alcoli poliidrici Non oltre l'1% sulla sostanza secca
Nickel Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca
Arsenico Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca
Metalli pesanti Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca
E 950 - ACESULFAME K
Sinonimi Acesulfame di potassio, sale di potassio di
3,4-diidro-6-metil-1,2,3-
ossatiazina-4-one-2,2-diossido
Denominazione chimica Sale di potassio del
6-metil-1,2.3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2- diossido
EINECS 259-715-3
Formula chimica C4H4KNO4S
Peso molecolare 201,24
Tenore Non meno del 99% di C4H4KNO4S su base anidra
Descrizione Polvere bianca, inodore, cristallina. Circa 200 volte più
dolce del saccarosio
Identificazione
A. Solubilità Molto solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo
B. Assorbimento U.V. Massimo 227 2 nm per una soluzione di 10 mg in 1000
ml di acqua
C. Saggio positivo per il potassio Saggio positivo (saggiare il residuo
ottenuto per combustione di 2 g del campione)
D. Saggio di precipitazione Si aggiungono poche gocce di una soluzione al
10% di cobaltonitrito di sodio
a una soluzione di 2 g del campione in 2 ml di acido acetico e 2 ml
d'acqua. Si
produce un precipitato di colore giallo
Purezza
Perdita all'essiccamento Non oltre l'1% (105 °C, 2 ore)
Impurezze organiche Saggio positivo per 20 mg/kg di componenti UV attivi
Fluoruri Non più di 3 mg/kg
Piombo Non più di 1 mg/kg
E 951 ASPARTAME
SINONIMI
Metil-estere dell'aspartil-fenilalanina
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Metil-estere della N-L--aspartil-L-fenilalanina-1, N-metil-estere dell'acido
3-ammino-N-(-carbometossi-fenetil)-succinamico
EINECS: 245-261-3
Numero E: E951
Formula chimica
C14H18N2O5
Peso molecolare
294,31
Tenore
Non meno del 98% e non oltre il 102% in C14H18N2O5 sulla sostanza secca
DESCRIZIONE
Polvere bianca cristallina, inodore, di sapore dolce. Potere dolcificante circa
200 volte superiore a quello del saccarosio
IDENTIFICAZIONE
A. Solubilità
Poco solubile in acqua ed in etanolo.
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non oltre il 4,5% (4 ore a 105 °C)
Ceneri solfatate
Non oltre lo 0,2% sulla sostanza secca
pH
Tra 4,5 e 6,0 (soluzione 1 a 125)
Trasmittanza
La trasmittanza di una soluzione all'1% in acido cloridrico 2 N, determinata in
una cella ottica di 1 cm a 430 nm con uno spettrofotometro adeguato, utilizzando
acido cloridrico 2 N nella cella riferimento, non deve essere inferiore a 0,95,
equivalente ad un'assorbanza di non oltre 0,022 all'incirca.
Potere rotatorio specifico
: da + 14,5° a + 16,5° sulla sostanza secca. Determinata alla concentrazione del
4% in acido formico 15 N, entro 30 minuti dalla preparazione del campione
Arsenico
Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca
Metalli pesanti
Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca
acido 5-Benzil-3,6-diosso-2-pi-perazinacetico
Non oltre l'1,5% sulla sostanza secca
E 952 ACIDO CICLAMICO E SUOI SALI DI SODIO E DI CALCIO
(I) ACIDO CICLAMICO
SINONIMI
Acido cicloesilsulfammico, ciclammato
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Acido cicloesansulfammico, acido cicloesilamminosolfonico
EINECS: 202-898-1
Numero E: E952
Formula chimica
C6H13NO3S
Peso molecolare
179,24
Tenore
L'acido cicloesilsulfammico contiene non meno del 98% e non più del 102% di
C6H13NO3S, calcolato sulla sostanza secca
DESCRIZIONE
Polvere bianca cristallina, praticamente incolore e di sapore agrodolce
Potere dolcificante circa 40 volte superiore a quello del saccarosio
IDENTIFICAZIONE
A. Solubilità
Solubile in acqua ed in etanolo.
B. Test di precipitazione
Acidificare con acido cloridrico una soluzione al 2%, aggiungere 1 ml di una
soluzione di cloruro di bario in acqua all'incirca 1 molare, filtrare nel caso
la soluzione sia torbida o si formi un precipitato. Aggiungere alla soluzione
limpida 1 ml di una soluzione di nitrito di sodio al 10% si forma un precipitato
bianco.
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non oltre l'1% (1 ora a 105 °C)
Selenio
Non oltre 30 mg/kg espressi in selenio sulla sostanza secca
Arsenico
Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca
Metalli pesanti
Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca
Cicloesilammina
Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
Dicicloesilammina
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca
Anilina
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca
II CICLAMMATO DI SODIO
SINONIMI
Ciclammato, sale sodico dell'acido ciclamico
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Cicloesansolfammato di sodio, cicloesilsolfammato di sodio
EINECS: 205-348-9
Numero E: E952
Formule chimiche
C6H12NNaO3S e la forma diidrata
C6H12NNaO3S.2H2O
Peso molecolare
201,22 calcolato sulla forma anidra
237,22 calcolato sulla forma anidra
Tenore
Non meno del 98% e non più del 102% sulla sostanza secca, forma diidrata: non
meno dell'84% sulla sostanza secca
DESCRIZIONE
Cristalli bianchi, inodori o polvere cristallina avente un potere dolcificante
circa 30 volte superiore a quello del saccarosio
IDENTIFICAZIONE
A. Solubilità
Solubile in acqua, praticamente insolubile in etanolo.
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non oltre 1% (1 ora a 105 °C)
forma diidrata: non oltre il 15,2% (2 ore a 105 °C)
Selenio
Non oltre 30 mg/kg espressi in selenio sulla sostanza secca
Arsenico
Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca
Metalli pesanti
Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca
Cicloesil-ammina
Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
Dicicloesil-ammina
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca
Anilina
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca
III CICLAMMATO DI CALCIO
SINONIMI
Ciclammato, sale di calcio dell'acido ciclamico
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Cicloesansolfammato di calcio, cicloesilsolfammato di calcio
EINECS: 205-349-4
Numero E: E952
Formula chimicha
C12H24CaN2O6S2.2H2O
Peso molecolare
432,57
Tenore
Non meno del 98% e non più del 101% sulla sostanza secca
DESCRIZIONE
Cristalli bianchi, incolori o polvere cristallina; potere dolcificante circa 30
volte superiore a quello del saccarosio
IDENTIFICAZIONE
A. Solubilità
Solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo.
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non oltre l'1% (1 ora a 105 °C); forma diidrata: non oltre l'8,5% (4 ore a 140
°C)
Selenio
Non oltre 30 mg/kg espressi in selenio sulla sostanza secca
Arsenico
Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca
Metalli pesanti
Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca
Cicloesil-ammina
Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
Dicicloesil-ammina Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca
Anilina
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca
E 954 SACCARINA E SUOI SALI DI SODIO, DI POTASSIO E DI CALCIO
(I) SACCARINA
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
3-oxo-2,3-diidrobenzo(d)isotiazol-1,1- diossido
EINECS: 201-321-0
Numero E: E954
Formula chimica
C7H5NO3S
Peso molecolare
183,18
Tenore
Non meno del 99% e non oltre il 101.0% di C7H5NO3S sulla sostanza secca
DESCRIZIONE
Cristalli, bianchi o polvere bianca cristallina, inodore o con debole odore
aromatico, di sapore dolce anche in soluzione molto diluite. Potere dolcificante
da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio.
IDENTIFICAZIONE
A. Solubilità
Poco solubile in acqua, solubile in soluzione basica, scarsamente solubile in
etanolo.
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non oltre l'1% (2 ore a 105 °C)
Intervallo di fusione
226 °C - 230 °C
Selenio
Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca
Arsenico
Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca
Metalli pesanti
Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca
Ceneri solfatate
Non oltre lo 0,2% sulla sostanza secca
Acidi benzoico e salicilico
Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10
ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido
acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né una colorazione violetta
o-Toluensolfonammide
Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
o-Toluensolfonammide
Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Solfonammide dell'acido benzoico
Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca
Sostanze carbonizzabili
Assenti
II SALE SODICO DELLA SACCARINA
SINONIMI
Saccarina, sale di sodio della saccarina
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
o-Benzosolfimmide di sodio, sale di sodio del
2,3-diidro-3-ossobenzisosolfonazolo, sale di sodio diidrato del
1,2-benzisotiazolin-3-one-1,1-diossido
EINECS: 204-886-1
Numero E: E954
Formula chimica
C7H4NNaO3S.2H2O
Peso molecolare
241,19
Tenore
Non meno del 99% e non più del 101% di C7H4NNaO3S sulla sostanza secca
DESCRIZIONE
Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, efflorescente, inodore o con un
debole odore, di sapore dolce anche in soluzioni molto diluite.
Potere dolcificante da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio in
soluzione diluita.
IDENTIFICAZIONE
A. Solubilità
Facilmente solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo.
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non oltre il 15% (4 ore a 120 °C)
Selenio
Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca
Arsenico
Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca
Metalli pesanti
Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca
Acidi benzoico e salicilico
Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10
ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido
acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione
violetta
o-Toluensolfonammide
Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Toluensolfonammide
Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Solfonammide dell'acido benzoico
Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca
Sostanze carbonizzabili
Assenti
III SALE DI CALCIO DELLA SACCARINA
SINONIMI
Saccarina, sale di calcio della saccarina
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
o-Benzosolfimmide di calcio, sale di calcio del
2,3-diidro-3-oxo-benzisosolfonazolo, sale di calcio idrato (2: 7) del 1,2-
benzisotiazolin-3-one-1,1-diossido
EINECS: 229-349-9
Numero E: E954
Formula chimica
C14H8CaN2O6S2.3 1/2 H2O
Peso molecolare
467,48
Tenore
Non meno del 95% di C14H8CaN2O6S2 sulla sostanza secca
DESCRIZIONE
Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, inodore o con un debole odore,
di sapore molto dolce anche in soluzione molto diluite. Potere dolcificante da
300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio in soluzione diluita.
IDENTIFICAZIONE
A. Solubilità
Facilmente solubile in acqua, solubile in etanolo.
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non oltre il 13,5% (4 ore a 120 °C)
Selenio
Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca
Arsenico
Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca
Metalli pesanti
Non oltre 10 mg/kg espressi in piombo sulla sostanza secca
Acidi benzoico e salicilico
Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10
ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido
acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione
violetta
o-Toluensolfonammide
Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Toluensolfonammide
Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Solfonammide dell'acido benzoico
Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca
Sostanze carbonizzabili
Assenti
IV SALE DI POTASSIO DELLA SACCARINA
SINONIMI
Saccarina, sale di potassio della saccarina
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
o-Benzosolfimmide di potassio, sale di potassio del
2,3-diidro-3-oxobenzisosolfonazolo, sale di potassio monoidrato del
1,2-benzisotiazolin-3-one-1,1-diossido
EINECS:
Numero E: E954
Formula chimica C7H4KNO3S.H2O
Peso molecolare 239,77
Tenore Non meno del 99% e non più del 101% di C7H4KNO3S sulla sostanza secca
DESCRIZIONE
Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, inodore o con un debole odore,
di sapore molto dolce anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante da
300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio
IDENTIFICAZIONE
A. Solubilità
Facilmente solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo.
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non oltre l'8% (4 ore a 120 °C)
Selenio
Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca
Arsenico
Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca
Metalli pesanti
Non oltre 10 mg/kg espressi in piombo sulla sostanza secca
Acidi benzoico e salicilico
Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10
ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido
acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione
violetta
o-Toluensolfonammide
Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Toluensolfonammide
Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca
p-Solfonammide dell'acido benzoico
Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca
Sostanze carbonizzabili
Assenti
E 957 TAUMATINA
SINONIMI
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
La taumatina si ottiene per estrazione acquosa a pH 2,5-4,0 dagli arilli del
frutto del ceppo naturale del Thaumatococcus daniellii (Benth), essa è composta
essenzialmente da due proteine: la Taumatina I e la Taumatina II, accompagnate
da piccole quantità di costituenti della pianta, provenienti dal materiale di
partenza.
EINECS: 258-822-2
Numero E: E957
Formula chimica
Polipeptide composto da 207 ammino acidi
Peso Molecolare
Taumatina I 22 209
Taumatina II 22 293
Tenore
Non meno del 16% di azoto sulla sostanza secca, equivalente a non meno del 94%
di proteine (N x 5,8).
DESCRIZIONE
Polvere color crema, inodore, di sapore molto dolce. Potere dolcificante da 2000
a 3000 volte superiore a quello del saccarosio
IDENTIFICAZIONE
A. Solubilità
Molto solubile in acqua, insolubile in acetone.
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non oltre il 9% (determinato essiccando fino a peso costante a 105 °C)
Carboidrati
Non oltre il 3% sulla sostanza secca
Ceneri solfatate
Non oltre il 2% sulla sostanza secca
Alluminio
Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca
Arsenico
Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo
Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Requisiti microbiologici
Conta dei microrganismi aerobici totali:
massimo 1000/g E. Coli: assente in 1 g
E 959 NEOESPERIDINA DIIDROCALCONE
SINONIMI
Neosperidina diidrocalcone, NHDC, esperetina diidrocalcone-4'--neoesperidoside,
neoesperidina DC
DEFINIZIONE
Denominazione chimica 2-O--L-ramnopiranosil-4'--D- glucopiranosil-esperetina
diidrocalcone; ottenuto per idrogenazione catalitica della neoesperidina
EINECS: 243-978-6
Numero E: E959
Formula chimica C28H36O15
Peso molecolare 612,6
Tenore
Non inferiore al 96% sulla sostanza secca
DESCRIZIONE
Polvere biancastra, cristallina, inodore, di sapore caratteristico molto dolce.
Potere dolcificante da 1000 a 1800 volte superiore a quello del saccarosio.
IDENTIFICAZIONE
A. Solubilità
Facilmente solubile in acqua calda, molto poco solubile in acqua fredda
praticamente insolubile in etere e in benzene.
B. Assorbimento all'ultra-violetto
massimo a 282-283 nm, ottenuto con una soluzione di 2 mg in 100 ml di metanolo
C. Test di Neu
Sciogliere circa 10 mg di neoesperidina DC in 1 ml di metanolo, aggiungere 1 ml
di una soluzione all'1% di 2-amminoetil difenilborato in metanolo. Si ottiene un
colore giallo vivo.
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non oltre l'11% (3 ore a 105 °C)
Ceneri solfatate
Non oltre lo 0,2% sulla sostanza secca
Arsenico
Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca
Piombo
Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca
Metalli pesanti
Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca
------------------------
(29) Allegato così modificato dall'art. 1, D.M. 5 febbraio 1999 e dall'art. 1,
D.M. 21 dicembre 2001.
Allegato XVII
(articolo 18, comma 1)
Requisiti di purezza specifici degli additivi diversi dai coloranti e dagli
edulcoranti
E 242 DIMETILDICARBONATO
SINONIMI
DMDC, dimetil pirocarbonato
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Dimetildicarbonato
Formula chimica C4H6 O5
Peso molecolare 134,09
Tenore
Non meno del 99,8%
DESCRIZIONE
Liquido incolore
PUREZZA
Dimetilcarbonato
Non più dello 0,2%
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 284 ACIDO BORICO
SINONIMI
Acido borico, acido ortoborico
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Acido borico
Formula chimica H3BO3
Peso molecolare 61,84
Tenore
Non inferiore al 99,5%
DESCRIZIONE
Cristalli incolori, inodori trasparenti o granuli o polvere bianca, leggermente
untuosa al tatto; in natura si trova come sassolite minerali
IDENTIFICAZIONE
A. Punto di fusione
171 °C
185 °C decomposizione
B. pH
3,2 - 4,8
PUREZZA
Arsenico
Non più di 1 mg/kg
Piombo
Non più di 2 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 5 mg/kg
E 285 SODIO TETRABORATO
SINONIMI
Sodio borato
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Sodio tetraborato
Formula chimica Na2B4O7
Peso molecolare 201,27
DESCRIZIONE
Polvere o scaglie simili al vetro che diventano opache dopo esposizione
all'aria; lentamente solubili in acqua
IDENTIFICAZIONE
A. Punto di fusione
75 °C dopo rapido riscaldamento
74 °C anidro
PUREZZA
Arsenico
Non più di 1 mg/kg
Piombo
Non più di 2 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 5 mg/kg
E 297 ACIDO FUMARICO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Acido butendioico; acido trans-1,2-etilen-dicarbossilico
Formula chimica C4H4O4
Peso molecolare 116,07
Tenore
Non meno del 99,0% su base anidra.
DESCRIZIONE
Polvere bianca cristallina o granuli con un caratteristico gusto acido
IDENTIFICAZIONE
A. Intervallo di fusione
286 - 302 °C (capillare chiuso, riscaldamento rapido)
B. Saggi positivi per il doppio legame e per l'acido dicarbossilico
C. pH di una soluzione al 3%: 2,0 - 2,5
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più dello 0,5% (120° C, 4h)
Ceneri solfatate
Non più dello 0,1%
Acido maleico
Non più dello 0,1%
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 304 (ii) STEARATO DI ASCORBILE
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Stearato di ascorbile; L-ascorbilstearato;
2,3-dideidro-L-treo-exono-1,4-lattone-6-stearato;
Formula chimica C24H42O7
Peso molecolare 442,6
Tenore
Non meno del 95%
DESCRIZIONE
Solido di colore bianco o giallognolo, con un odore simile a quello degli agrumi
IDENTIFICAZIONE
Punto di fusione
Circa 116 °C
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 2% dopo essiccamento (in un stufa sottovuoto da 56° a 60 °C per 1h)
Ceneri solfatate
Non più dello 0,1%
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 315 ACIDO ERITORBICO
SINONIMI
Acido isoascorbico; acido D-arabo-ascorbico
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Acido isoascorbico; acido D - isoascorbico
Formula chimica C6H8O6
Peso molecolare 176,13
Tenore
Non meno del 99%, su base anidra
DESCRIZIONE
Solido cristallino di colore tra il bianco e il giallo chiaro che si scurisce
gradualmente per esposizione alla luce.
IDENTIFICAZIONE
A. Intervallo di fusione
164 - 172 °C, con decomposizione
B. Potere rotatorio specifico tra -16,5° e -18,0° in una soluzione acquosa al
10% (p/v) a 25 °C
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più dello 0,4% (gel di silice, in stufa sottovuoto, 3h)
Ceneri solfatate
Non più dello 0,3%
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 316 SODIO ERITORBATO
SINONIMI
Sodio Isoascorbato
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Sodio isoascorbato; sale di sodio del 2,3- dideidro-D-eritro-eso-1,4-lattone
Formula chimica C6H7O6Na.H2O
Peso molecolare 216,13
Tenore
Non meno del 98%, su base anidra
DESCRIZIONE
Solido cristallino bianco
IDENTIFICAZIONE
A. Potere rotatorio specifico
tra + 95,5 °C e + 98,0° in una soluzione acquosa al 10% (p/v) a 25 °C
B. pH di una soluzione al 10%: 5.5 - 8.0
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più dello 0,25% (in stufa sottovuoto su acido solforico, 24h)
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 350 (i) MALATO DI SODIO
SINONIMI
Sale di sodio dell'acido malico
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Disodio DL-malato; sale disodico dell'acido idrossibutandioico
Formula chimica
Emiidrato: C4H4Na2O5. 1/2 H2O
Triidrato: C4H4Na2O5.3H2O
Peso molecolare
Emiidrato: 187.05
Triidrato: 232.10
Tenore
Non meno del 98,0%, su base anidra
DESCRIZIONE
Polvere cristallina o pezzetti bianchi
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per la ricerca dell'acido dicarbossilico -1,2 e per il sodio
B. Formazione di azocolorante positiva
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 7,0% (130 °C, 4h) per l'emidrato o 20,5% - 23,5% (130 °C, 4h) per il
triidrato
Ceneri solfatate
Comprese tra 78,2% - 81,4% su base anidra
Alcalinità
Non più dello 0,2% (come Na2Co3)
Acido fumarico
Non più del 1,0%
Acido maleico
Non più dello 0,05%
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 30 mg/kg
E 350 (ii) MALATO ACIDO DI SODIO
SINONIMI
Sale monosodico dell'acido DL-malico
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Sale monosodico dell'acido DL-malico
Formula chimica C4H5Na O5
Peso molecolare 156,07
Tenore
Non meno del 99,0%, su base anidra
DESCRIZIONE
Polvere bianca
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per la ricerca dell'acido dicarbossilico -1,2 e per il sodio
B. Formazione di azocolorante positiva
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 2,0% (110 °C, 3h)
Acido maleico
Non più dello 0,05%
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 351 MALATO DI POTASSIO
SINONIMI
Sale di potassio dell'acido malico
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Dipotassio DL-malato, sale dipotassico dell'acido idrossibutandioico.
Formula chimica C4H4K2O5
Peso molecolare 210,27
Tenore
Non meno del 59,5%, su base anidra
DESCRIZIONE
Soluzione acquosa incolore o quasi incolore
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per la ricerca dell'acido dicarbossilico -1,2 e per il
potassio
B. Formazione di azocolorante positiva
PUREZZA
Alcalinità
Non più dello 0,2% (come Na2Co3)
Acido maleico
Non più dello 0,05% su base anidra
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 352 (i) MALATO DI CALCIO
SINONIMI
Sale di calcio e dell'acido malico
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Calcio DL-malato; calcio idrossisuccinato; sale di calcio dell'acido
idrossibutandioico
Formula chimica C4H4CaO5
Peso molecolare 172,14
Tenore
Non meno del 97,5%, su base anidra
DESCRIZIONE
Polvere bianca
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per l'acido dicarbossilico -1,2 e per il calcio
B. Formazione di azocolorante positiva
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 2,% (100 °C, 3h)
Acido maleico
Non più dello 0,05%
Fluoruro
Non più di 30 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 352 (ii) MALATO ACIDO DI CALCIO
SINONIMI
Sale monocalcico dell'acido DL-malico
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Sale monocalcico dell'acido DL-malico
Formula chimica (C4H5O5)2Ca
Peso molecolare 306,18
Tenore
Non meno del 97,5%, su base anidra
DESCRIZIONE
Polvere bianca
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per la ricerca dell'acido dicarbossilico -1,2 e per il calcio
B. Formazione di azocolorante positiva
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 2,0% (110 °C, 3h)
Acido maleico
Non più dello 0,05%
Fluoruro
Non più di 30 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 355 ACIDO ADIPICO E SUOI SALI DI SODIO (E 356) E DI POTASSIO (E 357)
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Acido esandioico; acido 1,4-butan dicarbossilico
Formula chimica C6H10O4 (acido)
Peso molecolare 146,14 (acido)
Tenore
Non meno del 99,6%, su base anidra
DESCRIZIONE
Cristalli bianchi inodori o polvere cristallina (per l'acido)
IDENTIFICAZIONE
Intervallo di fusione
151,5 - 154,0 °C per l'acido
PUREZZA
Contenuto d'acqua
Non più dello 0,2% per l'acido (Karl Fischer)
Ceneri solfatate
Non più di 20 mg/kg per l'acido
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 363 ACIDO SUCCINICO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Acido butandioico
Formula chimica C4H6O4
Peso molecolare 118,09
Tenore
Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Cristalli incolori o bianchi, inodori dal gusto acido
IDENTIFICAZIONE
Punto di fusione
Tra 185° e 190 °C
PUREZZA
Residuo alla combustione
Non più dello 0,25% (800 °C, 15 min)
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 380 CITRATO TRIAMMONICO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Sale triammonico dell'acido 2-idrossipropan-1,2,3 - tricarbossilico
Formula chimica C6H17N3O7
Peso molecolare 243,22
Tenore
Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Cristalli o polvere bianchi
IDENTIFICAZIONE
Saggi positivi per l'ammonio e per il citrato
PUREZZA
Ossalati
Non più dello 0,04% (come acido ossalico)
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 385 EDTA CALCIO DISODICO
SINONIMI
Calcio disodio etilendiamminotetracetato. Calcio disodio edetato.
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Calcio disodio etilendiamminotetraacetato; Calcio disodio (etilene-dinitrilo) -
tetraacetato
Formula chimica C10H12CaN2Na2O8.2H2O
Peso molecolare 410,31
Tenore
Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Granuli cristallini bianchi, inodori o polvere bianca o quasi bianca,
leggermente igroscopica
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il sodio e per il calcio
B. Attività chelante di ioni metallici positiva
C. pH di una soluzione all'1% tra 6,4 e 7,5
PUREZZA
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 416 GOMMA DI KARAIA
SINONIMI Karaia, gomma karaia, Sterculia, gomma Serculia
DEFINIZIONE
La gomma di karaia è l'essudazione essiccata dagli steli e dai rami della
Sterculia urens Roxburg ed altre specie di Sterculia (Fam. Sterculiaceae) o dal
Cochlosperum gossypium A.P. De Condolle o altre specie di Cochlosperum (Fam.
Bixaceae). Consiste essenzialmente in polisaccaridi acetilati ad alto peso
molecolare, che per idrolisi cedono galattosio, ramnosio e acido galatturonico,
insieme a quantità di acido glucuronico.
DESCRIZIONE
La gomma di Karaia non macinata si presenta sotto forma di gocce di dimensioni
variabili e in pezzi irregolari dal caratteristico aspetto semi-cristallino. È
di colore tra il giallo chiaro ed il marrone rossastro, trasparente e corneo. La
gomma di Karaia in polvere è di colore tra il grigio chiaro ed il marrone
rossastro. La gomma ha un evidente odore di acido acetico ed un gusto
mucillaginoso e leggermente acidulo.
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 20% (105 °C, 5h)
Ceneri totali
Non più dell'8%
Ceneri insolubili in acido
Non più dell'1%
Materia insolubile in acido
Non più del 3%
Acidi volatili
Non meno del 10%, calcolato come acido acetico
Amido
Non rilevabile
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Metalli pesanti
Non più di 40 mg/kg
Criteri microbiologici
Salmonella spp.: Negativo (su 1 g)
E. Coli : Negativo (su 1 g)
E 417 GOMMA DI TARA
SINONIMI
Carruba peruviana
DEFINIZIONE
La gomma di tara si ottiene frantumando l'endosperma dei semi della Caesalpina
spinosa (Fam. Leguminosae). Consiste essenzialmente di polisaccaridi, con un
peso molecolare elevato, composti principalmente di galattomannani. Il
componente principale consiste in una catena lineare di (1 4) unità --D-di
mannopiranosio con -D-unità di galattopiranosio unite da (1 6) legami. Il
rapporto di mannosio rispetto al galattosio nella gomma di tara è 3: 1. Nella
gomma di carruba questo rapporto è di 4: 1 e nella gomma di guar è di 2: 1
DESCRIZIONE
Polvere quasi inodore, bianca o bianco-giallognola
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 15,0%
Ceneri
Non più del 1,5%
Materia insolubile in acidi
Non più del 2,0%
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 418 GOMMA DI GELLANO
DEFINIZIONE
La gomma di gellano è un polisaccaride ad alto peso molecolare prodotta da
fermentazione di una coltura pura di un carboidrato mediante Pseudomonas elodea,
purificata per recupero con alcol isopropilico, essiccata e macinata. È
costituita principalmente da un polisaccaride ad alto peso molecolare composto
da un tetrasaccaride in cui si riportano unità di un ramnosio, di un acido
glucosonico e due glucosio e sostituito con circa 0-5% di acil-gruppi (glicerile
e acetile) legati come esteri O-glicosidici. L'acido glucuronico è neutralizzato
come sale misto di potassio, sodio, calcio e magnesio.
Tenore
Resa, su base anidra, non inferiore al 3,3% e non superiore al 6,8% di CO2
DESCRIZIONE
Polvere di colore bianco sporco
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 15,0% (105 °C, 2 1/2h)
Ceneri
Non più del 12,0% su base anidra
Azoto
Non più del 3,0%
Isopropanolo
Non più di 750 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 30 mg/kg
Criteri microbiologici
a. Conteggio totale della capsula
Non più di 10.000 colonie per grammo
b. Lieviti e muffe
Non più di 400 colonie per grammo
c. Coliformi
Saggio negativo
d. Salmonella
Saggio negativo
E 431 STEARATO DI POLIOSSIETILENE (40)
SINONIMI
Poliossi (40) stearato
Poliossietilen (40) monostearato
DEFINIZIONE
Lo stearato di poliossietilene consiste in una miscela di mono- e diesteri di
acido stearico commestibile e diolo di poliossietilene misto (con una lunghezza
di polimero di circa 40 unità di ossietilene) con poliolo libero
Formula chimica
Monoestere: RCOO (CH2CH2O)nH
Diestere: RCOO (CH2CH2O)nOCR
Dove n è circa 40
Tenore
Contenuto non inferiore al 97,5% su base anidra
DESCRIZIONE
Scaglie color crema o solido simile alla cera
IDENTIFICAZIONE
A. Intervallo di congelamento
39° - 44° C
B. Spettro di assorbimento infrarosso
Caratteristico di un estere parziale di acido grasso e di un poliolo
poliossietilenato
PUREZZA
Acqua
Non più del 3,0% (Karl Fischer)
Numero di acidità
Non più di 1 mg/ KOH/g
Numero di saponificazione
Non meno di 25 e non più di 35 mg KOH/g
Numero di ossidrile
Non meno di 27 e non più di 40 mg KOH/g
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 432 MONOLAURATO DI POLIOSSIETILENSORBITANO
SINONIMI
Polisorbato 20
DEFINIZIONE
Il monolaurato di poliossietilensorbitano consiste in una miscela degli esteri
parziali del sorbitolo e delle sue mono- e dianidridi (che hanno un numero di
acidità inferiore a 7 ed un contenuto di acqua inferiore a 2.0%) con acido
laurico commerciale commestibile e condensato con circa 20 moli di ossido di
etilene per mole di sorbitolo e delle sue anidridi.
Tenore
Contenuto non inferiore al 70.0% di gruppi di ossietilene, equivalente a non
meno di 97,3 e non più di 103,0% di monolaurato di poliossietilensorbitano (20)
su base anidra
DESCRIZIONE
Liquido oleoso di colore tra il limone e l'ambra, con un debole odore
caratteristico ed un gusto un pò amaro
IDENTIFICAZIONE
A. Saggio positivo per gli acidi grassi
B. Spettro infrarosso
Caratteristico di un estere parziale di acido grasso e di un poliolo
poliossietilenato
C. Saponificazione
100 g del campione danno per saponificazione alcalina circa 16 g di acidi grassi
e 81 g di poliolo
PUREZZA
Acqua
Non più del 3,0% (Karl Fischer)
Ceneri solfatate
Non più dello 0,25%
Numero di acidità
Non più di 2 mg KOH/g
Numero di saponificazione
Non meno di 40 e non più di 50 mg KOH/g
Numero di ossidrile
Non meno di 96 e non più di 108 mg KOH/g
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 433 MONOOLEATO DI POLIOSSIETILENSORBITANO (20)
SINONIMI
Polisorbato 80
DEFINIZIONE
Il monooleato di poliossietilensorbitano consiste in una miscela degli esteri
parziali di sorbitolo e delle sue mono- e dianidridi (che hanno un numero di
acidità inferiore a 7.5 ed un contenuto di acqua inferiore a 0.2%) con acido
oleico commestibile e condensati con circa 20 moli di ossido di etilene per mole
di sorbitolo e delle sue anidridi.
Tenore
Contenuto non inferiore al 65.0% e non superiore al 69.5% di gruppi di
ossietilene, equivalente a non meno di 96,5 e non più di 103,5% di monooleato di
poliossietilensorbitano (20) su base anidra
DESCRIZIONE
Liquido oleoso di colore tra il limone e l'ambra, con un debole odore
caratteristico ed un gusto un pò amaro
IDENTIFICAZIONE
A. Saggio positivo per gli acidi grassi
B. Spettro infrarosso
Caratteristico di un estere parziale di acido grasso e di un poliolo
poliossietilenato
C. Saponificazione
100 g del campione danno per saponificazione alcalina circa 23 g di acidi grassi
e 75 g di poliolo
PUREZZA
Acqua
Non più del 3,0% (Karl Fischer)
Ceneri solfatate
Non più dello 0,25%
Numero di acidità
Non più di 2 mg KOH/g
Numero di saponificazione
Non meno di 45 e non più di 55 mg KOH/g
Numero di ossidrile
Non meno di 65 e non più di 80 mg KOH/g
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 434 MONOPALMITATO DI POLIOSSIETILENSORBITANO
SINONIMI
Polisorbato 40
DEFINIZIONE
Il monopalmitato di poliossietilensorbitano (20) consiste in una miscela degli
esteri parziali di sorbitolo e delle sue mono- e dianidridi (che hanno un numero
di acidità inferiore a 7.5 ed un contenuto di acqua inferiore a 0,2%) con acido
palmitico commestibile e condensati con circa 20 moli di ossido di etilene per
mole di sorbitolo e delle sue anidridi.
Tenore
Contenuto non inferiore al 66.0% e non superiore al 70.5% di gruppi di
ossietilene, equivalente a non meno di 97,0 e non più di 103,0% di monopalmitato
di poliossietilensorbitano (20) su base anidra
DESCRIZIONE
Liquido oleoso di colore tra il limone e l'arancio, con un debole odore
caratteristico ed un gusto un pò amaro
IDENTIFICAZIONE
A. Saggio positivo per gli acidi grassi
B. Spettro infrarosso
Caratteristico di un estere parziale di acido grasso e di un poliolo
poliossietilenato
C. Saponificazione
100 g del campione danno per saponificazione alcalina circa 20 g di acidi grassi
e 78 g di poliolo
PUREZZA
Acqua
Non più del 3,0% (Karl Fischer)
Ceneri solfatate
Non più dello 0,25%
Numero di acidità
Non più di 2 mg KOH/g
Numero di saponificazione
Non meno di 41 e non più di 52 mg KOH/g
Numero di ossidrile
Non meno di 90 e non più di 107 mg KOH/g
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 435 MONOSTEARATO DI POLIOSSIETILENSORBITANO
SINONIMI
Polisorbato 60
DEFINIZIONE
Il monostearato di poliossietilensorbitano consiste in una miscela degli esteri
parziali di sorbitolo e delle sue mono- e dianidridi (che hanno un numero di
acidità inferiore a 10 ed un contenuto di acqua inferiore a 0.2%) con acido
stearico commestibile e condensati con circa 20 moli di ossido di etilene per
mole di sorbitolo e delle sue anidridi.
Tenore
Contenuto non inferiore al 65.0% e non superiore al 69.5% di gruppi di
ossietilene, equivalente a non meno di 97,0 e non più di 103,0% di monooleato di
poliossietilensorbitano (20) su base anidra
DESCRIZIONE
Liquido o semigel oleoso di colore tra il limone e l'arancio, con un debole
odore caratteristico ed un gusto un pò amaro
IDENTIFICAZIONE
A. Saggio positivo per gli acidi grassi
B. Spettro infrarosso
Caratteristico di un estere parziale di acido grasso e di un poliolo
poliossietilenato
C. Saponificazione
100 g del campione danno per saponificazione alcalina circa 25 g di acidi grassi
e 77 g di poliolo
PUREZZA
Acqua
Non più del 3,0% (Karl Fischer)
Ceneri solfatate
Non più dello 0,25%
Numero di acidità
Non più di 2 mg KOH/g
Numero di saponificazione
Non meno di 41 e non più di 52 mg KOH/g
Numero di ossidrile
Non meno di 90 e non più di 107 mg KOH/g
1,4 Diossano
Non più di 10 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 436 TRISTEARATO DI POLIOSSIETILENSORBITANO
SINONIMI
Polisorbato 65
DEFINIZIONE
Il tristearato di poliossietilensorbitano consiste in una miscela degli esteri
parziali di sorbitolo e delle sue mono- e dianidridi (che hanno un numero di
acidità inferiore a 15 e un contenuto di acqua inferiore a 0.2%) con acido
stearico commestibile e condensati con circa 20 moli di ossido di etilene per
mole di sorbitolo e delle sue anidridi.
Tenore
Contenuto non inferiore al 46.0% e non superiore al 50.0% di gruppi di
ossietilene, equivalente a non meno di 96,0 e non più di 104.0% di tristearato
di poliossietilensorbitano (20) su base anidra
DESCRIZIONE
Solido simile alla cera di colore marrone chiaro, con un debole odore
caratteristico ed un gusto un pò amaro
IDENTIFICAZIONE
A. Saggio positivo per gli acidi grassi
B. Spettro infrarosso
Caratteristico di un estere parziale di acido grasso e di un poliolo
poliossietilenato
C. Saponificazione
100 g del campione danno per saponificazione alcalina circa 43 g di acidi grassi
e 56 g di poliolo
Intervallo di congelamento 29° - 33 °C
PUREZZA
Acqua
Non più del 3,0% (Karl Fischer)
Ceneri solfatate
Non più dello 0,25%
Numero di acidità
Non più di 2 mg KOH/g
Numero di saponificazione
Non meno di 88 e non più di 98 mg KOH/g
Numero di ossidrile
Non meno di 40 e non più di 60 mg KOH/g
1,4 Diossano
Non più di 10 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 442 FOSFATIDI D'AMMONIO
DEFINIZIONE Il prodotto consiste essenzialmente di una miscela di composti di
ammonio di acidi fosfatici derivati dai grassi commestibili (di solito olio di
seme di colza parzialmente indurito). Uno, due o tre parti di gliceridi possono
essere unite al fosforo. Inoltre, due fosfoesteri possono essere legati insieme
come fosfatidilfosfatidi. Il prodotto è ottenuto per glicerolisi del grasso,
fosforilazione per mezzo di anidride
fosforosa e neutralizzazione con ammoniaca.
Tenore
Contenuto di fosforo non meno di 3.0% e non più di 3,4% in peso; il contenuto di
ammonio è non meno di 1,2% e non più di 1,5% (calcolato come N).
DESCRIZIONE
Semisolido untuoso
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per la glicerina, l'acido grasso e per il fosfato
B. pH di un estratto acquoso tra 6,0 e 8,0
PUREZZA
Contenuto di azoto
Non meno del 1,2% e non oltre l'1,5%
Materia insolubile in etere di petrolio
Non più di 3 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 444 SACCAROSIO ISOBUTIRRATO ACETATO
Sinonimi
SAIB
DEFINIZIONE
Il saccarosio isobutirrato acetato è una miscela dei prodotti di reazione
formati dalla esterificazione di saccarosio di grado alimentare con anidride
acetica e anidride isobutirrica, seguita da distillazione. La miscela contiene
tutte le possibili combinazioni di esteri nei quali il rapporto molare acetato:
butirrato è circa 2 : 6.
Denominazione chimica
Saccarosio esaisobutirrato diacetato (appr.)
Formula chimica
C40H62O19 (per saccarosio esaisobutirrato diacetato)
Peso molecolare
846,9 (C40H62O19)
Tenore
Non meno del 98,8% e non più del 101,9% di C40H62O19
DESCRIZIONE
Liquido colore paglia pallido, limpido, privo di sedimenti, avente odore e aroma
blandi
IDENTIFICAZIONE
Solubilità Insolubile in acqua. Solubile in molti solventi organici
Indice di rifrazione
Densità specifica
PUREZZA
Numero di acidità Non più di 0,2 mg KOH/g
Numero di saponificazione
Non meno di 524 e non più di 540 mg KOH/g
Triacetina
Non più di 0,1%
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 5 mg/kg
E 445 ESTERI DELLA GLICERINA DELLA RESINA DEL LEGNO
DEFINIZIONE
Gli esteri della glicerina della resina del legno sono una miscela complessa di
esteri di tri - e diglicerolo di acidi di resina provenienti dalla resina del
legno. La resina si ottiene mediante estrazione con solvente dai ceppi di pino
stagionati seguita da un processo di raffinazione con solvente liquido-liquido.
Il prodotto finale è composto per circa il 90% di acidi di resina ed il 10% di
neutri (composti non acidici).
La frazione di acido di resina è una miscela complessa di acidi monocarbossilici
isomerici diterpenici aventi la tipica formula molecolare di C20H30O2,
principalmente di acido abietinico.
DESCRIZIONE Solido duro dal colore tra il giallo e l'ambra chiaro
IDENTIFICAZIONE
A. Spettro infrarosso Caratteristico del composto
B. Gas-cromatografia Caratteristica del glicerolo e degli alcoli di resina dopo
riduzione dei gruppi esteri complessi nei singoli composti
C. Punto di rammollimento 88-96 °C
PUREZZA
Densità specifica d 20/25 della soluzione
Numero di acidità
Tra 3 e 9 mg KOH/g
Numero di ossidrile
Tra 15 e 45 mg KOH/g
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 40 mg/kg
E 476 POLIRICINOLEATO DI POLIGLICEROLO
SINONIMI
Esteri poliglicerici degli acidi grassi di olio di castoro condensato
DEFINIZIONE
Il poliricinoleato di poliglicerolo è preparato mediante esterificazione del
poliglicerolo con gli acidi grassi di olio di castoro condensato
Denominazione chimica
Esteri poliglicerici degli acidi grassi di olio di castoro condensato
DESCRIZIONE
Liquido altamente viscoso
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per la glicerina, i poligliceroli e gli acidi grassi
B. Indice di rifrazione
PUREZZA
Poligliceroli La frazione di poligliceroli è in gran parte di - tri - e tetra
gliceroli e contiene non più del 10% di poligliceroli uguali o superiori a
eptagliceroli
Numero di idrossile
Tra 80 e 100 mg KOH/g
Numero di acidità
Non più di 6 mg KOH/g
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 479b PRODOTTO DI REAZIONE DELL'OLIO DI SOIA OSSIDATO TERMICAMENTE CON MONO E
DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI
DEFINIZIONE Il prodotto consiste in esteri di glicerina e acidi grassi, si trova
nei grassi commestibili e negli acidi grassi ottenuti dall'olio di soia ossidato
termicamente
Tenore
Contenuto di acido grasso totale non inferiore a 83% e non superiore a 90%
Contenuto di glicerina totale non inferiore a 16% e non superiore a 22%
DESCRIZIONE
Solido simile alla cera dal colore marrone chiaro
PUREZZA
Acidi grassi liberi
Non più dell'1,5%
Glicerina libera
Non più del 2,0%
Acidi grassi, insolubili in etere di petrolio
Non più del 2,0%
Numero di perossidi
Non più di 3
Epossidi
Non più dello 0,03%
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 491 SORBITANO MONOSTEARATO
DEFINIZIONE
Il sorbitano monostearato consiste in una miscela degli esteri parziali del
sorbitolo e delle sue mono e dianidridi (sorbitano e isosorbite) con l'acido
stearico
Tenore
Contenuto non inferiore al 95% di una miscela di esteri di sorbitolo, sorbitano
e isosorbite.
DESCRIZIONE
Scaglie o perline dal colore tra il crema ed il marrone oppure solido duro
simile alla cera con un odore leggero ed un gusto insipido
IDENTIFICAZIONE
A. Intervallo di congelamento 50-52 °C
B. Spettro infrarosso Caratteristico di un estere parziale di acido grasso e di
un poliolo
PUREZZA
Acqua
Non più dell'1,5% (Karl Fischer)
Numero di acidità
Non meno di 5 e non più di 10 mg KOH/g
Numero di saponificazione
Non meno di 147 e non più di 157 mg KOH/g
Numero di idrossile
Non meno di 235 e non più di 260 mg KOH/g
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 492 SORBITANO TRISTEARATO
DEFINIZIONE
Il sorbitano tristearato consiste in una miscela degli esteri parziali del
sorbitolo e delle sue mono e dianidridi (sorbitano e isosorbite) con l'acido
stearico
Tenore
Contenuto non inferiore al 95% di una miscela di esteri di sorbitolo, sorbitano
e esteri di isosorbite.
DESCRIZIONE
Scaglie o perline dal colore tra il crema ed il marrone oppure solido duro
simile alla cera con un odore leggero ed un gusto insipido
IDENTIFICAZIONE
A. Intervallo di congelamento 47-50° C
B. Spettro infrarosso Caratteristico di un estere parziale di un acido grasso e
di un poliolo
PUREZZA
Acqua
Non più dell'1,5% (Karl Fischer)
Numero di acidità
Non meno di 12 e non più di 15 mg KOH/g
Numero di saponificazione
Non meno di 176 e non più di 188 mg KOH/g
Numero di idrossile
Non meno di 66 e non più di 80 mg KOH/g
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 493 SORBITANO MONOLAURATO
DEFINIZIONE
Il sorbitano monolaurato consiste in una miscela degli esteri parziali del
sorbitolo e delle sue mono e dianidridi (sorbitano e isosorbiti) con l'acido
stearico
Tenore
Contenuto non inferiore al 95% di una miscela di esteri di sorbitolo, sorbitano
e esteri di isosorbite.
DESCRIZIONE
Liquido viscoso dal colore ambra, scaglie o perline dal colore tra il crema ed
il marrone oppure solido duro simile alla cera con un odore leggero ed un gusto
insipido
PUREZZA
Acqua
Non più del 2% (Karl Fischer)
Ceneri solfatate
Non più dello 0,5%
Numero di acidità
Non più di 8 mg KOH/g
Numero di saponificazione
Non meno di 155 e non più di 170 mg KOH/g
Numero di idrossile
Non meno di 330 e non più di 358 mg KOH/g
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 494 SORBITANO MONOOLEATO
DEFINIZIONE
Il sorbitano monooleato consiste in una miscela di esteri parziali del sorbitolo
e delle sue mono e dianidridi (sorbitano e isosorbite) con l'acido oleico. Il
componente principale è 1,4 - sorbitano monooleato. Gli altri componenti
comprendono l'isosorbide monooleato, il sorbitano dioleato e il sorbitano
trioleato.
Tenore
Contenuto non inferiore al 95% di una miscela di esteri di sorbitolo, sorbitano
e isosorbite.
DESCRIZIONE
Liquido viscoso dal colore ambra, scaglie o perline dal colore tra il crema ed
il marrone oppure solido duro simile alla cera con un odore leggero ed un gusto
insipido
IDENTIFICAZIONE
Numero di iodio dell'acido grasso ottenuto dalla saponificazione del campione
tra 80 e 100 mg KOH/g.
PUREZZA
Acqua
Non più del 2% (Karl Fischer)
Ceneri solfatate
Non più dello 0,5%
Numero di acidità
Non più di 8 mg KOH/g
Numero di saponificazione
Non meno di 145 e non più di 160 mg KOH/g
Numero di idrossile
Non meno di 193 e non più di 210 mg KOH/g
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 495 SORBITANO MONOPALMITATO
DEFINIZIONE
Il sorbitano monopalmitato consiste in una miscela di esteri parziali del
sorbitolo e delle sue mono e dianidridi (sorbitano e isosorbite) con l'acido
palmitico
Tenore
Contenuto non inferiore al 95% di una miscela di esteri di sorbitolo, sorbitano
e isosorbite
DESCRIZIONE
Scaglie o perline dal colore tra il crema ed il marrone oppure solido duro
simile alla cera con un odore leggero ed un gusto insipido
IDENTIFICAZIONE
A. Intervallo di congelamento 45-47° C
B. Spettro infrarosso Caratteristico di un estere parziale di un acido grasso
con un poliolo
PUREZZA
Acqua
Non più dell'1,5% (Karl Fischer)
Numero di acidità
Non meno di 4 e non più di 7,5 mg KOH/g
Numero di saponificazione
Non meno di 140 e non più di 150 mg KOH/g
Numero di idrossile
Non meno di 270 e non più di 305 mg KOH/g
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 500 (iii) SESQUICARBONATO DI SODIO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Sodio monoidrogeno dicarbonato
Formula chimica
Na2CO3NaHCO3.2H2O
Peso molecolare
226.03
Tenore
Contenuto tra 35,0% e 38.6% di Na2HCO3 e tra 46.4 e 50.0% di Na2CO3
DESCRIZIONE
Scaglie bianche, cristalli o polvere cristallina
IDENTIFICAZIONE
Saggi positivi per il sodio ed il carbonato
PUREZZA
Cloruro di sodio
Non più dello 0,5%
Ferro
Non più di 20 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 501 (i) POTASSIO CARBONATO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Carbonato di potassio
Formula chimica
K2CO3.xH2O ( x=0 oppure 1,5)
Peso molecolare
138,21
Tenore
Non meno del 99,0% sull'anidro
DESCRIZIONE
Polvere bianca molto deliquescente. L'idrato si trova sotto forma di cristalli
bianchi o granuli traslucidi
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il potassio ed il carbonato
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più di 5% (anidro) o 18% (idrato) (180 °C, 4 h)
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 501 (ii) CARBONATO ACIDO DI POTASSIO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Carbonato acido di potassio
Formula chimica
KHCO3
Peso molecolare
100,11
Tenore
Non meno del 99,0% sull'anidro
DESCRIZIONE
Cristalli incolori o polvere o granuli bianchi
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il potassio e per i carbonati
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più di 0,25% (su gel di silice, 4 h)
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 504 (ii) CARBONATO ACIDO DI MAGNESIO
SINONIMI
Idrogenocarbonato di magnesio
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Idrogenocarbonato di magnesio
Tenore
Contenuto non inferiore a 40.0% di MgO
DESCRIZIONE
Massa bianca friabile leggera o polvere bianca voluminosa
IDENTIFICAZIONE
Saggi positivi per il magnesio e il carbonato
PUREZZA
Materia insolubile nell'acido
Non più dello 0,05%
Materia solubile nell'acqua
Non più del 1,0%
Calcio
Non più del 1,0%
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 30 mg/kg
E 507 ACIDO CLORIDRICO
SINONIMI
Acido muriatico
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Acido cloridrico
Formula chimica
HCl
Peso molecolare
36,46
Tenore
L'acido cloridrico è disponibile in commercio in diverse concentrazioni. L'acido
cloridrico concentrato contiene non meno del 35,0% di HCl
DESCRIZIONE
Liquido corrosivo chiaro, incolore o leggermente giallognolo dall'odore pungente
IDENTIFICAZIONE
Saggi positivi per l'acido e per il cloruro
PUREZZA
Tracce di impurezze
Tracce di contaminanti organici che indicano che l'acido cloridrico è un
sottoprodotto di sintesi organica: non rilevabili
Materia non volatile
Non più dello 0,5%
Sostanze riducenti
Non più di 70 mg/kg (come SO2)
Sostanze ossidanti
Non più di 30 mg/kg /come Cl2)
Solfati
Non più dello 0,5%
Ferro
Non più di 5 mg/kg
Arsenico
Non più di 1 mg/kg
Piombo
Non più di 2 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 5 mg/kg
E 508 CLORURO DI POTASSIO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Cloruro di potassio
Formula chimica
KCl
Peso molecolare
74,56
Tenore
Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Cristalli incolori, allungati, prismatici o cubitali oppure polvere bianca
granulare. Inodore e con sapore salato.
IDENTIFICAZIONE
Saggi positivi per il potassio e per il cloruro
PUREZZA
Perdita all'essiccazione
Non più dell'1,0% (105 °C, 2h)
Sodio
Saggio negativo
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 509 CLORURO DI CALCIO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Cloruro di calcio
Formula chimica
CaCl2.xH2O (x=0,2 o 6)
Peso molecolare
110,99 (anidro)
Tenore
Contenuto non inferiore al 93,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Polvere igroscopica, bianca, inodore o cristalli deliquescenti
IDENTIFICAZIONE
Saggi positivi per il calcio e per il cloruro
PUREZZA
Magnesio e sale alcalino
Non più del 5% su base anidra
Fluoruro
Non più di 40 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 40 mg/kg
E 511 CLORURO DI MAGNESIO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Cloruro di magnesio
Formula chimica
MgCl2.6H2O
Peso molecolare
203,30
Tenore
Contenuto non inferiore a 99,0%
DESCRIZIONE
Scaglie o cristalli incolori, inodori e molto deliquescenti
IDENTIFICAZIONE
Saggi positivi per il magnesio e per il cloruro
PUREZZA
Ammonio
Non più del 2, % (100 °C, 3h)
Arsenico Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 30 mg/kg
E 512 CLORURO STANNOSO
SINONIMI
Cloruro di stagno - Stagno dicloruro
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Cloruro di stagno diidrato
Formula chimica
SnCl2.2H2O
Peso molecolare
225,63
Tenore
Contenuto non inferiore al 98,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Cristalli incolori o bianchi. Possono avere un leggero odore di acido cloridrico
IDENTIFICAZIONE
Saggi positivi per lo stagno e per il cloruro
PUREZZA
Solfati
Non più di 30 mg/kg
Arsenico
Non più di 2 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 60 mg/kg
E 513 ACIDO SOLFORICO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Acido solforico
Formula chimica
H2SO4
Peso molecolare
98.07
Tenore
Contenuto non specificato. La forma concentrata contiene non meno del 96,0%
DESCRIZIONE
Liquido chiaro, incolore o leggermente marrone, molto corrosivo
IDENTIFICAZIONE
Saggi positivi per l'acido e per il solfato
PUREZZA
Ceneri
Non più dello 0,02%
Materia riducente
Non più di 40 mg/kg (come SO2)
Nitrati
Non più di 10 mg/kg (come H2SO4)
Cloruri
Non più di 50 mg/kg
Ferro
Non più di 200 mg/kg
Selenio
Non più di 20 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 514 (i) SOLFATO DI SODIO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Solfato di sodio
Formula chimica
Na2SO4.xH2O (x=0 o 10)
Peso molecolare
142,04
Tenore
Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Cristalli incolori o polvere cristallina fine bianca. Il decaidrato è
efflorescente
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il sodio e per il solfato
B. Acidità di una soluzione al 5%: neutra o leggermente alcalina alla cartina al
tornasole
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più dell'1,0% (anidro) o non più del 57% (decaidrato)
Selenio
Non più di 30 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 514 (ii) SOLFATO ACIDO DI SODIO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Solfato acido di sodio
Formula chimica
NaHSO4
Peso molecolare
120,06
Tenore
Contenuto non inferiore al 95,2%
DESCRIZIONE
Cristalli o granulari bianchi, inodori
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il sodio e per il solfato
B. Le soluzioni sono fortemente acide
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più dello 0,8%
Materia insolubile nell'acqua
Non più dello 0,05%
Selenio
Non più di 30 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 30 mg/kg
E 515 (i) SOLFATO DI POTASSIO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Solfato di potassio
Formula chimica
K2SO4
Peso molecolare
174,25
Tenore
Contenuto non inferiore al 99,0%
DESCRIZIONE
Cristalli incolori o bianchi o polvere cristallina
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il potassio e per il solfato
B. pH di una soluzione al 5% tra 5,5 e 8,5
PUREZZA
Selenio
Non più di 30 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 516 SOLFATO DI CALCIO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Solfato di calcio
Formula chimica
CaSO4.xH2O (x=0 o 2)
Peso molecolare
136,14 (anidro)
Tenore
Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Polvere fine di colore tra il bianco ed il giallognolo
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il calcio e per il solfato
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Anidro: non più dell'1,5% (250 °C, fino a peso costante).
Diidrato: non più del 23% (ibidem)
Floruro
Non più di 30 mg/kg
Selenio
Non più di 30 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 520 SOLFATO DI ALLUMINIO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Solfato di alluminio
Formula chimica
Al2 (SO4)3
Peso molecolare
342,1
Tenore
Contenuto non inferiore al 99,5% dopo calcinazione
DESCRIZIONE
Polvere bianca, lastre lucenti o frammenti cristallini dal sapore dolciastro e
leggermente astringente
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per l'alluminio e per il solfato
B. pH di una soluzione al 5% 2,9 o superiore
PUREZZA
Perdita alla combustione
Non più del 5% (500 °C, 3h)
Alcali e terre alcaline
Non più dello 0,4%
Selenio
Non più di 30 mg/kg
Fluoruri
Non più di 30 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 521 SOLFATO DI ALLUMINIO E SODIO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Solfato di alluminio e sodio
Formula chimica
AlNa (SO4)2.xH2O (x=0 o 12)
Peso molecolare
142,09 (anidro)
Tenore
Contenuto su base anidra non inferiore al 96,5% (anidro) e al 99,5%
(dodecaidrato)
DESCRIZIONE
Cristalli trasparenti o polvere bianca cristallina dal sapore salato ed
astringente
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per l'alluminio, per il sodio e per il solfato
PUREZZA
Perdita all'essiccamento Forma anidra: non più del 10,0% (220 °C, 16h)
Dodecaidrato: non più del 47,2% (50-55 °C, 1h, poi 200 °C, 16h)
Sali di ammonio
Odore di ammoniaca non rilevabile dopo riscaldamento
Selenio
Non più di 30 mg/kg
Fluoruro
Non più di 30 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 522 SOLFATO DI ALLUMINIO E POTASSIO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Alluminio potassio solfato dodecaidrato
Formula chimica
AlK (SO4)2.12H2O
Peso molecolare
474,38
Tenore
Contenuto non inferiore al 99,5%
DESCRIZIONE
Cristalli larghi, trasparenti o polvere bianca cristallina con un sapore
dolciastro ed astringente
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per l'alluminio, per il potassio e per il solfato
B. pH di una soluzione al 10% tra 3,0 e 4,0
PUREZZA
Sali di ammonio
Odore di ammoniaca non rilevabile dopo riscaldamento
Selenio
Non più di 30 mg/kg
Fluoruri
Non più di 30 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 523 SOLFATO DI ALLUMINIO E AMMONIO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Solfato di alluminio e ammonio
Formula chimica
AlNH4 (SO4)2.12H2O
Peso molecolare
453,32
Tenore
Contenuto non inferiore al 99,5%
DESCRIZIONE
Cristalli larghi, incolori o polvere bianca con un sapore dolciastro e
fortemente astringente
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per l'alluminio, per l'ammonio e per il solfato
PUREZZA
Alcali e terre alcaline
Non più dello 0,5%
Selenio
Non più di 30 mg/kg
Fluoruri
Non più di 30 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 524 SODIO IDROSSIDO
Sinonimi
Soda caustica, lisciva
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Sodio idrossido
Formula chimica
NaOH
Peso molecolare
40,0
Tenore
Contenuto della forma solida non meno del 95,0% di alcali totali (come NaOH).
Contenuto delle soluzioni in accordo con la percentuale di NaOH stabilita o
riportata in etichetta.
DESCRIZIONE
Fiocchi, bastoncini, masse fuse o altre forme di colore bianco o quasi bianco.
Le soluzioni sono limpide o leggermente torbide, incolori o leggermente
colorate, fortemente caustiche ed igroscopiche e quando sono esposte all'aria
assorbono anidride carbonica per formare sodio carbonato.
IDENTIFICAZIONE
A. Saggio positivo per il sodio
B. Una soluzione all'1% è fortemente acida
PUREZZA
Materia insolubile in acqua e materia organica
Una soluzione al 5% è completa, limpida incolore o leggermente colorata
Carbonati
Non più di 3,0% (come Na2CO3)
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 30 mg/kg
E 525 POTASSIO IDROSSIDO
Sinonimi
Potassa caustica
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Potassio idrossido
Formula chimica
KOH
Peso molecolare
56,11
Tenore
Non inferiore all'85,0% di alcali calcolato come KOH
DESCRIZIONE
Fiocchi, bastoncini, masse fuse o altre forme di colore bianco o quasi bianco
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per alcali e per potassio
B. Una soluzione all'1% è fortemente alcalina
PUREZZA
Sostanza insolubile
Una soluzione al 5% è perfetta, chiara in acqua e poco colorata
Carbonati
Non più del 3,5% (come K2CO3)
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 30 mg/kg
E 527 IDROSSIDO D'AMMONIO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Idrossido d'ammonio
Formula chimica
NH4OH
Peso molecolare
35,05
Tenore
Contenuto non inferiore al 27% di NH3
DESCRIZIONE
Soluzione chiara, incolore, con un caratteristico odore estremamente acre
IDENTIFICAZIONE
A. Saggio positivo per l'ammoniaca
PUREZZA
Materia non volatile
Non più dello 0,02%
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 3 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 5 mg/kg
E 528 IDROSSIDO DI MAGNESIO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Idrossido di magnesio
Formula chimica
Mg (OH)2
Peso molecolare
58,32
Tenore
Contenuto non inferiore al 95,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Polvere bianca, voluminosa, inodore con un sapore leggermente alcalino
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il magnesio e per gli alcali
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 2,0% (105 °C, 2h)
Perdita alla calcinazione
Non più del 33% (800 °C a peso costante)
Ossido di calcio
Non più dell'1,5%
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 5 mg/kg
E 529 OSSIDO DI CALCIO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Ossido di calcio
Formula chimica
CaO
Peso molecolare
56,08
Tenore
Contenuto non inferiore al 95,0% dopo calcinazione
DESCRIZIONE
Masse dure o granuli bianchi o grigiastri, inodori o polvere di colore tra il
bianco ed il grigiastro
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per gli alcali e per il calcio
B. Sviluppo di calore a contatto con acqua
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 10,0% (ca 800 °C, a peso costante)
Materia insolubile nell'acido
Non più dell'1,0%
Bario
Non più di 300 mg/kg
Magnesio e sali alcalini
Non più del 3,6%
Fluoruri
Non più di 50 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 40 mg/kg
E 530 OSSIDO DI MAGNESIO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Ossido di magnesio
Formula chimica
MgO
Peso molecolare
40,31
Tenore
Contenuto non inferiore al 96,0% dopo calcinazione
DESCRIZIONE
Polvere bianca molto voluminosa nota come magnesia leggera o polvere bianca
densa nota come magnesia pesante .5 g di magnesia leggera occupano un volume tra
i 40 ed i 50 ml, mentre 5 g di magnesia pesante occupano un volume tra i 10 ed i
20 ml.
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per gli alcali e per il magnesio
PUREZZA
Perdita alla calcinazione
Non più del 5,0% (ca 800° C fino a peso costante)
Ossido di calcio
Non più dell'1,5%
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 40 mg/kg
E 535 SODIO FERROCIANURO
Sinonimi
Prussiato giallo di soda
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Sodio ferrocianuro
Formula chimica
Na4Fe (CN)6·10H2O
Peso molecolare
484,1
Tenore
Non meno del 99,0%
DESCRIZIONE
Cristalli gialli o polvere cristallina
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il sodio e per il ferrocianuro
PUREZZA
Umidità libera
Non più dell'1,0%
Sostanze insolubili in acqua
Non più di 0,03%
Cloruri
Non più dello 0,2%
Solfati
Non più di 0,1%
Cianuro libero
Assente
Ferrocianuro
Assente
E 536 POTASSIO FERROCIANURO
Sinonimo
Prussiato giallo di potassa
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Potassio ferrocianuro
Formula chimica
K4Fe (CN)6.3H2O
Peso molecolare
422,4
Tenore
Non inferiore al 99,0%
DESCRIZIONE
Cristalli di colore giallo citrino
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il potassio e per il ferrocianuro
PUREZZA
Umidità libera
Non più dell'1%
Sostanze insolubili in acqua
Non più dello 0,03%
Cloruri
Non più dello 0,2%
Solfati
Non più dello 0,1%
Cianuro libero
Assente
Ferrocianuro
Assente
E 538 FERROCIANURO DI CALCIO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Calcio ferrocianuro
Formula chimica
Ca2Fe (CN)6·12H2O
Peso molecolare
508,3
Tenore
Contenuto non inferiore al 99,0%, su base anidra
DESCRIZIONE
Cristalli gialli o polvere cristallina
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il calcio e il ferrocianuro
PUREZZA
Umidità libera
Non più dell'1,0%
Materia insolubile nell'acqua
Non più dello 0,03%
Cloruri
Non più dello 0,2%
Solfati
Non più dello 0,1%
Cianuro libero
Assente
Ferrocianuro
Assente
Arsenico
Non più di mg/kg
Piombo
Non più di mg/kg
Mercurio
Non più di mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di mg/kg
E 541 SOLFATO ACIDO DI SODIO E ALLUMINIO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Sodio trialluminio tetradecaidrogeno octofosfato tetraidrato (A)
Trisodio dialluminio pentadecaidrogeno octofosfato (B)
Formula chimica Na A13H14 (PO4)8·4H2O (A)
Na3 Al2H15 (PO4)8 (B)
Peso molecolare
949,88 (A)
897,82 (B)
Tenore
Contenuto non inferiore al 95,0% per entrambe le forme
DESCRIZIONE
Polvere bianca inodore
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il sodio, per l'alluminio e per il fosfato
PUREZZA
Perdita alla calcinazione
19,5% (A) (750-800 °C, 2h)
15-16% (B) (750-800 °C, 2h)
Fluoruri
Non più di 25 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 40 mg/kg
E 552 SILICATO DI CALCIO
DEFINIZIONE
Il silicato di calcio è un silicato idrato o anidro con proporzioni variabili di
CaO e SiO2
Denominazione chimica
Silicato di calcio
Tenore
Contenuto su base anidra:
- Come SiO2 non inferiore al 72% e non superiore al 78%
- come CaO non inferiore al 16% e non superiore al 21%
DESCRIZIONE
Polvere fluida tra il bianco ed il bianco sporco che rimane tale dopo avere
assorbito quantità relativamente grandi di acqua o di altri liquidi
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il silicato e per il calcio
B. Forma un gel con gli acidi minerali
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 6% (105 °C, 2h)
Perdita alla calcinazione
Non meno del 7% e non più del 14% (1000 °C, peso costante)
Sodio
Non più del 3%
Fluoruri
Non più di 10 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 40 mg/kg
E 553a (i) SILICATO DI MAGNESIO
DEFINIZIONE
Il silicato di magnesio è un composto sintetico il cui rapporto molare tra
ossido di magnesio e biossido di silicio è di circa 2 : 5
Denominazione chimica
Silicato di magnesio
Tenore
Contenuto non inferiore al 15% di MgO e non inferiore al 67% di SiO2 dopo
calcinazione
DESCRIZIONE
Polvere molto fine, bianca, inodore e insapore, non sabbiosa
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il magnesio e per il silicato
B. pH di un impasto liquido al 10% tra 7,0 e 10,8
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 15% (105 °C, 2h)
Perdita alla calcinazione
Non più del 15% dopo essiccamento (1000 °C, 20 min)
Sali solubili in acqua
Non più del 3%
Alcali liberi
Non più dell'1% (come NaOH)
Fluoruri
Non più di 10 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 40 mg/kg
E 553a (ii) TRISILICATO DI MAGNESIO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Trisilicato di magnesio
Formula chimica
Mg2Si3O8·xH2O (composizione approssimativa)
Tenore
Contenuto non inferiore al 29% di MgO e non inferiore al 65% di SiO2 dopo
calcinazione
DESCRIZIONE
Polvere fine, bianca, non sabbiosa
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il magnesio e per il silicato
B. pH di un impasto liquido al 5% tra 6,3 e 9,5
PUREZZA
Perdita alla calcinazione
Non più del 10%
Sali solubili in acqua
Non più del 2%
Alcali liberi
Non più dell'1% (come NaOH)
Fluoruri
Non più di 10 mg/kg
Amianto
Non rilevabile al microscopio
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 40 mg/kg
E 553b TALCO
DEFINIZIONE
Il talco è un silicato di magnesio idrato naturale contenente talvolta piccole
percentuali di silicato di alluminio
Denominazione chimica
Magnesio idrogenometasilicato
Formula chimica
Mg3 (Si4O10)(OH)2
Peso molecolare
379,22
DESCRIZIONE
Polvere bianca o quasi, leggera, omogenea ed untuosa al tatto
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il magnesio e per il silicato
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più dell'1,0% (180 °C, 1h)
Perdita alla calcinazione
Non più del 9,0%
Materia solubile nell'acido
Non più del 2,0%
Materia solubile in acqua
Non più dello 0,2%
Ferro solubile nell'acido
Non rilevabile al microscopio
Amianto
Non rilevabile al microscopio
Fluoruri
Non più di 20 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 40 mg/kg
E 554 SILICATO DI SODIO E ALLUMINIO
Sinonimi
Sodio silico alluminato.
Sodio alluminosilicato
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Silicato di sodio e alluminio
Tenore
Contenuto su base anidra:
- come SiO2 non inferiore al 66,0% e non superiore al 71,0%
- come Al2O3 non inferiore al 9,0% e non superiore al 13,0%
DESCRIZIONE
Polvere bianca, fine, amorfa o perle
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il sodio, per l'alluminio e per il silicato
B. pH di un impasto liquido al 20% tra 6,4 e 10,5
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 8,0% (105 °C, 2h)
Perdita alla calcinazione non meno del 11,0% e non più dell'11% su base anidra
(900 °C, peso costante)
Sodio
Non più del 7,0% (come Na2) su base anidra
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 556 SILICATO DI CALCIO E ALLUMINIO
Sinonimi
Calcio alluminio silicato - Calcio silicoalluminato
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Silicato di calcio e alluminio
Tenore
Contenuto su base anidra:
- come SiO2 non inferiore al 44,0% e non superiore al 50,0%
- come Al2O3 non inferiore al 3,0% e non superiore al 5,0%
- come CaO non inferiore al 32,0% e non superiore al 38,0%
DESCRIZIONE
Polvere bianca, fine e fluida
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il calcio, per l'alluminio e per il silicato
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 10,0% (105 °C, 2h)
Perdita alla calcinazione
Non meno del 14,0% e non più del 18,0% su base anidra (1000 °C, peso costante)
Fluoruri
Non più di 50 mg/kg
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 30 mg/kg
E 559 SILICATO DI ALLUMINIO
Sinonimi
Caolino, leggero o pesante
DEFINIZIONE
Il silicato di alluminio (caolino) è un'argilla naturale idratata purificata, di
composizione variabile
DESCRIZIONE
Polvere fine, bianca o bianco grigiastra ed untuosa
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per l'alluminio e per il silicato
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 15,0% (575 °C, peso costante)
Materia solubile in acqua
Non più dello 0,3%
Materia solubile in acido
Non più del 2,0%
Amianto
Non rilevabile al microscopio
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 574 ACIDO GLUCONICO
DEFINIZIONE
L'acido gluconico è una soluzione acquosa di acido gluconico e
gluconedeltalattone
Denominazione chimica
Acido gluconico
Formula chimica
C6H12O7
Tenore
Contenuto non inferiore al 52,0% (come acido gluconico)
DESCRIZIONE
Liquido sciropposo chiaro, incolore o giallo chiaro
IDENTIFICAZIONE
A. Formazione del derivato con fenilidrazina positiva. Il composto formato fonde
tra 196 ° e 202 °C con decomposizione
PUREZZA
Residuo alla combustione
Non più dello 0,10%
Cloruri
Non più di 350 mg/kg
Solfati
Non più di 240 mg/kg
Penta-Clorofenolo
Non rilevabile
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 576 GLUCONATO DI SODIO
SINONIMI
Sale di sodio dell'acido D-Gluconico
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Sodio D-gluconato
Formula chimica
C6H11NaO7
Peso molecolare
218,14
Tenore
Contenuto non inferiore al 98,0%
DESCRIZIONE
Polvere cristallina fine o granulare di colore tra il bianco ed il marrone
chiaro
IDENTIFICAZIONE
A. Saggio positivo per il sodio
B. Formazione del derivato con fenilidrazina dell'acido gluconico positiva
PUREZZA
Materia riducente
Non più dello 0,5% (come glucosio)
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 577 GLUCONATO DI POTASSIO
SINONIMI
Sale di potassio dell'acido D-Gluconico
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Potassio D-gluconato
Formula chimica
C6H11KO7
Peso molecolare
234,25
Tenore
Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Polvere o granuli cristallini tra il bianco ed il giallo chiaro
IDENTIFICAZIONE
A. Saggio positivo per il potassio
B. Formazione del derivato con fenilidrazina dell'acido gluconico positiva
C. pH di una soluzione al 10% tra 7,3 e 8,5
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 3,0% (105 °C, 4h, sottovuoto)
Materia riducente Non più dello 0,5% (come glucosio)
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 578 GLUCONATO DI CALCIO
SINONIMI
Sale di calcio di acido D-Gluconico
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Calcio D-gluconato
Formula chimica
C12H22CaO14·H2O
Peso molecolare
448,39
Tenore
Contenuto non inferiore al 98,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Granuli o polvere cristallina, di colore bianco
IDENTIFICAZIONE
A. Saggio positivo per il calcio
B. Formazione del derivato con fenilidrazina dell'acido gluconico positiva
C. pH di una soluzione al 5% tra 6,0 e 8,0
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 3,0% (105° C, 16h)
Materia riducente
Non più dello 0,5% (come glucosio)
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 585 LATTATO FERROSO
Sinonimi
Lattato di ferro (II)
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
2-idrossipropanoato di ferro (II)
Formula chimica
C6H10FeO6·xH2O (X = 2 o 3)
Peso molecolare
270,02 (diidrato)
288,03 (triidrato)
Tenore
Contenuto non inferiore al 96,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Cristalli bianco verdastri o polvere verde chiaro con un debole odore
caratteristico e un tenue sapore dolce metallico
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il ferro e per il lattato
B. pH di una soluzione al 2% tra 5,0 e 6,0
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 18,0% (100 °C, sotto vuoto)
Solfati
Non più dello 0,1%
Cloruri
Non più dello 0,1%
Ione ferrico
Non più dello 0,6%
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 40 mg/kg
E 620 ACIDO GLUTAMMICO
Sinonimi
Acido L-glutammico, Acido L-aminoglutarico
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Acido L-2-amino-pentandioico
Formula chimica
C5H9NO4
Peso molecolare
147,13
Tenore
Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Cristalli bianchi o incolori o polvere cristallina
IDENTIFICAZIONE
A. Saggio positivo per l'acido glutammico mediante cromotografia su strato
sottile
B. Potere rotatorio specifico
C. pH di una soluzione satura tra 3,0 e 3,5
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 0,2% (80° C, 3h)
Ceneri solfatate
Non meno dello 0,2%
Cloruri
Non più dello 0,2%
Acido pirrolidone carbossilico
Non più dello 0,2%
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 622 GLUTAMMATO MONOPOTASSICO
Sinonimi
Glutammato di potassio - MPG
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Monopotassio L-glutammato
Formula chimica
C5H8KNO4·H2O
Peso molecolare
203,24
Tenore
Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Cristalli bianchi, praticamente inodori o polvere cristallina dall'odore
caratteristico
IDENTIFICAZIONE
A. Saggio positivo per il potassio
B. Saggio positivo per l'acido glutammico mediante cromotografia su strato
sottile
C. Potere rotatorio specifico
D. pH di una soluzione al 2% tra 6,7 e 7,3
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più dello 0,2% (80 °C, 5h)
Cloruri
Non più dello 0,2%
Acido pirrolidone carbossilico
Non più dello 0,2%
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 623 DIGLUTAMMATO DI CALCIO
Sinonimi
Calcio glutammato
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Monocalcio L-glutammato
Formula chimica
C10H16CaN2O8·xH2O (x = 0, 1, 2, o 4)
Peso molecolare 332,32 (anidro)
Tenore
Contenuto non inferiore al 98,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Cristalli bianchi, praticamente inodori o polvere cristallina dall'odore
caratteristico
IDENTIFICAZIONE
A. Saggio positivo per il calcio
B. Saggio positivo per l'acido glutammico mediante cromotografia su strato
sottile
C. Potere rotatorio specifico
PUREZZA
Acqua
Non più del 19,0% (Karl Fischer)
Cloruri
Non più dello 0,2%
Acido pirrolidone carbossilico
Non più dello 0,2%
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 624 GLUTAMMATO MONOAMMONICO
Sinonimi
Ammonio glutammato
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Ammonio L-glutammato
Formula chimica
C5H12N2O4·H2O
Peso molecolare
182,18
Tenore
Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Cristalli bianchi, praticamente inodori o polvere cristallina dall'odore
caratteristico
IDENTIFICAZIONE
A. Saggio positivo per l'ammonio
B. Saggio positivo per l'acido glutammico mediante cromotografia su strato
sottile
C. Potere rotatorio specifico
D. pH di una soluzione al 5% tra 6,0 e 7,0
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più dello 0,5% (50 °C, 4h)
Ceneri solfatate
Non più dello 0,1%
Acido pirrolidone carbossilico
Non più dello 0,2%
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 625 DIGLUTAMMATO DI MAGNESIO
Sinonimi
Magnesio glutammato
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Magnesio di L-glutammato
Formula chimica C10H16MgN2O8·4H2O
Peso molecolare
388,62
Tenore
Contenuto non inferiore al 95,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Cristalli bianchi o bianco sporco, inodori o polvere dall'odore caratteristico
IDENTIFICAZIONE
A. Saggio positivo per il magnesio
B. Saggio positivo per l'acido glutammico mediante cromotografia su strato
sottile
C. Potere rotatorio specifico
D. pH di una soluzione al 10% tra 6,4 e 7,5
PUREZZA
Acqua
Non più del 24% (Karl Fischer)
Cloruri
Non più dello 0,2%
Solfati
Non più dello 0,2%
Acido pirrolidone carbossilico
Non più dello 0,2%
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 626 ACIDO GUANILICO
Sinonimi
Acido 5' - guanilico
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Acido guanosin-5'-monofosforico
Formula chimica
C10H14N5O8P
Peso molecolare
363,22
Tenore
Non meno del 97,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, colorati e o con gusto
particolare.
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il ribosio e per il fosfato organico
B. pH di una relazione al 2,5% compreso fra 1,5 e 2,5
C. Spettrometria: assorbimento massimo a 256 nm di una soluzione in HCl 0,01N
contenente 20 mg/l
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più dell'1,5% (120°, 4h)
Altri nucleatidi
Non rilevabili per cromatografia su strato sottile
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 627 GUANILATO DISODICO
Sinonimi
Guanilato di sodio
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Guanosin-5'-monofosfato disodico
Formula chimica
C10H12N5Na2O8P·xH2O (X = ca. 7)
Peso molecolare
407,19
Tenore
Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Cristalli bianchi o incolori ed inodori, o polvere bianca cristallina dal gusto
caratteristico
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il sodio
B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,5
C. Spettrometria: assorbimento massimo a 256 nm di una soluzione in HCl 0,01N
contenente 20 mg/l
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 25% (120 °C, 4h)
Altri nucleotidi
Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 628 GUANILATO DIPOTASSICO
Sinonimi
Guanilato di potassio
DEFINIZIONE
Denominazione chimica Guanosin-5'-monofosfato di potassico
Formula chimica
C10H12K2N5O8P
Peso molecolare
439,40
Tenore
Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Cristalli bianchi o incolori ed inodori, o polvere bianca cristallina dal gusto
caratteristico
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il potassio
B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,5
C. Spettrometria: assorbimento massimo 256 nm di una soluzione in HCl 0,01N
contenente 20 mg/l
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 5% (120 °C, 4h)
Altri nucleotidi
Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 629 GUANILATO DI CALCIO
Sinonimi Calcio 5'-guanilato
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Guanosin-5'-monofosfato di calcio
Formula chimica
C10H12CaN5O8P·xH2O
Peso molecolare 401,20 (anidro)
Tenore Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Cristalli o polvere bianchi o bianco sporco inodori dal gusto caratteristico
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il calcio
B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,0
C. Spettrometria: assorbimento massimo a 256 nm di una soluzione in HCl 0,01N
contenente 20 mg/l
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 23,0% (120 °C, 4h)
Altri nucleotidi
Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 630 ACIDO INOSINICO
Sinonimi
Acido -5'-inosinico
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Acido inosin-5'-monofosforico
Formula chimica
C10H13N4O8P
Peso molecolare
348,21
Tenore
Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Cristalli o polvere bianchi o incolori ed inodori dal gusto caratteristico
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il ribosio e per il fosfato organico
B. pH di una soluzione al 5% tra 1,0 e 2,0
C. Spettrometria: assorbimento massimo a 250 nm di una soluzione in HCl 0,01N
contenente 20 mg/l
PUREZZA
Perdita dell'essiccamento
Non più del 3,0% (120 °C, 4h)
Altri nucleotidi
Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 631 INOSINATO DISODICO
Sinonimi
Inosinato di sodio
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Inosin-5'-monofosfato disodico
Formula chimica
C10H11N4Na2O8P·H2O
Peso molecolare
392,17 (anidro)
Tenore
Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Cristalli o polvere bianchi o incolori ed inodori dal gusto caratteristico
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il sodio
B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,5
C. Spettrometria: assorbimento massimo a 250 nm di una soluzione in HCl 0,01N
contenente 20 mg/l
PUREZZA
Acqua
Non più del 29,0% (Karl Fischer)
Altri nucleotidi
Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 632 INOSINATO DIPOTASSICO
Sinonimi
5'-Inosinato di potassio
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Inosin-5'-monofosfato di potassico
Formula chimica
C10H11K2N4O8P
Peso molecolare
424,39
Tenore
Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Cristalli o polvere bianchi o incolori ed inodori dal gusto caratteristico
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il potassio
B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,5
C. Spettrometria: Assorbimento massimo a 250 nm di una soluzione in HCl 0,01N
contenente 20 mg/l
PUREZZA
Acqua
Non più del 10,0% (Karl Fischer)
Altri nucleotidi
Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 633 INOSINATO DI CALCIO
Sinonimi
5'-inosinato di calcio
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Inosin-5'-monofosfato di calcio
Formula chimica
C10H11CaN4O8P·xH2O
Peso molecolare
386,19
Tenore
Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Cristalli o polvere bianchi o incolori ed inodori dal gusto caratteristico
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il calcio
B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,0
C. Spettrometria: assorbimento massimo a 250 nm di una soluzione in HCl 0,01N
contenente 20 mg/l
PUREZZA
Acqua
Non più del 23,0% (Karl Fischer)
Altri nucleotidi
Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 634 5'-RIBONUCLEOTIDI DI CALCIO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
I 5' ribonucleotidi di calcio sono essenzialmente una miscela di inosin
-5'-monofosfato di calcio e guanosin - 5' monofosfato di calcio
Formula chimica
C10H11N4CaO8P·xH2O e
C10H12N5CaO8P·xH2O
Tenore
Contenuto di entrambi i componenti principali non inferiore al 97,0%, e di ogni
componente non inferiore al 47,0% e non superiore al 53%, in ogni caso su base
anidra
DESCRIZIONE
Cristalli o polvere bianchi o quasi bianchi ed inodori, con un leggero gusto
caratteristico
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il calcio
B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,0
PUREZZA
Acqua
Non più del 23,0% (Karl Fischer)
Altri nucleotidi
Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 635 5'-RIBONUCLEOTIDI DI SODIO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
I 5' ribonucleotidi di sodio sono essenzialmente una miscela di inosin -
5'-monofosfato disodico e guanosin - 5'-monofosfato disodico
Formula chimica
C10H11N4Na2O8P·xH2O
C10H12N5Na2O8P·xH2O
Peso molecolare
Tenore
Contenuto di entrambi i componenti principali non inferiore al 97,0% e di ogni
componente non inferiore al 47,0% e non superiore al 53%, in ogni caso su base
anidra
DESCRIZIONE
Cristalli o polvere bianchi o quasi bianchi ed inodori con un leggero gusto
caratteristico
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il sodio
B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,5
PUREZZA
Acqua
Non più del 26,0% (Karl Fischer)
Altri nucleotidi
Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 10 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 640 GLICINA E SUO SALE DI SODIO
SINONIMI
Acido amminoacetico
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Acido amminoacetico
Formula chimica
H2NCH2COOH
Peso molecolare
75,07 per l'acido
Tenore
Contenuto non inferiore al 98,5% su base anidra
DESCRIZIONE
Cristalli bianchi o polvere cristallina con un sapore dolce
IDENTIFICAZIONE
A. Saggio positivo per l'amminoacido (colore viola con ninidrina)
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più dello 0,2%
Residuo alla calcinazione
Non più dello 0,1%
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 20 mg/kg
E 904 GOMMALACCA
Sinonimi
Gommalacca bianca
DEFINIZIONE
La gommalacca è una lacca purificata e imbianchita, proveniente dalla secrezione
resinosa dell'insetto laccifer (Tachardia) lacca Kerr (Fam. Coccidae)
DESCRIZIONE
Resina granulare, amorfa di colore bianco sporco
IDENTIFICAZIONE
A. Saggio positivo per il colore con molibdato di ammonio
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 6,0% (41 °C, peso costante)
Numero di acidità
Non meno di 73 e non più di 89 mg KOH/g
Colofonia
Assente
Arsenico
Non più di 1,5 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 927b CARBAMMIDE
SINONIMI
Urea
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Carbammide
Formula chimica
C4N2O
Peso molecolare
60,06
Tenore
Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra
DESCRIZIONE
Polvere cristallina tra il bianco e l'incolore o piccoli granuli bianchi
IDENTIFICAZIONE
A. Saggio positivo per l'urea
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più dell'1,0%
Ceneri solfatate
Non più dello 0,1%
Materia insolubile nell'alcol
Non più dello 0,04%
Cloruri
Non più dello 0,007%
Solfati
Non più dello 0,01%
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 942 PROTOSSIDO DI AZOTO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica
Protossido di azoto
Formula chimica
N2O
Peso molecolare
44,01
Tenore
Contenuto non inferiore al 99,0% per volume
DESCRIZIONE
Gas incolore senza odore particolare
IDENTIFICAZIONE
A. Una scheggia di legno incandescente, a contatto con il gas, si infiamma
B. Il gas non è assorbito da una soluzione alcalina di pirogallolo
PUREZZA
Biossido di carbonio
Non più dello 0,03% per volume
Monossido di carbonio
Non più di 10 l/l
Ossido nitrico
Non più di 5 l/l
Biossido di azoto
Non più di 5 l/l
Alogeni
Non più di 1 l/l (come Cl)
Ammoniaca
Non più di 25 l/l
E 999 ESTRATTO DI QUILLAJA
DEFINIZIONE
L'estratto di quillaia si ottiene mediante estrazione acquosa dalla corteccia
interna della Quillaia saponaria Molina o di altre specie di Quillaia, alberi
della famiglia delle Rosaceae. Contiene un numero di saponine triterpeneidi come
glicosidi dell'acido quillaico. Sono anche presenti alcuni zuccheri - glucosio,
galattosio, arabinosio, xilosio e ramnosio - e inoltre tannini, ossalati di
calcio ed altri componenti minori.
DESCRIZIONE
L'estratto di quillaia si presenta sotto forma di polvere marrone chiaro con una
sfumatura di rosa. È fortemente starnutatorio, con un gusto acre ed astringente.
È disponibile anche come soluzione acquosa.
IDENTIFICAZIONE
A. pH di una soluzione al 2,5% tra 4,5 e 5,5
PUREZZA
Contenuto di acqua
Non più del 6,0% (Karl Fischer) (solo per la polvere)
Arsenico
Non più di 2 mg/kg
Piombo
Non più di 5 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
E 1200 POLIDESTROSIO
SINONIMI
Polidestrosio modificato
DEFINIZIONE
Polimeri di glucosio legati casualmente con alcuni gruppi finali di sorbitolo, e
con residui di acido citrico uniti ai polimeri con legami di mono e diesteri. Si
ottengono mediante fusione e condensazione di costituenti e consistono in circa
90 parti di D-glucosio, 10 parti sorbitolo e 1 parte di acido citrico. Il legame
1,6-glucosidico predomina nei polimeri, ma sono presenti altri legami. I
prodotti contengono piccole quantità di glucosio libero, sorbitolo,
levoglucosano ed acido citrico e possono essere neutralizzati con idrossido di
potassio e/o decolorati. Il Polidestrosio-N è Polidestrosio neutralizzato.
Tenore
Contenuto non inferiore al 90% su base anidra
DESCRIZIONE
Solido di colore tra il bianco sporco ed il marrone chiaro
IDENTIFICAZIONE
A. Saggi positivi per lo zucchero e lo zucchero riducente
B. pH di una soluzione al 10% tra 2,5 e 3,5 per il polidestrosio e tra 5,0 e 6,0
per il polidestrosio-N
PUREZZA
Acqua
Non più del 4% (Karl Fischer)
Ceneri solfatate
Non più dello 0,3% (polidestrosio)
Non più del 3,0% (polidestrosio-N)
1,6-Anidro-D-glucosio
Non più del 4,0% su base anidra libera da ceneri
Glucosio
Non più del 4,0% su base anidra libera da ceneri
Sorbitolo
Non più del 2,0% su base anidra libera da ceneri
5-idrossimetilfurfurolo
Non più dello 0,1% (polidestrosio)
Non più dello 0,05% (polidestrosio-N)
Arsenico
Non più di 1 mg/kg
Piombo
Non più di 2 mg/kg
Mercurio
Non più di 1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 5 mg/kg
Criteri microbiologici
Conteggio totale dei batteri
Non più di 5 X 104 col/g
Salmonellae
Assente in 25 g
Staphylococcus aureus
Assente in 1 g
Escherichia coli
Assente in 1 g
E 1414 FOSFATO DI DIAMIDO ACETILATO
DEFINIZIONE
Il fosfato di diamido acetilato è amido esterificato ed unito per mezzo di
legami incrociati con il trifosfato di sodio (E451) o ossicloruro di fosforo ed
esterificato mediante non più del 10% di anidride acetica e non più del 7,5% di
vinilacetato
DESCRIZIONE
Polvere o granuli bianchi o quasi bianchi o (se pregelatinizzati) scaglie
IDENTIFICAZIONE
A. Se non pregelatinizzato: mediante osservazione microscopica
B. Colorazione positiva con iodio
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 15,0% per l'amido dei cereali
Non più del 20,0% per l'amido delle patate
Non più del 18,0% per altri amidi
Gruppi di acetile
Non più del 2,5%
Fosfato residuo
Non più dello 0,14% (come P) per l'amido dei cereali o di patate
Non più dello 0,04% (come P) per gli altri amidi
Vinilacetato
Non più dello 0,1%
Biossido di zolfo
Non più di 50 mg/kg
Arsenico
Non più di 1 mg/kg
Piombo
Non più di 2 mg/kg
Mercurio
Non più di 0,1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 40 mg/kg
E 1442 FOSFATO DI DIAMIDO IDROSSIPROPILATO
DEFINIZIONE
Il fosfato di diamido idrossipropilato è amido esterificato ed unito per mezzo
di legami incrociati con il trifosfato di sodio (E451) o ossicloruro di fosforo
ed esterificato mediante non più del 10,0% di ossido di propilene
DESCRIZIONE
Polvere o granuli bianchi o quasi bianchi o (se pregelatinizzati) scaglie
IDENTIFICAZIONE
A. Se non pregelatinizzato: mediante osservazione microscopica
B. Colorazione positiva con iodio
PUREZZA
Perdita dell'essiccamento
Non più del 15,0% per l'amido dei cereali
Non più del 20,0% per l'amido delle patate
Non più del 18,0% per altri amidi
Gruppi di idrossipropile
Non più del 7,0%
Fosfato residuo
Non più dello 0,14% (come P) per l'amido dei cereali o di patate
Non più dello 0,04% (come P) per gli altri amidi
Epicloridrina propilica
Non più di 1 mg/kg
Biossido di zolfo
Non più di 50 mg/kg
Arsenico
Non più di 1 mg/kg
Piombo
Non più di 2 mg/kg
Mercurio
Non più di 0,1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 40 mg/kg
E 1450 OTTENILSUCCINATO DI AMIDO E SODIO
SINONIMI
SSOS
DEFINIZIONE
L'ottenilsuccinato di amido e sodio è amido esterificato con non più del 3,0% di
anidride ottenilsuccinica
DESCRIZIONE
Polvere o granuli bianchi o quasi bianchi o (se pregelatinizzati) scaglie
IDENTIFICAZIONE
A. Se non pregelatinizzato: mediante osservazione microscopica
B. Colorazione positiva con iodio
PUREZZA
Perdita all'essiccamento
Non più del 15,0% per l'amido dei cereali
Non più del 20,0% per l'amido delle patate
Non più del 18,0% per altri amidi
Gruppi ottenilsuccinici
Non più di 0,02%
Residuo di acido ottenilsuccinico
Non più dello 0,3%
Biossido di zolfo
Non più di 50 mg/kg
Arsenico
Non più di 1 mg/kg
Piombo
Non più di 2 mg/kg
Mercurio
Non più di 0,1 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 40 mg/kg
E 1505 TRIETIL CITRATO
DEFINIZIONE
Denominazione chimica Trietil-2-idrossipropan-1, 2, 3- tricarbossilato.
Formula chimica
C12H20O7
Peso molecolare
276,29
Tenore
Contenuto non inferiore al 99,0%
DESCRIZIONE
Liquido oleoso inodore, praticamente incolore e con un sapore amaro
IDENTIFICAZIONE
A. Densità specifica
B. Indice di rifrazione
PUREZZA
Contenuto in acqua
Non più dello 0,25% (Karl Fischer)
Acidità
Non più dello 0,02% (come acido citrico)
Arsenico
Non più di 3 mg/kg
Piombo
Non più di 1 mg/kg
Mercurio
Non più di 5 mg/kg
Metalli pesanti (come Pb)
Non più di 10 mg/kg
------------------------
Allegato XVIII (30)
Elenco dei prodotti italiani a base di carne nei quali possono essere impiegate
soltanto determinate categorie di additivi
Prodotti alimentari Categorie di additivi consentite
- -
"Salame cacciatore" Conservanti, antiossidanti, esaltatori di sapidità e
gas
tradizionale italiano d'imballaggio
"Mortadella" Conservanti, antiossidanti,correttori di acidità, esaltatori
di
tradizionale italiana sapidità e gas d'imballaggio
"Cotechino e zampone" tradizionale Conservanti, antiossidanti,correttori
di acidità, esaltatori di
italiano sapidità e gas d'imballaggio
------------------------
(30) Allegato così sostituito dall'art. 1 e dall'allegato IV al D.M. 30 aprile
1998, n. 250.
Allegato XIX (31)
------------------------
(31) Allegato abrogato dall'art. 2, D.M. 30 aprile 1998, n. 250.
Agg. G.U. 28/10/2004