GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 96 DEL 24/4/1996



D.M. 27 febbraio 1996, n. 209.    Agg. G.U. 28/10/2004
Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella 
preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione 
delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE 
(1/a). 
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Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1996, n. 96, S. O. 
Il D.M. 4 agosto 1997, n. 356 (Gazz. Uff. 21 ottobre 1997, n. 246, S.O.) 
modificato dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 giugno 1999 (Gazz. Uff. 6 novembre 
1999, n. 261, S.O.) ha così disposto: "1. Gli additivi alimentari elencati 
nell'allegato I devono possedere i requisiti di purezza specifici riportati 
nell'allegato II del presente regolamento. 
2. Gli additivi alimentari di cui all'allegato I immessi in commercio o 
etichettati prima del 1° luglio 1997, non conformi alle disposizioni del 
presente regolamento, possono essere commercializzati fino allo smaltimento 
delle scorte. 
3. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 31 marzo 
1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. n. 101 del 22 aprile 
1965, modificato da ultimo con decreto 15 maggio 1995, n. 283 e del decreto 27 
febbraio 1996, n. 209 relative ai requisiti specifici di purezza degli additivi 
alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento". L'art. 1, D.M. 24 
giugno 1998, n. 261 (Gazz. Uff. 4 agosto 1998, n. 180), successivamente abrogato 
dall'art. 2, D.M. 10 marzo 2000, n. 183 (Gazz. Uff. 5 luglio 2000, n. 155), ha 
così disposto: 
"Art. 1. 1. È consentito l'impiego degli additivi E 200 acido sorbico, E 202 
sorbato di potassio ed E 203 sorbato di calcio nei formaggi stagionati, 
limitatamente al trattamento superficiale, alla dose "quanto basta''". 
L'art. 1 del citato D.M. 16 giugno 1999, ai commi 2 e 3, così dispone: 
"2. Gli additivi alimentari di cui all'allegato A immessi in commercio o 
etichettati prima del 1° luglio 1999, non conformi alle disposizioni del 
presente decreto, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle 
scorte. 
3. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 31 marzo 
1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 
aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto 15 maggio 1995, n. 283 e del 
decreto 27 febbraio 1996, n. 209 relative ai requisiti di purezza specifici 
degli additivi alimentari elencati nell'allegato 
A del presente decreto". L'art. 2 del citato D.M. 10 marzo 2000, n. 183 ha 
disposto che il commercio dei prodotti alimentari non conformi alle disposizioni 
in esso contenute è vietato a partire dal 4 novembre 2000; i prodotti immessi 
sul mercato o etichettati prima del 4 novembre 2000, non conformi allo stesso 
decreto possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. 
Successivamente, l'art. 1, D.M. 26 febbraio 2001 ha disposto l'abrogazione delle 
disposizioni contenute nel citato D.M. 4 agosto 1997, n. 356, limitatamente 
all'additivo E 320 Butilidrossianisolo (BHA) disponendone, nel contempo, la 
sostituzione con quelle in esso contenute. Lo stesso art. 1, D.M. 26 febbraio 
2001, ha disposto l'abrogazione del presente decreto, relativamente ai requisiti 
di purezza specifici degli additivi alimentari elencati nell'allegato A dello 
stesso decreto. L'art. 1, D.M. 6 maggio 2002 ha modificato gli allegati I e II 
del suddetto D.M. 4 agosto 1997, n. 356 e ha disposto l'abrogazione delle norme 
del presente decreto relative ai requisiti di purezza specifici degli addittivi 
alimentari elencati nell'allegato A dello stesso. 
 



IL MINISTRO DELLA SANITÀ 
Visti gli articoli 5, lettera g), 7 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; 
Visto l'art. 57, commi 2 e 3, della legge 16 febbraio 1992, n. 142; 
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; 
Visto il proprio decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina 
degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione 
delle sostanze alimentari, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto 
ministeriale 15 maggio 1995, n. 283; 
Visto il proprio decreto ministeriale 22 dicembre 1967 concernente la disciplina 
delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1° febbraio 1968, modificato da 
ultimo con il D.M. 15 maggio 1995, n. 283; 
Visto il proprio decreto ministeriale 3 maggio 1971 concernente la disciplina 
degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 maggio 1971, modificato da ultimo con il 
decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283; 
Visto il proprio decreto ministeriale 27 gennaio 1988, n. 49, riguardante le 
norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera modificata 
delle carni fresche refrigerate; 
Visto il proprio decreto ministeriale 16 marzo 1994, n. 266, riguardante le 
norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera modificata di 
determinati prodotti alimentari; 
Visto il proprio decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 151, riguardante la 
disciplina della gomma-base utilizzata per la produzione della gomma da 
masticare; 
Vista la direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
giugno 1994, che modifica la direttiva 89/107/CEE per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei 
prodotti alimentari destinati al consumo umano; 
Vista la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti 
alimentari; 
Vista la direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei 
prodotti alimentari; 
Vista la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli 
edulcoranti; 
Vista la direttiva 95/31/CE della Commissione che stabilisce i requisiti di 
purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare; 
Ritenuto di dover procedere al recepimento delle direttive sopra citate; 
Ritenuto, al fine di garantire una adeguata tutela del consumatore e nelle more 
che vengano adottate apposite disposizioni comunitarie, di dover estendere agli 
alimenti contenenti polioli o aspartame o entrambi le disposizioni dell'art. 5, 
comma 2, della direttiva 94/35/CE; 
Sentito il Consiglio superiore di sanità; 
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Udito il parere del Consiglio di stato reso nell'adunanza generale del 30 
novembre 1995; 
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi 
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 
del 1° febbraio 1996; 
Adotta il seguente regolamento: 
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TITOLO I 
Disposizioni generali riguardanti i coloranti, gli edulcoranti e gli additivi 
diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. 
1. Definizioni. 
1. Per additivo alimentare si intende qualsiasi sostanza, normalmente non 
consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico 
degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, 
aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle 
fasi di produzione, di trasformazione, di preparazione, di trattamento, di 
imballaggio, di trasporto o immagazzinamento degli alimenti, che si possa 
ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente 
di tali alimenti direttamente o indirettamente. 
2. Per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata 
come ingrediente alimentare in sé, che è volontariamente utilizzata nella 
trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per 
rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o 
trasformazione che può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente 
inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, 
a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non 
abbiamo effetti tecnologici sul prodotto finito. 
3. Per "prodotti alimentari non lavorati" si intendono i prodotti che non sono 
stati sottoposti a trattamenti che comportano un cambiamento sostanziale dello 
stato originario del prodotto. Essi possono tuttavia essere stati separati, 
sezionati, disossati, tritati, scorticati, pelati, sbucciati, macinati, 
tagliati, puliti, preparati, privati degli scarti, selezionati, surgelati, 
congelati, refrigerati, triturati, sgusciati, imballati o meno. 
4. La dizione "quanto basta", riportata negli allegati, significa che non viene 
indicata una dose massima. Tuttavia, gli additivi alimentari devono essere 
utilizzati secondo le norme di buona fabbricazione ad una dose non superiore a 
quella necessaria per raggiungere lo scopo prefissato e a condizione che non 
traggano in inganno il consumatore. 
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2. Campo d'applicazione. 
1. Il presente decreto disciplina gli additivi alimentari utilizzati o destinati 
ad essere utilizzati come ingredienti nella fase di produzione o preparazione 
dei prodotti alimentari e ancora presenti nel prodotto finale, anche in forma 
modificata. 
2. Le categorie degli additivi alimentari sono riportate nell'allegato I. 
3. L'inserimento di un additivo alimentare in una delle categorie dell'allegato 
I avviene conformemente alla funzione principale normalmente svolta 
dall'additivo in questione. La classificazione dell'additivo in una categoria 
non esclude peraltro la possibilità che tale additivo sia autorizzato per altre 
funzioni. 
4. I criteri generali per l'approvazione degli additivi alimentari sono 
riportati nell'allegato II. 
5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
a) ai coadiuvanti tecnologici come definiti all'art. 1, comma 2; 
b) alle sostanze utilizzate per la protezione di piante e prodotti vegetali; 
c) agli aromi ed alle sostanze aromatizzanti di cui al decreto legislativo 25 
gennaio 1992, n. 107, riguardante l'attuazione delle direttive 88/388/CEE e 
91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti 
alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione; 
d) alle sostanze aggiunte ai prodotti alimentari in quanto nutritive quali i 
minerali, gli oligoelementi o le vitamine; 
e) agli enzimi diversi da quelli menzionati negli allegati [2]. 
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3. Etichettatura. 
1. Gli additivi alimentari non destinati alla vendita al consumatore finale 
possono essere commercializzati soltanto se il loro imballaggio o i contenitori 
rechino le seguenti menzioni ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili: 
a) il nome dell'additivo o degli additivi in ordine ponderale in caso di miscela 
e il relativo numero CE come previsto negli allegati; 
b) il nome degli additivi conformemente alla lettera a) e l'indicazione di 
ciascun componente in ordine decrescente di peso quando agli additivi sono 
incorporati altre sostanze o materiali o ingredienti alimentari per facilitarne 
l'immagazzinamento, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la 
dissoluzione di uno o più additivi alimentari; 
c) la dicitura "ad uso alimentare" ovvero "per limitato uso alimentare", oppure 
un riferimento più specifico alla destinazione dell'additivo; 
d) le condizioni di conservazione e di utilizzazione, qualora necessarie; 
e) le istruzioni per l'uso, qualora la mancanza possa non consentire un uso 
corretto dell'additivo; 
f) la dicitura per l'identificazione del lotto; 
g) il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o 
di un venditore stabilito nell'Unione Europea; 
h) l'indicazione della percentuale di ciascun componente che sia soggetto a 
limitazioni quantitative in un prodotto alimentare ovvero indicazioni adeguate 
relative alla composizione, per permettere all'acquirente di rispettare 
eventuali disposizioni che si applicano all'alimento. Se la medesima limitazione 
quantitativa si applica ad un gruppo di componenti, utilizzati isolatamente o in 
combinazione, la percentuale globale può essere indicata con un'unica cifra; 
i) la quantità netta. 
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere b), e), f), g) ed h), possono 
figurare anche solo sui documenti commerciali relativi alla partita, da fornire 
alla consegna o prima di essa a condizione che la dicitura "da impiegare 
unicamente ai fini della produzione alimentare, esclusa la vendita al dettaglio" 
sia riportata in modo ben visibile sull'imballaggio o sul contenitore. 
3. Gli additivi alimentari destinati al consumatore finale possono essere 
commercializzati soltanto se gli imballaggi o i contenitori rechino ben 
visibili, chiaramente leggibili e indelebili: 
a) le indicazioni di cui al comma 1, esclusa la lettera h); 
b) il termine minimo di conservazione. 
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere riportate in lingua 
italiana o in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti, a meno che 
questi non siano informati in altro modo. 
5. Le menzioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere riportate anche in più 
lingue. 
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4. Prodotti alimentari destinati ad altri Paesi. 
1. Nella preparazione di alimenti destinati all'esportazione possono essere 
adoperati additivi alimentari non previsti nel presente decreto, ma consentiti 
nei Paesi destinatari; la detenzione di essi limitatamente all'uso sopra 
precisato è subordinata ad autorizzazione rilasciata dall'autorità sanitaria 
competente per territorio e al rispetto delle eventuali disposizioni da questa 
impartite. 
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TITOLO II 
Disposizioni specifiche riguardanti i coloranti, gli edulcoranti e gli additivi 
diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. 
Capo I - Coloranti 
5. Definizione. 
1. I coloranti sono sostanze che conferiscono un colore ad un alimento o che ne 
restituiscono la colorazione originaria, ed includono componenti naturali dei 
prodotti alimentari e altri elementi di origine naturale, normalmente non 
consumati come alimenti né usati come ingredienti tipici degli alimenti. 
2. Sono considerati coloranti le preparazioni ottenute da prodotti alimentari e 
altri materiali di base di origine naturale ricavati mediante procedimento 
fisico o chimico o combinato che comporti l'estrazione selettiva dei pigmenti in 
relazione ai loro componenti nutritivi o aromatici. 
3. Tuttavia, non sono considerati sostanze coloranti: 
a) i prodotti alimentari essiccati o concentrati e gli aromi dotati di un 
effetto colorante secondario, quali la paprica, la curcuma e lo zafferano, 
incorporati durante la lavorazione di prodotti alimentari composti per le loro 
proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive; 
b) le sostanze coloranti usate per colorare le parti esterne dei prodotti 
alimentari non destinate ad essere consumate, quali i rivestimenti non 
commestibili di formaggi o l'involucro non commestibile degli insaccati. 
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6. Campo d'applicazione. 
1. L'elenco dei coloranti che possono essere aggiunti agli alimenti è riportato 
nell'allegato III. 
2. L'elenco dei prodotti alimentari che non possono essere colorati, salvo 
quanto specificatamente previsto agli allegati V, VI e VII è riportato 
nell'allegato IV. 
3. Le sostanze coloranti possono essere impiegate solo nei prodotti alimentari 
elencati agli allegati V, VI e VII e alle condizioni ivi, specificate; esse 
possono essere utilizzate nei medesimi prodotti quando sono destinati ad usi 
particolari in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (3). 
4. L'elenco dei coloranti che possono essere impiegati soltanto in alcuni 
alimenti è riportato nell'allegato VI. 
5. L'elenco dei coloranti generalmente ammessi nei prodotti alimentari e le 
relative condizioni d'impiego è riportato nell'allegato VII. 
6. Le dosi massime d'impiego indicate negli allegati V, VI e VII si riferiscono: 

a) ai prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni 
per l'uso; 
b) alle qualità di princìpio colorante contenuto nella preparazione colorante. 
7. Ai fini dell'applicazione del bollo sanitario di cui al D.Lgs. 18 aprile 
1994, n. 286 (4) e di altri bolli richiesti per i prodotti a base di carne, 
possono essere usati soltanto i seguenti coloranti: E 155 bruno HT, E 133 blu 
brillante FCF o E 129 rosso allura AC o una miscela appropriata di E 133 blu 
brillante FCF e E 129 rosso allura AC. 
8. La colorazione decorativa delle uova o la loro stampigliatura, secondo quanto 
disposto dal regolamento (CEE) n. 1274/91, può essere effettuata solo con i 
coloranti elencati nell'allegato III. 
9. I coloranti E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 ed E 180 non 
possono essere venduti direttamente al consumatore. 
10. [È vietata la colorazione dei prodotti tradizionali italiani a base di carne 
riportati nell'allegato XVIII] (4/a). 
11. [Le disposizioni dell'art. 5, comma 3, lett. b), non si applicano ai 
prodotti tradizionali di cui all'allegato XVIII] (4/a). 
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(3) Riportato al n. B/III. 
(4) Riportato alla voce Zootecnia. 
(4/a) Comma abrogato dall'art. 2, D.M. 30 aprile 1998, n. 250 (Gazz. Uff. 29 
luglio 1998, n. 175). 
(4/a) Comma abrogato dall'art. 2, D.M. 30 aprile 1998, n. 250 (Gazz. Uff. 29 
luglio 1998, n. 175). 
 



7. Princìpio del riporto. 
1. La presenza di sostanze coloranti è ammessa: 
a) nei prodotti alimentari composti, non elencati nell'allegato IV, a condizione 
che la sostanza colorante sia consentita in uno degli ingredienti del composto; 
b) nei prodotti alimentari destinati esclusivamente alla preparazione di un 
alimento composto e a condizione che quest'ultimo sia conforme alle disposizioni 
del presente decreto. 
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8. Requisiti di purezza. 
1. I coloranti di cui all'allegato III devono possedere i requisiti di purezza 
previsti dalle sezioni A/II ed A/III del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 
(5), modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283, e 
dall'allegato XV del presente decreto. 
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(5) Riportato al n. A/XXVIII. 
 



Capo II - Edulcoranti 
9. Definizione. 
1. Gli edulcoranti sono sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce ai 
prodotti alimentari o per la loro edulcorazione estemporanea. 
2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si intende per: 
a) "senza zuccheri aggiunti" senza aggiunta di monosaccaridi o di disaccaridi, 
nonché di qualsiasi prodotto alimentare utilizzato per il suo potere 
edulcorante; 
b) "a ridotto contenuto calorico": con contenuto calorico ridotto di almeno il 
30% rispetto all'alimento originario o analogo. 
3. Le disposizioni del presente capo non riguardano i prodotti alimentari che 
hanno proprietà dolcificanti. 
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10. Campo d'applicazione. 
1. L'allegato VIII riporta l'elenco degli edulcoranti che possono essere: 
a) posti in vendita al consumatore; 
b) impiegati nella fabbricazione di prodotti alimentari, alle condizioni ivi 
previste. 
2. Gli edulcoranti di cui al comma 1, lettera b), possono essere impiegati 
esclusivamente nella fabbricazione dei prodotti alimentari elencati 
nell'allegato VIII e alle condizioni ivi specificate. 
3. Gli edulcoranti non possono essere impiegati nei prodotti alimentari 
destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli conformemente al decreto legislativo 
27 gennaio 1992, n. 111 (6), ed ai prodotti alimentari destinati ai lattanti ed 
ai bambini piccoli che non godono di buona salute, salvo se previsto da 
disposizioni specifiche (6/a). 
4. Le dosi massime d'impiego indicate nell'allegato VIII si riferiscono ai 
prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni per 
l'uso. 
4-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti 
prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui al decreto 
legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (6/b). 
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(6) Riportato al n. B/III. 
(6/a) Comma così sostituito dal D.M. 30 aprile 1998, n. 250 (Gazz. Uff. 29 
luglio 1998, n. 175). 
(6/b) Comma aggiunto dal D.M. 30 aprile 1998, n. 250 (Gazz. Uff. 29 luglio 1998, 
n. 175). 
 



10-bis. 1. La presenza di un edulcorante è ammessa: 
a) nei prodotti alimentari composti senza zuccheri aggiunti o a ridotto 
contenuto calorico, nei prodotti composti dietetici destinati ad un regime 
ipocalorico o nei prodotti composti a lunga conservazione, diversi da quelli di 
cui all'articolo 10, comma 3, nella misura in cui l'edulcorante è ammesso in uno 
degli ingredienti che costituiscono i prodotti composti; 
b) nei prodotti alimentari destinati esclusivamente alla preparazione di un 
altro prodotto alimentare composto e in misura tale che il prodotto alimentare 
composto sia conforme alle disposizioni del presente capo (6/c). 
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(6/c) Articolo aggiunto dal D.M. 30 aprile 1998, n. 250 (Gazz. Uff. 29 luglio 
1998, n. 175). 
 



11. Deroghe. 
1. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano quelle di cui al capo III 
del presente decreto che autorizzano l'impiego degli additivi elencati 
nell'allegato VIII per funzioni diverse dall'edulcorazione. 
2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano altresì le disposizioni 
che disciplinano la composizione e la designazione dei prodotti alimentari. 
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12. Etichettatura. 
1. La denominazione di vendita degli edulcoranti da tavola deve contenere 
l'indicazione "edulcorante da tavola a base di..." seguita dal nome delle 
sostanze dolcificanti di cui sono composti. 
2. L'etichettatura degli edulcoranti da tavola contenenti polioli o aspartame o 
entrambi deve contenere le seguenti avvertenze: 
a) polioli: "un consumo eccessivo può avere effetti lassativi"; 
b) aspartame: "contiene una fonte di fenilalanina". 
3. L'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti polioli o aspartame o 
entrambi deve contenere le seguenti avvertenze: 
a) prodotti alimentari contenenti polioli in quantità superiore al 10%: "un 
consumo eccessivo può avere effetti lassativi"; 
b) prodotti alimentari contenenti aspartame: "contiene una fonte di 
fenilalanina". 
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13. Requisiti di purezza. 
1. Gli edulcoranti di cui all'allegato VIII devono possedere i requisiti di 
purezza specifici riportati nell'allegato XVI. 
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Capo III - Additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti 
14. Definizioni. 
1. Si intendono per: 
a) "conservanti" le sostanze che prolungano il periodo di conservazione dei 
prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento provocato da 
microorganismi; 
b) "antiossidanti" le sostanze che prolungano il periodo di conservazione dei 
prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento provocato dall'ossidazione, 
come l'irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore; 
c) "coadiuvanti", inclusi i solventi veicolanti, le sostanze utilizzate per 
sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo 
alimentare senza alterarne la funzione tecnologica (e senza esercitare essi 
stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, 
l'applicazione o l'impiego; 
d) "acidificanti" le sostanze che aumentano l'acidità di un prodotto alimentare 
e/o conferiscono ad esso un sapore aspro; 
e) "correttori di acidità" le sostanze che modificano o controllano l'acidità o 
l'alcalinità di un prodotto alimentare; 
f) "antiagglomeranti" le sostanze che riducono la tendenza di particelle 
individuali di un prodotto alimentare ad aderire una all'altra; 
g) "antischiumogeni" le sostanze che impediscono o riducono la formazione di 
schiuma; 
h) "agenti di carica" le sostanze che contribuiscono ad aumentare il volume di 
un prodotto alimentare senza contribuire in modo significativo al suo valore 
energetico disponibile; 
i) "emulsionanti" le sostanze che rendono possibile la formazione o il 
mantenimento di una miscela omogenea di due o più fasi immiscibili, come olio e 
acqua, in un prodotto alimentare; 
j) "sali di fusione" le sostanze che disperdono le proteine contenute nel 
formaggio realizzando in tal modo una distribuzione omogenea dei grassi e altri 
componenti; 
k) "agenti di resistenza" le sostanze che rendono o mantengono saldi o croccanti 
i tessuti dei frutti o degli ortaggi, o che interagiscono con agenti gelificanti 
per produrre o consolidare un gel; 
l) "esaltatori di sapidità" le sostanze che esaltano il sapore o la fragranza o 
entrambi di un prodotto alimentare; 
m) "agenti schiumogeni" le sostanze che rendono possibile l'ottenimento di una 
dispersione omogenea di una fase gassosa in un prodotto alimentare liquido o 
solido; 
n) "gelificanti" le sostanze che danno consistenza ad un prodotto alimentare 
tramite la formazione di un gel; 
o) "agenti di rivestimento" (inclusi gli agenti lubrificanti) le sostanze che, 
quando vengono applicate sulla superficie esterna di un prodotto alimentare, gli 
conferiscono un aspetto brillante o forniscono un rivestimento protettivo; 
p) "umidificanti" le sostanze che impediscono l'essiccazione dei prodotti 
alimentari contrastando l'effetto di una umidità atmosferica scarsa o che 
promuovono la dissoluzione di una polvere in un ambiente acquoso; 
q) "amidi modificati" le sostanze ottenute mediante uno o più trattamenti 
chimici di amidi alimentari, che possono aver subìto un trattamento fisico o 
enzimatico e possono essere fluidificati per trattamento acido o alcalino, 
sbiancati; 
r) "gas d'imballaggio" i gas differenti dall'aria introdotti in un contenitore 
prima, durante o dopo aver introdotto in tale contenitore un prodotto 
alimentare; 
s) "propellenti" i gas differenti dall'aria che espellono un prodotto alimentare 
da un contenitore; 
t) "agenti lievitanti" le sostanze, o combinazioni di sostanze, che liberano gas 
aumentando il volume di un impasto o di una pastella; 
u) "sequestranti" le sostanze che formano complessi chimici con ioni metallici; 
v) "stabilizzanti" le sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato 
fisico-chimico di un prodotto alimentare. Essi comprendono le sostanze che 
rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di due o più 
sostanze immiscibili in un prodotto alimentare ed includono anche sostanze che 
stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un 
prodotto alimentare; 
w) "addensanti" le sostanze che aumentano la viscosità di un prodotto 
alimentare. 
2. Gli agenti di trattamento delle farine, esclusi gli emulsionanti, sono 
sostanze che vengono aggiunte alla farina o ad un impasto per migliorarne le 
qualità di cottura. 
3. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo, le seguenti sostanze 
non sono considerate additivi alimentari: 
a) sostanze utilizzate per il trattamento dell'acqua potabile, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (7); 
b) prodotti contenenti pectina e derivati dalla polpa di mela essiccata o dalla 
scorza di agrumi, o una miscela delle due, per azione di acido diluito seguita 
da parziale neutralizzazione con sali di sodio o di potassio ("pectina 
liquida"); 
c) basi per gomma da masticare; 
d) destrina bianca o gialla, amido torrefatto o destrinizzato, amido modificato 
mediante trattamento acido o alcalino, amido imbianchito, amido modificato 
fisicamente e amido trattato con enzimi amilolitici; 
e) cloruro d'ammonio; 
f) plasma sanguigno, gelatina alimentare, proteine idrolizzate e loro sali, 
proteine del latte e glutine; 
g) aminoacidi e loro sali, eccetto l'acido glutammico, glicina, cisteina e 
cistina e loro sali e che non svolgono funzione di additivi; 
h) caseine e caseinati; 
i) inulina. 
------------------------ 
(7) Riportato al n. A/CLXIII. 
 



15. Campo d'applicazione. 
1. Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli scopi citati 
nell'art. 14, commi 1 e 2 solo le sostanze elencate negli allegati IX, X, XI e 
XII (8). 
2. Gli additivi alimentari elencati nell'allegato IX possono essere impiegati 
nei prodotti alimentari per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2, ad 
eccezione di quelli citati nell'allegato X, secondo il princìpio quanto basta 
(8/a). 
3. Salvo laddove sia specificatamente previsto, le disposizioni di cui al comma 
2 non si applicano ai seguenti prodotti: 
a) prodotti alimentari non lavorati; 
b) miele, come definito nella legge 6 ottobre 1982, n. 752; 
c) oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati; 
d) burro; 
e) latte (compreso quello intero, scremato e parzialmente scremato), 
pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna intera 
pastorizzata (8/b); 
f) prodotti lattieri non aromatizzati ottenuti con fermenti vivi; 
g) acqua minerale naturale, come definita nel decreto legislativo 25 gennaio 
1992, n. 105 (9) e acqua di sorgente; 
h) caffè (escluso il caffè istantaneo aromatizzato) ed estratti di caffè; 
i) tè in foglie non aromatizzato; 
l) zuccheri, come definiti nella legge 31 marzo 1980, n. 139; 
m) pasta alimentare secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per 
diete ipoproteiche ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 
(10); 
n) latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato); 
o) alimenti per lattanti e per la prima infanzia, come definiti nel decreto 
legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (11), compresi gli alimenti per lattanti e 
la prima infanzia in cattive condizioni di salute. Questi prodotti alimentari 
sono oggetto delle disposizioni riportate nell'allegato XIII; 
p) prodotti alimentari elencati nell'allegato X che possono contenere soltanto 
gli additivi ivi citati e gli additivi riportati negli allegati XI e XII alle 
condizioni specificate negli stessi. 
4. Gli additivi elencati negli allegati XI e XII possono essere impiegati solo 
nei prodotti alimentari citati in tali allegati e alle condizioni ivi 
specificate. 
5. Soltanto gli additivi elencati nell'allegato XIV possono essere impiegati 
come coadiuvanti o solventi veicolanti per additivi alimentari alle condizioni 
ivi specificate. 
6. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti 
prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare in conformità al 
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (11). 
7. Salvo diversa indicazione le dosi massime d'impiego indicate negli allegati 
X, XI, XII e XIII si riferiscono ai prodotti alimentari pronti per il consumo, 
preparati secondo le istruzioni per l'uso. 
8. Nei prodotti italiani a base di carne, riportati nell'allegato XVIII del 
presente decreto, possono essere impiegate soltanto le categorie di additivi ivi 
indicate (11/a). 
8-bis. L'allegato I del presente decreto riporta i prodotti relativamente ai 
quali gli Stati membri interessati possono mantenere il divieto di impiego di 
determinate categorie di additivi (11/b). 
------------------------ 
(8) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 10 marzo 2000, n. 183 (Gazz. Uff. 5 
luglio 2000, n. 155). 
(8/a) Comma così sostituito dall'art. 1, D.M. 10 marzo 2000, n. 183 (Gazz. Uff. 
5 luglio 2000, n. 155). 
(8/b) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.M. 10 marzo 2000, n. 183 (Gazz. 
Uff. 5 luglio 2000, n. 155). 
(9) Riportato alla voce Acque minerali. 
(10) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.M. 10 marzo 2000, n. 183 (Gazz. Uff. 
5 luglio 2000, n. 155). 
(11) Riportato al n. B/III. 
(11) Riportato al n. B/III. 
(11/a) Comma così sostituito dal D.M. 30 aprile 1998, n. 250 (Gazz. Uff. 29 
luglio 1998, n. 175). 
(11/b) Comma aggiunto dal D.M. 30 aprile 1998, n. 250 (Gazz. Uff. 29 luglio 
1998, n. 175). 
 



16. Princìpio del riporto. 
1. La presenza di un additivo alimentare è ammissibile: 
a) in un prodotto alimentare composto diverso da quelli indicati all'art. 15, 
comma 3, nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso in uno degli 
ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composto; 
b) nei prodotti alimentari destinati unicamente alla preparazione di un altro 
prodotto alimentare composto e in misura tale che il prodotto alimentare 
composto sia conforme alle disposizioni del presente titolo. 
2. Il comma 1 non si applica agli alimenti per lattanti, per la prima infanzia e 
per lo svezzamento, come definiti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 
111 (12), salvo se previsto da disposizioni specifiche. 
3. Le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicano anche alle basi di 
gomma da masticare. 
------------------------ 
(12) Riportato al n. B/III. 
 



17. Deroghe. 
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano quelle 
specifiche che ammettono l'impiego come edulcoranti o coloranti degli additivi 
elencati negli allegati IX, XI e XII. 
------------------------ 
 



18. Requisiti di purezza. 
1. Gli additivi di cui agli allegati IX, XI e XII devono possedere i requisiti 
specifici di purezza previsti dal D.M. 31 marzo 1965 (13) e dal D.M. 3 maggio 
1971 (14), modificati da ultimo con il D.M. 15 maggio 1995, n. 283, e 
dall'allegato XVII del presente decreto o, in mancanza, dalla Farmacopea 
ufficiale ultima edizione. 
------------------------ 
(13) Riportato al n. A/XXII. 
(14) Riportato al n. A/XLVI. 
 



TITOLO III 
Norme transitorie e abrogazioni. 
19. Norme transitorie. 
1. La commercializzazione e l'utilizzazione degli additivi non conformi alle 
disposizioni del presente decreto è vietata: 
a) dal 1° luglio 1996 per i prodotti di cui al titolo II, capi I e II; 
b) dal 25 marzo 1997 per i prodotti di cui al titolo II, capo III. 
2. I prodotti alimentari e gli edulcoranti da tavola immessi sul mercato o 
etichettati prima delle date indicate al comma 1, non conformi alle disposizioni 
del presente decreto, ma conformi alle disposizioni preesistenti, possono essere 
commercializzati fino allo smaltimento delle scorte. 
3. Gli edulcoranti con requisiti di purezza specifici diversi da quelli 
riportati nell'allegato XVI, conformi alle disposizioni preesistenti, immessi 
sul mercato o etichettati prima del 1° luglio 1996, possono essere 
commercializzati fino allo smaltimento delle scorte. 
------------------------ 
 



20. Abrogazioni. 
1. Sono abrogati: 
a) il decreto ministeriale 22 dicembre 1967 (15), pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 28 del 1° febbraio 1968, modificato da ultimo con il decreto 
ministeriale 15 maggio 1995, n. 283, salvo quanto previsto nell'elenco allegato 
al sopra citato decreto ministeriale 22 dicembre 1967 (15), sezione A/II, A/III, 
C e D; 
b) il decreto ministeriale 31 marzo 1965 (13), pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da 
ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283 salvo le disposizioni 
riguardanti: 
1) i metodi d'analisi degli additivi; 
2) i requisiti di purezza degli additivi; 
3) l'etichettatura degli agrumi trattati con bifenile, ortofenilfenolo, 
ortofenilfenato di sodio nonché degli agrumi e delle banane trattate con 
tiabendazolo di cui, rispettivamente, ai decreti ministeriali 14 giugno 1968 
(16), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 10 luglio 1968 e 15 
dicembre 1970 (17), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1971; 

4) l'art. 13-bis; 
c) il decreto ministeriale 3 maggio 1971 (14), pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 153 del 18 maggio 1971, salvo le disposizioni riguardanti i 
requisiti di purezza; 
d) l'allegato I, capo II, lettera D - antiossidanti, del decreto ministeriale 5 
aprile 1988, n. 151; 
e) il decreto ministeriale 16 marzo 1994, n. 266 (18), salvo gli articoli 4 e 5. 

2. Nella sezione C di cui al comma 1, lettera a) il riferimento ai coloranti di 
cui alla sezione A/I deve ora intendersi l'allegato III del presente decreto. 
------------------------ 
(15) Riportato al n. A/XXVIII. 
(15) Riportato al n. A/XXVIII. 
(13) Riportato al n. A/XXII. 
(16) Riportato al n. A/XXXI. 
(17) Riportato al n. A/XLIV. 
(14) Riportato al n. A/XLVI. 
(18) Riportato al n. A/CXCIX. 
 



Allegato I 
      CATEGORIE DI ADDITIVI ALIMENTARI (articolo 2, comma 2) 
      Coloranti  
      Conservanti  
      Antiossidanti  
      Emulsionanti  
      Sali di fusione  
      Addensanti  
      Gelificanti  
      Stabilizzanti [1]  
      Esaltatori di sapidità  
      Acidificanti  
      Correttori di acidità [2]  
      Antiagglomeranti  
      Amidi modificati  
      Edulcoranti  
      Agenti lievitanti  
      Antischiumogeni  
      Agenti di rivestimento [3]  
      Agenti di trattamento della farina  
      Agenti di resistenza  
      Umidificanti  
      Sequestranti [4]  
      Enzimi [4] [5]  
      Agenti di carica  
      Gas propulsore e gas d'imballaggio.  

[1] Si intende che questa categoria comprende anche gli stabilizzatori di 
schiuma. 
[2] Si precisa che questi agenti possono regolare l'acidità nei due sensi. 
[3] Queste sostanze comprendono anche gli agenti lubrificanti. 
[4] L'inclusione di questi termini nel presente elenco non pregiudica 
un'eventuale decisione sulla loro menzione nell'etichettatura dei prodotti 
alimentari destinati al consumatore finale. 
[5] Si tratta solo degli enzimi utilizzati come additivi. 
------------------------ 
 



Allegato II 
(articolo 2, comma 4) 
Criteri generali per l'approvazione degli additivi alimentari 
1. Gli additivi alimentari possono essere approvati soltanto: 
qualora sia dimostrata l'esistenza di una sufficiente necessità tecnologica e 
l'obiettivo ricercato non possa essere conseguito con altri metodi praticabili 
dal punto di vista economico e tecnologico; 
se non presentano un pericolo per la salute del consumatore nelle dosi proposte, 
per quanto attualmente consentano di giudicare i dati scientifici a 
disposizione; 
se non inducono il consumatore in errore. 
2. L'uso di un additivo alimentare viene consentito soltanto se è stato provato 
che esso presenta vantaggi dimostrabili per il consumatore; a tal fine è 
necessario dare una prova della "necessità". L'impiego di additivi alimentari 
deve soddisfare gli obiettivi seguenti e solo allorquando tali obiettivi non 
possano essere conseguiti con altri mezzi utilizzabili dal punto di vista 
economico e pratico e che non presentino un rischio per la salute del 
consumatore: 
a) per conservare la qualità nutritiva dell'alimento, una sua riduzione 
intenzionale è giustificata soltanto se l'alimento non rappresenta un elemento 
significativo di una dieta normale, o se l'additivo è necessario per la 
produzione di alimenti per gruppi di consumatori che hanno necessità dietetiche 
particolari; 
b) per fornire ingredienti o costituenti necessari per alimenti prodotti per 
gruppi di consumatori che hanno fabbisogni dietetici particolari; 
c) per aumentare la conservabilità o la stabilità di un alimento ovvero per 
migliorarne le proprietà organolettiche, a condizione che ciò non modifichi la 
natura, la sostanza o la qualità dell'alimento in modo da ingannare il 
consumatore; 
d) per fornire un ausilio per la produzione, la trasformazione, la preparazione, 
il trattamento, l'imballaggio, il trasporto ovvero l'immagazzinamento del 
prodotto alimentare, a condizione che l'additivo non venga utilizzato per 
nascondere gli effetti dell'impiego di materie prime difettose ovvero di prassi 
o tecniche indesiderate (ivi comprese quelle antiigieniche) durante lo 
svolgimento di una qualsiasi di queste attività. 
3. Per determinare gli eventuali effetti nocivi di un additivo alimentare o dei 
suoi derivati, questo deve essere sottoposto alle opportune prove e ad una 
valutazione a livello tossicologico. Tale valutazione deve anche tener conto di 
qualsiasi effetto di cumulo, di sinergia o di potenziamento dovuto al suo 
impiego, nonché del fenomeno dell'intolleranza umana alle sostanze estranee 
all'organismo. 
4. Tutti gli additivi alimentari devono essere tenuti sotto costante 
osservazione e devono essere riesaminati, qualora necessario, alla luce di 
condizioni modificate d'impiego e di nuove informazioni scientifiche. 
5. Gli additivi alimentari devono essere sempre conformi ai criteri di purezza 
approvati. 
6. L'approvazione degli additivi alimentari deve: 
a) specificare i prodotti alimentari ai quali si possono aggiungere tali 
additivi e le condizioni dell'aggiunta; 
b) essere limitata alla dose più bassa necessaria per conseguire l'effetto 
desiderato; 
c) nella misura del possibile, tenere conto di una dose giornaliera ammissibile 
o di qualsiasi definizione equivalente fissata per l'additivo alimentare e 
dell'apporto giornaliero probabile dello stesso additivo da tutti i prodotti 
alimentari. Qualora l'additivo alimentare debba essere utilizzato in alimenti 
destinati a gruppi particolari di consumatori, si deve tener conto della dose 
giornaliera probabile di tale additivo per quel tipo di consumatori. 
------------------------ 
 



Allegato III (19) 
(articolo 6, comma 1) 
Elenco dei coloranti alimentari ammessi 
Nota: È autorizzato l'uso di pigmenti di alluminio preparati con le sostanze 
coloranti specificate in questo allegato. 
      N. CE Nome comune Numero CI[1]  
        o descrizione 
         
      E 100 Curcumina 75300 
      E 101 i) Riboflavina  
       ii) Riboflavina 5' fosfato  
      E 102 Tartrazina 19140 
      E 104 Giallo di chinolina 47005 
      E 110 Giallo tramonto FCF 15985 
       Giallo arancio S  
      E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio 75470 
      E 122 Azorubina, Carmoisina 14720 
      E 123 Amaranto 16185 
      E 124 Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A 16255 
      E 127 Eritrosina 45430 
      E 128 Rosso 2G 18050 
      E 129 Rosso allura AC 16035 
      E 131 Blu patentato V 42051 
      E 132 Indigotina, Carminio d'Indaco 73015 
      E 133 Blu brillante FCF 42090 
      E 140 Clorofille e 75810 
       clorofilline 75815 
       i) clorofille  
       ii) clorofilline  
      E 141 Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame 75815 
       i) complessi delle clorofille con rame  
       ii) complessi delle clorofilline con rame  
      E 142 Verde S 44090 
      E 150a Caramello semplice [2]  
      E 150b Caramello solfito-caustico  
      E 150c Caramello ammoniacale  
      E 150d Caramello solfito-ammoniacale  
      E 151 Nero brillante BN, Nero PN 28440 
      E 153 Carbone vegetale  
      E 154 Bruno FK  
      E 155 Bruno HT 20285 
      E 160a Caroteni  
       i) Caroteni misti 75130 
       ii) Beta-carotene 40800 
      E 160b Annatto, Bissina, Norbissina 75120 
      E 160c Estratto di paprica,  
       Capsantina, Capsorubina  
      E 160d Licopina  
      E 160e Beta-apo-8'-carotenale (C 30) 40820 
      E 160f Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico (C 30) 40825 
      E 161b Luteina  
      E 161g Cantaxantina  
      E 162 Rosso di barbabietola, betanina  
      E 163 Antociani  Estratti dai prodotti orto- 
        frutticoli con procedimenti fisici 
      E 170 Carbonato di calcio 77220 
      E 171 Biossido di titanio 77891 
      E 172 Ossidi e idrossidi di ferro 77491 
        77492 
        77499 
      E 173 Alluminio  
      E 174 Argento  
      E 175 Oro  
      E 180 Litolrubina BK   
      [1] I numeri CI sono ripresi dall'opera "Color Index" terza edizione, 
      1982, volumi 1-7, 1315, nonché dalle modifiche 
      37-40 (125), 41-44 (127-50), 45-48 (130), 49-52 (132-50), 53-56 (135). 
      [2] La denominazione "Caramello" indica le sostanze di colore bruno più o 
      meno accentuato destinate alla colorazione. 
      Tale denominazione non indica il prodotto zuccherato e aromatico ottenuto 
      riscaldando lo zucchero e utilizzato per 
      aromatizzare alimenti (ad es. dolciumi, prodotti di pasticceria e bevande 
      alcoliche). 

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(19) Per i requisiti di purezza che devono essere posseduti dai coloranti 
contenuti nel presente allegato, vedi il D.M. 27 novembre 1996, n. 684. 
 



Allegato IV 
(articolo 6, comma 2) 
Prodotti alimentari che non devono contenere additivi coloranti, salvo i casi 
specificatamente contemplati agli allegati V, VI e VII 
(Le disposizioni utilizzate nel presente allegato non pregiudicano il princìpio 
del "riporto" qualora i prodotti in questione contengano fra gli ingredienti 
sostanze coloranti ammesse) 
1. Prodotti alimentari non lavorati 
2. Tutte le acque in bottiglia o confezionate 
3. Latte, latte scremato e parzialmente scremato, pastorizzato o sterilizzato 
(compresa la sterilizzazione UHT) (non aromatizzato) 
4. Latte aromatizzato al cioccolato 
5. Latte fermentato (non aromatizzato) 
6. Latte conservato ai sensi del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514 
7. Latticello (non aromatizzato) 
8. Panna, anche in polvere (non aromatizzata) 
9. Oli e grassi d'origine animale e vegetale 
10. Uova e ovoprodotti, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a) del 
decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65 
11. Farina ed altri prodotti della macinazione, amidi e fecole 
12. Pane e prodotti simili 
13. Pasta e gnocchi 
14. Zuccheri, inclusi tutti i monosaccaridi e disaccaridi 
15. Concentrati di pomodoro e pomodori in scatola o in bottiglia 
16. Salse a base di pomodoro 
17. Succhi di frutta e nettari di frutta ai sensi del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 
489 e succhi di vegetali 
18. Frutta, vegetali (comprese le patate) e funghi in scatola, in bottiglia o 
secchi; frutta lavorata, ortaggi (comprese le patate) e funghi 
19. Extra confetture, extra gelatine, crema di marroni ai sensi del D.P.R. 8 
giugno 1982, n. 401; 
Creme de pruneaux 
20. Pesci, crostacei e molluschi, carni, pollame e selvaggina nonché le loro 
preparazioni, ad esclusione dei pasti preparati contenenti tali ingredienti 
21. Prodotti a base di cacao e componenti di cioccolato nei prodotti a base di 
cioccolato di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 351 
22. Caffè torrefatto, tè, cicoria; estratti di tè e cicoria; preparati di 
piante, tè, frutta e cereali per infusioni comprese le miscele e le miscele 
solubili di tali prodotti 
23. Sale, succedanei del sale, spezie e miscugli di spezie 
24. Vino e altri prodotti ai sensi del regolamento (CEE) n. 822/87 
25. Korn, Kornbrand, bevande a base di acquavite di frutta, acquavite di frutta, 
Ouzo, Grappa, Tsikoudia di Creta, Tsipouro della Macedonia, Tsipouro della 
Tessaglia, Tsipouro di Tyrnavos, Eau de vie de marc Marque nationale 
luxenbourgeoise, Eau de vie de seigle Marque nationale luxenbourgeoise, London 
Gin, quali definiti nel regolamento (CEE) n. 1576/89 
26. Sambuca, Maraschino e Mistrà, quali definiti nel regolamento (CEE) n. 
1180/91 
27. Sangria, Clarea e Zurra, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91 
28. Aceto di vino 
29. Alimenti per lattanti e per la prima infanzia di cui al decreto legislativo 
27 gennaio 1992, n. 111 compresi gli alimenti per i lattanti e la prima infanzia 
in cattive condizioni di salute 
30. Miele 
31. Malto e prodotti del malto 
32. Formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzati) 
33. Burro di latte di capra e di pecora 
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Allegato V 
(articolo 6, comma 2) 
Prodotti alimentari cui è consentito aggiungere solo determinate sostanze 
coloranti 
         
      Prodotti alimentari Additivo colorante consentito Dose massima 
         
         
      Malt Bread E 150a Caramello semplice quanto basta 
       E 150b Caramello solfito-caustico  
       E 150c Caramello ammoniacale  
       E 150d Caramello solfito-ammoniacale  
         
      Birra E 150a Caramello semplice quanto basta 
      Sidro imbottigliato E 150b Caramello solfito-caustico  
       E 150c Caramello ammoniacale  
       E 150d Caramello solfito-ammoniacale  
         
      Burro (incluso il burro a ridotto tenore di E 160a Caroteni quanto basta 
      grasso e il burro concentrato)   
         
      Margarina, margarina a ridotto tenore di E 100 Curcumina quanto basta 
      grasso, altre emulsioni di grassi e grassi E 160a Caroteni quanto basta 
      essenzialmente senza acqua E 160b Annatto, Bissina, Norbissina 10 mg/Kg  
         
      Formaggio Sage Derby E 140 Clorofille e clorofilline quanto basta 
       E 141 Complessi delle clorofille e delle   
        clorofilline con rame  
         
      Formaggio stagionato arancione, giallo e di E 160a Caroteni quanto basta 
      colore biancastro; E 160c Estratto di paprika  
      formaggio fuso non aromatizzato E 160b Annatto, Bissina, Norbissina 15 
      mg/Kg 
         
      Formaggio Red Leicester E 160b Annatto, Bissina, Norbissina 50 mg/Kg  
         
      Formaggio Nigolette E 160b Annatto, Bissina, Norbissina 35 mg/Kg  
         
      Formaggio Morbier E 153 Carbone vegetale quanto basta  
         
      Formaggio marmorizzato rosso E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi 
      di 125 mg/Kg 
        carminio  
       E 163 Antociani quanto basta 
         
      Aceto E 150a Caramello semplice quanto basta 
       E 150b Caramello solfito-caustico  
       E 150c Caramello ammoniacale  
       E 150d Caramello solfito-ammoniacale   
         
      Whisky, Whiskey, bevanda spiritosa di E 150a Caramello semplice quanto 
      basta 
      cereali (diversa da Korn o Kornbrand o Eau E 150b Caramello solfito - 
      caustico  
      de vie de sigle Marque nationale E 150c Caramello ammoniacale  
      luxenbourgeoise), acquavite di vino, ror, E 150d Caramello 
      solfito-ammoniacale  
      Brandy, Weinbrand, marc, acquavite di   
      vinaccia (diversa dalla Tsikoudia, dallo   
      Tsipouro e dall'Eau de vie de marc Marque    
      nationale luxenbourgeoise), Grappa   
      invecchiata, Bagaceira velha, ai sensi del   
      regolamento (CEE) n. 1576/89   
         
      Bevande aromatizzate a base di vino (ad E 150a Caramello semplice quanto 
      basta 
      eccezione del Bitter Soda) e vini aromatizzati  E 150b Caramello 
      solfito-caustico  
      ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91 E 150c Caramello ammoniacale  
       E 150d Caramello solfito-ammoniacale  
         
         
      Americano E 150a Caramello semplice quanto basta 
       E 150b Caramello solfito-caustico  
       E 150c Caramello ammoniacale  
       E 150d Caramello solfito-ammoniacale  
       E 163 Antociani  
         
       E 100 Curcumina 100 mg/l 
       E 101 i) Riboflavina (singolarmente o combinati) 
        ii) Riboflavina-5'-fosfato  
       E 102 Tartrazina  
       E 104 Giallo di chinolina  
       E 120 Cocciniglia  
        Acido carminico  
        Vari tipi di caminio  
       E 122 Azorubina, Carnoisina  
       E 123 Amaranto  
       E 124 Ponceau 4R  
         
      Bitter Soda e Bitter Vino ai sensi del  E 150a Caramello semplice quanto 
      basta 
      regolamento (CEE) n. 1601/91 E 150b Caramello solfito-caustico  
       E 150c Caramello ammoniacale  
       E 150d Caramello solfito-ammoniacale  
       E 100 Curcumina 100 mg/l 
       E 101 i) Riboflacina  (singolarmente o combinati) 
        ii) Riboflacina-5'-fosfato  
       E 102 Tartrazina  
       E 104 Giallo di chinolina  
       E 110 Giallo tramonto FCF  
        Giallo arancio S  
       E 120 Cocciniglia  
        Acido carminico  
        Vari tipi di caminio  
       E 122 Azorubina, Carmoisina  
       E 123 Amaranto  
       E 124 Ponceau 4R  
        Rosso cocciniglia A  
       E 129 Rosso allura AC  
         
         
         
      Vini liquorosi e vini liquorosi di  E 150a Caramello semplice quanto basta 

      qualità prodotti in regioni determinate E 150b Caramello solfito-caustico  

       E 150c Caramello ammoniacale  
       E 150d Caramello solfito-ammoniacale  
          
      Ortaggi sott'aceto, in salamoia o sott'olio (ad  E 101 i) Riboflavina 
      quanto basta 
      esclusione delle olive)  ii) Riboflavina-5'- fosfato  
       E 140 Clorofille e clorofilline  
       E 141 Complessi delle clorofille e delle   
        clorofilline con rame  
       E 150a Caramello solfito-caustico  
       E 150b Caramello solfito-caustico  
       E 150c Caramello ammoniacale  
       E 150d Caramello solfito-ammoniacale  
       E 160a Caroteni:  
        i) Caroteni misti  
        ii) Betacaroteni  
       E 162 Rosso di barbabietola, betanina  
       E 163 Antociani  
          
      Cereali da prima colazione estrusi, soffiati e/o  E 150c Caramello 
      ammoniacale quanto basta 
      all'aroma di frutta E 160a Caroteni quanto basta 
       E 160b Annatto, Bissina, Norbissina 25 mg/kg 
       E 160c Estratto di paprica, Capsantina, quanto basta  
        Capsorubina  
          
      Cereali da prima colazione all'aroma di frutta E 120 Cocciniglia, Acido 
      carminico, vari tipi  200 mg/kg 
        di Carminio (singolarmente o combinati) 
       E 162 Rosso di barbabietola, Betanina  

       E 163 Antociani  
          
      Confettura, gelatine e marmellate di cui al  E 100 Curcumina quanto basta 
      D.P.R. 8 giugno 1982, n. 401 e altre E 140 Clorofille e clorofilline  
      preparazioni di frutta analoghe, compresi i E 141 Complessi delle 
      clorofille e delle   
      prodotti a ridotto contenuto calorico  clorofilline con rame  
       E 150a Caramello semplice  
       E 150b Caramello solfito-caustico  
       E 150c Caramello ammoniacale  
       E 150d Caramello solfito-ammoniacale  
       E 160a Caroteni:  
        i) Caroteni misti  
        ii) Betacarotene  
       E 160c Estratto di paprica, Capsantina,   
        Capsorubina  
       E 162  Rosso di barbabietola, Betanina  
       E 163 Antociani  
       E 104 Giallo di chinolina 100 mg/kg 
       E 110  Giallo tramonto (singolarmente o combinati) 
       E 120 Cocciniglia  
        Acido carminico  
        Vari tipi di carminio  
       E 124 Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A  
       E 142 Verde S  
       E 160d Licopina  
       E 161b Luteina  
          
      Insaccati (Limitatamente ai prodotti ottenuti a  E 100 Curcumina 20 mg/kg 
      partire da carne finemente tagliata o macinata E 120 Cocciniglia, Acido 
      carminico, vari tipi  100 mg/kg 
      o in pezzi), patè e terrine  di Carminio  
       E 150a Caramello semplice quanto basta 
       E 150b Caramello solfito-caustico quanto basta 
       E 150c Caramello solfito-ammoniacale quanto basta 
       E 150d Caramello ammoniacale quanto basta 
       E 160a Caroteni 20 mg/kg 
       E 160c Estratto di paprica, Capsantina,  10 mg/kg 
        Capsorubina  
       E 162 Rosso di barbabietola, Betanina quanto basta 
          
      Luncheon Meat E 129 Rosso allura 25 mg/kg  
          
      Breakfast Sausages con un contenuto di E 129 Rosso allura 25 mg/kg 
      cereali non inferiore al 6%    
          
      Carne per burger con vari tipi di ortaggi e/o  E 120 Cocciniglia, Acido un 
      carminico, 100 mg/kg  
      cereali non inferiori al 4%  vari tipi di Carminio  
       E 150a Caramello semplice quanto basta 
       E 150b Caramello solfito-caustico quanto basta 
       E 150c Caramello ammoniacale quanto basta 
       E 150d Caramello solfito-ammoniacale quanto basta 
          
      Salsiccia Chorizo; E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi  200 
      mg/kg 
        di carminio  
          
      Salchichon E 124 Ponceau 4R, 250 mg/kg 
        Rosso cocciniglia A   
          
          
      Sobrasada E 110 Giallo tramonto FCF 135 mg/kg 
       E 124 Rosso Ponceau 4R, 200 mg/kg  
        Rosso cocciniglia A  
          
      Pasturmas (rivestimento  E 100 Curcumina quanto basta 
      esterno commestibile) E 101 i) Riboflavina,  
        ii) Riboflavina-5'-fosfato  
       E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi   
        di carminio  
      Granuli e fiocchi di patate essiccati E 100 Curcumina quanto basta  
          
      Processed Mushy and Garden Peas (in  E 102 Tartrazina 100 mg/kg 
      scatola) E 133 Blu brillante 20 mg/kg 
       E 142 Verde S 10 mg/kg  
          

 
------------------------ 
 



Allegato VI 
(articolo 6, comma 4) 
Sostanze coloranti consentite solo per usi specifici 
      Sostanza colorante Prodotto alimentare Dose massima 
          
      E 123 Amaranto Vini da aperitivo, bevande alcoliche, comprese le bevande 
      con un  30 mg/l 
        titolo alcolimetrico inferiore al 15% vol.  
        Uova di pesce 30 mg/kg 
          
      E 127 Eritrosina Ciliege da cocktail e ciliegie candite 200 mg/kg 
        Ciliege Bigarreaux in sciroppo e per cocktail di frutta 150 mg/kg  
          
      E 128 Rosso 2G Breakfast Sausages con un contenuto di cereali non 
      inferiore al 6% 20 mg/kg 
        Carne per burger con un contenuto di cereali e/o ortaggi non inferiori  
        al 4%  
          
      E 154 Bruno FK Kippers 20 mg/kg  
          
      E 161g Cantaxantina Saucisses de Strasbourg 15 mg/kg 
          
      E 173 Alluminio Ricopertura esterna di prodotti a base di zucchero per la 
      decorazione  quanto basta  
        di torte e pasticcini  
          
      E 174 Argento Ricopertura esterna di prodotti della confetteria quanto 
      basta 
        Decorazioni di prodotti di cioccolato  
        Liquori  
          
      E 175 Oro Ricopertura esterna di prodotti della confetteria quanto basta 
        Decorazioni di prodotti di cioccolato  
        Liquori  
          
      E 180 Litolrubina BK Crosta commestibile di formaggi quanto basta 
          
      E 160b Annatto, Margarina, minarina, altre emulsioni di grassi e grassi 
      essenzialmente   
       Bissina, senza acqua 10 mg/kg 
       Norbissina Decorazioni e ricoperture 20 mg/kg 
        Prodotti da forno fini 10 mg/kg 
        Gelati 20 mg/kg 
        Liquori, nonché le bevande alcoliche con un titolo alcolometrico  
        inferiore al 15% vol. 10 mg/L 
        Formaggio fuso aromatizzato  
        Formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro; 15 mg/kg 
        formaggio fuso non aromatizzato 15 mg/kg 15 mg/kg 
        Dessert 10 mg/kg 
        "Snacks": prodotti secchi a base di patate, cereali, amidi o fecole 10 
      mg/kg 
        - stuzzichini insaporiti, estrusi o espansi 20 mg/kg 
        - altri stuzzichini e noci o noccioline insaporiti 10 mg/kg 
        Pesce affumicato 10 mg/kg 
        Crosta commestibile dei formaggi e budelli commestibili 20 mg/kg 
        Formaggio Red Leicester 50 mg/kg 
        Formaggio Mimolette 35 mg/kg 
        Cereali da colazione estrusi, soffiati e/o all'aroma di frutta 25 mg/kg 
          

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Allegato VII 
(articolo 6 comma 5) 
Coloranti autorizzati in prodotti alimentari diversi da quelli elencati agli 
allegati IV E V. 
Parte 1 
Le seguenti sostanze coloranti possono essere impiegate quanto basta in tutti i 
prodotti alimentari di cui al presente allegato, parte 2, ed in tutti gli altri 
prodotti alimentari salvo quelli di cui agli allegati IV e V. 
E 101 i) Riboflavina 
ii) Riboflavina-5'-fosfato 
E 140 Clorofille e clorofilline 
E 141 Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame 
E 150a Caramello semplice 
E 150b Caramello solfito-caustico 
E 150c Caramello ammoniacale 
E 150d Caramello solfito-ammoniacale 
E 153 Carbone vegetale 
E 160a Caroteni 
E 160c Estratto di paprica, capsantina, capsorubina 
E 162 Rosso di barbabietola, betanina 
E 163 Antociani 
E 170 Carbonato di calcio 
E 171 Biossido di titanio 
E 172 Ossidi e idrossidi di ferro 
Parte 2 
Le seguenti sostanze coloranti possono essere usate da sole o associate, fino al 
livello massimo specificato nella tabella, negli alimenti indicati in appresso. 
Tuttavia, per le bevande analcoliche aromatizzate, i gelati, i dessert, i 
prodotti da forno fini e i prodotti della confetteria, i coloranti possono 
essere usati fino al limite massimo indicato nella pertinente tabella, ma i 
quantitativi di ciascuno dei seguenti coloranti E 110, E 124 ed E 155 non devono 
essere superiori a 50 mg/kg o 50 mg/l. 
E 100 Curcumina 
E 102 Tartrazina 
E 104 Giallo di chinolina 
E 110 Giallo tramonto FCF 
Giallo arancio S 
E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di carminio 
E 122 Azorubina, Carmoisina 
E 124 Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A 
E 129 Rosso allura AC 
E 131 Blu patentato V 
E 132 Indigotina, Carminio d'Indaco 
E 133 Blu brillante FCF 
E 142 Verde S 
E 151 Nero brillante BN, Nero PN 
E 155 Bruno HT 
E 160d Licopina 
E 160e Beta-apo-8'-carotenale (C 30) 
E 160f Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico (C 30) 
E 161b Luteina 
        
      Prodotti alimentari Dose massima 
        
      Bevande analcoliche aromatizzate 100 mg/l 
      Frutta e ortaggi candidi, Mostarda di frutta 200 mg/kg 
      Conserve di frutta rossa 200 mg/kg 
      Prodotti della confetteria 300 mg/kg 
      Decorazioni e ricoperture 500 mg/kg 
      Prodotti da forno fini (quali pasticcini viennesi, biscotti, torte e 
      cialde) 200 mg/kg 
      Gelati 150 mg/kg 
      Formaggi fusi aromatizzati 100 mg/kg 
      Dessert, inclusi i prodotti a base di latte aromatizzato 150 mg/kg 
      Salse, insaporitori (quali curry e Tandoori), sottaceti, condimenti, 
      Chutney Piccalilli 500 mg/kg 
      Senape 300 mg/kg 
      Paste di pesce e di crostacei 100 mg/kg 
      Crostacei precotti 250 mg/kg 
      Succedanei del salmone 500 mg/kg 
      Surimi 500 mg/kg 
      Uova di pesce 300 mg/kg 
      Pesce affumicato 100 mg/kg 
      "Snacks": prodotti secchi a base di patate, cereali, amidi o fecole  
      - stuzzichini insaporiti, estrusi o espansi 200 mg/kg 
      - altri stuzzichini e noci o noccioline insaporiti 100 mg/kg 
      Crosta commestibile dei formaggi e budelli commestibili quanto basta  
      Preparati dietetici completi contro l'aumento di peso che sostituiscono 
      l'alimentazione  
      quotidiana o anche solo un pasto 50 mg/kg 
      Preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico 50 
      mg/kg 
      Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi 100 
      mg/l 
      Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi 300 
      mg/kg 
      Minestre 50 mg/kg 
      Surrogati della carne e del pesce a base di proteine vegetali 100 mg/kg 
      Bevande spiritose (comprese le bevande con titolo alcolometrico inferiore 
      al 15% vol*), ad  
      eccezione di quelle elencate negli allegati IV o V 200 mg/l 
      Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail 
      aromatizzati a base di  
      prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CEE) n. 160/91 ad eccezione 
      di quelli elencati  
      nell'allegato IV o V 200 mg/l 
      Vini di frutta (tranquilli o spumanti)  
      Sidro di mele (ad eccezione di Cidre bouché) e sidro di pere  
      Vini di frutta, sidro di mele e sidro di pere aromatizzati 200 mg/l 
       
      * In tale voce è compreso il bitter soda a base di bitter di cui al 
      regolamento (CEE) n. 1576/89 

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Allegato VIII (20) 
(articolo 10, comma 1) 
Elenco degli edulcoranti autorizzati e relative condizioni d'impiego 
          
      N. CE Denominazione Prodotti alimentari Dose massima 
          
      E 420 Sorbitolo    
       i) Sorbitolo    
       ii) Sciroppo di sorbitolo - dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto 
      contenuto   
         calorico o senza zuccheri aggiunti  
        - dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto   
         contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti  
      E 421 Mannitolo    
      E 953 Isomalto    
      E 965 Maltitolo - dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto   

       i) Maltitolo  calorico o senza zuccheri aggiunti  
       ii) Sciroppo di maltitolo    
      E 966 Lactitolo - dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o  
         senza zuccheri aggiunti  
      E 967 Xilitolo - dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o  
       
         senza zuccheri aggiunti  
        - cereali o prodotti a base di cereali per prima colazione   
         a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti  
        - dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o   
         senza zuccheri aggiunti  
        - gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri   
         aggiunti  
        - confetture, gelatine, marmellate, frutta candita a a   
         ridotto contenuto calorico, o senza zuccheri aggiunti  
        - preparati a base di frutta a ridotto contenuto calorico o   
         senza zuccheri aggiunti, esclusi quelli destinati alla  
         fabbricazione di bibite a base di succo di frutta  
        - prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti  
        - prodotti della confetteria a base di frutta secca a   
         ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti  
        - prodotti della confetteria a base di amido a ridotto   
         contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti  
        - prodotti a base di cacao a ridotto contenuto calorico o   
         senza zuccheri aggiunti  
        - pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta   
         secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza  
         zuccheri aggiunti  
        - gomma da masticare senza zuccheri aggiunti  
        - salse  
        - senape  
        - prodotti da forno fini a ridotto contenuto calorico o   
         senza zuccheri aggiunti  
        - prodotti destinati ad un'alimentazione particolare  
        - complementi alimentari/integratori alimentari e   
         dietetici, solidi  
           
      E950 Acesulfame K - bevande analcooliche aromatizzate a base d'acqua a  
         ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 350 mg/l 
        - bevande analcooliche a base di latte e prodotti derivati  
         o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o  
         senza zuccheri aggiunti 350 mg/l 
        - dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto   
         calorico o senza zuccheri aggiunti 350 mg/kg 
        - dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto  
         contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 350 mg/kg 
        - dessert a base di frutta e ortaggi a a ridotto contenuto  
         calorico o senza zuccheri aggiunti 350 mg/kg 
        - dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o  
         senza zuccheri aggiunti 350 mg/kg 
        - dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o  
         senza zuccheri aggiunti 350 mg/kg 
        - dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o  
         senza zuccheri aggiunti 350 mg/kg 
        - "Snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o  
         di noci e noccioline pre-confezionati e aromatizzati 350 mg/kg 
        - prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti 500 mg/kg 
        - prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta  
         secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri  
         aggiunti 500 mg/kg 
           
        - prodotti della confetteria a base di amido a ridotto  
         contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 1000 mg/kg 
        - pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta  
         secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza  
         zuccheri aggiunti 1000 mg/kg 
        - gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 2000 mg/kg 
        - sidro e perry 350 mg/l 
        - birre analcoliche o con titolo alcolometrico non  
         superiore a 1,2% vol 350 mg/l 
        - "Bière de table/ Tafelbier/Table Beer" (contenuto di  
         mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergäriges  
         Einfachbier" 350 mg/l 
        - birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti  
         espressa in Na OH 350 mg/l 
        - birre scure o di tipo oud bruin 350 mg/l 
        - gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri  

         aggiunti 800 mg/kg 
        - frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto  
         calorico o senza zuccheri aggiunti 350 mg/kg 
        - confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto  
         calorico 1000 mg/kg 
        - preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto  
         calorico 350 mg/kg 
        - conserve agrodolci di frutta e ortaggi 200 mg/kg 
        - conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate  
         di pesce, crostacei e molluschi 200 mg/kg 
        - salse 350 mg/kg 
        - senape 350 mg/kg 
        - prodotti da forno fini destinati ad un'alimentazione  
         particolare 1000 mg/kg 
        - preparati dietetici completi contro l'aumento di peso,  
         che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche  
         solo un pasto 450 mg/kg 
        - preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto   
         controllo medico 450 mg/kg 
        - complementi alimentari/integratori alimentari e   
         dietetici, liquidi 350 mg/kg 
        - complementi alimentari/integratori alimentari e   
         dietetici, solidi 500 mg/kg 
         Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici   
         a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma  
         di sciroppo o di pastiglie da masticare 2000 mg/kg 
        - Cereali per prima colazione con un tenore di fibre   
         superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di   
         crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri  1200 mg/Kg 
         aggiunti  
        - Minestre a ridotto contenuto calorico 110 mg/l 
        - Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri  
         aggiunti 2500 mg/Kg 
        - Birra a ridotto contenuto calorico 25 mg/l 
        - Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro,  
         di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande  
         analcoliche 350 mg/l 
        - Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore  
         a 15% vol. 350 mg/l 
        - Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati 2000 mg/Kg 
        - Prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie  
         a ridotto contenuto calorico 500 mg/Kg 
        - Feinkostsalat 350 mg/Kg 
        - Eoblaten 2000 mg/Kg 
      E 951 Aspartame    
        - bevande analcooliche aromatizzate a base d'acqua a   
         ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 600 mg/l 
        - bevande analcooliche a base di latte e prodotti derivati   
         o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico  
         o senza zuccheri aggiunti 600 mg/l 
           
        - dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto  
         calorico o senza zuccheri aggiunti 1000 mg/kg 
        - dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto  
         contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 1000 mg/kg 
        - dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto  
         calorico o senza zuccheri aggiunti 1000 mg/kg 
        - dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico  
         o senza zuccheri aggiunti 1000 mg/kg 
        - dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico  
         o senza zuccheri aggiunti 1000 mg/kg 
        - dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico  
         o senza zuccheri aggiunti 1000 mg/kg 
        - "snacks": Stuzzichini salati e secchi a base di amido o   
         di noci e noccioline, preconfezionati e aromatizzati 500 mg/kg 
           
        - prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti 1000 mg/kg 
        - prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta   
         secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri   
         aggiunti 2000 mg/kg 
        - prodotti della confetteria a base di amido a ridotto   
         contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 2000 mg/kg 
        - pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta   
         secca o di grassi,a ridotto contenuto calorico senza   
         zuccheri aggiunti 1000 mg/kg 
        - gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 5500 mg/kg 
        - sidro e perry 600 mg/l 
        - birre analcoliche o con titolo alcolometrico non   
         superiore a 1,2% vol 600 mg/l 
        - "Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di   
         mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergäriges   
         Einfachbier" 600 mg/l 
        - birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti   
         espressa in Na OH 600 mg/l 
        - birre scure o di tipo oud bruin 600 600 mg/l 
        - gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri  800 mg/kg 
         aggiunti  
        - frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto   
         calorico o senza zuccheri aggiunti 1000 mg/kg 

 
        - confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto  
         calorico 1000 mg/kg 
        - preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto   
         calorico 1000 mg/kg 
        - conserve agrodolci di frutta e ortaggi 300 mg/kg 
        - conserve e semi-conserve agrodolci di pesce e   
         marinate di pesce,crostacei e molluschi 300 mg/kg 
        - salse 350 mg/kg 
        - senape 350 mg/kg 
        - prodotti da forno fini destinati ad un'alimentazione   
         particolare 1700 mg/kg 
        - preparati dietetici completi contro l'aumento di peso,   
         che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche   
         solo un pasto 800 mg/kg 
        - preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto   
         controllo medico 1000 mg/kg 
        - complementi alimentari/integratori alimentari e   
         dietetici, liquidi 600 mg/kg 
        - complementi alimentari/integratori alimentari e   
         dietetici, solidi 2000 mg/kg 
         Complementi alimentari/integratori di regimi  
         dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto   
         forma di sciroppo o di pastiglie da masticare 5500 mg/Kg 
        - Cereali per prima colazione con un tenore di fibre   
         superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di   
         crusca,a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri   
         aggiunti 1000 mg/Kg 
        - Minestre a ridotto contenuto calorico 110 mg/l 
        - Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri  
         aggiunti 6000 mg/Kg 
        -  Pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente  
         aromatizzate senza zuccheri aggiunti 2000 mg/Kg 
        - Birra a ridotto contenuto calorico 25 mg/l 
        - Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro,  
         di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande  
         analcoliche 600 mg/l 
        - Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore  
         a 15% vol. 600 mg/l 
        - Feinkostsalat 350 mg/Kg 
           
      E 952 Acido ciclamico e suoi    
       sali di Na e Ca [1]    
        - bevande analcooliche aromatizzate a base d'acqua a   
         ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 400 mg/l 
        - bevande analcooliche aromatizzate a base  
         di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a   
         ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 400 mg/l 
           
        - dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto  
         calorico o senza zuccheri aggiunti 250 mg/kg 
        - dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto  
         contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 250 mg/kg 
        - dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto  
         calorico o senza zuccheri aggiunti 250 mg/kg 
        - dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico  
         o senza zuccheri aggiunti 250 mg/kg 
        - dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico  
         o senza zuccheri aggiunti 250 mg/kg 
           
        - prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti 500 mg/kg 
        - prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta   
         secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri   
         aggiunti 500 mg/kg 
        - prodotti della confetteria a base di amido a ridotto   
         contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 500 mg/kg 
        - pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta   
         secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico senza   
         zuccheri aggiunti 500 mg/kg 
        - gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 1500 mg/kg 
        - gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri  250 mg/kg 
         aggiunti  
        - frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto   
         calorico o senza zuccheri aggiunti 1000 mg/kg 
        - confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto  
         calorico 1000 mg/kg 
        - preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto   
         calorico 250 mg/kg 
        - prodotti da forno fini destinati ad un'alimentazione   
         particolare 1600 mg/kg 
        - preparati dietetici completi contro l'aumento di peso,   
         che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche   
         solo un pasto 400 mg/kg 
        - preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto   
         controllo medico 400 mg/kg 
        - complementi alimentari/integratori alimentari e   
         dietetici, liquidi 400 mg/kg 
        - complementi alimentari/integratori alimentari e   
         dietetici, solidi 500 mg/kg 
        - Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro,  
         di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande  

 
         analcoliche 250 mg/l 
        - Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri  
         aggiunti 2500 mg/Kg 
         Complementi alimentari/integratori di regimi  
         dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto   
         forma di sciroppo o di pastiglie da masticare 1250 mg/Kg 
           
      E 954 Saccarina e sali di Na, K     
       e Ca [2] - bevande analcooliche aromatizzate a base d'acqua a   
         ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 80 mg/l 
        - bevande analcooliche aromatizzate a base  
         di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a   
         ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 80 mg/l 
         - "gassosa": bibita analcolica a base d'acqua, con  
         aggiunta di anidride carbonica, edulcoloranti e aromi 100 mg/kg 
           
        - dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto  
         calorico o senza zuccheri aggiunti 100 mg/kg 
        - dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto  
         contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 100 mg/kg 
        - dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto  
         calorico o senza zuccheri aggiunti 100 mg/kg 
        - dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico  
         o senza zuccheri aggiunti 100 mg/kg 
        - dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico  
         o senza zuccheri aggiunti 100 mg/kg 
        - dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico  
         o senza zuccheri aggiunti 100 mg/kg 
        - "snacks": Stuzzichini salati e secchi a base di amido o   
         di noci e noccioline, preconfezionati e aromatizzati 100 mg/kg 
           
        - prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti 500 mg/kg 
        - prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta   
         secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri   
         aggiunti 500 mg/kg 
        - prodotti della confetteria a base di amido a ridotto   
         contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 300 mg/kg 
         - Essoblaten 800 mg/kg 
        - pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta   
         secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico senza   
         zuccheri aggiunti 200 mg/kg 
        - gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 1200 mg/kg 
        - sidro e perry 80 mg/l 
        - birre analcoliche o con titolo alcolometrico non   
         superiore a 1,2% vol 80 mg/l 
        - "Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di   
         mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergäriges  
         Einfachbier" 80 mg/l 
        - birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti   
         espressa in Na OH 80 mg/l 
        - birre scure o di tipo oud bruin 80 mg/l 
        - gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri  100 mg/kg 
         aggiunti  
        - frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto   
         calorico o senza zuccheri aggiunti 200 mg/kg 
        - confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto  
         calorico 200 mg/kg 
        - preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto   
         calorico 200 mg/kg 
        - conserve agrodolci di frutta e ortaggi 160 mg/kg 
        - conserve e semi-conserve agrodolci di pesce e   
         marinate di pesce, crostacei e molluschi 160 mg/kg 
        - salse 160 mg/kg 
        - senape 320 mg/kg 
        - prodotti da forno fini destinati ad un'alimentazione   
         particolare 170 mg/kg 
        - preparati dietetici completi contro l'aumento di peso,   
         che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche   
         solo un pasto 240 mg/kg 
        - preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto   
         controllo medico 200 mg/kg 
        - complementi alimentari/integratori alimentari e   
         dietetici, liquidi 80 mg/kg 
        - complementi alimentari/integratori alimentari e   
         dietetici, solidi 500 mg/kg 
         Complementi alimentari/integratori di regimi  
         dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto   
         forma di sciroppo o di pastiglie da masticare 1200 mg/Kg 
        - Cereali per prima colazione con un tenore di fibre   
         superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di   
         crusca,a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri   
         aggiunti 100 mg/Kg 
        - Minestre a ridotto contenuto calorico 110 mg/l 
        - Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri  
         aggiunti 3000 mg/Kg 
        - Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro,  
         di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande  
         analcoliche 80 mg/l 
        - Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore  

 
         a 15% vol. 80 mg/l 
        - Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati 800 mg/Kg 
        - Feinkostsalat 160 mg/Kg 
           
      E 957 Taumatina    
        - prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti 50 mg/kg 
        - prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta   
         secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri   
         aggiunti 50 mg/kg 
        - gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 50 mg/kg 
           
         Complementi alimentari/integratori di regimi  
         dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto   
         forma di sciroppo o di pastiglie da masticare 400 mg/Kg 
           
        - gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri   
         aggiunti 50 mg/Kg 
           
           
      E 959 Neoesperidina DC    
        - bevande analcooliche aromatizzate a base d'acqua a   
         ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 30 mg/l 
        - bevande analcooliche a base di latte e prodotti derivati  
         o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o   
         senza zuccheri aggiunti 50 mg/l 
        - bibite a base di succo di frutta a ridotto contenuto  
         calorico o senza zuccheri aggiunti 30 mg/l 
        - dessert aromatizzati a base d'acqua a ridotto contenuto  
         calorico o senza zuccheri aggiunti 50 mg/kg 
        - dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto  
         contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 500mg/kg 
        - dessert a base di frutta a ridotto contenuto  
         calorico o senza zuccheri aggiunti 500mg/kg 
        - dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico  
         o senza zuccheri aggiunti 50 mg/kg 
        - dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico  
         o senza zuccheri aggiunti 50 mg/kg 
        - dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico  
         o senza zuccheri aggiunti 50 mg/kg 
           
        - prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti 100 mg/kg 
        - prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta   
         secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri   
         aggiunti 100 mg/kg 
        - prodotti della confetteria a base di amido a ridotto   
         contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti 150 mg/kg 
        - pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta   
         secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico senza   
         zuccheri aggiunti 50 mg/kg 
        - gomma da masticare senza zuccheri aggiunti 400 mg/kg 
        - sidro e perry 20 mg/l 
        - birre analcoliche o con titolo alcolometrico non   
         superiore a 1,2% vol 10 mg/l 
        - "Bière de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di   
         mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergäriges   
         Einfachbier" 10 mg/l 
        - birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti   
         espressa in Na OH 10 mg/l 
        - birre scure o di tipo oud bruin 10 mg/l 
        - gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri  50 mg/kg 
         aggiunti  
        - frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto   
         calorico o senza zuccheri aggiunti 50 mg/kg 
        - confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto  
         calorico 50 mg/kg 
        - conserve agrodolci di frutta e ortaggi 100 mg/kg 
        - preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto   
         calorico 50 mg/kg 
        - conserve e semi-conserve agrodolci di pesce e   
         marinate di pesce, crostacei e molluschi 30 mg/kg 
        - salse 50 mg/kg 
        - senape 50 mg/kg 
        - prodotti da forno fini destinati ad un'alimentazione   
         particolare 150 mg/kg 
        - preparati dietetici completi contro l'aumento di peso,   
         che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche   
         solo un pasto 100 mg/kg 
        - complementi alimentari/integratori alimentari e   
         dietetici, liquidi 50 mg/kg 
        - complementi alimentari/integratori alimentari e   
         dietetici, solidi 100 mg/kg 
        - Cereali per prima colazione con un tenore di fibre   
         superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di   
         crusca,a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri   
         aggiunti 50 mg/Kg 
        - Minestre a ridotto contenuto calorico 50 mg/l 
        - Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri  
         aggiunti 400 mg/Kg 
         Complementi alimentari/integratori di regimi  
         dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto   

 
         forma di sciroppo o di pastiglie da masticare 400 mg/Kg 
        - Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro,  
         di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande  
         analcoliche 30 mg/l 
        - Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore  
         a 15% vol. 30 mg/l 
        - Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati 50 mg/Kg 
        - Feinkostsalat 50 mg/Kg 
        - Birra a ridotto contenuto calorico 10 mg/l 
        - Preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto  
         controllo medico 100 mg/Kg 
        - "Snacks" stuzzichini salati e secchi a base di amido o  
         di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati 50 mg/Kg 
           
       
      [1] Per la sostanza E 952, Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca, le dosi 
      massime d'impiego sono espresse in acido 
      libero. 
      [2] Per la sostanza E 954, Saccarina e suoi sali di Na, K e Ca, le dosi 
      massime d'impiego sono espresse in imide libera. 

 
------------------------ 
(20) Allegato così modificato dall'art. 1, D.M. 30 aprile 1998, n. 250. 
 



Allegato IX (21) 
(articolo 15, comma 1) 
Additivi alimentari di cui è generalmente autorizzato l'impiego nei prodotti 
alimentari non citati nell'articolo 15, comma 3 
Note 
1. Le sostanze di questo elenco possono essere aggiunte, in base al criterio 
"quanto basta", a tutti i prodotti alimentari ad eccezione di quelli citati 
all'articolo 15, comma 3. 
2. Le sostanze elencate ai numeri E 470 ed E 440 possono essere standardizzate 
con zuccheri, a condizione che ciò sia specificato in aggiunta a detto numero e 
alla definizione. 
3. Spiegazione dei simboli utilizzati: 
* Le sostanze E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948 ed E 949 possono anche 
essere utilizzate nei prodotti alimentari citati all'articolo 15, comma 3. Le 
sostanze E 938, E 939 ed E 942 possono essere utilizzate anche nei prodotti di 
cui al D.M. 27 gennaio 1988, n. 49. 
* Le sostanze E 410, E 412, E 413 ed E 417 non possono essere utilizzate nella 
fabbricazione di prodotti alimentari disidratati che devono reidratarsi all'atto 
dell'ingestione. 
      N.E. Denominazione 
        
        
      E 170 Carbonati di calcio 
       i) Carbonato di calcio 
       ii) Idrogenocarbonato di calcio 
      E 260 Acido acetico 
      E 261 Acetato di potassio 
      E 262 Acetati di sodio 
       i) Acetati di sodio 
       ii) Idrogeno acetato di sodio (diacetato di sodio) 
      E 263 Acetato di calcio 
      E 270 Acido lattico 
      E 290 Anidride carbonica * 
      E 296 Acido malico 
      E 300 Acido ascorbico 
      E 301 Ascorbato di sodio 
      E 302 Ascorbato di calcio 
      E 304 Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi 
       i) Palmitato di ascorbile 
       ii) Stearato di ascorbile 
      E 306 Estratto ricco in tocoferolo 
      E 307 Alfatocoferolo 
      E 308 Gammatocoferolo 
      E 309 Deltatocoferolo 
      E 322 Lecitine 
      E 325 Lattato di sodio 
      E 326 Lattato di potassio 
      E 327 Lattato di calcio 
      E 330 Acido citrico 
      E 331 Citrati di sodio 
       i) Citrato monosodico 
       ii) Citrato disodico 
       iii) Citrato trisodico 
      E 332 Citrati di potassio 
       i) Citrato monopotassico 
       ii) Citrato tripotassico 
      E 333 Citrati di calcio 
       i) Citrato monocalcico 
       ii) Citrato dicalcico 
       iii) Citrato tricalcico 
      E 334 Acido tartarico [L(+)-] 
      E 335 Tartrati di sodio 
       i) Tartrato monosodico 
       ii) Tartrato disodico 
      E 336 Tartrati di potassio 
       i) Tartrato monopotassico 
       ii) Tartrato dipotassico 
      E 337 Tartrato di sodio e di potassio 
      E 350 Malati di sodio 
       i) Malato di sodio 
       ii) Malatto acido di sodio 
      E 351 Malato di potassio 
      E 352 Malati di calcio 
       i) Malato di calcio 
       ii) Malatto acido di calcio 
      E 354 Tartrato di calcio 
      E 380 Citrato triammonico 
      E 400 Acido alginico 
      E 401 Alginato di sodio 
      E 402 Alginato di potassio 
      E 403 Alginato d'ammonio 
      E 404 Alginato di calcio 
      E 406 Agar-agar 
      E 407 Carragenina 
      E 407a Alghe Euchema trasformate (22) 
      E 410 Farina di semi di carrube # 
      E 412 Gomma di guar # 
      E 413 Gomma adragante 
      E 414 Gomma d'acacia (gomma arabica) 
      E 415 Gomma di xanthan # 
      E 417 Gomma di tara # 
      E 418 Gomma di gellano 
      E 420 Glicerolo 
      E 440 Pectine 
       i) Pectina 
       ii) Pectina amidata 
      E 460 Cellulosa 
       i) Cellulosa microcristallina 
       ii) Cellulosa in polvere 
      E 461 Metilcellulosa 
      E 463 Idrossi-propil-cellulosa 
      E 464 Idrossi-propil-metilcellulosa 
      E 465 Etilmetilcellulosa 
      E 466 Carbossimetilcellulosa 
       Carbossimetilcellulosa di sodio 
      E 469 Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente 
      E 470a Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi 
      E 470b Sali di magnesio degli acidi grassi 
      E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi 
      E 472a Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi 
      E 472b Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi 
      E 472c Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi 
      E 472d Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi 
      E 472e Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi 
      grassi 
      E 472f Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi 
      grassi 
      E 500 Carbonati di sodio 
       i) Carbonato di sodio 
       ii) Carbonato acido di sodio 
       iii) Sesquicarbonato di sodio 
      E 501 Carbonati di potassio 
       i) Carbonato di potassio 
       ii) Carbonato acido di potassio 
      E 503 Carbonati d'ammonio 
       i) Carbonato d'ammonio 
       ii) Carbonato acido d'ammonio 
      E 504 Carbonati di magnesio 
       i) Carbonato di magnesio 
       ii) Carbonato acido di magnesio 
       (sinonimo: Idrogenocarbonato di magnesio) 
      E 507 Acido cloridrico 
      E 508 Cloruro di potassio 
      E 509 Cloruro di calcio 
      E 511 Cloruro di magnesio 
      E 513 Acido solforico 
      E 514 Solfati di sodio 
       i) Solfato di sodio 
       ii) Solfato acido di sodio 
      E 515 Solfati di potassio 
       i) Solfato di potassio 
       ii) Solfato acido di potassio 
      E 516 Solfato di calcio 
      E 524 Idrossido di sodio 
      E 525 Idrossido di potassio 
      E 526 Idrossido di calcio 
      E 527 Idrossido d'ammonio 
      E 528 Idrossido di magnesio 
      E 529 Ossido di calcio 
      E 530 Ossido di magnesio 
      E 570 Acidi grassi 
      E 574 Acido gluconico 
      E 575 Gluconedeltalattone 
      E 576 Gluconato di sodio 
      E 577 Gluconato di potassio 
      E 578 Gluconato di calcio 
      E 640 Glicina e suo sale di sodio 
      E 920 L-Cisteina [*] 
      E 938 Argon * 
      E 939  Elio * 
      E 941 Azoto * 
      E 942 Protossido di azoto * 
      E 948 Ossigeno * 
      E 949 Idrogeno * 
      E 1103 Invertasi 
      E 1200 Polidestrosio 
      E 1404 Amido ossidato 
      E 1410 Fosfato di monoamido 
      E 1412 Fosfato di diamido 
      E 1413 Fosfato di diamido fosfatato 
      E 1414 Fosfato di diamido acetilato 
      E 1420 Amido acetilato 
      E 1422 Adipato di diamido acetilato 
      E 1440 Amido idrossipropilato 
      E 1442 Fosfato di diamido idrossipropilato 
      E 1450 Ottenilsuccinato di amido e sodio 
      E 1451 Amido acetilato ossidato 
       
      [*] Può essere usata come agente di trattamento delle farine. 

------------------------ 
(21) Allegato così modificato dall'art. 1, D.M. 30 aprile 1998, n. 250, 
dall'art. 1, D.M. 10 marzo 2000, n. 183 e dall'art. 1, D.M. 29 luglio 2002. 
(22) La presente voce deve possedere i requisiti di purezza specifici riportati 
nell'allegato III al D.M. 30 aprile 1998, n. 250, ai sensi di quanto disposto 
dall'articolo 1 dello stesso decreto. 
 



Allegato X (23) 
(articolo 15, comma 1) 
Prodotti alimentari in cui può essere utilizzato un numero limitato di additivi 
dell'allegato IX 
      Prodotti .alimentari Additivo Dose massima 
         
         
      Prodotti di cacao e di cioccolato E 330 Acido citrico 0,5% 
      citati nella legge 30 aprile 1976, E 322 Lecitine quanto basta 
      n. 351 [1] E 334 Acido tartarico 0,5% 
       E 422 Glicerolo quanto basta 
       E 471 Mono - e digliceridi degli acidi grassi quanto basta 
       E 170 Carbonati di calcio   
       E 500 Carbonati di sodio   
       E 501 Carbonati di potassio   
       E 503 Carbonati di ammonio   
       E 504 Carbonati di magnesio  7% sulla materia 
       E 524 Idrossido di sodio  secca senza grasso 
       E 525 Idrossido di potassio  espressi come  
       E 526 Idrossido di calcio  carbonati di  
       E 527 Idrossido di ammonio  potassio 
       E 528 Idrossido di magnesio   
       E 530 Ossido di magnesio   
           
       E 414 Gomma d'acacia  solo come agenti di 
       E 440 Pectine  rivestimento  
          quanto basta 
          
      Succhi e nettari di frutta citati E 300 Acido ascorbico quanto basta 
      nel D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489    
          
      Succo di ananasso citato nel D.P.R. E 296 Acido malico 3 g/l 
      18 maggio 1982, n. 489    
          
      Nettari citati nel D.P.R. 18 maggio E 330 Acido citrico 5 g/l 
      1982, n. 489 E 270 Acido lattico 5 g/l 
          
      Succo di uva citato nel D.P.R. E 170  Carbonati di calcio quanto basta 
      18 maggio 1982, n. 489 E 336 Tartrati di potassio quanto basta 
          
      Succhi di frutta citati nel D.P.R. E 330 Acido citrico 3 g/l 
      18 maggio 1982, n. 489    
          
      Confettura extra, gelatine extra  E 440 Pectine quanto basta 
      citate nel D.P.R. 8 giugno 1982,    
      n. 401 E 270 Acido lattico quanto basta 
       E 296 Acido malico  
       E 300 Acido ascorbico  
       E 327 Lattato di calcio  
       E 330 Acido citrico  
       E 331 Citrati di sodio  
       E 333 Citrati di calcio  
       E 334 Acido tartarico  
       E 335 Tartrati di sodio  
       E 350 Malati di sodio  
       E 471 Mono - e digliceridi degli acidi grassi quanto basta 
          
      Confetture, gelatine, marmellate  E 440 Pectine quanto basta 
      citate nel D.P.R. 8 giugno 1982, n.     
      401 ed altre simili creme di frutta  E 270 Acido lattico quanto basta 
      da spalmare, compresi i prodotti a  E 296 Acido malico  
      ridotto contenuto calorico E 300 Acido ascorbico  
       E 327 Lattato di calcio  
       E 330 Acido citrico  
       E 331 Citrati di sodio  
       E 333 Citrati di calcio  
       E 334 Acido tartarico  
       E 335 Tartrati di sodio  
       E 350 Malati di sodio  
          
       E 400 Acido alginico 10 g/kg (singolarmente o  
       E 401 Alginato di sodio in combinazione) 
       E 402 Alginato di potassio  
       E 403 Alginato di ammonio  
       E 404 Alginato di calcio  
       E 406 Agar-Agar  
       E 407 Carragenina  
       E 410 Farina di semi di carrube  
       E 412 Gomma di guar  
       E 415 Gomma di xanthan  
       E 418 Gomma di gellano  
       E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi quanto basta 
          
       E 509 Cloruro di calcio  
       E 524 Idrossido di sodio quanto basta 
          
      Latte disidratato e parzialmente E 300 Acido ascorbico quanto basta 
      disidratato, citato nel D.P.R. 10  E 301 Ascorbato di sodio  
      maggio 1982, n. 514 E 304 Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi  
       E 322 Lecitine  
       E 331 Citrati di sodio  
       E 332 Citrati di potassio  
       E 407 Carragenina  
       E 500 ii) Carbonato acido di sodio  
       E 501 ii) Carbonato acido di potassio  
       E 509 Cloruro di calcio  
          
       
      [1] Prodotti di cacao e di cioccolato a ridotto contenuto calorico o senza 
      aggiunta di zuccheri non rientrano nelle 
      disposizioni del presente Allegato. 
       
      Panna pastorizzata intera E 401 Alginato di sodio quanto basta 
       E 402 Alginato di potassio  
       E 407 Carragenina  
       E 466 Carbossimetilcellulosa di sodio  
       E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi  
          
      Frutta ed ortaggi non lavorati,  E 300 Acido ascorbico quanto basta 
      congelati e surgelati; frutta ed E 301 Ascorbato di sodio  
      ortaggi non lavorati E 302 Ascorbato di calcio  
      preconfezionati, refrigerati e pronti E 330 Acido citrico  
      per il consumo e patate    
      pre confezionate non lavorate e    
      sbucciate    
          
      Composta di frutta E 331 Citrati di sodio  
       E 332 Citrati di potassio  
      Pesci, crostacei e molluschi non  E 333 Citrati di calcio  
      lavorati, anche congelati e surgelati    
          
      Riso a cottura rapida E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi quanto 
      basta 
       E 472 a Esteri acetici di mono- e digliceridi degli   
        acidi grassi  
          
      Oli e grassi di origine animale o E 270 Acido lattico quanto basta 

      vegetale, non emulsionati (esclusi E 300 Acido ascorbico  
      gli oli vergini e gli oli d'oliva) E 304 Esteri dell'acido ascorbico con 
      acidi grassi  
      specifici per cuocere e/o friggere E 306 Estratto ricco-in tocoferolo  
      o destinati alla preparazione di E 307 Alfatocoferolo  
      condimenti per le carni E 308 Gammatocoferolo  
       E 309 Deltatocoferolo  
          
       E 322 Lecitine 30 g/1 
          
       E 471 Mono-e digliceridi degli acidi grassi 10 g/1 
          
       E 330 Acido citrico quanto basta 
       E 331  Citrati di sodio  
       E 332 Citrati di potassio  
       E 333 Citrati di calcio  
       E 472 c Esteri citrici di mono- e digliceridi degli   
        acidi grassi  
          
      Olio d'oliva raffinato, compreso  E 307  Alfatocoferolo 200 mg/l 
      l'olio di sansa d'oliva    
          
      Formaggio stagionato E 170 Carbonati di calcio quanto basta 
       E 504 Carbonati di magnesio  
       E 509 Cloruro di calcio  
       E 575 Gluconedeltalattone  
          
      Mozzarella e formaggi ottenuti dal  E 260 Acido acetico quanto basta 
      siero di latte E 270 Acido lattico quanto basta 
       E 330 Acido citrico  
       E 575 Gluconedeltalattone  
          
      Ortofrutticoli conservati in  E 260 Acido acetico  quanto basta 
      recipienti E 261 Acetato di potassio  
       E 262 Acetati di sodio  
       E 263 Acetato di calcio  
       E 270 Acido lattico  
       E 296 Acido malico  
       E 300 Acido ascorbico  
       E 301 Ascorbato di sodio  
       E 302 Ascorbato di calcio  
       E 325 Lattato di sodio  
       E 326 Lattato di potassio  
       E 327 Lattato di calcio  
       E 330 Acido citrico  
       E 331 Citrati di sodio  
       E 332 Citrati di potassio  
       E 333 Citrati di calcio  
       E 334 Acido tartarico  
       E 335 Tartrati di sodio  
       E 336 Tartrati di potassio  
       E 337 Tartrato sodico potassico  
       E 509 Cloruro di calcio  
       E 575 Gluconedeltalattone  
          
      Gehakt E 300 Acido ascorbico quanto basta 
       E 301 Ascorbato di sodio  
       E 302 Ascorbato di calcio  
       E 330 Acido citrico quanto basta 
       E 331 Citrati di sodio  
       E 332 Citrati di potassio  
       E 333 Citrati di calcio  
          
      Preparazioni preconfezionate di  E 300 Acido ascorbico quanto basta 
      carne fresca macinata E 301 Ascorbato di sodio  
       E 302 Ascorbato di calcio  
       E 330 Acido citrico  
       E 331 Citrati di sodio  
       E 332 Citrati di potassio  
       E 333 Citrati di calcio  
          
      Pane preparato unicamente con i E 260 Acido acetico quanto basta 
      seguenti ingredienti: farina di  E 261 Acetato di potassio  
      frumento, acqua, lievito e/o sale E 262 Acetati di sodio  
       E 263 Acetato di calcio  
       E 270 Acido lattico  
       E 300 Acido ascorbico  
       E 301 Ascorbato di sodio  
       E 302 Ascorbato di calcio  
       E 304 Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi  
       E 322 Lecitine  
       E 325 Lattato di sodio  
       E 326 Lattato di potassio  
       E 327 Lattato di calcio  
       E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi  
       E 472a Esteri acetici di mono- e digliceridi degli  
        acidi grassi  
       E 472d Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli   
        acidi grassi  
       E 472e Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e   
        digliceridi degli acidi grassi  
       E 472f Esteri misti acetici- tartarici di mono - e  
        digliceridi degli acidi grassi  
          
      Pain courant francais E 260 Acido acetico quanto basta 
       E 261 Acetato di potassio  
       E 262 Acetati di sodio  
       E 263 Acetato di calcio  
       E 270 Acido lattico  
       E 300 Acido ascorbico  
       E 301 Ascorbato di sodio  
       E 302 Ascorbato di calcio  
       E 304 Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi  
       E 322 Lecitine  
       E 325 Lattato di sodio  
       E 326 Lattato di potassio  
       E 327 Lattato di calcio  
       E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi  
          
      Pasta fresca E 270 Acido lattico quanto basta 
       E 300 Acido ascorbico  
       E 301 Ascorbato di sodio  
       E 322 Lecitine  
       E 330 Acido citrico  
       E 334 Acido tartarico  
       E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi  
       E 575 Gluconedeltalattone  
          
      Vini e spumanti e mosti d'uva  Additivi autorizzati:  
      parzialmente fermentati   
       in conformità dei regolamenti (CEE) n. 882/87 [1],  
       (CEE) n. 4252/88 [2], (CEE) n. 2332/92 [3] e (CEE) n.  
       1873/84 [4] e dei relativi, regolamenti di applicazione;  
         
       in conformità del regolamento (CEE) n. 1873/84 che pro memoria 
       autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano  
       diretto di taluni vini importati che possono essere stati  
       sottoposti a pratiche enologiche non previste dal  
       regolamento (CEE) n. 337/79.  
         
      Birra E 270 Acido lattico quanto basta 
       E 300 Acido ascorbico  
       E 301 Ascorbato di sodio  
       E 330 Acido citrico  
       E 414 Gomma d'acacia  
          
      Foie gras, foie gras entier, blocs de  E 300 Acido ascorbico quanto basta 
      foie gras E 301 Ascorbato di sodio  
          
      Succhi e nettari di frutto della  E 440 Pectine 3 g/l 
      passione e di ananasso    
          
      Formaggio stagionato a fette e  E 170 Carbonati di calcio quanto basta 
      grattugiato E 460 Cellulosa  
       E 504 Carbonati di magnesio  
       E 509 Cloruro di calcio  
       E 575 Gluconedeltalattone  
          
      Burro di panna acida E 500 Carbonati di sodio quanto basta 
       
      [1] GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 1. 
      [2] GU n. L 373 del 31.12.1988, pag. 59. 
      [3] GU n. L 231 del 13.8.1992, pag. 1. 
      [4] GU n. L 176 del 3.7.1984, pag. 6. 

 
------------------------ 
(23) Allegato così modificato dall'art. 1, D.M. 10 marzo 2000, n. 183. 
 



Allegato XI (24) 
(articolo 15, comma 1) 
Conservanti e antiossidanti condizionatamente ammessi 
Parte A 
Sorbati, benzoati e p-idrossibenzoati 
      N. E. Denominazione  Abbreviazioni 
          
          
      E 200 Acido sorbico   
      E 202 Sorbato di potassio  Sa 
      E 203 Sorbato di calcio   
          
          
      E 210 Acido benzoico   
      E 211 Benzoato di sodio   
      E 212 Benzoato di potassio  Ba [1] 
      E 213 Benzoato di calcio   
          
          
          
      E 214 p-idrossibenzoato d'etile   
      E 215 Etil-p-idrossibenzoato di sodio   
      E 216 p-idrossibenzoato di propile   
      E 217 Propil-p-idrossibenzoato di sodio  PHB 
      E 218 p-idrossibenzoato di metile   
      E 219 Metil-p-idrossibenzoato di sodio   
          
          
      [1] L'acido benzoico può essere presente in alcuni prodotti fermentati 
      ottenuti con processo di fermentazione secondo 
      una buona prassi di fabbricazione. 

Note 
1. Le dosi di tutte le sostanze succitate sono espresse come acido libero. 
2. Le abbreviazioni usate nelle tabelle hanno il seguente significato: 
Sa + Ba: Sa e Ba usati singolarmente o in combinazione; 
Sa + PHB: Sa e PHB usati singolarmente o in combinazione; 
Sa + Ba + PHB: Sa, Ba e PHB usati singolarmente o in combinazione. 
3. Le dosi d'impiego indicate si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il 
consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante. 
       Dose massima: (mg/kg o mg/l, come più appropriato) 
        
      Prodotti alimentari Sa Ba PHB Sa + Ba Sa + PHB Sa + Ba + PHB 
             
      Bevande aromatizzate a base di vino inclusi i prodotti  200      
      compresi nel regolamento (CEE) n. 1601/91       
             
      Bevande aromatizzate analcoliche [1] 300 150  250 Sa+   
          150 Ba   
             
      Concentrati di tè liquido, di frutta liquida e di infusioni di    600   
      erbe       
             
      Succo d'uva, non fermentato, per uso sacramentale    2000   
             
      Vini contemplati nel regolamento (CEE) n. 822/87 [2]; 200      
      vino dealcolizzato; vino di frutta (compresi i prodotti        
      analcolici) "Made wine";       
      sidro e sidro di pere (compresi i prodotti analcolici)       
             
      Sød ... Saft o Sødet ... Saft 500 200     
             
      Birra analcolica in fusto  200     
             
      Idromele 200      
             
      Bevande alcooliche con titolo alcolimetrico volumico  200 200  400   
      inferiore al 15%       
             
      Farciture dei ravioli e prodotti simili 1000      
             
      Confetture, gelatine e marmellate a basso contenuto di   500  1000   
      zucchero e prodotti analoghi a ridotto contenuto calorico       
      ovvero privi di zucchero e altre creme da spalmare a base       
      di frutta       
      Marmeladas       
             
      Frutti e ortaggi canditi, cristallizzati e glassati    1000   
             
      Frutta essiccata 1000      
             
      Frugtgrüd e Rote Grütze 1000 500     
             
      Preparazioni di frutta e ortaggi comprese le salse a  1000      
      base di frutta, ad esclusione di purea, spuma, composta,       
      insalate e prodotti simili in recipienti       
             
      Ortaggi sottoaceto, in salamoia o sott'olio (escluse le     2000   
      olive)       
             
      Pasta di patate e patate a fette precotte 2000      
             
      Gnocchi 1000      
             
      Polenta 200      
             
      Olive e preparazioni a base di olive 1000 500  1000   
             
      Rivestimenti di gelatina di prodotti a base di carne (cotti,      1000  
      salati e stagionati o essiccati), Patè       
             
      Trattamento superficiale di prodotti a base di carne       quanto basta 
      essiccati o stagionati       
       
      [1] Escluse le bevande a base di latte e derivati. 
      [2] GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 1. 
       
      Prodotti a base di pesce semiconservati, compresi i     2000   
      prodotti a base di uova di pesce       
             
      Pesce salato ed essiccato    200   
             
      Gamberetti cotti    2000   
             

      Crangon crangon e Crangon vulgaris, cotto    6000   
             
      Formaggio preconfezionato a fette 1000      
             
      Formaggio non stagionato 1000      
             
      Formaggio fuso 2000      
             
      Formaggio a strati e formaggio con aggiunta di prodotti  1000      
      alimentari       
             
      Dessert a base di latte e derivati senza trattamento        
      termico    300   
      Latte cagliato 1000      
             
      Uovo liquido (albume, tuorlo o uovo intero)    5000   
             
      Prodotti a base di uova, disidratati, concentrati,  1000      
      congelati o surgelati       
             
      Pane a fette preconfezionato e pane di segala 2000      
             
      Prodotti da forno preconfezionati, parzialemente  2000      
      precotti destinati alla vendita al minuto       
             
      Prodotti da forno fini con attività dell'acqua superiore a  2000      
      0,65       
             
      Spuntini a base di cereali o di patate e frutta a guscio      1000  
      ricoperta     (max. 300   
           PHB)  
      Pastelle 2000      
             
      Prodotti della confetteria anche a base di cacao       1500 
      (cioccolato escluso)      (max. 300  
            PHB) 
             
      Gomma da masticare    1500   
             
      Guarnizioni (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati  1000      
      per frappè e gelati; prodotti simili)       
             
      Emulsioni di grassi con contenuto di grassi pari o  1000      
      superiore al 60% (escluso il burro)       
             
      Emulsioni di grassi con contenuto di grassi inferiore al  2000      
      60%       
             
      Salse emulsionate con contenuto di grassi pari o  1000 500  1000   
      superiore al 60%       
             
      Salse emulsionate con contenuto di grassi inferiore al  2000 1000  2000   
      60%       
             
      Salse non emulsionate    1000   
             
      Insalate preparate    1500   
             
      Senape [1]    1000   
             
      Condimenti    1000   
             
      Zuppe liquide e brodi (esclusi i prodotti in scatola)    500   
             
      Gelatina animale 1000 500     
             
      Integratori alimentari dietetici liquidi      2000 
             
      Alimenti dietetici per scopi medici speciali esclusi i cibi     1500   
      per lattanti o bambini nella prima infanzia contemplati       
      nel D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111       

 
             
      Preparati dietetici per il controllo del peso che        
      sostituiscono l'intera alimentazione quotidiana o un solo       
      pasto       
             
      Caglio o presame  10000 10000    
        [1] [1]    
             
             
      Preparazioni di chimosina microbica da DNA   10000 10000    
      ricombinante in forma liquida.  [2] [2]    
             
      ... Mehu e Makeutettu ... Mehu 500 200     
             
      Surrogati di carne, pesce, crostacei, cefalopodi e  2000      
      formaggio a base di proteine       
             
      Dulce de membrillo  1000     
             
      Marmelada    1500   
             
      Ostkaka 2000      
             
      Pasha 1000      
             
      Semmelknödelteig 2000      
             
      Formaggio e prodotti analoghi al formaggio (unicamente  quanto       
      trattamento superficiale) basta      
             
      Barbabietole rosse cotte  2000     
      Rivestimenti a base di collagene con attività dell'acqua  quanto       
      superiore a 0.6 basta      
             
      [1] Singolarmente o in combinazione calcolato sul presame liquido di 
      titolo 1: 10.000 e nel presame in polvere di titolo 1: 100.000. 
      [2] Singolarmente o in combinazione. 

 
Parte B 
Anidride solforosa e solfiti 
      N.E. Denominazione 
        
      E 220 Anidride solforosa 
      E 221 Solfito di sodio 
      E 222 Sodio bisolfito 
      E 223 Metabisolfito di sodio 
      E 224 Metabisolfito di potassio 
      E 226 Solfito di calcio 
      E 227 Calcio bisolfito 
      E 228 Potassio solfito acido 
        

Note 
1. I livelli massimi sono espressi in mg/kg o mg/l di SO2, come più appropriato 
e riguardano la quantità totale, proveniente da tutte le fonti. 
2. L'SO2 ad una concentrazione non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l non si 
considera presente. 
      Prodotti alimentari Dose massima (mg/kg o mg/l, come più  
       appropriato) espresso come SO2 
        
      "Burger meat" con un contenuto minimo di ortaggi e/o cereali del 4% 450 
        
      Breakfast sausages 450 
        
      Longaniza fresca e butifarra fresca 450 
        
      Pesci delle specie gadidi salati essiccati 200 
        
      Crostacei e cefalopodi:  
      - freschi, congelati e surgelati 150 [*] 
      - crostacei, famiglia dei peneidi, solenceridi e aristeidi:  
      - fino a 80 unità 150 [*] 
      - tra 80 e 120 unità 200 [*] 
      - più di 120 unità 300 [*] 
      - cotti 50 [*] 
        
      Biscotti secchi 50 
        
      Amidi (esclusi quelli per gli alimenti per lo svezzamento, per lattanti e  
      50 
      per la prima infanzia)  
        
      Sago 30 
        
      Orzo perlato 30 
        
      Patate disidratate 400 
        
      Spuntini a base di patate e cereali 50 
        
      Patate pelate 50 
        
      Patate lavorate (incluse le patate congelate e surgelate) 100 
        
      Pasta di patate 100 
        
      Ortaggi bianchi essiccati 400 
        
      Ortaggi bianchi lavorati (compresi gli ortaggi bianchi congelati e 
      surgelati) 50 
        
      Zenzero essiccato 150 
        
      Pomodori essiccati 200 
        
      Polpa di barbaforte 800 
        
      Polpa di cipolla, aglio e scalogno 300 
        
      Ortaggi e frutti sottoaceto, sott'olio o in salamoia (escluse le olive ed 
      i  100 
      peperoni in salamoia)  
        
      Peperoni gialli in salamoia 500 
        
      Funghi lavorati (compresi i funghi surgelati e congelati) 50 
        
      Funghi secchi 100 
        
      Frutta essiccata:  
      - albicocche, pesche, uva, prugne e fichi 2000 
      - banane 1000 
      - mele e pere 600 
      - altri (compresa la frutta a guscio) 500 
        
      [*] Nelle parti commestibili. 
       
      Cocco essiccato 50 
        
      Frutta, ortaggi, angelica e scorze di agrumi canditi, cristallizzati o  
      100 
      glassati  
        
      Confettura, gelatina e marmellata citate nel D.P.R. 8 giugno 1982, n.  50 
      401 (ad eccezione della confettura e della gelatina extra) ed altre simili 
       
      creme di frutta da spalmare, compresi i prodotti a ridotto contenuto  
      calorico  
        
      Jams, jellies e marmelades di frutta trattata con solfiti 100 
        
      Farciture per torte a base di frutta 100 
        
      Condimenti a base di succo d'agrumi 200 
        
      Succo d'uva concentrato per la produzione casalinga di vino 200 
        
      Mostarda di frutta 100 
        
      Estratto gelificante di frutta, pectina liquida destinati al consumatore  
      800 
      finale  
        
      Ciliege a polpa bianca in barattolo, frutta secca reidratata e litchi 100 
        
      Limoni affettati in barattolo 250 
        
      Zuccheri ai sensi della L. 31 marzo 1980, n. 139 tranne lo sciroppo di  10 

      glucosio, disidratato o no  
        
      Sciroppo di glucosio, disidratato o no 20 
        
      Melasse 70 
        
      Altri zuccheri 40 
        
      Guarnizioni (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati per frappè e  
      40 
      gelati; prodotti simili)  
        
      Succo di arancia, pompelmo, mela e ananasso da consumare sfuso nei  50 
      servizi di ristorazione  
        
      Succo di limetta o limone 350 
        
      Concentrati a base di succo di frutta, contenenti non meno del 2,5% di  
      350 
      orzo (Barley water)  
        
      Altri concentrati a base di succo di frutta o di frutta sminuzzata; Capilè 
       250 
      groselha  
        
      Bevande analcoliche aromatizzate contenenti succo di frutta  20 
       (solo residui dai concentrati) 
        
      Bevande analcoliche aromatizzate contenenti almeno 235 g/l di  50 
      sciroppo di glucosio  
        
      Succo d'uva, non fermentato, per uso sacramentale 70 
        
      Prodotti della confetteria a base di sciroppo di glucosio 50 
       (solo residui da sciroppo di glucosio) 
        
      Birra, inclusa la birra a bassa gradazione alcolica e la birra analcolica 
      20 
        
      Birra con una seconda fermentazione in fusto 50 
        
      Vini ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 822/87,  
       (CEE) n. 4252/88, (CEE) n. 2332/92 e (CEE) 
       n. 1873/84 e dei relativi regolamenti di 
       applicazione; 
       (pro memoria) ai sensi del regolamento (CEE)  
       n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna 
       per il consumo umano diretto di taluni vini 
       importati che possono essere stati sottoposti a 
       pratiche enologiche non previste dal 
       regolamento (CEE) n. 337/79 
        
      Vino dealcolizzato 200 
        
      Made wine 260 
        
      Sidro, sidro di pere, vino di frutta, vino di frutta spumante (compresi i  
      200 
      prodotti analcolici)  
        
      Idromele 200 

        
      Aceto di fermentazione 170 
        
      Senape, esclusa la senape di Digione 250 
        
      Senape di Digione 500 
        
      Gelatina animale 50 
        
      Surrogati di carne, di pesce e di crostacei a base di proteine 200 
        
      Frutta a guscio marinata 50 
        
      Granturco dolce confezionato sotto vuoto 100 
        
      Bevande alcoliche contenenti pere intere 50 
        

 
Parte C 
Altri conservanti 
      N.E. Denominazione Prodotti alimentari Dose massima 
          
      E 230 Bifenile, difenile Trattamento superficiale degli agrumi 70 mg/kg 
          
      E 231 Ortofenilfenolo Trattamento superficiale degli agrumi 12 mg/kg 
      E 232 Ortofenilfenolo sodico  singolarmente o in 
         combinazione, espressi come  
         ortofenilfenolo 
          
      E 234 Nisina [1] Budini di semolino e di tapioca e  3 mg/kg 
        prodotti affini  
        Formaggio stagionato e formaggio fuso 12,5 mg/kg 
        Clotted cream 10 mg/kg 
        Mascarrpone 10 mg/kg 
          
      E 235 Natamicina Trattamento superficiale di  
        - formaggio duro, semiduro e semimolle 1 mg/dm2 di superficie 
        - insaccati salati, essiccati o stagionati (a non più di 5 mm dalla  
         superficie) 
          
      E 239 Esametilentetramina Formaggio Provolone 25 mg/kg di residuo,  
         espressi come formaldeide 
          
      E 242 Dimetildicarbonato Bevande aromatizzate analcoliche 250 mg/l di 
      quantità  
        Vino dealcolizzato introdotta, residui non 
        Concentrato di tè liquido rilevabili 
          
      E 284 Acido borico Uova di storione (caviale) 4 g/kg 
         espressi come acido borico 
          
      E 285 Tetraborato di sodio (borace)   
          
       
      [1] Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni formaggi a 
      seguito dei processi di fermentazione. 
       

         Quantità  
      N.E. Denominazione Prodotti alimentari introdotta Residuo 
         indicativa  
         mg/kg 
           
      E 249 Nitrito di potassio [1] Prodotti a base di carne, non trattati  150 
      [2] 50 [3] 
        termicamente, salati e stagionati o   
        essiccati   
           
      E 250 Nitrito di sodio [1] Altri prodotti a base di carne salati 150 [2] 
      100 [3] 
        Prodotti a base di carne, in scatola    
        Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras   
           
        Pancetta salata o affumicata  175 [3] 
           
      E 251 Nitrato di sodio Prodotti a base di carne, salati 300 250 [4] 
        Prodotti a base di carne, in scatola   
           
      E 252 Nitrato di potassio Formaggio duro, semiduro e semimolle  50 [4] 
        Prodotti analoghi al formaggio, a base di    
        latte e derivati   
           
        Aringhe e spratti marinati  200 [5] 
           
        Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras 50 [*]  
           
      [1] Se etichettato "per uso alimentare", il nitrito può venire venduto 
      solo in miscela con sale o con un sostituto del sale. 
      [2] Espressa come NaNo2. 
      [3] Quantità residua al punto di vendita al consumatore finale, espressa 
      come NaNo2. 
      [4] Espressa come NaNo3. 
      [5] Quantità residua, incluso il nitrito formato dal nitrato, espressa 
      come NaNo2. 
      [*] Espressa come NaNo3. 

      N.E. Denominazione Prodotti alimentari Dose massima 
          
           
      E 280 Acido propionico  Pane a fette preconfezionato e pane di segale 3000 
      mg/kg 
      E 281 Propionato di sodio   espressi come acido propionico 
      E 282 Propionato di calcio  Pane a ridotto contenuto calorico  
      E 283 Propionato di potassio  Pane semicotto preconfezionato  
       [1]  Prodotti da forno fini preconfezionati 2000 mg/kg 
        (compresa la confetteria a base di farina) espressi come acido  
        con una attività dell'acqua superiore di 0,65 propionico 
        Rolls, buns e pitta preconfezionati  
          
        Christmas pudding 1000 mg/kg 
        Pane preconfezionato espressi come acido 
         propionico 
        Polsebrod, boller e dank flutes  2000 mg/kg 
        preconfezionati espressi come acido  
         propionico 
          
        Formaggi e prodotti analoghi a formaggi  quanto basta 
        (solo trattamento superficiale)  
          
      E 1105 Lisozima Formaggio stagionato quanto basta 
          
      [1] L'acido propionico e i suoi sali possono essere presenti in alcuni 
      prodotti fermentati ottenuti con un processo di 
      fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione. 

Parte D 
Altri antiossidanti 
Nota 
L'asterisco in tabella si riferisce alla regola di proporzionalità: quando si 
usano combinazioni di gallati, BHA e BHT, le singole dosi devono venire ridotte 
in modo proporzionale. 
      N.E. Denominazione Prodotti alimentari Dose massima mg/kg 
          
      E 310 Gallato di propile Grassi e oli per la preparazione professionale  
      200 * (gallati e BHA,  
        di prodotti alimentari trattati termicamente singolarmente o in 
      combinazione) 
      E 311 Gallato d'ortile   
          
      E 312 Gallato di dodecile Olio e grasso per frittura, escluso l'olio di 
      100 * (BHT) 
        sansa di oliva  
          
      E 320 Butilidrossianisolo (BHA)  Ambedue espressi sul grasso 
      E 321 Butilidrossitoluene (BHT) Strutto, olio di pesce, grasso di bovini, 
      di   
        pollame e di ovini  
          
        Preparazioni per torte 200 * (gallati e BHA,  
        Spuntini a base di cereali singolarmente o in combinazione) 
        Latte in polvere per distributori automatici  
        Zuppe e brodi disidratati  
        Salse  
        Carne disidratata espressi sul grasso 
        Frutta a guscio lavorata  
        Condimenti e insaporitori  
        Cereali precotti  
          
        Patate disidratate 25 * (gallati e BHA, singolarmente  
         o in combinazione) 
          
        Gomma da masticare 400 (gallati, BHT e BHA,  
        Integratori dietetici singolarmente o in combinazione) 
          
      E 315 Acido eritorbico Conserve e semiconserve di carne 500 
      E 316 Eritorbato di sodio  espressi come acido eritorbico 
          
        Conserve e semiconserve di pesce 1500 
        Pesce a pelle rossa congelato e surgelato espressi come acido eritorbico 

          

------------------------ 
(24) Allegato così modificato dall'art. 1, D.M. 10 marzo 2000, n. 183. 
 



Allegato XII (25) 
(articolo 15, comma 1) 
Altri additivi ammessi 
Le dosi massime d'impiego si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il 
consumo secondo le istruzioni del fabbricante. 
      N.E. Denominazione Prodotti alimentari Dose massima 
          
          
          
      E 297 Acido fumarico (Pro memoria)  
        Vino ai sensi del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza  
        l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni  
        vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche  
        enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79  
          
        Ripieni e guarnizioni per prodotti da forno fini 2,5 g/kg 
          
        Prodotti della confetteria a base di zucchero 1 g/kg 
          
        Dessert di aspetto gelatinoso 4 g/kg 
          
        Dessert aromatizzati alla frutta  
          
        Miscele essiccate in polvere per dessert  
          
        Polveri solubili per bevande a base di frutta 1 g/l 
          
        Prodotti solubili per la preparazione di tè aromatizzato e  1 g/Kg 
        infuzioni d'erbe  
          
        Gomma da masticare 2 g/kg 
          
       
      Nelle applicazioni che seguono, la dose massima indicata (espressa come 
      P2O5) di acido fosforico e dei fosfati E 338, E 339, E 
      340, E 341, E 450, E 451 ed E 452 può essere dosato singolarmente o in 
      combinazione 
       
      E 338 Acido fosforico Bevande aromatizzate analcoliche 700 mg/l 
          
      E 339 Fosfati di sodio Latte sterilizzato e UHT 1 g/l 
       í) Fosfato monosodico Frutti canditi 800 mg/Kg 
       iì) Fosfato disodico preparati a base di frutta 800 mg/Kg 
       iii) Fosfato trisodico Latte parzialmente disidratato contenente meno del 
      1 g/Kg 
        28% di materia secca  
          
      E 340 Fosfati di potassio Latte parzialmente disidratato contenente più 
      del 1,5 g/Kg 
       i) Fosfato monopotassico 28% di materia secca  
       ii) Fosfato dipotassico   
       iii) Fosfato di tripotassio Latte disidratato e latte scremato 
      disidratato 2,5 g/Kg 
          
      E 341 Fosfati di calcio Panna pastorizzata, sterilizzata e UHT 5 g/Kg 
       í) Fosfato monocalcico Panna montata e prodotti analoghi a base di grasso 
      5 g/Kg 
       ii) Fosfato dicalcìco vegetale  
       iii) Fosfato tricalcico   
          
      E 343 Fosfati di magnesio Formaggio non stagionato (esclusa la mozzarella) 
      2 g/Kg 
       i) Fosfato di magnesio Formaggio fuso e prodotti analoghi 20 g/Kg 
       ii) Fosfato di dimagnesio Prodotti a base di carne 5 g/Kg 
          
      E 450 Difosfati Bevande per sportivi e acque da tavola preparate 0,5 gl/l 
       i) Difosfato disodico Integratori alimentari quanto basta 
       ii) Difosfato trisodico Sale e suoi succedanei 10 g/Kg 
       iii) Difosfato tetrasodico Bevande a base di proteine vegetali 20 g/l 
       v) Difosfato tetrapotassico Preparati per la macchiatura di bevande 30 
      g/Kg 
       vi) Difosfato di dicalcio Preparati per la macchiatura di bevande per 
      distributori 50 g/Kg 
       vii) Diidrogenodifosfato di automatici  
       calcio   
          
      E 451 Trifosfati Gelati 1 g/Kg 
       i) Trifosfato pentasodico Dessert 3 g/Kg 
       ii) Trifosfato pentapotassico   
          
      E 452 Polifosfati Miscele essiccate in polvere per dessert 7g/Kg 
       i) Polifosfato di sodio Prodotti da forno tini 20 g/Kg 
       ii) Polifosfato di potassio Farina 2,5 g/Kg 
       iii) polifosfatodisodio e  Farina in miscela con lievito 20 g/Kg 
       calcio Soda bread .20 g/Kg 
       iv) Polifosfato di calcio Uovo liquido (albume, tuorlo o uovo intero) 10 
      g/Kg 
        Salse 5 g/Kg 
        Zuppe e brodi 3 g/Kg 
        Tè solubile e infusioni d'erbe solubili 2 g/Kg 
        Sidro e sidro di pere 2 g/Kg 
        Gomma da masticare quanto basta 
        Prodotti alimentari essiccati in polvere 10 g/Kg 
        Bevande al cioccolato e al malto a base di latte e derivati 2 g/l 
        Bevande alcoliche, esclusi vino e birra 1 g/l 
        Cereali da colazione 5 g/Kg 
        Spuntini. 5 g/Kg 
        Surimi 1 g/Kg 
        Pasta di pesci e crostacei 5 g/Kg 
        Guarnizioni (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati per 3 g/Kg 
        frullati e gelati; prodotti analoghi)  
        Preparati speciali per particolari usi nutrizionali 5 g/Kg 
        Agenti di rivèstimento per prodotti a base di carne e prodotti 4 g/Kg 
        vegetali  
        Prodotti della confetteria a base di zucchero 5 g/Kg 
        Zucchero a velo 10 g/Kg 
        Noodles 2 g/Kg 
        Pastelle 12 g/Kg 
        Filetti di pesce non lavorato, congelato o surgelato 5 g/Kg 
        Molluschi e crostacei congelati o surgelati, lavorati e non 5 g/Kg 
        lavorati  
        Prodotti lavorati a base di patate (inclusi i prodotti lavorati 5 g/Kg 
        congelati, surgelati, refrigerati o essiccati) e patate prefritte  
        congelate e surgelate  
        Grassi da spalmare, escluso il burro 5 g/Kg 
        Burro di panna acida 2 g/Kg 
        Prodotti a base di crostacei in scatola 1 g/Kg 
        Emulsione a base acquosa in aerosol per il rivestimento di 30 g/Kg 
        teglie da forno  
        Bevande a base di caffè per distributori automatici 5 g/Kg 
          
      E 431 40) Stearato di  (Pro memoria)  
       poliossietilene Vino conformemente al regolamento (CEE) n. 1873/84 che   
        autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto   
        di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a   
        pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n.   

        337/79  
          
          
      E353 Acido metatartarico Vino conformemente ai regolamenti (CEE) n. 
      822/87,   
        (CEE) n. 4252/88, (CEE) n. 2332/92 e (CEE)  
        n. 1873/84 e dei relativi regolamenti di applicazione;  
          
        Made wine 100 mg/l 
          
          
      E 355 Acido adipico  Ripieni e guarnizioni per prodotti da forno fini 2 
      g/kg 
           
      E 356 Adipato di sodio  Miscele essiccate in polvere per dessert 1 g/kg 
           
      E 357 Adipato di potassio  Dessert di aspetto gelatinoso 6 g/kg 
          
        Dessert aromatizzati alla frutta 1 g/kg 
          
        Polveri per la preparazione casalinga di bevande 10 g/l 
         espressi come 
         acido adipico 
          
      E 363 Acido succinico Dessert 6 g/kg 
          
        Zuppe e brodi 5 g/kg 
          
        Polveri per la preparazione casalinga di bevande 3 g/l 
          
      E 385 Etilendiamminotetraacetato Sale emulsionante 75 mg/kg 
       di calcio disodico  Legumi, funghi e carciofi in scatola o in barattolo 
      250 mg/kg 
       (EDTA di calcio disodico)  Crostacei e molluschi in scatola o in 
      barattolo 75 mg/kg 
        Pesce in scatola o in barattolo 75 mg/kg 
        Grassi da spalmare definiti negli allegati B e C del 100 mg/kg 
        regolamento (CE) n. 2991/94 con un tenore di grassi pari o   
        inferiore al 41%  
        Crostacei congelati e surgelati 75 mg/kg 
          
      E 405 Alginato di 1.2 propandiolo Emulsioni di grassi 3 g/kg 
        Prodotti da forni fini 2 g/kg 
        Ripieni, guarnizioni e coperture per prodotti da forno fini e 5 g/kg 
        dessert  
        Prodotti della confetteria a base di zucchero 1,5 g/kg 
        Gelati a base di acqua 3 g/kg 
        Spuntini a base di cereali e patate 3 g/kg 
        Salse 8 g/kg 
        Birra 100 mg/l 
        Gomma da masticare 5 g/kg 
        Preparazioni di frutta e verdura 5 g/kg 
        Bevande aromatizzate analcoliche 300 mg/l 
        Liquori emulsionati 10 g/l 
        Alimenti dietetici per scopi medici speciali - Preparati dietetici 1,2 
      g/kg 
        per il controllo del peso che sostituiscono l'intera  
        alimentazione quotidiana o un solo pasto  
        Integratori alimentari dietetici 1 g/kg 
        Sidro, escluso cidrebouché 100 mg/l 
      E 416 Gomma di karaya Spuntini a base di cereali e patate 5 g/kg 
        Rivestimenti per frutta a guscio 10 g/kg 
        Ripieni, guarnizioni e coperture per prodotti da forno fini 5 g/kg 
        Dessert 6 g/kg 
        Salse emulsionate 10 g/kg 
        Liquori a base di uova 10 g/l 
        Integratori dietetici quanto basta 
        Gomma da masticare 5 g/kg 
          
          
      E 420 Sorbitolo  Prodotti alimentari in generale, escluse le bevande e 
      quei  quanto basta 
       i) Sorbitolo  prodotti alimentari che sono menzionati all'articolo 15,  
       ii) Sciroppo di sorbitolo   comma 3  
      E 421 Mannitolo    
      E 953 Isomalto  Pesci, crostacei, molluschi e cefalopodi, non lavorati 
      congelati (per scopi diversi 
      E 965 Maltitolo  o surgelati dalla 
       i) Maltitolo    edulcorazione) 
       ii) Sciroppo di maltitolo    
      E 966 Lattitolo    
      E 967 Xilitolo  Liquori  
          
      E 432 Monolaurato di   Prodotti da forno fini 3 g/kg 
       poliossietilensorbitano  Emulsioni di grasso per cottura al forno 10 g/kg 

       (polisorbato 20)    
      E 433 Monooleato di    
       poliossietilensorbitano     
       (polisorbato 80)  Analoghi di latte e panna 5 g/kg 
      E 434 Monopalmitato di   Gelati 1 g/kg 
       poliossietilensorbitano  Dessert 3 g/kg 
       (polisorbato 40)  Prodotti della confetteria a base di zucchero 1 g/kg 
      E 435 Monostearato di  Salse emulsionate 5 g/kg 
       poliossietilensorbitano   Zuppe 1 g/kg 
       (polisorbato 60)  Gomma da masticare 5 g/kg 
      E 436 Tristearato di     
       poliossietilensorbitano    
       (polisorbato 65)    
        Integratori alimentari dietetici quanto basta 
        Alimenti dietetici per scopi medici speciali - Preparati dietetici 1 
      g/kg 
        per il controllo del peso che sostituiscono l'intera singolarmente o 
        alimentazione quotidiana o un solo pasto in combinazione 
          
          
      E 442 Fosfati d'ammonio Cacao e prodotti di cioccolato menzionati nella L. 
      30 aprile  

 
        1976, n. 351 incluse le farciture  
        Confetteria a base di tali prodotti  
      E 444 Saccarosio di isobutirrato  Bevande torbide aromatizzate analcoliche 
      300 mg/l 
       acetato   
      E 445 Esteri della glicerina della  Bevande torbide aromatizzate 
      analcoliche 100 mg/l 
       resina del legno Trattamento superficiale degli agrumi 50 mg/kg 
        Bevande torbide spiritose conformi al regolamento (CEE) n.   
        1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla   
        definizione, alla designazione e alla presentazione delle   
        bevande spiritose 100 mg/l 
        Bevande torbide spiritose con volume alcolico inferiore al 15   
        % 100 mg/l 
      E 468 Carbossimetilcellulosa  Integratori alimentari solidi 30 g/kg 
       sodica reticolata   
      E 473 Esteri di saccarosio degli   Caffè liquido in barattolo 1 g/l 
       acidi grassi   5 g/l 
      E 474 Sucrogliceridi   (sul grasso) 
         Emulsioni di grasso per cottura al forno 10 g/kg 
        Prodotti da forno fini 10 g/kg 
        Preparati per la macchiatura di bevande 20 g/kg 
        Gelati 5 g/kg 
        Prodotti della confetteria a base di zucchero 5 g/kg 
        Dessert 5 g/kg 
        Salse 10 g/kg 
        Zuppe e brodi 2 g/kg 
        Frutta fresca, trattamento superficiale quanto basta 
        Bevande non alcoliche a base di anice 5 g/l 
        Bevande analcoliche al cocco e alla mandorla 5 g/l 
        Bevande alcooliche (esclusi vino e birra) 5 g/l 
        Polveri per la preparazione di bevande calde 10 g/l 
        Bevande a base di latte e derivati 5 g/l 
        Integratori alimentari dietetici quanto basta 
        Alimenti dietetici per fini medici speciali - Preparati dietetici  5 
      g/kg 
        per il controllo del peso che sostituiscono l'intera  
        alimentazione quotidiana o un solo pasto 10 g/kg 
        Gomma da masticare singolarmente o  
         in combinazione 
        Prodotti analoghi alla panna 5 g/kg 
        Panna sterilizzata e panna sterilizzata a basso contenuto in  kg 
        grasso  
      E 475 Esteri poliglicerici degli  Prodotti da forno fini 10 g/kg 
       acidi grassi Liquori emulsionati 5 g/l 
        Prodotti a base di uova 1 g/kg 
        Preparati per la macchiatura di bevande 0,5 g/kg 
        Gomma da masticare 5 g/kg 
        Emulsioni di grassi 5 g/kg 
        Analoghi del latte e della panna 5 g/kg 
        Prodotti della confetteria a base di zucchero 2 g/kg 
        Dessert 2 g/kg 
        Integratori dietetici quanto basta 
        Alimenti dietetici per fini medici speciali - Preparati per il  5 g/kg 
        controllo del peso che sostituiscono l'intera alimentazione  
        quotidiana o un solo pasto  
        Cereali per colazione di tipo granulare 10 g/kg 
      E 476 Poliricinoleato di  Grassi da spalmare definiti negli allegati A, B 
      e C del  4 g/kg 
       poliglicerolo regolamento (CE) n. 2991/94 con un tenore di grassi pari o  

        inferiore al 41%  
        Prodotti da spalmare analoghi con un tenore di grassi inferiore  4 g/kg 
        al 10%  
        Condimenti 4 g/kg 
        Prodotti della confetteria a base di cacao, compreso il 5 g/kg 
        cioccolato  
      E 477 Esteri dell'1.2 propandiolo  Prodotti da forno fini 5 g/kg 
       degli acidi grassi Emulsioni di grassi per cottura al forno 10 g/kg 
        Analoghi del latte e della panna 5 g/kg 
        Preparati per la macchiatura di bevande 1 g/kg 
        Gelati 3 g/kg 
        Prodotti della confetteria a base di zucchero 5 g/kg 
        Dessert 5 g/kg 
        Coperture frullate per dessert, esclusa la panna 30 g/kg 
        Alimenti dietetici per fini medici speciali - Preparati per il 1 g/kg 
        controllo del peso che sostituiscono l'intera alimentazione  
        quotidiana o un solo pasto  
      E 479b Prodotto di reazione dell'olio  Emulsioni di grassi per fritture 5 
      g/kg 
       di soia ossidato   
       termicamente con mono- e   
       digliceridi degli acidi grassi   
      E 481 Stearoil-2-lattilato di   Prodotti da forno fini 5 g/kg 
       sodio    
      E 482 Stearoil-2-lattilato di   Riso a cottura rapida 4 g/kg 
       calcio Cereali da colazione 5 g/kg 
        Liquori emulsionati 8 g/l 
        Bevande alcooliche con titolo alcolometrico inferiore al 15%  8 g/l 
        vol.  
        Spuntini a base di cereali 2 g/kg 
        Gomma da masticare 2 g/kg 
        Emulsioni di grassi 10 g/kg 
        Dessert 5 g/kg 
        Prodotti della confetteria a base di zucchero 5 g/kg 
        Prodotti per la macchiatura di bevande 3 g/kg 
        Spuntini a base di patate e cereali 5 g/kg 
        Prodotti a base di carne tritata e a cubetti, in scatola 4 g/kg 
        Polveri per la preparazione di bevande calde 2 g/l 
        Alimenti dietetici per fini medici speciali - Preparati dietetici  2 
      g/kg 
        per il controllo del peso che sostituiscono l'intera  
        alimentazione quotidiana o un solo pasto  
        Pane (escluso quello menzionato nell'allegato II) 3 g/kg 
        Mostarda di frutta  2 g/kg 
         singolarmente o  
         in combinazione 
      E 483 Tartrato di stearile Prodotti da forno (escluso il pane di cui 
      all'allegato X) 4 g/kg 
        Dessert 5 g/kg 

 
      E 491 Monostearato di   Prodotti da forno fini 10 g/kg 
       sorbitano    
      E 492 Triestearato di sorbitano  Guarnizioni e coperture per prodotti da 
      forno fini 5 g/kg 
      E 493 Monolaurato di sorbitano  Marmellata - Gelatina 25 mg/kg [1] 
      E 494 Monooleato di sorbitano  Emulsioni di grassi 10 g/kg 
      E 495 Monopalmitato di   Analoghi del latte e della panna 5 g/kg 
       sorbitano  Preparati per la macchiatura di bevande 5 g/kg 
        Concentrati di tè liquido, di frutta liquida e di infusioni di erbe 0,5 
      g/l 
        Gelati 0,5 g/kg 
        Dessert 5 g/kg 
        Prodotti della confetteria a base di zucchero 5 g/kg 
        Prodotti della confetteria a base di cacao, compreso il  10 g/kg [2] 
        cioccolato  
        Salse emulsionate 5 g/kg 
        Integratori dietetici quanto basta 
        Lieviti per panetteria e pasticceria quanto basta 
        Gomma da masticare 5 g/kg 
        Alimenti dietetici per fini medici speciali. Preparati dietetici  5 g/kg 

        per il controllo del peso che sostituiscono l'intera  
        alimentazione quotidiana o un solo pasto  
        (Pro memoria) Solo per E491, vino ai sensi del regolamento  
        (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il 
      singolarmente o  
        consumo umano diretto di taluni vini importati che possono in 
      combinazione 
        essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal  
        regolamento (CEE) n. 337/79  
      E 512 Cloruro stannoso  Asparagi bianchi in scatola o in barattolo 25 
      mg/kg 
         espresso come Sn 
      E 520 Solfato d'alluminio  Albume d'uovo 30 mg/kg 
      E 521 Solfato di alluminio e     
       sodio    
      E 522 Solfato di alluminio e   Frutta e ortaggi canditi, cristallizzati o 
      glassati 200 mg/kg 
       potassio   singolarmente o  
      E 523 Solfato di alluminio e   in combinazione 
       ammonio   espressi come A1 
      E 541 Fosfato acido di sodio e  Prodotti da forno fini (solo Scones e tipo 
      pan di Spagna) 1 g/kg 
       alluminio  espresso come  
         A1 
         Singolarmente o  
         in combinazione 
      E 535 Ferrocianuro di sodio  20 mg/kg 
      E 536 Ferrocianuro di potassio Sale e suoi succedanei espressi come  
      E 538 Ferrocianuro di calcio  ferrocianuro di 
         potassio anidro 
      E 551 Biossido di silicio  Prodotti alimentari essiccati in polvere 
      (compresi gli zuccheri) 10 g/kg 
      E 552 Silicato di calcio  Sale e suoi succedanei 10 g/kg 
      E 553a i) Silicato di magnesio  Integratori dietetici quanto basta 
       ii) Trisilicato di   Prodotti alimentari sotto forma di compresse e/o 
      pastigliaggi,  quanto basta  
       magnesio [3]    
      E 553b Talco [3]  anche ricoperti  
      E 554 Silicato di sodio e   Formaggio duro, semiduro e fuso a fette o 
      grattugiato 10 g/kg 
       alluminio    
      E 555 Silicato di potassio e   Prodotti analoghi al formaggio, a fette o 
      grattugiati e prodotti   
       alluminio  analoghi al formaggio fuso  
      E 556 Silicato di calcio e     
       alluminio    
      E 559 Silicato di alluminio     
       (caolino)    
        Gomma da masticare quanto basta [1] 
        Riso  
        Insaccati (solo trattamneto in superfice)  
        Confetterie, escluso il cioccolato (solo trattamento   
        superficiale)  
        Insaporitori 30g/kg 
        Confetteria, escluso il cioccolato (solo trattamento  
        superficiale) quanto basta 
        Grassi da spalmare per il rivestimento di teglie da forno 30g/kg 
         
      [1] Solo per E 493.   
      [2] Solo per E 492.   
      [3] Esente da asbesto.   
      [1] Solo per E 553b.   
         
      E 579 Gluconato ferroso  Olive nere 150 mg/kg 
      E 585 Lattato ferroso   espressi come 
          ferro 
      E 620 Acido glutammico Prodotti alimentari in generale (esclusi quelli di 
      cui all'articolo 10 g/kg 
      E 621 Glutammato monosodico 15, comma 3) singolarmente o 
      E 622 Glutammato monopostassico  combinazione 
      E 623 Diglutammato di calcio Condimenti e insaporitori quanto basta 
      E 624 Glutammato monoammonico   
      E 625 Diglutammato di magnesio   
      E 626 Acido guanilico   500 mg/kg 
      E 627 Guanilato disodico   singolarmente o 
      E 628 Guanilato dipotassico   in combinazione, 
      E 629 Guanilato di calcio   espressi come 
      E 630 Acido inosinico   acido guanilico 
      E 631 Inosinato disodico  Prodotti alimentari in generale (esclusi quelli 
      di cui all'articolo   
      E 632 Inosinato dipotassico  15, comma 3)  
      E 633 Inosinato di calcio    
      E 634 5'-ribonucleotidi di     
       calcio    

 
      E 635 5'-ribonucleotidi di   Condimenti e insaporitori quanto basta 
       sodio    
      E 900 Dimetilpolisilossano Confetture, gelatine e marmellate di cui al 
      D.P.R. 8 giugno 10 mg/kg 
        1982, n. 401 e altre simili creme da spalmare, compresi i  
        prodotti a ridotto contenuto calorico  
        Zuppe e brodi 10 mg/kg 
        Oli e grassi per fritture 10 mg/kg 
        Prodotti della confetteria (escluso il cioccolato) 10 mg/kg 
        Bevande aromatizzate analcoliche 10 mg/l 
        Succo di ananasso 10 mg/l 
        Frutta e ortaggi in scatola e in barattolo 10 mg/kg 
        Gomma da masticare 100 mg/kg 
        (Pro memoria) Vino ai sensi del regolamento (CEE) n.  
        1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo  
        umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati  
        sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento  
        (CEE) n. 337/79  
        Sød ... Saft 10 mg/l 
        Pastelle 10 mg/kg 
        Sidro, escluso cidre bouchè 10 mg/kg 
      E 901 Cera d'api, bianca e gialla  Come agenti di rivestimento solo per: 
      quanto basta 
      E 902 Cera di candelilla  - Prodotti della confetteria (compreso il 
      cioccolato)  
      E 903 Cera di Carnauba  - Piccoli prodotti da forno fini ricorperti di 
      cioccolato  
      E 904  Gommalacca  - Spuntini  
         - Frutta a guscio  
        - Caffè in grani  
        Integratori dietetici quanto basta 
        Agrumi, meloni, mele e pere freschi (solo trattamento  quanto basta 
        superficiale)  
        Pesche e ananassi (solo trattamento superficiale) quanto basta 
      E 912 Esteri dell'acido montanico Agrumi freschi (solo trattamento 
      superficiale) quanto basta 
      E 914 Cera polietilenica ossidata Meloni, manghi, papaie, avocadi e 
      ananassi freschi (solo  quanto basta 
        trattamento superficiale)  
      E 927b Carbammide Gomma da masticare senza aggiunta di zuccheri 30 g/kg 
      E 950 Acesulfame-K Gomma da masticare con aggiunta di zuccheri 800 mg/kg 
      E 951 Aspartame  2500 mg/kg 
      E 957 Taumatina  10 mg/kg (solo  
         come esaltore di 
         sapidità) [1] 
        Bevande aromatizzate analcoliche a base di acqua 0,5 mg/l 
        Dessert compresi quelli a base di latte 5 mg/kg (soltanto 
         come esaltatore 
         della sapidità) 
      E 959 Neoesperidina DC Gomma da masticare con aggiunta di zuccheri 150 
      mg/kg [1] 
        Grassi da spalmare definiti negli allegati B e C del  5 mg/kg 
        regolamento (CE) n. 2991/94  
        Prodotti a base di carne  
        Gelatina di frutta  
        Proteine vegetali  
      E 999 Estratto di quillaia Bevande analcoliche aromatizzate a base d'acqua 
      200 mg/l  
         calcolato come 
         estratto anidro 
        Sidro, escluso cidre bouchè 200 mg/l 
         calcolato come 
         estratto anidro 
      E 1201 Polivinilpirrolidone Integratori dietetici in forma di tavolette 
      e/o pastigliaggi, quanto basta 
        anche ricoperti  
      E 1202 Polivinilpolipirrolidone   
      E 1505 Citrato di trietile Albume d'uovo essiccato quanto basta 
      E 425 Konjak [*] Prodotti alimentari in generale esclusi quelli di cui 
      all'art. 15, 10 g/Kg 
       i) gomma di Konjak comma 3 e dei dolcuimi a base di sostanze gelatinose,  
      singolarmente o  
       ii) glucomannano di Konjak comprese le coppette di gelatina in 
      combinazione 
      E 459 Beta-ciclodestrine Prodotti alimentari in pastiglie e confetti 
      quanto basta 
      E 905 Cera mìcrocrìstallina Trattamento superficiale di : quanto basta 
        - prodotti della confetteria (escluso cioccolato)  
        - gomma da masticare  
        - meloni, papaie, manghi e avocadi  
      E 1518 Triacetato di glicerile  Gomma da masticare quanto basta 
       (triacetina)   
      E 650 Acetato di zinco Gomma da masticare 1000 mg/kg 
      E 943a Butano  Spray di olio vegetale per ungere piastre (solo per uso  
      Quanto basta 
       Isobutano  professionale)  
      E 943b Propano    
      E 944  Spray a base di emulsione acquosa  
       
      [1] Se l'E 950, l'E 951, l'E957 e l'E 959 sono impiegati in combinazione 
      nella gomma da masticare, la dose massima per  
      ciascuno di essi viene ridotta proporzionalmente. 
       
      [*] Queste sostanze non possono essere utilizzate per produrre alimenti 
      disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione. 
       

 
------------------------ 
(25) Allegato così modificato dall'art. 1, D.M. 10 marzo 2000, n. 183, dall'art. 
1, D.M. 29 luglio 2002 e dall'art. 1, D.M. 6 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 29 marzo 
2004, n. 74). 
 



Allegato XIII (26) 
Additivi alimentari ammessi negli alimenti destinati ai lattanti e alla prima 
infanzia 
Nota 
I preparati e gli alimenti per lo svezzamento per lattanti e per la prima 
infanzia possono contenere le sostanze E 414 gomma d'acacia (gomma arabica) e E 
551 biossido di silicio risultanti dall'aggiunta di preparazioni nutrienti 
contenenti al massimo 150 g/Kg di E 414 e non più di 10 g/Kg di E 551, nonché 
della sostanza E 421 mannitolo utilizzata come supporto della vitamina B12 (non 
meno di una parte di vitamina B12 per 1000 parti di mannitolo). La presenza 
della sostanza E 414 nel prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i 
10 mg/Kg. 
I preparati e gli alimenti per lo svezzamento per lattanti e per la prima 
infanzia possono contenere la sostanza E 301 ascorbato di sodio utilizzata alla 
dose quanto basta negli agenti di rivestimento di preparazioni nutrienti 
contenenti acidi grassi polinsaturi. La presenza della sostanza E 301 nel 
prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i 75 mg/1. 
Le dosi massime di impiego indicate si riferiscono a prodotti alimentari pronti 
per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante. 
PARTE 1 
Additivi alimentari ammessi in alimenti per lattanti in buona salute 
Note 
1. Per la produzione di latti acidificati, si possono usare colture produttrici 
di acido L(+)-lattico non patogene. 
2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322, 
E 471, E 472c ed E 473, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita 
per tale prodotto alimentare viene ridotta in proporzione alla quantità delle 
altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare. 
      N.E. Denominazione Dose massima 
         
      E 270 Acido lattico [(solo forma L(+)] quanto basta 
      E 330 Acido citrico quanto basta 
      E 338 Acido fosforico conformemente ai limiti stabiliti nell'allegato I 
      del decreto  
        6 aprile 1994, n. 500 
      E 306 Estratto ricco di tocoferolo   
      E 307 Alfatocoferolo  10 mg/l 
      E 308 Gammatocoferolo  singolarmente o in combinazione 
      E 309 Deltatocoferolo   
      E 322 Lecitine 1 g/l 
      E 471 Mono- e digliceridi 4 g/l 
      E 304 Palmitato di ascorbile 10 mg/l 
      E 331 Citrati di sodio 2 g/l 
      E 332 Citrati di potassio Singolarmente o in combinazione conformemente ai 

        requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, 
        n. 500 
      E 339 Fosfati di sodio 1 g/l espresso come P2O5 
      E 340 Fosfati di potassio Singolarmente o in combinazione conformemente ai 

        requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, 
        n. 500. 
      E 412 Gomma di guar 1 g/l 
        Qualora il prodotto contenga proteine parzialmente  
        idrolizzate e sia conforme ai requisiti fissati all'allegato IV 
        del decreto 6 aprile 1994, n. 500 modificato da ultimo con 
        il decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 518 
      E 472 c Esteri citrici di mono e 7,5 g/1 per il prodotto in polvere, 
       digliceridi degli acidi grassi 9 g/l per il prodotto sotto forma liquida. 

        Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o 
        amminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai 
        requisiti fissati all'allegato IV del decreto 6 aprile 1994, n. 
        500 modificato da ultimo dal decreto ministeriale 1° 
        giugno 1998, n. 518 
      E 473 Esteri di saccarosio degli 120 mg/l, in prodotti contenenti 
      proteine, peptidi o 
       acidi grassi amminoacidi idrolizzati 
         

PARTE 2 
Additivi alimentari ammessi in alimenti di proseguimento per soggetti in buona 
salute 
Note 
1. Per la produzione di latti acidificati si possono usare colture produttrici 
di acido L(+)-lattico non patogene. 
2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322 
e E 471, E 472 c ed E 473, la dose massima di ciascuna di queste sostanze 
stabilita per tale prodotto alimentare viene ridotta in proporzione alla 
quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto 
alimentare. 
3. Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 407, 
E 410 e E 412, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale 
prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre 
sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare. 
      N.E. Denominazione Dose massima 
         
      E 270 Acido lattico [(solo forma L(+)] quanto basta 
      E 330 Acido citrico quanto basta 
      E 306 Estratto ricco di tocoferolo   
      E 307 Alfatocoferolo  10 mg/l 
      E 308 Gammatocoferolo  singolarmente o in combinazione 
      E 309 Deltatocoferolo   
      E 338 Acido fosforico  Conformemente ai limiti stabiliti nell'allegato II 
      del  
        decreto 6 aprile 1994, n. 500 
      E 440 Pectine 5 g/l solo in preparati per la prima infanzia acidificati  
      E 322 Lecitine 1 g/l 
      E 471 Mono- e digliceridi 4 g/l 
      E 407 Caragenina 0,3 g/l 
      E 410 Farina di semi di carrube 1 g/l 
      E 412 Gomma di guar 1 g/l 
      E 304 Palmitato di ascorbile 10 mg/l 
      E 331 Citrati di sodio 2 g/l 
      E 332 Citrati di potassio Singolarmente o in combinazione conformemente ai 

        requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, 
        n. 500 
      E 339 Fosfati di sodio 1 g/l espresso come P2O5 
      E 340 Fosfati di potassio Singolarmente o in combinazione conformemente ai 

        requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, 
        n. 500. 
      E 472 c Esteri citrici di mono e 7,5 g/1 per il prodotto in polvere, 
       digliceridi degli acidi grassi 9 g/l per il prodotto sotto forma liquida. 

        Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o 
        amminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai 
        requisiti fissati all'allegato IV del decreto 6 aprile 1994, n. 
        500 modificato da ultimo dal decreto ministeriale 1° 
        giugno 1998, n. 518 
      E 473 Esteri di saccarosio degli 120 mg/l, in prodotti contenenti 
      proteine, peptidi o 
       acidi grassi amminoacidi idrolizzati 
         

PARTE 3 
Additivi alimentari ammessi in alimenti per lo svezzamento e per bambini in 
buona salute 
      N.E. Denominazione Prodotti alimentari Dose massima 
          
      E 170 Carbonati di calcio    
      E 260 Acido acetico    
      E 261 Acetato di potassio    
      E 262 Acetati di sodio    
      E 263 Acetato di calcio    
      E 270 Acido lattico [*]    
      E 296 Acido malico  Alimenti per lo svezzamento quanto basta 
      E 325 Lattato di sodio [*]    (solo per  
      E 326 Lattato di potassio [*]   l'aggiustamento 
      E 327 Lattato di calcio [*]   del pH) 
      E 330 Acido citrico    
      E 331 Citrati di sodio    
      E 332 Citrati di potassio    
      E 333 Citrati di calcio    
      E 507 Acido cloridrico    
      E 524 Idrossido di sodio    
      E 525 Idrossido di potassio    
      E 526 Idrossido di calcio    
           
      E 500 Carbonati di sodio   quanto basta 
      E 501 Carbonati di potassio  Prodotti per lo svezzamento (solo come agenti 

      E 503 Carbonati d'ammonio   lievitanti) 
         Singolarmente o 
         in combinazione,  
         espressi come 
         acido ascorbico 
      E 300 Acido L-ascorbico  Bevande, succhi e prodotti alimentari per 
      l'infanzia a base di  0,3 g/kg 
      E 301 L-ascorbato di sodio  frutti e ortaggi  
      E 302 L-ascorbato di calcio    
        Alimenti a base di cereali contenenti grassi, compresi biscotti  0,2 
      g/kg 
        e fette biscottate  
      E 304 Palmitato di L-ascorbile    
      E 306 Estratto ricco di   Cereali, biscotti, fette biscottate e alimenti 
      per l'infanzia  0,1 g/kg 
       tocoferolo    
      E 307 Alfatocoferolo  contenenti grassi singolarmente  
      E 308 Gammatocoferolo   o in  
      E 309 Deltatocoferolo   combinazione 
           
      E 338 Acido fosforico Alimenti per lo svezzamento 1 g/kg come  
         P2O5 
         (solo per 
         l'adeguamento 
         del pH) 
      E 339 Fosfati di sodio   1 g/kg 
      E 340 Fosfati di potassio  Cereali singolarmente o  
      E 341 Fosfati di calcio    in combinazione, 
         espressi come  
         P2O5 
        Biscotti e fette biscottate   
      E 322 Lecitine Alimenti a base di cereali  10 g/kg 
        Alimenti per l'infanzia   
      E 471  Mono-e digliceridi degli     
       acidi grassi    
      E 472a Esteri acetici di mono- e   Biscotti e fette biscottate  5 g/kg 
       digliceridi degli acidi   Alimenti a base di cereali  singolarmente o  
       grassi  Alimenti per l'infanzia  in combinazione 
      E 472b Esteri lattici di mono- e      
       digliceridi degli acidi     
       grassi    
      E 472c Esteri citrici di mono- e    
       digliceridi degli acidi     
       grassi    
      E 400 Acido alginico     
      E 401 Alginato di sodio  Dessert  0,5 g/kg 
      E 402 Alginato di potassio  Budini  singolarmente o  
      E 404 Alginato di calcio    in combinazione 
            
      E 410 Farina di semi di carruba Alimenti per lo svezzamento 10 g/kg 
      E 412 Gomma di guar  singolarmente o  
      E 414 Gomma d'acacia (arabica)  in combinazione 
      E 415 Gomma di xanthan  Alimenti a base di cereali senza glutine 20 g/kg 
      E 440 Pectine  singolarmente o  
         in combinazione 
      E 551 Biossido di silicio Cereali secchi 2 g/kg 
      E 334 Acido tartarico [*]    
      E 335 Tartrati di sodio [*]    
      E 336  Tartrati di potassio [*]  Biscotti e fette biscottate 5 g/kg 
      E 354 Tartrati di calcio [*]   come residuo 
      E 450a Difosfato di disodio    
      E 575 Gluconedeltalattone    
      E 1404 Amido di ossidato    
      E 1410 Fosfato di monoamido    
      E 1412 Fosfato di diamido    
      E 1413 Fosfato di diamido   Alimenti per lo svezzamento 50 g/kg 

       fosfatato    
      E 1414 Fosfato di diamido    
       acetilato    
      E 1420 Amido acetilato    
      E 1422 Adipato di diamido     
       acetilato    
      E 1450 Ottenilsuccinato di     
       amido e    
       sodio    
      E 333 Citrati di calcio [*] Prodotti a base di frutta a basso tenore di 
      zucchero quanto basta 
      E 341 Fosfato tricalcico [*] Dessert a base di frutta 1 g/kg come  
         P2O5 
      E 1451 Amido acetilato ossidato Alimenti per lo svezzamento 50 g/kg 
          
      [*] Solo la forma L(+). 
      [*] Non si applica la nota che figura nella Parte 4 

 
PARTE 4 
Additivi alimentari ammessi negli alimenti destinati ai lattanti e alla prima 
infanzia per scopi medici speciali 
Si applicano le tabelle contenute nelle parti 1, 2 e 3 del presente allegato 
      N.E. Denominazione Dose massima Condizioni speciali 
          
      E 401 Alginato di sodio 1g/l A partire da quattro mesi nei prodotti 
      alimentari speciali a  
         composizione adattata, necessari per trattare disordini del 
         metabolismo e per l'alimentazione con sonda gastrica 
      E 405 Alginato di 1.2 propandiolo 200 mg/1 A partire da dodici mesi nelle 
      diete speciali per bambini nella  
         prima infanzia che soffrono di intolleranza al latte vaccino o di 
         errori congeniti del metabolismo 
      E 410 Farina di semi di carrube 10 g/l A partire dalla nascita nei 
      prodotti destinati a ridurre il riflusso  
         gastroesofageo 
      E 412 Gomma di guar 10 g/l A partire dalla nascita nei prodotti sotto 
      forma di preparati  
         liquidi contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati 
         conformemente alle condizioni previste nell'allegato IV del 
         decreto 6 aprile 1994 modificato da ultimo dal decreto 
         ministeriale 1° giugno 1998, n. 518 
      E 415 Gomma di Xanthan 1,2 g/1 A partire dalla nascita nei prodotti a base 
      di amminoacidi o  
         peptidi per i pazienti che soffrono di malassorbimento delle  
         proteine, menomazioni del tratto gastrointestinale o errori 
         congeniti del metabolismo 
      E 440 Pectine 10 g/1 A partire dalla nascita nei prodotti utilizzati 
         in caso di disordini gastrointestinali 
      E 466 Carbossimetilcellulosa 10 g/l o Kg A partire dalla nascita nei 
      prodotti destinati al trattamento  
         alimentare di scompensi congeniti del metabolismo 
      E 471 Mono- e digliceridi degli 5 g/1 A partire dada nascita nelle diete 
      speciali 
       acidi grassi  in particolare quelle prive di proteine 
      E 1450 Ottenilsuccinato di amido e  20 g/l Alimenti per lattanti e di 
      proseguimento 
       sodio   

------------------------ 
(26) Allegato così modificato dall'art. 1, D.M. 10 marzo 2000, n. 183. 
 



Allegato XIV (27) 
Coadiuvanti e solventi veicolanti ammessi 
Nota 
In questo elenco non sono incluse: 
1) Le sostanze considerate in generale prodotti alimentari, compresa l'acqua 
2) Le sostanze di cui all'articolo 14, comma 3 
3) Le sostanze aventi principalmente una funzione di acidificante o regolatore 
dell'acidità, come l'acido citrico e l'idrossido d'ammonio 
      N.E. Denominazione Uso limitato 
         
      E 1520 1,2 Propandiolo (propilenglicol) Coloranti, emulsionanti 
      antiossidanti e enzimi  
        (massimo 1 g/kg nel prodotto alimentare) 
      E 420 Sorbitolo  
      E 421 Mannitolo  
      E 422 Glicerolo  
      E 953 Isomalto  
      E 965 Maltitolo  
      E 966 Lattitolo  
      E 967 Xilitolo  
      E 400-404 Acido alginico e i suoi sali di sodio, potassio,   
       calcio e ammonio  
      E 405 Alginato di propan-1,2-diolo  
      E 406 Agar-agar  
      E 407 Carragenina  
      E 410 Farina di semi di carrube  
      E 412 Gomma di guar  
      E 413 Gomma adragante  
      E 414 Gomma d'acacia (gomma arabica)  
      E 415 Gomma di xanthan  
      E 440 Pectine  
      E 432 Monolaurato di poliossietilensorbitano   
       (polisorbato 20)   
      E 433 Monooleato di poliossietilensorbitano   
       (polisorbato 80)   
      E 434 Monopalmitato di poliossietilensorbitano   
       (polisorbato 40)  Agenti antischiuma 
      E 435  Monostearato di poliossietilensorbitano   
       (polisorbato 60)   
      E 436 Tristearato di poliossietilensorbitano   
       (polisorbato 65)   
      E 442 Fosfatidi d'ammonio Antiossidanti 
      E 460 Cellulosa (microcristallina o in polvere)  
      E 461 Metilcellulosa  
      E 463 Idrossi propil cellulosa  
      E 464 Idrossi propil metilcellulosa  
      E 465 Etilmetilcellulosa  
      E 466 Carbossimetilcellulosa  
       Carbossimetilcellulosa di sodio  
      E 322 Lecitine   
      E 432-436 Polisorbati 20, 40, 60, 65 e 80   
      E 470b Sali di magnesio degli acidi grassi   
      E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi   
      E 472a Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi  Coloranti 
      e antiossidanti liposolubili 
      E 472c Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi   
      E 472e Esteri mono- e diaceltiltartarici di mono- e digliceridi    
       degli acidi grassi   
      E 473 Esteri di saccarosio degli acidi grassi   
      E 475 Esteri di poliglicerolo degli acidi grassi   
      E 491 Monostearato di sorbitano   
      E 492 Tristearato di sorbitano   
      E 493 Monolaurato di sorbitano  Coloranti e agenti antischiuma 
      E 494 Monooleato di sorbitano   
      E 495 Monopalmitato di sorbitano   
      E 1404 Amido di ossidato  
      E 1410 Fosfato di monoamido  
      E 1412 Fosfato di diamido  
      E 1413 Fosfato di diamido fosfato  
      E 1414 Fosfato di diamido acetilato  
      E 1420 Amido acetilato  
      E 1422 Adipato di diamido acetilato  
      E 1440 Amido idrossipropilato  
      E 1442 Fosfato di diamido idrossipropilato  
      E 1450 Ottenilsuccinato di amido e sodio  
      E 170 Carbonati di calcio  
      E 263 Acetato di calcio  
      E 331 Citrati di sodio  
      E 332 Citrati di potassio  
      E 341 Fosfati di calcio  
      E 501 Carbonati di potassio  
      E 504 Carbonati di magnesio  
      E 508 Cloruro di potassio  
      E 509 Cloruro di calcio  
      E 511 Cloruro di magnesio  
      E 514 Solfato di sodio  
      E 515 Solfato di potassio  
      E 516 Solfato di calcio  
      E 517 Solfato d'ammonio  
      E 577 Gluconato di potassio  
      E 640 Glicina e suo sale di sodio  
      E 1505 Citrato di trietile  
      E 1518 Triacetato di glicerile (triacetina)  
      E 551 Biossido di silicio Emulsionanti e coloranti, massimo 5% 
      E 552 Silicato di calcio  
      E 553 b Talco Coloranti, massimo 5% 
      E 558 Bentonite  
      E 559 Silicato d'alluminio (caolino)  
      E 901 Cera d'api Coloranti 
      E 1200 Polidestrosio  
      E 1201 Polivinilpirrolidone Edulcoranti 
      E 1202 Polivinilpolipirrolidone  
      E 322 Lecitine Agenti di rivestimento per frutta 
      E 432-436 Polisorbati  
      E 470 a Sali di sodio. di potassio e di calcio degli acidi grassi  
      E 471 Mono e digliceridi degli acidi grassi  
      E 491-495 Sorbitani  
      E 570 Acidi grassi  
      E 900 Dimetilpolisilossano  
       Polietilenglicol 6000 edulcoranti 
      E 425 Konjak  
       i) gomma di Konjak  
       ii)glucomannano di Konjak  
      E 459 Beta-ciclodestrine 1 g/Kg 
      E 468 Carbossimetilcellulosa sodica reticolata edulcoranti 
      E 469 Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente  
      E 1451 Amido acetilato ossidato  

------------------------ 
(27) Allegato così modificato dall'art. 1, D.M. 10 marzo 2000, n. 183 e 
dall'art. 1, D.M. 29 luglio 2002. 
 



Allegato XV (28) 
------------------------ 
(28) Allegato abrogato dall'art. 1, D.M. 27 novembre 1996, n. 684. 
 



Allegato XVI (29) 
(articolo 13, comma 1) 
Requisiti di purezza specifici degli edulcoranti 
E 420(i) SORBITOLO [1] 
SINONIMI 
D-Glucitolo, D-sorbitolo 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
D-glucitolo 
EINECS: 
200-061-5 
Numero E: 
E420(i) 
Formula chimica 
C6H14O6 
Peso molecolare 
182,17 
Tenore 
Il D-glucitolo contiene non meno del 97% di glicitoli totali e non meno del 91% 
di D-sorbitolo, riferiti in ambedue i casi al peso secco. 
I glicitoli sono composti aventi formula di struttura CH2OH-(CHOH)a-CH2OH, nella 
quale  rappresenta un numero intero. 
DESCRIZIONE 
Polvere bianca igroscopica, cristallina, scaglie o granuli aventi sapore dolce. 
IDENTIFICAZIONE 
A. Solubilità Molto solubile in acqua; scarsamente solubile in etanolo 
B. Intervallo di fusione 88C°-102° C 
C. Derivato monobenzilidenico del sorbitolo A 5 grammi di campione aggiungere 7 
ml di metanolo, 1 ml di benzaldeide e 1 ml di acido cloridrico. Mescolare ed 
agitare con un agitatore meccanico fino all'apparizione di cristalli. Filtrare 
sotto vuoto, sciogliere i cristalli in 20 ml di acqua bollente contenente 1 g di 
bicarbonato di sodio, filtrare a caldo, raffreddare il filtrato, filtrare sotto 
vuoto, lavare con 5 ml di una miscela metanolo-acqua (1 a 2) ed essiccare 
all'aria. I cristalli così ottenuti fondono fra 173° C e 179° C. 
      Acqua Non oltre l'1% (Metodo Karl Fischer) 
      Ceneri solfatate Non oltre lo 0,1% sulla sostanza secca 
      Zuccheri riducenti Non oltre lo 0,3% espressi in glucosio sulla sostanza 
      secca 
      Zuccheri totali Non oltre l'1% espressi in glucosio sulla sostanza secca 
      Cloruri Non oltre 50 mg/kg sulla sostanza secca 
      Solfati Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca 
      Nickel Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca 
      Arsenico Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca 
      Piombo Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca 
      Metalli pesanti Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca 

[1] Sostituiscono i requisiti di purezza di cui al decreto ministeriale 20 
ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 
337 del 2 dicembre 1978. 
E 420(ii) SCIROPPO DI SORBITOLO [1] 
SINONIMI Sciroppo di D-Glucitolo 
DEFINIZIONE 
Denominazione 
Lo sciroppo di sorbitolo, preparato per idrogenazione dello sciroppo di glucosio 
è costituito da D-sorbitolo, D-mannitolo e da saccaridi idrogenati. 
La frazione non costituita da D-sorbitolo consiste essenzialmente in 
oligosaccaridi prodotti per idrogenazione dello sciroppo di glucosio usato come 
materia prima (in questo caso lo sciroppo non è cristallizzabile), o in 
mannitolo. Possono essere presenti piccole quantità di glicitoli nei quali n  4. 
I glicitoli sono composti rispondenti alla formula di struttura: 
CH2OH-(CHOH)a-CH2OH, nella quale n rappresenta un numero intero. 
EINECS: 270-337-8 
Numero E: E420(ii) 
Tenore 
Non meno del 69% di solidi totali e non meno del 50% di D-sorbitolo calcolato 
sulla sostanza secca. 
DESCRIZIONE 
Soluzione acquosa chiara, incolore e di sapore dolce. 
IDENTIFICAZIONE 
A. Solubilità 
Miscibile con acqua, glicerolo e con propano-1,2-diolo 
B. Derivato monobenzilidenico del sorbitolo 
A 5 g del campione aggiungere 7 ml di metanolo, 1 ml di benzaldeide e 1 ml di 
acido cloridrico. Mescolare e agitare con un agitatore meccanico fino 
all'apparizione di cristalli. Filtrare sotto vuoto, sciogliere i cristalli in 20 
ml di acqua bollente contenente 1 g di bicarbonato di sodio e filtrare a caldo. 
Raffreddare il filtrato, filtrare sotto vuoto, lavare con 5 ml di una miscela 
metanolo-acqua (1 a 2) ed essiccare all'aria. I cristalli così ottenuti fondono 
fra 173° C e 179° C. 
PUREZZA 
      Acqua Non oltre il 31% (Metodo Karl Fischer) 
      Ceneri solfatate Non oltre lo 0,1% sulla sostanza secca 
      Zuccheri riducenti Non oltre lo 0,3% espressi in glucosio sulla sostanza 
      secca 
      Cloruri Non oltre 50 mg/kg sulla sostanza secca 
      Solfati Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca 
      Nickel Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca 
      Arsenico Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca 
      Piombo Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca 
      Metalli pesanti Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca  

[1] Sostituiscono i requisiti di purezza di cui al decreto ministeriale 20 
ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 
dicembre 1978, n. 337 
E 421 - MANNITOLO 
      1. MANNITOLO 
       
      Sinonimi D-mannitolo 
      Definizione Prodotto mediante idrogenazione catalitica di soluzioni di 
      carboidrati contenenti  
       glucosio e/o fruttosio 
      Denominazione chimica D-mannitolo 
      EINECS 200-711-8 
      Formula chimica C6H14O6 
      Peso molecolare 182,2 
      Tenore Non meno del 96,0'% di D-mannitolo e non oltre il 102% sulla 
      sostanza secca 
      Descrizione Polvere bianca, inodore, cristallina 
        
      Identificazione  
      A. Solubilità Solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo, 
      praticamente insolubile in etere 
      B. Intervallo di fusione Fra 164 e 169 °C 
      C. Cromatografia su strato sottile Saggio positivo 
      D. Rotazione specifica []20D : da +23° a +25° (soluzione di borato) 
      E.pH Fra 5 e 8 
       Misurare il pH dopo aver aggiunto 0,5 ml di una soluzione satura di 
      cloruro di 
       potassio a 10 ml di una soluzione al 10% p/v 
      Purezza  
      Perdita all'essiccamento Non oltre lo 0,3% (105 °C, 4 ore) 
      Zuccheri riduttori Non oltre lo 0,3% (espressi come glucosio) 
      Zuccheri totali Non oltre l'1% (espressi come glucosio) 
      Ceneri solfatate Non oltre lo 0,1% 
      Cloruri Non oltre 70 mg/kg 
      Solfati Non oltre 100 mg/kg 
      Nichel Non oltre 2 mg/kg 
      Piombo Non oltre 1 mg/kg 
       
      2. MANNITOLO PRODOTTO PER FERMENTAZIONE 
       
      Sinonimi D-mannitolo 
      Definizione Prodotto mediante fermentazione discontinua in condizioni 
      aerobiche, utilizzando il  
       ceppo tradizionale del lievito zygosaccharomyces rouxii 
      Denominazione chimica D-mannitolo 
      EINECS 200-711-8 
      Formula chimica C6H14O6 
      Peso molecolare 182,2 
      Tenore Non meno del 99,0°/ sulla sostanza secca 
      Descrizione Polvere bianca, inodore, cristallina 
       
      Identificazione 
       
      A. Solubilità Solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo, 
      praticamente insolubile in etere 
      B. Intervallo di fusione Fra 164 e 169 °C 
      C. Cromatografia su strato sottile Saggio positivo 
      D. Rotazione specifica []20 D : da +23° a +25° (soluzione di borato) 
      E. pH Fra 5 e 8 
       Misurare il pH dopo aver aggiunto 0,5 ml di soluzione satura di cloruro 
      di potassio a  
       10 ml di soluzione al 10% p/v 
       
      Purezza 
       
      Arabitolo Non oltre lo 0,3% 
      Perdita all'essiccamento Non oltre lo 0,3% (105 °C, 4 ore) 
      Zuccheri riduttori Non oltre lo 0,3% (espressi come glucosio) 
      Zuccheri totali Non oltre l'1% (espressi come glucosio) 
      Ceneri solfatate Non oltre lo 0,1°/ 
      Cloruri Non oltre 70 mg/kg 
      Solfati Non oltre 100 mg/kg 
      Piombo Non oltre 1 mg/kg 
      Batteri aerobici mesofili Non oltre 103/g 
      Coliformi Assenti in 10 g 
      Salmonella Assente in 10 g 
      E. coli Assente in 10 g 
      Staphylococcus aureus Assente in 10 g 
      Pseudomonas aeruginosa Assente in 10 g 
      Muffe Non oltre 100/g 
      Lieviti Non oltre 100/g 

E 953 - ISOMALTO 
      Sinonimi Isomaltulosio idrogenato, palatinosio idrogenato 
        
      Definizione:  
        
      Denominazione chimica. L'isomalto è una miscela di mono- e disaccaridi 
      idrogenati i cui principali componenti  
       sono i disaccaridi: 6-O--D-glucopiranosil-D-sorbitolo (1,6-GPS) e l-O--D- 

       glucopiranosil-D-mannitolo diidrato (1,l)-GPM 
      Formula chimica 6-O--D-glucopiranosil-D-sorbitolo: C12H24O11 
       1-O--D-glucopiranosil-D-mannitolo diidrato: C12H24O112H2O 
      Peso molecolare  6-O--D-glucopiranosil-D-sorbitolo: 344,32 
       1-O--D-glucopiranosil-D-mannitolo diidrato: 380,32 
      Tenore Non meno del 98% di mono- e disaccaridi idrogenati e non meno 
      dell'86% della miscela di  
       6-O--D-glucopiranosil-D-sorbitolo e 1-O--D-glucopiranosil-D-mannitolo 
      diidrato 
       determinato su base anidra 
      Descrizione  Massa cristallina inodore, bianca, lievemente igroscopica  
        
      Identificazione:  
        
      A. Solubilità  Solubile in acqua, solubile molto lievemente in etanolo 
      B. Cromatografia su strato  Esaminare per cromatografia su strato sottile 
      impiegando una piastra ricoperta di uno  
      sottile strato di circa 0,2 mm di gel di silice cromatografico. Le 
      principali zone di evidenza nel 
       cromatogramma sono quelle di 1,1-GPM e 1,6-GPS 
      Purezza:  
      Acqua Non oltre il 7% (metodo Karl Fischer) 
      Ceneri solfatate  Non oltre il 0,05% su base anidra 
      D-mannitolo  Non oltre il 3% 
      D-sorbitolo  Non oltre il 6% 
      Zucchcri riducenti Non oltre lo 0,3% espresso come glucosio su base anidra 

      Nichel Non oltre 2 mg/kg su base anidra 
      Arsenico  Non oltre 3 mg/kg su base anidra 
      Piombo Non oltre 1 mg/kg su base anidra 
      Metallipesanti(comePb) Non oltre 10 mg/kg su base anidra 

E 965(i) MALTITOLO 
SINONIMI 
D-Maltitolo, maltosio idrogenato 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
()-D-glucopiranosil-1,4-D-glucitolo 
EINECS: 209-567-0 
Numero E E965(i) 
Formula chimica C12H24O11 
Peso molecolare 344,31 
Tenore 
Non meno del 98.0% di D-maltitolo C12H24O11 calcolato sulla sostanza secca 
DESCRIZIONE 
Polvere bianca cristallina, in sapore dolce. 
IDENTIFICAZIONE 
A. Solubilità Molto solubile in acqua, poco solubile in etanolo 
B. Intervallo di fusione 148 °C-151°C 
C. Potere rotatorio specifico 
 
PUREZZA 
      Acqua Non oltre l'1% (Metodo Karl Fischer) 
      Ceneri solfatate Non oltre lo 0,1% sulla sostanza secca 
      Zuccheri riducenti Non oltre lo 0,1% espressi in glucosio sulla sostanza 
      secca 
      Cloruri Non oltre 50 mg/kg sulla sostanza secca 
      Solfati Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca 
      Nickel Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca 
      Arsenico Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca 
      Piombo Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca 
      Metalli pesanti Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca 

E 965(ii) SCIROPPO DI MALTITOLO 
Sinonimi 
Sciroppo di maltosio-glucosio idrogenato, sciroppo di glucosio idrogenato 
Definizione 
Consiste essenzialmente in una miscela di maltitolo, sorbitolo e oligo e 
polisaccaridi idrogenati. 
Preparato mediante idrogenazione catalitica dello sciroppo di glucosio ad alto 
tenore di maltosio. II prodotto si può trovare in commercio sia come sciroppo 
che come prodotto solido 
Tenore 
Non inferiore al 99% di saccaridi idrogenati totali su base anidra e non 
inferiore al 50% di maltitolo su base anidra 
Descrizione 
Liquidi viscosi chiari o masse bianche cristalline, incolori e inodori 
Identifìcazione 
A. Solubilità 
Molto solubile in acqua, poco solubile in etanolo 
B. Cromatografia su strato sottile 
Saggio positivo 
Purezza 
      Acqua Non oltre il 31% (Karl Fischer) 
      Zuccheri riducenti Non oltre lo 0,3% (espressi come glucosio) 
      Ceneri solfatate Non oltre lo 0,1"% 
      Cloruri Non oltre 50 mg/kg 
      Solfati Non oltre 100 mg/kg 
      Nickel Non oltre 2 mg/kg 
      Piombo Non oltre 1 mg/kg 

E 966 LACTITOLO 
SINONIMI 
Lactite, lactositolo, lactobiosite 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
4-O--D-galattopiranosil-D-glucitolo 
EINECS: 209-566-5 
Numero E: E966 
Formula chimica 
C12H24O11 
Peso molecolare 344,32 
Tenore 
Non meno del 95% sulla sostanza secca 
DESCRIZIONE Polvere cristallina di sapore dolce, o soluzione incolore. Esistono 
prodotti cristallini nelle forme anidra, monoidrata e diidrata. 
IDENTIFICAZIONE 
A. Solubilità 
Molto solubile in acqua 
B. Potere rotatorio specifico 
 
PUREZZA 
      Acqua Prodotti cristallini: non oltre il 10,5% (metodo Karl Fischer) 
      Altri polioli Non oltre il 2,5% sulla sostanza secca 
      Zuccheri riducenti Non oltre lo 0,2% espressi in glucosio sulla sostanza 
      secca 
      Cloruri Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca 
      Solfati Non oltre 200 mg/kg sulla sostanza secca 
      Ceneri solfatate Non oltre lo 0,1% sulla sostanza secca 
      Nickel Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca 
      Arsenico Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca 
      Piombo Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca 
      Metalli pesanti Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca 

E 967 XILITOLO 
SINONIMI 
Xilitolo 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
D-xilitolo 
EINECS: 201-788-0 
Numero E: E967 
Formula chimica C5H12O5 
Peso molecolare 
152,15 
Tenore 
Non meno del 98,5% espresso in xilitolo sulla sostanza secca 
DESCRIZIONE 
Polvere bianca cristallina, praticamente inodore, di sapore molto dolce 
IDENTIFICAZIONE 
A. Solubilità Molto solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo 
B. Intervallo di fusione 92 °C - 96 °C 
C. pH 5,0-7,0 (soluzione acquosa al 10% peso/volume) 
PUREZZA 
      Perdita all'essiccamento Non oltre lo 0,5%. Essiccare 0,5 g di campione 
      sottovuoto su fosforo a 60 °C per 4 ore 
      Ceneri solfatate Non oltre lo 0,1% sulla sostanza secca 
      Cloruri Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca 
      Solfati Non oltre 200 mg/kg sulla sostanza secca 
      Zuccheri riducenti Non oltre lo 0,2% espressi in glucosio sulla sostanza 
      secca 
      Altri alcoli poliidrici Non oltre l'1% sulla sostanza secca 
      Nickel Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca 
      Arsenico Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca 
      Piombo Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca 
      Metalli pesanti Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca 

E 950 - ACESULFAME K 
      Sinonimi Acesulfame di potassio, sale di potassio di 
      3,4-diidro-6-metil-1,2,3- 
       ossatiazina-4-one-2,2-diossido 
      Denominazione chimica Sale di potassio del 
      6-metil-1,2.3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2- diossido  
      EINECS 259-715-3 
      Formula chimica C4H4KNO4S 
      Peso molecolare 201,24 
      Tenore Non meno del 99% di C4H4KNO4S su base anidra 
      Descrizione Polvere bianca, inodore, cristallina. Circa 200 volte più 
      dolce del saccarosio 
        
      Identificazione  
      A. Solubilità Molto solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo 
      B. Assorbimento U.V. Massimo 227  2 nm per una soluzione di 10 mg in 1000 
      ml di acqua 
      C. Saggio positivo per il potassio Saggio positivo (saggiare il residuo 
      ottenuto per combustione di 2 g del campione) 
      D. Saggio di precipitazione Si aggiungono poche gocce di una soluzione al 
      10% di cobaltonitrito di sodio  
       a una soluzione di 2 g del campione in 2 ml di acido acetico e 2 ml 
      d'acqua. Si  
       produce un precipitato di colore giallo 
      Purezza  
      Perdita all'essiccamento Non oltre l'1% (105 °C, 2 ore) 
      Impurezze organiche Saggio positivo per 20 mg/kg di componenti UV attivi 
      Fluoruri Non più di 3 mg/kg 
      Piombo Non più di 1 mg/kg 

E 951 ASPARTAME 
SINONIMI 
Metil-estere dell'aspartil-fenilalanina 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Metil-estere della N-L--aspartil-L-fenilalanina-1, N-metil-estere dell'acido 
3-ammino-N-(-carbometossi-fenetil)-succinamico 
EINECS: 245-261-3 
Numero E: E951 
Formula chimica 
C14H18N2O5 
Peso molecolare 
294,31 
Tenore 
Non meno del 98% e non oltre il 102% in C14H18N2O5 sulla sostanza secca 
DESCRIZIONE 
Polvere bianca cristallina, inodore, di sapore dolce. Potere dolcificante circa 
200 volte superiore a quello del saccarosio 
IDENTIFICAZIONE 
A. Solubilità 
Poco solubile in acqua ed in etanolo. 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non oltre il 4,5% (4 ore a 105 °C) 
Ceneri solfatate 
Non oltre lo 0,2% sulla sostanza secca 
pH 
Tra 4,5 e 6,0 (soluzione 1 a 125) 
Trasmittanza 
La trasmittanza di una soluzione all'1% in acido cloridrico 2 N, determinata in 
una cella ottica di 1 cm a 430 nm con uno spettrofotometro adeguato, utilizzando 
acido cloridrico 2 N nella cella riferimento, non deve essere inferiore a 0,95, 
equivalente ad un'assorbanza di non oltre 0,022 all'incirca. 
Potere rotatorio specifico 
: da + 14,5° a + 16,5° sulla sostanza secca. Determinata alla concentrazione del 
4% in acido formico 15 N, entro 30 minuti dalla preparazione del campione 
Arsenico 
Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca 
Piombo 
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca 
Metalli pesanti 
Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca 
acido 5-Benzil-3,6-diosso-2-pi-perazinacetico 
Non oltre l'1,5% sulla sostanza secca 
E 952 ACIDO CICLAMICO E SUOI SALI DI SODIO E DI CALCIO 
(I) ACIDO CICLAMICO 
SINONIMI 
Acido cicloesilsulfammico, ciclammato 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Acido cicloesansulfammico, acido cicloesilamminosolfonico 
EINECS: 202-898-1 
Numero E: E952 
Formula chimica 
C6H13NO3S 
Peso molecolare 
179,24 
Tenore 
L'acido cicloesilsulfammico contiene non meno del 98% e non più del 102% di 
C6H13NO3S, calcolato sulla sostanza secca 
DESCRIZIONE 
Polvere bianca cristallina, praticamente incolore e di sapore agrodolce 
Potere dolcificante circa 40 volte superiore a quello del saccarosio 
IDENTIFICAZIONE 
A. Solubilità 
Solubile in acqua ed in etanolo. 
B. Test di precipitazione 
Acidificare con acido cloridrico una soluzione al 2%, aggiungere 1 ml di una 
soluzione di cloruro di bario in acqua all'incirca 1 molare, filtrare nel caso 
la soluzione sia torbida o si formi un precipitato. Aggiungere alla soluzione 
limpida 1 ml di una soluzione di nitrito di sodio al 10% si forma un precipitato 
bianco. 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non oltre l'1% (1 ora a 105 °C) 
Selenio 
Non oltre 30 mg/kg espressi in selenio sulla sostanza secca 
Arsenico 
Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca 
Piombo 
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca 
Metalli pesanti 
Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca 
Cicloesilammina 
Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca 
Dicicloesilammina 
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca 
Anilina 
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca 
II CICLAMMATO DI SODIO 
SINONIMI 
Ciclammato, sale sodico dell'acido ciclamico 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Cicloesansolfammato di sodio, cicloesilsolfammato di sodio 
EINECS: 205-348-9 
Numero E: E952 
Formule chimiche 
C6H12NNaO3S e la forma diidrata 
C6H12NNaO3S.2H2O 
Peso molecolare 
201,22 calcolato sulla forma anidra 
237,22 calcolato sulla forma anidra 
Tenore 
Non meno del 98% e non più del 102% sulla sostanza secca, forma diidrata: non 
meno dell'84% sulla sostanza secca 
DESCRIZIONE 
Cristalli bianchi, inodori o polvere cristallina avente un potere dolcificante 
circa 30 volte superiore a quello del saccarosio 
IDENTIFICAZIONE 
A. Solubilità 
Solubile in acqua, praticamente insolubile in etanolo. 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non oltre 1% (1 ora a 105 °C) 
forma diidrata: non oltre il 15,2% (2 ore a 105 °C) 
Selenio 
Non oltre 30 mg/kg espressi in selenio sulla sostanza secca 
Arsenico 
Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca 
Piombo 
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca 
Metalli pesanti 
Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca 
Cicloesil-ammina 
Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca 
Dicicloesil-ammina 
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca 
Anilina 
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca 
III CICLAMMATO DI CALCIO 
SINONIMI 
Ciclammato, sale di calcio dell'acido ciclamico 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Cicloesansolfammato di calcio, cicloesilsolfammato di calcio 
EINECS: 205-349-4 
Numero E: E952 
Formula chimicha 
C12H24CaN2O6S2.2H2O 
Peso molecolare 
432,57 
Tenore 
Non meno del 98% e non più del 101% sulla sostanza secca 
DESCRIZIONE 
Cristalli bianchi, incolori o polvere cristallina; potere dolcificante circa 30 
volte superiore a quello del saccarosio 
IDENTIFICAZIONE 
A. Solubilità 
Solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo. 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non oltre l'1% (1 ora a 105 °C); forma diidrata: non oltre l'8,5% (4 ore a 140 
°C) 
Selenio 
Non oltre 30 mg/kg espressi in selenio sulla sostanza secca 
Arsenico 
Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca 
Piombo 
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca 
Metalli pesanti 
Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca 
Cicloesil-ammina 
Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca 
Dicicloesil-ammina Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca 
Anilina 
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca 
E 954 SACCARINA E SUOI SALI DI SODIO, DI POTASSIO E DI CALCIO 
(I) SACCARINA 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
3-oxo-2,3-diidrobenzo(d)isotiazol-1,1- diossido 
EINECS: 201-321-0 
Numero E: E954 
Formula chimica 
C7H5NO3S 
Peso molecolare 
183,18 
Tenore 
Non meno del 99% e non oltre il 101.0% di C7H5NO3S sulla sostanza secca 
DESCRIZIONE 
Cristalli, bianchi o polvere bianca cristallina, inodore o con debole odore 
aromatico, di sapore dolce anche in soluzione molto diluite. Potere dolcificante 
da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio. 
IDENTIFICAZIONE 
A. Solubilità 
Poco solubile in acqua, solubile in soluzione basica, scarsamente solubile in 
etanolo. 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non oltre l'1% (2 ore a 105 °C) 
Intervallo di fusione 
226 °C - 230 °C 
Selenio 
Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca 
Arsenico 
Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca 
Piombo 
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca 
Metalli pesanti 
Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca 
Ceneri solfatate 
Non oltre lo 0,2% sulla sostanza secca 
Acidi benzoico e salicilico 
Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 
ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido 
acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né una colorazione violetta 
o-Toluensolfonammide 
Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca 
o-Toluensolfonammide 
Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca 
p-Solfonammide dell'acido benzoico 
Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca 
Sostanze carbonizzabili 
Assenti 
II SALE SODICO DELLA SACCARINA 
SINONIMI 
Saccarina, sale di sodio della saccarina 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
o-Benzosolfimmide di sodio, sale di sodio del 
2,3-diidro-3-ossobenzisosolfonazolo, sale di sodio diidrato del 
1,2-benzisotiazolin-3-one-1,1-diossido 
EINECS: 204-886-1 
Numero E: E954 
Formula chimica 
C7H4NNaO3S.2H2O 
Peso molecolare 
241,19 
Tenore 
Non meno del 99% e non più del 101% di C7H4NNaO3S sulla sostanza secca 
DESCRIZIONE 
Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, efflorescente, inodore o con un 
debole odore, di sapore dolce anche in soluzioni molto diluite. 
Potere dolcificante da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio in 
soluzione diluita. 
IDENTIFICAZIONE 
A. Solubilità 
Facilmente solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo. 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non oltre il 15% (4 ore a 120 °C) 
Selenio 
Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca 
Arsenico 
Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca 
Piombo 
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca 
Metalli pesanti 
Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca 
Acidi benzoico e salicilico 
Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 
ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido 
acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione 
violetta 
o-Toluensolfonammide 
Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca 
p-Toluensolfonammide 
Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca 
p-Solfonammide dell'acido benzoico 
Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca 
Sostanze carbonizzabili 
Assenti 
III SALE DI CALCIO DELLA SACCARINA 
SINONIMI 
Saccarina, sale di calcio della saccarina 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
o-Benzosolfimmide di calcio, sale di calcio del 
2,3-diidro-3-oxo-benzisosolfonazolo, sale di calcio idrato (2: 7) del 1,2- 
benzisotiazolin-3-one-1,1-diossido 
EINECS: 229-349-9 
Numero E: E954 
Formula chimica 
C14H8CaN2O6S2.3 1/2 H2O 
Peso molecolare 
467,48 
Tenore 
Non meno del 95% di C14H8CaN2O6S2 sulla sostanza secca 
DESCRIZIONE 
Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, inodore o con un debole odore, 
di sapore molto dolce anche in soluzione molto diluite. Potere dolcificante da 
300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio in soluzione diluita. 
IDENTIFICAZIONE 
A. Solubilità 
Facilmente solubile in acqua, solubile in etanolo. 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non oltre il 13,5% (4 ore a 120 °C) 
Selenio 
Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca 
Arsenico 
Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca 
Piombo 
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca 
Metalli pesanti 
Non oltre 10 mg/kg espressi in piombo sulla sostanza secca 
Acidi benzoico e salicilico 
Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 
ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido 
acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione 
violetta 
o-Toluensolfonammide 
Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca 
p-Toluensolfonammide 
Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca 
p-Solfonammide dell'acido benzoico 
Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca 
Sostanze carbonizzabili 
Assenti 
IV SALE DI POTASSIO DELLA SACCARINA 
SINONIMI 
Saccarina, sale di potassio della saccarina 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
o-Benzosolfimmide di potassio, sale di potassio del 
2,3-diidro-3-oxobenzisosolfonazolo, sale di potassio monoidrato del 
1,2-benzisotiazolin-3-one-1,1-diossido 
EINECS: 
Numero E: E954 
Formula chimica C7H4KNO3S.H2O 
Peso molecolare 239,77 
Tenore Non meno del 99% e non più del 101% di C7H4KNO3S sulla sostanza secca 
DESCRIZIONE 
Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, inodore o con un debole odore, 
di sapore molto dolce anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante da 
300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio 
IDENTIFICAZIONE 
A. Solubilità 
Facilmente solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo. 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non oltre l'8% (4 ore a 120 °C) 
Selenio 
Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca 
Arsenico 
Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca 
Piombo 
Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca 
Metalli pesanti 
Non oltre 10 mg/kg espressi in piombo sulla sostanza secca 
Acidi benzoico e salicilico 
Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 
ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido 
acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione 
violetta 
o-Toluensolfonammide 
Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca 
p-Toluensolfonammide 
Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca 
p-Solfonammide dell'acido benzoico 
Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca 
Sostanze carbonizzabili 
Assenti 
E 957 TAUMATINA 
SINONIMI 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
La taumatina si ottiene per estrazione acquosa a pH 2,5-4,0 dagli arilli del 
frutto del ceppo naturale del Thaumatococcus daniellii (Benth), essa è composta 
essenzialmente da due proteine: la Taumatina I e la Taumatina II, accompagnate 
da piccole quantità di costituenti della pianta, provenienti dal materiale di 
partenza. 
EINECS: 258-822-2 
Numero E: E957 
Formula chimica 
Polipeptide composto da 207 ammino acidi 
Peso Molecolare 
Taumatina I 22 209 
Taumatina II 22 293 
Tenore 
Non meno del 16% di azoto sulla sostanza secca, equivalente a non meno del 94% 
di proteine (N x 5,8). 
DESCRIZIONE 
Polvere color crema, inodore, di sapore molto dolce. Potere dolcificante da 2000 
a 3000 volte superiore a quello del saccarosio 
IDENTIFICAZIONE 
A. Solubilità 
Molto solubile in acqua, insolubile in acetone. 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non oltre il 9% (determinato essiccando fino a peso costante a 105 °C) 
Carboidrati 
Non oltre il 3% sulla sostanza secca 
Ceneri solfatate 
Non oltre il 2% sulla sostanza secca 
Alluminio 
Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca 
Arsenico 
Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca 
Piombo 
Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca 
Requisiti microbiologici 
Conta dei microrganismi aerobici totali: 
massimo 1000/g E. Coli: assente in 1 g 
E 959 NEOESPERIDINA DIIDROCALCONE 
SINONIMI 
Neosperidina diidrocalcone, NHDC, esperetina diidrocalcone-4'--neoesperidoside, 
neoesperidina DC 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 2-O--L-ramnopiranosil-4'--D- glucopiranosil-esperetina 
diidrocalcone; ottenuto per idrogenazione catalitica della neoesperidina 
EINECS: 243-978-6 
Numero E: E959 
Formula chimica C28H36O15 
Peso molecolare 612,6 
Tenore 
Non inferiore al 96% sulla sostanza secca 
DESCRIZIONE 
Polvere biancastra, cristallina, inodore, di sapore caratteristico molto dolce. 
Potere dolcificante da 1000 a 1800 volte superiore a quello del saccarosio. 
IDENTIFICAZIONE 
A. Solubilità 
Facilmente solubile in acqua calda, molto poco solubile in acqua fredda 
praticamente insolubile in etere e in benzene. 
B. Assorbimento all'ultra-violetto 
massimo a 282-283 nm, ottenuto con una soluzione di 2 mg in 100 ml di metanolo 
C. Test di Neu 
Sciogliere circa 10 mg di neoesperidina DC in 1 ml di metanolo, aggiungere 1 ml 
di una soluzione all'1% di 2-amminoetil difenilborato in metanolo. Si ottiene un 
colore giallo vivo. 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non oltre l'11% (3 ore a 105 °C) 
Ceneri solfatate 
Non oltre lo 0,2% sulla sostanza secca 
Arsenico 
Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca 
Piombo 
Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca 
Metalli pesanti 
Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca 
------------------------ 
(29) Allegato così modificato dall'art. 1, D.M. 5 febbraio 1999 e dall'art. 1, 
D.M. 21 dicembre 2001. 
 



Allegato XVII 
(articolo 18, comma 1) 
Requisiti di purezza specifici degli additivi diversi dai coloranti e dagli 
edulcoranti 
E 242 DIMETILDICARBONATO 
SINONIMI 
DMDC, dimetil pirocarbonato 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Dimetildicarbonato 
Formula chimica C4H6 O5 
Peso molecolare 134,09 
Tenore 
Non meno del 99,8% 
DESCRIZIONE 
Liquido incolore 
PUREZZA 
Dimetilcarbonato 
Non più dello 0,2% 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 284 ACIDO BORICO 
SINONIMI 
Acido borico, acido ortoborico 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Acido borico 
Formula chimica H3BO3 
Peso molecolare 61,84 
Tenore 
Non inferiore al 99,5% 
DESCRIZIONE 
Cristalli incolori, inodori trasparenti o granuli o polvere bianca, leggermente 
untuosa al tatto; in natura si trova come sassolite minerali 
IDENTIFICAZIONE 
A. Punto di fusione 
171 °C 
185 °C decomposizione 
B. pH 
3,2 - 4,8 
PUREZZA 
Arsenico 
Non più di 1 mg/kg 
Piombo 
Non più di 2 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 5 mg/kg 
E 285 SODIO TETRABORATO 
SINONIMI 
Sodio borato 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Sodio tetraborato 
Formula chimica Na2B4O7 
Peso molecolare 201,27 
DESCRIZIONE 
Polvere o scaglie simili al vetro che diventano opache dopo esposizione 
all'aria; lentamente solubili in acqua 
IDENTIFICAZIONE 
A. Punto di fusione 
75 °C dopo rapido riscaldamento 
74 °C anidro 
PUREZZA 
Arsenico 
Non più di 1 mg/kg 
Piombo 
Non più di 2 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 5 mg/kg 
E 297 ACIDO FUMARICO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Acido butendioico; acido trans-1,2-etilen-dicarbossilico 
Formula chimica C4H4O4 
Peso molecolare 116,07 
Tenore 
Non meno del 99,0% su base anidra. 
DESCRIZIONE 
Polvere bianca cristallina o granuli con un caratteristico gusto acido 
IDENTIFICAZIONE 
A. Intervallo di fusione 
286 - 302 °C (capillare chiuso, riscaldamento rapido) 
B. Saggi positivi per il doppio legame e per l'acido dicarbossilico 
C. pH di una soluzione al 3%: 2,0 - 2,5 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più dello 0,5% (120° C, 4h) 
Ceneri solfatate 
Non più dello 0,1% 
Acido maleico 
Non più dello 0,1% 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 304 (ii) STEARATO DI ASCORBILE 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Stearato di ascorbile; L-ascorbilstearato; 
2,3-dideidro-L-treo-exono-1,4-lattone-6-stearato; 
Formula chimica C24H42O7 
Peso molecolare 442,6 
Tenore 
Non meno del 95% 
DESCRIZIONE 
Solido di colore bianco o giallognolo, con un odore simile a quello degli agrumi 

IDENTIFICAZIONE 
Punto di fusione 
Circa 116 °C 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 2% dopo essiccamento (in un stufa sottovuoto da 56° a 60 °C per 1h) 
Ceneri solfatate 
Non più dello 0,1% 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 315 ACIDO ERITORBICO 
SINONIMI 
Acido isoascorbico; acido D-arabo-ascorbico 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Acido isoascorbico; acido D - isoascorbico 
Formula chimica C6H8O6 
Peso molecolare 176,13 
Tenore 
Non meno del 99%, su base anidra 
DESCRIZIONE 
Solido cristallino di colore tra il bianco e il giallo chiaro che si scurisce 
gradualmente per esposizione alla luce. 
IDENTIFICAZIONE 
A. Intervallo di fusione 
164 - 172 °C, con decomposizione 
B. Potere rotatorio specifico tra -16,5° e -18,0° in una soluzione acquosa al 
10% (p/v) a 25 °C 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più dello 0,4% (gel di silice, in stufa sottovuoto, 3h) 
Ceneri solfatate 
Non più dello 0,3% 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 316 SODIO ERITORBATO 
SINONIMI 
Sodio Isoascorbato 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Sodio isoascorbato; sale di sodio del 2,3- dideidro-D-eritro-eso-1,4-lattone 
Formula chimica C6H7O6Na.H2O 
Peso molecolare 216,13 
Tenore 
Non meno del 98%, su base anidra 
DESCRIZIONE 
Solido cristallino bianco 
IDENTIFICAZIONE 
A. Potere rotatorio specifico 
tra + 95,5 °C e + 98,0° in una soluzione acquosa al 10% (p/v) a 25 °C 
B. pH di una soluzione al 10%: 5.5 - 8.0 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più dello 0,25% (in stufa sottovuoto su acido solforico, 24h) 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 350 (i) MALATO DI SODIO 
SINONIMI 
Sale di sodio dell'acido malico 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Disodio DL-malato; sale disodico dell'acido idrossibutandioico 
Formula chimica 
Emiidrato: C4H4Na2O5. 1/2 H2O 
Triidrato: C4H4Na2O5.3H2O 
Peso molecolare 
Emiidrato: 187.05 
Triidrato: 232.10 
Tenore 
Non meno del 98,0%, su base anidra 
DESCRIZIONE 
Polvere cristallina o pezzetti bianchi 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per la ricerca dell'acido dicarbossilico -1,2 e per il sodio 
B. Formazione di azocolorante positiva 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 7,0% (130 °C, 4h) per l'emidrato o 20,5% - 23,5% (130 °C, 4h) per il 
triidrato 
Ceneri solfatate 
Comprese tra 78,2% - 81,4% su base anidra 
Alcalinità 
Non più dello 0,2% (come Na2Co3) 
Acido fumarico 
Non più del 1,0% 
Acido maleico 
Non più dello 0,05% 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 30 mg/kg 
E 350 (ii) MALATO ACIDO DI SODIO 
SINONIMI 
Sale monosodico dell'acido DL-malico 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Sale monosodico dell'acido DL-malico 
Formula chimica C4H5Na O5 
Peso molecolare 156,07 
Tenore 
Non meno del 99,0%, su base anidra 
DESCRIZIONE 
Polvere bianca 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per la ricerca dell'acido dicarbossilico -1,2 e per il sodio 
B. Formazione di azocolorante positiva 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 2,0% (110 °C, 3h) 
Acido maleico 
Non più dello 0,05% 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 351 MALATO DI POTASSIO 
SINONIMI 
Sale di potassio dell'acido malico 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Dipotassio DL-malato, sale dipotassico dell'acido idrossibutandioico. 
Formula chimica C4H4K2O5 
Peso molecolare 210,27 
Tenore 
Non meno del 59,5%, su base anidra 
DESCRIZIONE 
Soluzione acquosa incolore o quasi incolore 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per la ricerca dell'acido dicarbossilico -1,2 e per il 
potassio 
B. Formazione di azocolorante positiva 
PUREZZA 
Alcalinità 
Non più dello 0,2% (come Na2Co3) 
Acido maleico 
Non più dello 0,05% su base anidra 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 352 (i) MALATO DI CALCIO 
SINONIMI 
Sale di calcio e dell'acido malico 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Calcio DL-malato; calcio idrossisuccinato; sale di calcio dell'acido 
idrossibutandioico 
Formula chimica C4H4CaO5 
Peso molecolare 172,14 
Tenore 
Non meno del 97,5%, su base anidra 
DESCRIZIONE 
Polvere bianca 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per l'acido dicarbossilico -1,2 e per il calcio 
B. Formazione di azocolorante positiva 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 2,% (100 °C, 3h) 
Acido maleico 
Non più dello 0,05% 
Fluoruro 
Non più di 30 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 352 (ii) MALATO ACIDO DI CALCIO 
SINONIMI 
Sale monocalcico dell'acido DL-malico 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Sale monocalcico dell'acido DL-malico 
Formula chimica (C4H5O5)2Ca 
Peso molecolare 306,18 
Tenore 
Non meno del 97,5%, su base anidra 
DESCRIZIONE 
Polvere bianca 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per la ricerca dell'acido dicarbossilico -1,2 e per il calcio 
B. Formazione di azocolorante positiva 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 2,0% (110 °C, 3h) 
Acido maleico 
Non più dello 0,05% 
Fluoruro 
Non più di 30 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 355 ACIDO ADIPICO E SUOI SALI DI SODIO (E 356) E DI POTASSIO (E 357) 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Acido esandioico; acido 1,4-butan dicarbossilico 
Formula chimica C6H10O4 (acido) 
Peso molecolare 146,14 (acido) 
Tenore 
Non meno del 99,6%, su base anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli bianchi inodori o polvere cristallina (per l'acido) 
IDENTIFICAZIONE 
Intervallo di fusione 
151,5 - 154,0 °C per l'acido 
PUREZZA 
Contenuto d'acqua 
Non più dello 0,2% per l'acido (Karl Fischer) 
Ceneri solfatate 
Non più di 20 mg/kg per l'acido 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 363 ACIDO SUCCINICO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Acido butandioico 
Formula chimica C4H6O4 
Peso molecolare 118,09 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli incolori o bianchi, inodori dal gusto acido 
IDENTIFICAZIONE 
Punto di fusione 
Tra 185° e 190 °C 
PUREZZA 
Residuo alla combustione 
Non più dello 0,25% (800 °C, 15 min) 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 380 CITRATO TRIAMMONICO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Sale triammonico dell'acido 2-idrossipropan-1,2,3 - tricarbossilico 
Formula chimica C6H17N3O7 
Peso molecolare 243,22 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli o polvere bianchi 
IDENTIFICAZIONE 
Saggi positivi per l'ammonio e per il citrato 
PUREZZA 
Ossalati 
Non più dello 0,04% (come acido ossalico) 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 385 EDTA CALCIO DISODICO 
SINONIMI 
Calcio disodio etilendiamminotetracetato. Calcio disodio edetato. 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Calcio disodio etilendiamminotetraacetato; Calcio disodio (etilene-dinitrilo) - 
tetraacetato 
Formula chimica C10H12CaN2Na2O8.2H2O 
Peso molecolare 410,31 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Granuli cristallini bianchi, inodori o polvere bianca o quasi bianca, 
leggermente igroscopica 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il sodio e per il calcio 
B. Attività chelante di ioni metallici positiva 
C. pH di una soluzione all'1% tra 6,4 e 7,5 
PUREZZA 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 416 GOMMA DI KARAIA 
SINONIMI Karaia, gomma karaia, Sterculia, gomma Serculia 
DEFINIZIONE 
La gomma di karaia è l'essudazione essiccata dagli steli e dai rami della 
Sterculia urens Roxburg ed altre specie di Sterculia (Fam. Sterculiaceae) o dal 
Cochlosperum gossypium A.P. De Condolle o altre specie di Cochlosperum (Fam. 
Bixaceae). Consiste essenzialmente in polisaccaridi acetilati ad alto peso 
molecolare, che per idrolisi cedono galattosio, ramnosio e acido galatturonico, 
insieme a quantità di acido glucuronico. 
DESCRIZIONE 
La gomma di Karaia non macinata si presenta sotto forma di gocce di dimensioni 
variabili e in pezzi irregolari dal caratteristico aspetto semi-cristallino. È 
di colore tra il giallo chiaro ed il marrone rossastro, trasparente e corneo. La 
gomma di Karaia in polvere è di colore tra il grigio chiaro ed il marrone 
rossastro. La gomma ha un evidente odore di acido acetico ed un gusto 
mucillaginoso e leggermente acidulo. 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 20% (105 °C, 5h) 
Ceneri totali 
Non più dell'8% 
Ceneri insolubili in acido 
Non più dell'1% 
Materia insolubile in acido 
Non più del 3% 
Acidi volatili 
Non meno del 10%, calcolato come acido acetico 
Amido 
Non rilevabile 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Metalli pesanti 
Non più di 40 mg/kg 
Criteri microbiologici 
Salmonella spp.: Negativo (su 1 g) 
E. Coli : Negativo (su 1 g) 
E 417 GOMMA DI TARA 
SINONIMI 
Carruba peruviana 
DEFINIZIONE 
La gomma di tara si ottiene frantumando l'endosperma dei semi della Caesalpina 
spinosa (Fam. Leguminosae). Consiste essenzialmente di polisaccaridi, con un 
peso molecolare elevato, composti principalmente di galattomannani. Il 
componente principale consiste in una catena lineare di (1 4) unità --D-di 
mannopiranosio con -D-unità di galattopiranosio unite da (1 6) legami. Il 
rapporto di mannosio rispetto al galattosio nella gomma di tara è 3: 1. Nella 
gomma di carruba questo rapporto è di 4: 1 e nella gomma di guar è di 2: 1 
DESCRIZIONE 
Polvere quasi inodore, bianca o bianco-giallognola 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 15,0% 
Ceneri 
Non più del 1,5% 
Materia insolubile in acidi 
Non più del 2,0% 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 418 GOMMA DI GELLANO 
DEFINIZIONE 
La gomma di gellano è un polisaccaride ad alto peso molecolare prodotta da 
fermentazione di una coltura pura di un carboidrato mediante Pseudomonas elodea, 
purificata per recupero con alcol isopropilico, essiccata e macinata. È 
costituita principalmente da un polisaccaride ad alto peso molecolare composto 
da un tetrasaccaride in cui si riportano unità di un ramnosio, di un acido 
glucosonico e due glucosio e sostituito con circa 0-5% di acil-gruppi (glicerile 
e acetile) legati come esteri O-glicosidici. L'acido glucuronico è neutralizzato 
come sale misto di potassio, sodio, calcio e magnesio. 
Tenore 
Resa, su base anidra, non inferiore al 3,3% e non superiore al 6,8% di CO2 
DESCRIZIONE 
Polvere di colore bianco sporco 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 15,0% (105 °C, 2 1/2h) 
Ceneri 
Non più del 12,0% su base anidra 
Azoto 
Non più del 3,0% 
Isopropanolo 
Non più di 750 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 30 mg/kg 
Criteri microbiologici 
a. Conteggio totale della capsula 
Non più di 10.000 colonie per grammo 
b. Lieviti e muffe 
Non più di 400 colonie per grammo 
c. Coliformi 
Saggio negativo 
d. Salmonella 
Saggio negativo 
E 431 STEARATO DI POLIOSSIETILENE (40) 
SINONIMI 
Poliossi (40) stearato 
Poliossietilen (40) monostearato 
DEFINIZIONE 
Lo stearato di poliossietilene consiste in una miscela di mono- e diesteri di 
acido stearico commestibile e diolo di poliossietilene misto (con una lunghezza 
di polimero di circa 40 unità di ossietilene) con poliolo libero 
Formula chimica 
Monoestere: RCOO (CH2CH2O)nH 
Diestere: RCOO (CH2CH2O)nOCR 
Dove n è circa 40 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 97,5% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Scaglie color crema o solido simile alla cera 
IDENTIFICAZIONE 
A. Intervallo di congelamento 
39° - 44° C 
B. Spettro di assorbimento infrarosso 
Caratteristico di un estere parziale di acido grasso e di un poliolo 
poliossietilenato 
PUREZZA 
Acqua 
Non più del 3,0% (Karl Fischer) 
Numero di acidità 
Non più di 1 mg/ KOH/g 
Numero di saponificazione 
Non meno di 25 e non più di 35 mg KOH/g 
Numero di ossidrile 
Non meno di 27 e non più di 40 mg KOH/g 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 432 MONOLAURATO DI POLIOSSIETILENSORBITANO 
SINONIMI 
Polisorbato 20 
DEFINIZIONE 
Il monolaurato di poliossietilensorbitano consiste in una miscela degli esteri 
parziali del sorbitolo e delle sue mono- e dianidridi (che hanno un numero di 
acidità inferiore a 7 ed un contenuto di acqua inferiore a 2.0%) con acido 
laurico commerciale commestibile e condensato con circa 20 moli di ossido di 
etilene per mole di sorbitolo e delle sue anidridi. 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 70.0% di gruppi di ossietilene, equivalente a non 
meno di 97,3 e non più di 103,0% di monolaurato di poliossietilensorbitano (20) 
su base anidra 
DESCRIZIONE 
Liquido oleoso di colore tra il limone e l'ambra, con un debole odore 
caratteristico ed un gusto un pò amaro 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggio positivo per gli acidi grassi 
B. Spettro infrarosso 
Caratteristico di un estere parziale di acido grasso e di un poliolo 
poliossietilenato 
C. Saponificazione 
100 g del campione danno per saponificazione alcalina circa 16 g di acidi grassi 
e 81 g di poliolo 
PUREZZA 
Acqua 
Non più del 3,0% (Karl Fischer) 
Ceneri solfatate 
Non più dello 0,25% 
Numero di acidità 
Non più di 2 mg KOH/g 
Numero di saponificazione 
Non meno di 40 e non più di 50 mg KOH/g 
Numero di ossidrile 
Non meno di 96 e non più di 108 mg KOH/g 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 433 MONOOLEATO DI POLIOSSIETILENSORBITANO (20) 
SINONIMI 
Polisorbato 80 
DEFINIZIONE 
Il monooleato di poliossietilensorbitano consiste in una miscela degli esteri 
parziali di sorbitolo e delle sue mono- e dianidridi (che hanno un numero di 
acidità inferiore a 7.5 ed un contenuto di acqua inferiore a 0.2%) con acido 
oleico commestibile e condensati con circa 20 moli di ossido di etilene per mole 
di sorbitolo e delle sue anidridi. 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 65.0% e non superiore al 69.5% di gruppi di 
ossietilene, equivalente a non meno di 96,5 e non più di 103,5% di monooleato di 
poliossietilensorbitano (20) su base anidra 
DESCRIZIONE 
Liquido oleoso di colore tra il limone e l'ambra, con un debole odore 
caratteristico ed un gusto un pò amaro 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggio positivo per gli acidi grassi 
B. Spettro infrarosso 
Caratteristico di un estere parziale di acido grasso e di un poliolo 
poliossietilenato 
C. Saponificazione 
100 g del campione danno per saponificazione alcalina circa 23 g di acidi grassi 
e 75 g di poliolo 
PUREZZA 
Acqua 
Non più del 3,0% (Karl Fischer) 
Ceneri solfatate 
Non più dello 0,25% 
Numero di acidità 
Non più di 2 mg KOH/g 
Numero di saponificazione 
Non meno di 45 e non più di 55 mg KOH/g 
Numero di ossidrile 
Non meno di 65 e non più di 80 mg KOH/g 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 434 MONOPALMITATO DI POLIOSSIETILENSORBITANO 
SINONIMI 
Polisorbato 40 
DEFINIZIONE 
Il monopalmitato di poliossietilensorbitano (20) consiste in una miscela degli 
esteri parziali di sorbitolo e delle sue mono- e dianidridi (che hanno un numero 
di acidità inferiore a 7.5 ed un contenuto di acqua inferiore a 0,2%) con acido 
palmitico commestibile e condensati con circa 20 moli di ossido di etilene per 
mole di sorbitolo e delle sue anidridi. 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 66.0% e non superiore al 70.5% di gruppi di 
ossietilene, equivalente a non meno di 97,0 e non più di 103,0% di monopalmitato 
di poliossietilensorbitano (20) su base anidra 
DESCRIZIONE 
Liquido oleoso di colore tra il limone e l'arancio, con un debole odore 
caratteristico ed un gusto un pò amaro 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggio positivo per gli acidi grassi 
B. Spettro infrarosso 
Caratteristico di un estere parziale di acido grasso e di un poliolo 
poliossietilenato 
C. Saponificazione 
100 g del campione danno per saponificazione alcalina circa 20 g di acidi grassi 
e 78 g di poliolo 
PUREZZA 
Acqua 
Non più del 3,0% (Karl Fischer) 
Ceneri solfatate 
Non più dello 0,25% 
Numero di acidità 
Non più di 2 mg KOH/g 
Numero di saponificazione 
Non meno di 41 e non più di 52 mg KOH/g 
Numero di ossidrile 
Non meno di 90 e non più di 107 mg KOH/g 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 435 MONOSTEARATO DI POLIOSSIETILENSORBITANO 
SINONIMI 
Polisorbato 60 
DEFINIZIONE 
Il monostearato di poliossietilensorbitano consiste in una miscela degli esteri 
parziali di sorbitolo e delle sue mono- e dianidridi (che hanno un numero di 
acidità inferiore a 10 ed un contenuto di acqua inferiore a 0.2%) con acido 
stearico commestibile e condensati con circa 20 moli di ossido di etilene per 
mole di sorbitolo e delle sue anidridi. 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 65.0% e non superiore al 69.5% di gruppi di 
ossietilene, equivalente a non meno di 97,0 e non più di 103,0% di monooleato di 
poliossietilensorbitano (20) su base anidra 
DESCRIZIONE 
Liquido o semigel oleoso di colore tra il limone e l'arancio, con un debole 
odore caratteristico ed un gusto un pò amaro 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggio positivo per gli acidi grassi 
B. Spettro infrarosso 
Caratteristico di un estere parziale di acido grasso e di un poliolo 
poliossietilenato 
C. Saponificazione 
100 g del campione danno per saponificazione alcalina circa 25 g di acidi grassi 
e 77 g di poliolo 
PUREZZA 
Acqua 
Non più del 3,0% (Karl Fischer) 
Ceneri solfatate 
Non più dello 0,25% 
Numero di acidità 
Non più di 2 mg KOH/g 
Numero di saponificazione 
Non meno di 41 e non più di 52 mg KOH/g 
Numero di ossidrile 
Non meno di 90 e non più di 107 mg KOH/g 
1,4 Diossano 
Non più di 10 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 436 TRISTEARATO DI POLIOSSIETILENSORBITANO 
SINONIMI 
Polisorbato 65 
DEFINIZIONE 
Il tristearato di poliossietilensorbitano consiste in una miscela degli esteri 
parziali di sorbitolo e delle sue mono- e dianidridi (che hanno un numero di 
acidità inferiore a 15 e un contenuto di acqua inferiore a 0.2%) con acido 
stearico commestibile e condensati con circa 20 moli di ossido di etilene per 
mole di sorbitolo e delle sue anidridi. 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 46.0% e non superiore al 50.0% di gruppi di 
ossietilene, equivalente a non meno di 96,0 e non più di 104.0% di tristearato 
di poliossietilensorbitano (20) su base anidra 
DESCRIZIONE 
Solido simile alla cera di colore marrone chiaro, con un debole odore 
caratteristico ed un gusto un pò amaro 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggio positivo per gli acidi grassi 
B. Spettro infrarosso 
Caratteristico di un estere parziale di acido grasso e di un poliolo 
poliossietilenato 
C. Saponificazione 
100 g del campione danno per saponificazione alcalina circa 43 g di acidi grassi 
e 56 g di poliolo 
Intervallo di congelamento 29° - 33 °C 
PUREZZA 
Acqua 
Non più del 3,0% (Karl Fischer) 
Ceneri solfatate 
Non più dello 0,25% 
Numero di acidità 
Non più di 2 mg KOH/g 
Numero di saponificazione 
Non meno di 88 e non più di 98 mg KOH/g 
Numero di ossidrile 
Non meno di 40 e non più di 60 mg KOH/g 
1,4 Diossano 
Non più di 10 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 442 FOSFATIDI D'AMMONIO 
DEFINIZIONE Il prodotto consiste essenzialmente di una miscela di composti di 
ammonio di acidi fosfatici derivati dai grassi commestibili (di solito olio di 
seme di colza parzialmente indurito). Uno, due o tre parti di gliceridi possono 
essere unite al fosforo. Inoltre, due fosfoesteri possono essere legati insieme 
come fosfatidilfosfatidi. Il prodotto è ottenuto per glicerolisi del grasso, 
fosforilazione per mezzo di anidride 
fosforosa e neutralizzazione con ammoniaca. 
Tenore 
Contenuto di fosforo non meno di 3.0% e non più di 3,4% in peso; il contenuto di 
ammonio è non meno di 1,2% e non più di 1,5% (calcolato come N). 
DESCRIZIONE 
Semisolido untuoso 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per la glicerina, l'acido grasso e per il fosfato 
B. pH di un estratto acquoso tra 6,0 e 8,0 
PUREZZA 
Contenuto di azoto 
Non meno del 1,2% e non oltre l'1,5% 
Materia insolubile in etere di petrolio 
Non più di 3 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 444 SACCAROSIO ISOBUTIRRATO ACETATO 
Sinonimi 
SAIB 
DEFINIZIONE 
Il saccarosio isobutirrato acetato è una miscela dei prodotti di reazione 
formati dalla esterificazione di saccarosio di grado alimentare con anidride 
acetica e anidride isobutirrica, seguita da distillazione. La miscela contiene 
tutte le possibili combinazioni di esteri nei quali il rapporto molare acetato: 
butirrato è circa 2 : 6. 
Denominazione chimica 
Saccarosio esaisobutirrato diacetato (appr.) 
Formula chimica 
C40H62O19 (per saccarosio esaisobutirrato diacetato) 
Peso molecolare 
846,9 (C40H62O19) 
Tenore 
Non meno del 98,8% e non più del 101,9% di C40H62O19 
DESCRIZIONE 
Liquido colore paglia pallido, limpido, privo di sedimenti, avente odore e aroma 
blandi 
IDENTIFICAZIONE 
Solubilità Insolubile in acqua. Solubile in molti solventi organici 
Indice di rifrazione 
 
Densità specifica 
 
PUREZZA 
Numero di acidità Non più di 0,2 mg KOH/g 
Numero di saponificazione 
Non meno di 524 e non più di 540 mg KOH/g 
Triacetina 
Non più di 0,1% 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 5 mg/kg 
E 445 ESTERI DELLA GLICERINA DELLA RESINA DEL LEGNO 
DEFINIZIONE 
Gli esteri della glicerina della resina del legno sono una miscela complessa di 
esteri di tri - e diglicerolo di acidi di resina provenienti dalla resina del 
legno. La resina si ottiene mediante estrazione con solvente dai ceppi di pino 
stagionati seguita da un processo di raffinazione con solvente liquido-liquido. 
Il prodotto finale è composto per circa il 90% di acidi di resina ed il 10% di 
neutri (composti non acidici). 
La frazione di acido di resina è una miscela complessa di acidi monocarbossilici 
isomerici diterpenici aventi la tipica formula molecolare di C20H30O2, 
principalmente di acido abietinico. 
DESCRIZIONE Solido duro dal colore tra il giallo e l'ambra chiaro 
IDENTIFICAZIONE 
A. Spettro infrarosso Caratteristico del composto 
B. Gas-cromatografia Caratteristica del glicerolo e degli alcoli di resina dopo 
riduzione dei gruppi esteri complessi nei singoli composti 
C. Punto di rammollimento 88-96 °C 
PUREZZA 
Densità specifica d 20/25 della soluzione 
 
Numero di acidità 
Tra 3 e 9 mg KOH/g 
Numero di ossidrile 
Tra 15 e 45 mg KOH/g 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 40 mg/kg 
E 476 POLIRICINOLEATO DI POLIGLICEROLO 
SINONIMI 
Esteri poliglicerici degli acidi grassi di olio di castoro condensato 
DEFINIZIONE 
Il poliricinoleato di poliglicerolo è preparato mediante esterificazione del 
poliglicerolo con gli acidi grassi di olio di castoro condensato 
Denominazione chimica 
Esteri poliglicerici degli acidi grassi di olio di castoro condensato 
DESCRIZIONE 
Liquido altamente viscoso 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per la glicerina, i poligliceroli e gli acidi grassi 
B. Indice di rifrazione 
 
PUREZZA 
Poligliceroli La frazione di poligliceroli è in gran parte di - tri - e tetra 
gliceroli e contiene non più del 10% di poligliceroli uguali o superiori a 
eptagliceroli 
Numero di idrossile 
Tra 80 e 100 mg KOH/g 
Numero di acidità 
Non più di 6 mg KOH/g 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 479b PRODOTTO DI REAZIONE DELL'OLIO DI SOIA OSSIDATO TERMICAMENTE CON MONO E 
DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI 
DEFINIZIONE Il prodotto consiste in esteri di glicerina e acidi grassi, si trova 
nei grassi commestibili e negli acidi grassi ottenuti dall'olio di soia ossidato 
termicamente 
Tenore 
Contenuto di acido grasso totale non inferiore a 83% e non superiore a 90% 
Contenuto di glicerina totale non inferiore a 16% e non superiore a 22% 
DESCRIZIONE 
Solido simile alla cera dal colore marrone chiaro 
PUREZZA 
Acidi grassi liberi 
Non più dell'1,5% 
Glicerina libera 
Non più del 2,0% 
Acidi grassi, insolubili in etere di petrolio 
Non più del 2,0% 
Numero di perossidi 
Non più di 3 
Epossidi 
Non più dello 0,03% 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 491 SORBITANO MONOSTEARATO 
DEFINIZIONE 
Il sorbitano monostearato consiste in una miscela degli esteri parziali del 
sorbitolo e delle sue mono e dianidridi (sorbitano e isosorbite) con l'acido 
stearico 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 95% di una miscela di esteri di sorbitolo, sorbitano 
e isosorbite. 
DESCRIZIONE 
Scaglie o perline dal colore tra il crema ed il marrone oppure solido duro 
simile alla cera con un odore leggero ed un gusto insipido 
IDENTIFICAZIONE 
A. Intervallo di congelamento 50-52 °C 
B. Spettro infrarosso Caratteristico di un estere parziale di acido grasso e di 
un poliolo 
PUREZZA 
Acqua 
Non più dell'1,5% (Karl Fischer) 
Numero di acidità 
Non meno di 5 e non più di 10 mg KOH/g 
Numero di saponificazione 
Non meno di 147 e non più di 157 mg KOH/g 
Numero di idrossile 
Non meno di 235 e non più di 260 mg KOH/g 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 492 SORBITANO TRISTEARATO 
DEFINIZIONE 
Il sorbitano tristearato consiste in una miscela degli esteri parziali del 
sorbitolo e delle sue mono e dianidridi (sorbitano e isosorbite) con l'acido 
stearico 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 95% di una miscela di esteri di sorbitolo, sorbitano 
e esteri di isosorbite. 
DESCRIZIONE 
Scaglie o perline dal colore tra il crema ed il marrone oppure solido duro 
simile alla cera con un odore leggero ed un gusto insipido 
IDENTIFICAZIONE 
A. Intervallo di congelamento 47-50° C 
B. Spettro infrarosso Caratteristico di un estere parziale di un acido grasso e 
di un poliolo 
PUREZZA 
Acqua 
Non più dell'1,5% (Karl Fischer) 
Numero di acidità 
Non meno di 12 e non più di 15 mg KOH/g 
Numero di saponificazione 
Non meno di 176 e non più di 188 mg KOH/g 
Numero di idrossile 
Non meno di 66 e non più di 80 mg KOH/g 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 493 SORBITANO MONOLAURATO 
DEFINIZIONE 
Il sorbitano monolaurato consiste in una miscela degli esteri parziali del 
sorbitolo e delle sue mono e dianidridi (sorbitano e isosorbiti) con l'acido 
stearico 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 95% di una miscela di esteri di sorbitolo, sorbitano 
e esteri di isosorbite. 
DESCRIZIONE 
Liquido viscoso dal colore ambra, scaglie o perline dal colore tra il crema ed 
il marrone oppure solido duro simile alla cera con un odore leggero ed un gusto 
insipido 
PUREZZA 
Acqua 
Non più del 2% (Karl Fischer) 
Ceneri solfatate 
Non più dello 0,5% 
Numero di acidità 
Non più di 8 mg KOH/g 
Numero di saponificazione 
Non meno di 155 e non più di 170 mg KOH/g 
Numero di idrossile 
Non meno di 330 e non più di 358 mg KOH/g 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 494 SORBITANO MONOOLEATO 
DEFINIZIONE 
Il sorbitano monooleato consiste in una miscela di esteri parziali del sorbitolo 
e delle sue mono e dianidridi (sorbitano e isosorbite) con l'acido oleico. Il 
componente principale è 1,4 - sorbitano monooleato. Gli altri componenti 
comprendono l'isosorbide monooleato, il sorbitano dioleato e il sorbitano 
trioleato. 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 95% di una miscela di esteri di sorbitolo, sorbitano 
e isosorbite. 
DESCRIZIONE 
Liquido viscoso dal colore ambra, scaglie o perline dal colore tra il crema ed 
il marrone oppure solido duro simile alla cera con un odore leggero ed un gusto 
insipido 
IDENTIFICAZIONE 
Numero di iodio dell'acido grasso ottenuto dalla saponificazione del campione 
tra 80 e 100 mg KOH/g. 
PUREZZA 
Acqua 
Non più del 2% (Karl Fischer) 
Ceneri solfatate 
Non più dello 0,5% 
Numero di acidità 
Non più di 8 mg KOH/g 
Numero di saponificazione 
Non meno di 145 e non più di 160 mg KOH/g 
Numero di idrossile 
Non meno di 193 e non più di 210 mg KOH/g 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 495 SORBITANO MONOPALMITATO 
DEFINIZIONE 
Il sorbitano monopalmitato consiste in una miscela di esteri parziali del 
sorbitolo e delle sue mono e dianidridi (sorbitano e isosorbite) con l'acido 
palmitico 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 95% di una miscela di esteri di sorbitolo, sorbitano 
e isosorbite 
DESCRIZIONE 
Scaglie o perline dal colore tra il crema ed il marrone oppure solido duro 
simile alla cera con un odore leggero ed un gusto insipido 
IDENTIFICAZIONE 
A. Intervallo di congelamento 45-47° C 
B. Spettro infrarosso Caratteristico di un estere parziale di un acido grasso 
con un poliolo 
PUREZZA 
Acqua 
Non più dell'1,5% (Karl Fischer) 
Numero di acidità 
Non meno di 4 e non più di 7,5 mg KOH/g 
Numero di saponificazione 
Non meno di 140 e non più di 150 mg KOH/g 
Numero di idrossile 
Non meno di 270 e non più di 305 mg KOH/g 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 500 (iii) SESQUICARBONATO DI SODIO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Sodio monoidrogeno dicarbonato 
Formula chimica 
Na2CO3NaHCO3.2H2O 
Peso molecolare 
226.03 
Tenore 
Contenuto tra 35,0% e 38.6% di Na2HCO3 e tra 46.4 e 50.0% di Na2CO3 
DESCRIZIONE 
Scaglie bianche, cristalli o polvere cristallina 
IDENTIFICAZIONE 
Saggi positivi per il sodio ed il carbonato 
PUREZZA 
Cloruro di sodio 
Non più dello 0,5% 
Ferro 
Non più di 20 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 501 (i) POTASSIO CARBONATO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Carbonato di potassio 
Formula chimica 
K2CO3.xH2O ( x=0 oppure 1,5) 
Peso molecolare 
138,21 
Tenore 
Non meno del 99,0% sull'anidro 
DESCRIZIONE 
Polvere bianca molto deliquescente. L'idrato si trova sotto forma di cristalli 
bianchi o granuli traslucidi 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il potassio ed il carbonato 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più di 5% (anidro) o 18% (idrato) (180 °C, 4 h) 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 501 (ii) CARBONATO ACIDO DI POTASSIO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Carbonato acido di potassio 
Formula chimica 
KHCO3 
Peso molecolare 
100,11 
Tenore 
Non meno del 99,0% sull'anidro 
DESCRIZIONE 
Cristalli incolori o polvere o granuli bianchi 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il potassio e per i carbonati 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più di 0,25% (su gel di silice, 4 h) 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 504 (ii) CARBONATO ACIDO DI MAGNESIO 
SINONIMI 
Idrogenocarbonato di magnesio 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Idrogenocarbonato di magnesio 
Tenore 
Contenuto non inferiore a 40.0% di MgO 
DESCRIZIONE 
Massa bianca friabile leggera o polvere bianca voluminosa 
IDENTIFICAZIONE 
Saggi positivi per il magnesio e il carbonato 
PUREZZA 
Materia insolubile nell'acido 
Non più dello 0,05% 
Materia solubile nell'acqua 
Non più del 1,0% 
Calcio 
Non più del 1,0% 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 30 mg/kg 
E 507 ACIDO CLORIDRICO 
SINONIMI 
Acido muriatico 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Acido cloridrico 
Formula chimica 
HCl 
Peso molecolare 
36,46 
Tenore 
L'acido cloridrico è disponibile in commercio in diverse concentrazioni. L'acido 
cloridrico concentrato contiene non meno del 35,0% di HCl 
DESCRIZIONE 
Liquido corrosivo chiaro, incolore o leggermente giallognolo dall'odore pungente 

IDENTIFICAZIONE 
Saggi positivi per l'acido e per il cloruro 
PUREZZA 
Tracce di impurezze 
Tracce di contaminanti organici che indicano che l'acido cloridrico è un 
sottoprodotto di sintesi organica: non rilevabili 
Materia non volatile 
Non più dello 0,5% 
Sostanze riducenti 
Non più di 70 mg/kg (come SO2) 
Sostanze ossidanti 
Non più di 30 mg/kg /come Cl2) 
Solfati 
Non più dello 0,5% 
Ferro 
Non più di 5 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 1 mg/kg 
Piombo 
Non più di 2 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 5 mg/kg 
E 508 CLORURO DI POTASSIO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Cloruro di potassio 
Formula chimica 
KCl 
Peso molecolare 
74,56 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli incolori, allungati, prismatici o cubitali oppure polvere bianca 
granulare. Inodore e con sapore salato. 
IDENTIFICAZIONE 
Saggi positivi per il potassio e per il cloruro 
PUREZZA 
Perdita all'essiccazione 
Non più dell'1,0% (105 °C, 2h) 
Sodio 
Saggio negativo 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 509 CLORURO DI CALCIO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Cloruro di calcio 
Formula chimica 
CaCl2.xH2O (x=0,2 o 6) 
Peso molecolare 
110,99 (anidro) 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 93,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Polvere igroscopica, bianca, inodore o cristalli deliquescenti 
IDENTIFICAZIONE 
Saggi positivi per il calcio e per il cloruro 
PUREZZA 
Magnesio e sale alcalino 
Non più del 5% su base anidra 
Fluoruro 
Non più di 40 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 40 mg/kg 
E 511 CLORURO DI MAGNESIO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Cloruro di magnesio 
Formula chimica 
MgCl2.6H2O 
Peso molecolare 
203,30 
Tenore 
Contenuto non inferiore a 99,0% 
DESCRIZIONE 
Scaglie o cristalli incolori, inodori e molto deliquescenti 
IDENTIFICAZIONE 
Saggi positivi per il magnesio e per il cloruro 
PUREZZA 
Ammonio 
Non più del 2, % (100 °C, 3h) 
Arsenico Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 30 mg/kg 
E 512 CLORURO STANNOSO 
SINONIMI 
Cloruro di stagno - Stagno dicloruro 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Cloruro di stagno diidrato 
Formula chimica 
SnCl2.2H2O 
Peso molecolare 
225,63 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 98,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli incolori o bianchi. Possono avere un leggero odore di acido cloridrico 

IDENTIFICAZIONE 
Saggi positivi per lo stagno e per il cloruro 
PUREZZA 
Solfati 
Non più di 30 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 2 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 60 mg/kg 
E 513 ACIDO SOLFORICO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Acido solforico 
Formula chimica 
H2SO4 
Peso molecolare 
98.07 
Tenore 
Contenuto non specificato. La forma concentrata contiene non meno del 96,0% 
DESCRIZIONE 
Liquido chiaro, incolore o leggermente marrone, molto corrosivo 
IDENTIFICAZIONE 
Saggi positivi per l'acido e per il solfato 
PUREZZA 
Ceneri 
Non più dello 0,02% 
Materia riducente 
Non più di 40 mg/kg (come SO2) 
Nitrati 
Non più di 10 mg/kg (come H2SO4) 
Cloruri 
Non più di 50 mg/kg 
Ferro 
Non più di 200 mg/kg 
Selenio 
Non più di 20 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 514 (i) SOLFATO DI SODIO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Solfato di sodio 
Formula chimica 
Na2SO4.xH2O (x=0 o 10) 
Peso molecolare 
142,04 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli incolori o polvere cristallina fine bianca. Il decaidrato è 
efflorescente 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il sodio e per il solfato 
B. Acidità di una soluzione al 5%: neutra o leggermente alcalina alla cartina al 
tornasole 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più dell'1,0% (anidro) o non più del 57% (decaidrato) 
Selenio 
Non più di 30 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 514 (ii) SOLFATO ACIDO DI SODIO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Solfato acido di sodio 
Formula chimica 
NaHSO4 
Peso molecolare 
120,06 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 95,2% 
DESCRIZIONE 
Cristalli o granulari bianchi, inodori 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il sodio e per il solfato 
B. Le soluzioni sono fortemente acide 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più dello 0,8% 
Materia insolubile nell'acqua 
Non più dello 0,05% 
Selenio 
Non più di 30 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 30 mg/kg 
E 515 (i) SOLFATO DI POTASSIO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Solfato di potassio 
Formula chimica 
K2SO4 
Peso molecolare 
174,25 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 99,0% 
DESCRIZIONE 
Cristalli incolori o bianchi o polvere cristallina 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il potassio e per il solfato 
B. pH di una soluzione al 5% tra 5,5 e 8,5 
PUREZZA 
Selenio 
Non più di 30 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 516 SOLFATO DI CALCIO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Solfato di calcio 
Formula chimica 
CaSO4.xH2O (x=0 o 2) 
Peso molecolare 
136,14 (anidro) 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Polvere fine di colore tra il bianco ed il giallognolo 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il calcio e per il solfato 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Anidro: non più dell'1,5% (250 °C, fino a peso costante). 
Diidrato: non più del 23% (ibidem) 
Floruro 
Non più di 30 mg/kg 
Selenio 
Non più di 30 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 520 SOLFATO DI ALLUMINIO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Solfato di alluminio 
Formula chimica 
Al2 (SO4)3 
Peso molecolare 
342,1 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 99,5% dopo calcinazione 
DESCRIZIONE 
Polvere bianca, lastre lucenti o frammenti cristallini dal sapore dolciastro e 
leggermente astringente 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per l'alluminio e per il solfato 
B. pH di una soluzione al 5% 2,9 o superiore 
PUREZZA 
Perdita alla combustione 
Non più del 5% (500 °C, 3h) 
Alcali e terre alcaline 
Non più dello 0,4% 
Selenio 
Non più di 30 mg/kg 
Fluoruri 
Non più di 30 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 521 SOLFATO DI ALLUMINIO E SODIO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Solfato di alluminio e sodio 
Formula chimica 
AlNa (SO4)2.xH2O (x=0 o 12) 
Peso molecolare 
142,09 (anidro) 
Tenore 
Contenuto su base anidra non inferiore al 96,5% (anidro) e al 99,5% 
(dodecaidrato) 
DESCRIZIONE 
Cristalli trasparenti o polvere bianca cristallina dal sapore salato ed 
astringente 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per l'alluminio, per il sodio e per il solfato 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento Forma anidra: non più del 10,0% (220 °C, 16h) 
Dodecaidrato: non più del 47,2% (50-55 °C, 1h, poi 200 °C, 16h) 
Sali di ammonio 
Odore di ammoniaca non rilevabile dopo riscaldamento 
Selenio 
Non più di 30 mg/kg 
Fluoruro 
Non più di 30 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 522 SOLFATO DI ALLUMINIO E POTASSIO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Alluminio potassio solfato dodecaidrato 
Formula chimica 
AlK (SO4)2.12H2O 
Peso molecolare 
474,38 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 99,5% 
DESCRIZIONE 
Cristalli larghi, trasparenti o polvere bianca cristallina con un sapore 
dolciastro ed astringente 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per l'alluminio, per il potassio e per il solfato 
B. pH di una soluzione al 10% tra 3,0 e 4,0 
PUREZZA 
Sali di ammonio 
Odore di ammoniaca non rilevabile dopo riscaldamento 
Selenio 
Non più di 30 mg/kg 
Fluoruri 
Non più di 30 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 523 SOLFATO DI ALLUMINIO E AMMONIO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Solfato di alluminio e ammonio 
Formula chimica 
AlNH4 (SO4)2.12H2O 
Peso molecolare 
453,32 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 99,5% 
DESCRIZIONE 
Cristalli larghi, incolori o polvere bianca con un sapore dolciastro e 
fortemente astringente 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per l'alluminio, per l'ammonio e per il solfato 
PUREZZA 
Alcali e terre alcaline 
Non più dello 0,5% 
Selenio 
Non più di 30 mg/kg 
Fluoruri 
Non più di 30 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 524 SODIO IDROSSIDO 
Sinonimi 
Soda caustica, lisciva 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Sodio idrossido 
Formula chimica 
NaOH 
Peso molecolare 
40,0 
Tenore 
Contenuto della forma solida non meno del 95,0% di alcali totali (come NaOH). 
Contenuto delle soluzioni in accordo con la percentuale di NaOH stabilita o 
riportata in etichetta. 
DESCRIZIONE 
Fiocchi, bastoncini, masse fuse o altre forme di colore bianco o quasi bianco. 
Le soluzioni sono limpide o leggermente torbide, incolori o leggermente 
colorate, fortemente caustiche ed igroscopiche e quando sono esposte all'aria 
assorbono anidride carbonica per formare sodio carbonato. 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggio positivo per il sodio 
B. Una soluzione all'1% è fortemente acida 
PUREZZA 
Materia insolubile in acqua e materia organica 
Una soluzione al 5% è completa, limpida incolore o leggermente colorata 
Carbonati 
Non più di 3,0% (come Na2CO3) 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 30 mg/kg 
E 525 POTASSIO IDROSSIDO 
Sinonimi 
Potassa caustica 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Potassio idrossido 
Formula chimica 
KOH 
Peso molecolare 
56,11 
Tenore 
Non inferiore all'85,0% di alcali calcolato come KOH 
DESCRIZIONE 
Fiocchi, bastoncini, masse fuse o altre forme di colore bianco o quasi bianco 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per alcali e per potassio 
B. Una soluzione all'1% è fortemente alcalina 
PUREZZA 
Sostanza insolubile 
Una soluzione al 5% è perfetta, chiara in acqua e poco colorata 
Carbonati 
Non più del 3,5% (come K2CO3) 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 30 mg/kg 
E 527 IDROSSIDO D'AMMONIO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Idrossido d'ammonio 
Formula chimica 
NH4OH 
Peso molecolare 
35,05 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 27% di NH3 
DESCRIZIONE 
Soluzione chiara, incolore, con un caratteristico odore estremamente acre 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggio positivo per l'ammoniaca 
PUREZZA 
Materia non volatile 
Non più dello 0,02% 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 3 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 5 mg/kg 
E 528 IDROSSIDO DI MAGNESIO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Idrossido di magnesio 
Formula chimica 
Mg (OH)2 
Peso molecolare 
58,32 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 95,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Polvere bianca, voluminosa, inodore con un sapore leggermente alcalino 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il magnesio e per gli alcali 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 2,0% (105 °C, 2h) 
Perdita alla calcinazione 
Non più del 33% (800 °C a peso costante) 
Ossido di calcio 
Non più dell'1,5% 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 5 mg/kg 
E 529 OSSIDO DI CALCIO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Ossido di calcio 
Formula chimica 
CaO 
Peso molecolare 
56,08 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 95,0% dopo calcinazione 
DESCRIZIONE 
Masse dure o granuli bianchi o grigiastri, inodori o polvere di colore tra il 
bianco ed il grigiastro 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per gli alcali e per il calcio 
B. Sviluppo di calore a contatto con acqua 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 10,0% (ca 800 °C, a peso costante) 
Materia insolubile nell'acido 
Non più dell'1,0% 
Bario 
Non più di 300 mg/kg 
Magnesio e sali alcalini 
Non più del 3,6% 
Fluoruri 
Non più di 50 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 40 mg/kg 
E 530 OSSIDO DI MAGNESIO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Ossido di magnesio 
Formula chimica 
MgO 
Peso molecolare 
40,31 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 96,0% dopo calcinazione 
DESCRIZIONE 
Polvere bianca molto voluminosa nota come magnesia leggera o polvere bianca 
densa nota come magnesia pesante .5 g di magnesia leggera occupano un volume tra 
i 40 ed i 50 ml, mentre 5 g di magnesia pesante occupano un volume tra i 10 ed i 
20 ml. 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per gli alcali e per il magnesio 
PUREZZA 
Perdita alla calcinazione 
Non più del 5,0% (ca 800° C fino a peso costante) 
Ossido di calcio 
Non più dell'1,5% 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 40 mg/kg 
E 535 SODIO FERROCIANURO 
Sinonimi 
Prussiato giallo di soda 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Sodio ferrocianuro 
Formula chimica 
Na4Fe (CN)6·10H2O 
Peso molecolare 
484,1 
Tenore 
Non meno del 99,0% 
DESCRIZIONE 
Cristalli gialli o polvere cristallina 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il sodio e per il ferrocianuro 
PUREZZA 
Umidità libera 
Non più dell'1,0% 
Sostanze insolubili in acqua 
Non più di 0,03% 
Cloruri 
Non più dello 0,2% 
Solfati 
Non più di 0,1% 
Cianuro libero 
Assente 
Ferrocianuro 
Assente 
E 536 POTASSIO FERROCIANURO 
Sinonimo 
Prussiato giallo di potassa 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Potassio ferrocianuro 
Formula chimica 
K4Fe (CN)6.3H2O 
Peso molecolare 
422,4 
Tenore 
Non inferiore al 99,0% 
DESCRIZIONE 
Cristalli di colore giallo citrino 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il potassio e per il ferrocianuro 
PUREZZA 
Umidità libera 
Non più dell'1% 
Sostanze insolubili in acqua 
Non più dello 0,03% 
Cloruri 
Non più dello 0,2% 
Solfati 
Non più dello 0,1% 
Cianuro libero 
Assente 
Ferrocianuro 
Assente 
E 538 FERROCIANURO DI CALCIO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Calcio ferrocianuro 
Formula chimica 
Ca2Fe (CN)6·12H2O 
Peso molecolare 
508,3 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 99,0%, su base anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli gialli o polvere cristallina 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il calcio e il ferrocianuro 
PUREZZA 
Umidità libera 
Non più dell'1,0% 
Materia insolubile nell'acqua 
Non più dello 0,03% 
Cloruri 
Non più dello 0,2% 
Solfati 
Non più dello 0,1% 
Cianuro libero 
Assente 
Ferrocianuro 
Assente 
Arsenico 
Non più di mg/kg 
Piombo 
Non più di mg/kg 
Mercurio 
Non più di mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di mg/kg 
E 541 SOLFATO ACIDO DI SODIO E ALLUMINIO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Sodio trialluminio tetradecaidrogeno octofosfato tetraidrato (A) 
Trisodio dialluminio pentadecaidrogeno octofosfato (B) 
Formula chimica Na A13H14 (PO4)8·4H2O (A) 
Na3 Al2H15 (PO4)8 (B) 
Peso molecolare 
949,88 (A) 
897,82 (B) 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 95,0% per entrambe le forme 
DESCRIZIONE 
Polvere bianca inodore 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il sodio, per l'alluminio e per il fosfato 
PUREZZA 
Perdita alla calcinazione 
19,5% (A) (750-800 °C, 2h) 
15-16% (B) (750-800 °C, 2h) 
Fluoruri 
Non più di 25 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 40 mg/kg 
E 552 SILICATO DI CALCIO 
DEFINIZIONE 
Il silicato di calcio è un silicato idrato o anidro con proporzioni variabili di 
CaO e SiO2 
Denominazione chimica 
Silicato di calcio 
Tenore 
Contenuto su base anidra: 
- Come SiO2 non inferiore al 72% e non superiore al 78% 
- come CaO non inferiore al 16% e non superiore al 21% 
DESCRIZIONE 
Polvere fluida tra il bianco ed il bianco sporco che rimane tale dopo avere 
assorbito quantità relativamente grandi di acqua o di altri liquidi 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il silicato e per il calcio 
B. Forma un gel con gli acidi minerali 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 6% (105 °C, 2h) 
Perdita alla calcinazione 
Non meno del 7% e non più del 14% (1000 °C, peso costante) 
Sodio 
Non più del 3% 
Fluoruri 
Non più di 10 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 40 mg/kg 
E 553a (i) SILICATO DI MAGNESIO 
DEFINIZIONE 
Il silicato di magnesio è un composto sintetico il cui rapporto molare tra 
ossido di magnesio e biossido di silicio è di circa 2 : 5 
Denominazione chimica 
Silicato di magnesio 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 15% di MgO e non inferiore al 67% di SiO2 dopo 
calcinazione 
DESCRIZIONE 
Polvere molto fine, bianca, inodore e insapore, non sabbiosa 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il magnesio e per il silicato 
B. pH di un impasto liquido al 10% tra 7,0 e 10,8 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 15% (105 °C, 2h) 
Perdita alla calcinazione 
Non più del 15% dopo essiccamento (1000 °C, 20 min) 
Sali solubili in acqua 
Non più del 3% 
Alcali liberi 
Non più dell'1% (come NaOH) 
Fluoruri 
Non più di 10 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 40 mg/kg 
E 553a (ii) TRISILICATO DI MAGNESIO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Trisilicato di magnesio 
Formula chimica 
Mg2Si3O8·xH2O (composizione approssimativa) 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 29% di MgO e non inferiore al 65% di SiO2 dopo 
calcinazione 
DESCRIZIONE 
Polvere fine, bianca, non sabbiosa 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il magnesio e per il silicato 
B. pH di un impasto liquido al 5% tra 6,3 e 9,5 
PUREZZA 
Perdita alla calcinazione 
Non più del 10% 
Sali solubili in acqua 
Non più del 2% 
Alcali liberi 
Non più dell'1% (come NaOH) 
Fluoruri 
Non più di 10 mg/kg 
Amianto 
Non rilevabile al microscopio 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 40 mg/kg 
E 553b TALCO 
DEFINIZIONE 
Il talco è un silicato di magnesio idrato naturale contenente talvolta piccole 
percentuali di silicato di alluminio 
Denominazione chimica 
Magnesio idrogenometasilicato 
Formula chimica 
Mg3 (Si4O10)(OH)2 
Peso molecolare 
379,22 
DESCRIZIONE 
Polvere bianca o quasi, leggera, omogenea ed untuosa al tatto 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il magnesio e per il silicato 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più dell'1,0% (180 °C, 1h) 
Perdita alla calcinazione 
Non più del 9,0% 
Materia solubile nell'acido 
Non più del 2,0% 
Materia solubile in acqua 
Non più dello 0,2% 
Ferro solubile nell'acido 
Non rilevabile al microscopio 
Amianto 
Non rilevabile al microscopio 
Fluoruri 
Non più di 20 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 40 mg/kg 
E 554 SILICATO DI SODIO E ALLUMINIO 
Sinonimi 
Sodio silico alluminato. 
Sodio alluminosilicato 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Silicato di sodio e alluminio 
Tenore 
Contenuto su base anidra: 
- come SiO2 non inferiore al 66,0% e non superiore al 71,0% 
- come Al2O3 non inferiore al 9,0% e non superiore al 13,0% 
DESCRIZIONE 
Polvere bianca, fine, amorfa o perle 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il sodio, per l'alluminio e per il silicato 
B. pH di un impasto liquido al 20% tra 6,4 e 10,5 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 8,0% (105 °C, 2h) 
Perdita alla calcinazione non meno del 11,0% e non più dell'11% su base anidra 
(900 °C, peso costante) 
Sodio 
Non più del 7,0% (come Na2) su base anidra 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 556 SILICATO DI CALCIO E ALLUMINIO 
Sinonimi 
Calcio alluminio silicato - Calcio silicoalluminato 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Silicato di calcio e alluminio 
Tenore 
Contenuto su base anidra: 
- come SiO2 non inferiore al 44,0% e non superiore al 50,0% 
- come Al2O3 non inferiore al 3,0% e non superiore al 5,0% 
- come CaO non inferiore al 32,0% e non superiore al 38,0% 
DESCRIZIONE 
Polvere bianca, fine e fluida 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il calcio, per l'alluminio e per il silicato 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 10,0% (105 °C, 2h) 
Perdita alla calcinazione 
Non meno del 14,0% e non più del 18,0% su base anidra (1000 °C, peso costante) 
Fluoruri 
Non più di 50 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 30 mg/kg 
E 559 SILICATO DI ALLUMINIO 
Sinonimi 
Caolino, leggero o pesante 
DEFINIZIONE 
Il silicato di alluminio (caolino) è un'argilla naturale idratata purificata, di 
composizione variabile 
DESCRIZIONE 
Polvere fine, bianca o bianco grigiastra ed untuosa 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per l'alluminio e per il silicato 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 15,0% (575 °C, peso costante) 
Materia solubile in acqua 
Non più dello 0,3% 
Materia solubile in acido 
Non più del 2,0% 
Amianto 
Non rilevabile al microscopio 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 574 ACIDO GLUCONICO 
DEFINIZIONE 
L'acido gluconico è una soluzione acquosa di acido gluconico e 
gluconedeltalattone 
Denominazione chimica 
Acido gluconico 
Formula chimica 
C6H12O7 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 52,0% (come acido gluconico) 
DESCRIZIONE 
Liquido sciropposo chiaro, incolore o giallo chiaro 
IDENTIFICAZIONE 
A. Formazione del derivato con fenilidrazina positiva. Il composto formato fonde 
tra 196 ° e 202 °C con decomposizione 
PUREZZA 
Residuo alla combustione 
Non più dello 0,10% 
Cloruri 
Non più di 350 mg/kg 
Solfati 
Non più di 240 mg/kg 
Penta-Clorofenolo 
Non rilevabile 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 576 GLUCONATO DI SODIO 
SINONIMI 
Sale di sodio dell'acido D-Gluconico 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Sodio D-gluconato 
Formula chimica 
C6H11NaO7 
Peso molecolare 
218,14 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 98,0% 
DESCRIZIONE 
Polvere cristallina fine o granulare di colore tra il bianco ed il marrone 
chiaro 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggio positivo per il sodio 
B. Formazione del derivato con fenilidrazina dell'acido gluconico positiva 
PUREZZA 
Materia riducente 
Non più dello 0,5% (come glucosio) 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 577 GLUCONATO DI POTASSIO 
SINONIMI 
Sale di potassio dell'acido D-Gluconico 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Potassio D-gluconato 
Formula chimica 
C6H11KO7 
Peso molecolare 
234,25 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Polvere o granuli cristallini tra il bianco ed il giallo chiaro 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggio positivo per il potassio 
B. Formazione del derivato con fenilidrazina dell'acido gluconico positiva 
C. pH di una soluzione al 10% tra 7,3 e 8,5 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 3,0% (105 °C, 4h, sottovuoto) 
Materia riducente Non più dello 0,5% (come glucosio) 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 578 GLUCONATO DI CALCIO 
SINONIMI 
Sale di calcio di acido D-Gluconico 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Calcio D-gluconato 
Formula chimica 
C12H22CaO14·H2O 
Peso molecolare 
448,39 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 98,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Granuli o polvere cristallina, di colore bianco 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggio positivo per il calcio 
B. Formazione del derivato con fenilidrazina dell'acido gluconico positiva 
C. pH di una soluzione al 5% tra 6,0 e 8,0 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 3,0% (105° C, 16h) 
Materia riducente 
Non più dello 0,5% (come glucosio) 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 585 LATTATO FERROSO 
Sinonimi 
Lattato di ferro (II) 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
2-idrossipropanoato di ferro (II) 
Formula chimica 
C6H10FeO6·xH2O (X = 2 o 3) 
Peso molecolare 
270,02 (diidrato) 
288,03 (triidrato) 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 96,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli bianco verdastri o polvere verde chiaro con un debole odore 
caratteristico e un tenue sapore dolce metallico 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il ferro e per il lattato 
B. pH di una soluzione al 2% tra 5,0 e 6,0 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 18,0% (100 °C, sotto vuoto) 
Solfati 
Non più dello 0,1% 
Cloruri 
Non più dello 0,1% 
Ione ferrico 
Non più dello 0,6% 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 40 mg/kg 
E 620 ACIDO GLUTAMMICO 
Sinonimi 
Acido L-glutammico, Acido L-aminoglutarico 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Acido L-2-amino-pentandioico 
Formula chimica 
C5H9NO4 
Peso molecolare 
147,13 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli bianchi o incolori o polvere cristallina 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggio positivo per l'acido glutammico mediante cromotografia su strato 
sottile 
B. Potere rotatorio specifico 
 
C. pH di una soluzione satura tra 3,0 e 3,5 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 0,2% (80° C, 3h) 
Ceneri solfatate 
Non meno dello 0,2% 
Cloruri 
Non più dello 0,2% 
Acido pirrolidone carbossilico 
Non più dello 0,2% 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 622 GLUTAMMATO MONOPOTASSICO 
Sinonimi 
Glutammato di potassio - MPG 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Monopotassio L-glutammato 
Formula chimica 
C5H8KNO4·H2O 
Peso molecolare 
203,24 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli bianchi, praticamente inodori o polvere cristallina dall'odore 
caratteristico 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggio positivo per il potassio 
B. Saggio positivo per l'acido glutammico mediante cromotografia su strato 
sottile 
C. Potere rotatorio specifico 
 
D. pH di una soluzione al 2% tra 6,7 e 7,3 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più dello 0,2% (80 °C, 5h) 
Cloruri 
Non più dello 0,2% 
Acido pirrolidone carbossilico 
Non più dello 0,2% 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 623 DIGLUTAMMATO DI CALCIO 
Sinonimi 
Calcio glutammato 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Monocalcio L-glutammato 
Formula chimica 
C10H16CaN2O8·xH2O (x = 0, 1, 2, o 4) 
Peso molecolare 332,32 (anidro) 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 98,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli bianchi, praticamente inodori o polvere cristallina dall'odore 
caratteristico 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggio positivo per il calcio 
B. Saggio positivo per l'acido glutammico mediante cromotografia su strato 
sottile 
C. Potere rotatorio specifico 
 
PUREZZA 
Acqua 
Non più del 19,0% (Karl Fischer) 
Cloruri 
Non più dello 0,2% 
Acido pirrolidone carbossilico 
Non più dello 0,2% 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 624 GLUTAMMATO MONOAMMONICO 
Sinonimi 
Ammonio glutammato 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Ammonio L-glutammato 
Formula chimica 
C5H12N2O4·H2O 
Peso molecolare 
182,18 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli bianchi, praticamente inodori o polvere cristallina dall'odore 
caratteristico 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggio positivo per l'ammonio 
B. Saggio positivo per l'acido glutammico mediante cromotografia su strato 
sottile 
C. Potere rotatorio specifico 
 
D. pH di una soluzione al 5% tra 6,0 e 7,0 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più dello 0,5% (50 °C, 4h) 
Ceneri solfatate 
Non più dello 0,1% 
Acido pirrolidone carbossilico 
Non più dello 0,2% 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 625 DIGLUTAMMATO DI MAGNESIO 
Sinonimi 
Magnesio glutammato 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Magnesio di L-glutammato 
Formula chimica C10H16MgN2O8·4H2O 
Peso molecolare 
388,62 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 95,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli bianchi o bianco sporco, inodori o polvere dall'odore caratteristico 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggio positivo per il magnesio 
B. Saggio positivo per l'acido glutammico mediante cromotografia su strato 
sottile 
C. Potere rotatorio specifico 
 
D. pH di una soluzione al 10% tra 6,4 e 7,5 
PUREZZA 
Acqua 
Non più del 24% (Karl Fischer) 
Cloruri 
Non più dello 0,2% 
Solfati 
Non più dello 0,2% 
Acido pirrolidone carbossilico 
Non più dello 0,2% 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 626 ACIDO GUANILICO 
Sinonimi 
Acido 5' - guanilico 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Acido guanosin-5'-monofosforico 
Formula chimica 
C10H14N5O8P 
Peso molecolare 
363,22 
Tenore 
Non meno del 97,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, colorati e o con gusto 
particolare. 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il ribosio e per il fosfato organico 
B. pH di una relazione al 2,5% compreso fra 1,5 e 2,5 
C. Spettrometria: assorbimento massimo a 256 nm di una soluzione in HCl 0,01N 
contenente 20 mg/l 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più dell'1,5% (120°, 4h) 
Altri nucleatidi 
Non rilevabili per cromatografia su strato sottile 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 627 GUANILATO DISODICO 
Sinonimi 
Guanilato di sodio 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Guanosin-5'-monofosfato disodico 
Formula chimica 
C10H12N5Na2O8P·xH2O (X = ca. 7) 
Peso molecolare 
407,19 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli bianchi o incolori ed inodori, o polvere bianca cristallina dal gusto 
caratteristico 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il sodio 
B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,5 
C. Spettrometria: assorbimento massimo a 256 nm di una soluzione in HCl 0,01N 
contenente 20 mg/l 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 25% (120 °C, 4h) 
Altri nucleotidi 
Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 628 GUANILATO DIPOTASSICO 
Sinonimi 
Guanilato di potassio 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica Guanosin-5'-monofosfato di potassico 
Formula chimica 
C10H12K2N5O8P 
Peso molecolare 
439,40 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli bianchi o incolori ed inodori, o polvere bianca cristallina dal gusto 
caratteristico 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il potassio 
B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,5 
C. Spettrometria: assorbimento massimo 256 nm di una soluzione in HCl 0,01N 
contenente 20 mg/l 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 5% (120 °C, 4h) 
Altri nucleotidi 
Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 629 GUANILATO DI CALCIO 
Sinonimi Calcio 5'-guanilato 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Guanosin-5'-monofosfato di calcio 
Formula chimica 
C10H12CaN5O8P·xH2O 
Peso molecolare 401,20 (anidro) 
Tenore Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli o polvere bianchi o bianco sporco inodori dal gusto caratteristico 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il calcio 
B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,0 
C. Spettrometria: assorbimento massimo a 256 nm di una soluzione in HCl 0,01N 
contenente 20 mg/l 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 23,0% (120 °C, 4h) 
Altri nucleotidi 
Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 630 ACIDO INOSINICO 
Sinonimi 
Acido -5'-inosinico 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Acido inosin-5'-monofosforico 
Formula chimica 
C10H13N4O8P 
Peso molecolare 
348,21 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli o polvere bianchi o incolori ed inodori dal gusto caratteristico 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il ribosio e per il fosfato organico 
B. pH di una soluzione al 5% tra 1,0 e 2,0 
C. Spettrometria: assorbimento massimo a 250 nm di una soluzione in HCl 0,01N 
contenente 20 mg/l 
PUREZZA 
Perdita dell'essiccamento 
Non più del 3,0% (120 °C, 4h) 
Altri nucleotidi 
Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 631 INOSINATO DISODICO 
Sinonimi 
Inosinato di sodio 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Inosin-5'-monofosfato disodico 
Formula chimica 
C10H11N4Na2O8P·H2O 
Peso molecolare 
392,17 (anidro) 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli o polvere bianchi o incolori ed inodori dal gusto caratteristico 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il sodio 
B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,5 
C. Spettrometria: assorbimento massimo a 250 nm di una soluzione in HCl 0,01N 
contenente 20 mg/l 
PUREZZA 
Acqua 
Non più del 29,0% (Karl Fischer) 
Altri nucleotidi 
Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 632 INOSINATO DIPOTASSICO 
Sinonimi 
5'-Inosinato di potassio 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Inosin-5'-monofosfato di potassico 
Formula chimica 
C10H11K2N4O8P 
Peso molecolare 
424,39 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli o polvere bianchi o incolori ed inodori dal gusto caratteristico 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il potassio 
B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,5 
C. Spettrometria: Assorbimento massimo a 250 nm di una soluzione in HCl 0,01N 
contenente 20 mg/l 
PUREZZA 
Acqua 
Non più del 10,0% (Karl Fischer) 
Altri nucleotidi 
Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 633 INOSINATO DI CALCIO 
Sinonimi 
5'-inosinato di calcio 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Inosin-5'-monofosfato di calcio 
Formula chimica 
C10H11CaN4O8P·xH2O 
Peso molecolare 
386,19 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli o polvere bianchi o incolori ed inodori dal gusto caratteristico 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il calcio 
B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,0 
C. Spettrometria: assorbimento massimo a 250 nm di una soluzione in HCl 0,01N 
contenente 20 mg/l 
PUREZZA 
Acqua 
Non più del 23,0% (Karl Fischer) 
Altri nucleotidi 
Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 634 5'-RIBONUCLEOTIDI DI CALCIO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
I 5' ribonucleotidi di calcio sono essenzialmente una miscela di inosin 
-5'-monofosfato di calcio e guanosin - 5' monofosfato di calcio 
Formula chimica 
C10H11N4CaO8P·xH2O e 
C10H12N5CaO8P·xH2O 
Tenore 
Contenuto di entrambi i componenti principali non inferiore al 97,0%, e di ogni 
componente non inferiore al 47,0% e non superiore al 53%, in ogni caso su base 
anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli o polvere bianchi o quasi bianchi ed inodori, con un leggero gusto 
caratteristico 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il calcio 
B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,0 
PUREZZA 
Acqua 
Non più del 23,0% (Karl Fischer) 
Altri nucleotidi 
Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 635 5'-RIBONUCLEOTIDI DI SODIO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
I 5' ribonucleotidi di sodio sono essenzialmente una miscela di inosin - 
5'-monofosfato disodico e guanosin - 5'-monofosfato disodico 
Formula chimica 
C10H11N4Na2O8P·xH2O 
C10H12N5Na2O8P·xH2O 
Peso molecolare 
Tenore 
Contenuto di entrambi i componenti principali non inferiore al 97,0% e di ogni 
componente non inferiore al 47,0% e non superiore al 53%, in ogni caso su base 
anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli o polvere bianchi o quasi bianchi ed inodori con un leggero gusto 
caratteristico 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il sodio 
B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,5 
PUREZZA 
Acqua 
Non più del 26,0% (Karl Fischer) 
Altri nucleotidi 
Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 10 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 640 GLICINA E SUO SALE DI SODIO 
SINONIMI 
Acido amminoacetico 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Acido amminoacetico 
Formula chimica 
H2NCH2COOH 
Peso molecolare 
75,07 per l'acido 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 98,5% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Cristalli bianchi o polvere cristallina con un sapore dolce 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggio positivo per l'amminoacido (colore viola con ninidrina) 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più dello 0,2% 
Residuo alla calcinazione 
Non più dello 0,1% 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 20 mg/kg 
E 904 GOMMALACCA 
Sinonimi 
Gommalacca bianca 
DEFINIZIONE 
La gommalacca è una lacca purificata e imbianchita, proveniente dalla secrezione 
resinosa dell'insetto laccifer (Tachardia) lacca Kerr (Fam. Coccidae) 
DESCRIZIONE 
Resina granulare, amorfa di colore bianco sporco 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggio positivo per il colore con molibdato di ammonio 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 6,0% (41 °C, peso costante) 
Numero di acidità 
Non meno di 73 e non più di 89 mg KOH/g 
Colofonia 
Assente 
Arsenico 
Non più di 1,5 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 927b CARBAMMIDE 
SINONIMI 
Urea 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Carbammide 
Formula chimica 
C4N2O 
Peso molecolare 
60,06 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Polvere cristallina tra il bianco e l'incolore o piccoli granuli bianchi 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggio positivo per l'urea 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più dell'1,0% 
Ceneri solfatate 
Non più dello 0,1% 
Materia insolubile nell'alcol 
Non più dello 0,04% 
Cloruri 
Non più dello 0,007% 
Solfati 
Non più dello 0,01% 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 942 PROTOSSIDO DI AZOTO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica 
Protossido di azoto 
Formula chimica 
N2O 
Peso molecolare 
44,01 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 99,0% per volume 
DESCRIZIONE 
Gas incolore senza odore particolare 
IDENTIFICAZIONE 
A. Una scheggia di legno incandescente, a contatto con il gas, si infiamma 
B. Il gas non è assorbito da una soluzione alcalina di pirogallolo 
PUREZZA 
Biossido di carbonio 
Non più dello 0,03% per volume 
Monossido di carbonio 
Non più di 10 l/l 
Ossido nitrico 
Non più di 5 l/l 
Biossido di azoto 
Non più di 5 l/l 
Alogeni 
Non più di 1 l/l (come Cl) 
Ammoniaca 
Non più di 25 l/l 
E 999 ESTRATTO DI QUILLAJA 
DEFINIZIONE 
L'estratto di quillaia si ottiene mediante estrazione acquosa dalla corteccia 
interna della Quillaia saponaria Molina o di altre specie di Quillaia, alberi 
della famiglia delle Rosaceae. Contiene un numero di saponine triterpeneidi come 
glicosidi dell'acido quillaico. Sono anche presenti alcuni zuccheri - glucosio, 
galattosio, arabinosio, xilosio e ramnosio - e inoltre tannini, ossalati di 
calcio ed altri componenti minori. 
DESCRIZIONE 
L'estratto di quillaia si presenta sotto forma di polvere marrone chiaro con una 
sfumatura di rosa. È fortemente starnutatorio, con un gusto acre ed astringente. 
È disponibile anche come soluzione acquosa. 
IDENTIFICAZIONE 
A. pH di una soluzione al 2,5% tra 4,5 e 5,5 
PUREZZA 
Contenuto di acqua 
Non più del 6,0% (Karl Fischer) (solo per la polvere) 
Arsenico 
Non più di 2 mg/kg 
Piombo 
Non più di 5 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
E 1200 POLIDESTROSIO 
SINONIMI 
Polidestrosio modificato 
DEFINIZIONE 
Polimeri di glucosio legati casualmente con alcuni gruppi finali di sorbitolo, e 
con residui di acido citrico uniti ai polimeri con legami di mono e diesteri. Si 
ottengono mediante fusione e condensazione di costituenti e consistono in circa 
90 parti di D-glucosio, 10 parti sorbitolo e 1 parte di acido citrico. Il legame 
1,6-glucosidico predomina nei polimeri, ma sono presenti altri legami. I 
prodotti contengono piccole quantità di glucosio libero, sorbitolo, 
levoglucosano ed acido citrico e possono essere neutralizzati con idrossido di 
potassio e/o decolorati. Il Polidestrosio-N è Polidestrosio neutralizzato. 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 90% su base anidra 
DESCRIZIONE 
Solido di colore tra il bianco sporco ed il marrone chiaro 
IDENTIFICAZIONE 
A. Saggi positivi per lo zucchero e lo zucchero riducente 
B. pH di una soluzione al 10% tra 2,5 e 3,5 per il polidestrosio e tra 5,0 e 6,0 
per il polidestrosio-N 
PUREZZA 
Acqua 
Non più del 4% (Karl Fischer) 
Ceneri solfatate 
Non più dello 0,3% (polidestrosio) 
Non più del 3,0% (polidestrosio-N) 
1,6-Anidro-D-glucosio 
Non più del 4,0% su base anidra libera da ceneri 
Glucosio 
Non più del 4,0% su base anidra libera da ceneri 
Sorbitolo 
Non più del 2,0% su base anidra libera da ceneri 
5-idrossimetilfurfurolo 
Non più dello 0,1% (polidestrosio) 
Non più dello 0,05% (polidestrosio-N) 
Arsenico 
Non più di 1 mg/kg 
Piombo 
Non più di 2 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 5 mg/kg 
Criteri microbiologici 
Conteggio totale dei batteri 
Non più di 5 X 104 col/g 
Salmonellae 
Assente in 25 g 
Staphylococcus aureus 
Assente in 1 g 
Escherichia coli 
Assente in 1 g 
E 1414 FOSFATO DI DIAMIDO ACETILATO 
DEFINIZIONE 
Il fosfato di diamido acetilato è amido esterificato ed unito per mezzo di 
legami incrociati con il trifosfato di sodio (E451) o ossicloruro di fosforo ed 
esterificato mediante non più del 10% di anidride acetica e non più del 7,5% di 
vinilacetato 
DESCRIZIONE 
Polvere o granuli bianchi o quasi bianchi o (se pregelatinizzati) scaglie 
IDENTIFICAZIONE 
A. Se non pregelatinizzato: mediante osservazione microscopica 
B. Colorazione positiva con iodio 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 15,0% per l'amido dei cereali 
Non più del 20,0% per l'amido delle patate 
Non più del 18,0% per altri amidi 
Gruppi di acetile 
Non più del 2,5% 
Fosfato residuo 
Non più dello 0,14% (come P) per l'amido dei cereali o di patate 
Non più dello 0,04% (come P) per gli altri amidi 
Vinilacetato 
Non più dello 0,1% 
Biossido di zolfo 
Non più di 50 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 1 mg/kg 
Piombo 
Non più di 2 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 0,1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 40 mg/kg 
E 1442 FOSFATO DI DIAMIDO IDROSSIPROPILATO 
DEFINIZIONE 
Il fosfato di diamido idrossipropilato è amido esterificato ed unito per mezzo 
di legami incrociati con il trifosfato di sodio (E451) o ossicloruro di fosforo 
ed esterificato mediante non più del 10,0% di ossido di propilene 
DESCRIZIONE 
Polvere o granuli bianchi o quasi bianchi o (se pregelatinizzati) scaglie 
IDENTIFICAZIONE 
A. Se non pregelatinizzato: mediante osservazione microscopica 
B. Colorazione positiva con iodio 
PUREZZA 
Perdita dell'essiccamento 
Non più del 15,0% per l'amido dei cereali 
Non più del 20,0% per l'amido delle patate 
Non più del 18,0% per altri amidi 
Gruppi di idrossipropile 
Non più del 7,0% 
Fosfato residuo 
Non più dello 0,14% (come P) per l'amido dei cereali o di patate 
Non più dello 0,04% (come P) per gli altri amidi 
Epicloridrina propilica 
Non più di 1 mg/kg 
Biossido di zolfo 
Non più di 50 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 1 mg/kg 
Piombo 
Non più di 2 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 0,1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 40 mg/kg 
E 1450 OTTENILSUCCINATO DI AMIDO E SODIO 
SINONIMI 
SSOS 
DEFINIZIONE 
L'ottenilsuccinato di amido e sodio è amido esterificato con non più del 3,0% di 
anidride ottenilsuccinica 
DESCRIZIONE 
Polvere o granuli bianchi o quasi bianchi o (se pregelatinizzati) scaglie 
IDENTIFICAZIONE 
A. Se non pregelatinizzato: mediante osservazione microscopica 
B. Colorazione positiva con iodio 
PUREZZA 
Perdita all'essiccamento 
Non più del 15,0% per l'amido dei cereali 
Non più del 20,0% per l'amido delle patate 
Non più del 18,0% per altri amidi 
Gruppi ottenilsuccinici 
Non più di 0,02% 
Residuo di acido ottenilsuccinico 
Non più dello 0,3% 
Biossido di zolfo 
Non più di 50 mg/kg 
Arsenico 
Non più di 1 mg/kg 
Piombo 
Non più di 2 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 0,1 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 40 mg/kg 
E 1505 TRIETIL CITRATO 
DEFINIZIONE 
Denominazione chimica Trietil-2-idrossipropan-1, 2, 3- tricarbossilato. 
Formula chimica 
C12H20O7 
Peso molecolare 
276,29 
Tenore 
Contenuto non inferiore al 99,0% 
DESCRIZIONE 
Liquido oleoso inodore, praticamente incolore e con un sapore amaro 
IDENTIFICAZIONE 
A. Densità specifica 
 
B. Indice di rifrazione 
 
PUREZZA 
Contenuto in acqua 
Non più dello 0,25% (Karl Fischer) 
Acidità 
Non più dello 0,02% (come acido citrico) 
Arsenico 
Non più di 3 mg/kg 
Piombo 
Non più di 1 mg/kg 
Mercurio 
Non più di 5 mg/kg 
Metalli pesanti (come Pb) 
Non più di 10 mg/kg 
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Allegato XVIII (30) 
Elenco dei prodotti italiani a base di carne nei quali possono essere impiegate 
soltanto determinate categorie di additivi 
      Prodotti alimentari Categorie di additivi consentite 
      - - 
      "Salame cacciatore"  Conservanti, antiossidanti, esaltatori di sapidità e 
      gas  
      tradizionale italiano d'imballaggio 
      "Mortadella"  Conservanti, antiossidanti,correttori di acidità, esaltatori 
      di  
      tradizionale italiana sapidità e gas d'imballaggio 
      "Cotechino e zampone" tradizionale  Conservanti, antiossidanti,correttori 
      di acidità, esaltatori di  
      italiano sapidità e gas d'imballaggio 

------------------------ 
(30) Allegato così sostituito dall'art. 1 e dall'allegato IV al D.M. 30 aprile 
1998, n. 250. 
 



Allegato XIX (31) 
------------------------ 
(31) Allegato abrogato dall'art. 2, D.M. 30 aprile 1998, n. 250. 
 



Agg. G.U. 28/10/2004


fp05-gr05