GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 256 DEL 31/10/1996

SOMMARIO

 



D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564.   Agg. G.U. 04/06/2005
Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della
L. 8 agosto 1995, n. 335 (2), in materia di contribuzione figurativa 
e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione. 

 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1996, n. 256, S.O. 
Riportata alla voce Previdenza sociale. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 8 
maggio 1998, n. 17; 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 14 febbraio 1997, n. 9; Circ. 31 marzo 1998, n. 17; Circ. 23 
febbraio 1999, n. 11; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 14 novembre 1996, n. 
220; Circ. 20 novembre 1996, n. 225; Circ. 12 dicembre 1996, n. 248; Circ. 23 
gennaio 1997, n. 14; Circ. 24 marzo 1997, n. 72; Circ. 15 ottobre 1997, n. 206; 
Circ. 18 dicembre 1997, n. 257; Circ. 22 dicembre 1997, n. 261; Circ. 8 gennaio 
1998, n. 3; Circ. 30 gennaio 1998, n. 22; Circ. 5 marzo 1998, n. 51; Circ. 17 
marzo 1998, n. 64; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 15 maggio 1998, n. 105; 
Circ. 20 agosto 1998, n. 189; Circ. 2 settembre 1998, n. 197; Circ. 9 febbraio 
1999, n. 24; Circ. 15 marzo 1999, n. 60; Circ. 3 febbraio 2000, n. 22; Msg. 24 
settembre 2001, n. 146; Informativa 12 novembre 2001, n. 13; Msg. 28 marzo 2003, 
n. 107; Msg. 10 settembre 2003, n. 322; Msg. 15 gennaio 2004, n. 1251; Msg. 2 
luglio 2004, n. 20900. 
- Ministero degli affari esteri: Circ. 18 novembre 1997, n. 11; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 24 giugno 1997, n. 
10PS/90120/140; 
- Ministero dell'interno: Circ. 7 marzo 2000, n. 333-H/N45; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 27 aprile 1998, n. 198; 
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 5 dicembre 1996, n. 333; Circ. 19 dicembre 1997, 
n. 426. 
 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 5 luglio 1996; 
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
dell'8 agosto 1996; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; 
Emana il seguente decreto legislativo: 
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Capo I - Disposizioni in materia di contribuzione figurativa 
1. Periodi di malattia. 
1. Dal 1° gennaio 1997 il riconoscimento del periodo di cui all'art. 56, n. 2, 
del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (3), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è aumentato nella misura di 
due mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di ventidue mesi, per eventi 
verificatisi nei rispettivi periodi (3/a). 
2. Per la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile in favore 
degli assicurati si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 
23 aprile 1981, n. 155 (4). 
3. La contribuzione figurativa è accreditata, ai fini pensionistici, con effetto 
dal periodo in cui si colloca l'evento. 
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 
1995, n. 335 (2), per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito 
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli oneri restano 
addebitati alla relativa gestione pensionistica. 
5. [In caso di malattia, per tutti i lavoratori dipendenti, ancorché fruenti di 
retribuzione intera o ridotta, i periodi di assenza oltre il limite del 
dodicesimo mese vengono valutati ai fini pensionistici al 50 per cento; tale 
disposizione non si applica ai malati terminali] (4/a). 
6. [Ai fini dell'applicazione del comma 5 è fatto obbligo ai datori di lavoro, 
ove non già tenuti, di comunicare all'Istituto previdenziale cui è iscritto il 
lavoratore il verificarsi dell'evento malattia e la sua collocazione temporale, 
alle scadenze e con le modalità stabilite dall'Istituto medesimo] (4/a). 
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(3) Riportato alla voce Previdenza sociale. 
(3/a) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, 
riportato alla voce Previdenza sociale. 
(4) Riportata al n. A/LXVIII. 
(2) Riportata alla voce Previdenza sociale. 
(4/a) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato alla 
voce Previdenza sociale. 
(4/a) Comma abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato alla 
voce Previdenza sociale. 
 



2. Periodi per maternità. 
[1. Per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro di cui 
agli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (5), e successive 
modificazioni e integrazioni, non è richiesta, in costanza di rapporto di 
lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei 
contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della 
misura della stessa (5/a). 
2. Per i soggetti di cui al secondo comma dell'art. 13 della legge 30 dicembre 
1971, n. 1204 (5), e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi 
dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS ai quali viene 
corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna 
retribuzione, nei periodi di astensione facoltativa dal lavoro ai sensi del 
primo e secondo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (5), 
sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o 
per l'intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare 
secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (4) 
(5/b). 
3. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui 
al comma 2, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi 
dell'assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione 
previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto 
periodo (5/c). 
4. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e 
alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale 
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi 
corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5 
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (5), e successive modificazioni e 
integrazioni, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati 
utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, 
all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza 
di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le 
disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (4), con 
effetto dal periodo in cui si colloca l'evento (5/d). 
5. Per i soggetti di cui al comma 4 i periodi non coperti da assicurazione e 
corrispondenti a quelli che danno luogo ad assenza facoltativa dal lavoro di cui 
all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971 (5), collocati temporalmente al 
di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima 
di cinque anni, con le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, 
n. 1338 (6), e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che i 
richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno 
cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività 
lavorativa (6/a). 
6. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi 
sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al 
comma 4 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti 
iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle 
disposizioni di cui al comma 4 sono posti a carico dell'ultima gestione 
pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma (6/b). 
6-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, dopo le parole: 
"servizio militare", sono inserite le seguenti: di maternità" (7)] (7/a). 
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(5) Riportata alla voce Lavoro. 
(5/a) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
25 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(5) Riportata alla voce Lavoro. 
(5) Riportata alla voce Lavoro. 
(4) Riportata al n. A/LXVIII. 
(5/b) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
35 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(5/c) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
35 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(5) Riportata alla voce Lavoro. 
(4) Riportata al n. A/LXVIII. 
(5/d) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
25 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(5) Riportata alla voce Lavoro. 
(6) Riportata al n. A/XV. 
(6/a) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
35 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(6/b) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 
25 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(7) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato alla 
voce Previdenza sociale. 
(7/a) Articolo abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
3. Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (8). 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza 
pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in 
aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni 
pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini 
dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della 
legge 20 maggio 1970, n. 300 (8), se assunti con atto scritto e per i lavoratori 
chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova 
previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi 
(8/a). 
2. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge 
n. 300 del 1970 (8), sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente 
attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a 
livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità 
di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale. 
3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale 
interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso 
entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia 
avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. [Per 
l'accredito dei periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore 
del presente decreto, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso] (9) 
(10). 
4. Le retribuzioni figurative accreditabili ai sensi dell'art. 8, ottavo comma, 
della legge 23 aprile 1981, n. 155 (11), sono quelle previste dai contratti 
collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla 
effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati ad una determinata 
produttività o risultato di lavoro né incrementi o avanzamenti che non siano 
legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio. 
5. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente 
decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva 
sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento 
dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi 
dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 (8) e la retribuzione di 
riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo 
comma, della citata legge n. 155 del 1981 (11). La facoltà può essere esercitata 
dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o 
regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va 
versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo 
di cui al comma 3 ed è pari all'aliquota di finanziamento del regime 
pensionistico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra 
le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa 
accreditata. 
6. La facoltà di cui al comma 5, per integrare, ai fini pensionistici, la 
retribuzione base in godimento, può essere esercitata negli stessi termini e con 
le stesse modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti 
dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con 
diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro (10). 
7. Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme 
a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni 
sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali 
provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il 
termine del 31 dicembre 1998, i contributi saranno gravati dei soli interessi 
calcolati al tasso legale. Il relativo debito può essere regolarizzato in trenta 
rate bimestrali con le stesse modalità di determinazione previste per il condono 
previdenziale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, 
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con 
versamento della prima rata entro il predetto termine del 31 dicembre 1998 (12). 

7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli amministratori 
degli enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali; gli enti 
locali territoriali e le regioni possono provvedere a loro carico (12/a). 
8. Gli oneri corrispondenti alla contribuzione figurativa di cui all'art. 31 
della citata legge n. 300 del 1970 (8) gravanti sui fondi pensionistici 
amministrati dall'INPS, determinati nella misura pari all'aliquota di computo 
del 33 per cento del valore retributivo stabilito dal presente decreto, sono 
addebitati alla rispettiva gestione previdenziale. 
9. I lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale 
obbligatoria hanno diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non 
retribuiti di aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive di 
cui all'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 (12/b). 
10. L'onere di cui al comma 9 è posto a carico della relativa gestione 
previdenziale (12/c). 
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(8) Riportata alla voce Lavoro. 
(8) Riportata alla voce Lavoro. 
(8/a) Vedi, anche, l'art. 38, comma 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 
8-bis, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, nel testo integrato dalla relativa legge 
di conversione. 
(8) Riportata alla voce Lavoro. 
(9) I termini di cui all'ultimo periodo sono stati prorogati al 31 marzo 1998 
dall'art. 59, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce 
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, nella parte 
in cui sostituisce la lett. b) del comma 1, dell'art. 37, L. 5 agosto 1981, n. 
416, riportata alla voce Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. Vedi, 
anche, l'art. 38, comma 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(10) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato 
alla voce Previdenza sociale, che ha anche abrogato il secondo periodo del comma 
3. 
(11) Riportata al n. A/LXVIII. 
(8) Riportata alla voce Lavoro. 
(11) Riportata al n. A/LXVIII. 
(10) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato 
alla voce Previdenza sociale, che ha anche abrogato il secondo periodo del comma 
3. 
(12) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato 
alla voce Previdenza sociale. 
(12/a) Comma aggiunto dall'art. 26, L. 3 agosto 1999, n. 265. 
(8) Riportata alla voce Lavoro. 
(12/b) Riportata alla voce Lavoro. 
(12/c) Vedi, anche, l'art. 44, comma 9-quinquies, D.L. 30 settembre 2003, n. 
269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e l'art. 1, comma 
239, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
4. Disoccupazione involontaria. 
1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di contribuzione figurativa 
per i casi di disoccupazione involontaria. 
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Capo II - Disposizioni in materia di copertura assicurativa per periodi non 
coperti da contribuzione 
5. Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro. 
1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed 
esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o 
sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge 
o contrattuali e privi di copertura assicurativa, possono essere riscattati, 
nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento della 
riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 
1962, n. 1338 (13), e successive modificazioni ed integrazioni. 
2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma 1 possono essere 
autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei 
contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 
febbraio 1983, n. 47 (14). 
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(13) Riportata al n. A/XV. 
(14) Riportata al n. A/LXXIX. 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
6. Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel 
mercato del lavoro. 
1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed 
esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione 
professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, 
finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per 
l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, possono essere 
riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo 
titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le 
modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (13), e 
successive modificazioni e integrazioni. 
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata anche per i periodi 
corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non 
comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione all'assicurazione 
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme 
di essa sostitutive ed esclusive. 
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono 
individuati i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di 
ricerca e le tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi alla copertura 
assicurativa ai sensi del comma 1. 
------------------------ 
(13) Riportata al n. A/XV. 
 



7. Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori 
discontinui, stagionali, temporanei. 
1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed 
esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, 
temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 
1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere 
riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo 
le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (13), e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo 
possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del 
versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della 
legge 18 febbraio 1983, n. 47 (14). Per tale autorizzazione è richiesto il 
possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei 
regimi assicurativi di cui al comma 1. 
3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti 
interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e 
il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si 
chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria. 
------------------------ 
(13) Riportata al n. A/XV. 
(14) Riportata al n. A/LXXIX. 
 



8. Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, 
orizzontale o ciclico (15). 
1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed 
esclusive, che svolgono attività di lavoro dipendente con contratti di lavoro a 
tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, i periodi, successivi 
al 31 dicembre 1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa, non 
coperti da contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a domanda, 
mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui 
all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (13), e successive modificazioni 
ed integrazioni (16). 
2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo 
possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del 
versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della 
legge 18 febbraio 1983, n. 47 (14). Per tale autorizzazione è richiesto il 
possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei 
regimi assicurativi di cui al comma 1. 
3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti 
interessati devono provare lo stato di occupazione a tempo parziale di cui al 
comma 1 per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o 
contribuzione volontaria. 
------------------------ 
(15) Rubrica così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, 
riportato alla voce Previdenza sociale. 
(13) Riportata al n. A/XV. 
(16) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, riportato 
alla voce Previdenza sociale. 
(14) Riportata al n. A/LXXIX. 
 



Agg. G.U. 04/06/2005
 

fp05-gr05