GAZZETTA UFFICIALE N. 303 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 30/12/1995                                                                                    
             DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1995, n. 565.                               
             Misure di completamento della manovra di finanza pubblica.          
                                                                                 
                              IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                     
                                                                                 
             Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;                      
             Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare 
           disposizioni per completare la manovra di finanza pubblica;           
             Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella 
           riunione del 29 dicembre 1995;                                        
             Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro 
           del  tesoro  e  dei  Ministri  del  bilancio  e  della programmazione 
           economica e delle finanze;                                            
                                                                                 
                                         E M A N A                               
                                il seguente decreto-legge:                       
                                          Capo I                                 
                                   DISPOSIZIONI GENERALI                         
                                          Art. 1.                                
                                     F i n a l i t a'                            
                                                                                 
             1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo  netto  da 
           finanziare  e  del  ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 
           stabiliti dalla legge finanziaria 1996, il presente  decreto  dispone 
           minori  spese  per  1.485 miliardi per il 1996, 2.380 miliardi per il 
           1997 e 2.900 miliardi per il 1998, nonche' maggiori entrate in misura 
           non inferiore a 3.900 miliardi per il 1996, a 2.393 miliardi  per  il 
           1997 e a 1.660 miliardi per il 1998.                                  
                                                                                 
                                          Capo II                                
                             DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA                    
                                          Art. 2.                                
                                  Riduzione stanziamenti                         
                                                                                 
             1.  Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di 
           previsione dello Stato per l'anno finanziario  1996,  e  le  relative 
           proiezioni  per  gli  anni  1997  e 1998, appartenenti alle categorie 
           economiche di seguito elencate,  con  esclusione  della  quota  parte 
           destinata  a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi 
           internazionali e a intese con confessioni  religiose,  a  regolazioni 
           contabili,  a  garanzie assunte dallo Stato, ad annualita' relative a 
           limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per 
           importi  corrispondenti  alle  seguenti   percentuali,   intendendosi 
           correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:         
              Categoria   IV   -   con  esclusione  delle  spese  aventi  natura 
           obbligatoria e di quelle della rubrica 12 dello stato  di  previsione 
           del Ministero della difesa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%  
             Su  proposta  del Ministro interessato, di concerto con il Ministro 
           del tesoro, la riduzione puo' essere operata su determinati  capitoli 
           di   spese   discrezionali  della  medesima  categoria  ovvero  sugli 
           accantonamenti di fondo speciale  per  provvedimenti  legislativi  in 
           corso della medesima amministrazione.                                 
              Categoria V - con esclusione dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 
           6771  dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese 
           per  assistenza  gratuita  diretta  (codice  economico  5.1.4.),  dei 
           trasferimenti  alle  province  e ai comuni (codice economico 5.5.0.), 
           agli  enti  previdenziali  (codice  economico  5.6.0.)  e  all'estero 
           (codice economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 
           5.1.1.) nonche' dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della 
           legge 28 dicembre 1995, n. 549  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1%  
              Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di 
           previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per  danni 
           bellici e pubbliche calamita' (codice economico 10.9.1.)  . . . . 2%  
             2.  Le riduzioni di cui al comma 1 che non consentono l'adempimento 
           di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di  entrata  in 
           vigore  del  presente  decreto  possono  dare luogo a reiscrizioni ai 
           pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.            
             3. Lo  stanziamento  iscritto  al  capitolo  8186  dello  stato  di 
           previsione  del  Ministero  del  tesoro e le relative proiezioni sono 
           ridotti di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire  200  miliardi 
           per ciascuno degli anni 1997 e 1998.                                  
             4.  Lo  stanziamento  iscritto  al  capitolo  7749  dello  stato di 
           previsione del Ministero del tesoro, e le relative  proiezioni,  sono 
           ridotti  di  lire  370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi 
           per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998.               
             5. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289  e  4290  dello 
           stato   di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e  le  relative 
           proiezioni sono complessivamente ridotti, su  proposta  del  Ministro 
           dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 
           e 1998.                                                               
                                                                                 
                                         Capo III                                
                            DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE                   
                                          Art. 3.                                
                        Accertamento con adesione del contribuente               
                               per il periodo d'imposta 1994                     
                                                                                 
             1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 181, lettere a) e b), 
           della  legge  28  dicembre 1995, n. 549, che hanno dichiarato, per il 
           periodo d'imposta 1994, ricavi o compensi derivanti dall'esercizio di 
           attivita' di impresa  o  di  arti  e  professioni  di  ammontare  non 
           superiore  a  lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito 
           derivante da dette attivita' sulla base dei  ricavi  o  dei  compensi 
           determinati  in  applicazione  dei  parametri di cui al comma 184 del 
           medesimo articolo. La predetta disposizione si applica  a  condizione 
           che i ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli 
           indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, 
           approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 
           1986, n. 917,  siano  di  importo  non  inferiore  all'85  per  cento 
           dell'ammontare  complessivo  dei  ricavi  e  degli  altri  componenti 
           positivi, ad esclusione  delle  plusvalenze  e  delle  sopravvenienze 
           attive.  La  definizione  ha  effetto  anche per l'imposta sul valore 
           aggiunto, da liquidare come  indicato  nell'articolo  3,  comma  183, 
           della citata legge n. 549 del 1995.                                   
             2. La definizione non e' ammessa:                                   
               a)  se,  alla  data  del  31  ottobre  1996, ricorrono le ipotesi 
           indicate nell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 
           1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  novembre 
           1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;             
               b)  qualora,  entro  la  data  di  entrata in vigore del presente 
           decreto, sia stato notificato avviso di accertamento o di  rettifica, 
           con  esclusione  degli  accertamenti parziali di cui all'articolo 41- 
           bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
           600, e all'articolo 54, quinto  comma,  del  decreto  del  Presidente 
           della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; 
               c)  in  caso  di  omessa  presentazione  della dichiarazione o di 
           dichiarazione  nulla  o  non  sottoscritta  salvo   l'effetto   della 
           regolarizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.     
             3. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta 
           all'ufficio  delle  imposte  competente,  entro  il  30  giugno 1996, 
           apposita istanza irretrattabile, redatta secondo i modelli  approvati 
           con  decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta 
           Ufficiale entro il  31  marzo  1996.  All'istanza  dei  soggetti  che 
           esercitano  attivita'  di  impresa  o  arti  e  professioni  in forma 
           associata devono essere  allegate  le  istanze  di  ciascun  socio  o 
           associato.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze, da pubblicare 
           nella Gazzetta Ufficiale, la trattazione delle  istanze  puo'  essere 
           attribuita  anche  agli  uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, 
           tenendo  conto  sia  della  qualita'  dei  soggetti  sia  della  loro 
           ripartizione sul territorio.                                          
             4.  L'ufficio,  valutata l'istanza, puo' rigettarla ovvero invitare 
           il contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio  l'atto 
           di  adesione  secondo  la  procedura stabilita nel regolamento di cui 
           all'articolo 2-bis, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994,  n. 
           564,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 
           656, e successive modificazioni e integrazioni. La  definizione,  che 
           si  perfeziona  con  il  versamento delle maggiori somme dovute, puo' 
           essere effettuata anche qualora gli uffici abbiano acquisito elementi 
           certi e di concreta rilevanza ai fini dell'accertamento, purche' essa 
           si configuri piu' proficua.                                           
             5. Se entro il 31 ottobre 1996 l'ufficio non ha  effettuato  alcuna 
           comunicazione,  il  contribuente si intende ammesso alla definizione. 
           La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre 1996, 
           delle maggiori  somme  dovute,  da  effettuare  in  base  alle  norme 
           sull'autoliquidazione  mediante  delega  ad  un'azienda  di credito o 
           tramite il competente concessionario della riscossione.  Con  decreto 
           del  Ministro  delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, 
           sono stabilite le modalita' tecniche, la modulistica e  i  codici  di 
           versamento.                                                           
             6. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per 
           le  persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le 
           somme  eccedenti  possono  essere  versate  in  due  rate,  di   pari 
           ammontare,  rispettivamente  entro  il  quarto e il decimo mese dalla 
           data dell'atto di adesione  di  cui  al  comma  4,  maggiorate  degli 
           interessi  legali  computati  a decorrere dal primo giorno successivo 
           alla scadenza del termine stabilito per il versamento,  ovvero  entro 
           il  31  marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto al 
           comma 5, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere  dal 
           1  dicembre  1996.  L'omesso  versamento  nei  termini  non determina 
           l'inefficacia della definizione e per il  recupero  delle  somme  non 
           corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto 
           del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e 
           successive  modificazioni;  sono altresi' dovuti una soprattassa pari 
           al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali. 
             7.  La  definizione  non  e'  soggetta  ad  impugnazione,  non   e' 
           integrabile  o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di 
           autotutela  dell'amministrazione  finanziaria   ove   sussistano   le 
           condizioni  ostative  indicate  al  comma  2,  nonche' in presenza di 
           inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono  i  parametri. 
           Non  rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo 
           per il servizio sanitario nazionale,  nonche'  ai  fini  dell'imposta 
           comunale  per  l'esercizio  di imprese e di arti e professioni. Sulle 
           maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per  infedele 
           dichiarazione  sono  ridotte  ad  un  ottavo  del minimo, le sanzioni 
           inerenti  ad  adempimenti  relativi  al  periodo  d'imposta  cui   si 
           riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa 
           con  irregolarita'  od  omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono 
           applicabili nella misura di un quarto del  minimo.  Alla  definizione 
           eseguita  ai  sensi  del  presente  articolo  si applicano, in quanto 
           compatibili, le disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo 
           3 del decreto-legge  30  settembre  1994,  n.  564,  convertito,  con 
           modificazioni,  dalla  legge  30  novembre 1994, n. 656, e successive 
           modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse  in  applicazione 
           del   presente   articolo   si   rendono,  altresi',  applicabili  le 
           disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto n. 564 del 1994.   Il 
           maggiore   imponibile   definito   rileva   ai  fini  dei  contributi 
           previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, 
           determinati secondo le disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'articolo 
           1  del  decreto-legge  9  agosto  1995,  n.  345,   convertito,   con 
           modificazioni,  dalla  legge  18  ottobre  1995,  n. 427. Sulle somme 
           dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione 
           del procedimento di cui al presente articolo  non  si  applicano  gli 
           articoli  8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
           6  ottobre  1978,  n.  627,  e  successive  modificazioni,   12   del 
           decreto-legge  2  marzo  1989,  n. 69, convertito, con modificazioni, 
           dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62- 
           ter, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,  convertito, 
           con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.               
             8.  Ai  contribuenti  che  abbiano  dichiarato ricavi o compensi di 
           importo non  inferiore  a  quello  risultante  dall'applicazione  dei 
           parametri  indicati  al  comma  1  non  si  applicano le disposizioni 
           richiamate nell'ultimo periodo del comma 7.                           
                                                                                 
                                          Art. 4.                                
                        Regolarizzazione delle scritture contabili               
                                   e norme sui parametri                         
                                                                                 
             1. Gli esercenti attivita'  d'impresa  in  regime  di  contabilita' 
           ordinaria  che  per  il  periodo  di imposta 1995 e per il precedente 
           hanno dichiarato ricavi di  ammontare  non  superiore  a  lire  dieci 
           miliardi    e    comunque   non   inferiore   a   quello   risultante 
           dall'applicazione dei parametri di cui  all'articolo  3,  comma  184, 
           della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante la definizione 
           di cui all'articolo 3 del presente decreto,  possono  procedere  alla 
           regolarizzazione  della  situazione  patrimoniale  iniziale  relativa 
           all'esercizio successivo. Nella dichiarazione dei redditi relativa  a 
           tale  periodo  di  imposta  devono  essere indicate le attivita' e le 
           passivita' oggetto di regolarizzazione.                               
             2.   La   regolarizzazione   puo'   essere   effettuata    mediante 
           l'eliminazione   delle   passivita'   o   delle  attivita'  fittizie, 
           inesistenti o  indicate  per  valori  superiori  a  quelli  effettivi 
           nonche'   mediante   l'iscrizione   di  attivita'  o  di  passivita', 
           costituite  da  debiti  verso  fornitori,   in   precedenza   omesse, 
           assoggettando  i  maggiori  e  i  minori  valori  iscritti ad imposta 
           sostitutiva  dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche, 
           dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche e dell'imposta 
           locale sui redditi, in misura pari al dieci per  cento.  Il  maggiore 
           valore    del    patrimonio    netto    derivante    dalle   predette 
           regolarizzazioni, al  netto  dell'imposta  sostitutiva,  deve  essere 
           accantonato   in  apposita  riserva,  designata  con  riferimento  al 
           presente decreto,  che  concorre  alla  formazione  del  reddito  nel 
           periodo  di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita 
           ai soci o ai partecipanti o all'imprenditore; nell'esercizio  in  cui 
           si  verificano  le  predette  ipotesi, le somme attribuite, aumentate 
           dell'imposta sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare 
           il reddito imponibile della societa' o dell'ente o  dell'impresa,  ai 
           quali  e'  attribuito  un credito di imposta ai fini dell'imposta sul 
           reddito delle  persone  fisiche  o  dell'imposta  sul  reddito  delle 
           persone   giuridiche   pari  all'ammontare  dell'imposta  sostitutiva 
           pagata, nonche' il reddito imponibile dei soci  o  dei  partecipanti. 
           Per  i  soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), 
           del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del 
           Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su 
           cui va calcolata l'imposta sul  patrimonio  netto  delle  imprese  e' 
           assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.                            
             3.  Le  imprese  che determinano il reddito in base all'articolo 79 
           del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del 
           Presidente   della  Repubblica  22  diembre  1986,  n.  917,  possono 
           effettuare le regolarizzazioni limitatamente  ai  beni  di  cui  agli 
           articoli  59,  60  e  67  dello  stesso  testo unico, nelle scritture 
           contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente  della 
           Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del 
           comma 1.                                                              
             4. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta 
           sostitutiva  entro  il  15  dicembre  1996;  i  soggetti  con periodo 
           d'imposta non coincidente con l'anno solare devono versare  l'imposta 
           sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro la data di 
           scadenza  del  termine  per  la presentazione della dichiarazione dei 
           redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora l'imposta  dovuta 
           superi  i  cinque  milioni  di  lire per le persone fisiche e i dieci 
           milioni di lire per gli altri soggetti, le  somme  eccedenti  possono 
           essere  versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro 
           il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997; per i soggetti  con  periodo 
           d'imposta  non  coincidente  con  l'anno  solare,  il  versamento  va 
           effettuato entro le predette date o, se successive, entro il sesto ed 
           il dodicesimo mese dalla scadenza del termine  per  la  presentazione 
           della  dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate 
           degli  interessi  legali  computati  a  decorrere  dal  primo  giorno 
           successivo  alla  scadenza  del  termine  previsto  per il versamento 
           dell'imposta sostitutiva fino a  cinque  o  dieci  milioni  di  lire. 
           L'omesso  versamento  nei termini delle somme eccedenti non determina 
           l'inefficacia della regolarizzazione e per il  recupero  delle  somme 
           non  corrisposte  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 14 del 
           decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e 
           successive  modificazioni;  sono altresi' dovuti una soprattassa pari 
           al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali. 
             5. La regolarizzazione di cui al comma 1 non rileva ai fini penali. 
           I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 2  e  3  sono 
           riconosciuti,  ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo 
           di  imposta  1996  e  non   possono   essere   utilizzati   ai   fini 
           dell'accertamento.  L'imposta  sostitutiva  e'  indeducibile.  Per la 
           liquidazione,  la  riscossione,  i  rimborsi  e  il  contenzioso   si 
           applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.        
             6.  Le  rimanenze  finali indicate negli articoli 59 e 60 del testo 
           unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
           della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  relative  al  periodo  di 
           imposta  1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui 
           all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono 
           assunte per un ammontare  non  superiore  a  quello  delle  esistenze 
           iniziali   del   periodo   di  imposta  successivo  risultanti  dalla 
           regolarizzazione.                                                     
             7. Ai fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  l'adeguamento  ai 
           parametri  menzionati  nel  comma  6, ai sensi dell'articolo 3, comma 
           188, della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  puo'  essere  operato 
           mediante  l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul 
           valore aggiunto, effettuando il relativo versamento entro il  termine 
           per  la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso e' 
           dovuta una  maggiorazione  fissa  del  tre  per  cento  a  titolo  di 
           interessi  e  non  si  applicano  soprattasse  e  pene  pecuniarie. I 
           maggiori corrispettivi devono  essere  annotati,  entro  il  suddetto 
           termine,  in una apposita sezione del registro previsto dall'articolo 
           23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica  26 
           ottobre 1972, n. 633.                                                 
             8.  Nei  decreti  di  cui all'articolo 3, comma 186, primo periodo, 
           della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono indicate le  categorie  di 
           contribuenti  per  le  quali  non  e'  possibile  l'elaborazione  dei 
           predetti  parametri  in  relazione   al   numero   dei   contribuenti 
           appartenenti  alla  categoria di attivita' o alle caratteristiche del 
           processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica  a 
           decorrere dal 1 gennaio 1996.                                         
                                                                                 
                                          Art. 5.                                
           Proroga   del   comitato   per   la   vigilanza  e  il  coordinamento 
              dell'attivita' di accertamento                                     
                                                                                 
             1. Il comitato per la vigilanza e il  coordinamento  dell'attivita' 
           di  accertamento  nel  campo  dell'obbligo tributario e contributivo, 
           istituito ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  del  decreto-legge  15 
           gennaio  1993,  n.  6,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
           marzo 1993, n. 63, e' prorogato per il triennio 1996-1998.            
                                                                                 
                                          Art. 6.                                
                               Aumento dell'imposta di bollo                     
                                                                                 
             1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in 
           qualsiasi modo  dovuta,  stabilita  in  lire  15.000  dalla  tariffa, 
           allegato  A,  annessa  al  decreto del Presidente della Repubblica 26 
           ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro  delle 
           finanze  20  agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 
           alla Gazzetta Ufficiale n. 196  del  21  agosto  1992,  e  successive 
           modificazioni,  e'  elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 
           15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della 
           citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, e' elevata a lire 20.000. 
           L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di  cui 
           all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa tariffa, e' elevata a lire 
           2.500.                                                                
                                                                                 
                                          Art. 7.                                
                    Accisa sull'alcole etilico e sul petrolio lampante           
                                                                                 
             1.  L'aliquota  dell'accisa  sull'alcole  etilico,  stabilita in L. 
           1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28  dicembre  1995, 
           n. 549, e' aumentata a L. 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota 
           dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi e' aumentata da L. 87.000 
           a L. 96.000 per ettolitro.                                            
             2. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice 
           NC  2710  00  51  e  2710 00 55) per riscaldamento e' aumentata da L. 
           415.990 a L. 625.620 per mille litri.                                 
             3. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere 
           dal 1 gennaio 1996.                                                   
                                                                                 
                                          Art. 8.                                
                   Disciplina dell'accisa sulle sigarette e adeguamento          
                   dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale         
                                                                                 
            1.  Il Ministro delle finanze puo' disporre con propri decreti entro 
           il 31 dicembre 1996, l'aumento, sino al livello massimo  del  62  per 
           cento,  dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 
           28  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con 
           modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.                   
             2.   Entro   il  15  gennaio  1996  sono  emanate  le  disposizioni 
           concernenti le variazioni delle tariffe  dei  prezzi  di  vendita  al 
           pubblico   dei   generi   soggetti   a  monopolio  fiscale  ai  sensi 
           dell'articolo 2 della legge 13 luglio  1965,  n.  825,  e  successive 
           modificazioni,  anche  in  applicazione della direttiva 92/79/CEE del 
           Consiglio del  19  ottobre  1992.  Le  predette  disposizioni  devono 
           assicurare  maggiori  entrate  in  misura  non  inferiore  a lire 600 
           miliardi per l'anno 1996 e a lire 630  miliardi  per  ciascuno  degli 
           anni 1997 e 1998.                                                     
                                                                                 
                                          Art. 9.                                
                        Devoluzione erariale delle maggiori entrate              
                                                                                 
             1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario 
           e  concorrono  alla  copertura degli oneri per il servizio del debito 
           pubblico,  nonche'  alla  realizzazione  delle  linee   di   politica 
           economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del 
           bilancio  assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle 
           finanze,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da emanare entro 
           novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto, 
           sono  definite,  ove necessarie, le modalita' di attuazione di quanto 
           previsto dal presente articolo.                                       
                                                                                 
                                         Art. 10.                                
                                  Variazione di bilancio                         
                                                                                 
             1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri 
           decreti,  le  variazioni  di bilancio occorrenti per l'attuazione del 
           presente decreto.                                                     
                                                                                 
                                         Art. 11.                                
                                     Entrata in vigore                           
                                                                                 
            1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello 
           della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
           italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  
             Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
           nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
           italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
           osservare.                                                            
              Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1995                                
                                                                                 
                                         SCALFARO                                
                                                                                 
                                             DINI, Presidente del Consiglio  dei 
                                             Ministri e Ministro del tesoro      
                                             MASERA,  Ministro  del  bilancio  e 
                                             della programmazione economica      
                                             FANTOZZI, Ministro delle finanze    
           Visto, il Guardasigilli: DINI