GAZZETTA UFFICIALE N. 303 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 30/12/1995
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1995, n. 565.
Misure di completamento della manovra di finanza pubblica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per completare la manovra di finanza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e dei Ministri del bilancio e della programmazione
economica e delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da
finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998
stabiliti dalla legge finanziaria 1996, il presente decreto dispone
minori spese per 1.485 miliardi per il 1996, 2.380 miliardi per il
1997 e 2.900 miliardi per il 1998, nonche' maggiori entrate in misura
non inferiore a 3.900 miliardi per il 1996, a 2.393 miliardi per il
1997 e a 1.660 miliardi per il 1998.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Art. 2.
Riduzione stanziamenti
1. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative
proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie
economiche di seguito elencate, con esclusione della quota parte
destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi
internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni
contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualita' relative a
limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per
importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi
correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura
obbligatoria e di quelle della rubrica 12 dello stato di previsione
del Ministero della difesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro
del tesoro, la riduzione puo' essere operata su determinati capitoli
di spese discrezionali della medesima categoria ovvero sugli
accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in
corso della medesima amministrazione.
Categoria V - con esclusione dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e
6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese
per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei
trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.),
agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero
(codice economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico
5.1.1.) nonche' dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1%
Categorie X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni
bellici e pubbliche calamita' (codice economico 10.9.1.) . . . . 2%
2. Le riduzioni di cui al comma 1 che non consentono l'adempimento
di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono dare luogo a reiscrizioni ai
pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.
3. Lo stanziamento iscritto al capitolo 8186 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro e le relative proiezioni sono
ridotti di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi
per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
4. Lo stanziamento iscritto al capitolo 7749 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, e le relative proiezioni, sono
ridotti di lire 370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi
per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998.
5. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative
proiezioni sono complessivamente ridotti, su proposta del Ministro
dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997
e 1998.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 3.
Accertamento con adesione del contribuente
per il periodo d'imposta 1994
1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 181, lettere a) e b),
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che hanno dichiarato, per il
periodo d'imposta 1994, ricavi o compensi derivanti dall'esercizio di
attivita' di impresa o di arti e professioni di ammontare non
superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito
derivante da dette attivita' sulla base dei ricavi o dei compensi
determinati in applicazione dei parametri di cui al comma 184 del
medesimo articolo. La predetta disposizione si applica a condizione
che i ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli
indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, siano di importo non inferiore all'85 per cento
dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti
positivi, ad esclusione delle plusvalenze e delle sopravvenienze
attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore
aggiunto, da liquidare come indicato nell'articolo 3, comma 183,
della citata legge n. 549 del 1995.
2. La definizione non e' ammessa:
a) se, alla data del 31 ottobre 1996, ricorrono le ipotesi
indicate nell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) qualora, entro la data di entrata in vigore del presente
decreto, sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica,
con esclusione degli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
c) in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di
dichiarazione nulla o non sottoscritta salvo l'effetto della
regolarizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
3. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta
all'ufficio delle imposte competente, entro il 30 giugno 1996,
apposita istanza irretrattabile, redatta secondo i modelli approvati
con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 31 marzo 1996. All'istanza dei soggetti che
esercitano attivita' di impresa o arti e professioni in forma
associata devono essere allegate le istanze di ciascun socio o
associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, la trattazione delle istanze puo' essere
attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto,
tenendo conto sia della qualita' dei soggetti sia della loro
ripartizione sul territorio.
4. L'ufficio, valutata l'istanza, puo' rigettarla ovvero invitare
il contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto
di adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di cui
all'articolo 2-bis, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n.
564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.
656, e successive modificazioni e integrazioni. La definizione, che
si perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute, puo'
essere effettuata anche qualora gli uffici abbiano acquisito elementi
certi e di concreta rilevanza ai fini dell'accertamento, purche' essa
si configuri piu' proficua.
5. Se entro il 31 ottobre 1996 l'ufficio non ha effettuato alcuna
comunicazione, il contribuente si intende ammesso alla definizione.
La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre 1996,
delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme
sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o
tramite il competente concessionario della riscossione. Con decreto
del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
sono stabilite le modalita' tecniche, la modulistica e i codici di
versamento.
6. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per
le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le
somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari
ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla
data dell'atto di adesione di cui al comma 4, maggiorate degli
interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo
alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro
il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto al
comma 5, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal
1 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina
l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non
corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni; sono altresi' dovuti una soprattassa pari
al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.
7. La definizione non e' soggetta ad impugnazione, non e'
integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di
autotutela dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le
condizioni ostative indicate al comma 2, nonche' in presenza di
inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono i parametri.
Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo
per il servizio sanitario nazionale, nonche' ai fini dell'imposta
comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle
maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele
dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le sanzioni
inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta cui si
riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa
con irregolarita' od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono
applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione
eseguita ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo
3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive
modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione
del presente articolo si rendono, altresi', applicabili le
disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto n. 564 del 1994. Il
maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi
previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
determinati secondo le disposizioni dei commi 1-bis e 3 dell'articolo
1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427. Sulle somme
dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione
del procedimento di cui al presente articolo non si applicano gli
articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62-
ter, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
8. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di
importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei
parametri indicati al comma 1 non si applicano le disposizioni
richiamate nell'ultimo periodo del comma 7.
Art. 4.
Regolarizzazione delle scritture contabili
e norme sui parametri
1. Gli esercenti attivita' d'impresa in regime di contabilita'
ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per il precedente
hanno dichiarato ricavi di ammontare non superiore a lire dieci
miliardi e comunque non inferiore a quello risultante
dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante la definizione
di cui all'articolo 3 del presente decreto, possono procedere alla
regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale relativa
all'esercizio successivo. Nella dichiarazione dei redditi relativa a
tale periodo di imposta devono essere indicate le attivita' e le
passivita' oggetto di regolarizzazione.
2. La regolarizzazione puo' essere effettuata mediante
l'eliminazione delle passivita' o delle attivita' fittizie,
inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi
nonche' mediante l'iscrizione di attivita' o di passivita',
costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse,
assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta
locale sui redditi, in misura pari al dieci per cento. Il maggiore
valore del patrimonio netto derivante dalle predette
regolarizzazioni, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere
accantonato in apposita riserva, designata con riferimento al
presente decreto, che concorre alla formazione del reddito nel
periodo di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita
ai soci o ai partecipanti o all'imprenditore; nell'esercizio in cui
si verificano le predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate
dell'imposta sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare
il reddito imponibile della societa' o dell'ente o dell'impresa, ai
quali e' attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva
pagata, nonche' il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.
Per i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su
cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese e'
assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.
3. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 diembre 1986, n. 917, possono
effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli
articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico, nelle scritture
contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del
comma 1.
4. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta
sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti con periodo
d'imposta non coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta
sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro la data di
scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta 1995. Qualora l'imposta dovuta
superi i cinque milioni di lire per le persone fisiche e i dieci
milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono
essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro
il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997; per i soggetti con periodo
d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento va
effettuato entro le predette date o, se successive, entro il sesto ed
il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate
degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno
successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento
dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di lire.
L'omesso versamento nei termini delle somme eccedenti non determina
l'inefficacia della regolarizzazione e per il recupero delle somme
non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni; sono altresi' dovuti una soprattassa pari
al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.
5. La regolarizzazione di cui al comma 1 non rileva ai fini penali.
I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 2 e 3 sono
riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo
di imposta 1996 e non possono essere utilizzati ai fini
dell'accertamento. L'imposta sostitutiva e' indeducibile. Per la
liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. Le rimanenze finali indicate negli articoli 59 e 60 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di
imposta 1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui
all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze
iniziali del periodo di imposta successivo risultanti dalla
regolarizzazione.
7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai
parametri menzionati nel comma 6, ai sensi dell'articolo 3, comma
188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, puo' essere operato
mediante l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul
valore aggiunto, effettuando il relativo versamento entro il termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso e'
dovuta una maggiorazione fissa del tre per cento a titolo di
interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I
maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto
termine, in una apposita sezione del registro previsto dall'articolo
23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
8. Nei decreti di cui all'articolo 3, comma 186, primo periodo,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono indicate le categorie di
contribuenti per le quali non e' possibile l'elaborazione dei
predetti parametri in relazione al numero dei contribuenti
appartenenti alla categoria di attivita' o alle caratteristiche del
processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica a
decorrere dal 1 gennaio 1996.
Art. 5.
Proroga del comitato per la vigilanza e il coordinamento
dell'attivita' di accertamento
1. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attivita'
di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo,
istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15
gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
marzo 1993, n. 63, e' prorogato per il triennio 1996-1998.
Art. 6.
Aumento dell'imposta di bollo
1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in
qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa,
allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106
alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive
modificazioni, e' elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire
15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della
citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, e' elevata a lire 20.000.
L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui
all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa tariffa, e' elevata a lire
2.500.
Art. 7.
Accisa sull'alcole etilico e sul petrolio lampante
1. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in L.
1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e' aumentata a L. 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota
dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi e' aumentata da L. 87.000
a L. 96.000 per ettolitro.
2. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice
NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento e' aumentata da L.
415.990 a L. 625.620 per mille litri.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal 1 gennaio 1996.
Art. 8.
Disciplina dell'accisa sulle sigarette e adeguamento
dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale
1. Il Ministro delle finanze puo' disporre con propri decreti entro
il 31 dicembre 1996, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per
cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo
28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
2. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni
concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al
pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi
dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del
Consiglio del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono
assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600
miliardi per l'anno 1996 e a lire 630 miliardi per ciascuno degli
anni 1997 e 1998.
Art. 9.
Devoluzione erariale delle maggiori entrate
1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario
e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito
pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica
economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del
bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definite, ove necessarie, le modalita' di attuazione di quanto
previsto dal presente articolo.
Art. 10.
Variazione di bilancio
1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente decreto.
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro
MASERA, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
FANTOZZI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: DINI