GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 270 DEL 18/11/1995





Legge 14 novembre 1995, n. 481
Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. 
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità




(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995 - Suppl. 
Ordinario n.136)






Articolo 1
Finalità
1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la 
promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di 
pubblica utilità, di seguito denominati "servizi" nonché adeguati livelli di 
qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, 
assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero 
territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e 
basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e 
consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli 
indirizzi di politica generale formulati dal Governo. 
Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-
finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di 
carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità (1), il Governo 
definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative 
modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione 
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. 
(1) La L. 31 luglio 1997, n. 249 (in S.O. n. 154/L relativo alla G.U. 
31/7/1997 n. 177) ha modificato (con l'art. 3, comma 15) l'art. 1.

Articolo 2
Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità
1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, 
competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le 
telecomunicazioni. 
Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni,all'Autorità 
per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti 
di tale sistema. 
2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi generali cui si 
ispira la normativa relativa alle Autorità. 
3. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano 
degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più 
Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città. 
4. La disciplina e la composizione di ciascuna Autorità sono definite da 
normative particolari che tengono conto delle specificità di ciascun settore 
sulla base dei princìpi generali del presente articolo. 
La presente legge disciplina nell'articolo 3 il settore dell'energia elettrica e 
del gas. Gli altri settori saranno disciplinati con appositi provvedimenti 
legislativi. 
5. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di 
valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di 
propria competenza. 
6. Le Autorità, in quanto autorità nazionali competenti per la regolazione e il 
controllo, svolgono attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle 
materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e 
della attuazione della normativa comunitaria. 
7. Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due 
membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le 
designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere 
delle competenti Commissioni parlamentari. 
In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere 
favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei 
componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle 
persone designate. 
In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si 
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine 
il parere viene espresso a maggioranza assoluta. 
8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e 
riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette 
anni e non possono essere confermati. 
A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, 
alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o 
dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici 
pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di 
rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle 
imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. 
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per 
l'intera durata dell'incarico. 
9. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle 
Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di 
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore 
di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto 
costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore 
somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel 
massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del 
corrispettivo percepito. 
All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non 
inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei 
casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca 
dell'atto concessivo o autorizzativo. 
I valori di tali sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. 
10. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, 
sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. 
Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle 
materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello 
svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 
241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29, e successive modificazioni, si applicano i princìpi riguardanti 
l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli 
relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli 
organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai 
dirigenti. 
11. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del 
tesoro. 
12. Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 svolge le 
seguenti funzioni: 
a. formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui 
servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle 
relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al 
Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle 
dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle 
normative comunitarie; 
b. propone ai Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali 
variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle 
convenzioni e dei contratti di programma; 
c. controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti 
i servizi,comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei princìpi della 
concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di 
costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in 
condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli 
utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, 
garantendo altresì il rispetto: dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la 
salute degli addetti; 
d. propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi 
comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei 
contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, 
ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze 
degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di 
interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente; 
e. stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa 
base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe 
di cui ai commi 17,18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi 
eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la 
qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul 
territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di 
carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui 
al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od 
onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera 
delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e 
si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro 
novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non 
intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente; 
f. emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i 
costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta 
disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per 
categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla 
fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, 
provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, 
assicurando la pubblicizzazione dei dati; 
g. controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di 
acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i 
casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei 
confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole 
contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli 
stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di 
programma ovvero ai sensi della lettera h); 
h. emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da 
parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i 
livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli 
specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, 
sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei 
consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; 
tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37; 
i. assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia 
l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni 
tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione 
dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione 
dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio 
dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta; 
l. pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei 
servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità 
dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi 
o finali; 
m. valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai 
consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi 
e tariffari da parte dei soggetti esercenti il sevizio nei confronti dei quali 
interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli 
stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al 
comma 37; 
n. verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il 
servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, 
garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente 
la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la 
valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di 
prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e 
consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il 
numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per 
l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e 
segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari; 
o. propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della 
concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti 
dall'ordinamento; 
p. controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla 
direttiva sui princìpi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di 
standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto. 
13. Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle lettere b), d) e 
o) del comma 12, chiede all'Autorità una nuova proposta e indica esplicitamente 
i princìpi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. 
Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta 
dell'Autorità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di decidere, 
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformità esclusivamente 
per gravi e rilevanti motivi di utilità generale. 
14. A ciascuna Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative 
esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a 
ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni. 
Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28, il 
Ministro competente continua comunque ad esercitare le funzioni in precedenza ad 
esso attribuite dalla normativa vigente. 
Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le 
attribuzioni riservate alle autonomie locali. 
15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 
e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 
agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del 
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto 
del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. 
16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 
7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 
febbraio 1948, n. 4. 
17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi 
unitari dei servizi al netto delle imposte. 
18. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 e unitamente ad altri criteri di 
analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera e), che 
l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del 
price-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per 
un periodo pluriennale, sono i seguenti: 
a. tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi 
al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;
b. obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un 
periodo almeno triennale. 
19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi: 
a. recupero di qualità del servizio rispetto a standards prefissati per un 
periodo almeno triennale; 
b. costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del 
quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio 
universale; 
c. costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla 
gestione della domanda 
attraverso l'uso efficiente delle risorse. 
20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità: 
a. richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle 
loro attività; 
b. effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37; 
c. irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei 
propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti 
esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse 
all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i 
documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie 
non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 
300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora 
ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di 
sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro 
competente la sospensione o la decadenza della concessione; 
d. ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti 
lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi dei comma 12, lettera g), 
l'obbligo di corrispondere un indennizzo; 
e. può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, 
provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del 
servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da 
parte del soggetto esercente il servizio. 
21. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-
finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi 
di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali 
del Paese. 
22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle 
Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento 
delle loro funzioni. 
23. Le Autorità disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 (6), con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni 
dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle 
quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. 
Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinati audizioni periodiche delle 
associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei 
lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione 
degli utenti e sull'efficacia dei sevizi. 
24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, coma 1, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: 
a. le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire 
agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, 
in forma scritta e orale, e la verbalizzazione; 
b. i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di 
procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità 
nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, 
prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o 
di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali 
e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 
dicembre 1993, n. 580. 
Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di 
conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il 
ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di 
conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo. 
25. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità rientrano nella 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il 
tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità. 
26. La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche 
attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 
27. Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il 
bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della 
Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
28. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni 
dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il 
funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere 
le centoventihttp://www.autorita.energia.it/che_cosa/ - note: unità (2), 
l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto 
collettivo di lavoro in vigore 
per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle 
specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed 
economico del personale. 
Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, 
n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del 
presente articolo. 
(2) La L. 23 agosto 2004, n. 239 (in G.U. 13/9/2004, n. 215) ha 
disposto (con l'art. 1, comma 118) la modifica dell'art. 2.
29. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica di 
ciascuna Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle 
categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della 
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima 
attuazione della presente legge ciascuna Autorità provvede mediante apposita 
selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche 
amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità 
ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da 
garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 
50 per cento dei posti previsti nella pianta organica. 
30. Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a sessanta unità, 
dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni 
nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per 
specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo 
determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per 
non più di due volte. 
31. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo 
determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né 
esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. 
Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del 
settore. 
La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è 
punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa 
pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior 
somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. 
32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a 
quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge nonché a riorganizzare o a 
sopprimere gli uffici e a rivedere le piante organiche delle amministrazioni 
pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e cessano le 
competenze esercitate in materia dal Comitato interministeriale per la 
programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei 
regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e 
regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti 
indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo. 
33. Le Autorità, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese 
operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano all'Autorità 
garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi 
di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
34. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante 
della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di 
30 giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione 
delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di 
regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali. 
35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui durata non 
può essere superiore ad anni quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni 
previste dalla normativa vigente. 
36. L'esercizio del servizio in concessione è disciplinato da convenzioni ed 
eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il 
soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare, 
l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi 
reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di 
controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalità e le procedure di 
indennizzo automatico nonché le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo 
del contratto di programma o della convenzione. 
37. Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel 
rispetto dei princìpi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli 
atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, 
lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio. 
38. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, 
determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna 
Autorità, a decorrere dal 1996, si provvede: 
a. per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 all'uopo parzialmente 
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato; 
b. a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all'uno 
per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il 
servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella 
misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze 
emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 
39. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico 
dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le 
effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità. 
40. Le somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate allo stato di 
previsione dell'entrata del bilancio 
dello Stato per essere riassegnate ad un unico capitolo dello stato di 
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
41. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 

Articolo 3
Disposizioni relative all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e altre 
disposizioni concernenti il settore elettrico
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della presente 
legge, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni 
in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, 
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, 
al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a 
norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione del regolamento di 
organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 2, comma 28, 
della presente legge. 
2. Per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica i 
prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono identici sull'intero 
territorio nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci derivanti dai costi 
connessi all'utilizzazione dei combustibili fossili e agli acquisti di energia 
da produttori nazionali e agli acquisti di energia importata nonché le voci 
derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della nuova energia elettrica 
prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate. 
L'Autorità accerta, inoltre, la sussistenza di presupposti delle voci derivanti 
dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione 
dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva 
delle centrali nucleari, nonché dalla copertura finanziaria delle minori entrate 
connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico 
nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, 
n. 9. 
Tali voci vengono specificate nella tariffa. 
L'Autorità verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi 
degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la 
realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, anche per 
l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo. 
3. L' Autorita', nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 
2, comma 12, lettera c), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare 
l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al 
comma 2, nonche' dei tributi. (3)
(3) Il D.L. 13 settembre 1996, n. 473 (in G.U. 14/9/1996 n. 216), nel 
testo introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1996, n. 577, 
(in G.U. 14/11/1996, n. 267) ha disposto (con l'art. 1) la modifica 
dell'art. 3.
4. Per l'aggiornamento delle tariffe per la parte al netto delle voci di costo 
di cui al comma 2, i soggetti esercenti il servizio, sulla base delle variazioni 
dei parametri di cui all'articolo 2, comma 18, stabiliti dall'Autorità ai sensi 
dell'articolo 2, comma 12, lettera e), nonché degli eventuali elementi di cui 
all'articolo 2, comma 19, predispongono la proposta di aggiornamento delle 
tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte 
dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12. 
Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di 
aggiornamento senza che l'Autorità abbia verificato la proposta la stessa si 
intende positivamente verificata. 
Ove l'Autorità ritenga necessario richiedere notizie o effettuare 
approfondimenti, il suddetto termine è prorogato di 15 giorni. Le tariffe 
relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il 31 
dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. 
Contestualmente l'Autorità provvede a definire eventuali aggiornamenti delle 
perequazioni. 
5. L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili 
fossili, all'energia elettrica acquistata da produttori nazionali e importata 
avviene per effetto di meccanismi di calcolo automatici sulla base di criteri 
predefiniti dall'Autorità e correlati all'andamento del mercato. L'aggiornamento 
delle tariffe viene effettuato a cura dei soggetti esercenti il servizio ed è 
sottoposto a successiva verifica da parte dell'Autorità. 
6. I sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio sono 
disciplinati sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia dal 
Ministro competente o, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui 
all'articolo 2, comma 28, dall'Autorità. 
7. I provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia 
elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o 
abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla 
Autorità competente. 
Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per 
tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata 
in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche 
preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
235 del 6 ottobre 1992, nonché alle proposte di cessione dell'energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL 
spa entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica 
che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a 
condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria attività primaria 
dell'azienda. 
Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 
del 9 marzo 1994. 
Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi 
compreso il citato provvedimento CIP n. 
6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'articolo 22, comma 5, della 
legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei princìpi di cui all'articolo 
1 della presente legge. 
8. Per i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione 
contabile di cui all'articolo 2, comma 12, lettera f), deve essere attuata nel 
termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e 
concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di 
distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate. 
Tali soggetti pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato 
patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase. Fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 29 maggio 
1982, n. 
308 (14), le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli 
enti locali restano affidate in concessione da parte del Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I rapporti tra le 
imprese elettriche degli enti locali e l'ENEL spa restano regolati da 
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 
9. 
9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Integrazioni
La legge 31 luglio 1997, n. 249 concernente l'Istituzione dell'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 
radiotelevisivo, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla 
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 177 del 31 luglio 1997, contiene alcune 
disposizioni che si applicano anche alle altre Autorità istituite con la legge 
14 novembre 1995, n. 481 fra cui la stessa Autorità per l'energia 
elettrica e il gas. 
Queste disposizioni sono contenute nei commi 9, limitatamente alla deroga alle 
norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché nei commi 16 e 19 dell'art. 
1 della legge n. 249 del 1997:
Comma 9. 
L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un 
regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i 
rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla 
contabilità generale dello Stato, ....(omissis)
Comma 16. L'Autorità collabora anche mediante scambi ed informazioni con le 
Autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di agevolare 
le rispettive funzioni.
Comma 19. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello 
Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in 
posizione di fuori 
ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai 
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1990, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, 
complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle 
qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posto 
di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità 
prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 
1991, n. 231.
Comma 21. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della 
legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente 
legge. 
Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle norme sulla 
contabilità generale dello Stato, nonché dei commi 16 e 19 del presente articolo 
si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, 
n. 481, senza oneri a carico dello Stato.



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