GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 303 DEL 30/12/1995




D.M. 28 dicembre 1995. Agg. G.U. 15/03/2005
Approvazione della nuova tariffa delle tasse
sulle concessioni governative. 
 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1995, n. 303. 
Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente 
circolare: 
- Ministero delle finanze: Circ. 27 novembre 2000, n. 214/E. 
 



IL MINISTRO DELLE FINANZE 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e 
successive modificazioni; 
Visto il proprio decreto in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, come 
integrato con il successivo decreto ministeriale in data 2 settembre 1992, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 settembre 1992, concernente 
l'approvazione della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 
26 ottobre 1972, n. 641 (e successive modificazioni); 
Visti gli articoli 79 e 80 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, 
concernente modifiche alle tasse di concessione governative per i brevetti e 
marchi d'impresa; 
Visto l'art. 61 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente modifiche agli 
articoli 4 (iscrizioni nel registro delle imprese), 75 (iscrizioni nel registro 
dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi e nell'albo nazionale 
dei collettori), 80 (impiego di apparecchiature terminali per il servizio 
radiomobile pubblico terrestre di comunicazione) e 88 (numero di partita IVA) 
della tariffa delle tasse sulle concessioni governative; 
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, concernente i termini di 
pagamento della tassa di concessione governativa per il numero di partita IVA; 
Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, concernente modifiche alla 
tassa di concessione governativa per la bollatura e numerazione di libri e 
registri; 
Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1995, concernente rettifica all'art. 14 della 
tariffa delle tasse sulle concessioni governative per quanto riguarda il 
trasporto di armi sportive; 
Visto l'art. 3, comma 146, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale 
dispone l'approvazione, con decreto del Ministro delle finanze, della nuova 
tariffa delle tasse sulle concessioni governative; 
Decreta: 
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1. 1. È approvata l'annessa tariffa delle tasse sulle concessioni governative, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (2), e 
successive modificazioni. Essa sostituisce quella allegata al decreto 
ministeriale 20 agosto 1992 (2/a), pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 
alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni. 
2. Fino a quando non saranno disponibili i nuovi bollettini di conto corrente 
postale, il versamento delle tasse dovrà effettuarsi utilizzando i modelli 
attualmente in distribuzione, continuando ad applicare il numero di codice 
tariffa riportato a fianco della voce che interessa. 
------------------------ 
(2) Riportato al n. VI. 
(2/a) Riportato alla voce Bollo (Imposta di). 
 



2. 1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1996. 
------------------------ 
 



Tariffa 
TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE 
Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, 
mediante versamento sul conto corrente postale intestato a: Ufficio del registro 
tasse CC.GG. - Roma. Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa 
disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari 
successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto. 
Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a 
tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o 
comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze 
amministrative. 
         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      lire 
         
         
        TITOLO I   
        PERSONE FISICHE,   
        PERSONE GIURIDICHE E SOCIETÀ   
         
      1 a) Rilascio del passaporto ordinario per   
        l'estero (legge 21 novembre 1967, n. 1185) 60.000 
        tassa annuale (2/b). 60.000 
       b) Rilascio di passaporto collettivo (legge 21 novembre 1967, n. 1185):  
        per ogni componente il gruppo (esclusi i capo   
        gruppo ed i minori di anni 10) 4.000 
          

Note: 
1. La tassa deve essere pagata a mezzo marche. 
2. La tassa è unica qualunque sia il numero delle persone che, ai termini delle 
disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto. 
3. All'estero la tassa è riscossa in moneta locale, secondo le norme degli 
ordinamenti consolari, con facoltà, per il Ministero degli affari esteri, di 
stabilire il necessario arrotondamento. 
4. Le marche devono essere apposte ed annullate nei modi prescritti dalle 
autorità di P.S. competenti al rilascio del passaporto. 
5. In sede di rinnovo le marche possono essere apposte ed annullate, con il 
timbro a calendario, oltre che dalle questure, dagli uffici del settore della 
polizia di frontiera terrestre, dagli uffici di P.S. presso scali marittimi ed 
aerei, dagli uffici del registro, dagli ispettorati per l'emigrazione, dagli 
uffici postali e dagli uffici dell'Automobile club d'Italia. 
6. Agli effetti della tassa controindicata sono salvi gli accordi internazionali 
con carattere di reciprocità operanti al momento di entrata in vigore del 
presente testo unico. 
7. La tassa annuale non è dovuta qualora l'interessato non intenda usufruire del 
passaporto durante l'anno. 
8. Non sono dovute le tasse di cui alle lettere a) e b) per il rilascio, per il 
rinnovo e per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e collettivi in 
Italia od all'estero: 
1) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme 
sull'emigrazione; 
2) dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino 
per prestare servizio militare; 
3) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari; 
4) dagli indigenti. 
------------------------ 
(2/b) La tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto deve 
intendersi dovuta esclusivamente per l'espatrio verso i Paesi diversi da quelli 
aderenti all'Unione europea, ai sensi di quanto disposto dall'art. 55, comma 6, 
L. 21 novembre 2000, n. 342. 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      lire 
         
         
      2 1. Registrazione delle persone giuridiche e delle modificazioni dei 
      relativi atti costitutivi e   
        statuti (articoli 33 e 34 del codice civile) 120.000 
         

Nota: 
1. Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1° 
gennaio 1998. 
------------------------ 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      lire 
         
         
      3 1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società nazionali e 
      a società estere aventi la sede o l'oggetto principale nel territorio 
      dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 
      2507 del codice civile; art. 3, D.L. 9 dicembre 1984, n. 853, convertito 
      dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni):  
        a) atto costitutivo 500.000 
        b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in   
        base alle disposizioni del codice civile 250.000 
       2. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società estere con 
      sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a 
      consorzi e ad altri enti pubblici e privati con o senza personalità 
      giuridica diversi dalle società (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 
      2506 e 2612 del codice   
        civile) (2/c) 250.000 
          

Note: 
[1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, le tasse relative alle 
iscrizioni degli atti costitutivi di società e alle iscrizioni previste dagli 
articoli del codice civile indicati nel comma 2 sono dovute per le 
corrispondenti iscrizioni nei registri di cancelleria dei tribunali da seguire 
secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile (articoli 100 e 108)] 
(2/d). 
2. Le tasse non sono dovute dalle cooperative sociali, di mutua assicurazione e 
di mutuo soccorso, dalle società sportive di cui all'art. 10 della L. 23 marzo 
1981, n. 91, e dalle società di ogni tipo che non svolgono attività commerciali 
i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento delle attività 
politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle 
attività culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad 
organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei 
sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il 
deposito di atti non si considera soggetto alla tassa quando è effettuato per 
finalità diverse dalla iscrizione. Tra gli atti sociali soggetti a tassa non si 
intendono compresi i trasferimenti delle quote sociali di cui agli articoli 2479 
e 2479-bis del codice civile né gli elenchi dei soci depositati a norma degli 
articoli 2435, ultimo comma, e 2493 del codice civile (2/e). 
3. Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1° 
gennaio 1998. 
------------------------ 
(2/c) Vedi, anche, l'art. 11, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce 
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
(2/d) Nota abrogata dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, riportato alla 
voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, con 
riferimento al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e al D.M. 20 agosto 1992, 
riportati alla voce Bollo (Imposta di), sostituiti dal presente decreto. 
L'abrogazione ha effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data 
di entrata in vigore del citato decreto n. 323 del 1996. 
(2/e) Nota così modificata dall'art. 1, D.M. 29 aprile 1996 (Gazz. Uff. 9 maggio 
1996, n. 107), con effetto dal 1° gennaio 1996. 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      euro 
         
         
        TITOLO II   
        PUBBLICA SICUREZZA   
           
      4 1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole   
      (2/f)  automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (art. 42 del 
      testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del  
        regolamento 6 maggio 1940, n. 635) 115,00 
          

Note: 
1. La tassa è dovuta per ciascun tipo d'arma. 
2. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è ridotta a L. 15.000 per 
le guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie 
giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione. 
3. Non sono soggette a tassa le licenze rilasciate a dipendenti civili dello 
Stato a norma dell'art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonché alle 
persone comprese nelle categorie individuate a norma dell'art. 7, comma 2, della 
L. 21 febbraio 1990, n. 36. La licenza può essere rilasciata senza pagamento di 
tassa, su motivata richiesta dei competenti organi direttivi, ai funzionari 
dell'amministrazione finanziaria addetti a servizi per i quali se ne ravvisi 
l'opportunità. Per la concessione a titolo di reciprocità dei permessi gratuiti 
di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le 
convenzioni e gli usi internazionali. 
------------------------ 
(2/f) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 
dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      euro 
         
         
      5 1. Licenza di porto di fucile anche per uso di   
      (3)  caccia (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 22):  
        tassa di rilascio, di rinnovo e annuale (3/a) 168,00 
          

Note: 
1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si 
intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente 
a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun 
anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta 
per gli anni nei quali non se ne fa uso. 
2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a L. 15.000 per le guardie di cui 
alla nota 2 dell'art. 4. 
3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione 
amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 ed in caso di nuova violazione da L. 
500.000 a L. 3.000.000 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31). 
4. È dovuta una addizionale di L. 10.000 alle tasse di cui al comma 1 (L. 11 
febbraio 1992, n. 157, art. 24). 
------------------------ 
(3) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 
dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. 
(3/a) Per il trasferimento alle regioni del 50% dell'introito della tassa di cui 
al presente articolo vedi l'art. 66, comma 14, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      euro 
         
         
      6 1 Autorizzazione all'esercizio di case da gioco:   
      (3/b)  tassa di rilascio e per ogni anno di validità 539.200,00 
          

Nota: 
1. La tassa si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto 
amministrativo: essa è dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni 
titolari della casa da gioco anche quanto non la gestiscono direttamente (3/c). 
------------------------ 
(3/b) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 
dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. 
(3/c) Nota così modificata dall'art. 31, comma 39, L. 23 dicembre 1998, n. 448, 
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello 
Stato. 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      euro 
         
         
      7 1 Licenza per l'esercizio di attività relative a   
      (3/d)  metalli preziosi (articolo 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 
      773 e art. 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635):  
        tassa di rilascio e per il rinnovo:  
        a) fabbricanti di oggetti preziosi ed   
        esercenti di industrie o arti affini 404,00 
        b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, 
      commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato 
      il commercio di oggetti preziosi da   
        essi importati 270,00 
        c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei 
      fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera b), 
      che esercitano nello   
        Stato il commercio di preziosi 81,00 
        d) cesellatori, orafi e incastonatori   
        di pietre preziose 81,00 
        e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o   
        guarnizioni in metalli preziosi 202,00 
          

------------------------ 
(3/d) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 
dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      euro 
         
         
        TITOLO III   
        PESCA   
      8 1 Licenza per la pesca professionale marittima   
      (3/e)  (art. 4 della L. 17 febbraio 1982, n. 41): per  
        ogni unità adibita 404,00 
         

Nota: 
1. [La tassa è dovuta anche per la rinnovazione dei permessi di pesca rilasciati 
a norma dell'art. 12 della L. 14 luglio 1965, n. 963] (3/f). 
------------------------ 
(3/e) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 
dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. 
(3/f) Nota soppressa dall'art. 1, D.M. 29 aprile 1996 (Gazz. Uff. 9 maggio 1996, 
n. 107), con effetto dal 1° gennaio 1996. 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      euro 
         
         
        TITOLO IV   
        PROPRIETA' INDUSTRIALE   
        E INTELLETTUALE   
         
      9 1. Brevetti per invenzioni industriali   
      (3/g)  R.D. 29 giugno 1939, n. 1127;   
        D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849;  
        D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 (3/h);  
        a) per la domanda di brevetto e lettera di   
         incarico 54,00 
        b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole 
      di disegno:  
        1) se la descrizione, riassunto e tavole   
         di disegno non superano le 10  
         pagine 67,00 
        2) se la descrizione, riassunto e tavole   
         di disegno superano le 10, ma non le  
         20 pagine 101,00 
        3) se la descrizione, riassunto e tavole   
         di disegno superano le 20 pagine,  
         ma non 50 pagine 236,00 
        4) se la descrizione, riassunto e tavole   
         di disegno superano le 50 pagine,  
         ma non 100 pagine 472,00 
        5) se la descrizione, riassunto e tavole   
         di disegno superano le 100 pagine 809,00 
        c) per mantenere in vita il brevetto:  
        primo anno 17,00 
        secondo anno 34,00 
        terzo anno 40,00 
        quarto anno 47,00 
        quinto anno 61,00 
        sesto anno 88,00 
        settimo anno 121,00 
        ottavo anno 168,00 
        nono anno 202,00 
        decimo anno 236,00 
        undicesimo anno 337,00 
        dodicesimo anno 472,00 
        tredicesimo anno 539,00 
        quattordicesimo anno 607,00 
        quindicesimo anno e successivi 741,00 
       2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali (leggi e 
      decreti citati nel comma 1):  
        a) per la domanda 539,00 
        b) per la concessione (3/i) 1.820,00 
       3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e   
        decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto 81,00 
          

Note: 
1. La tassa di cui al comma 1, lettera a), non è dovuta per la domanda di 
brevetto europeo; se ne viene richiesta la trasformazione in domanda di brevetto 
italiano la tassa deve essere pagata entro il termine stabilito dall'Ufficio 
italiano brevetti e marchi. 
2. Agli effetti della tassa annuale si intende per anno il periodo di dodici 
mesi decorrente dal mese in cui è stata depositata la domanda o dal 
corrispondente mese dell'anno solare successivo. Il pagamento deve essere 
eseguito: 
a) prima del deposito della domanda, salvo rimborso se questa è stata rigettata 
o ritirata, per le tasse relative al primo triennio; 
b) entro il termine di quattro mesi dalla data di emanazione del brevetto, per 
le tasse eventualmente scadute fino a tale termine; 
c) entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda, per le tasse 
che scadono dopo l'emanazione del brevetto o, eventualmente, dopo il termine di 
cui alla lettera b). È ammesso il pagamento anticipato di più tasse annuali. Per 
i brevetti europei validi in Italia la tassa annuale è dovuta a partire 
dall'anno successivo a quello in cui l'emanazione del brevetto europeo è stata 
menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagata entro il 
mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo. 
3. Il ritardo nel pagamento della tassa annuale comporta l'applicazione di una 
soprattassa di L. 100.000 e, se superiore a sei mesi, anche la decadenza del 
brevetto, o la cessazione della validità in Italia del brevetto europeo, con 
effetto dal compimento dell'ultimo anno per il quale la tassa è stata pagata. In 
caso di incompletezza o di irregolarità del pagamento per errore scusabile 
l'Ufficio italiano brevetti e marchi può ammetterne l'integrazione o la 
regolarizzazione anche tardiva. 
4. La tassa annuale è ridotta alla metà, fino alla revoca dell'offerta, se il 
richiedente o titolare del brevetto ha offerto al pubblico licenza per l'uso non 
esclusivo dell'invenzione con dichiarazione pubblicata nel bollettino dei 
brevetti. 
5. La tassa di cui al comma 2, lettera b), deve essere pagata su richiesta 
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi prima della concessione della licenza. 
------------------------ 
(3/g) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 
dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. 
(3/h) Numero così modificato dall'art. 25, D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, 
riportato alla voce Piante coltivate e prodotti e prodotti agrari (Difesa 
delle). 
(3/i) Numero così modificato dall'art. 25, D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, 
riportato alla voce Piante coltivate e prodotti e prodotti agrari (Difesa 
delle). 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      euro 
         
         
      9-bis 1. Privativa per nuove varietà vegetali  
      (3/l)  a) tassa di domanda, comprensiva della tassa   
         di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della 
      concessione) € 236,00;  
        b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione 
      della   
         privativa):  
        1ª  101,00 
        2ª  135,00 
        3ª  168,00 
        4ª  202,00 
        5ª  236,00 
        6ª  270,00 
        7ª  303,00 
        8ª  337,00 
        9ª  371,00 
        10ª  404,00 
        11ª  438,00 
        12ª  472,00 
        13ª  505,00 
        14ª  539,00 
         15ª 573,00 
        16ª 607,00 
        17ª 640,00 
        18ª 674,00 
        19ª 708,00 
        20ª e successive 741,00 
       2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative   
        per nuove varietà vegetali  
        a) per la domanda 539,00; 
        b) per la concessione 1.820,00 
       3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle   
        privative per nuove varietà vegetali:  
        per ogni privativa 81,00; 
        per la lettera di incarico 34,00 
       4. La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della 
      tassa di pubblicazione e di quella di protezione   
        provvisoria, non è rimborsabile (3/m)  
          

------------------------ 
(3/l) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 
dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. 
(3/m) Articolo aggiunto dall'art. 25, D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, riportato 
alla voce Piante coltivate e prodotti e prodotti agrari (Difesa delle). 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      euro 
         
         
      10 1 Brevetto per modelli di utilità:  
      (3/n)  a) per domanda di brevetto 34,00 
        b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è   
        pagata in un'unica soluzione 674,00 
        c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è   
        invece pagata in due rate:  
        1) rata per il primo quinquennio 337,00 
        2) rata per il secondo quinquennio 674,00 
        d) per la domanda di licenza obbligatoria 337,00 
        e) per la concessione della licenza 1.348,00 
       2. Brevetto per modelli e disegni  
        ornamentali (4):  
        a) per la domanda di brevetto 34,00 
        b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è   
         pagata in una unica soluzione 674,00 
        c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è   
         invece pagata in tre rate:  
         a) rata per il I quinquennio 337,00 
         b) rata per il II quinquennio 404,00 
         c) rata per il III quinquennio 674,00 
        d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la 
      tassa deve essere   
         pagata annualmente, per ciascun anno 67,00 
        e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o 
      disegni, a norma dell'art. 6 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa 
      è pagata in un'unica   
         soluzione 1.348,00 
        f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o 
      disegni, a norma dell'art. 6 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa 
      è invece pagata in tre rate:  
         1) rata per I quinquennio 404,00 
         2) rata per II quinquennio 674,00 
         3) rata per III quinquennio 1.011,00 
        g) per il rilascio del brevetto di in tutto o una serie di disegni 
      tessili, a norma dell'art. 6 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali 
      la tassa deve essere pagata   
         annualmente, per ciascun anno 101,00 
       3. Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni 
      ornamentali (4/a):  
        a) per la lettera d'incarico 34,00 
        b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di 
      concessione   
         (entro il semestre) 81,00 
        c) per la trascrizione di atto di trasferimento   
         o di costituzione di diritti di garanzia 81,00 
          

Note: 
1. Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cento 
modelli o disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti 
nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni 
(art. 6 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modifiche). 
2. Il brevetto per modelli di utilità ed il brevetto per modelli e disegni 
ornamentali durano rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito 
della domanda (art. 9 del regio decreto sopracitato) (4/b). 
3. La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione o in rate 
quinquennali (art. 12 del regio decreto sopracitato). 
4. Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere 
ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità ai sensi dell'art. 2 del 
decreto sopracitato, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per 
modelli e per disegni ornamentali quanto per modelli di utilità, ma l'una e 
l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto (4/c). 
5. Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisce 
nuovo carattere ornamentale o nello stesso tempo ne accresce la utilità, è 
applicabile l'art. 29 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (art. 8 del decreto 
succitato). 
6. In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di concessione di 
brevetto, le rate successive a quella dovuta all'atto del disposto della domanda 
di brevetto per il primo quinquennio devono essere versate entro il mese in cui 
ha termine il precedente quinquennio. Trascorso detto termine il pagamento può 
effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di 
cui al comma 3, lettera b). 
6-bis. All'atto del deposito di una domanda di brevetto per disegno tessile deve 
essere pagata la tassa di rilascio equivalente alla prima annualità; le 
annualità successive devono essere corrisposte entro il mese in cui ha termine 
il precedente anno. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i 
sei mesi successivi con l'applicazione della sovratassa di cui al comma 3, 
lettera b) (5). 
7. Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente 
art. 9. 
------------------------ 
(3/n) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 
dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. 
(4) Così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198, riportato alla 
voce Brevetti per invenzioni industriali. L'art. 20, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 
95, ha disposto che tutte le espressioni normative, contenute anche in 
regolamenti, che si riferiscono a "brevetti per modelli ornamentali" o "domande 
di brevetto per modelli ornamentali" devono interdersi sostituite con 
"registrazione per disegni o modelli" oppure "domanda di registrazione per 
disegni o modelli". 
(4/a) L'art. 20, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, ha disposto che tutte le 
espressioni normative, contenute anche in regolamenti, che si riferiscono a 
"brevetti per modelli ornamentali" o "domande di brevetto per modelli 
ornamentali" devono intendersi sostituite con "registrazione per disegni o 
modelli" oppure "domanda di registrazione per disegni o modelli". 
(4/b) L'art. 20, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, ha disposto che tutte le 
espressioni normative, contenute anche in regolamenti, che si riferiscono a 
"brevetti per modelli ornamentali" o "domande di brevetto per modelli 
ornamentali" devono intendersi sostituite con "registrazione per disegni o 
modelli" oppure "domanda di registrazione per disegni o modelli". 
(4/c) L'art. 20, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, ha disposto che tutte le 
espressioni normative, contenute anche in regolamenti, che si riferiscono a 
"brevetti per modelli ornamentali" o "domande di brevetto per modelli 
ornamentali" devono intendersi sostituite con "registrazione per disegni o 
modelli" oppure "domanda di registrazione per disegni o modelli". 
(5) Nota aggiunta dall'art. 11, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198, riportato alla 
voce Brevetti per invenzioni industriali. 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      euro 
         
         
      11 1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli   
      (5/a)  da 36 a 40 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929):  
        a) per la domanda di primo deposito 34,00 
        b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di 
      rinnovazione:  
         1) riguardante generi di una sola classe 67,00 
        2) per ogni classe in più 34,00 
       2. Registrazione per marchi collettivi:  
        a) per la domanda di primo deposito 135,00 
        b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di 
      rinnovazione   
         riguardante generi di una o più classi 202,00 
       3. Domanda di registrazione internazionale del   
        marchio o di rinnovazione 135,00 
       4. Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali 
      o internazionali:  
        a) per lettera d'incarico 34,00 
        b) per il ritardo nella rinnovazione della   
         registrazione (entro il semestre) 34,00 
        c) per la trascrizione di atto di trasferimento 81,00 
           

Nota: 
Per la classificazione dei generi di prodotti o servizi si veda la 
classificazione internazionale risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957 e 
successive modificazioni. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data 
di deposito della domanda. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni 
su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio 
in corso, trascorso il quale la registrazione può essere rinnovata nei sei mesi 
successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di cui al 
controindicato n. 4 b). Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio. La 
tassa di domanda e la tassa di rilascio dell'attestato di primo deposito devono 
essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari la tassa di rilascio 
dell'attestato di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della 
relativa domanda. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, 
prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme 
versate, ad eccezione della tassa di domanda. 
------------------------ 
(5/a) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 
dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      euro 
         
         
      12 1 Registrazione delle topografie dei prodotti a   
      (5/b)  semiconduttori (L. 21 febbraio 1989, n. 70):  
        a) per la domanda 1.011,00 
        b) per la registrazione 809,00 
        c) per la trascrizione di atto di trasferimento   
        o di costituzione di diritti di garanzia 81,00 
           

Nota: 
1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata, su richiesta dell'Ufficio 
italiano brevetti e marchi, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della 
stessa; decorso inutilmente il termine, l'ufficio respinge la domanda. 
------------------------ 
(5/b) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 
dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      euro 
         
         
      13 1. Certificati complementari di protezione di   
      (5/c)  medicinali (L. 19 ottobre 1991, n. 349) e di prodotti fitosanitari: 
       
        a) per la domanda 404,00 
        b) per ciascun anno di mantenimento in vita   
         del certificato 1.011,00 
        c) per la trascrizione di atto di trasferimento   
        o di costituzione di diritti di garanzia (6) 67,00 
           

Note: 
1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata entro il ventesimo anno di 
validità del brevetto al quale il certificato si riferisce. Si applicano le 
disposizioni dell'art. 9. 
2. Per il ritardo della tassa annuale entro il semestre si applica la 
soprattassa di L. 700.000. 
------------------------ 
(5/c) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 
dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. 
(6) Articolo così modificato dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, 
riportato alla voce Imposte e tasse in genere, nel testo integrato dalla 
relativa legge di conversione. 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      euro 
         
         
      14 1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono   
      (6/a)  in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro 
      esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, 
      nonché di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi 
      (art. 104 della L. 22 aprile  
        1941, n. 633): per ogni registrazione 81,00 
       2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi 
      fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori della ingegneria 
      o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della L. 22 aprile 1941, n. 633, 
      modificata con D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19):  
        a) per ogni disco o apparecchio analogo 81,00 
        b) per ogni progetto 34,00 
           

------------------------ 
(6/a) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 
dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      lire 
         
         
        TITOLO V   
        TRASPORTI   
          
      15 1. Patente di abilitazione alla guida di veicoli a motore (art. 116 del 
      D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285):  
        tassa di rilascio e annuale (7) 70.000 
           

Note: 
1. Non sono soggette a tassa le patenti di abilitazione alla guida di 
motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1.300 
kg né le patenti speciali rilasciate a mutilati e minorati fisici per la guida 
di veicoli appositamente adattati. 
2. La tassa di rilascio può essere pagata anche a mezzo marche; la tassa annuale 
si paga a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validità, 
applicate sulla patente ed annullate a cura del contribuente con la propria 
firma. 
3. La tassa annuale deve essere pagata entro il mese di febbraio o prima 
dell'uso della patente se successivo; non è dovuta per gli anni nei quali non si 
usufruisce della patente. 
------------------------ 
(7) Tassa soppressa dall'art. 17, comma 21, L. 27 dicembre 1997, n. 449, 
riportata alla voce Amministrazione e contabilità generale dello Stato. 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      lire 
         
         
      16 (7/a) 1. Patente di abilitazione al comando o alla condotta di 
      imbarcazioni da diporto compresi i motoscafi:  
        tassa di rilascio e annuale 50.000 
       2. Patente di abilitazione al comando di navi da diporto:  
        a) tassa di rilascio 70.000 
        b) tassa annuale 50.000 
          

Nota: 
1. Per la tassa annuale di cui ai commi 1 e 2 vale la nota 3 dell'art. 15. 
------------------------ 
(7/a) La tassa prevista dal presente articolo è stata soppressa dall'art. 11, 
comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      lire/euro 
         
         
        TITOLO VI   
        RADIO E TELEVISIONE   
          
      17 1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per   
      (7/b)  la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle 
      radioaudizioni o delle diffusioni televisive (art. 6, R.D.L. 21 febbraio 
      1938, n. 246, convertito dalla L. 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2 
      della L. 10 febbraio 1954, n. 1150; art. 1 della L. 28 maggio 1959, n. 
      362; articoli 2 e 8 della L. 15 dicembre 1967, n. 1235; art. 1 del D.L. 1° 
      febbraio 1977, n. 11, convertito dalla L. 31 marzo 1977, n. 90; L. 5 
      maggio 1989, n. 171):  
        a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni (7/c) 0,70 
        b) per ogni abbonamento alle diffusioni   
         televisive 8.000 
        c) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi 
      stabilmente installati su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto 
      promiscuo di persone e cose e autoscafi soggetti a tassa automobilistica 
      con motore di potenza non superiore a 26 CV fiscali, nonché su altri 
      autoveicoli di cui all'art. 54 del decreto legislativo 30   
         aprile 1992, n. 285 (8) 2.700 
        d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi 
      stabilmente installati:  
        1) su autovetture, autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone 
      e cose, o autoscafi soggetti a tassa automobilistica, con motore di 
      potenza superiore a 26 CV   
        fiscali. 30.000 
        2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unità da diporto e 
      navi   
         non da diporto) (9) 20,00 
        e) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi 
      stabilmente installati su autoscafi, autovetture o altri autoveicoli di 
      cui alla lettera c):  
        1) riguardante apparecchi di ricezione in   
        bianco e nero 18.000 
        2) riguardante apparecchi di ricezione   
        anche a colori 120.000 
        f) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi 
      stabilmente installati su autovetture, autoveicoli e autoscafi di cui alla 
      lettera d) n. 1:  
        1) riguardante apparecchi di ricezione in   
        bianco e nero 50.000 
        2) riguardante apparecchi di ricezione   
        anche a colori 350.000 
        g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi 
      stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera d) n. 2:  
        1) riguardante apparecchi di ricezione  
        in bianco e nero (10) 34,00 
        2) riguardante apparecchi di ricezione   
        anche a colori (11) 236,00 
         

Note: 
1. Sono soggetti alle tasse anche gli abbonamenti speciali e le licenze 
gratuite, esclusi quelli riguardanti i pubblici esercizi (12). 
2. Il libretto di iscrizione alle radiodiffusioni dà diritto al titolare e ai 
suoi familiari di fare uso di apparecchi anche in luoghi diversi dal domicilio 
indicato nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa; del pagamento della 
tassa è data prova anche mediante fotocopia della ricevuta di versamento. 
3. Le tasse di cui alle lettere a), b), d), n. 2, e g) sono dovute per ogni anno 
solare e devono essere pagate insieme con il canone di abbonamento. In caso di 
pagamento rateale del canone le tasse di cui alla lettera b) sono dovute nella 
misura semestrale di lire 4.100 o trimestrale di lire 2.200. 
4. Le tasse di cui alle lettere c), d) n. 1, ed f) sono dovute per ogni anno di 
abbonamento e devono essere pagate insieme con la tassa automobilistica. 
5. Se durante l'anno è contratto un abbonamento che comporta il pagamento della 
tassa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, la 
differenza deve essere pagata in occasione del primo versamento di quanto dovuto 
per il nuovo abbonamento. 
6. In caso di installazione di apparecchi radioriceventi su un autoveicolo o 
autoscafo per il quale sia stata già pagata la tassa automobilistica, la tassa 
di concessione governativa deve essere pagata in ragione di tanti dodicesimi 
quanti sono i mesi da quello di installazione a quello di scadenza della tassa 
automobilistica. 
7. In caso di omesso o insufficiente pagamento della tassa relativa ad 
apparecchi stabilmente installati su autoveicoli, o su autoscafi soggetti a 
tassa automobilistica, si applica, in luogo delle sanzioni previste nell'art. 6 
del testo unico, la soprattassa di cui ai numeri 3 e 4 della tabella allegata 
alla L. 24 gennaio 1978, n. 27. 
------------------------ 
(7/b) Per la regolarizzazione delle violazioni relative alla tassa prevista dal 
presente articolo vedi l'art. 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
(7/c) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 
dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. 
(8) La lett. c) e la nota 1 sono stati così modificati dall'art. 1, D.M. 29 
aprile 1996 (Gazz. Uff. 9 maggio 1996, n. 107), con effetto dal 1° gennaio 1996. 

(9) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 
dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. 
(10) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 
dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. 
(11) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 
dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. 
(12) La lett. c) e la nota 1 sono stati così modificati dall'art. 1, D.M. 29 
aprile 1996 (Gazz. Uff. 9 maggio 1996, n. 107), con effetto dal 1° gennaio 1996. 

 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      euro 
         
         
      18 1. Concessione per la installazione e l'esercizio   
      (13)  di impianti per la diffusione via etere in  
        ambito locale (art. 22 della L. 6 agosto 1990,  
        n. 223):  
        a) di programmi televisivi:  
        1) tassa di rilascio o di rinnovo 4.044,00 
        2) tassa annuale 2.022,00 
        b) di programmi radiofonici:  
        1) tassa di rilascio o di rinnovo 674,00 
        2) tassa annuale 337,00 
       2. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la 
      diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (art. 22 della L. 6 
      agosto 1990, n. 223):  
        a) di programmi televisivi:  
        1) tassa di rilascio o di rinnovo 13.480,00 
        2) tassa annuale 6.740,00 
        b) di programmi radiofonici:  
        1) tassa di rilascio o di rinnovo 2.696,00 
        2) tassa annuale 1.348,00 
       3. Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti per la 
      diffusione via cavo di programmi televisivi (art. 6 del D.Lgs. 22 febbraio 
      1991, n. 73):  
        a) tassa di rilascio o di rinnovo 3.370,00 
        b) tassa annuale 1.685,00 
         

Nota: 
1. Le tasse sono ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione 
sonora a carattere comunitario. 
------------------------ 
(13) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 
dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      euro 
         
         
      19 1. Autorizzazione per la trasmissione di   
      (14)  programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (art. 22 
      della L. 6 agosto 1990, n. 223 e art. 11 del D.P.R. 22 febbraio 1991, n. 
      73):  
        a) tassa di rilascio 5.392,00 
        b) tassa annuale 2.696,00 
          

------------------------ 
(14) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 
dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      euro 
         
         
      20 1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio   
      (15)  di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea 
      ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 
      38 e 43 della L. 14 aprile 1975, n. 103):  
        a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi 
      vigenti nei rispettivi Paesi:  
        1) tassa di rilascio o di rinnovo 4.044,00 
        2) tassa annuale 2.696,00 
        b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di 
      radiodiffusione nazionale:  
        1) tassa di rilascio o di rinnovo 404,00 
        2) tassa annuale 270,00 
          

Nota: 
1. Le tasse sono dovute per ciascun impianto o rete. 
------------------------ 
(15) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 
dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      lire 
         
         
      21 1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature 
      terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione 
      (art. 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e art. 3 del D.L. 13 maggio 
      1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 
      202): per ogni mese di utenza:  
        a) utenze residenziali 10.000 
        b) utenze affari 25.000 
          

Note: 
1. La tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in 
ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento. 
2. Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal 
concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle 
finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 
3. La tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad 
invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti 
inferiori nonché a non vedenti. L'invalidità deve essere attestata dalla 
competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al 
concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento. 
------------------------ 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      euro 
         
         
        TITOLO VII   
        PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI   
         
      22 Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa   
      (16) soppresse dall'art. 3, comma 138, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, 
      e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa 
      approvata con il D.M. 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario 
      n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto  
       1992 168,00 
       1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato 
      e agricoltura (art. 70);  
       2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto delle Ferrovie dello 
      Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e 
      smaltimento dei rifiuti urbani (art. 71);  
       3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed 
      esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72);  
       4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (art. 73);  
       5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli 
      a motore ed ai natanti (art. 74);  
       6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori 
      (art. 75);  
       7. Giornali e periodici (art. 82);  
       8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti 
      o mestieri (art. 86).  
          

------------------------ 
(16) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 
dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      euro 
         
         
        TITOLO VIII   
        ALTRI ATTI   
         
      23 1. Bollatura e numerazione di libri e registri (art.   
      (17)  2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o  
        frazione di 500 pagine 67,00 
          

Note: 
1. La tassa può essere pagata anche a mezzo marche ed è dovuta per i libri di 
cui all'art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che 
per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 codice civile) sono fatti 
bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto 
da leggi tributarie. 
2. L'attestazione del versamento della tassa deve essere esibita al pubblico 
ufficiale, il quale vi appone la data, la firma e il timbro e ne riporta gli 
estremi sul libro o registro. 
3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti 
imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa è dovuta annualmente 
per le sole società di capitali nella misura forfetaria di lire 600 mila, 
prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; 
tale misura è elevata a lire un milione se il capitale o il fondo di dotazione 
supera, alla data del 1ø gennaio, l'importo di un miliardo di lire. La tassa 
deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore 
aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli 
istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria 
provinciale dello Stato; per l'anno di inizio dell'attività la tassa di cui alla 
presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della 
presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati 
gli estremi dell'attestazione di versamento. 
------------------------ 
(17) L'importo della tassa è stato così elevato dall'allegato 2-ter alla L. 30 
dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'allegato al D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, ai 
sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso decreto. 
 



         
      Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in 
      lire 
         
         
      24 (18) 1. Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del D.P.R. 26 
      ottobre 1972, n. 633):  
        a) alle società di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza 
      personalità giuridica, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo 
      o principale attività commerciali o agricole nonché alle associazioni 
      costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e 
      professioni:  
        tassa per l'attribuzione e annuale 250.000 
        b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a):  
        tassa per l'attribuzione e annuale 100.000 
          

Note: 
1. La tassa non è dovuta, per l'attribuzione del numero di partita IVA ai 
soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato 
e agli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto 
comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi agli effetti 
dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari 
effettuati. 
2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione 
della dichiarazione di inizio dell'attività, nella quale devono essere indicati 
gli estremi dell'attestazione di versamento. Quella annuale deve essere 
corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto 
dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di 
credito o tramite uffici postali che provvedono a versarla alle sezioni della 
tesoreria provinciale dello Stato. Per la mancata indicazione degli estremi 
dell'attestazione di versamento nella dichiarazione di inizio dell'attività, si 
applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa. 
3. La tassa annuale non è più dovuta a partire dall'anno solare successivo a 
quello in cui è cessata l'attività a condizione che la relativa dichiarazione 
sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione è avvenuta in 
tale mese, entro il 31 gennaio successivo. 
4. Gli imprenditori, le società e gli enti sono esonerati dall'obbligo di 
pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in 
cui è stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, 
durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione 
coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 30 
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 aprile 1979, n. 
95; per le società e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione 
ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei 
liquidatori. 
------------------------ 
(18) Vedi, anche, l'art. 36, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, riportato alla 
voce Imposte e tasse in genere. 
 



Agg. G.U. 15/03/2005
 

fp05-gr05