GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 104 DEL 6/5/1995

 



D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157   Agg. G.U. 25/08/2005
Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi. 


Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 1995, n. 104, S.O. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo): Circ. 19 
gennaio 1996, n. 1207; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 22 aprile 2003, n. 80; 
Msg. 11 agosto 2004, n. 25536; 
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 18 
gennaio 1999, n. 2; Circ. 5 agosto 1999, n. 9046897; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 13 marzo 1997, n. 169; 
- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 18 dicembre 2001, n. 
462/segr; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 17 ottobre 1996, n. 10/29; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 14 febbraio 1996, n. 26. 
 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l'art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria per il 
1993, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/50/CEE del 
Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
servizi; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella 
riunione del 17 febbraio 1995; 
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 
marzo 1995; 
Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica 
incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, dei lavori 
pubblici e dell'ambiente e del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e 
della previdenza sociale, degli affari esteri, di grazia e giustizia e 
dell'interno; 
Emana il seguente decreto legislativo: 
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(giurisprudenza di legittimità) 
1. Àmbito di applicazione. 
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si 
applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di 
cui all'articolo 2, degli appalti di servizi di cui all'allegato 1, il cui 
valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è 
uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di 
prelievo (DPS). 
2. Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti alle disposizioni del 
presente decreto anche gli appalti di servizi di cui al comma 1 il cui valore di 
stima, al netto dell'IVA, è uguale o superiore al controvalore in euro di 
130.000 DSP, se sono indetti dalle amministrazioni di cui all'allegato 8. 
3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2, per quelli di 
telecomunicazioni di cui all'allegato 1, categoria n. 5, i cui numeri di 
riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, per gli appalti di servizi di cui 
all'allegato 1, categoria n. 8, e per quelli di cui all'articolo 3, comma 5, le 
disposizioni del presente decreto si applicano solo se il relativo valore di 
stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o 
superiore a 200.000 euro. 
4. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, 
fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la 
determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2; tale valore, salve 
successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte 
della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo 
giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa 
data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 
i bandi di gara recano l'indicazione in lire e in euro dell'importo dell'appalto 
(2). 
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(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. 
Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
2. Amministrazioni aggiudicatrici. 
1. Sono amministrazioni aggiudicatrici: 
a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e 
di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o 
associazioni, gli altri enti pubblici non economici; 
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di 
personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse 
generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è 
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, 
da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è 
sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di 
vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai 
medesimi soggetti pubblici. 
2. Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non esaustivo, gli organismi di 
diritto pubblico di cui al comma 1, lettera b) (3). 
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(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. 
Uff. 24 marzo 2000, n. 70). Vedi, anche, l'art. 24, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 

 



(giurisprudenza di legittimità) 
3. Appalti pubblici di servizi. 
1. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per 
iscritto tra un prestatore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice di cui 
all'art. 2, aventi ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 
1 e 2. 
2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui il 
valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui 
all'allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, 
comma 3, 20 e 21. 
3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando 
comprendono lavori si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, 
qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Questa 
disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio 
rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto (4). 
4. Gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di 
servizi quando il valore totale di questi è superiore al valore delle forniture 
comprese nell'appalto. 
5. Il presente decreto si applica anche agli appalti di servizi sovvenzionati, 
in misura superiore al 50 per cento, da un'amministrazione aggiudicatrice ed 
aggiudicati dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati agli appalti di 
lavori di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 
19 dicembre 1991, n. 406. 
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(4) Comma prima modificato dall'art. 9, comma 75, L. 18 novembre 1998, n. 415 e 
poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. Uff. 24 
marzo 2000, n. 70) e dal comma 3 dell'art. 24, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge 
comunitaria 2004. 
 



4. Calcolo dell'importo stimato dell'appalto. 
1. Per effettuare il calcolo dell'importo stimato dell'appalto le 
amministrazioni aggiudicatrici si basano sulla remunerazione complessiva dei 
prestatori di servizi, tenendo conto delle disposizioni che seguono. 
2. La scelta del metodo di valutazione non deve essere compiuta allo scopo di 
eludere l'applicazione del presente decreto; nessun insieme di servizi da 
appaltare può essere, inoltre, frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua 
applicazione. 
3. In sede di valutazione dell'importo stimato dell'appalto occorre tener conto: 

a) nel caso di servizi assicurativi, del premio da pagare; 
b) nel caso di servizi bancari e altri servizi finanziari, di onorari, 
commissioni, interessi o altri tipi di remunerazione; 
c) nel caso di contratti comprendenti la progettazione, degli onorari o delle 
commissioni da pagare. 
4. Quando un appalto di servizi rientrante tra quelli di cui al comma 3 è 
ripartito in più lotti, il suo valore, ai fini dell'applicazione del presente 
decreto, è dato dalla somma del valore dei singoli lotti; il presente decreto 
non si applica, peraltro, per i lotti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, 
è inferiore al controvalore in euro di 80.000 DSP o, nel caso degli appalti di 
cui all'articolo 1, comma 3, a 80.000 euro, purché il valore stimato complessivo 
dei lotti così esentati non superi il 20 per cento del valore complessivo 
stimato di tutti i lotti (5). 
5. Negli appalti in cui non sia determinato il prezzo complessivo, la base di 
calcolo dell'importo è data: 
a) per gli appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, 
dal valore complessivo dell'appalto per l'intera durata; 
b) per gli appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, dal 
valore mensile moltiplicato per quarantotto. 
6. Per gli appalti che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad 
essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore dell'appalto deve 
stabilirsi, alternativamente: 
a) in base al valore complessivo dei contratti analoghi relativi alla stessa 
categoria di servizi, conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio 
finanziario precedente, rettificato, se possibile, per tener conto dei 
cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei 
dodici mesi successivi al contratto iniziale; 
b) in base al valore complessivo stimato dei contratti per i dodici mesi 
successivi alla prima prestazione del servizio o per tutta la durata 
dell'appalto quando questa sia superiore a dodici mesi. 
7. Nei casi in cui l'appalto preveda espressamente delle opzioni, la base per il 
calcolo del valore del contratto è data dal suo massimo valore complessivo 
autorizzato, comprendente gli elementi opzionali. 
8. [Per la determinazione del controvalore in moneta nazionale dell'ECU valgono 
le disposizioni di cui all'art. 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo 24 
luglio 1992, n. 358] (6). 
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(5) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 
(Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
(6) Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. 
Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
5. Appalti esclusi. 
1. Il presente decreto non si applica agli appalti di lavori di cui al decreto 
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 
successive modifiche, agli appalti di forniture di cui al decreto legislativo 24 
luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e agli appalti di lavori, di 
forniture o di servizi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e 
successive modifiche. 
2. Il presente decreto non si applica, inoltre: 
a) ai contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, 
indipendentemente dalle modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o 
altri immobili o riguardanti, comunque, diritti inerenti a tali beni; i 
contratti di servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o 
successivamente al contratto di acquisizione o locazione rientrano, tuttavia, 
indipendentemente dalla forma, nel campo d'applicazione del presente decreto; 
b) ai contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo svolgimento, lo sviluppo, la 
produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti e 
a quelli concernenti il tempo di trasmissione; 
c) ai contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e conciliazione; 
d) ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, 
alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a 
quelli per i servizi forniti da banche centrali; 
e) ai contratti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale; 
f) ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i cui 
risultati appartengono esclusivamente alla amministrazione aggiudicatrice perché 
li utilizzi nell'esercizio della propria attività, purché la prestazione del 
servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione; 
g) agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso 
un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, in base a un diritto 
di esclusiva di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative, purché queste siano compatibili con il trattato; 

h) agli appalti di servizi nel settore della difesa da aggiudicarsi in 
conformità all'articolo 296 del trattato; 
i) agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti o la cui prestazione debba 
essere accompagnata, in base a disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative, da misure speciali di sicurezza ovvero quando lo esiga la tutela 
degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato; 
l) agli appalti relativi a servizi regolati da specifiche norme procedurali e da 
aggiudicarsi in base: 
1) a un accordo internazionale concluso con uno o più Stati estranei all'Unione 
europea, concernente servizi destinati alla realizzazione, all'utilizzazione o 
allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; 
2) a un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di 
stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo all'Unione europea; 
3) alla procedura propria di un'organizzazione internazionale (7). 
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(7) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. 
Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
 



6. Procedure d'aggiudicazione. 
1. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle 
seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione dell'appalto: 
a) il pubblico incanto; 
b) la licitazione privata; 
c) l'appalto concorso, per settori diversi da quelli indicati all'art. 26.2; 
d) la trattativa privata. 
2. Si intende per: 
a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può 
presentare un'offerta; 
b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto 
le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice; 
c) appalto concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale 
il candidato redige, in base alla richiesta formulata dalla amministrazione 
aggiudicatrice, il progetto del servizio ed indica le condizioni e i prezzi ai 
quali è disposto ad eseguire l'appalto; 
d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione 
aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di 
esse i termini del contratto. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
7. Trattativa privata. 
1. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa 
privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi: 
a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico 
incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di 
offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli 
articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purché le condizioni dell'appalto 
non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici 
pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla 
trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli 
articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano 
presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto; 
b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non 
consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo; 
c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura 
intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 
1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con 
sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezionando 
l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette. 
2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa 
privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara: 
a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che 
sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto 
concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente 
modificate; 
b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla 
tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata 
unicamente a un particolare prestatore di servizi; 
c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base 
alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori 
del concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati 
a partecipare ai negoziati; 
d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza 
determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, 
non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il 
pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa 
privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare 
tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle 
amministrazioni aggiudicatrici; 
e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in 
considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di 
circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del 
servizio oggetto del progetto o del contratto, purché siano aggiudicati al 
prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che: 
1) tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo 
tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti 
all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto 
iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento; 
2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi 
complementari non può, tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo 
all'appalto principale; 
f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già 
affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto 
aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi a 
un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto 
conformemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla 
trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione 
dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il 
costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione 
dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale 
dell'appalto. 
3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma 1, 
lettere a), b) e c). 
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8. Forme di pubblicità. 
1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non appena possibile, dopo 
l'inizio dell'esercizio finanziario, con un avviso indicativo, conforme 
all'allegato 4, lettera A, il volume globale degli appalti per ciascuna delle 
categorie di servizi di cui all'allegato 1 che esse intendono aggiudicare nei 
dodici mesi successivi, se il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di 
quanto disposto dall'articolo 4, risulta pari o superiore, al netto dell'IVA, a 
750.000 euro per gli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, e al controvalore 
in euro di 750.000 DSP per gli altri appalti di cui allo stesso articolo 1, 
commi 1 e 2 (8). 
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto 
pubblico mediante le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) e 
all'art. 7, comma 1, rendono nota tale intenzione con un bando di gara. 
3. Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi ne 
comunicano il risultato con apposito avviso; per gli appalti di servizi di cui 
all'allegato 2 esse precisano, nell'avviso, se acconsentano o meno alla loro 
pubblicazione; non sono, tuttavia, pubblicate le informazioni relative 
all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione della 
legge o sia altrimenti contraria al pubblico interesse o sia lesiva di legittimi 
interessi commerciali di imprese pubbliche o private o possa pregiudicare la 
concorrenza tra prestatori di servizi. 
4. I bandi e gli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3, adottati conformemente 
all'allegato 4, sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio delle 
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; nel caso della procedura 
accelerata di cui all'art. 10, comma 8, detti bandi o avvisi sono inviati per 
telescritto, telegramma o telecopia. 
5. L'avviso di cui al comma 3 è inviato, al più tardi, quarantotto giorni dopo 
l'aggiudicazione dell'appalto. 
6. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano 
avente particolare diffusione nella regione dove si svolgerà la gara non può 
aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, dei 
bandi all'Ufficio di cui al comma 4; la pubblicazione non deve contenere 
informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità europee. 
7. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni 
aggiudicatrici. 
8. La lunghezza del testo di bandi e avvisi non può eccedere, di massima, le 
seicentocinquanta parole. 
9. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche 
per gare di importo inferiore a quello di cui all'art. 1, ma almeno pari o 
superiore a 100.000 E.C.U. 
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(8) Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. 
Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
 



9. Termini relativi ai pubblici incanti. 
1. Per i pubblici incanti non può essere fissato un termine di ricezione delle 
offerte inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di 
gara ai sensi dell'art. 8, comma 4. 
2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni ed, 
eccezionalmente, fino a ventidue giorni se è stato inviato alla Gazzetta 
ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 8, 
comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A, 
nonché di quelle di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve 
essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del 
bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto 
deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la 
presentazione di offerte valide (9). 
3. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, se richiesti in tempo 
utile, devono essere inviati agli offerenti nei sei giorni dal ricevimento della 
richiesta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. 
4. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo 
utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito 
per la ricezione delle offerte. 
5. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o 
informazioni complementari non possano essere rispettati i termini di cui ai 
commi 3 e 4, oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una 
visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al 
capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 1 e 2 debbono essere adeguatamente 
prolungati. 
5-bis. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a 
mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalità 
di presentazione se le offerte: 
a) includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione; 
b) rimangono riservate in attesa della loro valutazione; 
c) se necessario, sono confermate al più presto per iscritto o mediante invio di 
copia autenticata; 
d) vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro 
presentazione (10). 
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(9) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 
(Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
(10) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. 
Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
 



10. Termini relativi alla licitazione privata all'appalto concorso e alla 
trattativa privata. 
1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata 
con pubblicazione del bando di gara, il termine di ricezione delle domande di 
partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere 
inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando stesso; in 
conformità con le prescrizioni del bando, le domande devono essere corredate 
dagli elementi necessari ai fini della scelta dei soggetti da invitare ai sensi 
dell'art. 22, comma 1. 
2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto 
tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. 
3. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo è indicato nell'allegato 5, deve 
essere accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. 
4. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso il termine di ricezione 
delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere 
inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. 
5. Il termine di cui al comma 4 può essere ridotto fino a ventisei giorni se è 
stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo 
di cui all'articolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui 
all'allegato 4, lettera A, e comprensivo, per le procedure ristrette, anche 
delle informazioni di cui all'allegato 4, lettera C); l'invio di tale avviso 
deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione 
del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data (11). 
6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo 
utile, devono essere comunicate ai candidati almeno sei giorni prima del termine 
stabilito per la ricezione delle offerte. 
7. Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei 
luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato 
d'oneri, i termini di cui ai commi 4 e 5 debbono essere adeguatamente 
prolungati. 
8. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti nei commi 1 e 4, 
le amministrazioni giudicatrici possono stabilire: 
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a 
quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara; 
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data 
di spedizione della lettera d'invito. 
9. Nei casi di cui al comma 8 l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel 
bando di gara, le ragioni d'urgenza che giustificano l'abbreviazione dei 
termini; il termine di cui al comma 6 può, in tali casi, essere ridotto a 
quattro giorni. 
10. La domanda di partecipazione alle gare può effettuarsi, oltre che per 
lettera, anche con telegramma, telescritto, telefono o telecopia; in tali 
ipotesi essa è comunque confermata con lettera da spedirsi non oltre il termine 
di cui al comma 1. 
11. Nei casi di cui al comma 8 le domande di partecipazione alle gare e gli 
inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i canali più rapidi 
possibili; quando le domande vengono fatte mediante telegramma, telescritto, 
telefono o telecopia esse devono essere confermate con lettera spedita prima 
della scadenza del termine di cui alla lettera a) dello stesso comma 8. 
11-bis. Le offerte sono presentate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 
5-bis (12). 
------------------------ 
(11) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 
(Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
(12) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. 
Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
11. Raggruppamenti di imprese. 
1. Alle gare per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente 
decreto sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e 
temporaneamente raggruppate. 
2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate 
e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole 
imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le 
stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo. 
3. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti 
dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate. 
4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della 
gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad 
una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere 
espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da 
scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il 
relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale 
dell'impresa capogruppo. 
5. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha 
effetto nei riguardi dell'amministrazione. 
6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese 
mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di 
qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo l'eventuale collaudo, fino 
all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere 
direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti. 
7. Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione 
fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini 
della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 
8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa 
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, 
l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del 
gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel 
gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria 
nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto. 
9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa 
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, 
l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso 
dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a 
mezzo delle altre imprese mandanti (13). 
------------------------ 
(13) Articolo così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. 
Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
 



12. Esclusione dalla partecipazione alle gare. 
1. Fermo il disposto, per le imprese stabilite in Italia, del decreto 
legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche e indipendentemente da 
quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, 
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla 
partecipazione alle gare i concorrenti: 
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a 
carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale; 
b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, 
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro 
moralità professionale o per delitti finanziari; 
c) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un 
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto 
dall'amministrazione aggiudicatrice; 
d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
f) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire 
informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli 
articoli da 13 a 17. 
2. A dimostrazione che il concorrente non si trova in una delle situazioni di 
cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un 
certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o dello Stato in cui è 
stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme e nei limiti di 
cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dal prestatore di servizi interessato, che 
attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette 
situazioni. 
3. Se la legislazione dello Stato in cui il concorrente è stabilito non 
contempla il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se 
tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere 
sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è 
sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve 
essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o 
ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla 
legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l'autenticità. 
4. Il Ministero della giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre 
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle 
politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei 
certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le 
amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. 
Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il 
coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi 
alla Commissione europea e agli altri Stati membri. 
5. Le persone giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato membro in 
cui sono stabilite, sono autorizzate a svolgere la prestazione del servizio di 
cui si tratta, non possono essere escluse dalle gare sulla base di disposizioni 
nazionali che non consentono l'esecuzione di tale prestazione da parte delle 
medesime; tuttavia, ad esse può essere richiesto di indicare, nell'offerta o 
nella domanda di partecipazione, il nome e le qualificazioni professionali delle 
persone che effettuano la prestazione del servizio stesso (14). 
------------------------ 
(14) Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 
(Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
 



13. Capacità economica e finanziaria. 
1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese 
concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: 
a) idonee dichiarazioni bancarie; 
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa; 
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo 
ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre 
esercizi. 
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati 
al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di 
richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere 
richiesti a prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non prevedono la 
pubblicazione del bilancio. 
3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le 
referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione 
aggiudicatrice (15). 
------------------------ 
(15) Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 
(Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
 



14. Capacità tecnica. 
1. La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti, negli appalti di 
cui all'allegato 1, può essere fornita mediante: 
a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con 
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, 
dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni 
o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a 
privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, 
in mancanza, dallo stesso concorrente; 
b) l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o 
dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti 
concretamente responsabili della prestazione di servizi; 
c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, 
o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di 
qualità; 
d) l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il 
numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; 
e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, 
compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del 
servizio e delle misure adottate per garantire la qualità; 
f) il controllo, effettuato dalla amministrazione o, per suo incarico, da un 
organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, 
allorché il servizio da prestare sia complesso o debba rispondere, 
eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di 
produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle 
misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità; 
g) l'indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, 
eventualmente, subappaltare. 
2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nella lettera 
d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o 
dimostrati. 
3. Le informazioni di cui all'art. 13 e quelle di cui al comma 1 non possono 
eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto 
dei legittimi interessi del concorrente relativi alla protezione dei segreti 
tecnici e commerciali. 
4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano la presentazione di 
certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente 
osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità, esse fanno 
riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie 
di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme 
europee EN 45000. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati 
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; esse 
ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di 
garanzia della qualità qualora il concorrente non abbia accesso a tali 
certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti. 
------------------------ 
 



15. Iscrizione nei registri professionali. 
1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro 
residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel 
registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti 
consigli nazionali degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati 
membri, non residenti in Italia, può essere richiesta la prova dell'iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all'allegato 9 o di presentare una 
dichiarazione giurata o un certificato in conformità con quanto previsto in tale 
allegato (16). 
2. Se i concorrenti ad un appalto pubblico di servizi debbono, nello Stato 
membro in cui sono stabiliti, essere in possesso di una particolare 
autorizzazione o appartenere a una particolare organizzazione ai fini della 
prestazione del servizio in quello Stato, l'amministrazione aggiudicatrice può 
richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero 
dell'appartenenza a tale organizzazione. 
------------------------ 
(16) Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. 
Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
 



16. Completamento e chiarimento dei documenti presentati. 
1. Nei limiti previsti dagli articoli 12, comma 1, 13, 14, e 15, le 
amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, i concorrenti a 
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 
------------------------ 
 



17. Elenchi ufficiali di prestatori di servizi. 
1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi possono 
presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato 
d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la 
relativa classificazione. 
2. L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma 
1, certificata dall'autorità che ha istituito l'elenco, costituisce, per le 
amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d'idoneità alla prestazione dei 
servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, 
limitatamente a quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettere a), b), c) 
ed f), 13, comma 1, lettere b) e c), 14, comma 1, lettera b), e 15 del presente 
decreto (17). 
3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 non 
possono essere contestati; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali può essere richiesta ai concorrenti 
iscritti negli elenchi un'apposita certificazione aggiuntiva. 
4. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi 
ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i prestatori di 
servizi italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o 
dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 12 a 15; le 
amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano agli altri 
Stati membri nome e indirizzo degli organismi presso i quali possono essere 
presentate le domande d'iscrizione. 
5. I concorrenti agli appalti pubblici di servizi debbono poter partecipare alle 
gare indipendentemente dalla loro iscrizione in elenchi di prestatori di fiducia 
eventualmente costituiti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici. 
------------------------ 
(17) Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. 
Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
18. Subappalto. 
1. Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al 
concorrente di indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda 
eventualmente subappaltare a terzi. 
2. L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilità 
dell'appaltatore aggiudicatario. 
3. La disciplina del subappalto nel settore dei lavori pubblici contenuta 
nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e 
integrazioni, si applica anche nelle ipotesi di subappalto nel settore degli 
appalti pubblici di servizi. 
------------------------ 
 



19. Disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di 
lavoro. 
1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a indicare, nel capitolato d'oneri, 
le autorità presso le quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa 
gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione 
dell'impiego e di condizioni di lavoro e applicabili nel corso dell'esecuzione 
del contratto. 
2. L'amministrazione aggiudicatrice, nel fornire le informazioni di cui al comma 
1, chiede ai concorrenti di precisare, senza che ciò osti all'applicazione delle 
disposizioni di cui all'art. 25, che nel redigere le offerte hanno tenuto conto 
degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione 
dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro. 
------------------------ 
 



20. Prescrizioni tecniche. 
1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato 3 sono contenute nei capitolati 
d'oneri o nei documenti contrattuali relativi a ciascun appalto. 
2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, in quanto compatibili 
con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono 
definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali 
che recepiscono norme europee o ad omologazioni tecniche europee oppure a 
specifiche tecniche comuni. 
------------------------ 
 



21. Deroghe in materia di prescrizioni tecniche. 
1. L'amministrazione aggiudicatrice può derogare alle disposizioni di cui 
all'art. 20, comma 2, qualora: 
a) le norme, le omologazioni tecniche europee o le specifiche tecniche comuni 
non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità, 
ovvero non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo 
soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche 
europee o specifiche tecniche comuni; 
b) l'applicazione delle norme, delle omologazioni tecniche europee o delle 
specifiche tecniche comuni comporti l'impiego di prodotti o materiali 
incompatibili con le apparecchiature già usate dall'amministrazione 
aggiudicatrice, ovvero costi sproporzionati o difficoltà tecniche 
sproporzionate, purché venga definita contestualmente e per iscritto una 
strategia che consenta il passaggio, entro un determinato periodo di tempo, alle 
indicate norme, omologazioni e specifiche; 
c) il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti per esso 
inadeguato il ricorso a norme europee, a omologazioni tecniche europee o a 
specifiche tecniche comuni già esistenti; 
d) l'applicazione dell'art. 20, comma 2, pregiudichi l'attuazione della 
direttiva 86/361/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986, concernente la prima fase 
del reciproco riconoscimento della omologazione delle apparecchiature terminali 
di telecomunicazioni, o della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 
1986, relativa alla normalizzazione del settore delle tecnologie 
dell'informazione e delle telecomunicazioni, ovvero di altri atti comunitari in 
specifici settori relativi a servizi o a prodotti. 
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di quanto previsto nel 
comma 1, ne indicano, ogni qualvolta ciò sia possibile, i motivi nel bando di 
gara oppure nei capitolati d'oneri e ne indicano, in ogni caso, i motivi nella 
propria documentazione interna e li comunicano, previa loro richiesta, agli 
Stati membri e alla Commissione CE. 
3. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di 
specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche: 
a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali, di cui sia 
riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali fissati dalle direttive 
comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste 
nelle medesime e, in particolare, secondo le procedure stabilite nella direttiva 
89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, concernente i prodotti da 
costruzione; 
b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in 
materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere, nonché di 
impiego dei materiali; 
c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti; in tal caso, deve 
essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a: 
1) norme nazionali che recepiscono norme internazionali riconosciute 
dall'Italia; 
2) altre norme e omologazioni tecniche nazionali; 
3) qualsiasi altra norma. 
4. È vietata, salvo che sia giustificata dall'oggetto del contratto, 
l'introduzione, nelle relative clausole, di prescrizioni tecniche che menzionino 
prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, ovvero ottenuti 
mediante un particolare procedimento e che abbiano, quindi, l'effetto di 
favorire o di escludere determinati prestatori di servizi; è, in particolare, 
vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi, nonché l'indicazione di una 
origine o di una produzione determinata; tuttavia, tale indicazione, 
accompagnata dall'espressione "o equivalente", è autorizzata quando l'oggetto 
del contratto non possa essere descritto diversamente mediante specifiche 
sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati. 
------------------------ 
 



22. Scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette. 
1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata 
l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei 
requisiti prescritti dagli articoli da 12 a 17, quelli da invitare per la 
presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si basa 
sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del prestatore di servizi, 
nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le 
condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte. 
2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione 
aggiudicatrice può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri 
minimo e massimo di prestatori di servizi che intende invitare; i limiti sono 
definiti in relazione alla natura del servizio da prestare, fermo restando che 
il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di 
norma, a venti prestatori di servizi; in ogni caso, il numero di candidati 
invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una 
concorrenza effettiva. 
3. Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'art. 7, comma 1, il numero dei 
candidati non può essere inferiore a tre, purché vi sia un numero sufficiente di 
candidati idonei. 
4. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza 
discriminazioni, ai cittadini di altri Stati membri che soddisfano i requisiti 
necessari, alle stesse condizioni applicate ai cittadini italiani. 
------------------------ 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
23. Criteri di aggiudicazione. 
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative 
riguardanti la remunerazione di particolari servizi, gli appalti pubblici di 
servizi di cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei seguenti 
criteri: 
a) unicamente al prezzo più basso; 
b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad 
elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad 
esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e 
funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il 
termine di consegna o esecuzione, il prezzo (17/a). 
2. Nel caso di aggiudicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le 
amministrazioni aggiudicatrici devono menzionare, nel capitolato d'oneri o nel 
bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, 
possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza. 
3. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere, nel bando di gara, che i 
concorrenti formulino l'offerta precisando modalità atte ad assicurare, in caso 
di aggiudicazione in loro favore, l'efficace e continuativo collegamento con la 
stessa amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del 
servizio. 
4. L'affidamento della progettazione non è compatibile con l'aggiudicazione, a 
favore dello stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai 
servizi progettati; della suddetta incompatibilità deve essere data notizia nel 
bando di gara. 
5. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro dieci giorni 
dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al 
concorrente che segue nella graduatoria. 
6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 
1, lettera b), volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualità in 
relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni 
aggiudicatrici in sede di bando o di lettera di invito (18). 
------------------------ 
(17/a) Vedi il D.P.C.M. 27 febbraio 1997, n. 116, riportato al n. A/XLII e il 
D.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117, riportato al n. A/L. 
(18) Comma così sostituito dall'art. 53, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge 
comunitaria 2001. 
 



24. Varianti. 
1. Quando l'aggiudicazione avviene in base all'art. 23, comma 1, lettera b), 
l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione le varianti 
presentate dagli offerenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi 
prescritti dalla stessa amministrazione. 
2. L'amministrazione aggiudicatrice indica, nel bando di gara, se le varianti 
sono ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi 
che esse devono rispettare e le modalità per la loro presentazione. 
3. L'amministrazione aggiudicatrice non può respingere la presentazione di una 
variante soltanto perché essa sia stata stabilita con specifiche tecniche 
definite con riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a 
omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni di cui 
all'art. 20, comma 2, o con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui 
all'art. 21, comma 3, lettere a) e b). 
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti a norma dei 
commi 1, 2 e 3, non possono respingere una variante soltanto perché 
configurerebbe, se accolta, un contratto di forniture anziché un appalto 
pubblico di servizi. 
------------------------ 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
25. Offerte anormalmente basse. 
1. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla 
prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per 
iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta 
ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni 
ricevute. 
2. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle 
giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o 
le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui 
dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l'originalità del 
servizio stesso, con l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti 
elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali. 

3. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le offerte che 
presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media 
aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle 
offerte in aumento. 
4. Nella verifica delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto 
anche degli oneri eventualmente connessi, per l'aggiudicatario, all'applicazione 
dell'art. 23, comma 3 (9/cost) (18/a). 
------------------------ 
(9/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18-29 aprile 1996, n. 132 (Gazz. 
Uff. 8 maggio 1996, n. 19, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, promossa in riferimento 
agli artt. 117, 118, 119, 11 e 77 della Costituzione. 
(18/a) Vedi, anche, l'art. 1, L. 7 novembre 2000, n. 327. 
 



26. Concorsi di progettazione. 
1. Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche 
se rientranti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e 
successive modifiche (19). 
2. I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire 
all'amministrazione o al soggetto aggiudicatore, soprattutto nel settore della 
pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e 
dell'ingegneria civile, nonché in quello dell'elaborazione dati, un piano o un 
progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o 
senza assegnazione di premi. 
3. Le presenti disposizioni si applicano: 
a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di 
aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del presente decreto, il 
cui valore stimato al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, 
è pari o superiore ai valori indicati nell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, in 
relazione ai soggetti aggiudicatori e agli appalti di servizi da tali 
disposizioni contemplati, con l'esclusione degli appalti di servizi di cui 
all'articolo 3, comma 5; 
b) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di 
aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del decreto legislativo 17 
marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, il cui valore stimato, al netto 
dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore: 
1) a 600.000 euro per gli appalti di servizi indetti dai soggetti aggiudicatori 
che svolgono la propria attività nei settori indicati nell'allegato X dello 
stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche; 
2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per gli appalti di servizi contemplati 
nell'allegato XVI A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive 
modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attività 
nei settori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX del decreto stesso; sono 
esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui alla categoria n. 8 dell'allegato 
XVI A e i servizi di telecomunicazioni di cui alla categoria n. 5 dell'allegato 
medesimo, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526; 
3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui al n. 2, secondo periodo, 
che precede e per quelli di cui all'allegato XVI B del decreto legislativo 17 
marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori 
che svolgono le proprie attività nei settori di cui agli allegati da I a IX 
dello stesso decreto (20). 
4. I soggetti aggiudicatori di cui al comma 3 applicano le presenti disposizioni 
anche per i concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi 
di partecipazione e dei versamenti a favore dei partecipanti è uguale o 
superiore ai valori nella stessa disposizione precisati (21). 
5. L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire un concorso di 
progettazione pubblica un bando di concorso. 
6. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità del 
presente decreto e messe a disposizione degli interessati alla partecipazione. 
7. Fermo il disposto di cui all'art. 12, comma 2, l'ammissione dei partecipanti 
ai concorsi di progettazione non può essere limitata al territorio nazionale o a 
parte di esso. 
8. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le 
amministrazioni e soggetti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e 
non discriminatori; in ogni caso il numero dei candidati da invitare deve 
garantire un'effettiva concorrenza. 
9. La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche 
indipendenti dai partecipanti al concorso. 
10. Ogni qualvolta ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione 
professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve 
possedere la stessa qualificazione o una equipollente. 
11. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi 
pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e solo in 
base ai criteri specificati nel bando di concorso di cui all'allegato 6A. 
12. L'amministrazione che abbia espletato un concorso di progettazione invia 
all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee un avviso in merito ai 
risultati della procedura, conforme all'allegato 6B; per i concorsi di cui ai 
commi 3 e 4, primo periodo, l'avviso deve essere inviato entro quarantotto 
giorni dalla chiusura del concorso; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, 
secondo periodo, detto termine è pari a giorni sessanta. 
13. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, si applicano anche 
con riguardo ai concorsi di progettazione (22). 
14. Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per quanto di rispettiva 
competenza, nel rispetto delle disposizioni che precedono, fissano le regole 
necessarie per l'espletamento dei concorsi di progettazione, tenendo conto, in 
relazione ai settori di applicazione e alla specificità della progettazione, del 
regolamento previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 
successive modifiche ed integrazioni. 
------------------------ 
(19) Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. 
Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
(20) Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. 
Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
(21) Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. 
Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
(22) Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. 
Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
 



27. Adempimenti procedurali e comunicazioni alla Commissione CE. 
1. L'amministrazione aggiudicatrice nei quindici giorni dal ricevimento di 
eventuali istanze scritte, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della 
loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano 
presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i 
vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente 
al quale è stato aggiudicato l'appalto; possono essere motivatamente omesse, 
peraltro, alcune informazioni relative all'aggiudicazione se: 
1) sono di ostacolo all'applicazione di norme di legge; 
2) sono contrarie al pubblico interesse; 
3) sono lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o 
private; 
4) pregiudicano la concorrenza tra i prestatori di servizi (23). 
2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto, ai concorrenti che lo 
richiedono, le decisioni prese in merito all'aggiudicazione di un appalto di 
servizi oggetto di una gara, compresi i motivi che l'hanno indotta a rinunciare 
all'aggiudicazione o ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale 
decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee 
(24). 
3. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalità di cui all'art. 23, 
comma 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione 
CE il rifiuto delle offerte ritenute troppo basse. 
4. Per ogni appalto concluso l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale 
contenente almeno le seguenti informazioni: 
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa; 
b) l'oggetto e il valore dell'appalto; 
c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta; 
d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione; 
e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta 
e, se nota, la parte di appalto che il medesimo intende subappaltare a terzi; 
f) le circostanze che, ai sensi dell'art. 7, giustificano il ricorso alla 
trattativa privata. 
5. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, è comunicato, dietro sua 
richiesta, alla Commissione CE. 
6. Con apposita relazione l'amministrazione aggiudicatrice precisa alla 
Commissione CE, dietro sua richiesta, le ragioni che l'hanno indotta ad 
utilizzare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a). 
7. Ogni accordo internazionale concluso con le modalità di cui all'art. 5, comma 
2, lettera m), n. 1), è comunicato alla Commissione CE. 
------------------------ 
(23) Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. 
Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
(24) Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. 
Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
 



28. Prospetti statistici. 
1. Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche 
tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 
322, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 
il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo 
ai contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il 
coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 
ottobre alla Commissione europea. 
2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 8 i prospetti di 
cui al comma 1 indicano almeno: 
a) il valore globale degli appalti di servizi aggiudicati da ciascuna di esse al 
di sotto delle soglie di cui all'articolo 1, comma 2; 
b) per gli appalti di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 1, comma 2, il numero e il valore degli appalti aggiudicati da 
ciascuna amministrazione aggiudicatrice, distinguendo, ove possibile, secondo il 
tipo di procedura, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui agli 
allegati 1 e 2, la nazionalità degli aggiudicatari e, in caso di gare a 
trattativa privata, secondo la suddivisione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, 
e con la precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a 
ciascuno Stato membro e a Paesi terzi; 
c) il numero e il valore globale degli appalti di servizi eventualmente 
aggiudicati in base a deroghe all'accordo OMC - Organizzazione mondiale per il 
commercio, già accordo GATT. 
3. Per tutte le tre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1 
indicano: 
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, di importo uguale o 
superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, distinguendo, ove 
possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla 
nomenclatura di cui all'allegato 1 e la nazionalità dei prestatori di servizi ai 
quali sono stati aggiudicati gli appalti, con la precisazione del numero e del 
valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi e, nel 
caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione di cui all'articolo 7, 
commi 1 e 2; 
b) il valore totale degli appalti aggiudicati in base alle deroghe all'accordo 
OMC - Organizzazione mondiale per il commercio, già accordo GATT. 
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le 
informazioni relative agli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, di importo 
stimato, al netto dell'IVA, inferiore a 200.000 euro (25). 
------------------------ 
(25) Articolo così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 
(Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
 



29. Computo dei termini. 
1. Il computo dei termini previsti nel presente decreto è effettuato secondo le 
disposizioni del regolamento CEE - Euratom n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 
1971. 
------------------------ 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
30. Procedure di ricorso. 
1. Fermo quanto previsto agli articoli 33, comma 2, lettera e), e 35, comma 5, 
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le disposizioni in materia di 
violazioni del diritto comunitario contenute nell'articolo 12 della legge 19 
febbraio 1992, n. 142, si applicano agli appalti disciplinati dal presente 
decreto (26). 
------------------------ 
(26) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 
(Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
 



31. Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e 
Bolzano. 
1. Le leggi delle regioni, nelle materie di propria competenza, devono 
rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto per quanto attiene 
agli ambiti soggettivi e oggettivi di operatività, nonché in materia di 
procedure di aggiudicazione, di forme di pubblicità, di termini procedurali, di 
riunione di imprese, di requisiti soggettivi di partecipazione, di iscrizione 
nei registri professionali e negli elenchi ufficiali di prestatori di servizi, 
di subappalto, di prescrizioni tecniche non discriminatorie, di scelta dei 
soggetti da invitare alle procedure ristrette, di criteri d'aggiudicazione, di 
varianti, di verifica delle offerte anomale, di concorso di progettazione, di 
adempimenti procedurali e di comunicazione agli organi della CE, di rilevazioni 
statistiche. 
2. Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale e 
le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
------------------------ 
 



32. Allegati. 
1. Gli allegati da 1 a 9 sono parte integrante del presente decreto (27). 
1-bis. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le 
modifiche e integrazioni necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni 
arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o 
nazionali; gli allegati sono modificati con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica 
degli allegati 7 e 8 vengono trasmessi alla Commissione europea a cura del 
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie (28). 
------------------------ 
(27) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 
(Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
(28) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. 
Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
 



Allegato 1 


+------+----------------------------------------+--------------+
|      |                                        |     N. di    |
| Cat. |             DENOMINAZIONE              |  riferimento |
|      |                                        |   della CPC  |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   1. |Servizi di manutenzione e riparazione   |  6112, 6122, |
|      |                                        |   633, 886   |
|   2. |Servizi di trasporto  terrestre [1], in-|  712 (salvo  |
|      | clusi i servizi con furgoni blindati, e| 71235), 7512,|
|      | servizi di  corriere ad  esclusione del|     87304    |
|      | trasporto di posta                     |              |
|   3. |Servizi di trasporto aereo di passeggeri|  73, (salvo  |
|      | e merci, escluso il trasporto di posta |     7321)    |
|   4. |Trasporto  di  posta per  via  terrestre|              |
|      | [1], e aerea                           |  71235, 7321 |
|   5. |Servizi di telecomunicazione [2]        |      752     |
|   6. |Servizi finanziari                      |  ex 81, 812, |
|      |  a) servizi assicurativi               |      814     |
|      |  b) servizi bancari e finanziari [3]   |              |
|   7. |Servizi informatici ed affini           |       84     |
|   8. |Servizi R&S [4]                         |       85     |
|   9. |Servizi di  contabilità,  revisione  dei|      862     |
|      | conti e tenuta dei libri contabili     |              |
|  10. |Servizi  di  ricerca  di  mercato  e  di|      864     |
|      | sondaggio dell'opinione pubblica       |              |
|  11. |Servizi  di   consulenza   gestionale  e|   865, 866   |
|      | affini [5]                             |              |
|  12. |Servizi  attinenti  all'architettura  ed|      867     |
|      | all'ingegneria, anche integrata; servi-|              |
|      | zi  attinenti  all'urbanistica  ed alla|              |
|      | paesaggistica; servizi  affini di  con-|              |
|      | sulenza scientifica e  tecnica; servizi|              |
|      | di sperimentazione tecnica ed analisi  |              |
|  13. |Servizi pubblicitari                    |      871     |
|  14. |Servizi di  pulizia degli  edifici e  di| 874, da 82201|
|      | gestione delle proprietà immobiliari   |    a 82206   |
|  15. |Servizi di  editoria e di stampa in base|     88442    |
|      | a tariffa od a contratto               |              |
|  16. |Eliminazione  di  scarichi di fogna e di|      94      |
|      | rifiuti; disinfestazione e servizi ana-|              |
|      | loghi                                  |              |
                                                                
__________
  [1] Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia  che rientrano
nella categoria 18.                                             
  [2] [Esclusi i  servizi  di  telefonia  vocale, di  telex,  di
radiotelefonia, di  radioavviso  senza  trasmissione  di parola,
nonché i servizi di trasmissione via satellite] (29).           
  [3] Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relati-
vi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento
di titoli o  di altri  strumenti finanziari, nonché dei  servizi
forniti da banche centrali.                                     
  [4] Ad  esclusione  dei  contratti dei  servizi  di  ricerca e
sviluppo diversi  da  quelli di  cui beneficiano  esclusivamente
le  amministrazioni per loro  uso nell'esercizio  della  propria
attività, nella  misura in cui  la  prestazione  di servizi  sia
interamente retribuita da dette amministrazioni.                
  [5] Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.        
------------------------ 
(29) Nota soppressa dall'art. 18, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (Gazz. 
Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
 



Allegato 2 


+------+----------------------------------------+--------------+
|      |                                        |     N. di    |
| Cat. |             DENOMINAZIONE              |  riferimento |
|      |                                        |   della CPC  |
+------+----------------------------------------+--------------+
|  17. |Servizi alberghieri e di ristorazione   |       64     |
|  18. |Servizi di trasporto per ferrovia       |      711     |
|  19. |Servizi di trasporto per via d'acqua    |       72     |
|  20. |Servizi di  supporto e sussidiari per il|       74     |
|      | settore dei trasporti                  |              |
|  21. |Servizi legali                          |      861     |
|  22. |Servizi di collocamento e reperimento di|      872     |
|      | personale                              |              |
|  23. |Servizi di investigazione e di  sicurez-|  873 (salvo  |
|      | za, eccettuati  i  servizi con  furgoni|    87304)    |
|      | blindati                               |              |
|  24. |Servizi  relativi  all'istruzione, anche|       92     |
|      | professionale                          |              |
|  25. |Servizi sanitari e sociali              |       93     |
|  26. |Servizi ricreativi, culturali e sportivi|       96     |
|  27. |Altri servizi                           |              |
------------------------ 
 



Allegato 3 
DEFINIZIONI DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE 
Ai fini del presente decreto si intende per: 
1. "specifiche tecniche": l'insieme delle prescrizioni d'ordine tecnico, 
contenute in particolare nel capitolato d'oneri, che definiscono le 
caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura 
e che permettono di caratterizzare obiettivamente l'opera, il materiale, il 
prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati 
dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i 
livelli di qualità o proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i 
requisiti applicabili al materiale, al prodotto od alla fornitura per quanto 
riguarda la garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo ed i 
metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura. Esse comprendono 
altresì le regole riguardanti la progettazione e le modalità di determinazione 
dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere, 
nonché i metodi o le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione 
tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice è in grado di prescrivere, 
nell'ambito di regolamenti generali o specifici, in relazione all'opera finita 
ed ai materiali od alle parti che la compongono; 
2. "norme": le specifiche tecniche, la cui osservanza non è in linea di massima 
obbligatoria, approvate da un ente di normalizzazione riconosciuto ai fini di 
un'applicazione ripetuta e continua; 
3. "norme europee": le norme approvate dal Comitato europeo per la 
standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica 
(Cenelec) in quanto "norme europee (EN)" ovvero "documenti d'armonizzazione 
(HD)", in base alle regole comuni di queste organizzazioni, ovvero dall'Istituto 
europeo delle norme per le telecomunicazioni (ETSI - European Telecomunication 
Standards Institute) in quanto "norme europee per le telecomunicazioni (ETS)"; 
4. "omologazione tecnica europea": la valutazione tecnica favorevole 
dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti 
essenziali per la realizzazione di opere, in funzione delle caratteristiche 
intrinseche del prodotto stesso e di determinate condizioni d'applicazione e 
d'impiego. L'omologazione europea è rilasciata da un organismo designato a 
questo scopo dallo Stato membro; 
5. "specifiche tecniche comuni": le specifiche tecniche stabilite conformemente 
ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri per garantire un'applicazione 
conforme in tutti gli Stati membri, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità europee; 
6. "requisiti essenziali": i requisiti riguardanti la sicurezza, la salute e 
determinati altri aspetti d'interesse generale che l'opera può soddisfare. 
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Allegato 4 (30) (30/a) 
MODELLI DI BANDI E AVVISI DI GARA 
A - Preinformazione. 
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax 
dell'amministrazione e, qualora non coincidano con i primi, del servizio al 
quale possono esser richieste informazioni aggiuntive. 
2. Appalti complessivi che s'intendono aggiudicare in ciascuna delle categorie 
di servizi di cui all'allegato 1. 
3. Data provvisoria per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione per ogni 
categoria. 
4. Altre informazioni. 
5. Data d'invio dell'avviso. 
6. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee. 
7. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo 
d'applicazione dell'accordo O.M.C. 
B - Procedure aperte. 
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax 
dell'amministrazione. 
2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei 
servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se 
possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere 
esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, 
eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto 
per i servizi da aggiudicare. 
3. Luogo di esecuzione. 
4. a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia 
riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, 
regolamentari od amministrative; 
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in 
causa; 
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il 
nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione 
del servizio. 
5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare 
offerte per una parte dei servizi in questione. 
6. Eventuale divieto di varianti. 
7. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, 
per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio. 
8. a) denominazione ed indirizzo del servizio al quale possono venire richiesti 
i documenti del caso; 
b) termine ultimo per la richiesta di tali documenti; 
c) all'occorrenza, costo e modalità di pagamento delle somme pagabili per tali 
documenti. 
9. a) termine ultimo per il ricevimento delle offerte; 
b) indirizzo al quale devono essere avviate; 
c) lingua o lingue nelle quali devono essere redatte. 
10. a) persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte; 
b) data, ora e luogo dell'apertura. 
11. Se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste. 
12. Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni in materia. 
13. All'occorrenza, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 
prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto. 
14. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonché 
informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di 
carattere economico e tecnico che devono soddisfare. 
15. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta. 
16. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro 
classificazione per ordine d'importanza. I criteri diversi da quello del prezzo 
più basso vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri. 
17. Altre informazioni. 
18. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione. 
19. Data d'invio del bando. 
20. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee. 
21. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di 
applicazione dell'accordo OMC. 
C - Procedure ristrette. 
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax 
dell'amministrazione. 
2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei 
servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se 
possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere 
esercitate. Nel caso di appalti regolari o rinnovabili nel corso di un 
determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle 
successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare. 
3. Luogo di esecuzione. 
4. a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia 
riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, 
regolamentari od amministrative; 
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in 
causa; 
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il 
nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione 
del servizio. 
5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori dei servizi di 
presentare offerte per una parte dei servizi in questione. 
6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un 
massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte. 
7. Eventuale divieto di varianti. 
8. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, 
per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio. 
9. Eventualmente forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 
prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto. 
10. a) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata; 
b) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione; 
c) indirizzo al quale vanno inviate; 
d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte. 
11. Termine ultimo entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare 
offerte. 
12. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste. 
13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonché 
informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di 
carattere economico e tecnico che devono soddisfare. 
14. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro 
classificazione in ordine d'importanza, qualora tali informazioni non figurino 
nell'invito a presentare offerte. 
15. Altre informazioni. 
16. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione. 
17. Data d'invio del bando. 
18. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee. 
19. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di 
applicazione dell'accordo OMC. 
D - Procedure negoziate. 
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax 
dell'amministrazione. 
2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei 
servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se 
possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere 
esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, 
eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto 
per i servizi da aggiudicare. 
3. Luogo di esecuzione. 
4. a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia 
riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, 
regolamentari od amministrative; 
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in 
causa; 
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il 
nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione 
del servizio. 
5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare 
offerte per una parte dei servizi in questione. 
6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un 
massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte. 
7. Eventuale divieto di varianti. 
8. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, 
per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio. 
9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 
prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto. 
10. a) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata; 
b) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione; 
c) indirizzo al quale vanno inviate; 
d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte. 
11. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste. 
12. Informazioni relative alla posizione del prestatore di servizi, nonché 
informazioni e formalità necessarie a valutare le condizioni minime di carattere 
economico e tecnico che devono soddisfare. 
13. Se del caso, nomi ed indirizzi di prestatori di servizi già selezionati 
dall'amministrazione aggiudicatrice. 
14. Altre informazioni. 
15. Data d'invio del bando. 
16. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee. 
17. Date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta ufficiale 
delle Comunità europee. 
18. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di 
applicazione dell'accordo OMC. 
E - Appalti aggiudicati. 
(avviso di postinformazione) 
1. Nome ed indirizzo dell'amministrazione. 
2. Procedura d'aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata non 
preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale 
procedura (articolo 7, comma 2). 
3. Categoria del servizio e descrizione; numero di riferimento CPC; quantità di 
servizi aggiudicati. 
4. Data di aggiudicazione dell'appalto. 
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto. 
6. Numero di offerte ricevute. 
7. Nome ed indirizzo del o dei prestatori di servizi. 
8. Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati. 
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o 
offerta massima e minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione. 

10. Se del caso, valore e quota del contratto che possono essere subappaltati a 
terzi. 
11. Altre informazioni. 
12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle 
Comunità europee. 
13. Data d'invio dell'avviso. 
14. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee. 
15. Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all'allegato 2, accordo 
dell'amministrazione aggiudicatrice per la pubblicazione dell'avviso (articolo 
8, comma 3). 
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(30) Allegato così sostituito dall'art. 18, comma 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 
65 (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
(30/a) Il presente allegato non è più utilizzato per gli appalti pubblici 
rientranti nell'àmbito di applicazione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 9 
aprile 2003, n. 67, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dello stesso 
decreto. 
 



Allegato 5 
(art. 10, comma 3) 
MODELLO DI LETTERA D'INVITO 
La lettera d'invito contiene almeno: 
a) se del caso, l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il 
capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale 
domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere 
eventualmente versata per ottenere detti documenti; 
b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere 
spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte; 
c) gli estremi del bando di gara pubblicato; 
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle 
dichiarazioni verificabili fornite dal candidato a norma degli articoli 13 e 14 
oppure a completamento delle informazioni ivi previste (punto 13 degli allegati 
4B, 4C, e punto 12 dell'allegato 4D). 
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara. 
------------------------ 
 



Allegato 6 (30/b) 
A. Bandi di concorso di progettazione 
1. Nome, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax 
dell'amministrazione e del servizio al quale possono venir richiesti i documenti 
del caso. 
2. Descrizione del progetto. 
3. Natura del concorso: aperto o ristretto. 
4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei 
progetti. 
5. Nel caso di concorsi ristretti: 
a) numero previsto di partecipanti; 
b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati; 
c) criteri che verranno applicati alla selezione dei partecipanti; 
d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione. 
6. Eventuale indicazione del fatto che la partecipazione sia riservata ad una 
particolare professione. 
7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti. 
8. Se del caso, nomi dei membri della giuria selezionati. 
9. Indicazione del fatto che la decisione della giuria sia vincolante o no per 
le amministrazioni o per i soggetti aggiudicatori. 
10. Se del caso, numero e valore dei premi in palio. 
11. Se del caso, indicazione particolareggiata degli importi pagabili a tutti i 
partecipanti. 
12. Indicazione del fatto che i concorrenti premiati abbiano o meno diritto 
all'aggiudicazione di eventuali contratti complementari o, nel caso di cui 
all'art. 26, commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo, di eventuali appalti 
volti a dar seguito al progetto. 
13. Altre informazioni. 
14. Data d'invio del bando. 
15. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee. 
B. Risultati dei concorsi di progettazione 
1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax 
dell'amministrazione. 
2. Descrizione del progetto. 
3. Numero totale dei partecipanti. 
4. Numero dei partecipanti esteri. 
5. Vincitori del concorso. 
6. Se del caso, premi assegnati. 
7. Altre informazioni. 
8. Riferimento del bando di concorso di progettazione. 
9. Data d'invio dell'avviso. 
10. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee. 
------------------------ 
(30/b) Il presente allegato non è più utilizzato per gli appalti pubblici 
rientranti nell'àmbito di applicazione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 9 
aprile 2003, n. 67, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dello stesso 
decreto. 
 



Allegato 7 (31) 
ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO 
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) 
Organismi: 
Società "Stretto di Messina" (D.P.C.M. 23 gennaio 1998;) 
Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo; 
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC; 
Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV. 
Categorie: 
Autorità portuali; 
Aziende speciali, istituzioni e società di cui all'articolo 22 della legge 8 
giugno 1990, n. 142, nonché società per azioni a prevalente capitale privato di 
cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; 
Consorzi per le opere idrauliche; 
Università statali, Istituti universitari statali; 
Istituti superiori scientifici e culturali, Osservatori astronomici, 
astrofisici, geofisici o vulcanologici; 
Enti di ricerca e sperimentazione; 
Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza; 
Consorzi di bonifica; 
Enti di sviluppo o di irrigazione; 
Consorzi per le aree industriali; 
Enti preposti a servizi di pubblico interesse; 
Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del 
tempo libero; 
Enti culturali e di promozione artistica. 
------------------------ 
(31) Allegato così sostituito dall'art. 18, comma 5, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 
65 (Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
 



Allegato 8 (32) 
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI 
di cui all'articolo 1, comma 2 
1) Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
2) Ministero degli affari esteri; 
3) Ministero della giustizia; 
4) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
5) Ministero dell'interno; 
6) Ministero della difesa; 
7) Ministero delle finanze; 
8) Ministero dei lavori pubblici; 
9) Ministero delle comunicazioni; 
10) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
11) Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
12) Ministero della sanità; 
13) Ministero per i beni e le attività culturali; 
14) Ministero della pubblica istruzione; 
15) Ministero dell'università e della ricerca scientifica; 
16) Ministero dei trasporti e della navigazione; 
17) Ministero delle politiche agricole e forestali; 
18) Ministero dell'ambiente; 
19) Ministero del commercio con l'estero. 
------------------------ 
(32) Allegato aggiunto dall'art. 18, comma 6, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 
(Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
 



Allegato 9 (33) 
Elenco dei pertinenti registri professionali o commerciali o delle pertinenti 
dichiarazioni o pertinenti certificati di cui all'articolo 15, comma 1: 
in Belgio, il "Registre du commerce - Handelsregister" e gli "ordres 
professionnels - Beroepsorden"; 
in Danimarca, l'"Erhvers-og Selskabsstyrelsen"; 
in Germania, lo "Handelsregister", lo "Handwerksrolle" e il "Vereinsregister"; 
in Grecia, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una 
dichiarazione, giurata dinanzi a notaio, riguardante l'esercizio dell'attività 
professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale 
vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A il 
registro professionale "Mhtrvo Melethtvn", nonché il "Mhtrvo Grafeivn Meletvn"; 
in Spagna, il "Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios del 
Ministerio de Economia y Hacienda"; 
in Francia, il "Registre du commerce" ed il "Répertoire des métiers"; 
in Italia, il "Registro della camera di commercio, industria, agricoltura e 
artigianato" od il "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato" o 
il "Consiglio nazionale degli ordini professionali"; 
in Lussemburgo, il "Registre aux firmes" ed il "Role de la Chambre des métiers"; 

nei Paesi Bassi, lo "Handelsregister"; 
in Portogallo, il "Registro nacional das Pessoas Colectivas"; 
nel Regno Unito ed in Irlanda al prestatore di servizi può venir richiesto di 
fornire un certificato rilasciato dal "Registrar of companies", o dal "Registrar 
of Friendly Societies", ovvero, qualora esso non ottenga tale certificato, di un 
certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di 
esercitare la professione in questione, nel Paese in cui è stabilito, in un 
luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale; 
in Austria, il Firmenbuch, il Gewerberegister, il Mitgliederverzeichnisse der 
Landeskammern; 
in Finlandia, il Kaupparekisteri/Handelsregistret; 
in Svezia, l'Aktiebolags-, Handels- eller forenings- registern. 
------------------------ 
(33) Allegato aggiunto dall'art. 18, comma 6, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 
(Gazz. Uff. 24 marzo 2000, n. 70). 
 



Agg. G.U. 25/08/2005
 

fp05-gr05