GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 33 DEL 9/2/1995



D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.    Agg. G.U. 15/03/2005
Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle 
attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del 
Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio 
dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale. 

 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1995, n. 33 e convertito in legge con 
l'art. 1, comma 1, L. 7 aprile 1995, n. 104 (Gazz. Uff. 10 aprile 1995, n. 84). 
Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti 
ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i 
rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 4 gennaio 1994, n. 4, del D.L. 8 
marzo 1994, n. 155, e del D.L. 6 maggio 1994, n. 270, recanti disposizioni 
urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio 
nazionale, nonché del D.L. 9 agosto 1993, n. 285, del D.L. 9 ottobre 1993, n. 
403, del D.L. 7 dicembre 1993, n. 506, del D.L. 7 febbraio 1994, n. 95, del D.L. 
9 aprile 1994, n. 228, del D.L. 10 giugno 1994, n. 355, del D.L. 8 agosto 1994, 
n. 491, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 570, e del D.L. 9 dicembre 1994, n. 675, non 
convertiti in legge. 
(1/a) Vedi, anche, l'art. 3, L. 16 giugno 1998, n. 191, riportata alla voce 
Ministeri: provvedimenti generali. 
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti circolari: 
- 
I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 febbraio 1996, n. 33; 
Circ. 17 maggio 1996, n. 106; 
- Ministero della università e della ricerca scientifica: Circ. 3 agosto 1999; 
- Ministero delle finanze: Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E. 
 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rendere operativo l'intervento 
ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale; 
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni 
al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni a 
favore delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo 
del Mezzogiorno, nonché per la sistemazione del relativo personale; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del 
Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i 
Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'ambiente, dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, dell'università e 
della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari 
regionali; 
Emana il seguente decreto-legge: 
------------------------ 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
1. Definizioni. 
1. Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del 
territorio nazionale e, in particolare, dell'applicazione dell'articolo 3, comma 
1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488 (2), di conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (3), e dell'articolo 3 
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (3/a), e successive modificazioni 
ed integrazioni, si intende: 
a) per "aree depresse" quelle individuate o che saranno individuate dalla 
Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi 
strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-b, quelle eleggibili sulla base delle analoghe 
caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 92, 
paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione 
(3/b); 
a-bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1° gennaio 2000, quelle individuate 
dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei 
fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del 
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno 
transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie 
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la 
Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 
16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione, nonché, ferme 
restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti 
di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 2000 e con 
le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato: 
1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori 
dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise; 
2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle 
aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del 
Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 
2; 
3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle 
aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del 
Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2 
(3/c); 
b) [per "programmazione negoziata" la regolamentazione concordata tra soggetti 
pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o 
private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di 
sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di 
competenza] (4); 
c) [per "accordo di programma" l'accordo promosso, anche ai sensi delle vigenti 
disposizioni, da una amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati 
interessati quando, per l'attuazione di interventi programmati, occorre 
l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti 
pubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con 
l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si 
definiscono le modalità di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione 
partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del 
rispetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi o 
inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e 
l'attivazione di procedure sostitutive] (4); 
d) [per "contratto di programma" il contratto stipulato tra l'amministrazione ed 
una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la 
realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata] (4); 
e) [per "intesa di programma" l'accordo tra i soggetti istituzionali competenti 
in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare 
mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione 
di una serie di azioni ed interventi specifici, collegati funzionalmente in un 
quadro pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in tema di 
fattibilità] (4); 
e-bis) [per "patto territoriale" l'accordo tra soggetti pubblici e privati per 
l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di 
diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree 
depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi 
allo scopo definiti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione C 
(94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione della Unione europea] (4/a). 
2. [Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con 
deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della 
programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, approva i singoli 
accordi di programma, contratti di programma e intese di programma da stipulare] 
(4/b). 
3. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome, provvede a dettare una disciplina dei contratti 
di programma che tenga conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a 
seguito del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 (3/a). 
3-bis. Il CIPE definisce i contenuti generali dei patti territoriali e le 
modalità organizzative ed attuative e approva i singoli patti territoriali da 
stipulare (4/c). 
------------------------ 
(2) Riportata al n. CXXXVII. 
(3) Riportato al n. CXXXVI. 
(3/a) Riportato al n. CXXXVIII. 
(3/b) Vedi l'art. 2, comma 210, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
(3/c) Lettera aggiunta dall'art. 27, comma 16, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(4) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 209, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
(4) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 209, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
(4) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 209, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
(4) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 209, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
(4/a) Lettera aggiunta dall'art. 8, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, riportato al n. 
CXLIV e poi abrogata dall'art. 2, comma 209, L. 23 dicembre 1996, n. 662, 
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello 
Stato. 
(4/b) Comma abrogato dall'art. 2, comma 209, L. 23 dicembre 1996, n. 662, 
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello 
Stato. 
(3/a) Riportato al n. CXXXVIII. 
(4/c) Comma aggiunto dall'art. 8, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, riportato al n. 
CXLIV. 
 



2. Disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione 
economica. 
1. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e 
della programmazione economica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, 
n. 96 (3/a), il Ministro può disporre apposite aperture di credito in favore di 
un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in 
deroga ai limiti di somma stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440 (5); qualora gli stessi non siano estinti al termine 
dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli 
successivi. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal CIPI con 
deliberazione del 28 dicembre 1993, in relazione agli interventi concernenti i 
contratti di programma, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per 
essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo 
dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione 
economica, la cui dotazione può essere utilizzata anche per le esigenze connesse 
alle operazioni di istruttoria, monitoraggio, verifica e collaudo degli 
interventi stessi. 
2. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Nucleo ispettivo del Ministero 
del bilancio e della programmazione economica, anche in attuazione dell'articolo 
8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (6), il numero dei 
componenti del Nucleo anzidetto può essere complessivamente integrato con 
quindici componenti scelti, in prima applicazione, anche tra il personale 
proveniente dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel 
Mezzogiorno. L'indennità corrisposta ai componenti anzidetti è assorbente 
dell'assegno personale di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del 
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (6), introdotto dall'articolo 9, salvo 
il diritto di opzione per quest'ultimo assegno. Si applica ai componenti del 
Nucleo ispettivo l'articolo 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878 
(7), fermo restando il trattamento stipendiale in godimento. Lo stesso diritto 
di opzione è riconosciuto ai componenti del Nucleo di valutazione. 
3. All'articolo 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878 (7), le parole: 
"a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "per quattro anni". 
4. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al Ministero del bilancio e della 
programmazione economica il numero dei componenti del Consiglio 
tecnico-scientifico per la programmazione economica di cui all'articolo 7 della 
legge 27 febbraio 1967, n. 48 (7), è aumentato di due unità. Per le medesime 
esigenze quindici unità di qualifica non inferiore alla ottava, appartenenti ai 
ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica e nell'ambito 
delle attuali dotazioni organiche, possono essere assegnate al Nucleo ispettivo, 
in qualità di assistenti, per un quadriennio, con decreto del Ministro del 
bilancio e della programmazione economica, su proposta del direttore del Nucleo. 
Ai predetti assistenti è attribuita una indennità di pari misura e natura di 
quella riconosciuta agli assistenti del Nucleo di valutazione, che è assorbente 
di ogni altro emolumento accessorio. I relativi oneri fanno carico al Fondo di 
cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (6), 
come sostituito dall'articolo 3. 
5. I dirigenti dell'osservatorio delle politiche regionali sono collocati in 
posizione di fuori ruolo, con effetto dal 1° gennaio 1994 (7/a). 
------------------------ 
(3/a) Riportato al n. CXXXVIII. 
(5) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(6) Riportato al n. CXXXVIII. 
(6) Riportato al n. CXXXVIII. 
(7) Riportata alla voce Ministero del bilancio e della programmazione economica. 

(7) Riportata alla voce Ministero del bilancio e della programmazione economica. 

(7) Riportata alla voce Ministero del bilancio e della programmazione economica. 

(6) Riportato al n. CXXXVIII. 
(7/a) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, riportato al n. 
CXLVII. 
 



3. Fondo ex articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (6). 
1. (8). 
2. I mutui previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 gennaio 1992, n. 32 
(9), nonché dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 
(10), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, 
possono essere contratti anche con la Cassa depositi e prestiti, che all'uopo 
potrà utilizzare le disponibilità del fondo di riserva, nonché con la Banca 
europea per gli investimenti (BEI). 
3. Le somme derivanti nell'anno 1994 dai mutui autorizzati ai sensi 
dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (10), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono 
destinate, nel limite di lire 3.000 miliardi, alla concessione delle 
agevolazioni industriali di cui all'articolo 1, comma 2, del citato 
decreto-legge n. 415 del 1992 (10). Le ulteriori somme derivanti dai predetti 
mutui sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 8, del medesimo 
decreto-legge n. 415 del 1992 (10), secondo le determinazioni assunte dal CIPE 
in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto 
legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (6), come sostituito dal comma 1. 
4. A decorrere dall'anno 1995, le disponibilità derivanti dal Fondo di cui 
all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (6), come 
sostituito dal comma 1, possono essere direttamente iscritte nei pertinenti 
capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate anche per gli anni 
successivi, sulla base del riparto disposto dal CIPE ai sensi del comma 5-bis 
dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo. 
5. La facoltà di assumere impegni pluriennali di spesa, a valere sulle somme in 
conto capitale derivanti dal riparto del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, 
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (6), come sostituito dal comma 1, 
ed iscritte nei capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate, è 
limitata, per l'anno 1994, al triennio 1994-1996. Per gli anni successivi si 
provvede ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 1, della legge 5 agosto 1978, 
n. 468 (11), introdotto dall'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 
6. Le disponibilità esistenti sui conti di gestione già intestati alla soppressa 
Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno continuano a poter 
essere utilizzate da parte degli enti beneficiari, previa autorizzazione da 
parte delle amministrazioni statali rispettivamente competenti ai sensi del 
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (6), nel limite dell'importo relativo a 
ciascun progetto e nel rispetto delle specifiche destinazioni quali risultanti 
dall'ultima delibera di impegno adottata dalla predetta Agenzia. Gli interessi 
maturati nei predetti conti di gestione, nonché le somme relative a progetti per 
i quali non siano intervenute, entro il termine del 10 agosto 1994, le 
rendicontazioni e le autorizzazioni di cui alla medesima disposizione, sono 
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto 
del Ministro del tesoro, al Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto 
legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (12), come sostituito dal comma 1. 
7. Alle aperture di credito a favore di funzionari delegati disposte presso le 
tesorerie dello Stato per l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 19, 
comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (12), come sostituito dal 
comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 
maggio 1994, n. 313 (13), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 
1994, n. 460. 
------------------------ 
(6) Riportato al n. CXXXVIII. 
(8) Sostituisce il comma 5 e aggiunge i commi 5-bis e 5-ter all'art. 19, D.Lgs. 
3 aprile 1993, n. 96, riportato al n. CXXXVIII. 
(9) Riportata alla voce Terremoti. 
(10) Riportato al n. CXXXVI. 
(10) Riportato al n. CXXXVI. 
(10) Riportato al n. CXXXVI. 
(10) Riportato al n. CXXXVI. 
(6) Riportato al n. CXXXVIII. 
(6) Riportato al n. CXXXVIII. 
(6) Riportato al n. CXXXVIII. 
(11) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(6) Riportato al n. CXXXVIII. 
(12) Riportato al n. CXXXVIII. 
(12) Riportato al n. CXXXVIII. 
(13) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
4. Disposizioni in materia di agevolazioni alle attività produttive. 
1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), 
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (14), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che restano attribuite alle competenze del 
Ministro del bilancio e della programmazione economica per la concessione delle 
agevolazioni previste dal comma 3, lettere b), c) ed e), dello stesso articolo 
che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del 
Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e le società 
di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 
febbraio 1994, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i 
propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli già trasmessi all'Agenzia 
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovrà 
essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa 
richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio 
sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per 
l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle 
norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del 
progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione e 
comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rapportato al costo complessivo del 
progetto, nonché la certificazione prevista dalla vigente normativa sulla lotta 
alla criminalità organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa 
richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al 
presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di 
agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di 
credito abilitato o ad altra società convenzionata, resta valida la data di 
presentazione della domanda originaria. 
2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni 
e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle 
domande di agevolazione, l'inserimento nel quale è determinato sulla base dei 
criteri indicati all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 
415 (14), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e 
il cui ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già sostenute, 
rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e 
dichiarazioni medesime e, a parità di rapporto, della data di presentazione 
della domanda di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni sulla base 
dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie 
disponibili. 
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta 
delle imprese, dispone l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 
per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante ai sensi della 
legge 1° marzo 1986, n. 64 (15), nei limiti delle risorse finanziarie 
disponibili; il pagamento dell'anticipo è effettuato previa presentazione da 
parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo 
medesimo, di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. Per i progetti di 
investimento di importo inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento, a 
seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e 
sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici consiste 
nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti 
di credito e società di locazione finanziaria convenzionati, nonché nel 
riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalità di cui al 
comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento 
di importo superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato provvede, ai sensi del comma settimo dell'articolo 18 della 
legge 26 aprile 1983, n. 130 (16), alla nomina di apposite commissioni, i cui 
oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 6. Rimangono ferme le 
vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni già regolate dalle 
convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali 
sui progetti di investimento già ammessi ai benefici della legge 1° marzo 1986, 
n. 64 (15), di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, sono parimenti effettuati con le modalità di cui al presente 
comma, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino 
già affidati gli incarichi di accertamento sulla realizzazione degli 
investimenti. 
4. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione definitiva, 
l'ammontare degli investimenti ammissibili alle agevolazioni, di cui al comma 3, 
fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (14), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è 
determinato dalle risultanze delle relazioni finali di spesa, trasmesse dagli 
istituti di credito e dalle società di leasing convenzionati, e dagli 
accertamenti sulla realizzazione degli investimenti. Per le medesime finalità le 
certificazioni occorrenti ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle 
condizioni per la fruizione dei benefici possono essere acquisite 
dall'amministrazione, anche per le iniziative di importo superiore a 3 miliardi, 
nella forma delle dichiarazioni di cui al comma 3. 
5. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni e delle 
dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate per insussistenza delle 
condizioni previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64 (17), così come integrata 
dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 
volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita. Chi rilascia o 
sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2, attestanti fatti materiali non 
rispondenti al vero, è punito con le pene previste dall'articolo 13, comma 3, 
della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (18). 
6. La quota del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 
3 aprile 1993, n. 96 (19), come sostituito dall'articolo 3, da assegnare al 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione 
degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto 
legislativo, nonché le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità 
di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, affluiscono ad un'apposita sezione 
del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (20). Sono 
a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con 
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, per non più di cinque consulenti giuridici di cui 
tre avvocati dello Stato da utilizzare per la definizione del contenzioso in 
relazione agli interventi agevolativi, nonché a quelli di cui all'articolo 39 
del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, 
Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, 
del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 
1990, n. 76 (21). 
7. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione ad agevolazioni in 
favore delle attività produttive concesse ai sensi del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (22), e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del 
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (19), sono versate all'entrata del 
bilancio dello Stato per essere rispettivamente riassegnate, con decreti del 
Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernenti le 
assegnazioni in favore della sezione del Fondo di cui al comma 6. 
8. Le disponibilità esistenti sul conto di tesoreria e sulla contabilità 
speciale da utilizzare per l'attuazione degli interventi, di competenza del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al testo 
unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, 
Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 
1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 
(21), sono versate ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della 
legge 17 febbraio 1982, n. 46 (20), che provvede ai pagamenti relativi agli 
interventi stessi. Le somme esistenti presso conti correnti bancari già 
intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del 
Mezzogiorno che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non 
risultino versate sul conto di tesoreria e sulla contabilità speciale citati e 
quelle derivanti dalla revoca delle agevolazioni, o comunque dalla restituzione 
di somme erogate nel settore delle attività produttive ai sensi del predetto 
testo unico, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (21), sono 
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto 
del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il successivo 
versamento alla sezione del Fondo di cui al presente comma. Sul medesimo 
capitolo sono iscritte le ulteriori somme da assegnare per l'attuazione dei 
citati interventi. 
9. Al comma 2 dell'articolo 74 del citato testo unico, approvato con decreto 
legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (21), dopo le parole: "comprese quelle di 
infrastrutturazione" sono inserite le seguenti: "e di gestione delle aree 
industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti 
destinatari". 
10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 31 gennaio 
1995, n. 26 (23). 
11. I mutui di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, 
n. 415 (23/a), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 
488 (24), possono essere utilizzati anche per la concessione delle agevolazioni 
di cui al comma 3 del medesimo articolo. 
------------------------ 
(14) Riportato al n. CXXXVI. 
(14) Riportato al n. CXXXVI. 
(15) Riportata al n. CXIII. 
(16) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(15) Riportata al n. CXIII. 
(14) Riportato al n. CXXXVI. 
(17) Riportata al n. CXIII. 
(18) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie. 
(19) Riportato al n. CXXXVIII. 
(20) Riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della). 
(21) Riportato alla voce Terremoti. 
(22) Riportato al n. LXXI. 
(19) Riportato al n. CXXXVIII. 
(21) Riportato alla voce Terremoti. 
(20) Riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della). 
(21) Riportato alla voce Terremoti. 
(21) Riportato alla voce Terremoti. 
(23) Riportato alla voce Industrializzazione e sviluppo economico del 
Mezzogiorno. 
(23/a) Riportato al n. CXXXVI. 
(24) Riportata al n. CXXXVII. 
 



5. Gestione delle aree industriali. 
1. Ai fini della definizione bonaria delle controversie relative alle quote che 
le imprese devono ancora corrispondere a titolo di corrispettivo per le gestioni 
delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 
maggio 1981, n. 219 (25), così come stabilite dalle amministrazioni competenti, 
le quote stesse sono ridotte al 40 per cento, restando esclusa ogni 
maggiorazione per IVA e interessi. 
2. La riduzione di cui al comma 1 è subordinata alla avvenuta presentazione, 
entro la data del 10 giugno 1994, della domanda della ditta beneficiaria 
interessata, con la quale vengono accettate le condizioni di cui al comma 1, 
l'estinzione del contenzioso eventualmente in atto sulla questione e l'impegno 
al pagamento entro sessanta giorni dalla ridefinizione degli importi dovuti, a 
pena di decadenza. 
3. La quota residua del corrispettivo da corrispondere agli enti gestori è posta 
a carico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, delle somme 
autorizzate per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 32 della legge 
14 maggio 1981, n. 219 (25), nel settore delle attività produttive. 
4. A far data dal 1° novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo 
industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al 
comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di 
appartenenza, intervenuta anteriormente; essi stabiliscono le quote a carico 
delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla 
disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione 
delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 
1910, n. 639 (26), e successive modificazioni e integrazioni. 
5. I consorzi di cui al comma 4, nell'ambito delle vigenti norme in materia di 
concessione di servizi, attivano, a decorrere dal 1° novembre 1994, procedure 
volte a consentire alle ditte beneficiarie di prendere parte attiva alla 
gestione in forme tali comunque da garantire per quanto possibile l'assorbimento 
senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro del personale attualmente 
addetto alla gestione, ove in esubero. 
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, 
previo parere dei consulenti di cui all'articolo 4, comma 6, a definire con 
transazioni le controversie riguardanti l'esecuzione delle infrastrutture 
serventi le aree industriali di cui all'articolo 32, L. 14 maggio 1981, n. 219 
(27), relativamente anche a più rapporti contrattuali in essere con lo stesso 
concessionario. 
7. L'Avvocatura generale dello Stato può esprimere diverso avviso sulla proposta 
transattiva inoltrata dal Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato. 
------------------------ 
(25) Riportata alla voce Terremoti. 
(25) Riportata alla voce Terremoti. 
(26) Riportato alla voce Riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 
(27) Riportata alla voce Terremoti. 
 



6. Disposizioni in materia di agevolazioni alle attività di ricerca. 
1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (28), la quota 
del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 
1993, n. 96 (29), come sostituito dall'articolo 3, da assegnare al Ministero 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'attuazione degli 
interventi previsti dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nonché le 
eventuali ulteriori risorse attribuite per le stesse finalità, sono iscritte in 
apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994. Il 
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può disporre 
apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi 
ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti 
all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (30); qualora gli 
stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, 
possono essere trasportati a quelli successivi. 
2. [Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai 
fini della definizione e approvazione degli interventi consentiti dalla 
legislazione vigente nelle aree economicamente depresse del territorio 
nazionale, in base agli indirizzi del programma pluriennale di sviluppo della 
ricerca, si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico, nominato e 
presieduto dal Ministro e composto di dodici membri di qualificata esperienza in 
materia di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia universitaria e 
formazione. I relativi compensi, determinati con decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il 
Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 
5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (29), come sostituito 
dall'articolo 3. Il predetto comitato è chiamato, altresì, ad esprimere pareri 
anche in ordine agli interventi in via di espletamento relativi alle materie, 
già di competenza dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel 
Mezzogiorno, trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica 
e tecnologica] (30/a). 
3. [Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi e dei 
progetti, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 
può avvalersi, previa apposita convenzione, del CNR, dell'ENEA o di altri enti 
pubblici o privati] (30/a). 
4. [Per l'accertamento della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, 
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede 
anche ai sensi dell'articolo 18, commi sesto e settimo, della legge 26 aprile 
1983, n. 130 (31), mediante apposite commissioni, i cui oneri, da definire con 
decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, 
di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico delle risorse di cui 
al comma 1] (31/a). 
5. La competenza relativa alla concessione delle agevolazioni previste per i 
progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), del 
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (32), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 dicembre 1992, n. 488 (33), è attribuita al Ministero dell'università e 
della ricerca scientifica e tecnologica; è parimenti attribuita al suddetto 
Ministero la competenza relativa alla concessione delle agevolazioni e dei 
contributi per gli interventi concernenti i centri di ricerca di cui al 
summenzionato articolo 1, comma 3, lettera c), richiesti successivamente alla 
data del 21 agosto 1992 (33/a). 
6. [I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 
secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (28), e successive modificazioni e 
integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro 
titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio 
per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice 
civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La 
costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso 
delle parti, né a forme di pubblicità. Il privilegio si applica ai contratti di 
finanziamento stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del 
decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506 (34), anche se riferiti a precedenti 
delibere adottate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica] (30/a). 
7. Ai fini della formazione del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, 
di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168 (35), sono 
soppresse tutte le riserve ed i limiti di destinazione delle risorse del Fondo 
speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 
ottobre 1968, n. 1089 (36), previsti dalle leggi vigenti. 
8. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera e), 
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (37), sono trasferite al 
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri le funzioni relative ai progetti "TELAER - Sistema di telerilevamento 
aereo avanzato per la gestione integrata del territorio" e "TERRA del Sud 
Tecnologie di elaborazione e rilevamento delle risorse agrometeoambientali del 
Sud" ed al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri le funzioni relative al progetto "Polimodello informativo per 
servizi pubblici". 
------------------------ 
(28) Riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della). 
(29) Riportato al n. CXXXVIII. 
(30) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(29) Riportato al n. CXXXVIII. 
(30/a) Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con la 
decorrenza ivi indicata. 
(30/a) Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con la 
decorrenza ivi indicata. 
(31) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(31/a) Comma prima modificato dall'art. 16, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, 
riportato al n. CXLIV e poi abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, 
con la decorrenza ivi indicata. 
(32) Riportato al n. CXXXVI. 
(33) Riportata al n. CXXXVII. 
(33/a) Vedi, anche, il D.M. 23 ottobre 1997, riportato al n. CXLVIII. 
(28) Riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della). 
(34) Recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle 
agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la 
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. 
(30/a) Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con la 
decorrenza ivi indicata. 
(35) Riportata alla voce Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica. 
(36) Riportata alla voce Artigianato, medie e piccole industrie. 
(37) Riportato al n. CXXXVIII. 
 



7. Disposizioni in materia di lavori pubblici. 
1. (38). 
2. (39). 
3. (40). 
4. (41). 
5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme occorrenti 
nei limiti degli importi definiti con deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, 
secondo le modalità e condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 7, del decreto 
legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (37). 
6. Le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, rimborsi e 
restituzioni, oneri di gestione, connessi ad interventi di competenza del 
Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del decreto legislativo n. 96 del 1993, 
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con 
decreto del Ministro del tesoro, sul capitolo 9456 dello stato di previsione del 
Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per gli 
anni successivi. 
------------------------ 
(38) Sostituisce il comma 2 dell'art. 8, D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, riportato 
al n. CXXXVIII. 
(39) Sostituisce il comma 6 dell'art. 8, D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, riportato 
al n. CXXXVIII. 
(40) Aggiunge l'art. 9-bis al D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, riportato al n. 
CXXXVIII. 
(41) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 12, D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, 
riportato al n. CXXXVIII. 
(37) Riportato al n. CXXXVIII. 
 



8. Lavori eseguiti sulla base di ordinanze della protezione civile. 
1. Per le opere idriche o irrigue già eseguite o in corso di esecuzione da parte 
della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla 
base di ordinanze del Dipartimento della protezione civile e per conto del 
medesimo, in gestione diretta o con compiti di alta sorveglianza, provvedono il 
Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari 
e forestali per quanto di competenza, anche tramite il commissario ad acta. 
------------------------ 
 



9. Personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del 
Mezzogiorno. 
1. (42). 
------------------------ 
(42) Sostituisce l'art. 14 e aggiunge l'art. 14-bis al D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 
96, riportato al n. CXXXVIII. 
 



10. Disposizioni per il personale del soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno 
e degli enti di promozione. 
1. Al personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso il soppresso 
Dipartimento per il Mezzogiorno, anche in posizione di comando o fuori ruolo, 
che non abbia optato entro il 30 novembre 1993 per il rientro alle 
amministrazioni od enti di appartenenza, si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (37), come 
sostituito dal presente decreto. 
2. Al personale dipendente dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° 
marzo 1986, n. 64 (43) (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM ora IPI), 
la cui posizione risulti definita con le procedure di riordino espletate dal 
Ministero del tesoro, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in esubero al compimento delle 
operazioni stesse, che abbia presentato domanda nei termini, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 
(37), come sostituito dal presente decreto, con le procedure ivi previste. Le 
procedure di inquadramento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 
aprile 1993, n. 96 (37), come sostituito dal presente decreto, si applicano 
anche al personale utilizzato a contratto per le esigenze della gestione 
speciale per il terremoto, nonché al personale utilizzato a contratto, nel 
numero massimo di cinque unità, per la realizzazione della Carta tecnica 
meridionale, che abbia presentato domanda entro i termini. 
3. Entro il 31 luglio 1994, il personale in servizio alla data del 15 aprile 
1993 presso le società il cui capitale era interamente detenuto dagli organismi 
di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (43) (FINAM, INSUD, FIME, 
FORMEZ, ITALTRADE e IASM ora IPI), può presentare al Ministero del bilancio e 
della programmazione economica domanda di assegnazione a pubbliche 
amministrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto 
con il Ministro del tesoro, sulla base delle esigenze rappresentate dalle 
amministrazioni statali, regionali e locali e da enti pubblici non economici che 
gestiscono servizi pubblici, nonché da aziende municipalizzate, sono individuati 
le amministrazioni e gli enti ai quali è assegnato il personale di cui al 
presente comma e sono determinate le qualifiche attribuite al personale stesso 
ai fini dell'inquadramento. 
4. Per il personale dipendente dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 
1° marzo 1986, n. 64 (37), nonché dalle società da questi controllate al 100 per 
cento, per la determinazione del trattamento economico percepito presso i 
predetti organismi, ai fini dell'opzione di cui all'articolo 14-bis, comma 1, 
lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (37), introdotto dal 
presente decreto, si valutano le sole voci della retribuzione base e 
dell'anzianità effettiva nella qualifica. L'opzione di cui alla predetta lettera 
b), ove non espressamente revocata entro il 31 ottobre 1994, deve essere 
integrata, entro il 31 dicembre 1994, con una domanda dell'interessato, da 
presentare all'organismo di provenienza e per conoscenza all'Amministrazione di 
assegnazione, intesa a trasformare il trattamento di fine rapporto, già maturato 
presso l'organismo di provenienza, in una polizza assicurativa individuale da 
stipularsi a cura ed a carico dell'organismo stesso, che garantisca la 
liquidazione di tale emolumento con le somme dovute per rivalutazione, calcolate 
secondo i criteri e i parametri contemplati dalla disciplina regolatrice il 
trattamento di fine rapporto del pregresso rapporto con l'organismo di 
provenienza e vigente al momento di definizione del rapporto stesso, ai sensi 
dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (44), come 
sostituito dal presente decreto. Tale liquidazione avverrà in aggiunta a quella 
dell'indennità di buonuscita. I periodi di servizio pregressi, coperti dalla 
polizza individuale, non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita. 
Dell'avvenuta stipula della polizza assicurativa individuale dovrà essere data 
immediata comunicazione all'amministrazione di assegnazione. 
5. Non sono ripetibili i maggiori assegni corrisposti fino al 30 giugno 1994 al 
personale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 
(44), come sostituito dal presente decreto, e di cui ai commi 1 e 2 del presente 
articolo. Per lo stesso personale i compensi per lavoro straordinario sono 
corrisposti nei limiti e nella misura oraria previsti per il restante personale 
delle amministrazioni di assegnazione. 
6. Il trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità a qualunque 
titolo spettanti, del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni di 
assegnazione alla data del 12 ottobre 1993 non può subire riduzioni per effetto 
dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14 del decreto 
legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (44), come sostituito dal presente decreto. 
7. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 
aprile 1993, n. 96 (44). 
------------------------ 
(37) Riportato al n. CXXXVIII. 
(43) Riportata al n. CXIII. 
(37) Riportato al n. CXXXVIII. 
(37) Riportato al n. CXXXVIII. 
(43) Riportata al n. CXIII. 
(37) Riportato al n. CXXXVIII. 
(37) Riportato al n. CXXXVIII. 
(44) Riportato al n. CXXXVIII. 
(44) Riportato al n. CXXXVIII. 
(44) Riportato al n. CXXXVIII. 
(44) Riportato al n. CXXXVIII. 
 



11. Disposizioni relative al commissario liquidatore. 
1. (45). 
2. (46). 
3. In attesa della organica ridefinizione delle esigenze logistiche ed economali 
delle singole amministrazioni destinatarie delle funzioni già di competenza 
della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e al 
fine di assicurare la continuità delle attività in corso, i contratti in essere 
alla data del 31 dicembre 1993 e relativi alla locazione degli immobili già 
utilizzati dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del 
Mezzogiorno, nonché relativi alle connesse utenze telefoniche, elettriche e 
quelli relativi allo svolgimento di servizi ausiliari di ufficio, quali 
movimentazione e facchinaggio, dattilografia, immissione dati, manutenzione, 
pulizia, vigilanza, riscaldamento e condizionamento e simili, già prorogati al 
30 giugno 1994 e nella cui titolarità è subentrato, a far data dal 1° gennaio 
1994, il Provveditorato generale dello Stato, sono prorogati al 31 dicembre 
1995, alle condizioni dai medesimi contratti previste. Per le analoghe esigenze 
relative al centro di elaborazione dati già operante presso la soppressa Agenzia 
provvede la Ragioneria generale dello Stato. 
4. A decorrere dal 1° gennaio 1996 i contratti di cui al comma 3 possono essere 
motivatamente prorogati, per un massimo di un anno, dalle amministrazioni 
competenti, previa verifica della loro indispensabilità per assicurare la 
continuità dei servizi. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti 
dall'applicazione della presente disposizione e di quella di cui al comma 3 si 
provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto 
legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (44), come sostituito dall'articolo 3. 
5. (47). 
------------------------ 
(45) Modifica il comma 2 dell'art. 19, D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, riportato al 
n. CXXXVIII. 
(46) Modifica il comma 3 dell'art. 19, D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, riportato al 
n. CXXXVIII. 
(44) Riportato al n. CXXXVIII. 
(47) Modifica il comma 7 dell'art. 19, D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, riportato al 
n. CXXXVIII. 
 



12. Disposizioni in materia fiscale. 
1. L'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli 
interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (48), e 
successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che, 
oltre a presentare requisiti fissati dalle decisioni della Commissione delle 
Comunità europee del 9 dicembre 1992 e del 1° marzo 1995 per l'applicazione 
residuale della legge 1° marzo 1986, n. 64, siano divenuti atti all'uso entro la 
data del 31 dicembre 1993, ancorché alla stessa data non siano intervenute le 
occorrenti autorizzazioni o licenze; l'agevolazione di cui all'art. 14, comma 5, 
della L. 1° marzo 1986, n. 64 (49), resta applicabile alle imprese costituite in 
forma societaria entro la suddetta data. L'agevolazione di cui all'articolo 14, 
comma 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64 (49), è applicabile agli utili 
dichiarati entro il 31 dicembre 1993 (49/a). 
2. I finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti in sostituzione della 
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per la 
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità devono, in ogni caso, 
essere comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'esecuzione dei 
relativi lavori. 
------------------------ 
(48) Riportato al n. LXXI. 
(49) Riportata al n. CXIII. 
(49) Riportata al n. CXIII. 
(49/a) Comma così sostituito dall'art. 18, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, 
riportato al n. CXLIV. 
 



13. Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 
ottobre 1992, n. 415 (50), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 
dicembre 1992, n. 488 (51). 
1. Al fine dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del 
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (50), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 dicembre 1992, n. 488 (51), sono considerati inseriti negli accordi di 
programma, stipulati alla data del 21 agosto 1992, tutti gli interventi, anche 
se non specificamente indicati nell'accordo, identificati, entro il 31 gennaio 
1994, come indispensabili per conseguire le finalità previste dall'accordo 
stesso. 
------------------------ 
(50) Riportato al n. CXXXVI. 
(51) Riportata al n. CXXXVII. 
(50) Riportato al n. CXXXVI. 
(51) Riportata al n. CXXXVII. 
 



14. Progetti FIO finanziati con i fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64 (52). 
1. I progetti di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988, e 19 dicembre 1989, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1990, finanziati con i fondi 
previsti dai piani annuali di attuazione della legge 1° marzo 1986, n. 64 (52), 
compresi tra gli interventi non revocati di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (53), e successive modificazioni ed 
integrazioni, che risultino in corso di esecuzione o immediatamente eseguibili 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono proseguiti e 
completati secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 26 aprile 
1983, n. 130 (54), in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 8. 
------------------------ 
(52) Riportata al n. CXIII. 
(52) Riportata al n. CXIII. 
(53) Riportato al n. CXXXVIII. 
(54) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
 



15. Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 
ottobre 1993, n. 398 (55), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 
1993, n. 493. 
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 
ottobre 1993, n. 398 (55), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 
1993, n. 493, l'indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei 
programmi triennali e nei piani di attuazione approvati dal CIPE è compiuta dal 
Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale identifica gli 
interventi i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati 
alla data del 30 novembre 1993, ovvero gli interventi le cui procedure di 
affidamento in appalto non siano in corso alla data del 30 settembre 1993, e 
provvede alla revoca dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del 
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (56), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 dicembre 1992, n. 488 (57). Conseguentemente il soggetto concedente o 
appaltante provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 345 
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (58). 
2. Restano comunque salve le revoche dei finanziamenti relativi agli interventi 
di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (53), e successive 
modificazioni ed integrazioni, già deliberate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, 
comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (56), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (57), in data anteriore a 
quella di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 493, di conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (55). 
------------------------ 
(55) Riportato alla voce Occupazione (Incremento della). 
(55) Riportato alla voce Occupazione (Incremento della). 
(56) Riportato al n. CXXXVI. 
(57) Riportata al n. CXXXVII. 
(58) Riportata alla voce Opere pubbliche. 
(53) Riportato al n. CXXXVIII. 
(56) Riportato al n. CXXXVI. 
(57) Riportata al n. CXXXVII. 
(55) Riportato alla voce Occupazione (Incremento della). 
 



16. Disposizioni in materia di interventi cofinanziati. 
1. (59). 
------------------------ 
(59) Modifica il comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, riportato al 
n. CXXXVIII. 
 



17. Attività dell'IPI, ex IASM. 
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede 
annualmente al finanziamento delle iniziative che lo IASM, ora denominato 
Istituto per la promozione industriale (IPI) intende assumere sulla base di 
programmi annuali di attività approvati con decreto del Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato. I relativi oneri continuano a gravare sul 
Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 
96 (53), come sostituito dall'articolo 3. 
2. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da esse 
partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dello IASM, ora 
IPI (59/a). 
------------------------ 
(53) Riportato al n. CXXXVIII. 
(59/a) Vedi, anche, il comma 234 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
 



18. Attività del FORMEZ e della SVIMEZ. 
1. Alla realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed 
amministrativi di cui alle delibere del CIPE del 29 marzo 1990 e 15 gennaio 1991 
ed all'intesa di programma sottoscritta in data 7 dicembre 1990 e 14 gennaio 
1991, provvede il Centro di formazione e studi - FORMEZ, che subentra nei 
rapporti giuridici attivi e passivi a tale riguardo riferibili al Consorzio per 
la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), costituito il 26 
marzo 1991. 
2. Il Ministro per la funzione pubblica determina gli indirizzi e definisce il 
finanziamento del progetto, con l'obiettivo del contenimento delle spese, e i 
vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi. Il 
Ministro per la funzione pubblica riferisce al Parlamento sull'attuazione del 
presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto. 
3. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera e), 
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (53), sono trasferite al 
Dipartimento della funzione pubblica le funzioni relative ai soli progetti già 
affidati dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del 
Mezzogiorno, nell'ambito dell'azione organica n. 2, alla gestione diretta del 
Centro di formazione e studi - FORMEZ; la gestione di tali progetti è affidata 
al FORMEZ che vi provvede in conformità ai propri compiti istituzionali ed agli 
indirizzi del Ministro per la funzione pubblica, il quale definisce il 
finanziamento dei progetti con l'obiettivo del contenimento delle spese e i 
vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi; le 
eventuali economie di spesa derivanti dall'applicazione del presente comma sono 
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto 
del Ministro del tesoro, al Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto 
legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (53), come sostituito dal presente decreto, a 
carico del quale sono considerate anche le somme necessarie per il funzionamento 
del FORMEZ. Sono trasferiti al Ministero dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica tutti gli altri progetti formativi; il FORMEZ provvede 
a riversare all'entrata del bilancio dello Stato le somme, già conferite per la 
loro realizzazione, che saranno riassegnate, con decreto del Ministro del 
tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previsto 
dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto. 
4. Ferme restando le proprie finalità istituzionali, il FORMEZ può essere 
destinatario di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo, 
anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà 
disciplinato, sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori. 
5. Per la prosecuzione, nell'ambito dell'intervento ordinario nelle aree 
economicamente depresse di cui al D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 (60), delle 
attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria 
nel Mezzogiorno SVIMEZ, è confermato, per il triennio 1994-1996, il contributo 
annuo di lire 3 miliardi previsto, in favore dell'Associazione predetta, 
dall'art. 17, comma 10, della L. 1° marzo 1986, n. 64 (61), cui si provvede a 
carico delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del medesimo 
decreto legislativo n. 96 del 1993 (60) come sostituito dall'art. 3. 
------------------------ 
(53) Riportato al n. CXXXVIII. 
(53) Riportato al n. CXXXVIII. 
(60) Riportato al n. CXXXVIII. 
(61) Riportata al n. CXIII. 
(60) Riportato al n. CXXXVIII. 
 



19. Trasferimento delle attività residue alle amministrazioni competenti. 
1. Le materie già gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello 
sviluppo del Mezzogiorno e trasferite in via temporanea dal commissario 
liquidatore dell'Agenzia al Ministero del bilancio e della programmazione 
economica ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 
1993, n. 96 (60), e successive modificazioni e integrazioni, sono 
definitivamente attribuite alle amministrazioni competenti per materia, 
individuate secondo quanto disposto dal presente articolo. 
2. È attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del 
turismo, la materia degli incentivi per opere private riguardanti le attività 
turistico-alberghiere, ivi comprese le attività creditizie. 
3. È attribuito al Ministero del tesoro il pacchetto azionario prestato dalla 
società Terme Stabiane a garanzia del mutuo ottenuto. 
4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 
le seguenti materie: incentivi per opere private e connesse attività creditizie 
per i miglioramenti fondiari, ivi compresi quelli di bonifica e montani, per 
l'assistenza tecnica in agricoltura, la valorizzazione dei prodotti agricoli, la 
pesca, progetti speciali promozionali e connesse attività creditizie nei campi 
delle opere private del Mezzogiorno interno, della forestazione produttiva, 
dell'agrumicoltura, della zootecnia e della commercializzazione dei prodotti 
agricoli; le azioni organiche promozionali agricole (61/a). 
5. Per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al 
comma 4, nonché per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi 
dell'articolo 19 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 (60), il Ministro delle risorse 
agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario ad acta, 
riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario ad acta 
esercita i poteri e osserva le procedure di cui all'articolo 9 del decreto 
legislativo 3 aprile 1993, n. 96 (60), e successive modificazioni e 
integrazioni. Gli oneri per i compensi del commissario ad acta, e per non più di 
due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto, da definire 
con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di 
concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui 
all'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e successive 
modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle risorse agricole, 
alimentari e forestali (61/b) (61/c). 
6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le 
regioni interessate, definisce e trasferisce loro le opere e le attività, di cui 
ai commi 4 e 5 rientranti nelle competenze regionali. 
7. Sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici le seguenti materie: 
concessioni chiuse, "dichiarate chiuse" trasferite alle regioni o gestioni 
dirette trasferite alle regioni riguardanti opere pubbliche fisiche e interventi 
per progettazioni, studi e campagne di indagini della Gestione separata di cui 
all'art. 5, L. 1° marzo 1986, n. 64 (61); contributi ad enti gestori di opere 
della ex Cassa per il Mezzogiorno o della soppressa Agenzia per la promozione 
dello sviluppo del Mezzogiorno eseguite in gestione diretta; contributi per la 
ricostruzione di case danneggiate dal terremoto dell'Irpinia del 1962, ivi 
comprese le attività creditizie. 
8. Sono attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le 
seguenti materie: ridefinizione dei contributi agricoli unificati; incentivi per 
opere private nel campo dell'istruzione professionale. 
9. L'identificazione delle ulteriori residue materie e relative amministrazioni 
competenti, ai fini di quanto disposto dal comma 1, si effettua con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e 
della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente. 
------------------------ 
(60) Riportato al n. CXXXVIII. 
(61/a) Vedi, anche, il comma 7-bis dell'art. 5, L. 27 marzo 2001, n. 122, 
aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22. 
(60) Riportato al n. CXXXVIII. 
(60) Riportato al n. CXXXVIII. 
(61/b) Periodo aggiunto prima dall'art. 15, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, 
riportato al n. CXLIV, e poi così modificato dall'art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, 
n. 548, riportato al n. CXLVII, nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione. 
(61/c) Vedi, anche, il comma 7-bis dell'art. 5, L. 27 marzo 2001, n. 122, 
aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22. 
(61) Riportata al n. CXIII. 
 



20. Disposizioni sulla società per azioni per la gestione degli impianti idrici. 

1. (62). 
2. Alle esigenze finanziarie connesse al perseguimento degli scopi sociali della 
società di cui al presente articolo continua a provvedersi mediante 
trasferimenti disposti dal Ministro del tesoro, a valere sulle somme individuate 
allo scopo dal CIPE in sede di riparto del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, 
del D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96 (60), come sostituito dall'art. 3. 
------------------------ 
(62) Modifica il comma 1 e sostituisce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 10, D.Lgs. 3 
aprile 1993, n. 96, riportato al n. CXXXVIII. 
(60) Riportato al n. CXXXVIII. 
 



21. Attività delle società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro. 

1. Nei limiti delle risorse disponibili ed in attesa del trasferimento alle 
regioni, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1994 (62/a), dei contratti in 
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società di 
forestazione, già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale 
(FINAM) S.p.a. in liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli 
incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari 
per assicurare l'incolumità delle persone e la conservazione del patrimonio 
boschivo e forestale. 
2. A fronte delle attività di cui al comma 1, nonché per le esigenze finanziarie 
connesse alla liquidazione, possono essere utilizzati i fondi di cui 
all'articolo 11, comma 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 491 (63). 
------------------------ 
(62/a) Il termine è stato fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore 
della L. 27 marzo 2001, n. 122, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge. 
(63) Riportata alla voce Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
 



22. Entrata in vigore. 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere 
per la conversione in legge. 
------------------------ 
 



Agg. G.U. 15/03/2005
 

fp05-gr05