
ASSESSORATO DELLA SANITA' CIRCOLARE 20 luglio 1995, n. 819 G.U.R.S. 29 luglio 1995, n. 39 Legge 27 ottobre 1988, n. 460 - Indennità di rischio radiologico. Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successiva legge n. 724/94, art. 5 - Integrazioni e modifiche assessoriali n. 302/02810 del 20 maggio 1989. Ai direttori generali delle aziende UU.SS.LL. Ai direttori generali delle aziende ospedaliere Ai direttori sanitari Ai coordinatori sanitari Ai coordinatori amministrativi Ai presidenti delle commissioni rischio radiologico Alle OO.SS. e, p.c. Alla procura della Corte dei conti In riferimento ai numerosi quesiti pervenuti sulla applicazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 724/94, lo scrivente Assessorato ritiene che l'estrema chiarezza del testo normativo non lasci alcun dubbio interpretativo. Infatti la norma prevede che l'attribuzione dell'indennità di lire 200.000 e del congedo ordinario di 15 giorni da godere in un'unica soluzione, in quanto la ratio che ha indotto il legislatore a concedere tale beneficio era quella di permettere l'allontanamento dell'organismo dalla fonte di esposizione, è concessa esclusivamente al personale di cui al comma 1 del citato art. 5. Per il personale occasionalmente esposto e fino al 30 dicembre 1994, ove non in contrasto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993. Pertanto, a decorrere da quest'ultima data va soppressa l'indennità da rischio da radiazioni ionizzanti per tutto il personale di cui al comma n. 3 dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 460. Per quanto attiene l'individuazione del personale di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. n. 724/94, si ricorda che già questo Assessorato era intervenuto con nota n. 302/02810 del 20 maggio 1989 che anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale e di alcuni pronunciamenti dei Tribunali amministrativi regionali è così integrata e modificata: a) la commissione per il rischio radiologico sulla scorta delle modalità di cui ai commi successivi, individua il personale medico e non che opera "abitualmente e specificamente" in zona controllata; b) il personale avente diritto, pertanto, va individuato esclusivamente fra quello che opera all'interno di zone controllate, ciò in accordo con la circolare n. 144 del Ministero della sanità del 14 settembre 1971; c) in ogni caso, l'esposizione del personale deve essere giustificata dalle specifiche caratteristiche professionali che ne rendano indispensabile la presenza in zona controllata; d) la commissione al fine di individuare il personale che continuativamente si trova ad operare nelle zone controllate (previamente delimitate dall'esperto qualificato) determinerà in via preliminare l'equipe funzionale necessaria all'esecuzione delle varie indagini radiologiche e/o contrastografiche in corso di accertamenti diagnostici; e) perchè un operatore sia incluso tra il personale appartenente al gruppo di cui al comma IV, art. 58, del D.P.R. n. 270/87 (soggetti continuamente esposti e quindi equiparati a radiologi, ecc...), occorre che non sia normalmente o prevalentemente adibito a funzioni diverse da quelle per cui è necessaria l'esposizione in zona controllata. Pertanto, detto personale deve svolgere attività comportante esposizione a rischio per un numero di giorni non inferiore al 50% delle giornate lavorative previste dal contratto di lavoro; f) l'accertamento dell'effettiva partecipazione ad indagini comportanti esposizione a rischio in zona controllata va effettuato sulla scorta dei dati desunti da appositi registri istituiti presso i reparti interessati, ivi compreso quello di radiologia dove saranno riportati il tipo di intervento, la durata ed i nominativi del personale presente (escluso il personale di cui al comma 1 della legge regionale n. 460/88), in conformità all'equipe funzionale di cui alla lettera d) della presente circolare. Quanto sopra ad integrazione e modifica della circolare assessoriale n. 183 del 2 maggio 1984 e della assessoriale prot. n. 302/02810 del 20 maggio 1989. La presente circolare sarà inviata alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. I commissari sono incaricati di trasmettere la presente agli altri indirizzi. L'Assessore: GRILLO