GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 83 DELL' 8/4/1995




D.P.C.M. 15 febbraio 1995.     Agg. GU 12/12/2003

Rideterminazione del limite di spesa per i pasti giornalieri rimborsabile al 
personale dirigenziale per incarichi di missione. 
 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 1995, n. 83. 
Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento in nota all'art. 
1, D.P.C.M. 16 marzo 1990. 
 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Sulla proposta del Ministro del tesoro; 
Visto il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, recante disposizioni in materia di 
trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi 
equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego; 
Visto l'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che ha esteso ai dirigenti degli 
enti pubblici non economici il trattamento economico, compreso quello di 
missione, previsto per i dirigenti dello Stato; 
Visto l'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha 
confermato, anche per il triennio 1994-1996, il disposto di cui all'art. 7, 
comma 6, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 384, convertito, con 
modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438; 
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1990, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94, del 23 aprile 1990; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1993 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 7 maggio 1993, 
con il quale sono stati rideterminati per il biennio 1993-94 i limiti di spesa 
rimborsabili per vitto ed alloggio in misura non superiore al tasso d'inflazione 
programmato, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, del predetto decreto-legge; 
Considerato che il tasso di inflazione programmato è stato fissato nella misura 
del 4,5 per cento per l'anno 1993 e del 3,5 per cento nell'anno 1994 e che detti 
tassi sono complessivamente inferiori alla variazione percentuale degli indici 
del costo della vita valevoli ai fini della determinazione della variazione 
dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e commercio; 
Ritenuto che, in analogia a quanto previsto dall'art. 1, ultimo comma, della 
legge 26 luglio 1978, n. 417, per le misure dell'indennità di missione, occorre 
operare sugli importi aumentati l'arrotondamento per eccesso a L. 100; 
Decreta: 
 



Articolo 1 
Per il periodo 1° gennaio 1995-31 dicembre 1996 il limite di spesa per due pasti 
giornalieri, previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 12 marzo 1993, viene elevato: 
da L. 109.500 a L. 118.300. 
Restano fermi, per quanto non previsto dal presente provvedimento, i limiti di 
spesa stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 
marzo 1990. 


Agg. GU 12/12/2003
 
 


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