
D.P.C.M. 15 febbraio 1995. Agg. GU 12/12/2003 Rideterminazione del limite di spesa per i pasti giornalieri rimborsabile al personale dirigenziale per incarichi di missione. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 1995, n. 83. Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento in nota all'art. 1, D.P.C.M. 16 marzo 1990. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Sulla proposta del Ministro del tesoro; Visto il decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, recante disposizioni in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego; Visto l'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che ha esteso ai dirigenti degli enti pubblici non economici il trattamento economico, compreso quello di missione, previsto per i dirigenti dello Stato; Visto l'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha confermato, anche per il triennio 1994-1996, il disposto di cui all'art. 7, comma 6, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94, del 23 aprile 1990; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 7 maggio 1993, con il quale sono stati rideterminati per il biennio 1993-94 i limiti di spesa rimborsabili per vitto ed alloggio in misura non superiore al tasso d'inflazione programmato, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, del predetto decreto-legge; Considerato che il tasso di inflazione programmato è stato fissato nella misura del 4,5 per cento per l'anno 1993 e del 3,5 per cento nell'anno 1994 e che detti tassi sono complessivamente inferiori alla variazione percentuale degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione della variazione dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e commercio; Ritenuto che, in analogia a quanto previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, per le misure dell'indennità di missione, occorre operare sugli importi aumentati l'arrotondamento per eccesso a L. 100; Decreta: Articolo 1 Per il periodo 1° gennaio 1995-31 dicembre 1996 il limite di spesa per due pasti giornalieri, previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1993, viene elevato: da L. 109.500 a L. 118.300. Restano fermi, per quanto non previsto dal presente provvedimento, i limiti di spesa stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1990. Agg. GU 12/12/2003