GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 302 DEL 30/12/1997

 


L. 27 dicembre 1997, n. 449 
Nota 21 giugno 2002, CIR. n. 127/VM. 
Organici ATA. Anno scolastico 2002/03. 
 
Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
Dipartimento per i servizi nel territorio, Direzione generale del personale 
della scuola e dell'amministrazione, Ufficio IX, (Pianificazione e allocazione 
delle risorse umane della scuola). 
 



Al fine di consentire, a livello generale, la necessaria omogeneità nella 
trattazione della materia indicata in oggetto, si ritiene opportuno trasmettere 
il contenuto della nota 20 giugno 2002, n. 125, inviata alla Direzione Regionale 
per la Sicilia, con la quale, ad integrazione delle disposizioni già diramate 
con nota 11 giugno 2002, n. 113/VM, vengono fornite ulteriori indicazioni per la 
gestione dei posti da rendere indisponibili negli organici delle istituzioni 
scolastiche che si avvalgono, per la pulizia dei locali, di contratti d'appalto 
con ditte esterne ovvero stipulati per effetto del decreto ministeriale n. 65 
del 2001. 
Si fa riferimento alla nota 10 giugno 2002 ,n. 12853, inviata anche alla S.V., 
con la quale il C.S.A. di Palermo chiede di conoscere, sostanzialmente, se possa 
essere applicato, anche per il prossimo anno scolastico, il contenuto di cui al 
punto 2) della nota 27 giugno 2000, n. 124/VM con la quale sono state 
disciplinate, per l'anno scolastico 2000/01, talune modalità operative per la 
determinazione degli organici di cui all'oggetto. 
Con la disposizione in parola è stato contemplato, com'è noto, il mantenimento 
nella medesima sede di titolarità del personale statale risultato in 
soprannumero per effetto della sottrazione dei posti, dall'organico di istituto, 
disposta in presenza di personale delle ditte d'appalto per la pulizia dei 
locali nonché di ex LSU e/o titolari di contratti CO.CO.CO. 
In proposito si osserva, preliminarmente, che l'efficacia della cennata clausola 
di salvaguardia è stata limitata all'anno scolastico 2000/01. 
Per il corrente anno scolastico, infatti, con nota 24 luglio 2001, n. 81/VM sono 
state riportate, dai punti 1) al 4), le disposizioni, tra quelle precedentemente 
emanate, che potevano essere considerate ancora applicabili; tra esse, come si 
può rilevare, non è più inclusa quella sulla tutela della sede di titolarità. 
Ciò premesso, si esprime comunque l'avviso che nell'ipotesi in cui la S.V. 
rilevi che l'efficacia dei servizi dell'istituzione scolastica è compromessa in 
conseguenza della diminuzione del personale statale, da trasferire in quanto 
soprannumerario a seguito della citata sottrazione dei posti, può essere 
previsto il mantenimento della titolarità dello stesso personale, sottraendo 
dalla dotazione di istituto un corrispondente minor numero di posti rispetto 
all'aliquota che, di norma, deve essere resa indisponibile. 
Resta inteso che si dovrà procedere alla compensazione dei posti non più resi 
indisponibili, mediante corrispondente riduzione negli organici di altre 
istituzioni scolastiche in entità tale che la consistenza complessiva dei posti 
"congelati" risulti pari a quella indicata nella tabella "B", allegata al 
decreto, in corso di emanazione, relativo alla determinazione degli organici 
A.T.A. per il prossimo anno scolastico. 
In tale tabella, già disponibile al sistema di trasmissione dati, sono 
riportati, a livello provinciale, i contingenti dei posti accantonati nel 
corrente anno scolastico per effetto del decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 
65, nonché in conseguenza di contratti d'appalto stipulati per la pulizia dei 
locali. 
La S.V. è cortesemente pregata di fornire notizie sul seguito della questione, 
anche in merito all'eventuale applicazione dell'accennata modalità in altre 
province, a fronte di fattispecie analoghe a quella rappresentata. 
Direttore Generale 
Zucaro 
 
 




 


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