
L. 27 dicembre 1997, n. 449 Nota 21 giugno 2002, CIR. n. 127/VM. Organici ATA. Anno scolastico 2002/03. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per i servizi nel territorio, Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione, Ufficio IX, (Pianificazione e allocazione delle risorse umane della scuola). Al fine di consentire, a livello generale, la necessaria omogeneità nella trattazione della materia indicata in oggetto, si ritiene opportuno trasmettere il contenuto della nota 20 giugno 2002, n. 125, inviata alla Direzione Regionale per la Sicilia, con la quale, ad integrazione delle disposizioni già diramate con nota 11 giugno 2002, n. 113/VM, vengono fornite ulteriori indicazioni per la gestione dei posti da rendere indisponibili negli organici delle istituzioni scolastiche che si avvalgono, per la pulizia dei locali, di contratti d'appalto con ditte esterne ovvero stipulati per effetto del decreto ministeriale n. 65 del 2001. Si fa riferimento alla nota 10 giugno 2002 ,n. 12853, inviata anche alla S.V., con la quale il C.S.A. di Palermo chiede di conoscere, sostanzialmente, se possa essere applicato, anche per il prossimo anno scolastico, il contenuto di cui al punto 2) della nota 27 giugno 2000, n. 124/VM con la quale sono state disciplinate, per l'anno scolastico 2000/01, talune modalità operative per la determinazione degli organici di cui all'oggetto. Con la disposizione in parola è stato contemplato, com'è noto, il mantenimento nella medesima sede di titolarità del personale statale risultato in soprannumero per effetto della sottrazione dei posti, dall'organico di istituto, disposta in presenza di personale delle ditte d'appalto per la pulizia dei locali nonché di ex LSU e/o titolari di contratti CO.CO.CO. In proposito si osserva, preliminarmente, che l'efficacia della cennata clausola di salvaguardia è stata limitata all'anno scolastico 2000/01. Per il corrente anno scolastico, infatti, con nota 24 luglio 2001, n. 81/VM sono state riportate, dai punti 1) al 4), le disposizioni, tra quelle precedentemente emanate, che potevano essere considerate ancora applicabili; tra esse, come si può rilevare, non è più inclusa quella sulla tutela della sede di titolarità. Ciò premesso, si esprime comunque l'avviso che nell'ipotesi in cui la S.V. rilevi che l'efficacia dei servizi dell'istituzione scolastica è compromessa in conseguenza della diminuzione del personale statale, da trasferire in quanto soprannumerario a seguito della citata sottrazione dei posti, può essere previsto il mantenimento della titolarità dello stesso personale, sottraendo dalla dotazione di istituto un corrispondente minor numero di posti rispetto all'aliquota che, di norma, deve essere resa indisponibile. Resta inteso che si dovrà procedere alla compensazione dei posti non più resi indisponibili, mediante corrispondente riduzione negli organici di altre istituzioni scolastiche in entità tale che la consistenza complessiva dei posti "congelati" risulti pari a quella indicata nella tabella "B", allegata al decreto, in corso di emanazione, relativo alla determinazione degli organici A.T.A. per il prossimo anno scolastico. In tale tabella, già disponibile al sistema di trasmissione dati, sono riportati, a livello provinciale, i contingenti dei posti accantonati nel corrente anno scolastico per effetto del decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché in conseguenza di contratti d'appalto stipulati per la pulizia dei locali. La S.V. è cortesemente pregata di fornire notizie sul seguito della questione, anche in merito all'eventuale applicazione dell'accennata modalità in altre province, a fronte di fattispecie analoghe a quella rappresentata. Direttore Generale Zucaro