GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIA N. 61 DEL 23/12/2000





L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.  Agg. G.U. 26/5/2006
Norme sull'ordinamento degli enti locali. 
 
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2000, n. 61. 
Vedi anche la Circ.Ass. 13 aprile 2001, n. 2. 
 





TITOLO I 
Revisione dell'ordinamento delle autonomie locali 
Capo I 
Art. 1 
Autonomia statutaria e regolamentare. 
1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 
dicembre 1991, n. 48, le parole "allo stesso articolo 4" sono sostituite dalle 
parole "agli stessi articoli 4 e 5". 
2. (3). 
3. (4). 
4. Ai punti 1), 2) e 3), della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della 
legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, rispettivamente, dopo le parole "comma 
2", "comma 3" e "comma 4" sono aggiunte le parole "dell'articolo 4". 
5. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole 
dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga 
raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta 
giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole 
della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al 
presente comma si applicano alle modifiche statutarie. 
6. (5). 
------------------------ 
(3) Aggiunge, prima del punto 1), i punti 01) e 02) alla lettera a) del comma 1 
dell'art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 48. 
(4) Sostituisce il punto 3) della lettera a) del comma 1 dell'art. 1, L.R. 11 
dicembre 1991, n. 48. 
(5) Aggiunge il punto 4) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, L.R. 11 
dicembre 1991, n. 48. 
 





Art. 2 
Principio di sussidiarietà. 
1. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle 
conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il princìpio di 
sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso 
le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa 
dei cittadini e delle loro formazioni sociali. 
------------------------ 
 





Art. 3 
Partecipazione popolare e azione popolare. 
1. (6). 
------------------------ 
(6) Sostituisce la lettera b) e aggiunge la lettera bb) al comma 1 dell'art. 1, 
L.R. 11 dicembre 1991, n. 48. 
 





Art. 4 
Modifica dei soggetti al diritto di accesso. 
1. (7). 
------------------------ 
(7) Sostituisce l'art. 26, L.R. 30 aprile 1991, n. 10. 
 





Art. 5 
Rinnovo dei consigli di circoscrizione. 
1. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale non si procede 
allo scioglimento anticipato dei consigli di circoscrizione e si procede al 
rinnovo dei consigli circoscrizionali contestualmente al rinnovo dei consigli 
comunali. 
------------------------ 
 





Capo II 
Art. 6 
Funzionamento degli organi comunali e provinciali. 
(giurisprudenza) 
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 
1991, n. 48 sono apportate le seguenti aggiunte e sostituzioni: 
- (8); 
- (9); 
- (10); 
- (11); 
- (12); 
- (13). 
2. I comuni annualmente con l'approvazione del bilancio determinano la quota 
percentuale di risorsa da trasferire ai consigli circoscrizionali per lo 
svolgimento delle relative funzioni. 
3. Le nomine fiduciarie demandate ai sindaci o ai presidenti delle province 
regionali decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco o del 
presidente della Provincia regionale. 
------------------------ 
(8) Aggiunge, prima del punto 1), il punto 01) alla lettera e) del comma 1 
dell'art. 1, L.R. 11 dicembre 1991, n. 48. 
(9) Aggiunge i punti 3-bis) e 3-ter) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, 
L.R. 11 dicembre 1991, n. 48. 
(10) Aggiunge un periodo al punto 4) della lettera e) del comma 1 dell'art. 1, 
L.R. 11 dicembre 1991, n. 48. 
(11) Aggiunge il punto 4-bis) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, L.R. 11 
dicembre 1991, n. 48. 
(12) Sostituisce il punto 9) della lettera e) del comma 1 dell'art. 1, L.R. 11 
dicembre 1991, n. 48. 
(13) Aggiunge il punto 13-bis) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, L.R. 11 
dicembre 1991, n. 48. 
 





Art. 7 
Autonomia organizzativa. 
1. .(14) 
------------------------ 
(14) Aggiunge un periodo alla lettera h) del comma 1 dell'art. 1, L.R. 11 
dicembre 1991, n. 48. 
 





Art. 8 
Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni. 
1. Alle variazioni territoriali dei comuni si provvede con legge, previo 
referendum delle popolazioni interessate. Per variazioni dei territori comunali 
si intendono: 
a) l'istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo di parti del 
territorio di uno o più comuni; 
b) l'incorporazione di uno o più comuni nell'ambito di altro comune; 
c) la fusione di due o più comuni in uno nuovo; 
d) l'aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più comuni 
ad altro Comune contermine. 
2. Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale 
o totale, della precedente denominazione, sono anch'esse soggette a referendum 
sentita la popolazione dell'intero Comune. 
3. Per popolazioni interessate si intendono, nella loro interezza, le 
popolazioni del comune o dei comuni i cui territori devono subire modificazioni, 
o per l'istituzione di nuovi comuni, o per la fusione, o per l'incorporazione, o 
per cambio di denominazione o per il passaggio di parti di territorio e di 
popolazione da un Comune all'altro. 
4. Nelle ipotesi di istituzione di nuovi comuni o di aggregazioni di parte del 
territorio e di popolazione di uno o più comuni ad altro Comune contermine, la 
consultazione referendaria non va riferita all'intera popolazione residente nei 
comuni interessati alla variazione qualora a questa non possa riconoscersi un 
interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione che 
riguarda parte del territorio rispetto al quale essa non abbia alcun diretto 
collegamento e la variazione di territorio e popolazione, rispetto al totale, 
risulti di limitata entità. 
5. In tale ipotesi le "popolazioni interessate" aventi diritto a prendere parte 
alla consultazione referendaria sono costituite esclusivamente dagli elettori 
residenti nei territori da trasferire risultanti dall'ultimo censimento 
ufficiale della popolazione. 
6. Non si fa luogo all'istituzione di nuovi comuni qualora la popolazione del 
nuovo Comune sia inferiore a 5.000 abitanti e la popolazione del Comune o dei 
comuni di origine rimanga inferiore ai 5.000 abitanti. 
6-bis. La superiore disposizione non si applica qualora in almeno due dei comuni 
di origine ed in quello istituendo la popolazione sia pari o superiore a 5.000 
abitanti (15). 
7. In tutti i casi previsti dalla presente legge il referendum è valido solo se 
vota la metà più uno degli aventi diritto. 
7-bis. La consultazione referendaria è limitata agli abitanti residenti nel 
territorio del comune o dei comuni interessati alla costituzione di nuovo comune 
per scorporo di parti del territorio e di popolazione di altro o di altri comuni 
ovvero di aggregazione di parte del territorio e di popolazione di uno o più 
comuni a comune o comuni contermini, a condizione che la variazione di 
popolazione non sia superiore al 30 per cento della popolazione complessiva del 
comune (16). 
8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il 
Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti 
locali, e previa deliberazione della Giunta, emana apposito regolamento per 
disciplinare tempi, modalità e procedure della consultazione referendaria (17). 
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(15) Comma aggiunto dall'art. 102, comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a 
decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa 
legge. 
(16) Comma aggiunto dall'art. 102, comma 2, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a 
decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa 
legge. 
(17) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 24 marzo 2003, n. 
8. 
 





Art. 9 
Potere di iniziativa del procedimento di variazione. 
1. L'iniziativa dei procedimenti diretti alle variazioni territoriali spetta: 
a) alla Giunta regionale; 
b) al Comune o ai comuni interessati alla variazione con deliberazioni 
consiliari adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
consiglieri in carica; 
c) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni del Comune di cui si chiede 
il cambio di denominazione; 
d) ad un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei comuni 
interessati nell'ipotesi di incorporazione e di fusione; 
e) ad un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune o di 
ciascuno dei comuni interessati negli altri casi di variazioni territoriali; 
f) nei casi ove la consultazione referendaria non vada riferita all'intera 
popolazione ma solo a coloro che hanno un diretto collegamento con il territorio 
di cui si chiede la variazione, l'iniziativa compete ad un terzo degli elettori 
residenti nei territori da trasferire. 
------------------------ 
 





Art. 10 
Procedimento istruttorio. 
1. Il progetto di variazione territoriale è corredato della seguente 
documentazione: 
a) relazione tecnica-illustrativa; 
b) quadro di unione dei fogli di mappa; 
c) cartografia dell'Istituto geografico militare; 
d) indicazione, su mappe catastali, dei nuovi confini; 
e) elenco delle particelle catastali. 
2. Il progetto è pubblicato per quindici giorni presso l'albo comunale e, nei 
successivi trenta giorni, ciascun cittadino può presentare osservazioni. Il 
consiglio comunale nei successivi sessanta giorni si pronuncia in merito, in 
difetto, previa diffida, provvede in via sostitutiva nei trenta giorni 
successivi l'Assessorato degli enti locali tramite commissario ad acta. Il 
progetto, unitamente alle osservazioni dei cittadini e del consiglio comunale, è 
trasmesso all'Assessorato regionale degli enti locali che, verificatane la 
legittimità, in contraddittorio con i comuni eventualmente controinteressati, 
autorizza la consultazione referendaria. 
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Art. 11 
Sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali. 
1. In caso di esito positivo del referendum, entro i sei mesi successivi, i 
comuni interessati predispongono, su iniziativa di un solo Comune o di concerto 
fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e 
patrimoniali scaturenti dalla variazione. I progetti sono approvati con decreto 
del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti 
locali. In difetto interviene, in via sostitutiva, a mezzo di apposito 
commissario, l'Assessore regionale per gli enti locali. Nei successivi trenta 
giorni il Presidente della Regione emana, su proposta dell'Assessore regionale 
per gli enti locali, il relativo decreto di modificazione territoriale o di 
istituzione del nuovo Comune. 
------------------------ 
 





TITOLO II 
Capo I 
Art. 12 
Parere dei responsabili dei servizi. 
1. .(18). 
------------------------ 
(18) Aggiunge il punto 01) alla lettera i) del comma 1 dell'art. 1, L.R. 11 
dicembre 1991, n. 48. 
 





Art. 13 
Contratti. 
1. All'inizio del punto 1) della lettera i) del comma 1, dell'articolo 1 della 
legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è aggiunto quanto segue: 
"La rubrica dell'articolo 56 è sostituita dalla seguente: 
"Determinazioni a contrattare e relative procedure"; nel primo periodo del comma 
1 dell'articolo 56 le parole: "da apposita deliberazione" sono sostituite dalle 
seguenti: "da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa"". 
------------------------ 
 





Art. 14 
Il commissario straordinario. 
1. .(19). 
2. .(20). 
------------------------ 
(19) Sostituisce l'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, 
approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16. 
(20) Sostituisce l'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, 
approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16. 
 





Capo II - Disciplina dello status degli amministratori locali 
Art. 15 
Disposizioni generali. 
1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche 
pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, 
disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di 
indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. 
2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle 
indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si 
intendono i sindaci, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni e 
delle province, i componenti delle giunte comunali e provinciali, i presidenti e 
i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi 
delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ed i componenti degli 
organi di decentramento. 
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Art. 16 
Condizione giuridica degli amministratori locali. 
1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed 
alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o 
affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai 
provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se 
non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il 
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di 
parenti o affini fino al quarto grado. 
2. Per la disciplina dei trasferimenti degli amministratori lavoratori 
dipendenti e del loro avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato 
amministrativo, nonché per l'assegnazione della sede per l'espletamento del 
servizio militare o di sue forme sostitutive, si applica il comma 6 
dell'articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
3. Nella fattispecie di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato 
elettivo il trasferimento del finanziamento regionale previsto dall'articolo 46 
della legge 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 
regionale 17 marzo 2000, n. 8, non si attua restandone beneficiario l'Ente. 
4. Il nulla osta per il trasferimento dei titolari di mandato elettivo 
dipendenti da enti pubblici sottoposti alla vigilanza regionale negato per 
motivi ostativi ovviabili e che non reca grave pregiudizio alla organizzazione 
degli enti interessati, previa verifica ispettiva, è disposto dai competenti 
organi governativi regionali in via sostitutiva. 
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Art. 17 
Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. 
1. .(21) 
------------------------ 
(21) Aggiunge un comma, dopo il quarto, nell'art. 14, L.R. 24 giugno 1986, n. 
31. 
 





Art. 18 
Aspettative. 
1. Gli amministratori locali, che siano lavoratori dipendenti, possono essere 
collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di 
espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio 
effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del 
periodo di prova. 
2. Durante i periodi di aspettativa gli interessati, in caso di malattia, 
conservano il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti 
all'erogazione delle prestazioni medesime. 
3. Il presente articolo si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli 
organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore 
della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31. 
------------------------ 
 





Art. 19 
Indennità. 
(giurisprudenza) 
1. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui 
al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio 
della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, con regolamento adottato dal Presidente della Regione previa 
deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie 
locali (22), nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori; 
b) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli 
enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della 
percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, 
nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente; 
c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti e dei vice presidenti 
dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province, degli 
assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto 
alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della 
provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni e dei consorzi 
fra enti locali, al soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT 
sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune 
avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio 
fra enti locali e dei Comuni in convenzione (23); 
d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle 
province comprendenti aree metropolitane in relazione alle particolari funzioni 
ad esse assegnate; 
e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della Provincia e al 
sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque non 
inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei 
rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, 
nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico 
fondamentale del segretario comunale; 
f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di 
provincia, a fine mandato, con una somma pari ad un'indennità mensile spettante 
per ciascun anno di mandato. 
2. Il regolamento determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal 
presente articolo, per il sindaco, il presidente della Provincia, il presidente 
della Provincia comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli 
circoscrizionali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli comunali e 
provinciali, i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle 
loro articolazioni, delle province, delle province comprendenti aree 
metropolitane, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali. Tale 
indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto 
l'aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali è corrisposta 
un'indennità pari all'80 per cento di quella spettante agli assessori dei 
rispettivi comuni (24). 
3. Fino all'emanazione del regolamento, agli assessori dei comuni capoluogo di 
Provincia con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti può essere 
attribuita l'indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui 
popolazione è da cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali si 
prevede il limite del sessanta per cento per l'indennità degli assessori 
rispetto all'ammontare delle indennità previste per il sindaco. 
4. I consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto a 
percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la 
partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito 
nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo 
dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base 
al regolamento di cui al comma 1. Ai componenti dei consigli circoscrizionali è 
corrisposto un gettone di presenza pari all'80 per cento di quello spettante ai 
componenti dei consigli dei rispettivi comuni. 
5. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, 
possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e 
di consiglio. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve 
superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese 
correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal 
regolamento di cui al comma 1. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli 
enti locali in condizioni di dissesto finanziario. 
6. Il regolamento è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della 
misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media 
degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, 
alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel 
biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relativa al mese di luglio di 
inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Su richiesta della 
Conferenza Regione-Autonomie locali si può procedere alla revisione del 
regolamento con la medesima procedura ivi indicata. 
7. I regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a 
richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di 
funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori 
oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede 
l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza 
dalle sedute degli organi collegiali. 
8. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro 
cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità 
ovvero per la percezione del cinquanta per cento di ciascuna. 
9. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando 
siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa 
persona. 
10. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione 
prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a 
sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di 
quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne. 
11. Per le indennità di cui al presente articolo, la disciplina relativa al 
divieto di cumulo tra pensione e redditi è stabilita dal comma 3 dell'articolo 
82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
12. Le indennità previste nel presente articolo sono corrisposte dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. 
------------------------ 
(22) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.Reg. 18 ottobre 2001, 
n. 19. 
(23) Periodo così modificato dall'art. 21, comma 7, L.R. 22 dicembre 2005, n. 
19. 
(24) Ai sensi dell'art. 23, comma 19, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19, a far data 
dal 1° gennaio 2006 il presente comma non trova applicazione nei confronti dei 
componenti i consigli di amministrazione dei CIAPI. 
 





Art. 20 
Permessi e licenze. 
1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli 
comunali, provinciali e delle unioni di comuni nonché dei consigli 
circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a duecentomila abitanti, 
hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono 
convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in 
orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro 
prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli 
si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per 
l'intera giornata successiva. 
2. I componenti delle commissioni consiliari previsti dai regolamenti e statuti 
dei comuni capoluogo e delle province regionali hanno diritto, per la 
partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata. 
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali o provinciali, 
degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, delle unioni di comuni, 
dei consorzi fra enti locali ovvero delle commissioni consiliari o 
circoscrizionali formalmente istituite e delle commissioni comunali previste per 
legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari 
opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto 
di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui 
fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al 
presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e 
rientrare al posto di lavoro nonché quello per lo studio preliminare dell'ordine 
del giorno. Per i militari di leva o richiamati o per coloro che svolgano il 
servizio sostitutivo si applica l'ultimo periodo dell'articolo 80 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle unioni 
di comuni, dei consorzi fra enti locali e i presidenti dei consigli comunali, 
provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle 
province e dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, hanno 
diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai 
rispettivi posti di lavoro per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate 
a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli 
provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti. 
5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli oneri per i 
permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici 
economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori 
esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti (25). 
6. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad 
ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative 
mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato. 
------------------------ 
(25) Comma così sostituito dall'art. 129, comma 14, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a 
decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa 
legge. Il testo originario era così formulato: "5. Le assenze dal servizio di 
cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli 
oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i 
lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui ai commi 
precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a 
rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, 
per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene 
effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate 
sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, 
della legge 11 marzo 1988, n. 67.". 
 





Art. 21 
Rimborsi spese e indennità di missione. 
1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del 
Comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo 
dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del 
presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle 
spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle 
condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, 
della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) 
della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni. 
2. I consiglieri comunali e provinciali che, in ragione del loro mandato, si 
rechino in missione fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, previa 
autorizzazione del Presidente del consiglio, hanno diritto di assentarsi dal 
servizio per la durata dei giorni della missione. 
3. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla 
posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati 
chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei 
rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e 
regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali sostengono per la 
partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività 
degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci 
degli enti stessi. 
4. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è 
effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata 
della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute 
e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. 
5. Agli amministratori che risiedono fuori del comune ove ha sede il rispettivo 
ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, 
per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari 
ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per 
lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. 
6. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il 
rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i 
casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento. 
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Art. 22 
Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e 
assicurative. 
1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione 
tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, 
previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i 
presidenti di Provincia, per i presidenti di unioni di comuni, di consorzi fra 
enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con 
popolazione superiore a diecimila abitanti, che si trovino nelle condizioni 
previste dall'articolo 18, per i presidenti dei consigli dei comuni con 
popolazione superiore a cinquantamila abitanti, per i presidenti dei consigli 
provinciali, per i presidenti dei consigli circoscrizionali nel caso in cui il 
Comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e 
per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della 
riforma in materia di servizi pubblici locali (26). 
2. A favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e 
che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, 
allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria 
annuale, versata per quote mensili secondo quanto previsto dalla normativa 
statale. Con decreto degli Assessori regionali per gli enti locali, per il 
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e per 
il bilancio e le finanze sono stabiliti i criteri per la determinazione delle 
quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, 
da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o 
continua ad essere iscritto alla data dell'incarico. 
3. L'amministrazione locale provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota 
annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un 
dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale 
residuo da parte dell'amministratore. 
4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica quanto 
previsto dalla normativa statale. 
5. I comuni, le province, le unioni di comuni, i consorzi fra enti locali 
possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti 
all'espletamento del loro mandato. 
6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale 
dei soggetti destinatari dei benefìci di cui al comma 1 è consentita l'eventuale 
ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro 
cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente la data di entrata in 
vigore della presente legge, ed entro tre anni se successiva. 
7. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 
settembre 1996, n. 564, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), 
numero 4, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, si applicano anche 
agli amministratori degli enti locali territoriali. Gli enti locali territoriali 
possono provvedere a loro carico. 
8. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 agli 
amministratori locali è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. Sono comunque da considerare valide le basi contributive 
sulle quali l'INPS abbia, anche solo temporaneamente, accettato il versamento di 
contributi. 
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(26) Vedi, anche, il Dec.Ass. 10 dicembre 2003. 
 





Art. 23 
Occupazione d'urgenza di immobili. 
(giurisprudenza) 
1. L'amministrazione comunale può disporre, in presenza dei presupposti di cui 
alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, l'occupazione 
d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori 
pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia 
residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui alla 
lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, 
n. 48. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello 
stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel 
possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive 
modificazioni. 
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Art. 24 
Patrocinio legale. 
1. L'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta 
nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici 
amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento 
del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di 
responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti 
da responsabilità. 
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Art. 25 
Consigli di amministrazione delle aziende speciali. 
1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai 
componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche 
consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 1, 
nell'articolo 18, nell'articolo 20, commi 3 e 4, nell'articolo 21, comma 2, e 
nell'articolo 22 (27). 
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(27) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. 
Reg. sic. 27 aprile 2001, n. 19. 
 





Art. 26 
Testo coordinato in materia di ordinamento degli enti locali. 
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative 
all'ordinamento degli enti locali. 
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Art. 27 
Apertura domenicale. 
1. L'attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, 
n. 1002, è da intendersi ricompresa tra quelle elencate al comma 1 dell'articolo 
14 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28. 
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Capo III - Province regionali 
Art. 28 
Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi 
dell'art. 28 dello Statuto. 
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Art. 29 
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana. 
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge della Regione. 
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fp06-gr06