GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 54 DEL 28/11/2000

 



L.R. 26 novembre 2000, n. 24. Agg. B.U. 21/10/2004
Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori 
socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo 
regionale per l'occupazione dei disabili. 

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 28 novembre 2000, n. 54. 
Con Circ.Ass. 7 dicembre 2000, n. 4/AG sono state emanate le prime direttive 
per l'applicazione della presente legge. Vedi, anche, la Circ.Ass. 8 maggio 
2001, n. 8/AG. Vedi la Circ.Ass. 30 marzo 2001, n. 4 che ha approvato 
disposizioni in materia di collocamento ed inserimento lavorativo dei disabili, 
ai sensi della presente legge. 
 



TITOLO I 
Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori 
socialmente utili e norme urgenti in materia di lavoro 
Art. 1 
Collaborazione coordinata e continuativa. 
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei 
lavori socialmente utili, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza 
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione può concedere alle imprese 
e società, agli enti privati, agli esercenti arti e professioni che instaurano 
un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i predetti soggetti 
per un periodo non inferiore a cinque anni un contributo fino al 100 per cento 
dei contributi previdenziali ed assistenziali e un contributo di 200 euro 
mensili per i compensi di almeno 800 euro mensili (3). 
2. L'aiuto previsto si intende subordinato al rispetto delle vigenti normative 
comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle 
procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo 
dell'Unione Europea. 
3. Con successivo specifico provvedimento legislativo si provvederà ad 
autorizzare le spese di cui al presente articolo. 
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(3) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 9 agosto 2002, n. 9. 
 



Art. 2 
Collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche Amministrazioni. 
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione 
professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere alle aziende ed enti 
pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, 
agli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da 
questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo pari a 60 
milioni di lire ripartito in cinque annualità in quote di pari importo per ogni 
lavoratore a cui trova applicazione il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 
81, così come recepito dalla presente legge, impegnato in lavori socialmente 
utili finanziati con risorse del bilancio regionale ed a cui viene assicurata 
l'occupazione per sessanta mesi attraverso i contratti di cui all'articolo 6, 
comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e con un compenso 
mensile non inferiore a lire 1.300.000. Nei casi in cui il soggetto promotore 
sia l'Amministrazione regionale, l'Assessore per il lavoro, la previdenza 
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare 
la predetta misura. 
2. Il contributo, con le medesime percentuali di cui al comma 6 dell'articolo 12 
della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, può essere concesso agli enti che 
stipulano contratti di diritto privato di durata triennale con i soggetti 
prioritari di cui alla medesima legge regionale n. 85 del 1995. Il contributo di 
cui al presente comma per ogni contratto di diritto privato è ripartito in tre 
esercizi finanziari in quote di pari importo. 
3. Al fine di consentire la costituzione di società miste promosse dagli enti 
utilizzatori di lavoratori socialmente utili con la società Italia lavoro S.p.A. 
o altre società partecipate dallo Stato o dalla Regione aventi medesime finalità 
di stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente 
utili, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione 
professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al 
comma 1 ai sopraddetti enti utilizzatori per ogni lavoratore assunto a tempo 
indeterminato destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 
(4). 
4. Al fine di facilitare la costituzione delle società miste di cui al comma 3, 
agli enti locali che promuovono dette società possono essere concessi contributi 
dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione 
professionale e l'emigrazione sulla base di criteri approvati entro trenta 
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della 
Conferenza Regione-autonomie locali. Per le finalità del presente comma è 
autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000 milioni, che 
trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, 
accantonamento 1001 (5). 
5. La selezione dei lavoratori destinatari della misura di cui al comma 1 è 
operata dagli enti sulla scorta dei criteri stabiliti dalla Commissione 
regionale per l'impiego, in conformità agli indirizzi adottati dai competenti 
organi dello Stato conferendo priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo 
ente. 
6. La corresponsione del contributo di cui al comma 1 comporta la decadenza da 
qualunque altro beneficio previsto dalla vigente normativa per i lavoratori 
destinatari delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, 
con esclusione delle riserve, delle precedenze e delle priorità previste per 
l'accesso ai pubblici impieghi. 
7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione 
professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare le misure di cui ai 
commi 1 e 3 rivolte a lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili 
dall'Amministrazione regionale, ancorché i predetti lavoratori siano stati 
impegnati in iniziative finanziate con il fondo nazionale per l'occupazione. 
8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 e al comma 2 sono autorizzati, per 
l'esercizio finanziario 2001, rispettivamente un limite di impegno quinquennale 
di lire 14.000 milioni ed un limite di impegno triennale di lire 6.000 milioni 
(6). La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, 
codice 01.08.02, accantonamento 1001. 
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(4) Vedi, anche, l'art. 1, comma 3, L.R. 31 marzo 2001, n. 2. 
(5) Vedi, anche, la Circ.Ass. 22 marzo 2004, n. 41. 
(6) Il limite di impegno triennale di lire 6.000 milioni è stato differito 
all'anno 2002 dall'art. 62, L.R. 10 dicembre 2001, n. 21. 
 



Art. 3 
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi 
dell'art. 28 dello Statuto). 
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Art. 4 
Norme di recepimento di disposizioni dello Stato in materia di lavori 
socialmente utili (7). 
1. Al fine di favorire la collocazione lavorativa dei soggetti impegnati in 
lavori socialmente utili, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 
regionale 23 gennaio 1998, n. 3, nell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 
5 gennaio 1999, n. 4, e nell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 
18, continuano a trovare applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore del 
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (8). 
2. Ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui 
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, 
nonché parzialmente finanziati con oneri a carico del fondo per l'occupazione di 
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano 
le disposizioni statali così come integrate dal comma 1. Alla concessione dei 
benefici provvedono gli enti promotori o utilizzatori, assumendo a carico dei 
propri bilanci la spesa occorrente. L'Assessore regionale per il lavoro, la 
previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a 
concedere i benefici di cui al presente comma in favore dei lavoratori impegnati 
in progetti di lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del 
bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti per il finanziamento di 
progetti di lavori socialmente utili, nonché delle risorse regionali, statali e 
comunitarie destinate a politiche attive del lavoro (9). 
3. Al fine di favorire l'esternalizzazione dei servizi e l'occupazione stabile 
nel tempo dei soggetti impegnati nei progetti, le disposizioni statali che 
derogano alle procedure di evidenza pubblica previste per i soggetti ricadenti 
nell'ambito del regime transitorio di cui all'articolo 12 del decreto 
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, 
così come disciplinato dal comma 1, trovano applicazione anche ai lavoratori 
impegnati in progetti del piano straordinario di cui al decreto legislativo 7 
agosto 1997, n. 280, e nei piani di inserimento professionale di tipo "a" di cui 
all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, purché già 
approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro il 17 novembre 2000, 
data di approvazione della presente legge (10). 
4. Per facilitare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in 
lavori socialmente utili l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza 
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare un 
contributo una tantum, pari al 20 per cento dell'importo dei mutui accesi dagli 
enti locali e, comunque, non superiore a 1.000 milioni, in forza delle 
disposizioni statali vigenti, legati ai costi di esternalizzazione di attività. 
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario 
2001 la spesa di lire 2.000 milioni. L'onere relativo trova riscontro nel 
bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001. 
6. [L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione 
professionale e l'emigrazione è autorizzato ad applicare le misure finalizzate 
alla fuoriuscita dai lavori socialmente utili esclusivamente a quei soggetti che 
sia alla data di presentazione della domanda del beneficio che all'atto della 
fruizione della misura risultino essere effettivamente utilizzati in lavori 
socialmente utili] (11). 
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(7) Vedi, anche, l'art. 1, comma 1, e l'art. 6, comma 1, L.R. 31 marzo 2001, n. 
2, l'art. 11, L.R. 9 agosto 2002, n. 9 e la Circ.Ass. 9 dicembre 2003, n. 36/AG. 

(8) Vedi, anche, l'art. 1, comma 3, L.R. 31 marzo 2001, n. 2. Vedi, altresì, 
l'art. 1, comma 2, L.R. 5 novembre 2001, n. 17. 
(9) Vedi, anche, l'art. 1, comma 3, L.R. 31 marzo 2001, n. 2. Vedi, altresì, 
l'art. 1, comma 2, L.R. 5 novembre 2001, n. 17. 
(10) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla Circ.Ass. 28 novembre 2000, n. 
3/AG, dall'art. 1, comma 1, L.R. 31 marzo 2001, n. 2 e dalla Circ.Ass. 10 aprile 
2002, n. 15/AG e dalla Circ.Ass. 17 ottobre 2003, n. 32. 
(11) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, L.R. 31 marzo 2001, n. 1. Il 
suddetto comma è stato successivamente abrogato dall'art. 3, comma 4, L.R. 9 
agosto 2002, n. 9. 
 



Art. 5 
Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili (12). 
1. Gli enti che alla data del 1° ottobre 2000 utilizzavano lavoratori 
destinatari delle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 1 e 2, della 
presente legge approvano, con provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente e 
per l'Amministrazione regionale con decreto dell'Assessore regionale per il 
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, un 
programma complessivo di fuoriuscita dei predetti lavoratori dal bacino dei 
lavori socialmente utili. Tale programma deve prevedere la fuoriuscita di tutti 
i soggetti utilizzati presso l'ente con l'esplicita individuazione delle misure 
di fuoriuscita previste dalla normativa vigente. Il programma dell'ente può 
prevedere l'inclusione anche di soggetti destinatari del regime transitorio che, 
ancorché utilizzati in precedenza presso altri enti, ne facciano richiesta e 
purché nei loro confronti si sia proceduto a stipulare la convenzione di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. 
2. Il programma di cui al comma 1 deve pervenire all'Assessorato regionale del 
lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e 
dell'emigrazione entro e non oltre il 31 gennaio 2001 (13), pena la decadenza 
dell'ente utilizzatore da tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in 
materia di lavori socialmente utili. La Commissione regionale per l'impiego 
approva entro il 31 marzo 2001 (14) i programmi degli enti. In caso di 
inadempienza da parte di amministrazioni o enti soggetti al controllo e 
vigilanza della Regione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza 
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione segnala l'inadempienza 
all'amministrazione titolare delle funzioni di controllo o vigilanza, che 
provvede in via sostitutiva (15). 
3. Con successivi decreti dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza 
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione si provvede 
all'autorizzazione delle relative misure ed all'erogazione dei relativi 
finanziamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 
4. Gli enti utilizzatori valutano le attitudini e le segnalazioni dei lavoratori 
interessati alle misure e acquisiscono la notifica dell'opzione entro trenta 
giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
5. L'elenco generale delle attività socialmente utili di cui all'articolo 3, 
comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, 
comprende, altresì, tutte quelle rientranti nell'ambito delle competenze 
istituzionali degli enti utilizzatori delle attività, nonché quelle aggiuntive 
funzionali allo sbocco occupazionale territoriale che possono essere finanziate 
con risorse provenienti dai fondi strutturali europei, ovvero siano oggetto di 
programmazione negoziata così come previsto dall'articolo 3, comma 2, dello 
stesso decreto legislativo (16). 
6. Gli organi deliberativi delle istituzioni di cui all'articolo 23, comma 2, 
della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale 11 
dicembre 1991, n. 48, possono adottare tutti i provvedimenti deliberativi volti 
a realizzare l'esternalizzazione dei servizi da affidare ai soggetti impegnati 
in lavori socialmente utili. 
7. Le misure previste dalla presente legge possono essere applicate anche in 
favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili fruitori di 
trattamenti previdenziali (17). I relativi oneri restano a carico dei soggetti 
promotori o attuatori escludendo ogni onere a carico del bilancio della Regione. 

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(12) Vedi, anche, l'art. 23, L.R. 10 dicembre 2001, n. 21, l'art. 76, comma 7, 
L.R. 26 marzo 2002, n. 2 e la Circ.Ass. 2 ottobre 2003, n. 31. 
(13) Il termine è stato prorogato al 30 aprile 2001 dall'art. 1, comma 2, L.R. 
31 marzo 2001, n. 2. 
(14) Il termine è stato prorogato al 30 aprile 2001 dall'art. 1, comma 2, L.R. 
31 marzo 2001, n. 2. 
(15) Vedi, altresì, l'art. 23, L.R. 10 dicembre 2001, n. 21. 
(16) Vedi, anche, l'art. 6, comma 2, L.R. 31 marzo 2001, n. 2. 
(17) L'art. 24, L.R. 10 dicembre 2001, n. 21 dispone che tra le misure è 
ricompresa la prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili. 
 



Art. 6 
Rifinanziamento di norme in materia di lavoro. 
1. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di 
cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive 
modifiche ed integrazioni e le relative misure di fuoriuscita è autorizzata, per 
l'esercizio finanziario 2000, l'ulteriore spesa di lire 68.000 milioni e per 
l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 30.000 milioni. 
2. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di 
cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive 
modifiche ed integrazioni e le relative misure di fuoriuscita, per le finalità 
di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, nonché per la prosecuzione delle 
attività e le relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle 
disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, è autorizzata per l'esercizio 
finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 183.100 milioni, di cui lire 5.000 
milioni destinati a contratti di diritto privato, e per l'esercizio finanziario 
2001 l'ulteriore spesa di lire 300.000 milioni, di cui lire 160.000 milioni 
destinati ai contratti di diritto privato. 
3. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di 
cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 è 
autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 1.120 
milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 2.000 
milioni. 
4. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, 
n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio 
finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni e per l'esercizio 
finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 40.000 milioni. 
5. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 26 
della legge 24 giugno 1997, n. 196 fino al 30 aprile 2001, è autorizzata per 
l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni e per 
l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni (18). 
6. Per le finalità dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 
è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 
finanziari 2000 e 2001. 
7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione 
professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare la quota di cui 
all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per le 
attività socialmente utili di cui il soggetto utilizzatore è l'Amministrazione 
regionale (19). 
8. La quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 
2000, n. 81 per le attività socialmente utili finanziate con il Fondo nazionale 
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 
1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, 
nonché per le attività socialmente utili di cui il soggetto finanziatore è 
l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione 
professionale e dell'emigrazione resta a carico dell'Amministrazione 
regionale(20). 
9. Per l'esercizio finanziario 2000 agli oneri di lire 284.520 milioni di cui al 
presente articolo si provvede quanto a lire 262.220 milioni con le disponibilità 
del capitolo 21257, accantonamento 1020, quanto a lire 22.000 milioni con parte 
delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1018 e quanto a lire 300 
milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, 
del bilancio della Regione siciliana. Per l'esercizio finanziario 2001 l'onere 
di lire 376.300 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione 
siciliana, codice 01.08.02, accantonamento 1001. 
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(18) Vedi, al riguardo quanto previsto dalla Circ.Ass. 28 novembre 2000, n. 
2/AG. 
(19) Vedi, anche, l'art. 1, comma 2, L.R. 5 novembre 2001, n. 17. 
(20) Vedi, anche, l'art. 1, comma 2, L.R. 5 novembre 2001, n. 17. 
 



Art. 7 
Contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato. 
1. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, 
n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, l'ulteriore spesa di lire 
50.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle 
disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1018, del bilancio della 
Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 
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Art. 8 
Norme concernenti i piani di inserimento professionale (21). 
1. Le disposizioni relative ai piani per l'inserimento professionale dei giovani 
privi di occupazione, di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, 
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dall'articolo 10 
della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 si applicano, nell'ambito della 
Regione, fino al 31 dicembre 2002 (22). 
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 
gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n. 
52, così come modificate ed integrate dall'articolo 11 della legge regionale 5 
gennaio 1999, n. 4 si applicano ai giovani residenti nel territorio della 
Regione fino al 31 dicembre 2002 (23). 
3. L'obbligo del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa di cui 
all'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito 
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è da ritenersi assolto ove 
lo stesso abbia proceduto all'assunzione, anche attraverso contratti di 
formazione e lavoro o contratti di apprendistato, dei giovani impegnati in 
analoghi progetti. Il calcolo della percentuale del 60 per cento va 
interpretato, nel caso di frazione della predetta percentuale, computando la 
stessa all'unità inferiore per difetto. 
4. Ai piani di inserimento professionale di tipo "a" di cui all'articolo 10 
della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, approvati dalla Commissione 
regionale per l'impiego anteriormente al 31 luglio 2000, trovano applicazione 
gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9 e 11 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 
468. 
------------------------ 
(21) Vedi, al riguardo quanto previsto dalla Circ.Ass. 28 novembre 2000, n. 
3/AG, dalla Circ.Ass. 17 ottobre 2003, n. 32 e la Circ.Ass. 10 novembre 2003, n. 
33. 
(22) Termine differito al 31 dicembre 2004 dall'art. 2, comma 2, L.R. 9 agosto 
2002, n. 9. 
(23) Termine differito al 31 dicembre 2004 dall'art. 2, comma 3, L.R. 9 agosto 
2002, n. 9. 
 



Art. 9 
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. 
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, e 
successive modifiche ed integrazioni è abrogato. 
2. Per le finalità dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 
1997, n. 30, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1998, 
n. 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100 
milioni, cui si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità 
del capitolo 33735 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 
medesimo. 
3. Le disposizioni di cui al Titolo I della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 
si applicano ai dirigenti di azienda fuoriusciti dal mercato del lavoro in 
possesso dei requisiti previsti dalla legge medesima. 
4. (24). 
5. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 
3 e successive modifiche ed integrazioni è erogato nell'importo superiore di 
lire 80 milioni ai soggetti aventi diritto i quali presentino la relativa 
istanza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge (25). 
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(24) Aggiunge la lettera d) al comma 1 dell'art. 3, L.R. 7 agosto 1997, n. 30. 
(25) Vedi, al riguardo quanto previsto dalla Circ.Ass. 28 novembre 2000, n. 28. 
 



Art. 10 
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi 
dell'art. 28 dello Statuto). 
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Art. 11 
Organi collegiali. 
1. La Commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 1 della legge 
regionale 5 marzo 1979, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, dura in 
carica cinque anni ed è integrata da due componenti effettivi e due supplenti 
designati dall'Associazione nazionale comuni italiani-Sicilia (A.N.C.I.) e 
dall'Unione regionale delle province siciliane (U.R.P.S.). Alla stessa vengono, 
altresì, demandate le attribuzioni assegnate agli organi di cui all'articolo 4, 
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La 
predetta disposizione trova applicazione anche nei riguardi della Commissione 
attualmente in carica. 
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Art. 12 
Servizi per l'impiego. 
1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione 
professionale, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è 
autorizzata a stipulare convenzioni con gli enti ed organismi previsti 
dall'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche 
ed integrazioni, nell'ambito dei piani finanziati, per l'attivazione di misure 
di politica attiva del lavoro. 
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Art. 13 
Servizi informatici. 
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione 
professionale e l'emigrazione è autorizzato a provvedere alla organizzazione del 
servizio informativo del lavoro per la Sicilia, in armonia con i principi 
contenuti nell'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, 
nell'ambito degli interventi concernenti l'informatizzazione dei servizi 
dell'impiego di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35 
e successive modifiche ed integrazioni. 
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 
2000 la spesa di lire 100 milioni cui si provvede con la riduzione di pari 
importo delle disponibilità del capitolo 33652 del bilancio della Regione per 
l'esercizio finanziario medesimo. 
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Art. 14 
Provvedimenti inerenti l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione 
professionale. 
1. (26). 
Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 è 
così modificato: "L'incarico è conferito per un quinquennio e s'intende 
confermato qualora non intervenga provvedimento di revoca entro un anno dalla 
relativa scadenza". 
2. La denominazione "Agenzia del lavoro" riportata nella tabella A allegata alla 
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 viene modificata in "Agenzia regionale per 
l'impiego e la formazione professionale". 
3. Il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, di cui 
all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 30 viene incardinato nella 
struttura organica dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione 
professionale. 
4. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, 
così come modificato dall'articolo 26, comma 4, della legge regionale 7 agosto 
1997, n. 30, le parole "con qualifica di dirigente superiore" vengono sostituite 
con le parole "con qualifica di dirigente di seconda fascia e per necessità di 
servizio con qualifica di dirigente di terza fascia, ed in tal caso trova 
applicazione l'articolo 9, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 
10". 
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(26) Sostituisce il comma 3 dell'art. 11, L.R. 21 settembre 1990, n. 36. 
 



Art. 15 
Interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio. 
1. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo ed il recupero sociale di 
soggetti a rischio, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, 
la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere per 
l'esercizio finanziario 2001 un contributo straordinario di lire 10.000 milioni 
al comune di Palermo per l'utilizzazione in misure di politica attiva del lavoro 
degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero 
di tossicodipendenti e soggetti d'alcoolismo, inclusi nella graduatoria dei 
cantieri di lavoro del progetto "Emergenza Palermo", nonché del personale di 
supporto dei relativi cantieri. (inciso omesso in quanto impugnato dal 
Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) 
2. L'onere autorizzato con il presente articolo trova riscontro nel bilancio 
pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001. 
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Art. 16 
Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, 
n. 27. 
1. Ai fini della riserva di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 
1991, n. 27, così come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 1° 
settembre 1993, n. 25, nel periodo di 180 giorni di partecipazione ai progetti 
di utilità collettiva devono essere computate anche le giornate in cui non vi 
sia stata effettiva prestazione lavorativa per gravidanza, puerperio, servizio 
militare, infortunio sul lavoro. 
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Art. 17 
Provvedimenti inerenti la formazione professionale. 
1. (27). 
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione 
professionale e l'emigrazione, nell'ambito dell'attuazione della normativa 
vigente in materia di erogazione dei servizi formativi, stabilisce entro il 31 
agosto di ogni anno il calendario dell'anno formativo. Nell'ambito delle 
attività finanziate con il piano annuale il personale di cui al comma 1 può 
essere utilizzato in attività di aggiornamento, riqualificazione e di politica 
attiva del lavoro. 
3. Per il controllo e la certificazione di rendiconti di spesa relativi alle 
attività formative affidate ad enti ed organismi previsti dalla normativa 
vigente, l'Amministrazione regionale può avvalersi di società di revisione 
iscritte all'albo speciale istituito presso il Ministero della giustizia per le 
società di revisione o presso la CONSOB. La spesa necessaria al controllo e alla 
certificazione dei rendiconti dovrà essere prevista nell'ambito del 
finanziamento di ciascun intervento. Il controllo e la certificazione dei 
rendiconti delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli enti ed 
organismi attuatori è ispirato a criteri di coerenza, congruità ed inerenza 
della spesa alle attività progettuali. 
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(27) Aggiunge il comma 2-ter all'art. 2, L.R. 1° settembre 1993, n. 25. 
 



Art. 18 
Attività di formazione nelle scuole di servizio sociale (28). 
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione 
professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, con le procedure 
previste per la programmazione, agli enti gestori delle scuole di servizio 
sociale ammessi nell'ultimo triennio ai benefici di cui alla legge regionale 18 
agosto 1979, n. 200 e successive modifiche ed integrazioni, purché in possesso 
dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, le attività ed i tirocini 
formativi e di orientamento per assistenti sociali ed operatori del comparto 
socio-assistenziale; è autorizzato, altresì, a finanziare le relative attività 
di formazione continua, aggiornamento, perfezionamento, ricerca sui servizi 
sociali e sul fabbisogno formativo. 
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 
milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003. 
3. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2001 e 2002 trovano riscontro 
nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001. 
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(28) Con Circ.Ass. 14 luglio 2004, n. 7 sono state approvate modalità di 
presentazione delle istanze di finanziamento e di svolgimento delle attività da 
affidare agli enti gestori della scuola di servizio sociale. 
 



Art. 19 
Interventi per il reinserimento dei lavoratori emigrati 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo 
massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub a) della 
legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della 
legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è elevato a lire 150 milioni. 
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo 
massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub b) della 
legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della 
legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è elevato a lire 200 milioni. 
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo 
massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub c) della 
legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della 
legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è elevato a lire 150 milioni. 
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Art. 20 
Istituzione del Comitato per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali. 
1. È istituito, presso la Presidenza della Regione, il Comitato regionale per il 
lavoro, l'occupazione e le politiche sociali con il compito di assistere il 
Presidente nell'individuazione e nel coordinamento delle iniziative e degli 
strumenti volti a favorire la crescita dell'occupazione, anche attraverso un 
raccordo operativo con gli altri organi dell'Amministrazione regionale, nonché 
con il dipartimento della programmazione e con le strutture di cui agli articoli 
17 e 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. 
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto 
da: 
a) tre docenti universitari esperti nelle materie affidate all'attività del 
Comitato; 
b) due esperti designati dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza 
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, di cui uno con funzioni di 
vicepresidente; 
c) sette esperti designati rispettivamente: uno dal Presidente della Regione, 
uno dall'Assessore regionale alla Presidenza, uno dall'Assessore regionale per 
l'industria, uno dall'Assessore regionale per gli enti locali, uno 
dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la 
pesca, uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, uno 
dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. 
3. Il Presidente della Regione nomina il presidente del Comitato fra i 
componenti del Comitato stesso. 
4. È istituito presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione un 
gruppo di supporto per lo svolgimento dell'attività del Comitato. 
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 
2001 la spesa di lire 200 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale 
della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001. 
6. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è determinata ai sensi 
dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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TITOLO II 
Prime norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili 
Art. 21 
Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. 
1. È istituito, presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza 
sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, il Fondo regionale 
per l'occupazione dei disabili, con una dotazione finanziaria iniziale di lire 
1.000 milioni. 
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 
2000 la spesa di lire 1.000 milioni, cui si provvede con parte delle 
disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della 
Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo. 
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Art. 22 
Comitato di gestione del Fondo (29). 
1. Il Fondo è amministrato da un comitato di gestione, nominato con decreto 
dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione 
professionale e l'emigrazione, composto dal medesimo Assessore, in qualità di 
Presidente; dal competente dirigente generale del predetto Assessorato, il quale 
sostituisce altresì il presidente in caso di assenza o impedimento; dal 
dirigente generale preposto al dipartimento della formazione professionale; da 
sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da sei 
componenti designati dalle organizzazioni datoriali comparativamente più 
rappresentative; da sei componenti designati dalle associazioni delle categorie 
di disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e da sei 
rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall'Associazione 
nazionale comuni d'Italia - Sicilia (A.N.C.I.) e tre dall'Unione regionale delle 
province siciliane (U.R.P.S.). Partecipa alle sedute, con funzioni consultive, 
il dirigente del competente servizio del predetto Assessorato. 
2. Il comitato dura in carica quattro anni ed i componenti non di diritto 
possono essere riconfermati per una sola volta. Per ogni componente effettivo è 
nominato un supplente. 
3. Il comitato di gestione può procedere all'audizione di associazioni ed 
organizzazioni delle categorie dei disabili, le quali non facciano parte con 
propri rappresentanti della composizione del medesimo comitato, in ragione di un 
rappresentante per ciascuna associazione od organizzazione. 
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(29) Per disposizioni di ordine finanziario, inerenti il funzionamento del 
Comitato di gestione previsto nel presente articolo vedi l'art. 1, comma 4, L.R. 
5 novembre 2001, n. 17. 
 



Art. 23 
Funzioni e compiti del comitato di gestione. 
1. Il comitato di gestione delibera sulle seguenti materie: programmazione delle 
attività del fondo; assegnazione ed utilizzazione delle relative risorse 
finanziarie, anche per la parte da destinare alle spese di funzionamento; 
criteri per la concessione dei finanziamenti, spese ammissibili e connessi 
parametri finanziari; requisiti e condizioni di ammissione ai benefici, modalità 
e procedure per la presentazione e la valutazione delle richieste di intervento 
e per l'erogazione delle sovvenzioni. Il comitato inoltre coordina, avvalendosi 
dei competenti uffici, l'azione di monitoraggio sulle iniziative finanziate e 
sui risultati conseguiti; esprime parere sui criteri per l'effettuazione degli 
accertamenti ispettivi in ordine all'utilizzo dei finanziamenti ed alla 
valutazione delle relative risultanze; propone l'adozione delle misure ritenute 
opportune o necessarie per il miglioramento del livello qualitativo degli 
interventi; verifica l'andamento amministrativo-contabile della gestione del 
fondo; approva entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione consuntiva sugli 
interventi realizzati e sui risultati conseguiti durante l'anno precedente. 
2. Le delibere del comitato sono approvate e rese esecutive con provvedimento 
dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione 
professionale e l'emigrazione. 
3. Fino all'entrata in funzione delle commissioni provinciali di cui 
all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il comitato di 
gestione approva i programmi di attività intesi ad ottenere l'intervento del 
fondo regionale di cui al presente articolo e del fondo nazionale di cui 
all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, autorizzando la concessione 
dei relativi finanziamenti, nonché la stipula delle convenzioni previste dagli 
articoli 11 e 12 della medesima legge. 
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Art. 24 
Finanziamento di programmi regionali di attività ed iniziative. 
1. Possono essere ammesse al finanziamento a carico del Fondo le spese previste 
nell'ambito dei programmi regionali di attività per l'inserimento lavorativo dei 
disabili, relativamente alle seguenti voci: contributi integrativi di quelli 
previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 
68; sovvenzioni a favore di enti ed organismi che abbiano tra le loro finalità 
istituzionali il sostegno a favore dei lavoratori disabili, per la promozione e 
realizzazione di specifiche iniziative volte all'inserimento lavorativo dei 
soggetti appartenenti alle categorie interessate; copertura degli oneri per 
l'espletamento di attività formative, nell'ambito delle convenzioni di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68. 
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Art. 25 
Organizzazione dell'attività del comitato. 
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione 
professionale e l'emigrazione, sentito il comitato di gestione, provvede ad 
emanare con proprio decreto le disposizioni per l'organizzazione ed il 
funzionamento del medesimo comitato. 
2. I competenti organi dell'Amministrazione regionale del lavoro, in conformità 
ai principi organizzativi contenuti nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 
provvedono alla individuazione degli uffici di cui il comitato si avvale per lo 
svolgimento della propria attività. 
3. Ai componenti del comitato di gestione è corrisposto per l'attività svolta un 
compenso il cui ammontare è determinato a norma delle vigenti disposizioni, 
oltre alla diaria di missione ed al rimborso delle spese, ove spettanti. 
4. I proventi di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 12 marzo 
1999, n. 68, sono destinati al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili 
previsto dall'articolo 21 della presente legge (30). 
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(30) Comma così sostituito dall'art. 139, comma 47, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a 
decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa 
legge). Il testo originario era così formulato: "4. Con decreto dell'Assessore 
regionale per il bilancio e le finanze, di concerto con l'Assessore regionale 
per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e 
l'emigrazione sono determinate le modalità di gestione, amministrativo-contabili 
del fondo, nonché di versamento allo stesso dei proventi di cui all'articolo 14, 
comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.". 
 



Art. 26 
Norme transitorie. 
1. Fino all'istituzione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 6 del 
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, i criteri e le procedure per il 
collocamento e per l'inserimento lavorativo dei disabili sono determinati, 
sentita la commissione regionale per l'impiego, dall'Assessore regionale per il 
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. 
2. In attesa della istituzione dei comitati tecnici di cui all'articolo 6 del 
decreto legislativo 23 dicembre l997, n. 469 e successive modifiche ed 
integrazioni, i relativi compiti sono assolti da comitati provinciali per il 
sostegno dei disabili istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro 
composti: 
a) dal direttore del medesimo ufficio, in qualità di presidente, o da altro 
funzionario dallo stesso delegato; 
b) tre componenti designati dalla competente azienda USL, specializzati in 
medicina del lavoro, in medicina legale ed in medicina fisica e riabilitazione 
(31); 
c) da due componenti designati dalle associazioni rappresentative dei disabili, 
presenti a livello provinciale; 
d) da due componenti della Commissione provinciale per l'impiego designati dalla 
stessa, in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e datoriali. 
3. I comitati tecnici sono rinnovati ogni quattro anni. 
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(31) Lettera così sostituita dall'art. 10, comma 1, L.R. 9 agosto 2002, n. 9. Il 
testo originario era così formulato: "b) da due medici designati dalla 
competente azienda USL, specializzati in medicina del lavoro e in medicina 
legale;". 
 



Art. 27 
Collocamento lavorativo dei disabili. 
1. L'attuazione delle procedure per il collocamento e l'inserimento lavorativo 
dei disabili è demandata agli uffici del lavoro, ferma restando l'azione di 
vigilanza di competenza degli ispettorati del lavoro. 
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Art. 28 
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge della Regione. 
 
 



Agg. B.U. 21/10/2004


fp05-gr05