GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIA N. 40 DEL 29/8/1992

SOMMARIO


LEGGE REGIONALE 26 agosto 1992, n. 7
G.U.R.S. 29 agosto 1992, n. 40
Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, 
per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e 
comunali e per l'introduzione della preferenza unica.
(vedi testo coordinato)
Vedi titoli regionali collegati:
L. 26/93 - (Modifiche ed integrazioni della presente - Norme per l'elezione del presidente e dei consiglieri della 
provincia regionale)
Circolare 4/93 ASS. EE.LL. - (Norme per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali)
Circolare 185/93 ASS. LAVORO - (Elezioni dei consigli comunali e sindaci)
Decr. Ass. 6 febbraio 1993 ASS. EE.LL. - (Approvazione modulo standard del candidato a Sindaco)
Circ. 4/1996 ASS. EE.LL. - (Applicazione della presente)
Circolare 7/94 ASS. EE.LL. (Norme per commissioni aziende e enti operanti nell'ambito comunale e provinciale)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Capo I
PROCEDIMENTO PER L'ELEZIONE A SUFFRAGIO
POPOLARE DEL SINDACO NEI COMUNI DELLA REGIONE
Art. 1
Durata in carica del sindaco eletto a suffragio popolare
e disposizioni applicabili
1. Nei comuni della Regione il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste 
elettorali del comune.
2. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale è fissata in quattro anni.
3. Le norme vigenti in materia di legislazione elettorale e di Ordinamento regionale degli enti locali si applicano 
tenendo conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.
Art. 2
Periodo di svolgimento delle elezioni
1. Le operazioni per l'elezione del sindaco hanno luogo nello stesso periodo di tempo previsto dall'art. 169 
dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55), approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 
16, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora si debba procedere alla elezione del sindaco e del consiglio queste hanno luogo nella stessa data.
3. All'elettore viene fornita, oltre la scheda per la elezione del consiglio comunale, un'altra scheda per l'elezione del 
sindaco, di colore diverso, conforme al modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
4. Tutte le operazioni di voto, di cui al presente articolo, si svolgono esclusivamente in giornata domenicale. I seggi 
sono aperti alle ore sette e chiusi alle ore ventidue. Fermo restando che le operazioni di riscontro della votazione 
hanno luogo nello stesso giorno di votazione, le operazioni di scrutinio hanno luogo il giorno successivo dalle ore 
otto.
5. Le operazioni di scrutinio relative all'elezione del sindaco hanno luogo prima di quelle relative alla elezione del 
consiglio comunale.
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1281/1994)
Art. 3
Condizioni di eleggibilità
1. Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in 
possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.
2. Restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di 
consigliere comunale e per la carica di sindaco.
3. Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta. 
4. Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato rimosso dalla carica secondo le disposizioni dell'art. 
18.
5. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, dopo la parola "comune" sono soppresse le 
seguenti: "con popolazione superiore a 30 mila abitanti".
(vedi CORTE COSTITUZIONALE, 162/95)
(vedi TA.R. CATANIA, SEZ. I, 1440/97)
Art. 4
Incandidabilità e incompatibilità del personale direttivo
negli organi ed uffici di collocamento
1. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, sono aggiunte le seguenti parole: "né 
essere candidato alla carica di sindaco, né ricoprire la carica di assessore comunale".
Art. 5
Condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità
dei deputati regionali alle elezioni alla carica di sindaco
1. Ai deputati regionali si applicano le disposizioni in materia di candidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità 
previste per i parlamentari nazionali.
Art. 6
Applicabilità della legge 18 gennaio 1992, n. 16
1. In materia di elezioni nei comuni e nelle province regionali e di nomine presso gli enti locali si applicano nella 
Regione Siciliana le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16.
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 22/2003)
Art. 7
Candidatura
1. Nessuno può presentarsi come candidato alla carica di sindaco in più di un comune contemporaneamente.
2. Chi è eletto in un comune non può presentarsi come candidato in altri comuni.
3. E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco e alla carica di consigliere nello stesso comune.
4. In caso di elezione ad entrambe le cariche, l'interessato decade dalla carica di consigliere comunale.
5. Per la presentazione della candidatura alla carica di sindaco e del relativo contrassegno valgono le norme vigenti 
per la presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale, così come previsto dal Testo unico delle leggi 
per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 
agosto 1960, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, quadruplicando il numero dei sottoscrittori di cui agli 
articoli 17 e 20 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con 
d.p.reg. 3/1960. Nei comuni fino a 2.000 abitanti il numero dei sottoscrittori di cui agli articoli 17 e 20 del testo 
unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con d.p.reg. 3/1960 è 
raddoppiato. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla legge regionale 7 maggio 1977, n. 29, l'art. 1, lett. c).
6. Il contrassegno può essere identico ad altro depositato per le elezioni del consiglio comunale.
7. All'atto di presentazione della candidatura sono allegati la dichiarazione di accettazione della candidatura ed un 
documento programmatico contenente l'enunciazione del programma politico del candidato e dei criteri cui il 
candidato intende attenersi nella nomina degli assessori. Il candidato può, inoltre, presentare l'elenco di assessori che 
egli intende nominare.
8. Il documento programmatico con l'eventuale elenco degli assessori proposti è redatto su un modulo 
standardizzato, le cui caratteristiche tecniche sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per gli enti 
locali.
9. I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta 
una pubblica dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, in atto pubblico, attestante se gli stessi sono 
stati raggiunti, ai sensi dell'art. 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di 
associazione per delinquere di stampo mafioso; se sono stati proposti per una misura di prevenzione; se sono stati 
fatti oggetto di avviso orale ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; se sono coniugati, ovvero 
conviventi, con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato, per associazione per delinquere di 
stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, sono parenti fino al primo grado, o legati da vincoli di 
affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per 
delinquere di stampo mafioso.
10. Dei documenti di tutti i candidati di cui al comma 8 è data pubblicità mediante manifesto da affiggersi all'albo 
pretorio e nei principali luoghi pubblici in contemporaneità con il manifesto dei candidati.
11. Per le autenticazioni delle sottoscrizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute 
nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 365/94)
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 2358/1994)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE 82/96
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE 90/96)
(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 83/98)
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. III, 1755/2002)
(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 3041/2002)
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1313/2003)
Art. 8
Operazioni dell'ufficio centrale o dell'adunanza
dei presidenti di seggio
1. Il presidente dell'ufficio centrale o il presidente della prima sezione, il primo giorno successivo al compimento 
dello scrutinio, o al più tardi il secondo giorno successivo, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni 
determinando la cifra elettorale di ciascun candidato alla elezione alla carica di sindaco, costituita dai voti 
validamente attribuiti.
2. Successivamente determina il quorum necessario per la elezione, rappresentato dalla metà più uno dei voti 
validamente espressi. Proclama eletto il candidato che ha ottenuto il numero di voti pari o superiore al numero così 
determinato.
3. Entro due giorni dalla chiusura delle operazioni il sindaco uscente o il commissario straordinario pubblica i 
risultati dell'elezione e li notifica all'eletto.
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 871/1993)
(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 784/1993)
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1032/1994)
(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 3040/2002)
Art. 9
Secondo turno di votazione
1. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, la nuova votazione per l'elezione del sindaco avrà luogo, 
con le stesse modalità, nella seconda domenica successiva.
2. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che, nel primo turno, hanno ottenuto il maggior numero dei voti, 
salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione elettorale circondariale entro quarantotto 
ore dalla proclamazione del risultato del primo turno.
3. Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, subentrano i candidati che 
abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinuncie successive alla prima devono 
avvenire entro ventiquattro ore.
4. I candidati ammessi al secondo turno hanno facoltà di modificare il documento programmatico formulato all'atto 
di presentazione della candidatura anche nella parte relativa all'indicazione dei criteri per la formazione della giunta. 
Essi devono inoltre indicare l'elenco completo degli assessori che intendano nominare.
5. Qualora nel documento predisposto per il secondo turno sia espressamente indicato che il candidato partecipa 
come espressione di una coalizione di gruppi politici che avevano partecipato separatamente al primo turno, è 
consentita anche la modificazione del contrassegno di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 7.
6. La Commissione elettorale circondariale, accertata la regolarità delle candidature ammesse al secondo turno, entro 
il primo giorno successivo alla ricezione degli atti ne dà comunicazione al sindaco per la preparazione del manifesto 
con i candidati ed al prefetto per la stampa delle schede.
7. Il manifesto deve essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno precedente la 
votazione. Si applicano le disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 7.
8. Nel secondo turno è eletto sindaco il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.
9. Qualora, a seguito di dichiarazioni di rinunzia o per qualsiasi altra causa permanga una sola valida candidatura, si 
procede comunque alla votazione ed il candidato è eletto qualora partecipi alla consultazione la maggioranza 
assoluta degli iscritti nelle liste elettorali ed il candidato risulti votato da almeno il 25 per cento degli iscritti nelle 
liste elettorali. Ove non venga raggiunto il quorum prescritto, la nuova elezione è indetta entro novanta giorni 
dall'accertamento dei risultati. Alla gestione del comune si provvede ai sensi dell'art. 55 dell'Ordinamento 
amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con legge regionale 16/1963 e successive modificazioni ed 
integrazioni.
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 787/1993)
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1695/97)
(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 3040/2002)
Art. 10
Disposizioni applicabili per le operazioni relative
al secondo turno di votazione
1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, 
dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.
2. Gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.
3. Sono ammessi al voto nel secondo turno, nelle rispettive sezioni, gli elettori in possesso del certificato elettorale, 
utilizzato o meno nel primo turno, o di altro documento equivalente ammesso dalla vigente legislazione.
4. Il presidente dell'ufficio centrale proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti 
validamente espressi o, nel caso di cui al comma 9 dell'art. 9, il numero di voti ivi previsti.
Art. 11
Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione
1. La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per 
motivi di regolarità delle operazioni elettorali.
2. In caso di ineleggibilità accertata, in sede di convalida o con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e la 
elezione del sindaco avvengono secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 16.
3. Le operazioni di convalida dell'eletto competono alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo, che 
si pronuncia in via amministrativa anche su eventuali ipotesi di incompatibilità, nell'osservanza dei termini e delle 
procedure di cui all'art. 14 della legge regionale 31/1986. Restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle 
vigenti disposizioni.
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 2371/1994)
(vedi CO.RE.CO. SEZ. PROVINCIALE DI CALTANISSETTA, 718/99)
Art. 12
Giunta comunale
1. Il sindaco eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i 
componenti tra i consiglieri del comune ovvero tra gli elettori del comune in possesso dei requisiti di eleggibilità 
richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. Il sindaco eletto al secondo turno, entro dieci 
giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura. La durata della 
giunta è fissata in quattro anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, 
in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
2. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale 
e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci 
giorni dalla nomina.
3. Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale 
per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune.
4. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale 
che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende 
optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.
5. Sono incompatibili le cariche di sindaco, di presidente della Provincia, di assessore comunale e provinciale con 
quella di componente della Giunta regionale.
6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo 
grado, del sindaco.
7. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora 
si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più 
anziano di età.
8. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
9. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette 
giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio 
comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo art. 18. Contemporaneamente 
alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
10. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi 
e sono comunicati al consiglio comunale alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed 
all'Assessorato regionale degli enti locali.
11. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera 
giunta.
(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 929/94)
(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 650/95)
Art. 13
Competenze del sindaco
1. Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non 
siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del 
segretario e dei dirigenti.
2. Il sindaco non può nominare rappresentante del comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio 
coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1688/97)
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 2245/97)
(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 917/97)
(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 127/98)
(vedi CO.RE.CO., SEZ. CENTRALE, 1203/954/98)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 630/2001)
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. III, 1664/2001)
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. III, 613/2002)
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 509/2003)
Art. 14
Incarichi ad esperti
1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a 
tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a:
a) uno nei comuni fino a 10 mila abitanti;
b) due nei comuni da 10 a 30 mila abitanti;
c) tre nei comuni da 30 a 250 mila abitanti;
d) cinque nei comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti.
3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea.
4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui 
nominati.
(vedi CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISDIZIONALE, 85/99/Resp.)
(vedi CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISDIZIONALE, 196/99/Resp.)
(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1643/2000)
(vedi CORTE DEI CONTI SEZ. GIURISDIZIONALE D'APPELLO, 132/A/2003)
Art. 15
Giuramento
1. Il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto della provincia.
2. In presenza del segretario comunale che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi 
nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
3. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal 
sindaco.
Art. 16
Cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni o morte
1. Qualora nel corso del mandato, il sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, si 
procede alla nuova elezione dell'organo. Competente alla dichiarazione di decadenza è la sezione provinciale del 
Comitato regionale di controllo. Nella ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito 
della manifestazione di volontà al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo 
ed all'Assessorato regionale degli enti locali, compete al segretario comunale.
2. Le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate dal commissario nominato ai sensi dell'art. 55 
dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55) approvato con legge regionale 16/1963 e successive 
modificazioni ed integrazioni.
3. La nuova elezione del sindaco avrà luogo entro novanta giorni. La durata in carica del nuovo eletto è rapportata al 
periodo di carica residuo del consiglio.
4. Ove alla data di cessazione dalla carica di sindaco intercorra meno di un anno da quella prevista per il rinnovo del 
consiglio, la nuova elezione del sindaco è abbinata all'elezione del consiglio.
5. Nel caso in cui il consiglio venga a cessare per la perdita contestuale di almeno metà dei suoi componenti o per 
altra causa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la nuova elezione del consiglio avrà luogo entro 
novanta giorni. La durata in carica del consiglio è rapportata al periodo di carica residuo della carica di sindaco.
6. Ove manchi meno di un anno per la cessazione dalla carica di sindaco, la nuova elezione del consiglio è abbinata 
all'elezione del sindaco.
7. I poteri del consiglio vengono assunti da una terna di commissari nominata secondo le modalità previste dall'art. 
55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55), approvato con legge regionale 16/1963 e 
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 17
Relazione sullo stato di attuazione del programma
1. Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del 
programma e sull'attività svolta nonchè su fatti particolarmente rilevanti.
2. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie 
valutazioni.
Art. 18
Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco
1. Avverso il sindaco e la giunta dallo stesso nominata, secondo quanto disposto dall'art. 12, non può essere 
presentata mozione di sfiducia.
2. Ove il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze 
programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla 
rimozione del sindaco.
3. La consultazione avviene secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da 
emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge su schede recanti la seguente dizione:
L'elettore intende confermare l'attuale sindaco?
SI                                     NO
4. La consultazione non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori.
5. L'accoglimento della proposta determina la decadenza del sindaco, che viene dichiarata con decreto del presidente 
della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.
6. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario, secondo il disposto dell'art. 55 
dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55), approvato con legge regionale 16/1963, e 
successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio delle funzioni sindacali, fino alla elezione del sindaco da 
indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.
7. Il sindaco eletto resta in carica sino alla scadenza del consiglio comunale.
8. Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del consiglio, le funzioni del sindaco sono 
esercitate da un commissario straordinario nominato secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.
9. Il non accoglimento della proposta determina la decadenza del consiglio che viene dichiarata con decreto del 
Presidente della regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla 
comunicazione.
10. Con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari straordinari per l'esercizio delle funzioni consiliari 
fino alla elezione del consiglio da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.
11. Il consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del sindaco.
12. Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del sindaco, le funzioni del consiglio sono 
esercitate da una terna di commissari straordinari nominati secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.
(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 50/95
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 189/96)
(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1197/96)
(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 866/97)
Art. 19
Presidenza del consiglio comunale
1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo 
seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il 
consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio 
comunale elegge altresì un vice presidente.
2. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o 
impedimento di questo, dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o 
dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
4. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente.
5. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato 
il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea 
fino all'elezione del presidente.
6. La prima convocazione del consiglio comunale, eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla 
presente legge, è disposta dal sindaco uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è 
presieduta dal consigliere più anziano per preferenze individuali.
7. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva 
comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
8. Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti gli statuti possono prevedere la costituzione di un ufficio 
di presidenza composto da un numero massimo di tre componenti compreso il presidente.
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 542/97)
(vedi CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISDIZIONALE 170/97)
Art. 20
Attribuzioni del presidente del consiglio comunale
1. Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie 
e straordinarie del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri 
comunali.
2. La diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari spetta 
al presidente.
3. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. Il sindaco e i membri 
della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 189/96)
(vedi CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISDIZIONALE 170/97)
Capo II
NUOVE NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI,
PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
DEI COMUNI E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI
ORGANI COMUNALI E PROVINCIALI
Art. 21
Presentazione delle candidature nei comuni a sistema maggioritario
1. Al primo comma dell'art. 17 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana, 
approvato con decreto del presidente della regione 3/1960, le parole "non superiore ai quattro quinti del numero dei 
consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà" sono sostituite con le parole "pari al numero dei consiglieri da 
eleggere e non inferiore alla metà".
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 807/1993)
Art. 22
Attribuzione dei seggi e surrogazione nei comuni a sistema maggioritario.
1. Il primo comma dell'art. 45 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana, 
approvato con decreto del presidente della regione 3/1960, è sostituito dal seguente:
"I due terzi dei candidati della lista che ha riportato il maggior numero dei voti vengono eletti. Nell'ambito della lista 
che ha riportato il maggior numero di voti vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di 
preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani".
2. Le disposizioni di cui all'art. 59 del T.U. delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana, 
approvato con decreto del presidente della regione 3/1960, si applicano ai comuni in cui si vota col sistema 
maggioritario.
Art. 23
Attribuzione dei seggi
1. Al Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana, approvato con decreto del 
presidente della regione 3/1960, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le disposizioni riferite ai comuni con popolazioni sino a 5.000 abitanti sono estese ai comuni sino a 10.000 
abitanti. Conseguentemente le disposizioni riferite ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono 
limitate ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
b) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti più liste possono dichiarare di costituire una coalizione al 
fine di realizzare un programma comune;
c) la dichiarazione di coalizione deve essere presentata contestualmente all'atto di presentazione della lista e deve 
essere accompagnata da dichiarazione di accettazione dei presentatori delle altre liste aderenti alla coalizione;
d) nei comuni di cui alla lettera b) il settanta per cento dei seggi, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, 
all'unità superiore, è assegnato proporzionalmente secondo il sistema di cui all'art. 52 del T. U. delle leggi per 
l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 3/1960;
e) i restanti seggi sono attribuiti, secondo il criterio proporzionale dinanzi richiamato e con applicazione 
dell'arrotondamento di cui alla lettera d), per due terzi alla lista o al gruppo di liste coalizzate che abbia conseguito il 
maggior numero dei voti validi e i seggi ulteriormente residui, sempre con applicazione del richiamato sistema 
proporzionale, vengono assegnati alla lista o alla coalizione di liste risultata seconda per numero di voti validi 
attribuiti.
2. Nei comuni nei quali vige il sistema maggioritario i due terzi dei consiglieri sono assegnati alla lista risultata 
vincente, il restante un terzo alla lista risultata seconda.
3. Per la lista vincente si procede per arrotondamento per eccesso.
(vedi T.A.R. CATANIA, 869/1994)
(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 114/1994)
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 522/96)
Art. 24
Composizione della giunta
1. Il comma 1 dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), della legge 
regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è sostituito dal seguente: "La giunta comunale è composta dal sindaco, che la 
presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a: quattro per i comuni con 
popolazione sino a 5.000 abitanti; sei per i comuni con popolazione sino a 30.000 abitanti; otto per i comuni con 
popolazione sino a 250.000 abitanti o capoluoghi di provincia; dieci per i comuni con popolazione superiore a 
250.000 abitanti".
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 310/2001)
Art. 25
Dimissioni
1. L'art. 174 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P. 6/55), approvato con legge regionale n. 
16/1963, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Dimissioni
1. Le dimissioni del sindaco, del presidente della provincia regionale e degli assessori comunali e provinciali sono 
depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e 
non necessitano di presa d'atto.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate ai rispettivi consigli, sono irrevocabili, immediatamente 
efficaci e non necessitano di presa d'atto.
3. L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente 
intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso".
(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 435/94)
(vedi CO.RE.CO., SEZ. PROVINCIALE DI PALERMO, 761/44/99)
Art. 26
Competenze
1. Le competenze di cui alla lettera n) dell'art. 32 della legge n. 142 del 1990, come introdotte dall'art. 1, comma 1, 
lettera e) della legge regionale n. 48/1991, sono attribuite al sindaco. I relativi atti sono soggetti al controllo di cui 
all'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.
2. In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del 
comune presso enti, aziende ed istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico.
3. Le variazioni di bilancio e gli storni sono di esclusiva competenza del consiglio comunale.
(con rettifica pubblicata nella GURS n. 44 del 19 settembre 1992 viene soppresso il comma 4 dell'art. 26; il testo 
originale trovasi in calce alla presente legge) (1)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 116/96)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 33/97)
Art. 27
Attività ispettiva del consiglio
1. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro 
presentazione presso la segreteria del comune.
2. Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 9 dell'art. 12 e 
dell'art. 17 sono rilevanti per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/1990 così come recepito e modificato 
dall'art. 1, lettera g) della legge regionale n. 48/1991.
3. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di 
indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale. I poteri, la composizione e il funzionamento 
delle stesse sono indicati nei relativi statuti comunali.
Capo III
MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO DI LISTA E DI
PREFERENZA PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA
REGIONALE SICILIANA E DEI CONSIGLI PROVINCIALI,
COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI
Art. 28
Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza per l'elezione
dell'assemblea regionale siciliana
1. L'art. 44 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal 
seguente:
"Art. 44
1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
2. L'elettore può manifestare un'unica preferenza, esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.
3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della 
lista prescelta, il nome ed il cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In 
caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome ed il cognome e, ove occorra, data e luogo 
di nascita.
4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione 
deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
5. Sono vietati altri segni o indicazioni.
6. Qualora vengano espressi più voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, 
ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.
7. E' nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da 
ogni altro.
8. Il voto di preferenza per candidato compreso in lista di altro collegio è inefficace.
9. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la propria preferenza per uno dei 
candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le 
altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.
10. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad 
una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato".
(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 536/1994)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 58/98)
Art. 29
Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza
per l'elezione dei consigli comunali
1. Gli articoli 38 e 39 del T.U. delle leggi, per l'elezione dei consigli comunali della regione siciliana, approvato con 
decreto del presidente della regione 3/1960, sono sostituiti dal presente articolo:
"Sezione II
DISPOSIZIONI PER LA VOTAZIONE NEI COMUNI DELLA
REGIONE SICILIANA
Art. 38
1. Ciascun elettore ha diritto di votare soltanto per una lista.
2. Il voto di lista si esprime tracciando sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o sul rettangolo che lo 
contiene, un segno con la matita copiativa.
3. L'elettore può manifestare un'unica preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.
4. Non può essere espressa più di una preferenza.
5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nell'apposita riga tracciata a fianco del 
contrassegno della lista prescelta, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista 
medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, 
data e luogo di nascita.
6. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno dei due. L'indicazione 
deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
7. Sono vietati altri segni o indicazioni.
8. Qualora vengano espressi più voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, 
ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge.
9. E' nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da 
ogni altro.
10. E' inefficace la preferenza per candidato compreso in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno 
votato.
11. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad 
una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.
12. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la propria preferenza per uno dei 
candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le 
altre cause di nullità dei voti previste dalla legge".
(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 115/1994)
(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 497/1994)
(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 536/1994)
(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 1180/96)
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 958/94)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 53/97)
(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 192/97)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. II, 838/97)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 9/98)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 415/99)
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 64/2000)
(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 487/2000)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 654/2001)
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. III, 1784/2002)
(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 2000/2002)
(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 3893/2002)
(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 454/2003)
Art. 30
Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza
per l'elezione dei consigli provinciali
1. L'art. 4 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per 
l'elezione dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane, è sostituito dal seguente:
"Art. 4
1. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati 
inclusi nella lista prescelta, indicandone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo".
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 414/96)
(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 378/97)
Art. 31
Modalità di espressione del voto di lista e di preferenza
per l'elezione dei consigli circoscrizionali
1. Il comma primo dell'art. 8, della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, recante norme sul decentramento 
amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli 
circoscrizionali, è sostituito dal seguente:
"Ogni elettore dispone di un voto di lista, egli ha facoltà di esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati 
inclusi della lista prescelta, indicandone il nome ed il cognome o solo quest'ultimo".
Art. 32
Adeguamento dei modelli e delle schede di votazione
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per gli enti locali provvederà 
con proprio decreto all'adeguamento dei modelli delle schede di votazione.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 33
Osservatorio sullo stato di attuazione della presente legge
1. Presso l'Assessorato regionale degli enti locali, per i primi cinque anni dall'approvazione della presente legge, è 
istituito un Osservatorio per verificare lo stato d'attuazione della presente legge.
2. L'Osservatorio redige annualmente una relazione scritta all'Assessore per gli enti locali che ne riferisce alla 
Giunta regionale. Copia della relazione è trasmessa dal Presidente della Regione all'Assemblea regionale con 
valutazioni e proposte entro trenta giorni dalla ricezione.
3. L'Osservatorio utilizza il personale di cui all'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, che viene 
incrementato a cento unità scelte nell'ambito dei ruoli regionali.
Art. 34
Disposizione programmatica per il contenimento
delle spese elettorali
1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assemblea regionale, su 
iniziativa del Governo regionale, esaminerà la normativa riguardante il contenimento delle spese elettorali e la 
disciplina pubblicitaria per i candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, nonché per 
l'elezione del sindaco.
Art. 35
Disposizioni transitorie per l'elezione diretta dei sindaci
1. La prima elezione a suffragio popolare dei sindaci avrà luogo in coincidenza con la data di rinnovo dei consigli 
comunali.
2. Nelle more, continuano ad applicarsi le norme e le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore 
della presente legge.
3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni devono procedere a deliberare le 
conseguenti modifiche ai propri statuti nel rispetto delle procedure previste dall'art. 4 della legge n. 142/1990, come 
modificato dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 48/1991.
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 116/96)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 33/97)
Art. 36
Disposizione transitoria per la direzione
delle aree funzionali
1. I comuni possono attivare la disposizione di cui all'art. 51, comma 6, della legge n. 142/1990, come introdotta dal 
comma 1 dell'art. 1, lettera h), della legge regionale 48/1991, anche nelle more dell'approvazione dello statuto.
Art. 37
Revisori dei conti
1. Alla lettera i) del comma 1 della legge regionale 48/1991, dopo il punto 2 aggiungere il seguente punto 2"bis:
"2-bis. Aggiungere dopo il terzo comma dell'art. 57 della legge regionale 8 giugno 1990, n. 142 il seguente comma:
"non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi".
Art. 38
Termine esame statuti
1. Alla fine del comma 6 dell'art. 18 della legge regionale 44/1991, aggiungere il seguente periodo: "Il termine per 
l'esame degli statuti degli enti e delle relative aziende speciali è, nella fase di prima approvazione dello statuto, di 
sessanta giorni".
Art. 39
Disposizione programmatica per l'elezione diretta
del presidente della provincia
1. Il Governo della Regione presenterà all'Assemblea regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge, un'iniziativa legislativa che preveda l'estensione alla provincia regionale dei criteri contenuti nella 
presente legge ai fini dell'elezione mediante suffragio popolare del presidente della provincia e dell'elezione dei 
consigli provinciali.
Art. 40
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 26 agosto 1992.
CAMPIONE
TABELLA A - MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI SINDACI - 
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 29 agosto 1992, n. 
40]
TABELLA B - MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI SINDACI - 
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 29 agosto 1992, n. 
40]
NOTE:
(1) Testo originale del comma n. 4 dell'art. 26 soppresso con rettifica pubblicata nella GURS n. 44 del 19 settembre 
1992
4. Gli atti di cui alla lettera f) dell'art. 32 della legge n. 142/1990, come introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera e), 
della legge regionale n. 48/1991, possono essere adottati dal sindaco qualora il consiglio comunale non abbia 
provveduto entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.
_________
vedi anche:
L 11/52 (note - testo coordinato) - Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali della 
regione
Decr. Pres. 29 ottobre 1957 n. 3 (testo coordinato) - Approvazione regolamento di esecuzione dell'O.R.E.L.
L 9/86 (testo coordinato)
L 15/93 - Durata consigli comunali
L 26/93 - Modifiche ed integrazioni della presente - Norme per l'elezione del presidente e dei consiglieri della 
provincia regionale
Circ. 4/93 - ASS. EE. LL. - Norme per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali
Circ. 9/93 ASS. EE. LL - Nuove norme di controllo sugli atti comunali e provinciali - Ineleggibilità deputato 
regionale
Circ. 17/93 ASS. EE. LL. - Problematiche finanza locale
Circ. 185/93 - ASS. LAV. - Elezioni dei consigli comunali e sindaci
Decr. Ass. 27 gennaio 1993 Enti Locali - Modalità di consultazione sulla rimozione del Sindaco
Decr. Ass. 6 febbraio 1993 Enti Locali - Approvazione modulo standard del candidato a Sindaco
L 4/94 - Modifica art. 16 della presente
L 32/94 - Abrogazione art. 3 comma 5 della presente
L 38/94 - Normativa statale sul dissesto finanziario
Circ. 7/94 ASS. EE. LL. - Norme per commissioni aziende e enti operanti nell'ambito comunale e provinciale
L.R. 41/1996 - Modifica art. 3 della presente
Circ. 886/96 ASS. SANITA' - Applicazione art. 12 comma 7 della presente
Circ. 1/1996 ASS. EE.LL. - Applicazione della presente
Circ. 4/1996 ASS. EE.LL. - Applicazione della presente
Circ. 5/1996 ASS. EE.LL. - Applicazione della presente
Circ. 6/1996 ASS. EE.LL. - Applicazione della presente
L.R. 6/97 - Modifica art. 14 comma 2 della presente
L.R. 35/97 - Modifiche alla presente
Circ. 3/97 ASS. EE.LL. - Adeguamento statuti nell'evoluzione ordinamentale locale
Circ. 8/97 EE.LL. - Giuramento del sindaco dinanzi al prefetto della provincia
Circ. 923/97 ASS. SANITA' - Revisione pianta organica delle farmacie. Competenza organi comunali
Circ. 2/99 ASS. EE.LL. - Applicazione della presente
L.R. 25/2000 - Sostituzione art. 1, comma 2, della presente
L.R. 6/2001 - Modifica alla presente
Circ. 2/2001 ASS. EE.LL. - Norme sull'ordinamento degli enti locali
L.R. 3/2002 - Abrogazione art. 10, comma 3, della presente
L.R. 20/2003 - Modifica alla presente
_____________________
vedi GIURISPRUDENZA:
T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 787/1993 - (vedi art. 9 c. 3° p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 807/1993 - (vedi art. 21 p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 871/1993 - (vedi art. 8 p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 784/1993 - (vedi art. 8 c. 2° p.l.)
C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 435/94 - (vedi art. 25 p.l.)
C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 929/94 - (vedi art. 12 p.l.)
C.G.A., SEZ. CONSULTIVA 636/93
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 123/94
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 365/94 - (vedi art. 7 c. 5° p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. I 869/1994 - (vedi art. 23 lettera b) c) ed e) p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 958/94 - (vedi art. 29 p.d.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1032/1994 - (vedi art. 8 p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1281/1994 - (vedi art. 2 p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 2371/1994 - (vedi art. 11 comma 1° p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 2358/1994 - (vedi art. 7 c. 7 e 8 p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 114/1994 - (vedi art. 23 p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 115/1994 - (vedi art. 29 p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 497/1994 - (vedi art. 29 p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 536/1994 - (vedi artt. 28 e 29 p.l.)
C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 50/95 - (vedi art. 18 p.l.)
C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 650/95 - (vedi art. 12 c. 3° p.l.)
CORTE COSTITUZIONALE, 162/95 - (vedi art. 3 p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 144/95 
C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 642/96
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE 82/96 - (vedi art. 7 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 90/1996 - (vedi art. 7 c 7° p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE 119/96
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 116/96 - (vedi artt. 26 c 3° e 35 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 414/96 - (vedi art. 30 p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 189/96 - (vedi artt. 18 e 20 p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 522/96 - (vedi art. 23 p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1197/96 - (vedi art. 18 p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 1180/96 - (vedi art. 29 c. 7° p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 33/97 - (vedi artt. 26 c. 3° e 35 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 53/97 - (vedi art. 29 p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 542/97 - (vedi art. 19 c 1 p.l.)
TA.R. CATANIA, SEZ. I, 1440/97 - (vedi art.3 c 5° p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1688/97 - (vedi art. 13 p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1695/97 - (vedi art. 9 p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 2245/97 - (vedi art. 13 p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 192/97 - (vedi art. 29 c. 7° p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 378/97 - (vedi art. 30 p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 838/97 - (vedi art. 29 p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 866/97 - (vedi art. 18 p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 917/97 - (vedi art. 13 p.l.)
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISDIZIONALE 170/97 - (vedi artt. 19 e 20 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 9/98 (vedi art. 29 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 58/98 - (vedi art. 28 p.l.)
C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 127/98 - (vedi art. 13 p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 83/98 - (vedi art. 7 p.l.)
CO.RE.CO., SEZ. CENTRALE, 1203/954/98 - (vedi art. 13 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 415/99 - (vedi art. 29 p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 3/99
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISDIZIONALE, 85/99/Resp. - (vedi art. 14 p.l.)
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISDIZIONALE, 196/99/Resp. - (vedi art. 14 p.l.
CO.RE.CO., SEZ. PROVINCIALE DI PALERMO, 761/44/99 - (vedi art. 25 p.l.)
CO.RE.CO., SEZ. PROVINCIALE DI CALTANISSETTA, 718/99 - (vedi art. 11 c. 3° p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 64/2000 - (vedi art. 29 p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1643/2000 - (vedi art. 14 p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 487/2000 - (vedi art. 29 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 310/2001 - (vedi art. 24 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 630/2001 - (vedi art. 13 c. 1 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 654/2001 - (vedi art. 29 p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. III, 1664/2001 - (vedi art. 13 c. 3 p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. III, 1755/2002 - (vedi art. 7, c. 9 p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. III, 613/2002 - (vedi art. 13 c. 1 p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. III, 1784/2002 - (vedi art. 29 p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 2000/2002 - (vedi art. 29 p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 3040/2002 - (vedi artt. 8, c. 2 ter e 9, c. 9 p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 3041/2002 - (vedi art. 7 p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 3893/2002 - (vedi art. 29, c. 12 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 22/2003 - (vedi art. 6 p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 454/2003 - (vedi art. 29 p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1313/2003 - (vedi art. 7 p.l.)
T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 509/2003 - (vedi art. 13 p.l.)
T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 360/2003
T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 2089/2003
CORTE DEI CONTI SEZ. GIURISDIZIONALE D'APPELLO, 132/A/2003, (vedi art. 14 p.l.)


fp04-gr04