GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 26 DEL 2/2/1999



Legge 28 gennaio 1999, n. 17.
Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.


Articolo 1

Art. 1.
1. All'art. 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è aggiunto, in fine, il 
seguente comma:
" 6-bis . Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti 
sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le 
convenzioni di cui alla lettera b ) del comma 1, nonchè il supporto di appositi 
servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del 
proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al 
presente comma, nonchè ai commi 5 e 5- bis dell'art. 16".
2. All'art. 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5 è sostituito dal 
seguente:
" 5 . Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli 
studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari 
previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di 
tutorato di cui all'art. 13, comma 6- bis . é consentito, altresì, sia l'impiego 
di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap , sia la 
possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato 
specializzato".
3. All'art. 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 5 è aggiunto 
il seguente:
" 5-bis . Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente 
delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di 
tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo".

Articolo 2
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 
miliardi annue a decorrere dal 1999, ferme restando le risorse specificamente 
assegnate agli atenei fino alla data di entrata in vigore della legge 24 
dicembre 1993, n. 537, si provvede mediante corrispondente riduzione della 
proiezione per l'anno 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte 
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo 
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, nonchè, a decorrere dall'anno 2000, mediante finalizzazione di 
apposita quota a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle 
università di cui all'art. 5, comma 1, lettera a ), della legge 24 dicembre 
1993, n. 537.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è 
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio.


fp04 - gr04