GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 43 DEL 21/2/1992




L. 10 febbraio 1992, n. 145.      Agg. G.U. 12/06/2004
Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali. 
 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 febbraio 1992, n. 43. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti circolari: 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 3 luglio 1996, n. 80. 
 



1. 1. Per la realizzazione di interventi organici di recupero, salvaguardia, 
restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, 
archeologico, artistico e storico, bibliografico, archivistico, secondo un 
programma triennale di indirizzo, articolato in uno o più piani di attuazione, è 
autorizzata, nel triennio 1991-1993, la spesa di lire 397 miliardi. 
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale 
per i beni culturali e ambientali adotta, con decreto da emanarsi entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma 
triennale di indirizzo, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi: 
a) manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio di cui al comma 1; 
b) recupero, salvaguardia e restauro del patrimonio di cui al comma 1; 
c) acquisizione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico e 
storico; 
d) prosecuzione dell'attività di inventariazione, precatalogazione e 
catalogazione dei beni culturali nonché di completamento e razionalizzazione del 
sistema informativo centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali; 
e) valorizzazione del sistema museale nazionale, attraverso la realizzazione di 
progetti sperimentali relativi a modelli di gestione, esposizione e fruizione. 
3. Il programma triennale determina, nell'ambito dello stanziamento complessivo 
di cui al comma 1, l'ammontare delle somme da assegnare nel triennio ai singoli 
obiettivi di cui al comma 2, in una quota comunque non inferiore al 50 per cento 
per le lettere a) e b), al 25 per cento per le lettere d) ed e) ed al 5 per 
cento per la lettera c). 
4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a), b), d) 
ed e), gli organi periferici e gli istituti centrali del Ministero per i beni 
culturali e ambientali presentano ai competenti uffici centrali proposte di 
interventi organici attuativi del programma triennale di indirizzo, riguardanti 
complessi monumentali, aree archeologiche, musei, pinacoteche, biblioteche e 
archivi, dando priorità ai beni particolarmente esposti al rischio di perdita 
parziale o totale. 
5. I progetti che prevedono la collaborazione dello Stato, delle regioni e degli 
enti locali sono presentati dagli enti proponenti, unitamente ad uno schema di 
accordo di programma, al comitato regionale di cui all'articolo 35 del decreto 
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 (2). I progetti che 
ottengono il parere positivo del comitato regionale sono proposti dagli organi 
periferici o istituti centrali al competente ufficio centrale del Ministero per 
i beni culturali e ambientali. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione 
il comitato regionale non abbia espresso alcun parere, i progetti sono comunque 
trasmessi al competente ufficio centrale. 
6. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte 
coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i 
beni culturali ed ambientali, approva, entro novanta giorni dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto recante il programma 
triennale di indirizzo di cui al comma 2, un piano di interventi organici. 
Eventuali piani successivi sono approvati entro il mese di agosto dell'anno che 
precede quello di riferimento. 
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(2) Riportato alla voce Ministero per i beni culturali e ambientali. 
 



2. 1. I progetti esecutivi degli interventi, inseriti nel piano di cui 
all'articolo 1, comma 6, che concernono i beni statali o i beni non statali per 
i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti dai competenti organi 
periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali. 
2. La predisposizione dei progetti di cui al comma 1, in caso di motivata 
impossibilità, può essere affidata dai responsabili degli organi periferici, 
mediante apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a 
professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli 
stanziamenti iscritti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, per i singoli 
interventi. 
3. I progetti per i quali lo Stato interviene con contributo, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 2, sono predisposti a cura e spese dei soggetti 
promotori. 
4. I progetti esecutivi degli interventi inseriti nel piano di cui all'articolo 
1, comma 6 - con l'indicazione dei tempi necessari per l'esecuzione - sono 
approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e 
ambientali, fino ad un importo complessivo della spesa di lire 1.000 milioni, e 
dal direttore generale del competente ufficio centrale, per importi superiori 
fino a lire 1.500 milioni, in deroga a quanto previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (3), come da ultimo 
modificato dalla legge 25 maggio 1978, n. 233. Il predetto limite può essere 
aggiornato ogni anno con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. 
I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e 
dai direttori generali, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di 
rendiconto contabile. 
5. I progetti per il censimento, l'inventariazione, la precatalogazione e la 
catalogazione, inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, devono 
riguardare in via prioritaria i beni esposti a maggior rischio di sottrazione e 
distruzione. Essi devono prevedere un censimento o una inventariazione di 
massima dei beni archivistici e una precatalogazione dei beni storico-artistici, 
anche in vista dell'attuazione del mercato unico europeo, quali beni costituenti 
il patrimonio culturale nazionale secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 
3, della legge 19 aprile 1990, n. 84 (4). Le modalità tecniche del censimento, 
dell'inventariazione, della precatalogazione e della catalogazione sono dettate 
dai competenti istituti e uffici centrali del Ministero per i beni culturali e 
ambientali. Ogni progetto, anche in corso, finanziato dallo Stato deve 
rispondere ai criteri catalografici definiti dai predetti istituti ed uffici. 
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(3) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(4) Riportata alla voce Ministero per i beni culturali e ambientali. 
 



3. 1. La realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, 
comma 6, concernenti i beni statali o i beni non statali per i quali lo Stato 
interviene direttamente, è affidata ai competenti organi periferici del 
Ministero per i beni culturali e ambientali. 
2. Per gli interventi di restauro, recupero e valorizzazione realizzati sui beni 
culturali non statali, possono essere concessi contributi, a valere sugli 
stanziamenti di cui alla presente legge, fino ad un massimo del 50 per cento del 
costo ammesso degli interventi stessi, secondo le procedure di cui alla legge 21 
dicembre 1961, n. 1552 (5), e successive modificazioni. 
3. I beni oggetto di un intervento realizzato con il contributo o con il 
concorso finanziario dello Stato sono resi accessibili al pubblico, 
compatibilmente con il carattere storico e artistico e con le esigenze di 
conservazione, secondo modalità fissate da apposite convenzioni tra il Ministero 
per i beni culturali e ambientali e gli interessati. 
4. I fondi necessari alla realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui 
all'articolo 1, comma 6, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, 
mediante ordini di accreditamento, emessi soltanto sulla base del piano, in 
deroga al limite di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 
2440 (6), e successive modificazioni. I predetti funzionari delegati assumono, a 
valere sui fondi messi a loro disposizione in deroga ai limiti previsti dalla 
legislazione vigente, i relativi impegni di spesa che sono sottoposti al 
controllo successivo in sede di rendiconto. 
5. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e 
ambientali inviano, ogni sei mesi e entro un mese dalla data di ultimazione dei 
lavori, una relazione tecnica inerente all'esecuzione del progetto. Il ritardo o 
il mancato invio della relazione tecnica costituisce fattispecie perseguibile 
disciplinarmente e ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (7). 
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(5) Riportata al n. A/VIII. 
(6) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(7) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 



4. 1. Per la realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 
1, comma 6, il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali 
espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 6, sostituisce quelli previsti dalla 
legge 21 dicembre 1961, n. 1552 (5), ed ogni altro prescritto parere di organi 
consultivi dello Stato. 
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(5) Riportata al n. A/VIII. 
 



5. 1. [Per la realizzazione degli interventi e per la effettuazione delle altre 
spese gravanti sui capitoli ordinari del bilancio del Ministero per i beni 
culturali e ambientali si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 4, 5 
e 6, relative alla formazione dei piani, e le disposizioni dell'articolo 2 
relative alla predisposizione dei progetti, le disposizioni dell'articolo 3 
relative all'accreditamento e alla spesa dei fondi occorrenti, nonché quella 
dell'articolo 4] (8). 
2. Per le spese di progettazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 
2, lettera b), promossi dagli organi periferici del Ministero per i beni 
culturali e ambientali, e da essi progettati e diretti, è riservata una quota 
non superiore al 5 per cento. 
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(8) Comma abrogato dall'art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 149, riportato alla voce 
Economia nazionale (Sviluppo della). 
 



6. 1. All'onere di lire 397 miliardi derivante dall'applicazione della presente 
legge per il triennio 1991-1993 si provvede, quanto a lire 77.000 milioni per il 
1991, a lire 145.000 milioni per il 1992 e a lire 175.000 milioni per il 1993, 
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del 
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per il 
potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, 
catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti 
in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e 
decentramento dell'Istituto centrale per il restauro". 
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 

 



Agg. G.U. 12/06/2004



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