GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 81 DEL 6/4/1991

 



L. 28 marzo 1991, n. 109. 
Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti 
telefonici interni. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1991, n. 81. 
Vedi, anche, il D.M. 23 maggio 1992, n. 314, riportato al n. E/XLII. 
Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente 
circolare: 
- Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Circ. 4 luglio 1997, n. 
GM/104813/103259V/CR. 


1. 1. Gli abbonati hanno facoltà di approvvigionarsi delle apparecchiature 
terminali abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni 
direttamente o tramite il gestore del servizio pubblico, ferma restando la 
competenza di quest'ultimo per la costituzione e gestione delle terminazioni di 
rete, quali definite con decreto del Ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni. 
2. Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete pubblica di 
apparecchiature terminali che non risultino omologate ai sensi della normativa 
in vigore. 
3. All'installazione, al collaudo, all'allacciamento e alla manutenzione delle 
apparecchiature terminali, da eseguire nel rispetto delle norme tecniche vigenti 
in materia, provvede l'abbonato per mezzo del gestore del servizio pubblico 
ovvero di imprese titolari di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialità 
e complessità dell'impianto. Le amministrazioni statali possono provvedere alla 
manutenzione delle apparecchiature terminali anche con personale specializzato 
alle proprie dipendenze. 
4. I materiali e le apparecchiature di telecomunicazione soggetti ad 
omologazione a norma delle disposizioni vigenti debbono recare impressi in 
caratteri visibili ed indelebili gli estremi del provvedimento amministrativo di 
omologazione. 
5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro tre mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, sentiti il consiglio di 
amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e il 
consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e 
dell'automazione, adotta con proprio decreto disposizioni di attuazione 
concernenti, in particolare: 
a) i requisiti che le imprese che intendano provvedere alle operazioni di cui al 
comma 3 devono possedere per conseguire l'autorizzazione di cui al medesimo 
comma; 
b) le prescrizioni per l'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la 
manutenzione delle apparecchiature terminali; 
c) il contenuto e le modalità delle certificazioni che le imprese autorizzate 
debbono rilasciare all'abbonato ed al gestore pubblico, all'atto di collaudo; 
d) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale 
dell'apparecchiatura, l'abbonato può provvedere direttamente alle operazioni 
indicate alla lettera b); 
e) le modalità per la sorveglianza, da parte del gestore del servizio pubblico, 
sulla rete e sulle apparecchiature ad essa collegate; 
f) le modalità e i tempi per la risoluzione dei rapporti intercorrenti fra gli 
utenti ed il gestore del servizio pubblico relativamente alla locazione ed alla 
manutenzione delle apparecchiature terminali; 
g) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e di revoca 
dell'autorizzazione di cui al comma 3; 
h) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e di risoluzione 
del contratto di abbonamento nei confronti degli utenti. 
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2. 1. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 1 è punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire 
diecimilioni. 
2. Qualora la violazione riguardi la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 è 
altresì disposta la confisca delle apparecchiature. 
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3. 1. Il gestore del servizio pubblico adegua le proprie procedure e la propria 
modulistica alle disposizioni della presente legge entro tre mesi dalla data 
della sua entrata in vigore. 
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4. 1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 284 e 285 del testo unico 
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di 
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 
marzo 1973, n. 156 (3), e successive modificazioni, e gli articoli 105, 107 e 
108 del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della 
legge postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 
1941, n. 1198 (4), e successive modificazioni. 
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(3) Riportato al n. A/XVII. 
(4) Riportato al n. B/IV. 
 



Agg. G.U. 09/03/2004
 


fp04 - gr04