
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349. Agg. G.U. 12/06/2003
Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di
infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione
dell'equo indennizzo.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1994, n. 132, S.O.
Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre
2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto
si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento
emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello
stesso.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
-
Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 23 maggio 1997, n.
51/20;
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 4 giugno 1996, n. 215; Circ.
25 giugno 1996, n. 295; Circ. 26 luglio 1996, n. 394; Circ. 21 luglio
1998, n. 315;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione
pubblica e gli affari regionali: Circ. 7 febbraio 1996, n. 65; Circ. 14
marzo 1996, n. 108; Circ. 11 ottobre 1996, n. 8296; Circ. 19 ottobre 1996,
n. 7259; Circ. 29 novembre 1996, n. 9652; Circ. 16 dicembre 1996, n. 9851;
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 13 novembre 1997, n. 84.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2,
commi 7, 8 e 9;
Visto l'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei
deputati;
Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente
commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, è scaduto in data 11 marzo 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale
del 17 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica;
Emana il seguente regolamento:
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Capo I - Disposizioni generali
1. Àmbito di efficacia del regolamento.
[1. I procedimenti di riconoscimento di infermità dipendente da causa di
servizio e di concessione dell'equo indennizzo sono disciplinati dal
presente regolamento] (2).
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(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre
2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto
si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento
emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello
stesso.
2. Semplificazione documentale.
[1. Le amministrazioni, nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 1
adottano formulari e documenti identici ovvero provvedono a dichiarare
equivalenti i diversi formulari e documenti da esse utilizzati] (2).
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(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre
2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto
si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento
emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello
stesso.
Capo II - Disciplina dei procedimenti di riconoscimento di infermità o
lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo
indennizzo
3. Iniziativa ad istanza di parte.
[1. L'impiegato civile che abbia contratto infermità o subìto lesioni, per
farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro
sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in
cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione, presentare domanda
scritta all'amministrazione dalla quale direttamente dipende, indicando
specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che
vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica.
Il dipendente può allegare alla domanda ogni documento che reputi utile.
2. Con la medesima domanda di cui al comma 1, l'impiegato che, per
infermità o lesione contratta per causa di servizio, ha subìto una
menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di
cui alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834 (3), richiede la concessione dell'equo indennizzo
previsto dall'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (4), se la menomazione si sia
manifestata contemporaneamente all'infermità o lesione.
3. L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel
caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle
contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione
dell'integrità fisica si manifesta entro 5 anni dalla cessazione del
rapporto d'impiego, elevati a 10 anni per invalidità derivanti da
parkinsonismo.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la
menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del
rapporto di impiego.
5. La domanda di cui al comma 2 può essere proposta anche dagli eredi
dell'impiegato o del pensionato deceduto, entro sei mesi dal decesso] (2).
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(3) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
guerra.
(4) Riportato al n. A/II.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre
2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto
si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento
emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello
stesso.
4. Iniziativa d'ufficio.
[1. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, l'amministrazione procede
d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni
per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità
nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbofiche e
dette infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa di
invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica] (2).
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(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre
2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto
si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento
emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello
stesso.
5. Istruttoria.
[1. L'amministrazione provvede senza indugio ad effettuare tutte le
indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura
dell'infermità, la connessione di questa con il servizio, nonché tutte le
altre circostanze relative all'infermità o lesione e li trasmette entro
trenta giorni all'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale.
2. L'amministrazione, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda o
dall'apertura del procedimento d'ufficio, trasmette tutta la
documentazione raccolta alla Commissione medico-ospedaliera, di seguito
denominata Commissione, di cui all'art. 171 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (5)] (2).
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(5) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
dei dipendenti statali.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre
2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto
si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento
emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello
stesso.
6. Accertamenti sanitari.
[1. La dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione contratta
dall'impiegato deve essere accertata dalla Commissione, nella cui
circoscrizione ha sede l'ufficio cui il dipendente è assegnato.
2. La Commissione è composta di due ufficiali medici e di un esperto
esterno indicato dall'impiegato. Nel caso in cui gli accertamenti sanitari
riguardino particolari infermità o lesioni, può essere chiamato a far
parte della Commissione, con voto consultivo, un medico specialista.
3. La Commissione, ricevuta la domanda dell'interessato e la relazione
predisposta dall'amministrazione, effettua entro trenta giorni una visita,
al termine della quale redige processo verbale, firmato da tutti i membri.
Dal verbale, oltre che le generalità dell'impiegato e la esposizione dei
fatti che vengono riferiti come cause della menomazione dell'integrità
fisica, devono risultare:
a) gli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione di cui
al comma 1;
b) elementi circa la tempestività dell'istanza di riconoscimento ai sensi
dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686 (6), ovvero dell'articolo 3 della legge 11 marzo 1926, n. 416
(7), e sulla data di stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una
menomazione ascrivibile a categoria di compenso;
c) il voto consultivo espresso dal medico specialista.
4. Il verbale è trasmesso all'amministrazione richiedente entro
venticinque giorni dalla visita collegiale] (2).
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(6) Riportato al n. A/III.
(7) Riportata alla voce Ministero della difesa.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre
2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto
si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento
emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello
stesso.
7. Provvedimento dell'amministrazione.
[1. L'amministrazione si pronuncia entro trenta giorni dalla data di
ricevimento del processo verbale di cui all'articolo precedente] (2).
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(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre
2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto
si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento
emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello
stesso.
8. Parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
[1. Qualora il dipendente o gli eredi abbiano presentato richiesta ai fini
della concessione dell'equo indennizzo, l'amministrazione trasmette entro
trenta giorni ovvero entro il termine stabilito nel regolamento di
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 (8), la propria
determinazione al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, con una
relazione nella quale sono riassunti gli elementi di fatto, i pareri
amministrativi e le valutazioni tecniche, nonché tutte le altre
circostanze utili ai fini della valutazione della domanda.
2. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti, il Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie, nel giorno fissato dal presidente, sentito il
relatore, valuta se l'infermità o la lesione siano dipendenti da causa di
servizio e se essi determinino una menomazione dell'integrità fisica
ascrivibile a una delle categorie previste dalla legge.
3. Nel caso in cui il parere sia difforme, anche in parte, dalla
determinazione formulata dall'ufficio del personale, ne sono specificati i
motivi.
4. Il parere, firmato dal presidente e dal segretario, viene trasmesso con
tutti gli atti all'amministrazione competente.
5. Il parere non è vincolante ai fini della decisione finale.
L'amministrazione è tenuta a motivare le ragioni per le quali,
eventualmente, decide di discostarsene] (2).
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(8) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre
2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto
si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento
emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello
stesso.
9. Termine finale.
[1. L'amministrazione si pronuncia sul riconoscimento di infermità
dipendente da causa di servizio con provvedimento espresso, debitamente
motivato, da adottarsi in ogni caso entro quindici mesi dalla data di
ricevimento della domanda o dall'inizio del procedimento di ufficio.
2. L'amministrazione si pronuncia sulla concessione dell'equo indennizzo
con provvedimento espresso, debitamente motivato, da adottarsi entro un
mese dalla data di ricevimento del parere del Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie. Il provvedimento finale deve essere adottato, in
ogni caso, entro diciannove mesi dalla data di ricevimento della domanda.
3. A norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (9), e
successive modificazioni, la competenza in ordine all'adozione del
provvedimento finale previsto ai commi precedenti spetta al dirigente
generale ovvero al dirigente a tal fine delegato.
4. Del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'articolo
8 fanno parte altresì dirigenti generali e dirigenti superiori medici
della Polizia di Stato.
5. All'articolo 166, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092 (5), dopo le parole "ufficiale medico", sono
aggiunte le seguenti parole: "o un funzionario medico della Polizia di
Stato"] (2).
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(9) Riportato al n. A/LXV.
(5) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni
dei dipendenti statali.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre
2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto
si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento
emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello
stesso.
10. Disciplina dell'azione amministrativa.
[1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, le amministrazioni
devono adeguare i regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n.
241 (8), in conformità con il presente regolamento] (2).
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(8) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre
2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto
si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento
emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello
stesso.
11. Abrogazione.
[1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 (10), dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate le disposizioni di cui all'articolo 68, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (11), le
disposizioni di cui agli articoli da 35 a 38, 41, da 51 a 55 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686 (6), fatto salvo
quanto previsto all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 6, comma 3, del
presente regolamento (12)] (2).
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(10) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(11) Riportato al n. A/II.
(6) Riportato al n. A/III.
(12) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre
1994, n. 293.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre
2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto
si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento
emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello
stesso.
12. Entrata in vigore.
[1. Il presente regolamento entrerà in vigore il centoottantesimo giorno
dalla data della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana] (2).
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(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre
2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto
si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento
emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello
stesso.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03