GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 132 DELL' 8/6/1994

SOMMARIO




      D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349.   Agg. G.U. 12/06/2003 
      
      Regolamento recante riordino dei procedimenti di riconoscimento di 
      infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione 
      dell'equo indennizzo. 
      
      Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1994, n. 132, S.O. 
      Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 
      2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto 
      si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento 
      emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello 
      stesso. 
      (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
      seguenti circolari: 
      - 
      Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 23 maggio 1997, n. 
      51/20; 
      - Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 4 giugno 1996, n. 215; Circ. 
      25 giugno 1996, n. 295; Circ. 26 luglio 1996, n. 394; Circ. 21 luglio 
      1998, n. 315; 
      - Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione 
      pubblica e gli affari regionali: Circ. 7 febbraio 1996, n. 65; Circ. 14 
      marzo 1996, n. 108; Circ. 11 ottobre 1996, n. 8296; Circ. 19 ottobre 1996, 
      n. 7259; Circ. 29 novembre 1996, n. 9652; Circ. 16 dicembre 1996, n. 9851; 

      - Ragioneria generale dello Stato: Circ. 13 novembre 1997, n. 84. 

       
      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
      Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
      Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
      Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
      Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, 
      commi 7, 8 e 9; 
      Visto l'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
      1957, n. 3; 
      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; 

      Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
      Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata 
      nella riunione dell'11 febbraio 1994; 
      Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei 
      deputati; 
      Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente 
      commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della 
      legge 24 dicembre 1993, n. 537, è scaduto in data 11 marzo 1993; 
      Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale 
      del 17 marzo 1994; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
      del 12 aprile 1994; 
      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro 
      per la funzione pubblica; 
      Emana il seguente regolamento: 
      ------------------------ 

       
      Capo I - Disposizioni generali 
      1. Àmbito di efficacia del regolamento. 
      [1. I procedimenti di riconoscimento di infermità dipendente da causa di 
      servizio e di concessione dell'equo indennizzo sono disciplinati dal 
      presente regolamento] (2). 
      ------------------------ 
      (2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 
      2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto 
      si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento 
      emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello 
      stesso. 

       
      2. Semplificazione documentale. 
      [1. Le amministrazioni, nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 1 
      adottano formulari e documenti identici ovvero provvedono a dichiarare 
      equivalenti i diversi formulari e documenti da esse utilizzati] (2). 
      ------------------------ 
      (2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 
      2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto 
      si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento 
      emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello 
      stesso. 

       
      Capo II - Disciplina dei procedimenti di riconoscimento di infermità o 
      lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo 
      indennizzo 
       
      3. Iniziativa ad istanza di parte. 
      [1. L'impiegato civile che abbia contratto infermità o subìto lesioni, per 
      farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro 
      sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in 
      cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione, presentare domanda 
      scritta all'amministrazione dalla quale direttamente dipende, indicando 
      specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che 
      vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica. 
      Il dipendente può allegare alla domanda ogni documento che reputi utile. 
      2. Con la medesima domanda di cui al comma 1, l'impiegato che, per 
      infermità o lesione contratta per causa di servizio, ha subìto una 
      menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di 
      cui alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 
      30 dicembre 1981, n. 834 (3), richiede la concessione dell'equo indennizzo 
      previsto dall'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente 
      della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (4), se la menomazione si sia 
      manifestata contemporaneamente all'infermità o lesione. 
      3. L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel 
      caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle 
      contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione 
      dell'integrità fisica si manifesta entro 5 anni dalla cessazione del 
      rapporto d'impiego, elevati a 10 anni per invalidità derivanti da 
      parkinsonismo. 
      4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la 
      menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del 
      rapporto di impiego. 
      5. La domanda di cui al comma 2 può essere proposta anche dagli eredi 
      dell'impiegato o del pensionato deceduto, entro sei mesi dal decesso] (2). 

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      (3) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di 
      guerra. 
      (4) Riportato al n. A/II. 
      (2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 
      2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto 
      si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento 
      emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello 
      stesso. 

       
      4. Iniziativa d'ufficio. 
      [1. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, l'amministrazione procede 
      d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni 
      per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità 
      nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbofiche e 
      dette infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa di 
      invalidità o di altra menomazione dell'integrità fisica] (2). 
      ------------------------ 
      (2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 
      2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto 
      si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento 
      emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello 
      stesso. 

       
      5. Istruttoria. 
      [1. L'amministrazione provvede senza indugio ad effettuare tutte le 
      indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura 
      dell'infermità, la connessione di questa con il servizio, nonché tutte le 
      altre circostanze relative all'infermità o lesione e li trasmette entro 
      trenta giorni all'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale. 
      2. L'amministrazione, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda o 
      dall'apertura del procedimento d'ufficio, trasmette tutta la 
      documentazione raccolta alla Commissione medico-ospedaliera, di seguito 
      denominata Commissione, di cui all'art. 171 del decreto del Presidente 
      della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (5)] (2). 
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      (5) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni 
      dei dipendenti statali. 
      (2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 
      2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto 
      si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento 
      emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello 
      stesso. 

       
      6. Accertamenti sanitari. 
      [1. La dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione contratta 
      dall'impiegato deve essere accertata dalla Commissione, nella cui 
      circoscrizione ha sede l'ufficio cui il dipendente è assegnato. 
      2. La Commissione è composta di due ufficiali medici e di un esperto 
      esterno indicato dall'impiegato. Nel caso in cui gli accertamenti sanitari 
      riguardino particolari infermità o lesioni, può essere chiamato a far 
      parte della Commissione, con voto consultivo, un medico specialista. 
      3. La Commissione, ricevuta la domanda dell'interessato e la relazione 
      predisposta dall'amministrazione, effettua entro trenta giorni una visita, 
      al termine della quale redige processo verbale, firmato da tutti i membri. 
      Dal verbale, oltre che le generalità dell'impiegato e la esposizione dei 
      fatti che vengono riferiti come cause della menomazione dell'integrità 
      fisica, devono risultare: 
      a) gli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione di cui 
      al comma 1; 
      b) elementi circa la tempestività dell'istanza di riconoscimento ai sensi 
      dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 
      1957, n. 686 (6), ovvero dell'articolo 3 della legge 11 marzo 1926, n. 416 
      (7), e sulla data di stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una 
      menomazione ascrivibile a categoria di compenso; 
      c) il voto consultivo espresso dal medico specialista. 
      4. Il verbale è trasmesso all'amministrazione richiedente entro 
      venticinque giorni dalla visita collegiale] (2). 
      ------------------------ 
      (6) Riportato al n. A/III. 
      (7) Riportata alla voce Ministero della difesa. 
      (2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 
      2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto 
      si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento 
      emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello 
      stesso. 

       
      7. Provvedimento dell'amministrazione. 
      [1. L'amministrazione si pronuncia entro trenta giorni dalla data di 
      ricevimento del processo verbale di cui all'articolo precedente] (2). 
      ------------------------ 
      (2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 
      2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto 
      si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento 
      emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello 
      stesso. 

       
      8. Parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. 
      [1. Qualora il dipendente o gli eredi abbiano presentato richiesta ai fini 
      della concessione dell'equo indennizzo, l'amministrazione trasmette entro 
      trenta giorni ovvero entro il termine stabilito nel regolamento di 
      attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 (8), la propria 
      determinazione al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, con una 
      relazione nella quale sono riassunti gli elementi di fatto, i pareri 
      amministrativi e le valutazioni tecniche, nonché tutte le altre 
      circostanze utili ai fini della valutazione della domanda. 
      2. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti, il Comitato per le pensioni 
      privilegiate ordinarie, nel giorno fissato dal presidente, sentito il 
      relatore, valuta se l'infermità o la lesione siano dipendenti da causa di 
      servizio e se essi determinino una menomazione dell'integrità fisica 
      ascrivibile a una delle categorie previste dalla legge. 
      3. Nel caso in cui il parere sia difforme, anche in parte, dalla 
      determinazione formulata dall'ufficio del personale, ne sono specificati i 
      motivi. 
      4. Il parere, firmato dal presidente e dal segretario, viene trasmesso con 
      tutti gli atti all'amministrazione competente. 
      5. Il parere non è vincolante ai fini della decisione finale. 
      L'amministrazione è tenuta a motivare le ragioni per le quali, 
      eventualmente, decide di discostarsene] (2). 
      ------------------------ 
      (8) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
      (2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 
      2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto 
      si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento 
      emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello 
      stesso. 

       
      9. Termine finale. 
      [1. L'amministrazione si pronuncia sul riconoscimento di infermità 
      dipendente da causa di servizio con provvedimento espresso, debitamente 
      motivato, da adottarsi in ogni caso entro quindici mesi dalla data di 
      ricevimento della domanda o dall'inizio del procedimento di ufficio. 
      2. L'amministrazione si pronuncia sulla concessione dell'equo indennizzo 
      con provvedimento espresso, debitamente motivato, da adottarsi entro un 
      mese dalla data di ricevimento del parere del Comitato per le pensioni 
      privilegiate ordinarie. Il provvedimento finale deve essere adottato, in 
      ogni caso, entro diciannove mesi dalla data di ricevimento della domanda. 
      3. A norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (9), e 
      successive modificazioni, la competenza in ordine all'adozione del 
      provvedimento finale previsto ai commi precedenti spetta al dirigente 
      generale ovvero al dirigente a tal fine delegato. 
      4. Del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'articolo 
      8 fanno parte altresì dirigenti generali e dirigenti superiori medici 
      della Polizia di Stato. 
      5. All'articolo 166, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 
      29 dicembre 1973, n. 1092 (5), dopo le parole "ufficiale medico", sono 
      aggiunte le seguenti parole: "o un funzionario medico della Polizia di 
      Stato"] (2). 
      ------------------------ 
      (9) Riportato al n. A/LXV. 
      (5) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni 
      dei dipendenti statali. 
      (2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 
      2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto 
      si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento 
      emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello 
      stesso. 

       
      10. Disciplina dell'azione amministrativa. 
      [1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, le amministrazioni 
      devono adeguare i regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 
      241 (8), in conformità con il presente regolamento] (2). 
      ------------------------ 
      (8) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
      (2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 
      2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto 
      si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento 
      emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello 
      stesso. 

       
      11. Abrogazione. 
      [1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 
      537 (10), dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono 
      abrogate le disposizioni di cui all'articolo 68, ultimo comma, del decreto 
      del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (11), le 
      disposizioni di cui agli articoli da 35 a 38, 41, da 51 a 55 del decreto 
      del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686 (6), fatto salvo 
      quanto previsto all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 6, comma 3, del 
      presente regolamento (12)] (2). 
      ------------------------ 
      (10) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità 
      generale dello Stato. 
      (11) Riportato al n. A/II. 
      (6) Riportato al n. A/III. 
      (12) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 
      1994, n. 293. 
      (2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 
      2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto 
      si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento 
      emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello 
      stesso. 

       
      12. Entrata in vigore. 
      [1. Il presente regolamento entrerà in vigore il centoottantesimo giorno 
      dalla data della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
      italiana] (2). 
      ------------------------ 
      (2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 
      2001, n. 461. I richiami ai procedimenti disciplinati dal presente decreto 
      si intendono riferiti al procedimento come disciplinato dal regolamento 
      emanato con il citato D.P.R. n. 461 del 2001, ai sensi dell'art. 19 dello 
      stesso. 



      Agg. G.U. 12/06/2003 

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