GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 301 DEL 27/12/1994


 



D.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716. Agg. GU 12/12/2003
Regolamento recante la disciplina della mobilità dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni. 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1994, n. 301, S.O. 
Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti circolari: 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 29 maggio 1997, n. 
MP1/11184; 
- Ministero del tesoro: Circ. 18 luglio 1997, n. 57; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 22 gennaio 1996, n. 10573; Circ. 22 marzo 1996, n. 
519; Circ. 29 marzo 1996, n. 10253; Circ. 1 aprile 1996, n. 2432; Circ. 5 
settembre 1996, n. 3768; Circ. 22 ottobre 1996, n. 4619. 
 



IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; 

Visto, in particolare, l'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, 
e successive modificazioni, ai sensi del quale con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
è disciplinato il procedimento per l'attuazione della mobilità dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni; 
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 1994, con 
il quale il Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali è 
stato, tra l'altro, delegato ad esercitare le funzioni attribuite dalla legge al 
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego; 
Considerato che, ai sensi del predetto art. 35 del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29, lo schema di regolamento deve essere emanato previo 
eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul 
piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10 dello stesso decreto, 
nonché - per quanto riguarda la mobilità fra le regioni - sulla base di 
preventive intese con le amministrazioni regionali espresse dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano; 
Tenuto conto che con lettera del 15 aprile 1994 lo schema di regolamento è stato 
inviato, ai sensi dell'art. 10 citato, alle confederazioni sindacali CGIL, CISL, 
UIL, CIDA, CISNAL, CISAL, CONF.S.A.L., CONFEDIR, R.D.B/CUB, e che a seguito di 
richiesta delle confederazioni CGIL, CILS, UIL si è proceduto ad un incontro per 
l'esame, in data 21 aprile 1994; 
Tenuto conto che con lettera del 15 aprile 1994 lo schema di regolamento è stato 
inviato, ai sensi dell'art. 35 citato, alla Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 
Vista la lettera prot. n. 1189/94 in data 1 luglio 1994 con la quale il 
direttore della segreteria della suddetta Conferenza ha trasmesso il parere 
espresso da tale organismo nella seduta del 29 giugno 1994; 
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 
luglio 1994; 
Adotta il seguente regolamento: 
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1. Ambito della disciplina. 
[1. Il presente regolamento disciplina criteri, modalità e termini per 
l'attuazione, tra amministrazioni diverse: 
a) della mobilità dei dipendenti collocati in disponibilità ai sensi del decreto 
ministeriale di cui all'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 
(2), nonché dei trasferimenti volontari, per il personale delle pubbliche 
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29 (3), e successive modificazioni, con esclusione di quello indicato 
nell'art. 2, comma 4, dello stesso decreto legislativo, nonché del personale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del personale del comparto scuola, 
salvo, per quest'ultimo, quanto previsto nell'art. 7, comma2. La mobilità del 
personale delle università e degli enti pubblici di ricerca si attua secondo la 
norma prevista dall'art. 14, comma 3; per il personale delle strutture sanitarie 
dispone l'art. 22; 
b) della mobilità dei dipendenti risultanti in esubero a seguito di 
ristrutturazione dell'Ente ferrovie dello Stato, delle gestioni commissariali 
governative, delle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate 
esercenti pubblici trasporti locali. 
2. Ai fini del presente regolamento, per "decreto" si intende il decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (3), e successive modificazioni, per 
"Dipartimento" si intende la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica, per "amministrazioni" si intendono le 
pubbliche amministrazioni di cui alla lettera a) del comma 1] (1/a). 
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(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(3) Riportato al n. A/LXV. 
(3) Riportato al n. A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



2. Ricognizione dei posti disponibili. 
[1. Non oltre il 15 gennaio di ogni anno, le amministrazioni comunicano al 
Dipartimento i posti disponibili, compresi tutti quelli per cessazione, distinti 
per qualifica o categoria e profili professionali, accorpati per aree omogenee 
di funzioni e per sede di servizio. I posti disponibili sono quelli risultanti 
dal confronto tra le dotazioni organiche, in vigore al 31 dicembre dell'anno 
precedente, e il personale a tempo indeterminato in servizio alla stessa data, 
tenuto conto del personale eventualmente assegnato in base agli accordi di 
mobilità stipulati tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali. 
2. In deroga al comma 1, le amministrazioni soggette al blocco del turn-over ai 
sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (2), comunicano 
sino al 15 gennaio 1997 il solo cinque per cento dei posti resisi disponibili 
per cessazioni. 
3. Gli enti locali che non versano in situazioni strutturalmente deficitarie 
effettuano le comunicazioni di cui al comma 1 solo per i posti disponibili di 
cui intendono assicurare la copertura. 
4. Delle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è data informazione alle 
rappresentanze sindacali di cui al comma 7 dell'art. 45 del decreto. 
5. Sino al 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione attua la mobilità 
interna e i trasferimenti volontari del proprio personale secondo le procedure 
ordinarie. Le procedure per la copertura di posti disponibili avviate e non 
concluse alla data del 31 dicembre di ogni anno perdono efficacia. Nessuna 
procedura può essere avviata per i posti disponibili alla stessa data da 
comunicarsi ai sensi del comma 1] (1/a) 
------------------------ 
(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



3. Ricognizione dei dipendenti collocati in disponibilità e dei dipendenti in 
esubero. 
[1. Non oltre il 15 gennaio di ogni anno, le amministrazioni comunicano al 
Dipartimento l'elenco nominativo con qualifica o categoria e profili 
professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni e per sede di servizio, 
dei dipendenti che risultano collocati in disponibilità al 31 dicembre dell'anno 
precedente. 
2. Le amministrazioni e aziende autonome nonché gli enti pubblici economici 
trasformati in società di diritto privato effettuano, entro lo stesso termine, 
la comunicazione di cui al comma 1 per i dipendenti collocati in disponibilità 
al 31 dicembre dell'anno precedente. 
3. L'Ente ferrovie dello Stato, le gestioni commissariali governative, le 
aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici 
trasporti locali effettuano, entro lo stesso termine, la comunicazione di cui al 
comma 1 per i dipendenti risultanti in esubero, a seguito di ristrutturazioni, 
al 31 dicembre dell'anno precedente. 
4. Non rientrano nella comunicazione di cui al comma 1 i dipendenti collocati in 
disponibilità e già trasferiti a posto disponibile della stessa amministrazione 
entro il 31 dicembre di ogni anno. 
5. Delle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è data informazione alle 
rappresentanze sindacali di cui al comma 7 dell'art. 45 del decreto] (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



4. Regioni, mobilità infraregionale e mobilità a livello nazionale. 
[1. Ciascuna regione disciplina la mobilità in ambito regionale del proprio 
personale, nonché del personale dei relativi enti strumentali e degli enti 
pubblici non economici da essa dipendenti, in armonia con i princìpi stabiliti 
dal presente regolamento e prevedendo i criteri di raccordo con le intese 
intervenute ai sensi del comma 2. 
2. Le regioni che, anche per conto dei rispettivi enti strumentali e dipendenti, 
decidono di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 2 e all'art. 3 nel 
termine ivi indicato, aderiscono con tale adempimento alla mobilità di livello 
nazionale. Il contenuto delle predette comunicazioni è definito, su iniziativa 
delle regioni interessate, mediante preventive intese stipulate con il 
Dipartimento] (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



5. Bando di mobilità. 
[1. Non oltre il mese di febbraio di ogni anno, il Dipartimento provvede alla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei posti 
disponibili presso le varie amministrazioni di cui all'art. 1] (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



6. Procedure per l'assegnazione dei posti disponibili e successione delle 
stesse. 
[1. I posti disponibili sono assegnati con le procedure e secondo l'ordine che 
segue: 
a) mediante mobilità volontaria; 
b) mediante mobilità d'ufficio] (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



7. Mobilità volontaria. 
[1. Possono presentare domanda individuale di mobilità, relativamente ai posti 
disponibili pubblicati nel bando di cui all'art. 5: 
a) i dipendenti delle amministrazioni collocati in disponibilità; 
b) i dipendenti delle stesse amministrazioni non collocati in disponibilità; 
c) i dipendenti risultanti in esubero di cui all'art. 1, lettera b) del presente 
regolamento. 
2. I dipendenti del comparto scuola possono presentare domanda individuale di 
mobilità, per essere trasferiti presso amministrazioni diverse, sino 
all'attuazione degli accordi di cui all'art. 1, commi 7 e 8, del decreto 
legislativo 12 febbraio 1993, n. 35 (4). Gli accordi di cui all'art. 1, comma 8, 
del suddetto decreto legislativo possono prevedere l'opzione tra la mobilità 
disciplinata dal presente regolamento e quella di cui allo stesso decreto 
legislativo] (1/a). 
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(4) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e 
non insegnante. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



8. Modalità di presentazione della domanda. 
[1. Ciascun dipendente può presentare una sola domanda entro trenta giorni dalla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di mobilità. Se sono presentate 
più domande le stesse sono tutte inammissibili. 
2. La domanda è inviata dal dipendente alle amministrazioni scelte e, per 
conoscenza, all'amministrazione di appartenenza e al Dipartimento] (1/a). 
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(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



9. Requisiti della domanda. 
[1. La domanda contiene le seguenti indicazioni: 
a) i dati anagrafici; 
b) la qualifica o categoria e il profilo professionale di appartenenza, tenuto 
conto degli accorpamenti per aree omogenee di funzioni; 
c) l'individuazione, secondo un ordine di preferenza, di tre posti scelti tra 
quelli disponibili presso altre amministrazioni, corrispondenti alla qualifica o 
categoria e profilo professionale di appartenenza, tenuto conto degli 
accorpamenti per aree omogenee di funzioni; 
d) il titolo di studio; 
e) l'anzianità nella qualifica funzionale; 
f) il carico familiare; 
g) la data del collocamento in disponibilità; 
h) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non aver presentato 
altre domande per il medesimo bando. 
2. Se la domanda è diretta ad amministrazioni che esercitano competenze 
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato e di giustizia, sono 
allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti morali e di condotta 
previsti dalla normativa vigente] (1/a). 
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(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



10. Criteri di priorità per la mobilità volontaria. 
[1. Ciascuna amministrazione, non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande, compila due graduatorie: la prima 
per i dipendenti collocati in disponibilità e in esubero di cui alle lettere a) 
e c) dell'art. 7; la seconda per i dipendenti non collocati in disponibilità di 
cui alla lettera b) dello stesso art. 7. 
2. La prima graduatoria è formata secondo i seguenti criteri di priorità: 
a) maggiore anzianità di servizio maturata nella qualifica; 
b) maggiore incidenza dei carichi di famiglia; 
c) età anagrafica. 
3. La seconda graduatoria è formata secondo i seguenti criteri di priorità: 
a) corrispondenza tra profilo professionale relativo al posto disponibile e 
titolo di studio del dipendente; 
b) maggiore anzianità di servizio maturata nella qualifica; 
c) maggiore incidenza dei carichi di famiglia. 
4. I criteri di cui ai commi 2 e 3 sono rispettivamente applicati secondo i 
punteggi riportati nelle allegate tabelle A e B. La graduatoria è compilata in 
ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto da ciascun dipendente. La 
selezione dei dipendenti cui assegnare il posto disponibile avviene a partire 
dal primo in graduatoria. A parità di punteggio il posto è assegnato al 
dipendente di età anagrafica più elevata. 
5. Le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di 
difesa e sicurezza dello Stato e di giustizia inseriscono nelle graduatorie, 
formate secondo i punteggi riportati nelle allegate tabelle A e B, solo i 
richiedenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 8. 
6. I posti disponibili sono assegnati ai componenti della prima graduatoria e, 
in caso di ulteriore capienza, a quelli della seconda. 
7. Le graduatorie sono comunicate, per informazione, alle rappresentanze 
sindacali di cui all'art. 45, comma 8, del decreto] (1/a). 
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(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



11. Adempimenti connessi alle graduatorie. 
[1. Entro cinque giorni dalla formazione delle graduatorie, ogni amministrazione 
comunica a ciascun interessato, con telegramma, l'accoglimento o il rigetto 
della domanda di trasferimento. 
2. Il dipendente ha l'onere di comunicare l'accettazione o il rifiuto, con 
telegramma da spedire entro i quindici giorni successivi al ricevimento 
dell'ultima comunicazione. La mancata o ritardata risposta equivale a rifiuto. 
3. Non oltre cinque giorni dal ricevimento dell'ultima accettazione o 
dall'inutile decorso del termine per la stessa, ciascuna amministrazione 
trasmette al Dipartimento: 
a) l'elenco dei posti rimasti disponibili, compresi quelli che si sono liberati 
per effetto di trasferimenti volontari; 
b) l'elenco dei posti impegnati; 
c) l'elenco nominativo dei dipendenti utilmente collocati in graduatoria; 
d) l'elenco nominativo dei dipendenti che hanno rifiutato, che non hanno 
risposto, che hanno risposto con ritardo. 
4. La trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 3, lettera c), produce 
gli effetti previsti dall'art. 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 
(5), convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68] (1/a). 
------------------------ 
(5) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



12. Attuazione dei trasferimenti disposti con la mobilità volontaria e con gli 
accordi di mobilità. 
[1. Per i posti assegnati con la procedura della mobilità volontaria, il 
trasferimento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
non oltre trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 11, 
comma 3, lettera c), o dalle comunicazioni di cui al comma 2. 
2. Per i posti assegnati con le procedure degli accordi di mobilità tra 
amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, il trasferimento è 
disposto con il provvedimento di cui al comma 1. Le amministrazioni che hanno 
stipulato accordi di mobilità con le organizzazioni sindacali, entro cinque 
giorni, comunicano al Dipartimento l'elenco dei dipendenti che hanno accettato 
il trasferimento sulla base degli accordi. 
3. Il termine di sessanta giorni di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 
dicembre 1993, n. 537 (6), decorre dal ricevimento delle comunicazioni di cui 
all'art. 11, comma 3, lettera c), o dalle comunicazioni di cui al comma 2] 
(1/a). 
------------------------ 
(6) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



13. Aggiornamento del bando. 
[1. Non oltre trenta giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3 dell'art. 11, 
il Dipartimento provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana dell'aggiornamento del bando relativamente ai posti 
disponibili che residuano dopo le suddette comunicazioni, nonché dell'elenco dei 
dipendenti collocati in disponibilità e in esubero soggetti alla mobilità 
d'ufficio ai sensi dell'art. 14] (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



14. Mobilità d'ufficio. 
[1. Sono soggetti a mobilità d'ufficio i dipendenti collocati in disponibilità e 
in esubero, elencati nelle comunicazioni di cui all'art. 3, se non hanno fatto 
domanda di mobilità, se hanno rifiutato tutti i posti scelti nella domanda, se 
per nessuno dei posti scelti nella domanda si sono utilmente collocati in 
graduatoria. 
2. I posti disponibili per la mobilità d'ufficio sono quelli del bando 
aggiornato ai sensi dell'art. 13. Essi sono assegnati dal Dipartimento ai sensi 
degli articoli 15 e 16. 
3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, la mobilità d'ufficio del 
personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, si effettua 
esclusivamente nell'ambito rispettivamente delle università e degli enti 
pubblici di ricerca] (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



15. Proposte di trasferimenti d'ufficio dei comitati provinciali e dei comitati 
metropolitani. 
[1. I comitati provinciali e i comitati metropolitani, ai sensi dell'art. 33 del 
decreto, possono presentare al Dipartimento proposte per la razionale 
redistribuzione del personale indicando i trasferimenti necessari per attuare la 
mobilità d'ufficio, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del bando 
aggiornato di cui all'art. 13] (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



16. Criteri di priorità per i trasferimenti d'ufficio. 
[1. La graduatoria dei trasferimenti d'ufficio è formata secondo i criteri di 
priorità di cui ai commi 2 e 4 dell'art.10. A parità di punteggio il posto è 
assegnato ai dipendenti collocati in disponibilità e in esubero che non si sono 
utilmente collocati in graduatoria per nessuno dei posti scelti. 
2. I posti disponibili, corrispondenti alla qualifica o categoria e profilo 
professionale di appartenenza, tenuto conto degli accorpamenti per aree omogenee 
di funzioni, sono assegnati, rispetto alla sede dell'amministrazione di 
appartenenza, prioritariamente nell'ambito della provincia, poi della regione, 
quindi delle regioni limitrofe, infine di tutte le altre regioni] (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



17. Attuazione dei trasferimenti disposti con la mobilità d'ufficio. 
[1. Il trasferimento d'ufficio è disposto con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del bando 
aggiornato di cui all'art. 13 e non prima del decorso del termine per la 
presentazione delle eventuali proposte di cui all'art. 15] (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



18. Inserimento nei ruoli. 
[1. Il dipendente trasferito è collocato nei ruoli della nuova amministrazione 
conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico, ove più favorevole, 
mediante attribuzione di assegno ad personam della differenza con il trattamento 
economico previsto per la qualifica di appartenenza, fino al riassorbimento a 
seguito dei futuri miglioramenti economici] (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



19. Raccordo con i nuovi accessi. 
[1. Ove norme di legge non dispongano diversamente, le amministrazioni procedono 
alle assunzioni, nei limiti e secondo le modalità della normativa vigente, dopo 
l'espletamento delle procedure di cui al presente regolamento] (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



20. Norma transitoria. 
[1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i termini di cui 
agli articoli 2 e 3 sono così differiti: quello del 31 dicembre dell'anno 
precedente, al 28 febbraio 1995; quello del 15 gennaio al 15 marzo 1995. Il 
termine di cui all'art. 5 è differito al 30 aprile 1995. 
2. Per consentire la mobilità del personale nelle more dell'emanazione del primo 
bando, la normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento è applicabile sino al 28 febbraio 1995. 
3. L'accorpamento dei profili professionali per aree omogenee di funzioni, ai 
fini delle comunicazioni richieste dal presente regolamento nonché dal decreto 
ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 
537 (7), è effettuato secondo l'allegato prospetto C sino alla disciplina della 
materia nei contratti collettivi di lavoro] (1/a). 
------------------------ 
(7) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



21. Norma di rinvio. 
[1. Gli accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni 
sindacali sono stipulati ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto. 
2. I predetti accordi riguardano i dipendenti da collocare in disponibilità ai 
sensi del decreto ministeriale di attuazione dell'art. 3, comma 52, della legge 
24 dicembre 1993, n. 537 (7). 
3. I posti disponibili da assegnare con le procedure del presente regolamento 
sono al netto dei posti impegnati con gli accordi di mobilità] (1/a). 
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(7) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



22. Mobilità fra strutture del Servizio sanitario nazionale e servizi centrali 
periferici del Ministero della sanità e di altre pubbliche amministrazioni. 
[1. Per la disciplina della mobilità fra le strutture del Servizio sanitario 
nazionale ed i servizi centrali e periferici del Ministero della sanità e con le 
altre pubbliche amministrazioni si provvede con autonomo regolamento in 
attuazione del comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29 (8), e successive modificazioni ed integrazioni] (1/a). 
(Si omettono gli allegati) (1/a) 
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(8) Riportato al n. A/LXV. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(1/a) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



Agg. GU 12/12/2003
 


fp04 - gr04