GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 224 DEL 23/9/1993





D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374   Agg. G.U. 09/03/2004
Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, recante benefici per le attività usuranti. 
 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1993, n. 224, S.O. 
Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti circolari: 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 22 febbraio 1997, n. 
41; Circ. 25 maggio 2001, n. 115bis; Circ. 31 maggio 2001, n. 115ter; Circ. 10 
agosto 2001, n. 161. 
 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 16 luglio 1993; 
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 
agosto 1993; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per 
la funzione pubblica; 
Emana il seguente decreto legislativo: 
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1. 1. Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui 
svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e 
continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con 
misure idonee. 
2. Le attività particolarmente usuranti di cui al comma 1 sono individuate nella 
tabella A allegata al presente decreto che può essere modificata, sulla base di 
valutazioni tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale. 
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2. 1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori 
autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle attività 
particolarmente usuranti di cui all'art. 1, il limite di età pensionabile 
previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali è anticipato di due mesi per 
ogni anno di occupazione nelle predette attività, fino ad un massimo di sessanta 
mesi complessivamente considerati. Per i lavoratori impegnati in lavori 
particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura 
che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e 
dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, viene, 
inoltre ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di 
occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi 
complessivamente considerati (3). 
2. Fermo restando il requisito minimo di un anno di attività lavorativa 
continuata di cui al comma 1, il beneficio di cui al medesimo comma è 
frazionabile in giornate che sono attribuite sempreché, in ciascun anno 
considerato, il periodo di attività lavorativa svolta abbia avuto durata non 
inferiore a centoventi giorni. 
3. Nei casi in cui i singoli ordinamenti previdenziali prevedano anticipazioni 
dei limiti di età pensionabile in dipendenza delle attività particolarmente 
usuranti si applica il trattamento di maggior favore. 
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(3) Periodo aggiunto dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335, riportata alla voce 
Previdenza sociale. Vedi, anche, l'art. 78, comma 8, L. 23 dicembre 2000, n. 
388. 
 



3. 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e alla 
copertura dei relativi oneri: 
a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta 
congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna 
categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di 
copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita 
secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile; 
b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, 
su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul 
piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e 
sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una 
aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo 
dell'età pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le 
modalità per la verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei 
lavoratori medesimi, delle attività particolarmente usuranti; 
c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la 
funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della 
previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente 
usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalità di copertura dei 
conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i 
criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito 
delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di 
lavoro. 
2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di 
fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate. 
3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1, 
lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con 
il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica istituita 
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
della sanità, stabilisce le modalità di copertura degli oneri, determinandone 
l'entità ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, 
consideratene le caratteristiche (4). 
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 
con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 
3 sarà riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 
relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore 
gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza 
della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio 
professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei 
rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti 
socio-economiche che le connotano. Il concorso non può superare il 20 per cento 
del corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a 
tale scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire 
annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in 
relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto 
è emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte 
formulate ai sensi del comma 1. 
5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito 
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini 
sulle attività usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita, 
sull'esposizione al rischio professionale. Di tale Osservatorio fanno parte 
esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal 
Ministero della sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la 
sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente 
nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura 
(ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti 
dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il 
settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti (5). 
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(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 19 maggio 
1999. 
(5) Così sostituito dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335, riportata alla voce 
Previdenza sociale. 
 



Tabella A 
Lavoro notturno continuativo 
Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati 
Lavori in galleria, cava o miniera 
Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di 
condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di 
caldaie 
Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a 
sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a 
sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, 
dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto 
Lavori in cassoni ad aria compressa 
Lavori svolti dai palombari 
Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o 
inferiore a 5 gradi centigradi 
Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria 
metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo 
Autisti di mezzi rotabili di superficie 
Marittimi imbarcati a bordo 
Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia 
d'urgenza 
Trattoristi 
Addetti alle serre e fungaie 
Lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze 
ferroviarie e da edifici industriali e civili. 




Agg. G.U. 09/03/2004


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