GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 188 DELL' 11/8/1992



D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358. Agg. G.U. 12/06/2004
Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in 
attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE (1/circ). 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 1992, n. 188, S.O. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 8 gennaio 2001, n. 
8/2001; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 1 dicembre 1999, n. 291; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 17 ottobre 1996, n. 10/29; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 21 marzo 2000, n. 48; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 23 febbraio 2000. 
 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l'art. 13, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega 
al Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni in materia di pubbliche 
forniture; 
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, con il quale è stata data 
attuazione alla direttiva n. 88/295/CEE in tema di procedure di aggiudicazione 
delle pubbliche forniture; 
Viste le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, come inizialmente 
modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 
dicembre 1981, n. 784, e successivamente dalla legge 23 marzo 1983, n. 83; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
24 luglio 1992; 
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di 
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, 
dell'interno e dei lavori pubblici; 
Emana il seguente decreto legislativo: 
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Capo I - Disposizioni generali 
(giurisprudenza) 
1. Àmbito di applicazione. 
1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una 
amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'articolo 2, di 
pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di 
installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della 
pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unità di 
conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS). 
2. Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui valore di 
stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o 
superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano aggiudicate dalle 
amministrazioni di cui all'allegato 1 e, per il solo settore difesa, per quelle 
concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2; per i prodotti del settore 
difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la soglia di cui al comma 1. 
3. Sono amministrazioni aggiudicatrici: 
a) le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione dei 
monopoli di Stato per le sole forniture di sali e tabacchi, le regioni, le 
province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e i 
loro consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici; 
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di 
personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse 
generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è 
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, 
da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è 
sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di 
vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai 
medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto pubblico sono elencati, in 
modo non esaustivo, nell'allegato 3. 
4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province 
autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad 
adeguare alle disposizioni del presente testo unico la normativa emanata nella 
materia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (2), e dell'articolo 9 della 
legge 9 marzo 1989, n. 86 (3), nonché dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112 (2). Costituiscono norme di princìpio quelle contenute negli 
articoli da 2 a 21-quater del presente testo unico. 
5. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo 
unico le amministrazioni aggiudicatrici osservano il princìpio della non 
discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione di un'attività di 
servizio pubblico deve essere stabilito che il concessionario è comunque tenuto, 
per i contratti di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio del 
servizio stesso, ad osservare tale princìpio. 
6. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da assumere a base per la 
determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità europee, ha effetto, di norma, per un biennio, 
decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di 
pubblicazione o dalla data eventualmente precisata in sede di pubblicazione; 
esso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a 
cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
delle Comunità europee (4) (4/a). 
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(2) Riportato alla voce Regioni. 
(3) Riportata alla voce Comunità europee. 
(2) Riportato alla voce Regioni. 
(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. 
Uff. 24 novembre 1998, n. 275). Vedi, anche, l'art. 24, L. 27 dicembre 2002, n. 
289. 
(4/a) Con Comunicato 3 gennaio 2002 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2002, n. 2) sono stati 
stabiliti i limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro nonché di 
quelli derivanti dall'accordo CEE-WTO-GPA espressi in euro ed in DSP ai fini 
dell'applicazione della normativa europea. 
 



2. Pubbliche forniture. 
1. Le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto 
l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o 
senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un fornitore e una delle 
amministrazioni o enti aggiudicatori definiti dall'art. 1. 
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3. Contratti di durata. 
1. Ai fini del rispetto dei limiti d'importo indicati nell'art. 1: 
a) nell'ipotesi di forniture aventi una durata determinata e concernenti la 
locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, se la 
durata è uguale o inferiore a dodici mesi, si considera il valore totale di 
stima per la durata del contratto; nel caso in cui tale durata è superiore a 
dodici mesi, si considera il valore totale comprendente l'importo stimato del 
valore residuo; 
b) nell'ipotesi di contratti dei quali si appalesi indeterminata la durata o nei 
casi in cui sussistano dubbi sulla durata medesima, si considera il valore 
mensile moltiplicato per 48; 
c) quando si tratta di contratti che presentano carattere di regolarità o che 
sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato: 
1) deve essere preso come base per l'applicazione di tali limiti il valore reale 
complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o 
dell'esercizio precedenti, corretto, se possibile, tenendo conto delle modifiche 
in termini di quantità o di valore prevedibili con riguardo ai dodici mesi 
successivi al contratto iniziale; 
2) in alternativa, se l'esercizio è superiore a dodici mesi, può farsi 
riferimento al costo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nei dodici 
mesi successivi alla prima esecuzione contrattuale nel corso dell'esercizio 
stesso; 
3) le modalità di valutazione dei contratti non possono essere utilizzate per 
sottrarle all'applicazione del presente testo unico (5); 
d) per le forniture omogenee, che possono dar luogo a contratti aggiudicati 
contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso come base il valore di 
stima della totalità dei lotti; 
e) quando un contratto di fornitura prevede espressamente delle opzioni, deve 
essere preso, come base per determinare il valore di stima del contratto, 
l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, della locazione finanziaria, 
della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni. 
2. Nessun contratto d'acquisto può essere artificiosamente frazionato allo scopo 
di sottrarlo all'applicazione del presente testo unico. 
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(5) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. 
Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
 



4. Forniture escluse. 
1. Sono escluse dall'applicazione del presente testo unico: 
a) le forniture da assegnarsi nei settori e con le modalità di cui al decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (6); 
b) le forniture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) ed f), del 
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (6); 
c) le forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali 
di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi 
essenziali della sicurezza dello Stato; 
d) le forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi: 
1) in base ad un accordo internazionale concluso, in conformità con il Trattato, 
con uno o più Paesi terzi e riguardante forniture destinate alla realizzazione o 
all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; tale 
accordo è comunicato alla Commissione delle Comunità europee a cura del 
Ministero degli affari esteri; 
2) ad imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo in base ad un accordo 
internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza; 
3) in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale; 
e) le forniture riguardanti, nel settore della difesa, la fabbricazione o il 
commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco deliberato 
dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 2, 
del Trattato; tale esclusione non riguarda i prodotti che non sono destinati a 
fini specificamente militari (7). 
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(6) Riportato alla voce Opere pubbliche. 
(6) Riportato alla voce Opere pubbliche. 
(7) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. 
Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
 



Capo II - Norme comuni in materia di pubblicità e di termini 
5. Forme di pubblicità alle gare. 
1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, comma 3, comunicano, 
non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di 
gara indicativo, conforme all'allegato 4, lettera D), il totale delle forniture, 
per settore di prodotti, il cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni 
degli articoli 1 e 3, è pari o superiore a 750.000 ECU e che esse intendono 
aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi; i settori di prodotti sono 
definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento alle voci della 
nomenclatura "classificazione dei prodotti associati alle attività (C.P.A.)" di 
cui al regolamento CEE n. 3696/93 del Consiglio del 29 ottobre 1993, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 342 del 31 dicembre 1993 e 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie Comunità europee - 24 
febbraio 1994, n. 16, ferma, comunque, l'osservanza di successive modifiche o 
integrazioni del regolamento stesso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica pubblica nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a 
particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente 
stabilito in proposito dalla Commissione delle Comunità europee (8). 
2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica fornitura mediante 
le procedure aperte o ristrette di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) o 
c), o negoziate di cui al medesimo articolo 9, comma 3, manifestano tale 
intenzione con un bando di gara (8). 
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato una fornitura ne 
comunicano il risultato con apposito avviso conforme all'allegato 4, lettera E. 
Possono essere omesse le informazioni: 
a) che siano di ostacolo all'applicazione di norme di legge; 
b) che siano contrarie al pubblico interesse; 
c) che siano lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o 
private; 
d) che pregiudichino la concorrenza tra fornitori (8). 
4. I bandi e gli avvisi sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio 
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura 
accelerata di cui all'articolo 7, comma 8, i bandi di gara sono inviati per 
telescritto, telegramma o telecopia (8). 
5. L'avviso di cui al comma 3 è inviato non oltre quarantotto giorni dalla 
stipulazione del contratto. 
6. I bandi di gara e gli avvisi sono redatti in conformità degli schemi di cui 
all'allegato 4. 
7. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano 
avente particolare diffusione nella regione dove la gara sarà svolta non può 
aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, degli 
avvisi e dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4. La pubblicazione non deve 
contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 
delle Comunità europee. 
8. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni 
aggiudicatrici. 
9. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità; la lunghezza del 
testo non può essere superiore a una pagina della Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità europee, ossia circa seicentocinquanta parole (8). 
10. Con le modalità di cui al comma 9 le amministrazioni aggiudicatrici possono 
far pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee anche i bandi di 
gara relativi a forniture non disciplinate dal presente testo unico (8). 
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(8) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. 
Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
(8) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. 
Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
(8) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. 
Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
(8) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. 
Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
(8) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. 
Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
(8) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. 
Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
 



6. Termini di ricezione delle offerte nel pubblico incanto. 
1. Nei pubblici incanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), il termine 
di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non 
può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di 
gara. 
2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni ed, 
eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia stato inviato alla Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 5, 
comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A; 
l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima 
della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a 
tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere 
agli interessati la presentazione di offerte valide. 
3. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in tempo 
utile, devono essere inviati agli offerenti entro sei giorni lavorativi dalla 
ricezione della richiesta. 
4. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati 
d'oneri devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito 
per la ricezione delle offerte. 
5. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o 
informazioni complementari, non possono essere rispettati i termini di cui ai 
commi 3 e 4, oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una 
visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al 
capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 1 deve essere adeguatamente 
prorogato. 
6. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo 
posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalità di 
presentazione a condizione che le offerte: 
a) includano tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione; 
b) rimangano riservate in attesa della loro valutazione; 
c) se necessario, siano confermate al più presto per iscritto o mediante invio 
di copia autenticata; 
d) vengano aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro 
presentazione (9). 
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(9) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. 
Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
 



7. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte nella 
licitazione privata, nell'appalto-concorso e nella trattativa privata. 
1. Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso di cui all'articolo 9, 
comma 1, lettere b) e c), e nella trattativa privata di cui all'articolo 9, 
comma 3, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito 
dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette 
giorni dalla data di spedizione del bando di gara. 
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, con le modalità di cui all'articolo 17, 
invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare 
le rispettive offerte. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo è indicato 
nell'allegato 6, è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti 
complementari. 
3. Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso il termine di ricezione 
delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere 
inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera di invito. 
4. Il termine di cui al comma 3 può essere ridotto fino a ventisei giorni se sia 
stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo 
di cui all'articolo 5, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui 
all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno 
cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non 
oltre un anno rispetto a tale data. 
5. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati 
d'oneri devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del 
termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
6. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o 
dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il 
termine di cui al comma 3 deve essere adeguatamente prorogato. 
7. Le domande di partecipazione alle gare possono inoltrarsi per lettera, 
telegramma, telescritto, per telefono o per telecopia; le domande di 
partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto, per telefono 
o per telecopia, sono confermate per lettera da spedirsi non oltre i termini di 
cui al comma 1. 
8. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti dai commi 1, 3 e 
4, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti: 
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a 
quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara; 
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data 
della lettera di invito a presentare offerte. 
9. Nei casi di cui al comma 8, il termine indicato nel comma 5 è ridotto a 
quattro giorni, purché le informazioni complementari sul capitolato d'oneri 
siano state richieste in tempo utile. 
10. Le domande di partecipazione e le lettere di invito a presentare offerte, 
nei casi di cui al comma 8, sono inoltrate per i canali più rapidi e, se inviate 
per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, sono confermate 
prima della scadenza dei termini di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) 
dello stesso comma. 
11. Le offerte sono presentate con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6 
(10). 
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(10) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. 
Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
 



Capo III - Norme del settore tecnico 
8. Specifiche tecniche. 
1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato 5 sono contenute nei capitolati 
d'oneri o nei contratti relativi a ciascuna fornitura. 
2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, purché compatibili con 
il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono definite 
dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che 
traspongono norme europee o ad omologazioni tecniche europee o a specifiche 
tecniche comuni. 
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare a quanto stabilito al 
comma 2 qualora: 
a) dette norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non 
contengano disposizioni volte all'accertamento della conformità o non esistano 
mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a 
tali norme, omologazioni o specifiche tecniche; 
b) l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione: 
1) del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519 (11), e successive 
modificazioni, di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio del 29 
aprile 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, che abroga e 
sostituisce la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986; 
2) della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla 
normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle 
telecomunicazioni, o di altri atti comunitari in specifici settori di servizi o 
di prodotti; 
c) le norme, le omologazioni o le specifiche tecniche di cui al comma 2 
obblighino le amministrazioni aggiudicatrici ad acquisire forniture 
incompatibili con le apparecchiature già in uso o comportino costi o difficoltà 
tecniche sproporzionati, purché in tal caso la deroga si inserisca in un 
programma definito e formulato per iscritto per il successivo passaggio, entro 
un periodo determinato, a norme europee, omologazioni tecniche europee o 
specifiche tecniche comuni; 
d) il progetto interessato abbia natura realmente innovativa, tale da rendere 
inadeguata l'applicazione delle norme, omologazioni e specifiche tecniche comuni 
già esistenti. 
4. Qualora ricorrano le ipotesi di deroga di cui al comma 3, le amministrazioni 
che se ne avvalgono ne indicano i motivi, ove possibile, nel bando di gara da 
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o nei capitolati 
d'oneri e, in ogni caso, nella propria documentazione interna; tali motivi 
vengono comunicati, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri. 
5. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di 
specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche: 
a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia 
riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali indicati nelle direttive 
comunitarie sull'armonizzazione tecnica, in conformità con le procedure 
stabilite nelle direttive stesse e, in particolare, con quelle di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (12), di attuazione della 
direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989; 
b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in 
materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonché di impiego 
dei materiali; 
c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti e in particolare, 
in ordine di preferenza: 
1) a norme nazionali che recepiscono norme internazionali accettate dallo Stato 
italiano; 
2) ad altre norme e omologazioni tecniche nazionali; 
3) a qualsiasi altra norma. 
6. Salvo che non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, è vietata 
l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano 
prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti con un 
particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire o escludere 
determinati fornitori o prodotti. È vietata, in particolare, l'indicazione di 
marchi, brevetti o tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione 
determinata; tale indicazione, purché accompagnata dalla menzione "o 
equivalente", è, tuttavia, ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non 
possano fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche 
sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati (13). 

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(11) Riportato alla voce Poste, telegrafi e telefoni. 
(12) Riportato alla voce Edilizia. 
(13) Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. 
Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
 



Capo IV - Criteri di scelta del contraente 
(giurisprudenza) 
9. Procedure di aggiudicazione. 
1. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle 
seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione della fornitura: 
a) il pubblico incanto; 
b) la licitazione privata; 
c) l'appalto-concorso; 
d) la trattativa privata. 
2. Si intende per: 
a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può 
presentare un'offerta; 
b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto 
le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice; 
c) appalto-concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella quale 
il candidato redige, in base alla richiesta formulata dall'amministrazione 
aggiudicatrice, il progetto della fornitura e indica le condizioni e i prezzi ai 
quali è disposto ad eseguirla; 
d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione 
aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di 
esse i termini del contratto. 
3. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa 
privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico 
incanto, una licitazione privata o un appalto-concorso, oppure in caso di 
offerte che risultano inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli 
articoli da 10 a 20, purché le condizioni iniziali della fornitura non vengano 
sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in 
questo caso, un bando di gara, oppure ammettono alla trattativa privata tutte le 
imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 15 e che, in 
occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato 
offerte conformi ai requisiti formali della procedura di gara. 
4. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa 
privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara (13/a): 
a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo 
l'esperimento di un pubblico incanto, di una licitazione privata o di un 
appalto-concorso, purché le condizioni iniziali della fornitura non siano 
sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa alla Commissione delle 
Comunità europee un'apposita relazione esplicativa; 
b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di 
messa a punto, meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad 
accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a 
punto; 
c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa 
di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei 
diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato; 
d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante 
da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia 
compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette di cui al 
comma 2 o da quelle negoziate di cui al comma 3; le circostanze addotte non 
devono essere in nessun caso imputabili all'amministrazione stessa; 
e) per le forniture complementari effettuate dal fornitore originario e 
destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente o 
all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del 
fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di 
tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti 
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; in tali casi la durata dei 
contratti e dei contratti rinnovabili non può, di regola, superare i tre anni. 
5. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui al comma 1, lettere a), 
b) o c) (14). 
------------------------ 
(13/a) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 2 dell'art. 
2, O.M. 18 dicembre 2001, n. 3168. 
(14) Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. 
Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
 



(giurisprudenza) 
10. Raggruppamenti di imprese. 
1. Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico 
sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate. 
2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate 
e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole 
imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le 
stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo. 
3. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti 
dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate. 
4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della 
gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad 
una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere 
espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da 
scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il 
relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale 
dell'impresa capogruppo. 
5. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha 
effetto nei riguardi dell'amministrazione. 
6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese 
mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di 
qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della 
fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far 
valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti. 
7. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione 
fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini 
della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 
8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa 
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, 
l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del 
gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel 
gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria 
nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto. 
9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa 
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, 
l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso 
dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a 
mezzo delle altre imprese mandanti (15). 
------------------------ 
(15) Vedi, anche, l'art. 11, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, riportato alla voce 
Opere pubbliche. 
 



(giurisprudenza) 
11. Esclusione dalla partecipazione alle gare. 
1. Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (16), e dall'articolo 68 del relativo 
regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 
(17), sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori: 
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, o a carico 
dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale; 
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o 
per delitti finanziari; 
c) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un 
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto 
dall'amministrazione aggiudicatrice; 
d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione 
italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti; 
e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono 
stabiliti; 
f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire 
informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli 
articoli 12, 13, 14, 15 e 18. 
2. A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni di cui 
alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un 
certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o del Paese in cui è 
stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla 
legge 4 gennaio 1968, n. 15 (18), e successive modifiche e integrazioni, dal 
fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non 
trovarsi in una delle predette situazioni. 
3. Qualora la legislazione del Paese in cui il concorrente è stabilito non 
contempli il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se 
tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere 
sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è 
sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve 
essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o 
ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla 
legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticità. 
4. Il Ministero di grazia e giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei 
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle 
politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei 
certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le 
amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. 
Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il 
coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi 
alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri (19). 
------------------------ 
(16) Riportato al n. A/I. 
(17) Riportato al n. A/II. 
(18) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di 
firme. 
(19) Articolo così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. 
Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
 



12. Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali. 
1. Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro 
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato se 
chi esercita l'impresa è un cittadino italiano o di altro Stato membro residente 
in Italia. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in 
Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità 
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 
commerciali di cui all'allegato 7 o di presentare una dichiarazione giurata o un 
certificato in conformità con quanto previsto in tale allegato. 
2. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nell'allegato 7 
attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese 
in cui sono residenti; altrimenti si applicano, a tali fornitori, le 
disposizioni di cui al punto 2, ultimo periodo, dello stesso allegato (20). 
------------------------ 
(20) Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
 



13. Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti. 
1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese 
concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: 
a) idonee dichiarazioni bancarie; 
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa; 
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo 
alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi 
tre esercizi. 
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati 
al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di 
richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere 
richiesti a fornitori stabiliti in Stati membri che non prevedono la 
pubblicazione del bilancio. 
3. Se il fornitore non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le 
referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione (21). 

------------------------ 
(21) Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
 



(giurisprudenza) 
14. Capacità tecniche dei concorrenti. 
1. La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti può essere 
fornita mediante: 
a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, 
con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture 
effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, esse sono provate da certificati 
rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di 
forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò 
non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente; 
b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire 
la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa; 
c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte 
integrante dell'impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di 
qualità; 
d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità 
sia certificabile a richiesta dell'amministrazione; 
e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo di qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità 
dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme; 
f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico, da un 
organismo ufficiale competente del Paese di residenza del concorrente, quando i 
prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad 
uno scopo determinato. Tale controllo verte sulla capacità di produzione e, se 
necessario, di studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle misure usate 
da quest'ultima per controllare la qualità. 
2. Nei bandi di gara o nelle lettere d'invito le amministrazioni devono 
precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o 
dimostrati (22). 
3. Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui 
all'articolo 13 non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e 
l'amministrazione deve tenere conto dei legittimi interessi dell'impresa 
concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali (22). 
------------------------ 
(22) Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. 
Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
(22) Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. 
Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
 



15. Completamento e chiarimenti dei documenti presentati. 
1. Nei limiti previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14, le amministrazioni 
possono invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti 
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
2. Le amministrazioni sono tenute a rispettare il carattere riservato di tutte 
le informazioni fornite dalle imprese concorrenti. 
------------------------ 
 



(giurisprudenza) 
16. Subappalto. 
1. Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al 
concorrente di indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende 
eventualmente subappaltare a terzi. 
2. L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilità del 
fornitore aggiudicatario. 
3. La disciplina del subappalto contenuta nell'articolo 18 della legge 19 marzo 
1990, n. 55 (23), e successive modifiche e integrazioni, si applica anche nel 
settore delle pubbliche forniture (24). 
------------------------ 
(23) Riportata alla voce Sicurezza pubblica. 
(24) Articolo così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
 



17. Scelta dei soggetti da invitare nella licitazione privata, nell'appalto 
concorso e nella trattativa privata. 
1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, nonché nella trattativa 
privata di cui all'articolo 9, comma 3, l'amministrazione aggiudicatrice 
sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 
11 a 15, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la 
trattativa; l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in merito alla 
situazione del fornitore, nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie 
per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono 
essere soddisfatte. 
2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione 
aggiudicatrice può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri 
minimo e massimo di fornitori che intende invitare; i limiti sono definiti in 
relazione alla natura della prestazione da fornire, fermo restando che il numero 
minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, a 
venti fornitori; in ogni caso il numero di candidati invitati a presentare 
offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva. 3. Nella 
trattativa privata indetta ai sensi dell'articolo 9, comma 3, il numero dei 
candidati non può essere inferiore a tre, purché vi sia un numero sufficiente di 
candidati idonei. 
4. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazioni 
basate sulla nazionalità, ai fornitori italiani o di altri Stati membri in 
possesso dei requisiti richiamati al comma 1 (25). 
------------------------ 
(25) Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
 



18. Elenchi ufficiali di fornitori. 
1. I concorrenti iscritti in elenchi o albi ufficiali di fornitori possono 
presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato 
d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione e la 
relativa classificazione. 
2. Nell'istituzione, nella tenuta e nell'aggiornamento degli elenchi o albi dei 
fornitori devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 
1, lettere a), b), c) ed f), e agli articoli 12, 13 e 14 del presente testo 
unico. 
3. L'iscrizione di un fornitore in uno degli elenchi o albi di cui al comma 1 o 
in analoghi elenchi di altri Stati membri, certificata dall'autorità che li ha 
istituiti, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione di 
idoneità del fornitore stesso limitatamente a quanto previsto all'articolo 11, 
comma 1, lettere a), b), c) ed f), all'articolo 12, all'articolo 13, comma 1, 
lettere b) e c), e all'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente testo 
unico. 
4. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi o albi di cui al comma 
1 non possono essere contestati dall'amministrazione aggiudicatrice; tuttavia, 
per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
può essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita 
dichiarazione aggiuntiva. 
5. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi o 
albi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i 
fornitori italiani; a tal fine non possono essere richieste prove o 
dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 11 a 14. 
6. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi o albi comunicano 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento 
delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in 
vigore del presente testo unico ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, 
il nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere 
presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono 
all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro 
ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie 
cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri (26). 
------------------------ 
(26) Articolo così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
 



19. Criteri di aggiudicazione e anomalia dell'offerta. 
1. Le forniture previste dal presente testo unico, sono aggiudicate in base a 
uno dei seguenti criteri: 
a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto 
debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; 
b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad 
elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il 
prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il 
rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, 
il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica; in questo caso, i 
criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere 
menzionati nel capitolato d'oneri e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine 
decrescente di importanza che è loro attribuita. 
2. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla 
prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per 
iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta 
ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni 
ricevute. 
3. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle 
giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione o le 
soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui 
dispone il concorrente per fornire il prodotto o l'originalità del prodotto 
stesso. 
4. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 2 e 3 tutte le offerte che 
presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media 
aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere conto delle 
offerte in aumento. 
5. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalità di cui al comma 1, 
lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione delle 
Comunità europee l'esclusione delle offerte ritenute troppo basse (27). 
------------------------ 
(27) Articolo così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
 



20. Varianti. 
1. Quando l'aggiudicazione avviene in base all'articolo 19, comma 1, lettera b), 
l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione le varianti 
presentate dai concorrenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi 
prescritti dalla stessa amministrazione. 
2. L'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara se le varianti sono 
ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi che 
esse devono rispettare e le modalità per la loro presentazione. 
3. L'amministrazione aggiudicatrice non può respingere la presentazione di una 
variante soltanto perché essa sia stata stabilita con specifiche tecniche 
definite con riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a 
omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni di cui 
all'articolo 8, comma 2, o con riferimento a specifiche tecniche nazionali di 
cui all'articolo 8, comma 5, lettere a) e b). 
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti a norma dei 
commi che precedono non possono respingere una variante soltanto perché 
configurerebbe, se accolta, un appalto pubblico di servizi anziché di forniture 
(28). 
------------------------ 
(28) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
 



21. Comunicazioni e verbali di gara. 
1. L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, 
l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria. 

2. L'amministrazione aggiudicatrice, nei quindici giorni dal ricevimento della 
relativa istanza scritta, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della 
loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano 
presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i 
vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente 
al quale è stata aggiudicata la fornitura; talune informazioni possono essere 
omesse se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, secondo 
periodo. 
3. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, ai concorrenti che lo richiedono 
per iscritto, i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione di 
una fornitura oggetto di una gara ovvero ad avviare una nuova procedura; essa 
comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle 
Comunità europee. 
4. Per ogni fornitura conclusa l'amministrazione aggiudicatrice redige un 
verbale contenente almeno le seguenti informazioni: 
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa; 
b) l'oggetto e il valore della fornitura; 
c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta; 
d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione; 
e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta 
e, se nota, la parte della fornitura che il medesimo intende subappaltare a 
terzi; 
f) le circostanze che, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, giustificano il 
ricorso alla trattativa privata. 
5. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, è comunicato, dietro sua 
richiesta, alla Commissione delle Comunità europee (29). 
------------------------ 
(29) Articolo così sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
 



Capo V - Fornitori di Paesi terzi, prospetti statistici e disposizioni finali 
(30) 
21-bis. Accesso alle gare di fornitori non appartenenti a Stati membri e 
forniture di prodotti originari di Paesi terzi. 
1. Per l'accesso alle gare disciplinate dal presente testo unico di fornitori 
appartenenti a Stati la cui lista viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
delle Comunità europee, che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo GATT 
sulle pubbliche forniture, approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione 
in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, come modificato con protocollo 2 
febbraio 1987, approvato dal Consiglio delle Comunità con decisione in data 16 
novembre 1987, n. 87/565/CEE e, successivamente, con protocollo del 15 aprile 
1994, approvato dal Consiglio delle Comunità europee in data 22 dicembre 1994, 
n. 94/800/CE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso. 
2. L'accesso alle gare per pubbliche forniture di soggetti appartenenti a Stati 
diversi da quelli di cui al comma 1 e le forniture di prodotti originari degli 
stessi Stati possono essere consentiti caso per caso, per esigenze tecniche o 
economiche, dalle amministrazioni aggiudicatrici che indicono le gare (31). 
------------------------ 
(30) Intitolazione così sostituita dall'art. 19, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). 
(31) Articolo aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. Uff. 
24 novembre 1998, n. 275). 
 



21-ter. Prospetti statistici. 
1. Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche 
tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 
(32), trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 
il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo 
ai contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il 
coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 
ottobre alla Commissione delle Comunità europee. 
2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 1 i prospetti di 
cui al comma 1 indicano almeno: 
a) il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna di esse al di sotto 
delle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2; 
b) per le forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 
1, commi 1 e 2, il numero e il valore delle forniture aggiudicate da ciascuna 
amministrazione, distinguendo, ove possibile, secondo il tipo di procedura, le 
categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 5, comma 1, 
la nazionalità degli aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, 
secondo la suddivisione di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, e con la 
precisazione del numero e del valore delle forniture attribuite a ciascuno Stato 
membro e a Paesi terzi; 
c) il numero e il valore globale delle forniture eventualmente aggiudicate in 
base a deroghe all'accordo GATT. 
3. Per tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 
1 indicano: 
a) il numero e il valore delle forniture aggiudicate, di importo pari o 
superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, distinguendo, ove 
possibile, secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla 
nomenclatura di cui all'articolo 5, comma 1, e la nazionalità dei fornitori ai 
quali sono state aggiudicate le forniture, con la precisazione del numero e del 
valore delle forniture attribuite a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi; 
b) il valore totale delle forniture aggiudicate in base alle deroghe all'accordo 
GATT (31). 
------------------------ 
(32) Riportato alla voce Statistica. 
(31) Articolo aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. Uff. 
24 novembre 1998, n. 275). 
 



21-quater. Computo dei termini. 
1. Il computo dei termini previsti nel presente decreto è effettuato secondo le 
disposizioni del regolamento CEE - EURATOM del Consiglio del 3 giugno 1971, n. 
1182/71 (31). 
------------------------ 
(31) Articolo aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. Uff. 
24 novembre 1998, n. 275). 
 



21-quinquies. Disposizioni finali. 
1. La legge 30 marzo 1981, n. 113 (33), come modificata dal decreto-legge 7 
novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e dalla 
legge 23 marzo 1983, n. 83, e il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48 
(34), sono abrogati. 
2. Gli allegati da 1 a 7 fanno parte integrante del presente testo unico (31). 
------------------------ 
(33) Riportata al n. A/XXXVI. 
(34) Riportato al n. A/CXIX. 
(31) Articolo aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. Uff. 
24 novembre 1998, n. 275). 
 



Allegato 1 (35) 
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI 
(Articolo 1, comma 2, del presente testo unico) 
1) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [1]; 
2) Ministero delle finanze [2]; 
3) Ministero di grazia e giustizia; 
4) Ministero degli affari esteri; 
5) Ministero della pubblica istruzione; 
6) Ministero dell'interno; 
7) Ministero dei lavori pubblici; 
8) Ministero per le politiche agricole; 
9) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
10) Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
11) Ministero della sanità; 
12) Ministero per i beni culturali e ambientali; 
13) Ministero della difesa; 
14) Ministero del commercio con l'estero; 
15) Ministero delle comunicazioni; 
16) Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
17) Ministero dell'ambiente; 
18) Ministero dei trasporti e della navigazione; 
19) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 
__________ 
[1] Facente funzione di ente acquirente centrale per la maggior parte degli 
altri Ministeri o enti. 
[2] Non compresi gli appalti conclusi dall'Amministrazione dei monopoli di Stato 
limitatamente alle forniture di sali e tabacchi. 
------------------------ 
(35) Allegato così sostituito dagli allegati al D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dell'art. 19 del suddetto 
decreto ha, inoltre, disposto che le amministrazioni interessate segnaleranno 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento 
delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno 
necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, 
dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati 
saranno modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 1 e 
3 verranno trasmessi alla Commissione delle Comunità europee a cura del 
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. 
 



Allegato 2 (36) 
PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2 
Capitolo 25: Sale; zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi. 
Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri. 
Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro 
distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccettuati: 
ex 27.10: carburanti speciali. 
Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei 
metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e 
degli isotopi; eccettuati: 
ex 28.09: esplosivi; 
ex 28.13: esplosivi; 
ex 28.14: gas lacrimogeni; 
ex 28.28: esplosivi; 
ex 28.32: esplosivi; 
ex 28.39: esplosivi; 
ex 28.50: prodotti tossicologici; 
ex 28.51: prodotti tossicologici; 
ex 28.54: esplosivi. 
Capitolo 29: Prodotti chimici; eccettuati: 
ex 29.03: esplosivi; 
ex 29.04: esplosivi; 
ex 29.07: esplosivi; 
ex 29.08: esplosivi; 
ex 29.11: esplosivi; ex 29.12: esplosivi; 
ex 29.13: prodotti tossicologici; 
ex 29.14: prodotti tossicologici; 
ex 29.15: prodotti tossicologici; 
ex 29.21: prodotti tossicologici; 
ex 29.22: prodotti tossicologici; 
ex 29.23: prodotti tossicologici; 
ex 29.26: esplosivi; 
ex 29.27: prodotti tossicologici; 
ex 29.29: esplosivi. 
Capitolo 30: Prodotti farmaceutici. 
Capitolo 31: Concimi. 
Capitolo 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze 
coloranti; colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri. 
Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta 
preparati e cosmetici preparati. 
Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, 
preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire 
e lucidature, candele e prodotti simili, paste per modelli e "cere per 
l'odontoiatria". 
Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi. 
Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia. 
Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche eccettuati: 
ex 38.19: prodotti tossicologici. 
Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, 
resine artificiali e lavori di tali sostanze; eccettuati: 
ex 39.03: esplosivi. 
Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, 
eccettuati: 
ex 40.11: Pneumatici a prova di proiettili. 
Capitolo 41: Pelli e cuoio. 
Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; 
oggetti da viaggio, borse da donna e simili contenitori; lavori di budella. 
Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali. 
Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno. 
Capitolo 45: Sughero e suoi lavori. 
Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio. 
Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta. 
Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di 
cartone. 
Capitolo 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche. 
Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti. 
Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro 
parti. 
Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori 
artificiali; lavori di capelli. Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, 
amianto, mica e materie simili. 
Capitolo 69: Prodotti ceramici. 
Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro. 
Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e 
simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e 
lavori di queste materie; minuterie di fantasia. 
Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio. 
Capitolo 74: Rame. 
Capitolo 75: Nichel. 
Capitolo 76: Alluminio. 
Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio). 
Capitolo 78: Piombo. 
Capitolo 79: Zinco. 
Capitolo 80: Stagno. 
Capitolo 81: Altri metalli comuni. 
Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di 
metalli comuni; eccettuati: 
ex 82.05: utensili; 
ex 82.07: pezzi per utensili. 
Capitolo 83: Lavori diversi e metalli comuni. 
Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; eccettuati: 
ex 84.06: motori; 
ex 84.08: altri propulsori; 
ex 84.45: macchine; 
ex84.53:macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione; 
ex 84.55: pezzi della voce 84.53; 
ex 84.59: reattori nucleari. 
Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati a usi 
elettrotecnici; eccettuati: 
ex 85.13: telecomunicazioni; 
ex 85.15: apparecchi di trasmissione. 
Capitolo 86: Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione 
non elettrici per vie di comunicazione; eccettuati: 
ex 86.02: locomotive blindate; 
ex 86.03: altre locomotive blindate; 
ex 86.05: vetture blindate; 
ex 86.06: carri-officine; 
ex 86.07: carri. 
Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli 
terrestri; eccettuati: 
ex 87.08: carri da combattimento e autoblinde; 
ex 87.01: trattori; 
ex 87.02: veicoli militari; 
ex 87.03: veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne; 
ex 87.09: motocicli; 
ex 87.14: rimorchi. 
Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale, eccettuate: 
ex 89.01A: navi da guerra. 
Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per 
cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi 
medico-chirurgici; eccettuati: 
ex 90.05: binocoli; 
ex 90.13: strumenti vari, laser; 
ex 90.14: telemetri; 
ex 90.28: strumenti di misura elettrici o elettronici; 
ex 90.11: microscopi; 
ex 90.17: strumenti per la medicina; 
ex 90.18: apparecchi di meccanoterapia; 
ex 90.19: apparecchi di ortopedia; 
ex 90.20: apparecchi a raggi X. 
Capitolo 91: Orologeria. 
Capitolo 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di riproduzione 
del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del 
suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi. 
Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; 
eccettuati: 
ex 9401A: sedili per aerodine. 
Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi 
i lavori). 
Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e 
stacci. 
Capitolo 98: Lavori diversi. 
------------------------ 
(36) Allegato così sostituito dagli allegati al D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dell'art. 19 del suddetto 
decreto ha, inoltre, disposto che le amministrazioni interessate segnaleranno 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento 
delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno 
necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, 
dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati 
saranno modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 1 e 
3 verranno trasmessi alla Commissione delle Comunità europee a cura del 
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. 
 



Allegato 3 (37) 
ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO 
(Articolo 1, comma 3, lettera b), del presente testo unico) 
Organismi: 
Società "Stretto di Messina" (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
23 gennaio 1998;) 
Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo; 
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC; 
Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV. 
Categorie: 
Autorità portuali; 
Aziende speciali, istituzioni e società per azioni a prevalente capitale 
pubblico di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché 
società per azioni a prevalente capitale privato di cui all'articolo 12 della 
legge 23 dicembre 1992, n. 498; 
Consorzi per le opere idrauliche; 
Università statali, Istituti universitari statali; 
Istituti superiori scientifici e culturali, Osservatori astronomici, 
astrofisici, geofisici o vulcanologici; 
Enti di ricerca e sperimentazione; 
Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza; 
Consorzi di bonifica; 
Enti di sviluppo o di irrigazione; 
Consorzi per le aree industriali; 
Enti preposti a servizi di pubblico interesse; 
Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del 
tempo libero; 
Enti culturali e di promozione artistica. 
------------------------ 
(37) Allegato così sostituito dagli allegati al D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dell'art. 19 del suddetto 
decreto ha, inoltre, disposto che le amministrazioni interessate segnaleranno 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento 
delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno 
necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, 
dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati 
saranno modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 1 e 
3 verranno trasmessi alla Commissione delle Comunità europee a cura del 
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. 
 



Allegato 4 (38) 
MODELLI DI BANDI DI GARA E AVVISI 
(Articolo 5, comma 6, del presente testo unico) 
A - Pubblico incanto 
(Articolo 9, comma 1, lettera a), del presente testo unico) 
1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e 
telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice. 
2) a) Procedura di aggiudicazione prescelta; 
b) forma della fornitura che è oggetto della gara. 
3) a) Luogo della consegna; 
b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le 
offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione 
finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di riferimento CPA; 
c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori 
forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono 
essere esercitate; nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato 
periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura; 
d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte 
per una parte delle forniture richieste. 
4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, 
per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture. 
5) a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere richiesti i 
capitolati d'oneri e i documenti complementari; 
b) termine ultimo per la ricezione delle domande sub - a); 
c) eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per 
ottenere i documenti sub - a). 
6) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte; 
b) indirizzo al quale le offerte devono essere inviate; 
c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte. 
7) a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte; 
b) data, luogo e ora dell'apertura delle offerte. 
8) Eventuali cauzioni o garanzie richieste. 
9) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni in materia. 
10) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 
imprese aggiudicatario della fornitura. 
11) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché 
informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime 
di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare. 
12) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 
offerta. 
13) Criteri utilizzati per l'aggiudicazione della fornitura; vanno menzionati i 
criteri diversi dal prezzo più basso qualora non figurino nel capitolato 
d'oneri. 
14) Eventuale divieto di varianti. 
15) Altre indicazioni. 
16) Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione. 
17) Data d'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle 
Comunità europee. 
18) Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee. 
19) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo 
d'applicazione dell'accordo GATT. 
B - Licitazione privata e appalto concorso 
(Articolo 9, comma 1, lettere b) e c), del presente testo unico) 
1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o 
telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice. 
2) a) Procedura di aggiudicazione prescelta; 
b) eventualmente; giustificazione del ricorso alla procedura accelerata; 
c) forma della fornitura che è oggetto della gara. 
3) a) Luogo della consegna; 
b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le 
offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione 
finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di riferimento CPA; 
c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori 
forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono 
essere esercitate; nel caso di forniture rinnovabili nel corso di un determinato 
periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura; 
d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte 
per una parte delle forniture richieste. 
4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, 
per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture. 
5) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 
imprese aggiudicatario della fornitura. 
6) a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione; 
b) indirizzo al quale tali domande devono essere inviate; 
c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte. 
7) Termine ultimo per la spedizione degli inviti a presentare offerte. 
8) Eventuali cauzioni o garanzie richieste. 
9) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché 
informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime 
di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare. 
10) Criteri utilizzati all'atto dell'aggiudicazione della fornitura, se non 
figurano nell'invito a presentare offerte. 
11) Numero previsto dei fornitori - eventualmente, con indicazione nel minimo e 
nel massimo - che verranno invitati a presentare offerte. 
12) Eventuale divieto di varianti. 
13) Altre indicazioni. 
14) Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione. 
15) Data d'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle 
Comunità europee. 
16) Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee. 
17) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo 
d'applicazione dell'accordo GATT. 
C - Trattativa privata 
(Articolo 9, comma 3, del presente testo unico) 
1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o di 
telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice. 
2) a) Procedura di stipulazione prescelta; 
b) giustificazione dell'eventuale ricorso alla procedura accelerata; 
c) eventualmente, forma della fornitura che è oggetto della gara. 
3) a) Luogo della consegna; 
b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i quali le 
offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio, locazione 
finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di riferimento CPA; 
c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori 
forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali opzioni possono 
essere esercitate; nel caso di forniture rinnovabili nel corso di un determinato 
periodo, presumibile calendario delle successive gare di fornitura; 
d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte 
per una parte delle forniture richieste. 
4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del contratto e, 
per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture. 
5) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 
imprese aggiudicatario della fornitura. 
6) a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione; 
b) indirizzo al quale tali domande devono essere inviate; 
c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte. 
7) Eventuali cauzioni o garanzie richieste. 
8) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché 
informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime 
di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare. 
9) Numero previsto dei fornitori - eventualmente, con indicazione nel minimo e 
nel massimo - che verranno invitati a presentare offerte. 
10) Eventuale divieto di varianti. 
11) Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti 
dall'amministrazione aggiudicatrice. 
12) Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità europee. 
13) Altre indicazioni. 
14) Data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni delle Comunità 
europee. 
15) Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee. 
16) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo 
d'applicazione dell'accordo GATT. 
D - Preinformazione 
(Articolo 5, comma 1, del presente testo unico) 
1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o di 
telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice e, se non coincidono, del 
servizio presso il quale si possono richiedere informazioni complementari. 
2) La natura e la quantità o il valore dei prodotti da fornire; numero di 
riferimento della classificazione dei prodotti per attività (CPA). 
3) La data provvisoria di avvio delle procedure di aggiudicazione della 
fornitura (se nota). 
4) Altre indicazioni. 
5) Data di spedizione del presente avviso. 
6) Data di ricezione dell'avviso da parte dell'ufficio pubblicazioni ufficiali 
delle Comunità europee. 
7) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo di 
applicazione dell'accordo GATT. 
E - Forniture aggiudicate 
(Articolo 5, comma 3, del presente testo unico) 
1) Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice. 
2) Procedura di gara prescelta; in caso di trattativa privata senza 
pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 9, comma 4, la motivazione del 
ricorso a tale procedura. 
3) Data di aggiudicazione definitiva della fornitura. 
4) Criteri di assegnazione del contratto. 
5) Numero di offerte ricevute. 
6) Numero e indirizzo del o dei fornitore/i. 
7) Natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente per fornitore - numero 
di riferimento CPA. 
8) Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagato/i. 
9) Valore della/e offerta/e prescelta/e o offerta massima e minima presa in 
considerazione per l'aggiudicazione della fornitura. 
10) Valore e parte del contratto che possono eventualmente essere aggiudicati a 
terzi. 
11) Altre informazioni. 
12) Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità europee. 
13) Data di spedizione del presente avviso. 
14) Data di ricezione del bando di gara da parte dell'ufficio delle 
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. 
------------------------ 
(38) Allegato così sostituito dagli allegati al D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dell'art. 19 del suddetto 
decreto ha, inoltre, disposto che le amministrazioni interessate segnaleranno 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento 
delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno 
necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, 
dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati 
saranno modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 1 e 
3 verranno trasmessi alla Commissione delle Comunità europee a cura del 
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. L'art. 3, D.Lgs. 
9 aprile 2003, n. 67 ha disposto che il presente allegato non sia più utilizzato 
per gli appalti pubblici rientranti nell'àmbito di applicazione di cui all'art. 
1 comma 2, dello stesso decreto. 
 



Allegato 5 (39) 
DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE 
(Articolo 8 comma 1, del presente testo unico) 
Ai sensi del presente testo unico si intende per: 
1) specifiche tecniche: l'insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra 
l'altro nei capitolati d'oneri che definiscono le caratteristiche richieste di 
un prodotto, di un materiale o di una fornitura e che permettono di 
caratterizzare oggettivamente un prodotto, un materiale o una fornitura in modo 
che essi rispondano all'uso cui sono destinati dall'amministrazione 
aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di 
proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese anche le 
prescrizioni applicabili ad un prodotto, a un materiale o a una fornitura per 
quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i 
simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e 
l'etichettatura, tali da consentire l'obiettiva individuazione di un materiale, 
di un prodotto o di una fornitura in modo da rispondere all'uso cui sono 
destinati dall'amministrazione aggiudicatrice; 
2) norma: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad 
espletare attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui 
osservanza non è, in linea di massima, obbligatoria; 
3) norma europea: una norma approvata dal Comitato europeo di normalizzazione 
(CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC) come Norma 
europea (EN) o Documenti di armonizzazione (HD) conformemente alle regole comuni 
di tali organismi; 
4) omologazione tecnica europea: la valutazione tecnica favorevole alla idoneità 
all'impiego di un prodotto fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali 
per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del 
prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua 
utilizzazione; l'omologazione tecnica europea è rilasciata dagli organismi 
nazionali a tale scopo riconosciuti; 
5) prescrizione tecnica comune: la prescrizione tecnica elaborata secondo una 
procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di assicurare l'applicazione 
uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 
------------------------ 
(39) Allegato così sostituito dagli allegati al D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dell'art. 19 del suddetto 
decreto ha, inoltre, disposto che le amministrazioni interessate segnaleranno 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento 
delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno 
necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, 
dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati 
saranno modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 1 e 
3 verranno trasmessi alla Commissione delle Comunità europee a cura del 
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. 
 



Allegato 6 (40) 
CONTENUTO MINIMO DELLA LETTERA D'INVITO 
(Articolo 7, comma 2, del presente testo unico) 
Il contenuto minimo della lettera d'invito nelle procedure di cui all'articolo 7 
del presente testo unico è il seguente: 
1) se occorre, indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il 
capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare la 
domanda, l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente da 
corrispondere per ottenere detti documenti; 
2) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale vanno spedite e 
la lingua o le lingue in cui devono essere redatte; 
3) gli estremi del bando di gara pubblicato; 
4) l'indicazione di documenti integrativi eventualmente da allegare a sostegno 
delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato in base al bando di gara; 
per le condizioni economiche e tecniche si applicano i criteri e le modalità di 
cui agli articoli 13 e 14; 
5) i criteri di aggiudicazione della fornitura se non sono indicati nel bando di 
gara. 
------------------------ 
(40) Allegato aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. Uff. 
24 novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dello stesso articolo ha, inoltre, 
disposto che le amministrazioni interessate segnaleranno alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche 
comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per 
adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, dalla 
sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati saranno 
modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 1 e 3 verranno 
trasmessi alla Commissione delle Comunità europee a cura del Dipartimento per il 
coordinamento delle politiche comunitarie. 
 



Allegato 7 (41) 
REGISTRI PROFESSIONALI DI ALTRI STATI MEMBRI 
(Articolo 12 del presente testo unico) 
1) I pertinenti registri professionali o commerciali e le pertinenti 
dichiarazioni o i pertinenti certificati di cui all'articolo 12, comma 1, del 
presente testo unico sono, rispettivamente: 
in Belgio, il "Registre du CommercieHandelsregister"; 
in Danimarca, l'"Aktieselskabsregistret", il "Forenings-registret" e lo 
"Handelsregistret"; 
in Germania, lo "Handelsregistrer" e lo "Handwerksrolle"; 
in Grecia, il "     "; 
in Spagna, il "Registro Mercantil" ovvero, per i privati non iscritti, un 
certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di 
esercitare la professione in questione; 
in Francia, il "Registre du commerce" ed il "Repertoire des métiers"; 
in Lussemburgo, il "Registre aux firmes" ed il "Role de la chambre des métiers"; 

nei Paesi Bassi, lo "Handelsregister"; 
in Portogallo, il "Registo Nacional das Pessoas Colectivas". 
2) Al fornitore stabilito nel Regno Unito o in Irlanda può richiedersi la 
presentazione di un certificato rilasciato dal "Registrar of companies" o dal 
"Registrar of Friendly Societies", che attesti che l'impresa del fornitore e 
"incorporated" o "registered"; qualora non ottenga tale certificato il fornitore 
può presentare un certificato da cui risulti che ha dichiarato sotto giuramento 
di esercitare la professione in questione, nel paese in cui è stabilito, in un 
luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale. 
------------------------ 
(41) Allegato aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz. Uff. 
24 novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dello stesso articolo ha, inoltre, 
disposto che le amministrazioni interessate segnaleranno alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche 
comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per 
adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, dalla 
sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati saranno 
modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 1 e 3 verranno 
trasmessi alla Commissione delle Comunità europee a cura del Dipartimento per il 
coordinamento delle politiche comunitarie. 
 



Agg. G.U. 12/06/2004
 

fp04-gr04