GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 199 DEL 26/8/1991




L. 8 agosto 1991, n. 274.     Agg. GU 12/12/2003
Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle 
ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni 
degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della 
Direzione generale degli istituti stessi. 
 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199, S.O. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 19 gennaio 2001, n. 1; Circ. 24 giugno 2002, n. 23; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1996, n. 
20; Circ. 1 luglio 1996, n. 136; Circ. 3 ottobre 1996, n. 189; Circ. 21 ottobre 
1996, n. 203; Circ. 22 ottobre 1996, n. 205; Circ. 13 febbraio 1997, n. 29; 
Circ. 19 febbraio 1997, n. 36; Circ. 2 aprile 1998, n. 73; Circ. 9 ottobre 1998, 
n. 212. 
 



(giurisprudenza) 
1. Servizi militari. 
1. Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse 
pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi 
di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai 
sensi delle disposizioni vigenti sono computati, a domanda, ai sensi 
dell'articolo 20 della L. 24 dicembre 1986, n. 958 (2), con effetto dalla data 
di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986 (2), con onere a carico 
delle predette Casse pensioni. A tali fini viene considerato equiparato al 
servizio militare di leva il corrispondente periodo di servizio di volontariato 
prestato non in costanza di rapporto d'impiego nei Paesi in via di sviluppo ai 
sensi della L. 15 dicembre 1971, n. 1222 (3), e successive modificazioni. 
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per i servizi 
militari che siano stati già utilizzati ai fini della liquidazione di assegni di 
quiescenza a carico dello Stato o di altri istituti di previdenza o che siano 
già altrimenti utili a pensione. 
3. Restano ferme le vigenti norme sulla ricongiunzione dei servizi previste 
dalla legge 22 giugno 1954, n. 523 (4), e successive modificazioni, dal testo 
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 
1092 (5), e successive modificazioni, dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29 (6), 
nonché dalla legge 5 marzo 1990, n. 45 (7). 
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(2) Riportata alla voce Forze armate. 
(2) Riportata alla voce Forze armate. 
(3) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri. 
(4) Riportata al n. A/VI. 
(5) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei 
dipendenti statali. 
(6) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(7) Riportata alla voce Previdenza sociale. 
 



2. Requisito per il diritto a pensione. 
1. Nei confronti degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di 
previdenza, che contraggano matrimonio nello stato di quiescenza, si applicano 
le norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (5), e successive modificazioni. 
2. La cittadinanza italiana non costituisce, per gli iscritti alle Casse 
pensioni degli istituti di previdenza e per i loro superstiti, un requisito per 
l'acquisto o il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza diretto, 
indiretto o di riversibilità. 
3. Ai titolari di trattamenti di quiescenza a carico delle Casse pensioni degli 
istituti di previdenza si applica la disposizione prevista dall'articolo 1 della 
legge 7 marzo 1985, n. 82 (5). 
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(5) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei 
dipendenti statali. 
(5) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei 
dipendenti statali. 
 



3. Arrotondamento. 
1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, ai fini della determinazione della quota del trattamento 
di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 
luglio 1965, n. 965 (8), il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese 
intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e 
computando per un mese quella superiore. 
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(8) Riportata al n. A/XI. 
 



(giurisprudenza) 
4. Iscrizioni. 
1. L'articolo 21 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli 
impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 
680 (9), convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, è abrogato a decorrere 
dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della 
presente legge. Le disposizioni contenute nel citato articolo 21 restano 
operanti per le iscrizioni facoltative già verificatesi alla predetta data. 
2. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in 
vigore della presente legge, l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di 
previdenza è estesa ai dipendenti, a qualunque titolo assunti, anche se adibiti 
a servizi di carattere eccezionale o straordinario ancorché l'assunzione sia a 
tempo determinato o a titolo di supplenza o per attività non istituzionali 
(9/a). 
3. Il dipendente laureato in medicina e chirurgia, in odontoiatria o in 
veterinaria, in servizio presso uno degli enti o istituti tenuti ad iscrivere il 
proprio personale alle Casse pensioni di categoria degli istituti di previdenza, 
è obbligatoriamente iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, purché la 
laurea costituisca requisito per il posto occupato nella carriera. 
4. Dal primo giorno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della 
presente legge, nei confronti degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai 
sanitari si applicano le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 26 
della legge 29 aprile 1976, n. 177 (5). 
5. Il personale delle scuole materne equiparate della provincia autonoma di 
Trento, di cui alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e successive 
modificazioni ed integrazioni, è iscritto alla Cassa per le pensioni ai 
dipendenti degli enti locali a decorrere dal primo giorno del mese successivo a 
quello di entrata in vigore della presente legge, con ricongiunzione del 
servizio pregresso ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 
(6). 
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(9) Riportato al n. B/I. 
(9/a) Per la disapplicazione delle norme di cui al presente comma vedi, anche, 
l'art. 1, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, riportato alla voce Lavoro e l'art. 2, L. 
23 luglio 1998, n. 251, riportata alla voce Cassa per il Mezzogiorno. 
(5) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei 
dipendenti statali. 
(6) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
 



(giurisprudenza) 
5. Opzioni. 
1. Possono optare per il mantenimento dell'iscrizione alle Casse pensioni degli 
istituti di previdenza: 
a) i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica che consente 
l'iscrizione alle Casse predette; 
b) i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili 
che transitano a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o 
convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai 
citati enti pubblici ed aziende. 
2. I dipendenti degli enti indicati dall'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, 
n. 315 (10), in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, 
che non si siano avvalsi in tempo utile della facoltà di iscrizione alle Casse 
pensioni di cui al comma 1, sono iscritti, a domanda, alle Casse predette. 
3. La domanda, per le ipotesi di opzione o di iscrizione rispettivamente 
previste dai commi 1 e 2, deve essere presentata alle Casse pensioni di cui al 
comma 1, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data della modifica del 
rapporto previdenziale, se posteriore. 
4. L'iscrizione alle Casse pensioni di cui al comma 1 decorre dal primo giorno 
del mese successivo alla presentazione della domanda. Il riconoscimento del 
servizio pregresso avviene mediante trasferimento alle Casse pensioni di cui al 
comma 1 dei contributi già versati all'INPS, con le modalità previste 
dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (11). 
5. Per tutte le iscrizioni previste dal comma 1 si assume quale retribuzione 
annua contributiva la somma degli emolumenti pensionabili a norma degli 
ordinamenti delle Casse pensioni di cui al comma 1, nella misura prevista dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro. 
6. La facoltà di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti 
locali, prevista dall'articolo 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315 (10), è 
estesa all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed 
agricoltura ed ai consorzi regionali degli Istituti autonomi delle case 
popolari. 
7. Le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 
aprile 1955, n. 379 (12), continuano a trovare applicazione, per quanto concerne 
la facoltà data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico ed agli 
enti morali di iscrivere alle Casse pensioni di cui al comma 1 le rispettive 
categorie di personale da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la 
deliberazione di massima prevista dal secondo comma del citato articolo 39 sia 
stata o venga adottata dall'ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione 
della presente legge. 
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(10) Riportata al n. C/V. 
(11) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(10) Riportata al n. C/V. 
(12) Riportata al n. A/VII. 
 



6. Bilanci tecnici e commissioni di studio. 
1. I bilanci tecnici delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono 
compilati ogni due anni a cura del servizio statistico attuariale di cui 
all'articolo 25. 
2. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione 
degli istituti di previdenza di cui all'articolo 29, vengono nominate 
commissioni per l'esame delle risultanze di detti bilanci tecnici e per le 
eventuali proposte di variazione degli ordinamenti delle Casse pensioni. Il 
decreto predetto stabilisce i compensi spettanti ai componenti delle 
commissioni. 
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(giurisprudenza) 
7. Riscatti. 
1. La domanda di riscatto deve essere presentata, alle Casse pensioni degli 
istituti di previdenza, in costanza del rapporto di impiego ovvero entro il 
limite perentorio di novanta giorni dalla data della cessazione definitiva dal 
servizio. 
2. Sono revocati d'ufficio i provvedimenti di rigetto adottati alla data di 
entrata in vigore della presente legge motivati con riferimento alla circostanza 
che la domanda di riscatto è stata presentata durante il periodo di aspettativa 
per motivi di famiglia. 
3. In caso di morte dell'iscritto, che avvenga entro il termine di cui al comma 
1, la domanda può essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione, o 
dagli eredi, entro novanta giorni dalla data di morte. 
4. I dipendenti non di ruolo possono presentare la domanda di riscatto di cui al 
comma 1 dopo almeno un anno di iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di 
previdenza. 
5. Nel caso di domanda presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di 
presentazione si considera quella di spedizione. 
6. Le domande di riscatto sono documentate a cura del richiedente. 
7. L'iscritto che non trasmette la documentazione richiesta è diffidato ad 
adempiere entro il termine perentorio di novanta giorni. In caso di 
inadempienza, la domanda di riscatto è respinta. 
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(giurisprudenza) 
8. Periodi riscattabili. 
1. Sono ammessi a riscatto, a domanda, purché il relativo diploma sia prescritto 
per l'ammissione al posto ricoperto: 
a) gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole 
universitarie dirette a fini speciali; 
b) i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei 
corsi di formazione professionale, seguiti dopo il consegui mento del titolo di 
studio di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle 
Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
2. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i servizi resi in qualità di assistente 
volontario nelle università, per l'intera durata del periodo di servizio 
prestato. 
3. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di iscrizione ad albi 
professionali, esclusivamente per il numero di anni esplicitamente richiesti 
come condizione necessaria per l'ammissione al posto ricoperto. 
4. Gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che siano 
stati collocati nella posizione di aspettativa per motivi sindacali, senza 
retribuzione e con interruzione dell'iscrizione alle Casse stesse, sono ammessi, 
a domanda, a riscattare tale periodo di aspettativa ai fini del trattamento di 
quiescenza. 
5. Gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed 
alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari 
parificate sono ammessi, a domanda, a riscattare i periodi corrispondenti alla 
durata legale di corsi speciali di perfezionamento il cui diploma sia stato 
richiesto, in aggiunta al diploma ovvero alla laurea, quale condizione 
necessaria per l'ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera. 
6. Sono altresì ammessi a riscatto i periodi di tirocinio pratico per i sanitari 
ed i farmacisti, previsti dagli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (13), come sostituiti rispettivamente 
dagli articolo 6, 9 e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 148 (13). 
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(13) Riportato alla voce Ospedali. 
(13) Riportato alla voce Ospedali. 
 



9. Ricongiunzione. 
1. La facoltà di ricongiunzione di periodi assicurativi, ai fini del diritto e 
della misura di un'unica pensione a carico delle Casse pensioni degli istituti 
di previdenza esercitata in costanza di servizio e di assicurazione presso altre 
gestioni previdenziali, è attribuita ai dipendenti già iscritti per almeno otto 
anni alle Casse stesse, che per effetto della trasformazione dell'azienda 
municipalizzata o del servizio già tenuto in gestione diretta dagli enti, 
passino alle dipendenze di privati o di enti, esercenti la medesima attività, 
non iscrivibili alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, nonché ai 
dipendenti appartenenti all'area pubblica. 
2. Per le domande di ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 
(14), presentate alle Casse pensioni degli istituti di previdenza a mezzo 
lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella della 
spedizione. 
3. Per la ricongiunzione di cui al comma 1 il calcolo della riserva matematica 
di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299 (15), si 
effettua, per i dipendenti di sesso femminile, con i coefficienti di cui al 
decreto ministeriale indicato nell'articolo stesso, già concernenti i dipendenti 
di sesso maschile. 
4. I dipendenti non di ruolo possono presentare alle Casse pensioni degli 
istituti di previdenza la domanda di ricongiunzione, ai sensi dell'articolo 2 
della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (14), dopo almeno un anno di iscrizione alle 
Casse medesime. 
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(14) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(15) Riportata alla voce Finanza locale. 
(14) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
 



10. Modalità di pagamento dei contributi di riscatto e di ricongiunzione. 
1. Nei casi di domanda di riscatto presentata dai superstiti aventi diritto al 
trattamento di quiescenza, il relativo contributo in unica soluzione è pari alla 
metà di quello determinato qualora la domanda fosse presentata dall'iscritto 
alla data di cessazione dal servizio. 
2. Il contributo di riscatto o di ricongiunzione, definito su domanda 
dell'iscritto o dei superstiti, può essere versato alla Cassa pensioni 
competente in rate mensili determinate al saggio annuo applicato per le 
sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, per un numero di anni 
pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento, ed in ogni caso non 
superiore a quindici (15/a). 
3. Nei casi di cessazione dal servizio si determina il debito residuo del 
contributo di riscatto o di ricongiunzione in misura pari: 
a) al contributo in unica soluzione qualora l'iscritto cessi dal servizio prima 
di aver iniziato il pagamento rateale; qualora la cessazione sia avvenuta per 
morte, detto contributo viene ridotto a metà; 
b) al valore capitale delle rate residue, determinato al saggio di rateazione, 
qualora l'iscritto cessi dal servizio durante il pagamento rateale; se la 
cessazione avviene per morte, il debito residuo si considera estinto. 
4. Il debito residuo di cui al comma 3 viene recuperato in unica soluzione 
mediante incameramento delle intere prime rate di pensione, ovvero con ritenute 
mensili sul trattamento di pensione nella stessa misura risultante 
dall'applicazione del comma 2. Nel caso di morte del titolare di pensione 
diretta, il debito residuo, per le rate non ancora scadute, si considera 
estinto. 
5. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi 1, 2, 3, 4, ed 
in particolare, con riferimento al trattamento di quiescenza nella forma della 
pensione, l'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative 
sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali 
giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 2312 (16); il secondo 
e il terzo comma dell'articolo 73 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per 
le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 
3 marzo 1938, n. 680 (17), convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41; il 
secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 67 della legge 6 luglio 1939, 
n. 1035 (18); il primo e il secondo comma dell'articolo 81 della legge 6 
febbraio 1941, n. 176 (19); nonché l'articolo 15 della legge 22 novembre 1962, 
n. 1646 (20). 
6. Il presente articolo si applica ai provvedimenti emessi dal primo giorno del 
sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 
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(15/a) Per la sostituzione delle disposizioni contenute nel presente comma, 
limitatamente al contributo di riscatto, vedi la delibera approvata con D.M. 7 
novembre 2000. 
(16) Riportato al n. D/I. 
(17) Riportato al n. B/I. 
(18) Riportato al n. C/I. 
(19) Recante l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari. 
(20) Riportata al n. A/X. 
 



11. Oneri per riscatti e ricongiunzioni. 
1. Nei casi di domande di riscatto o di ricongiunzione presentate dagli iscritti 
alle Casse pensioni degli istituti di previdenza dopo l'entrata in vigore della 
presente legge, il corrispondente onere viene determinato sulla base della 
retribuzione annua contributiva. 
2. Le tabelle dei coefficienti attuariali concernenti il calcolo di valori 
capitali di quote di pensione a carico di enti nonché la determinazione dei 
contributi di riscatto e di ricongiunzione per gli iscritti alle Casse pensioni 
degli istituti di previdenza previste dalla vigente normativa, possono essere 
modificate, per adeguarle all'andamento dei fenomeni demografico-finanziari, con 
decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione degli 
istituti di previdenza. 
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12. Comitato tecnico per le pensioni privilegiate. 
1. Per le domande di pensione privilegiata, il consiglio di amministrazione 
degli istituti di previdenza delibera sentito il parere di un comitato tecnico 
istituito con apposita deliberazione del consiglio stesso, resa esecutiva con 
provvedimento del direttore generale degli istituti di previdenza. 
2. Il comitato tecnico è costituito dal direttore generale degli istituti di 
previdenza o, per sua delega, da un dirigente superiore, con funzione di 
presidente; da due dirigenti degli istituti stessi; da tre sanitari del profilo 
professionale medici, con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile 
ospedaliero, designati dal Ministro della sanità, e da un rappresentante del 
consiglio di amministrazione di cui al comma 1. Le funzioni di segretario del 
comitato sono affidate ad un funzionario degli istituti di previdenza 
appartenente ad un livello non inferiore all'ottavo. 
3. I compensi dovuti ai componenti ed al segretario del comitato sono stabiliti 
con la deliberazione del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, e 
corrisposti a carico del bilancio delle Casse pensioni degli istituti di 
previdenza. 
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13. Trattamento per inabilità. 
1. Le domande di pensione che richiedano la sussistenza delle condizioni di 
inabilità non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del 
verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso le Unità sanitarie 
locali, che attesti, a compendio dell'esame obiettivo e della conseguente 
diagnosi, la sussistenza o meno della condizioni di inabilità, assoluta e 
permanente, a qualsiasi proficuo lavoro. 
2. Il collegio medico chiamato ad esprimere il proprio giudizio è integrato da 
un medico in rappresentanza della Cassa pensioni cui il lavoratore risulta 
iscritto, nonché da un medico di fiducia del lavoratore, se questi lo richieda 
assumendone l'onere a proprio carico. 
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(giurisprudenza) 
14. Trattamenti privilegiati. 
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in 
vigore della presente legge, la domanda di trattamento privilegiato diretto, 
indiretto o di riversibilità deve essere presentata alle Casse pensioni degli 
istituti di previdenza, direttamente agli sportelli delle Casse medesime che ne 
rilasciano ricevuta, nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del 
rapporto di impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato. Nel caso di 
domanda presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si 
considera quella della spedizione. La stessa disposizione si applica anche alle 
domande di trattamento privilegiato che risultino presentate alla data 
sopraindicata e per le quali la seconda sezione del consiglio di amministrazione 
della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, sostituita ai 
sensi dell'articolo 29 dal consiglio di amministrazione degli istituti di 
previdenza, non abbia ancora deliberato. 
2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al coniuge e agli organi 
minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di 
trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di 
superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante 
causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima 
categoria, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'articolo 13 della legge 
26 gennaio 1980, n. 9, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del 
decesso. 
3. Il trattamento speciale previsto dal comma 2 spetta anche agli orfani 
maggiorenni, purché sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 40 della 
legge 11 aprile 1955, n. 379 (21), e successive modificazioni. Se la domanda è 
presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento 
speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della 
presentazione ed è corrisposto non oltre il restante periodo di tre anni a 
decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa. 
4. Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi 2 e 3, decorre la pensione 
privilegiata di riversibilità. 
5. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno 
di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato 
l'invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, al coniuge superstite e agli 
orfani di caduto per servizio. 
6. In favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni del titolare di 
pensione privilegiata diretta di prima categoria, con o senza assegno di 
superinvalidità, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di 
riversibilità sono liquidati d'ufficio, senza l'adozione di formale 
provvedimento, dalla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la 
partita di pensione diretta. 
7. Il trattamento speciale e la pensione privilegiata, di cui al comma 6, sono 
liquidati, a domanda, a favore degli orfani maggiorenni dalla competente 
Direzione provinciale del tesoro con l'adozione di formale provvedimento. 
8. Ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria a carico delle Casse 
pensioni degli istituti di previdenza sono estesi gli assegni accessori al 
trattamento stesso, con le modalità, misure e decorrenze previste dalla legge 29 
gennaio 1987, n. 13 (22). 
9. Ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, titolari di 
pensioni privilegiate a carico delle Casse pensioni degli istituti di 
previdenza, sono estese le provvidenze previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 
19 (22). 
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(21) Riportata al n. A/VII. 
(22) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei 
dipendenti statali. 
(22) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei 
dipendenti statali. 
 



(giurisprudenza) 
15. Trattamento provvisorio di pensione. 
1. Il trattamento provvisorio di pensione previsto dall'articolo 6 del 
decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 (23), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3; dall'articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 
1981, n. 38 (23), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 
153; e dall'articolo 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (23), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è attribuito 
nella misura del cento per cento della pensione spettante. 
2. I periodi assicurativi, per i quali non sia ancora intervenuto il 
provvedimento di ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 
(24), sono valutati ai fini della misura della pensione provvisoria al settanta 
per cento di quelli ricongiungibili. 
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(23) Riportato alla voce Finanza locale. 
(23) Riportato alla voce Finanza locale. 
(23) Riportato alla voce Finanza locale. 
(24) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
 



(giurisprudenza) 
16. Indennità integrativa speciale. 
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 
17 (25), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, che 
prevedono la misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere in 
aggiunta alla pensione in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio 
utile a pensione, devono intendersi non applicabili nei confronti dei lavoratori 
che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 22 
dicembre 1981, n. 791 (24), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1982, n. 54, e dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 
(25), di proseguire il rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età e 
che successivamente chiedono il collocamento a riposo prima del compimento del 
sessantacinquesimo anno di età. 
------------------------ 
(25) Riportato alla voce Lavoro. 
(24) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(25) Riportato alla voce Lavoro. 
 



(giurisprudenza) 
17. Orfani. 
1. Hanno diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità gli 
orfani minorenni del dipendente iscritto alle Casse pensioni degli istituti di 
previdenza o del pensionato, nonché gli orfani maggiorenni assolutamente e 
permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro o in età superiore a 
sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e 
nullatenenti. 
2. Ai fini del trattamento previsto dal presente articolo sono equiparati ai 
minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori 
equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non 
oltre il ventiseiesimo anno di età. 
3. Sono equiparati ai figli legittimi i figli naturali, riconosciuti o 
giudizialmente dichiarati, gli affiliati, qualora non vi siano figli legittimi o 
legittimati aventi diritto al trattamento di quiescenza, ed i figli adottivi, 
sempreché la domanda di affiliazione o di adozione sia stata presentata dal 
dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di età. 
------------------------ 
 



18. Pensioni indirette o di riversibilità. 
1. Le condizioni soggettive previste per il diritto al trattamento indiretto o 
di riversibilità debbono sussistere alla morte del dipendente o del pensionato e 
debbono permanere. 
2. Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche richieste per il 
conseguimento del diritto alla pensione indiretta o di riversibilità, si 
applicano le norme del primo comma dell'articolo 85 del testo unico approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (26). 
3. È fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente Direzione 
provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo 
all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonché il verificarsi 
di qualsiasi evento che comporta variazione della misura della pensione stessa 
ovvero soppressione degli assegni accessori. 
4. La inabilità fisica richiesta per il diritto a pensione a favore dei fratelli 
e sorelle superstiti dell'iscritto o del pensionato è presunta se gli 
interessati hanno un'età superiore a sessanta anni. 
5. La pensione spettante al genitore del dante causa si consolida, in caso di 
sua morte, in favore del genitore superstite. Il consolidamento si attua anche 
in caso di morte del genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, in 
favore dei fratelli e delle sorelle del dante causa, purché le condizioni 
stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilità in favore di detti 
collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a 
quello della morte dell'altro genitore. 
------------------------ 
(26) Riportato alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei 
dipendenti statali. 
 



(giurisprudenza) 
19. Indennità una tantum e cumulo dei servizi. 
1. Gli articoli 25 del testo unico delle disposizioni legislative 
sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali 
giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 (27), e 
successive modificazioni; 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379 (28); e 7 della 
legge 4 febbraio 1958, n. 87 (29), che disciplinano l'istituto della indennità 
una tantum in luogo di pensione, sono abrogati. Rimane ferma l'applicazione 
della legge 2 aprile 1958, n. 322 (30), con riferimento a tutti i servizi utili 
ai fini del trattamento di quiescenza a carico delle Casse pensioni. Le 
disposizioni contenute nei predetti articoli restano operanti per le cessazioni 
dal servizio decorrenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente 
legge. 
2. È abrogato, altresì, l'articolo 13 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 (31), e, successive 
integrazioni e modificazioni, in tema di cumulo dei servizi precedenti 
all'obbligo assicurativo della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti 
locali. La predetta normativa resta salva per i casi di avvenuta cessazione dal 
servizio o di ricongiunzione già definita a termini della legge 7 febbraio 1979, 
n. 29 (30), alla data di entrata in vigore della presente legge. 
------------------------ 
(27) Riportato al n. D/I. 
(28) Riportata al n. A/VII. 
(29) Riportata al n. C/III. 
(30) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(31) Riportato al n. A/I. 
(30) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
 



20. Ricorsi amministrativi. 
1. Gli enti o gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza 
hanno facoltà di inoltrare ricorso al consiglio di amministrazione degli 
istituti medesimi per questioni concernenti l'iscrizione e la retribuzione annua 
contributiva. 
2. Il ricorso non sospende l'obbligo del versamento dei contributi e deve essere 
presentato, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla notifica 
dell'estratto dell'elenco generale dei contributi o dalla data di ricezione 
della lettera raccomandata relativa alla comunicazione di merito della Direzione 
generale. 
3. La deliberazione del consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo. 

4. Sono abrogati gli articoli 19 del regolamento per l'esecuzione del testo 
unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali 
giudiziari, approvato con decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295 (32); 
28 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati 
degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (33); 
convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41; 20 della legge 6 luglio 1939, n. 
1035 (34); nonché 23 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 (35). 
------------------------ 
(32) Recante approvazione dei regolamenti riguardanti il Monte-pensioni degli 
insegnanti elementari, le Casse di previdenza per le pensioni dei sanitari, dei 
segretari ed altri impiegati degli enti locali, degli ufficiali giudiziari e 
degli impiegati degli archivi notarili. 
(33) Riportato al n. B/I. 
(34) Riportata al n. C/I. 
(35) Recante norme sull'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti 
elementari. 
 



21. Contratti di locazione. 
1. I contratti attivi di locazione di immobili urbani di proprietà delle Casse 
pensioni degli istituti di previdenza sono sottoposti al preventivo parere del 
Consiglio di Stato qualora l'importo complessivo del canone, riferito alla 
durata contrattuale, sia di valore non inferiore a lire seicento milioni. 
2. Tale limite di somma si adeguerà al 1 gennaio di ogni anno successivo alla 
data di entrata in vigore della presente legge alle variazioni dell'indice dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno 
precedente, e accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 
------------------------ 
 



22. Articolazione del lavoro per progetti. 
1. L'attività della Direzione generale degli istituti di previdenza, anche in 
relazione a particolari esigenze organizzative sia ai fini dell'erogazione delle 
prestazioni che per la riscossione dei contributi, oltre che per il ripristino 
ed il mantenimento della situazione di correntezza in rapporto ai compiti di 
istituto, può essere organizzata per progetti a termine. 
2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la 
corresponsione di compensi incentivanti la produttività al personale e ai 
dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui 
al comma 1. 
3. Il personale comunque addetto ai servizi della citata Direzione generale è 
autorizzato in deroga alle disposizioni vigenti ad effettuare prestazioni di 
lavoro straordinario sulla base di criteri deliberati dal consiglio di 
amministrazione, su proposta del direttore generale degli istituti di 
previdenza, previo accordo con le organizzazioni sindacali, che tengano conto 
dei progetti specifici in relazione al settore di attività. 
4. La spesa relativa alle prestazioni di cui ai commi 2 e 3 è posta a carico dei 
bilanci delle Casse pensioni degli istituti di previdenza. 
------------------------ 
 



23. Convenzioni. 
1. Le Casse pensioni degli istituti di previdenza e l'Istituto nazionale 
assistenza dipendenti enti locali (INADEL) possono stipulare convenzioni per lo 
svolgimento delle attività di competenza delle Casse stesse al fine di 
accelerare il disbrigo delle pratiche di pensione. 
2. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro del tesoro di concerto 
con il Ministro dell'interno. 
------------------------ 
 



(giurisprudenza) 
24. Riordinamento strutturale e funzionale degli istituti di previdenza. 
1. Entro il 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della 
presente legge sono istituiti appositi uffici periferici della Direzione 
generale degli istituti di previdenza. 
2. Gli uffici periferici di cui al comma 1 svolgono attività concernenti i 
compiti istituzionali della Direzione generale, ivi compresi quelli già 
demandati ad altri uffici statali centrali e periferici da disposizioni di legge 
o di regolamento rimanendo escluse le attività connesse al pagamento dei 
trattamenti di quiescenza provvisori e definitivi. Con decreti del Ministro del 
tesoro, previa delibera del consiglio di amministrazione degli istituti di 
previdenza, sono disciplinati i procedimenti per il trasferimento delle 
funzioni, eventualmente di concerto con i Ministri preposti ai dicasteri 
interessati. 
3. Agli uffici di cui al comma 1 è assegnato: 
a) personale delle direzioni provinciali del tesoro già addetto ai servizi degli 
istituti di previdenza; 
b) personale assegnato alla Direzione generale degli istituti di previdenza 
comunque in servizio presso uffici provinciali; 
c) personale che si avvalga delle procedure di mobilità secondo le modalità 
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 
325 (36); 
d) personale della scuola, docente e non docente, in soprannumero, iscritto in 
elenchi provinciali appositamente istituiti con decreto interministeriale dei 
Ministri del tesoro e della pubblica istruzione; 
e) personale del ruolo centrale che, con provvedimento del Ministro del tesoro, 
transiti nei ruoli provinciali entro il limite massimo delle unità assegnate ai 
servizi degli istituti di previdenza ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 
agosto 1985, n. 428 (37). 
4. Agli uffici periferici di cui al comma 1 viene preposto un funzionario di 
livello non inferiore al nono. 
5. Le autorizzazioni previste dai commi primo e terzo dell'articolo 20 della 
legge 26 luglio 1965, n. 965 (38), sono estese alle esigenze del sistema 
informativo nonché alle attività concernenti l'acquisizione, la gestione e la 
manutenzione del patrimonio immobiliare delle Casse pensioni degli istituti di 
previdenza. Il contingente numerico massimo del personale di cui al presente 
comma è stabilito dal consiglio di amministrazione. 
6. Agli addetti al sistema informativo degli istituti di previdenza si applica 
la normativa vigente in materia per la Ragioneria generale dello Stato e per la 
Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. 
7. La Direzione generale degli istituti di previdenza è autorizzata a gestire 
forme di previdenza integrative nell'ambito delle disposizioni generali 
derivanti da leggi o regolamenti. 
8. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui 
all'articolo 29, può, con proprie delibere, modificare la disciplina vigente 
nelle materie previste dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 
dicembre 1987, n. 536 (39), convertito con modificazioni, dalla legge 29 
febbraio 1988, n. 48, con esclusione delle questioni che incidono su diritti 
soggettivi e delle materie di trattamento giuridico ed economico del personale 
statale dipendente e di organizzazione dei servizi. Le delibere, assunte con la 
maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono rese esecutive con decreto 
del Ministro del tesoro, previa conforme deliberazione del Consiglio dei 
ministri, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 
9. È elevato a settecento milioni di lire l'importo dei lavori, provviste e 
servizi che possono essere eseguiti per cottimi fiduciari previsti dal 
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 
1987, n. 433 (40). Si applica il comma 2 dell'articolo 21. 
10. Il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi, approvato con il 
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433 (40), si applica 
alle spese generali di amministrazione, all'acquisizione di prodotti hardware e 
software nonché dei servizi per la realizzazione di software applicativo. 
11. Il Ministro del tesoro nomina, su proposta del direttore generale degli 
istituti di previdenza, limitatamente agli investimenti e disinvestimenti 
immobiliari, una commissione con funzioni analoghe a quella prevista dal quarto 
comma dell'articolo 61 del regolamento approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 (41). La commissione è composta da 
cinque membri, uno dei quali con funzioni di presidente, scelti tra 
professionisti di chiara fama. I componenti durano in carica tre anni e possono 
essere confermati una sola volta. Con lo stesso decreto del Ministro del tesoro 
sono determinati i compensi spettanti ai membri della commissione. Qualora si 
proceda alla stima degli immobili, gli oneri sono a carico delle società 
offerenti. 
12. Il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 29 delibera, ai fini 
della gestione e della manutenzione degli immobili di proprietà delle Casse 
pensioni, la partecipazione a società azionarie ai sensi dell'articolo 2458 del 
codice civile, ovvero l'affidamento a ditte o società specializzate, con le 
modalità previste dal comma 9 del presente articolo, ferma restando la vigilanza 
degli istituti di previdenza. 
13. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui 
all'articolo 29 può deliberare, nell'interesse delle Casse proprietarie, la 
alienazione degli immobili anche con pagamento in forma rateale con il saggio di 
interesse previsto per i mutui ipotecari all'articolo 26. 
14. Dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della 
presente legge è istituito presso la Direzione generale degli istituti di 
previdenza il servizio legale, costituito da avvocati appositamente comandati 
dall'Avvocatura generale dello Stato per la rappresentanza della Direzione 
stessa innanzi alle giurisdizioni ordinaria e amministrativa. Le disposizioni di 
cui al terzo e quarto comma dell'articolo 13 della legge 3 aprile 1979, n. 103 
(42), sono estese a tutte le materie di competenza della Direzione generale 
degli istituti di previdenza. 
15. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del bilancio 
delle Casse pensioni degli istituti di previdenza. 
------------------------ 
(36) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(37) Riportata alla voce Ministero del Tesoro. 
(38) Riportata al n. A/XI. 
(39) Riportato alla voce Previdenza sociale. 
(40) Riportata alla voce Ministero del Tesoro. 
(40) Riportata alla voce Ministero del Tesoro. 
(41) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(42) Riportata alla voce Avvocatura dello Stato. 
 



25. Ruolo periferico, servizio ispettivo e servizio statistico-attuariale. 
1. Al fine di adeguare le strutture e l'organizzazione ad un rapido ed 
efficiente espletamento dei compiti attribuiti alla Direzione generale degli 
istituti di previdenza, è istituito il ruolo degli uffici periferici degli 
istituti di previdenza di cui al comma 1 dell'articolo 24. 
2. L'organico di tali uffici provinciali è costituito da milleseicento unità, 
delle quali venti con qualifica dirigenziale, che vanno ad incrementare le 
dotazioni organiche cumulative del personale e dei dirigenti dei ruoli 
dell'amministrazione centrale e periferica del tesoro. 
3. Gli uffici periferici degli istituti di previdenza situati nelle città sedi 
delle direzioni provinciali del tesoro rette da dirigenti superiori, ai sensi 
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985 
(40), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, sono 
organizzati in divisioni alle quali sono preposti primi dirigenti. 
4. Nell'ambito della Direzione generale degli istituti di previdenza vengono 
altresì istituiti, alle dirette dipendenze del direttore generale, il servizio 
ispettivo ed il servizio statistico-attuariale, ai quali sono conferiti gli 
attuali posti di qualifica dirigenziale con funzioni, rispettivamente, ispettive 
e di attuario della Direzione generale medesima. 
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi 
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (43), previa delibera del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono stabiliti: 
a) il numero, i compiti e l'articolazione organizzativa degli uffici centrali e 
periferici della Direzione generale degli istituti di previdenza, provvedendo 
alle conseguenti modifiche dell'ordinamento dell'amministrazione centrale e 
periferica del tesoro; 
b) le attribuzioni del servizio ispettivo e del servizio statistico-attuariale e 
le relative modalità di esercizio; 
c) i criteri e le modalità per l'indizione di concorsi pubblici, anche su base 
regionale e interregionale, per la copertura dei posti disponibili dopo 
l'assegnazione del personale ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 con 
esclusione, comunque, dei posti di qualifica dirigenziale; 
d) i contingenti di personale, ripartiti per qualifiche funzionali e relativi 
profili professionali, da assegnare ai diversi uffici centrali e periferici 
della Direzione generale degli istituti di previdenza, compresi il servizio 
ispettivo e il servizio statistico-attuariale; 
e) l'autorizzazione ad istituire sedi distaccate al fine di articolare la 
presenza sul territorio nazionale in relazione alle esigenze dell'utenza. 
5. Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo rimangono a carico del 
bilancio delle Casse pensioni degli istituti di previdenza. 
------------------------ 
(40) Riportata alla voce Ministero del Tesoro. 
(43) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
 



26. Sovvenzioni ed altri interventi a favore degli iscritti. 
1. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, su proposta del 
direttore generale, varia il saggio di interesse delle sovvenzioni contro 
cessione del quinto dello stipendio di cui alla legge 19 ottobre 1956, n. 1224 
(44), con le modalità previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge 10 
novembre 1932, n. 1467 (45), convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 442, e 
successive modificazioni, nonché le modalità di riscossione della quota mensile 
ceduta dal mutuatario. 
2. Le Casse pensioni degli istituti di previdenza sono autorizzate ad erogare a 
favore dei propri iscritti: 
a) piccoli prestiti d'importo corrispondente al doppio della retribuzione 
contributiva mensile; 
b) mutui ipotecari a tassi agevolati; 
c) mutui e prestiti a tassi agevolati per finalità di interesse sociale. 
3. Modalità, condizioni, saggi d'interesse ed importi massimi da destinare alle 
suddette operazioni sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, su 
deliberazione del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza. 
------------------------ 
(44) Recante norme per le sovvenzioni, contro cessione del quinto della 
retribuzione, a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il 
Ministero del Tesoro. 
(45) Riportato alla voce Cassa Depositi e Prestiti. 
 



27. Impieghi dei fondi patrimoniali. 
1. Alle forme di impiego consentite per i fondi patrimoniali degli istituti di 
previdenza sono aggiunte le seguenti: 
a) obbligazioni in lire o in valuta estera emesse da organismi internazionali 
riconosciuti dallo Stato italiano; 
b) obbligazioni convertibili in azioni ed obbligazioni con allegato "buono 
facoltà di acquisto azioni" (warrant) emesse dagli enti di cui all'articolo 1 
della legge 13 giugno 1962, n. 855 (45), e dall'ENEL; 
c) quote di partecipazione al capitale degli Istituti di credito di diritto 
pubblico, nonché eventuali buoni del tesoro con allegato warrant per l'acquisto 
di azioni dei medesimi istituti di credito; 
d) mutui ad enti di diritto pubblico, il cui personale risulti iscritto alle 
Casse pensioni degli istituti di previdenza, purché assistiti da garanzia 
regionale o da altra adeguata garanzia da sottoporsi all'approvazione del 
Ministro del tesoro. 
2. I mutui di cui al punto 8 del primo comma dell'articolo 1 del decreto 
legislativo 21 gennaio 1948, n. 20 (45), come sostituito dal primo comma 
dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855, possono essere assistiti 
anche da contributo regionale. 
3. (46). 
4. (47). 
------------------------ 
(45) Riportato alla voce Cassa Depositi e Prestiti. 
(45) Riportato alla voce Cassa Depositi e Prestiti. 
(46) Sostituisce il sesto comma dell'art. 14, L. 13 giugno 1962, n. 855, 
riportata alla voce Cassa Depositi e Prestiti. 
(47) Sostituisce il nono comma dell'art. 14, L. 13 giugno 1962, n. 855, 
riportata alla voce Cassa Depositi e Prestiti. 
 



28. Anticipazioni fra le Casse. 
1. Fra le Casse pensioni degli istituti di previdenza sono consentite 
anticipazioni di somme al saggio annuo pari a quello medio lordo di rendimento 
dei capitali investiti dagli istituti di previdenza risultante dagli ultimi 
rendiconti per i quali sia intervenuto giudizio di regolarità della Corte dei 
conti. 
------------------------ 
 



29. Consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza. 
1. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza è presieduto dal 
Ministro del tesoro o da un suo delegato ed è composto nel seguente modo: 
a) dal direttore generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro; 

b) dal vice direttore generale degli istituti di previdenza del Ministero del 
tesoro; 
c) dal Ragioniere generale dello Stato; 
d) dal direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero 
dell'interno; 
e) dal direttore generale dell'istruzione elementare del Ministero della 
pubblica istruzione; 
f) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari 
generali del Ministero di grazia e giustizia; 
g) da sei consiglieri in rappresentanza dell'Associazione nazionale comuni 
italiani, dell'Unione province d'Italia, dell'Unione nazionale comuni, comunità 
ed enti montani, delle Regioni e delle aziende municipalizzate. I rappresentanti 
delle Regioni sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 
agosto 1988, n. 400 (48); 
h) da dodici consiglieri scelti tra nominativi di lavoratori in attività di 
servizio e di pensionati iscritti alle Casse pensioni degli istituti di 
previdenza, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più 
rappresentative a carattere nazionale; 
i) da due esperti in materia degli ordinamenti degli istituti di previdenza non 
dipendenti dagli istituti stessi. 
2. Le funzioni di segretario capo e di segretario sono esercitate da due 
funzionari della direzione generale degli istituti di previdenza, aventi 
qualifica dirigenziale. 
3. I consiglieri di cui alle lettere da c) a f) del comma 1 possono farsi 
rappresentare, in caso di assenza o di impedimento, da un funzionario della 
rispettiva amministrazione con qualifica dirigenziale. 
4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza 
di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 
5. I consiglieri di cui alle lettere g), h) e i) del comma 1 sono nominati ogni 
quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro 
del tesoro. 
6. Il Ministro del tesoro nomina, su proposta del direttore generale, il 
segretario capo ed il segretario. Stabilisce, inoltre, a carico del bilancio 
degli istituti di previdenza, le spese di qualsiasi specie necessarie per il 
funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi comprese quelle relative ai 
compensi spettanti ai consiglieri di cui alle lettere g), h), i) del comma 1 ed 
ai segretari. 
------------------------ 
(48) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
 



30. Comitato esecutivo. 
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un comitato 
esecutivo del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza. 
2. Il comitato esecutivo è presieduto dal Ministro del tesoro e coordinato dal 
direttore generale degli istituti di previdenza, ed è composto, oltre che dal 
Ministro e dal direttore generale, dal vice direttore generale degli istituti di 
previdenza del Ministero del tesoro, dal Ragioniere generale dello Stato, nonché 
dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno: 
a) da un consigliere scelto tra i rappresentanti delle associazioni degli enti 
locali presenti nel consiglio di amministrazione; 
b) da quattro consiglieri in rappresentanza degli iscritti e dei pensionati. 
3. Per la determinazione dei compensi per i componenti di cui alle lettere a) e 
b) del comma 2, si provvede con le modalità stabilite per i componenti del 
consiglio di amministrazione. 
4. Le funzioni di segreteria sono esercitate dai segretari del consiglio di 
amministrazione. 
5. Il comitato esecutivo delibera: 
a) sulla concessione di mutui per importi inferiori a un miliardo, che potranno 
essere periodicamente elevati con delibera del consiglio di amministrazione; 
b) sulla concessione di pensioni ad onere ripartito con lo Stato; 
c) sui provvedimenti formali di rigetto per pensioni e riscatti. 
6. Il comitato esecutivo ratifica le spese ordinarie e straordinarie per la 
manutenzione degli immobili delle Casse pensioni e le spese di funzionamento 
degli uffici della Direzione generale effettuate entro i limiti previsti dal 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (49), e 
successive modificazioni. 
7. Il comitato esercita tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate 
dal consiglio di amministrazione. 
------------------------ 
(49) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 



31. Patronato sindacale. 
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, 
hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività di tutela 
all'interno degli uffici della Direzione generale degli istituti di previdenza, 
secondo le modalità da stabilirsi con accordi sindacali. 
2. Ai rappresentanti degli istituti di patronato di cui al comma 1 devono essere 
assicurati locali per lo svolgimento delle attività di tutela, le informazioni 
necessarie e la tempestività delle risposte, anche destinando a tali compiti 
unità di personale qualificato dipendente dalla Direzione generale degli 
istituti di previdenza. 
 
 



Agg. GU 12/12/2003
 


fp04 - gr04